Decreto Interministeriale 13 agosto 2015, AOOUFGAB 623

Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell’Economia e delle Finanze

VISTA                     la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitario, e    in particolare l’articolo 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti            elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;

VISTA                     la legge 3 agosto 1998, 11. 315, recante interventi finanziari per l’università e la ricerca, e in      particolare l’articolo 1 che al comma 4 prevede l’utilizzazione di personale docente per lo   svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche            nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5. per le    medesime finalità, l’utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel            limite del contingente previsto all’articolo 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile            1994, n.297;

VISTO                     l’ articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTO                     il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo l della legge 28 marzo 2003, n. 53

VISTI                       i decreti del Ministro della pubblica istruzione prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot, n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della legge n. 315 del 1998, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno, dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/2003;

VISTI                       i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. 11. 44 del 28 aprile 2003 e prot. n. 1782 del 27 giugno 2003, con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall’anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno nei Corsi di laurea e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1°settembre 2003;

VISTO                     il decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 29 maggio 2007, recante numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria – Anno accademico 2007/2008

VISTO                     il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, che ha definito le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della scuola primaria;

VISTO                     il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 novembre 2011, concernente disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’ articolo 11, comma 5 del decreto l0 settembre 2010,n. 249;

VISTO                     il decreto del Ministro dell’’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 luglio 2012, n. 66, con il quale sono state prorogate le utilizzazioni del personale docente relativamente ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento;

VISTO                     il decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO                     il decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2014 n. 548 con il quale è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013 e la relativa tabella A allegata

VERIFICATA         la congruenza dei contingenti di cui al citato DM 210/2013 per le eventuali necessità inerenti i successivi anni accademici, nel rispetto dei limiti delle attuali disponibilità di bilancio;

RITENUTO            necessario provvedere ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e i percorsi del secondo ciclo di abilitazione in strumento musicale (77/A) attivati presso le istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale

 

DECRETA

 

Art. 1

Contingente utilizzazioni

Per le finalità di cui in premessa, è confermato il limite massimo di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui al decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, nella misura di 771 unità complessive di esonero totale.

Art. 2

Proroga delle utilizzazioni

Il contingente attribuito per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea di scienze della formazione primaria in scadenza il 10 settembre 2015, nonché presso i percorsi del II ciclo di abilitazione per la classe di concorso 77/A, ove attivati, è prorogato limitatamente all’anno scolastico 2015 /16.

Art. 3

Procedure di selezione

Alla selezione ovvero alla conferma del personale di cui al comma 2 si procede ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Ministro dell’’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto attuativo 8 novembre 2011.

 

 

L MINISTRO

DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

F.to Stefania Giannini

 

 

IL MINISTRO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

F.to Pier Carlo Padoan