Iscrizioni scuola 2020, indicazioni per gli alunni con disabilità e DSA

da La Tecnica della Scuola

Nella Circolare n. 22994 del 13 novembre, riguardante le iscrizioni all’a.s. 2020/2021, sono fornite anche indicazioni in merito alle iscrizioni degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Per quanto riguarda gli alunni/studenti con disabilità, le iscrizioni effettuate nella modalità on-line devono essere poi perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.

Sulla base di questa documentazione, la scuola procede successivamente alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato (PEI).

Dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’alunno con disabilità può iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992, purché non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’a.s. 2020/2021, alla iscrizione

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’a.s.2020/2021, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni.

Per quanto concerne invece gli alunni/studenti con DSA, anche in questo caso le iscrizioni effettuate on-line vanno perfezionate con la relativa documentazione, che in questo caso è la diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Anno di prova docenti neoassunti, il ruolo del tutor

da La Tecnica della Scuola

Figura fondamentale nel periodo di prova dei neo-assunti è il tutor accogliente, che affianca il docente nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale.

Il suo ruolo, per l’a.s. 2019/2020, è illustrato con nota 39533 del 4 settembre 2019, che si rifà in sostanza al D.M. 850/2015 (“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”).

Il tutor accogliente deve assicurare il collegamento con il lavoro didattico sul campo, qualificandosi come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti, in particolar modo di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento.

Come precisato all’art. 9 del D.M. 850/2015 “il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento”.

Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi, così come descritte nel D.M. 249/2010.

Competente alla sua individuazione (tempestiva) è il Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.

Il tutor di riferimento associato ad ogni docente deve preferibilmente essere della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.

l fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera a) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1, comma 124 della L. 107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività regionali.

Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

Principali compiti del tutor

La concreta formazione del docente prende avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente deve curare proprio con l’ausilio del suo tutor.

Il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico.

A partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (durata 12 ore).

Le attività formative saranno concluse da un incontro finale per la valutazione dell’attività realizzata. Al termine dell’anno di formazione e prova, il Dirigente scolastico convoca il Comitato di valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il docente sostiene innanzi al Comitato un colloquio, al cui termine il Comitato stesso si riunisce per l’espressione del parere. In quest’occasione, il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Prove di evacuazione a scuola: devono essere almeno quattro in un anno scolastico

da La Tecnica della Scuola

Al punto 12 del DM 26/08/92 si riporta che devono essere effettuate almeno due prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico.  A queste, secondo l’ultima nota n. 5264 del 18/04/18 dei VVF, bisogna aggiungere almeno altre due esercitazioni antincendio. A tal riguardo riportiamo per esteso il sopra citato punto:

A cura del titolare dell’attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. E’ fatto divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell’attività deve provvedere affinchè nel costo della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

I dati sulla sicurezza sismica delle scuole italiane

da La Tecnica della Scuola

In una nota stampa Rete Scuola di Cittadinanzattiva dopo la scossa di terremoto registrata a Capitignano  (L’Aquila) e avvertita distintamente anche a Teramo scrive: “I terremoti non sono finiti e non finiranno mai, il piano di protezione civile comunale non è aggiornato così come il piano di emergenza. Il piano di evacuazione e di gestione delle emergenze appare carente”.

Prendendo spunto da questa nota evidenziamo che la classificazione sismica dell’Italia è stata affidata dal Governo Italiano all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). INGV ha creato una mappa (in continuo aggiornamento) per la suddivisione in aree che sono accomunate dallo stesso rischio sismico.

Con un provvedimento legislativo del 2003 tutti i comuni italiani sono stati raggruppati in 4 categorie di rischio sismico (zone). Oltre alla frequenza e alla violenza degli eventi sismici, si è tenuto conto anche di un altro parametro, il PGA, ovvero il picco di accelerazione al suolo [g], utile per valutare l’ampiezza del moto sismico.

E’ utile evidenziare che sul piano della sicurezza sismica delle scuole italiane abbiamo i seguenti dati: ben 18.665 gli edifici scolastici che si trovano in zone ad elevato rischio sismico (zona sismica 1 e 2), in particolare in Sicilia (3.832), Campania (3.458) e Calabria (2.399).

Nonostante ciò, solo per il 29% delle scuole è stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica; fanalino di coda Calabria (solo 2% con verifica), Campania (4%) e Sicilia (7%), regioni in cui insistono un maggior numero di scuole in zone ad elevata sismicità. Solo il 9% delle scuole è stato migliorato dal punto di vista sismico e ancor meno (5%) è stato adeguato sismicamente. Sul miglioramento sismico, va meglio per le scuole del Molise (dove l’intervento è stato effettuato nel 41% delle scuole) e la Valle D’Aosta (40%), molto male per quelle del Lazio e della Sicilia (3%).

Il Museo dell’Etna a Viagrande (CT) è una struttura che da anni aiuta le scuole nelle attività di prevenzione al rischio sismico. In sintonia con il progetto Edurisk della Protezione Civile e Ingv, teso all’educazione al rischio vulcanico e sismico, il Museo del’Etna propone alle scuole di ogni ordine e grado la visita guidata al Museo e il workshop “VULCANI E TERREMOTI” per far capire agli studenti come e perché avvengono i terremoti e invitare a comportamenti corretti in caso di sisma.

Visita il sito www.museodelletna.it o chiama il numero 095/7890768 per prenotare una visita per la tua classe.

Ipotesi CCNI (MIUR, 19.11.19)

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22