Fondo unico offerta formativa, ARAN: risorse anno precedente anche per finalità diverse da quelle originarie

da Orizzontescuola

di redazione

Fondo unico offerta formativa: destinazione risorse dell’anno scolastico precedente. Orientamento ARAN.

Orientamento ARAN

E’ possibile, nell’anno scolastico in corso, destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste? 

Affermativa la risposta dell’ARAN, confermando quanto da noi già scritto.

Avevamo affrontato l’argomento in Fondo MOF 2019/20: utilizzo risorse, economie anni precedenti e finalità, quando è stata firmata l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, tramite la quale si assegnano alle scuole le risorse del Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa 2019/20.

Nell’articolo suddetto, abbiamo ricordato che il CCNL 2016/18 ha introdotto due importanti novità riguardo alle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche:

  1. l’istituzione del fondo unico denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa“;
  2. la possibilità di impiegare tutte le risorse disponibili in ciascun anno scolastico, anche per finalità differenti da quelle originarie.

1. Nel Fondo Unico per il miglioramento dell’offerta formativa, istituito dall’articolo 40 del CCNL 2016/2018, confluiscono tutte le risorse destinate a:

  • fondo dell’istituzione scolastica (lettera a)
  • attività complementari di educazione fisica (lettera b)
  • funzioni strumentali all’offerta formativa (lettera c)
  • incarichi specifici ATA (lettera d)
  • progetti nelle aree a forte rischio sociale (lettera e)
  • ore eccedenti per le sostituzioni del personale (lettera f)
  • attività di recupero nella scuola secondaria di II grado (comma 5 lettera b)
  • risorse del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti (comma 2 lettera a)
  1. L’articolo 40, comma 6, del CCNL 2016-18 (lo stesso che ha istituito il Fondo unico) predispone che uno specifico contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) individui criteri di riparto (per le finalità indicate nel medesimo CCNL) che permettano alle scuole di utilizzare integralmente le risorse disponibili ogni anno scolastico, comprese quelle non assegnate negli anni scolastici precedenti. Tali risorse, detta ancora l’articolo 40, possono essere impiegate per finalità diverse da quelle originarie. Così ha previsto il summenzionato CCNI 2019/20.

Risposta integrale dell’ARAN

Per completezza di informazione riportiamo la risposta integrale dell’ARAN.

E’ possibile, nell’anno scolastico in corso, destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste? 

In via preliminare e generale, questa Agenzia ritiene opportuno evidenziare che con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

In tale fondo sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, indicate nell’art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107, e le risorse di cui all’articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardante la valorizzazione della professionalità dei docenti (art. 40, comma 2).

Dall’accorpamento di tutte queste risorse, il nuovo CCNL del 19.04.2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40 sopra citato.

In sede di contrattazione integrativa nazionale, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa vengono distribuite alle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 40, comma 5, del CCNL del 19.04.2018 e sono, poi, attribuite alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto dei parametri indicati al comma 7 del medesimo articolo.

Tali criteri di ripartizione assicurano l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti, le quali possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

Vacanze Pasqua e assenza docente, Aran: giorni sospensione non si computano come malattia

da Orizzontescuola

di redazione

Assenza docente sino al giorno prima di un periodo di sospensione delle attività didattiche e poi nuova assenza il giorno della ripresa della citate attività: come computare il periodo di sospensione.

Orientamento ARAN

L’ARAN ha risposto ad un quesito su come considerare i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui un docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e poi il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze.

Questa la risposta fornita dall’Agenzia:

A tal riguardo questa Agenzia ritiene opportuno richiamare la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 secondo cui “…..i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due separati certificati che non li contemplino, siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi……Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.

La normativa su citata, dunque, tiene conto del fatto che la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti

Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio

Periodo intercorrente non va considerato malattia

Alla luce della risposta dell’Aran, i giorni di sospensione delle attività didattiche (ad esempio nel caso delle vacanze di Pasqua o Natale):

  • non possono essere computati come malattia, anche si è stati assenti per malattia sino al giorno prima delle vacanze e poi si riprende l’assenza per malattia il giorno di ripresa delle attività.;
  • quanto detto sopra a condizione che il docente manifesti formalmente la propria volontà di riprendere il servizio, inviando ad esempio una email alla scuola.

La risposta dell’Aran è motivata dal fatto che l’attività del docente non è solo legata all’insegnamento ma anche ad altre attività funzionali allo stesso che potrebbero svolgersi durante la suddetta sospensione.

Ciò a conferma di quanto da sempre sostenuto dalla nostra redazione, ovvero che non è legittimo da parte dei dirigenti scolastici, come purtroppo è accaduto spesso, attribuire d’ufficio come assenza tutto il periodo di sospensione delle lezioni.

Coronavirus, studenti tutti promossi e ammessi alla maturità: quest’anno si può

da La Tecnica della Scuola

Quello del 2020 entrerà nella storia come l’anno del Coronavirus. Ma anche della promozione indistinta all’anno successivo. Come pure dell’ammissione di massa alla maturità. Lo prevede la bozza, non definitiva, relativa al decreto legge sulle Misure urgenti per gli esami di Stato e per la valutazione dell’attuale anno scolastico che sarà esaminata dal Consiglio dei ministri tra venerdì 3 e domenica 5 aprile.

Eventuali recuperi a settembre

L’accesso automatico all’anno successivo è previsto dal fatto, si legge nel D.L., che nel caso in cui l’attività didattica nelle scuole riprenda entro il 18 maggio e sia consentito lo svolgimento degli esami ‘in presenza’, si può prevedere la definizione dell’eventuale recupero degli apprendimenti per gli alunni delle classi intermedie in tutti i cicli di istruzione relativi all’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria.

Ciò significa, in sintesi, che gli alunni potranno accedere alla classe successiva, recuperando poi a partire dal prossimo mese settembre, quindi nell’anno scolastico successivo.

Maturità: tutti ammessi alle prove?

Da un primo esame del decreto legge, sempre se confermato dal Governo, il disco verde potrebbe riguardare anche gli studenti che si accingono a svolgere l’esame di maturità, che potrebbe ridursi ad un colloquio: le motivazioni di non ammissione alle prove (come il superamento del 25% delle assenze, la sufficienza in tutte le discipline, la non effettuazione delle prove Invalsi e delle esperienze Pcto, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, anche le sanzioni disciplinari), verrebbero infatti derogati.

Per fare questo, per evitare i motivi di non ammissione alle prove, il decreto legge andrebbe a modificare la parte attinente ai criteri di ammissione degli studenti previsti dal decreto 122 del Presidente della Repubblica del 22 giugno del 2009.

Mobilità: iniziative contrastanti per la delega di presentazione delle domande

da Tuttoscuola

“La decisione di dar corso all’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico, così come al rinnovo delle graduatorie del personale ATA, nella situazione di emergenza che il Paese e la scuola stanno vivendo è inquietante, ed è proprio difficile capire come si faccia a sostenere che si tratta di una decisione presa nell’interesse del personale scolastico. Da anni le domande di trasferimento si fanno on line, ma ciò non toglie che il periodo di presentazione delle domande veda coinvolte decine di migliaia di persone che hanno necessità di ricorrere alle segreterie scolastiche, agli uffici dell’Amministrazione, alle sedi sindacali, sempre affollate ogni anno all’inverosimile per soddisfare richieste di informazione e assistenza da parte del personale docente e ATA”.

Nel comunicato unitario del 24 marzo scorso i principali sindacati rappresentativi avevano preso una posizione molto netta sulle procedure di mobilità, in dissenso con l’OM sulla mobilità 2020-21. Quest’ultima prevede all’art. 3 che“il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione. A tal fine nell’apposita sezione del sito MOBILITÀ saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria”.

Come, dunque, avviene da anni, gli interessati devono presentare domanda attraverso ISTANZE ON LINE, il portale di servizio del ministero preposto a ricevere le domande per accedere a concorsi, graduatorie, trasferimenti ecc.

Rino di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda ha puntualizzato. “L’unica novità di quest’anno riguarda la possibilità di delegare a terzi, sindacalisti compresi, la compilazione delle domande di mobilità. Ma si tratta di una procedura che difficilmente può essere utilizzata. Le restrizioni agli spostamenti imposte dall’emergenza Coronavirus impediscono di recarsi nelle sedi sindacali per presentare tutta la documentazione necessaria”.

Sulla stessa linea Pino Turi, segretario generale della Uil scuola: “Decidere di fare la mobilità del personale in un paese fermo è già un azzardo ma decidere di attivare il pulsante in un programma bypassando ogni confronto è anche peggio. Una delega octroyéè alla maniera di Maria Antonietta”.

Tuttavia già nella Guida operativa per le funzioni di servizio, del 16 luglio 2019, si precisava che “è possibile concedere ad un altro utente di Istanze onLine, regolarmente abilitato al Servizio, una delega ad operare in proprio nome; il delegato può accedere e operare nell’Area Riservata Istanze On Line per conto dell’utente delegante sui suoi dati fino alla scadenza o alla revoca della delega stessa”. Si tratta di una delega informatica rilasciata dall’interessato con una apposita funzione presente in Istanze on line.

Il personale scolastico, munito delle apposite credenziali, per compiere tutte le operazioni richieste accede al portale di persona o delegando altri a dichiarare o documentare quanto necessario.

Viene consentito ad una stessa persona di avere anche più deleghe. 

Ma i sindacati che organizzano da sempre il servizio prezioso di consulenza come procedono, considerata la materiale impossibilità di operare in presenza e pur essendo disponibile la funzione di delega, che consente di operare con la modalità diffusa presso i CAF?

Operano necessariamente on line, ma con due procedure diverse. La più diffusa prevede una liberatoria per la compilazione, ferma restando (a quanto si deduce) l’invio successivo da parte dell’interessato della domanda compilata tramite istanze on line.

Qualche operatore sindacale prevede invece, oltre alla liberatoria per la compilazione, anche la contestuale liberatoria ad operare in Istanze on line in nome e per conto dell’iscritto, fornendo anche le credenziali di accesso (ID e password) e le credenziali di invio.

Leggiamo testualmente in un modello pubblicato sul sito di uno dei sindacati rappresentativi:

Tutto ciò premesso e considerato e senza riserva alcuna

D E L E G A

La segreteria territoriale ………… di………………………………………………….., a presentare per proprio nome e conto la domanda di mobilità attraverso la sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito MI nella sezione MOBILITA’ fornendo a tal riguardo anche le credenziali di accesso (ID e password) e le credenziali di invio

AVVERTENZE

Prende atto e dichiara che è a conoscenza che la domanda viene presentata per suo nome e conto senza addebitare per qualsivoglia motivo alcuna responsabilità al delegato assumendosi in proprio ogni responsabilità in merito alla correttezzaveridicità e completezza dei dati e dei documenti forniti.

Questa ultima procedura lascia francamente perplessi, sia perché le credenziali personali non possono essere gestite da terzi, anzi dovrebbero essere custodite, secondo tutte le raccomandazioni in materia di trattamento dati, sia perché la procedura di delega è ben diversa da quella prevista e sopra richiamata.

Data l’emergenza sembra necessaria una diversa modalità tecnica concordata tra le parti per attuare il meccanismo di delega, in modo che la domanda sia ricevibile da ISTANZE ON LINE.

I nostri alunni hanno bisogno di sentirsi al sicuro, a noi il compito di rassicurarli. Riflessioni di una maestra

da Tuttoscuola

Una delle cose più importanti che noi docenti dovremmo sempre prendere in considerazione è la relazione che si instaura con i nostri alunni; una relazione complessa che diventa ancora più rilevante e difficile da gestire in questo surreale periodo storico, un rapporto dalle sfumature delicate e amplificate maggiormente dagli avvenimenti che purtroppo nelle ultime settimane stanno interessando la maggior parte degli studenti italiani. Una relazione non solo biunivoca tra docente e apprendente, ma un connubio che vede parte attiva anche la famiglia.

Quando ripenso agli ultimi giorni trascorsi nelle aule della mia scuola, la cosa che ricordo con maggior enfasi non è l’ultimo argomento spiegato o il voto assegnato, piuttosto risuonano in me le risate egli schiamazzi dei bambini, i loro sguardi sono fissi in modo nitido nella mia mente.

Ancora più vivida nella mia memoria è dipinta l’immagine di una conversazione da me avuta con una mamma; un confronto su un atteggiamento un po’ irrequieto del figlio, mio alunno, rispetto al solito, di una certa emotività che emergeva tra i banchi di scuola. La mamma confermava questo stato di agitazione del bambino dovuta, probabilmente, ad una recente perdita di un grande affetto e la preoccupazione del bambino che il Covid 19 dalla Cina potesse arrivare anche in Italia.  Le parole e lo sguardo di questa mamma spesso risuonano in me, mi chiedo chissà quale risposta  la signora, attenta e preoccupata allo stesso momento, ha dato poi al proprio bimbo, quando ciò che era all’epoca una “ipotetica paura” si è trasformato in un reale pericolo.

I nostri alunni hanno bisogno, in questo periodo più che mai, di sentirsi al sicuro, dobbiamo essere in grado di rassicurarli ma senza esagerare per evitare di creare un effetto onda che andrebbe a consolidare l’idea di un imminente pericolo dal quale difendersi. È necessario offrire degli strumenti utili al fine di leggere e affrontare le proprie paure con la modalità più consona, al fine di dare alla paura la giusta chiave di lettura, una forma di difesa naturale che permette all’individuo di diventare più forte ed essere maggiormente autonomo. La paura è un’emozione utile che come l’ansia può essere definita come un campanello d’allarme che ci mette in guardia al fine di proteggerci da un qualcosa di minaccioso.

Noi adulti abbiamo il compito di ascoltare e rassicurare i nostri piccoli, di informarli con parole molto semplici e chiare in base alla loro età. Come sostiene lo studioso Lawrence Cohen nel testo “Le paure segrete dei bambini” è fondamentale offrire loro i mattoni della sicurezza, ovvero amore, empatia e accettazione.

Utilizziamo il gioco per entrare in relazione, facciamo tesoro del grande valore di una fiaba o di una nenia,per i più piccoli, ascoltata tra le braccia rassicuranti di un genitore. Dunque colleghi, genitori, nonni, continuiamo a guardare questi bimbi con gli occhi dell’amore, poniamoci alla loro altezza e perché no, buttiamoci a terra, giochiamo con loro nei modi che a loro più piacciono, che ben vengano le lotte con i cuscini, le mani e i vestiti  pieni di colori, i colori della speranza e del futuro.

Mobilità: per dichiarazioni false c’è il licenziamento

da Tuttoscuola

La lontananza da casa e le preoccupazioni per i familiari lontani a causa dell’emergenza sanitaria possono indurre qualche docente o personale ATA, in occasione della domanda di trasferimento, a forzare le dichiarazioni per tentare di ottenere la precedenza. L’Ordinanza ministeriale sulla mobilità mette in guardia, come di consueto, dal tentare scorciatoie irregolari che potrebbero comportare la revoca del trasferimento ottenuto.    

Nel dettaglio:

“Art. 4. Punto 25.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia”.

Il generico riferimento al DPR 445/2000 non è esaustivo delle possibili conseguenze per dichiarazioni mendaci e falsità negli atti rese dal personale scolastico. Se infatti l’art. 76 (Norme penali) di quel DPR prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, per la scuola c’è ben di più.

Infatti il CCNL 2016-2018 all’art. 98, comma 9: “la sanzione disciplinare del licenziamento si applica per …. d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

È stato esemplare, a suo tempo, il caso di Agrigento dove con documentazioni false, attestanti assistenza a familiari per la legge 104, molti docenti e ATA avevano ottenuto illegittimamente il trasferimento.

Proprio la 104 si presta a scorciatoie illegittime, grazie anche a compiacenti attestazioni mediche.

La verifica a campione di cui parla l’Ordinanza per la mobilità, in questi casi potrebbe non bastare.

Azzolina incontra sindacati in video conferenza. Le OO. SS.: ‘Necessario un confronto vero e a tutto campo’

da Tuttoscuola

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato lo scorso 1° aprile, in videoconferenza, le Organizzazioni sindacali sull’emergenza coronavirus. All’ordine del giorno, la chiusura dell’anno scolastico in corso e l’avvio di quello che inizierà a settembre. Nel corso dell’incontro si è parlato di didattica distanza, delle risorse stanziate per supportarla, di mobilità del personale. La Ministra, aprendo l’incontro, ha voluto ringraziare ancora una volta, attraverso i sindacati, “tutto il personale della scuola che sta facendo enormi sforzi, in questa emergenza, per stare vicino ai nostri ragazzi”. Ha poi annunciato tavoli tecnici con i sindacati per lavorare all’avvio regolare del prossimo anno scolasticoPer i sindacati l’incontro con la Ministra dell’Istruzione non ha dato ancora le risposte attese, ma può consentire la ripresa di un confronto che ora però, per essere realmente produttivo, deve svilupparsi a tutto campo sulle tante questioni richiamate negli interventi, a partire dalla richiesta di differire i termini per la presentazione delle domande di  mobilità del personale della scuola – stanti le grandi difficoltà di movimento degli interessati e le situazioni in atto nelle aree più direttamente toccate dall’epidemia – alle altre questioni poste in evidenza (organici, assunzioni in ruolo, concorsi, abilitazioni, stabilizzazione precari, e per la mobilità utilizzo della delega, domanda con riserva dei docenti in TFA, quota 100, superamento blocco quinquennale, LSU) e più in generale sui contenuti di un provvedimento ad hoc sulla scuola che appare assolutamente indispensabile. Sarà questo per tutti il vero e impegnativo banco di prova, anche alla luce delle notizie che annunciano il varo di imminenti misure per la scuola.

“La proposta della Ministra di apertura di tavoli tecnici – scrivono FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda in un comunicato unitario -, ferma restando la nostra disponibilità su un metodo di lavoro positivamente seguito anche in passato, non è infatti di per sé sufficiente, in questa fase di emergenza, per rispondere efficacemente alle tante esigenze del momento. Occorre un confronto costante e a tutto campo al massimo livello politico perché possa essere opportunamente valorizzato il lavoro ai tavoli tecnici su temi che per loro natura richiamano decisioni di livello politico. È necessario rilanciare un metodo che guardi al confronto come fattore importante e decisivo per la qualità delle decisioni e per garantire alle stesse l’indispensabile supporto di condivisione e compattezza per la scuola pubblica”.