Coronavirus, Azzolina: ‘Sospese uscite didattiche e viaggi di istruzione’. Il decreto legge. ANP: serve più chiarezza

da Tuttoscuola

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Coronavirus e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. “In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook nella serata dello scorso 22 febbraio.

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“Le misure approvate – continua Azzolina – consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario”.

“Il governo e le autorità sanitarie – conclude la Ministra –  stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente”. L’ANP, però, chiede al Ministero immediati chiarimenti in particolare su un punto: su quale soggetto ricadrebbero i costi delle sospensioni adottate nel frattempo?

Di seguito pubblichiamo il testo del decreto legge per fermare il coronavirus definito nella riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri che si è tenuta nella sede della Protezione Civile a Roma.

 Art. 1

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.
  2. Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:
  3. a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
  4. b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
  5. c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  6. d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;
  7. e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
  8. f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
  9. g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  10. h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
  11. i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Diperatimento di prevenzione dell’azienda sanitara competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  12. j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
  13. k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale
  14. l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;
  15. m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
  16. n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

 Art. 2

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

 Art. 3

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

Nelle more dell’adozione del decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal ministero della Salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Integrazione e accoglienza: Manuale Operativo di Gestione (MOG)

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azioni 10.1.1 e Azioni 10.3.1.
Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione.
Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017.
Pubblicazione del Manuale Operativo di Gestione.

Prot. 3238 del 24 febbraio 2020

Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a edizione: Manuale Operativo di Gestione (MOG)

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa e Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.
Pubblicazione del Manuale Operativo di Gestione.

Prot. 3246 del 24 febbraio 2020

Nota MUR 24 febbraio 2020, AOODGSINFS 5383

Ministero dell’ Università e della Ricerca
Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio

Ai Rettori delle Università Italiane LORO SEDI
e p.c. C.I.N.E.C.A.

OGGETTO: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo – rinvio seconda sessione dell’esame 2019.

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto si comunica che, visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera d); preso atto della sospensione delle attività degli atenei che risulta essere stata disposta nelle regioni interessate dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del citato decreto legge; ravvisata, pertanto, la necessità di rinviare la data fissata per la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo per l’anno 2019 successivamente al ripristino della piena funzionalità degli atenei interessati dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del succitato decreto legge e, comunque, alla prima data utile per consentire lo svolgimento delle prove di esame, si fa presente quanto segue.
La data della seconda sessione dell’esame 2019, prevista per il 28 febbraio p.v. è rinviata a data da destinarsi.
Si fa altresì presente che il ritiro dei plichi necessari per lo svolgimento della prova, previsto per il 26 febbraio p.v. presso il C.I.N.E.C.A., verrà disposto in data successivamente definita.
Si prega di dare la massima pubblicità del presente avviso.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Letizia Melina

Nota INDIRE 24 febbraio 2020

Indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire per la gestione dell’emergenza Covid-19

Visto il decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all’art. 1 dispone la sospensione di alcuni servizi educativi, delle visite di studio e dei viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che all’estero, nonché la comunicazione del Ministero dell’istruzione del 23 febbraio 2020 e le disposizioni già impartite dalla Commissione europea con la nota Ares (2020)619972 del 31/01/2020, si comunica che per le mobilità degli alunni, degli studenti e dello staff, che operano negli ambiti dell’istruzione scolastica, dell’istruzione superiore e dell’educazione degli adulti, nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di “causa di forza maggiore”.

Pertanto, sarà possibile richiedere all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di “forza maggiore”, relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità.

Si invitano gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle attività, posticipando le mobilità – anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali.