Coronavirus, Conte: “chiudiamo attività commerciali”. Scuole restano aperte con attività didattiche sospese

da Orizzontescuola

di redazione

Nuova stretta nel contrasto al coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, parla in diretta Facebook in un discorso che annuncia nuove misure.

“Un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l’ultimo. Bisogna procedere gradualmente, per predisporsi ai cambiamenti.”

“Un passo in più, quello più importante – ha detto Conte – . L’Italia sarà sempre zona  unica, disponiamo chiusura di vendita al dettaglio, ad eccezione generi alimentari e farmacie. Non è necessario corsa ai supermercati, chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Solo consegne a domicilio. Chiudono mense e parrucchieri. Nelle attività produttive vanno incentivate le ferie. Industrie e fabbriche potranno svolgere attività, ma con protocolli sicurezza.”

“Resta garantito lo svolgimento servizi pubblici: trasporti, bancari, finanziari, settore agricolo e zootecnico.”

Conte annuncia la nomina di un commissario per le terapie intensive con “ampi poteri”: Domenico Arcuri.

Sulla scuola il Primo Ministro non ha detto nulla, così come per i servizi legati all’amministrazione. Pertanto le disposizioni dovrebbero restare come da ultimo decreto, con attività didattiche sospese e scuole aperte.

Concorso ATA 24 mesi, pubblicata nota Ministero. Requisiti di accesso

da Orizzontescuola

di redazione

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota che dà il via agli USR alla pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.

I concorsi per titoli sono indetti con appositi bandi nel corrente anno scolastico, ma sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2020-21.

E’ prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Il suddetto modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.

Per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2020-21 (Allegato G), sarà adottata la modalità telematica.

Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale.

Nota MIUR prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020

Allegato B1

Allegato B2

Allegato F

Allegato H

Requisiti di accesso alla graduatoria 24 mesi ATA

Per essere ammessi alle suddette graduatorie permanenti, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);

Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso  e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Cosa s’intende per “profili dell’area immediatamente superiore”?

Significa che: un Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico o Cuoco o Infermiere o Guardarobiere, oltre a includersi al profilo professionale cui concorre, può inserirsi anche come Addetto alle Aziende Agrarie o Collaboratore Scolastico, perché profili immediatamente inferiori.

Coronavirus e supplenza breve

da Orizzontescuola

di redazione

Coronavirus, supplenze brevi: nomina supplente al rientro a scuola, dopo che il titolare rientra durante sospensione attività didattiche e svolge didattica a distanza.

Quesito

Io ho un contratto breve; da fine ottobre questo contratto si rinnova di settimana in settimana (la titolare prende una volta malattia sua, una volta quella della bambina e congedo parentale) sino ad adesso. Il 15 marzo scadrà l’ennesimo contratto della durata di tre settimane.  Qualora la titolare non dovesse prendere più malattia o congedo, rientrerebbe di fatto in servizio.
Ipotesi plausibile visto che sino al 3 aprile le attività didattiche sono sospese e quindi non dovrà presentarsi fisicamente a scuola.  Adesso mi chiedo e vi chiedo: la titolare é tenuta a presentarsi a scuola per qualche ragione specifica? Se si, per quale?

Qualora dal 6 aprile si ripartisse con le lezioni di presenza e lei prenderebbe nuovamente malattia o congedo parentale, a chi spetterebbe la supplenza? Continuerei io oppure dovranno nuovamente convocare dalla graduatorie d’istituto?

Sospensione attività didattica

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole d’Italia, sino al prossimo 3 aprile.

Coronavirus, comunicato Ministero: sospesi fino al 3 aprile attività didattiche, riunioni collegiali in presenza, viaggi di istruzione. Attiva didattica a distanza

Il Ministero, con la nota dell’8 marzo, ha fornito indicazioni in merito all’assegnazione delle supplenze brevi considerata l’atipicità della sospensione delle attività.

Didattica a distanza e supplenze brevi

L’atipicità suddetta nasce dal fatto che il DPCM dell’8 marzo 2020 e quello del 9, che conferma le misure dell’articolo 2 del primo che non siano in contrapposizione con le misure dello stesso, ha introdotto l’obbligo di attivare la didattica a distanza, in modo da garantire agli studenti il diritto all’Istruzione.

Così leggiamo nella nota ministeriale dell’8 marzo:

Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività  didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza.

Al fine di garantire la didattica a distanza, dunque, in caso di assenza dei docenti titolari, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, tenuto conto della normativa vigente.

Regolamento supplenze

Il regolamento relativo alle supplenza , DM 131/07, regolamenta tre casi:

  1. nuova supplenza
  2. proroga supplenza
  3. conferma

Stando alla nota Miur e al regolamento, appare chiaro che:

  • si attribuisce una nuova supplenza in caso di assenza durante la sospensione delle attività didattiche, al fine di assicurare la didattica distanza;
  • si proroga la supplenza, quindi contratto consecutivo senza interruzione, qualora la titolare prosegua continuativamente l’assenza o questa sia interrotta da giorno festivo o giorno libero oppure da entrambi.

Il problema si pone per la conferma che, ai sensi dell’articolo 7/5 del Regolamento, avviene in questo caso:

“Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

Perché il problema? Perché pur essendoci ufficialmente la sospensione delle attività didattiche e quindi delle lezioni, queste devono svolgersi a distanza, per cui il docente titolare rientra a scuola, non fisicamente in classe ma virtualmente, quindi decadrebbe la sospensione delle lezioni e in caso di successiva assenza del titolare, dopo la fine della sospensione delle attività didattiche, si dovrebbero riscorrere le graduatorie, sebbene ciò non sia previsto dal regolamento che non prevede rientri “virtuali”.

Risposta al quesito

Quanto al primo quesito, diciamo che la collega titolare non deve presentarsi a scuola (al limite potrebbe comunicare di essere rientrata tramite mail) ma deve attivarsi per la didattica a distanza.

Quanto al second quesito, “se in caso di assenza a partire dal 6 aprile (quindi alla ripresa delle attività didattiche), si devono riscorrere le graduatorie per il supplente”, diciamo che:

  • a rigor di regolamento non si dovrebbe scorrere, perché non c’è un rientro fisico, però c’è un rientro virtuale, per cui la titolare ha fatto lezione a distanza. Avendo fatto lezione, nell’atipicità della situazione, si dovrebbero riscorrere le graduatorie; questo non è previsto dal regolamento. Pertanto sarebbe quanto mai necessario un chiarimento ministeriale riguardo al fatto se il rientro virtuale è da considerare uguale a fisico.

Coronavirus, personale ATA chiede chiusura scuole

da Orizzontescuola

di redazione

Attività didattiche sospese sino al 3 aprile: personale ATA a scuola. A Torino personale non condivide decisione del Governo.

Sospensione attività didattiche sino al 3 aprile

Con il DPCM del 9 marzo 2020 le attività didattiche sono state sospese sino al 3 aprile in tutte le scuole d’Italia. Docenti e studenti a casa, ma dirigenti e personale ATA a scuola.

Il Ministero, con la nota del 6 marzo e poi con quella dell’8, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di fruire del lavoro agile da parte del personale ATA e dei dirigenti scolastici., e all’attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici. Ne abbiamo parlato in:

Ribellione a Torino del personale ATA

A Torino, come scrive Repubblica, il personale Ata è contrario alla scelta del Governo di farli presenziare a scuola, nonostante si voglia ridurre le possibilità di contagio. Ma possiamo dire che riceviamo giornalmente mail da parte del personale che chiede la chiusura della scuola a tutela della salute dei lavoratori e delle famiglie.

Da più parti, scrive ancora il summenzionato quotidiano online, arrivano richieste di chiusura totale delle scuole, soprattutto perché i lavoratori spesso devono attraversare più comuni per raggiungere la scuola di servizio:

“C’è chi deve attraversare due o tre comuni con i mezzi pubblici per raggiungere la sua sede – denuncia il tecnico – Qui c’è chi arriva da Rivoli, da Torino, ma anche da zone più lontane”.

Inoltre, nonostante l’indicazione del Ministero sulla turnazione dei lavoratori, “Non tutti i presidi – afferma Diego Meli della Uil Scuola – stanno rispettando questa indicazione e per questo stiamo invitando tutti a far presente le disposizioni ministeriali e pretendere che siano organizzati i turni”. 

Quanto alla chiusura delle scuole, il sindacalista afferma:  “Le disposizioni del decreto non prevedono la chiusura degli uffici pubblici quindi la soluzione è ridurre chi va in servizio e farlo andare a turno”.

Italia zona rossa, ma scuole aperte con attività didattiche sospese fino al 3 aprile

da La Tecnica della Scuola

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato un nuovo inasprimento delle misure volte a contrastare la pandemia causata dal coronavirus: “Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di supermercati e farmacie. Sono sospese dunque anche le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18). Mentre saranno aperte edicole e tabacchi”.

Cosa succede, invece, per la scuola e l’università? Pare che, al momento, non sia disposta la chiusura totale delle istituzioni scolastiche ed universitarie oltre agli uffici scolastici centrali e decentrati. Pertanto l’attività didattica continua, ma sarà stimolata quella a distanza (come già sta facendo il Ministero dell’Istruzione) oltre al lavoro agile, i congedi straordinari e le ferie.

Il messaggio del ministro Lucia Azzolina

A quanto risulta alla Tecnica della Scuola, dunque, il premier Giuseppe Conte non ha fatto menzione esplicitamente della chiusura totale di scuole e università, pertanto rimane in vigore il Dpcm del 9 marzo 2020 per quanto riguarda l’attività educativa del Paese, dunque attività didattica in classe sospesa fino al 3 aprile.

Coronavirus, Azzolina: ‘Ampliato il pacchetto degli hardware acquistabili con la Carta del docente’

da Tuttoscuola

Da domani e fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Lo annuncia la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina spiegando che “l’intervento di ampliamento degli hardware acquistabili con la Carta ha l’obiettivo di sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti per migliorare l’organizzazione delle diverse forme di didattica a distanza in questo momento di emergenza. Questa è solo una delle misure che stiamo mettendo in atto per supportare le azioni che scuole e docenti stanno attivando, in queste ore, per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Rinnovo il mio più profondo ringraziamento a tutta la comunità scolastica per il grande lavoro che sta facendo”.

Sul sito della Carta sono state aggiornate anche le FAQ relative ai beni acquistabili.

Edilizia scolastica: ripartiti 510 milioni. Regioni nell’ambito della programmazione unica nazionale

da Tuttoscuola

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato lo scorso 10 marzo il decreto di ripartizione alle Regioni di 510 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica. Si tratta di risorse della programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 che serviranno a realizzare gli interventi previsti dai piani messi a punto dalle Regioni.

In base alle proposte già pervenute dalle Regioni al Ministero, il decreto firmato oggi dà il via libera al finanziamento dei primi 280 interventi, per un totale di 420.907.035,62 euro. Con un successivo decreto saranno sbloccate anche le altre risorse.

“Pur nel difficile momento che stiamo vivendo in tutto il Paese – sottolinea la Ministra Lucia Azzolina – il Ministero dell’Istruzione prosegue il proprio lavoro anche sul tema dell’edilizia scolastica, che resta assolutamente una priorità. Questo sblocco di risorse è un intervento importante, nell’interesse dei nostri studenti e di tutta la comunità scolastica”.

“Sbloccare questa prima tranche di finanziamenti del Piano 2019 proprio in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo – spiega la Vice Ministra Anna Ascani – ha un importante valore per noi. Dimostra che il lavoro per le nostre scuole non si ferma, che siamo impegnati a rafforzare il sistema e a supportare Regioni ed Enti locali nonostante la fase complicata. Questi fondi andranno in erogazione diretta e si potrà agire in maniera mirata e rapida. Una misura importante per i nostri studenti, ma anche per il tessuto produttivo che si occuperà degli interventi finanziati”.

Circolare Ministero Interno 12 marzo 2020

Ministero Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO S E D I
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA .GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
AL MINISTERO DELLA DIFESA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
AL MINISTERO DELLA SALUTE ROMA
AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
SEDE

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19).

Nota 12 marzo 2020, AOODPPR 351

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Al Gabinetto del Ministero dell’Istruzione Pec
Al Gabinetto del Ministero dell’Università e della Ricerca Pec
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Pec
Agli Uffici Scolastici Regionali
E, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali

Oggetto: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 – LAVORO AGILE

Direttiva Funzione Pubblica 12 marzo 2020, n. 2

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(in attesa di registrazione presso la Corte dei conti)

Oggetto: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Premessa

Dopo l’emanazione della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”, il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l’adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM  8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario procedere all’emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.

La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.  

2. Svolgimento dell’attività amministrativa

Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna.

Le amministrazioni, considerato che  – sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 – la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.

Come ricordato nella circolare n.1 del 2020, infatti, l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento ordinario.

In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse.

Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale.

Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura

Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.

Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.

5. Missioni

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all’estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.

Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.

6Procedure concorsuali

Per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.

7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.

Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.

Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.

8. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

Le Amministrazioni rendono inoltre conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale, pubblicate sul sito del governo.

Le amministrazioni continuano a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

9. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il ricorso al lavoro agile. La presente direttiva, che sostituisce integralmente la direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, potrà essere integrata o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.                            

Fabiana Dadone