Adozioni libri di testo: comunicazione dei dati entro il 22 giugno

da La Tecnica della Scuola

Ai sensi della O.M. n. 17 del 22 maggio 2020, concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021, entro l’11 giugno i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, hanno dovuto deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo.

Entro la stessa data i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, qualora
per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i consigli di interclasse e di classe, hanno inoltre potuto deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020. Si ricorda comunque che le sedute degli organi collegiali possono svolgersi in videoconferenza.

Dopo le delibere, altra data da ricordare è il 22 giugno: entro questa scadenza le istituzioni scolastiche devono comunicare i dati adozionali on line, tramite l’utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, off line. Le istituzioni scolastiche che non adottano libri di testo dovranno comunque accedere alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi.

Tecnologia e sicurezza informatica nell’educazione scolastica

da La Tecnica della Scuola

Ormai è impensabile educare le nuove generazioni senza fare ricorso alla tecnologia. Dispositivi e risorse informatiche sono utili a rendere l’apprendimento più semplice e stimolante, e la possibilità di avere qualsiasi informazione sempre a portata di mano non è da sottovalutare. Per poter proteggere gli studenti, quindi, è fondamentale che gli insegnanti abbiano una solida preparazione in sicurezza informatica, e siano in grado di trasmetterla.

Messa in sicurezza della rete scolastica

Il primo passo verso la protezione completa degli studenti passa per la sicurezza della rete usata in classe per collegarsi a Internet. La scuola deve preoccuparsi di rendere la propria rete locale totalmente sicura e protetta da attacchi esterni.
Tra le soluzioni da implementare, vanno ricordate le seguenti:

  • Attivare il filtering degli indirizzi MAC, in modo che solo i dispositivi autorizzati possano collegarsi alla rete. Gli insegnanti e gli alunni dovranno quindi registrare i propri dispositivi per poter ottenere l’accesso.
  • Utilizzare una VPN, in modo da nascondere il traffico a occhi indiscreti.
  • Utilizzare delle password forti per la rete WiFi.
  • Attivare un firewall sul router utilizzato dalla rete scolastica. In questo modo, soltanto le connessioni autorizzate potranno accedere a Internet.
  •  Installare su tutti i dispositivi messi a disposizione dalla scuola, come computer o tablet, programmi antivirus, antimalware e browser sicuri.

Insegnare la sicurezza informatica a scuola

Non è sufficiente creare un ambiente informatico sicuro a scuola, è importante anche insegnare ai bambini alcune nozioni fondamentali sulla sicurezza, in modo che possano proteggersi autonomamente anche a casa. Ovviamente non è così semplice: i bambini non hanno le competenze di base necessarie a comprendere a fondo l’importanza della sicurezza informatica. È quindi fondamentale che gli insegnanti siano in grado di scegliere quali argomenti affrontare e spiegarli in modo adeguato, così che siano comprensibili anche per i più piccoli.

Password

Uno dei primi argomenti da affrontare è senza dubbio quello delle password. Si tratta della forma di protezione più semplice, che non richiede particolari competenze tecniche né programmi appositi. Oltre a illustrare i vari modi in cui l’uso di una password può proteggere la propria connessione e i propri dati, è importante spiegare come scegliere una password adeguata.

  • Per essere efficace, una password deve essere complessa. Deve quindi contenere caratteri minuscoli e maiuscoli, simboli e numeri, e avere una lunghezza di almeno 8 caratteri.
  • Una password deve anche essere unica. Non deve quindi essere utilizzata su più dispositivi o per servizi diversi.
  • Quando possibile, meglio sostituire la password con l’impronta digitale, che ha il vantaggio di essere impossibile da perdere o dimenticare, ed è anche impossibile che qualcuno se ne impossessi.
  • Un’ulteriore soluzione è quella della verifica a due fattori, che può essere però un argomento un po’ più complesso rispetto agli altri. Si tratta di un sistema di verifica che richiede l’inserimento di una password e di un codice speciale inviato tramite SMS o e-mail, o creato appositamente da un’app di autenticazione.

Firewall e VPN

Agli studenti che hanno un po’ più di dimestichezza con la tecnologia, si possono introdurre argomenti più complessi, come l’uso di filtri per il traffico dati.

Una delle soluzioni alla portata di tutti, anche dei bambini, è l’installazione di un firewall. Si tratta di un particolare sistema di sicurezza che, quando installato sul router o sul dispositivo che si usa per collegarsi a Internet, permette di controllare il traffico in entrata e in uscita. Gli utenti possono quindi stabilire quali programmi possono accedere alla rete, proteggendosi così da tentativi di manomissione da parte di attacchi esterni.

Un’altra soluzione facilmente implementabile è quella dell’uso di una VPN per tutte le attività online. Una VPN è una rete privata virtuale che si interpone tra la rete locale dell’utente, a cui si collegano tutti i suoi dispositivi, e Internet. Come il firewall, permette di controllare il traffico in entrata e in uscita; in aggiunta a ciò, permette anche di salvaguardare la propria privacy.

Privacy

Infine, non si può parlare di sicurezza informatica senza affrontare l’argomento privacy. Proteggere le proprie informazioni personali è un diritto, e anche i bambini dovrebbero essere messi nelle condizioni di poterlo fare. Per questo motivo, è importante spiegare loro fin da piccoli perché condividere informazioni personali online è pericoloso, e in che modo è possibile proteggersi.

Oltre al già citato uso di una VPN, la soluzione più immediata è quella di utilizzare un browser in modalità incognito. Questa opzione permette di navigare tra i vari siti Web senza che vengano memorizzati dati personali e informazioni sensibili. È una funzionalità presente in tutti i browser moderni, anche se con nomi diversi, quindi di facile accesso anche per i bambini.

Un altro argomento che sarebbe bene affrontare è la pericolosità dei social network. Apparentemente innocui, richiedono comunque la condivisione di numerose informazioni personali. Questi dati potrebbero poi essere utilizzati per attività promozionali non richieste o, nel peggiore dei casi, potrebbero venire rubati da malintenzionati e usati poi per scopi illeciti. È quindi molto importante mettere in guardia i giovani sulle insidie che si nascondono dietro le varie piattaforme social.

Ritorno a scuola: Regioni propongono, Ministero riflette

da Tuttoscuola

È di una settimana fa il documento predisposto dalle Regioni per la ripresa delle attività scolastiche nelle scuole del primo e del secondo ciclo, dal titolo significativo: “Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le linee guida relative alla riapertura delle scuole”.

Leggi la proposta delle Regioni per il ritorno a scuola

Si tratta di un contributo, non si sa se richiesto o di propria iniziativa, per la definizione delle tanto attese Linee guida che il Ministero, dopo ripetuti annunci, dovrebbe emanare anche sulla scorta delle indicazioni della task force coordinata dal prof. Bianchi.

Il documento delle Regioni prende in considerazione dieci punti di importanza fondamentale per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza degli alunni di scuola primaria e secondaria di I e II grado, e per ognuno indica sinteticamente le proposte operative da attuare.

I particolare, in forma molto semplificata, il documento tratta di:

  • Misure organizzative generali – SPAZI E DISTANZIAMENTO
  • Misure organizzative generali – PERSONALE
  • Misure organizzative generali – PASTO A SCUOLA
  • Misure organizzative generali – TRASPORTI
  • Misure organizzative generali – DIDATTICA A DISTANZA
  • Misure organizzative generali – MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
  • Misure igienico-sanitarie – USO MASCHERINE
  • Misure igienico-sanitarie – IGIENE DEGLI ALIMENTI
  • Misure igienico-sanitarie – IGIENE PERSONALE
  • ALTRO

È difficile capire se il documento sia soltanto il riscontro ad una richiesta formale da parte del Ministero dell’Istruzione, un sollecito a provvedere oppure una specie di garbata provocazione per evidenziare che il loro compito le Regioni lo hanno svolto.

Ad ogni buon conto risulta quanto mai urgente che venga finalmente pubblicato dal Ministero il protocollo delle misure che le scuole e altri soggetti istituzionali coinvolti dovranno o potranno adottare per la ripresa delle attività didattiche a settembre.

È augurabile che non vi siano nuovamente anticipazioni ufficiose di notizie destinate soltanto a disorientare le scuole e i dirigenti scolastici preposti a darvi attuazione. Ed è altrettanto augurabile che, con correttezza istituzionale, il documento ufficiale e definitivo non venga anticipatamente pubblicato su siti privati.

Merito e stabilizzazione: nodi non risolti

da Tuttoscuola

Cessati gli echi che hanno accompagnato con polemiche la conversione del decreto legge 22/2020 sulla scuola (ora legge 41), restano aperte alcune questioni relative in particolare al reclutamento dei docenti e al fabbisogno di professori in cattedra a settembre.

La prima questione riguarda il merito. Nella disputa tra M5S e PD tra selezione meritocratica e reclutamento per soli titoli ha prevalso la tesi dei pentastellati sul concorso per esami, mentre i piddini si sono accontentati di differire (come era già evidente) il concorso straordinario a crocette.

Sulla questione del merito interviene nuovamente il sen. Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega, il quale sostiene che gli iscritti alle graduatorie con almeno tre anni di servizio nella scuola statale e quasi tutti abilitati, il merito lo possiedono e lo hanno già dimostrato e riconosciuto sul campo per almeno tre anni come educatori e formatori dei ragazzi,  determinandone spesso l’avvenire scolastico, e vagliandoli agli esami.

La seconda questione riguarda i tempi di stabilizzazione.  

I 32 mila posti previsti dal concorso straordinario saranno assegnati nel corso del prossimo quadriennio; la quota già attesa per il settembre 2020 (circa 8 mila posti) difficilmente potrà essere assegnata nel corso del 2020-21 perché, a differenza dei demonizzati 80 quesiti a crocette i cui risultati sarebbero stati istantanei, i quesiti a risposta aperta invece comporteranno diversi mesi per la correzione. Le nomine in ruolo dei vincitori potrebbero slittare al 1° settembre 2021 con retrodatazione giuridica. A settembre 2020 saranno quindi confermate migliaia di supplenze.

In proposito, sempre il sen. Pittoni ritorna su una proposta cara alla Lega: il maxi piano di stabilizzazione proposto per avere a settembre tutti gli insegnanti al loro posto utilizzando le diverse graduatorie esistenti che potrebbe trovare accoglienza nella conversione del DL 34 “Rilancio”.

“Sono stati infatti dichiarati ammissibili due nostri emendamenti al decreto Rilancio – dichiara Pittoni – che, se approvati, a settembre consentiranno di stabilizzare fino a 100 mila insegnanti per titoli e servizio, come peraltro auspicato dai sindacati e da esponenti di quasi tutte le forze politiche.

Lo strumento “graduatoria”, sostiene, è pienamente legittimo, ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche “tutelato”, dal momento che la Suprema Corte ha sancito che ad essa va assegnato il 50% dei posti annualmente disponibili, percentuale pure aumentabile nel caso di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali.

“Nell’attuale situazione – precisa il senatore leghista – interesse pubblico primario è coprire tutti i posti vacanti e disponibili.”.

Legge 19 giugno 2020, n. 59

Legge 19 giugno 2020, n. 59 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00085)

(GU Serie Generale n.154 del 19-06-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 giugno 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26 

Testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 103 del 20 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020.». (20A03311)

(GU n.154 del 19-6-2020)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )). A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall’art. 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche’ dall’art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e’ fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedi’ successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell’anno 2021));
d) in deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e’ previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica ((e nel lunedi’ successivo compresi)) nei sei giorni ulteriori;
((d-bis) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli organi e’ prorogata la durata del mandato di quelli in carica.))

((Art. 1-bis Modalita’ di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020

1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedi’, dalle ore 7 alle ore 15.

2. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n.  28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all’accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.

3. Per le consultazioni elettorali di cui all’art. 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresi’, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell’ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative e’ rinviato alle ore 9 del martedi’, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

4. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell’esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche’ di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell’anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e’ ridotto a un terzo.

6. E’ fatta salva per ciascuna regione la possibilita’ di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.))

((Art. 1-ter Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

1. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalita’ operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.))

Art. 2 Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.