Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2018, AOOUFGAB 207
Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019
Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2018, AOOUFGAB 207
Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019
Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2018, AOOUFGAB 208
Mobilità per l’anno scolastico 2018/2019 degli insegnati di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge n. 186 del 2003
a cura di Dario Cillo
Mobilità
Tipo di personale | Termine presentazione domande | Termine acquisizione domande | Diffusione risultati |
Docenti Scuola Infanzia (1) |
13 aprile – 6 maggio | 22 maggio | 19 giugno |
Docenti Scuola Primaria (1) |
13 aprile – 6 maggio | 22 maggio | 9 giugno |
Docenti Scuola Secondaria I grado (2) |
13 aprile – 6 maggio | 15 giugno | 4 luglio |
Docenti Scuola Secondaria II grado (2) |
13 aprile – 6 maggio | 3 luglio | 20 luglio |
Docenti Discipline spec. Licei Musicali |
13 aprile – 6 maggio | 18 maggio | 7 giugno12 giugno |
Personale Educativo (3) |
13 aprile – 6 maggio | 1 giugno | 30 giugno |
Personale ATA (4) | 8 – 29 maggio | 3 luglio | 8 agosto |
Personale IRC (5) | 13 aprile – 16 maggio | 18 giugno | 30 giugno |
NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni
(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)
(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)
(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)
(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)
(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)
Come previsto dalla Nota 19 aprile 2017, AOODGPER 16977, e dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi, il Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, deve deliberare sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.
I requisiti in parola andranno individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ ipotesi e proposti all’approvazione del Collegio docenti in tempo utile per la predisposizione dell’avviso, da pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro il decimo giorno precedente il termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 per la pubblicazione dell’esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si riferisce la procedura di passaggio da ambito a scuola. Pertanto gli avvisi in parola dovranno essere resi noti secondo la seguente tempistica, che si sintetizza anche in ordine al termine perentorio che l’ipotesi contrattuale assegna al Collegio docenti per addivenire ad una deliberazione: sette giorni dall’ultima data utile per la pubblicazione degli avvisi.
Allegato A
Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
Titoli
Esperienze professionali
Di seguito il cronoprogramma delle operazioni come definito dall’Ipotesi CCNI (21.6.17) sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018 e dalla Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578 (Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. . C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie)
Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Tipo di personale | Termine presentazione domande |
Personale Docente Scuola Infanzia e Primaria |
10 – 20 luglio |
Personale Docente Scuola Secondaria I e II Grado |
24 luglio – 2 agosto |
Personale Educativo | 25 luglio – 5 agosto |
Personale IRC | 25 luglio – 5 agosto |
Personale ATA | 8 – 21 agosto |
Come previsto dalla Nota 27 luglio 2017, AOODGPER 32438, tutte le operazioni relative al personale, comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, devono concludersi entro il 31 agosto 2017.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Al Direttore Generale per i contratti, gli acquisti i sistemi informativi e la statistica
SEDE
Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578
OGGETTO: Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Allegato B
INDICAZIONI OPERATIVE APPLICAZIONE PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA
Il 21 giugno 2017 viene siglata l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018
DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA ALLEGATA ALLA PRE—INTESA SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL 2017-2018
Il giorno 21 giugno 2017, presso la Direzione Generale del Personale della scuola del Miur, contestualmente alla sottoscrizione della pre-intesa per il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale della scuola per l’a.s. 2017-2018, le parti
CONVENGONO
sull’esigenza che a tutela e sostegno della genitorialità di tutto il personale di ruolo dipendente della scuola con figli con disabilità in situazione di gravità e aventi diritto ai benefici di cui all’art. 33, commi 5 e 7 della Legge 104/1992, venga individuata un’adeguata soluzione legislativa. Tale esigenza si fonda su situazioni di reale difficoltà che vivono le famiglie le quali, dovendo assistere i figli in condizione di non autosufficienza e pur avendo diritto ad avvalersi della precedenza, non riescono ad avvicinarsi nella sede di lavoro in quanto preceduti costantemente, in base al disposto della stessa L. 104/1992, dagli stessi lavoratori con disabilità non in situazione di gravità, oppure per assenza di effettiva disponibilità.
A tal fine l’Amministrazione si impegna, di concerto anche con il Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, a promuovere opportuni interventi legislativi atti a tale scopo.
In attesa che ciò si concretizzi, l’Am1ninistrazione si impegna comunque ad adottare, di concerto con gli USR, tutti gli utili interventi possibili da porre in essere a normativa vigente.
PER LA PARTE PUBBLICA
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Firmata intesa su assegnazioni provvisorie
Operazioni in tempi certi: entro il 31 agosto per garantire
buon avvio anno scolastico e continuità didattica(Roma, 21 giugno 2017) Siglato oggi al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il contratto annuale sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico, grazie alle quali le docenti e i docenti e gli Ata (Ausiliari tecnici e amministrativi) possono chiedere, per un anno, una sede di lavoro più vicina al luogo di residenza per gravi e certificati motivi di salute, per dare assistenza a parenti conviventi con disabilità, per ricongiungersi al nucleo familiare.
Il contratto siglato oggi, in coerenza e continuità con il contratto sulla mobilità, rappresenta un altro passaggio fondamentale nelle tappe di avvicinamento al nuovo anno scolastico: il Ministero ha previsto quest’anno un cronoprogramma anticipato per garantire un avvio ordinato e con tutte le insegnanti e gli insegnanti in cattedra fin dal primo giorno di lezione.
L’accordo indica con chiarezza requisiti e priorità per l’accesso alle assegnazioni. E ha come obiettivo la tutela del diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi e della continuità didattica: sono previsti tempi certi per l’attribuzione di utilizzazioni e assegnazioni. Le operazioni dovranno essere concluse entro il 31 agosto per garantire un buon avvio dell’anno scolastico. Questo a differenza del 2016 quando le assegnazioni si conclusero ad anno scolastico già iniziato. Il contratto mette al centro anche i diritti di studentesse e studenti con disabilità: i posti di sostegno non potranno essere dati in assegnazione provvisoria a personale non specializzato.
Sono disponibili da oggi i risultati della mobilità della scuola dell’infanzia, secondo la scadenza fissata e comunicata dal Ministero alle insegnanti e agli insegnanti.
Il Miur ha previsto, per il 2017, un cronoprogramma anticipato delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di garantire alle alunne e agli alunni continuità didattica e docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola.
Si ricorda che la mobilità è la procedura attraverso la quale le docenti e i docenti possono chiedere di cambiare sede di lavoro o il grado di istruzione in cui insegnano. La mobilità di quest’anno è ordinaria e su base volontaria. Le regole della mobilità sono state concordate dal Miur con i sindacati, come previsto dalla legge.
A livello nazionale sono state presentate 139.583 richieste di mobilità.
I dati della scuola dell’infanzia
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi agli Uffici scolastici territoriali gli elenchi dei trasferimenti della scuola dell’infanzia che sono in corso di pubblicazione sui relativi siti. Per l’infanzia le domande sono state 15.994, di cui 12.814 per cambiamento di sede e 3.180 per passaggi in un diverso grado di istruzione. Il 46,6% delle richieste è stato soddisfatto, 1.012 docenti hanno potuto cambiare regione.
Sono disponibili dal 9 giugno 2017 i risultati della mobilità della scuola primaria, secondo la scadenza fissata e comunicata alle insegnanti e agli insegnanti, con cinquanta giorni di anticipo rispetto alla procedura dello scorso anno.
Il Ministero ha previsto per il 2017 un cronoprogramma anticipato delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di garantire alle studentesse e agli studenti continuità didattica e docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola.
La mobilità è la procedura attraverso la quale le docenti e i docenti possono chiedere di cambiare sede di lavoro o il grado di istruzione in cui insegnano. La mobilità di quest’anno è ordinaria e su base volontaria. A differenza del 2016 nessuna docente e nessun docente è stato costretto a spostarsi.
Le regole della mobilità sono state concordate dal Miur con i sindacati, come previsto dalla legge. Con l’accordo si è deciso di destinare il 30% dei posti vacanti alle docenti e ai docenti che chiedono di cambiare sede di lavoro e il 10% a quelli che chiedono di cambiare grado di istruzione, per trovare il giusto contemperamento tra le esigenze del personale e quelle di continuità didattica. Nel 2016, invece, la mobilità straordinaria prevista dalla legge dopo il piano di assunzioni aveva riguardato il 100% dei posti, con la conseguenza che numerosi alunni avevano dovuto cambiare docenti all’inizio dell’anno.
A livello nazionale quest’anno sono state presentate 139.583 richieste di mobilità. Il sistema di gestione delle operazioni, dopo i previsti collaudi tecnici interni al Miur, è stato preliminarmente testato nel suo funzionamento alla presenza delle Organizzazioni Sindacali, con l’obiettivo di superare le criticità emerse nel 2016.
I dati della primaria
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi agli Uffici scolastici territoriali gli elenchi dei trasferimenti della primaria che sono in corso di pubblicazione sui relativi siti. Per la primaria le domande sono state 38.180, di cui 36.122 per cambiamento di sede e 2.058 per passaggi in un diverso grado di istruzione. Il 42,1% delle richieste è stato soddisfatto. Oltre 2.200 docenti hanno potuto cambiare regione.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Nota 7 giugno 2017, AOODGFIS 6983
OGGETTO: ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo all’O.M.376 del 5.6.2017
Nell’allegato Y 1/ C1, SEZIONE C – ALTRE INDICAZIONI/PRECEDENZE al punto 20, dove e’ scritto: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.», leggasi: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.».
Nell’allegato Y 2/ C2, SEZIONE C – ALTRE INDICAZIONI/PRECEDENZE al punto 18, dove e’ scritto: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.», leggasi: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 17, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.»
IL Dirigente
Riccardo Cataldo
Ordinanza Ministeriale 5 giugno 2017, n. 376
Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali di danza e di arte drammatica A.A. 2017/2018
SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:
1. | Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza |
30 giugno 2017 |
2. | Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati | 7 luglio 2017 |
3. | Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche | 17 luglio 2017 |
4. | Pubblicazione punteggi definitivi | 20 luglio 2017 |
5 | Pubblicazione dei trasferimenti | 24 luglio 2017 |
6. | Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee | 31 luglio 2017 |
7. | Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea | 4 agosto 2017 |
8. | Pubblicazione delle utilizzazioni disposte | 11 agosto 2017 |
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;
VISTO l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’anno accademico 2005-2006;
VISTO l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito all’articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 2010, relativo al quadriennio normativo 2006-2009;
CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2017-2018, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;
VISTO il provvedimento 14 maggio 2014, con il quale il Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza n. 733/14 del Tar Lazio, ha disposto la statizzazione dell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Braga” di Teramo, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
– Art. 1 –
Oggetto
La presente Ordinanza disciplina, per l’anno accademico 2017/2018, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell’Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.
– Art. 2 –
Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento
– Art. 3 –
Indicazione delle preferenze
– Art. 4 –
Sezioni staccate
– Art. 5 –
Rinuncia
– Art. 6 –
Documentazione delle domande
– Art. 7 –
Competenza a disporre i trasferimenti
– Art. 8 –
Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità
– Art. 9 –
Pubblicazione dei movimenti
– Art. 10 –
Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente
– Art. 11 –
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo
– Art. 12 –
Pubblicazione
– Art. 13 –
Ricorsi
(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità.
IL MINISTRO
Valeria Fedeli
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai DIRIGENTI TITOLARI
degli Uffici Scolastici Regionali per
la BASILICATA – il FRIULI V. GIULIA
il MOLISE e l’UMBRIA
LORO SEDI
Nota 16 maggio 2017, AOODGPER 21524
OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2017 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica.
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal
Care colleghe e cari colleghi,
l’11 aprile 2017 è stato sottoscritto il contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/2018 che costituisce un primo concreto risultato dopo l’intesa firmata a Palazzo Vidoni tra Governo e sindacati. Infatti, ritorna a pieno titolo nell’alveo della contrattazione la mobilità del personale sulla quale la legge 107, con un’evidente invasione di campo, era pesantemente intervenuta, compromettendo la trasparenza e la regolarità delle relative operazioni.
Molte sono le novità previste dal CCNI rispetto allo scorso anno: viene ripristinato il trasferimento su scuola; aumentano le province richiedibili; viene superato il vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione per i neo immessi in ruolo in altra provincia; viene equiparato il punteggio del servizio svolto prima dell’assunzione in ruolo con quello di ruolo; le unioni civili vengono equiparate in termini di punteggio alle famiglie tradizionali.
Viene inoltre semplificata tutta la procedura con la riduzione da otto a due delle fasi del trasferimento e l’unificazione del numero delle preferenze esprimibili per tutti gli ordini di scuola.
Ulteriore aspetto innovativo della mobilità per l’a.s. 2017/2018 è rappresentato dal successivo CCNI sottoscritto tra il MIUR e le OO.SS. sul passaggio dei docenti da ambito a scuola che assicura procedure imparziali, definendo regole certe e stabilite a livello nazionale, collega l’individuazione dei requisiti al fabbisogno del PTOF di istituto e valorizza il ruolo del collegio dei docenti. Afferma un principio di trasparenza con la pubblicazione degli avvisi prima che si conoscano gli esiti dei movimenti. Per questa via si esclude ogni interferenza estranea al PTOF.
Al fine di supportare il lavoro delle scuole, le OO.SS. firmatarie del CCNI mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, delle RSU e dei collegi dei docenti alcuni strumenti di lavoro relativi alle procedure da seguire.
Si tratta di sintetiche linee guida sugli aspetti più rilevanti del Contratto accompagnate da un fac simile di delibera del collegio di docenti.
L’occasione è utile per ribadire il nostro forte impegno a creare le condizioni per un rinnovo del Ccnl che ridia soggettività e valore al lavoro di docenti, dirigenti, educatori e Ata, liberi la contrattazione da lacci e lacciuoli introdotti a vario titolo dal legislatore in 10 anni di mancato rinnovo e devolva interamente al Ccnl materie come l’organizzazione del lavoro, la formazione, il bonus premiale, la valutazione dei dirigenti e la mobilità.
Fiduciosi che il CCNI contribuisca a restituire serenità a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole inviamo l’augurio di buon lavoro.
I segretari generali
Francesco Sinopoli
Lena Gissi
Pino Turi
Elvira Serafini
I punti cardine del CCNI
Il CCNI sul passaggio da ambito a scuola è molto importante perché:
È indispensabile sottolineare che, in caso di mancata espressione da parte del collegio regolarmente convocato, per rifiuto pregiudiziale a deliberare, il Dirigente ai sensi di quanto prevede il CCNI è legittimato a procedere autonomamente.
Ricordiamo peraltro che la RSU ha diritto all’informativa sugli organici e sui posti vacanti sia prima che dopo i trasferimenti.
Sequenza operativa
3 La delibera va assunta entro 7 giorni dalla prima convocazione nel caso in cui il collegio dei docenti deliberi un aggiornamento
Roma, 11 maggio 2017
www.flcgil.it
organizzazione@flcgil.it |
www.cislscuola.it
cisl.scuola@cisl.it |
www.uilscuola.it
uilscuola@uilscuola.it |
www.snals.it
info@snals.it |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
SEDI
Alla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
SEDE
E p.c.
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
SEDE
Nota 19 aprile 2017, AOODGPER 16977
Oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi
Allegato
Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221
Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
VISTO il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge 23.10.1992, n. 421 recante la “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;
VISTO il D.l. 27.8.1993, n. 324, convertito dalla legge 27.10.1993, n.423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;
VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la Legge 23.12.1996, n. 662, recante“ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO l’ art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;
VISTO il D.l.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.l. 3.7.2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.8.2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;
VISTO il D.p.r. 18 giugno 1998, n. 233, recante il Regolamento per la disciplina del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e della determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.p.r. 8.3.1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15.3.1997, n. 59;
VISTO il Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l’articolo 4;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l’articolo 3;
VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l’articolo 37;
VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19, comma 7”;
VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
VISTO l’art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128;
VISTO il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO il D.P.C.M. 11/02/2014, n. 98, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca;
VISTA la legge 107/15 e in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;
VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
VISTA la legge 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.) con Rettifica in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e in particolare l’art 1 comma 366
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “scuola”, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A. T .A. per l’ a. s. 2017/2018;
RITENUTO di dover, ai sensi dell’art. 462 del D. l. vo n. 297/94, dettare per l’anno scolastico 2017/2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a. t. a. con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;
SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto scuola;
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA
1.La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.
2.La presente ordinanza è pubblicata all’albo del MIUR.
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017.
2.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo è fissato al 13 aprile ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 4 maggio ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18 sono i seguenti:
scuola dell’infanzia
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili
22 maggio 2017
– pubblicazione dei movimenti.
19 giugno 2017
scuola primaria
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili
22 maggio 2017
– pubblicazione dei movimenti
9 giugno 2017
scuola secondaria di I grado
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili
15 giugno 2017
– pubblicazione dei movimenti
4 luglio 2017
scuola secondaria di II grado
-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili
3 luglio 2017
– pubblicazione dei movimenti
20 luglio 2017
mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali
-termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili
18 maggio 2017
– pubblicazione dei movimenti
7 giugno movimenti ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI
12 giugno 2017 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art 4 del CCNI
–termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili
1 giugno
–pubblicazione dei movimenti
30 giugno
1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA è fissato al 4 maggio 2017 ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio 2017 .
-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili
3 luglio 2017
– pubblicazione dei movimenti
24 luglio 2017
3.Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..
4.Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.
1.Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo e i docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.
2.Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.
3.Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I. deve presentare domanda cartacea all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
4.Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ufficio territoriale competente per la provincia di Torino che provvederà all’acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all’art 2.
5.Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); la scuola o l’ambito di titolarità ed eventualmente la scuola presso la quale il richiedente presta servizio per incarico triennale nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Le domande del personale ATA devono contenere le seguente indicazioni: generalità dell’interessato (1); la scuola o il comune di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’art 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.
6.I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
7.I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
8.Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
9.I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
10.In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all’art. 2.
11.Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
– i docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.
12.Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
17.Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, all’ambito territoriale corrispondente alla medesima.
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(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.
(2) I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.I docenti che non hanno ottenuto una titolarità su ambito a seguito dei movimenti dell’anno scolastico 16/17 (art. 2 comma 3 del CCNI) devono indicare la provincia di assunzione.
(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito MIUR MOBILITA’
1.Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
2.Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.
Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nell’apposita sezione MOBILITA’ del sito MIUR, modello nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I..
La valutazione delle esigenze di famiglia (1) e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI.
3.In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
7.Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
8.Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (3).
9.Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
10.Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
11.Il ricovero permanente del figlio, del coniuge (2) o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
12.La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura. L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge (2) o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
13.Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
14.In caso di attestazione di invalidità personale l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento.
15.Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
16.A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (3), l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (4), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti ed per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto all’art. 13 ed all’ art. 40 punto IV) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.
17.I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
18.Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
19.In attuazione della relativa precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
20.Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
21.Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
22.L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
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(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile
(3) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
(4) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso superato, per quanto riguarda il concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016 vengono considerati i soli docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito ai sensi dell’art. 1 comma 109 della legge 107/15 punto a).
(5) Per i figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande si prescinde da tale requisito
REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE
1.Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
2.E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
3.Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
4.L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5.Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6.Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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(1) Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.
ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI
PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
1.I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’amministrazione da quest’ultimo delegati entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ambito di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dell’Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell’esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
2.Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.
3.Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
– alla scuola o istituto di provenienza;
– alla scuola o istituto di destinazione;
– al locale dipartimento provinciale del tesoro.
4.I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.
6.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione.
1.I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
2.I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.
DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA
1.Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. A tal fine l’Ufficio territorialmente competente provvederà ad assegnare loro un ambito territoriale secondo le modalità previste dal CCNI; nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l’obbligo di presentare domanda di mobilità, diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d’ufficio a punti 0. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire del punto 24 dell’ordine delle operazioni. Tale condizione verrà comunicata a detto personale prima della presentazione della domande di mobilità per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.
2.I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.
3.E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena saranno convalidate dall’Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento, in caso di mancanza di requisiti il trasferimento verrà annullato.
4.Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità, la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.
5.Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all’art 2 e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l’esecuzione preveda l’attribuzione di una titolarità su ambito in soprannumero la mobilità sarà obbligatoria, e quindi attivata d’ufficio in caso di inerzia dell’interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento.
1.Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.
2.Le preferenze possono essere del seguente tipo:
b)ambito territoriale
c)provincia;
Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.
La preferenza per l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.
In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:
8.Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’apposita sezione MOBILITA’. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.
10.I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
11.Nei trasferimenti quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune (3) per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
13 I docenti che intendano usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo a domanda ad un ambito della medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su ambito. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.
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(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.
(2) I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.)
(3) Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicato per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, se si esprime una preferenza di ambito il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo.
– ART 10 –
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI
1.Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle predette domande a SIDI.
2.L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE . L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell’inserimento a SIDI delle domande del rispettivo ordine di scuola, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.
POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
1.I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l’ indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
3.Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
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(1)Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.
POSTI DELL’ORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA
1.I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico dell’autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico dell’autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dell’autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili. L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico dell’autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.
Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico dell’autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall’allegato 1 del contratto sulla mobilità anche per i titolari di incarico triennale nella stessa scuola.
2.L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (2) ovvero mediante l’indicazione della preferenza sintetica provincia, che comprenda tale plesso.
3.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico sede, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.
4.Nelle preferenze per ambito o nella preferenza sintetica provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
5.I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi, il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.
6.I posti di insegnamento per adulti CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex Ctp) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza di ambito o di provincia. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.
7.I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all’albo della relativa graduatoria.
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(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.
POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE
1.I posti relativi all’educazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.
2.L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
3.Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.
4.Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze per ambito o provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA
1.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. L’ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l’annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate. L’ottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI annulla la domanda presentata ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l’ottenimento del passaggio va comunicato dall’Ufficio competente all’Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.
2.Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3.Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
4.I passaggi di ruolo o di cattedra verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali vengono gestiti autonomamente dagli Uffici territoriali competenti per i singoli Licei.
7.Ai fini del comma 9 dell’art 4 del CCNI il computo degli anni di servizio utili per il passaggio di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli anni prestati nel medesimo a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.
8.Ai fini del comma 10 dell’art 4 del CCNI sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.
ART. 15
PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO
1.Il personale docente può chiedere in caso di rientro dal fuori ruolo il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI purché sia in possesso dei prescritti requisiti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.
1.Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14. Le domande di passaggio verso i posti specifici dei licei musicali vanno inviate direttamente agli Uffici territoriali competenti per il Liceo richiesto
2.Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall’art. 3 comma 2.
3.Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.
– ART. 17 –
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO
2 La mobilità verso la provincia di Trento si svolge solo su scuole. I docenti potranno esprimere fino a un massimo di 15 preferenze per sedi specifiche, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 del CCNI. I docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio indicando il codice sintetico della provincia di Trento, saranno convocati successivamente all’esito della mobilità per la scelta di una sede di titolarità definitiva nell’ambito della provincia. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento o al passaggio ottenuto.
TITOLO III – PERSONALE EDUCATIVO
1.Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2.Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso i modelli disponibili nella sezione MOBILITA’ del sito Miur
3.Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.
4.L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
5.Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.
6.Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
7.Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
1.Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.
2.Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.
3.I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.
4.L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In caso di accoglimento l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.
5.Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando tempestivo svolgimento delle operazioni.
ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE
1.I singoli Uffici provinciali, entro il termine perentorio del 15 giugno, assegnano i posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale nel limite previsto dal CCNI al personale richiedente tenendo conto delle precedenze, del punteggio e dell’anzianità anagrafica in caso di parità di punteggio e ne danno comunicazione agli altri Uffici provinciali presso i quali il personale che ha ottenuto il movimento aveva fatto eventualmente domanda di mobilità interprovinciale. Nel caso la provincia ottenuta risulti la prima in ordine di preferenza, l’Ufficio competente comunicherà a tutti gli altri Uffici di cancellare il posto eventualmente assegnato al medesimo aspirante. Nel caso la preferenza soddisfatta risulti in ordine diverso dalla prima, l’Ufficio che ha soddisfatto la precedenza comunica unicamente agli Uffici competenti per le successive l’eventuale cancellazione delle restanti preferenze soddisfatte.
2.Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche vacanti e disponibili assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.
3.Terminate le operazioni ciascun ufficio territoriale comunica mediante SIDI il numero dei trasferimenti interprovinciali in ingresso e il numero dei passaggi di ruolo avvenuti entro il termine perentorio del 30 giugno del corrente anno ai fini della determinazione dei posti destinati alle immissioni in ruolo e della pubblicazione degli esiti del movimento.
TITOLO IV – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
“imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).
Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.
Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO
POSTI RICHIEDIBILI
PREFERENZE
Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
4.Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.
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(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.
(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ
9.Il personale ATA che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il personale ATA viene considerato alla pari di un soprannumerario. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.
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(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.
(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.
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(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
Il Ministro
Sen. Valeria Fedeli
Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220
Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016-2017, sottoscritto il
VISTA l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale della scuola;
RITENUTO ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2017-2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,
CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,
RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,
SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,
ORDINA
Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali
Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità
Articolo 3 – Presentazione delle domande
– scuole dell’infanzia e primarie
– scuole secondarie di I e II grado
Art. 4 – Documentazione delle domande
In relazione alla Tabella B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai Titoli Generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.
9 Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.
Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce
Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi
Art.7 – Fascicolo personale
Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio
Art. 9 – Indicazione delle preferenze
Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi
Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo
Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
Il Ministro
Sen. Valeria Fedeli
[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI
[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI
[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.
[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
L’11 aprile 2017 è stato firmato dall’Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali nazionali di F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA e S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che regolerà la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il prossimo anno scolastico.
Scuola, siglata l’intesa definitiva sulla mobilità
Fedeli:“Siamo soddisfatti, è il primo passo per un avvio positivo del prossimo anno scolastico”
Oggi l’ordinanza, per il personale docente domande dal 13 aprile al 6 maggio
Siglato ieri sera, in via definitiva, il contratto integrativo di mobilità del personale della scuola. Le docenti e i docenti potranno fare domanda da domani, 13 aprile, fino al 6 maggio attraverso la piattaforma dedicata (SIDI). Per il personale Ata (Ausiliario, tecnico e amministrativo) la domanda potrà essere presentata dal 4 al 24 maggio prossimi. Oggi sarà emanata l’apposita ordinanza, che in serata sarà resa disponibile sul sito del Ministero nella sezione relativa alla Mobilità.
Sempre ieri è stato siglato, in via preliminare, l’accordo sulle modalità di individuazione per competenze delle e dei docenti. Si tratta della nuova procedura di assegnazione alle scuole del personale per la copertura dei posti vacanti prevista dalla Buona Scuola. Questo è il secondo anno di attuazione. L’individuazione per competenze prevede che le e gli insegnanti di ruolo non siano più attribuiti alle scuole esclusivamente sulla base di anzianità e punteggi, come avveniva in passato. Oggi sono le scuole ad individuare tra le docenti e i docenti presenti nel proprio ambito territoriale, quelle e quelli più corrispondenti, per profilo professionale, al proprio progetto formativo.
Con l’intesa siglata ieri si punta a valorizzare il lavoro collegiale all’interno delle istituzioni scolastiche. I requisiti per l’individuazione delle e dei docenti saranno adottati dal dirigente scolastico, previa delibera del Collegio dei docenti su proposta dello stesso dirigente. Le insegnanti e gli insegnanti sono infatti individuati in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta Formativa, deliberato in modo collegiale all’interno delle scuole. Una volta adottati i requisiti, le e i dirigenti scolastici effettueranno poi le procedure di individuazione delle insegnanti e degli insegnanti per la copertura dei posti vacanti.
La Ministra Valeria Fedeli si dichiara “soddisfatta” per l’intesa siglata ieri. “La mobilità – spiega – rappresenta il primo importante tassello per l’avvio positivo del prossimo anno scolastico. L’intesa ci consente di rispettare i tempi che ci eravamo dati per far partire le operazioni. L’accordo sull’individuazione per competenze contribuisce poi a ristabilire un clima di reciproco rispetto di funzioni e ruoli e di lavoro comune per le studentesse e gli studenti, valorizzando la collaborazione fra organi collegiali e dirigenza”.
De Filippo: “Bene intesa su mobilità.
Continua attuazione della riforma nell’ottica del dialogo”
“Con l’intesa siglata ieri si fa un passo avanti per un positivo avvio del nuovo anno scolastico”. Così il Sottosegretario all’Istruzione Vito De Filippo sulla firma del contratto di mobilità.
“L’accordo è frutto di un intenso lavoro di confronto. L’attuazione della riforma va avanti nell’ottica del dialogo e della collaborazione con l’obiettivo – conclude – di dare a studentesse e studenti una scuola di qualità”.
Scuola, firmato il Contratto integrativo sulla mobilità del personale
Fedeli: “Bene l’accordo. Dobbiamo
lavorare tutti insieme per un buon avvio del prossimo anno”
(Roma, 31 gennaio 2017) È stato firmato nella serata di oggi, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Contratto integrativo di mobilità del personale docente. L’intesa è stata sottoscritta da Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals-Confsal.
La Ministra Valeria Fedeli esprime “soddisfazione” per la firma. “Ringrazio le organizzazioni sindacali e l’amministrazione per il lavoro svolto. Come ho sottolineato anche in Parlamento, illustrando le Linee programmatiche di questo Ministero, dobbiamo tutti lavorare per centrare tempestivamente e nel migliore dei modi possibili tutti i passaggi necessari per iniziare, senza le difficoltà del passato, il prossimo anno scolastico”.
I contenuti
Il contratto siglato oggi fa seguito all’accordo politico di fine dicembre e ne conferma i contenuti. Il contratto ha validità per l’anno scolastico 2017/2018. Esclusivamente per la mobilità di quest’anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola. Il contratto terrà conto infatti della novità prevista nella Legge di Bilancio per il 2017: il passaggio di una parte dell’organico di fatto in organico di diritto comporterà una variazione dell’organico della scuola. Lo svincolo è una misura straordinaria. Resta fermo, infatti, l’obiettivo prioritario, chiaramente indicato dalla legge 107 (Buona Scuola), della continuità didattica.
La mobilità avrà un’unica fase per ciascun grado scolastico e consentirà a tutti i docenti, anche i neo assunti, di presentare istanza. Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze: potranno essere indicate, oltre agli ambiti, anche scuole, per un massimo di 5. Questo varrà sia per gli spostamenti all’interno che fuori dalla provincia.
A seguito di questo accordo partirà ora la contrattazione sull’individuazione dei docenti per competenze.
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