Pas, verso la chiusura della trattativa: tavolo al Miur domani 11 giugno

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Sarà la svolta per il Pas il tavolo tematico al Miur in programma domani 11 giugno? A detta dei sindacati e dalle dichiarazioni del Ministro Bussetti rilasciate negli ultimi giorni, pare di si, nel senso che il tavolo dell’11 giugno possa mettere nero su bianco la fase transitoria per i docenti precari di terza fascia con 36 mesi di servizio e il conseguente rapporto che c’è con il concorso scuola 2019 per la scuola secondaria.

L’ultimo incontro ha messo però già tanta carne al fuoco: abbiamo già riferito come i 36 mesi di servizio debbano essere validi se prestati nella scuola statale. In subordine, al PAS, dovrebbero partecipare anche i docenti che hanno tre anni di servizio nelle scuole paritarie.
Tale limitazione, tuttavia, ancora non è definitiva: infatti, il senatore leghista Pittoni, si sta muovendo per concedere ai docenti precari con servizio nelle paritarie lo stesso diritto dei colleghi con supplenze nella scuola statale.
Si tratta, in questo caso, di un problema politico, date le posizioni differenti già note dei due schieramenti politici che compongono il Governo, ovvero Lega e M5S.

Infatti, si pensa che la proposta dei sindacati possa essere modificata: si fa strada un iter che sia abilitativo per tutti i precari e che solo per chi ha già 36 mesi di servizio alle spalle sia invece anche utile all’assunzione già da settembre di questo anno. Ancora da chiarire se il Pas-concorso unificato avrà una selezione in ingresso oppure al termine.

I tempi, però, stringono e per essere subito operativi è necessario che rapidamente la proposta, sotto forma di emendamento, sia presentata al decreto legge Crescita in discussione alla Camera.

Pas 2019: come funziona la stabilizzazione

Ad ogni modo, ad aggi, sappiamo che per i candidati che affronteranno il PAS e dovrebbero essere immessi in ruolo, tuttavia non si prospettano proprio tempi veloci, o quantomeno non sarà per tutti facile: infatti, bisogna ricordare che tali graduatorie PAS saranno in subordine alle GaE e alle graduatorie dei concorsi del 2016 e 2018. Ciò non toglie che in alcune regioni italiane alcune classi di concorso hanno le “vecchie graduatorie” già esaurite e queste potrebbe rivelarsi un vantaggio per alcuni candidati del PAS, ma l’esito dipende dalla singola disponibilità territoriale.

Pas 2019: come partecipare alla fase transitoria

Gli aspiranti, sempre in base alla proposta dei sindacati, parteciperanno alla fase transitoria con la seguente modalità:

– Presentazione della domanda in una sola regione;

– Accesso selettivo per soli titoli (laurea) e servizi finalizzato alla copertura di tutti i posti disponibili all’interno della regione;

– I candidati che rientrano nel contingente accedono al PAS in quella regione e contestualmente lavoreranno su un posto disponibile fino al 31 agosto.
Se la valutazione di merito finale del percorso abilitante è positiva, si procede all’immissione in ruolo con anno di prova;

– Coloro che non rientrano nel contingente svolgeranno il PAS nella regione/provincia nella quale sono inseriti nelle graduatorie di istituto.

Il Pas 2019 sarà organizzato dalle Università in collaborazione con le scuole.

Per essere efficace, la fase transitoria deve partire dal 1°settembre 2019 e le graduatorie devono pertanto essere pronte entro il 31 luglio 2019. Su questa tempistica però, pesa senza dubbio l’iter politico dell’emendamento, che potrebbe condizionare le scadenze proposte.

Requisiti di accesso del Pas 2019

Ma chi partecipa ai PAS 2019? Ecco quali sono i requisiti

– Il servizio deve essere stato prestato per almeno 180 gg. per anno scolastico; vale anche il servizio prestato nell’anno scolastico 2018/19.

– Si può partecipare se almeno una delle annualità è stata svolta sulla classe di concorso per la quale si intende concorrere.

– La procedura si svolge anche per il sostegno e vi può accedere chi ha prestato almeno un anno di servizio su tale tipologia di posto.

NASpl, ecco l’indennità di disoccupazione per i precari della scuola

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Al termine delle attività didattiche molti precari impegnati nelle supplenze a scuola possono fare la domanda disoccupazione NASpl. Infatti, coloro i quali abbiano il contratto in scadenza il prossimi 30 giugno, possono usufruire dell’indennità di disoccupazione. Vediamo di cosa si tratta.

L’indennità Naspl è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

Si tratta di una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Domanda disoccupazione Naspl: chi può richiederla

Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
  • chi presenta dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL)
  • chi firma il patto per la ricerca attiva del lavoro
  • chi ha almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità
  • i soggetti che hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione

L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Domanda disoccupazione Naspl: quanto dura

La NASpl viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.

Come presentare la domanda disoccupazione Naspl

La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Inoltre, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Importo dell’indennità della domanda disoccupazione Naspl

La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare  94 del 12/5/2015,

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Tuttavia, l’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

Decorrenza domanda disoccupazione Naspl

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.

A tal proposito, per chiarire al meglio la questione e approfondire, riportiamo una scheda di lettura a cura della Flc Cgil (SCHEDA FLC CGIL)

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare, ecco le Linee di indirizzo Miur

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Il Miur ha adottato le nuove Linee di indirizzo per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.

Queste due tipologie di servizio scolastico rappresentano uno specifico ampliamento dell’offerta formativa, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia.

Si tratta di percorsi scolastici validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.

Infatti, l’interruzione per gravi patologie del percorso di studi si trasforma troppo spesso in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l’intero nucleo familiare.

La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare,quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico.

Considerate le richieste dell’utrenza e l’aumento delle situazioni in questione, le nuove Linee di indirizzo integrano il precedente documento del 2003: “Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado”.

Il ruolo dei docenti e delle scuole resta fondamentale.

Cosa fa il docente ospedaliero

I docenti ricoprono un ruolo molto complesso, che richiede grande capacità di adattamento sia dal punto di vista della flessibilità metodologica-didattica sia rispetto alla dimensione relazionale con l’alunno e alla cooperazione con figure professionali diverse. Vista la complessità del ruolo del docente ospedaliero, la necessità che sviluppi costantemente la sua azione professionale nel contesto in cui opera, considerate le esigenze peculiari dei singoli alunni ospedalizzati, è necessario prevedere percorsi di formazione continua, a livello nazionale e regionale, che si innestino in una formazione a livello universitario specifica per l’insegnamento nelle sezioni ospedaliere e nei percorsi di istruzione domiciliare.

Cosa fanno le scuole

In merito al ruolo delle scuole, ogni istituzione scolastica è tenuta a mettere in atto ogni forma di flessibilità del percorso scolastico, a fronte di disagi socio-sanitari e/o economici.

Pertanto, nel caso di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari o in regime di day hospital che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, attivano progetti di istruzione domiciliare. Il progetto è elaborato dal consiglio di classe e approvato dagli organi collegiali competenti.

Qualora fosse necessario, il dirigente scolastico può richiedere di avere accesso alle risorse del MIUR e trasmettere la richiesta, corredata dalla necessaria documentazione al competente Comitato tecnico regionale, che procederà alla valutazione della stessa, ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

Il parere del Comitato è necessario, solo ed esclusivamente, al fine dell’accesso al contributo economico per la realizzazione della ID e prescinde dalla possibilità di attivare il progetto.

Il documento illustra anche le procedure per attivare i due servizi e fornisce indicazioni in merito a portfolio delle competenze individuali, valutazione ed esami di Stato

Supplenze, il prossimo anno sarà boom

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

La “supplentite” non scompare. Anzi. Anche per il prossimo anno sono previsti numeri esorbitanti di contratti a tempo determinato. Non si tratta certo di una novità, ma adesso arriva la conferma dal rapporto della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica, che fotografa la situazione del precariato italiano della scuola degli ultimi anni, mettendo in risalto come, nonostante il piano straordinario della Buona Scuola, i supplenti non siano diminuiti, anzi, tutt’altro.

In quest’ultimo anno scolastico, come abbiamo già riferito in altre circostanze, il boom di posti a supplenza si è fatto sentire: 163mila unità, di cui quasi 36mila relativi ai contratti annuali fino al 31 agosto e oltre 127mila assegnate fino al 30 giugno, ovvero il termine delle lezioni. Per il prossimo anno, il numero di supplenze nella scuola potrebbe anche sfiorare i 200 mila posti.

Ma perchè tali numeri di supplenze?

Secondo i giudici della Corte dei Conti, tale aumento di contratti a termine deriverebbe principalmete dalla difficoltà a coprire tutti i posti vacanti e disponibili con le nomine in ruolo per effetto della mancanza, in alcune classi di concorso, del personale iscritto nelle graduatorie a esaurimento (Gae) e di merito (a cui si aggiunga il ritardo nel definire la selezione del 2016).

Ma non solo: un’altra motivazione che si evince dal rapporto e che riporta anche il Sole 24 Ore, riguarda la crescita dei posti “in deroga” per assistere gli studenti con disabilità, in seguito alla sentenza del 2010, da parte della Consulta, in cui si ribadiva il diritto dell’alunno disabile ad avere il docente di sostegno.

Graduatorie ad esaurimento: i ricorsi dei diplomati magistrali incidono

Dopo lo svuotamento consistente delle Gae in seguito alla Buona Scuola, negli ultimi ultimi anni le graduatorie ad esaurimento si sono nuovamente ripopolate, fino a toccare quota 72.115. Ebbene, come si poteva facilmente immaginare, il 90% sono gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria con diploma magistrale che hanno presentato ricorso per essere inseriti con riserva nelle Gae. Quindi, tolti questi docenti, le Gae sarebbero piuttosto vuote, specie in alcune zone ed in alcune classi di concorso.

Adesso i concorsi. Ma i vincitori dal 2020

E’ vero però che a breve partiranno i nuovi concorsi: 16.959 cattedre per la scuola dell’infanzia e primaria, i cui bando potrebbe essere pubblicato a breve, e quello della scuola secondaria, che dovrebbe essere bandito pure fra non molto, che andrebbe a mettere sul piatto 48.536 posti.

Tuttavia, è bene ricordare, che tali nuovi inserimenti saranno possibili solo dall’anno scolastico 2020/2021: infatti, con il bando pubblicato entro l’estate, le prove non si svolgeranno prima dell’autunno, con la conseguenza che le prime immissioni in ruolo possibili si avranno dall’anno successivo.

Sempre a proposito dei concorso scuola secondaria, si attendono gli sviluppi della trattativa sindacati-Miur sui precari con tre anni di servizio, per i quali è stato pensato un PAS.

Con questi numeri niente aumento di stipendio

Tale quadro fotografato dalla Corte dei Conti fa emergere un aspetto centrale della professione docente: finchè gli alunni continueranno a diminuire e gli insegnanti a crescere difficilmente si potrà arrivare all’aumento di stipendio auspicato dalla Commissione Ue, aumento che servirebbe a rendere più attrattiva la professione, specie per i neo-laureati: gli stipendi, infatti, “rimangono bassi rispetto agli standard internazionali e rispetto ai lavoratori con un titolo di istruzione terziaria. Le retribuzioni crescono più lentamente rispetto a quelle dei colleghi di altri paesi e le prospettive di carriera sono più limitate, basate su un percorso di carriera unico con promozioni esclusivamente in funzione dell’anzianità anziché del merito”.

C’è da scommettere che fino a quando la “supplentite” non sarà debellata gli stipendi non potranno aumentare e adeguarsi agli standard europei.

IL RAPPORTO COMPLETO DELLA CORTE DEI CONTI

Concorso DSGA: dopo la preselettiva 327 candidati dovranno migrare per lo scritto

da Tuttoscuola

Saranno molto selettive le prove che attendono 102.900 candidati del concorso DSGA nei giorni 11, 12 e 13 giugno. Soltanto 6.012 di loro potranno accedere agli scritti concorso DSGA: un numero pari al triplo dei posti a concorso in ogni regione (complessivamente 2.004). Gli altri 96.888 candidati rimarranno definitivamente esclusi dalle successive prove concorsuali. Da domani, 11 giugno, tutto quell’esercito dei candidati sosterrà la prova preselettiva concorso DSGA nella regione scelta, ma tra i 6.012 per sostenere la successiva prova scritta per coloro che supereranno la preselezione 327 di loro dovranno migrare in un’altra regione. Infatti con il decreto dipartimentale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo scorso sono stati disposti taluni accorpamenti di alcune regioni a causa del ridotto numero di posti, e, conseguentemente, è stato anche disposto che i candidati di quelle regioni accorpate che supereranno la preselezione vadano a sostenere le successive prove scritte e orali nella regione accorpante.

Dovranno migrare in Puglia per sostenere prova scritta e orale concorso DSGA i 33 candidati della Basilicata, i 99 della Calabria e i 9 del Molise che supereranno la prova preselettiva.

Dovranno migrare nelle Marche per sostenere prova scritta e orale concorso DSGA i 39 candidati dell’Abruzzo e i 135 dell’Umbria che supereranno la prova preselettiva.

Infine dovranno migrare in Toscana per sostenere prova scritta e orale i 159 candidati che in Liguria avranno superato positivamente la prova preselettiva.

Mentre quei 327 candidati, dopo avere superato positivamente la prova preselettiva concorso DSGA, dovranno preparare la valigia per sostenere prova scritta e orale in una regione diversa dalla propria, gli altri 5.685 rimarranno in regione per sostenere quelle prove.

Le graduatorie di merito finali rimarranno comunque distinte per regione anche quelle accorpate.

Concorso DS: il bollettino di guerra delle commissioni

da Tuttoscuola

Non c’è pace per il concorso DS. Mentre tuttora incombono minacciose sui candidati le nubi dell’annunciata sentenza del Tar Lazio che il prossimo 2 luglio potrebbe azzerare la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici e obbligarne la ripetizione per tutti, ammessi e non ammessi, continuano a raffica i provvedimenti di modifica delle prove.

Da quando a fine aprile sono stati pubblicati i calendari delle prove orali concorso DS disposti dalle 38 commissioni esaminatrici, il Miur è stato costretto a emanare ben 25 decreti di modifica o rettifica dei calendari, di integrazione o sostituzione di membri delle commissioni, di aggiunta o depennamento di candidati; senza contare che da gennaio ve ne erano già stati altri 8 di decreti di surroga o integrazione delle commissioni.

Nelle ultime modifiche del calendario delle prove vi sono anche spostamenti di date di quattro o cinque giorni rispetto a quelle già fissate, con possibile conseguente danno per chi, venendo da lontano, aveva per tempo prenotato alberghi o voli.

A tutto questo c’è da aggiungere che le commissioni hanno definito (e alcune stanno tuttora definendo) calendari delle prove orali concorso DS con molta discrezionalità, ignorando (o forse costrette a ignorare) l’impegno ministeriale di concludere le prove prima degli esami di maturità.

Nell’insieme si tratta di un vero e proprio bollettino di guerra – destinato certamente ad arricchirsi nel prossimo mese prima che si concludano gli orali – che evidenzia la sconfitta del sistema attuale delle commissioni esaminatrici.

Senza considerare la mancanza di coordinamento nei criteri valutativi delle singole commissioni, ce n’è abbastanza per arricchire il contenzioso a carico del concorso e per aprire una fase di revisione  coraggiosa e responsabile dei criteri di formazione e funzionamento delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Si prenda ad esempio l’esame di maturità. I compensi dei commissari sono dignitosi, e tutti possono operare senza altri oneri di servizio.

Nei concorsi, invece, i compensi sono tuttora risibili e, comunque, i commissari operano senza alcun esonero dal servizio. Proprio questa ultima condizione di contestuale impegno degli obblighi di servizio e dei lavori in commissione allunga a dismisura i tempi delle procedure concorsuali, oltre a non rendere appetibile il lavoro di commissario (spesso sono numerose le nomine d’ufficio).

Vanno verificate le capacità psico-attitudinali degli insegnanti?

da Tuttoscuola

Una verifica delle capacità psico-attitudinali dei docenti nella fase d’ingresso al sistema e anche nel corso della carriera. La ipotizzò circa quindici anni fa Giuseppe Bertagna, l’esperto che per conto dell’ex ministro Moratti indicava le linee principali di innovazione di quella riforma.

Non se ne fece niente per varie ragioni, tra cui, non ultima, l’opposizione dei rappresentanti della categoria.

Sarebbe stata una rivoluzione, e, se ben condotta, avrebbe forse fatto bene alla scuola. Ne sanno qualcosa oggi alcuni genitori e alcuni capi d’istituto impotenti di fronte a situazioni – che si spera non siano diffuse – nelle quali è palese la non adeguatezza al compito di chi è chiamato a formare alunni e bambini.

Se però la scuola statale non possiede strumenti di verifica delle capacità psicoattitudinali di chi è chiamato a insegnare, la scuola paritaria, invece, non ha questi vincoli.

E così, nel vicariato di Roma da qualche tempo è in atto una verifica preliminare a base di test psico-attitudinali dei docenti che chiedono di lavorare nelle scuole statali come insegnanti di religione.

Questa svolta coraggiosa l’ha voluta un ex-dirigente scolastico statale cui è stato affidato il compito di formare e orientare i futuri IRC, che, come si sa, secondo le norme concordatarie, vengono designati dall’ordinario diocesano anziché dall’Amministrazione scolastica.

Forte dell’esperienza (negativa) vissuta negli istituti statali romani dove forse ha toccato con mano le situazioni di inadeguatezza al ruolo docente di alcuni insegnanti alle sue dipendenze, l’ex-preside ha introdotto il nuovo sistema di verifica per i docenti di religione.

A quanto sembra, diverse persone, dopo quei test, sono state invitate a cercarsi un altro lavoro.

Sarebbe un sistema da seguire, e ne guadagnerebbe la scuola, soprattutto per i più piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia, visto che troppo spesso le telecamere nascoste registrano atti di violenza sui piccoli da parte di maestre non certamente adatte a ricoprire la delicata funzione di insegnante ed educatrice. Ne guadagnerebbe anche la stragrande maggioranza degli insegnanti che hanno tutti i requisiti per fare – e fanno – bene il proprio lavoro.

Si tratta di una esperienza, quella dell’accertamento psico-attitudinale che, se generalizzata all’interno del sistema paritario, potrebbe forse indurre a rivedere le proposte di allora di Bertagna anche per i docenti della statale.

Concorso DS: i motivi del contendere

da Tuttoscuola

Circa tre quarti dei candidati che hanno superato lo scritto del concorso DS hanno già affrontato anche la prova orale e quel quarto rimanente si accinge a farlo nel prossimo mese. Per tutti, ma in particolare per questi ultimi, la notizia dell’ordinanza del TAR Lazio che fissa al 2 luglio la sentenza breve per decidere le sorti della prova scritta sta tenendo comprensibilmente con il fiato sospeso in uno stato d’ansia che, indubbiamente, non aiuta ad affrontare serenamente la prova conclusiva.

Saranno i giudici amministrativi a decidere, come è ovvio, ascoltando gli avvocati di parte e l’Avvocatura dello Stato; a noi è consentito soltanto invece esprimere, sommessamente, alcune considerazioni.

Dagli atti e da quanto riferito dal settimanale “L’Espresso” che ha portato all’attenzione pubblica la denuncia di circa 300 candidati esclusi che si erano anche rivolti alla Procura della Repubblica, emerge un quadro di singoli comportamenti non corretti da parte di commissari, dubbi sul rispetto dell’anonimato e, soprattutto, la non simultaneità della prova che, secondo il bando, doveva essere unica e simultanea su tutto il territorio nazionale.

Mentre sui singoli episodi e sui dubbi di scarsa trasparenza e oggettività non riteniamo vi siano ragioni gravi e sostanziali per annullare un’intera procedura concorsuale che ha interessato circa novemila candidati esaminati da una quarantina di commissioni, sulla mancata contestualità della prova scritta occorre una riflessione aggiuntiva più approfondita.

I fatti sono noti: il giorno prima della prova scritta il sindaco di Cagliari emetteva un’ordinanza di chiusura degli uffici pubblici (comprese le scuole in cui si dovevano sostenere le prove di tutti i candidati sardi) per rischi di calamità naturali.

Il Miur non aveva fatto in tempo a bloccare la prova negli altri territori e aveva disposto una prova scritta suppletiva un mese e mezzo dopo per i candidati sardi.

La tesi dei ricorrenti per questo sdoppiamento di date è duplice: il bando concorso DS prevedeva una prova unica, i candidati sardi sono stati favoriti.

È vero che il bando disponeva un solo giorno per la prova, ma la causa di forza maggiore, anche se non richiamata, può giustificare, a nostro parere la suppletiva.

È invece da valutare la seconda tesi secondo cui i candidati sardi sono stati favoriti.

È vero? Se sì, in modo sostanziale e non equo?

Per dimostrare che la suppletiva concorso DS ha giocato a favore dei sardi, è stato affermato che la percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato lo scritto è maggiore di quella di ogni altra regione. A parte il fatto che il Molise ha avuto una percentuale maggiore, è sufficiente per affermare che oggettivamente i candidati sardi sono stati favoriti?

Ci sia consentito un ragionevole dubbio.

Decreto Ministeriale 11 giugno 2019

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 11 giugno 2019 

Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l’anno accademico 2019/2020. (19A03945)
(GU Serie Generale n.144 del 21-06-2019)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’universita’ e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto l’art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, inoltre, l’art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall’art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, riguardante «Disposizioni per l’uniformita’ del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001 e, in particolare, l’art. 13, comma 5, in forza del quale l’elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, e’ definito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.» e, in particolare, l’art. 4, comma 4, e l’art. 8 comma 5;

Acquisita l’intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come si evince dalla nota del medesimo Dicastero – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo – Ufficio II – prot. MAE00731252019-04-19 del 19 aprile 2019, con la quale e’ stata confermata l’efficacia e la validita’ anche per l’anno accademico 2019/2020, della la lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per gli anni 2018-2020, definita dall’OCSE – DAC;

Decreta:

Art. 1

1. Per l’anno accademico 2019/2020, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco: Afganistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Republic; Chad; Comoros; Congo Democratic Republic; Djibouti; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kiribati; Korea Dem. Rep.; Lao People’s Democratic Republic; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe.

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le universita’, per l’erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla vigente normativa ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

Il Ministro: Bussetti

Nota 11 giugno 2019, AOODGCASIS 1500

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

Ai Dirigenti/ Coordinatori scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
e p.c.
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Agli Uffici Scolastici per Ambito Territoriale e
Direzioni Generali Regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

OGGETTO: Precisazione comunicazione esiti finali in Anagrafe Studenti – a.s. 2018/2019.

In relazione alla nota prot. 1479 del 6/6/2019 si precisa che, per quanto riguarda gli esami di Stato delle scuole secondarie di primo grado, il paragrafo a pag.5 “Il risultato nelle prove INVALSI, espresso in livelli descrittivi, viene riportato in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze. La funzione per la produzione della certificazione delle competenze, comprensiva della sezione INVALSI, è resa disponibile dal 20 giugno 2019 al 6 luglio 2019 nell’area SIDI.“ riporta un refuso nel periodo che deve essere inteso “dal 1° luglio al 15 luglio” come già indicato nel prospetto di sintesi.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianna Barbieri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’avvio delle procedure di reclutamento per docenti di scuola dell’infanzia e primaria per un totale di n. 16.959 posti, di cui n. 10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e n. 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022. (19A04656)
(GU Serie Generale n.167 del 18-07-2019)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visti, in particolare, gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativi rispettivamente all’accesso ai ruoli del personale docente e ai concorsi per titoli ed esami;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese e, in particolare, l’art. 4, riguardante, tra l’altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia di pensioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato applicabili con riferimento al personale scolastico;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, prot. n. 49409 del 9 novembre 2018, con la quale e’ stata chiesta l’autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per titoli ed esami per diecimilacentottantre posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui cinquemilaseicentoventisei posti comuni e quattromilacinquecentocinquasette posti di sostegno, corrispondente alle esigenze di organico del biennio 2020/2022;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2019, prot. n. 9755, che trasmette la nota del 5 aprile 2019, prot. n. 6574, di trasmissione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 1° aprile 2019, prot. n. 57784, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di chiarimenti ottenuti per le vie brevi dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, esprime parere favorevole all’autorizzazione dell’avvio delle procedure concorsuali per un totale di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l’anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l’anno scolastico 2021/2022;

Preso atto che, con la suddetta nota del 1° aprile 2019, prot. n. 57784, viene specificato che la numerosita’ dei posti da bandire viene incrementata di n. seimilasettecentosettantasei posti, passando da diecimilacentoottantatre a sedicimilanovecentocinquantanove per tenere conto delle maggiori cessazioni conseguenti le disposizioni urgenti in materia pensionistica di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019;

Ritenuto di poter autorizzare l’avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un totale di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l’anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l’anno scolastico 2021/2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. avv. Giulia Bongiorno; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il biennio scolastico 2020/2022, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l’anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l’anno scolastico 2021/2022.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1406

CCNL in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione dell’11 giugno 2019, ha deliberato l’autorizzazione al Ministro per la pubblica amministrazione all’espressione del parere favorevole verso l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall’ARAN e dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria il 13 dicembre 2018 e relativo al personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 7, comma 4 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative Aree dirigenziali del 13/7/2016.