Docenti Covid-19. Un aiuto dal Parlamento

da Tuttoscuola

A rendere complicata l’organizzazione scolastica e tuttora incerta l’attività didattica c’è anche la questione dei docenti Covid che le scuole, con le risorse finanziarie del ministero, possono assumere dalle graduatorie d’istituto per le classi sdoppiate. Nei giorni scorsi dalle scuole era arrivato un altro grido d’allarme: molti docenti Covid non accettavano la supplenza non solo per le stesse ragioni di chi nelle GPS rifiutava la supplenza annuale, ma anche per la precarietà di una eventuale nomina che, in caso di lockdown, poteva essere interrotta di punto in bianco senza diritto di conferma.

In queste ultime ore questo pericolo sembra scongiurato, perché in Senato, in sede di conversione del decreto legge 104/20, cosiddetto ‘agosto’, è stato approvato il seguente emendamento: Art. 32 6-quater. All’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.

Poiché a giorni la Camera dovrà convertire definitivamente il decreto ormai in scadenza, senza possibilità di apportare ulteriori integrazioni, il rapporto di lavoro dei docenti Covid è salvo e le scuole dovrebbero poter nominare senza ulteriori indugi.

Un altro tassello di questo tormentato inizio d’anno dovrebbe andare a posto.

Resta ancora la precarietà dei banchi in moltissime classi; a Roma, ad esempio, le classi ospitate nelle parrocchie si avvalgono di banchi degli oratori parrocchiali.

Risposte a quesiti sull’Educazione civica

Risposte a quesiti sull’Educazione civica

di Gennaro Palmisciano *

Come le FAQ, i pareri dei dirigenti tecnici non costituiscono fonti del diritto scolastico, ma possono essere utili ad orientare nelle materie poco chiare oppure in occasione di innovazioni. Sono pervenuti numerosi quesiti sull’implementazione dell’insegnamento dell’Educazione civica e in particolare sulle figure del coordinatore di classe e del referente di istituto per l’Educazione civica.

L’insegnamento dell’educazione civica è stato introdotto nell’ordinamento nazionale nell’anno scolastico 1958-59 dall’allora ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro.

Già a conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente lo statista aveva presentato come  primo firmatario l’ordine del giorno “L’Assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano”, approvato all’unanimità.

Pur introdotto in tutte le scuole, il fatto che l’insegnamento non fosse oggetto di valutazione lo ha confinato ad una condizione ancillare rispetto alle altre discipline. A poco sono valsi i cambi di denominazione, da Studi sociali a Convivenza civile fino a Cittadinanza e Costituzione, disciplina la quale ultima, trovando spazio nell’Esame di stato, è stata attenzionata sicuramente in modo più rilevante dai maturandi rispetto a fosse avvenuto prima.

Il 20 agosto 2019 è arrivata la svolta con l’approvazione della Legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, il quale è stato definito nella Nota N. 17377 del 28 settembre 2020 come insegnamento trasversale …, che incide sulla definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”.

Al coordinatore per l’educazione civica di classe sono dedicati nella citata Legge due commi, che si riportano.

Art. 2 Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica

4. Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico dell’autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

Tale disciplina che ha forza di legge primaria è stata integrata dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, pubblicate a giugno 2020, di cui si citano i due stralci rilevanti per il tema in questione.

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività

Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti. Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera. Nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. (…)

I destinatari, le forme e i contenuti della formazione

(…) uno dei coordinatori per l’educazione civica di cui all’articolo 2, comma 5 della Legge, individuato, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge, su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, con funzioni di referente. Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. In funzione della complessità delle istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, saranno formate ulteriori figure di referente, nei limiti delle risorse, sulla base di successive indicazioni.

In merito alla natura delle citate Linee Guida, si deve ritenere che costituiscano fonte regolamentare di natura secondaria e non atto generale. Hanno forza, dunque, di regolamento ministeriale.

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest’ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell’astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono (Sentenza Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, 14.3.2011, n. 200).

Tanto premesso, al quesito su chi debba svolgere la funzione di coordinatore di classe per l’educazione civica negli istituti secondari di II grado, si può rispondere che in tutti i consigli di classe degli istituti tecnici e degli istituti professionali, del liceo delle scienze umane e del liceo sportivo, ove è presente un docente di discipline giuridiche ed economiche, a questi deve essere affidato l’incarico di coordinatore per l’Educazione civica.

Negli altri istituti superiori ove sia presente un docente di discipline giuridiche ed economiche nell’organico potenziato, a costui devono essere affidate una o più ore del curricolo di Educazione civica in compresenza o in orario aggiuntivo (per gli alunni) fino a copertura dell’orario di servizio. L’individuazione del coordinatore di educazione civica in tali consigli di classe può ricadere, in presenza di motivazioni organizzative che ne valorizzano l’opportunità, anche su docenti di altre discipline. Del resto, le Linee Guida usano nel caso l’espressione “potrà assumere il coordinamento” invece di “gli sarà affidato” riferita al precedente.

Negli ulteriori istituti, si pensi ad un liceo classico-scientifico, in cui non è presente un docente di discipline giuridiche ed economiche nemmeno nell’organico potenziato, il coordinamento va opportunamente affidato al docente che, per tradizione, oppure per numero prevalente di ore presenti nel curricolo di Educazione civica o secondo altro valido criterio, può curare detto coordinamento dell’insegnamento dell’Educazione civica.

Sebbene non sia esplicitamente scritto, lo spirito della legge è anche quello di affidare un insegnamento ai docenti di discipline giuridico-economiche assegnati sull’organico di potenziamento o comunque a disposizione.

Al quesito su chi debba svolgere la funzione di referente di istituto per l’educazione civica negli istituti secondari di II grado, ruolo assimilabile a una funzione strumentale, si può rispondere che va affidata ad uno dei coordinatori per l’educazione civica di classe, individuato su proposta del dirigente scolastico dal Collegio stesso, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti tenuto conto di quanto previsto dalla Legge. Pertanto, non è detto che debba essere un docente di discipline giuridico-economiche, laddove esistano coordinatori per l’educazione civica provenienti da altre classi di concorso.

Al riguardo del quesito sui  compiti del referente d’istituto, sia negli istituti di I grado che in quelli di II grado, va ritenuta una figura di staff con spiccate capacità di promuovere cooperazione ed apprendimento organizzativo e con particolare attitudine al supporto e alla rendicontazione.

Si prospetta un elenco non tassativo delle funzioni:

  • Coordinare l’ideazione, la progettazione, la programmazione e la realizzazione del curricolo di istituto dell’Educazione civica;
  • Operare azioni di tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento delle attività, di formazione a cascata e di supporto alla progettazione;
  • Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari coordinatori di classe per l’Educazione civica; 
  • Promuovere relazioni con  agenzie formative  e attori culturali qualificati nel campo (si va dalle associazioni, alle ong, agli autori), curando i rapporti con gli stessi e monitorando le attività co-progettate;
  • Promuovere esperienze e progettualità innovative, con particolare riguardo all’emersione di eccellenze e/o alla partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, progetti, ecc.  L’innovazione è comunque coerente con le finalità e gli obiettivi del PTOF dell’Istituto di appartenenza,  investe  i diversi ambiti disciplinari e non stravolge la didattica ordinaria, anzi ne garantisce maggiore funzionalità ed efficacia;
  • Supervisionare le diverse attività, curando in particolare la loro valutazione in termini di efficacia e di efficienza;
  • Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e consiglio di classe;
  • Favorire la diversificazione dei percorsi didattici nelle singole classi;
  • Rapportarsi con la funzione strumentale PTOF, in modo da far confluire nel documento dell’Offerta formativa quanto progettato e realizzato in relazione all’insegnamento dell’Educazione civica; 
  • Predisporre e distribuire la modulistica e la documentazione necessaria per l’avvio, lo svolgimento e la valutazione dell’insegnamento curricolare e delle attività extracurricolari;
  • Rafforzare la corresponsabilizzazione con le famiglie, nel caso rivedendo il Patto educativo di corresponsabilità, al fine di condividere e promuovere comportamenti e valori improntati a una cittadinanza attiva e responsabile.
  • Monitorare l’andamento dell’insegnamento dell’Educazione civica;
  • Fornire report sull’andamento dell’insegnamento agli Organi Collegiali; 
  • Animare un team per la ri-progettazione metodologico-didattica nei diversi ordini di scuola;
  • Favorire il superamento del pregiudizio sulla dimensione ancillare dell’insegnamento, tutelandone lo statuto di disciplina;
  • Garantire un’effettiva attività educativa per tutti gli alunni di tutte le classi, in modo che sia stimolata la strutturazione in favore di ciascuno di competenze, abilità e conoscenze relative all’educazione civica;
  • Verificare, per le classi affidate in quanto coordinatore, in occasione delle valutazioni intermedia e finale, che siano state registrate le attività svolte da ogni classe, le tematiche affrontate e le indicazioni valutative sulla partecipazione, l’impegno e  il rendimento, in funzione della proposta di voto;
  • Verificare e valutare il processo educativo al termine del percorso annuale;
  • Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti in termini di punti di forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare;
  • Comunicare all’Albo delle buone pratiche di educazione civica, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, le esperienze didattiche e le soluzioni organizzative più significative dell’istituto, perché siano disseminate.

Al quesito se al referente per l’Educazione civica possano essere affidate anche altre azioni, per esempio l’educazione alla legalità, il contrasto al bullismo, ecc. si ritiene che tanto possa costituire un’opportunità organizzativa.

Sono pervenuti ulteriori quesiti sulla valutazione della disciplina. In premessa alla risposta si riporta l’art. 2 comma 6 della legge.

L’insegnamento trasversale  dell’educazione  civica  è  oggetto delle  valutazioni  periodiche  e   finali   previste   dal   decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

Le Linee guida dedicano al tema un intero paragrafo:

La valutazione

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione.
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”.
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del credito scolastico.

Una parte dei quesiti riguarda la registrazione (attualmente universalmente elettronica) del raccordo tra contributi dei vari docenti nella secondaria. In merito si può pensare che il docente, che in concreto insegni la disciplina in una data ora, sia responsabile della rilevazione delle assenze e della registrazione delle attività svolte e delle eventuali valutazioni ad esse correlate. Le eventuali esperienze extracurricolari saranno registrate a cura dei docenti accompagnatori e tutor. Gli eventuali compiti di realtà, che potrebbero coinvolgere l’intero consiglio di classe ed essere valutati sulla base di rubrica/griglia che accoglie i contributi dei docenti coinvolti, saranno registrati dai docenti interessati ciascuno per la propria parte. Sono questi gli essenziali contributi offerti come elementi di giudizio al coordinatore, che potrebbe chiedere ulteriori elementi, se del caso, prima di formulare la proposta di voto al consiglio di classe riunitosi per la valutazione intermedia e finale.

Alcuni quesiti riguardano le prove di valutazione e altri ancora i criteri di valutazione. Al riguardo si può sottolineare l’importanza non solo che dette prove siano dotate di coerenza rispetto ai percorsi didattici agiti, ma anche che i criteri siano coerenti rispetto alla matrice aggiornata dei criteri valutativi d’istituto. In tutto il percorso dell’obbligo, la valutazione dell’educazione civica non può non tenere conto delle competenze in materia di cittadinanza aggiornate dalla Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018. Deve restare chiaro comunque che lo scopo dell’insegnamento è quello di accompagnare gli alunni ad essere cittadini motivati, autonomi e responsabili. Pertanto, si può suggerire di valorizzare nella valutazione gli aspetti procedurali rispetto a quelli dichiarativi.

(*) Dirigente ispettore tecnico

Elezioni degli organi collegiali nell’emergenza sanitaria

Elezioni degli organi collegiali nell’emergenza sanitaria e la difficoltà della partecipazione

di Cinzia Olivieri

L’importanza delle elezioni degli organi collegiali scolastici mal si concilia con la richiesta di loro rinvio, proroga e di voto da remoto.

L’art. 48 della nostra Costituzione, al vertice della gerarchia delle fonti normative, afferma al comma 2 primo capoverso “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto” ed all’ultimo “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

Ebbene, un modulo apparentemente anonimo ma non “segreto” con cui si effettuano le votazioni negli organi collegiali (che sono cosa ben diversa dall’elezione) allo stato non è in grado di garantire il rispetto di questi presupposti, tant’è che lo stesso Ministero ha affermato “con riferimento alla possibilità di votazioni elettroniche”  che “nel rispetto dei principi che dispongono la libertà e la segretezza del voto… si tratta senz’altro di una prospettiva su cui lavorare”. A prescindere dalla necessità di assicurare a tutti il libero e pieno accesso al voto.

Continua poi il comunicato ministeriale del 3 ottobre che tanto “impone però una previa compiuta riflessione sulla valutazione e sulla implementazione di tutte le forme di semplificazione ed efficientamento delle procedure ordinarie delle Istituzioni scolastiche”. Questa “modernizzazione del sistema scolastico” avrebbe peraltro l’obiettivo dichiarato di “ampliare la partecipazione al voto”.

Del resto che i genitori disertino le elezioni scolastiche è notorio, così come la circostanza che gli oneri per la scuola (anche per questo) siano estremamente gravosi.

Nell’ottica di tale semplificazione, il ddl S155, presentato nel 2018 durante la XVIII legislatura, all’art. 5 comma 1 lett. d) prevede tra i compiti del consiglio di istituto “l’approvazione del regolamento dell’istituzione scolastica che definisce i criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d’istituto e della direzione dell’istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d’istituto, le modalità di elezione del dirigente dell’istituzione scolastica nominato tra i docenti superiori iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 15, la nomina dei docenti superiori e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui all’articolo 10”. Probabilmente la possibilità di eleggere la “dirigenza” per qualcuno potrebbe essere ritenuto sufficiente a compensare la circostanza che ogni scuola possa scegliere il proprio sistema elettorale.

Anche per il PDL 697 all’art. 5 comma 1 lettera a) il consiglio di amministrazione: “delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri”.

Chissà che ne pensano e se sono edotti i coordinamenti (on line) – che nei momenti critici rianimano la partecipazione – della scelta semplificativa di lasciare che ogni scuola decida la propria legge elettorale ed in genere del nuovo assetto della governance scolastica.

Tuttavia quest’anno sono comprensibili e giustificabili i lamentati disagi per il rinnovo degli organi collegiali scolastici,  non solo perché di ben altra entità sono i mezzi utilizzati in caso di elezioni politiche e/o amministrative ma altresì per la circostanza che in questo caso non si ha sospensione dalle lezioni (anzi le elezioni studentesche e quelle per il rinnovo dei consigli di istituto in scadenza e per le suppletive si svolgono anche durante le stesse) e le attività di sanificazione devono essere effettuate tempestivamente, in un arco temporale limitato e con risorse esigue.

A tanto si aggiungono le diverse modalità organizzative adottate dalle istituzioni scolastiche laddove necessario in considerazione del numero degli studenti attraverso ad esempio la costituzione di gruppi classe e, ove possibile, didattica a distanza ed in presenza. E non si possono omettere ipotesi di chiusura per la presenza di casi di positività che determinerebbero un possibile rinvio.

Sebbene si richiami l’OM 215/91 è quindi ardua impresa rispettarne appieno le disposizioni. Basti pensare alla impossibilità ovvero estrema difficoltà di applicazione dell’art. 22 per il quale le assemblee (specie se necessariamente on line – a distanza – potendovi partecipare potenzialmente entrambi i genitori con conseguente affollamento degli ambienti) dovrebbero svolgersi “in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali predette” con successiva elezione (in presenza) che coinvolga contemporaneamente tutte le classi anche in tal caso con inevitabili assembramenti e operazioni di sanificazione che dovrebbero poi interessare l’intero edificio ed ogni sua classe per consentire la normale ripresa delle lezioni il giorno dopo. Per non parlare poi della possibilità di votare in sicurezza e rispettando il distanziamento anche il lunedì dalle 8 alle 13,30 nella procedura ordinaria dell’art. 40.

Per l’effetto, ricordando i punti cardine dell’autonomia, successiva a tale ordinanza, le scuole (sempre che intanto non pervengano ulteriori indicazioni) nell’individuare eventuali diverse modalità potrebbero ispirarsi ai principi di “favorire la massima affluenza” (art. 22) e ridurre “al minimo il disagio degli elettori” (art.37) pur nella esclusione del voto telematico…anche se questo potrebbe significare spalmare il voto in più giorni o comunque adottare una organizzazione differente dalla consueta.

Nell’ottica della corresponsabilità e della positiva collaborazione delle componenti scolastiche, occorrerà comprendere che prevalentemente un pedissequo rispetto delle indicazioni dell’ordinanza potrebbe non essere possibile, evitando tuttavia il contenzioso e rammentando che a parte le impugnazioni che riguardano le fasi prodromiche (artt. 28 e 34) l’art. 46 prevede il ricorso avverso i “risultati” e invocare una necessaria difformità del procedimento allo scopo di permettere il voto in sicurezza per contestarli non sarebbe coerente alla volontà di realizzare quella “comunità” dell’art. 3 del Dlgs 297/94.

Buona partecipazione.

La Dimensione Internazionale dell’Educazione Civica

Oggi la diretta online con il Ministero dell’Istruzione per presentare il rapporto dell’Osservatorio

RICERCA FONDAZIONE INTERCULTURA/IPSOS

IN EPOCA COVID LA TOTALITÀ DI PRESIDI E STUDENTI (97% E 93%) CONSIDERA L’EDUCAZIONE CIVICA UNA LEVA PER FORMARE CITTADINI GLOBALI

12 ore richieste dagli studenti per l’insegnamento delle tematiche legate alla dimensione internazionale e per poter sviluppare competenze interculturali e globali. Dai Presidi la richiesta per introdurre un’offerta formativa “curriculare” volta all’internazionalizzazione

“I benefici di un’esperienza interculturale durante gli anni delle Superiori sono sempre più evidenti.

Il tema della  internazionalizzazione è fra quello che affronteremo con le risorse del Recovery Fund”

Con lo scoppio della pandemia il mondo si è scoperto realmente interconnesso. Altro che muri: siamo tutti legati a livello economico, sanitario, ambientale, culturale, al di là dei confini geografici tracciati dall’uomo.  Come imparare dunque a saper vivere insieme? La scuola riveste sicuramente un ruolo chiave nell’educazione alla cittadinanza globale delle giovani generazioni. Quale contributo concreto potrebbe dare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica a partire dall’anno scolastico 2020/2021 (introdotto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92)?  Quanto tempo sarà dedicato ai temi europei e internazionali?  Che importanza viene attribuita oggi a questa dimensione da Presidi, insegnanti, studenti?  Gli studenti saranno stimolati ad aprirsi al mondo e vivere in una società interculturale e globalizzata?  Oggi l’apertura delle scuole all’internazionalità è diventata una priorità e l’insegnamento dell’educazione civica rappresenta una grande opportunità: l’obiettivo è la formazione di cittadini responsabili e attivi ed i contenuti educativi sono molteplici e variegati.

Per poter inquadrare lo scenario attuale e futuro, la Fondazione Intercultura presenta oggi in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, i dati del XXII rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca (www.scuoleinternazionali.org), dedicato alla dimensione internazionale dell’educazione civica, con focus particolare su quanto avviene nelle scuole secondarie di secondo grado.

Così Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura “L’apertura delle scuole al mondo è diventata una priorità e l’insegnamento dell’educazione civica rappresenta una grande opportunità: l’obiettivo è la formazione di cittadini responsabili e attivi in un mondo che si è scoperto unito dalla tragedia derivante dallo scoppio e il propagarsi della pandemia. Una pandemia che ci sta aiutando a comprendere l’interconnessione che esiste sul nostro pianeta: non c’è muro che tenga, come essere umani siamo gli uni collegati agli altri”.

A partire dalle 15 interverranno alla diretta online Nando Pagnoncelli (IPSOS), che ha curato la realizzazione tecnica della ricerca, il Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione Max Bruschi, Maria Chiara Pettenati (ASVIS e INDIRE) e Antonello Giannelli (ANP).

IL VIDEO INTERVENTO DELLA MINISTRA LUCIA AZZOLINA

L’evento si aprirà con il video intervento della Ministra Lucia Azzolina che illustra l’importanza delle esperienze di mobilità individuale per studenti adolescenti e che Intercultura da oltre 65 anni promuove anche attraverso un’ampia offerta di borse di studio: “Voglio ringraziare Intercultura per l’impegno che da anni mette nell’offrire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di fare un pezzo del loro percorso di studio all’estero.Il tema della  internazionalizzazione è fra quello che affronteremo con le risorse del Recovery Fund, come ho anticipato anche in Parlamento. I benefici di un’esperienza interculturale durante gli anni delle Superiori sono infatti sempre più evidenti: non si apprende solo una nuova lingua, ma si sviluppano anche quelle competenze trasversali che il mondo della Scuola ha imparato a riconoscere e a considerare fondamentali come il problem solving, l’autonomia di giudizio, l’indipendenza, la capacità di sapersi muovere in contesti nuovi, l’apertura verso l’altro. Si tratta di esperienze che permettono agli studenti di prendere coscienza del proprio ruolo nella società come cittadini attivi e consapevoli. Insieme possiamo fare un grande lavoro per i nostri studenti per aprire il loro sguardo verso il mondo. L’emergenza sanitaria ci pone oggi inevitabilmente  dei limiti, ma dobbiamo guardare oltre e farci trovare preparati quando sarà superata . Dobbiamo lavorare oggi per una scuola più aperta, capace di guardare oltre i propri confini, capace di dare strumenti nuovi ai nostri ragazzi“.

PRESIDI E STUDENTI TOTALMENTE FAVOREVOLI VERSO L’EDUCAZIONE CIVICA

Dal rapporto emerge[1] che il 97% dei Dirigenti scolastici riconosce il valore dell’insegnamento dell’Educazione Civica nelle scuole italiane, con l’obiettivodi formare cittadini consapevoli, ovvero mentalmente aperti verso l’altro (34%), migliorare il senso civico e la convivenza civile (29%) e  diffondere la conoscenza della Costituzione (19%). Anche per quanto riguarda gli studenti, la quasi totalità (93%) riconosce il valore della materia.

La sensazione, soprattutto per quanto riguarda gli studenti, è che i ragazzi vivano il concetto di cittadinanza in senso utilitaristico, indotti più da una dimensione individualista, dove il bene particolare prevale su quello collettivo, anche se negli ultimi tempi ci sono segnali incoraggianti di partecipazione, ad esempio l’adesione alle manifestazioni dei Fridays for Future. Emergono tuttavia tra i giovani segnali interessanti: tra i valori ritenuti principali, emergono il rispetto degli altri e il senso di responsabilità, mentre rimane nelle retrovie il senso attivo di appartenenza alla collettività. Per i ragazzi essere cittadini significa: rispettare gli altri (a prescindere da genere, etnia, etc.) (49%); conoscere i propri diritti e doveri come cittadino, futuro elettore (46%); valutare le conseguenze delle proprie azioni (41%). Rimane sullo sfondo (citato dal 27%) il concetto secondo il quale essere cittadini significa anche essere aggiornati su scala nazionale e globale, seguendo il dibattito politico.

TRA IL VECCHIO INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

In previsione dell’introduzione effettiva del ciclo triennale di Educazione Civica, Presidi e ragazzi auspicano quindi una maggiore rilevanza rispetto al modo con cui è stato trattato l’insegnamento della precedente materia “Cittadinanza e Costituzione”, che ha giocato un ruolo marginale all’interno della proposta scolastica negli scorsi anni, ulteriormente aggravato nell’a.s. 19-20 a causa dell’emergenza Covid-19. Considerato come una materia “Cenerentola”, ha rischiato di essere poco efficace, perché rimasto ai margini degli interessi della scuola, non integrato all’interno della didattica e ambizioso negli intenti, ma ritenuto modesto negli effetti: un calderone dove inserire ogni tipo di contenuto, con l’effetto di diluirne la valenza educativa. Tuttavia l’80% dei Dirigenti Scolastici dice di aver attivato la materia in almeno una classe: tra questi il 46% in  tutte le classi e un contenuto 10% solo in alcune classi pilota. Gli studenti, dal canto loro, pur confermando le affermazioni dei Presidi, offrono dati più bassi, perché possono portare solo la testimonianza della propria classe, non avendo una visione d’insieme, a livello di istituto: il 57% dichiara di aver ricevuto l’insegnamento di questa materia.

Venendo al nuovo insegnamento dell’Educazione Civica vi viene perciò attribuito un valore forte perché rappresenta la leva per far vivere tra i giovani la consapevolezza di essere parte di una comunità globale in quanto strumento abilitante di un atteggiamento aperto nei confronti del mondo, nonché fonte di opportunità per il proprio futuro. I Dirigenti Scolastici intravedono prospettive interessanti non solo per questo anno scolastico, ma anche per il futuro: Il 78% lo giudica molto o abbastanza positivo (solo il 13% poco o per niente). Per quanto riguarda gli studenti l’interesse dichiarato è buono (voto medio 7,2 su scala 1-10) perché questa nuova materia consente di affrontare importanti tematiche di attualità e di migliorare il proprio senso civico (il 51% esprime un voto da 8 a 10).

In concreto che argomenti verranno trattati in particolare secondo i Presidi? Costituzione italiana (valutato come fondamentale dal 48%), l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (39%), l’educazione alla legalità (23%) e l’educazione interculturale e alla cittadinanza globale (15%).

Permangono tuttavia forti incertezze: secondo i Dirigenti Scolastici si rischia di non avere spazi adeguati in termini di numero di ore (29%) e si teme che manchi un progetto di formazione adeguato per i docenti (24%), tenuto anche conto delle difficoltà a livello organizzativo dovute all’approccio multidisciplinare (27%). Tra gli studenti, il 26% (voti 1-6) che non ritiene questa materia interessante, adduce motivazioni funzionali e gestionali: teme un aggravio della mole di studio (44%), ritiene che altre materie siano più importanti (32%) e il 29% suggerisce di adottarlo come insegnamento facoltativo.

Le attese dei ragazzi sono ancor più ambiziose e composite, perché durante le lezioni di Educazione Civica vorrebbero: affrontare a scuola i grandi temi del mondo contemporaneo (51%); inculcare il senso civico non ancora molto sviluppato tra i giovani (43%); apprendere i valori base della convivenza e della democrazia (38%)

In ogni caso la nuova materia rappresenta uno stimolo alla modernizzazione della scuola italiana: una giusta palestra per sperimentare un metodo di insegnamento di tipo esperienziale che vada al di là del tradizionale approccio frontale, con l’auspicio di confronti e dibattiti con esperti (richiesto dal 64% dei Presidi), lavori di gruppo (48%) e uscite didattiche (45%).

LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA: UN MUST PIU’ CHE UN’OPPORTUNITA’

All’interno di questo percorso viene attribuito un ruolo strategico alla DIMENSIONE INTERNAZIONALE del nuovo insegnamento: (prioritario o importante per l’84% dei Presidi e per il 64% degli studenti, soprattutto tra chi ha già fatto esperienze di studio all’estero). L’obiettivo, ambizioso, è quello di trasmettere – a detta dei Dirigenti Scolastici – l’appartenenza a una comunità globale (40%) e il confronto e il dialogo con culture diverse (24%), prima ancora di obiettivi più pratici, come la conoscenza di lingue diverse (11%) e imparare a vivere a contatto con persone appartenenti ad altre culture (10%).

I benefici che ne deriverebbero sarebbero, ne sono concordi Presidi e studenti – il saper prendere consapevolezza di far parte di una comunità globale, sviluppare comportamenti di apertura e valorizzazione delle diversità, favorire tra i giovani l’interesse a partecipare a iniziative di mobilità internazionale e promuovere il dialogo con altre culture.

Gli studenti auspicano che durante l’anno scolastico circa 12 ore siano dedicate alla dimensione internazionale dell’Educazione Civica, in particolare affrontando aspetti legati ai valori della democrazia, i diritti umani, la giustizia sociale (40%), l’importanza del dialogo e collaborazione con persone di culture diverse (39%), l’importanza della diversità come fonte di arricchimento del proprio bagaglio culturale (32%), l’importanza della mobilità individuale per studio o lavoro (17%). Un auspicio che si scontra con la mancanza di preparazione del corpo docente poiché il 47% dei Presidi ritiene di avere pochi o nessun docente con una formazione adeguata.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA: COME TRADURLA NELLA REALTA’?

La dimensione internazionale – è il parere degli opinion leader – deve avere un ruolo chiave nell’educazione e nella formazione dei giovani, anche prospetticamente perché gli studenti vivono già di fatto in questa dimensione e dovranno sempre di più confrontarsi con tematiche di carattere globale; inoltre avranno un ruolo chiave nella salvaguardia della cooperazione contro le derive divisive. L’obiettivo è declinare il lavoro di acquisizione delle competenze in un senso più specificatamente interculturale e internazionale, tradotto in: competenze linguistiche; capacità di approfondimento e curiosità verso altre culture; capacità critiche e di formazione di proprie opinioni fondate; assunzione di responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni; capacità emozionali ed empatiche; competenze relazionali e comunicative; capacità di adattamento a contesti  e situazioni nuove e diverse.

Ma che cosa significa proprio per loro, per gli studenti,internazionalizzazione della scuola”? Vuol dire imparare a capire e interiorizzare che cosa significa l’espressione spesso mal abusata di “essere cittadini del mondo”, ovvero: essere aperti mentalmente, curiosi verso le diversità culturali (55%); conoscere le questioni globali e dare il proprio contributo (48%); agire in maniera responsabile e per il bene comune(45%); e anche fare esperienze all’estero di studio,lavoro,volontariato (26%).

Qual è dunque lo stato dell’arte del grado di internazionalizzazione della scuola italiana? Presidi e studenti la promuovono con riserva. La metà dei Presidi ritiene che la propria scuola sia particolarmente attiva nel promuovere progetti internazionali voto medio: 7,1 su scala 1-10 (il 50% esprime un voto da 8 a 10). Inoltre, l’offerta formativa volta all’internazionalizzazione è ritenuta adeguata (voto medio 7,0 su scala 1-10).

I ragazzi spingono per avere una scuola più internazionale (7 studenti su 10, mentre il 14% non è d’accordo e pensa che la scuola lo sia già abbastanza). Questo perché migliorerebbe la conoscenza delle lingue e delle culture straniere (18%); stimolerebbe l’apertura mentale e la crescita personale (13%), favorirebbe la modernizzazione della scuola italiana (12%), favorirebbe le esperienze di studio all’estero (5%).

Per quanto lento e faticoso, il processo di apertura della scuola italiana rispetto al resto del mondo ha dunque bisogno di una forte accelerazione. Il 67% dei Presidi si dichiara fortemente d’accordo (voto da 8 a 10, su scala 1-10) nel ritenere che la scuola riuscirà ad assumere una vera dimensione internazionale quando verrà introdotta un’offerta formativa ‘curricolare’ volta all’internazionalità e interculturalità

Conclude Ruffino: “In questa fase di incertezza sappiamo che dobbiamo ripensare il futuro: c’è la necessità di continuare a costruire un nuovo modo di dialogare tra le culture, che tenga conto delle differenze e delle identità plurali che caratterizzano l’umanità, ma che miri ad un progetto comune rivolto alla pace e alla cooperazione tra le nazioni. Questo passo può essere intrapreso proprio grazie agli studenti impegnati nei programmi di mobilità studentesca, costruttori di ponti tra i popoli”.

La registrazione dell’incontro e l’abstract riassuntivo dei dati sono disponibili sul sito www.scuoleinternazionali.org

L’Osservatorio Nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca è stato creato nel 2009 dalla Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali con lo scopo di documentare il processo di internazionalizzazione delle scuole in Italia e fornire stimoli per la loro apertura al resto del mondo attraverso gli scambi giovanili internazionali. Al progetto collaborano il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola. I risultati della ricerca e l’abstract riassuntivo sono consultabili sul sito: www.scuoleinternazionali.org


[1] Per sviluppare il tema del ruolo della dimensione internazionale nell’insegnamento della nuova educazione civica e ottenere una visione completa Fondazione Intercultura e Ipsos hanno intervistato tre differenti target d’interesse:

  • 12 colloqui in profondità con opinion leader di Istituzioni, Mondo Accademico, Mondo Imprenditoriale, Organizzazioni non profit, Media per sondare l’importanza della dimensione internazionale dell’Educazione Civica.
  • 325 interviste CATI e CAWI a Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado per misurare  lo stato dell’arte e la percezione dell’introduzione del nuovo insegnamento;
  • 402 interviste CAWI a studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado per valutare i loro comportamenti e il loro interesse verso l’educazione civica e gli aspetti internazionali, le aree di approfondimento attese o desiderate e la visione attuale e futura di una società interculturale.

Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (20G00145)

(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05691)

(GU Serie Generale n.266 del 26-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 40)


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05822) (GU Serie Generale n.262 del 22-10-2020)

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pagina 2, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «alla rubrica e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “e di contratti di somministrazione”.», leggasi: «alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di contratti di somministrazione”.»;
alla pagina 4, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a “4 gennaio 2000” sono sostituite…», leggasi: «al comma 8, le parole da: “decreto ministeriale” fino a: “4 gennaio 2000” sono sostituite…»;
alla pagina 12, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37-bis al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dove e’ scritto: «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337)», leggasi: «Art. 37-bis (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337)»;
alla pagina 13, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 37-ter al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 1, lettera b), i segni di interpunzione «;» presenti alla fine delle voci 16-bis e16-ter, ed il segno di interpunzione «.» presente alla fine della voce 16-quater, prima della chiusura degli apici, sono da intendersi espunti;
alla pagina 19, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 3-quinquies, dove e’ scritto: «13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi…», leggasi: «13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi…»; ed ancora, alla seconda colonna, al comma 3-novies, dove e’ scritto: «3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in … e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 1 e 2 per l’anno 2022.», leggasi: «3-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-sexies a 3-octies, valutati in … e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 3-sexies e 3-septies per l’anno 2022.»;
alla pagina 20, prima colonna, nella parte in cui viene modificato l’art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al primo capoverso, dove e’ scritto: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacita’ fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “e la cui relativa capacita’ fiscale”;», leggasi: «al comma 1, le parole: “e la relativa capacita’ fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “e la cui capacita’ fiscale”;»;
alla pagina 32, seconda colonna, nella parte in cui si inserisce all’art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 2, alinea, un periodo dopo il primo, dove e’ scritto: «…CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992…», leggasi: «…CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992…»; ed ancora, alla pagina 33, prima colonna, al comma 22, dove e’ scritto: «al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: “e dal Sindaco di Chioggia” sono sostituite dalle seguenti: “dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti” e le parole: “Cavallino Treporti, Chioggia,” sono soppresse;», leggasi: «al comma 22, capoverso articolo 4, comma 1, le parole: “e dal Sindaco di Chioggia” sono sostituite dalle seguenti: “, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti” e le parole: “Cavallino Treporti, Chioggia,” sono soppresse;».


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05819) (GU Serie Generale n.262 del 22-10-2020)

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020, alla pagina 22, prima colonna, nella parte in cui viene inserito l’art. 57-bis al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera a), anziche’: «a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;», leggasi: «a) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: “1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”;».


ERRATA-CORRIGE  

Comunicato relativo alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 253 del 13 ottobre 2020). (20A05728) (GU Serie Generale n.259 del 19-10-2020)

Nell’allegato alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 32, seconda colonna, nella parte in cui viene inserito all’art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 2, alinea, un periodo dopo il primo, dove e’ scritto: «… del 30 novembre 209, e 92/43/CEE …», leggasi: «… del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE …»


dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (20G00145)

(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)

Art. 21 – bis Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavo-ro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, sal-vo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.

6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 -ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITÀ ED EMERGENZA

Art. 32. Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021.

1. Il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 600 milioni di euro nell’anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.

2. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell’anno 2020 e a 48 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:

a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento cultura-le, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell’anno 2020 e a 552 milioni di euro nell’anno 2021, è destinata:

a) al potenziamento delle misure previste all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermi restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui all’articolo 235 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;

b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgi-mento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.

4. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo , per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.

5. Con il decreto di cui all’articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.

6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all’articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

6 -bis . Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previ-ste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall’azienda sanitaria locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6 -ter . Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

6 -quater . All’articolo 231 -bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali presta-zioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi».

6 -quinquies . Il decreto attuativo di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6 -sexies . All’articolo 1, comma 2 -bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «valutazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione periodica e finale».

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

7 -bis . Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 del-le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorri-mento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 e dell’avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 24404 dell’11 luglio 2019.

7 -ter . All’onere derivante dal comma 7 -bis , pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020, l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’economia e delle finanze e, quanto a 10 milio-ni di euro per l’anno 2021, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 32 – bis Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spa-zi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previ-ste dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l’edilizia scolastica, adottate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell’istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall’articolo 58 -octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-cembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell’istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58 -octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo.

4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il primo periodo è soppresso.

5. A decorrere dall’anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell’articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono iscritte in un apposi-to capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previ-ste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

6. Nell’ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d’intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L’ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bi-lancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell’istituto.

Art. 32 – ter Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall’articolo 4 -bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data del-la presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposi-zioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi prece-denti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell’attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all’assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell’istruzione attuative dell’articolo 231 -bis del medesimo decreto-legge, e all’articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

2. Ai fini dell’utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall’anno scola-stico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall’articolo 35, comma 5 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all’articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48. Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».

2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto de- finiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, di cui all’arti- colo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Art. 48 – bis Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l’anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educati- vo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. (20G00122)

(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 30)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 203 del 14 agosto 2020). (20A04573)

(GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pagina 28, prima colonna, all’articolo 58, comma 2, terzo periodo, anziche’: «Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attivita’ a decorrere dal 1° gennaio 2019.» leggasi: «Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l’attivita’ a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563)

(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO  

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″». (20A05642)

(GU Serie Generale n.254 del 14-10-2020)

All’art. 8, comma 5, del decreto specificato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020, anziche’: «… di cui agli elenchi A e B dell’allegato 20 …», leggasi: «… di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 …».


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020, di cui all’allegato 16;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all’allegato 9;

Visti i verbali numeri nn. 106, 107, 108, 109 e 110 di cui rispettivamente alle sedute del 7, 15, 18, 26 e 29 settembre, nonché i verbali nn. 111, 112 e 114 di cui rispettivamente alle sedute del 1°, 5 e 8 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al verbale n. 116 del 12 ottobre 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

  •     a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  •     b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  •     c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
    È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • a) soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’ art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  • c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
  • d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline  sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
  • f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ;
  • g) lo  svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport  è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;
  • h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
  • i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  • l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
  • m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato
  • n) restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;</li>
  • o) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
  • q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;
  • r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21. Sono altresì consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
  • s) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
  • t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
  • v) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • w) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera v), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
  • z) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
  • aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • bb) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
  • dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
  • ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
  • ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali   e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con    i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ;
  • hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
  • ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
    a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • mm) le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
    1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;
    2) l’accesso dei fornitori esterni;
    3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
    5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
    6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
    7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
    8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari;
    9) le spiagge di libero accesso;
  • nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
    1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
    2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
    4) l’accesso dei fornitori esterni;
    5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
    6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
    7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza

Art. 2.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Art. 3.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

  • a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
  • b) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19;
  • c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole   di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19;
  • d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
  • e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

2. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’ art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 4.

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1:

  • a) esigenze lavorative;
  • b) assoluta urgenza;
  • c) esigenze di salute;
  • d) esigenze di studio;
  • e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
  • g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
  • h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché’ di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
  • i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
  • l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

  • a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
  • c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5.

Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, di:

  • a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;
  • b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20;
  • c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F dell’allegato 20:
    1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
    2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
    3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
    4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 6, commi 7 e 8.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall’autorità sanitaria nell’ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto, è fatto obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 6.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

  • a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 3;
  • b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.

3. Nell’ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da 1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dall’art. 5, comma 1, integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga esclusivamente con mezzo privato. L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

5. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

  • a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
  • b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
  • c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
  • d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché’ degli altri eventuali conviventi;
  • e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
  • f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché’ di mantenere:
    1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
    2) il divieto di contatti sociali;
    3) il divieto di spostamenti e viaggi;
    4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
  • g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
    2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
    3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
  • h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

  • a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

  • a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • b) al personale viaggiante;
  • c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
  • d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:

  • a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  • b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
  • c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
  • d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
  • h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Art. 7.

Obblighi dei vettori e degli armatori

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

  • a) acquisire e verificare prima dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 5;
  • b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
  • c) vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
  • d) adottare le misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché’ alle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
  • e) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i mezzi di protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
  • f) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all’allegato 17 del presente decreto, validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all’elenco C, si applica l’articolo 6, comma 6.

3. Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera, prima della partenza della nave, il Comandante presenta all’Autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

  • a) l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
  • b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza;
  • c) la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, è consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell’allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell’allegato 20, nonché’ previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il Comandante della nave presenta all’autorità marittima, almeno ventiquattro ore prima dell’approdo della nave, una specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell’allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Art. 9.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

Art. 11.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nota 13 ottobre 2020, AOODPIT 1843

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti Scolastici
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise

Oggetto: Organico docenti “COVID”