Educazione civica, ecco i concorsi per l’a.s. 2021/22 in collaborazione con Senato e Camera dei deputati

da La Tecnica della Scuola

Anche per l’a.s. 2021/22 il Ministero dell’Istruzione propone alcuni progetti e concorsi in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.

Sulla piattaforma www.cittadinanzacostituzione.it è disponibile la nuova offerta formativa, realizzata in collaborazione con il Parlamento, riservata alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione.

Sono diversi i percorsi disponibili; li riepiloghiamo di seguito:

Concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola

Rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, il concorso invita gli studenti a presentare un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della
Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza.

Termine per le iscrizioni: 26 ottobre 2021.

Progetto “Un giorno in Senato”

Rivolto alle classi del terzo e quarto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, il progetto permette ai ragazzi di entrare in contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua approvazione.

Termine per le iscrizioni: 17 novembre 2021.

Concorso “Senato&Ambiente”

Rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, si propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l’attuazione nel proprio territorio e a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto. Il concorso, che si inscrive nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Termine per le iscrizioni: 3 novembre 2021.

Progetto “Giornata di formazione a Montecitorio”

Rivolto alle classi dell’ultimo biennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ha l’obiettivo di far vivere direttamente agli studenti l’esperienza di due giornate di lavoro alla Camera dei deputati.

Termine per le iscrizioni: 26 novembre 2021.

Concorso “Testimoni dei Diritti”

Rivolto alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado e realizzato, si propone di far riflettere i ragazzi sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e di far cogliere loro l’importanza dei valori in essa affermati.

Termine per le iscrizioni: 10 novembre 2021.

Progetto “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”

Rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di primo grado, invita gli studenti a produrre un elaborato originale volto a descrivere il concetto di democrazia e di attività parlamentare alla luce delle norme costituzionali.

Termine per le iscrizioni: 12 gennaio 2022.

Progetto “Vorrei una legge che…”

Rivolto alle classi quinte delle scuole primarie, il progetto si propone di far cogliere agli studenti più giovani l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

Termine per le iscrizioni: 26 gennaio 2022.

Studente-atleta di alto livello, riparte la sperimentazione per l’a.s. 2021/22

da La Tecnica della Scuola

Continua anche per l’a.s. 2021/22 la sperimentazione del “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello”.

Dagli esiti del monitoraggio effettuato per lo scorso anno scolastico è emerso che il progetto sperimentale, pur nella contingente criticità, ha complessivamente coinvolto 14.302 studenti atleti e 1.584 scuole, 5.442 tutor scolastici e 5.843 tutor sportivi, corrispondendo ad un bisogno formativo avvertito da Istituzioni scolastiche, famiglie e studenti impegnanti a conciliare il percorso scolastico e quello sportivo.

Con la nota 2095 del 27 settembre 2021 il MI spiega come le scuole possono aderire al progetto, accedendo alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link https://studentiatleti.indire.it/.

La procedura per la presentazione delle domande per il corrente anno scolastico è già aperta da oggi, 28 settembre, e resterà attiva fino al 30 novembre 2021.

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Licei con curvatura biomedica

Mercoledì 29 settembre, dalle ore 10:30, sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, la videoconferenza sull’avvio delle attività per l’anno scolastico percorso 2021/2022 dei percorsi liceali con curvatura biomedica. Durante l’incontro, organizzato dal Ministero insieme alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, verranno presentati i risultati del primo triennio di sperimentazione e verranno date indicazioni metodologiche didattiche per l’avvio della nuova sperimentazione triennale.

L’evento potrà essere seguito qui: https://youtu.be/KsKR82txk30

Le quattro giornate di Napoli

Le quattro giornate di Napoli

di Maurizio Tiriticco

Napoli, 27 settembre 1943 — La sera dell’8 settembre, la radio, con la voce di Corrado Mantoni – in seguito più semplicemente Corrado, noto conduttore televisivo – aveva dato comunicazione che tra l’Italia e gli angloamericani era stato finalmente firmato l’armistizio. La gioia di tutti gli Italiani fu enorme, ma le rappresaglie dei soldati tedeschi che, dopo l’arresto di Mussolini del 25 luglio, erano discesi numerosi nella penisola, furono immediate e feroci, in tutto il Paese. Ma Napoli resistette! Con grande forza e determinazione.

Ecco i fatti più eclatanti. Nel quartiere Materdei una pattuglia tedesca, rifugiatasi in un’abitazione civile, fu circondata e tenuta sotto assedio per ore, sino all’arrivo dei rinforzi: alla fine i napoletani vinsero, ma tre di loro persero la vita. A Porta Capuana un gruppo di 40 uomini si insediò, con fucili e mitragliatori, uccise sei soldati tedeschi e ne catturò quattro. Altri combattimenti si svilupparono in altre zone della città, al Maschio Angioino, al Vasto e a Monteoliveto. I tedeschi, comunque, procedettero ad altre retate eammassarono numerosi cittadini all’interno del Campo Sportivo del Littorio. Ciò scatenò la reazione degli uomini di Enzo Stimolo, un soldato scelto; i qualidiedero l’assalto al campo sportivo e il giorno seguente, dopo un breve combattimento, riuscirono a liberare i prigionieri.

Al terzo giorno di feroci scontri per le vie della città, l’organizzazione dell’insurrezione rimaneva ancora lasciata ai singoli capipopolo di quartiere, mancando del tutto i contatti con le ancora embrionali forze strutturate dell’antifascismo, come il Fronte Nazionale di diretta emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale, costituitosi a Roma solo 15 giorni prima e ancora privo di qualsiasi contatto significativo.Andavano intanto emergendo figure locali che si distinsero nelle operazioni nei vari quartieri della città. Tra le donne (le prime ad insorgere già dal 23 settembre) ci fu Maddalena Cerasuolo. Nel quartiere San Giovanni invece diedero coraggiosamente battaglia i cosiddetti “femminielli”. Da ricordare, tra coloro che presero il comando, il professore Antonio Tarsia in Curia (Vomero), il tenente colonnello Ermete Bonomi (Materdei), in collaborazione con il comandante di distaccamento Carlo Cerasuolo, padre di Maddalena, il capitano Carmine Musella (Avvocata), Carlo Bianco, il medico Aurelio Spoto(Capodimonte), il capitano Stefano Fadda (Chiaia), il capitano Francesco Cibarelli, Amedeo Manzo, Francesco Bilardo (Duomo), Gennaro Zenga (Corso Garibaldi), il maggiore Francesco Amicarelli (piazza Mazzini), il capitano Mario Orbitello (Montecalvario), il maggiore Salvatore Amato (Museo), il tenente Alberto Agresti (via Caracciolo, Posillipo), Raffaele Viglione (via Sant’Anastasio) e l’impiegato Tito Murolo (Vasto); mentre tra i giovani si distinse Adolfo Pansini, studente del liceo vomerese Sannazaro.

Nella piazza Giuseppe Mazzini, presso l’edificio Scolastico “Vincenzo Cuoco”, i tedeschi attaccarono in forze con i carri armati Tiger e non più di 50 ribelli tentarono strenuamente di opporsi, ma dovettero subire il pesante bilancio di 12 morti e più di 15 feriti.Anche il quartiere operaio di Ponticelli subì un pesante cannoneggiamento, in seguito al quale le truppe tedesche procedettero a eccidi indiscriminati della popolazione penetrando sin dentro le abitazioni civili. Altri combattimenti si ebbero nei pressi dell’aeroporto di Capodichino e di Piazza Ottocalli, dove morirono tre avieri italiani. Nelle stesse ore, presso il quartier generale tedesco in corso Vittorio Emanuele – tra l’altro ripetutamente attaccato dagli insorti – si avviò una trattativa tra il colonnello Walter Scholl ed Enzo Stimolo, finalizzata alla riconsegna dei prigionieri del Campo Sportivo del Littorio. Walter Scholl ottenne di aver libero il passaggio per uscire da Napoli, in cambio del rilascio degli ostaggi che ancora erano prigionieri al campo sportivo. Grande vittoria! Per la prima volta in Europa i tedeschi trattavano alla pari con degli insorti.

Il 30 settembre, mentre le truppe tedesche avevano già iniziato lo sgombero della città per il sopraggiungere delle forze anglo-americane provenienti da Nocera Inferiore, il professor Antonio Tarsia in Curia si autoproclamò, presso il Liceo “Jacopo Sannazaro”, capo dei ribelli, e assunse pieni poteri civili e militari. Comunque i combattimenti non tendevano a diminuire e i cannoni tedeschi che presidiavano le alture di Capodimonte, per tutta la giornata martellarono la zona tra Port’Alba e Materdei. Altri combattimenti si ebbero ancora nella zona di Porta Capuana. I tedeschi ormai in rotta lasciarono dietro di loro incendi e stragi. Clamoroso fu il caso dei fondi dell’Archivio di Stato di Napoli, che furono dati alle fiamme per ritorsione nella villa Montesano di San Paolo Belsito, dove erano stati nascosti. Il che comportò incalcolabili danni al patrimonio storico e artistico, e la perdita delle pergamene originali dellaCancelleria Angioina.

Ed infine, il 1º ottobre alle 9:30 i primi carri armati Alleati entrarono in città, mentre alla fine della stessa giornata, il comando tedesco in Italia, per bocca del feldmaresciallo Albert Kesselring, considerò conclusa la ritirata con successo!!! E ciò in perfetto stile dei bollettini di guerra fascisti!!! Quando le ritirate avvenivano tutte “secondo i piani prestabiliti”! Per concludere, mi sembra opportuno ricordare che su quelle vicende Nanni Loy nel 1962 girò un bellissimo film: “Le quattro giornate di Napoli”.

Nota 29 settembre 2021, AOODPPR 1072

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali LORO EMAIL

OGGETTO: Iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del visus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie.

Nota 29 settembre 2021, AOODGSIP 2124

Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

A tutte le Istituzioni scolastiche di ogni grado
e p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione dpit.segreteria@istruzione.it
Al Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Via della Mercede 9 00187 Roma segreteriacapodie@governo.it
Alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta – AOSTA

Oggetto: Istruzioni operative per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi previsti dall’articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie – E.F. 2021

Nota 29 settembre 2021, AOODPPR 1060

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative
Ai Coordinatori delle scuole paritarie
E, p.c. Ai Direttori generali e ai dirigenti titolari degli UU.SS.RR.

OGGETTO: COVID-19 – Rilevazione della situazione epidemiologica nelle scuole.

Sciopero generale 21 ottobre

CIB UNICOBAS: SCIOPERO GENERALE di tutto il sindacalismo alternativo

Lunedì 11 Ottobre manifestazione a Roma, h. 9,30 Ministero dell’Istruzione, V.le Trastevere (ci si ricongiunge al corteo cittadino intercategoriale alle h.12.00 a P.zza Venezia).

SCUOLA: NO ALLE CLASSI POLLAIO: nonostante la persistente condizione emergenziale anche quest’anno sono state legittimate oltre 17.000 classi che vanno dai 26 ai 33 alunni: dal governo solo green pass e minacce di sospensione dallo stipendio, senza dispositivi di sicurezza adeguati per i lavoratori e gli alunni, bloccati anche a ricreazione con le mascherine, peraltro inadeguate (neanche le Ffp2), senza sanificazione dell’aria (come avviene in Germania che ha speso 500 milioni in impianti d’aerazione), senza neanche il già ridicolo metro statico di distanziamento tra gli alunni (anziché i 4 del Belgio ed i 2 di Germania, Regno Unito e Spagna), con la “pulizia approfondita” invece della sanificazione delle ASL, senza mezzi di trasporto dedicati (come in Germania), senza ridurre i gruppi-classe a 15 alunni (come fatto in Germania e Regno Unito – il Belgio s’è fermato a 10) grazie ad un Protocollo firmato dal Miur e dalle Organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative”.

Con 220 miliardi per il Paese (84 a fondo perduto), per la Scuola è possibile un vero progetto di ripresa. Servono almeno 7 miliardi per le assunzioni, 7 per il contratto, più i 13 necessari ad un piano pluriennale per porre in sicurezza l’edilizia scolastica.

RICONVERSIONE TOTALE AD USI PACIFICI DELLE SPESE MILITARI E PER LE FALSE MISSIONI DI PACE.

TRASPORTI: Utilizzo immediato del parco pullman di esercito, finanza, polizia, carabinieri, aviazione e marina per TRIPLICARE LE CORSE DEI TRASPORTI PUBBLICI cittadini e ferroviari.

SANITÀ: Una VERGOGNA: dal 2010 hanno tagliato 43mila posti nella sanità e solo dal 2000 al 2017 i posti letto sono stati ridotti del 30%. Con un piano pandemico fermo al 2006, 470 fra medici ed infermieri (359 solo i primi) sono stati mandati a morire in prima linea privi di presidî ospedalieri adeguati.

Patente di guida per candidati con DSA

Patente di guida per candidati con DSA: ecco la tabella con il tempo aggiuntivo per l’esame  
Disabili.com del 28/09/2021

E’ stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture relativa alle semplificazioni della prova per persone con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia). 
Per la persona con dislessia o altri DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sostenere un esame scritto può essere una prova che richiede più sforzo di altre persone. Per questo motivo il 1 giugno 2021 è stato approvato un decreto ministeriale che stabilisce alcune semplificazioni per i candidati con DSA che debbano sostenere l’esame teorico di guida per la patente. 
In attesa che il decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendolo così pienamente in vigore, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato il 15 settembre una circolare, contenente le disposizioni in materia di tempo aggiuntivo per candidati con DSA nella prova di teoria per il conseguimento della patente di guida.

Le agevolazioni per il candidato con DSA
Ricordiamo che il Decreto prevede, per il candidato con diagnosi di DSA ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 170 del 2010, la possibilità di usufruire di queste queste agevolazioni in sede di esame teorico della patente:
a) quaranta minuti, invece di trenta minuti;
b) diritto all’ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.
In particolare, gli strumenti compensativi cui ha diritto il candidato con DSA durante la prova teorica dell’esame di patente sono: 
a) centodieci minuti invece di novanta minuti per l’esame relativo tanto alla parte comune quanto a quella specialistica del programma di qualificazione iniziale;
b) sessanta minuti invece di cinquanta per l’esame relativo alla sola parte comune del programma di qualificazione iniziale;
c) cinquanta minuti invece di quaranta per l’esame relativo alla sola parte specialistica del programma di qualificazione iniziale;
d) diritto all’ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti. 
Fino alla messa a disposizione dei file audio, lo strumento compensativo è sostituito da esame orale, autorizzato dal direttore dell’ufficio della motorizzazione su richiesta del candidato ed espletato da funzionario dal medesimo direttore nominato, usando una scheda di quiz come traccia dell’esame orale stesso.

Queste le maggiorazioni di tempo previste, in base alle abilitazioni da conseguire:

Cosa deve fare il candidato.
Per poter fruire degli strumenti compensativi in sede di prova esame il candidato:
– in sede di esami di teoria per il conseguimento di una patente di guida di qualunque categoria, occorre che il candidato titolare di diagnosi di DSA (per qualunque tipologia di disturbo dell’apprendimento) esibisca la relativa certificazione in fase di visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida; 
– in sede di esami per il conseguimento di una CQC, occorre che il candidato titolare di diagnosi di DSA (per qualunque tipologia di disturbo dell’apprendimento) esibisca la relativa certificazione al soggetto che procede alla relativa prenotazione (UMC o autoscuola).
Una volta che il candidato ha presentato tale richieste di esame, corredata dalla diagnosi di DSA, la palla passa alla autoscuola o agli uffici della Motorizzazione civile che, nell’inserire tale richiesta nel Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione, contrassegna il campo che indica la necessità di accordare al candidato, in sede di esame, gli strumenti compensativi previsti. La ricevuta di prenotazione dell’esame indica la durata complessiva dello stesso

Se il candidato ha già presentato domanda. 
Affinché possano fruire degli strumenti compensativi anche i candidati titolari di certificazione DSA che già ha acquisito certificazione medica di idoneità psico-fisica alla guida e che hanno presentato, prima dell’entrata in vigore del decreto, la domanda per il conseguimento di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente di ivi previsti, è previsto che:
Il candidato possa:
-recarsi presso l’UMC presso il quale è stata inoltrata la domanda di conseguimento e presentare domanda  su carta semplice (non in bollo), recante in allegato la certificazione DSA, intesa a richiedere la modifica della predetta domanda; 
– l’UMC provvede a tale modifica valorizzando nell’applicativo l’apposito flag “Tempo Esteso per esame. 

Certificato di diagnosi di DSA.
E’ importante ricordare che, ai fini della fruizione degli strumenti compensativi, la diagnosi dei DSA presentata dal candidato deve essere effettuata:
– nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione  vigente (art. 3 L. 170 del 2010); 
– da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle Regioni (art. 1, comma.3, dell’Accordo). In tal  caso, la certificazione deve essere firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, componente  dell’equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, giusta  previsione dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo; 
– da soggetti privati non accreditati, ma “autorizzati” o “riconosciuti” dalla Regione (art. 1, comma 4,  Accordo): in tal caso in allegato alla certificazione DSA occorre produrre copia del provvedimento di  autorizzazione o di riconoscimento da parte della Regione oppure un documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.
La possibilità di fruire di questi strumenti compensativi da parte dei candidati con DSA parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Per approfondire: 
– Testo del Decreto Ministeriale
– Circolare 28649 del 15/09/2021

Ridurre i costi della ricerca biomedica non-profit

Appello al Governo di Aism, Airc e Telethon: «ridurre i costi della ricerca biomedica non-profit»

Vita del 28/09/2021

Il DL Sostegni-bis, in vigore dal 26 maggio scorso, prevede la riduzione degli oneri fiscali per acquisti finalizzati alla ricerca scientifica non profit ma ora è urgente il decreto attuativo
Il 25 settembre scorso sono trascorsi i sessanta giorni previsti dal DL Sostegni per emanare il decreto attuativo per la riduzione degli oneri fiscali per acquisti finalizzati alla ricerca scientifica degli enti del terzo settore.

Il DL Sostegni-bis, approvato il 23 luglio scorso, ha riconosciuto in via sperimentale, solo per l’anno 2021, un contributo nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica. L’efficacia della disposizione è però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e richiede di essere attuata tramite decreto del Ministero della Salute. In assenza di tali provvedimenti, infatti, la misura non può entrare in vigore.

La proposta, lanciata a dicembre 2020 da FONDAZIONE AIRC, AISM e FONDAZIONE TELETHON, aveva fatto appello a tutte le forze politiche e al Governo affinché venisse riconosciuta l’importanza strategica della ricerca biomedica, riducendo gli oneri fiscali finalizzati alla ricerca scientifica. Dopo aver ottenuto un’importante risposta con il DL Sostegni-bis, i tre Enti chiedono che questo percorso si concretizzi in tempi rapidi con un decreto attuativo e possa auspicabilmente essere confermato in forma stabile per gli anni a venire, dando così un concreto supporto alla missione di tutti gli enti che si occupano di ricerca biomedica senza scopo di lucro e dell’intero sistema italiano della ricerca.

Oggi alla Camera dei Deputati, insieme all’On. Russo, primo firmatario dell’emendamento che ha previsto il credito di imposta per la ricerca biomedica sono intervenuti i rappresentanti dei tre istituti di ricerca privati senza finalità di lucro sostenuti dalle donazioni di Fondazione AIRC, AISM e Fondazione Telethon: Marco Foiani, Direttore Scientifico IFOM Milano, Marco Salvetti membro del Consiglio di Amministrazione della FISM, e Andrea Ballabio, direttore dell’istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli NA.

“Abbiamo invertito una tendenza ed aperto un varco che dovrà portare quanto prima all’azzeramento dell’Iva per quanti operano in regime non profit, utilizzando le donazioni di cittadini ed aziende. La norma contenuta nel DL Sostegni – bis serve, infatti, ad indicare da che parte sta lo Stato, da che parte sta un Paese che non può e non deve guadagnare sulla solidarietà e che, al contrario, deve dare un segnale chiaro di apprezzamento allo sforzo solidale di chi dona. Non si può e non si deve lucrare sulla sensibilità dei cittadini e sugli sforzi che la ricerca scientifica compie per vincere la lotta contro la sclerosi multipla, la distrofia muscolare ed i tumori. Lavorare per sconfiggere queste malattie significa contribuire a rafforzare la sanità pubblica ed a garantire il diritto alla salute dei cittadini. Per questo motivo oltre a proseguire lungo il percorso della decontribuzione occorre che ora il Governo renda concreto quando ottenuto facendo diventare norma il mio emendamento al DL Sostegni – bis. È l’ultimo miglio ma bisogna percorrerlo in fretta”. Paolo Russo, parlamentare di Forza Italia. 

“L’approvazione dell’emendamento offre uno strumento straordinario alla ricerca, ma non basta. Per far sì che possa rapidamente tradursi in un reale beneficio, è urgente che venga concretizzato con misure attuative per l’anno in corso e, ci auguriamo, confermato anche per il futuro” spiega Marco Foiani, Direttore Scientifico di IFOM, istituto di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. – “La ricerca scientifica ha alti costi e questa misura ci consente di investire con maggiore efficacia le donazioni dei nostri sostenitori per rendere la ricerca sul cancro sempre più competitiva a livello internazionale”.

“La ricerca di AISM con la sua Fondazione FISM ha un impatto concreto sulla vita delle persone con sclerosi multipla e con patologie similari e il nostro compito di ricercatori, 500 al fianco di AISM e della sua Fondazione, è portarla avanti ogni giorno, perché ogni giorno, un piccolo o grande successo che sia, è vita per i nostri pazienti. Abbiamo bisogno di fondi per portare avanti le nostre ricerche e, a nome di tutti i ricercatori, auspico che questo emendamento ci aiuti a finalizzare i tanti progetti che sono ancora fermi nei nostri laboratori o che hanno bisogno di risorse aggiuntive per poter proseguire. È essenziale che questa misura si concretizzi per permetterci una ricerca sempre più incisiva, che arrivi a casa del paziente, che sia sempre di più innovativa e multidisciplinare. Una ricerca che come emerso chiaramente durante la pandemia non è soltanto la principale risposta per i bisogni di salute dei cittadini ma anche un fondamentale fattore per la ripresa e lo sviluppo della nostra comunità”. Dichiara Marco Salvetti, neurologo, ricercatore, membro del Consiglio di Amministrazione della FISM.

“Si tratta di una misura estremamente importante e in grado di dare un impulso concreto al mondo della ricerca scientifica che, oggi più che mai, gioca un ruolo cruciale per il futuro dell’intero Paese. L’auspicio è che questa norma possa essere confermata anche negli anni venturi – ha dichiarato Andrea Ballabio, Direttore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli – Si tratta di un passo iniziale ma significativo, soprattutto per realtà non profit come Fondazione Telethon che lavorano ogni giorno grazie alla generosa partecipazione dei cittadini a sostegno di migliaia di ricercatori impegnati a trovare risposte che possano contribuire al benessere di tutti”.

La ricerca scientifica rappresenta oggi sempre di più una risorsa strategica per il nostro Paese. Mettere la scienza e i ricercatori nelle condizioni più idonee per svolgere il loro compito è e sarà dunque uno snodo fondamentale affinché possano essere raggiunti importanti traguardi e fornite risposte concrete in termini di cure e terapie per i pazienti che proprio alla ricerca guardano con sempre maggiore speranza.

Infortunio SARS-CoV-2: Responsabilità dirigenziali

Responsabilità dirigenziali in materia penale e civile da infortunio “SARS-CoV-2”
Stato dell’Arte e ricognizione normativa

di Dario Angelo Tumminelli, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Leon Zingales

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, con il ritorno alla didattica in presenza e con il perdurare dell’epidemia “SARS-CoV-2” le preoccupazioni, del tutto giustificate del mondo della scuola sono chiaramente ritornate alla carica, nonostante i contagi non siano così diffusi come nei due anni precedenti. Il tema della sicurezza specifica in ordine all’emergenza epidemiologica rimane ancora oggi scottante e al centro della discussione. È, in effetti, un tema di grande rilevanza e di attualità. È innegabile che, con l’imperativo categorico “ritornare in presenza” rispetto allo scorso anno il cui cavallo di battaglia era “DDI – didattica digitale integrata”, rappresenta un momento particolarmente delicato e critico, in merito agli obblighi giuridici di vigilanza dell’Amministrazione scolastica sugli alunni e sul personale stesso. L’appello è arrivato all’unisono da chi rappresenta i Dirigenti scolastici con il quale è stato chiesto di rivedere e di rivalutare la responsabilità civile e, soprattutto, quella penale imputabile agli stessi in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro, configurabile in caso di infezione da “Covid-19” all’interno delle mura degli istituti scolastici. Molte sono state le proposte emendative, note come “scudo penale” in particolare volte alla modifica degli articolo 589 e 590 del Codice Penale, ideate e proposte dalle organizzazioni sindacali di categoria, nei diversi disegni di legge per alleggerire, in parte o del tutto, il Dirigente da responsabilità spesso considerate improprie e trascendenti il ruolo proprio del capo di istituto, assalito spesso da timori conseguenti ad una molteplicità di fattori non sempre calcolabili e misurabili primo fra tutti l’effettiva certezza che il contagio sia avvenuto a scuola e a causa della scuola. Una situazione, dunque, estremamente volatile che ha alimentato anche il proliferare delle «diffide», come riporta la nota ministeriale del 20 agosto 2020 che esamineremo nel dettaglio in seguito. Ed infine, molte indagini e fascicoli sono stati aperti nelle Procure della Repubblica in occasione di eventi certamente drammatici e dolorosi che hanno avuto esiti nefasti tra i dipendenti dell’amministrazione. È noto all’opinione pubblica il caso di un’insegnante Toscana Lucia Cosimi[1], maestra elementare di 55 anni, in servizio in una scuola primaria di Reggello in provincia di Firenze, che ha contratto il virus nel mese di settembre 2020 e, successivamente all’infezione, purtroppo è deceduta. La notizia, riportata da diverse testate giornalistiche di rilievo nazionale, poneva l’accento sulla responsabilità del Dirigente scolastico accusato di omicidio colposo. Altro caso tristemente noto di una collaboratrice scolastica morta a causa dell’infezione da Covid-19, contratta sul luogo di lavoro proprio nella scuola dell’infanzia in cui prestava servizio.  Il nipote della donna presentò formale denuncia poiché, secondo la ricostruzione, la donna avrebbe contratto l’infezione per mancato rispetto del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19”. Secondo la denuncia la Dirigente avrebbe disposto la chiusura di una sezione di scuola dell’infanzia ma non avrebbe disposto alcun provvedimento nei confronti del personale ATA. La presunta responsabilità del Dirigente scolastico ricade nella fattispecie della “Culpa in organizzando” che si sostanzia nella mancata assunzione dei necessari provvedimenti per garantire la sicurezza nella struttura scolastica, predisponendo le idonee misure organizzative.

Il presente lavoro ha, dunque, come scopo quello di approfondire il quadro normativo delle responsabilità che investono la figura del Dirigente scolastico nella direzione responsabile e autonoma dell’istituti scolastici. Certamente un intricato e complicato groviglio di responsabilità e relative sanzioni. Ma prima di inoltrarci in questo intreccio, cosi spinoso, fatto di leggi, norme e regolamenti, è necessario approfondire la normativa fin dalle sue fondamenta.

Riferimenti normativi

Un’analisi ricognitiva del regime delle responsabilità poste in capo al dirigente scolastico non può prescindere da alcune preliminari riflessioni, ancorché veloci ed essenziali, sulle responsabilità in generale che incombono sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che traggono supremo fondamento normativo negli articoli della Costituzione Italiana. Dall’analisi ricognitiva del regime delle responsabilità poste in capo al Dirigente scolastico non si può prescindere da un richiamo alla Costituzione.

La responsabilità penale è connessa ad un fatto illecito che la legge qualifica come “reato” ed in base al primo comma dell’art. 27 della Costituzione essa è sempre ed esclusivamente “personale”. In proposito è opportuno ricordare che il nostro ordinamento giuridico in materia penale si conforma al principio espressamente sancito dal secondo comma del predetto art. 27, secondo il quale “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, vale a dire fino all’esperimento di tutti i gradi di giudizio, all’esito dei quali la sentenza si qualifica come “passata in giudicato”.

Ma ancora prima, in ordine cronologico, è intervenuto il Codice Civile italiano del 1942 che sul piano giuridico stabilisce: qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. Tale principio “neminem laedere” è enunciato nell’art. 2043 del codice civile. Pertanto dal dettato costituzionale emerge chiaramente che qualora un pubblico dipendente nello svolgimento del servizio (e nell’ambito dei suoi cosiddetti “doveri d’ufficio”) mette in atto comportamenti, anche omissivi, lesivi di diritti di “terzi”, è passibile di imputazione di responsabilità di cui è chiamato a rispondere, in relazione alla specificità del caso, penalmente, o civilmente, o amministrativamente.

Non può mancare, in questa trattazione, un breve cenno al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, noto come “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 25 gennaio 1957 – Suppl. Ordinario n. 220, nella parte che tuttora ha retto alle “irruzioni” normative ha recepito il dettato costituzionale con il seguente articolo 18 che si riporta:

Art. 18 d.P.R. 10.1.1957, n. 3 << (Responsabilità dell’impiegato verso l’Amministrazione). L’impiegato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine. L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore>>

Si ricorda che la responsabilità dirigenziale nasce per la prima volta negli anni ‘70 precisamente nel 1972. Viene disciplinata nell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 320 del 11 dicembre 1972

Art. 19 d.PR 748/72 <<Responsabilità per l’esercizio delle funzioni dirigenziali) Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell’esercizio   delle   rispettive funzioni, del buon andamento, dell’imparzialità e della legittimità dell’azione degli uffici cui sono preposti. I   dirigenti   medesimi   sono   specialmente responsabili sia dell’osservanza degli indirizzi generali dell’azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell’azione degli uffici cui sono preposti…>>

Successivamente l’art. 19 del D.P.R. 748/1972 ha trovato il suo pieno riconoscimento nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.119 del 25 maggio 1998 – Suppl. Ordinario n. 98. Il D.lgs. 29/1993, infine, è interamente confluito nell’art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” il cosiddetto “Testo Unico del pubblico Impiego”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001 – Suppl. Ordinario n. 112. Il succitato decreto, attualmente vigente, attribuisce con estrema chiarezza le dimensioni di responsabilità del Dirigente della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la Dirigenza scolastica viene dedicato un intero articolo, il 25. Essa si ritrova nell’art. 25 bis della D.lgs. 59/98, riguardante la qualifica di Dirigente scolastico attribuita agli ex capi di istituto, successivamente integralmente confluito nell’art. 25 della D.lgs. 165/2001, e nel primo CCNL della dirigenza scolastica del 2001.

Per completezza della trattazione viene riportata la lettura integrale dell’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980 – Suppl. Ordinario n. 1, e gli articoli 589,

Art. 61 Legge 312/80 <<Art. 61 (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente) La responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.>>

590 e 591 del Codice Penale, Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 “Abbandono di persone minori o incapaci” tratto dal Libro secondo – Titolo XII – “Dei delitti contro la persona” – Capo I – “Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”.

Art. 589 Codice Penale <<Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni>>   Art. 590 Codice Penale <<Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.>>   Art. 591 Codice Penale <<Chiunque abbandonauna persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.>>

Infine, è necessario un ultimo passaggio cruciale con la lettura integrale di quattro importantissimi articoli del Codice Civile: 2043, 2047 e 2048 tratti dal Libro Quarto “Delle obbligazioni” – Titolo IX “Dei Fatti Illeciti”, dell’art. 2087 tratto dal Libro Quinto “Del lavoro” – Titolo II “Del lavoro e dell’impresa” del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.

Articoli Codice Civile <<Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.   Art. 2047. (Danno cagionato dall’incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.   Art. 2048. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte). Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. >>   Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro). L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Fatta questa necessaria premessa,

ci addentriamo nel merito del caso proposto, riportando in ordine cronologico l’avvicendarsi della normativa in esame.

È  noto che sui Dirigenti scolastici gravano gli obblighi e i compiti organizzativi e gestionali individuati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pilastro normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n. 108, testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, cosiddetto decreto integrativo e correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142/L. Sugli stessi obblighi organizzativi il Decreto Ministeriale n. 292 del 21 giugno 1996 rubricato “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96” chiarisce la posizione dei dirigenti. È proprio su queste responsabilità organizzative e gestionali in materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, individuata chiaramente nel Testo Unico, che “inchiodano” il Dirigente scolastico davanti al Giudice.

Un recentissimo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, Civile sezione Lavoro, con ordinanza n. 3282 dell’11 febbraio 2020 ha chiarito che:

<<l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”>>

Anche in precedenza, nel 2018, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 16026/2018 aveva chiarito che:

<< non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento» «Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo»>>

Ulteriori chiarimenti sono giunti, dal Ministero dell’Istruzione che, con propria nota del 20 agosto 2020, prot. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE(U).0001466.20-08-2020, a firma del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dott. Marco Bruschi, ha affermato che:

<<“…L’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ha introdotto una disposizione che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati (scil., dirigenti scolastici) adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020”, nonché delle eventuali successive modificazioni, “e degli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano, in ogni caso, le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale” ;>>

conseguentemente ha chiarito che:  “…dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione; dal complesso delle disposizioni emanate e raccolte nella pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; dalle eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero trasmetterà prontamente e ufficialmente, volte anche a considerare le specificità delle singole istituzioni scolastiche, opportunamente valutate e ponderate dai dirigenti medesimi;

ed infine ha ricordato che, “…a ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”.

dunque “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.”

È utile richiamare il comunicato dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro – INAIL del 15 maggio 2020:

<< Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”. “In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.>>

Sempre l’INAIL, con circolare successiva n. 22 del 20 maggio 2020, a firma del Direttore generale dott. Giuseppe Lucibello, in premessa ricorda che “l’art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione” e chiarisce la necessità di non confondere:

<< il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio…   …i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”;   che il riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL: “…non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero   pertanto la “…responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”   che “…il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.>>

Ulteriore FAQ Coronavirus dell’INAIL consultabili dal link https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-tutela-infortunio-coronavirus.pdf l’istituto precisa che:

<< “la presunzione semplice che ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro In tale contesto, l’Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato. Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”>>

Per completezza della trattazione si riporta la nota dell’INAIL del Veneto, prot. n. 393 del 15 gennaio 2021

<< “In riscontro a quanto richiesto da Codesta Direzione con nota del 18 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue. L’art. 42, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha riconosciuto, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio. Le circolari INAIL n. 13 del 03 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020 hanno chiarito che, per tutti i soggetti assicurati all’INAIL di cui agli artt. 1 e 4 DPR 1124/1965, una volta acquisita la certificazione medica idonea ad attestare l’avvenuto contagio, l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive e parassitare. In linea con quanto stabilito dall’art 53 del DPR cit., il datore di lavoro in presenza di un certificato medico che attesta l’avvenuto contagio in azienda, con conseguente periodo di astensione assoluta dal lavoro, ha l’obbligo di denunciare all’Istituto l’infortunio da Covid-19 del proprio dipendente. Si è preso atto che, la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l’attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL. Anche in questi casi, il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l’astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l’infortunio all’INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l’infezione all’attività lavorativa”. “Compete poi all’INAIL la valutazione definitiva dell’occasione di lavoro del contagio. Per questo motivo nella denuncia d’infortunio il datore di lavoro dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell’evento così da consentire all’INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa. Si ribadisce che l’origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, si fonderà su presunzioni semplici e comunque sull’accertamento rigoroso dei fatti e sulla verifica di indizi gravi, precisi e concordanti. Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro. Tale certificazione, unitamente agli elementi che potranno essere forniti dal lavoratore e prodotti dal datore di lavoro in sede di invio della denuncia d’infortunio, nonché agli ulteriori elementi che l’INAIL riterrà di acquisire d’ufficio, sarà oggetto di valutazione ai fini della tutela assicurativa”. “Per rendere più agevole l’istruttoria delle denunce d’infortunio trasmesse all’Inail, sarà utile che il datore di lavoro alleghi, tramite i consueti canali telematici, l’esito del tampone attestante la positività al coronavirus. Nella denuncia, sarà anche utile specificare la data esatta di abbandono del lavoro e il periodo di assenza causata dal contagio. Si ricorda, infine, che le prestazioni INAIL possono essere riconosciute, in caso di accertata positività, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal giorno coincidente con l’inizio della quarantena (il contagio può essere accertato anche successivamente all’inizio di tale misura precauzionale obbligatoria)”.>>

Infine a conclusione del presente lavoro, si riporta la recente nota del Ministero dell’Istruzione n. 688 del 05 maggio 2021, a firma del Capo di Dipartimento dott. Stefano Versari, avente ad oggetto: “Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 – Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza – Chiarimenti Inail”, a cui si rimanda a una lettura integrale.

Con la sopracitata nota,il Ministero ha reso noti i chiarimenti forniti dall’ dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro di interesse delle Istituzioni scolastiche, concernenti due punti fondamentali:

  • gli obblighi di denuncia cui sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico
  • la copertura assicurativa di studenti ed insegnanti in ipotesi di infortunio accaduto durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza.

Nella nota stessa si evincono i chiarimenti in merito alla responsabilità del datore di lavoro, alle attività lavorative ad elevato rischio di contagio (criterio della “presunzione semplice”), all’obbligo di denuncia ed agli infortuni durante la didattica a distanza. Si precisa che il cosiddetto criterio della “presunzione semplice”, affrontato nello specifico nella Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, è finalizzato ad individuare o meglio superare l’indeterminatezza del momento in cui avviene il contagio. Infatti, proprio quest’ultimo evento è di difficile determinazione e di conseguenza non tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio (quali i lavoratori del comparto scuola) sono automaticamente coperti, tutelati e indennizzati dall’Inail.

Conclusioni

Alla luce della normativa esposta, di indubbia complessità, la responsabilità del Dirigente scolastico ricade nella fattispecie della “Culpa in organizzandoex art. 2043 Codice Civile che si sostanzia nell’assunzione dei necessari provvedimenti per garantire la sicurezza nella struttura scolastica, predisponendo tutte le misure organizzative idonee a prevenire situazioni di pericolo e/o rischio, si precisa che tra l’altro: “non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero” (Cfr. Circolare INAL n. 22 del 20 maggio 2020). Viene dunque in rilievo il profilo di responsabilità sulla corretta gestione e organizzazione dei servizi scolastici e delle conseguenti disposizioni impartite al fine di assicurarne un’accurata vigilanza, nella previsione dei rischi per la salute dei minorenni affidati alla scuola e del personale scolastico a lui sottoposto, dettati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nonché il controllo della loro puntuale attuazione. Al Dirigente scolastico tocca, dunque, eliminare o ridurre tutte le fonti di rischio e/o pericolo per essere sollevato dalle responsabilità, dando prova della corretta gestione. A conclusione si riporta: un capoverso della nota MI del 20 agosto 2020 sulla azione dirigenziale: “A ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”. Ancora oggi il personale della scuola, ed in primis il Dirigente scolastico, è chiamato ad operare nelle condizioni imposte dall’emergenza sanitaria pandemica. Benché, in qualche modo e in qualche misura rassicurante, la normativa vigente tutt’oggi non esonera il dirigente scolastico e il personale scolastico dalle loro responsabilità, in particolar modo dagli art. 589 e 590 del codice penale, nei confronti della tutela degli alunni e, di quella sulla salute del personale scolastico a lui sottoposto.

Bibliografia

  • COSTITUZIONE ITALIANA articolo 27 e 28
  • CODICE CIVILE art. 2043, 2047, 2048 e 2087 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
  • CODICE PENALE art. 51, 589, 590 e 591 Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748, “Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29, recante: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 “correttivo
  • LEGGE 11 luglio 1980, n. 312 “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
  • CORTE DI CASSAZIONE, sez. Lavoro, con ordinanza n. 3282, 11 febbraio 2020
  • CORTE DI CASSAZIONE, sez. lavoro, ordinanza n. 27742, 8 Ottobre 2018
  • MI, nota AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001466.20-08-2020.
  • INAIL, circolare n. 13, del 3 aprile 2020
  • INAIL, circolare n. 22, 20 Maggio 2020.
  • INAIL Veneto, prot. n. 393 del 15 gennaio 2021
  • FAQ INAL Coronavirus https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-tutela-infortunio-coronavirus.pdf
  • MI, nota 688 del 5 maggio 2021 – “Denuncia infortunio personale scolastico positivo al Covid-19. Copertura assicurativa per studenti e insegnanti in DAD. Chiarimenti Inail

[1] Si riportano i link per una consultazione integrale della notizia:

https://www.lanazione.it/cronaca/insegnante-morta-per-covid-l-inail-ha-indagato-1.6464196

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/06/09/news/l-insegnante-muore-di-covid-preside-indagato-di-omicidio-colposo-la-cisl-scuola-accusa-impensabile-1.40369910

Sondaggio Docenti: Ritorno a scuola 2021/22

Ritorno a scuola 2021/22

Un insegnante italiano su due ha paura di essere contagiato dal Covid-19

Risultati emersi da un sondaggio su 300 docenti italiani “Back to School 2021” condotto da Twinkl Educational Publishing.

Da Febbraio 2020 la scuola e l’apprendimento hanno subito cambiamenti drastici. La sospensione delle attività didattiche in presenza ha richiesto il ripensamento della didattica e la ridefinizione delle modalità di insegnamento a distanza, e ha anche stravolto le routine funzionali ai percorsi di crescita di ragazzi e bambini. A distanza di circa due settimane dal ritorno a scuola, Twinkl Educational Publishing (www.twinkl.it), casa editrice e piattaforma didattica internazionale, ha condotto un’indagine su 300 docenti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta Italia.

Il report analizza le ripercussioni del periodo di emergenza sanitaria sul benessere psicologico dei docenti e i principali fattori di stress che influiscono sul rientro a scuola a Settembre 2021.

Dallo studio risulta che:

  • 7 docenti su 10 (67.9%) sostengono che avere scarsa possibilità di movimento in classe e attività didattiche limitate siano la principale fonte di stress quando si pensa ad affrontare il nuovo anno scolastico.
  • Essere contagiati dal Covid-19 resta tuttora una delle principali cause di ansia per gli insegnanti. Il 57.5% dei partecipanti ha posizionato questo fattore tra “molto stressante” ed “estremamente stressante” sulla scala proposta nel questionario.
  • C’è però una forte fiducia dei docenti nelle proprie competenze digitali, necessarie alla didattica a distanza (DAD). Il 43.8% ritiene che questa sia la preoccupazione minore quando si pensa al ritorno a scuola di settembre 2021.

“Quest’anno si percepisce una maggiore preparazione e consapevolezza digitale da parte di tutti i docenti rispetto all’anno scorso.”

Laura, docente di Scuola Primaria, Team digitale

Inoltre, Il 44.9% degli insegnanti sostiene che l’adozione di pratiche burocratiche più leggere possa rendere il rientro a scuola più sereno.

Le cinque soluzioni più votate dai docenti italiani per il rientro a scuola 2021/22:

  1. Procedure burocratiche più leggere (44.9%)
  1. Materiale didattico e risorse facili da trovare e organizzare (23.5%)
  1. Potenziamento delle competenze digitali (11.3%)
  1. Precauzioni e supporto per il contenimento del Covid-19 (5.4%)
  1. Supporto psicologico da parte del dirigente e dei colleghi (14.9%)

Fonte: www.twinkl.it/blog/sondaggio-nazionale-insegnanti-rientro-a-scuola-back-to-school-2021

Tutti d’accordo invece quando si tratta dei fattori che potrebbero essere in grado di rassicurare gli insegnanti che affrontano il rientro a scuola.

  • Il 71.8% della popolazione esaminata ritiene che i due fattori più importanti per affrontare al meglio la scuola post Covid-19 siano la collaborazione tra colleghi di scuole di diverso ordine e grado e il più facile accesso a buone risorse didattiche digitali.
  • L’augurio più ricorrente per il ritorno a scuola 2021 è: “SERENITÀ”.

John Seaton, Co-fondatore di Twinkl Educational Publishing (www.twinkl.it), ha commentato i risultati del sondaggio dicendo:

“Pur avendo vissuto uno dei periodi più difficili e precari dei nostri anni, l’ottimismo che ci è stato trasmesso dagli insegnanti è veramente travolgente! I messaggi di speranza arrivano forti e determinati, c’è sicuramente tanta voglia di “normalità”. Che sia proprio questo l’anno della serenità e della spensieratezza, per chi insegna e per chi impara!

Il report completo è scaricabile qui.

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Cos’è Twinkl?

La piattaforma Twinkl è stata fondata nel 2010 a Sheffield, Regno Unito, da marito e moglie Jonathan e Susie Seaton, con la missione di “essere al fianco di chi insegna”.

L’azienda offre materiale e risorse didattiche digitali di alta qualità, tutti creati e approvati da insegnanti certificati.

Twinkl comprende oltre 750.000 risorse, in quasi tutte le lingue, con materiale in continuo aggiornamento. Da schede didattiche, comprensione del testo e libri digitali, a giochi e app con la realtà aumentata e molto altro ancora.

Twinkl viene utilizzato e apprezzato da scuole ed educatori di ogni tipo in oltre 200 paesi e regioni, inclusi insegnanti di scuola primaria e secondaria, operatori di asili nido e genitori.

Con oltre 900 membri, il team di Twinkl è sparso in tutto il mondo, ma conservando la sede nei suoi due uffici di Sheffield.

Maggiori informazioni le trovate visitando: www.twinkl.it

La nostra storia:

L’idea di fondare Twinkl è venuta a Jonathan e Susie Seaton quando Susie lavorava come insegnante di scuola materna e non riusciva a trovare materiali interessanti per le lezioni. Perciò, Susie si trovava lavorare la sera e nei fine settimana per creare risorse didattiche da zero.

Parlando con colleghi e amici, la coppia ha scoperto che anche altri docenti si trovavano nella stessa situazione. Quindi, per aiutare anche altri insegnanti, hanno iniziato insieme a creare e pubblicare risorse educative online. La richiesta di materiali didattici è cresciuta rapidamente, così come anche il team di Twinkl, anche a livello internazionale!

Progetto didattico studente-atleta di alto livello: domande entro 30 novembre. I requisiti

da OrizzonteScuola

Di redazione

Continua la sperimentazione del “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello” per l’anno scolastico 2021-2022. Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti contenuti nell’ “Allegato 1” alla nota ministeriale 2095 del 27/09, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Fasi adesione:

  1. acquisire agli atti dell’Istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso da parte dello Studente di uno o più requisiti sportivi contenuti nell’Allegato 1 alla presente nota e rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica;

  2. accedere alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link https://studentiatleti.indire.it/ ;

  3. registrare l’Istituto scolastico e lo Studente atleta, secondo le indicazioni presenti nella sezione Documentazione della piattaforma, ove sono consultabili la Guida e le FAQ;

  4. allegare l’attestazione del possesso dei requisiti sportivi di cui al punto 1;

  5. compilare esclusivamente online il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) redatto dal Consiglio di Classe (il format di riferimento è comunque disponibile nella sezione Documentazione solo al fine di visionare i dati necessari alla compilazione online);

  6. eseguire il download del PFP, firmarlo digitalmente a cura del Dirigente scolastico (dopo aver acquisito agli atti della scuola le firme di tutte le componenti) allegarlo e procedere all’invio a chiusura della procedura di adesione;

  7. acquisire agli atti dell’Istituzione scolastica l’esito dell’esame della domanda, quale seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio per le Politiche sportive scolastiche di questa Direzione generale, esito che il sistema genera attraverso l’invio di una e-mail di validazione ovvero di interlocuzione in caso di procedura da perfezionare.

Le domande di adesione possono essere presentate dal 28 settembre al 30 novembre 2021.

Nota

Filosofia negli istituti tecnici, Bianchi prepara la riforma: “Dovrebbe essere pronta prima dell’estate”

da OrizzonteScuola

Di Fabrizio De Angelis

Il Ministro Bianchi vuole più filosofia nelle scuole. Tanto che prevede di portarla negli istituti tecnici, un terreno certo non fertile per un indirizzo del genere ma che, nella visione di Patrizio Bianchi, andrebbe a completare la formazione degli studenti che andranno in futuro a occupare posizioni importanti nella nel settore tecnico.

Bianchi ha parlato di questa ipotesi al convegno su “Etica e intelligenza artificiale“, organizzato da Aspen Institute con Tim e Intesa Sanpaolo a Venezia.

Nel suo intervento, il Ministro dell’Istruzione parte dallo stato attuale del Paese: “Dobbiamo uscire da questa crisi pandemica e da un lungo periodo di bassa crescita, dobbiamo uscire da questo periodo di un’Europa solo parziale, abbiamo bisogno di più Europa. C’è tanto lavoro da fare insieme e dobbiamo poter usare tutti gli strumenti che ci dà la scienza”.

Non c’è dubbio: big data e Ai sono la strada da seguire, “ma non abbiamo abbastanza risorse umane e competenze morali“, ammette Bianchi .

Il Ministro però guarda avanti: “Noi stiamo lavorando con il piano nazionale di rilancio per ridefinire per i ragazzi la capacità di non esser solo data scientist, ma anche utilizzatori di data”.

Come primo step, tutto questo significa che si sta lavorando “per portare la filosofia negli istituti tecnici”.  Tanto che il governo starebbe preparando una riforma ad hoc degli istituti che “dovrebbe essere pronta prima dell’estate“, spiega Bianchi.

A proposito di filosofia, il Ministro ha lanciato il sasso anche in un altro intervento, quello all’interno del dibattito organizzato a Bologna con gli studenti del Liceo Malpighi sul tema “E’ un Paese per giovani?” nell’ambito del Festival Francescano 2021. Bianchi ha infatti detto: “La scuola  deve essere sempre più il modo in cui tutti sono in grado di usare tutti gli strumenti della propria epoca e non di esser usati. Penso al telefonino, al computer, cioè all’intelligenza artificiale. Ma bisogna farlo con capacità critica. Bisogna saper leggere l’attualità. Quando studi filosofia, devi entrare con capacità critica nel dibattito vax no vax. Ma sei fortunato di poter usare la lettura critica che parte da Kant che non è un libro da mettere nella biblioteca .E’ lo strumento concettuale con cui puoi affrontare il mondo di oggi”.

A salutare con favore la proposta del Ministro di estendere lo studio della filosofia negli istituti tecnici è stato il capogruppo Pd in commissione Istruzione al Senato Roberto Rampi.

Lo studio della filosofia è uno strumento straordinario per affrontare la complessità del nostro tempo e per affrontare un mondo in continuo cambiamento, anche dal punto di vista lavorativo”, dice il senatore.

Credo che si possa utilmente ampliare il campo di insegnamento della filosofia ed estenderlo a molti più indirizzi e a gradi dell’istruzione. Ho molto apprezzato le parole del Ministro Bianchi in tale senso e avrà il nostro appoggio“, conclude il dem.