Aggiornamento Gae, c’è la proroga: domande fino al 20 maggio

da La Tecnica della Scuola

Di Andrea Carlino

Il Miur, con la nota prot. 22678 del 14 maggio, ha annunciato la proroga per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento: non più il 16 maggio, come originariamente previsto, ma il 20 maggio, sempre alle ore 14.00.
La data di proroga al 20 maggio deve intendersi riferita esclusivamente alla scadenza della presentazione della domanda e non anche alla data di maturazione dei titoli e dei requisiti posseduti, che rimane fissata al 16 maggio 2019, così come previsto dall’art. 9 comma 4 del D.M. 374 del 24 aprile 2019.

Aggiornamento Gae 2019, tutto quello che c’è da sapere

Il personale docente ed educativo può chiedere:
  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è già inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
Non è possibile l’inserimento delle seguenti tipologie di docenti:
  • Diplomati magistrale che sono stati depennati dalle Gae a seguito di sentenza di merito.
  • Docenti presenti in graduatoria in più classi di concorso, ma che hanno maturato l’immissione in ruolo in una di queste classi e per le altre sono stati depennati.
  • Neolaureati o i non abilitati di terza fascia.
  • Docenti abilitati di seconda fascia (a meno che non si tratti di un reinserimento di docenti depennati a partire dal primo aggiornamento in cui è  stato previsto il depennamento per mancato aggiornamento con istanza di reinserimento)

Come fare domanda per l’aggiornamento Gae 2019

La domanda dei docenti precari interessati dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica POLIS “Istanze on line”.

Nello specifico bisogna evidenziare che per la presentazione della domanda sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

  1. registrazione del personale interessato: tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere effettuata subito, secondo quanto indicato su “Istanze on line – Istruzioni per l’accesso al servizio” (solo per chi non è già registrato);
  2. inserimento della domanda via web, dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line – Accesso al servizio”.

Per facilitare la compilazione è disponibile un facsimile del Modello 1.

Successivamente per la costituzione delle graduatorie di istituto di prima fascia sarà possibile effettuare la scelta delle sedi tramite POLIS nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 29 luglio 2019.

Aggiornamento Gae 2019: i documenti da allegare

Ecco di seguito tutti i documenti da allegare relativi all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Aggiornamento Gae 2019: possibile scegliere province con graduatorie esaurite

In questa finestra di aggiornamento, sarà possibile cambiare provincia indicando anche quelle province in cui le GaE oggi risultano esaurite, seguendo quindi un recente parere del Consiglio di Stato.

Aggiornamento GaE 2019: dentro i depennati

Ci sarà la possibilità di reinserimento nelle GAE di quei docenti che ne erano stati cancellati per la mancata presentazione dell’istanza in occasione dei precedenti aggiornamenti.

Il reinserimento, tuttavia, non sarà automatico ma solo a seguito di apposita domanda: chi non la farà, comunque, potrà chiedere il reintegro fra tre anni, in occasione della prossima “finestra” di rinnovo delle GaE

Aggiornamento Gae 2019: diplomati magistrale

Per quanto riguarda i diplomati magistrale, tutti i docenti che hanno ricorsi pendenti potranno confermare l’iscrizione con riserva anche cambiando provincia, pur mantenendo la riserva. Ciò vuol dire che non appena arriverà la sentenza di merito, la presenza in Gae cadrà.

Aggiornamento Gae 2019: applicazione Miur per scegliere la migliore provincia

Ricordiamo che sulla pagina ministeriale dedicata all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è stata inserita la sezione che fornisce indicazioni sulla consistenza di aspiranti in graduatoria.
In tale sezione, spiega il Miur, allo scopo di prendere visione del numero di aspiranti presente in graduatoria per provincia e fascia, si rimanda ad una applicazione che riporta il numero di aspiranti a pieno titolo calcolati in data 23/04/2019, dopo la cancellazione dei titolari e degli aspiranti con più di 67 anni al 1 settembre 2019.

L’APPLICAZIONE MIUR PER SCEGLIERE LA PROVINCIA

Inoltre, per prendere visione della consistenza di eventuali aspiranti inclusi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo o a causa di contenzioso pendente, il Ministero mette a disposizione un file specifico (cliccare qui).

Nel file l’informazione di interesse è riportata solo se, per la specifica provincia, graduatoria e fascia, esiste almeno un aspirante incluso con riserva.

IL DECRETO

LA PAGINA MIUR DEDICATA

Prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, formazione per docenti

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Con riferimento alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche antidroga e all’avvio di un piano di attività sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare, per semplificare la procedura di individuazione dei due docenti per ogni istituzione scolastica che parteciperanno al percorso di informazione/formazione, l’INDIRE ha messo a disposizione una piattaforma informatica per la registrazione delle iscrizioni.

I docenti individuati dovranno registrarsi al seguente link: http://liberidalledipendenze.indire.it/registrazione compilando tutti i campi richiesti.

Ad esito della registrazione i docenti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione.

L’iscrizione dovrà avvenire inserendo il codice meccanografico della sede centrale della scuola.

Sulla piattaforma è possibile registrare un terzo nominativo per ciascuna scuola per far fronte ai casi nei quali sia necessario sostituire uno dei due partecipanti.

Le iscrizioni potranno essere registrate fino al 15 maggio 2019. Dopo tale date non sarà più possibile effettuare la registrazione di nuovi partecipanti in quanto verranno avviate le attività propedeutiche all’erogazione della formazione online.

TUTTE LE INFO

Concorso Dsga, prova preselettiva: a breve i 4 mila quesiti

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Si avvicina sempre più la prova preselettiva relativa al concorso Dsga 2019: infatti, tali test si svolgeranno l’11, il 12 e il 13 giugno 2019.

I candidati che vorranno accedere al concorso per direttore dei servizi amministrativi devono presentarsi nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento valido e del proprio codice fiscale. La prova preselettiva, ricordiamo, avrà la durata massima di 100 minuti.

Concorso Dsga 2019: entro fine maggio la banca dati con i test

In via preliminare, come già accennato in apertura di articolo, bisogna sapere che almeno venti giorni prima rispetto a queste date, sul sito del Miur sarà pubblicata la banca dati di 4.000 quesiti da cui verranno estratte le domande che saranno proposte ai candidati durante la prova. Pertanto, il primo step sarà proprio questo e a breve avremo la possibilità di conoscere tale banca dati. Si prevede che tale pubblicazione possa avvenire già la prossima settimana, se non addirittura prima.

Concorso Dsga 2019, quali sono gli argomenti della prova preselettiva

La prova preselettiva sarà impostata sui temi delle prove scritte. Ne consegue che i candidati dovranno prepararsi su determinati argomenti, previsti dall‘allegato B:

– Diritto costituzionale e Diritto amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione Europea.

– Diritto civile

– Contabilità pubblica in riferimento alla gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche

– Diritto del lavoro con riferimento particolare al contratto del pubblico impiego

– Legislazione scolastica

– Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

– Diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione

Come si svolgerà la prova preselettiva del concorso Dsga 2019

La prova preselettiva del concorso Dsga 2019 sarà computer-based e unica per tutto il territorio nazionale. Pertanto, i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva avranno a disposizione una postazione informatica.

Questa prova si svolgerà nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella somministrazione di cento quesiti, che verteranno sulle discipline previste per le prove scritte.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;
L’ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun candidato.

La prova, come accennato in precedenza, avrà una durata massima di cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni.

Correzione e valutazione prova preselettiva concorso Dsga 2019

La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell’avvio della prova preselettiva.

La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa.

All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

Sono ammessi inoltre tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2 -bis , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

Inoltre, il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 3 del bando, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.

Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.

Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

È vietato inoltre ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.

Infine, è bene ricordare che la prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Concorso Dsga 2019: due prove scritte e l’orale

A seguire sono previste due prove scritte, di 180 minuti ciascuno: una prova costituita da sei domande a risposta aperta, relative agli argomenti indicati nel bando;  una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su uno degli argomenti indicati nel bando. La commissione assegnerà alle prove scritte un punteggio massimo di 30 punti ciascuna. Accederanno alla prova orale i candidati che avranno conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30.

Infine, la prova orale consisterà in:

  • un colloquio sulle materie d’esame, che accerterà la preparazione professionale del candidato e la sua capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA;
  • una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione più comuni;
  • una verifica della conoscenza della lingua inglese.

La commissione assegnerà alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova sarà superata dai candidati che conseguiranno un punteggio non inferiore a 21 punti.

IL BANDO (clicca qui)

PROGRAMMA D’ESAME E TABELLA CON VALUTAZIONE TITOLI (clicca qui)

Colloquio maturità 2019: precisazioni sulle modalità di svolgimento

da Tuttoscuola

È stata pubblicata dal MIUR una nota esplicativa che fornisce ulteriori indicazioni in merito allo svolgimento del colloquio maturità 2019. In particolare, vengono fornite indicazioni per lo svolgimento della prova orale per gli studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento, per i quali non viene prevista la predisposizione di materiali in busta. Le riportiamo di seguito.

Colloquio maturità 2019: tipologia dei materiali e criteri di scelta

Come previsto dal decreto ministeriale n.37 del 2019, il colloquio maturità 2019 viene avviato con l’analisi e il commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perciò di fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.

In coerenza con il quadro normativo, i materiali possono essere di diverso tipo. Essi possono essere costituiti da:
– testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
– documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
– esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)
– problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali). È opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri alla base della scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati.

Si ritiene che tra tali criteri possano essere inseriti:
– la coerenza con gli obiettivi del PECUP;
– la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);
– la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare.

Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all’equivalenza del livello di complessità dei materiali. La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un’apposita sessione di lavoro, sarà effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe che lo illustra in modo dettagliato.

Data la natura del colloquio maturità 2019, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso. È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.

Colloquio maturità 2019: il rapporto tra il documento del consiglio di classe e la scelta dei materiali

È indubbio il maggiore valore e il significato che il decreto legislativo n. 62 del 2017 e i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al documento del consiglio di classe, che deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti. È perciò necessario che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma anche l’attuazione della progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze. Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell’O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sviluppati nel corso del triennio, e alle attività correlate a “Cittadinanza e Costituzione”. Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio maturità 2019.

Lo svolgimento del colloquio maturità 2019

Lo svolgimento del colloquio maturità 2019 è disciplinato dall’art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’art.2 del D.M. n. 37 del 2019 e dall’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019. Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:

1) l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;
4) la discussione delle prove scritte. Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019.

La conduzione del colloquio maturità 2019

In linea generale, la conduzione del colloquio maturità 2019 dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell’art. 19, comma 2, dell’O.M. n. 205 del 2019, che testualmente prevede: “la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse”. Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché correlate alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione, che conferma quanto già previsto dalla previgente normativa, sottolinea la necessità di garantire un ampio coinvolgimento dei diversi commissari.

Elezioni 2019: permessi e assenze, ecco come funzionano

da Tuttoscuola

Assenze per funzioni presso gli uffici elettorali

Le assenze o, se si preferisce, i permessi  spettanti ai dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, più comunemente, seggi elettorali); permessi “considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni primarie:

– dall’art. 119 del T.U. n. 361 del 1957, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 53/1990;
– dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69/1992.

Secondo tali disposizioni,  il personale titolato ad assentarsi dal posto di lavoro, in occasione di “tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni”, è quello impegnato nei seggi e individuabile ne:

  • i presidenti e i vice presidenti dei seggi,
  • i segretari dei seggi,
  • gli scrutatori,
  • i rappresentanti di lista,
  • i rappresentanti dei partiti o gruppi politici,
  • i rappresentanti dei promotori del referendum ( nel solo caso di consultazioni referendarie).

Le assenze dal servizio, ancorché direttamente correlate alla durata delle “relative operazioni elettorali”, necessitano di ulteriori specificazioni in ordine all’inizio e al termine delle “operazioni” stesse.

Per quanto riguarda l’inizio (l’ora e il giorno) esso risulta chiaramente indicato nelle Istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno e, nel caso di specie, ovvero in occasione delle prossime elezioni europee, è fissato per domenica 26 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Vale a dire, il datore di lavoro non può richiedere o pretendere dal dipendente interessato alcuna prestazione di servizio nella prima parte di detta giornata destinata, in toto, all’assolvimento di una pubblica funzione.

Per quanto riguarda, invece, il termine esso è determinato in sede di verbalizzazione delle operazioni di chiusura dei singoli seggi elettorali ed ha natura variabile. Ci si riferisce alla ipotesi, tutt’altro che inconsueta, in cui la chiusura avvenga nelle prime ore (quindi, notturne) di un determinato giorno, normalmente, del martedì. In tale situazione, con il termine del lavori oltre la mezzanotte del lunedì – come risultante dal verbale di chiusura del seggio – l’assenza del dipendente non potrà che protrarsi, legittimamente, anche per l’intera giornata in questione, ovvero del martedì.

L’assenza del dipendente , oltre ad interessare i giorni di effettivo impegno elettorale, concerne anche il recupero – aggiuntivo – della giornata festiva della domenica. Soccorre in tema la Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 1991) che, dopo avere richiamato – ex art. 119, comma 2, del T.U. n. 361 del 1957 – la equiparazione tra  i giorni di assenza per lo svolgimento delle funzioni elettorali e l’attività lavorativa, deduce per “ il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo”. Il che significa: ove i lavori del seggio abbiano avuto termine entro la mezzanotte di lunedì, la giornata di martedì è deputata – per il dipendente – a compensare obbligatoriamente il mancato riposo domenicale.

Un ulteriore recupero è previsto per la giornata di sabato – giusta la chiarificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, che così si è espressa al riguardo: “… dipendenti che, at sensi vigenti disposizioni normative, fruiscono orario servizio distribuito cinque giorni settimanali, esclusa pertanto giornata sabato, dipendenti medesimi, qualora sunt impegnati tale giornata per espletamento funzioni anzidette, habent titolo recupero, con altro giorno lavorativo che amministrazioni appartenenza determineranno in rapporto esigenze servizio” ( nr. 50556/10.0.235 dell’8 maggio 1990). La citata nota telegrafica della Funzione pubblica, trasmessa con circolare del Ministero della P.I. 14.06.1990, n. 160, interessa ed è applicabile anche al personale della scuola e, in particolare, a coloro che, nella giornata di sabato, fruiscono del c.d. “giorno libero”. Il recupero di detto giorno, naturalmente, dovrà avvenire d’intesa con il dirigente scolastico ed in funzione di rilevate esigenze di servizio.       

Un’ultima considerazione merita il personale chiamato a svolgere le funzioni elettorali presso seggi ubicati in comuni distanti dalla sede di servizio. Per tali situazioni è da tener presente e da applicare quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro 5 marzo 1992, ovvero la concessione del tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno, così determinato:

  • un giorno per le distante da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Assenze e permessi per l’esercizio del voto elettorale

L’art. 118 della D.P.R. n. 361/1957 e la circolare  della Ragioneria Generale dello Stato 10.03.1992, n. 23, regolamentano le situazioni dei dipendenti pubblici e privati che intendono  recarsi a votare in Comuni diversi da quelli in cui  svolgono la loro ordinaria attività lavorativa.  In particolare, l’articolo della norma dianzi citata prevede la concessione di permessi retribuiti solo ed unicamente ai dipendenti che, nel termine di 20 giorni dal momento dell’avvenuto trasferimento o della assegnazione della sede di servizio –  abbiano chiesto e non ottenuto l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui soggiornano per esigenze di lavoro.

Nei casi in cui i dipendenti non abbiano provveduto in tal senso, vale a dire non abbiano richiesto il trasferimento anagrafico nel Comune di servizio e, di conseguenza, non risultano inseriti nelle liste elettorali dello stesso, non hanno titolo alcuno alla fruizione/concessione dei permessi retribuiti. Per contro, attesa la valenza costituzionale della espressione di voto –   possono richiedere, in via alternativa, di fruire di  permessi non retribuiti.

La predetta situazione necessita, però,  per il personale della scuola, di maggiori puntualizzazioni.

Il personale scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato potrà – per recarsi a votare nel Comune presso cui ha mantenuto la propria residenza anagrafica – utilizzare i permessi retribuiti previsti dall’art. 15 del vigente Ccnl, entro i limiti temporali ( uno o due giorni ) concernenti il viaggio di andata e ritorno, come stabiliti dal  già richiamato D.M. del Tesoro 5 marzo 1992.

Per il personale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invece, non potrà che operare la previsione di cui all’art. 19, comma 9, del vigente Ccnl, ovvero la fruizione di permessi non retribuiti, sempre nel rispetto dei limiti temporali prescritti dal  D.M. di cui innanzi.

Nota 15 maggio 2019, AOODGOSV 9440

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
AI Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Bolzano
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua ladina
Bolzano
AI sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti Scolastici di tutti Licei Scientifici Statali e Paritari
Loro sedi
E p.c.
AI Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Alla Prof.ssa Serena Bonito Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale DGSPUff. V
SEDE

Oggetto: Iscrizioni ai corsi on-line del progetto LS-OSAlab in Fisica Moderna e ai corsi di Scienze “Le Scienze della Terra per la Società” e “La Biologia oggi”