Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione. (18G00092)
(GU Serie Generale n.132 del 09-06-2018)
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la direttiva (UE) 1148/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell’Unione;
Visto il regolamento (CE) 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i
sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio;
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
Visto il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2018/151/UE
del 30 gennaio 2018 recante modalita’ di applicazione della direttiva
(UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di
servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della
gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi e dei parametri per determinare l’eventuale impatto
rilevante di un incidente;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure
urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l’articolo 19,
che ha istituito l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in
materia di funzioni dell’AgID e di sicurezza informatica;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della
direttiva 2008/114/CE, recante l’individuazione e la designazione
delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della
necessita’ di migliorarne la protezione;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante disposizioni
per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante indirizzi per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 19 aprile 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell’interno, della difesa, della salute e dell’economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
- Il presente decreto stabilisce misure volte a conseguire un
livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in
ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di
sicurezza nell’Unione europea.
- Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:
a) l’inclusione nella strategia nazionale di sicurezza
cibernetica di previsioni in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi rientranti nell’ambito di applicazione del
presente decreto;
b) la designazione delle autorita’ nazionali competenti e del
punto di contatto unico, nonche’ del Gruppo di intervento per la
sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) in ambito
nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all’allegato I;
c) il rispetto di obblighi da parte degli operatori di servizi
essenziali e dei fornitori di servizi digitali relativamente
all’adozione di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti con
impatto rilevante;
d) la partecipazione nazionale al gruppo di cooperazione europeo,
nell’ottica della collaborazione e dello scambio di informazioni tra
Stati membri dell’Unione europea, nonche’ dell’incremento della
fiducia tra di essi;
e) la partecipazione nazionale alla rete CSIRT nell’ottica di
assicurare una cooperazione tecnico-operativa rapida ed efficace.
- Le disposizioni in materia di misure di sicurezza e di notifica
degli incidenti di cui al presente decreto non si applicano alle
imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 16-bis e 16-ter
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ne’ ai prestatori di
servizi fiduciari soggetti agli obblighi di cui all’articolo 19 del
regolamento (UE) n. 910/2014.
- Il presente decreto si applica fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e dalla direttiva
2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e
che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI, del Consiglio.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 346 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, le informazioni riservate secondo
quanto disposto dalla normativa dell’Unione europea e nazionale, in
particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono
scambiate con la Commissione europea e con altre autorita’ competenti
NIS solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini
dell’applicazione del presente decreto. Le informazioni scambiate
sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di informazioni
ne tutela la riservatezza e protegge la sicurezza e gli interessi
commerciali degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di
servizi digitali.
- Il presente decreto lascia impregiudicate le misure adottate per
salvaguardare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare di
tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte a tutelare
le informazioni, nei casi in cui la divulgazione sia ritenuta
contraria agli interessi essenziali di sicurezza e di mantenimento
dell’ordine pubblico, in particolare a fini di indagine, accertamento
e perseguimento di reati.
- Qualora gli obblighi previsti per gli operatori di servizi
essenziali o i fornitori di servizi digitali di assicurare la
sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi o di
notificare gli incidenti siano oggetto di uno specifico atto
giuridico dell’Unione europea, si applicano le disposizioni di detto
atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano
almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui al presente
decreto.
Art. 2
Trattamento dei dati personali
- Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente
decreto e’ effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 3
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorita’ competente NIS, l’autorita’ competente per settore,
in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui
all’articolo 7, comma 1;
b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza informatica in
caso di incidente, di cui all’articolo 8;
c) punto di contatto unico, l’organo incaricato a livello
nazionale di coordinare le questioni relative alla sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi e la cooperazione transfrontaliera a
livello di Unione europea;
d) autorita’ di contrasto, l’organo centrale del Ministero
dell’interno per la sicurezza e per la regolarita’ dei servizi di
telecomunicazione, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n.155;
e) rete e sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi
o collegati, uno o piu’ dei quali eseguono, in base ad un programma,
un trattamento automatico di dati digitali;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione;
f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi, la capacita’
di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato
livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la
disponibilita’, l’autenticita’, l’integrita’ o la riservatezza dei
dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti
o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;
g) operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato,
della tipologia di cui all’allegato II, che soddisfa i criteri di cui
all’articolo 4, comma 2;
h) servizio digitale, servizio ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di un tipo
elencato nell’allegato III;
i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi persona giuridica
che fornisce un servizio digitale;
l) incidente, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole
per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
m) trattamento dell’incidente, tutte le procedure necessarie per
l’identificazione, l’analisi e il contenimento di un incidente e
l’intervento in caso di incidente;
n) rischio, ogni circostanza o evento ragionevolmente
individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza
della rete e dei sistemi informativi;
o) rappresentante, la persona fisica o giuridica stabilita
nell’Unione europea espressamente designata ad agire per conto di un
fornitore di servizi digitali che non e’ stabilito nell’Unione
europea, a cui l’autorita’ competente NIS o il CSIRT Nazionale puo’
rivolgersi in luogo del fornitore di servizi digitali, per quanto
riguarda gli obblighi di quest’ultimo ai sensi del presente decreto;
p) norma, una norma ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo,
numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) specifica, una specifica tecnica ai sensi dell’articolo 2,
primo paragrafo, numero 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
r) punto di interscambio internet (IXP), una infrastruttura di
rete che consente l’interconnessione di piu’ di due sistemi autonomi
indipendenti, principalmente al fine di agevolare lo scambio del
traffico internet; un IXP fornisce interconnessione soltanto ai
sistemi autonomi; un IXP non richiede che il traffico internet che
passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi
attraverso un terzo sistema autonomo, ne’ altera o interferisce
altrimenti con tale traffico;
s) sistema dei nomi di dominio (DNS), e’ un sistema distribuito e
gerarchico di naming in una rete che inoltra le richieste dei nomi di
dominio;
t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che fornisce servizi DNS
su internet;
u) registro dei nomi di dominio di primo livello, un soggetto che
amministra e opera la registrazione di nomi di dominio internet
nell’ambito di uno specifico dominio di primo livello (TLD);
v) mercato online, un servizio digitale che consente ai
consumatori ovvero ai professionisti, come definiti rispettivamente
all’articolo 141, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, di concludere contratti di vendita o di
servizi online con i professionisti sia sul sito web del mercato
online sia sul sito web di un professionista che utilizza i servizi
informatici forniti dal mercato on line;
z) motore di ricerca on line, un servizio digitale che consente
all’utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i
siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di
un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave,
frase o di altra immissione, e fornisce i link in cui possono essere
trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;
aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale che
consente l’accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse
informatiche condivisibili.
Art. 4
Identificazione degli operatori di servizi essenziali
- Entro il 9 novembre 2018, con propri provvedimenti, le autorita’
competenti NIS identificano per ciascun settore e sottosettore di cui
all’allegato II, gli operatori di servizi essenziali con una sede nel
territorio nazionale. Gli operatori che prestano attivita’ di
assistenza sanitaria sono individuati con decreto del Ministro della
salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
operatori che forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo
umano sono individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
- I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi
essenziali sono i seguenti:
a) un soggetto fornisce un servizio che e’ essenziale per il
mantenimento di attivita’ sociali e/o economiche fondamentali;
b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi
informativi;
c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla
fornitura di tale servizio.
- Oltre ai criteri indicati nel comma 2, nell’individuazione degli
operatori di servizi essenziali si tiene conto dei documenti prodotti
al riguardo dal Gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10.
- Ai fini del comma 1, prima dell’adozione dei provvedimenti
previsti dalla medesima disposizione, qualora un soggetto fornisca un
servizio di cui al comma 2, lettera a), sul territorio nazionale e in
altro o altri Stati membri dell’Unione europea, le autorita’
competenti NIS consultano le autorita’ competenti degli altri Stati
membri.
- E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
elenco nazionale degli operatori di servizi essenziali.
- L’elenco degli operatori di servizi essenziali identificati ai
sensi del comma 1 e’ riesaminato con le medesime modalita’ di cui al
comma 1 e, se del caso, aggiornato su base regolare, ed almeno ogni
due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorita’ competenti NIS
ed e’ comunicato al Ministero dello sviluppo economico.
- Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due anni, il punto
di contatto unico trasmette alla Commissione europea le informazioni
necessarie per la valutazione dell’attuazione del presente decreto,
in particolare della coerenza dell’approccio in merito
all’identificazione degli operatori di servizi essenziali.
- Le informazioni di cui al comma 7 comprendono almeno:
a) le misure nazionali che consentono l’identificazione degli
operatori di servizi essenziali;
b) l’elenco dei servizi di cui al comma 2;
c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati
per ciascun settore di cui all’allegato II ed un’indicazione della
loro importanza in relazione a tale settore;
d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello
di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da
tale servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), o
all’importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera f).
Art. 5
Effetti negativi rilevanti
- Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti
negativi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), le autorita’
competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali:
a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal
soggetto interessato;
b) la dipendenza di altri settori di cui all’allegato II dal
servizio fornito da tale soggetto;
c) l’impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di
entita’ e di durata, sulle attivita’ economiche e sociali o sulla
pubblica sicurezza;
d) la quota di mercato di detto soggetto;
e) la diffusione geografica relativamente all’area che potrebbe
essere interessata da un incidente;
f) l’importanza del soggetto per il mantenimento di un livello
sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilita’ di
strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.
- Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di
un incidente sono altresi’ considerati, ove opportuno, fattori
settoriali.
Capo II
Contesto strategico e istituzionale
Art. 6
Strategia nazionale di sicurezza cibernetica
- Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, sentito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della
sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale.
- Nell’ambito della strategia nazionale di sicurezza cibernetica,
sono in particolare indicati, per la sicurezza di reti e sistemi
informativi rientranti nell’ambito di applicazione del presente
decreto:
a) gli obiettivi e le priorita’ in materia di sicurezza delle reti
e dei sistemi informativi;
b) il quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le
priorita’, inclusi i ruoli e le responsabilita’ degli organismi
pubblici e degli altri attori pertinenti;
c) le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la
collaborazione tra settore pubblico e settore privato;
d) i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione
relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi;
e) i piani di ricerca e sviluppo;
f) un piano di valutazione dei rischi;
g) l’elenco dei vari attori coinvolti nell’attuazione.
- Con la procedura di cui al comma 1 sono adottate linee di
indirizzo per l’attuazione della strategia nazionale di sicurezza
cibernetica.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la strategia
nazionale in materia di sicurezza cibernetica alla Commissione
europea entro tre mesi dalla sua adozione. Puo’ essere esclusa la
trasmissione di elementi della strategia riguardanti la sicurezza
nazionale.
Art. 7
Autorita’ nazionali competenti e punto di contatto unico
- Sono designate quali Autorita’ competenti NIS per i settori e
sottosettori di cui all’allegato II e per i servizi di cui
all’allegato III:
a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore energia,
sottosettori energia elettrica, gas e petrolio e per il settore
infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche’ per i
servizi digitali;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore
trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su
strada;
c) il Ministero dell’economia e delle finanze per il settore
bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in
collaborazione con le autorita’ di vigilanza di settore, Banca
d’Italia e Consob, secondo modalita’ di collaborazione e di scambio
di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze;
d) il Ministero della salute per l’attivita’ di assistenza
sanitaria, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori
dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle Autorita’ sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita’ di assistenza sanitaria
prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o
dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva
competenza;
e) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle Autorita’ territorialmente
competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua
potabile.
- Le Autorita’ competenti NIS sono responsabili dell’attuazione
del presente decreto con riguardo ai settori di cui all’allegato II e
ai servizi di cui all’allegato III e vigilano sull’applicazione del
presente decreto a livello nazionale esercitando altresi’ le relative
potesta’ ispettive e sanzionatorie.
- Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e’
designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi.
- Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento
per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita’
competenti NIS con le autorita’ competenti degli altri Stati membri,
nonche’ con il gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10 e la
rete di CSIRT di cui all’articolo 11.
- Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione
in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati
dagli altri Stati.
- Le autorita’ competenti NIS e il punto di contatto unico
consultano, conformemente alla normativa vigente, l’autorita’ di
contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e
collaborano con essi.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
contatto unico e quella delle autorita’ competenti NIS, i relativi
compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono
assicurate idonee forme di pubblicita’.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro
a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 22.
Art. 8
Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di
incidente – CSIRT
- E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer
Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all’articolo 16-bis
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia’
operante presso l’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- L’organizzazione e il funzionamento del CSIRT italiano sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
da adottare entro il 9 novembre 2018. Per lo svolgimento delle
funzioni del CSIRT italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di un contingente massimo di trenta unita’ di personale, di
cui quindici scelti tra dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per i quali si
applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e quindici da assumere, nel limite della dotazione organica vigente,
in aggiunta alle ordinarie facolta’ assunzionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell’articolo 22.
- Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le
funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT nazionale unitamente
al CERT-PA in collaborazione tra loro.
- Il CSIRT italiano assicura la conformita’ ai requisiti di cui
all’allegato I, punto 1, svolge i compiti di cui all’allegato I,
punto 2, si occupa dei settori di cui all’allegato II e dei servizi
di cui all’allegato III e dispone di un’infrastruttura di
informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a
livello nazionale.
- Il CSIRT italiano definisce le procedure per la prevenzione e la
gestione degli incidenti informatici.
- Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione effettiva,
efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui all’articolo 11.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica alla
Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le modalita’ di
trattamento degli incidenti a questo affidati.
- Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle proprie funzioni,
puo’ avvalersi anche dell’Agenzia per l’Italia digitale.
- Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico in
qualita’ di CERT nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonche’ quelle svolte da Agenzia
per l’Italia digitale in qualita’ di CERT-PA, ai sensi dell’articolo
51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono trasferite al
CSIRT italiano a far data dalla entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2.
- Per le spese di funzionamento del CSIRT italiano e’ autorizzata
la spesa di 2.700.000 euro per l’anno 2018, di cui 2.000.000 per le
spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall’anno 2019.
A tali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 22.
Art. 9
Cooperazione a livello nazionale
- Le autorita’ competenti NIS, il punto di contatto unico e il
CSIRT italiano collaborano per l’adempimento degli obblighi di cui al
presente decreto. A tal fine e’ istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico di raccordo, composto da
rappresentanti delle amministrazioni statali competenti ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, e da rappresentanti delle Regioni e
Province autonome in numero non superiore a due, designati dalle
Regioni e Province autonome in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano. L’organizzazione del Comitato e’ definita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei
Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Per la
partecipazione al Comitato tecnico di raccordo non sono previsti
gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.
- Gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi
digitali inviano le notifiche relative ad incidenti al CSIRT
italiano.
- Il CSIRT italiano informa le autorita’ competenti NIS e il punto
di contatto unico in merito alle notifiche di incidenti trasmesse ai
sensi del presente decreto.
Capo III
Cooperazione
Art. 10
Gruppo di cooperazione
- Il punto di contatto unico partecipa alle attivita’ del gruppo
di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della
Commissione europea e dell’Agenzia dell’Unione europea per la
sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e, in particolare,
contribuisce a:
a) condividere buone pratiche sullo scambio di informazioni
relative alla notifica di incidenti di cui all’articolo 12 e
all’articolo 14;
b) scambiare migliori pratiche con gli Stati membri e, in
collaborazione con l’ENISA, fornire supporto per la creazione di
capacita’ in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi;
c) discutere le capacita’ e lo stato di preparazione degli Stati
membri e valutare, su base volontaria, le strategie nazionali in
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e
l’efficacia dei CSIRT e individuare le migliori pratiche;
d) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di
sensibilizzazione e formazione;
e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca
e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi;
f) scambiare, ove opportuno, esperienze in materia di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e
gli organismi pertinenti dell’Unione europea;
g) discutere le norme e le specifiche di cui all’articolo 17 con i
rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee;
h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti;
i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche di cui al
comma 4;
l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni in materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, programmi di
istruzione e formazione, comprese le attivita’ svolte dall’ENISA;
m) con l’assistenza dell’ENISA, scambiare migliori pratiche
connesse all’identificazione degli operatori di servizi essenziali da
parte degli Stati membri, anche in relazione alle dipendenze
transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti;
n) discutere modalita’ per la comunicazione di notifiche di
incidenti di cui agli articoli 12 e 14.
- Le autorita’ competenti NIS, attraverso il punto di contatto
unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine
di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli
operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli
incidenti, compresi i parametri di cui all’articolo 12, comma 8.
- Il punto di contatto unico, ove necessario, chiede alle
autorita’ competenti NIS interessate, nonche’ al CSIRT, la
partecipazione al gruppo di cooperazione.
- Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, il punto di
contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di
cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di
notifiche e la natura degli incidenti notificati e alle azioni
intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14.
Art. 11
Rete di CSIRT
- Il CSIRT italiano partecipa alla rete di CSIRT, composta da
rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE.
- Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a:
a) scambiare informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle
capacita’ di cooperazione dei CSIRT;
b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro
potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere
informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale
incidente e i rischi associati, ad eccezione dei casi in cui lo
scambio di informazioni potrebbe compromettere l’indagine
sull’incidente;
c) scambiare e mettere a disposizione su base volontaria
informazioni non riservate su singoli incidenti;
d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro Stato
membro, discutere e, ove possibile, individuare un intervento
coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione di quello
stesso Stato membro;
e) fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a
incidenti transfrontalieri sulla base dell’assistenza reciproca
volontaria;
f) discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di
cooperazione operativa, anche in relazione a:
1) categorie di rischi e di incidenti;
2) preallarmi;
3) assistenza reciproca;
4) principi e modalita’ di coordinamento, quando gli Stati membri
intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri;
g) informare il gruppo di cooperazione in merito alle proprie
attivita’ e a ulteriori forme di cooperazione operativa discusse
sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito;
h) discutere gli insegnamenti appresi dalle esercitazioni in
materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese
quelle organizzate dall’ENISA;
i) formulare orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle
pratiche operative in relazione all’applicazione delle disposizioni
del presente articolo in materia di cooperazione operativa.
Capo IV
Sicurezza della rete e dei sistemi informativi degli operatori di
servizi essenziali
Art. 12
Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti
- Gli operatori di servizi essenziali adottano misure tecniche e
organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti
alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano
nelle loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu’ aggiornate
in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza della
rete e dei sistemi informativi adeguato al rischio esistente.
- Gli operatori di servizi essenziali adottano misure adeguate per
prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della
sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la
fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la
continuita’ di tali servizi.
- Nell’adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2, gli operatori
di servizi essenziali tengono conto delle linee guida predisposte dal
gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10, nonche’ delle linee
guida di cui al comma 7.
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le autorita’
competenti NIS possono, se necessario, definire specifiche misure,
sentiti gli operatori di servizi essenziali.
- Gli operatori di servizi essenziali notificano al CSIRT italiano
e, per conoscenza, all’autorita’ competente NIS, senza ingiustificato
ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuita’
dei servizi essenziali forniti.
- Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche
all’organo istituito presso il Dipartimento informazioni per la
sicurezza incaricato, ai sensi delle direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri adottate sentito il Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica (CISR), delle attivita’ di
prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e di
attivazione delle procedure di allertamento.
- Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT
italiano di determinare un eventuale impatto transfrontaliero
dell’incidente. La notifica non espone la parte che la effettua a una
maggiore responsabilita’ rispetto a quella derivante dall’incidente.
Le autorita’ competenti NIS possono predisporre linee guida per la
notifica degli incidenti.
- Per determinare la rilevanza dell’impatto di un incidente si
tiene conto in particolare dei seguenti parametri:
a) il numero di utenti interessati dalla perturbazione del servizio
essenziale;
b) la durata dell’incidente;
c) la diffusione geografica relativamente all’area interessata
dall’incidente.
- Sulla base delle informazioni fornite nella notifica da parte
dell’operatore di servizi essenziali, il CSIRT italiano informa gli
eventuali altri Stati membri interessati in cui l’incidente ha un
impatto rilevante sulla continuita’ dei servizi essenziali.
10 Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva, conformemente
al diritto dell’Unione europea e alla legislazione nazionale, la
sicurezza e gli interessi commerciali dell’operatore di servizi
essenziali, nonche’ la riservatezza delle informazioni fornite nella
notifica secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5.
- Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano fornisce
all’operatore di servizi essenziali, che effettua la notifica, le
pertinenti informazioni relative al seguito della notifica stessa,
nonche’ le informazioni che possono facilitare un trattamento
efficace dell’incidente.
- Su richiesta dell’autorita’ competente NIS o del CSIRT
italiano, il punto di contatto unico trasmette, previa verifica dei
presupposti, le notifiche ai punti di contatto unici degli altri
Stati membri interessati.
- Previa valutazione da parte dell’organo di cui al comma 6,
l’autorita’ competente NIS, d’intesa con il CSIRT italiano, dopo aver
consultato l’operatore dei servizi essenziali notificante, puo’
informare il pubblico in merito ai singoli incidenti, qualora ne sia
necessaria la sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un
incidente in corso.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli operatori di
servizi essenziali provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo a valere sulle risorse finanziarie disponibili sui propri
bilanci.
Art. 13
Attuazione e controllo
- Le autorita’ competenti NIS valutano il rispetto da parte degli
operatori di servizi essenziali degli obblighi previsti dall’articolo
12, nonche’ i relativi effetti sulla sicurezza della rete e dei
sistemi informativi.
- Ai fini del comma 1, gli operatori di servizi essenziali sono
tenuti a fornire all’autorita’ competente NIS:
a) le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro
rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi
alle politiche di sicurezza;
b) la prova dell’effettiva attuazione delle politiche di sicurezza,
come i risultati di un audit sulla sicurezza svolto dall’autorita’
competente NIS o da un revisore abilitato e, in quest’ultimo caso,
metterne a disposizione dell’autorita’ competente NIS i risultati,
inclusi gli elementi di prova.
- Quando richiede le informazioni o le prove di cui al comma 2,
l’autorita’ competente NIS indica lo scopo delle richieste
specificando il tipo di informazioni da fornire.
- A seguito della valutazione delle informazioni o dei risultati
degli audit sulla sicurezza di cui al comma 2, l’autorita’ competente
NIS puo’ emanare istruzioni vincolanti per gli operatori di servizi
essenziali al fine di porre rimedio alle carenze individuate.
- Nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati
personali, l’autorita’ competente NIS opera in stretta cooperazione
con il Garante per la protezione dei dati personali.
Capo V
Sicurezza della rete e dei sistemi informativi dei fornitori di
servizi digitali
Art. 14
Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti
- I fornitori di servizi digitali identificano e adottano misure
tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei
rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi
che utilizzano nel contesto dell’offerta di servizi di cui
all’allegato III all’interno dell’Unione europea.
- Tenuto conto delle conoscenze piu’ aggiornate in materia, tali
misure assicurano un livello di sicurezza della rete e dei sistemi
informativi adeguato al rischio esistente e tengono conto dei
seguenti elementi:
a) la sicurezza dei sistemi e degli impianti;
b) trattamento degli incidenti;
c) gestione della continuita’ operativa;
d) monitoraggio, audit e test;
e) conformita’ con le norme internazionali.
- I fornitori di servizi digitali adottano misure per prevenire e
minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della
rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui
servizi di cui all’allegato III offerti all’interno dell’Unione
europea, al fine di assicurare la continuita’ di tali servizi.
- I fornitori di servizi digitali notificano al CSIRT italiano e,
per conoscenza, all’autorita’ competente NIS, senza ingiustificato
ritardo, gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di
un servizio di cui all’allegato III che essi offrono all’interno
dell’Unione europea.
- Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT
italiano di determinare la rilevanza di un eventuale impatto
transfrontaliero. La notifica non espone la parte che la effettua a
una maggiore responsabilita’ rispetto a quella derivante
dall’incidente.
- Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le notifiche
all’organo di cui all’articolo 12, comma 6.
- Al fine di determinare la rilevanza dell’impatto di un
incidente, sono tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti
parametri:
a) il numero di utenti interessati dall’incidente, in particolare
gli utenti che dipendono dal servizio digitale per la fornitura dei
propri servizi;
b) la durata dell’incidente;
c) la diffusione geografica relativamente all’area interessata
dall’incidente;
d) la portata della perturbazione del funzionamento del servizio;
e) la portata dell’impatto sulle attivita’ economiche e sociali.
- L’obbligo di notificare un incidente si applica soltanto qualora
il fornitore di servizi digitali abbia accesso alle informazioni
necessarie per valutare l’impatto di un incidente con riferimento ai
parametri di cui al comma 7.
- Qualora un operatore di servizi essenziali dipenda da una terza
parte fornitrice di servizi digitali per la fornitura di un servizio
che e’ indispensabile per il mantenimento di attivita’ economiche e
sociali fondamentali, l’operatore stesso notifica qualsiasi impatto
rilevante per la continuita’ di servizi essenziali dovuto ad un
incidente a carico di tale operatore.
- Qualora l’incidente di cui al comma 4 riguardi due o piu’ Stati
membri, il CSIRT italiano informa gli altri Stati membri coinvolti.
- Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano tutela, nel rispetto del
diritto dell’Unione europea e della legislazione nazionale, la
sicurezza e gli interessi commerciali del fornitore del servizio
digitale nonche’ la riservatezza delle informazioni fornite.
- Previa valutazione da parte dell’organo di cui all’articolo 12,
comma 6, l’autorita’ competente NIS, d’intesa con il CSIRT italiano,
dopo aver consultato il fornitore di servizi digitali interessato e,
se del caso, le autorita’ competenti o i CSIRT degli altri Stati
membri interessati, puo’ informare il pubblico riguardo ai singoli
incidenti o chiedere al fornitore di servizi digitali di provvedervi,
qualora ne sia necessaria la sensibilizzazione per evitare un
incidente o gestirne uno in corso, o qualora sussista comunque un
interesse pubblico alla divulgazione dell’incidente.
- I fornitori di servizi digitali applicano le disposizioni di
attuazione degli atti di esecuzione della Commissione europea che
specificano ulteriormente le misure tecnico-organizzative di cui al
comma 1 e i parametri, ivi compresi formati e procedure, relativi
agli obblighi di notifica di cui al comma 4.
- Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, non sono
imposti ulteriori obblighi in materia di sicurezza o di notifica ai
fornitori di servizi digitali.
- Il presente capo non si applica alle microimprese e alle
piccole imprese quali definite nella raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
Art. 15
Attuazione e controllo
- Nel caso in cui sia dimostrato il mancato rispetto degli
obblighi di cui all’articolo 14 da parte dei fornitori di servizi
digitali, l’autorita’ competente NIS puo’ adottare misure di
vigilanza ex post adeguate alla natura dei servizi e delle
operazioni. La dimostrazione del mancato rispetto degli obblighi puo’
essere prodotta dall’autorita’ competente di un altro Stato membro in
cui e’ fornito il servizio.
- Ai fini del comma 1, i fornitori di servizi digitali sono tenuti
a:
a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza
della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti
relativi alle politiche di sicurezza;
b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di cui
all’articolo 14.
- Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento
principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o
i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o piu’ altri Stati
membri, l’autorita’ competente dello Stato membro dello stabilimento
principale o del rappresentante e le autorita’ competenti dei
suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente
in funzione delle necessita’. Tale assistenza e cooperazione puo’
comprendere scambi di informazioni tra le autorita’ competenti
interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al
comma 1.
Art. 16
Giurisdizione e territorialita’
- Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi digitali
e’ considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui
ha lo stabilimento principale. Un fornitore di servizi digitali e’
comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno
Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato membro.
- Un fornitore di servizi digitali che non e’ stabilito
nell’Unione europea, ma offre servizi di cui all’allegato III
all’interno dell’Unione europea, designa un rappresentante
nell’Unione europea.
- Il rappresentante e’ stabilito in uno di quegli Stati membri in
cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali e’
considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui e’
stabilito il suo rappresentante.
- La designazione di un rappresentante da parte di un fornitore di
servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere
avviate nei confronti del fornitore stesso di servizi digitali.
Capo VI
Normazione e notifica volontaria
Art. 17
Normazione
- Ai fini dell’attuazione armonizzata dell’articolo 12, commi 1 e
2, e dell’articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorita’ competenti NIS
promuovono l’adozione di norme e specifiche europee o accettate a
livello internazionale relative alla sicurezza della rete e dei
sistemi informativi, senza imporre o creare discriminazioni a favore
dell’uso di un particolare tipo di tecnologia.
- Le autorita’ competenti NIS tengono conto dei pareri e delle
linee guida predisposti dall’ENISA, in collaborazione con gli Stati
membri, riguardanti i settori tecnici da prendere in considerazione
in relazione al comma 1, nonche’ le norme gia’ esistenti, comprese le
norme nazionali, che potrebbero essere applicate a tali settori.
Art. 18
Notifica volontaria
- I soggetti che non sono stati identificati come operatori di
servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono
notificare, su base volontaria, gli incidenti aventi un impatto
rilevante sulla continuita’ dei servizi da loro prestati.
- Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT italiano applica la
procedura di cui all’articolo 12.
- Le notifiche obbligatorie sono trattate prioritariamente
rispetto alle notifiche volontarie.
- Le notifiche volontarie sono trattate soltanto qualora tale
trattamento non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
- La notifica volontaria non puo’ avere l’effetto di imporre al
soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto
se non avesse effettuato tale notifica.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 19
Poteri ispettivi
- L’attivita’ di ispezione e verifica necessarie per le misure
previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le attribuzioni
e le competenze degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, sono svolte dalle autorita’ competenti NIS.
- Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri uniformi in ambito
nazionale per lo svolgimento delle attivita’ di ispezione e verifica,
necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che
riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli operatori
che prestano attivita’ di assistenza sanitaria, nonche’ in merito al
settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.
Art. 20
Autorita’ competente e regime dell’accertamento e dell’irrogazione
delle sanzioni amministrative
- Le autorita’ competenti NIS di cui all’articolo 7, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), per i rispettivi settori e sottosettori
di riferimento di cui all’allegato II e per i servizi di cui
all’allegato III, sono competenti per l’accertamento delle violazioni
e per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto.
- Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 21
Sanzioni amministrative
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizi
essenziali che non adotta le misure tecniche e organizzative adeguate
e proporzionate per la gestione del rischio per la sicurezza della
rete e dei sistemi informativi, ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro
a 120.000 euro. La sanzione e’ ridotta di un terzo se lo stesso fatto
e’ commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli
obblighi di cui all’articolo 14, comma 1.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizi
essenziali che non adotta le misure adeguate per prevenire e
minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della
rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei
servizi essenziali, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e’ soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000
euro. La sanzione e’ ridotta di un terzo se lo stesso fatto e’
commesso da un fornitore di servizio digitale, in violazione degli
obblighi di cui all’articolo 14, comma 3.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizio
essenziale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla continuita’ dei servizi essenziali forniti,
ai sensi dell’articolo 12, comma 5, e’ soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizio
essenziale che non ottempera agli obblighi, ai sensi dell’articolo
13, comma 2, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
12.000 euro a 120.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizio
essenziale che non osserva le istruzioni, ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 euro a 150.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizio
digitale che non notifica al CSIRT italiano gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla fornitura di un servizio fornito, ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a 125.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore di servizi
essenziali dipendente da terze parti che fornisce servizi digitali
per la fornitura di un servizio che e’ indispensabile per il
mantenimento di attivita’ economiche e sociali fondamentali, che
ometta la notifica, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, e’ soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000
euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi
digitali che non osserva gli obblighi ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
12.000 euro a 120.000 euro.
- Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo
nei casi regolati dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre del
1981, n. 689. La reiterazione determina l’aumento fino al triplo
della sanzione prevista.
Art. 22
Disposizioni finanziarie
- Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.300.000 euro
per l’anno 2018 e 3.300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
- Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e piu’ in generale le
spese ICT sostenute per l’adeguamento dei sistemi informativi al
presente decreto sono coerenti con il Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dei commi da
512 a 520, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli
articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di
previsione interessati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’, 18 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Minniti, Ministro dell’interno
Pinotti, Ministro della difesa
Lorenzin, Ministro della salute
Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
(di cui all’art. 8)
REQUISITI E COMPITI DEI GRUPPI DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA
INFORMATICA IN CASO DI INCIDENTE (CSIRT)
I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e
chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 2.
Essi includono quanto segue:
1. Requisiti per il CSIRT
a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilita’ dei
propri servizi di comunicazione, evitando singoli punti di guasto, e
dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato
e di contattare altri in qualsiasi momento. Inoltre, i canali di
comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base
di utenti e ai partner con cui collaborano.
b) I locali del CSIRT e i sistemi informativi di supporto sono
ubicati in siti sicuri.
c) Continuita’ operativa:
i. il CSIRT e’ dotato di un sistema adeguato di gestione e
inoltro delle richieste in modo da facilitare i passaggi;
ii. il CSIRT dispone di personale sufficiente per garantirne
l’operativita’ 24 ore su 24;
iii. il CSIRT opera in base a un’infrastruttura di cui e’
garantita la continuita’. A tal fine e’ necessario che siano
disponibili sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup.
d) Il CSIRT ha la possibilita’, se lo desidera, di partecipare a
reti di cooperazione internazionale.
2. Compiti del CSIRT
a) I compiti del CSIRT comprendono almeno:
i. monitoraggio degli incidenti a livello nazionale;
ii. emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di
informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti;
iii. intervento in caso di incidente;
iv. analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonche’
sensibilizzazione situazionale;
v. partecipazione alla rete dei CSIRT;
b) il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con il settore
privato;
c) per facilitare la cooperazione, il CSIRT promuove l’adozione e
l’uso di prassi comuni o standardizzate nei seguenti settori:
i. procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi;
ii. sistemi di classificazione degli incidenti, dei rischi e
delle informazioni.
Allegato II
Allegato III
(di cui all’art. 3, comma 1, lettera h)
TIPI DI SERVIZI DIGITALI
- Mercato online
- Motore di ricerca online
- Servizi di cloud computing
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