Giannini, anomalie mobilità? Le valutiamo caso per caso

da tuttoscuola.com

Giannini, anomalie mobilità? Le valutiamo caso per caso

“Può capitare che su questi grandi numeri” della mobilitaà “ci siano segnalazioni di non corrispondenza tra quanto richiesto e quanto assegnato” a un insegnante. “Si tratta di capire se c’è un’anomalia o un’imperfezione. Caso per caso stiamo esaminando tutte le segnalazioni”, “garantendo a questi insegnanti la possibilità di avere la migliore condizione possibile entro le prossime settimane in modo che anche quest’anno scolastico inizi regolarmente”.

Così il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ai docenti che in questi giorni stanno protestando

contro il loro trasferimento, denunciando anomalie nell’assegnazione della sede.

Il “contratto di mobilità condiviso con le sigle sindacali” – ha aggiunto Giannini intervistata da Rainews 24 – prevede “una procedura di conciliazione. È una normalità, fa parte del mondo della scuola per tutti quei casi in cui c’è una controversia.

Sarà questo il modo in cui gli uffici scolastici regionali, in costante contatto con noi, affronteranno e stanno affrontando i casi segnalati. A noi spetta il compito di verificare che tutto si svolga regolarmente e che, dove serve, si possa intervenire”.

Decreto Ministeriale 10 agosto 2016, n. 645

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l’articolo 6-ter;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e, in particolare, l’articolo 8;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. a) e l’articolo 4;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;

VISTO il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l’articolo 1, comma 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;

VISTI i decreti del Ministro della Sanità emanati di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all’articolo 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all’individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118, recante “Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251”;

VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l’equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”;

RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2016/2017, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea  magistrale delle professioni sanitarie;

 

DECRETA

 

Articolo 1

  • 1. Per l’anno accademico 2016/2017 l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

Articolo 2

  • 1. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
    • – coloro ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
    • – coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
    • – coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

 

Articolo 3

  • 1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
    • – diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
    • – diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
    • – titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
  • 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
    • – teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
    • – cultura generale e ragionamento logico;
    • – regolamentazione dell’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
    • – cultura scientifico-matematica, statistica , informatica e inglese;
    • – scienze umane e sociali.
  • 3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2016 con inizio alle ore 11:00. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.
  • 4. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
    • – trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
    • – diciotto quesiti per l’argomento di  cultura generale e ragionamento logico;
    • – dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

 

Articolo 4

  • 1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
  • 2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
    • – 1 punto per ogni risposta esatta;
    • – meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
    • – 0 punti per ogni risposta non data.
  • 3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
    • – teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
    • – cultura generale e ragionamento logico;
    • – regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
    • – cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
    • – scienze umane e sociali.
  • 4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:
    • – diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
    • – diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
    • – titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica ( DAI ) di cui al D.P.R. n. 162/1982 punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2
  • 5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:
    • – diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:  punti 7;
    • – diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:    punti 6;
    • – titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999:  punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4

 

Articolo 5

 

  • 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati tutelati dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170/2010 citate in premessa.

 

Articolo 6

  • 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l’imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
  • 2. I bandi di concorso definiscono le modalità di accreditamento per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2016

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini


Allegato 1

Concorso Dirigenti Scolastici

Concorso Dirigenti Scolastici

a cura di Dario Cillo

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 10 agosto, autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere 285 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2016/2017.


Il Consiglio dei Ministri, nel corso delle riunioni del 6 e del 27 agosto, autorizza l’assunzione, rispettivamente, di 258 e 336 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2015/2016.

Con Decreto Ministeriale 27 agosto 2015, AOOUFGAB 635, viene delineata la procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Con Decreto Ministeriale 20 luglio 2015, AOOUFGAB 499, sono indicate le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale ovvero della sessione speciale di esame di cui, rispettivamente, all’articolo 1, commi 87 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Nuovo Concorso DS: L’art. 6, c. 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 marzo 2015 il termine previsto dall’art. 1, c. 2-ter, della legge 5 giugno 2014, n. 87, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, per il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria.


REGIONE

POSTI

IDONEI

ASSUNTI
2012

ASSUNTI
2013

ASSUNTI
2014

ABRUZZO

68

122

0

36

25

BASILICATA

42

62

22

16

7

CALABRIA

108

98

0

32

43

CAMPANIA *

224

657

0

0

101**

EMILIA ROMAGNA

153

166

153

0

5

FRIULI – VENEZIA GIULIA

46

34

23

11

0

LAZIO

215

239

77

64

86

LIGURIA

72

77

69

3

4

LOMBARDIA *

355

523

0

0

162

MARCHE

53

48

29

14

4

MOLISE

16

11

0

0

11

PIEMONTE

172

200

172

0

20

PUGLIA

236

218

35

89

43

SARDEGNA

87

75

16

22

23

SICILIA *

237

176

0

181

39

TOSCANA *

112

137

106

6

23**

UMBRIA

35

43

28

7

8

VENETO

155

176

115

40

16

TOTALE

2.386

2.812

845

521

620

____________________________________________________

**NB: il MEF, con Nota 26 agosto 2014, Prot. n.18345, autorizza l’assunzione di 620 nuovi dirigenti scolastici; le nomine in Campania e Toscana avverranno in corso d’anno scolastico 2014-2015

Lo stato dei lavori delle Commissioni: