Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 – Calendario della prova scritta
È vicina la soluzione per i 387 docenti che sono risultati vincitori delle prove suppletive dei concorsi banditi nel 2020 e che in virtù della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 766/24 rischiano di vedere revocato il loro inserimento nelle graduatorie di merito.
Si tratta dei candidati ai quali venne preclusa la partecipazione alle prove scritte originariamente calendarizzate dall’Amministrazione perché impossibilitati a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia da Covid-19 (sospensione del green pass). Le prime pronunce giudiziali furono favorevoli agli interessati sul presupposto che l’impedimento oggettivo alla partecipazione alle prove di concorso non potesse penalizzare gli interessati. Pertanto, l’amministrazione predispose, in esecuzione delle sentenze, apposite sessioni suppletive delle prove scritte e orali e si procedette all’inserimento nelle graduatorie di merito.
Con la sentenza n. 766/24 si è formato l’orientamento del Consiglio di Stato opposto, secondo cui la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non risultano sufficienti a superare i principi di contemporaneità e contestualità delle prove concorsuali.
Considerata la complessità degli interessi coinvolti, primo fra tutti quello di garantire la continuità didattica per gli studenti, l’amministrazione non procederà a risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro di tali docenti nel corso del corrente anno scolastico.
“Abbiamo deciso di garantire la continuità didattica tenendo conto dell’interesse degli studenti”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Il Ministero ha inoltre già attivato le opportune iniziative normative per consentire il superamento delle criticità dovute al mutato orientamento giurisprudenziale che renderebbe inutilmente superate le prove suppletive da parte di questi docenti”, ha concluso Valditara.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 – Costituzione delle commissioni giudicatrici.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 – Costituzione delle commissioni giudicatrici.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria – Calendario delle prove scritte
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico Reclutamento del personale docente
Ai Dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI e, p.c., Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione SEDE Alla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica SEDE
OGGETTO: Personale docente immesso in ruolo per l’a.s. 2023/24 ex art. 59, comma 4 e 9-bis del D.L. n. 73/21 e art. 5-ter D.L. n. 228/21, in assegnazione provvisoria ex articolo 1, comma 2, dell’Intesa del 13 giugno 2023. Istruzioni operative per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
È stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della Scuola secondaria di I e II grado. Il provvedimento è stato varato al termine di un’articolata interlocuzione con la Commissione europea e dopo il confronto con le Organizzazioni sindacali e l’acquisizione dei pareri degli organi consultivi rappresentativi del mondo della scuola e di quello accademico, di cui sono stati recepiti molteplici suggerimenti e indicazioni.
“Con questo Decreto abbiamo varato una riforma del PNRR che era attesa da oltre un anno. La firma del nostro articolato al 31 luglio, dopo un confronto serrato e costruttivo con la Commissione europea e in piena intesa con il Ministero dell’Università, consente di avviare i percorsi universitari già nel prossimo anno accademico e, in coordinamento con le altre procedure di reclutamento, i concorsi previsti dal PNRR”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
“Grazie a queste misure avremo una nuova generazione di insegnanti fortemente strutturati, con alle spalle un importante percorso di formazione disciplinare e pedagogica e meccanismi di valutazione che garantiranno l’efficacia didattica. Questo nuovo corso è un salto in avanti nell’ottica della qualità dell’insegnamento e della costruzione di una scuola che sia davvero punto di riferimento per le famiglie e per gli studenti”, ha evidenziato il Ministro Valditara.
Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.
Gli altri punti principali del DPCM:
– È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
– Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato, grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
– I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise LORO SEDI e, p.c., All’Ufficio di Gabinetto SEDE Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE Al Direttore Generale per i Sistemi informativi e la Statistica SEDE
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico – Uffici IV e V
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma TRENTO Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta AOSTA p.c. Al Capo di Gabinetto SEDE Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV Personale docente ed educativo
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione uffgabinetto@postacert.istruzione.it
al Capo Dipartimento per il sistema educativodi istruzione e di formazione dpit@postacert.istruzione.it
al Direttore generale per i sistemi informativi e la statistica dgsis@postacert.istruzione.it
Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto con i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del PNRR, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, di recente approvata dal Parlamento, che è intervenuta anche sui criteri per la valorizzazione degli insegnanti.
Con il provvedimento firmato, viene dato peso nella valorizzazione degli insegnanti:
alla continuità didattica: si terrà conto del numero anni di permanenza nella medesima scuola che stia in una provincia diversa da quella della propria abitazione;
alla sede di lavoro: si valorizzerà il personale che insegna da più anni in istituti di territori che presentano condizioni socio-economiche più disagiate, maggiore dispersione o il rischio di spopolamento.
La presenza di entrambe le condizioni comporterà una valorizzazione economica maggiore.
Il decreto è stato trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2022
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 422 unita’ di insegnanti di religione cattolica, n. 60 unita’ di personale educativo, n. 10.116 unita’ di personale A.T.A., n. 94.130 unita’ di personale docente e n. 361 unita’ di dirigenti scolastici. (22A05524)
(GU Serie Generale n.228 del 29-09-2022)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» e, in particolare, l’art. 1, relativamente a disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ed in particolare l’art. 59, relativamente alle Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’art. 5-ter che ha previsto la proroga dell’applicazione della procedura prevista dal comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’art. 44, relativo al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, l’art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, e l’art. 47 relativamente sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi, sia alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di titoli e di almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’art. 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;
Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; Visto l’art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45438, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte di un numero complessivo di n. 6.949 posti disponibili rispetto alla dotazione organica;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13956, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 422 unita’ di personale insegnante di religione cattolica;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 1° giugno 2022, n. 45445, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 430 unita’, di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto conto di n. 7 esuberi detratti dal contingente richiesto;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13955, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 60 unita’ di personale educativo;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 7 giugno 2022, n. 47255, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 10.122 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui n. 641 D.S.G.A., n. 2.078 assistenti amministrativi, n. 630 assistenti tecnici, n. 6.745 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 11 cuochi e n. 3 infermieri;
Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato tenendo conto delle cessazioni dal servizio, con decorrenza 1° settembre 2022 pari, al netto di n. 3 esuberi (n. 1 assistente tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unita’ di personale A.T.A., di cui n. 294 D.S.G.A., n. 1.892 assistenti amministrativi, n. 582 assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 1 infermiere, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2021/2022 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;
Preso atto che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene altresi’ richiesto di autorizzare per l’anno scolastico 2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n. 186 assistenti amministrativi, n. 48 assistenti tecnici, n. 596 collaboratori scolastici, n. 2 cuochi e n. 2 infermieri, corrispondenti alle unita’ di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all’anno scolastico 2021/2022;
Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Considerato che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce rossa italiana;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14178, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2022/2023 nel limite di n. 10.116 unita’ di personale A.T.A.;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 13 giugno 2022, n. 49788, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2022/2023, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 94.130 unita’, di cui n. 63.781 su posti comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 416 unita’, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13954, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l’anno scolastico 2022/2023 all’immissione in ruolo di n. 94.130 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 5 luglio 2022, n. 57855, con cui si richiede, per l’anno scolastico 2022/2023, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 pari a n. 319 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari a n. 406 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 589 dirigenti scolastici, di cui n. 317 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 228 unita’ da destinare ai vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 44 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14183, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 13 luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso all’autorizzazione all’assunzione nel limite di n. 317 dirigenti scolastici e all’autorizzazione al trattenimento in servizio di n. 44 dirigenti scolastici, per complessive n. 361 unita’ a valere su posti vacanti e disponibili;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: quattrocentoventidue unita’ di insegnanti di religione cattolica; sessanta unita’ di personale educativo; diecimilacentosedici unita’ di personale A.T.A.; novantaquattromilacentotrenta unita’ di personale docente; trecentosessantuno unita’ di dirigenti scolastici.
Art. 2 Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Franco, Ministro dell’economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2267
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generalidegli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Ai Dirigenti titolaridegli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise LORO SEDI e p.c. All’Ufficio di Gabinetto SEDE Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione SEDE Al Direttore Generale per i Sistemi informativi e la Statistica SEDE
OGGETTO: Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022.