Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(in attesa di registrazione presso la Corte dei conti)
Oggetto: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Premessa
Dopo l’emanazione della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori
delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”,
il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di
emergenza sanitaria, ha visto l’adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui,
tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale
delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del
DPCM 11 marzo 2020.
Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della
normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni,
si ritiene necessario procedere all’emanazione di una nuova direttiva in
tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di
comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze,
assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle
società a controllo pubblico e agli enti vigilati.
La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi
pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto.
2. Svolgimento dell’attività amministrativa
Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra
l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli
uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo
svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.
Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla
gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia
all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi,
attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei
locali) sia all’utenza esterna.
Le amministrazioni, considerato che – sulla base di quanto
rappresentato nel successivo punto 3 – la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza
fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività,
adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente
minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale
in funzione del proprio ruolo di coordinamento.
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti
pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività
che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le
amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano
strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del
personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o
istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della
disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o
a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali
differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività
di competenza del medesimo personale.
3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste
dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni,
anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con
quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei
poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.
Come ricordato nella circolare n.1 del 2020, infatti, l’articolo 14
della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare
obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di
tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni,
ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di
avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera.
La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle
predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui
l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso
come strumento ordinario.
In tal senso si ricorda altresì che, per effetto delle modifiche
apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal
recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni
di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la
conseguenza che la misura opera a regime.
Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione
emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche
amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di
lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività
originariamente escluse.
Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono
modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con
riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di
categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo
restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al
personale con qualifica dirigenziale.
Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si
ricorda la possibilità di ricorrere alle modalità flessibili di
svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte
dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte
dell’amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare
propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di
sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità
definite dalle singole pubbliche amministrazioni.
4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura
Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in
attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,
nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di
riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine
di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di
assembramento.
Le amministrazioni che forniscono servizi di mensa, in linea con
quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, o che mettono a disposizione dei
lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l’assembramento di persone.
5. Missioni
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all’estero, nuovi viaggi
di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione
dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento
relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola
missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione
mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.
Per il personale in servizio all’estero, i viaggi di servizio che non
comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati,
compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi
interessati.
6. Procedure concorsuali
Per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto
il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, sono sospese le
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione
dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente
su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi
dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi
gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di
medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i
quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in
caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di
cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020.
7. Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei
servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della
presente direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono
prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con
modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici
(ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette
modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati,
anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la
frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga
effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e
che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.
Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili nei propri locali,
anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e
la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora
l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche
attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la
distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo,
operano o si trovano presso l’amministrazione. Le amministrazioni
pubbliche espongono presso i propri uffici le informazioni di
prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la
pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.
Inoltre, le amministrazioni limitano l’accesso di soggetti esterni
alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari
all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso
modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino
positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e
disinfezione degli ambienti.
8. Altre misure datoriali
Le pubbliche amministrazioni continuano a diffondere in tempo reale o
comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche
utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad
esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per
telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare
riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del
Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.
Le Amministrazioni rendono inoltre conoscibili le FAQ relative ai
comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il territorio
nazionale, pubblicate sul sito del governo.
Le amministrazioni continuano a sensibilizzare i dipendenti che
dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi
di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle
strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece,
telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di
emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
9. Monitoraggio
Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
le misure poste in essere in attuazione della presente direttiva, con
particolare riferimento alle modalità organizzative adottate per il
ricorso al lavoro agile. La presente direttiva, che sostituisce
integralmente la direttiva n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica
amministrazione, potrà essere integrata o modificata in ragione
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Fabiana Dadone
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