Avviso 31 luglio 2017, AOODGFIS 9250

Avviso 31 luglio 2017, AOODGFIS 9250

OGGETTO: Scambi sede A.A. 2017-18.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che la procedura informatica che individua gli aventi titolo al trasferimento opera, in conformità all’art. 2, comma 1, del CCND sulla mobilità, esclusivamente in relazione ai posti vacanti.

La procedura, tuttavia, evidenzia la possibilità di realizzare a completamento della stessa ulteriori movimenti prendendo in considerazione le richieste incrociate di sede.

Nell’ipotesi in cui gli aspiranti alla mobilità risultino primi nella graduatoria della sede richiesta, si ritiene che si concretizzi la possibilità di ottenerla in via definitiva, stante l’assenza di controinteressati. Diversamente, lo “scambio di sede” sarà effettuato in via temporanea, limitatamente alla durata dell’anno accademico 2017/2018.

Si ritiene quindi di poter procedere ai predetti scambi di sede di coloro che rientrano nelle citate situazioni e che ne facciano espressa richiesta, senza che ciò incida sui trasferimenti già disposti. Pertanto, gli interessati ai predetti scambi di sede dovranno presentare espressa richiesta da inviare, con l’assenso delle Istituzioni interessate e per il tramite di quella di titolarità, a questa Direzione Generale entro e non oltre il 7 agosto 2017 all’indirizzo di posta certificata dgfis@postacert.istruzione.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.miur.gov.it.

IL Direttore Generale
Daniele Livon

Legge 31 luglio 2017, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00132)

(GU Serie Generale n.182 del 05-08-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, e’ convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 31 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Legge 31 luglio 2017, n. 119
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73

Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515)

(GU Serie Generale n.182 del 05-08-2017)


Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73

All’articolo 1:
il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche’ di garantire
il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale
prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale,
per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni e per tutti i
minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in
base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito
indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di eta’
compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non
accompagnati sono altresi’ obbligatorie e gratuite, in base alle
specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a
ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle
eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti
disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonche’
degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti
disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il
monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19
gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e successivamente con cadenza
triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanita’, l’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanita’ e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, puo’ disporre la cessazione
dell’obbligatorieta’ per una o piu’ delle vaccinazioni di cui al
comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli
schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una
relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonche’
i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di
eta’ compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e
gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle
vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e successivamente con
cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l’Istituto
superiore di sanita’, fornisce indicazioni operative per l’attuazione
del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati
epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata
dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del
Ministro della salute 19 gennaio 2017»;
al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo
vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti
delle disponibilita’ del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in
formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene
per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di
acquisto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e all’articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, con riferimento all’acquisto dei vaccini obbligatori,
riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.
2-ter. Annualmente l’AIFA pubblica nel proprio sito internet i
dati relativi alla disponibilita’ dei vaccini in formulazione
monocomponente e parzialmente combinata»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «e al comma 1-bis»;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. L’AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione
tecnico-scientifica, all’uopo integrata da esperti indipendenti e che
non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in
collaborazione con l’Istituto superiore di sanita’, a predisporre e a
trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui
risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi
avversi per i quali e’ stata confermata un’associazione con la
vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta
relazione alle Camere»;
al comma 4:
e’ premesso il seguente periodo: «In caso di mancata osservanza
dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori
esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti
affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale
territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire
ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne
l’effettuazione.»;
il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di mancata
effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai
genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai tutori o ai
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e’
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro
cinquecento»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo» e le parole:
«e i tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, i tutori e i soggetti
affidatari»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’accertamento,
alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente
provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni
o delle province autonome»;
il comma 5 e’ soppresso;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale
sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell’AIFA, ai sensi
dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il
rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia
le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme
erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi
di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di
specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il
Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 120,
secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui
all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni in
materia di vaccini».
All’articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per
promuovere un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonche’ per
diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni
sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la
collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite
le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di
categoria»;
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975,
n. 405, e’ affidato il compito di diffondere le informazioni relative
alle disposizioni di cui al presente decreto»;
al comma 2, dopo la parola: «genitori» sono aggiunte le
seguenti: «e delle associazioni di categoria delle professioni
sanitarie».
All’articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «sedici anni» sono inserite le
seguenti: «e del minore straniero non accompagnato», le parole: «e ai
tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, ai tutori o ai soggetti
affidatari», dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» e’
inserita la seguente: «obbligatorie», le parole: «comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del calendario annuale
dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale regionale»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di
iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo
periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio
di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione
resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000»;
al comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Per gli altri
gradi di istruzione» sono inserite le seguenti: «e per i centri di
formazione professionale regionale» e le parole: «agli esami» sono
sostituite dalle seguenti: «, al centro ovvero agli esami»;
dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici,
sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle
aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale».
Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti
vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di
formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie, a decorrere dall’anno 2019). – 1. A decorrere dall’anno
scolastico 2019/2020 nonche’ dall’inizio del calendario dei servizi
educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione
professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei
servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono
tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno
scolastico o per il calendario successivi di eta’ compresa tra zero e
sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti
provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al
comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano
non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in
relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non
abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda
sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di
cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie invitano i genitori esercenti la
responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei
minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10
luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle
stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3,
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni
del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi
educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la
documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano
l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che,
qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’
attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,
provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i
presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini
previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi
di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale,
la mancata presentazione della documentazione di’ cui al comma 3 nei
termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’
impedisce la partecipazione agli esami».
All’articolo 4, comma 2, le parole: «alunni non vaccinati» sono
sostituite dalle seguenti: «minori non vaccinati».
Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Anagrafe nazionale vaccini). – 1. Al fine di
monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio
nazionale, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e’ istituita presso il
Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi
informatici o di parte di essi gia’ realizzati da altre
amministrazioni sanitarie, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale
sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione,
i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto,
nonche’ le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni
effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L’anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i
dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle
notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del
decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, nonche’ i dati
concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che
confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione
dell’articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in
300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita’ di cui
al presente articolo il Ministero della salute provvede con le
risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 4-ter (Unita’ di crisi). – 1. Per il raggiungimento degli
obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in
materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la
composizione dell’Unita’ di crisi permanente di cui al decreto del
medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle
esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali
competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonche’
di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o
allarme. La partecipazione all’Unita’ di crisi e’ a titolo gratuito e
ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri
emolumenti, comunque denominati».
All’articolo 5:
al comma 1, le parole: «Per l’anno scolastico 2017/2018» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il
calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2017/2018», dopo le
parole: «10 settembre 2017» sono inserite le seguenti: «presso i
servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle
private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di
formazione professionale regionale» e le parole: «anche ai fini degli
adempimenti previsti dall’articolo 4» sono soppresse;
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti
dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle
vaccinazioni di cui all’articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate
aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione
(Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e
al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011,
nonche’ nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
finali».
Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Controversie in materia di riconoscimento del danno
da vaccino e somministrazione di farmaci). – 1. Nei procedimenti
relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento
di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno
da vaccinazione, nonche’ nei procedimenti relativi a controversie
aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di
presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da
porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di
enti o strutture sanitarie pubblici, e’ litisconsorte necessario
l’AIFA.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a
partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-ter (Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti
danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie). – 1. Al fine di definire le procedure finalizzate al
ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto,
da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
cure, e’ autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti
unita’ di personale appartenente all’area III del comparto Ministeri
in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra
quello in possesso di professionalita’ giuridico-amministrativa ed
economico-contabile.
2. All’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000
per l’anno 2017 e di euro 1.076.000 per l’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze irreversibili da vaccinazioni). – 1. Le disposizioni di
cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i
soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell’articolo 1,
abbiano riportato lesioni o infermita’ dalle quali sia derivata una
menomazione permanente dell’integrita’ psico-fisica».
All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la
seguente:
«b-bis) l’articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968,
n. 419».
Dopo l’articolo 7 e’ inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73

Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge
di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515)

(GU n.182 del 5-8-2017)

Vigente al: 5-8-2017

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

(( Disposizioni in materia di vaccini ))

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il
mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche’ di garantire
(( il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale
prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, )) ed
il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni
(( e per tutti i minori stranieri non accompagnati )) sono
obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
g) (( soppressa; ))
h) (( soppressa; ))
i) (( soppressa; ))
l) (( soppressa; ))
m) (( soppressa; ))
n) (( soppressa )).
(( 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di eta’
compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non
accompagnati sono altresi’ obbligatorie e gratuite, in base alle
specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a
ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle
eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti
disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonche’
degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti
disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il
monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19
gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e successivamente con cadenza
triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanita’, l’Agenzia
italiana del farmaco (AlFA), l’Istituto superiore di sanita’ e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, puo’ disporre la cessazione
dell’obbligatorieta’ per una o piu’ delle vaccinazioni di cui al
comma l-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli
schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una
relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonche’
i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di eta’
compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base
alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito
indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e successivamente con
cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l’Istituto
superiore di sanita’, fornisce indicazioni operative per l’attuazione
del comma l-quater, anche sulla base della verifica dei dati
epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata
dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del
Ministro della salute 19 gennaio 2017. ))
2. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1’8 gennaio 1991,
ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo
della relativa vaccinazione. (( Conseguentemente il soggetto
immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente
articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilita’ del
Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione
monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la
malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di
acquisto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e all’articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, con riferimento all’acquisto dei vaccini obbligatori,
riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.
2-ter. Annualmente l’AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati
relativi alla disponibilita’ dei vaccini in formulazione
monocomponente e parzialmente combinata. ))
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al
comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in
caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta.
(( 3-bis. L’AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione
tecnico-scientifica, all’uopo integrata da esperti indipendenti e che
non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in
collaborazione con l’Istituto superiore di sanita’, a predisporre e a
trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui
risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi
avversi per i quali e’ stata confermata un’associazione con la
vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta
relazione alle Camere. ))
4. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al
(( presente articolo, i genitori esercenti la responsabilita’
genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati
dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un
colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle
vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata
effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, )) ai
genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, ai tutori (( o ai
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, )) e’
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro (( cento )) a
euro (( cinquecento )). Non incorrono nella sanzione di cui al ((
secondo )) periodo del presente comma i genitori esercenti la
responsabilita’ genitoriale, i tutori (( e i soggetti affidatari ))
che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato
nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino
ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il
completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione
obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla
schedula vaccinale in relazione all’eta’. Per l’accertamento, la
contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. (( All’accertamento, alla contestazione e
all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi
competenti in base alla normativa delle regioni o delle province
autonome. ))
5. (( (soppresso) )).
6. E’, comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorita’
sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’ articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.
(( 6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale
sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell’AlFA, ai sensi
dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il
rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia
le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme
erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi
di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di
specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il
Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 120,
secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui
all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. ))

Art. 2

Iniziative di comunicazione e informazione
sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal l° luglio 2017, il Ministero della salute
promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al
presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, (( e
per promuovere un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni
previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonche’ per
diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni
sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la
collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite
le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di
categoria.
1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n.
405, e’ affidato il compito di diffondere le informazioni relative
alle disposizioni di cui al presente decreto. ))
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, per l’anno scolastico 2017/2018,
avviano altresi’ iniziative di formazione del personale docente ed
educativo nonche’ di educazione delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e
in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle
associazioni dei genitori (( e delle associazioni di categoria delle
professioni sanitarie )).
3. Ai fini di cui al comma 2, e’ autorizzata la spesa di euro
duecentomila per l’anno 2017.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 1,
comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell’ entrata del bilancio
dello Stato. Il cinquanta per cento dell’importo cosi’ acquisito e’
riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di
previsione del Ministero della salute e del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per i fini di cui
al comma 2.

Art. 3

Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per
l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del
minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni (( e del minore
straniero non accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti la
responsabilita’ genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari ))
la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni (( obbligatorie )) indicate all’articolo 1, ((
commi 1 e 1-bis )), ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento
delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2
e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che
eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale
prevista in relazione all’eta’, entro la fine dell’anno scolastico,
(( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per
l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale
regionale )). La presentazione della documentazione di cui al primo
periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per
l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
(( Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la
procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al
primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10
luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una
dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. ))
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1
nei termini previsti, e’ segnalata, entro i successivi dieci giorni,
dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che, qualora la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’ attivata in ordine
alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di
cui all’articolo l, comma 4.
3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce
requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione (( e per i
centri di formazione professionale regionale )), la presentazione
della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di
accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.
(( 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici,
sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle
aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. ))

(( Art. 3-bis

Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per
l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,
ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione
professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a
decorrere dall’anno 2019

1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonche’ dall’inizio
del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti
scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i
responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di
formazione professionale regionale e delle scuole private non
paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli
iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di eta’
compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti
provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al
comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano
non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in
relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non
abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda
sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di
cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie invitano i genitori esercenti la
responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei
minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10
luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle
stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3,
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sa-nitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi
educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la
documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano
l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che,
qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’
attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,
provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i
presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini
previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi
di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale,
la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei
termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’
impedisce la partecipazione agli esami. ))

Art. 4

Ulteriori adempimenti delle istituzioni
scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1,
comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui
all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale
di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all’azienda
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle
quali sono presenti piu’ di due (( minori )) non vaccinati.

(( Art. 4-bis

Anagrafe nazionale vaccini

l. Al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ istituita presso il
Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi
informatici o di parte di essi gia’ realizzati da altre
amministrazioni sanitarie, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale
sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione,
i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto,
nonche’ le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni
effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L’anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati
delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche
effettuate dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
del Ministro della sanita’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, nonche’ i dati
concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che
confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione
dell’articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in
300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita’ di cui
al presente articolo il Ministero della salute provvede con le
risorse disponibili a legislazione vigente. ))

(( Art. 4-ter

Unita’ di crisi

l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione
delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli
obiettivi e la composizione dell’Unita’ di crisi permanente di cui al
decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli
funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti
istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie
infettive nonche’ di regia rispetto alle azioni da adottare in
condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all’Unita’ di
crisi e’ a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti
gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. ))

Art. 5

Disposizioni transitorie (( e finali ))

1. Per l’anno scolastico 2017/2018 (( e per il calendario dei
servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale regionale 2017/2018 )), la documentazione di
cui all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10
settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per
l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31
ottobre 2017 (( presso le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione e i centri di formazione professionale regionale )). La
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo
2018.
(( 1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti
dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle
vaccinazioni di cui all’articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate
aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione
(Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e
al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011,
nonche’ nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 11 della
legge 18 giugno 2009, n. 69. ))

(( Art. 5-bis

Controversie in materia di riconoscimento del danno
da vaccino e somministrazione di farmaci

l. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto
domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al
riconoscimento del danno da vaccinazione, nonche’ nei procedimenti
relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione
alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di
sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico
del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie
pubblici, e’ litisconsorte necessario l’AlFA.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

(( Art. 5-ter

Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da
trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei
soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
cure, e’ autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti
unita’ di personale appartenente all’area III del comparto Ministeri
in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra
quello in possesso di professionalita’ giuridico-amministrativa ed
economico-contabile.
2. All’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000
per l’anno 2017 e di euro 1.076.000 per l’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

(( Art. 5-quater

Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
irreversibili da vaccinazioni

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si
applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate
nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita’ dalle quali
sia derivata una menomazione permanente dell’integrita’ psico-fisica.
))

Art. 6

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati:
a) l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
b) l’articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n.
51;
(( b-bis) l’articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968,
n. 419; ))
c) l’articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3, pari a
duecentomila euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Dall’attuazione del presente decreto, a eccezione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(( Art. 7-bis

Clausola di salvaguardia

l. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. ))

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 134

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00147)

(GU Serie Generale n.215 del 14-09-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 622, come
modificato dall’articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l’obbligatorieta’ dell’istruzione per almeno dieci
anni;
Visto in particolare, l’articolo 1, comma 605, della citata legge
n. 296 del 2006, che prevede l’adozione da parte del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di misure, anche di
carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della
spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell’istruzione, ed in particolare le disposizioni di cui alla
lettera f) del citato articolo, che prevede dette misure debbano
essere adottate «anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilita’, di piu’ elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare,
l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu’
regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare, l’articolo 13, comma 1-ter, del citato
decreto-legge n. 7 del 2007, secondo il quale, nel quadro del
riordino e del potenziamento degli istituti tecnici, con i richiamati
regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli attuali
indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale,
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli
allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale da definire ai
sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296; la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al
fine di potenziare le attivita’ laboratoriali, di stage e di
tirocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l’articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu’ ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti
governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei
diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112;
Visti in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, l’articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e l’articolo 8, comma 2, lettera a), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 di riordino
degli istituti tecnici che dettano criteri per l’organizzazione dei
percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonche’ per
l’articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell’orario
complessivo annuale delle lezioni, da effettuare «in modo da ridurre
del 20% l’orario previsto dall’ordinamento previgente con riferimento
alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un
orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici»;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64,
comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata
in giudicato, che ha annullato l’articolo 5, comma 1, lettera b), del
citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in cui «determina, senza
indicazione dei criteri, l’orario complessivo per gli istituti
tecnici»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca l’esecuzione della citata sentenza
n. 3527 del 2013;
Considerato che per l’esecuzione della sentenza si rende necessaria
una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 che specifichi i criteri
per la ridefinizione dell’orario complessivo, ferma restando
l’applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su richiamate;
Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere
all’istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli
alunni, nonche’ coerente con le finalita’ didattico-educative dei
percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal
richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 29 settembre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione reso nell’adunanza del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1°
dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri per la definizione dell’orario
complessivo annuale degli istituti tecnici

  1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15
    marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e
    risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
    b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. L’orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1,
    lettera b), e’ definito secondo i seguenti criteri;
    a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia’ adottate in
    assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei
    risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del
    sistema ordinamentale e l’introduzione della possibilita’ di utilizzo
    delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita’ di cui al
    comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di
    studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e
    quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
    b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da
    assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno;
    c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria
    di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita’ adottate ai sensi
    dell’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
    della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare
    all’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli
    spazi orari residui al fine di meglio garantire l’integrale
    erogazione del curricolo stesso;
    d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare,
    della sostenibilita’ dell’impegno orario richiesto agli studenti e
    dell’introduzione di metodologie didattiche innovative;
    e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare
    garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento,
    declinati in competenze, conoscenze e abilita’, attraverso la
    complementarita’ tra le diverse discipline, valorizzando il legame
    tra il contributo educativo offerto dalla cultura
    scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
    f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive
    per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di
    apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi
    quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in
    relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun
    percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria
    del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso,
    nonche’ dei tempi di presenza in aula degli studenti e della
    necessita’ di agevolare la concentrazione e partecipazione dei
    medesimi;
    g) adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di
    istruzione generale e dell’area di indirizzo, diversificata in
    relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In
    particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di
    ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo
    biennio, si pone in relazione con l’assolvimento dell’obbligo di
    istruzione finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze
    chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con
    l’introduzione progressiva e piu’ incisiva delle discipline dell’area
    di indirizzo in relazione all’acquisizione degli apprendimenti piu’
    propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza
    professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare
    all’area di istruzione generale e all’area di indirizzo e’ modulato,
    di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a
    favore dell’area di istruzione generale e, nel secondo biennio e
    quinto anno, a favore dell’area di indirizzo;
    h) dimensionamento dell’orario complessivo annuale e dell’orario
    settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un
    equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli
    obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime,
    l’ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la
    stabilita’ dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e la loro
    titolarita’ in organico e tutelando la continuita’ didattica
    nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distintamente,
    nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
  2. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
    Repubblica, n. 88 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono
    aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al
    comma 1-bis dell’articolo 5».

Art. 2

Disposizioni finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 31 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min
lavoro, n. 1968


Nota 31 luglio 2017, AOODGOSV 9451

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione-ufficio VIII

Ai Direttori Generali ed ai Dirigenti
preposti agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma Val d’Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico per
la Scuola di Lingua Italiana
BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la
Scuola di Lingua Tedesca
BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la
Scuola di Lingua Ladina
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
TRENTO

Al M.A.E.C.I.- Direzione Generale
per la Promozione del Sistema Paese
Piazzale della Farnesina, 1-
00100 ROMA

p.c. Al Capo del Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione
SEDE

Nota 31 luglio 2017, AOODGOSV 9451

OGGETTO: U.N.E. S.C.O.(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione. la Scienza e la Cultura): Rete Nazionale delle Scuole Associate, a. s. 2017-2018.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 133

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 133

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (17G00148)

(GU Serie Generale n.215 del 14-09-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 622, come
modificato dall’articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha sancito l’obbligatorieta’ dell’istruzione per almeno dieci
anni;
Visto l’articolo 1, comma 605, della citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che prevede l’adozione da parte del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca di misure, anche di carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, ed in
particolare le disposizioni di cui alla lettera f), del citato
articolo, che prevede dette misure debbano essere adottate «anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008,
dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di
maggiore flessibilita’, di piu’ elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, recante disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita’;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare,
l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o
piu’ regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare l’articolo 13, comma 1-ter, del citato
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, secondo il quale, nel quadro del
riordino e del potenziamento degli istituti professionali, con i
richiamati regolamenti sono previsti: la riduzione del numero degli
attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi
settori tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la
scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di
apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni
sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo
annuale da definire ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la riorganizzazione delle
discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita’
laboratoriali, di stage e di tirocini; l’orientamento agli studi
universitari e al sistema dell’istruzione e formazione tecnica
superiore;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l’articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu’ ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti
governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei
diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri-orario, con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle
norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione
universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, a
norma dell’articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112;
Visti in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, l’articolo 5, comma
1, lettere a) e b), e l’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto
n. 87 del 2010 di riordino degli istituti professionali che dettano
criteri per l’organizzazione dei percorsi e il passaggio al nuovo
ordinamento, nonche’ per l’articolazione delle cattedre e la
ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni,
effettuata «in modo da ridurre del 20% l’orario previsto
dall’ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso
le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o
superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici»;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64,
comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata
in giudicato, che ha annullato l’articolo 5, comma 1, lettera b), del
citato decreto n. 87 del 2010 nella parte in cui «determina, senza
indicazione dei criteri, l’orario complessivo per gli istituti
professionali»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca l’esecuzione della citata sentenza
n. 3527 del 2013;
Considerato che per l’esecuzione della sentenza si rende necessaria
una integrazione del regolamento di cui al richiamato decreto n. 87
del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione dell’orario
complessivo, ferma restando l’applicazione di quelli indicati nelle
disposizioni su richiamate;
Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere
all’istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli
alunni, nonche’ coerente con le finalita’ didattico-educative dei
percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal
richiamato articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 29 settembre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione reso nell’adunanza del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1°
dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri per la definizione dell’orario complessivo annuale degli
istituti professionali

  1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15
    marzo 2010, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti
    parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
    b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’orario
    annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), e’
    definito secondo i seguenti criteri;
    a) superamento delle sperimentazioni didattiche gia’ adottate
    in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei
    risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del
    sistema ordinamentale e l’introduzione della possibilita’ di utilizzo
    delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilita’ di cui al
    comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di
    studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e
    quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
    b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da
    assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno;
    c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota
    oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilita’ adottate
    ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del
    Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in
    particolare all’utilizzazione, nell’ambito del curricolo
    obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire
    l’integrale erogazione del curricolo stesso;
    d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare,
    della sostenibilita’ dell’impegno orario richiesto agli studenti e
    dell’introduzione di metodologie didattiche innovative;
    e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare
    garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento,
    declinati in competenze, conoscenze e abilita’, attraverso la
    complementarita’ tra le diverse discipline, valorizzando il legame
    tra il contributo educativo offerto dalla cultura
    scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
    f) previsione di piani di studio con un numero di ore
    complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei
    risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi
    quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in
    relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun
    percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria
    del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso,
    nonche’ dei tempi di presenza in aula degli studenti e della
    necessita’ di agevolare la concentrazione e partecipazione dei
    medesimi;
    g) adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di
    istruzione generale e dell’area di indirizzo, diversificata in
    relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In
    particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di
    ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo
    biennio, si pone in relazione con l’assolvimento dell’obbligo di
    istruzione finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze
    chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con
    l’introduzione progressiva e piu’ incisiva delle discipline dell’area
    di indirizzo in relazione all’acquisizione degli apprendimenti piu’
    propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi
    considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra
    ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale e
    all’area di indirizzo e’ modulato, di conseguenza, secondo una
    proporzione superiore nel primo biennio a favore dell’area di
    istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore
    dell’area di indirizzo;
    h) dimensionamento dell’orario complessivo annuale e
    dell’orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire
    un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione
    agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime,
    l’ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la
    stabilita’ dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e la loro
    titolarita’ in organico e tutelando la continuita’ didattica
    nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distintamente,
    nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
  2. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 87 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono
    aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al
    comma 1-bis dell’articolo 5».

Art. 2

Disposizioni finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 31 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min
lavoro, n. 1967

Aumenti, nuovi orari, permessi e assenze malattia: sindacati convocati all’Aran

da La Tecnica della Scuola

Aumenti, nuovi orari, permessi e assenze malattia: sindacati convocati all’Aran

Mercoledì 2 agosto è previsto un incontro per lo sblocco dei contratti in tutto il pubblico impiego tra parte pubblica e sindacati.

L’incontro si svolgerà all’Aran, l’Agenzia che rappresenta il governo nelle negoziazioni, che ha convocato i sindacati confederali per discutere di rinnovo in tutti e quattro i comparti, dopo che è già partita la trattativa sugli statali in senso stretto (ministeriali, dipendenti delle agenzie fiscali e di enti pubblici non economici come Inps o Inail).

Nel corso dell’incontro si cercherà di tracciare una road-map per il proseguimento dei negoziati, condividendo le linee guida generali per i nuovi contratti. Tra le questioni trasversali ai comparti ci sono, oltre alle risorse, i capitoli relativi a orari e ferie, nonché la revisione dei permessi e delle assenze per malattia nonché sui controlli.

“L’avvio della nuova stagione contrattuale è per tutti e vogliamo fare il punto prima della pausa estiva, mettendo al centro i temi generali”, ha detto il presidente dell’Aran, Sergio Gasparrini.

Sarebbero infatti in dirittura di arrivo, sottolinea l’Ansa, gli atti di indirizzo per i contratti di medici, insegnanti e dipendenti degli enti locali.
“Spero che si continui con le funzioni centrali, per cui c’è già stato un incontro con le categorie: l’auspicio è chiudere entro l’anno”, ha commentato il segretario confederale della Confsal Unsa, Massimo Battaglia.
Tra i temi da affrontare, sottolinea il segretario confederale della Uil Antonio Foccillo, ci sono anche “gli 80euro, ovvero come far rientrare il bonus nella contrattazione senza che sia finanziato da questa, e l’aumento medio di 85euro, da mettere sulla parte fondamentale della retribuzione, a cui si aggiunge il salario accessorio”.

Stipendi fermi e pensioni sempre più lontane, le soluzioni possono attendere

da La Tecnica della Scuola

Stipendi fermi e pensioni sempre più lontane, le soluzioni possono attendere

Passano i giorni, le settimane, i mesi, ma su contratti e pensioni le cose non cambiano.

Sul primo siamo fermi all’atto di indirizzo, sul secondo all’intenzione del Governo di arrivare a 67 anni.

Le due questioni sono diventate centrali. Anche per i sindacati, che da tempo hanno detto di voler chiudere la partita. Ma ora si rendono conto che il percorso è lungo. Oltre che accidentato.

Perché sul rinnovo contrattuale, si continua a rimanere fermi agli 85 euro, tra l’altro in buona parte ancora da stanziare, e se va bene i soldi arriveranno nei primi mesi del 2018; mentre sulle pensioni il Parlamento rischia di rimanere sotto scacco delle continue “stilettate” dell’Inps e del suo presidente, Tito Boeri, che continuano a ricordare come l’aspettativa di vita in aumento conduca inevitabilmente verso il progressivo innalzamento dell’età pensionabile, con giovani e donne destinate ad un assegno mini.

Dei due temi ha parlato, sabato 29 luglio, Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil che ha chiuso a Seravezza (Lucca) la manifestazione Quaderni del lavoro, la prima festa della Uil Toscana, nel corso di un dibattito con la segretaria generale della Uil Toscana Annalisa Nocentini
“Dobbiamo portare a casa – ha detto Barbagallo – il contratto dei pubblici dipendenti e la seconda fase dell’accordo sulla previdenza. Abbiamo incontri fissati per fine agosto, la Uil ha fretta di chiudere queste due partite, basta perdere tempo”.
Il segretario generale Uil ha anche affrontato il tema delle pensioni: “Dobbiamo pensare a meccanismi per riempire i buchi di contribuzione creati dai contratti precari – è stato sottolineato dal palco – Abbiamo il dovere di dare un futuro ai nostri giovani, anche e soprattutto alle donne, le più penalizzate in questi anni”.

Posti disponibili, tutte le classi di concorso in esubero: chi può fare domanda di utilizzazione

da La Tecnica della Scuola

Posti disponibili, tutte le classi di concorso in esubero: chi può fare domanda di utilizzazione

Molti docenti chiedono di conoscere la situazione dei posti disponibili e delle classi di concorso in esubero provinciale dopo i trasferimenti.

Stiamo parlando ovviamente della scuola secondaria di secondo grado. A tal proposito la Flc Cgil ha pubblicato un interessante prospetto dei posti disponibili e vacanti dopo i trasferimenti del 20 luglio 2017 dove è possibile vedere anche quali classi di concorso a livello provinciale hanno il segno meno, ovvero una condizione di esubero provinciale.

Bisogna ricordare che i docenti che fanno parte di una classe di concorso in esubero provinciale, anche se dovessero avere titolarità su scuola, sono nelle condizioni di potere richiedere utilizzazione provinciale e  interprovinciale.

Il prospetto pubblicato dalla Flc Cgil Nazionale è anche molto interessante perché dà i numeri delle disponibilità delle cattedre vacanti e disponibili per classe di concorso a livello provinciale.

Se a tale posti si va a sottrarre il numero dei posti del contingente delle immissioni in ruolo, si ottiene il numero di posti in organico di diritto disponibile per eventuali utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Per quanto riguarda le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, a questo numero di posti in organico di diritto, ottenuto dalla differenza dei posti disponibili dopo le operazioni di trasferimento e quelli del contingente delle immissioni in ruolo, si aggiungono i posti dell’organico di fatto e i posti in deroga sul sostegno.

Inoltre per conoscere le classi di concorso in esubero a livello provinciale, oltre i dati Miur elaborati dalla FLC CGIL, ogni singolo Ufficio scolastico provinciale sta mettendo in linea, sul proprio sito istituzionale,  un decreto in cui vengono elencate le classi di concorso in esubero in provincia.

Droga di ieri. Droga di oggi

Droga di ieri. Droga di oggi

di Vincenzo Andraous

 

Stiamo seduti nel bel mezzo di un uragano, invece di metterci al riparo, rimaniamo a guardare gli esiti della catastrofe.

Non soltanto la droga sta impattando e mettendo in crisi i fortini dell’accoglienza e della salute ritrovata nelle comunità di servizio e terapeutiche, a causa delle interminabili liste di attesa, delle richieste di aiuto disperate che non permettono ulteriori deroghe.

Addirittura sta ritornando la droga di ieri, ben mischiata e amalgamata a quella di oggi.

L’eroina è nuovamente tra noi, è vero che non se n’è mai andata, ma adesso sgomita e spinge avanti, come faceva in passato senza troppe cortesie.

Un tempo chi la bucava, sniffava, fumava, lo faceva per un moto prettamente protestatarlo, contestatario, una sorta di rivolta autodistruttiva per non rimanere invischiati nelle ingiustizie sociali che stavano preparando terreno fertile per l’estinzione di una intera generazione.

Oggi chi si sbomballa con la roba, non lo fa certo per una insubordinazione alla regola sociale o per non esser costretto a condividere uno status quo, piuttosto per una vera e propria resa incondizionata alla fatica di un impegno, di una responsabilità, di una libertà che impone la corposità di una scelta.

Dunque l’accettazione del suo opposto e contrario, l’incontro disimpegnante della droga, che accantona ogni desiderio di felicità e autorealizzazione.

Una molteplicità di articoli di cronaca ci dicono che il problema delle dipendenze sta deflagrando un’altra volta: droga, alcool, azzardo, bullismo spinto e violenza, stanno devastando limiti e confini di ogni giovanissimo, c’è in superficie una scollatura tra presente e futuro, come non esistesse possibilità di mettere giù un progetto, un percorso un po’ per volta, avanza con gli anfibi della precarietà una arrendevolezza disarmante che piega le gambe dei più giovani.

Il mondo adulto osserva preoccupato il propagarsi di fenomeni sociali delinquenziali, si rifugia nella richiesta di punizione che ristabilisca un equilibrio, chiede a gran voce risposte severe.

Dimenticando che il rispetto delle regole è chiaramente un diritto e un dovere fondamentale per ognuno e per ciascuno, ma perché questo avvenga occorre ripristinare un’attenzione e una cura di se, attraverso esempi autorevoli nei gesti quotidiani ripetuti.

L’indifferenza con cui si legano al palo i più giovani, obbligandoli a un’attesa umiliante e provocatoria, tentando illusoriamente di esorcizzare il tempo della noia che invece intacca anche la più coriacea delle convinzioni, non fa altro che ingrossare le fila di quanti accantonati e frustrati, non trovano di meglio che la compagnia silenziosa e complice delle sostanze.

C’è penuria di coraggio a educare, a tirare fuori insieme il meglio, anche i silenzi di figli che non intendono parlare con te padre o madre che sia.

Educare è la parola magica, educare alla speranza di realizzarsi, conquistando la capacità di raggiungere un obiettivo.

Non sono utopie da supermercato, dove spesso, sempre più spesso, gli adulti vanno a pescare risposte vane.

Forse occorre maggiore rispetto nei riguardi dei più giovani, prudenza a parlare di legalizzazione, un carico di poderosa attenzione su cosa significa sdoganare la famosa droga ricreativa, è necessaria una doverosa riflessione su cosa potrà significare avere a che fare con un mercato parallelo ben più devastante e ingannevole, soprattutto nei riguardi dei più deboli e inesperti, di coloro che come sempre pagheranno lo scotto maggiore.

Nel frattempo continuiamo ad accantonare e rimuovere questi drammi, a risolverli ci pensiamo alla prossima occasione.

Paura di amare

Paura di amare

di Adriana Rumbolo

 

La paura di amare è così nascosta, che in molti pensiamo di non averla e la trascuriamo: finchè  non ci accade qualcosa di molto doloroso.

Invece questa paura è frequentissima e sembra che nasca proprio nel primo rapporto madre figlio/figlia.

Il distacco dalla madre dopo nove mesi che siamo cresciuti nel suo ventre dove già abbiamo partecipato alla sua vita attraverso il suono della sua voce, dove siamo stati rassicurati da una sua ninnananna e poi appena fuori di lei in un ambiente così nuovo a volte troppo carico di luci e di voci,   un pasto caldo consumato.

Fra le sue braccia  mentre lei cominciava la vita relazionale di sguardi, carezze e coccole.

Infatti il neonato non gradisce affatto essere preso  dalle braccia della madre  perché si sente sperduto disorientato e tutto ciò che il bambino prova mette radici per la vita futura.

Crescendo il bambino ora per ora aumenta la sua vita relazionale con la mamma con lo sguardo conosce il suo volto fra tanti e dopo aver fatto tanta ginnastica nel box inizierà a gattonare e poi a camminare.

Seguiranno i primi passi sorretto dalla mamma poi tenuto solo per una manina e infine libero di camminare da solo e quindi decidere cosa e come esplorare.

L’indipendenza dalla madre ed è giusto che sia così avviene a piccoli passi ma la prima volta che un bambino entrerà in una scuola dell’infanzia  le assenze della mamma  saranno vissute intensamente perché non saranno vissute come assenze, ma come perdite.

Spesso la fortuna di incontrare una maestra competente ed equilibrata.

Ma a volte non tutto è così sereno.

Può essere che in questo percorso di crescita insieme  si può verificare  qualcosa che non avviene nel modo giusto, una scomparsa brusca della mamma,  la mamma che cambia umore facilmente e  si rivolge al bambino come se fosse un’altra la mamma che cambia l’espressione del viso in modo rabbioso, la mamma che non canta più la ninnananna urla, giudica e allora questo amore che avrebbe dovuto nutrirsi di fiducia e rispetto e di stima purtroppo rimane nella  memoria  come un trauma con tutti gli effetti post-traumatici che si possono verificare.

Il soggetto  crescerà, sarà, attratto dalla voglia di amare perché l’amore è ciò che porta avanti la vita è ciò che ci dà piacere ciò che ci dà euforia che ci fa progettare ma se nel suo percorso avrà avuto dei traumi sarà diffidente e andrà nei due estremi o si chiuderà in se rifiutando ogni forma di amore o  si adatterà ogni forma di compromesso.

Vorrà ricevere amore degli altri ma non saprà distinguere un amore che contiene rispetto, fiducia abbandono, da un amore malato.

Giocherà con l’amore, metterà alla prova chi l’ama ma non  si abbandonerà più a quel sentimento con cui si era abbandonato tra le prime braccia  dove qualcosa non è andato bene ma prima di accorgersene spesso farà delle scelte sbagliate, molto sbagliate perché non sa distinguere  l’amore normale sano da un amore malato.

Si sposerà in abito bianco farà una grande festa ma dentro al suo cuore ci sarà un velo di malinconia e se per caso dopo il matrimonio troverà un amore che gli sembrerà simile a quello ricevuto dalla madre si abbandonerà  con gravi problemi .

Quando si parla di femminicidio bisognerebbe considerare  la donna che si è unita a quell’uomo con la paura di amare senza aver risolto questo problema e si rassegnerà  a un’ unione senza sentimento, senza rispetto, senza fiducia senza stima.

Molti penseranno che ha sbagliato a non ribellarsi  ma a lei è stato insegnato una sola forma d’amore dove non c’è  ribellione e neanche autonomia.

Vaccini, come cambia l’iscrizione a scuola dopo l’approvazione del decreto

da Il Fatto Quotidiano

Vaccini, come cambia l’iscrizione a scuola dopo l’approvazione del decreto

di

Cambiano dal prossimo anno scolastico, per effetto del decreto sull’obbligo vaccinale, gli adempimenti per l’iscrizione a scuola. Ecco come.

DIRIGENTI SCOLASTICI – All’atto dell’iscrizione hanno l’obbligo di richiedere, alternativamente, la documentazione comprovante: l’effettuazione delle vaccinazioni, l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino, l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale, copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Asl.

AUTOCERTIFICAZIONE – Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la Asl provveda ad eseguire la vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico.

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI – I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all’Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

GRATUITA’ – Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, anche quando è necessario ‘recuperare’ somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 – Per la fase di prima applicazione del decreto si prevede che entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo e entro il 10 settembre per i nidi si presenti la relativa documentazione o l’autocertificazione per l’avvenuta vaccinazione; la relativa documentazione per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia; copia della prenotazione dell’appuntamento per le vaccinazioni presso l’Asl. Inoltre: entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Dall’anno 2019-20 è invece prevista un’ulteriore semplificazione e gli istituti dialogheranno direttamente con le Asl per verificare lo stato vaccinale degli studenti.

“Il mio petaloso ha conquistato tutti, solo il vocabolario non si è arreso”

da Repubblica

“Il mio petaloso ha conquistato tutti, solo il vocabolario non si è arreso”

La parola inventata dal piccolo Matteo in un compito e approvata dalla Crusca è finita sulla Treccani online. Ma non sullo Zingarelli. La maestra: “Aspettiamo fiduciosi”

dal nostro inviato MAURIZIO CROSETTI

COPPARO (FERRARA) – Un anno è passato, Matteo si è fatto più grande, la maestra Margherita ha sempre i capelli viola e lo Zingarelli non è diventato petaloso: il vocabolario Treccani online invece sì. “Io sono contento di avere inventato una parola nuova perché molte persone hanno voluto conoscermi e ho ricevuto lettere da tutto il mondo”.

La scuola del paese è un bell’edificio bianco e giallo nella piazza con la fontana, davanti a tanti alberi molto fogliosi. Nell’aula della III E, dietro queste finestre così cristallose, un mattino sbocciò una parola come un fiore. In tanti fecero “oooh”, pure l’Accademia della Crusca, pure il telegiornale e pure il presidente del consiglio Matteo Renzi che adesso in verità è un po’ appassito. Il Matteo di petaloso, invece, è sempre bello vispo e ha appena finito la quarta elementare. “A volte i miei amici mi prendono in giro, altre volte mi dicono che sono stato bravo”.

Perché le parole sono davvero come petali, si colorano e poi volano se il vento le solleva o magari seccano se nessuno le usa, se la gente chiacchierando smette di annaffiarle. L’inedito aggettivo, quell’errore bello che tanto piacque all’Italia e che in poche ore divenne, come si dice adesso, virale, un poco di strada l’ha fatta. “Anche se noi stiamo sempre aspettando che entri nel vocabolario e non solo in rete”. La maestra Margherita Aurora, petalosa già al battesimo, è colei che ha accompagnato Matteo Trovò (e poi non diteci che nomi e cognomi non hanno un senso) nel gioioso viaggio di quattro sillabe nate in un tema e scoccate come dardi. “La prima volta, a novembre, con lo Zingarelli è andata male però noi siamo fiduciosi e aspettiamo”.

Ma per avere il bollino blu come la famosa banana, una parola deve passare non pochi controlli qualità. “Petaloso ha avuto straordinaria risonanza, tuttavia è rimasto più un argomento che un vocabolo d’uso”. Maria Cristina Torchia, ricercatrice della Crusca, non toglie le speranze a Matteo ma neppure lo illude: “Occorre tempo perché una parola nuova si stabilizzi, e non basta che un vocabolario punti sui neologismi per sembrare più fresco, più alla moda. Una lingua non vive di occasionalismi e non deve avere fretta”.

Per arrivare in questo petaloso paese di Copparo (l’accento è sulla a: parliamo di parole, dunque bisogna essere precisi) si attraversano campi e canali, si passa il ponte di Polesella con i vecchi ai tavolini sul barcone e il grande fiume, sotto, che brilla. Ci sono pescatori e silenzio. Il piccolo Matteo non è diventato un fenomeno da baraccone e neppure un Mozart del dizionario, “anche se ogni tanto mi capita di dire qualche parola inventata”. Tipo l’altro giorno, quando ha detto alla sua maestra “ma che bella spettinatura hai stamattina!”.

E comunque, la parola che non c’era ha combinato in un anno un sacco di cose. Intanto, il papà di Matteo, che si chiama Marco, l’ha depositata alla Camera di commercio di Ferrara: “La daremo in licenza a chi lo chiederà, e i proventi dovranno essere destinati a opere per i bambini del nostro territorio”. Ma siccome siamo in Italia, qualcuno ci aveva già pensato ed ecco analoghe domande di registrazione di “petaloso” da parte di un’azienda di Venosa (Potenza) e di un’altra di Trani, mentre a Torino hanno aperto un negozio con quel nome e su internet esiste un sito che vende magliette piene di petali, per così dire, “non ufficiali”. Ora toccherà al comparto marchi e brevetti del Ministero per lo Sviluppo economico stabilire chi può essere il vero papà commerciale della parola che non c’era, appena nata e già taroccata.

Ma il lungo viaggio di petaloso è molto di più. “Abbiamo visto un sacco di bei posti e conosciuto tanta gente, ci sono arrivate magnifiche lettere come quella delle suore di Betlemme, che promettono di usare la nostra parola, e una è arrivata addirittura dal Kansas. Matteo è stato premiato al festival delle lingue di Siena ma soprattutto siamo stati con tutta la classe all’Accademia della Crusca, a Firenze”. La maestra Margherita, che in fondo è la mamma di petaloso, non nasconde alcune ombre: “C’è tanta invidia nel mondo, abbiamo ricevuto anche insulti pesanti ma pazienza, questa per noi è stata un’esperienza di vita, un’occasione didattica e non certo una ricerca di pubblicità”.

Ma un bimbo di otto anni sotto i riflettori come mai più gli accadrà nella vita, non è un po’ troppo esposto anche alla delusione? “Ma no, questa cosa l’abbiamo fatta insieme, Matteo e i compagni, la lettera alla Crusca non l’aveva neppure scritta lui. E si sa che i bambini inventano parole, è normale, nessuno ha considerato Matteo un piccolo genio. È stato solo un bel gioco”. L’onda mediatica si è alzata, si è abbattuta e si è placata come sempre succede. “Abbiamo avuto qualche giorno assurdo, poi abbiamo deciso che era abbastanza e la famiglia di Matteo è stata d’accordissimo. Avranno detto no alla D’Urso una cinquantina di volte”.

E comunque, se si clicca nel sito della Treccani viene fuori: “Petaloso, agg. Provvisto di petali; pieno di petali”. Segue il riassunto di tutta la storia, compresi Matteo Renzi e la Crusca. Ma anche Michele Serra, che in un articolo del 1991 sul festival della canzone aveva scritto “i fiori di Sanremo sono iperrealisti: troppo petalosi e colorati”. Come a dire che le parole che non ci sono, a volte c’erano già state. Bisogna solo scoprirle, come terre lontane. “Più o meno quello che è successo quando siamo andati a visitare l’Accademia a Firenze, e ci è stato mostrato un atlante geografico del 1400 dove ovviamente l’America non c’era: i bambini hanno strabuzzato gli occhi”.

Poi li hanno portati nella Sala delle pale, il simbolo dell’Accademia usato per separare la farina dalla crusca, e Matteo ha donato agli accademici una pala in legno fatta da suo nonno Lino: stemma con la Torre Estense, la pianura, il canale, ovviamente la magica parola e un falco con un ramo fiorito nel becco e una frase dell’Ariosto, “vola, come falcon c’ha seco il vento”. I custodi della lingua hanno molto apprezzato, augurando ai bambini che il loro amato petaloso voli allo stesso modo. Non importa se per adesso è ancora giudicato, tecnicamente, “parola effimera”. Se son rose fioriranno, petali compresi.

Il Miur autorizza 51.773 nuove assunzioni di docenti

da La Stampa

Il Miur autorizza 51.773 nuove assunzioni di docenti

È on line la lista delle nuove assunzioni relative al personale docente della scuola. Ieri è stata firmata l’autorizzazione ad assumere 51.773 maestri e professori, di cui 13.393 sono posti di sostegno. I posti sono 4.050 per la scuola dell’infanzia (di cui 1.317 di sostegno), 11.521 per la primaria (di cui 4.836 di sostegno), 19.936 per la scuola secondaria di I grado (di cui 5.920 di sostegno), 15.548 per la secondaria di II grado (di cui 1.320 di sostegno), 718 per gli insegnamenti specifici dei licei musicali.

Il cronoprogramma di avvicinamento al nuovo anno scolastico procede, ora, con le immissioni in ruolo del personale docente che saranno completate, compresa la fase della individuazione per competenze, entro il prossimo 14 agosto. Mentre entro il 31 agosto saranno effettuate le assegnazioni provvisorie. A seguire, le supplenze, saranno assegnate entro l’avvio delle lezioni secondo i calendari territoriali.

Nessuna stangata sui libri di testo a settembre

da La Tecnica della Scuola

Nessuna stangata sui libri di testo a settembre

Nessuna stangata per i libri di testo obbligatori e per la cartoleria: la spesa  anche quest’anno è di circa 300 euro. Lo dice un monitoraggio sui prezzi dei libri di testo, del materiale di cartoleria e degli accessori necessari per la scuola condotto dal Sindacato Italiano Librai Confesercenti.
L’indagine – si legge in un comunicato – ha esaminato i prezzi dei testi obbligatori adottati da 52 istituti – licei classici, scientifici e tecnici nautici – in 39 differenti città italiane, ottenendo così la spesa media annuale che devono sostenere le famiglie per comprare libri nuovi. Per quelli obbligatori si parla, nel dettaglio, di 307 euro per il liceo classico, 275 euro per lo Scientifico e 206 per gli istituti tecnici nautici. Anche aggiungendo la spesa per i libri scolastici ‘consigliati’ la spesa media non cambia poi troppo: si tratta infatti di 38 euro l’anno per il classico e di 13 per lo scientifico, che portano le medie complessive, rispettivamente, a 345 e 288 euro.

L’indagine è condotta “a prezzo di copertina”, mentre il ricorso all’usato può abbattere queste cifre fino al 40%, per non parlare degli introiti allorquando, terminatone l’utilizzo, gli stessi testo possono anche essere rivenduti.
La spesa da sostenere per l’acquisto di libri varia in funzione delle classi frequentate: i valori più alti si registrano in quelle iniziali, dove al costo dei testi occorre aggiungere dizionari e altri acquisti una tantum che serviranno allo studente per tutto il ciclo.
Nel liceo classico, ad esempio, la spesa per anno oscilla tra i 398 euro medi da sostenere in I liceo e i 151 euro per il V ginnasio. Ampie variazioni anche per lo Scientifico: in III liceo servono in media 346 euro, mentre per il II ne bastano 187.
Anche i prezzi dei prodotti di cartoleria sono più contenuti di quanto si pensi: in media 160 euro l’anno, considerando tutto, dalla calcolatrice a quaderni e raccoglitori, passando per astucci, compassi, squadre, penne e matite. Nel calcolo è compreso anche uno zaino, per il quale è stimata una durata di tre anni.

Vaccini obbligatori, Fedeli: soddisfatta dell’approvazione. Inaccettabili le aggressioni

da La Tecnica della Scuola

Vaccini obbligatori, Fedeli: soddisfatta dell’approvazione. Inaccettabili le aggressioni

Il Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, mostra la propria soddisfazione dopo l’approvazione in via definitiva del decreto sui vaccini.

“Sono molto soddisfatta, riporta l’Ansa, perché sin dal testo uscito dal Consiglio dei ministri abbiamo tenuto insieme, cosa per me fondamentale, il diritto alla salute con il diritto all’istruzione”.

“Dobbiamo avere una società sicura, continua l’inquilina di Viale Trastevere, quindi ovviamente vaccinata per quello che il Consiglio superiore della sanità ci dice, ma dobbiamo anche avere bambini sempre più istruiti e sempre meno discriminati dal punto di vista delle condizioni economiche o delle famiglie di provenienza, che magari inducono alla dispersione scolastica e al non proseguimento degli studi. E’ un ottimo testo. Credo che il Senato abbia lavorato per migliorarlo ed è un testo assolutamente importante che condivido molto”.

A rovinare la giornata, a prescindere da come la si pensi sulla questione, l’aggressione di alcuni manifestanti a deputati del PD. Su questo episodio, il Ministro ha commentato negativamente: sono inaccettabili. So che ci sono opinioni radicalmente diverse, ma quando le opinioni diventano atti di aggressione, sono sempre da condannare, senza se e senza ma”.

“Qualunque forma di aggressione fisica o di attacco verbale – rincara la dose Fedeli – è inaccettabile, nel rispetto di un confronto tra opinioni diverse. Chi fa questi atti sta dimostrando che non ha consapevolezza dell’importanza degli atti che abbiamo fatto in Parlamento”.

“Cosa pensano i loro figli nel momento in cui li vedono aggredire qualcuno – ha aggiunto la ministra – mentre noi portiamo nella scuola valori come l’educazione e il rispetto delle diversità. È un fatto di una gravità enorme. E’ una linea che sostengo da sempre: è legittimo avere opinioni diverse ma non si può identificare in chi ha un’opinione diversa dalla tua un nemico da aggredire anche fisicamente oltre che verbalmente”.

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