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Nota 21 settembre 2020, AOODGPER 28730

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio VI
Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, vario personale. (20A06278)

(GU n.287 del 18-11-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche’ in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita’ della gestione accademica»;

Visto l’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto quanto disposto dai commi 17 e seguenti dell’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle misure volte alla riduzione del ricorso ai contratti a tempo determinato sui posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo;

Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 18-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente al contemperamento delle istanze dei soggetti collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nel 2016 con la necessita’ di mantenere la regolarita’ dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, previsti dalla normativa vigente;

Visto inoltre, l’art. 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, che dispone che, in via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non e’ stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’art. 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al medesimo comma scelgono la provincia di assegnazione con priorita’ rispetto alle ordinarie operazioni di mobilita’ e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia’ conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte;

Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 che, al comma 3, prevede che nelle more dell’espletamento del concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all’art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

Visti l’art. 3, comma 1, e l’art. 2, della legge n. 186 del 2003, relativamente all’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il Capo VIII recante misure in materia di istruzione;

Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernenti il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia, e comma 6-bis relativamente all’autorizzazione allo scorrimento di graduatoria per la copertura di posti di collaboratore scolastico;

Visto il comma 81 dell’art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;

Visto il comma 619 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, relativamente all’immissione in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;

Visti i commi 738, 739 e 740 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, relativi all’autorizzazione, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della medesima legge, con il corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l’art. 7, comma 10-sexies, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, e’ autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 10 luglio 2020, n. 5313, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 85.218 unita’, di cui n. 63.771 su posti comuni e n. 21.447 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 410 unita’, e di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 30.620;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 8126, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 10 luglio 2020, n. 5313;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12974, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 6 agosto 2020, n. 159971 con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 84.808 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo indeterminato di novantuno unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 267 unita’, tenuto conto di n. 22 esuberi;

Tenuto conto che nella predetta nota del Ministro dell’istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, viene specificato che nel computo delle cessazioni dal servizio e’ stato tenuto conto di n. 101 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, nonche’ di n. 12 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 in considerazione dei tempi di applicazione del predetto art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157073, con la quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 91 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 22 luglio 2020, n. 6540, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11.323 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, pari a n. 9.169 unita’ di personale ATA, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2019/2020 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nonche’ delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 pari a n. 1.065;

Preso atto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ specificato che i risparmi derivanti dalle cessazioni riferite all’anno scolastico 2019/2020 saranno utilizzati per il reclutamento di un contingente di n. 698 unita’ composto esclusivamente da unita’ appartenenti profilo di D.S.G.A – Direttore dei servizi generali e amministrativi e che, pertanto, il contingente totale di D.S.G.A per il quale e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione ammonta a n. 1.985 unita’, pari alla somma delle suddette 698 unita’ piu’ n. 463 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020, n. 760 cessazioni gia’ certificate e accantonate nell’anno scolastico 2019/2020 e n. 64 cessazioni relative all’anno scolastico 2019/2020 con tardiva certificazione del diritto alla pensione;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, si rappresenta che il numero di unita’ di assistenti amministrativi e tecnici aventi diritto alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 10-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, e’ pari a n. 473 unita’;

Tenuto conto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ altresi’ specificato che i collaboratori scolastici aspiranti all’immissione in ruolo ai sensi delle previsioni di cui all’art. 1, commi 622 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 ammontano a n. 159 unita’;

Preso atto che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale ATA per il triennio scolastico 2019/2022 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2021/2022;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppo che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al il personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce Rossa Italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12983, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157075, con la quale si esprime l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2020/2021 nel limite di n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo determinato e n. 11 a tempo parziale;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 24 luglio 2020, n. 6799 con cui si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2020 pari a n. 489 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 542 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 529 dirigenti scolastici, di cui n. 29 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 458 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 42 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12979 che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157074, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 529 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 luglio 2020, n. 6625 con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 6.600 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 472 unita’, si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di un numero di unita’ di personale insegnante di religione cattolica sufficiente a coprire le attuali iscrizioni nelle graduatorie di merito in ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157072, con la quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 472 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari alle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 84.808 unita’ di personale docente; n. 472 unita’ di insegnanti di religione cattolica; n. 91 unita’ di personale educativo; n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale; n. 529 dirigenti scolastici; Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede la possibilita’ di deroga al termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo di cui all’art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
a) n. 84.808 unita’ di personale docente;
b) n. 472 unita’ di insegnanti di religione cattolica; c) n. 91 unita’ di personale educativo;
d) n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale; e) n. 529 dirigenti scolastici.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 25 agosto 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg. prev. n. 2171

Assunzioni in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 7 agosto 2020, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2020-2021, un numero pari a:

  • n. 84.808 unità di personale docente;
  • n. 472 unità di insegnanti di religione cattolica;
  • n. 91 unità di personale educativo;
  • n. 11.323 unità di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale;
  • n. 529 dirigenti scolastici.

Scuola, da CdM via libera a 97.223 assunzioni e 1,3 miliardi aggiuntivi per la ripresa di settembre

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di ieri sera, ha dato il via libera all’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di 97.223 unità tra docenti, personale educativo, ATA e dirigenti scolastici.

Nel dettaglio, l’autorizzazione prevede che si possano assumere:

• 84.808 unità di personale docente;

• 472 unità di insegnanti di religione cattolica;

• 91 unità di personale educativo;

• 11.323 unità di personale ATA, di cui 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e 11 a tempo parziale;

• 529 dirigenti scolastici (458 assunzioni da scorrimento della graduatoria del concorso del 2017, 29 dalla graduatoria del 2011 e 42 per trattenimenti in servizio).

Inoltre, con l’approvazione del Dl Agosto il Consiglio dei Ministri ha autorizzato lo stanziamento di ulteriori 1,3 miliardi di euro per la ripresa di settembre che, sommati agli oltre 1,6 miliardi del Decreto Rilancio, portano le risorse per la riapertura di settembre a un totale di oltre 2,9 miliardi di euro. In particolare, questo stanziamento sarà impiegato per ulteriore organico, affitto di spazi, risorse per gli Enti locali.

Nota 7 agosto 2020, AOODGPER 23825

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
LORO SEDI

Oggetto: Personale docente – immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21.

Al via la ‘chiamata veloce’

Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, AOOGABMI 25
Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159


Ministra firma il decreto: con la ‘chiamata veloce’ possibile l’accesso più rapido alla cattedra

Al via la ‘chiamata veloce’, il meccanismo di assunzione previsto dal decreto-legge 126, approvato lo scorso dicembre, che punta a velocizzare i tempi di accesso al ruolo per gli insegnanti e a coprire più rapidamente le cattedre vacanti. I posti che rimarranno liberi ogni anno, dopo le abituali operazioni di assunzione, potranno infatti andare ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di concorso che decideranno di spostarsi volontariamente anche in altra regione per occuparli. Il che consentirà a molti insegnanti di ottenere più velocemente la cattedra, andando dove ci sono posti liberi. Ma anche di assegnare posti che, altrimenti, rimarrebbero vuoti e sarebbero coperti con contratti a tempo determinato. La procedura è valida anche per il personale educativo.

La Ministra Lucia Azzolina ha firmato oggi il decreto ministeriale che dispone le modalità di svolgimento della cosiddetta ‘chiamata veloce’ che “rappresenta una novità assoluta – sottolinea Azzolina – e, insieme alla digitalizzazione e provincializzazione delle graduatorie dei supplenti è uno degli strumenti che abbiamo votato in Parlamento, lo scorso dicembre, per rendere più efficiente il sistema di copertura delle cattedre”.

La chiamata veloce “offre una opportunità in più agli insegnanti per essere assunti: su base del tutto volontaria, potranno spostarsi in un’altra regione o anche provincia nel caso delle graduatorie ad esaurimento, per ottenere più rapidamente la cattedra. Andando ad occupare posti altrimenti destinati a essere dati a supplenza. Fino ad oggi non era possibile farlo. È uno strumento che ho fortemente voluto che fosse inserito nel decreto di dicembre”. La digitalizzazione e provincializzazione delle graduatorie dei supplenti “consentirà poi di velocizzare il meccanismo di chiamata e, quindi, di assegnazione dei supplenti per coprire le cattedre che rimangono vuote dopo tutte le assunzioni”.

Alla chiamata veloce potranno partecipare coloro che sono inseriti nelle graduatorie di concorso vigenti e nelle graduatorie ad esaurimento. Ad esempio, chi è in graduatoria nel Lazio, ma non riesce ad ottenere l’assunzione per carenza di posti, potrà decidere di aderire alla chiamata veloce per ottenere una cattedra rimasta scoperta in una o più province di un’altra regione.

Gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento potranno optare per un’altra regione, ma anche per una provincia diversa della stessa regione in cui sono in graduatoria. Ad esempio, un iscritto in una delle graduatorie ad esaurimento di Pavia, in Lombardia, potrà concorrere alla chiamata per un posto libero a Milano. Tutte le specifiche sono indicate nel decreto. La domanda sarà presentata per via telematica. Tutte le tempistiche saranno successivamente indicate sul sito del Ministero dell’Istruzione.

Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, AOOGABMI 25

Ministero dell’Istruzione

Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

Decreto Dipartimentale 27 maggio 2020, AOODPIT 637

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Rinvio termini delle istanze

Decreto Assunzioni

Decreto Ministeriale 18 maggio 2020, AOOGABMI 12
Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159


Il 18 maggio la Ministra dell’Istruzione ha firmato il decreto ministeriale che dà il via libera definitivo all’assunzione di 4.500 insegnanti precari sui posti che si sono liberati lo scorso anno a seguito dei pensionamenti della cosiddetta ‘Quota 100’.

“Si chiude finalmente un percorso cominciato in autunno durante l’approvazione in Parlamento del decreto scuola – commenta la Ministra Lucia Azzolina -. Una battaglia che ho personalmente condotto per rendere giustizia a tutti quegli insegnanti che avevano diritto ad ottenere quei posti, ma non li hanno avuti perché non sono stati resi disponibili per le assunzioni del 2019”. Si tratta di docenti che saranno assunti dalle graduatorie a esaurimento e da quelle dei vecchi concorsi ancora vigenti.

“È una buona notizia per la scuola – sottolinea la Ministra – e per tanti insegnanti precari che ora vengono finalmente stabilizzati. Avevamo 6.500 posti a disposizione, abbiamo potuto assegnarne solo 4.500 perché non c’erano abbastanza profili da assumere dalle graduatorie in corso di validità. Un dato che dimostra che abbiamo bisogno di fare nuovi concorsi per avere nuove graduatorie da cui attingere, soprattutto nella scuola secondaria”.

Decreto Ministeriale 18 maggio 2020, AOOGABMI 12

Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2020 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione ad avviare le procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento di venticinquemila posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. (20A02312)

(GU Serie Generale n.106 del 23-04-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto, in particolare, l’art. 399 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il Capo e, in particolare, l’art. 3 del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in merito all’indizione, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di un concorso nazionale per esami e titoli, per selezionare i candidati ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e’ previsto l’espletamento delle prove concorsuali;

Visto, in particolare, l’art. 17, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 59 del 2017 secondo cui, tra l’altro, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e’ coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante scorrimento, tra l’altro, delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, comma 1, secondo cui il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami, per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata, tra l’altro, all’immissione in ruolo di complessivi n. 24.000 docenti su posti comuni e di sostegno;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 35, comma 4, secondo cui, a fronte delle determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento, adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca» e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, prot. n. 10908 del 9 aprile 2019, con la quale e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare un concorso ordinario, per titoli ed esami ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 59 del 2017 per n. 48.536 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui n. 40.045 posti comuni e n. 8.491 posti di sostegno, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto prot. n. 9744 del 22 maggio 2019 che trasmette la nota, prot. n. 118707 del 17 maggio 2019, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale sono richiesti ulteriori elementi in merito alla predetta richiesta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca prot. n. 10908 del 9 aprile 2019;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, con la quale, facendo seguito alla precedente nota prot. n. 10908 del 9 aprile 2019, e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare un concorso ordinario, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 59 del 2017 per n. 25.000 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

Preso atto, altresi’, che, con la suddetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene specificato, tra l’altro, che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto prot. n. 1378 del 27 gennaio 2020 che trasmette la nota, prot. n. 15839 del 23 gennaio 2020, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale, tra l’altro, nel condividere l’urgenza di avvio delle procedure concorsuali a 24.000 posti per il concorso straordinario e a 25.000 posti per quello ordinario, considerata la consistenza dei posti vacanti e disponibili stimati a seguito di chiarimenti ottenuti per le vie brevi dal Ministero dell’istruzione, si esprime parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali;

Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’avvio di procedure di reclutamento ordinarie di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017 per un totale di n. 25.000 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, autorizza il Ministero dell’istruzione a bandire, entro il 2019, contestualmente al concorso ordinario, per titoli ed esami, di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017, una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata, tra l’altro, all’immissione in ruolo di complessivi n. 24.000 docenti su posti comuni e di sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Fabiana Dadone; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, procedure concorsuali per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 25.000 posti di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone
Il Ministro dell’economia e delle finanze Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 677

Nota 29 febbraio 2020, AOODGRUF 4955

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
p.c.: alle OO.SS

OGGETTO: Chiarimenti relativi all’assunzione in servizio dei collaboratori scolastici. Procedura di internalizzazione di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Nota 10 febbraio 2020, AOODGPER 2689

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori degli UU.SS.RR. LORO SEDI

Oggetto: D.M.956/2019 – Dirigenti scolastici neo-assunti. Criteri e modalità per la valutazione e la documentazione del periodo di formazione di prova.

Legge 20 dicembre 2019, n. 159

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (19G00166)
(GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Fioramonti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 28 dicembre 2019). (20A00242)
(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2020)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unità di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia nonchè all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. (20A00255)

(GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l’art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

Visto il successivo comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

Considerato che il predetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 prevede anche che nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e’ destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente, che non sia gia’ titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’art. 1 che prevede, tra l’altro, che i commi da 360 a 364 (relativi alle modalita’ semplificate di reclutamento e validita’ delle graduatorie di concorso) non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2019/2020, complessivamente n. 386 docenti, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, nonche’ all’accantonamento di risorse pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Considerato che con la suddetta nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2019/2020 sono pari a n. 1.476, di cui n. 1.360 di prima fascia e n. 116 di seconda fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2019 sono stimate in n. 282 unita’ di personale docente, di cui n. 262 di prima fascia e n. 20 di seconda fascia;

Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che nel contingente totale richiesto di n. 386 unita’ di personale docente sono ricomprese n. 2 unita’ di personale docente di prima fascia, a valere sul residuo di unita’ gia’ autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2018, ad oggi non assunte;

Considerato che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che il 10% della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato risulta essere pari ad euro 5.406.502,73, che tale importo si aggiunge al turn over del personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e che tale somma consentira’ il passaggio alla prima fascia di n. 265 docenti di seconda fascia;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 29 ottobre 2019, prot. n. 19352, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop del 23 ottobre 2019, prot. n. 232808 recante parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2019/2020, di n. 386 docenti, di cui alla predetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, ed altresi’ all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al suddetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Ritenuto, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2019/2020, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, di assentire all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determina degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, e’ autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2019/2020 di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ altresi’ autorizzato all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017.

Art. 2
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 9 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2431

Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (19G00135)
(GU Serie Generale n.255 del 30-10-2019)