Titoli conseguiti all’estero: ancora nessuna decisione dopo l’incontro Ministero-sindacati

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

Si è concluso nella serata del 28 marzo al Ministero dell’Istruzione l’incontro sulla bozza di ordinanza che modifica l’O.M. 112 del 2022 relativa alla costituzione delle GPS, per il biennio 2022/24, ordinanza che dovrebbe chiarire le questioni riguardanti i titoli di specializzazione e abilitazione conseguiti all’estero.

Secondo quanto rende noto Cisl Scuola “l’Amministrazione ha proposto la modifica dell’art. 7, comma 4 lettera e, ipotizzando che, in attesa dell’espletamento della procedura di verifica e riconoscimento di tali titoli, vi sia comunque la possibilità, per chi ne è in possesso, di ottenere un contratto a tempo determinato”.
Il fatto è che L’O.M.112 attualmente vigente prevede invece che chi possiede un titolo conseguito all’estero del quale sia in corso il riconoscimento sia inserito in GPS di I fascia con riserva, senza diritto di nomina.

“La CISL Scuola – si legge nel comunicato del sindacato di Ivana Barbacci – ha evidenziato come il proliferare di percorsi formativi attivati da paesi UE, frequentati allo scopo di utilizzarne i titoli per accedere all’insegnamento nelle scuole italiane, sia la conseguenza della mancata attivazione, da troppi anni, di percorsi abilitanti e di un congruo numero di TFA di sostegno sul territorio nazionale. Tale situazione è aggravata, per quanto riguarda i percorsi di specializzazione, da un’offerta formativa eterogenea e sperequata fra le diverse regioni”.

Nel merito poi dell’ipotesi proposta dal Ministero, CISL Scuola sottolinea che “il contenzioso più volte attivato per contrastare il mancato riconoscimento di titoli conseguiti all’estero vede ormai un orientamento giurisprudenziale consolidato, in particolare con la sentenza n. 22/2022 del Consiglio di Stato, che pone in carico all’Amministrazione l’obbligo di verificare puntualmente le istanze di riconoscimento dei titoli, accertando i livelli di competenza, conoscenza e capacità acquisiti, nonché l’equivalenza in termini di durata complessiva, livello e qualità della formazione rispetto agli analoghi percorsi formativi nazionali, prevedendo se necessario opportune e proporzionate misure compensative”.

Il fatto è che al momento risultano essere state presentate più di 11mila domande di riconoscimento del titolo, l’85% delle quali relative alla specializzazione sul sostegno.

“Nel caso si attuasse la soluzione ipotizzata dall’Amministrazione e tenuto conto che nel mese di giugno è prevista la consueta presentazione delle domande per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS – sostiene Cisl Scuola – è facile prevedere che un nuovo contenzioso possa sorgere, promosso questa volta da parte di quanti hanno conseguito regolarmente i titoli in Italia”.

Anche Uil Scuola teme le conseguenze di un possibile inserimento con riserva nelle GPS dei docenti abilitati o specializzati all’estero: “E’ paradossale che un docente, abilitato o specializzato in Italia e inserito a pieno titolo nelle graduatorie, si vedrà in molti casi scavalcato nel punteggio proprio da chi non ha ancora un titolo valido a tutti gli effetti perché non ancora riconosciuto dal Ministero e che non dovrebbe essere spendibile nelle graduatorie”.

“Non si parli allora di continuità didattica – aggiunge il segretario generale D’Aprile – se la supplenza assegnata al docente in attesa di riconoscimento del titolo, potrà decadere nel momento in cui questo non dovesse essere riconosciuto.  Fatto che potrà accadere in qualunque periodo dell’anno con grave danno soprattutto per gli alunni con disabilità nel caso delle nomine sul sostegno. Conseguenza ancora più seria là dove la nomina della supplenza dovesse avvenire per una procedura a tempo determinato finalizzata al ruolo”.

Posizione del tutto diversa è quella dell’ANIEF di Marcello Pacifico che sostiene: “La modifica proposta sarebbe l’unica in grado di rendere finalmente giustizia a chi in questi anni ha dovuto conseguire titoli abilitanti e di specializzazione in altri paesi dell’Unione Europea a causa del blocco ormai pluriennale dei corsi abilitanti in Italia e al numero di gran lunga inferiore al fabbisogno territoriale dei posti attivati nei corsi di TFA Sostegno presso le università italiane”.

Per il momento, comunque, il Ministero ha deciso di attendere per l’emanazione dell’Ordinanza dichiarando di essere disponibile a proseguire il confronto con le organizzazioni sindacali.

Atto di indirizzo Valditara: poco di nuovo sotto il sole. Si parla di “restituire autorevolezza ai docenti” ma non si dice come

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Mettendo a confronto l’atto di indirizzo per l’azione amministrativa firmato dal ministro Valditara con quello del ministro Patrizio Bianchi si può constatare che – se si escludono alcune enunciazioni di principio, peraltro non declinate concretamente – le differenze sono piuttosto marginali.

L’atto di indirizzo per il 2023 contiene esattamente 11 punti, quello dello scorso anno ne aveva 8, ma la sostanza non cambia di molto.
Nella tabella seguente abbiamo riportato nella prima colonna i titoli dei diversi obiettivi elencati nell’ordine in cui compaiono nel documento; nella seconda colonna è riportata invece la posizione dello stesso obiettivo nell’atto del 2022.

Alle volte il titolo è persino identico.
Come si può constatare cambia gli obiettivi sono elencati ma in ordine diverso.
Per esempio nell’atto di Patrizio Bianchi il tema del diritto allo studio era in prima posizione, posizione che adesso è occupata invece dalla “valorizzazione del personale della scuola”.
Invertito l’ordine degli obiettivi 2 e 3, mentre per il resto non si registrano cambiamenti significativi.
Nell’obiettivo 1. Valditara richiama un aspetto che ritorna spesso nei suoi interventi e parla di “azioni da attuare a favore dell’autorevolezza della figura del docente e del rispetto da parte degli studenti e degli attori istituzionali di riferimento, nel quadro della rinnovata alleanza tra famiglia e scuola”, salvo però lasciare tutto nella indeterminatezza: dare autorevolezza ai docenti è certamente una buona idea, ma, concretamente, come può intervenire il Ministero?
Sembra quasi che per raggiungere questo scopo possa bastare fare – di tanto in tanto – qualche “ramanzina” ai genitori più recalcitranti, ma chi lavora nella scuola sa benissimo che questo non basta.

Decreto Ministeriale 29 marzo 2023, AOOGABMI 58

Ministero dell’istruzione e del merito

Costituzione Cabina di regia avente funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell’attuazione e dell’efficacia degli interventi del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di istruzione e di formazione dalla nascita fino a sei anni.

Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2023

Ministero dell’Istruzione e del Merito


SOMMARIO

I. LE PRIORITÀ POLITICHE NEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL MINISTERO
II. IL QUADRO DI RIFERIMENTO
III. LE PRIORITÀ POLITICHE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

  1. PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
  2. PROMUOVERE PROCESSI DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE E VALORIZZARE I PROCESSI DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO
  3. POTENZIARE L’OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE IN CHIAVE ORIENTATIVA
  4. GARANTIRE A TUTTI IL DIRITTO ALLO STUDIO
  5. SOSTENERE LE AUTONOMIE SCOLASTICHE
  6. SUPPORTARE IL PROCESSO DI RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO
  7. FAVORIRE L’ACCESSO PRECOCE AL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELL’OTTICA DI ASSICURARE IL SUCCESSO SCOLASTICO
  8. SEMPLIFICARE LA SCUOLA
  9. RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DEL MINISTERO E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
  10. VALORIZZARE IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E I SUOI ATTORI
  11. ATTUARE TEMPESTIVAMENTE E IN PROSPETTIVA SISTEMATICA LE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Nota 29 marzo 2023, AOODPIT 984

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena presso l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Oggetto: Costruire Comunità. Innovare la scuola: il Service Learning – Ciclo di webinar

AA.VV., Progettare il tempo a scuola

Presentazione di una ricerca INDIRE sulla flessibilità oraria come risorsa pedagogica

Mercoledì 29 marzo ore 14,30 al Liceo Kennedy

Roma, 27 marzo 2023 – Mercoledì 29 marzo alle ore 14,30, al Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy (Lungotevere Farnesina) a Roma verrà presentato il volume “Progettare il tempo a scuola. La flessibilità oraria come risorsa pedagogica” a cura delle ricercatrici INDIRE Stefania Chipa, Elena Mosa e Lorenza Orlandini.

Il libro si rivolge alla più ampia comunità scientifica e alle scuole italiane che intendono affrontare una riflessione profonda sul tempo scuola per lo sviluppo di una didattica centrata sullo studente.

Alla presentazione della ricerca partecipano, dopo i saluti istituzionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di INDIRE e dell’Istituto Kennedy, Luigi Berlinguer, già Ministro dell’Istruzione e curatore della prefazione del volume, Rita Coccia Ambassador Avanguardie educative, e le ricercatrici che hanno curato la pubblicazione Stefania Chipa, Elena Mosa e Lorenza Orlandini.

Il volume presenta i risultati di una ricerca pluriennale all’interno del Movimento delle Avanguardie educative, che ha portato all’individuazione di alcune modalità di uso flessibile del tempo-scuola realizzate dalle scuole di ogni ordine e grado.

Obiettivo di tali soluzioni è dar vita ad una scuola a ‘misura di studente’, aumentare il benessere della comunità scolastica, favorire l’inclusione e l’introduzione di esperienze educative centrate sui bisogni degli allievi. Tutte le modalità descritte sono accomunate dalla ricerca di un apporto qualitativo del tempo della scuola: non “più” tempo, ma un tempo “meglio” organizzato.

Torino Comics, evento inclusivo e accessibile

Dal 14 al 16 aprile Torino Comics, evento inclusivo e accessibile
Redattore Sociale del 28/03/2023

L’evento, organizzato da Just for fun in joint venture con Gl events Italia, richiama ogni anno nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games

TORINO. Dal 14 al 16 aprile torna Torino Comics a Lingotto Fiere, per la sua XXVII edizione. L’evento, organizzato da Just for fun in joint venture con Gl events Italia, richiama ogni anno nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia. Tantissime le novità del 2023: laboratori per le scuole, un’area hot vietata ai minori in collaborazione con Mysecretcase, un’area famiglia e tanti momenti di approfondimento su inclusione, attualità e educazione all’affettività e sessualità. Una fiera che vuole essere davvero per tutti e tutte, facilmente accessibile e fruibile. È frutto del lavoro svolto in collaborazione con il progetto Agenda della disabilità, realizzato dalla Consulta per le persone in difficoltà in collaborazione con la Fondazione Crt per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Una mission ambiziosa che la Consulta cerca costantemente di raggiungere attraverso diverse azioni, tra cui anche quella del gioco perché, si sa, l’apprendimento passa anche (e soprattutto) dal divertimento. A Torino Comics il tema dell’accessibilità si sviluppa su due fronti: rendendo l’evento e gli spazi di Lingotto Fiere fruibili anche per persone con disabilità (presente, vicino al main stage, un’area per le persone in carrozzina e pedane che ne facilitano l’accesso); sensibilizzando tutto il pubblico sulle difficoltà e sensibilità delle persone con disabilità. Un’area del Padiglione 2 è concepita e allestita per proporre al pubblico attività tramite cui mettersi nei panni dell’altro e comprendere come la disabilità non sia un mondo a parte, ma parte di questo mondo.

Tra le iniziative: un percorso esperienzialeda provare seduti in carrozzina e bendati con bastone bianco. Per provare a comprendere cosa voglia dire spostarsi e superare gli ostacoli quando si ha una disabilità, per comprendere l’importanza dell’offrire un aiuto e mettersi nei panni dell’altro.

E ancora il gioco Memory con carte in rilievo e in formato più grande del normale. Per permettere a tutti di poter giocare, anche a chi non può affidarsi alla memoria visiva perché tutti possano vedere e ricordare.

L’Escape Room Light Fight Discrimination Per far riflettere i partecipanti sulle varie forme che le discriminazioni possono assumere, con focus sulle disabilità, per comprendere come il cambiamento possa avvenire solo tramite il contributo di tutti, solo attraverso la cooperazione!

Mappathon: la gara a premi per mappare l’accessibilità strutturale dell’intera fiera Per comprendere come il primo passo per superare le barriere strutturali sia quello di segnalarle per permettere a tutte le persone con disabilità di scegliere e agire in autonomia!

Videogioco per tutti per dare ai partecipanti la possibilità di sfidarsi in diverse partite utilizzando esclusivamente le vibrazioni del cellulare e l’audio 3D spazializzato in cuffia!

Lo spazio dedicato alla sensibilizzazione sui temi delle disabilità ospita i laboratori per le scuole nelle giornate di venerdì e sabato mattina, e si apre al pubblico generico il sabato pomeriggio e nella giornata di domenica.

L’area family è un’area relax e gioco protetta, in collaborazione con Carioca, è il nuovo spazio dedicato alle famiglie e ai piccolissimi, che possono accedere liberamente durante tutte le giornate di fiera.
Giochi, costruzioni, colori per disegnare, cuscinoni sono a disposizione dei piccoli visitatori accompagnati.Due volte al giorno è previsto un vero e proprio itinerario di attività con spettacoli di magia, letture animate e tanto altro ancora. Quest’area è il risultato di un impegno sempre più deciso da parte degli organizzatori per rendere l’evento accessibile a tutti, tutte e a qualsiasi età. (DIRE)

Sentenza TAR Lazio 27 marzo 2023, n. 5222

NEWS SOSTEGNO: PRIMA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE ANNULLA IL DECRETO DI RIGETTO SEGUITO A SENTENZA DI OTTEMPERANZA, E CONDANNA IL MINISTERO PER PALESE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO 

Di notevole interesse nel panorama giurisprudenziale ad oggetto il riconoscimento dei titoli sul sostegno conseguiti all’estero ( in Romania), la sentenza n°5222 del 27 marzo 2023 del TAR Lazio-Roma sez IV BIS, che ha annullato l’ulteriore decreto di rigetto emanato dal Ministero Istruzione, a seguito di sentenza di ottemperanza, accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto Unione Europea Università Teseo- e dall’Avv. Pietro Valentini. La pronuncia appare di rivelante interesse -così il Prof. Maurizio Danza- poichè, costituisce una delle prime ed evidenti applicazione dei principi fissati dalla pronuncia Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n°22/2022, proprio con riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania .

A ben vedere, il Collegio presieduto dalla Dott. ssa Biancofiore nella prima parte della motivazione, stigmatizza la assenza assoluta di comparazione tra il titolo estero ed il sistema italiano, annullando il decreto per difetto di motivazione  “ 2.1. In primo luogo merita accoglimento la censura con cui parte ricorrente ha sostanzialmente dedotto la violazione del giudicato, rappresentato dalla sentenza del Tar Lazio n. 735/2021, che, richiamando i principi già enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha annullato per difetto di motivazione il precedente provvedimento di diniego, in quanto “non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE”.

Pertanto, in esecuzione della predetta sentenza, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare un confronto tra la formazione svolta all’estero e quella prevista in Italia e, in caso di inidoneità della prima, avrebbe potuto imporre adeguate misure compensative, secondo quanto previsto dall’art. 22 D.lgs. 206/2007. Nulla di tutto ciò è stato fatto dall’amministrazione, che si è invece limitata ad affermare l’assenza di un elemento formale, costituito dall’attestato di abilitazione rilasciato dal Ministero rumeno, senza procedere, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, alla comparazione sostanziale tra i due percorsi di formazione.

Quanto poi, alla violazione della disciplina di diritto europeo delineata dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel punto “2.2 della motivazione, così si esprime il Collegio “ Fermo quanto appena espostoil provvedimento impugnato è comunque palesemente contrastante con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania (v. in particolare Ad. Pl. n. 22/2022) ha affermato che:

– l’Adeverinta “è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED”;

– “Il Ministero appellante deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;

– peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.

Con specifico riferimento poi all’insegnamento di sostegno, la sentenza citata evidenzia che i docenti, come l’odierno ricorrente, “dopo aver visto riconosciuto in Romania il percorso di studi universitari svolto in Italia, conseguono l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno in Romania all’esito di specifico corso di studi. Costoro hanno, dunque, acquisito tutte quelle competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania come in Italia. Si tratta di percorsi che comprendono la preparazione nelle materie afferenti alla specializzazione (a mero titolo esemplificativo: psicologia dell’educazione, dello sviluppo, tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nell’educazione inclusiva, psicologia delle persone con bisogni speciali, ecc.), nonché un’attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti rumeni che rientrano nell’ambito delle scuole cd. “speciali” previste in Romania, e sia in scuole che prevedono, come in Italia, la scolarizzazione degli alunni disabili con la loro integrazione nell’istruzione ordinaria.”.

Sulla base di quanto appena esposto, l’Adunanza Plenaria ha affermato il principio di diritto secondo cui “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

Nel caso in esame l’amministrazione, a fronte della produzione di un Adeverinta attestante il percorso specialistico svolto e valido quale attestato di competenza professionale, ha completamente omesso la predetta valutazione e comparazione.Il provvedimento, pertanto, è anche per tale profilo illegittimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in epigrafe indicato.

Multe e carcere per chi induce all’anoressia, arriva Ddl. Più tutele e controlli nella scuola

da Il Sole 24 Ore

Il progetto introduce misure di sostegno per chi è vittima di disturbi del comportamento alimentare e punisce chi incoraggia questi comportamenti
di Redazione Scuola

Magrezze tossiche che spopolano su web e social, in preoccupante crescita dopo la pandemia. Per anoressia e bulimia perdono la vita 4.000 giovani l’anno. Introdurre nel codice penale il reato di istigazione a questi e altri simili disturbi alimentari, è l’obiettivo del disegno di legge che prende di mira i “thinfluencer”, che prevede multe da 20.000 a 60.000 euro e carcere fino a due anni. Presentato da Fratelli d’Italia in Senato, il ddl prevede anche di riconoscere i disturbi dell’alimentazione come malattia sociale, prevenzione e sostegno alla famiglie.

Più tutela a scuola

Mentre dal viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, arriva l’impegno a lavorare per introdurre lo psicologo a scuola e una maggiore attenzione alla salute mentale dei giovani, per troppo tempo messa in secondo piano, anche in pandemia. «Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali sotto i 25 anni. Io stessa ne ho sofferto per 4 anni e ho deciso di aiutare altre persone a uscirne», spiega Camilla Mondini, fondatrice della startup DiCiAlice, nata per aiutare a rendere accessibile il percorso di cura. Con la pandemia il problema ha visto un aumento di 30%. «Le stime – ha spiegato Camilla – riguardano solo le diagnosi emerse, ma c’è un sommerso enorme. Il 96% sono donne ma il fenomeno si è diffuso anche agli uomini, l’età di esordio si è abbassata a 12 anni, a volte persino 8 anni». Sono disturbi che hanno cause profonde e diverse, «ma risentono anche dell’abuso dei social media. Ci sono siti web, chat e blog che spiegano come fare per non assorbire cibo o far passare la fame».

Di qui il disegno di legge in 5 articoli, che si inserisce in un quadro di crescente attenzione sul tema. Lo scandalo delle Farfalle della ginnastica ritmica ha riportato all’attenzione l’ossessione del corpo ma già nel 2001, Yahoo aveva deciso di rimuovere siti Pro-Ana e Pro-Mia mentre le piattaforme social sono impegnate a rimuovere i contenuti a rischio. Nonostante questo, il controllo dei contenuti è complesso e tra i gruppi e gli algoritmi si nascondono messaggi rischiosi. Tra gli elementi del ddl, un sostegno alle famiglie per aiutarle ad approcciarsi a questi problemi, una relazione annuale alle Camere che dovrà esser predisposta dal ministero della Salute. Tra gli articoli, inoltre, l’istituzionalizzare della giornata contro i disturbi alimentari, oggi ricordata il 15 marzo con la Giornata del Fiocchetto Lilla e l’introduzione della prevenzione nelle scuole, con psicologi ed esperti dell’alimentazione, per segnalare i primi sintomi.
«Oltre il 5% della popolazione pari a circa 5 milioni di persone – ha detto Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato – è affetta da disturbi del comportamento alimentare. Il ddl introduce misure di sostegno per chi ne è colpito e punisce chi incoraggia questi comportamenti, che non di rado hanno conseguenze fatali». Il ddl, ha detto il primo firmatario Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali, «introduce nel Codice penale il reato di istigazione all’anoressia, il 580 bis, per punire chi convince le vittime, spesso adolescenti, che il loro corpo non va».

Le multe e il carcere

Le multe possono arrivare fino a 150 mila euro e la reclusione fino a 4 anni se la vittima ha meno di 14 anni o non è in grado di intendere e volere. In pandemia, ha sottolineato Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, «sono state prese misure restrittive che non hanno forse tenuto conto della protezione della salute di giovani a 360 gradi. Fino ad oggi si è fatto poco per affrontare i problemi psicologici della popolazione, giovane e non. Per farlo servono misure strutturali, non bonus». Ed è «fondamentale l’istituzione della figura di uno psicologo a scuola, tema sul quale siamo molto indietro rispetto al resto di paesi Europei e di cui ho già parlato al ministro dell’Istruzione Valditara». Il Ddl ha concluso Bellucci, «spero e credo possa trovare un consenso ampio tra diverse forze politiche, come è stato per il ddl anziani».

In Campania decine di dirigenti scolastici dovranno cambiare sede: ecco perché

da OrizzonteScuola

Di redazione

La legge Severino, è in vigore da oltre dieci anni, tuttavia, finora non è stata applicata al mondo della scuola. Ad ottobre, le prime avvisaglie di un cambiamento sono emerse, ma solamente a gennaio, come abbiamo riportato, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha emesso una nota in cui ha richiamato l’obbligo di rotazione dei dirigenti scolastici per prevenire la corruzione, come stabilito da una precedente indicazione del codice, confermata nel 2012.

Anche se gli istituti scolastici sono considerati a basso rischio di corruzione, come espresso in una delibera del 2017, l’Anac ha richiamato a una graduale rotazione dei dirigenti scolastici.

In questi mesi, i sindacati e le associazioni dei presidi hanno tentato di contestare tale decisione, ma adesso gli Uffici Scolastici Regionali stanno lavorando intensamente per assicurarsi che, a partire dal prossimo anno scolastico, i dirigenti con più di due mandati nello stesso istituto, ossia sei anni, siano trasferiti.

L’obbligo di rotazione non è stato applicato fino ad oggi, ma Anac ha specificato che deve avvenire attraverso “una adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, definendo una procedura di rotazione ordinaria periodica, con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali”.

La necessità di far applicare la norma deriva dal fatto che gli istituti scolastici, agendo come autonome stazioni appaltanti, sono chiamati a gestire anche ingenti risorse economiche per l’affidamento dei contratti pubblici, e questo vale ancora di più di fronte ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui sono coinvolti.

La UIL Scuola Campania ha espresso la sua netta opposizione all’applicazione di qualsiasi forma di rotazione. Tuttavia, il segretario regionale, Roberta Vannini, ha sottolineato il clima collaborativo instaurato con l’Usr Campania e gli altri sindacati per la definizione delle decisioni da prendere.

La rotazione dei dirigenti scolastici

In base a quanto segnala Il Mattinoil numero di dirigenti scolastici che dovranno cambiare sede in Campania varia tra 22 e 58, ma con maggiore coerenza si stima sia intorno a una trentina. I criteri per le scelte verranno definiti entro il 31 marzo e prevedono, tra le altre cose, la rotazione dei dirigenti scolastici ogni 9 anni o alla scadenza del contratto, seguita dall’incompatibilità e quindi dal trasferimento.

Inoltre, verrà valutata anche l’età anagrafica e contributiva, al fine di affidare nuovi incarichi solo a coloro che possono rimanere in servizio per almeno tre anni. Chi andrà in pensione entro questo periodo non sarà incluso nella rotazione.

La rotazione dovrà avvenire entro un raggio di 50 chilometri dalla sede di provenienza, eventualmente mantenendo l’incarico all’interno del medesimo comune o rispettando la preferenza del dirigente, a meno che non vi siano conflitti di interesse. Non ci sarà rotazione per coloro che hanno ricevuto una proroga al contratto, mentre i beneficiari della legge 104 avranno una sede nel comune di residenza o di quello del familiare da assistere.

Maturità 2023, attribuzione credito scolastico: come procedere. Cosa fanno docenti religione

da OrizzonteScuola

Di Nino Sabella

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nell’a.s. 2022/23, si svolgerà secondo la normativa ordinaria. Attribuzione credito scolastico candidati interni.

Requisiti ammissione

Ricordiamo che, ai sensi del D.lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato di secondo grado i candidati interni frequentanti l’ultimo anno di corso, che abbiano:

  • frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (ove rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe previste dall’istituzione scolastica;
  • riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame;
  • riportato un voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
  • sostenuto le prove Invalsi.

Approfondisci

Prove e calendario

L’esame si articola in due prove scritte a carattere nazionale e in un colloquio. Nello specifico:

  1. prima prova scritta di italiano a carattere nazionale: si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
  2. seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e
    coreutica, a carattere nazionale, avente per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio: si svolgerà giovedì 22 giugno 2023. La durata della prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con DM n. 164/2022, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6;
  3. colloquio.

E’ prevista anche un terza prova scritta in alcuni casi particolari, ossia per: le sezioni ESABAC, ESABAC techno ad opzione internazionale; le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e con lingua d’insegnamento slovena. Tale prova si svolgerà martedì 27 giugno 2023, dalle ore 8:30.

 Valutazione prove e Voto finale

Il voto finale (100/100) scaturisce dalle somma del credito scolastico e dei voti conseguiti nelle prove d’esame:

  • prima prova (massimo 20 punti);
  • seconda prova (massimo 20 punti);
  • colloquio (massimo 20 punti)
  • credito scolastico (massimo 40 punti)

Credito scolastico candidati interni

Punti

Come leggiamo nel D.lgs. n. 62/2017 e nell’OM n. 45/2023, il credito scolastico è attribuito (ai candidati interni) dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Il consiglio procede all’attribuzione del credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, attribuendo sino ad un massimo di 40 punti, così distribuiti:

  • 12 punti (al massimo) per il III anno;
  • 13 punti (al massimo) per il IV anno;
  • 15 punti (al massimo) per il V anno.

Tabella

L’attribuzione del credito avviene in base alla tabella A allegata al D.lgs. 62/2017:

Criteri

Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, il credito è attribuito (per ciascuno dei tre anni considerati) in base alla media voti conseguita, cui contribuisce anche il voto di comportamento. In base alla media, è possibile attribuire il punteggio minimo o massimo compreso in ciascuna fascia di credito (per ciascun anno). Così ad esempio, ad un candidato che, per il terzo anno, ha riportato una media voti pari a:

  • 6.50/10 va attribuito un credito di almeno 8 punti;
  • 7/10 va attribuito un credito di 9 punti.

E’ chiaro che le scuole devono procedere all’attribuzione del credito nel rispetto del criterio generale della media voti, cui è possibile aggiungere ulteriori criteri (debitamente deliberati) utili all’attribuzione del voto minimo e massimo di ciascuna fascia di credito (esempio: interesse e partecipazione alle attività svolte; oppure, se la media voti presenta frazioni decimali: si attribuisce il voto massimo, se la frazione decimale è pari o superiore a 0.50, il voto minimo se è inferiore a 0.50).

Credito e PCTO

Nella succitata OM n. 45/2023 si evidenzia quanto segue:

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, dall’art. 1, commi 33-43, della legge 107/2015 e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ove svolti, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Dunque, i PCTO contribuiscono alla definizione del credito scolastico, in quanto concorrono alla valutazione delle discipline cui afferiscono. In sostanza, i docenti delle discipline, cui afferiscono i predetti percorsi, nell’ambito della valutazione tengono conto del percorso per l’orientamento e le competenze trasversali svolto dall’alunno e, considerato che l’attribuzione del credito avviene in base alla media dei voti, indirettamente i PCTO contribuiscono all’attribuzione del credito scolastico. Inoltre, potrebbero costituire uno degli ulteriori criteri suddetti, utili all’attribuzione del voto minimo e massimo di ciascuna fascia di credito (media permettendo).

Casi particolari

La OM n. 45/2023 regolamenta anche alcuni casi particolari nell’attribuzione del credito ai candidati interni. Ecco cosa

Docenti religione/attività alternative e potenziamento

Religione cattolica/Attività alternative

I docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle deliberazioni del consiglio di classe relative all’attribuzione del credito scolastico. Nello specifico, i docenti di:

  • religione cattolica partecipano per i soli studenti che si sono avvalsi di tale insegnamento;
  • di attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano per i soli allievi che si sono avvalsi di tale insegnamento.

Ampliamento offerta formativa

I docenti, che svolgono attività di ampliamento/potenziamento dell’offerta formativa, non partecipano al suddetto consiglio di classe, tuttavia quest’ultimo tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

Graduatorie interne per individuare i docenti soprannumerari, la finestra di pubblicazione va dal 22 marzo al 5 aprile

da La Tecnica della Scuola

Di Lucio Ficara

La finestra temporale di pubblicazione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto va dal 22 marzo al 5 aprile 2023, dopo le vacanze pasquali arriveranno i primi decreti dirigenziali per i docenti individuati come perdenti posto. Dall’atto di notifica della soprannumerarietà, ci sono 5 giorni di tempo per presentare domanda di mobilità come docente perdente posto, in tal caso, chi avesse già presentato istanza di mobilità volontaria entro il 21 marzo, vedrebbe annullata la precedente domanda di mobilità a favore dell’inserimento della nuova domanda in qualità di soprannumerario.

Punteggio graduatoria interna diviso in tre sezioni

Il punteggio per l’inserimento nelle graduatorie interne di Istituto viene calcolato sulla base di tre sezioni specifiche: 1) L’anzianità del servizio;

2) Le esigenze di famiglia;

3) I titoli generali;

Per calcolare tale punteggio si utilizzano le tabelle, allegate al CCNI 2022-2025 sulla mobilità, riferite ai trasferimenti d’ufficio. Per cui i punteggi calcolati saranno diversi da quelli scaturiti dalle tabelle per la mobilità volontaria.

Punteggio anzianità del servizio

Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza ( escluso l’anno in corso), sono concessi 6 punti. È importante ricordare che per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, il punteggio pre-ruolo viene dimezzato per i primi 4 anni e ridotto ancora dei due terzi per ogni anno scolastico (valutabile ai fini della ricostruzione della carriera) successivo al quarto anno di pre-ruolo. Quindi al punteggio pre-ruolo saranno assegnati 3 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 4 anni, successivamente al quarto anno verranno assegnati solo 2 punti. Nella mobilità d’ufficio e quindi anche nelle graduatorie interne di Istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

La continuità del servizio nella scuola di titolarità e nel comune di titolarità, rientra anche questo nel calcolo dell’anzianità del servizio. Per quanto riguarda la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso ( 2022-2023), ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2021-2022, ha già il diritto subito al riconoscimento di 2 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Entro il quinquennio di continuità nella scuola quindi si assegano 2 punti per ogni anno scolastico, oltre il quinquennio invece i punti aumentano a 3 per ogni anno scolastico. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

Punteggio riferito alle esigenze di famiglia

Considerando il calcolo dei punteggi della mobilità 2023-2024 in riferimento ai trasferimenti dei docenti, il punteggio (sei punti) per il ricongiungimento al coniuge (è bene ricordare che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile), ovvero, per chi non ha coniuge o per chi è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, ai genitori o figli, spetta solamente per la mobilità territoriale (trasferimento) verso il comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi. Nel caso specifico della graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, bisogna specificare che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

Per quanto riguarda il punteggio per i figli nelle graduatorie di Istituto, vanno sempre calcolati quando il figlio si trova in un età compresa tra 0 e 18 anni, anche qualora i 18 anni siano stati già completati nel 2023. Il punteggio dei figli è così calcolato: per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (4 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (3 punti).

Punteggio relativo ai titoli generali

È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2  del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Questo limite massimo di 25 punti si applica, identicamente anche per il calcolo dei titoli nella compilazione delle graduatorie interne di Istituto per i docenti perdenti posto.

Nella mobilità territoriale e nelle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 5 punti. Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.

Per ogni corso di perfezionamento di 1500 ore e 60 CFU con esame finale o master di I o II livello, e se ne valutano al massimo uno per ogni anno accademico, spetta un solo punto. Per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello, o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si attrbuiscono 3 punti.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente, vengono attribuiti 5 punti ed è valutabile un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

Un tutor ogni due classi e un orientatore per 600 studenti: parte la prima riforma del ‘merito’

da Tuttoscuola

Dall’anno prossimo, dunque, 40mila docenti, appositamente formati (già a partire dalle prossime settimane, secondo quanto prevede la bozza del decreto), svolgeranno funzione di tutor e altri 2.600 quella di orientatore.

La prima fase riguarderà gli ultimi 3 anni di scuola superiori – ha dichiarato il ministro Valditara – e poi progressivamente saranno estesi alle scuole medie e al resto delle superiori, 8 anni complessivamente”.

Valditara ha spiegato la funzione della nuova figura tutoriale: “avrà un ruolo decisivo. Si tratta della prima pietra della rivoluzione del merito. Che prevede di tirar fuori i talenti che ogni ragazzo ha dentro di sé, valorizzare le abilità di ciascuno e non permettere che qualcuno rimanga indietro”.

Questi tutor dovranno personalizzare il percorso formativo – ha precisato il ministro – e coordinare in una logica di team tutti gli altri docenti per far sì che la formazione del ragazzo sia sempre più aderente alle sue necessità”.

Per questa misura è stato previsto un iniziale stanziamento di 150 milioni di euro, destinati a remunerare le circa 40.000 figure di docente tutor a cui vanno ad aggiungersi quelle di docente orientatore, una per ogni istituto scolastico; saranno distribuiti nelle scuole in maniera proporzionale al numero degli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado (anno scolastico 2023/2024).

Lo stanziamento di 150 milioni serve a valorizzare il merito degli studenti, ma non ha nulla a che fare con la carriera degli insegnanti, anche se quelle risorse finanziarie verranno distribuite a circa 42.600 professori di scuole secondarie di II grado: 40mila prof con funzione di tutor per 1,6 milione di studenti presenti in circa 74.500 classi dell’ultimo triennio delle superiori, e altri 2.620 docenti di orientamento assegnati ad altrettante istituzioni scolastiche della secondaria di II grado.

Mediamente un docente tutor dovrebbe operare su due classi con circa 43 studenti da seguire (comunque tra i 30 e i 50). Il docente orientatore (uno per istituzione) dovrebbe operare per l’orientamento in media di circa 600 studenti. Non pochi.

I due maggiori sindacati della scuola, la Cisl-scuola e la Flc-Cgil, hanno aperto una partita di credito verso il ministro: parliamone.

La Uil-scuola, invece, meno possibilista, ha provato a fare due conti e ha calcolato che la distribuzione dei compensi (che hanno natura accessoria) di quei 150 milioni – previsti entro il limite imposto dal decreto e dalla circolare, per i TUTOR da un minimo di 2.850 euro all’anno ad un massimo di 4.750 euro e per gli ORIENTATORI da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 2.000 euro – dovrebbero comportare un compenso di 16,50 euro lordi all’ora (7,34 netti) al docente tutor e 11,60 euro all’ora (5,16 netti) all’orientatore.