Utilizzazioni, il nodo del blocco

da ItaliaOggi

Utilizzazioni, il nodo del blocco

l confronto Miur-sindacati si riaccende sul ripristino del vincolo triennale per i neoassunti

Marco Nobilio

Riunioni a tamburo battente a viale Trastevere tra i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda e dell’amministrazione scolastica per giungere al più presto alla stipula del nuovo contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Le parti si sono incontrate ieri pomeriggio. E stamattina è previsto un ulteriore incontro. Due i nodi più intricati da sciogliere: il ripristino del blocco triennale della mobilità annuale per i neoimmessi in ruolo e la rivisitazione della normativa sulle utilizzazioni nei licei musicali.

La preclusione triennale della mobilità annuale ai neoimmessi in ruolo deriva dal combinato disposto di più norme. Da una parte la legge 107/2015, che prevede la durata triennale degli incarichi di docenza conferiti agli insegnamenti soggetti al sistema degli ambiti e della chiamata diretta. Dall’altra il testo unico, che prevede il blocco triennale del diritto di accesso alla mobilità interprovinciale in via ordinaria (si veda il comma 3 dell’articolo 399).

Lo scorso anno il legislatore aveva bypassato il problema introducendo una deroga valevole solo per le operazioni di mobilità del decorso anno scolastico. Quest’anno la deroga legislativa non c’è. Ma potrebbe essere introdotta per via negoziale. Il decreto Madia, infatti, ha ridato alla contrattazione il potere di derogare le norme di legge. Anche se, nel caso della mobilità, tale deroga va esercitata nel rispetto dei vincoli di legge. Formula di non facile interpretazione. Che però, proprio, perché interpretabile (e non tassativa come le norme precedenti che vietavano le deroghe) potrebbe consentire alle parti di disapplicare il blocco almeno per un anno. In questo caso, più che di una deroga si tratterebbe di una sorta di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni dello scorso anno che, in assenza di proroghe, potrebbero determinare l’insorgenza di un trattamento discriminatorio nei confronti dei docenti che quest’anno si trovano nelle stesse condizioni. Insomma, i margini interpretativi per trovare una soluzione esistono. E la particolare congiuntura politica favorisce la possibilità che le parti possano trovare un accordo.

Sulla questione delle utilizzazioni nei licei musicali le tesi in campo sono diverse. Ma è diverso anche il contesto in cui ci si muove quest’anno. Dal prossimo anno scolastico, infatti, questi istituti potranno giovarsi di un corpo docente stabile. A differenza che in passato, quando le cattedre venivano costituite in organico di fatto e venivano coperte con utilizzazioni o supplenze, quest’anno le cattedre sono state costituite in organico di diritto. Pertanto, dal 1° settembre, il 50% dell’organico sarà coperto da docenti titolari, che si sposteranno in questi istituti con passaggi di cattedra o di ruolo. E il restante 50% con vincitori di concorso. Ciò deriva dal fatto che ormai sono state istituite le relative classi di concorso e ciò consente di superare la fase di provvisorietà che ha caratterizzato i movimenti negli ultimi anni. Allo stato attuale, dunque, non potrebbe più giustificarsi la prassi invalsa che ha consentito ai docenti di accedere a questi istituti anche in assenza delle situazioni giuridiche che presuppongono le utilizzazioni: lo stato di esubero o di soprannumerario trasferito d’ufficio. E non potrebbe giustificarsi nemmeno la prassi deteriore delle utilizzazioni parziali. Che consente al docente interessati di lasciare parte della propria cattedra di titolarità e di sostituirla (per un anno e per effetto dell’utilizzazione) con uno spezzone di pari ore presso un liceo musicale.

Il tutto interrompendo la continuità didattica sulla cattedra di titolarità e con aggravio di costi per l’erario, a fronte delle maggiori spese per la retribuzione del docente utilizzato rispetto a quella prevista per un eventuale supplente. Già in passato la giurisprudenza aveva censurato l’utilizzo nei licei musicali di docenti non in esubero e non soprannumerari. E lo aveva fatto in un periodo dove nei licei musicali la situazione non si era ancora stabilizzata e non esistevano ancora cattedre di diritto. Pertanto, continuare a consentire ai docenti di musica non in esubero e non soprannumerari di accedere alle utilizzazioni anche parziali andrebbe a ledere gli interessi dei docenti a tempo determinato, che avrebbero titolo ad aspirare ad ottenere incarichi sui vari spezzoni che si renderanno disponibili in organico di fatto. E ciò potrebbe determinare l’insorgenza dell’ennesimo contenzioso seriale.

Se dovesse prevalere la tesi dell’accesso all’utilizzazione in deroga, gli estremi ci sarebbero tutti. Da una parte la lesione dell’interesse degli aspiranti e dall’altra la violazione di legge (che consente le utilizzazioni solo per ricollocare gli esuberi) e dello stesso contratto sulle utilizzazioni, che non ha mai individuato tra i destinatari delle utilizzazioni i docenti non in esubero o non soprannumerari, salvo poche limitate eccezioni.

Erasmus non solo per studenti: oltre 2.500 docenti e Ata si formeranno in Europa

da La Tecnica della Scuola

Erasmus non solo per studenti: oltre 2.500 docenti e Ata si formeranno in Europa

L’Erasmus si apre sempre più al personale scolastico: nel corso della prossima estate saranno oltre 2.500 i docenti e Ata che faranno formazione in Europa.

L’esperienza si svolgerà frequentando corsi o scambiando esperienze e pratiche didattiche all’estero: sarà offerta da Erasmus+ agli insegnanti, ma anche al personale della scuola e allo staff che si occupa di educazione degli adulti.

L’individuazione del personale è stata realizzata al termine delle procedure di valutazione gestite dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire per i progetti di mobilità per apprendimento 2017 relativi all’Azione Chiave 1 nell’Istruzione scolastica e nell’Educazione degli adulti.

L’Agenzia ha ricevuto ha ricevuto 662 candidature di cui sono stati approvati, dopo selezione formale e qualitativa, 120 progetti che consentiranno a 2.561 (+21% rispetto al 2016) persone tra insegnanti, dirigenti e personale amministrativo della scuola di effettuare un’esperienza di mobilità europea per un corso di formazione, job shadowing (attività di osservazione sul campo) o incarichi di insegnamento.

L’impegno finanziario per sostenere la mobilità in quest’ambito è di 5.288.751 euro (+22,6% rispetto al budget 2016). Ogni progetto in media consentirà la mobilità di 21 persone, mentre le regioni più attive sono la Campania, la Sicilia e la Puglia.

Per quel che concerne l’ambito Educazione degli adulti, le mobilità riguarderanno circa 406 persone (+8% rispetto al 2016), risultato dei 21 progetti vincitori presentati dalle organizzazioni nazionali che si occupano di apprendimento per adulti, per un finanziamento totale pari a 804.646 euro (+23% in confronto ai finanziamenti 2016).

n quest’ambito le regioni più presenti sono il Lazio, la Puglia, la Lombardia e la Sardegna. Nel complesso, rispetto alle 95 candidature ricevute dall’Agenzia, verranno finanziati il 22,1% dei progetti presentati, con un incremento del tasso di approvazione del 6% rispetto allo scorso anno.

Chiamata diretta: procedura irregolare, ma sindacati soddisfatti

da La Tecnica della Scuola

Chiamata diretta: procedura irregolare, ma sindacati soddisfatti

L’operazione “chiamata diretta” procede nella improvvisazione più totale, ma la situazione non sembra preoccupare troppo né il Ministero né le organizzazioni sindacali del comparto.

Come abbiamo avuto modo di segnalare già in altre occasioni, in molte scuole i collegi dei docenti hanno deliberato i requisiti richiesti agli insegnanti che si candideranno per un incarico triennale nella scuola.
Leggendo qua e là in rete qualche delibera delle scuole ci si rende facilmente conto della approssimazione con cui l’operazione si stasvolgendo.
C’è chi chiede insegnanti con esperienza di animatore digitale, ma c’è da chiedersi dove mai si troveranno docenti con questo requisito dal momento che la chiamata diretta riguarderà prevalentemente i docenti più giovani se non addirittura coloro che entreranno in ruolo a partire dal prossimo settembre.
Per non parlare del fatto che le scuole hanno deliberato senza conoscere l’organico assegnato e quindi in palese violazione di quanto previsto dalla ipotesi di contratto integrativo sottoscritto dal Miur e dai sindacati l’11 aprile scorso.
In diversi casi, poi, i dirigenti hanno già pubblicato i bandi per le chiamate pur senza indicare le tipologie di posti da coprire (dato che non può ovviamente essere fornito proprio perchè gli USR non hanno ancora provveduto ad ufficializzare i numeri degli organici).
Su tutto questo incuriosisce il silenzio delle organizzazioni sindacali che pure dovrebbero essere interessate ad un regolare svolgimento delle operazioni.
Ma probabilmente ai sindacati interessava (e interessa) molto di più poter dire: “Siamo riusciti ad ottenere una modifica della legge 107 per via contrattuale. Solamente il tavolo contrattuale garantisce il buon funzionamento della scuola”.

I registri elettronici? Hanno un problema

da La Tecnica della Scuola

I registri elettronici? Hanno un problema

Ormai in tutte le scuole, il vecchio registro di carta ha ceduto il passo a quello fatto di bit.

Ma nello stesso tempo  sta portando con sé anche un problema non puramente teorico, anche se, occorre precisarlo, “i registri adoperati nelle scuole sono considerati legalmente degli atti pubblici”.

“Per il registro di classe questo è chiaro praticamente da sempre, a partire dal regio decreto 965 del 1924, e confermato da tutta la giurisprudenza successiva. Il registro personale del docente è considerato invece atto pubblico dalla più recente giurisprudenza penale”.  Tuttavia “il Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dal decreto legislativo 179/2016  ha precisato che gli atti pubblici sono nulli se privi di firma digitale o qualificata”.

I registri elettronici in uso nelle scuole, si chiede Wired.it, che inglobano le funzioni del giornale di classe e del professore, rispettano questo parametro essenziale per gli atti pubblici? “Assolutamente no”, secondo un avvocato interpellato dalla stessa rivista.

“L’assenza di firme qualificate o digitali dei docenti che li compilano – continua – li renderebbe di fatto nulli”, per cui, precisa il legale intervistato dalla rivista, “il consiglio che possiamo dare in questa fase è quello di far apporre firme digitali periodiche ai dirigenti scolastici, unici aventi ruolo e poteri di firma in questa direzione”.

Ma le questioni formali non costituiscono l’unico problema. Sempre secondo Wired, i registri elettronici sono contenitori virtuali di una miriade di dati personali, il che comporta la necessità di applicare la normativa sul loro trattamento.

“Tutti i soggetti i cui dati sono presenti nei registri elettronici hanno il diritto alla correttezza e alla sicurezza di questi dati”, sottolinea nell’articolo un dirigente di ruolo del Garante per la privacy. Ch aggiunge: “purtroppo, alla legge del 2012 non è seguito, da parte del Miur, un piano complessivo per la dematerializzazione dei registri, né si è interpellato al riguardo il Garante per la privacy”, e quindi in assenza di direttive condivise, le diverse scuole e le aziende fornitrici hanno proceduto in autonomia, senza nessuna garanzia ufficiale di conformità.

E ancora: “una regola unitaria valida per tutte le scuole, ovvero un atto di indirizzo da parte del Miur con il parere del Garante per la privacy, sarebbe senz’altro opportuna”.

“Per un sistema come quello dei registri elettronici”, continua l’esperto, “si tratta di uno standard di sicurezza insufficiente, se non affiancato da altre cautele. Vi si parla, per esempio, di password non inferiori a otto caratteri, da cambiare almeno ogni sei mesi”.

Nella pratica, si può riscontrare come i registri oggi usati nelle scuole di tutta Italia non si siano dotati di particolari cautele, mentre per accedere al proprio registro basta un login semplicissimo, in un solo passaggio, ben diverso da quelli che si adoperano comunemente per accedere al conto bancario o alla propria busta paga, ma anche, se abilitati, ad account social o caselle di posta elettronica.

Il limite di validità delle password è spesso abbassato a tre mesi, ma questo non costituisce certo una forte protezione. Nella scuola dei nativi digitali, precisa sempre Wired.it, “i furti e le alterazioni di dati nei registri elettronici non sono un rischio puramente teorico. Se per garantire la sicurezza dei registri cartacei bastava una porta robusta e sorvegliata e buone serrature, ben più complicato è farlo con i registri online”.

C’è poi un altro aspetto che, sostiene il redattore dell’articolo, sembra passato sotto silenzio: l’errore umano. Infatti “una volta la procedura in uso per la correzione prevedeva che il professore lasciasse traccia della revisione, magari evidenziando il proprio intervento con un diverso colore di penna, garantendo  la trasparenza e permettendo il controllo e l’ispezione, mentre i registri elettronici attuali permettono sì la correzione, ma questa solitamente non lascia alcuna traccia nella visualizzazione dei dati. La scuola può decidere di limitare il tempo entro il quale attuare la sostituzione del dato, ma questo può essere alterato senza che l’intervento si noti. E se invece della correzione di una svista si trattasse di una deliberata alterazione?”, si chiede giustamente l’estensore dell’articolo.

“Un ulteriore serio problema formale è rappresentato dalle scarse dotazioni informatiche a disposizione dei docenti in diverse scuole, tali da impedire la compilazione dei registri in tempo reale”, aggiunge sempre l’esperto legale.

“Se questa compilazione non avvenisse tempestivamente e, possibilmente, nella classe di riferimento, potrebbero esserci anche responsabilità penali”, spiega l’avvocato.

Per poi concludere: “spesso in questi casi è la giurisprudenza ad arrivare, prima e meglio del legislatore, ai nodi delle questioni, generando poi un immediato adeguamento da parte delle scuole”.

Nomi commissari esterni maturità 2017: online su sito Miur

da Tuttoscuola

Nomi commissari esterni maturità 2017: online su sito Miur

Online i nomi commissari esterni maturità 2017. Ad annunciarlo è lo stesso Miur attraverso un post sulla propria pagina Facebook. L’elenco delle commissioni con tanto di nomi dei commissari esterni della maturità 2017 sono da ieri, 4 giugno nelle scuole,  e oggi pomeriggio online sul sito del Ministero dell’istruzione.

Clicca qui per cercare le commissioni con il motore di ricerca Miur

Lo scorso 30 gennaio 2017 alle 14.00, la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha annunciato sui social i commissari e materie oggetto della seconda prova della maturità 2017. Pericolo scampato per i ragazzi del liceo scientifico che, anche quest’anno, dovranno affrontare il secondo scritto di Matematica. Ma quali materie saranno affrontate ai commissari esterni maturità 2017? Quali agli interni? Intanto una cosa sembra essere certa: ai commissari esterni pare sia stata affidata la prima prova dell’esame di Stato, agli interni la seconda. Vediamole insieme e scopriamo anche quando usciranno i nomi commissari esterni maturità 2017.

Commissari esterni Liceo classico
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Matematica

Commissari esterni Liceo scientifico
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Fisica

Commissari esterni Liceo linguistico
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera 2
Fisica

Commissari esterni Liceo scienze umane
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Matematica

Commissari esterni Liceo artistico
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Storia dell’arte

Commissari esterni Liceo musicale e coreutico
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua e cultura straniera
Fisica

Commissari esterni Istituto tecnico – settore economico Amministrazione, finanza e marketing
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Diritto

Commissari esterni Istituto tecnico – settore economico Turismo
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Diritto e legislazione turistica

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Meccanica, meccatronica ed energia
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Meccanica
Macchine ed energia

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Grafica e Comunicazione
Lingua e letteratura italiana
Inglese
Tecnologie di processi e produzione

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Chimica e materiali
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Chimica analitica strumentale

Commissari esterni Istituto tecnico – settore tecnologico Costruzioni, ambiente e territorio
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Geopedologia, economia ed estimo

Commissari esterni Istituto professionale – settore servizi Agricoltura e sviluppo rurale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Valorizzazione attività produttive legislazione di settore

Commissari esterni Istituto professionale – settore servizi Servizi socio – sanitari
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Psicologia generale e applicata

Commissari esterni Istituto professionale – settore servizi Servizi commerciali
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Diritto ed economica

Commissari esterni Istituto professionale – settore industria e artigianato Manutenzione e assistenza tecnica
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Tecnologie elettrico – elettroniche ed applicazioni

Vuoi conoscere quali materie sono state affidate ai commissari esterni maturità 2017 anche per altri indirizzi? Clicca qui e vai sul motore di ricerca del Miur!

Nomi commissari esterni maturità 2017: quando escono?

Solitamente i nomi commissari esterni maturità escono tra la fine di maggio e la prima settimana di giugno. L’anno scorso, per esempio, i nomi commissari esterni maturità sono usciti il 7 giugno. Quest’anno invece pare proprio che saranno pubblici domani, 6 giugno 2017, giorno in cui saranno pubblicati sul sito del Miur. Oggi, 5 giugno, l’elenco delle commissioni è invece nelle scuole.

Commissione maturità 2017, come si compone

La commissione esame di maturità 2017 è mista, il che vuol dire che si compone da 3 commissari esterni, 3 interni e un presidente esterno. Quando conoscerete i nomi commissari esterni 2017, che sono poi quelli che solitamente fanno più paura, potrete mettere a punto la vostra strategia cercando di capire che tipi sono e quali argomenti stanno loro più a cuore.

Nomi commissari esterni 2017: come scoprire chi sono

Solitamente è possibile conoscere un po’ prima della data di pubblicazione i nomi commissari esterni maturità. Come? Chiedendo alla segreteria della propria scuola se hanno le liste con i nomi. Ovviamente queste, se disponibili prima della pubblicazione, si troveranno nelle segreterie delle scuole solo qualche giorno prima della diffusione sul sito del Miur. In ogni caso, appena usciti, è possibile a quel punto cercare informazioni sui proprio commissari esterni esame di Stato 2017. Potrete fare una ricerca sui loro profili Facebook e farvi un’idea di che tipi vi ritroverete davanti, oppure iscrivervi al gruppo Facebook della loro scuola e chiedere direttamente ai loro studenti. Questo chiaramente dopo che il Miur avrà pubblicato i loro nomi. Quando lo farà ve ne daremo certamente notizia su Tuttoscuola, ma potrete trovare i nomi commissari esterni maturità 2017 anche sul sito del Ministero dell’Istruzione. Infatti il Ministero pubblica la lista dei nomi dei commissari esterni maturità 2017 sul sito dedicato all’esame di Stato (http://www.istruzione.it/esame_di_stato/), che serve anche per stare tranquilli sulle materie maturità 2017. Quindi collegatevi e cliccate sul link “cerca la commissione” a destra della pagina. Questo è il link diretto – quello ufficiale – dove potrete fare la ricerca: http://www.trampi.istruzione.it/EsamiStato/ricercaEsamiStato.do.

Esame terza media alle porte: al via dalla prossima settimana

da Tuttoscuola

Esame terza media alle porte: al via dalla prossima settimana

Gli esami di terza media sono alle porte e gli studenti sono preoccupati o impauriti tanto quanto i maturandi. Si tratta della prima grande prova che un adolescente si trova ad affrontare.

Come funzionano gli esami di terza media? Intanto le date di inizio sono diverse da istituto a istituto, la decisione è autonoma, ma orientativamente gli esami cominceranno nella settimana del 12 giugno, considerando che le lezioni terminano tra il 5 ed il 10 giugno.

L’unica data uguale per tutti i ragazzi di terza media è quella della prova Invalsi del prossimo 15 giugno. Da sottolineare che gli istituti decideranno autonomamente il contenuto delle tre prove scritte, tranne dell’Invalsi che, invece, è a portata nazionale. Ricordiamo che dal prossimo anno l’esame di terza media subirà qualche cambiamento e l’Invalsi non sarà più prova d’esame.

Per essere ammessi all’esame di terza media serve una votazione di almeno 6 decimi in tutte le materie, compresa la condotta. La prima prova è quella di italiano. Lo studente si troverà a dover scegliere di svolgere una fra tre tracce: il testo introspettivo, quello argomentativo o il tema libero. Ci sono a disposizione quattro ore di tempo per completare la prova.

La seconda prova scritta è quella sulla principale lingua straniera studiata e la durata di questa è di tre ore. Terza e ultimo scritto dell’esame di terza media, quello di matematica. La struttura di base solitamente è sempre la stessa: quattro quesiti in genere ripartiti su geometria solida, fisica o scienze o tecnologia, algebra, geometria analitica o probabilità e statistica. L’ultima prova consiste infine nell’esame orale in cui gli studenti discuteranno una tesina o di una mappa concettuale.

Erasmus+, in crescita la mobilità per formazione insegnanti

da Tuttoscuola

Erasmus+, in crescita la mobilità per formazione insegnanti

Un’estate di formazione con la possibilità di confrontarsi con i colleghi di altri Paesi europei, frequentando corsi o scambiando esperienze e pratiche didattiche all’estero. È l’opportunità di mobilità per formazione offerta da Erasmus+ agli insegnanti, ma anche al personale della scuola e allo staff che si occupa di educazione degli adulti. Sono appena terminate le procedure di valutazione gestite dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire per i progetti di mobilità per apprendimento 2017 relativi all’Azione Chiave 1 nell’Istruzione scolastica e nell’Educazione degli adulti.

Scuola

Nell’ambito Istruzione scolastica l’Agenzia ha ricevuto ha ricevuto 662 candidature di cui sono stati approvati, dopo selezione formale e qualitativa, 120 progetti che consentiranno a 2.561 (+21% rispetto al 2016) persone tra insegnanti, dirigenti e personale amministrativo della scuola di effettuare un’esperienza di mobilità europea per un corso di formazione, job shadowing (attività di osservazione sul campo) o incarichi di insegnamento. L’impegno finanziario per sostenere la mobilità in quest’ambito à di 5.288.751 euro (+22,6% rispetto al budget 2016). Ogni progetto in media consentirà la mobilità di 21 persone, mentre le regioni più attive sono la Campania, la Sicilia e la Puglia.

Adulti

Per quanto riguarda l’ambito Educazione degli adulti, le mobilità riguarderanno circa 406 persone (+8% rispetto al 2016), risultato dei 21 progetti vincitori presentati dalle organizzazioni nazionali che si occupano di apprendimento per adulti, per un finanziamento totale pari a 804.646 euro (+23% in confronto ai finanziamenti 2016). In quest’ambito le regioni più presenti sono il Lazio, la Puglia, la Lombardia e la Sardegna. Nel complesso, rispetto alle 95 candidature ricevute dall’Agenzia, verranno finanziati il 22,1% dei progetti presentati, con un incremento del tasso di approvazione del 6% rispetto al 2016.

Vaccini, Fedeli: ‘Sosterremo i presidi nella segnalazione alla Asl dei bambini non vaccinati’

da Tuttoscuola

Vaccini, Fedeli: ‘Sosterremo i presidi nella segnalazione alla Asl dei bambini non vaccinati’

“Dato che le iscrizioni sono già state fatte tra gennaio e febbraio, appena sarà pronto il decreto che introduce l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a scuola, manderemo una circolare agli istituti che spiegherà che chiediamo ai genitori di portare la documentazione di vaccinazione dei figli. I presidi verranno quindi sostenuti, vedremo in quali forme, perché possano segnalare rapidamente alla Asl quali bambini, sulla base del calendario vaccinale, non sono stati ancora vaccinati”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, a margine di un evento al Miur ieri, 5 giugno.

“Il decreto – ha aggiunto Fedeli – dovrebbe uscire, una volta validato, tra oggi e domani (5 e 6 giugno). Se i genitori dei bambini ancora non vaccinati dimostreranno di aver fatto la prenotazione per il vaccino, non dovranno pagare multe e non ci sarà un’eventuale segnalazione al tribunale dei minori”.

“L’importante – secondo Fedeli – è coinvolgere, informare, spiegare ai genitori le nostre scelte. Ci sarà una campagna che si promuoverà attraverso le strutture sanitarie e le figure professionali di riferimento per le famiglie dei nuovi nati, ma sarà importante coinvolgere le famiglie anche attraverso la scuola, perché possano trovare, attraverso noi, tutti gli elementi di conoscenza per essere consapevoli sulla necessità delle vaccinazioni obbligatorie, che abbiamo scelto di fare”.

Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73

Disegno di Legge AC 4595

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 luglio 2017 (v. stampato Senato n. 2856)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(GENTILONI SILVERI)
E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(LORENZIN)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(FEDELI)
CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ORLANDO)
CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA
(COSTA)
E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale


Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00095)

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio
nazionale le attivita’ dirette alla prevenzione, al contenimento e
alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il
costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto altresi’ necessario garantire il rispetto degli obblighi
assunti e delle strategie concordate a livello europeo e
internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica
europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, con il Ministro della giustizia,
con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di
politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche’ di garantire
il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni
sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) anti-meningococcica B;
h) anti-meningococcica C;
i) anti-morbillo;
l) anti-rosolia;
m) anti-parotite;
n) anti-varicella.
2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991,
ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo
della relativa vaccinazione.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al
comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al
comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai
tutori e’ comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e i tutori che, a seguito di
contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di
contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la
prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel
rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in
relazione all’eta’. Per l’accertamento, la contestazione e
l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale
territorialmente competente provvede a segnalare l’inadempimento
dell’obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di
competenza.
6. E’, comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorita’
sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.

Art. 2

Iniziative di comunicazione
e informazione sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute
promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al
presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, per l’anno scolastico 2017/2018,
avviano altresi’ iniziative di formazione del personale docente ed
educativo nonche’ di educazione delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e
in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle
associazioni dei genitori.
3. Ai fini di cui al comma 2, e’ autorizzata la spesa di euro
duecentomila per l’anno 2017.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 1,
comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato. Il cinquanta per cento dell’importo cosi’ acquisito e’
riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di
previsione del Ministero della salute e del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per i fini di cui
al comma 2.

Art. 3

Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per
l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del
minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai
genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale e ai tutori la
presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’eta’, entro la fine dell’anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e’ segnalata, entro i successivi dieci giorni,
dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che, qualora la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’ attivata in ordine
alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di
cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce
requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Art. 4

Ulteriori adempimenti
delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui
all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all’azienda
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle
quali sono presenti piu’ di due alunni non vaccinati.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui
all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre
2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4. La
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Art. 6

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
b) l’articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n.
51;
c) l’articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3, pari a
duecentomila euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Dall’attuazione del presente decreto, a eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Orlando, Ministro della giustizia

Costa, Ministro per gli affari
regionali con delega in materia di
politiche per la famiglia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando