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Nota 5 febbario 2014, AOODPIT Prot. n. 353

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Al Ministero dell ‘Economia e Finanze
Capo Dipartimento deli’ Amministrazione Generale del personale e dei servizi
Direzione sistemi informativi e dell’innovazione Dr. Giuseppina Baffi
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
Al Ministero dell’Economia e Finanze
Dipartimento dell’ Amministrazione Generale del personale e dei servizi
Direzione sistemi informativi e dell’ innovazione Ufficio V – NOI PA
dcsii .dag@pec.mef.gov.it
Al Ministero dell’Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi del costo del lavoro pubblico
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

e,.p.c. Al Ragioniere Generale dello Stato
Dott. Daniele Franco
daniele.franco@tesoro.it
Al Capo di Gabinetto
Cons. Daniele Cabras
segreteria.capogabinetto@tesoro.it

OGGETTO: Prima e seconda posizione economica personale A.T.A.. Blocco erogazione beneficio economico e recupero somme erogate per la liquidazione del beneficio

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza e nelle more della definizione dell’ eventuale procedura di recupero del beneficio economico acquisito con decorrenza settembre 2011 ed erogato nel corso degli anni 2011 e 2012, si invita, comunque, a procedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte al personale interessato con decorrenza settembre 2013 sia che si tratti di eventuali nuove attribuzioni, sia che si tratti di somme corrisposte per posizioni economiche acquisite con decorrenza settembre 2011.
E ciò in ragione di quanto disposto ai sensi dell’ art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n, 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che dispone che “Per gli anni 2011-2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti …. non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 ….. ”
Restano, viceversa, in godimento le posizioni economiche acquisite con decorrenza antecedente alla data del 10 settembre 2011 e con effetto anche per il futuro.

Il Capo Dipartimento
Luciano Chiappetta

28 gennaio Blocco restituzione scatti

Il 28 gennaio, alle ore 11.30, nella sede del Miur di Viale Trastevere, si svolge l’incontro tra il ministro Carrozza e i sindacati con all’odg: “Posizioni stipendiali e relativi incrementi economici del personale della scuola”.

Miur, il Ministro Carrozza ha incontrato i sindacati della scuola

(Roma, 28 gennaio 2014) Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha incontrato questa mattina i sindacati della scuola presso la sede del Miur in Viale Trastevere.
Fra gli argomenti al centro dell’incontro, il piano triennale di assunzioni del personale previsto dal decreto ‘L’Istruzione riparte’, lo stato dell’arte delle norme attuative del decreto stesso, la questione degli scatti degli insegnanti.

Il Ministro ha annunciato che la prima tranche del piano triennale prevede oltre 18.000 assunzioni in ruolo, fra docenti, posti di sostegno e Ata (Ausiliari, tecnici e amministrativi). Carrozza ha poi ribadito il forte impegno profuso dal governo sulla questione degli scatti del personale docente attraverso il decreto approvato lo scorso 17 gennaio in Consiglio dei Ministri. Dal governo, ha detto il Ministro, “è arrivato un segnale di attenzione importante”. Prosegue, poi, in un clima di collaborazione con le altre amministrazioni, il lavoro per dare applicazione al decreto Scuola.

Il 22 gennaio si svolge nella 7a Commissione del Senato l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sugli automatismi stipendiali del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)

Il ministro Maria Chiara CARROZZA si sofferma anzitutto sulla normativa che, in passato, ha assicurato una progressione stipendiale automatica collegata all’anzianità di servizio a quasi tutto il personale statale, ricordando che tale progressione fu soppressa alla fine degli anni Novanta per molti comparti ma non nella scuola, la quale fu lasciata in attesa di una diversa progressione di carriera, legata alla valutazione, che tuttavia non è stata ancora introdotta.

Il Ministro rammenta altresì che la progressione stipendiale automatica del personale scolastico è appannaggio solo di quello di ruolo e degli incaricati di religione, atteso che il personale precario non gode di detti incrementi se non all’atto dell’eventuale immissione in ruolo, quando è oggetto di un provvedimento di ricostruzione della carriera con il quale è riconosciuta anche l’anzianità di servizio maturata durante il precariato.

Dopo aver dato conto degli incrementi mensili lordi dovuti all’anzianità di servizio dei docenti e del personale ATA, il Ministro evidenzia che il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco degli stipendi del personale pubblico per gli anni 2011, 2012 e 2013, ora esteso al 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Il successivo comma 23 del medesimo 9 del decreto-legge n. 78 ha altresì previsto la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione stipendiale del personale scolastico e il predetto decreto n. 122 ha esteso tali disposizioni al 2013. L’articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78, consentiva però di recuperare l’utilità degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ai fini della progressione economica, a tal fine utilizzando fra l’altro una quota del 30 per cento derivante dai risparmi sulla scuola, che doveva essere reinvestita nel comparto. In effetti, riferisce il Ministro, l’utilità dell’anno 2010 è stata recuperata utilizzando le risorse del predetto 30 per cento. Analogamente, ma solo in parte, è accaduto per l’anno 2011, quando 31 milioni sono stati prelevati dal 30 per cento e 350 milioni sono stati invece recuperati diminuendo la retribuzione accessoria del personale scolastico e le prestazioni aggiuntive per gli alunni (di cui al Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa).

Quanto al 2012, il Ministro dà conto che la maggior parte delle organizzazioni sindacali ha chiesto di poter recuperare i relativi scatti mediante un’ulteriore riduzione della retribuzione accessoria. In previsione di ciò, è stata diminuita la somma destinata alla contrattazione collettiva nazionale integrativa, sicchè le scuole hanno ricevuto solo 521 milioni nell’anno scolastico 2013-2014 per le attività aggiuntive a favore degli alunni, su un totale di 984 milioni disponibili.

Soffermandosi indi sul blocco per il 2013, il Ministro ribadisce che esso è stato disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre, e pertanto dopo che circa 50.000 dipendenti avevano già percepito l’incremento da 10 mesi e avrebbero dovuto quindi restituirlo.

Affinché i dipendenti non avessero una riduzione stipendiale in conseguenza della restituzione degli incrementi già percepiti, il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un decreto-legge che blocca la restituzione delle somme, rimanda ad una sessione negoziale il riconoscimento dell’anzianità maturata nel 2012 e prevede espressamente la maturazione degli scatti relativi al 2014.

Circa la copertura prevista, a carico dei fondi per il miglioramento dell’offerta formativa, il Ministro ricorda che si tratta di risorse comunque destinate alla retribuzione del personale scolastico, prevalentemente per lo svolgimento di attività aggiuntive, come corsi di recupero, incarichi specifici, progetti di pratica sportiva, sostituzione di colleghi assenti o progetti nelle aree a forte rischio sociale. A favore di tali attività erano complessivamente previsti, per l’anno scolastico 2010-2011, circa 1,5 miliardi di euro, poi diminuiti in proporzione alla riduzione del personale in servizio, ulteriormente decurtati dalla legge di stabilità 2013 ed infine parzialmente utilizzati per recuperare il blocco degli scatti 2011. Per l’anno scolastico 2013-2014 il Fondo ammontava pertanto a 984 milioni, anche se al termine della sessione negoziale per il recupero degli scatti 2012 detta cifra si ridurrà ulteriormente. Il Ministro conferma peraltro che, di detti 984 milioni di euro, alle scuole sono stati finora assegnati 521 milioni, a seguito dell’accantonamento di 463 milioni in attesa della conclusione della predetta sessione negoziale.

Dopo aver dato conto delle procedure di gestione del Fondo per l’offerta formativa, il Ministro si avvia alla conclusione sottolineando l’importanza degli scatti per il settore della scuola. Assicura perciò il proprio impegno per lo sblocco del contratto, che attualmente rappresenta l’unico strumento di miglioramento retributivo del comparto. Ritiene tuttavia doveroso superare l’attuale progressione basata solo sull’anzianità, introducendo anche altri tipi di meccanismi. Comunica peraltro, che allo stato, il Ministero non dispone di risorse libere da poter impegnare per tali finalità e pertanto può utilizzare solo fondi destinati ad altre funzioni fondamentali. Pur avendo avviato un attento procedimento di spendig review interno che comporta una precisa analisi di tutte le spese del Ministero, ivi compresa la definizione del costo standard per studente, al momento le risorse del Ministero risultano completamente vincolate.

Assicura comunque la sua disponibilità a partecipare nuovamente ai lavori della Commissione, augurandosi che l’odierno atto di trasparenza sia stato comunque utile ai fini di una riflessione sullo status dei docenti e più in generale sul personale scolastico.

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 17 gennaio, approva un decreto legge in materia di retribuzioni per il personale della Scuola

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e dei ministri dell’Istruzione università e ricerca, Maria Chiara Carrozza, dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, e della Pubblica amministrazione e Semplificazione, Gianpiero D’Alia, un decreto legge in materia di retribuzioni per il personale della Scuola che demanda ad un’apposita Sessione negoziale avviata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il riconoscimento dell’anno 2012 ai fini della progressione stipendiale del personale della Scuola (docente, educativo ed ATA). Nelle more della conclusione della sessione al personale interessato verrà mantenuto il trattamento economico corrisposto nell’anno 2013. La procedura negoziale per il recupero dei mancati scatti è stata già utilizzata per gli anni precedenti al 2012 e viene finanziata con risparmi e risorse rinvenienti dal settore scolastico senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Il decreto prevede altresì, come già annunciato, che non venga comunque effettuata alcuna azione di recupero delle somme attribuite al personale della Scuola per progressioni stipendiali nell’anno 2013. Viene inoltre prevista, per l’anno 2014, la non applicazione al personale della Scuola, con riferimento alle progressioni stipendiali correlate all’anzianità di servizio, del limite ai trattamenti economici individuali introdotto dall’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, nella considerazione che, a legislazione vigente, la predetta annualità per il comparto scuola è già utile ai fini delle progressioni stipendiali.

Di seguito il comunicato di Palazzo Chigi del 13 gennaio:

Con lo stipendio ordinario di gennaio è stata data applicazione al Dpr 122/2013 con blocco degli scatti di anzianità dal 2013 e recupero degli eventuali debiti per un importo massimo mensile di 150 euro lordi.
Come da disposizioni concordate tra il ministero dell’Economia e delle Finanze e dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è sospesa l’attività di recupero e l’importo di 150 euro lordi verrà rimborsato con esigibilità contestuale a quella dello stipendio ordinario in pagamento nel mese di gennaio 2014.
Per quanto riguarda il 2014, il pagamento degli scatti potrà essere assicurato a seguito delle decisioni che verranno assunte nel prossimo Consiglio dei ministri per gli insegnanti che ne abbiano beneficiato nell’anno 2013.

Al riguardo sul portale NoiPA viene pubblicata la seguente nota:

“Stipendi della scuola – Sospensione recupero debiti per blocco scatti di anzianità 2013
Con lo stipendio ordinario di gennaio è stata data applicazione al dPR 122/2013 con blocco degli scatti di anzianità dal 2013 e recupero degli eventuali debiti per un importo massimo mensile di 150 euro lordi.
Come da disposizioni concordate tra il MEF e il MIUR, è sospesa l’attività di recupero e l’importo di 150 euro lordi verrà rimborsato con esigibilità contestuale a quella dello stipendio ordinario in pagamento nel mese di gennaio 2014.
Ulteriori emissioni straordinarie potranno essere effettuate in attuazione delle decisioni che verranno assunte in sede governativa in ordine al riconoscimento degli scatti di anzianità ai lavoratori che ne abbiano beneficiato nell’anno 2013″.

L’8 gennaio, nel corso di una riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Enrico Letta, il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, e il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, si è deciso che gli insegnanti non dovranno restituire i 150 euro percepiti nel 2013 derivanti dalla questione del blocco degli scatti.

Messaggio MEF 27 gennaio 2014, n. 5

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

Destinatari
Utenti NoiPA

OGGETTO: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

Si riepilogano di seguito gli interventi effettuati e in corso di attuazione nel sistema NoiPA nei confronti del personale della scuola, in materia di automatismi stipendiali.
Nelle more della conclusione della sessione negoziale Comparto Scuola, per il recupero delle utilità dell’anno 2012, al fine della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, è stata disposta la sospensione cautelativa dei crediti erariali applicati in relazione al blocco degli automatismi stipendiali per l’anno 2013.
Per quanto riguarda gli stipendi di gennaio, già emessi come da messaggio n. 157 del 27 dicembre 2013, il rimborso del debito è stato effettuato con emissione straordinaria con esigibilità contestuale a quella dello stipendio ordinario.
Nello stesso tempo si è provveduto alla sospensione del credito erariale eventualmente rateizzato sulle successive mensilità.
In applicazione del D.L. n. 3, del 23 gennaio 2014, al personale interessato al riconoscimento dell’utilità dell’anno 2012, sempre nelle more della conclusione della relativa sessione negoziale, è stata ripristinata la posizione stipendiale superiore già attribuita nel 2013, ma successivamente retrocessa sulla mensilità di gennaio 2014.
L’importo di arretrato relativo alla mensilità di gennaio 2014 è stato registrato con il codice “4M2 – APPL. DL 3/2014 COMPARTO SCUOLA AC” e verrà liquidato con esigibilità entro la metà di febbraio.
Considerato che rimane fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 122/2013, è confermata la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2014.
In attesa del supporto richiesto al MIUR per la regolarizzazione del personale non interessato al riconoscimento dell’utilità dell’anno 2012, e per il quale, pertanto, si applica la retrocessione alla classe inferiore a quella già attribuita nel 2013, rimane ferma, al momento, la sospensione del recupero dei pagamenti già effettuati dal 1° gennaio 2013.
Per avere evidenza nel sistema NoiPA delle posizioni stipendiali interessate agli interventi sopra descritti in applicazione del D.L. 3/2014, nella maschera iniziale dell’iscrizione visualizzabile da “Gestione Stipendi”, è stato inserito il seguente avviso: “Iscrizione con applicazione D.L. 3/2014”.
Dalla casella di posta elettronica Uff5DCSIIDAG@tesoro.it verrà inviato l’elenco del personale interessato.
In questi casi, nelle more della conclusione della sessione negoziale per l’anno 2012 e conseguente intervento centralizzato, si chiede a codeste Ragionerie di non effettuare lavorazioni di ricostruzione di carriera.
Si fa presente inoltre che, in analogia alle modalità operative sopra descritte, codeste Ragionerie dovranno gestire le posizioni stipendiali che sono state escluse dall’intervento centralizzato di proroga al 31 dicembre 2013 del blocco degli automatismi stipendiali.
Anche per tali fattispecie, descritte nei messaggi operativi n. 58/2013 del 16 aprile 2013 in riferimento all’applicazione del CCNL del 13 marzo 2013 (sblocco anno 2011) e n. 157/2013 del 27 dicembre 2013 (blocco anno 2013), verrà inviato dalla casella di posta elettronica Uff5DCSIIDAG@tesoro.it l’elenco del personale interessato.

Il DIRIGENTE
Roberta LOTTI

 

Decreto-Legge 23 gennaio 2014, n. 3

Decreto-Legge 23 gennaio 2014, n. 3

Disposizioni  temporanee  e  urgenti  in  materia  di  proroga  degli
automatismi stipendiali del personale della scuola. (14G00007)

(GU n.18 del 23-1-2014)

 Vigente al: 23-1-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare,  nelle
more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente
interventi  in  materia  contrattuale  del  personale  della  scuola,
disposizioni  finalizzate  a   consentire   la   corresponsione   del
trattamento  economico  gia'  definito  nell'anno  2013  in   ragione
dell'acquisita  nuova  classe  stipendiale,  anche  per  evitare   il
recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione; 

                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

Posizioni  stipendiali  e   trattamenti   economici   del   personale
                             scolastico 

  1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,
attivata ai sensi dell'articolo 8, comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita'  dell'anno
2012  ai  fini  della  maturazione  dell'anzianita'  stipendiale,   e
comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122,  non  sono  adottati  i
provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del
personale scolastico interessato dalla  predetta  sessione  negoziale
che ne  abbia  acquisita  una  superiore  nell'anno  2013  in  virtu'
dell'anzianita' economica attribuita nel  medesimo  anno.  Non  sono,
inoltre, adottati i provvedimenti  di  recupero  dei  pagamenti  gia'
effettuati  a   partire   dal   1°   gennaio   2013   in   esecuzione
dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. 
  2. In relazione alla mancata adozione per il  periodo  indicato  al
comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla  conclusione  della
sessione negoziale di cui al medesimo  comma  1,  e'  accantonata  la
somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme  iscritte  nel  conto
dei  residui  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  64,  comma  9,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui  58,1  milioni  relativi  a
somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva  la  facolta'  di
disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 
  3. In caso di mancata conclusione entro il  30  giugno  2014  della
sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma  2  e'
conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all'erario. 
  4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco
della  maturazione  delle  posizioni  stipendiali  e   dei   relativi
incrementi  economici  di  cui  all'articolo   9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122, per  il  personale  della  scuola  non  trova
applicazione per  l'anno  2014,  nell'ambito  degli  stanziamenti  di
bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in  relazione  alle
disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,  comma  1,  del
predetto  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come   prorogato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 2 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2014 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Carrozza,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 

                            D'Alia,   Ministro   per   la    pubblica
                            amministrazione e la semplificazione 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Messaggio MEF 9 gennaio 2014, n. 2

Evo Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

Destinatari
Utenti NoiPA

Oggetto: Posticipo chiusura linee rata febbraio 2014 ed emissione pagamenti urgenti rata gennaio 2014.

Si informa che la prevista chiusura delle linee per le segnalazioni della rata di febbraio 2014 è stata posticipata dalle ore 14,00 del 17 gennaio alle ore 14.00 del 23 gennaio 2014.
Inoltre si comunica che per il mese di gennaio 2014 è prevista una sola emissione di pagamenti urgenti, nella seguente data:
• giovedì 16 gennaio 2014.
E’ quindi necessario che i lotti di segnalazione con tipo conguaglio “conguaglio a cedolino urgente”, siano revisionati entro le ore 18.00 del giorno 16 p.v. .
Si rammenta che dall’emissione urgente sono esclusi i dipendenti cessati per decesso e quelli per i quali risultano arretrati a debito non recuperati nel corso dei dodici mesi precedenti la rata di lavorazione.
A tale proposito si ricorda che, per consentire l’emissione urgente dell’arretrato a credito, è necessario intervenire su tutte le eventuali rate del debito. Per verificare la presenza di rate non conguagliate è necessario visualizzare l’arretrato a debito con la funzione “Consultazione arretrati”. Per avere visione delle rate applicate e di quelle rimaste da applicare è necessario selezionare la riga dell’arretrato interessato e aprire le informazioni di dettaglio.
Si coglie l’occasione per ricordare che tutti gli arretrati registrati con tipologia “Conguaglio a cedolino urgente”, revisionati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data dell’ultima emissione urgente del mese e quello dell’emissione ordinaria (entrambi pubblicati sul sito NoiPA), non confluiranno più nell’emissione ordinaria del mese di riferimento, ma verranno emessi con la prima emissione urgente in programma.

Il DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Nota 9 gennaio 2014, AOODPIT Prot. n. 28

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Al Ministero dell’Economia e Finanze
Dipartimento dell’ Amministrazione Generale del personale e dei servizi
Direzione sistemi informativi e dell’ innovazione
Ufficio V – NOI PA
ROMA
Al Ministero dell’Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi del costo del lavoro pubblico
ROMA
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Prima e seconda posizione economica personale A.T.A.. Blocco erogazione beneficio economico e recupero somme erogate per la liquidazione del beneficio con decorrenza 10 settembre 2011 ed annualità successive.

A seguito della riunione congiunta tenutasi presso codesto Ministero dell’Economia e Finanze in data 08.01.2014, si chiede, nelle more dell’adozione di un apposito provvedimento legislativo in corso di perfezionamento, di sospendere l’applicazione della nota prot. n. 2820 del 19.12.2013 nella parte relativa al recupero delle somme già erogate in favore del personale A. T. A. , sia per la prima che per la seconda posizione economica, acquisite e, conseguentemente, erogate con decorrenza dal 1° settembre 2011 ed annualità successive.
Resta, viceversa, fermo quanto disposto in ordine alla necessità di procedere al blocco di ogni ulteriore mensilità con decorrenza 01/09/2013.
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali sono pregati di dare la massima diffusione del contenuto della presente nota.

Il Capo Dipartimento
Luciano Chiappetta

Messaggio MEF 27 dicembre 2013, n. 157

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

Utenti NoiPA

OGGETTO: Interventi in applicazione del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 25 ottobre 2013, in merito alla proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Personale non contrattualizzato e Comparto Scuola.

Come anticipato con messaggio n. 152/2013 del 19 dicembre 2013, sulla rata di gennaio 2014 si è provveduto all’applicazione del DPR in oggetto. Si forniscono i dettagli dell’intervento.

Personale non contrattualizzato
L’art. 1, comma 1, lett. a), dispone la proroga fino al 31 dicembre 2014 dell’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato.
Pertanto si è proceduto alla proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2014 in poi.
Eventuali ricostruzioni che saranno applicate da codesti Uffici dovranno tener conto di tale intervento ai fini dell’attribuzione delle classi successive.
L’applicazione è esclusa, ai sensi del comma 22 del D.L. 78/2010, per il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato.

Comparto Scuola
L’art. 1, comma 1, lett. b), dispone la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola.
Gli interventi, preventivamente concordati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, hanno determinato la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi.
Si precisa che, analogamente all’applicazione su rata aprile 2013 del CCNL del 13 marzo 2013, l’intervento centralizzato ha interessato tutte le posizioni stipendiali, per le quali le procedure sopra descritte hanno determinato una ricostruzione di carriera corretta rispetto alla situazione preesistente.
Sono confermate le fattispecie di esclusione individuate in applicazione del suddetto CCNL (vedi messaggio n. 058/2013 del 16 aprile 2013) con la sola eccezione del personale immesso in ruolo dal 2011 in poi, purchè non risultassero interventi da parte di codesti Uffici successivi alla relativa lavorazione centralizzata di immissione in ruolo.
Pertanto l’applicazione centralizzata ha interessato il personale già oggetto di applicazione, su rata aprile 2013, del CCNL e per il quale non risultassero, successivamente a tale rata, interventi di ricostruzione di carriera da parte di codesti Uffici responsabili del trattamento economico.
Si precisa, inoltre, che l’intervento ha interessato anche il personale immesso in ruolo nell’anno 2013, purchè l’immessione in ruolo da parte di codesti Uffici non sia stata effettuata in data successiva al 25 ottobre 2013, data di pubblicazione sulla G.U. del D.P.R. in oggetto.
Per il personale che prima dell’applicazione risultava con maturazione della progressione economica nel corso dell’anno 2013 sono stati accertati crediti erariali che verranno recuperati con rate di importo fisso lordo di € 150,00 fino a concorrenza del debito.
L’importo di arretrato è stato registrato con il seguente codice:
4M1 – APPL. DPR 122/2013 COMPARTO SCUOLA AP.
Nei cedolini di stipendio del personale per cui è stato accertato il credito erariale è stato inserito, sempre centralmente, il seguente messaggio:
“Si comunica che, in applicazione del D.P.R. 122/2013, art. 1, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2013 l’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, è stato accertato un credito erariale di € ………. imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali) con recupero a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 con rate mensili di € 150,00 lorde fino a concorrenza del debito. Si precisa che il recupero applicato sullo stipendio lordo determina contestualmente l’applicazione di un importo IRPEF più basso.”

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Avviso 24 dicembre 2013, AOODGPFB Prot.n.9922

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio
Ufficio VII

Alle Istituzioni Scolastiche Statali
E, pc.
Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
competenti per territorio
Ai revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

OGGETTO: Supplenze brevi e saltuarie

Si comunica che in data odierna si è provveduto a caricare su ciascun POS di ciascuna scuola gli importi per i pagamenti su “cedolino unico” delle supplenze brevi e saltuarie dei contratti rilevati alla data del 15.12.2013 per prestazioni rese sino al 31 dicembre 2013 e per supplenze da pagare a partire da gennaio 2014 come da assegnazione del PA 2014.
Con apposita comunicazione si forniranno i dettagli finanziari a ciascuna scuola, che pertanto può procedere agli adempimenti su NoiPA necessari ai relativi pagamenti.
Si coglie l’occasione per formulare gli auguri di buone feste

IL DIRIGENTE
Elisabetta Davoli

Messaggio MEF 19 dicembre 2013, n. 152

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

OGGETTO: Interventi in applicazione del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 25 ottobre 2013, in merito alla proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Si comunica che, sulla rata di gennaio 2014, è programmato l’intervento in applicazione del DPR in oggetto che contiene alcune disposizioni riguardanti il trattamento economico dei pubblici dipendenti. In particolare le disposizioni che prevedono interventi sul sistema NoiPA sono:
1) proroga fino al 31 dicembre 2014 dell’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 122/2013). L’applicazione di tale blocco è esclusa, ai sensi del comma 22 del D.L. 78/2010, per il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato.
2) proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola (art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 122/2013).
Si precisa che l’elaborazione verrà effettuata a partire da venerdì 20 dicembre dopo la chiusura giornaliera delle linee e, in considerazione della numerosità del personale interessato, si protrarrà fino a lunedì 23 dicembre.
La riapertura delle linee è programmata per la tarda mattinata di lunedì 23.
Con successivo messaggio operativo verranno forniti i dettagli sulle modalità di applicazione dell’intervento in oggetto.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Nota 18 dicembre 2013, Prot. AOODGPER n. 13650

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

OGGETTO: Retribuzioni personale della Scuola.

Con la presente nota si forniscono indicazioni su alcune particolari situazioni contrattuali derivanti da disposizioni del vigente C.C.N.L., ai fini di una loro gestione omogenea e per evitare comportamenti difformi da parte delle scuole.
1) Art. 40, comma 3 (personale docente ed educativo) e art. 60, comma 2 (personale ATA)
Per effetto di tali disposizioni il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile.
Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.
In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.
2) Decorrenza dei contratti di supplenza
La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l’effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica (vedi al riguardo la nota ministeriale n. 7494 del 19.7.2013) e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale (prevista dall’art. 7, comma 4, del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo) – che comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo – implichi che il successivo periodo contrattuale si trovi ad iniziare con giorno festivo o libero dalle lezioni.
3) Art. 13, commi 3 e 4 e art. 19, comma 1 del C.C.N.L.
Ai sensi del combinato disposto dagli articoli sopracitati e ai fini esclusivi della quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato si chiarisce che anche al predetto personale, dopo 3 anni di servizio comunque prestato nei posti e profili del personale scolastico, spettano 32 giorni lavorativi di ferie. Ai fini della validità dell’anno si fa riferimento alle norme sulla ricostruzione di carriera.
4) Art. 40, comma 1 (personale docente ed educativo) e art. 60, comma 1 (personale ATA)
Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni. L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.
In relazione a quest’ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. A tal fine è in corso di predisposizione da parte dell’Amministrazione uno specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che cumulativamente danno luogo al diritto alla contrattualizzazione del periodo in questione.

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to. Gildo De Angelis

Nota 13 novembre 2013, Prot. AOODGPER n. 12195

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: Monetizzazione ferie non godute. Quesiti.

Si trasmette la nota prot. 72696 del 4/09/2013, con la quale il MEF – RGS ha fornito chiarimenti sulla retribuzione delle ferie non godute dal personale scolastico nell’a.s. 2012/13, al fine della corretta applicazione dell’art. 5 comma 8 del D. L. 95/2012 e dell’art. 1 commi 54, 55 e 56 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
Gildo de Angelis

Messaggio MEF 6 novembre 2013,

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
Area NoiPA

Oggetto: Emissione speciale Compensi vari.

Per consentire il pagamento delle retribuzioni arretrate al personale supplente breve e saltuario della scuola e al personale volontario dei vigili del fuoco, come per le precedenti mensilità, anche per quella di novembre questa Direzione ha programmato un’emissione speciale per la giornata di venerdì 15 p.v..
Pertanto, tutti gli elenchi che entro le ore 17.00 del suddetto giorno avranno completato l’iter autorizzativo, saranno oggetto di emissione speciale.

Il DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Nota 6 settembre 2013

Ministero della’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo

Alle Istituzioni scolastiche
Al revisore dei conti in rappresentanza MIUR
E p.c. all’U.S.R. competente per territorio
LORO SEDI

Oggetto: A.F.2013 Pagamento supplenze brevi a.s. 2012/13, rinvio al 19 settembre 2023 prelevamento dai POS giacenze inutilizzate.

Come da nota pubblicata su NOIPA del 3 settembre 2013 (allegata) sono state previste due emissioni di pagamenti urgenti entro le ore 18 di mercoledì 11 settembre p.v. e di mercoledì 18 settembre 2013 .

Pertanto si invita codesta istituzione scolastica a voler completare, con le attuali disponibilità finanziarie presenti sul POS e anche su capitoli diversi ( capitoli 1227, 1228, 1229 e 1230), i pagamenti sia dei contratti di supplenze brevi e saltuarie non ancora completati sia i pagamenti delle ferie non godute, ove spettanti per norma, al personale supplente medesimo.

Resta confermato che giovedì 19 settembre 2013 saranno azzerate tutte le giacenze non utilizzate dei POS sui capitoli 1227, 1228, 1229 e 1230 afferenti alle spese di supplenze brevi e saltuarie, fermo restando che eventuali ulteriori contratti non contabilizzati dal monitoraggio al SIDI per errato inserimento da parte della scuola saranno oggetto di verifica per l’eventuale integrazione finanziaria sul POS della scuola.

Con l’occasione si ricorda che la risorsa finanziarie assegnata alle istituzioni scolastiche del per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessarie per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Marco Ugo Filisetti)

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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
– NOIPA –

Messaggio 3 settembre 2013, n. 111

Destinatari Utenti SPT
Tipo Informativa
Area Stipendi

Oggetto: Emissioni pagamenti urgenti.

Si informa che per il mese di settembre sono prevista due emissione di pagamenti urgenti,
nelle seguenti date:
– mercoledì 11 settembre 2013;
– mercoledì 18 settembre 2013;

E’ quindi necessario che i lotti di segnalazione con tipo conguaglio “conguaglio a cedolino urgente”, siano revisionati entro le ore 18.00 di mercoledì 11 e di mercoledì 18 settembre 2013.

Si rammenta che dall’emissione urgente sono esclusi i dipendenti cessati per decesso e quelli per i quali risultano arretrati a debito non recuperati nel corso dei dodici mesi precedenti la rata di lavorazione.

A tale proposito si ricorda che, per consentire l’emissione urgente dell’arretrato a credito, è necessario intervenire su tutte le eventuali rate del debito. Per verificare la presenza di rate non conguagliate è necessario visualizzare l’arretrato a debito con la funzione “Consultazione arretrati”.

Per avere visione delle rate applicate e di quelle rimaste da applicare è necessario selezionare la riga dell’arretrato interessato e aprire le informazioni di dettaglio.

Si coglie l’occasione per ricordare che, come comunicato con messaggio 143/2011, a partire dalla rata di novembre 2011, tutti gli arretrati registrati con tipologia “Conguaglio a cedolino urgente”, revisionati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data dell’ultima emissione urgente del mese e quello dell’emissione ordinaria (entrambi pubblicati sul sito SPT), non confluiranno più nell’emissione ordinaria del mese di riferimento, ma verranno emessi con la prima emissione urgente in programma.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI

Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122

Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122
(GU n.251 del 25-10-2013)

Regolamento in materia di proroga del blocco della  contrattazione  e
degli automatismi stipendiali per  i  pubblici  dipendenti,  a  norma
dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. (13G00166)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, che - al fine di assicurare il consolidamento  delle  misure  di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego prevede la possibilita' di disporre, tra l'altro - con uno  o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze  -  la  proroga  di  un  anno  dell'efficacia  delle  vigenti
disposizioni in materia di  contenimento  della  spesa  di  personale
delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'   la   fissazione   delle
modalita' di calcolo relative all'indennita' di vacanza  contrattuale
per gli anni 2015-2017; 
  Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle  vigenti
disposizioni in materia di assunzioni del pubblico  impiego,  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, e' gia' stata attuata dall'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in
legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Valutata  la  necessita'  di  adottare  le  ulteriori   misure   di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego di cui all'articolo 16,  comma  1,  attraverso  lo  strumento
regolamentare ivi previsto; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, ai sensi del quale le disposizioni recate  dal  citato  articolo
16,  comma  1,  lettera  b),  si   applicano   anche   al   personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la norma di interpretazione autentica del  predetto  articolo
16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11  ottobre  2012,  n.
223; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2013; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                                Emana 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

       Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego 

  1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
  a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2  nella  parte
vigente, 2-bis  e  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.  Sono  pertanto  escluse  da
tale  proroga,  per  effetto  della  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte  qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell'articolo 9, comma  2,  nella  parte  in  cui  viene
disposta la  riduzione  dei  trattamenti  economici  complessivi  dei
singoli dipendenti, anche di  qualifica  dirigenziale,  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3  dell'articolo  1  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento  per  la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e  del  10  per  cento  per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi' ferma  la
inapplicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo  periodo,  del  predetto
decreto-legge nei confronti  del  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della citata sentenza n.  223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei  confronti  del  personale
dalla medesima contemplato; 
  b)  le  disposizioni  recate  dall'articolo  9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2013; 
  c) si da' luogo, alle procedure contrattuali e negoziali  ricadenti
negli anni 2013-2014 del personale dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche cosi' come individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per
la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte
economica.  Per  il  medesimo  personale  non  si  da'  luogo,  senza
possibilita'  di  recupero,  al   riconoscimento   degli   incrementi
contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011; 
  d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge  22  dicembre
2008, n. 303, per gli anni 2013  e  2014  non  si  da'  luogo,  senza
possibilita' di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di
indennita'  di  vacanza   contrattuale   che   continua   ad   essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
L'indennita'   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio
contrattuale  2015-2017  e'  calcolata  secondo  le  modalita'  ed  i
parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente
periodo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1,  lettere  a),  c)  e  d)  si
applicano, in quanto compatibili, anche  al  personale  convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 4 settembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  D'Alia, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione        e         la
                                  semplificazione 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123

8 agosto Blocco stipendi in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta dell’8 agosto, ha approvato un regolamento che proroga il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti sino al 31 dicembre 2014.

Il Consiglio ha approvato in esame definitivo, a seguito del parere espresso dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato, un regolamento che proroga il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. L’adozione del regolamento si rende necessaria per la particolare contingenza economico-finanziaria, che richiede interventi non limitati al solo 2013, i cui effetti sono stati già scontati sui saldi di finanza pubblica. Sussistono infatti condizioni di eccezionalità tali da giustificare la proroga al 31 dicembre del 2014 di una serie di misure in materia di pubblico impiego, comunque con un orizzonte temporale limitato, come richiesto nei pareri delle Commissioni parlamentari che hanno espresso parere favorevole sul provvedimento. In particolare vengono prorogati:
– il blocco dei trattamenti economici individuali;
– la riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e l’individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali;
– il limite massimo e la riduzione dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale;
– i blocchi riguardanti meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, le progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e di quello in regime di diritto pubblico.