Gestione privacy dopo il GDPR, qual è il ruolo del DSGA

da OrizzonteScuola

Di Avv. Bruno Cantarone

Mentre tutti i Dirigenti scolastici certo ricordano la data del 25 maggio 2018, che i più tra loro hanno vissuto in quel vago clima di incertezza e preoccupazione che spesso accompagna le fasi di transizione verso il nuovo, forse pochi sanno che, in realtà, a quella stessa data l’oggetto delle loro ambasce, ossia il Regolamento (UE) 2016/679 meglio noto con l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), era già pienamente in vigore da due anni.

Nonostante il lungo periodo transitorio stabilito dall’art. 99 affinché gli Stati membri adeguassero gli ordinamenti interni, l’Italia è arrivata a quella fatidica data in cui il GDPR ha ricevuto uniforme applicazione in tutti i 28 Paesi dell’Unione, sostanzialmente impreparata.

Questo ritardo ha imposto agli interpreti dell’ultima normativa relativa alla protezione, si badi, non di una non meglio precisata “privacy” ma, più propriamente, delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 1), uno sforzo di gran lunga maggiore per discernere ciò che della lunga e consolidata esperienza applicativa pregressa poteva essere salvato e ciò che invece doveva, da un giorno all’altro, scomparire per dar spazio al nuovo.

Un emblematico esempio in tal senso è dato dalla definizione del ruolo che, nel passaggio dal D. Lgs. 196/2003 (noto anche come “Codice della Privacy”) al GDPR, è legittimo ed opportuno conservare al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi (DSGA) in vista del raggiungimento della ratio legis sopra indicata.

Nel previgente impianto normativo il legislatore italiano aveva opportunamente stabilito di frapporre tra il titolare (soggetto apicale cui competevano le decisioni fondamentali in ordine al trattamento dei dati: le finalità, le modalità, gli strumenti) e gli incaricati (meri esecutori di determinate operazioni), un rango intermedio con rilevanti funzioni sia nei confronti degli interessati che del Garante.

L’art. 29 del Codice Privacy concedeva al titolare del trattamento dei dati appunto la facoltà di individuare, sia all’interno che all’esterno della propria organizzazione, uno o più soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità fornivano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, cui delegare, attraverso un atto di preposizione scritto, unilaterale e recettizio contenente le necessarie istruzioni, lo svolgimento di determinati compiti.

Date tali caratteristiche, la prassi delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado si era subito orientata e consolidata nel senso di individuare il DSGA, ossia il funzionario dell’Area D del personale a.t.a. che, in base alla Tabella A del vigente C.c.n.l. di comparto, svolge “attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna”, quale primo e naturale destinatario della nomina a responsabile del trattamento.

Anche il GDPR oggi contempla all’art. 28 un soggetto (persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare) che è ancora chiamato “responsabile del trattamento”, e questa coincidenza terminologica è fonte di incertezza dato che le analogie con il passato si fermano al nome: dal confronto tra i due articoli di riferimento, quello abrogato dal D. Lgs. 101/2018 e quello in vigore, emergono infatti una serie di importanti differenze.

La prima è data dal fatto che la nomina dell’odierno responsabile non è più rimessa alla discrezionalità del titolare ma è diventata obbligatoria ogni qualvolta un trattamento debba essere effettuato da altri per suo conto.

La seconda attiene alla diversa natura del vincolo giuridico che lega il responsabile al titolare: scomparso il riferimento all’atto di preposizione, lo strumento principale e tipico che definisce i reciproci diritti ed obblighi è per l’art. 28 un “contratto” (assimilabile al contratto di mandato disciplinato dall’art. 1703 del nostro Codice civile).

A marcare ulteriormente la discontinuità rispetto al passato, vi è poi il nuovo regime di responsabilità che grava sul soggetto in esame e che, da un lato, lo chiama a risarcire in solido con il titolare (art. 82) il danno causato da una violazione degli obblighi stabiliti dal GDPR, e, dall’altro lato, lo considera passibile di autonome sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83).

Già da sole, le macroscopiche differenze segnalate sono sufficienti a comprendere che il ruolo di responsabile del trattamento contemplato dall’art. 28 del GDPR compete ad un soggetto del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla struttura organizzativa della istituzione cui appartiene il titolare e che pertanto non può essere affidato al DSGA, come ha peraltro riconosciuto lo stesso MIUR nella nota diffusa il 22 maggio 2018 (prot. 0000563).

Nello stesso senso depongono anche altre circostanze, come l’obbligo imposto a carico del responsabile di cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la “prestazione dei servizi” relativi al trattamento (art. 28, comma 3, lett. g), la possibilità che il medesimo soggetto aderisca a “codici di condotta” o a “meccanismi di certificazione” (art. 28, comma 5), la eventualità che, in base all’art. 37, commi 1 e 4, egli sia obbligato (al pari del titolare) a designare un Responsabile della protezione dei dati, o ad istituire il suo registro delle attività di trattamento (art. 30), tutte circostanze che non sono riferibili ad un lavoratore dipendente, stabilmente ed organicamente inserito nella medesima organizzazione del titolare del titolare del trattamento.

Questo risultato interpretativo non conclude però l’analisi in corso.

La consapevolezza che il DSGA non può essere legittimamente nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR apre infatti ad un doppio problema: resta da individuare il soggetto cui meglio si attagliano le caratteristiche ivi delineate e resta da stabilire quale sia il diverso inquadramento del DSGA nel nuovo sistema di protezione.

Sotto il primo aspetto, calando l’art. 28 nel quotidiano delle istituzioni scolastiche pubbliche, è facile veder affiorare quei fornitori specializzati di servizi web e software gestionali – ben noti sia ai Dirigenti scolastici che ai DSGA – che allestiscono piattaforme, spesso allocate su server proprietari ed accessibili via internet, funzionali agli usi più disparati, come la gestione dei documenti informatici, dei fascicoli elettronici, la dematerializzazione, la conservazione cloud dei dati, la gestione della contabilità, degli stipendi, e coì via.

Si tratta appunto di soggetti esterni, strutturalmente e professionalmente organizzati in modo autonomo, legati all’istituzione scolastica esclusivamente da un vincolo di natura contrattuale, cui viene affidato lo svolgimento di determinati servizi esternalizzati, a titolo oneroso e pertanto con assunzione delle relative responsabilità.

Sotto il secondo aspetto, sarebbe possibile inquadrare il DSGA tra le “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare”, categoria di soggetti cui fa indirettamente cenno l’art. 4, comma 1, numero 10), che sostanzialmente coincide con quella degli incaricati come li chiamava il vecchio Codice.

Questa configurazione, tecnicamente ammissibile, non è però la migliore dato che, di fatto, equipara nella gestione della privacy il ruolo del DSGA, che nello svolgimento quotidiano delle sue mansioni ha la continua necessità di trattare dati personali (dei fornitori, del personale dipendente, di alunni o studenti e delle loro famiglie, eccetera), con quello ad esempio dei collaboratori scolastici, che invece effettuano operazioni di trattamento dati solo in modo del tutto sporadico ed occasionale.

La soluzione va pertanto ricercata altrove.

A ben guardare, l’art. 24, comma 1, del GDPR laddove stabilisce che “il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento”, sta chiedendo – nel caso di specie, al Dirigente scolastico – di abbandonare l’approccio burocratico-prescrittivo cui era ispirato il Codice della Privacy (si pensi al suo “Allegato B”) e di affrontare con metodo manageriale (risk based approach) il problema privacy, lasciandolo libero di progettare le soluzioni che più gli aggradano.

E’ proprio questo il dato normativo che ancora consente di assegnare al DSGA un ruolo da protagonista nel sistema di gestione della protezione dei dati personali, coerente con il suo profilo professionale e con il modello organizzativo tipico delle istituzioni scolastiche pubbliche, nonché conforme all’esperienza maturata sino al 24 maggio 2018.

In una logica di divisione dei compiti del tutto naturale, legittima ed anzi funzionale allo scopo di strutturare un trattamento che rispetti le prescrizioni del GDPR e tuteli il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, può infatti costituire “misura organizzativa” ritenuta adeguata dal titolare la eventuale designazione da parte sua del DSGA come figura interna apicale con funzioni di supervisione degli adempimenti privacy, da svolgere secondo analitiche istruzioni.

Tale figura – la si chiami “referente interno in materia di protezione dei dati personali”, “autorizzato di primo livello”, “autorizzato coordinatore”, o, più tradizionalmente, “responsabile interno del trattamento”, poco importa – potrebbe utilmente svolgere numerosi compiti.

Si pensi ad esempio: alla implementazione del Registro delle attività di trattamento; alla amministrazione delle nomine agli incaricati, delle informative agli interessati e dei consensi, ove necessari; alla gestione dei data breaches; alla regolare tenuta della documentazione per la accountability del titolare; alla rilevazione di eventuali violazioni del Regolamento; al disbrigo delle richieste formulate dall’interessato (accesso ai dati personali; rettifica e cancellazione; limitazione di trattamento; opposizione al trattamento; portabilità dei dati).

E’ opportuno precisare che la prospettata soluzione viene offerta in via di interpretazione, dato che il GDPR non contempla siffatto responsabile interno del trattamento (ma neppure lo vieta), ed anche in base ad un orientamento subito assunto dal Garante per la protezione dei dati personali e di recente ribadito (22 gennaio 2019), che induce a ravvisare, nel passaggio dal Codice Privacy al nuovo Regolamento, una certa continuità tra vecchi e nuovi soggetti, autorizzando così l’idea che il DSGA possa continuare a svolgere in questa delicata materia un ruolo da protagonista.

Concorso ordinario scuola: quando ripartiranno le prove?

da La Tecnica della Scuola

Tutti i concorsi pubblici, come sappiamo, sono stati sospesi con l’ultimo DPCM entrato in vigore lo scorso 5 novembre. Il concorso straordinario, che era già partito, ha dovuto interrompere le prove in corso lasciando quasi la metà dei candidati in attesa di novità. Le prove si sarebbero dovute concludere il 9 novembre per poi lasciare spazio al concorso ordinario, con l’attesa prova preselettiva da concludersi entro il 2020: questo era il piano della Ministra Azzolina che ora, alla luce dell’emergenza sanitaria, dovrà essere ripensato.

E allora: quando avremo novità sul concorso ordinario? L’unica cosa certa è che non potrà partire fino a quando non si saranno concluse le prove del concorso straordinario. Secondo le ultime indiscrezioni, queste ultime potrebbero già ricominciare prima delle feste natalizie. Entro il 9 dicembre potrebbe essere pubblicato un nuovo calendario per consentire a tutti i candidati rimasti in attesa di sostenere la prova concorsuale. Certamente sarà necessaria molta cautela, tutto dipenderà dall’andamento dei contagi e dalle decisioni del Governo, ma il numero esiguo di prove rimaste in sospeso lascia pensare che la Azzolina tenterà in ogni modo di far concludere lo straordinario entro l’anno.

A quel punto, la prova preselettiva dell’ordinario potrebbe già partire a inizio 2021. Il concorso ordinario, d’altra parte, ha un iter di svolgimento molto più articolato dello straordinario, con più step da superare dopo lo sfoltimento della preselettiva. In ballo ci sono oltre 45.000 posti, 33.000 per la scuola secondaria e 12.863 per infanzia e primaria: dal Ministero sanno che è necessario accelerare i tempi.

Prepararsi alla prova preselettiva

Se le indiscrezioni sono vere, questo è il momento di intensificare lo studio per la preselettiva. Ricapitoliamo anzitutto come si articola la prova per le diverse classi di concorso:

Preselettiva infanzia e primaria: 50 quesiti a risposta multipla e 50 minuti di tempo. Le domande sono così suddivise:

  • capacità logiche: 20 domande;
  • comprensione del testo: 20 domande;
  • normativa scolastica: 10 domande;

Preselettiva secondaria di I e II grado: un’ora di tempo e 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi:

  • capacità logiche: 20 domande;
  • comprensione del testo: 20 domande;
  • normativa scolastica: 10 domande;
  • lingua inglese: 10 domande.

Ricordiamo che lo svolgimento della prova sarà computer-based. Secondo la normativa, è previsto il rilascio di una batteria di test almeno venti giorni prima della prova effettiva. Resta da scogliere il nodo legato a questo, poiché se ci saranno più giornate di prove scaglionate, dovrebbero essere rilasciate altrettante batterie di test. Ma al di là di ogni incertezza, resta evidente che si proverà in tutti i modi a riattivare presto la macchina concorsuale per permettere ai candidati del concorso ordinario di sostenere la prova preselettiva.

Handimatica 2020: tre giorni sulle “Tecnologie digitali per la comunità fragile”

da La Tecnica della Scuola

Dal 26 al 28 novembre si svolgerà la dodicesima edizione 2020 di Handimatica, totalmente online, che in questo anno particolare segnato dalla pandemia affronterà numerosi temi di discussione sotto il significativo titolo “Tecnologie digitali per la comunità fragile”. L’iniziativa, coordinata dalla fondazione ASPHI, una organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si occupa da quasi 40 anni di tecnologie digitali per la disabilità, vedrà per tre giorni numerosi e qualificati interventi, che esploreranno i tanti aspetti del rapporto complesso e articolato tra inclusione, tecnologie, risorse e territori alla luce attuale dei nuovi bisogni emersi durante la pandemia.

Il programma

Si parte giovedì 26 novembre, dalle 10 alle 12, con il convegno inaugurale, che affronterà l’attualità, che ha fortemente coinvolto il Terzo Settore nel sostegno delle reti sociali e che proprio grazie alle tecnologie ha reso possibili il supporto e il servizio alle comunità più fragili.

La scuola sarà protagonista della successiva parte della giornata con il webinar che si svolgerà dalle 14,30 alle 16,45 dal titolo “Dalla didattica a distanza alla Didattica Integrata con il digitale: nuove consapevolezze per una scuola inclusiva”, che sarà introdotto dalla viceministra Anna Ascani, che insieme a numerosi esperti affronterà i tanti cambiamenti che la scuola ha dovuto affrontare a causa della’emergenza sanitaria, e come questo potrà portare a ripensamenti, anche rispetto alla piena partecipazione degli alunni con fragilità.

Il webinar intende far emergere i punti focali su cui lavorare per la costruzione di contesti scolastici inclusivi con il supporto delle tecnologie digitali anche valorizzando le esperienze di successo di alcune realtà scolastiche in Italia. Subito dopo, in un altro webinar, si affronterà il tema della certificazione sulle competenze informatiche ICDL e si parlerà della possibilità di offrire ai candidati di sostenere gli esami in modalità a distanza, da casa propria, nel rispetto di tutti gli standard di qualità, una facilitazione in più per le persone con disabilità/DSA.

Venerdì 27 si discuterà di smart working, di tecnologie a supporto degli adulti con disabilità e si tornerà a parlare di scuola, dalle 17 alle 19, con l’intervento degli esperti dell’Indire sull’esperienza diffusa di Didattica a Distanza; il webinar intende mettere in luce gli elementi di sistema per una scuola capace di accogliere e includere tutti gli studenti, in presenza e a distanza, partendo dalla narrazione dei percorsi concreti realizzati in alcune scuole rappresentative per i vari ordini e delle relative strategie organizzative adottate, a beneficio di tutta la comunità scolastica.

Sabato 28, ultimo giorno di Handimatica 2020, numerosi gli spazi dedicati alla scuola, con un webinar a cura di Servizio Marconi TSI / Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna che porterà alla ribalta esperienze e buone pratiche di didattica digitale inclusiva. Nel corso della giornata si parlerà anche di robotica a supporto dell’inclusione, di smart working, di progetti per l’autismo.

Tutti i dettagli sugli eventi e le modalità per l’iscrizione si possono trovare al link, mentre al link ASPHI mette a disposizione una galleria multimediale per conoscere più da vicino l’inziativa e i contenuti principali.

Ritorno a scuola prima di Natale, i sindaci: ‘Sì, ma solo con ingressi davvero scaglionati e incremento dei trasporti’

da Tuttoscuola

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha incontrato i sindaci in un vertice che ha avuto come oggetto il ritorno a scuola. L’incontro è terminato con una sorta di impegno a riportare, gradualmente, gli studenti alle lezioni in presenza già prima di Natale. Una data precisa ancora non viene indicata (anche se si parla del prossimo 9 dicembre), ma quel che sembra certo è che il ritorno dovrà essere accompagnato da una serie di misure di “prevenzione”, piuttosto precise: dalla corsia preferenziale per le scuole nelle Asl al potenziamento del servizio di trasporto pubblico, fino ad arrivare a un reale scaglionamento did ingressi e uscite.

“Abbiamo offerto la nostra massima disponibilità a collaborare con il governo: l’obiettivo comune è di riaprire le scuole. Un obiettivo con ogni evidenza di interesse dei bambini e dei ragazzi nella duplice ottica di contenere la dispersione scolastica e garantire l’indispensabile socialità assicurata nelle prime classi”, ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. “La nostra massima e unitaria disponibilità a collaborare, però, non può prescindere da alcuni nodi sui quali siamo tornati a sollecitare la ministra e, per suo tramite, l’intero governo”.

Gli enti locali, insomma, pur concordando sulla necessità di far rientrare a scuola i ragazzi il prima possibile, non vogliono che i problemi che si sono presentati a settembre e che hanno di fatto comportato la chiusura delle scuole, si ripresentino a dicembre senza che nulla sia stato risolto.

Orari di ingresso e uscita “davvero scaglionati”, garanzie sull’incremento di mezzi di trasporto in modo da evitare affollamenti sugli autobus e alle fermate e la necessità di protocolli sanitari “univoci e chiari” per fissare le modalità di tracciamento, di quarantena e utilizzo dei test rapidi sono tra le richieste dei sindaci.

Per Azzolina, da giorni in pressing sul governo per riaprire le scuole, l’incontro è un primo risultato positivo: “Ho molto apprezzato lo spirito di collaborazione emerso dalla riunione con i sindaci delle aree metropolitane – ha dichiarato al termine dell’incontro -. Siamo tutti d’accordo che la scuola sia una priorità, lavoriamo insieme per riportare gradualmente gli studenti in classe”.

Nel dibattito è intervenuto anche il presidente dell’Upi (Unione delle province italiane), Michele De Pascale, che ha sostenuto come le province, che si occupano di gestire gli istituti superiori dove studiano 2 milioni e 500 mila ragazzi, siano “favorevoli al ritorno in classe dei ragazzi”, ma per le scuole superiori il rientro “deve avvenire con gradualità ed equilibrio, in modo da evitare di dovere intervenire con frenate brusche”.

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni. Tra le ipotesi al vaglio (anche del governo), c’è quella di far rientrare in presenza gli studenti di prima e quinta superiore, oppure quella di far tornare prima i ragazzi della secondaria di secondo grado delle regioni con minor rischio sanitario.

“La scuola va riaperta appena possibile. Noi non dobbiamo procurare disagi in particolare ai nostri giovani”, ha intanto ribadito ancora una volta il premier Giuseppe Conte nel corso del vertice a Palazzo Chigi  con i ministri e i capidelegazione della maggioranza che si è svolto lo scorso 25 novembre.

Tempo pieno, Conte: ‘Ci sarà una riforma per garantirlo su tutto il territorio nazionale’

da Tuttoscuola

“Dal punto di vista sociale  vi sarà una riforma per garantire il tempo pieno su tutto il territorio nazionale che possa dare effettiva possibilità alle famiglie – e soprattutto alle donne – di inserirsi nel mercato del lavoro”. E’ quanto ha dichiarato il premier, Giuseppe Conte, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 “L’economia e la società del Mezzogiorno” illustrando i punti del Recovery plan italiano.

Il presidente del Consiglio ha confermato la volontà del governo di riportare i ragazzi a scuola prima delle vacanze di Natale.

Quanto al presunto ritardo dell’Italia sulla presentazione dei progetti per il Recovery, Conte, durante un incontro al Senato sui centri antiviolenza per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha smentito: “non è vero. Stiamo definendo progetti e li porteremo all’attenzione delle parti sociali e del Parlamento: siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma” .

Autonomia incompiuta e dirigenza “atipica”

Autonomia incompiuta e dirigenza “atipica”

di Mario Maviglia

Non sempre le opere incompiute sono da rigettare. Anzi. Si prenda la Sinfonia n. 8 D759 in si minore di Schubert, conosciuta appunto come “Incompiuta”, di cui abbiamo i primi due movimenti completi (Allegro moderato e Andante con moto), mentre del terzo movimento (Scherzo) esiste la partitura per pianoforte quasi completa e solo delle pagine già orchestrate. Non si conoscono i motivi per i quali il compositore austriaco non l’abbia completata. In ogni caso, ancorché incompiuta, l’opera presenta comunque una sua unitarietà e intensità, oltre che elementi di novità di un certo interesse (per tutti: l’inusuale tonalità in si minore per una sinfonia e forme incoative di romanticismo).

Ma anche la categoria della “atipicità” non è necessariamente negativa; in fondo i grandi innovatori sono stati “atipici” rispetto al loro tempo e hanno prospettato vie o soluzioni non ordinarie o fuori dal comune. Non si spaventi il lettore: questo non è un articolo di critica musicale e nemmeno una dissertazione sul pensiero laterale[1]; in realtà si sta parlando di autonomia, una delle riforme più incompiute della politica scolastica italiana, ma, a differenza dell’Incompiuta di Schubert, si presenta ben poco armonica e intensa. Succede. Ad una autonomia incompiuta fa da pendant una dirigenza “atipica” (ma non nel significato che ne dà De Bono). Tout se tient. Il senso di quanto sto dicendo lo si comprenderà nel corso dell’intervento (almeno questo è il mio auspicio).

Un mio precedente intervento (Dirigenti “sceriffi” e docenti sudditi, Edscuola, 21/11/2020) ha suscitato non poche reazioni in rete, alcune decisamente piccate e infastidite in quanto avrei disegnato un quadro distante dalla realtà. Lungi da me il tentativo di difendere quanto scritto in quell’articolo, altrimenti cadrei in quel modello comportamentale di attacco-difesa da cui prendo le distanze proprio nello scritto in oggetto. Forse quanto si dirà nel presente intervento chiarirà meglio alcuni passaggi di tale articolo. 

Com’è noto, l’autonomia scolastica è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la legge 15 marzo 1997 n. 59 (art. 21) e si colloca nel più ampio progetto di decentramento avviato dalla cd riforma Bassanini. Questa legge in particolare attribuiva alle istituzioni scolastiche la personalità giuridica già riconosciuta agli istituti tecnici, professionali e istituti d’arte e nel contempo conferiva la qualifica dirigenziale ai presidi e ai direttori didattici. Ma già qui registriamo un primo problema: la legge 59 vincolava il riconoscimento dell’autonomia e la personalità giuridica esclusivamente alle istituzioni scolastiche con determinati requisiti sul piano del dimensionamento; il successivo DPR 233/1998 fissava tali parametri: minimo 500 alunni, massimo 900; b) riduzione fino a 300 alunni nelle piccole isole, comuni montani, territori con specificità etniche e linguistiche. Successivamente, con la legge 183/2011 – Legge di stabilità 2012 – questi parametri saranno elevati verso l’alto: da 500 si passa a 600 alunni e, nelle piccole isole e comuni montani, da 300 si va a 400. Al di sotto di questi parametri non può essere assegnato un dirigente alle istituzioni scolastiche (e neanche un DSGA), ma solo un reggente.

Nei fatti questi parametri sono stati dilatati in modo abnorme (soprattutto in alcune regioni del Paese), tanto che non è infrequente avere istituzioni scolastiche con più di 2000 alunni, e con centinaia di unità di personale tra docenti e personale ATA. In sostanza si sono creati dei mostri organizzativi, peraltro senza prevedere strutture intermedie di coordinamento (middle management), se non i collaboratori del dirigente che la legge 107/2015 (comma 83) ha fissato fino al 10 per cento di docenti, per coadiuvare il dirigente “in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”, e le cd funzioni strumentali (CCNL 24/07/2003) “per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola”. (CCNL 2006-2009). Sulla carta sembrerebbe quindi prevista quella struttura intermedia di servizio di cui si parlava sopra, ma da un punto meramente istituzionale il tutto è stato lasciato all’iniziativa delle singole scuole senza prevedere un iter formativo specifico per queste figure e senza destinarvi risorse aggiuntive adeguate. Insomma, una sorta di “armiamoci e partite!”, come recita un verso della poesia Agli eroissimi del poeta ravennate Olindo Guerrini, 1897. (Ma è anche il titolo di un film interpretato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, 1971).

Ora, è abbastanza pacifico affermare che quanto più un’organizzazione diventa complessa (anche nella sua dimensione quantitativa), tanto più ha bisogno di strutture intermedie (tecniche e di coordinamento) per poter funzionare al meglio[2]. Questa considerazione appare alquanto scontata e tutto sommata ascrivibile al repertorio della “scoperta dell’acqua calda”; eppure, se si va ad analizzare cosa è successo in questi anni nel dimensionamento abnorme di molti istituti scolastici si scopre che la realtà ha sconfessato l’ovvietà. Infatti non vi è stato alcun progetto politico-istituzionale-contrattuale per dare concretezza a questa affermazione. Certo, le scuole nella loro autonomia hanno cercato di porre rimedio alla questione, ma in senso più generale il problema è stato del tutto ignorato. Sorge il sospetto che il gioco al rialzo nelle politiche di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sia stato ispirato da rozze ragioni di risparmio della spesa pubblica. Ciò ha corrisposto ad analogo incremento del numero degli alunni per classi fino ad arrivare alle cd “classi pollaio”. D’altro canto, istituti pollaio non possono che ospitare classi pollaio. Ancora una volta, tout se tient.

È interessante sottolineare che i dirigenti scolastici all’interno della P.A. sono probabilmente i soli dirigenti che per poter acquisire ed esercitare la qualifica dirigenziale devono avere affidata una struttura con determinati parametri quantitativi. Infatti, per restare nell’ambito dell’Amministrazione scolastica, non è richiesto un analogo requisito per i dirigenti del Ministero dell’Istruzione tant’è che il numero di dipendenti che mediamente fanno capo ad un dirigente amministrativo è 8-10 volte inferiore a quello cui deve provvedere un dirigente scolastico. A ciò si aggiunga che, di solito, un dirigente del MI (a parte poche eccezioni) non ha rapporti sindacali da gestire, non deve interfacciarsi in modo costante con altri amministratori pubblici (soprattutto sindaci, assessori, presidenti di enti pubblici), non deve tenere rapporti con le agenzie culturali, produttive, sportive e del terzo settore del territorio, oltre che dover curare i rapporti con gli studenti e le rispettive famiglie. Insomma, è fuori di dubbio che il perimetro entro cui si esercitano gli ambiti di competenza dei dirigenti MI è molto più delimitato, circoscritto ed omogeneo rispetto a quello entro cui è tenuto a muoversi un dirigente scolastico. L’unica struttura amministrativa che in qualche modo può essere comparata a una istituzione scolastica (almeno sul piano quantitativo) è qualche Direzione Scolastica Regionale, all’interno della quale le differenti materie sono però distribuite tra vari dirigenti di seconda fascia.

Si può eccepire che l’ambito territoriale dei dirigenti dell’Amministrazione Centrale è quello nazionale, e questo è vero per quanto concerne la definizione di linee generali, l’emanazione degli atti amministrativi e altre importanti materie; per quanto riguarda invece la gestione delle quotidiane problematiche che un sistema scolastico deve gestire, si sa che tanto i DS, in prima battuta, quanto gli UST e gli USR in seconda battuta fanno da “filtro” a innumerevoli questioni e dunque i dirigenti ministeriali possono assolvere ai loro compiti con maggiore continuità temporale e senza continue interruzioni. Eppure, a fronte di questo evidente divario tra la varietà e la quantità di ambiti da presidiare da parte dei dirigenti dell’uno e dell’altro settore, se si analizzano gli aspetti retributivi si scopre che i dirigenti scolastici percepiscono mediamente una retribuzione complessiva annua inferiore di circa 40 mila euro (fonte: Agenzia delle Entrate, 2017)[3]. Quando si parla di dirigenza “atipica” in riferimento ai dirigenti scolastici, l’atipicità più eclatante è sicuramente quella retributiva. Non è solo un fatto meramente economico, che pure ha la sua importanza, ma diventa un fatto anche simbolico: ti do poco perché vali poco. (Lasciate perdere la prosopopea della letteratura ministeriale e normativa sull’importante e insostituibile funzione svolta dai DS con diuturna abnegazione per contribuire a dare un radioso avvenire alla Patria…; è la stessa finzione che fino a qualche anno fa veniva usata in ogni circolare ministeriale per sottolineare l’importante contributo che sulla materia oggetto dell’atto potevano dare gli ispettori tecnici. In effetti gli ispettori tecnici, poi promossi dirigenti tecnici, erano così importanti per il nostro sistema scolastico che sono stati ridotti al minimo fino quasi a scomparire…).

Un‘altra anomalia della dirigenza scolastica risiede nel fatto che già dall’emanazione del DPR 275/1999 (Regolamento dell’Autonomia) e fino ai giorni nostri le scuole sono state progressivamente strangolate da un superfetazione burocratica di norme, disposizioni, istruzioni ecc. sempre più asfissiante e che ha ingessato il sistema. L’impressione che se ne ricava è che il Ministero di fatto non ha mai abbandonato la sua vocazione centralistica, ma (e qui sta il dramma) senza assicurare quell’efficienza che, almeno sulla carta, un sistema centralistico dovrebbe garantire. Pensiamo ad esempio alla nomina dei supplenti annuali: è incredibile come un’operazione di routine come questa, ogni anno registri ritardi, inceppamenti, disfunzioni. Eppure non è un fatto straordinario o eccezionale, ma ampiamente noto e dunque programmabile. D’altro canto i DS non possono provvedere autonomamente alla nomina dei supplenti annuali. Quindi da una parte abbiamo un apparato burocratico (centralista) che non riesce a garantire la tenuta di base del servizio scolastico (notoriamente i dirigenti ministeriali non provengono dall’ENA, l’École nationale d’administration francese che sforna la dirigenza burocratica e politica della Francia …), e d’altro canto ai dirigenti scolastici è inibito poter operare in quegli ambiti.

Per uscire da questo vicolo cieco sono state avanzate delle proposte di un certo interesse[4] che potrebbero costituire la base per ridare linfa all’autonomia scolastica e per “liberare le scuole” dalle pastoie burocratiche in cui oggi si trovano avvinghiate. Ma perché questo avvenga occorre che si creino almeno due condizioni: 1. da una parte vi deve essere un arretramento dell’apparato amministrativo centrale e quindi un’Amministrazione più “leggera”, meno invasiva, ma anche più efficiente nelle materie di sua competenza. Ad esempio nell’aggiornamento delle graduatorie dei docenti, nella nomina dei supplenti, nello svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale, l’Amministrazione dovrebbe mostrare un livello di efficienza e di tempestività almeno pari a quello che di solito esibisce quando chiede dati alle scuole, avvia monitoraggi, ecc. 2. Dall’altra vi deve essere un’avanzata delle scuole (singolarmente o in rete) nell’esplorare tutte le possibilità che il Regolamento dell’Autonomia offre in materia di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, oltre che nella messa in atto di forme consorziate di gestione alcuni servizi amministrativi. Le scuole potrebbero inoltre elaborare “progetti … volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento”, secondo quanto previsto dall’art. 11 del DPR 275/1999.

Conclusivamente, sarebbe già un risultato importante se nel campo della politica scolastica si lasciassero le opere incompiute al dominio dell’arte e la categoria dell’atipicità all’ambito creativo; più prosaicamente ci si potrebbe accontentare di un apparato amministrativo in grado di garantire in modo efficace ed efficiente l’ordinaria amministrazione: sarebbe una vera rivoluzione per un Paese ancora così “atipico”.


[1]  E. De Bono, ll pensiero laterale, BUR Rizzoli, Milano, 2000

[2]  A. Paletta, Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire la leadership per migliorare l’efficacia della scuola. Vol. 1, Bononia University Press, Bologna, 2020

[3] https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5152/Retribuzioni%20medie%20PA%20per%20macrovoce_2017_SITO.pdf

[4] M. Campione, E. Contu (a cura di), Liberare la scuola. Vent’anni di scuole autonome, Il Mulino, Bologna, 2000

Scuole chiuse: tutti di nuovo in classe dal 9 dicembre. L’ipotesi in discussione

da Tuttoscuola

Tutti di nuovo in classe dal prossimo 9 dicembre: è questa l’ipotesi, secondo quanto riportato da Ansa, per la quale sarebbero in pressing il M5s e Iv, anche se ancora non è stata presa una decisione. Il tema potrebbe essere affrontato – ma non è detto – nel vertice dei capi delegazione in programma per oggi. Lunedì scorso il premier Giuseppe Conte non ha escluso la possibilità di riaprire tutte le scuole a dicembre. Intanto i ministri più prudenti non escludono che il via libera arrivi solo a gennaio: tutto dipenderà dall’evoluzione della curva nelle prossime settimane.

“Fare squadra” sulla riapertura, mantenendo aperte le scuole che hanno continuato a lavorare in presenza: questo l’obiettivo di una riunione convocata sempre per oggi dalla Azzolina coi sindaci della città metropolitane.

“Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza intervenendo alla trasmissione di ‘Di martedi’. “Valutazioni in questo senso – ha concluso Speranza – sono previste nei prossimi giorni.

Nota 26 novembre 2020, AOODGOSV 21693

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
All’Intendente Scolastico della provincia di
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine
BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO
AI Sovrintendente agli studi della Valle D’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di II grado Statali e Paritarie
LORO SEDI
E p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Alla Prof.ssa Serena Bonito Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale DGSP Uff. V

Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Robotica – VI edizione a.s. 2020-2021

Nota 26 novembre 2020, AOODGOSV 21613

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio IV

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
per il successivo inoltro Agli Istituti Tecnici dell’indirizzo
“Grafica e Comunicazione”
LORO SEDI
Agli Istituti Professionali dell’indirizzo
“Servizi commerciali” con percorsi declinati
nelle aree della Grafica, Grafica pubblicitaria
LORO SEDI
e p.c. Spettabile ENIPG
Via Oslavia n° 50
00195 Roma
enipg@enipg.it

OGGETTO: Bando di concorso Modiano-E.N.I.P.G. “Realizza il logo e le carte da gioco celebrative per i 150 anni di Modiano”. Invito alla partecipazione

Decreto Ministeriale 26 novembre 2020, n. 163

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 26 novembre 2020, n. 163 

Fissazione di nuovi termini per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 87/2019 e n. 42/2020. (Decreto n. 163/2020). (21A00274)

(GU Serie Generale n.19 del 25-01-2021)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’ pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali, nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita’ di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita’ ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita’ e finanza pubblica e, in particolare, l’art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia scolastica nonche’ i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive e, in particolare, l’art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; Visto in particolare l’art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e’ stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l’art. 20-bis, comma 2;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, in particolare, l’allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e’ stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita’, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonche’ autorizzati gli interventi di cui all’allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e’ proceduto all’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all’annualita’ 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si e’ proceduto a prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 31 marzo 2020, n. 188, con il quale i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono stati prorogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, con il quale sono stati modificati i piani regionali degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87 e con il quale e’ stato stabilito che il termine di aggiudicazione dei nuovi interventi inclusi nell’allegato al decreto fosse quello del 21 febbraio 2021;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso nel Ministero dell’istruzione e nel Ministero dell’universita’ e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall’art. 2, le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Considerato che molti enti locali hanno evidenziato l’impossibilita’ di procedere al rispetto dei termini previsti dai sopracitati decreti, anche a causa delle misure adottate in occasione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, soprattutto, in alcune aree del Paese, non ha consentito di svolgere nei tempi le progettazioni necessarie e, quindi, l’affidamento dei relativi lavori;

Dato atto che l’art. 2, comma 7, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevede che un’eventuale proroga del termine di aggiudicazione possa essere disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, stabilire i nuovi termini ultimi per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 87 del 2019 e di quelli ammessi con decreto del Ministro dell’istruzione n. 42 del 2020;

Decreta:

Art. 1 Individuazione dei termini di aggiudicazione degli interventi

1. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e dei nuovi interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42, sono fissati al 30 giugno 2021, in caso di progettazione esecutiva e nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 31 agosto 2021 per gli interventi di nuova costruzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 41