Fiduciario di plesso, ecco un modello di relazione. Scarica gratis

da Orizzontescuola

di Antonio Fundaro

Il fiduciario di plesso ai sensi dell’art, 7, comma 2, lettera h e l’art.459 del D.L.vo n. 297 del 16.04.1994, dell’art. 25, comma 5 del D.L. n. 165/2001 e dell’Art.1 comma 83 legge n. 107 del 13 luglio 2015, sovrintende ad una molteplicità di compiti che, nella maggior parte dei casi eccede di molto quanto, annualmente, è riconosciuto dalla contrattazione decentrata sul fondo di istituto.

Da premettere che non si tratta di una collaborazione con orario di servizio e che è impossibile garantisca la presenza, in istituto, durante l’arco dell’intera giornata.

Tra i suoi compiti, quello di:

-collaborare con il Dirigente Scolastico e il primo Collaboratore nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti del plesso;

-collaborare con il DS per la stesura dell’orario delle lezioni; -effettuare controllo nei corridoi e negli spazi del plesso;

-verbalizzare le sedute del Collegio dei docenti in assenza del primo e del secondo collaboratore;

-controllare le firme dei docenti alle attività collegiali programmate;

-controllare le firme giornaliere dei docenti;

-concedere i permessi brevi a recupero e curarne il recupero, annotando su apposito registro; -annotare su apposito registro l’effettuazione di ore eccedenti;

-controllare il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate);

-collaborare con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti;

– alunni su argomenti specifici;

-effettuare comunicazioni di servizio;

-diffondere le circolari, le informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione, organizzare un sistema di comunicazione interna funzionale e rapido;

-riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso;

-gestire l’avvio di procedimento disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla famiglia, note sul libretto personale ecc.) e informare il Dirigente Scolastico;

-controllare le condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA;

-raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso;

-svolgere la funzione di referente della sicurezza del plesso; -vigilare e contestare le infrazioni per il divieto di fumare ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689;

-partecipare alle riunioni di staff.

Solitamente il fiduciario di plesso, oltre a consultare e operare concordemente con il dirigente scolastico, in sua assenza o in caso di impedimento, si relaziona e consulta il primo collaboratore e il secondo collaboratore del Dirigente Scolastico al fine di una efficiente ed efficace organizzazione.

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, come detto, è determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto ed il compenso è corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito e previa presentazione di dettagliata relazione in merito.

La presente nomina ha effetto immediato e durata fino al 31 di agosto o fino alla revoca dell’incarico da parte del dirigente scolastico.

La sicurezza nel plesso

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Fiduciario di plesso, in tema di Sicurezza, rappresenta il Dirigente Scolastico nel plesso in cui presta la propria attività.

Il fiduciario di plesso è una figura che rientra tra quelle previste e individuate nel Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui compiti sono stabiliti, nel dettaglio, dall’art. 33 del Testo Unico per la Sicurezza.

Non esiste normativa specifica che indica i compiti specifici del fiduciario di plesso, perché trattandosi di rapporto fiduciario con il dirigente scolastico, i suoi compiti non possono che essere individuati concordemente.

Tommaso Barone, in un suo dettagliato servizio sulla sicurezza nelle scuole, individua le principali mansioni che il fiduciario di plesso che sarà invitato a svolgere per garantire il corretto funzionamento del plesso scolastico a cui è stato assegnato:

– assumere un ruolo attivo nel servizio di protezione e prevenzione;

– partecipare agli incontri in materia di salute e sicurezza organizzati dall’RSPP in accordo con il Dirigente Scolastico;

– conservare i documenti di sicurezza riguardanti il plesso;

– informare tutto il personale scolastico delle misure di sicurezza presenti nel plesso;

– programmare e verbalizzare almeno 2 prove di evacuazione;

– incontrare periodicamente l’RSPP per informarlo su eventuali interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza del plesso;

– programmare incontri formativi e informativi sulla sicurezza per gli alunni (si veda l’articolo Sicurezza Scuole: come fare le prove di evacuazione).

Oltre a queste mansioni prettamente connesse alla garanzia della sicurezza nell’Istituto, sottolinea Tommaso Barone “egli svolge altre attività nell’ambito organizzativo e gestionale del plesso quali la messa a punto dell’orario scolastico, la diffusione di circolari, l’organizzazione della sostituzione dei docenti, la calendarizzazione di attività extracurricolari ecc. La figura del referente di plesso non richiede una formazione particolare rispetto a quella già prevista per gli addetti antincendio e di primo soccorso, secondo l’art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e in virtù dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.

Addetto alle chiamate di soccorso

Il Responsabile di plesso ha, inoltre, in questo caso condiviso eventualmente a terzi (specialmente il personale ATA) tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

In particolare, è suo compito:

 conoscere i numeri di emergenza;

 effettuare le chiamate necessarie nel momento in cui riceve l’ordine dal coordinatore dell’Emergenza;

 comunicare in modo chiaro ed inequivocabile con le squadre di soccorso esterne;

 conoscere e saper eseguire per la parte di competenza, le procedure del piano di evacuazione.

L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate è comunque sempre garantita dal DSGA.

Funzione di incaricato dell’applicazione della Legge 584/1975 (divieto di fumo in determinati locali)

In ottemperanza all’obbligo previsto dalla legge, i molteplici casi il fiduciario di plesso è anche incaricato di vigilare e di accertare violazioni alla L.584/1975 (divieto di fumo) nell’ambito dei locali dell’istituto che sarà identificabile attraverso la Carta Identità che sarà esibita unitamente alla presente dichiarazione, su richiesta, ad eventuale trasgressore.

L’incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n.584/1975 nell’ambito scolastico.

Gli interessati debbono ottemperare ai sensi del codice Penale, sotto pena di pesanti sanzioni.

Si applicano in particolare i seguenti articoli del Codice Penale:

Art.337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art.496 del Codice Penale –False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €.516.00

Nomina incaricato del trattamento

Il Fiduciario di plesso tenuto conto del ruolo funzionale presso l’istituto e visto il Regolamento recante identificazione dei dati cosiddetti “sensibili e giudiziari” trattati e delle relative operazioni effettuate, emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006 è autorizzato a trattare dati personali dell’Istituto Scolastico per lo svolgimento delle sue mansioni, come previsto dall’art. 29 del RGPD UE 2016/79 (vigente normativa in materia di protezione dei dati personali), e la nomina Incaricato del trattamento.

Per effetto della nomina, il fiduciario s’impegna a:

 procedere al trattamento dei dati personali secondo gli ordini di servizio e le istruzioni ricevute, e comunque nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e minimizzazione e delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 305/2006, e in particolar modo delle schede, ad esso allegate, n. 4 (attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico) e n. 5 (attività educativa, didattica e formativa, di valutazione);

 rispettare il divieto assoluto di divulgazione in qualunque forma o modalità, analogica o digitale, dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali;

 partecipare agli interventi formativi organizzati dall’istituzione scolastica sui profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle attività connesse alle sue mansioni.

La relazione conclusiva sull’attività svolta

Un primo step deve essere dedicato ai riferimenti alla nomina, all’anno scolastico e al plesso in cui si è operato. Eventualmente vanno inserite le integrazioni alla nomina di responsabile o fiduciario di plesso che attengono, per esempio, alla sicurezza o alla sorveglianza del divieto di fumo.

I compiti

Vanno dunque elencati i compiti avendo cura di estrapolare gli stessi dal decreto di nomina. Abbiate cura anche di indicare gli estremi della nomina stessa. L’elenco dei compiti delegati o attribuiti vi permetterà di individuare meglio ciò che avete fatto e di elencare i punti di forza e di debolezza.

La funzione

Sarebbe assai utile dettagliare sull’espletamento di tale funzione facendo leva su alcuni indicatori, quali ad esempio:

1.Comunicare

  • Organizzare e gestire
  • Coordinare salute e sicurezza
  • Curare le relazioni
  • Curare la documentazione
  • La DaD

Non dimenticate, dunque, di fare un lungo e articolato dettaglio nella gestione del plesso anche durante la DaD, ciò disimpegna chi voglia frapporsi tra voi e il pagamento della funzione svolta.

L’orario di servizio addizionale

Nonostante sia una funzione retribuita forfettariamente e senza alcun vincolante e obbligatorio orario di servizio, è il caso che si dettagli meglio cosa si è fatto, quanto tempo si è impiegato in più, le tante permanenze oltre l’orario di servizio.

Dettagliate:

  • quando assumete servizio a scuola;
  • il tempo impiegato per i rapporti, a nome del plesso, con la segreteria;
  • il tempo per la gestione, anche in DaD, dei rapporti con i docenti del plesso.

11.06.2020 – relazione Responsabile-plesso

La scuola avrà massima priorità, Camera vota risoluzione maggioranza

da Orizzontescuola

di redazione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto che nella risoluzione di maggioranza dopo le sue comunicazioni alla Camera, sia inserito un impegno al governo sulla riapertura delle scuole a settembre. Il provvedimento è passato con 254 voti favorevoli e con 193 astensioni del centrodestra

La richiesta è stata avanzata dopo gli interventi di Marcello Gemmato (Fdi) e Rossana Boldi (Lega). Il terzo impegno, che si aggiunge agli altri due già presenti nel testo, prevede che il governo debba “dare massima priorità al lavoro preparatorio di riapertura delle scuole che dovrà avvenire in massima sicurezza”.

Soddisfazione è stata espressa da Fratelli d’Italia, “grazie a Fratelli d’Italia – ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi “è stata modificata la risoluzione di maggioranza per garantire la riapertura e la sicurezza delle scuole.

“La proposta di Fratelli d’Italia – prosegue – è stata recepita, di conseguenza Fratelli d’Italia, e poi tutta l’opposizione, ha modificato il voto da contrario ad astensione. Vigileremo nei prossimi giorni se agli impegni assunti nell’Aula dal ministro Speranza seguiranno fatti concludenti e utili agli italiani. Ancora una volta il nostro gruppo si rivolge nelle Aule parlamentari con spirito di collaborazione, nella distinzione dei ruoli, per tentare di migliorare le condizioni della nostra Nazione, sperando di incontrare come è avvenuto in questo caso la capacità di recepire i nostri suggerimenti. Al contrario di quanto sin qui ha fatto il presidente del consiglio Conte”.

Immissioni in ruolo da concorso secondaria 2018: percentuale ridotta all’80% nel 2020

da Orizzontescuola

di redazione

Immissioni in ruolo estate 2020: come si svolgono per la scuola secondaria. Per il concorso secondaria 2018 la quota si abbassa all’80%. I particolari.

Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020/21 si svolgeranno, come ogni anno, con il criterio 50% alle Graduatorie ad esaurimento e 50% ai concorsi. Ma occorre chiarire.

Diritto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso

Concorso 2016

Ricordiamo che la normativa tutela i vincitori del concorso 2016. Il diritto dei vincitori  – cioè di coloro che sono rientrati nel numero dei posti a bando – rimarrà anche dopo l’eventuale decadenza della graduatoria.

Per le graduatorie di infanzia e primaria è stato il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, (“Decreto Dignità”), convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018 a sancirlo.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, come modificato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 (procedure concorsuali indette con D.D.G. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all’articolo 17, comma 2, lettera a) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso.

Per quanto riguarda i docenti cosiddetti “idonei” delle graduatorie di merito del concorso 2016, ossia coloro che hanno superato tutte le prove del concorso ma non sono rientrati nel numero dei posti a bandi,  le assunzioni si protrarranno sino al termine di validità delle stesse graduatorie di merito.

Le  graduatorie del concorso 2016 avevano inizialmente (comma 113 della legge 107/2015) validità triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. Tale termine di validità è stato poi prorogato per un altro anno dalla legge di bilancio 2018 e di un ulteriore anno con il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni nella legge . 159 del 20 dicembre 2019, pertanto hanno validità quinquennale.

Concorso 2018 secondaria DDG n. 85/2018 

Si tratta di graduatorie ad esaurimento, nelle quali il diritto all’assunzione non viene meno con l’indizione dei concorsi successivi. A modificarsi, sulla base del Decreto L.vo n. 59/2017, sono le percentuali di assunzione(rispetto a quella assegnata ai concorsi)

negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 è stata del 100%

Negli anni scolastici successivi seguirà questo andamento

  • l’80% dei posti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
  • il 60% dei posti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24;
  • il 40% dei posti per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26;
  • il 30% dei posti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28;
  • il 20% dei posti per tutti gli anni successivi, sino ad esaurimento.

La quota dei concorsi

La quota del 50% dei concorsi va però chiarita.

Essa spetta in primis al concorso 2016. Al netto dei posti coperti con le graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2016, per l’anno scolastico 2020/21 al concorso 2018 secondaria (DDG 1° febbraio 2018) spetta l’80% dei posti rimanenti.

Terminata questa fase, per la secondaria, si sarebbe dovuti passare alle assunzioni da concorso straordinario 2020, che però non potranno esserci perché l’espletamento del concorso è stata rinviata all’anno scolastico 2020/21, con retrodatazione giuridica della nomina per i docenti che avrebbero potuto essere assunti dal 1° settembre 2020.

Al concorso straordinario spetta il 50% dei posti residuati dalla fase precedente, fino ad arrivare negli anni alla copertura di tutta la graduatoria (24.000 posti  già banditi+ 8.000 inseriti nel Decreto Rilancio). l’altro 50% spetta al concorso ordinario. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

Riepilogo assunzioni scuola secondaria 2020/21

  • 50% GaE e 50% concorsi
  • del 50% dei concorsi: esaurite le graduatorie dei concorsi 2016, la quota dei concorsi viene così suddivisa: 80% al concorso straordinario 2018 e 20% ai concorsi ordinario e straordinario banditi il 28 aprile 2020.

La quota dei concorsi straordinario e ordinario non potrà però essere coperta perchè i concorsi non sono stati ancora espletati ma la quota riservata al concorso 2018 non cambia, essendo stata stabilita dal Decreto L.vo 59/2017.

Il paradosso

Va rilevato che non tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale 2018 hanno potuto beneficiare della quota del 100%.

Infatti pur essendoci un termine unico a livello nazionale per la presentazione della domanda, la procedura di svolgimento della prova è stata gestita a livello regionale.

Di conseguenza alcune graduatorie sono già state pronte per le assunzioni dell’anno scolastico 2018/19 e i docenti ivi inseriti hanno già beneficiato dei due anni con la quota al 100%.

Numerose problematiche non hanno invece consentito ciò in altre ragioni, addirittura per alcune graduatorie il 2020/21 sarà il primo anno di scorrimento della graduatoria, ma avverrà con la percentuale dell’80%.

La percentuale infatti non è riferita alla singola graduatoria, ma in generale alla procedura.

Call veloce e graduatoria aggiuntiva

Call veloce e graduatoria aggiuntiva per l’assunzione in altra provincia e/o regione, scatteranno dopo le procedure ordinarie di assunzione.

Il Ministero ha già predisposto il decreto per la “chiamata veloce“, per cui  i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.

Quindi ai docenti del concorso straordinario che quest’anno vedono diminuire le possibilità di immissioni in ruolo nella regione in cui hanno scelto di svolgere la prova del concorso straordinario potranno – nelle intenzioni del Ministero – compensare con eventuale assunzione in altra regione.

Ricordiamo che per le assunzioni dal 1° settembre 2020 scatterà il vincolo quinquennale di permanenza sul posto assegnato, come disciplinato dal decreto legge 126/2019 convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2019 n. 159 ”

3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo  servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

Rientro a settembre, basta parole: Linee Guida alla firma di Azzolina e poteri speciali agli enti locali

da La Tecnica della Scuola

La lunga attesa sulle decisioni da prendere per il rientro in classe è finita: dopo le audizioni della task force e del Comitato tecnico scientifico, che hanno elencato i possibili scenari da percorrere a settembre, il ministero dell’Istruzione è passato alla fase di concretizzazione.

A Viale Trastevere si sta lavorando sul documento che indicherà a Comuni, Province ed istituti scolastici gli scenari su cui orientarsi per ripartire, a settembre, con le lezioni in presenza ponendo come prioritaria la prevenzione da eventuali contagi in autunno.

La prossima settimana le Linee Guida

Subito dopo l’avvio degli esami di maturità, probabilmente giovedì 18 o venerdì 19 giugno, la ministra Lucia Azzolina firmerà il pacchetto di misure da adottare: si tratterà delle strade percorribili dalle scuole e, per l’immediato, per gli interventi degli enti locali.

Questi ultimi, quindi Comuni e Province che gestiscono i locali scolastici, potranno già avvalersi dei poteri speciali previsti dal Decreto Scuola, che permetteranno di attuare (bypassando le lungaggini solite, dovute a burocrazia, autorizzazioni e gare d’appalto) interventi di ristrutturazione e adattamento delle aule individuate, anche al di fuori delle scuole, per potere accogliere gli alunni in eccesso.

Lavoro in arrivo per gli organi collegiali

Nelle Linee Guida si indicherà anche che sarà cura degli organi collegiali stabilire quale tipo di offerta formativa si attuerà in ogni singola scuola: nei Collegi dei docenti e nei Consigli d’Istituto, per le rispettive competenze, si stabilirà quindi in primis quale tipo di unità orario si realizzerà, prevedendo quindi un minutaggio ridotto anche fino a 40 minuti.

In questo modo, come abbiamo già scritto, e ogni ora il docente dovrà “rendere” alla scuola tra i 5 e i 20 minuti a lezione, ne consegue che ogni settimana l’insegnante della secondaria potrebbe arrivare a svolgere fino 24 unità orarie (anziché le canoniche 18). Allo stesso modo, nella primaria i maestri potrebbero svolgere quasi 30 ore a settimana.

Incrementando le lezioni potenziali, gli stessi docenti potrebbero così andare a fare didattica anche per quei gruppi di alunni eccedenti nelle varie classi, per via del distanziamento sociale. Gruppi di alunni, praticamente delle classi aggiuntive, per quali il Governo non sembra al momento intenzionato ad integrare gli organici dei docenti.

Alle scuole, inoltre, spetterà stabilire eventuali nuovi orari per i vari gruppi-classe, se riuscire a mantenere negli istituti gli alunni le cui famiglie sono impossibilitate a portare i figli più tardi o a riprenderli prima, le modalità di accesso ai locali aggiuntivi. E altro ancora.

Azzolina: “Modello nazionale di Pei atteso prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”

da La Tecnica della Scuola

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha riunito questa mattina, in videoconferenza, l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

“Ho ascoltato con piacere le voci di associazioni, studenti, famiglie- sottolinea la ministra- quella di oggi è stata una riunione molto proficua, che ha confermato un clima di positiva collaborazione fra i componenti dell’Osservatorio e il Ministero. Un confronto che va avanti da tempo”.

Questa mattina, prosegue Azzolina, abbiamo gettato le basi per progetti comuni per il futuro, volti alla costante inclusione di ragazze e ragazzi con disabilità in ogni nostra azione”.

Il ministero, aggiunge la ministra, “sta definendo il modello nazionale di PEI (Piano Educativo Individualizzato), documento molto atteso che sarà pronto in tempo per il nuovo anno scolastico”.

Guardando alla ripresa di settembre e all’emergenza coronavirus, Azzolina ha assicurato che sarà data massima priorità alle esigenze degli studenti con disabilità: “L’amministrazione scolastica lavorerà affinché fin dal primo giorno possano esserci tutti gli insegnanti. E chiederemo ai dirigenti scolastici di metterli al centro delle scelte che faranno per la ripresa, sia da un punto di vista logistico che didattico”.

Nuovi professionali, come predisporre il Piano di apprendimento individualizzato

da La Tecnica della Scuola

Tra i vari adempimenti previsti, quest’anno le scuole dovranno compilare anche il Piano di Apprendimento Individualizzato.

Previsto dall’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, è un documento che riporta, per ciascuna disciplina, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Con riferimento ai nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, il Ministero dell’Istruzione, con la nota 9168 del 9 giugno 2020, ha fornito alcune precisazioni riguardanti l’elaborazione del PAI.

Innanzitutto, i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale Dovranno individuare i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriranno nel Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico.

Con riguardo al Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), destinato come detto agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo.  Possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (PFI) – documento che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata – esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.

Con riferimento alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I., mentre nei casi di non ammissione si procede alla rimodulazione del suddetto documento.

Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell’O.M. n. 11/2020 trovano piena attuazione senza necessità di specifici adattamenti.

Immissioni in ruolo per chiamata, ecco il decreto: assunzioni entro il 10 settembre

da La Tecnica della Scuola

È  sul sito del Ministero il Decreto Ministeriale n. 25 dell’8 giougno 2020, concernente la “Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159”.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, si tratta di una procedura riservata ai soggetti:

  • inseriti nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo del personale docente ed educativo (graduatorie concorsuali)
  • inseriti in GAE.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito concorsuali potranno scegliere una o più province di un’altra regione. Gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento potranno optare per un’altra regione, ma anche per una provincia diversa della stessa regione in cui sono in graduatoria.

In sostanza, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, questa procedura di chiamata consentirà l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.

Essendo finalizzata alla riduzione dei contratti a tempo determinato, sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento.

Il personale interessato potrà presentare domanda sulla piattaforma ministeriale, entro 5 giorni dall’apertura delle funzioni.

Dopo la pubblicazione degli elenchi graduati, gli USR disporranno le assunzioni in ruolo, che avverranno entro il 10 settembre.

La decorrenza giuridica del contratto sarà a partire dal 1° settembre.

Decreto rilancio: altri fondi in arrivo, ma c’è anche un nuovo decreto per la riapertura

da La Tecnica della Scuola

Alla Camera è in discussione in questi giorni il Decreto Rilancio che contiene diverse misure per la scuola.

L’articolo 230 dispone un incremento di 8.000 posti per il concorso ordinario di scuola secondaria e di 8.000 per quello straordinario.

L’articolo 231 stanzia 39 milioni per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato e 331 milioni per la ripresa dell’anno scolastico.
Queste le spese che potranno essere coperte: si va dalla assistenza tecnica per la didattica a distanza, all’assistenza medico-sanitaria e psicologica, fino all’acquisto di dispositivi di protezione; il fondo potrà servire anche per interventi in favore della didattica degli studenti disabili, con DSA o BES.
Ma si parla anche di adattamento degli spazi interni ed esterni, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione dei locali scolastici e dei laboratori didattici.
I soldi vengono assegnati direttamente alle scuole, si va da 20mila euro per quelle più piccole e con meno alunni, fino a 80mila e più per le più grandi.

L’articolo 232 è dedicato al tema dell’edilizia scolastica e prevede un aumento di 30 milioni del fondo per le emergenze.

Molto importanti sono le misure per il sistema integrato 0-6 anni: 15 milioni in più per il Fondo nazionale e 65 milioni per i servizi educativi non statali.
Alle scuole paritarie viene riconosciuto un contributo di 70 milioni per compensarle del mancato o ridotto versamento delle rette da parte delle famiglie.

Viene infine assegnato al Ministero dell’istruzione un fondo per l’emergenza epidemiologica400 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per il 2021.

Intanto sono già stati annunciati diversi emendamenti al decreto.
La deputata di Forza Italia Vietina, per esempio, ha annunciato che intende chiedere un fondo per riconoscere un compenso di 350 euro a tutti gli insegnanti che hanno partecipato alla DAD.
E c’è la proposta di consentire anche ai docenti a tempo determinato di usufruire della carta del docente anche se, forse, con una dotazione di 300 e non di 500 euro.

Si tratta certamente di misure importanti e apprezzabili che però non sono sufficienti per garantire la ripresa delle attività didattiche a settembre nel rispetto delle regole fissate dal Comitato tecnico scientifico.
Tanto che proprio nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui il Governo sta già pensando ad un nuovo decreto che potrebbe mettere in campo ulteriori fondi per il sistema scolastico.

Ammissioni e crediti solo nel registro elettronico: nuova nota del Ministero rettifica la precedente

da Tuttoscuola

I risultati degli scrutini di ammissione agli esami di maturità, compresi i crediti scolastici dei candidati, vanno pubblicati solo sul registro elettronico. A dirlo una nota del ministero dell’Istruzione che fa dietrofront sulle precedenti indicazioni dopo una nuova interlocuzione con il garante della privacy. Ma l’Anp non è d’accordo e parla di normative “contrastanti” chiedendo a viale Trastevere di rettificare le indicazioni.

La nota, come rileva l’Anp, è in effetti una rettifica della precedente nota AOODGOSV n. 8464 del 28 maggio 2020 che prevedeva come “Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione”.

In pratica ora il Ministero chiarisce che gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Il Ministero raccomanda inoltre di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network).

Qualora la scuola sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Ma l’Anp non ci sta e in una lettera inviata al ministro Azzolina e pubblicata sul sito dell’Associazione Nazionale Presidi, il presidente Giannelli ha espresso il fermo disappunto per la nota AOODGOSV n. 9168, diramata il giorno prima, 9 giugno, sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini.  Il motivo principale della lettera di critica aperta alla Ministra da parte del presidente dell’ANP sta nel fatto che: “Molti colleghi hanno già celermente – e meritoriamente – provveduto secondo tali indicazioni e oggi si trovano ad essere smentiti dallo stesso Ministero”.

Ritorno a scuola, Miozzo (Cts): ‘Prove generali con la Maturità’. Le raccomandazioni

da Tuttoscuola

Se avessimo riaperto tutte le scuole a meta maggio, l’R con t da 0,67 sarebbe passato a 1 e 33. La decisione presa dal governo è stata di chiudere le scuole e monitorare l’andamento. I paesi che hanno riaperto – come Germania, Francia e Israele – hanno visto pochi giorni dopo la riapertura focolai epidemici che hanno imposto la richiusura delle scuole”. È quanto affermato da Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, nel corso dell’audizione dello scorso 10 giugno presso la Commissione VII Cultura, Scienza e Istruzione.

Maturità 2020: prove generali di rientro

Ribadito il fatto che l’esame di maturità 2020 che prenderà il via il prossimo 17 giugno costituirà una sorta di prova di riapertura in vista del ritorno ufficiale sui banchi di settembre prossimo: “Il primo test che verrà fatto è quello degli esami di Stato, dal 17 giugno: su questo abbiamo impostato una importante analisi, sulla base dei numeri forniti dal ministero, sono state fatte tutte le valutazioni sul livello di rischio a scuola: è un rischio medio basso, se integrato di aggregazione è medio alto. Per i disabili si può esonerare lo studente dalla presenza. Il tema del distanziamento prevede che tra i membri della commissione vi sia un distanziamento di 2 metri e così tra commissione e candidato”.

Ritorno a scuola: le raccomandazioni del Cts

Proprio per quanto riguarda invece il ritorno a scuola vero e proprio, Miozzo ha dichiarato: “A settembre ci sarà un movimento di 9 milioni di studenti, operatori della scuola e le famiglie: il consiglio è suggerire un differenziamento dell’inizio delle lezioni, l’ingresso e l’uscita per evitare gli assembramenti; ridurre al minimo la presenza di genitori e soggetti estranei nelle scuole; rimodulazione delle aule per assicurare 1 metro di distanziamento; privilegiare gli spazi esterni. Un tema importante è il momento della mensa che rischia di creare difficoltà”. 

Tra i principi cardine per un ritorno a scuola in sicurezza, il Cts raccomanda:

– Distanziamento fisico;
– Utilizzo della mascherina (chirurgica per personale docente e non; di comunità per gli studenti). La mascherina non è obbligatoria per i bambini sotto i 6 anni,  per i quali il Comitato chiede comunque il risciacquo dei giochi con prodotti specifici;
– Igiene degli ambienti, personale, delle mani.

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale:

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37.5°C;
– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura.

Le raccomandazioni per evitare assembramenti

Dato l’impatto degli spostamenti correlati con la mobilità degli studenti dei grandi centri urbani valutare, per le scuole secondarie di II grado, la differenziazione dell’inizio delle lezioni.

– Differenziare ingresso e uscita anche attraverso scaglionamento orario.
–  Ridurre al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola.
– Rimodulare il layout delle aule per assicurare 1 metro di distanziamento interpersonale
– Prevedere percorsi e segnaletica negli altri spazi comuni.
–  Privilegiare spazi esterni per attività didattiche– per attività motoria svolta al chiuso assicurare 2 metri di distanziamento.
–  Per il consumo del pasto organizzare turnazioni e/o lunch box in classe.

Le raccomandazioni igienico-sanitarie

– Assicurare l’igiene degli ambienti.
– Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani nelle aule e in più punti dell’edificio scolastico.
– Garantire che il personale e gli alunni indossino una mascherina.
– Gestione dei casi sintomatici a scuola.
– Assicurare specifiche misure per bambini con disabilità.
– Assicurare in strutture che ospitano bambini al di sotto dei 6 anni il risciacquo anche degli oggetti che possono essere portati alla bocca dai bambini (es. giocattoli).
– Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti (DPCM 17/05/2020).

Aprea: ‘Su sicurezza Cts scarica responsabilità su DS e famiglie’

“Esprimiamo sconcerto e preoccupazione per le dichiarazioni che il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Miozzo ha pronunciato durante un’audizione in Commissione Cultura a Montecitorio.  Rispetto alla rilevazione della temperatura all’ingresso della scuola ha ribadito che sarà responsabilità delle famiglie e rispetto alle condizioni di salute (positivi o negativi) ed i contatti avuti dai docenti e dagli studenti basteranno autocertificazioni, passando il cerino acceso nelle mani dei dirigenti scolastici”. Ad affermarlo in una nota è Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro.

“Perché non usare termoscanner? Perché non provvedere a ‘testare’ e a ‘tracciare’ chi entra nelle scuole? Dove sono i presidi sanitari? E poi sulle mascherine, il CTS ha ribadito l’obbligo di quella chirurgica per i docenti ed ha parlato di mascherine ‘di comunità’ per gli alunni, fatte in casa, che procurano tutti i disagi delle altre mascherine, ma non proteggono per nulla. E tutto questo anche per i bambini dai 6 ai 10 anni che rimangono a scuola per 8 ore Una follia!”.

“Una follia – continua Aprea – anche pensare di continuare a misurare la distanza tra i banchi (da 1 a 2 metri) senza immaginare soluzioni diverse e soprattutto senza aver tuttora destinato i finanziamenti per gli interventi urgenti di edilizia scolastica. Ed infine, quello che inquieta maggiormente è che il CTS non ha previsto di accompagnare il rientro a scuola dei nostri ragazzi con equipe psicopedagogiche e corsi di prevenzione e sicurezza per docenti, studenti e famiglie. Forza Italia chiederà di audire nuovamente la Ministra Azzolina e il Ministro Speranza per sapere come intendano recuperare questi ritardi, quali azioni intendano promuovere e con quali finanziamenti per poter riaprire le scuole ed aiutare a non sovraccaricare di responsabilità dirigenti, docenti e famiglie”.

Maturità 2020: sui social del Ministero parte #IlRipassone

da Tuttoscuola

Italiano, storia, matematica, inglese. Parte sui canali social del Ministero dell’Istruzione  #IlRipassone: un aiuto, a una settimana dall’avvio degli Esami di Stato del Secondo ciclo, per tutti gli studenti che si apprestano a sostenere la Maturità, che quest’anno avrà una sola prova, quella orale, che si svolgerà in presenza. Per una settimana, ogni giorno sul profilo Instagram del Ministero (@Misocialig) i maturandi troveranno materiali speciali, lezioni, podcast e contributi prodotti nei mesi di pandemia. Quattro le discipline: italiano, storia, matematica, inglese.

Gli studenti potranno ascoltare le lezioni con Maturadio, il programma di 250 podcast divisi in 10 materie lanciato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Treccani e Rai Radio3. O prepararsi con le playlist Learning di RaiPlay e le lezioni dei professori con ‘La scuola in Tivù’, programmazione speciale, frutto del lavoro congiunto fra la Tv pubblica e il Ministero. E ancora, con #Maestri, seguire accademici e grandi divulgatori che portano ogni pomeriggio la scuola a casa con brevi lezioni di quindici minuti. Un percorso che accompagnerà i ragazzi fino al prossimo 17 giugno, giorno in cui inizierà la Maturità per oltre 500mila studenti.

Decreto Ministeriale 12 giugno 2020, AOOGABMI 33

Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92.


Decreto Dipartimentale 12 giugno 2020, AOODPIT 670

Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Aggiornamento elenco soggetti esterni accreditati per il triennio scolastico 2020/2023 al fine di collaborare con l’Amministrazione scolastica per promuovere e realizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie