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Ordinanza Ministeriale 1 marzo 2023, AOOGABMI 36

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2023/24

Valorizzazione del personale docente

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto con i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del PNRR, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, di recente approvata dal Parlamento, che è intervenuta anche sui criteri per la valorizzazione degli insegnanti.  

Con il provvedimento firmato, viene dato peso nella valorizzazione degli insegnanti:  

  • alla continuità didattica: si terrà conto del numero anni di permanenza nella medesima scuola che stia in una provincia diversa da quella della propria abitazione;  
  • alla sede di lavoro: si valorizzerà il personale che insegna da più anni in istituti di territori che presentano condizioni socio-economiche più disagiate, maggiore dispersione o il rischio di spopolamento.  

La presenza di entrambe le condizioni comporterà una valorizzazione economica maggiore.  

Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 422 unita’ di insegnanti di religione cattolica, n. 60 unita’ di personale educativo, n. 10.116 unita’ di personale A.T.A., n. 94.130 unita’ di personale docente e n. 361 unita’ di dirigenti scolastici. (22A05524)

(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, relativamente a disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l’art. 59, relativamente alle Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’art. 5-ter che ha previsto la proroga dell’applicazione della procedura prevista dal comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’art. 44, relativo al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, l’art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, e l’art. 47 relativamente sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi, sia alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di titoli e di almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45438, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte di un numero complessivo di n. 6.949 posti disponibili rispetto alla dotazione organica;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13956, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45445, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 430 unita’, di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto conto di n. 7 esuberi detratti dal contingente richiesto;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13955, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 60 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 7 giugno 2022, n. 47255, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10.122 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui n. 641 D.S.G.A., n. 2.078 assistenti amministrativi, n. 630 assistenti tecnici, n. 6.745 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 11 cuochi e n. 3 infermieri;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato tenendo conto delle cessazioni dal servizio, con decorrenza 1° settembre 2022 pari, al netto di n. 3 esuberi (n. 1 assistente tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 294 D.S.G.A., n. 1.892 assistenti amministrativi, n. 582 assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 1 infermiere, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2021/2022 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Preso atto che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene altresi’ richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n. 186 assistenti amministrativi, n. 48 assistenti tecnici, n. 596 collaboratori scolastici, n. 2 cuochi e n. 2 infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2021/2022;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14178, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2022/2023 nel limite di n. 10.116 unita’ di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 13 giugno 2022, n. 49788, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 94.130 unita’, di cui n. 63.781 su posti comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 416 unita’, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13954, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 94.130 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 5 luglio 2022, n. 57855, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 pari a n. 319 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari a n. 406 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 589 dirigenti scolastici, di cui n. 317 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 228 unita’ da destinare ai vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 44 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14183, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 317 dirigenti scolastici e all’autorizzazione al trattenimento in servizio di n. 44 dirigenti scolastici, per complessive n. 361 unita’ a valere su posti vacanti e disponibili;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici.

Art. 2
Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2267

Nota 29 luglio 2022, AOODGPER 28597

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generalidegli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Ai Dirigenti titolaridegli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise LORO SEDI
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE
Al Direttore Generale per i Sistemi informativi e la Statistica SEDE

OGGETTO: Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.

Decreto Ministeriale 19 luglio 2022, AOOGABMI 184

Contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2022/23

Assunzioni A.S. 2022/2023

Decreto Ministeriale 19 luglio 2022, AOOGABMI 184
Contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2022/23


Il Ministero dell’Istruzione, a seguito delle informative sindacali fatte in questi giorni, da ultima quella di ieri con i dirigenti scolastici, ha reso noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato il contingente richiesto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2022/23, pari a n. 94.130 posti. A questi si aggiunge l’autorizzazioneall’assunzione di 317 dirigenti scolastici e al trattenimento in servizio di 44 dirigenti scolastici, per complessive 361 unità a valere sui posti vacanti e disponibili.

Il contingente, ripartito tra gli USR, definisce le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 secondo i criteri e le modalità operative per l’individuazione degli aventi titolo dalle diverse graduatorie finalizzate al reclutamento, sulla base delle disposizioni normative che regolano la materia. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento. L’obiettivo del provvedimento è garantire le assunzioni in tempo utile per il corretto avvio dell’anno scolastico.

La ripartizione delle assunzioni dei docenti è effettuata su base regionale secondo il documento allegato al decreto firmato dal Ministro Patrizio Bianchi.

Mobilità A.S. 2022/2023

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personaleTermine presentazione domande
Personale Docentedal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022
Personale Educativo
Personale IRC
Personale ATAdal 27 giugno 2022 all’11 luglio 2022

Mobilità

Termine presentazione domandeTermine acquisizione domandeDiffusione risultati
Personale Docente (1 – 2)28 febbraio  – 15 marzo23 aprile17 maggio
Personale Educativo (3)1 – 21 marzo22 aprile17 maggio
Personale ATA (4)9 – 25 marzo6 maggio31 maggio
Personale IRC (5)21 marzo – 15 aprile20 maggio30 maggio
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

(1 – Scuola Infanzia e Primaria) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2- Scuola Secondaria) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. (art. 27, c. 7, CCNI)


Sono stati pubblicati il 31 maggio 2022 gli esiti della mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023. Quest’anno le domande elaborate sono state 32.770, delle quali 31.860 per la mobilità territoriale e 910 per quella professionale. 

Gli ATA effettivamente coinvolti sono stati 29.183 – al netto delle domande non accoglibili – 18.847 donne, 10.336 uomini. Ogni ATA poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 23.158, pari al 79,4% del totale degli ATA che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 22.864 domande di mobilità territoriale e 294 domande di mobilità professionali, per un totale di 2.017 spostamenti di ATA fuori regione.


Sono stati pubblicati il 17 maggio 2022 gli esiti della mobilità dei docenti e del personale educativo per l’anno scolastico 2022/2023.

Per quanto riguarda i docenti, quest’anno le domande elaborate sono state 95.493, delle quali 83.149 per la mobilità territoriale e 12.344 per quella professionale. I docenti effettivamente coinvolti sono stati 89.353 – al netto delle domande non accoglibili -, 72.728 donne, 16.625 uomini. Ogni docente poteva presentare più domande. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 49.891, pari al 55,8% del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 45.859 domande di mobilità territoriale e 4.032 domande di mobilità professionale, per un totale di 6.680 spostamenti di docenti fuori regione.

Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale educativo, le domande convalidate dagli uffici sono state 300. Sono state soddisfatte 160 richieste, presentate da 106 Educatrici (66%) e da 54 Educatori (34%). In particolare, 8 domande hanno riguardato il passaggio di ruolo provinciale, 67 il trasferimento interprovinciale, 85 il trasferimento provinciale.


È disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23. La sezione contiene informazioni utili su quando e come presentare la domanda. Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 2022, i termini di presentazione della domanda per il personale docente vanno dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Per il personale educativo, i termini di presentazione della domanda vanno dall’1 marzo al 21 marzo 2022. Per il personale ATA, la domanda va presentata dal9 marzo al 25 marzo 2022. Per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.

Gli esiti della mobilità per il personale docente saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Quelli per il personale educativo saranno pubblicati il 17 maggio 2022. Per il personale ATA saranno pubblicati il 27 maggio 2022. Infine, gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.   

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online.  Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda.   

Nota 4 luglio 2022, AOODGPER 25294

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici scolastici regionali LORO SEDI
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione SEDE

OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022. Quesito errato n. 5 classe di concorso A045 – Turno 2.

Formazione docenti

Pubblicata nella GU Serie Generale n.150 del 29-06-2022 la Legge 29 giugno 2022, n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento contiene anche le nuove regole per la formazione iniziale e continua e per l’assunzione dei docenti della scuola secondaria.

LA SCHEDA

Percorsi certi per chi vuole insegnare. Una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità della formazione dei docenti durante tutto il loro percorso lavorativo. Concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani ed evitando il formarsi di nuovo precariato. Questi i tre perni delle riforme approvate per la scuola. 

La formazione iniziale e l’abilitazione 
Con la legge di conversione approvata, si definiscono le modalità di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola secondaria. 

Sono previsti: 

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale. 
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva. 

Il testo prevede, dunque, un preciso percorso di formazione iniziale, selezione e prova.  

Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea, oppure durante il percorso formativo, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per verificare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento. Saranno le Università a organizzare e gestire i percorsi di formazione. 

L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale, per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare. I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo. 

In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale è previsto l’accesso diretto al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. 

Durante la fase transitoria, coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle, ma vogliono insegnare, potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. 

La legge prevede anche la revisione delle attuali classi di concorso con la loro razionalizzazione e accorpamento. 

La formazione continua e la Scuola nazionale 
La formazione in servizio dei docenti sarà continua e strutturata, in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tutti e si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo. 

Viene poi introdotto, dal decreto, un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Saranno coinvolti docenti di ruolo e figure di sistema dedicate alla progettualità scolastica. Questa formazione sarà su base volontaria per chi oggi è già di ruolo, diverrà obbligatoria per i neo-assunti, dopo l’adeguamento del contratto. Sarà svolta in orario diverso da quello di lavoro e potrà essere retribuita a seguito di una valutazione selettiva, è la cosiddetta formazione incentivata. Criteri del sistema di incentivazione e il numero di ore aggiuntivo da svolgere saranno decisi in sede di contrattazione

I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione, che viene istituita con il decreto approvato, e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità. La Scuola, che fa parte delle riforme del PNRR, si occuperà anche dei percorsi di formazione di dirigenti e personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo.

Il testo completo del provvedimento

Il dossier della Camera dei deputati

Avviso 20 giugno 2022, AOODGPER 23579

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO

OGGETTO: D.M. n. 60 del 10/03/2022 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Avviso aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.

Nota 17 giugno 2022, AOODGPER 23439

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Uffici IV e V

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA
p.c. Al Capo di Gabinetto SEDE
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2022/23.

Nota 8 giugno 2022, AOODGPER 22216

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
e, p.c. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022–Quesiti errati classe di concorso A017 T1 (n. 31 e n. 32); T2 (n.4)

Nota 26 maggio 2022, AOODGPER 20166

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali Loro sedi
p.c. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE

OGGETTO: Adempimenti propedeutici alle operazioni di avvio dell’a.s. 2022/23. Graduatorie di merito.

Comunicato 19 maggio 2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Comunicato

Avviso relativo all’ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, recante: «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo». (22A02966)

(GU Serie Generale n.116 del 19-05-2022)

Si comunica che sul sito internet del Ministero dell’istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa) e’ pubblicata l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, registrata dalla Corte dei conti il 10 maggio 2022, n. 1353, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.» Ogni ulteriore informazione e documentazione e’ disponibile all’indirizzo http://www.miur.gov.it/

Avviso 17 maggio 2022, AOODGPER 18956

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico

OGGETTO: D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022. “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”
Avviso aperura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze.

  • Decreto Dipartimentale 6 maggio 2022, AOODPIT 1081
    Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022