Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 171

171 del 25-07-2026

Decreto Ministeriale 24 luglio 2026, AOOGABMI 151

Ministero dell’istruzione e del merito

Autorizzazione alla partecipazione alla sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla legge 19 febbraio 2025, n. 22

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 170

170 del 24-07-2026

Sperimentazione sviluppo competenze non cognitive e trasversali

Decreto Ministeriale 24 luglio 2026, AOOGABMI 151
Autorizzazione alla partecipazione alla sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla legge 19 febbraio 2025, n. 22

Avviso 30 marzo 2026, AOODPIT 537
Sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla legge 19 febbraio 2025, n. 22

Legge 19 febbraio 2025, n. 22
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale


Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 24 luglio 2026, AOOGABMI 151 prende avvio la sperimentazione nazionale, di durata triennale, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla Legge 19 febbraio 2025, n. 22, recante “Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale” .

Al decreto è allegato l’elenco delle Scuole dell’infanzia, delle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti autorizzati a partecipare, con l’attuazione della proposta progettuale presentata, alla sperimentazione nazionale promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto ministeriale 15 gennaio 2026, n. 6.

A fronte di 594 candidature pervenute, sono state ritenute ammissibili e valutate positivamente 443 proposte progettuali. Le istituzioni scolastiche complessivamente autorizzate sono 1169.

L’andamento della sperimentazione sarà monitorato dal Comitato tecnico-scientifico, che al termine del triennio, sulla base degli esiti della stessa, predisporrà le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, con la definizione di indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione, con le Indicazioni nazionali per i Licei e con le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali vigenti.


Come previsto dall’Avviso 30 marzo 2026, AOODPIT 537, le candidature relative alla sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla Legge 19 febbraio 2025, n. 22, devono essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2026

La cultura dello scarto

La cultura dello scarto

di Vincenzo Andraous

Un paese di numeri che di fronte alla morte di una detenuta, di un detenuto, di una persona azzerata senza la benchè minima giustificazione, tenta di cavarsela con una sorta di fastidio nel dover ammettere che con quella assenza tutto il sistema ha fallito. 

C’è un grande dispendio di superlativi assoluti per dare colore al sudiciume divenuto catena che non si spezza.

Tutto il male possibile e impossibile non dipende da chissà che cosa, ogni sottrazione di bene, di speranza, di rispetto, di dignità, sono effetti collaterali, risultanze provenienti da una sorta di induzione a regredire a nome sovraffollamento.

Questo inferno creato a misura non ha responsabilità di alcuno, ogni piaga, malattia, follia, rimangono discordanze sull’ondata eccezionale di caldo.

Non esistono fragilità a detta di qualcuno, invece il carcere è una sorta di terra di nessuno dove ogni spazio è occupato dalla disperazione, e chi è disperato non sconta la propria pena, non la vede né la sente la propria colpa.  

A dire di tanti addetti ai lavori ci sarebbe una cronica carenza di organici, soprattutto quello specializzato, ruolo più che mai richiesto alla luce delle condizioni da doppia diagnosi conclamata in tanti e troppi detenuti. 

Eppure con questa assenza di servizi inaccettabile, il mantenimento in carcere di ogni detenuto costa allo Stato 150 euro al giorno. Sarebbe opportuno sapere come vengono investiti questi dobloni, certamente per la sìcurezza, certamente per realizzare gli obiettivi umani che la detenzione si propone per abbattere una recidiva intollerabile che sta a significare un vero e proprio fallimento della funzione della pena, la dimensione carceraria deumanizzata, la finalita’ rieducativa della pena ridotta a una concessione assai poco edificante.

In questo balilamme verticistico privo di ascolto e accompagnamento ci sono le linee guida per la prevenzione dei suicidi, eppure ragazzi sempre più giovani e fragili non ce la fanno a resistere a tanta indifferenza, la corda e il laccio diventano ultimi compagni di un viaggio non contemplato in alcun ordinamento penitenziario. 

Le carceri continuano a generare morte, violenza e sofferenza, anche di coloro che operano e vivono nelle galere. Forse c’è da domandarsi con una certa onestà intellettuale perchè le condizioni di sopravvivenza nelle prigioni sono ulteriormente peggiorate.

Forse è arrivato quel momento. 

Forse.

Decreto Ministeriale 23 luglio 2026, AOOGABMI 149

Ministero dell’istruzione e del merito

Decreto ministeriale concernente la sessione straordinaria dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026

Legge 23 luglio 2026, n. 135

Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali. (26G00154) 

(GU Serie Generale n.174 del 29-07-2026)

DdL Imputabilità del minore in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di giovedì 23 luglio 2026, ha approvato un disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore.

Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del Codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Muta così il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. Resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.

Il disegno di legge modifica, di conseguenza, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità del minore.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 169

169 del 23-07-2026

Regolamento AFAM in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 23 luglio, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Il regolamento introduce per la prima volta una disciplina organica e unitaria a livello nazionale allineando il settore agli standard europei di assicurazione della qualità e salvaguardando l’autonomia delle singole Istituzioni.

Le Istituzioni adottano programmi triennali, aggiornati annualmente e coerenti con le linee generali di indirizzo definite dal Ministero, riguardanti la qualità e lo sviluppo dell’offerta formativa, la produzione artistica e la ricerca, i servizi agli studenti, l’internazionalizzazione e l’equilibrio economico-finanziario. È istituito un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, fondato su indicatori di sostenibilità economico-finanziaria e sul possesso dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti; in caso di mancato conseguimento o di perdita dell’accreditamento l’Istituzione è destinataria di un piano di adeguamento, e la soppressione della sede o del corso è riservata ai casi di persistente carenza dei requisiti, fermi restando il diritto degli studenti a completare gli studi e il mantenimento del posto di lavoro per il personale di ruolo.

Sono disciplinate le condizioni per l’istituzione di nuove Istituzioni, statali e non statali, i processi di fusione e federazione, anche con le Università, la costituzione dei Politecnici delle arti e la trasformazione delle sezioni distaccate in sedi decentrate. I comitati regionali di coordinamento sono integrati dai rappresentanti delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e da tre rappresentanti degli studenti.

È istituito il fondo per il finanziamento ordinario delle Istituzioni statali, ripartito secondo criteri definiti con decreto ministeriale, con una quota compresa tra il 10 e il 30 per cento destinata a finalità premiali sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca, delle politiche di reclutamento e della programmazione triennale. Infine, è istituita l’Anagrafe nazionale dei prodotti della ricerca e della produzione artistica dei docenti.

Esami di Stato e privatisti

Da ScuolaNapoletana

Esami di Stato e privatisti

Franco Buccino

Lo scorso anno, di questi tempi, tutti i giorni c’erano notizie sui privatisti all’esame di Stato, alla maturità. Task force del MIM, diffuse e gravi irregolarità riscontrate, scuole private a cui è stata tolta la parità, nuove più severe norme per il futuro. Insomma, una guerra senza quartiere ai “diplomifici”. E un crollo atteso dei privatisti alla maturità 2026.

E invece quest’anno c’è stato e c’è un silenzio quasi totale e sospetto sull’argomento. Solo cercando le notizie, veniamo a sapere che il numero dei privatisti è aumentato poco più del 7%: non di poco in rapporto agli interni aumentati dello 0,4. Veniamo a sapere inoltre che le prove scritte e quelle orali sono state superate dalla stragrande maggioranza degli studenti, interni e privatisti.

Nessuna traccia di controlli a tappeto, oltre le visite ispettive di routine, e quindi niente irregolarità diffuse, come lo scorso anno.

Per la verità, da un amico della piana del Sele veniamo a sapere che, come per gli anni passati, furgoni e minibus scaricano ragazzi dalle stazioni ferroviarie a scuole paritarie e viceversa. Ben poca cosa e scarsamente documentata. Ma, soprattutto, un’immagine, treni e autobus carichi di maturandi dal nord verso il sud, destinata presto a divenire uno sbiadito ricordo. Da qualche tempo la pubblicità di scuole private, almeno le reti più grandi, è tutta incentrata sull’online dei corsi, senza frequenza e senza residenza, magari con sedi decentrate in mezza Italia.

Colpisce il parallelismo tra il nuovo modello di scuole private che avanza e le Università Telematiche riconosciute dal Miur, ormai modello consolidato. A poco servono le indagini delle Procure su iscrizioni irregolari. Parecchi temono una possibile alleanza, vere e proprie grandi reti, tra scuole private e università telematiche. Le telematiche hanno sempre più bisogno di sedi in tutta Italia per gli esami (laboratori compresi) e per tutta la gestione amministrativa. Le scuole private hanno bisogno di una adeguata rete telematica che liberi i propri iscritti da ogni vincolo di frequenza in sede e di residenza: ciò vale soprattutto per i ragazzi dai sedici anni in su, fuori obbligo scolastico. Un’alleanza possibile che presenta anche rischi importanti. Leggiamo nei recentissimi risultati Invalsi che in alcuni ordini e tipologie di scuole ancora non è stato superato superato l’handicap Covid: a poco o niente è bastata la formazione a distanza.

Tocca allo Stato garantire la serietà dei percorsi di formazione oltre che verificare i risultati; controllare allo stesso modo le scuole statali autonome e tutti quegli istituti di formazione a cui ha riconosciuto i requisiti per svolgere la funzione.

C’è spesso un equivoco di fondo per chi sceglie la scuola privata: pensare che lo Stato non c’entri con la formazione dei suoi cittadini. La formazione è un diritto costituzionale, come la salute. Anche se il governo sembra più interessato allo sgravio fiscale per chi frequenta le private che al finanziamento della scuola pubblica.

Intanto il Ministro Valditara ci spieghi, se è possibile, come sono andate le cose in questa “maturità” 2026, dopo le “battaglie” dello scorso anno contro i diplomifici, di cui si è preso tutto il merito!

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 168

168 del 22-07-2026

Esami idoneità ed Esami integrativi

Esami integrativi

Parere CSPI 22 luglio 2026, AOODGOSV 144018
Parere sullo Schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164

Legge 30 ottobre 2025, n. 164
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53

*****

Il 22 luglio 2026, il CSPI, nel corso della seduta plenaria n. 172, esprime il proprio Parere sullo Schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

L’art. 1, comma 3, della Legge 30 ottobre 2025, n. 164, di conversione del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, sostituisce il comma 7 dell’articolo 1 (*) del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con il seguente:

«7. Nell’ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione del- le conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo

( * art. 1, comma 7, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226)
«7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.»


    Esami di idoneità

    Nota 11 dicembre 2025, AOODGOSV 95594
    Trasmissione decreto ministeriale dell’11 novembre 2025, n. 218

    Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, AOOGABMI 218
    Esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione

    Nota 22 settembre 2025, AOODGOSV 42781
    Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 – Articolo 5

    Legge 5 giugno 2025, n. 79
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026

    *****

    Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, AOOGABMI 218, concernente “Le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento”, è stato emanato ai sensi dell’art. 5, co. 3, della Legge 5 giugno 2025, n. 79
    di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che stabilisce che “All’articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.
    Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
    ».
    Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, AOOGABMI 218, trasmesso con Nota 11 dicembre 2025, AOODGOSV 95594, come precisato nella Nota 22 settembre 2025, AOODGOSV 42781, entra in vigore dall’anno scolastico 2025/2026 ed interviene esclusivamente sugli esami di idoneità della scuola secondaria di secondo grado introducendo, tra l’altro, il limite dell’esame di idoneità a non più di due anni di corso successivi a quello per cui lo studente è stato ammesso per scrutinio finale e il principio in base al quale, in tal caso, la commissione sarà presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica per garantire maggior controllo.

    Parere CSPI 22 luglio 2026, AOODGOSV 144018

    Ministero dell’Istruzione e del Merito
    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
    Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
    Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

    Parere sullo Schema di ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164

    Approvato nella seduta plenaria n. 172 del 22/07/2026

    Nota 21 luglio 2026, AOODGTVET 2000

    Ministero dell’Istruzione e del merito
    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
    Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore
    UFFICIO IV

    Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici – Settore Tecnologico Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”
    Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
    Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di BOLZANO
    All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO
    All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di BOLZANO
    Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di TRENTO
    e, p.c. Ai Referenti per gli esami di abilitazione presso gli Uffici Scolastici Regionali
    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
    Al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati

    Oggetto: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato- Sessione 2026 – Ricognizione delle aule informatiche per lo svolgimento delle prove scritte e/o scrittografiche.