Didattica a distanza e privacy, prime istruzioni del Garante

da La Tecnica della Scuola

La modalità a distanza per fare didattica ha da subito fatto sorgere alcuni dubbi relativamemte alla privacy e al trattamento dei dati, sia per gli studenti (in particolare per i minorenni), sia per il personale coinvolto.

Per rispondere a questi dubbi, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, in data 26 marzo, un provvedimento, contenente le prime istruzioni per un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici. L’atto di indirizzo è indirizzato a scuole e università.

Non si deve richiedere il consenso

Nel documento viene in particolare ribadito che non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Non serve la valutazione di impatto

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. Il riferimento è ad esempio al registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Ovviamente, le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line.

Inoltre, i gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell’uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato.

Con riferimento invece ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Tfa sostegno, nota congiunta di Manfredi e Azzolina: “Il percorso va avanti”

da La Tecnica della Scuola

“Si avvia alla conclusione il Percorso di Specializzazione sul Sostegno, IV Ciclo”. Lo annunciano, in una nota congiunta, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la cui attività, in questa delicata fase di emergenza, è tesa ad assicurare la continuità dell’attività formativa delle Scuole, delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Le misure adottate congiuntamente, nello specifico, riguardano “TFA sostegno misure straordinarie per la chiusura del IV ciclo” e “Intervento urgentissimo per la conclusione del TFA sostegno IV ciclo”.

Stante il principio generale fissato con le misure adottate dal Governo nel contesto di emergenza sanitaria, si legge nella nota inviata ai Rettori degli Atenei e ai Direttori dei Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, “è possibile, in via assolutamente eccezionale e straordinaria, procedere alla conclusione online degli eventuali laboratori e tirocini indiretti (per il tirocinio diretto, resta l’affiancamento), nonché consentire l’estensione della modalità di recupero  al complesso delle attività previste, didattiche, di laboratorio e di tirocinio. Occorre inoltre rappresentare – prosegue la nota – la necessità di disporre, rispetto agli esami finali, la precedenza per i non pochi docenti che, già di ruolo, hanno intrapreso il percorso anche ai fini della mobilità professionale, consentendo loro di svolgerli entro e non oltre il 15 maggio 2020.

La Direzione Generale per il Personale Scolastico sta infatti verificando la percorribilità di misure atte a consentire la partecipazione con riserva alle procedure di mobilità professionale, stando il ritardo nella conclusione dei percorsi imputabile a cause di forza maggiore”.
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“Nella drammaticità del momento l’innovazione digitale del nostro secolo ci dà un valido supporto”, commenta il ministro Manfredi, che aggiunge: “Saranno i più inclini al cambiamento e non i più forti o i più intelligenti a sopravvivere, sosteneva Darwin a metà ‘800. Il principio è rimasto ben saldo, anzi il tempo che viviamo ci chiede di rafforzarlo. Il nostro ruolo attivo nel cambiamento è fondamentale, come lo è l’adeguamento di procedure e strumenti alla gestione dell’emergenza per garantire un percorso immediato verso il mondo del lavoro ai futuri docenti”.

“Ringrazio il Ministro Manfredi e gli Atenei per la collaborazione su questo importante capitolo della formazione”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina. “Garantire la conclusione del IV ciclo a chi lo sta frequentando è una scelta che viene incontro alle esigenze del sistema di istruzione e dei nostri ragazzi: abbiamo bisogno di insegnanti specializzati. La tecnologia ci supporta anche in questo caso, così come nella didattica a distanza. Ringrazio quanti si stanno impegnando per raggiungere un obiettivo atteso dal mondo scuola”.

ABRUZZO

Università dell’Aquila

BASILICATA

Università della Basilicata-Potenza

  • Proroga scadenza bando La procedura informatica è attiva dal 6 marzo 2020 e sarà chiusa automaticamente alle ore 24:00 del 20 aprile 2020
  • 120 euro (tassa di partecipazione)

CALABRIA

Università della Calabria

  • Bando non ancora pubblicato

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Grecia Catanzaro 

  • scadenza bando: 5 maggio 2020.
  • 140 euro (tassa di iscrizione)

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Università di Salerno

EMILIA ROMAGNA

Università di Modena e Reggio Emilia

  • Scadenza presentazione domande 5 maggio 2020 (ore 13.30).
  • 110 euro (tassa di partecipazione)

Università di Ferrara

  • Iscrizione: fino alle ore 23.59 del 5 maggio 2020
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Parma

  • Scadenza 6 maggio 2020
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Trieste

  • Bando non ancora pubblicato

Università di Udine

  • AVVISO DEL 19 MARZO 2020 – Visti l’evoluzione della situazione e il D.M. 0176 dell’11/03/2020 le scadenze previste per l’ammissione al Percorso Sostegno a.a. 2019/2020 sono state posticipate. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione con la relativa autocertificazione OBBLIGATORIA entro il 30 aprile 2020.
  • 120 euro (tassa di partecipazione)

LAZIO

Università di Roma – Unint

  • L’iscrizione alla prova di accesso (test preliminare + prova scritta + prova orale) deve effettuarsi entro le ore 14:00 del giorno 6 maggio 2020
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Lumsa di Roma

  • La scadenza per fare domanda di partecipazione è stata posticipata all’8 maggio 2020.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Roma Tre

  • La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare è prorogata al 5 maggio 2020.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Università Europea di Roma

  • Scadenza iscrizioni 8 maggio 2020 ore 13:00
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Università degli Studi Foro Italico Roma

  • Scadenza ore 13 del 30 aprile 2020
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

 Università di Roma – Tor Vergata

  • La scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione è prorogata al 5 maggio 2020.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Tuscia

  • Prorogata la data di scadenza del bando di selezione al 5 maggio 2020 ore 12:00.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Cassino – Lazio Meridionale

  • L’avviso di pagamento (bollettino) già generato e stampato da GOMP con scadenza 24/03/2020 non dovrà essere rigenerato al fine del pagamento della tassa con scadenza prorogata. Lo stesso bollettino potrà essere utilizzato per la nuova scadenza fissata al 05 maggio 2020.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Link Campus di Roma

  • Il termine per l’iscrizione al test preliminare è prorogato dalle 15:00 del 24 marzo alle 15:00 del 05 maggio 2020.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

 LIGURIA

Università di Genova

  • Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 5 maggio 2020.
  • 120 euro (tassa di partecipazione)

LOMBARDIA

Università di Bergamo

  • Bando non ancora pubblicato

Università di Milano Bicocca

  • Chiusura Iscrizione: 6 maggio 2020 ore 15.00
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

Università Cattolica Sacro Cuore

  • La scadenza per l’iscrizione alla selezione per i corsi di sostegno è posticipata al 5 maggio 2020, ore 12.00.
  • 120 euro (tassa di partecipazione)

MARCHE

Università di Macerata

  • Bando non ancora pubblicato

Università di Urbino

  • Bando non ancora pubblicato

MOLISE

Università degli Studi del Molise

  • Bando non ancora pubblicato

PIEMONTE

Università di Torino

  • La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata online, entro giovedì 30 aprile 2020, ore 15.00.
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

 PUGLIA

Università di Bari

  • La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 23 aprile 2020.
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Foggia

  • La richiesta di ammissione è stata prorogata e dovrà avvenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 5 maggio 2020.
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

Università del Salento

  • La data di scadenza del bando di ammissione, emanato con Decreto Rettorale n. 151 in data 28/02/2020, e del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva di accesso, già fissata per le ore 24,00 del 20 marzo è rinviata alle ore 24,00 del 30 aprile.
  • 30 euro (contributo di valutazione)

SARDEGNA

Università di Cagliari

  • Scadenza presentazione domande 30 aprile 2020
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Sassari

  • Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 17 aprile 2020.
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

 SICILIA

Università di Catania

  • Prorogato al 30 aprile 2020 (scarica il decreto) il termine di partecipazione al bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/20.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Kore – Enna

  • La domanda di partecipazione alla prova di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Kore di Enna, va presentata esclusivamente on-line entro le ore 13:00 di lunedì 30 marzo 2020.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

Università di Messina

Università di Palermo

  • Le istanze per partecipare alla selezione per il corso di sostegno potranno essere presentate entro il 16 aprile.
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

TOSCANA

Università di Firenze

  • Tenuto conto dell’evoluzione della situazione e il DM 176 dell’11 marzo 2020 le scadenze previste per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno verranno posticipate. Nei prossimi giorni sarà emanato un apposito provvedimento contenente le date aggiornate. Nel frattempo le domande presentate restano valide.
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Pisa

  • I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sono stati prorogati con DR 527/2020 al 23 aprile 2020.
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

Università di Siena

  • È stato pubblicato il Decreto Rettorale che posticipa la data di scadenza dell’iscrizione alle prove selettive al giorno 1 maggio 2020 alle ore 12.00. È previsto di conseguenza lo slittamento dei termini del pagamento del contributo per le spese di partecipazione alle prove.
  • 100 euro (tassa di partecipazione)

TRENTINO ALTO ADIGE

Libera Università di Bolzano

  • Nell’a.a. 2020/21 la Facoltà di Scienze della Formazione intende attivare, in collaborazione con i Dipartimenti Direzione Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, i Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, sulla base della delibera della Giunta Provinciale del 3 marzo 2020, n. 137. Con tali percorsi universitari saranno formati – separatamente per i tre gruppi linguistici – insegnanti di scuola primaria e insegnanti di scuola primaria e secondaria di I e II grado di sostegno specializzati nell’integrazione di alunne ed alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Seguono informazioni dettagliate ad inizio aprile.

Università di Trento

  • È stata prorogata la scadenza del Bando al giorno 30 aprile 2020 ore 12.00
  • 150 euro (tassa di partecipazione)

UMBRIA

Università di Perugia

  • Nuova scadenza: 20 aprile 2020
  • 60 euro (tassa di partecipazione)

VALLE D’AOSTA

Università della Valle d’Aosta

  • Scadenza ore 12 del 5 maggio 2020.
  • 87 euro (tassa di partecipazione)

 VENETO 

Università di Verona

  • Presentazione domande di iscrizione alle prove preselettive (la procedura è attiva fino al 17 aprile 2020)
  • 110 euro (tassa di partecipazione)

Università di Padova

  • Le prescrizioni ai Corsi di sostegno didattico per alunni con disabilità a.a. 2019/2020 sono prorogate fino alle ore 12 del 17 aprile 2020.
  • 101 euro (tassa di partecipazione)

Didattica a distanza: le indicazioni del Garante della privacy

da Tuttoscuola

Il Garante della privacy ha fornito le prime indicazioni relative alla didattica a distanza. Le riportiamo di seguito:

Didattica a distanza: base giuridica del trattamento dei dati personali

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

Didattica a distanza: privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

Spetta in primo luogo alle scuole e alle università- quali titolari del trattamento –  la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza (cfr. anche, ove applicabile, art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, infra: “Regolamento”).

Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).

Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di “classi virtuali”, la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l’assegnazione di compiti, la valutazione dell’apprendimento e il dialogo in modo “social” tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.

Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre all’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

Didattica a distanza: il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento). E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti.

Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione – al temine del progetto didattico – di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici – delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.

Didattica a distanza: limitazione delle finalità del trattamento

Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. L’ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta, rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento quali, in particolare, i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali (artt. 5 e ss.). Il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle piattaforme, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà naturalmente osservare, tra gli altri, gli obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento.

E’ peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione– da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).

I dati personali dei minori, del resto, “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (cons. 38 del Regolamento). Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell’ambito della fornitura di servizi ai minori stessi (cons. 38 cit.).

Didattica a distanza: liceità, correttezza e trasparenza del trattamento

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).

Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.

TFA Sostegno, Manfredi e Azzolina: ‘Il percorso di specializzazione va avanti’

da Tuttoscuola

“Si avvia alla conclusione il Percorso di Specializzazione sul Sostegno, IV Ciclo”. Lo annunciano, in una nota congiunta, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la cui attività, in questa delicata fase di emergenza, è tesa ad assicurare la continuità dell’attività formativa delle Scuole, delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Le misure adottate congiuntamente, nello specifico, riguardano “TFA sostegno misure straordinarie per la chiusura del IV ciclo” e “Intervento urgentissimo per la conclusione del TFA sostegno IV ciclo”.

Stante il principio generale fissato con le misure adottate dal Governo nel contesto di emergenza sanitaria, si legge nella nota inviata ai Rettori degli Atenei e ai Direttori dei Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, “è possibile, in via assolutamente eccezionale e straordinaria, procedere alla conclusione online degli eventuali laboratori e tirocini indiretti (per il tirocinio diretto, resta l’affiancamento), nonché consentire l’estensione della modalità di recupero  al complesso delle attività previste, didattiche, di laboratorio e di tirocinio. Occorre inoltre rappresentare – prosegue la nota – la necessità di disporre, rispetto agli esami finali, la precedenza per i non pochi docenti che, già di ruolo, hanno intrapreso il percorso anche ai fini della mobilità professionale, consentendo loro di svolgerli entro e non oltre il 15 maggio 2020.

La Direzione Generale per il Personale Scolastico sta infatti verificando la percorribilità di misure atte a consentire la partecipazione con riserva alle procedure di mobilità professionale, stando il ritardo nella conclusione dei percorsi imputabile a cause di forza maggiore”.

“Nella drammaticità del momento l’innovazione digitale del nostro secolo ci dà un valido supporto”, commenta il ministro Manfredi, che aggiunge: “Saranno i più inclini al cambiamento e non i più forti o i più intelligenti a sopravvivere, sosteneva Darwin a metà ‘800. Il principio è rimasto ben saldo, anzi il tempo che viviamo ci chiede di rafforzarlo. Il nostro ruolo attivo nel cambiamento è fondamentale, come lo è l’adeguamento di procedure e strumenti alla gestione dell’emergenza per garantire un percorso immediato verso il mondo del lavoro ai futuri docenti”.

“Ringrazio il Ministro Manfredi e gli Atenei per la collaborazione su questo importante capitolo della formazione”, sottolinea la Ministra Lucia Azzolina. “Garantire la conclusione del IV ciclo a chi lo sta frequentando è una scelta che viene incontro alle esigenze del sistema di istruzione e dei nostri ragazzi: abbiamo bisogno di insegnanti specializzati. La tecnologia ci supporta anche in questo caso, così come nella didattica a distanza. Ringrazio quanti si stanno impegnando per raggiungere un obiettivo atteso dal mondo scuola”.

Coronavirus, quel cigno nero che cambierà la scuola italiana

da Tuttoscuola

Il coronavirus è certamente un cigno nero, un evento totalmente imprevedibile secondo la fortunata metafora proposta da Nassim N. Taleb nel suo libro del 2007 (The black Swan), che trae ispirazione dal fatto che l’esistenza di cigni diversi da quelli bianchi era stata ritenuta impossibile prima che alla fine del ‘600 fossero scoperti in Australia quelli neri. Un evento sconvolgente per gli zoologi del tempo.

L’immagine del cigno nero è stata poi utilizzata dagli economisti con riferimento alle conseguenze economiche di eventi imprevedibili come il crollo dei mercati finanziari del 1987 (l’indice Dow Jones perse il 22,6 % in un solo giorno), la distruzione delle torri gemelle del 2001 o il fallimento della banca Lehman Brothers (la usò anche Paolo Savona ipotizzando una ragione imprevedibile che avrebbe potuto costringere l’Italia a uscire dall’euro…).

Certamente il coronavirus ha le caratteristiche di un cigno nero che, apparso all’improvviso, erra per il mondo, e lo spaventa.

Ma a volte, come ha scritto Alessandro Baricco su ‘Repubblica’, è questo tipo di eventi a determinare svolte epocali, a inaugurare nuove fasi della storia. Potrebbe essere così anche per la scuola, dove per fortuna la rivoluzione di internet ha offerto la possibilità tecnica di avviare il grande esperimento in corso di didattica a distanza e di home schooling di massa.

Un’occasione per la scuola italiana, più tradizionalista e burocratizzata di quella di altri Paesi, per aprire una fase di vera, grande riforma, dando un senso compiuto all’autonomia delle comunità educative e alla creatività competente che molte di esse stanno manifestando proprio nelle attuali drammatiche circostanze. Sarebbe un errore imbrigliare le spinte innovative che emergono dalla scuola militante (stavolta l’aggettivo non è retorico) per ripristinare in qualche modo lo status quo. Anche per la scuola, per dirla sempre con Baricco, «c’è una partita che ci aspetta da un sacco di tempo. Che sciocchezza imperdonabile sarebbe avere paura di giocarla».

Task force del ministero e proroga delle principali scadenze amministrative delle scuole

da Tuttoscuola

rrivano nuove disposizioni specifiche e sostegni per tutte le istituzioni scolastiche bloccate dall’emergenza sanitaria.

In attuazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) il Capo dipartimento del ministero, Giovanna Boda, ha emanato apposite disposizioni relative a: I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77); II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107); III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).

Il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canaleufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioniscolastiche su tematiche amministrativo contabili – continuerà ad essere regolarmente attivo e saràgarantito un supporto costante alle scuole.

La Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e icontratti ha attivato all’interno del servizio suddetto un’apposita sezione dedicata alla gestione dell’“emergenza COVID-19”. Nell’ambito di questa area, pertanto, a partire da lunedì 30 marzo, idirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali ed amministrativi e il personale amministrativoabilitato su tutto il territorio nazionale, attraverso i consueti canali di assistenza telematica, potrannoformulare richieste di chiarimento o di supporto alle quali saranno fornite risposte su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate alla gestione della situazione emergenziale.

La nota informa che “tenuto conto della peculiare fase che stiamo attraversando si fa presente che verranno presi incarico anche ulteriori quesiti, connessi alla gestione dell’emergenza nell’istituzione scolastica, cheesulino, in tutto o in parte, dalle problematiche di carattere amministrativo-contabile quali, a titoloesemplificativo, il sostegno psicologico o il supporto alla disabilità.

(…) Si informa altresì che, per poter offrire un servizio ancora più rapido ed efficace, a partire da lunedì30 marzo sarà possibile sottoporre dei quesiti anche mediante canale telefonico, attivo dal lunedì alvenerdì nelle seguenti fasce orarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00”.

Oltre a provvedimenti amministrativi conseguenti all’emergenza sanitaria, il ministero ha ritenuto opportuno un supporto di sostegno psicologico per tutti i soggetti coinvolti con responsabilità ed esigenze diverse nelle drammatiche situazioni di questi giorni.

È attivata una task force per emergenze educative, a cominciare da un supporto alle famiglie mediante un’equipe multi-specialista (sito www.ortofonologia.it) per gestire e contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni.

Per quanto riguarda specificamente il differimento di termini amministrativo-contabili, i termini già prorogati di 30 giorni con la nota MI Prot. n. 279 del 8 marzo 2020, sono prorogati di ulteriori 30 giorni secondo le tempistiche di seguito indicate:

  • entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
  • entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativocontabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
  • entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.

Con particolare riferimento all’espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, si richiamano gli articoli 51 e 52 del D.I. 129/2018, che prevedono espressamente la possibilità per i revisori di assolvere le proprie funzioni mediante l’uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.

C’è infine un appello che non deve cadere nel vuoto: ci sono scuole in grave carenza di strumenti tecnologici per attivare la DAD e con scarse competenze dei docenti di gestirli. È sperabile ed auspicabile che in una logica di mutuo soccorso chi dispone di quantità considerevole di strumenti e di competenze per gestire la DAD si metta a disposizione di chi non ha. E’ incentivata e cresce, insomma, la solidarietà tra scuole.

Il Garante privacy sulla DAD

Il Garante privacy conferma la validità delle indicazioni ANP sulla DAD

Con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito le prime indicazioni sul trattamento necessario per il funzionamento della DAD.

L’ANP osserva con soddisfazione che le stesse sono sostanzialmente coincidenti con quelle che abbiamo già fornito agli iscritti e che sono riportate nelle FAQ pubblicate nell’area riservata del nostro sito.

In particolare, ricordiamo che le istituzioni scolastiche NON devono chiedere consenso alle famiglie e che NON è generalmente necessaria l’analisi di impatto prevista dall’art. 35 del GDPR. Su questo specifico punto, è comunque opportuno rapportarsi con il DPO.

È in ogni caso confermata la piena liceità del trattamento effettuato dalle più diffuse piattaforme di DAD.

Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, AOOUFGAB 188

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, AOOUFGAB 188

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui Bei 2018). (Decreto n. 188)

(GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’ pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali, nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita’ di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita’ ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, in materia di accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 13 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita’ e finanza pubblica e, in particolare, l’art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia scolastica nonche’ i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive e, in particolare, l’art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l’art. 1, comma 160 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art. 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e’ stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l’art. 20-bis, comma 2;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, in particolare, l’allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto all’approvazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e’ stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla Programmazione unica nazionale, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita’, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonche’ autorizzati gli interventi di cui all’allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e’ proceduto all’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all’annualita’ 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si e’ proceduto a prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso in Ministero dell’istruzione e in Ministero dell’universita’ e della ricerca e che secondo quanto previsto dall’art. 2 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell’epidemia che, incidendo inevitabilmente sulle attivita’ degli enti locali, non consentono il rispetto delle scadenze fissate dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960 e relative agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87;

Dato atto che con nota del 12 marzo 2020, prot. n. 4014, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) hanno manifestato, congiuntamente, la difficolta’ da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di rispettare, tra gli altri, anche i termini fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle relative misure restrittive adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, prorogare ulteriormente i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 87 del 2019;

Decreta:

Art. 1 Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi

1. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono prorogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge. Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 837

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2020 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad avviare le procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento di venticinquemila posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. (20A02312)

(GU Serie Generale n.106 del 23-04-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto, in particolare, l’art. 399 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il Capo e, in particolare, l’art. 3 del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in merito all’indizione, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di un concorso nazionale per esami e titoli, per selezionare i candidati ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e’ previsto l’espletamento delle prove concorsuali;

Visto, in particolare, l’art. 17, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 59 del 2017 secondo cui, tra l’altro, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e’ coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante scorrimento, tra l’altro, delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, comma 1, secondo cui il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami, per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata, tra l’altro, all’immissione in ruolo di complessivi n. 24.000 docenti su posti comuni e di sostegno;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca» e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, prot. n. 10908 del 9 aprile 2019, con la quale e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare un concorso ordinario, per titoli ed esami ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 59 del 2017 per n. 48.536 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui n. 40.045 posti comuni e n. 8.491 posti di sostegno, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto prot. n. 9744 del 22 maggio 2019 che trasmette la nota, prot. n. 118707 del 17 maggio 2019, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale sono richiesti ulteriori elementi in merito alla predetta richiesta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca prot. n. 10908 del 9 aprile 2019;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, con la quale, facendo seguito alla precedente nota prot. n. 10908 del 9 aprile 2019, e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare un concorso ordinario, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 59 del 2017 per n. 25.000 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

Preso atto, altresi’, che, con la suddetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene specificato, tra l’altro, che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto prot. n. 1378 del 27 gennaio 2020 che trasmette la nota, prot. n. 15839 del 23 gennaio 2020, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale, tra l’altro, nel condividere l’urgenza di avvio delle procedure concorsuali a 24.000 posti per il concorso straordinario e a 25.000 posti per quello ordinario, considerata la consistenza dei posti vacanti e disponibili stimati a seguito di chiarimenti ottenuti per le vie brevi dal Ministero dell’istruzione, si esprime parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali;

Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’avvio di procedure di reclutamento ordinarie di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017 per un totale di n. 25.000 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, autorizza il Ministero dell’istruzione a bandire, entro il 2019, contestualmente al concorso ordinario, per titoli ed esami, di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017, una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata, tra l’altro, all’immissione in ruolo di complessivi n. 24.000 docenti su posti comuni e di sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Fabiana Dadone; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 25.000 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone
Il Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 677

Progetti PON e POC per la Scuola – Avviso alle istituzioni scolastiche di proroga

AVVISO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROGETTI PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 e POC “PER LA SCUOLA”
In considerazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e tenuto conto delle straordinarie misure restrittive adottate dal Governo, da ultimo con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che hanno disposto anche la sospensione delle attività didattiche, per supportare le istituzioni scolastiche e fornire alle stesse un quadro chiaro dei termini per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PON “Per la Scuola” 2014-2020, nonché di alcune attività amministrative relative alla gestione delle iniziative finanziate.

Prot. 4415 del 31 marzo 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stanzia fondi ai Comuni per buoni spesa

Il Presidente del Consiglio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il 28 marzo, annuncia la firma di un Dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà nazionale in anticipo rispetto alla scadenza di maggio. Stanziati 400 milioni di euro da distribuire ai Comuni per buoni spesa.

Confermata la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche di Scuole ed Università oltre il 3 aprile 2020.


La Nota 28 marzo 2020, AOODPPR 562 fornisce indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative relative al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia”, approvato dal governo, che prevede lo stanziamento di 85 milioni per la didattica a distanza e 43,5 milioni per le pulizie straordinarie delle scuole.
La nota fa seguito alla firma, da parte della Ministra dell’Istruzione di due appositi decreti di riparto delle risorse stanziate alle singole istituzioni scolastiche:

La Nota 28 marzo 2020, AOODPPR 562 fornisce alcune indicazioni rispetto all’applicazione del D.L. n.18/2020 su:

I. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)
L’articolo 77 del citato D.L. n.18/2020 ha previsto uno stanziamento complessivo pari ad euro 43,5 milioni da destinare a tutte le scuole, statali e paritarie, del sistema nazionale d’istruzione per l’acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica. (vd.: Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, AOOUFGAB 186)

II. Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)
L’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, prevede, inter alia, il differimento del termine previsto per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio finanziario 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. (vd.: Conto Consuntivo)

III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)
L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020, prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. In particolare, è prevista l’assegnazione alle medesime istituzioni delle seguenti somme (vd: Allegato 1 al Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, AOOUFGAB 187):
a) 10 milioni di euro per dotarle immediatamente di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità;
b) 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza di cui al punto precedente;
c) 5 milioni di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.

IV. Help desk amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche –Sezione “emergenza COVID-19”
È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.


Il 27 marzo la Ministra dell’Istruzione invia una Lettera aperta alla Comunità scolastica


Il 27 marzo il Presidente della Repubblica si rivolge al popolo italiano con una Dichiarazione relativa all’Emergenza Coronavirus


Scuola, Azzolina firma decreto: al via distribuzione 85 milioni per la didattica a distanza

Il 27 marzo la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto ministeriale per distribuire alle scuole, in attuazione del decreto legge del governo ‘Cura Italia’, 85 milioni per il potenziamento della didattica a distanza.

Di questi, 10 milioni potranno essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning e per dotarsi immediatamente di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o per potenziare quelli già in loro possesso. Ponendo attenzione anche ai criteri di accessibilità per le ragazze e i ragazzi con disabilità. Altri 70 milioni saranno utilizzabili per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali per la fruizione della didattica a distanza. I restanti 5 milioniserviranno a formare il personale scolastico.

70 milioni per i dispositivi digitali saranno distribuiti fra le scuole tenendo conto del numero totale di alunni dell’istituto (per il 30% del totale dell’importo), ma anche dell’indicatore Ocse Escs (per il 70% del totale dell’importo), che consente di individuare le aree dove ci sono famiglie più bisognose e dove, soprattutto, sono meno diffuse le dotazioni digitali.
“Abbiamo scelto un criterio che ci consentirà di raggiungere meglio le zone del Paese e le famiglie dove c’è maggiore necessità – sottolinea Azzolina -. Queste che distribuiamo sono risorse importanti per la scuola con cui oggi rispondiamo a un’emergenza, ma attraverso cui gettiamo anche le basi per il futuro. Tutto quello che stiamo facendo in questo momento rappresenta un patrimonio che ci resterà e consentirà alla comunità scolastica di crescere e migliorarsi ancora”.

Il decreto individua le risorse disponibili scuola per scuola. Appena arriveranno nelle ‘casse’ dei loro istituti i dirigenti scolastici potranno utilizzarle immediatamente. Il provvedimento firmato stabilisce anche le modalità per ripartire fra le scuole i 1.000 assistenti tecnici informatici previsti dal decreto ‘Cura Italia’ che potranno dare supporto ai docenti per la didattica a distanza. Saranno assegnati alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, dove oggi queste figure non esistono. Il decreto incrementa, infine, il Fondo per le emergenze educative del Ministero di 2 milioni di euro, anche questi utilizzabili per le esigenze delle scuole per fronteggiare l’emergenza Coronavirus sul piano della didattica.

La Ministra ha poi firmato il provvedimento, anche questo previsto dal decreto legge ‘Cura Italia’, che assegna alle scuole 43,5 milioniper pulizie straordinarie e acquisto di gel e prodotti igienizzanti.

Il Ministero invierà una circolare operativa alle scuole per l’attuazione del decreto ‘Cura Italia’.


Coronavirus, informativa della Ministra al Senato

Il 26 marzo la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha tenuto, nell’Aula del Senato, un’informativa sulle iniziative per la prosecuzione dell’anno scolastico alla luce dell’emergenza sanitaria in corso. Dalle risorse per la didattica a distanza, alle decisioni sugli Esami di Stato per la Scuola secondaria di II grado, la Ministra ha illustrato le azioni in campo e quelle che si stanno programmando.

Nello specifico la Ministra ha affermato che:

  • il ritorno a scuola avverrà solo quando saranno ripristinate condizioni sanitarie di assoluta sicurezza;
  • gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo si svolgeranno con una commissione composta da un presidente esterno e da docenti interni;
  • è pronto un decreto ministeriale per l’attribuzione degli 85 milioni previsti dal decreto-legge 18/2020 per la didattica a distanza;
  • è stato raggiunto uno specifico accordo con la RAI.

Coronavirus, informativa del Presidente del Consiglio al Parlamento

Il Presidente Conte il 25 ed il 26 marzo 2020 svolge un’informativa, rispettivamente alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, in merito all’emergenza Covid-19.

Video informativa


Decreto-Legge approvato nel CdM del 24 marzo

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 24 marzo 2020, approva un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).


Dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulle nuove misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19

Il 21 marzo il Presidente del Consiglio annuncia la chiusura, sull’intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive che non siano strettamente necessarie a garantire beni e servizi essenziali.


Potenziare la didattica a distanza attraverso gli animatori digitali

Coronavirus, stanziati 8,2 milioni


Coronavirus, emanata la nota con le indicazioni operative per la didattica a distanza

È disponibile la Nota 17 marzo 2020, AOODPIT 388, inviata alle scuole con le prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza. 

Cosa si intende per didattica a distanza, la questione della privacy, la progettazione delle attività, l’attenzione agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la valutazione delle attività didattiche a distanza: questi i temi trattati dalla nota su cui il Ministero sta lavorando da giorni per offrire chiarimenti e supporto alle istituzioni scolastiche.

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati, si legge nel documento. Da un lato, sta servendo a “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza”, combattendo “il rischio di isolamento e di demotivazione”. Dall’altro lato, è essenziale per “non interrompere il percorso di apprendimento”


Comunicato Ministra

Coronavirus, Azzolina: via libera a ulteriori misure per il lavoro agile. Scuole aperte solo in caso di attività indifferibili.
Stanziati 85 milioni per supportare la didattica a distanza, 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
Salvaguardati i posti dei supplenti

(16 marzo 2020 ) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi al nuovo decreto legge sull’emergenza coronavirus. Previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori misure per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività “indifferibili”. Fino alla ripresa delle lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. La presenza del personale ATA (Ausiliario, tecnico, amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta necessità, che saranno individuati dai dirigenti scolastici stessi. Lo annuncia la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Previsti, poi, 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza. Stanziati 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al momento del rientro, risorse che le scuole potranno utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti. Garantita la salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno perderà il posto.

“La risposta della scuola, fin dalle prime ore di questa emergenza, è stata importante. Voglio ringraziare tutto il personale, i dirigenti, i direttori dei servizi generali e amministrativi, gli Ata, gli insegnanti, gli Uffici scolastici regionali, gli Ambiti territoriali per gli sforzi fatti in queste settimane. Ringrazio anche le famiglie, che stanno dando man forte”, sottolinea Azzolina.

“Il lavoro fatto in questi giorni dal governo è stato complesso. Per poter intervenire ulteriormente sul fronte del lavoro agile e per limitare alle attività indifferibili le aperture di uffici e scuole era necessaria, ad esempio, una norma primaria. Ringrazio la Ministra Fabiana Dadone: abbiamo collaborato per garantire, da un lato, la sicurezza dei dipendenti, dai Ministeri all’ultimo edificio scolastico, dall’altro per preservare il buon andamento dell’Amministrazione, come richiede la Costituzione. Importante anche il sostegno alle famiglie, attraverso i buoni per le baby sitter e i congedi parentali, necessari in questa fase di interruzione delle attività didattiche e dei servizi educativi. C’è, da parte dell’esecutivo, il massimo sforzo per sostenere famiglie, cittadini, imprese, lavoratori”.   
“Come Ministero agiremo al fianco di tutta la comunità scolastica che sta dimostrando e continuerà a dimostrare grande responsabilità. La scuola continuerà a essere un presidio dello Stato – prosegue la Ministra -. Lo facciamo anche attraverso gli stanziamenti che abbiamo proposto da viale Trastevere e che sono stati approvati dal governo”.

Gli 85 milioni deliberati serviranno ad agevolare il lavoro delle Istituzioni scolastiche che si stanno dotando di piattaforme e di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza o che stanno potenziando gli strumenti che avevano già a loro disposizione.

Queste risorse serviranno “anche per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali per l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza e per la connessione alla Rete”. Una parte degli stanziamenti sarà destinata, poi, alla formazione del personale scolastico sul fronte della didattica a distanza. “Questi fondi vanno incontro alle richieste che ci stanno pervenendo dalle scuole e dalle famiglie. Stiamo ascoltando tutti. E la nostra task force è al lavoro ogni giorno per rispondere a piccole e grandi esigenze che emergono dagli istituti di tutta Italia”.


Decreto-Legge #CuraItalia in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 16 marzo 2020 approva un Decreto-Legge che contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed un disegno di legge che dispone la proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

  • vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
  • il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
  • lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
  • l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
  • la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
  • la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
  • la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
  • una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
  • disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
  • l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
  • lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
  • l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
  • la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
  • la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
  • l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.

  • Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    • la sospensione dei termini operativi del fondo;
    • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
  • la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti; 
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

  • nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
  • misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
  • misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
  • disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
  • misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza,  per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
  • misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
  • la proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
  • la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

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PROROGA DEI TERMINI PER L’ADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI

Disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha approvato un disegno di legge che dispone la proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.

In considerazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19, il disegno di legge proroga di tre mesi i termini con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.


PA: ecco la nuova direttiva di Funzione pubblica sull’emergenza Covid-19

Arriva la Direttiva 2/2020 di Funzione pubblica in relazione all’emergenza Covid-19 che sostituisce la precedente, con un ulteriore giro di vite sulle regole organizzative e di condotta indirizzate alle amministrazioni pubbliche.
Al fine di tutelare la salute di cittadini e dipendenti, contemperando questa esigenza primaria con la necessità di erogare i servizi indifferibili, vengono indicate nel documento le linee di comportamento che gli enti devono seguire.

Ecco le principali:

  • le attività dovranno essere assicurate tramite una rotazione dei dipendenti per garantire il giusto distanziamento;
  • il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere esteso anche ad attività escluse in precedenza. Inoltre, non sono più previste soglie minime o massime;
  • le riunioni in via telematica devono diventare la norma;
  • deve essere garantito il massimo accesso ai servizi per via informatica;
  • le presenze di persona del pubblico vanno scaglionate e organizzate per evitare assembramenti.

(La direttiva è in attesa di registrazione presso la Corte dei conti)


Coronavirus, Il Presidente del Consiglio firma il DPCM 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.


Coronavirus, pubblicate sul sito del Governo le nuove FAQ

Sul sito del Governo sono state pubblicate le FAQ con le indicazioni relative alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 entrate in vigore questa mattina e applicabili sull’intero territorio nazionale, a seguito del DPCM del 9 marzo.


Coronavirus, pubblicata la nota con le indicazioni operative per il personale ATA

Disponibile la Nota 10 marzo 2020, AOODPIT 323 con le indicazioni operative per il personale ATA. La nota specifica che “qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione”.

In particolare, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in queste settimane hanno “l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19”. Per cui “ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa”.


Coronavirus, sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile: cosa prevede il DPCM 9 marzo 2020

Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile. È quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, approvato ieri sera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sospesa, sempre fino al 3 aprile, anche la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, iviaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

E i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.


Il Presidente Conte firma il DPCM 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. 

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.


Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni operative

Disponibile la Nota 8 marzo 2020, AOODPPR 279, che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

La nota è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici ed è stata inviata, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali.

Favorito il lavoro a distanza: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie relative all’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente di questa modalità.

Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il dirigente scolastico, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell’infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio.

Per quanto riguarda i docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all’attività didattica a distanza.

Segreterie: le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o online. Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura.

Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, spiega la nota, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile, prosegue il documento. Il Ministero consiglia comunque di evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, sottolinea la nota per le scuole, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti, spiega la nota.

Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi.


Coronavirus, 100 giorni alla Maturità: emanata circolare del Ministero dell’Interno

In occasione dei 100 giorni mancanti all’Esame di Stato di Scuola secondaria di secondo grado, che cadono domani, il Ministero dell’Interno, in accordo con quello dell’Istruzione, ha emanato un’apposita circolare. La nota sottolinea che gli abituali festeggiamenti legati a questa ricorrenza ricadono fra quelle manifestazioni ed eventi che sono vietati per contribuire al contenimento della diffusione del coronavirus. Si tratta, infatti, di occasioni che comportano l’affollamento di persone.


Decreto-Legge su svolgimento attività giudiziaria e potenziamento SSN

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione conclusasi il 7 marzo, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

COVID-19, MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia.
Il decreto, tra l’altro, prevede che, fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle commissioni tributarie.
In considerazione della necessità di riorganizzare le attività, il decreto prevede, dalla data di entrata in vigore, l’applicazione per 15 giorni del regime di sospensione feriale.
Per quanto riguarda le norme in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), l’obiettivo è quello di rafforzare la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute, attraverso l’incremento delle risorse umane e strumentali.
Si prevedono, pertanto: l’assunzione di medici specializzandi, secondo le norme specificate nel decreto stesso, da destinare allo svolgimento di specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario in quiescenza; la rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti dell’SSN; l’incremento delle ore della specialistica ambulatoriale.

Inoltre, si interviene in materia di: 

  • potenziamento dell’Istituto superiore di sanità;
  • potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • istituzione di aree sanitarie temporanee;
  • assistenza a persone e alunni con disabilità;
  • disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia;
  • misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici.

Coronavirus, pubblicata la nota per le scuole con la sintesi delle misure e le indicazioni operative

Disponibile la Nota 6 marzo 2020, AOODPPR 278 per le scuole con la sintesi delle misure prese nel campo dell’istruzione per la gestione dell’emergenza coronavirus e le relative indicazioni operative. Dal lavoro agile, alle riunioni degli organi collegiali, la circolare illustra le disposizioni del governo e fornisce chiarimenti per dirigenti e personale.

Il testo si apre con un ringraziamento a “tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza”. Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale “stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una spesso misconosciuta, ma preziosa, capacità di reagire all’emergenza”, si legge in apertura della nota.

La validità dell’anno scolastico, le attività di apprendimento a distanza, le prove Invalsi e le Olimpiadi e gare degli studenti. Sono alcuni dei temi su cui la nota orienta le istituzioni scolastiche su come comportarsi nelle prossime settimane. Fra gli altri argomenti, la formazione del personale e i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.


Coronavirus, incontro tecnico al Ministero con i sindacati

Il 5 marzo, al Ministero dell’Istruzione, si è tenuto un incontro tecnico con le Organizzazioni Sindacali della scuola.

La riunione è stata scandita da due momenti di confronto. Durante il primo, legato all’emergenza coronavirus, le Organizzazioni Sindacali e la task force già attiva presso il Ministero hanno concordato metodologie e strumenti di scambio di informazioni e segnalazioni di criticità sul territorio.

L’Amministrazione ha poi annunciato la calendarizzazione settimanale di incontri tecnici con le Organizzazioni Sindacali sulle tematiche legate agli adempimenti necessari per l’avvio del prossimo anno scolastico e il reclutamento degli insegnanti.


Sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, art. 1, c. 1, lettera d), prevede che “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza“.


Coronavirus, dai viaggi di istruzione alla didattica a distanza: cosa prevede il Dpcm del 4 marzo

Nella serata del 4 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di gestione dell’emergenza coronavirus. Il decreto contiene anche misure per Scuola e Università.

Scuola

Da oggi e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole. Nelle zone rosse le scuole e i servizi per l’infanzia sono invece chiusi.
I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi fino alprossimo 3 aprile. Viene quindi prorogata la precedente scadenza del 15 marzo.

Ferme restando le sospensioni previste fino al 15 marzo, nel periodo successivo, la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattia infettiva (soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Il nuovo decreto dispone poi che  i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Università

La frequenza delle attività didattiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani è sospesa fino al 15 marzo 2020, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e mediche.

Nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche e curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, dove ritenuto necessario e, in ogni caso, individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formativenonché di quelle curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.


Coronavirus, Azzolina: attività didattiche sospese fino al 15 marzo

Le scuole restano chiuse nelle zone rosse

“Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona rossa, fino al 15 marzo a partire da domani”. Nelle zone rosse le scuole restano chiuse. Lo ha detto la Ministra Lucia Azzolina intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alle ultime decisioni prese per far fronte all’emergenza coronavirus.

La Ministra ha poi concluso: “So che è una decisione d’impatto. Come Ministro dell’Istruzione spero che gli alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.”


Università, Manfredi: fino al 15 marzo sospensione attività didattiche

Il Ministro Manfredi conferma “sino al 15 marzo è disposta la sospensione delle attività didattiche e curriculari delle università e delle istituzioni AFAM italiane, le quali nell’esercizio della loro autonomia potranno garantire come già avvenuto in molti atenei la formazione con modalità a distanza. Gli Atenei continuano a sviluppare tutte le attività di ricerca e a garantire tutti gli altri servizi agli studenti nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute”.


Conversione DL 6/2020 in Senato

L’Aula del Senato il 4 marzo approva definitivamente, con 234 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astensioni, il disegno di legge (A.S. 1741): Conversione in legge del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, già approvato dalla Camera (con 462 voti favorevoli e 2 contrari) il 26 febbraio 2020.


Pubblicato nella GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020 il decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”


Coronavirus, attivata la pagina web
per supportare la didattica a distanza

Azzolina: “Dalla scuola grande capacità di reazione. Emergenza sia
spinta per rilanciare l’innovazione didattica”

Oltre cento scuole già pronte a gemellarsi con gli istituti chiusi per il coronavirus, per supportarli nell’attivazione della didattica a distanza. Più di venti ore di webinar a disposizione, grazie alla collaborazione con l’Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, fra i più antichi Enti di ricerca del Ministero dell’Istruzione (MI).

Sono i primi numeri relativi alla pagina web dedicata alla Didattica a distanza attivata oggi dal MI, per volere della Ministra Lucia Azzolina, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Un lavoro in progress che sarà costantemente aggiornato nei prossimi giorni.

“Nei territori in cui le lezioni sono state sospese per l’emergenza sanitaria molte scuole hanno cominciato ad attivarsi, su base volontaria, per la didattica a distanza. Altre ci hanno segnalato di volerlo fare, ma di avere bisogno di supporto. Per questo, come Ministero – spiega la Ministra – ci siamo messi al fianco delle istituzioni scolastiche con una pagina web dedicata, disponibile da oggi. Un lavoro in progress attraverso il quale le scuole interessate possono accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a distanza. Le istituzioni scolastiche possono usufruire di questi strumenti in modo del tutto gratuito e su base volontaria”, sottolinea Azzolina.

La pagina web è strutturata in diverse sezioni. La prima, che richiama lo spirito dell’iniziativa, contiene materiali e link che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i gemellaggi fra scuole. Oltre cento istituti delle “Avanguardie Educative”, il Movimento guidato da Indire che individua, supporta, diffonde l’innovazione didattica, hanno già dato disponibilità a fare da ‘tutor’ e a gemellarsi con gli istituti che intendono fare didattica online. Già domani mattina, ad esempio, si svolgerà un laboratorio di chimica a distanza fra due scuole gemellate. Disponibile anche un programma di webinarche partirà da domani per un totale, a oggi, di 20 ore di formazione già in calendario.

Nella seconda sezione alle scuole viene offerto l’accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a disposizione da partner che hanno attive collaborazioni con il Ministero. Altre realtà stanno aderendo attraverso le due call aperte dal MI per raccogliere offerte di supporto. C’è poi  un sezione dedicata ai materiali e contenuti utili per le lezioni forniti da partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children. Uno spazio sarà alimentato con materiali di approfondimento e altre iniziative segnalate da scuole e altri attori che saranno caricate poco a poco.

“La scuola italiana sta dimostrando grande capacità di reazione – conclude Azzolina -. Soprattutto sta facendo Rete e il Ministero è schierato al suo fianco. Da questa fase di emergenza dobbiamo lanciare un ponte verso la fase successiva, convogliare queste energie e questo spirito di condivisione in una spinta per rilanciare il tema dell’innovazione didattica”.

La pagina: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


Pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 52 del 1-3-2020, il Decreto del Presidente del Consigio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”


Coronavirus, da salvaguardia anno scolastico a rimborsi viaggi istruzione: le ultime misure in materia di scuola e università

(1 marzo 2020) Dalla salvaguardia dell’anno scolastico nelle zone dove le scuole sono chiuse per l’emergenza coronavirus, passando per i rimborsi per i mancati viaggi di istruzione e le disposizioni per le studentesse e gli studenti i cui atenei hanno sospeso le attività didattiche. Sono le ultime misure adottate dal governo in queste ore a seguito dell’emergenza coronavirus per scuola e università.

Il decreto-legge

Nella serata di venerdì è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto-legge che introduce “nuove misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Per la scuola, il decreto ha previsto che sarà comunque ritenuto valido l’anno scolastico per tutti coloro che, a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, non potranno raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione.

Per quanto riguarda i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione, sospesi fino al prossimo 15 marzo, oltre la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il decreto ha previsto espressamente anche il riferimento normativo all’articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta, in modo da rendere più facili i rimborsi.

Infine, è prevista una tutela specifica del diritto al lavoro per tutti quei dipendenti delle ditte di pulizia delle scuole che sono stati internalizzati con apposita procedura nelle scorse settimane. La firma del loro contratto e la presa di servizio, che sarebbero dovute avvenire il prossimo primo marzo presso le scuole di riferimento, si terranno il giorno 2 marzo presso gli uffici territoriali del Ministero, nei territori dove le scuole risultino ancora chiuse per l’emergenza coronavirus.

Il Decreto del Presidente del Consigio dei Ministri

Firmato anche il Dpcm di coordinamento delle misure prese per contenere la diffusione del COVID-19.

Confermata la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche. La disposizione è valida per le scuole di tutto il Paese.

Confermata la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze di durata superiore a cinque giorni dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria. Possibile la didattica a distanza nei territori dove le scuole sono chiuse per l’emergenza coronavirus.

Le attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica dove la frequenza è interrotta a causa dell’emergenza sanitaria possono essere svolte, dove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle stesse Università e Istituzioni Afam, tenendo anche conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Il percorso didattico dovrà comunque essere salvaguardato recuperando dove necessario le attività e le prove di verifica.


Decreto-Legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Consiglio dei ministri del 29 febbraio

Il 29 febbraio il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste.

1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

  • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
  • il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
  • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”

Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:

  • cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
  • possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
  • cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
  • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.

3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria

Tra le altre misure:

  • l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
  • la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
  • l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
  • misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  • il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
  • la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
  • la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
  • l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
  • l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
  • il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.

4. Settore turistico

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.


Coronavirus, pubblicate due call per sostenere la didattica a distanza

Sono disponibili dal 28 febbraio due call per tutte le realtà che vogliono sostenere le iniziative di didattica a distanza che si stanno attivando a seguito della chiusura delle scuole, in alcune zone d’Italia, per l’emergenza coronavirus.

Il Ministero dell’Istruzione sta infatti predisponendo una pagina web dove mettere a disposizione soluzioni tecnologiche per supportare gli istituti scolastici interessati. Attraverso le due call pubblicate oggi il Ministero invita tutti i produttori di hardware (a titolo esemplificativo, PC, tablet, internet key) e di software che desiderano rendere disponibili a titolo gratuito i propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità attraverso la piattaforma Protocolli in rete, raggiungibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/

In particolare, per quanto riguarda le piattaforme e gli strumenti software di fruizione di materiali multimediali e assistenza alla community scolastica e piattaforme di collaborazione online vengono richiesti specifici requisiti tecnici elencati nell’avviso pubblicato oggi.


Coronavirus, vertici Ministero Istruzione incontrano sindacati

Il 26 febbraio il Ministero dell’Istruzione convoca le organizzazioni sindacali per un’informativa sulle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


(Roma, 26 febbraio 2020) Questa mattina la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, la Vice Ministra Anna Ascani e il Sottosegretario Giuseppe De Cristofaro hanno incontrato al Ministero le Organizzazioni Sindacali della scuola e della dirigenza scolastica per fare il punto sulla gestione del coronavirus con riferimento specifico al mondo dell’istruzione.

“Un confronto importante”, sottolineano Azzolina, Ascani e De Cristofaro “per una gestione condivisa di una situazione eccezionale, in cui si stanno prendendo a poco a poco decisioni che impattano sulla vita scolastica. Il confronto proseguirà nelle prossime ore anche attraverso la collaborazione per la produzione di informazioni utili per le scuole. Ringraziamo le forze sociali che stanno offrendo disponibilità e collaborazione. In questo momento la comunità educante è solida e unita. E sta dimostrando di esserlo”.


Coronavirus, dai viaggi d’istruzione alla didattica a distanza: ecco le misure per la scuola. Azzolina: “Massima collaborazione fra le autorità competenti, noi al fianco della scuola”

Dai viaggi di istruzione, alla didattica a distanza nelle scuole dove le attività sono sospese per l’emergenza sanitaria. È stato firmato ieri sera il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, comprese quelle per il mondo della scuola.

“Stiamo lavorando rapidamente e con grande responsabilità – sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. C’è la massima collaborazione fra tutte le autorità coinvolte e le forze sociali, nell’interesse della salute nazionale. Come governo, in collaborazione con i vertici sanitari stiamo seguendo l’evolversi della situazione. La nostra task force è operativa da giorni. Come Ministero saremo al fianco delle scuole per ogni possibile chiarimento e supporto. Le istituzioni sono tutte in campo per i cittadini. Siamo impegnati per fare ciò che occorre. Non servono allarmismi e, soprattutto, non bisogna assolutamente credere alle notizie che girano senza fonte o che non sono verificate. Invito tutti a rifarsi esclusivamente alle fonti ufficiali che hanno tutto l’interesse a informare correttamente i cittadini”.

In particolare, per effetto del provvedimento, sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche. È possibile esercitare il diritto di recesso come previsto dal codice del turismo. Fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.

I dirigenti scolastici delle scuole in cui l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, ponendo particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il Ministero dell’Istruzione è al lavoro, attraverso la propria task force, per supportare le scuole per la didattica a distanza. Si partirà dalle numerose buone pratiche già messe in campo dalle scuole. E si lavorerà anche con realtà pubbliche e private che collaborano da tempo con il dicastero e che metteranno a disposizione contenuti e supporti digitali.


Coronavirus: ecco la direttiva per le Pa, spinta su lavoro agile e condotte corrette

Spinta sul lavoro agile in favore del personale complessivamente inteso e sul lavoro flessibile con un occhio di riguardo per i dipendenti delle Pa affetti da patologie pregresse, che usano i trasporti pubblici o che hanno carichi familiari ulteriori connessi alle eventuali chiusure di asili e scuole dell’infanzia. Preferenza per riunioni, convegni e momenti formativi svolti con modalità telematiche che possono sostituire anche gran parte delle missioni nazionali e internazionali, escluse quelle strettamente indispensabili. Misure organizzative ad hoc per le prove concorsuali, in modo da evitare un’eccessiva vicinanza tra i candidati. Il rafforzamento della pulizia e dell’aerazione dei locali di lavoro, la raccomandazione di evitare sovraffollamenti, ma anche una maggiore dotazione di presidi di igiene e, soltanto per specifiche attività e laddove l’autorità sanitaria lo prescriva, di protezione individuale come mascherine e guanti monouso. Infine, diffusione del decalogo di regole di comportamento utili alla sicurezza dei pubblici dipendenti e dell’utenza.

Sono questi i contenuti principali della direttiva emanata dalla Funzione pubblica e indirizzata a tutte le amministrazioni, escluso il comparto scuola, che successivamente ne assicurano l’estensione a società controllate ed enti vigilati. I datori di lavoro pubblico che non insistono sulle aree coinvolte nell’emergenza portano avanti la loro attività e continuano a erogare i servizi in modo regolare. La direttiva potrà comunque essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

“Siamo di fronte a un documento di indirizzo che forniamo alle amministrazioni a tutela di lavoratori e cittadini. Stiamo mettendo in atto tutte le misure che servono a bilanciare l’imprescindibile esigenza di proteggere la salute e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro con la necessità di mandare avanti la complessa macchina dello Stato e di assicurare i servizi essenziali, di cui il Paese ha comunque bisogno. Ma stiamo anche lavorando a una norma che possa dare piena protezione professionale ai dipendenti della Pa che saranno costretti ad assentarsi per cause di forza maggiore. Andiamo avanti con decisione e razionalità per rispondere al meglio all’epidemia da coronavirus”, commenta il ministro per la Pa, Fabiana Dadone.


Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel Consiglio dei Ministri del 22 febbraio

Il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 22 febbraio 2020, ha approvato un decreto-Legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.


Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-Legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.


Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.


Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 31 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato lo stanziamento dei fondi necessari all’attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

È stato conseguentemente deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile.

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Testo Unico COVID-19 (31.3.2020)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

A cura del Servizio del contenzioso Ufficio del Vice Capo del Dipartimento

Aggiornato al 24.03.2020


vd: Emergenza epidemiologica da COVID-19

La Ministra cambi metodo

Scuola: la Ministra cambi metodo e si confronti per fare scelte più adeguate. Nessuno è autosufficiente in una fase come questa


Roma, 30 marzo – In fase di emergenza, buon senso e lungimiranza richiederebbero scelte il più possibile condivise, ad esempio nella gestione della mobilità per il personale della scuola che coinvolge decine di migliaia di persone. Per prima cosa servirebbe fermarsi e ascoltare ciò che le organizzazioni sindacali da giorni intendono proporre al MI, a partire da una valutazione da fare insieme sui termini della procedura, che non possono in alcun modo corrispondere a quelli attualmente indicati dall’ordinanza.

La Ministra, come se fossimo in una situazione di ordinaria amministrazione, adotta una decisione che di fatto induce alla riapertura delle scuole e degli uffici periferici del Ministero per ricevere i lavoratori interessati alla mobilità.

Non si può trascurare un dato di fatto: da sempre in queste occasioni, le sedi sindacali si affollano fino all’inverosimile per soddisfare richieste d’informazione e di assistenza. Le segreterie territoriali della FLC CGIL ci confermano di essere già subissate di chiamate per richieste di appuntamenti e 
consulenze in presenza. Questa nostra richiesta non si basa su valutazioni di natura esclusivamente sindacale, gli stessi timori sono stati condivisi in IX Commissione della Conferenza delle Regioni, che ha espresso forti preoccupazioni rispetto a operazioni di mobilità che coinvolgono praticamente tutto il Paese in una situazione di blocco totale di attività anche istituzionali.

La Ministra sostiene di aver accolto le proposte sindacali in un incontro del 5 marzo, omettendo il fatto che la situazione si è completamente modificata e i sindacati non sono stati più interpellati. Anzi, abbiamo appreso dai siti specializzati il testo ufficiale dell’ordinanza e le date fissate per la mobilità (28 marzo e 21 aprile) senza essere più consultati. Nel frattempo oltre otto milioni di studenti, un milione e duecentomila lavoratori e tutte le rispettive famiglie sono coinvolti in una situazione di emergenza. Essi non possono dipendere da decisioni prese ogni giorno in maniera estemporanea e senza alcuna condivisione, è necessario adottare urgentemente un provvedimento di legge che fornisca un quadro di riferimento preciso sulle modalità di conclusione di questo anno scolastico e di avvio del nuovo. 

La negazione del confronto denota una  politica del Ministero dell’Istruzione che proviene da un passato drammatico per la scuola e che fa emergere una sostanziale volontà di disintermediazione. Si vuol riportare il Paese a modalità e metodi dei tempi della 107 del 2015?

Abbiamo fatto il massimo per contribuire alla gestione dell’emergenza con proposte, suggerimenti e indicazioni. La FLC ha portato a risolvere tantissimi problemi e a tutelare al meglio la salute dei lavoratori cercando nel contempo di far procedere la relazione educativa. Così come abbiamo detto cose chiare sulla didattica a distanza guardando al merito, nel rispetto dei diritti degli insegnanti, dei problemi che si pongono sul piano pedagogico, senza dimenticare la condizione di tante famiglie in difficoltà nel seguire i loro figli. E abbiamo avanzato dubbi sui limiti e sui rischi del web e sugli appetiti dei fornitori, sui quali è intervenuto con rigore e determinazione lo stesso Garante della privacy con linee di indirizzo molto chiare. Linee che il ministro farebbe bene a divulgare tra scuole, docenti e famiglie.


In questi scenari incerti avanzano soluzioni per la conclusione dell’anno scolastico e l’avvio del prossimo fantasiose e, soprattutto, impraticabili. Sono oggetto di discussione sui mezzi di comunicazione delle soluzioni che prevedano una diversa calendarizzazione post-emergenza (allungando questo anno scolastico e/o il prossimo) oppure una diversa modalità di organizzazione dell’esame finale delle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado. Riteniamo che si tratti di misure ragionevoli, anche perché i docenti in questi giorni stanno continuando a garantire ore di insegnamento e di vicinanza agli studenti, nella prospettiva di tornare più presto in classe e a fine anno nella migliore delle condizioni possibili.

Indubbiamente il problema più vicino in ordine cronologico è quello dell’esame finale: riteniamo un gravissimo errore strategico e didattico quello di riportare, come vogliono alcuni, nell’esame di stato la prova Invalsi, come strumento aggiuntivo per determinare il voto finale. 
L’obiettivo deve essere quello di semplificare l’esame valorizzando il lavoro svolto da alunni e docenti anche in queste settimane. Proprio per questo ribadiamo che Invalsi e PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro) devono essere eliminati, sia quest’anno che i prossimi, dall’esame di stato. Nessuna delle due attività è infatti un indicatore credibile per la valutazione degli alunni: in particolare le prove Invalsi non sono strumento idoneo, in qualsiasi forma li si voglia impiegare, dal momento che sono nate, e devono tornare ad esserlo in via esclusiva, uno strumento di monitoraggio del sistema scolastico al servizio del decisore politico.

Aspettiamo che il Ministero dell’Istruzione elabori la sua proposta e ci auguriamo che il prossimo confronto politico che avremo a breve segni un cambio di passo a partire dal metodo.