Telecamere in classe, Fioramonti ha forti dubbi: controlli e costi eccessivi

da La Tecnica della Scuola

La norma che impone le telecamere nei nidi e nelle scuole dell’infanzia potrebbe presto essere archiviata, quindi ancora di diventare legge. Le perplessità sulla disposizione, fortemente voluta dall’ex vicepremier Matteo Salvini, che aveva intenzione di allargare il provvedimento anche alla scuola secondaria, sembrano essere state raccolte dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

Il ministro: tema di grande delicatezza

Nel corso dell’audizione tenuta il 5 novembre a Montecitorio, presso le Commissioni congiunte Istruzione e Cultura di Camera e Senato, il titolare del Miur ha detto di ritenere “il tema della videosorveglianza delle scuole di grande delicatezza anche per i costi, che sono eccessivi, la fascia di età coinvolta, l’interazione con altro personale scolastico”.

Già oggi, in caso di segnalazione la procura della repubblica valuta l’istallazione di telecamere nascoste. Su questo tema reputo sia necessario un approfondimento“, ha concluso Fioramonti.

Il testo è fermo

Come già rilevato qualche settimana fa dalla Tecnica della Scuola, il provvedimento delle telecamere negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia è passato alla Camera ed è stato trasmesso al Senato dove però l’esame è fermo presso la Commissione Affari Costituzionali che deve ancora concludere il proprio lavoro e inviare il testo definitivo all’aula per il voto conclusivo.
Inoltre, sul disegno di legge si attende anche il parere della Commissione Cultura che però non ha neppure iniziato i propri lavori sul tema.

La contrarietà del sindaco di Napoli

Nei mesi scorsi, ad esprimersi contro il provvedimento erano stati diversi addetti ai lavori, Ma anche esponenti politici non della scuola. Come il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il quale di era detto contrario “nei confronti dell’emendamento al decreto ‘sblocca cantieri’ che intende finanziare la norma che introduce videosorveglianza nelle aule degli asili nido, scuole d’infanzia e strutture socio-assistenziali”.

Per il primo cittadino del capoluogo partenopeo, la videosorveglianza nelle scuole rientrerebbe in “una visione repressiva e coercitiva dello Stato, come unica via per risolvere questioni complesse che non si vogliono affrontare se non in modo demagogico”.

DSGA facenti funzione, Fioramonti: “La laurea è requisito di carattere nazionale”

da La Tecnica della Scuola

Esiste un problema di copertura di posti di Direttori dei servizi generali e amministrativi, ma è in corso di svolgimento il concorso ordinario per la copertura di 2.004 posti che consentirà l’assunzione presso le sedi dal prossimo anno scolastico“.

A ricordarlo è il Ministro Fioramonti, nel corso dell’audizione del Ministro Fioramonti, svoltasi oggi, 5 novembre, dalle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del  Miur.

Lo stesso Ministro affronta anche il problema degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

Il DL Scuola – dichiara Fioramonti – prevede che per il 2019/2020 saranno attivabili procedure selettive per la progressione all’area dei Direttori SGA, nella quota del 20%. Tali procedure sono riservate al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno la funzione di DSGA per almeno tre interi anni scolastici a partire dal 2011/2012 e che sia in possesso dell’idoneo titolo di studio. Questo è un requisito di carattere nazionale.

Quindi, al momento, nessuna apertura nei confronti dei tantissimi assistenti amministrativi, che, benché privi del titolo di studio necessario, hanno svolto per anni la funzione di DSGA. Problema, questo, che secondo il Coordinamento nazionale dei DSGA facenti funzione, potrebbe sollevare anche questioni di legittimità in merito agli atti emanati dal personale in quesitone nel corso degli anni.

Edilizia scolastica, riflessioni sull’obbligo del datore di lavoro

da La Tecnica della Scuola

In questi giorni sono numerose le riflessioni sugli obblighi del datore di lavoro in riferimento alla sicurezza dei nostri edifici scolastici.

Tutto ruota intorno all’ art. 18 della legge 81/08 che dice:

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
  2. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
  3. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  4. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  5. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico

competente, ove presente;

  1. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  2. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  3. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  4. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 32 lavoro o la zona pericolosa;
  5. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  6. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
  7. m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  8. n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  9. o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
  10. p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
  11. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  12. r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  13. s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
  14. t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  15. u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  16. v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35;
  17. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  18. aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
  19. bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

  1. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni 33 in merito a:
  2. la natura dei rischi;
  3. l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  4. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  5. i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
  6. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  7. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Docenti di religione, Fioramonti chiude la porta: niente assunzioni

da La Tecnica della Scuola

Niente da fare: per gli oltre 10 mila docenti supplenti di religione non è ancora giunto il momento del concorso riservato e quindi nemmeno dell’immissione in ruolo.

A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, durante la seconda parte dell’audizione in commissione congiunta Cultura di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo ministero.

Il ministro: nessuna procedura

“Non è al momento prevista una procedura di reclutamento di ulteriori docenti di religione cattolica”, ha spiegato Fioramonti, freddando quindi gli entusiasmi dei tanti insegnanti precari della disciplina che attendono anche da 15 anni un bando concorsuale loro riservato.

Le parole del ministro confermano quindi l’assenza di procedure concorsuali per i prof di religione nel decreto scuola approvato nei giorni scorsi.

I numeri

I numeri, però, dicono che servirebbe procedere con le assunzioni: se è vero che sono, infatti, ancora da smaltire oltre 2 mila idonei del concorso del 2004, è altrettanto vero che vi sono ad oggi quesi 15 mila posti vacanti.

Il nodo principale, come già rilevato dalla Tecnica della Scuola, prima ancora del concorso riservato a chi ha svolto almeno tre anni di servizio sulla disciplina, è che occorre superare il vincolo posto dalla legge n. 186/2003 che fissa l’organico dei docenti di religione di ruolo al 70% del numero complessivo delle cattedre costituite: lo Snadir ha chiesto in più occasioni di elevare quella soglia al 90%, permettendo in questo modo di sbloccare molti più posti per le immissioni in ruolo.

Alla Cei il 70% sta bene

Tuttavia, per elevare la soglia del 70% di cattedre utili alle immissioni in ruolo, oltre che ai trasferimenti, occorre superare la contrarietà della Cei, la quale non sembra disdegnare un organico composto per quasi un terzo da docenti di religione supplenti.

Anche gli altri sindacati hanno detto la loro: Flc-Cgil, Cisl, Uil e Gilda, in una nota inviata al capo dell’Ufficio di Gabinetto del ministri, qualche settimana fa hanno chiesto un incontro urgente, perché, sostengono, occorre “provvedere con urgenza all’avvio di una procedura di assunzione orientata al superamento definitivo della condizione di precarietà lavorativa che si trascina da decenni vessando un’intera categoria professionale: gli insegnanti di religione”, per i quali si è chiesta una procedura con “le medesime modalità con le quali è stato affrontando il problema dei docenti precari abilitati di scuola secondaria e dei diplomati magistrali”.

Concorso straordinario secondaria, come calcolare il servizio

da La Tecnica della Scuola

Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’art. 1 contiene “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”.

In particolare, il decreto prevede l’autorizzazione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

Chi può partecipare al concorso straordinario secondaria

Il comma 5 dell’art. 1 stabilisce che la procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Per gli ITP, il requisito di accesso è ancora il diploma di scuola secondaria di secondo grado e i tre anni di servizio sempre nell’ottennio 2011/12-2018/19.

Cosa si intende per annualità di servizio

In proposito, la legge 124/99, all’art. 11, comma 14, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Come si valuta il servizio

Il servizio di cui alla lettera a) è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Ed è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti.

Servizio nelle scuole paritarie

Inoltre, esclusivamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento (e non dunque per l’immissione in ruolo) è ammesso a partecipare alla procedura chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Ovviamente restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al suddetto comma 5.

Posti su sostegno

Come già detto, per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Questo significa che i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno possono concorrere per i posti di sostegno, se hanno svolto servizio almeno per un anno su sostegno.

Servizio su sostegno senza specializzazione

Come già chiarito in una precedente notizia, con riferimento ai docenti con tre anni di servizio svolti su sostegno, senza avere titolo di specializzazione, nel decreto legge  sembrerebbe che tali docenti siano esclusi dal potere partecipare al concorso straordinario.

In proposito, le OO.SS., vista la disponibilità del MIUR a fare accedere tale personale, hanno richiesto che in sede di stesura del bando di concorso venga chiarito che i docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, ma senza titolo di specializzazione, possano accedere al concorso straordinario su un grado di istruzione in cui hanno svolto servizio, possedendo il titolo di laurea, per l’insegnamento in una classe di concorso.

TUTTO SUL CONCORSO STRAORDINARIO

Fioramonti: “Io come anti Salvini. 33 ore all’anno per lo studio dei cambiamenti climatici”

da La Tecnica della Scuola

Lunga intervista rilasciata all’agenzia di stampa Reuters per il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere annuncia che “l’Italia cambierà il proprio programma scolastico dal prossimo anno per rendere obbligatorio lo studio dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile”.

“Dal prossimo settembre tutte le scuole pubbliche dedicheranno 33 ore all’anno, quasi un’ora a settimana, a studiare i problemi legati al cambiamento climatico. Inoltre, molte materie tradizionali, come geografia, matematica e fisica, saranno studiate in una nuova prospettiva legata allo sviluppo sostenibile”.

Fioramonti ha detto che il nuovo governo, che ha avuto un inizio traballante con settimane di litigi sulla legge di bilancio, “durerà solo se sarà coraggioso”.

“Voglio rappresentare l’Italia che si oppone a tutto ciò che Salvini esprime”, ha detto Fioramonti. “Dobbiamo costruire una narrazione diversa e non aver paura di dire qualcosa che a Salvini potrebbe non piacere, perché è per questo che esistiamo”, conclude il ministro.

IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO AL SENATO

Concorso straordinario Secondaria: Fioramonti promette bando a inizio 2020 e immissioni a settembre

da Tuttoscuola

In occasione di un convegno tenutosi presso l’Università Luiss di Roma, il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha fornito alcuni aggiornamenti riguardanti il concorso straordinario Secondaria e il concorso ordinario.

Il decreto scuola, contenente il provvedimento relativo al concorso straordinario Secondaria, è stato firmato la scorsa settimana dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. È quindi ora possibile fare previsioni più precise in merito alle tempistiche del concorso straordinario Secondaria. Fioramonti ha promesso che, per quanto riguarda il concorso straordinario Secondaria, si procederà il più rapidamente possibile con il bando ad inizio 2020; si mira a garantire la presenza di “24 mila o forse più docenti di ruolo a partire dal 1° settembre in cattedra”.

Più lungo sarà, invece, l’iter del concorso ordinario, che coinvolgerà un maggior numero di partecipanti rispetto al concorso straordinario Secondaria. Per fare domanda occorrerà solamente essere in possesso del titolo di accesso: non saranno previsti i requisiti delle annualità di servizio o dell’abilitazione all’insegnamento, come nel caso del concorso straordinario Secondaria. Le prove da affrontare, però, saranno di più e la pubblicazione delle graduatorie, di conseguenza, si sposterà in avanti: le immissioni in ruolo si concretizzeranno non prima del settembre 2021.

Fioramonti: la sugar tax non si tocca

da Tuttoscuola

I tre miliardi per l’istruzione e l’università chiesti da Lorenzo Fioramonti addirittura prima del suo insediamento a Viale Trastevere non sono arrivati, ma il ministro non cambia idea sulle misure che a suo avviso dovrebbero portare nuove risorse alle carenti casse del Miur, rivendicando il copyright della proposta.

Così nel pieno della polemica, che divide anche l’attuale maggioranza (Italia Viva è contraria), ribadisce su Facebook che “Le tasse sullo zucchero e sulla plastica non si toccano. Sono misure di civiltà, introdotte in tutte le economie avanzate, che aiutano a ridurre i consumi dannosi, orientare le scelte dei consumatori, innovare la produzione industriale e diminuire le tasse sul lavoro. Cioè contribuiscono a migliorare la qualità della vita, di tutti”. Perciò chiede che “tutti i proventi di questa misura vengano dedicati alla formazione ed alla ricerca. Sarebbe un primo, importante passo nella giusta direzione”.

Fioramonti, che anche nella sua attività accademica, come docente di economia, ha approfondito il tema della sostenibilità ambientale delle politiche pubbliche, sviluppa il suo ragionamento su un piano non solo strettamente economico (in linea con l’insegnamento di Amarthya Sen) ma anche etico e sociale.

Questa sua impostazione incontra obiezioni non solo sul piano politico, come quelle di Renzi (la tassa colpirebbe soprattutto i ceti medio-bassi), ma anche su quello scientifico. Secondo l’Istituto Bruno Leoni, importante centro studi di ispirazione liberale, “l’evidenza disponibile in letteratura ci dice che, spesso, la domanda di vizi è rigida. Quindi, delle due l’una: o le tasse sono molto alte, e in questo caso l’effetto è quello di spingere i consumatori verso beni di qualità e prezzo inferiore (così per esempio nel settore alimentare) o, se disponibili, verso prodotti illegali (il tabacco e il gasolio di contrabbando, il gioco nero); oppure l’asticella fiscale viene posta a un livello moderato, e allora gli effetti sulla domanda sono piccoli o addirittura indiscernibili”.

In entrambi i casi l’obiettivo dichiarato della tassazione, quello ‘etico’ di moralizzare i consumi attraverso scelte di politica economica, raramente viene realizzato. Ma Fioramonti non demorde.

Modifica decreto 81 su sicurezza ok, ma servono più fondi per l’edilizia scolastica

da Tuttoscuola

Dopo la manifestazione dei dirigenti scolastici – prevista davanti al Ministero dell’istruzione a Roma, ma autorizzata il 30 ottobre in una piazzetta adiacente, togliendole visibilità – anche i parlamentari del M5S, dopo quelli del Pd, annunciano la riforma del d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza degli edifici scolastici.

La riforma delle norme sulla sicurezza delle scuole, prospettata dai parlamentari di maggioranza, coincide con l’obiettivo della manifestazione: dirottare la responsabilità per la sicurezza sui proprietari degli edifici (Comuni, Province, privati), anziché sui capi d’istituto che la legge considera datori di lavoro e che, per quanto riguarda gli edifici, dipendono tuttavia dal potere decisionale e di spesa dai proprietari.

Si tratta di una richiesta legittima, condivisibile e più che comprensibile, ma prima ancora di parlare di responsabilità per eventuali danni alle strutture o incidenti in cui possono incorrere alunni e personale scolastico, è opportuno e necessario realizzare le condizioni ottimali di sicurezza, soprattutto negli edifici di costruzione datata.

Prevenire è meglio che cercare responsabilità.

Oltre alla riforma del decreto legislativo 81/2008, finalizzata a chiarire le effettive responsabilità dei proprietari rispetto a quella dei conduttori, occorre, pertanto, potenziare decisamente i finanziamenti per l’edilizia scolastica, dando la precedenza non soltanto agli interventi sulle vecchie strutture, ma anche al sostegno di nuove costruzioni in sostituzione di edifici non di proprietà degli Enti Locali (di cui non esiste un censimento preciso) e spesso tuttora collocati in abitazione ad uso civile per i quali le ristrutturazioni e gli adeguamenti sono più difficili.

Nota 6 novembre 2019, AOODGOSV 22557

Ai Direttori degli Uffici ScolasticiRegionali
Loro sedi
AI Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Bolzano
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua ladina
Bolzano
AI sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie Statali e Paritarie
Loro sedi
E p.c. AI Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Alla Prof.ssa Serena Bonito
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale DGSPUff. V
SEDE

Oggetto: Bando “Quintino Sella per la Didattica delle Scienze della Terra” – Scuole Primarie Statali e Paritarie

Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione: graduatorie definitive

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Avviso pubblico per progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche
“Scuola al Centro”. Prot. n. AOODGEFID/4395 del 09.03.2018.
Pubblicazione graduatorie definitive regionali.

Prot. 33215 del 06 novembre 2019

New Design 2019


New Design 2019, premiati i migliori giovani creativi
I licei artistici italiani fucine di talenti del design

Arrivano da Verona, Castelli (Teramo), Padova, Potenza e Napoli i giovani campioni del design. Gli studenti dei licei artistici italiani selezionati per la fase finale del concorso New Design 2019 sono stati premiati oggi a Roma al MAXXI, il Museo delle Arti del XXI secolo. A scegliere i vincitori della sfida di creatività promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato il comitato tecnico-scientifico del MIUR che ha valutato l’originalità, l’aderenza al tema proposto e la validità dei progetti.

Tema ispiratore delle opere di design realizzate dai ragazzi dell’ultimo triennio di 55 licei artistici italiani era “Da Cosa Nasce Cosa, forma e funzione del passato nell’ottica del presente”. Così gli studenti si sono cimentati con la progettazione e la realizzazione di opere ispirate al passato ma declinate in versione innovativa.

Al primo posto nella gara dei talenti si è piazzato il Liceo artistico “Nani-Boccioni” di Verona con il progetto “Tempo perduto” di Emma Lucia Guarnieri. Si tratta di un orologio a pendolo da tavolo, ispirato al designer Alessandro Mendini, “un divertente palinsesto di forme geometriche – è la motivazione del premio – intersecate dai colori brillanti, giusto per essere notato”.

Due, invece, i premiati al secondo posto. Ex aequo ci sono il Liceo “Pietro Selvatico” di Padova con una spilla in argento e plexiglass “estremamente originale nella sua concezione, versatile nella modalità d’uso” ispirata a Le Corbusier e il Liceo artistico “Grue” di Castelli (Teramo) che ha riproposto in chiave contemporane una lampada da tavolo, vincitrice al Concorso Internazionale di Faenza nel 1971, “aggiornandone i meccanismi e la funzionalità con l’impiego di un’ottima tecnica esecutiva”.

Al terzo posto sono arrivate le opere del Liceo “Gropius” di Potenza e del Liceo “SS. Apostoli” di Napoli. La prima, ispirata alle esperienze di Riccardo Dalisi, è il progetto di una stazione per Matera, premiato per “la particolare attenzione alle necessità del territorio e dei suoi abitanti” e per le “soluzioni architettoniche alla ricerca di una possibile integrazione visiva con il paesaggio dei Sassi”. La seconda, invece, è una progettazione di arredi per l’infanzia ispirata a Enzo Mari, selezionata dal comitato tecnico-scientifico per “l’adozione di forme elementari colorate che alludono a figure di animali e si prestano, come in un gioco di costruzioni, a incastri e composizioni diverse”.

Menzioni speciali all’Istituto d’Istruzione Superiore “San Nilo” di Rossano (Cosenza), al Liceo artistico “Fausto Melotti” di Lomazzo (Como), al Liceo Artistico “Sabatini-Menna”di Salerno, al Liceo artistico “Enzo Rossi” di Roma e al Liceo artistico “Vittoria” di Trento.


New Design, da oggi la sfida di creatività degli studenti dei licei artistici

Al Museo dei Fori Imperiali in mostra 86 opere di 55 scuole

Sfida di creatività tra gli studenti dei licei artistici. A confrontarsi nella competizione “New Design 2019”, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di valorizzare il liceo artistico in quanto luogo di manualità e di eccellenze, saranno i ragazzi di 55 scuole italiane. Si tratta degli istituti approdati alla fase finale del concorso, giunto alla decima edizione.

Le opere di design realizzate dai giovani creativi, in tutto 86 quelle selezionate, saranno in mostra presso i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali di Roma oggi e domani, 6 e 7 novembre 2019. L’inaugurazione dell’esposizione, organizzata dal Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di Roma in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è in programma questo pomeriggio.

I ragazzi dell’ultimo triennio di studi dei licei artistici si sono confrontati con la progettazione in chiave contemporanea di oggetti e spazi della storia e della tradizione. Tema ispiratore delle opere esposte, infatti, è “Da Cosa Nasce Cosa, forma e funzione del passato nell’ottica del presente”. A partire dalla figura di un designer o un maestro di alto artigianato, agli studenti è stato chiesto di elaborare nuovi prodotti che non siano un semplice riadattamento di aspetti estetici e funzionali, ma una personale reinterpretazione delle radici del design. Il risultato? Panchine, lampade, sgabelli, orecchini o caffettiere in versione innovativa.

Finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, l’iniziativa New Design è nata per valorizzare le scuole artistiche in Italia premiando la loro capacità di stare al passo con i tempi, trasformandosi da luoghi di insegnamento in laboratori di ricerca e di sperimentazione dei più svariati linguaggi espressivi. I primi tre classificati, scelti dal Comitato tecnico-scientifico istituito dal MIUR in base a originalità, aderenza al tema proposto e validità del progetto, saranno premiati al MAXXI, il Museo delle Arti del XXI secolo, domani 7 novembre dalle 10.30 alle 13.00.

Nota 6 novembre 2019, AOODGOSV 22555

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
AI Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Bolzano
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per lascuola italiana in lingua ladina Bolzano
AI sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti Scolasticidegli Istituti di Il grado Statali e Paritari
Loro sedi
E p.c. AI Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Alla Prof.ssa Serena Bonito
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale DGSPUff. V
SEDE

Oggetto: Bando Giochi della Chimica a.s. 2019-2020