Il MIUR ha convocato per mercoledì 26 febbraio le organizzazioni sindacali per un’informativa sulle misure che l’Amministrazione intende adottare o sta già adottando contro la diffusione del Covid-19, dalla sospensione dei viaggi di istruzione all’interruzione dei servizi scolastici.
L’obiettivo dell’incontro è assicurare una gestione omogenea in tutte le regioni interessate, dando indicazioni chiare ed univoche contro la diffusione del Covid-19.
In serata il CdM dovrebbe decidere di approntare uno specifico DPCM.
L’Ansa fa il punto sugli effetti del coronavirus per il settore turismo con la vicepresidente di Federturismo Confindustria che dichiara: “La stampa internazionale ha ripreso questo nostro spirito allarmistico e in 48 ore siamo diventati un Paese non sicuro in cui è meglio non viaggiare e da cui è meglio non accogliere viaggiatori. Stiamo facendo al nostro turismo danni inestimabili. Solo il settore delle gite scolastiche muove un business da 316 milioni, ma è la punta dell’iceberg. Stiamo annullando ogni manifestazione, ogni convegno, ogni vacanza non solo nelle zone focolaio ma in tutte le regioni italiane anche quelle dove non c’è nessun caso. Sono purtroppo coinvolti tutti settori dell’attività produttiva (alberghi, ristoranti, tour operator, trasporti ma anche parchi a temi, meeting industry etc)”.
L’immagine dell’Italia distrutta
“La nostra immagine – aggiunge – è rovinata e lo sarà per un bel po’ di tempo, l’abbiamo fatto tanti anni fa con l’immondizia prima a Napoli, poi a Roma, poi l’acqua alta a Venezia. Ma questo è davvero peggio. se continuiamo a farci questa pubblicità terroristica all’estero…. Ogni straniero dirà: ‘Io per 6 mesi in Italia non metto piede’. Abbiamo dato l’immagine di un Paese colpito più degli altri, quando invece non è così”.
Settore turismo in ginocchio
“Ormai la situazione – dice – è sfuggita completamente di mano per ogni parte dell’attività produttiva, noi siamo più concentrati sul turismo, ma di fatto già con la decisione di chiudere i voli c’era stato un forte impatto anche sulle attività produttive con la Cina. I voli, infatti, includevano le persone, ma anche tutto quello che si trasporta nella pancia di un aereo passeggeri, dalle mozzarelle a tutto quello che aveva bisogno di un trasporto immediato e non poteva aspettare la nave. Poi siamo passati a quest’ultima parte che copre l’Italia e abbiamo perso completamente il controllo. Ci stiamo confrontando con tutte le categorie associate per tirare fuori un primo dato di danno che però ammonta a una quantità di soldi inestimabile e impressionante. Oggi abbiamo tutto il settore in ginocchio, dai trasporti agli alberghi, dai tour operator all’intrattenimento, dai ristoranti ai parchi a tema”.
Cancellazioni e danno economico
“Tutto – aggiunge – è messo in discussione da queste decisioni ‘prudenziali’ e soprattutto da una comunicazione che ci sta molto danneggiando. Stiamo dando comunicazione di ogni singolo tampone che viene effettuato, come se fossero tutti malati, mentre gran parte delle verifiche risultano negativi. Si moltiplicano le cancellazioni di ogni tipo di riunione, convegno, evento anche nelle zone che non hanno nulla che fare con il coronavirus. Non c’è un settore del turismo che non sia in crisi completa. Il turismo è la classica attività che non si riesce a settorializzare e in queste prime interlocuzioni con il governo stiamo chiedendo sostegni per tutte le zone d’Italia e per tutte le aziende turistiche italiane”.
Le gite scolastiche e le storie grottesche
Per quanto riguarda le gite scolastiche, Lalli segnala sia storie grottesche (il guidatore di pullman che starnutisce e la signora che chiama i carabinieri e blocca il viaggio) sia la sua preoccupazione sulla vicenda rimborsi: “Un conto è la scuola che all’ultimo cambia idea e non vuole andare più in un posto e allora siamo tutti d’accordo che scatti la penale. Ma se il governo dice che in certi posti non ci si può andare, allora si pensa che il rimborso sia dovuto. Ma le aziende come fanno a caricarsi di tutti questi soldi da rimborsare all’improvviso? Peraltro in un momento in cui sanno anche che non potranno rifarsi in tempi brevi…”.
L’emergenza genera dei vuoti normativi e se da una parte il nostro sistema consente di trovare delle soluzioni, in altri i dubbi permangono.
Fra i casi che si possono presentare al vaglio dei dirigenti scolastici, potrebbero esserci quelli relativi alle assenze di personale scolastico che, provenendo da zone o ambienti epicentro e/o circostanti al coronavirus (covid 19) o abbiano avuto contatti con persone potenzialmente ad alto rischio di positività, abbiano deciso di auto isolarsi, in sostanza mettersi in auto quarantena.
A rigore o forse ancor meglio per logica, a certificare la necessità di una misura del genere dovrebbe essere l’autorità sanitaria, un medico in sostanza tenendo conto della dichiarazione del soggetto. In assenza di sintomi, il medico non potrebbe fare altro che prendere atto della dichiarazione e al massimo trascriverla nel certificato.
A questo punto il soggetto, che ha comunicato all’autorità sanitaria la sua condizione, dovrebbe attenersi al protocollo previsto.
Naturalmente non si può non osservare che chi è arrivato in Italia da zone in cui vi sono focolai deve comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’ASL di riferimento tale condizione e l’autorita sanitaria competente successivamente adotta il provvedimento di quarantena.
Chi decide la quarantena volontaria va da sè che non dovrà astenersi dal fare tale segnalazioni e la quarantena resterà volontaria in attesa di specifici provvedimenti dell’autorità. Un chiarimento più dettagliato per casi del genere sarebbe auspicabile.
Le persone contagiate sono così suddivise per Regione:
240 Lombardia (6 deceduti). Rispetto al 24 febbraio, ore 18, si è verificato un incremento di n. 40 casi.
43 Veneto (1 deceduto). Rispetto al 24 febbraio, ore 18, si è verificato un incremento di n. 5 casi
26 Emilia Romagna. Rispetto al 24 febbraio,ore 18, si è verificato un incremento di n. 5 casi
3 Piemonte
3 Lazio (si tratta di due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani dal 30 gennaio 2020 e del ricercatore dimesso)
3 Sicilia
2 Toscana
1 Liguria
1 Trentino Alto Adige
La paura di una pandemia ha creato caos e proliferazione di fake news soprattutto sui social network. Bisogna, dunque, attenersi alle comunicazioni ufficiali emanati dagli organi preposti alla gestione dell’emergenza.
La situazione emergenziale ha portato all’adozione di una serie di misure per contenere il contagio e volte a salvaguardare la pubblica sicurezza.
Ecco ciò che riguarda la scuola, allo stato attuale: ore 20.00 del 25 febbraio 2020
SCUOLE CHIUSE
Le scuole sono chiuse fino al 1° marzo in queste regioni:Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia. Allo stato attuale, si precisa, non sono chiuse in altre regioni, tranne casi a livello locale. Entro il fine settimana si deciderà se prolungherà lo stop delle attività didattiche nelle regioni già sottoposte alla misura o restringerla ulteriormente.
Le Marche, invece, hanno sospeso le lezioni fino al 4 marzo.
Falsa, al momento, la notizia di una chiusura delle scuole nel Lazio, in Calabria e in Sicilia.
Scuole aperte in Toscana dove è stata revocata la chiusura degli istituti fino al 27 febbraio del Comune di Piagncastagnaio, in provincia di Siena.
Per quanto riguarda le Università, che rimarranno aperte, gli atenei di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri hanno comunicato che, dopo consultazioni con il Ministero, nonché con la Regione Toscana, le attività didattiche non saranno sospese. L’università di Firenze e l’università di Pisa hanno tuttavia esonerato gli studenti dalla frequenza obbligatoria delle lezioni.
Anche al Sud sono regolari le lezioni, salvo alcune eccezioni a livello comunale: a Sant’Agata de’ Goti le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nidi compresi, resteranno chiusi fino a giovedì 27 febbraio. A Eboli le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 29 febbraio così come a Scafati. Scuole chiuse nell’Agro Aversano (Caserta) e a Castellammare di Stabia (Napoli). Alunni a casa nei comuni di Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro, e Fuscaldo, in provincia di Catanzaro, fino al 29 febbraio. Scuole chiuse a Napoli per allerta meteo, mercoledì 26 febbraio.
Lezioni sospese fino al 9 marzo, ricevimento degli studenti solo a distanza, regole ferree per gli esami e divieto per i parenti dei laureandi di assistere all’esame. L’Università di Palermo adotta misure rigidissime contro la diffusione del coronavirus. Stesse misure pure per la Kore di Enna. Scuole chiuse a Palermo e provincia fino a lunedì 2 marzo compreso.
SCIOPERO
Salta lo sciopero scuola del 6 marzo: lo annunciano tramite una nota unitaria i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti. Confermato, invece, quello indetto da Unicobas, sempre per il 6 marzo.
PROVE INVALSI
Dal 2 marzo iniziano le prove Invalsi per le classi dell’ultimo anno di scuola secondaria. Allo stato attuale non c’è uno slittamento, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possano essere prese misure in tal senso.
MATURITÀ
Per il momento nessun pericolo per l’Esame di Stato in programma a metà giugno.
GITE
Stop alle gite e alle uscite didattiche di un giorno fino al 15 marzo nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia. Stop anche ai progetti di scambio e di gemellaggio. Per quelle cancellate le famiglie verranno rimborsate e le agenzie di viaggio usufruiranno degli aiuti previsti per le altre attività economiche coinvolte nell’emergenza, a meno che riescano a riprogrammarle nei prossimi mesi. Gli studenti che erano partiti per le gite prima dell’annuncio dello stop devono rientrare.
ERASMUS
Sospese tutte le iniziative legate ai progetti Erasmus che si realizzano all’interno del territorio nazionale. Questa misura è in vigore fino a nuova disposizione ministeriale.
CERTIFICATO MEDICO
Per gli studenti assenti per malattia per più di 5 giorni, dal 25 febbraio in poi (fino al 14 marzo) dovranno portare il certificato medico. Questo vale anche nelle regioni in cui è stata abolita l’obbligatorietà della presentazione del certificato, ovvero la Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, le Province autonome di Trento e Bolzano, Lazio eMarche.
Nulla deve essere recuperato in caso di chiusura della scuola o di sospensione dell’attività didattica per evento imprevedibile o per oggettiva impossibilità di espletare la prestazione lavorativa.
Salva anche la validità dell’intero anno scolastico in caso che la chiusura prolungata delle scuole faccia scendere il limite delle lezioni annue al di sotto dei fatidici 200 giorni.
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-Leggedel Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Non si effettuerà lo sciopero Scuola 6 marzo. La decisione è stata assunta dai Segretari generali di FLC CGIL, Francesco Sinopoli, CISL FSUR, Maddalena Gissi, UIL Scuola RUA, Pino Turi, SNALS Confsal, Elvira Serafini, FEDERAZIONE Gilda-Unams, Rino Di Meglio, in considerazione dell’emergenza coronavirus, che ha causato fra l’altro la chiusura delle scuole in vaste aree del Paese impedendo lo svolgimento delle assemblee sindacali programmate. La decisione, assunta per senso di responsabilità dai sindacati, risponde anche all’appello diffuso nelle ultime ore dalla Commissione di garanzia di non effettuare le agitazioni già indette in diversi settori lavorativi.
“In questa fase così delicata – affermano i segretari generali dei cinque sindacati – non possiamo non tenere conto dell’emergenza in atto. Da qui la decisione di non effettuare le azioni di sciopero, pur rimanendo confermate tutte le ragioni della loro proclamazione. Ci aspettiamo dalla ministra Azzolina analogo senso di responsabilità con la riapertura di un confronto nel merito di decisioni che confliggono con le nostre richieste e con le intese sottoscritte fra sindacati, Governo e Amministrazione”.
“La convocazione dei sindacati al Ministero per la giornata di domani (26 febbraio) aggiungono Sinopoli, Gissi, Turi, Serafini e Di Meglio sarà l’occasione per esaminare congiuntamente i molti aspetti di una situazione delicata e complessa, in particolare per i temi legati alla gestione del personale che hanno natura prettamente sindacale”.
Se i contatti e i luoghi di maggiore aggregazione rappresentano la condizione favorevole per il contagio e la diffusione del coronavirus, non vi è dubbio che soprattutto le scuole, crocevia quotidiano di personale scolastico, di alunni e di genitori, costituiscono una base di potenziale contatto patologico.
Lo scambio giornaliero di rapporti e contatti fisici degli alunni a casa con i propri familiari e in classe con i propri compagni, nonché un medesimo rapporto del personale scolastico all’esterno con familiari ed estranei e all’interno delle scuole con i colleghi e i propri alunni, rappresentano nell’insieme una condizione di possibili contagi da fronteggiare con immediate azioni mirate di prevenzione e contrasto.
In caso di rischio grave, come si sa, il sindaco può disporre la chiusura delle scuole con ordinanza d’urgenza, ma se la scuola, invece, non viene chiusa, quali azioni e comportamenti possono o si debbono adottare?
Il ministero dell’istruzione dovrà fornire con urgenza, d’intesa con il ministero della Salute e con le Regioni di competenza, norme prescrittive di comportamento, vietando un pericoloso ‘fai da te’, assicurando un necessario coordinamento.
In attesa di tale auspicabile coordinamento, diverse regioni stanno prendendo posizione autonomamente, come, ad esempio, la Campania e il Trentino, che invitano le istituzioni scolastiche a sospendere viaggi d’istruzione e gite scolastiche in entrata e in ingresso nei rispettivi territori.
Il premier Conte e la ministra Azzolina hanno annunciato lo stop temporaneo ad ogni viaggio d’istruzione.
Per le scuole interessate alla chiusura con sospensione di qualsiasi attività didattica si prospettano almeno due questioni da risolvere: come sterilizzare l’effetto delle assenze degli studenti ai fini della validità dell’anno scolastico, e come mantenere viva l’attività didattica e gli insegnamenti durante la prolungata sospensione delle lezioni.
Affinché l’assenza obbligata non incida sul limite (tre quarti dell’orario annuo) previsto dalle norme, occorre un apposito provvedimento ministeriale o legislativo.
La seconda questione è un po’ più complessa e, per essere attuata, potrebbe richiedere un vero e proprio salto di qualità tecnologica per una nuova interazione digitale. Un cambiamento che potrebbe essere propedeutico ad un diverso modo di formazione a distanza.
Il decreto legge 126/2019, il cosiddetto salva-precari, aveva previsto l’indizione contestuale entro il 2019 dei concorsi scuola ordinari e straordinari per la scuola secondaria. Non si trattava di un termine perentorio, ma, settimana più settimana meno, i concorsi potevano essere banditi nel 2020 senza che nessuno protestasse. Lo stesso ministro Azzolina, probabilmente affidandosi ai pareri dei più stretti collaboratori e dei funzionari ministeriali, si è esposta a dichiarare l’uscita certa dei bandi entro febbraio 2020. Dichiarazioni che non hanno tenuto conto di due ostacoli: la temporanea mancanza del direttore generale (o suo sostituto) preposto all’emanazione dei bandi, e il passaggio della documentazione concorsuale in CSPI per l’acquisizione dei pareri.
Il CSPI esprimerà i pareri richiesti nella seduta plenaria del 4 marzo e soltanto nei giorni successivi il direttore generale preposto (se nel frattempo sarà stato nominato) potrà avviare le procedure concorsuali previste, preparando la pubblicazione dei bandi, il primo dei quali potrebbe essere quello dell’infanzia e primaria (mentre quelli della secondaria avranno tempi e ulteriori procedure un po’ più lunghi e complessi).
L’emanazione dei concorsi scuola della secondaria, attesa entro il 2019, avrà, pertanto, uno slittamento di tre mesi e più rispetto a quella data fissata.
Per questo, per ‘salvare la faccia’, il Parlamento in sede di predisposizione del decreto ‘milleproroghe’ ha ritenuto opportuno all’ultimo momento formalizzare il nuovo termine di emanazione dei bandi: non più entro il 2019, bensì entro il 30 aprile 2020.
“10-quaterdecies.All’articolo1,comma1,deldecreto-legge29otto-bre2019,n.126,convertito,conmodificazioni,dallalegge20dicembre 2019, n. 159, le parole: “entro il 2019” sono sostituite dalle seguenti: ‘entro il 30 aprile 2020′”.
La forma è salva, la sostanza no. Difficile che i concorsi scuola – ancora tutti da avviare – si possano concludere in tempo utile per le nomine dei vincitori a settembre 2020.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2020, proposto dalle signore
-OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio
minore; -OMISSIS-nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul
figlio minore; -OMISSIS-nella qualità di genitore esercente la potestà
genitoriale sul figlio minore; tutte rappresentate e difese dagli avvocati
Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione, Cinzia Olivieri, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione
dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica; l’ Ufficio
Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore; la Scuola Secondaria di I Grado -OMISSIS-, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliati in Napoli,
alla Via Diaz, 11;
nei
confronti
la società Capital s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per
l’annullamento
della deliberazione del Consiglio di
Istituto n. 35 del 20 dicembre 2019 e del regolamento scolastico trasmesso alle
ricorrenti in data 15 gennaio 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Campania e della Scuola Secondaria di I Grado
-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.
60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti hanno impugnato gli atti
con i quali è stato disciplinato il servizio di refezione scolastica presso
l’Istituto -OMISSIS-, in particolare, con riguardo alle disposizioni con le
quali è stato previsto che presso i locali scolastici non possa essere
consumato il pasto domestico e che, coloro che non intendono servirsi della
refezione scolastica, si devono allontanare dalla scuola e poi farvi rientro
per continuare le attività didattiche pomeridiane.
Avverso i predetti atti, le ricorrenti
hanno formulato articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge.
Esse, in particolare, hanno dedotto la
irragionevolezza dei provvedimenti impugnati e la loro portata discriminatoria.
Hanno, altresì, evidenziato che il nuovo
regolamento è stato introdotto, nel corso dell’anno scolastico, in sostituzione
di uno previgente che consentiva la libera scelta sulla tipologia di pasto da
consumare a scuola, senza che alcuna motivazione venisse espressa sulle ragioni
di tale cambiamento.
Si sono costituite le amministrazioni
intimate chiedendo che il ricorso sia respinto.
Alla udienza camerale fissata per l’esame
della proposta domanda cautelare, le parti, che nulla hanno opposto, sono state
informate della possibilità che la controversia sia definita con sentenza
immediata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
In tali termini la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Ritiene la Sezione che risultano
fondate e vanno accolte le censure formulate dalle ricorrenti, sulla sussistenza
dei dedotti profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto
di motivazione.
3. Va premesso che l’obbligo motivazionale
contenuto nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 costituisce un principio di
portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni espressamente
rese esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale.
Al di fuori di tali eccezioni, si applica
il principio generale per cui il provvedimento lesivo deve rendere note le
ragioni poste a sua base, nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione, e
ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell’esercizio del pubblico potere.
Nel caso di specie, l’atto impugnato è
riconducibile nella categoria degli atti a contenuto generale (non importa in
questa sede se esso vada anche qualificato come regolamento), in quanto
indirizzata ad una pluralità indeterminata di destinatari.
Tale natura giuridica non comporta
tuttavia di per sé una eccezione all’obbligo di motivazione, perché – in ordine
all’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – la
giurisprudenza ha più volte chiarito che si applica in materia il principio di
esigibilità, per cui comunque occorre una motivazione, quando ciò sia
compatibile con le caratteristiche del provvedimento in questione: ad esempio,
mentre per le varianti generali agli strumenti urbanistici non occorre una
specifica motivazione sulle singole determinazioni incidenti sui vari
interessati, non v’è dubbio che una motivazione occorra quando si tratti di
varianti urbanistiche aventi un ambito limitato di applicazione, ovvero di atti
generali emanati da Autorità indipendenti, incidenti su posizioni di una
pluralità indeterminata di destinatari.
In sostanza, negli atti che rientrano
nella categoria in esame la disciplina dell’obbligo di motivazione attiene alla
dimostrabilità della ragionevolezza delle scelte operate dalla PA.
4. Nella specie, il ‘regolamento’
approvato dal Consiglio di istituto – pur indicando le proprie ‘Finalità’ e
dunque in qualche modo esplicitando le ragioni poste a sua base – ha inciso su
una precedente ‘disciplina’ riguardante lo stesso servizio mensa, senza
evidenziare se e come le precedenti modalità di svolgimento del servizio
avessero dato luogo a disservizi o a problemi di qualsiasi altra natura (ad
es., di natura igienico-sanitaria o attinenti ad aspetti organizzativi).
Non possono, peraltro, essere
positivamente valutate le deduzioni difensive esposte dalla difesa erariale nel
corso della discussione della causa.
Secondo tale prospettazione difensiva,
andrebbero limitate le forme di socializzazione che possono favorire il
diffondersi di malattie, il che sarebbe inevitabile nel caso in cui si
consentisse l’introduzione nella scuola di pasti la cui preparazione non sia
certificata dal controllo sulla catena produttiva.
In primo luogo, devono essere ribaditi i
consolidati principi secondo i quali non è ammissibile una integrazione postuma
della motivazione, tanto meno quando essa viene formulata nelle difese della
amministrazione resistente.
In secondo luogo, deve essere considerato
che i provvedimenti impugnati sono stati adottati antecedentemente al
diffondersi della epidemia di Covid 19 e, pertanto, la finalità, oltre che la
legittimità ,degli atti impugnati deve essere scrutinata tenendo conto del
momento della loro adozione ed in prospettiva della normalizzazione del
contesto.
In particolare, va sottolineato che:
– con la precedente delibera in vigore
fino al 20 dicembre 2019, l’istituto scolastico aveva organizzato il servizio
mensa lasciando libertà di scelta agli utenti circa la tipologia di pasto da
consumare durante il tempo di refezione;
– con il provvedimento impugnato in questa
sede di data 20 dicembre 2019, l’amministrazione ha introdotto nuove e diverse
regole, che hanno imposto la consumazione all’interno dei locali scolastici dei
soli pasti forniti dalla ditta appaltatrice del servizio mensa, prevedendo
l’allontanamento degli studenti che abbiano scelto il ‘pasto domestico’ ed il
loro successivo rientro per partecipare alle attività didattiche pomeridiane;
– tra le finalità cui tende tale
“regolamento”, è precisato che “l’ambiente scolastico è il luogo educativo in
cui ciascun alunno fruisce di opportunità di crescita e di sviluppo personale,
imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel rispetto
delle regole del vivere civile. La mensa scolastica costituisce un tassello del
più generale percorso educativo ed una opportunità per educare il gusto,
accostarsi a cibi diversi, ma soprattutto una formidabile occasione di
socializzazione”;
– gli stessi principi sono ribaditi
nell’art. 3 del medesimo regolamento, in cui è precisato che “il tempo mensa è
a tutti gli effetti tempo educativo”.
Da quanto precede emerge che il Consiglio
di istituto – con una motivazione che poteva anche essere posta a base del
mantenimento della disciplina precedente – ha modificato per l’anno scolastico
2019-2020 la disciplina riguardante il servizio mensa, senza tener conto di
quella precedente e senza neppure tenere conto, evidentemente, delle
aspettative e degli affidamenti ingenerati nelle famiglie interessate, che
ragionevolmente avevano chiesto l’iscrizione dei minori nelle classi
dell’Istituto scolastico, confidando sulla continuità delle regole (e degli
orari) già fissati per il servizio mensa.
5. Il provvedimento impugnato non si può
ritenere supportato neanche dalle ragioni esposte dalla Dirigente scolastica,
nella relazione trasmessa alla Avvocatura distrettuale dello Stato e poi
depositata in giudizio.
Da tale relazione, emerge che la Dirigente
scolastica ha rappresentato i dubbi già emersi nel corso del procedimento,
circa il rilievo da attribuire alla giurisprudenza che si è espressa sulla
questione, e in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 20504 del 30 luglio 2019 (secondo la quale gli interessati non
sono titolari di un diritto, ma di un interesse legittimo, a fronte dei poteri
di natura organizzativa, di cui è titolare il Consiglio di istituto), nonché
alle sentenze dei giudici amministrativi (per le quali dalla normativa vigente
emerge la fondatezza della pretesa degli interessati di consumare i pasti ai
minori all’interno degli istituti scolastici).
Osserva al riguardo la Sezione che risulta
condivisibile il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza delle
Sezioni Unite: tenuto anche conto dei principi sulla autonomia scolastica, il
Consiglio di istituto è titolare del potere di organizzare il servizio di
mensa, sicché – per le controversie aventi per oggetto gli atti del Consiglio
di istituto – è sì configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (trattandosi di questioni attinenti al servizio ‘pubblico’
scolastico), ma si tratta di controversia che “attiene comunque al legittimo
esercizio di un potere autoritativo che si è tradotto, attraverso le norme
regolamentari impugnate, nell’imposizione agli alunni a tempo pieno del divieto
di consumare (nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica)
i cibi portati da casa (o comunque acquistati autonomamente).”(Cons. St.,
sent. 3 settembre 2018, n. 5156).
Non si può dunque affermare che vi siano
regole cogenti – di rilievo nazionale od europeo – che impongano agli Istituti
scolastici di seguire senz’altro le indicazioni degli interessati.
Per converso, proprio la sussistenza di
tali poteri autoritativi implica che l’Amministrazione debba dare conto delle
proprie determinazioni, esponendo le relative ragioni in sede di motivazione.
Il Consiglio d’istituto, dunque, non può
apoditticamente fissare le regole dello svolgimento del servizio mensa, tanto
meno limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali concernenti la
natura delle posizioni soggettive dei soggetti coinvolti, ma deve tenere conto
delle specifiche esigenze da soddisfare e anche degli eventuali affidamenti
ingenerati.
Anche sotto tale profilo, pertanto,
risulta viziata – per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione – la
delibera impugnata, che non ha tenuto conto del contenuto della precedente
delibera e non ha indicato quali aspetti dello svolgimento dell’attività già
svolta si possano considerare inadeguati e meritevoli, dunque, di innovazioni.
4. Sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione del
Consiglio di Istituto n. 35 del 20 dicembre 2019 e del regolamento scolastico trasmesso
alle ricorrenti in data 15 gennaio 2020.
Compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di
cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla
Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma,
all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà
genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo
interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Il 26 febbraio l’Aula del Senato, con 138 voti favorevoli, 94 contrari e 7 astenuti, approva, in prima lettura, il DdL 1664 di conversione in legge del Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.
Il 26 febbraio, con 154 voti favorevoli, 96 contrari e nessun’astensione, l’Aula del Senato rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
Il 19 febbraio la Camera con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325-A/R), nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. Il testo è approvato dalla Camera in prima lettura il 20 febbraio 2020.
Il 17 e il 18 febbraio l’Aula della camera esamina il disegno di legge C. 2325-A di conversione in legge del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.