MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica. (24A06827)
(GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024)
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica. (24A06827)
(GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024)
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Individuazione delle modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA, LE RISORSE E IL SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Approvazione delle graduatorie definitive degli interventi finanziati con le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. (24A06679)
(GU Serie Generale n.294 del 16-12-2024)
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Comunicato
Promozione dell’utilizzo del partenariato pubblico-privato nell’ambito dell’edilizia scolastica. (24A06078)
(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2024)
Il Ministro dell’istruzione e del merito ha sottoscritto, in data 17 ottobre 2024, il decreto ministeriale n. 213, con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di redigere un manuale operativo concernente l’impiego dello strumento del partenariato pubblico privato nell’ambito dell’edilizia scolastica.
Il citato decreto, non soggetto ratione materiae a controllo preventivo di legittimità’ della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito nelle seguenti pagine web:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Decreto Ministeriale 20 marzo 2024
Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (24A02232)
(GU Serie Generale n.102 del 03-05-2024)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
servizio nazionale di Protezione civile e successive modificazioni ed
integrazioni e in particolare l’art. 5, comma 3;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l’edilizia scolastica» e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) e in particolare l’art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici e in particolare l’art. 32-bis che,
allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato ed in
particolare l’art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire
l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita’;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e in particolare l’art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare
l’art. 11, comma 4-sexies, con il quale e’ stato disposto che, a
partire dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta
nel fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province e in particolare l’art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» e in
particolare l’art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma
160, nel quale si e’ stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all’art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice
dei contratti pubblici;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l’art. 1,
comma 140;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e in particolare l’art. 1,
comma 1072;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero dell’istruzione assume la
denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005, recante
«Norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, recante
«Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio
2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli
interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative
procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province
autonome le risorse dell’annualita’ 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate
nel predetto Fondo agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il quale sono
stati definiti i termini e le modalita’ di attuazione degli
interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione
dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche’
sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle
annualita’ 2014 e 2015;
Visto l’art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la
ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualita’ 2016
e seguenti e’ effettuata con appositi decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il
Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilita’
finanziarie a favore delle regioni e delle province autonome
beneficiarie nonche’ sulla base degli eventuali aggiornamenti dei
livelli di rischiosita’ sismica delle scuole esistenti;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto
tra l’altro all’approvazione della programmazione unica nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state
ripartite le risorse relative all’annualita’ 2018, 2019, 2020 e 2021,
pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri
di selezione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati
finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici
scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani
regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;
Considerato che l’art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 aprile 2019, n.
392, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo’ eccedere i
due anni dall’avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati
approvati i piani regionali relativi all’Abruzzo, Emilia-Romagna,
Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro
13.431.872,68;
Considerato che l’art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 ottobre 2019, n.
847, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo’ eccedere i
due anni dall’avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati
approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un
valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68;
Considerato che l’art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 marzo 2020, n.
179, prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo’ eccedere i
due anni dall’avvenuta aggiudicazione degli stessi;
Considerato che l’art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 aprile
2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179,
prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori
costituisca un’ipotesi di revoca del finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 marzo
2023, n. 49, con il quale sono stati differiti al 31 marzo 2024, il
termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici
scolastici finanziati con i decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30
gennaio 2017, n. 43 (annualita’ I), 29 dicembre 2017, n. 1048
(annualita’ II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13
marzo 2020, n. 179 (piani 2018-2021);
Viste le richieste inoltrate dagli enti locali beneficiari dei
finanziamenti che non sono riusciti a ultimare i lavori nel termine
previsto dal citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito
15 marzo 2023, n. 49;
Considerato che, a seguito delle ordinarie attivita’ di
monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti
ministeriali, e’ emerso che alcuni enti locali, pur essendo in
avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare il termine
per il completamento dei lavori di edilizia scolastica;
Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi
hanno sicuramente inciso in maniera negativa le criticita’ prodotte
dallo scenario geopolitico internazionale;
Considerato che i citati finanziamenti sono destinati
all’adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce
una priorita’ per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i
soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;
Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamento
degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di
assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di
apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli
enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;
Ritenuta quindi la necessita’, nonche’ l’opportunita’, di operare
un differimento del termine di conclusione dei lavori da ultimo
individuato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15
marzo 2023, n. 49;
Decreta:
Art. 1
Differimento del termine di durata dei lavori
1. A condizione che per gli stessi sia stato rispettato il termine
di aggiudicazione individuato dagli originari decreti autorizzativi e
dai successivi decreti di proroga, il termine ultimo per il
completamento dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alla
normativa antisismica e’ differito al 31 marzo 2025 per gli
interventi autorizzati con decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre
2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 – piani 2018-2021.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e’ causa di
revoca del finanziamento concesso.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2024
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del
merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1175
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Decreto Ministeriale 16 novembre 2023
Individuazione di un nuovo termine ultimo per la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. (23A06892)
(GU Serie Generale n.296 del 20-12-2023)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica», e in particolare l’art. 3;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca», e in particolare l’art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Visto in particolare, l’art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l’art. 1, comma 140;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l’art. 25, commi l e 2-bis;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e’ proceduto alla ripartizione del fondo relativo all’art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n; 166, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il. Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’ di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e’ stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le citta’ metropolitane;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’art. 25, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche’ sono state individuate le province e le citta’ metropolitane beneficiarie;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si e’ proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate risorse complessive pari ad euro 40.000.000,00 al finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e ad euro 25.900.000,00 al finanziamento degli interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito di dette verifiche sui solai e sui controsoffitti;
Dato atto che le richieste di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle predette indagini diagnostiche – inoltrate dagli enti locali mediante il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell’istruzione, per le indagini diagnostiche – superavano la disponibilita’ delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, per un fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91;
Dato atto altresi’, che si e’ reso, quindi, indispensabile l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie, nonche’ la definizione dei criteri per l’assegnazione delle medesime risorse agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta;
Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;
Considerato che le citate risorse sono, per espresso dettato normativo, destinate ad interventi relativi alla messa in sicurezza di edifici di competenza di province e citta’ metropolitane;
Dato atto che il fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro 17.104.901,91 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti ha trovato copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, relative al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;
Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per 17.104.901,91, in favore di province e citta’ metropolitane di cui all’allegato B al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a 20.000,00;
Dato atto che la restante parte delle medesime risorse e’ stata assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;
Dato atto che, quanto all’individuazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse di cui trattasi, lo stesso decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 ha previsto che i lavori da eseguire fossero di importo superiore a euro 20.000,00 e che, nell’ambito dei predetti interventi, fossero finanziati gli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 «Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento e’ fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal presente contributo»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 317, recante «Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254»;
Considerato che, in virtu’ di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, e’ stato prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi gia’ conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di esecuzione;
Considerato che, dall’attivita’ di ricognizione e di monitoraggio effettuata dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale e’ emerso che, a fronte della proroga da ultimo disposta con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 317, alcuni enti locali necessitano di un ulteriore periodo di proroga per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione finale;
Considerato che, quindi, alcuni enti non sono riusciti a effettuare la rendicontazione entro il 30 giugno 2023 e altri non riusciranno a effettuarla entro il 31 dicembre 2023;
Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticita’ prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;
Considerato che, quanto all’attivita’ di rendicontazione, le difficolta’ riscontrate dagli enti sono, in parte, da ricondurre alle tempistiche di predisposizione della relativa piattaforma di monitoraggio e rendicontazione;
Considerato che i citati finanziamenti sono destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, che costituisce una priorita’ per garantire l’incolumita’ degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;
Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche alla luce delle gravi conseguenze che deriverebbero, in capo agli enti locali, da una eventuale decadenza dal finanziamento;
Considerata l’urgenza, nonche’ la oggettiva necessita’ di consentire la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticita’ rappresentate, l’individuazione di un nuovo e unico termine per la rendicontazione finale di tutti gli interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254;
Decreta:
Art. 1 Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 e successivi decreti modificativi e’ fissato al 31 dicembre 2024.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.
3. Nell’ipotesi in cui non sia rispettato il termine di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2970
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo di risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. (23A06751)
(GU Serie Generale n.289 del 12-12-2023)
I Comuni e le Province impegnati nella costruzione di nuove scuole PNRR, al fine di favorire la continuità didattica nella fase dei lavori, potranno beneficiare di contributi per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture provvisorie. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione a questo scopo 4 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/24.
“Con questo intervento”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “vogliamo sostenere l’impegno delle realtà locali che, cogliendo l’opportunità dei fondi PNRR, stanno realizzando nei loro territori le nuove scuole, scuole sicure, innovative, inclusive, efficienti e sostenibili, nell’interesse degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Nell’attesa che i lavori giungano a compimento, è necessario che queste comunità abbiano i mezzi per individuare gli spazi più idonei a garantire il proseguimento dell’attività didattica”.
Gli enti interessati possono manifestare il proprio interesse attraverso la piattaforma informativa nell’apposita pagina dedicata sul sito PNRR Istruzione, fino al 10 novembre 2023.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Decreto Ministeriale 13 ottobre 2023
Proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreti 1° febbraio 2019 e 30 giugno 2020. (23A06108)
(GU Serie Generale n.262 del 09-11-2023)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia
scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare, l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’
pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali,
nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la
programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere
autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca
di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385»;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle
procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il quale
dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,
concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate
dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli
stati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, se
questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,
rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e
finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia
scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)» e, in particolare, l’art. 4, comma 177, come
modificato e integrato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegno
iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia
di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il
relativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione
vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica» e, in particolare, l’art. 48, comma
1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni
finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione
pubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degli
istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto
perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della
data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in
particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede
l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza
unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e
termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani
triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia
scolastica nonche’ i relativi finanziamenti»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita’ produttive» e, in particolare, l’art. 9, comma
2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli
immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli
adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto in particolare, l’art. 1, comma 160, della citata legge 13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art.
11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2016)» e, in particolare, la tabella E con la quale e’
stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l’allegato
relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare,
l’art. 3, comma 9;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l’art. 20-bis, comma
2;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, nonche’ per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle
Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l’art. 6
concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica
l’art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca»;
Dato atto che con il citato il decreto-legge n. 1 del 2020 il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato
diviso nel Ministero dell’istruzione e nel Ministero dell’universita’
e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall’art. 2, le
attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia
scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell’istruzione;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto
all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in
materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari
ad euro 170.000.000,00 tra le regioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune
regioni;
Vista la nota 20 dicembre 2018, n. 33028, con la quale il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha chiesto
l’autorizzazione all’utilizzo, mediante attualizzazione, dei
contributi decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal
2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati con la
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e rimodulati con la legge 27 dicembre
2017, n. 205;
Vista la nota 28 dicembre 2018, n. 24976, acquisita al protocollo
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n.
35880 del 28 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell’economia e
delle finanze – Gabinetto del Ministro, ha trasmesso i pareri
espressi dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che dall’utilizzo
mediante attualizzazione dei citati contributi decennali non derivano
effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e’ stato autorizzato
l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli
interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia
scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi
dell’art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei
contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal
2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre
2017, n. 205, per le finalita’, nella misura e per gli importi a
ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in
premessa, nonche’ autorizzati gli interventi di cui all’allegato da
Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e’ proceduto
all’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con
riferimento all’annualita’ 2019, nella quale confluiscono i singoli
piani regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l’organizzazione del Ministero dell’istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n.
42, con il quale sono stati modificati i piani regionali degli
interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 1 febbraio 2019, n. 87;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1.02C del contratto di mutuo
stipulato tra l’istituto finanziatore (Cassa depositi e prestiti) e
il prenditore (le singole regioni), «per “Periodo di utilizzo” si
intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui
puo’ essere effettuata la prima Erogazione e, in alternativa (a) il
25 ottobre 2023 ovvero (b) la data di scadenza del Periodo di
Utilizzo come prorogato ai sensi del successivo art. 4.01C ovvero, se
anteriore alle predette date, (c) la data ultima erogazione»;
Considerato che, in funzione del periodo di utilizzo e del relativo
piano di erogazione, le disposizioni operative di cui alle «Linee
guida# Mutui BEI 2018» (prot. DGEFID n. 3370 del 27 febbraio 2020)
sanciscono che «il termine finale per la rendicontazione dei lavori
deve essere quello del 15 ottobre 2023, salvo eventuale di proroga
concessa dallo scrivente Ministero in ragione del piano di
ammortamento del mutuo»;
Considerato che l’attivita’ di ricognizione espletata dall’ufficio
competente (con note prot. DGFIESD n. 361 del 13 gennaio 2023 e n.
1246 del 16 febbraio 2023) ha evidenziato la necessita’, nonche’
l’opportunita’, di disporre una proroga al termine di conclusione dei
lavori e della relativa rendicontazione;
Viste altresi’, le richieste di proroga inoltrate da un numero
considerevole di enti locali beneficiari dei finanziamenti, i quali
hanno evidenziato l’impossibilita’ di ultimare e rendicontare i
lavori nei termini originariamente previsti;
Considerato che, anche a seguito delle ordinarie attivita’ di
monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti –
espletate mediante la piattaforma dedicata – e’ emerso che alcuni
enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non
riescono a rispettare il termine per il completamento dei lavori di
edilizia scolastica;
Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi
hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticita’ –
quali le difficolta’ di reperimento delle materie prime e il notevole
incremento del costo delle stesse – prodotte dapprima dalla
situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19
e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale;
Considerato che i citati finanziamenti sono prevalentemente
destinati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di
adeguamento sismico degli edifici scolastici, che costituiscono una
priorita’ per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i
soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;
Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamento
di tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e
degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi
conseguenze che deriverebbero in capo agli enti locali da
un’eventuale decadenza dal finanziamento;
Considerata comunque, la necessita’ di assicurare un adeguato
contemperamento tra l’esigenza manifestata dagli enti locali e
l’interesse pubblico alla rapida esecuzione degli interventi in
questione;
Dato atto che l’art. 4.01C del menzionato contratto dispone che
«l’eventuale proroga del periodo di utilizzo, in ragione di
motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei progetti, e
sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovra’ essere
autorizzata dal MIUR, con le modalita’ previste dal decreto
autorizzativo»;
Dato atto altresi’, che, secondo la procedura definita dal
menzionato art. 4.01C, degli eventuali ritardi nella tempistica di
realizzazione dei progetti deve essere prontamente informato il
Ministero dell’istruzione, il quale valutera’, «d’intesa con il MEF,
la possibilita’ di consentire, con il consenso dell’Istituto
Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme
mutuate»;
Dato atto che e’ stato chiesto alla Banca europea per gli
investimenti e alla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa di
concedere una proroga del contratto di progetto, per consentire il
completamento dei lavori e, quindi, la relativa rendicontazione entro
il 2025;
Considerato che la Banca europea per gli investimenti e la Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa hanno approvato l’estensione della
disponibilita’ al 2025;
Dato atto che in virtu’ di tale estensione, con note del 4
settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5029), 22 settembre 2023 (prot.
DGFIESD n. 5375) e 28 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5435) e’ stato
chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
l’autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni con
l’estensione degli stessi all’anno 2025;
Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del 10
ottobre 2023, prot. n. 241031, ha comunicato di non aver nulla da
osservare in merito alla richiesta formulata;
Ritenuta quindi la necessita’, nonche’ l’opportunita’, di disporre
una proroga del termine di conclusione dei lavori originariamente
individuato;
Ritenuto che, alla luce del contemperamento dell’interesse pubblico
al completamento degli interventi con le esigenze proprie degli enti
locali, risulta equo individuare in ventiquattro mesi la misura di
detta proroga;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine per il completamento dei lavori e la
rendicontazione finale degli interventi
1. Il termine ultimo per il completamento dei lavori e la
rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto
del Ministro dell’istruzione 30 giugno 2020, n. 42 e’ prorogato al 15
ottobre 2025.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e’ causa di
decadenza dai contributi concessi con i citati decreti.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del
merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2727
“Sono particolarmente orgoglioso del risultato raggiunto che è frutto di una significativa opera di semplificazione proposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e introdotta nel decreto-legge di febbraio, e di continua assistenza agli enti locali da parte delle strutture ministeriali, in particolare con la costituzione di una task force edilizia dedicata”, ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Sin dall’inizio il nostro impegno è stato nel segno della concretezza, le norme introdotte, in un proficuo confronto con l’Anci e tutti i comuni, hanno permesso di recuperare i ritardi accumulati precedentemente, consentendo agli enti locali di raggiungere l’obiettivo”. Maggiori dettagli sul piano asili e sul Pnrr saranno oggetto della relazione che il ministro Valditara terrà domani nel corso del suo intervento all’evento dell’Anci a Roma, “Missione Italia”.
Su indicazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Invitalia ha pubblicato una procedura di gara, con risorse per quasi 800 milioni di euro, per l’aggiudicazione di Accordi Quadro per accelerare la costruzione di nuove scuole da sostituire a vecchi edifici preesistenti, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La gara, articolata in 20 lotti geografici, permetterà di costruire in tempi più rapidi 136 nuovi istituti di proprietà di vari Enti, tra i quali Comuni, Città Metropolitane e Province, su tutto il territorio nazionale. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 21 giugno 2023.
“Grazie all’intervento del MIM, d’intesa con ANCI e UPI, l’affidamento e la successiva esecuzione dei lavori potranno seguire una procedura particolarmente rapida, studiata appositamente per l’edilizia scolastica, in modo da rispettare gli stringenti tempi del PNRR e garantire al tempo stesso la qualità e la sostenibilità dei risultati”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.
La procedura permetterà di affidare l’esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico, per creare istituti innovativi dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado di efficienza energetica.
Gli interventi includono la realizzazione, attraverso la ricostruzione in situ o delocalizzazione, di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili che possano favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi.
L’obiettivo è raggiungere un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito posseduto dagli edifici a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building) entro il 30 giugno 2026.
Tutti i dettagli sono disponibili su https://ingate.invitalia.it
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di martedì 23 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico.
Con il decreto, il Governo stanzia oltre 2 miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.
Tra l’altro, si prevede:
Ai fini della copertura finanziaria degli stanziamenti, tra l’altro, si autorizza fino al 31 dicembre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a effettuare estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto e alla vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, disponendo il trasferimento al bilancio dello Stato degli introiti che ne derivano. Inoltre, si introduce un sovrapprezzo di un euro per l’accesso ai musei statali per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023, con la previsione di destinare i maggiori incassi a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale e al sostegno degli operatori della cultura e dello spettacolo dei territori colpiti.
Infine, si semplifica la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale e si qualificano come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, quelle a ciò finalizzate mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.
“Occorre garantire la continuità didattica e il ripristino delle attività. Attivato un help desk dedicato agli istituti scolastici delle aree interessate dall’alluvione”
Il consiglio dei Ministri del 23 maggio ha accolto la proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di inserire misure per supportare le istituzioni scolastiche colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.
“Come avevamo promesso, abbiamo ottenuto uno stanziamento per affrontare le prime urgenze del sistema scolastico. Oggi è stato istituito un fondo per interventi diretti di 20 milioni di euro” ha dichiarato il ministro Valditara. Le risorse sono finalizzate a supportare le scuole nell’acquisizione di beni per assicurare la regolare conclusione dell’anno scolastico.
Saranno introdotte norme per la semplificazione come previsto per gli interventi di somma urgenza.
Il Ministero ha anche attivato una nuova sezione del servizio di help desk, dedicata ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella ripresa delle attività.
Con una o più ordinanze del Ministero possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell’anno scolastico 2022/2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi l’elenco di 399 interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 mln di risorse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40% dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno.
Gli interventi sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro lo scorso 17 febbraio.
I Comuni e le Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l’appalto dei lavori. Con successivo decreto verranno autorizzati alcuni ulteriori interventi, utilizzando i residui della programmazione.
La tabella con il numero di interventi autorizzato per Regione e le percentuali delle tipologie di intervento.

Il Ministro dell’istruzione e del merito
Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica finanziati con i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 (Annualità I), 29 dicembre 2017, n. 1048 (Annualità II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021).
Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (Decreto n. 49/2023). (23A02617)
(GU Serie Generale n.107 del 09-05-2023)

Martedì 6 dicembre, presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in viale Trastevere 76/a, il Ministro Giuseppe Valditara ha presentato il Piano per l’edilizia scolastica.

Sono intervenute il Direttore generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Gianna Barbieri, e il Direttore generale coordinatrice dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero, Simona Montesarchio.


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