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Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2018, AOOUFGAB 207

Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2018, AOOUFGAB 207

Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019

Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2018, AOOUFGAB 208

Ordinanza Ministeriale 9 marzo 2018, AOOUFGAB 208

Mobilità per l’anno scolastico 2018/2019 degli insegnati di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla Legge n. 186 del 2003

Mobilità 2017-2018

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Tipo di personale Termine presentazione domande Termine acquisizione domande Diffusione risultati
Docenti Scuola Infanzia (1)
13 aprile – 6 maggio 22 maggio 19 giugno
Docenti Scuola Primaria (1)
13 aprile – 6 maggio 22 maggio 9 giugno
Docenti Scuola Secondaria I grado (2)
13 aprile – 6 maggio 15 giugno 4 luglio
Docenti Scuola Secondaria II grado (2)
13 aprile – 6 maggio 3 luglio 20 luglio
Docenti Discipline spec. Licei Musicali
13 aprile – 6 maggio 18 maggio 7 giugno12 giugno
Personale Educativo (3)
13 aprile – 6 maggio 1 giugno 30 giugno
Personale ATA (4) 8 – 29 maggio 3 luglio 8 agosto
Personale IRC (5) 13 aprile – 16 maggio 18 giugno 30 giugno

NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni


(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto.  (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)


Come previsto dalla Nota 19 aprile 2017, AOODGPER 16977, e dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi, il Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, deve deliberare sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.

I requisiti in parola andranno individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati nell’allegato A dell’ ipotesi e proposti all’approvazione del Collegio docenti in tempo utile per la predisposizione dell’avviso, da pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro il decimo giorno precedente il termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 per la pubblicazione dell’esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si riferisce la procedura di passaggio da ambito a scuola. Pertanto gli avvisi in parola dovranno essere resi noti secondo la seguente tempistica, che si sintetizza anche in ordine al termine perentorio che l’ipotesi contrattuale assegna al Collegio docenti per addivenire ad una deliberazione: sette giorni dall’ultima data utile per la pubblicazione degli avvisi.


Allegato A

Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste

Titoli

  1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
  2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
  3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
  4. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
  5. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
  6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, n. 3889
  7. Master universitari di I^ e Il^ livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali specifiche richieste)
  8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste

Esperienze professionali

  1. Insegnamento con metodologia CLIL
  2. Esperienza di insegnamento all’estero
  3. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
  4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
  5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
  6. Tutor per alternanza scuola/lavoro
  7. Animatore digitale
  8. Attività di tutor anno di prova
  9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
  10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

Di seguito il cronoprogramma delle operazioni come definito dall’Ipotesi CCNI (21.6.17) sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018 e dalla Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578 (Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. . C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie)


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personale Termine presentazione domande
Personale Docente
Scuola Infanzia e Primaria
 10 – 20 luglio
Personale Docente
Scuola Secondaria I e II Grado
 24 luglio – 2 agosto
Personale Educativo 25 luglio – 5 agosto
Personale IRC 25 luglio – 5 agosto
Personale ATA 8 –  21 agosto

Come previsto dalla Nota 27 luglio 2017, AOODGPER 32438, tutte le operazioni relative al personale, comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, devono concludersi entro il 31 agosto 2017.

Decreto Direttoriale 28 luglio 2017, n.1893

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale sottoscritti il 16 febbraio 2005 e il 4 agosto 2010;
VISTO in particolare il CCND siglato il 31 maggio 2002 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali con il quale sono stati concordati criteri e principi della mobilità territoriale del personale docente, tecnico e amministrativo delle Accademie e dei Conservatori e del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 5 giugno 2017 n° 376 e successiva integrazione del 7 luglio 2017       n° 8239 con la quale sono state impartite disposizioni organizzatorie, intese a disciplinare le operazioni di mobilità del predetto personale delle Accademie, dei Conservatori di musica e del personale tecnico e  amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
VISTO l’esito della procedura di mobilità per l’anno accademico 2017/2018 del personale delle Accademie, dei Conservatori di Musica, dell’Istituto Superiore Statale di studi musicale “G. Braga di Teramo” e degli ISIA
DECRETA
Art. 1 – I trasferimenti del personale docente, tecnico e amministrativo delle Accademie, dei Conservatori di musica e del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche per l’anno accademico 2017/2018, sono disposti come da elenchi allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante.
Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sul sito www.miur.gov.it di questo Ministero, nonché sul sito http://afam.miur.it.
Art. 3 – Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i trasferimenti disposti sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon


Allegati

Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Al Direttore Generale per i contratti, gli acquisti i sistemi informativi e la statistica
SEDE

Nota 27 giugno 2017, AOODGPER 28578

OGGETTO: Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.


Allegato B
INDICAZIONI OPERATIVE APPLICAZIONE PASSAGGIO DA AMBITO A SCUOLA

Ipotesi CCNI (21.6.17)

Il 21 giugno 2017 viene siglata l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018


DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA ALLEGATA ALLA PRE—INTESA SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL 2017-2018

Il giorno 21 giugno 2017, presso la Direzione Generale del Personale della scuola del Miur, contestualmente alla sottoscrizione della pre-intesa per il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni del personale della scuola per l’a.s. 2017-2018, le parti

CONVENGONO

sull’esigenza che a tutela e sostegno della genitorialità di tutto il personale di ruolo dipendente della scuola con figli con disabilità in situazione di gravità e aventi diritto ai benefici di cui all’art. 33, commi 5 e 7 della Legge 104/1992, venga individuata un’adeguata soluzione legislativa. Tale esigenza si fonda su situazioni di reale difficoltà che vivono le famiglie le quali, dovendo assistere i figli in condizione di non autosufficienza e pur avendo diritto ad avvalersi della precedenza, non riescono ad avvicinarsi nella sede di lavoro in quanto preceduti costantemente, in base al disposto della stessa L. 104/1992, dagli stessi lavoratori con disabilità non in situazione di gravità, oppure per assenza di effettiva disponibilità.

A tal fine l’Amministrazione si impegna, di concerto anche con il Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, a promuovere opportuni interventi legislativi atti a tale scopo.

In attesa che ciò si concretizzi, l’Am1ninistrazione si impegna comunque ad adottare, di concerto con gli USR, tutti gli utili interventi possibili da porre in essere a normativa vigente.

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


Firmata intesa su assegnazioni provvisorie
Operazioni in tempi certi: entro il 31 agosto per garantire
buon avvio anno scolastico e continuità didattica 

(Roma, 21 giugno 2017) Siglato oggi al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il contratto annuale sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico, grazie alle quali le docenti e i docenti e gli Ata (Ausiliari tecnici e amministrativi) possono chiedere, per un anno, una sede di lavoro più vicina al luogo di residenza per gravi e certificati motivi di salute, per dare assistenza a parenti conviventi con disabilità, per ricongiungersi al nucleo familiare.

Il contratto siglato oggi, in coerenza e continuità con il contratto sulla mobilità, rappresenta un altro passaggio fondamentale nelle tappe di avvicinamento al nuovo anno scolastico: il Ministero ha previsto quest’anno un cronoprogramma anticipato per garantire un avvio ordinato e con tutte le insegnanti e gli insegnanti in cattedra fin dal primo giorno di lezione.

L’accordo indica con chiarezza requisiti e priorità per l’accesso alle assegnazioni. E ha come obiettivo la tutela del diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi e della continuità didattica: sono previsti tempi certi per l’attribuzione di utilizzazioni e assegnazioni. Le operazioni dovranno essere concluse entro il 31 agosto per garantire un buon avvio dell’anno scolastico. Questo a differenza del 2016 quando le assegnazioni si conclusero ad anno scolastico già iniziato. Il contratto mette al centro anche i diritti di studentesse e studenti con disabilità: i posti di sostegno non potranno essere dati in assegnazione provvisoria a personale non specializzato.

Pubblicati risultati mobilità Scuola Infanzia

Sono disponibili da oggi i risultati della mobilità della scuola dell’infanzia, secondo la scadenza fissata e comunicata dal Ministero alle insegnanti e agli insegnanti.

Il Miur ha previsto, per il 2017, un cronoprogramma anticipato delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di garantire alle alunne e agli alunni continuità didattica e docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola.
Si ricorda che la mobilità è la procedura attraverso la quale le docenti e i docenti possono chiedere di cambiare sede di lavoro o il grado di istruzione in cui insegnano. La mobilità di quest’anno è ordinaria e su base volontaria. Le regole della mobilità sono state concordate dal Miur con i sindacati, come previsto dalla legge.

A livello nazionale sono state presentate 139.583 richieste di mobilità.

I dati della scuola dell’infanzia

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi agli Uffici scolastici territoriali gli elenchi dei trasferimenti della scuola dell’infanzia che sono in corso di pubblicazione sui relativi siti. Per l’infanzia le domande sono state 15.994, di cui 12.814 per cambiamento di sede e 3.180 per passaggi in un diverso grado di istruzione. Il 46,6% delle richieste è stato soddisfatto, 1.012 docenti hanno potuto cambiare regione.

Pubblicati risultati mobilità Scuola primaria

Sono disponibili dal 9 giugno 2017 i risultati della mobilità della scuola primaria, secondo la scadenza fissata e comunicata alle insegnanti e agli insegnanti, con cinquanta giorni di anticipo rispetto alla procedura dello scorso anno.
Il Ministero ha previsto per il 2017 un cronoprogramma anticipato delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico, con l’obiettivo di garantire alle studentesse e agli studenti continuità didattica e docenti in cattedra fin dal primo giorno di scuola.
La mobilità è la procedura attraverso la quale le docenti e i docenti possono chiedere di cambiare sede di lavoro o il grado di istruzione in cui insegnano. La mobilità di quest’anno è ordinaria e su base volontaria. A differenza del 2016 nessuna docente e nessun docente è stato costretto a spostarsi.

Le regole della mobilità sono state concordate dal Miur con i sindacati, come previsto dalla legge. Con l’accordo si è deciso di destinare il 30% dei posti vacanti alle docenti e ai docenti che chiedono di cambiare sede di lavoro e il 10% a quelli che chiedono di cambiare grado di istruzione, per trovare il giusto contemperamento tra le esigenze del personale e quelle di continuità didattica. Nel 2016, invece, la mobilità straordinaria prevista dalla legge dopo il piano di assunzioni aveva riguardato il 100% dei posti, con la conseguenza che numerosi alunni avevano dovuto cambiare docenti all’inizio dell’anno.

A livello nazionale quest’anno sono state presentate 139.583 richieste di mobilità. Il sistema di gestione delle operazioni, dopo i previsti collaudi tecnici interni al Miur, è stato preliminarmente testato nel suo funzionamento alla presenza delle Organizzazioni Sindacali, con l’obiettivo di superare le criticità emerse nel 2016.

I dati della primaria

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi agli Uffici scolastici territoriali gli elenchi dei trasferimenti della primaria che sono in corso di pubblicazione sui relativi siti. Per la primaria le domande sono state 38.180, di cui 36.122 per cambiamento di sede e 2.058 per passaggi in un diverso grado di istruzione. Il 42,1% delle richieste è stato soddisfatto. Oltre 2.200 docenti hanno potuto cambiare regione.

Ordinanza Ministeriale 5 giugno 2017, AOODGFIS 376

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Nota 7 giugno 2017, AOODGFIS 6983

OGGETTO: ERRATA-CORRIGE  Comunicato relativo all’O.M.376 del 5.6.2017

Nell’allegato Y 1/ C1, SEZIONE C – ALTRE INDICAZIONI/PRECEDENZE al punto 20, dove e’  scritto: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.»,  leggasi: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.».

Nell’allegato Y 2/ C2, SEZIONE C – ALTRE INDICAZIONI/PRECEDENZE al punto 18, dove e’  scritto: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.»,  leggasi: «Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 17, in cui l’aspirante usufruisce della precedenza.»

IL Dirigente
Riccardo Cataldo


Ordinanza Ministeriale 5 giugno 2017, n. 376

Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali di danza e di arte drammatica A.A. 2017/2018

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza  

30 giugno 2017

2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 7 luglio 2017
3. Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche 17  luglio 2017
4. Pubblicazione punteggi definitivi 20 luglio 2017
5 Pubblicazione dei trasferimenti 24 luglio 2017
6. Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 31 luglio 2017
7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 4 agosto 2017
8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 11 agosto 2017

 

VISTO       il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO       il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l’approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA        la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA        la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA        la legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTA        la legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
VISTO       il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO       il Contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;
VISTO       il Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;
VISTO       l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’anno accademico 2005-2006;
VISTO       l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito all’articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto;
VISTO       il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 2010, relativo al quadriennio normativo 2006-2009;
CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2017-2018, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;
VISTO       il provvedimento 14 maggio 2014, con il quale il Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza n. 733/14 del Tar Lazio, ha disposto la statizzazione dell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Braga” di Teramo, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;

O R D I N A

– Art. 1
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina, per l’anno accademico 2017/2018, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell’Istituto Statale Superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

 

– Art. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

  1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del  30 giugno 2017.  Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o per e-mail entro il medesimo termine del 30 giugno 2017. Le Istituzioni, nel caso di domande presentate a mano, rilasciano apposita ricevuta.
  2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
  3. Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione.
  4. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 467 del decreto legislativo  n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

 

– Art. 3  –
Indicazione delle preferenze

  1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l’Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici “G. Braga” di Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza, di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
  2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
  3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

– Art. 4 –
Sezioni staccate

  1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

 

– Art. 5  –
Rinuncia

  1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 17 luglio, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
  2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

 

– Art. 6
Documentazione delle domande

  1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 (1).
  2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado  deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.
    Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
    L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall’articolo 15 della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado,  può essere assistito soltanto nella provincia  nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
    L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’’articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.
  4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
  5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi(2) .
  6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:
    Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
  7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della  domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.
  8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

– Art. 7
Competenza a disporre i trasferimenti

  1. I trasferimenti del personale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero.

 

– Art. 8 –
Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità

  1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati nella sezione riservata alle istituzioni.
  2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici nel internet http://afam.miur.it  entro la data del 7 luglio al fine di consentire, entro il termine perentorio del 17 luglio, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, inserendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni. Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
  3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l’accesso alla documentazione amministrativa.

 

– Art. 9 –
Pubblicazione dei movimenti

  1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 20 luglio 2017.
  2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati entro la data del 24 luglio 2017 sul sito afam.miur.it nonché sul sito http://afam.miur.it con il provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

 

Art. 10
Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

  1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2017-2018 sono resi noti il  31 luglio 2017 sul sito internet  http://afam.miur.it .
  2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere presentata entro il 4 agosto 2017 ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
  3. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all’articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
  5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede ed inserite nell’apposita funzione fornita dal CINECA.
  6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 10 agosto 2017
  7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 11 agosto 2017. 

– Art. 11 
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

  1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 31 luglio 2017 sul sito internet http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 4 agosto 2017, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
  2. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
  4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 10  agosto 2017. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati via PEC al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 11 agosto 2017.

 

– Art. 12 
Pubblicazione

  1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito internet www.afam.miur.it, nonché sul sito http://afam.miur.it.

 

– Art. 13
Ricorsi

  1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

 

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità.

 

IL MINISTRO
Valeria Fedeli


Allegati

Nota 16 maggio 2017, AOODGPER 21524

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai DIRIGENTI TITOLARI
degli Uffici Scolastici Regionali per
la BASILICATA – il FRIULI V. GIULIA
il MOLISE e l’UMBRIA
LORO SEDI

Nota 16 maggio 2017, AOODGPER 21524

OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2017 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica.

Linee guida unitarie (11.5.17)

Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal


Care colleghe e cari colleghi,
l’11 aprile 2017 è stato sottoscritto il contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/2018 che costituisce un primo concreto risultato dopo l’intesa firmata a Palazzo Vidoni tra Governo e sindacati. Infatti, ritorna a pieno titolo nell’alveo della contrattazione la mobilità del personale sulla quale la legge 107, con un’evidente invasione di campo, era pesantemente intervenuta, compromettendo la trasparenza e la regolarità delle relative operazioni.
Molte sono le novità previste dal CCNI rispetto allo scorso anno: viene ripristinato il trasferimento su scuola; aumentano le province richiedibili; viene superato il vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione per i neo immessi in ruolo in altra provincia; viene equiparato il punteggio del servizio svolto prima dell’assunzione in ruolo con quello di ruolo; le unioni civili vengono equiparate in termini di punteggio alle famiglie tradizionali.
Viene inoltre semplificata tutta la procedura con la riduzione da otto a due delle fasi del trasferimento e l’unificazione del numero delle preferenze esprimibili per tutti gli ordini di scuola.
Ulteriore aspetto innovativo della mobilità per l’a.s. 2017/2018 è rappresentato dal successivo CCNI sottoscritto tra il MIUR e le OO.SS. sul passaggio dei docenti da ambito a scuola che assicura procedure imparziali, definendo regole certe e stabilite a livello nazionale, collega l’individuazione dei requisiti al fabbisogno del PTOF di istituto e valorizza il ruolo del collegio dei docenti. Afferma un principio di trasparenza con la pubblicazione degli avvisi prima che si conoscano gli esiti dei movimenti. Per questa via si esclude ogni interferenza estranea al PTOF.
Al fine di supportare il lavoro delle scuole, le OO.SS. firmatarie del CCNI mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, delle RSU e dei collegi dei docenti alcuni strumenti di lavoro relativi alle procedure da seguire.
Si tratta di sintetiche linee guida sugli aspetti più rilevanti del Contratto accompagnate da un fac simile di delibera del collegio di docenti.
L’occasione è utile per ribadire il nostro forte impegno a creare le condizioni per un rinnovo del Ccnl che ridia soggettività e valore al lavoro di docenti, dirigenti, educatori e Ata, liberi la contrattazione da lacci e lacciuoli introdotti a vario titolo dal legislatore in 10 anni di mancato rinnovo e devolva interamente al Ccnl materie come l’organizzazione del lavoro, la formazione, il bonus premiale, la valutazione dei dirigenti e la mobilità.
Fiduciosi che il CCNI contribuisca a restituire serenità a tutti i soggetti coinvolti nella procedura di assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole inviamo l’augurio di buon lavoro.

I segretari generali
Francesco Sinopoli
Lena Gissi
Pino Turi
Elvira Serafini


I punti cardine del CCNI

Il CCNI sul passaggio da ambito a scuola è molto importante perché:

  • risolve, in coerenza con l’accordo sottoscritto a palazzo Vidoni tra governo e confederazioni, criticità e aspetti controversi della legge 107 attraverso la negoziazione
  • promuove collegialità delle scelte e partecipazione
  • assicura regole chiare e correttezza di procedure
  • rispetta il principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa
  • valorizza il ruolo del collegio dei docenti nell’esercizio pieno della autonomia scolastica.
  • non vi sono da individuare “criteri”, ma “requisiti” (titoli ed esperienze professionali) all’interno di un ventaglio che è lo stesso Contratto a indicare. I requisiti sono scelti dal Collegio docenti, su proposta del Dirigente scolastico, tramite delibera specifica, fra quelli contenuti nell’Allegato A del CCNI. Il Collegio docenti ne può scegliere fino a sei (da uno a sei). Non è previsto alcun tipo di colloquio, è pertanto valorizzato il protagonismo collegiale.
  1. Si segnala l’opportunità di limitarsi alla individuazione di pochi requisiti per rendere maggiormente esplicite le priorità su cui la scuola ha impostato il suo PTOF e il suo PDM.
  2. Nella medesima delibera il Collegio individua i criteri oggettivi che saranno pubblicati nell’avviso rivolto ai docenti che aspirano ad essere assegnati alla scuola e che saranno alla base dell’esame comparativo dei requisiti dei candidati da parte del Dirigente scolastico.
  3. Si suggerisce che i criteri oggettivi per l’esame comparativo indichino la prevalenza della candidatura con il maggior numero di requisiti e, in caso di parità di numero di requisiti, la prevalenza del punteggio di mobilità (per i docenti trasferiti su ambito) o di graduatoria di merito/esaurimento (per i docenti neo immessi in ruolo). Il punteggio è comprensivo sia dell’esperienza professionale maturata sia dei titoli culturali o accademici; è inoltre già disponibile e verificato dall’amministrazione.
  4. Nel caso in cui il Collegio, su proposta del Dirigente, alla luce dei contenuti e degli obiettivi del PTOF e del piano di miglioramento ritenga che non si ravvisi la necessità di disporre di personale in possesso di peculiari e specifici titoli e/o requisiti di esperienza professionale, deliberando di conseguenza in tal senso, il Dirigente scolastico procede alla pubblicazione di un avviso con cui comunica che l’individuazione del candidato avverrà in base al maggior punteggio nelle operazioni di mobilità.

È indispensabile sottolineare che, in caso di mancata espressione da parte del collegio regolarmente convocato, per rifiuto pregiudiziale a deliberare, il Dirigente ai sensi di quanto prevede il CCNI è legittimato a procedere autonomamente.

  1. Al fine di evitare ripetute riunioni del Collegio docenti nelle scuole dove insistono diversi gradi di scuola (Istituti Comprensivi) con tempistiche diverse per la mobilità, come precisato nella nota MIUR 16977 del 19 aprile 2017 e successive integrazioni, è consigliabile adottare un’unica delibera.
  2. In questo quadro la RSU può svolgere un ruolo importante anche attraverso il coinvolgimento dei colleghi prima del collegio, convocando una apposita assemblea sindacale. Nel caso di RSU docente il suo contributo si realizza anche nella partecipazione diretta all’organo collegiale.

Ricordiamo peraltro che la RSU ha diritto all’informativa sugli organici e sui posti vacanti sia prima che dopo i trasferimenti.

Sequenza operativa

  1. Il Dirigente Scolastico, definita la pianta organica e verificate le diverse disponibilità, convoca il Collegio docenti (convocazione eventualmente preceduta da riunioni per dipartimenti/settori) almeno 20 giorni prima della pubblicazione dei movimenti secondo le scadenze previste dal MIUR
  2. Il Collegio docenti, preso atto della proposta avanzata dal Dirigente Scolastico, la discute nel merito, valuta eventuali integrazioni e/o proposte alternative e delibera sia rispetto alla tipologia che rispetto al numero dei requisiti da pubblicare nel successivo avviso. La delibera indica anche il criterio oggettivo che il DS utilizzerà per la comparazione dei requisiti in presenza di più docenti che hanno fatto domanda alla scuola e sono in possesso di pari numero di requisiti.

3 La delibera va assunta entro 7 giorni dalla prima convocazione nel caso in cui il collegio dei docenti deliberi un aggiornamento

  1. Il Dirigente Scolastico, in attuazione della delibera del Collegio docenti (ai sensi sia dell’art. 25 c. 2 del D.lgs 165/01 che dell’art. 16 c. 2 del DPR 275/99) pubblica l’avviso, come previsto dalla tempistica indicata dal MIUR, almeno 10 giorni prima della pubblicazione dei movimenti relativi a quel grado di scuola. L’avviso dovrà riguardare i posti disponibili nella scuola e dovrà indicare non solo il numero e la tipologia degli stessi, ma anche i requisiti e i criteri oggettivi deliberati per l’eventuale comparazione degli stessi in presenza di più domande.
  2. Qualora, a seguito della pubblicazione dei movimenti e tenendo conto anche delle operazioni prioritarie di competenza degli USP nei confronti dei docenti aventi diritto alle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità, si dovesse modificare la disponibilità dei posti inizialmente previsti, il Dirigente Scolastico aggiornerà tempestivamente l’avviso. In presenza di un numero maggiore o minore di posti disponibili della stessa tipologia già prevista, il Dirigente Scolastico provvederà ad aggiornare solo il numero. In caso, invece, di nuove disponibilità non previste inizialmente, il DS procede eventualmente a riattivare le procedure di cui ai precedenti punti 1 e 2, purché non siano ancora terminate le attività didattiche (30 giugno). Qualora i tempi non rendessero possibile riattivare le procedure, l’assegnazione dei docenti su queste ulteriori e diverse disponibilità avverrà a cura dell’USP competente sulla base del punteggio della mobilità.
  3. Entro la scadenza unica indicata dal MIUR, e sulla base dell’esame comparativo dei requisiti fatto in base al criterio oggettivo sarà indicato nella delibera del Collegio docenti, i Dirigenti Scolastici individuano il docente al quale avanzare la proposta di passaggio alla scuola. Solo in presenza di rifiuto da parte del docente utilmente collocato, o in caso di accettazione di assegnazione in altra scuola da parte dello stesso, il Dirigente Scolastico procederà a formulare la proposta al docente che segue.

Roma, 11 maggio 2017

 

www.flcgil.it

organizzazione@flcgil.it

www.cislscuola.it

cisl.scuola@cisl.it

www.uilscuola.it

uilscuola@uilscuola.it

www.snals.it

info@snals.it

 

Nota 19 aprile 2017, AOODGPER 16977

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
SEDI
Alla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
SEDE
E p.c.
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
SEDE

Nota 19 aprile 2017, AOODGPER 16977

Oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi


Allegato

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221

Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

 

VISTO            il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA            la Legge 23.10.1992, n. 421 recante la “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO            il D.l. 27.8.1993, n. 324, convertito dalla legge 27.10.1993, n.423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA            la Legge 14.1.1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA            la Legge 23.12.1996, n. 662, recante“ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTA            la Legge 15.03.1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA            la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO            l’ art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTA            la Legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;

VISTO                       il D.l.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;

VISTO            il D.l. 3.7.2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.8.2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO            il D.p.r. 18 giugno 1998, n. 233, recante il Regolamento per la disciplina del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e della determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO            il D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO            il D.p.r. 8.3.1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO                       il Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l’articolo 4;

VISTO                       il Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l’articolo 3;

VISTO                       il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l’articolo 37;

VISTO                       il Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19, comma 7”;

VISTO                       il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTO                       il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO                      l’art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO           il D.P.C.M. 11/02/2014, n. 98, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca;

VISTA                       la legge 107/15 e in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;

VISTO           il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

VISTA            la legge 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.) con Rettifica in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e in particolare l’art 1 comma 366

VISTO                       il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “scuola”, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO            il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A. T .A. per l’ a. s. 2017/2018;

RITENUTO   di dover, ai sensi dell’art. 462 del D. l. vo n. 297/94, dettare per l’anno scolastico 2017/2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a. t. a. con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;

SENTITE       le organizzazioni sindacali del comparto scuola;

 

 

O R D I N A :

 

– ART. 1 –

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA

 

1.La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.

 

2.La presente ordinanza è pubblicata all’albo del MIUR.

– ART. 2 –

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017.

 

2.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo è fissato al 13 aprile ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 4 maggio ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18 sono i seguenti:

 

  1. a) personale docente

 

scuola dell’infanzia

– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

22 maggio 2017

pubblicazione dei movimenti.

19 giugno 2017

 

scuola primaria

– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

22 maggio 2017

– pubblicazione dei movimenti

9 giugno 2017

 

scuola secondaria di I grado

– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

15 giugno 2017

pubblicazione dei movimenti

4 luglio 2017

 

scuola secondaria di II grado

-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

3 luglio 2017

pubblicazione dei movimenti

20 luglio 2017

 

mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali

-termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili

18 maggio 2017

pubblicazione dei movimenti

7 giugno movimenti ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI

12 giugno 2017 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art 4 del CCNI

 

  1. b) personale educativo

 

termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili

1 giugno

pubblicazione dei movimenti

30 giugno

 

  1. c) personale A.T.A.

 

1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA è fissato al  4 maggio 2017 ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio 2017 .

 

-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili

3 luglio 2017

pubblicazione  dei movimenti

24 luglio 2017

 

3.Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..

 

4.Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

 

– ART. 3 –

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1.Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo e i docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.

 

2.Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.

 

3.Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I. deve presentare domanda cartacea all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

 

4.Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ufficio territoriale competente per la provincia di Torino che provvederà all’acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all’art 2.

 

 

5.Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); la scuola o l’ambito di titolarità ed eventualmente la scuola presso la quale il richiedente presta servizio per incarico triennale nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Le domande del personale ATA devono contenere le seguente indicazioni: generalità dell’interessato (1); la scuola o il comune di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’art 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

 

6.I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

7.I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

8.Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

9.I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

10.In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all’art. 2.

 

11.Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:

– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

– i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.

 

12.Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

 

  1. Relativamente al personale ATA, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

 

  1. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

 

  1. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

 

  1. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 4 della presente O.M.

 

17.Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, all’ambito territoriale corrispondente alla medesima.

 

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(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

(2) I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.I docenti che non hanno ottenuto una titolarità su ambito a seguito dei movimenti dell’anno scolastico 16/17 (art. 2 comma 3 del CCNI) devono indicare la provincia di assunzione.

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che verrà pubblicata nell’apposita sezione del sito MIUR MOBILITA’

– ART. 4 –

 

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1.Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.

 

2.Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’.

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nell’apposita sezione MOBILITA’ del sito MIUR, modello nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I..

La valutazione delle esigenze di famiglia (1) e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI.

 

3.In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

 

  1. lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;
  2. la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accerta­mento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
  3. ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
  4. per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo;
  5. tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
  • per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
  • per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge (2) e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
  • per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

 

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

 

  1. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità si precisa quanto segue:

 

  1. il coniuge (2), il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità appresso indicate:
    • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
    • l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. l’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
  3. la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
  5. il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione (3).
  6. per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

 

  1. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa quanto che per fruire della precedenza prevista al coniuge (2) convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge (2) trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

 

  1. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (2), ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda (5).

 

7.Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

 

8.Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (3).

 

9.Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

 

10.Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

 

11.Il ricovero permanente del figlio, del coniuge (2) o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

 

12.La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura. L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge (2) o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

 

13.Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

 

14.In caso di attestazione di invalidità personale l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento.

 

15.Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

 

16.A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (3), l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (4), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti ed per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto all’art. 13 ed all’ art. 40 punto IV) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

 

17.I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

 

18.Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

 

19.In attuazione della relativa precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

 

20.Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

 

21.Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

22.L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

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(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile

(3) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

(4) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso superato, per quanto riguarda il concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016 vengono considerati i soli docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito ai sensi dell’art. 1 comma 109 della legge 107/15 punto a).

(5) Per i figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande si prescinde da tale requisito

– ART. 5 –

 

REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE

 

1.Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

 

2.E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

3.Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

4.L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 

5.Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

 

6.Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

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(1) Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

 

– ART. 6 –

 

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI

PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

 

1.I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’amministrazione da quest’ultimo delegati entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ambito di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dell’Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell’esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

 

2.Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

 

3.Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

– alla scuola o istituto di provenienza;

– alla scuola o istituto di destinazione;

– al locale dipartimento provinciale del tesoro.

 

4.I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

 

  1. Il personale che non ha ottenuto il trasferimento viene data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE e potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su ISTANZA ON LINE l’esito della propria domanda

 

6.L’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione.

 

– ART. 7 –

 

FASCICOLO PERSONALE

 

1.I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

 

2.I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

 

TITOLO II – PERSONALE DOCENTE

 

-ART. 8

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

 

1.Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. A tal fine l’Ufficio territorialmente competente provvederà ad assegnare loro un ambito territoriale secondo le modalità previste dal CCNI; nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l’obbligo di presentare domanda di mobilità, diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d’ufficio a punti 0. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire del punto 24 dell’ordine delle operazioni. Tale condizione verrà comunicata a detto personale prima della presentazione della domande di mobilità per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

 

2.I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.

 

3.E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena saranno convalidate dall’Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento, in caso di mancanza di requisiti il trasferimento verrà annullato.

 

4.Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità, la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.

 

5.Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all’art 2 e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l’esecuzione preveda l’attribuzione di una titolarità su ambito in soprannumero la mobilità sarà obbligatoria, e quindi attivata d’ufficio in caso di inerzia dell’interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento.

 

 

– ART. 9

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

1.Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

 

2.Le preferenze possono essere del seguente tipo:

  1. a) scuola (1) (2);

b)ambito territoriale

c)provincia;

Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.

La preferenza per l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.

 

In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

  1. a) istruzione degli adulti, che comprende:
  • corsi serali degli istituti di secondo grado
  • centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (2)
  1. b) sezioni carcerarie ove esprimibili
  2. c) sezioni ospedaliere
  3. d) licei europei

 

  1. L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

 

  1. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

  1. Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere a), b), c) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano più disponibilità si segue l’ordine delle lettere.

 

  1. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza sintetica provincia, tutti gli ambiti ubicati rispettivamente nell’area territoriale della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.

 

8.Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’apposita sezione MOBILITA’. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

 

  1. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità.

 

10.I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.

 

11.Nei trasferimenti quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune (3) per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

 

  1. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti che sarà pubblicata sullo spazio MOBILITA’ del sito Miur partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato d’ufficio su tutti gli ambiti della provincia a partire dall’ambito corrispondente alla prima preferenza espressa. In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilità avviene d’ufficio con punti 0 a partire dall’ambito corrispondente all’ultima scuola di servizio se nella provincia o dall’ambito di attuale titolarità.

13 I docenti che intendano usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo a domanda ad un ambito della medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su ambito. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

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(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

(2) I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.)

(3) Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicato per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, se si esprime una preferenza di ambito il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo.

– ART 10 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI

AMMINISTRATIVI

 

1.Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’inserimento delle predette domande a SIDI.

 

2.L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE . L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell’inserimento a SIDI delle domande del rispettivo ordine di scuola, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

 

 

–       ART. 11

 

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

1.I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l’ indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

  1. Nelle preferenze per ambito o nelle preferenze sintetiche di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

3.Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

 

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(1)Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

– ART. 12 –

 

POSTI DELL’ORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

 

1.I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico dell’autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico dell’autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dell’autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili. L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico dell’autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico dell’autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall’allegato 1 del contratto sulla mobilità anche per i titolari di incarico triennale nella stessa scuola.

 

2.L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (2) ovvero mediante l’indicazione della preferenza sintetica provincia, che comprenda tale plesso.

 

3.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico sede, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

 

4.Nelle preferenze per ambito o nella preferenza sintetica provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

5.I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi, il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

6.I posti di insegnamento per adulti CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex Ctp) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza di ambito o di provincia. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

 

7.I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all’albo della relativa graduatoria.

 

  1. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

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  • Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico di circolo.

(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

  • 13 –

 

POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE

 

1.I posti relativi all’educazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

 

2.L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

 

3.Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.

 

4.Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze per ambito o provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.

 

  1. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

 

– ART. 14

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA

 

1.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. L’ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l’annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate. L’ottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI annulla la domanda presentata ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l’ottenimento del passaggio va comunicato dall’Ufficio competente all’Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.

 

2.Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

 

3.Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

4.I passaggi di ruolo o di cattedra verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali vengono gestiti autonomamente dagli Uffici territoriali competenti per i singoli Licei.

 

  1. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) sulle discipline caratterizzante i licei musicali e sono attualmente utilizzati su più di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuna di esse, indicando l’ordine di preferenza tra le due o più discipline.

 

  1. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzante i licei musicali ai sensi dell’art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) e sono attualmente utilizzati su più di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuno di essi, anche di diversa provincia, indicando l’ordine di preferenza tra le scuole e inviando le domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe le province di competenza.

 

7.Ai fini del comma 9 dell’art 4 del CCNI il computo degli anni di servizio utili per il passaggio di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli anni prestati nel medesimo a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

 

8.Ai fini del comma 10 dell’art 4 del CCNI sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

 

  1. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna della classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso alla data della presente O.M. dei titoli di cui al D.M. 92 del 23 febbraio 2016.

 

ART. 15

 

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

 

1.Il personale docente può chiedere in caso di rientro dal fuori ruolo il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

 

– ART. 16

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

 

1.Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione MOBILITA’ del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14. Le domande di passaggio verso i posti specifici dei licei musicali vanno inviate direttamente agli Uffici territoriali competenti per il Liceo richiesto

 

2.Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall’art. 3 comma 2.

 

3.Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

– ART. 17 –

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

 

  1. Ai soli fini dell’espressione delle preferenze il codice sintetico relativo alla provincia di Bolzano in lingua italiana è assimilato al codice di un ambito territoriale. È quindi possibile esprimere verso la scuola italiana della provincia di Bolzano un massimo di cinque preferenze puntuali relative a istituzioni scolastiche e/o il codice sintetico relativo alla provincia. Il docente che ottenga trasferimento o passaggio su quest’ultimo sarà destinatario di provvedimento annuale disposto dall’ufficio scolastico.

 

2 La mobilità verso la provincia di Trento si svolge solo su scuole. I docenti potranno esprimere fino a un massimo di 15 preferenze per sedi specifiche, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 del CCNI. I docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio indicando il codice sintetico della provincia di Trento, saranno convocati successivamente all’esito della mobilità per la scelta di una sede di titolarità definitiva nell’ambito della provincia. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento o al passaggio ottenuto.

 

  1. Nella provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).

 

  1. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo quinquennale di permanenza nella provincia, previsto dall’articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.

 

  1. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle province autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

 

 

TITOLO III – PERSONALE EDUCATIVO

 

– ART. 18 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

1.Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

2.Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso i modelli disponibili nella sezione MOBILITA’ del sito Miur

 

3.Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.

 

4.L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 

5.Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

 

6.Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.

 

7.Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

 

– ART. 19 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

1.Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.

 

2.Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

 

3.I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.

 

4.L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In caso di accoglimento l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

 

5.Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando tempestivo svolgimento delle operazioni.

 

– ART. 20 –

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

 

1.I singoli Uffici provinciali, entro il termine perentorio del 15 giugno, assegnano i posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale nel limite previsto dal CCNI al personale richiedente tenendo conto delle precedenze, del punteggio e dell’anzianità anagrafica in caso di parità di punteggio e ne danno comunicazione agli altri Uffici provinciali presso i quali il personale che ha ottenuto il movimento aveva fatto eventualmente domanda di mobilità interprovinciale. Nel caso la provincia ottenuta risulti la prima in ordine di preferenza, l’Ufficio competente comunicherà a tutti gli altri Uffici di cancellare il posto eventualmente assegnato al medesimo aspirante. Nel caso la preferenza soddisfatta risulti in ordine diverso dalla prima, l’Ufficio che ha soddisfatto la precedenza comunica unicamente agli Uffici competenti per le successive l’eventuale cancellazione delle restanti preferenze soddisfatte.

 

2.Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche vacanti e disponibili assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.

 

3.Terminate le operazioni ciascun ufficio territoriale comunica mediante SIDI il numero dei trasferimenti interprovinciali in ingresso e il numero dei passaggi di ruolo avvenuti entro il termine perentorio del 30 giugno del corrente anno ai fini della determinazione dei posti destinati alle immissioni in ruolo e della pubblicazione degli esiti del movimento.

 

TITOLO IV – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

 

 

– ART. 21

 

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

 

  1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

  1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area:

“imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).

Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

 

– ART. 22 –

 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

 

 

  1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l’apposito modulo di domanda. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.

 

  1. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l’istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

 

  1. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

 

– ART 23

 

POSTI RICHIEDIBILI

 

 

  1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

 

  1. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
  • prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
  • successivamente tutti gli istituti comprensivi.

 

 

– ART. 24

 

PREFERENZE

 

 

  1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. a) scuola;
  3. b) distretto;
  4. c) comune;
  5. d) provincia;
  6. e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

  1. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

 

4.Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

 

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(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

– ART. 25

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ

 

 

  1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

 

  1. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.

 

  1. Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.

 

  1. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituto di titolarità.

 

  1. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art.45 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

 

9.Il personale ATA che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il  personale ATA viene considerato alla pari di un  soprannumerario. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

 

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(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

 

– ART. 26 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art.42 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art. 25 ,3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 

  1. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

 

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(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

 

 

Il Ministro

                                                                                                         Sen. Valeria Fedeli

 

 

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220

Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 220

Il Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

 

VISTA   la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

VISTA   la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO   il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA   la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA   la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

VISTA   la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA   la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO   il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO   il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA   la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO   il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009;

VISTO   il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016-2017, sottoscritto il

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale della scuola;

RITENUTO ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di dover dettare per l’anno scolastico 2017-2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche,

CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola,

RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale,

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola,

 

ORDINA

 

Articolo 1 – Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali

 

  1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2017-2018 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola.
  2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell’individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell’infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
  6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.
  7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell’allegato 2 al CCNI in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda[1], il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall’a.s. 2013-2014, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani[2], di cui all’articolo 10, comma 4 della presente Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall’a.s. 2009- 2010 per la graduatoria relativa all’individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l’insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2017-2018 quest’ultimo ha diritto di precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2013-2014 o 2014-2015, 2015-2016, ferma restando l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.
  9. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
  10. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

 

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

  1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 13 aprile 2017 al 16 maggio 2017.
  2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 34 del CCNI, è fissato al 30 giugno 2017.
  3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2017.

 

Articolo 3 – Presentazione delle domande

  1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
  2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
  3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
  4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato[3], regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
  5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

– scuole dell’infanzia e primarie

– scuole secondarie di I e II grado

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  2. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
  3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’Ordinario Diocesano competente.
  4. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
  5. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 4 dell’O.M. /2017, concernente la mobilità del personale della scuola.
  6. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

Art. 4 – Documentazione delle domande

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
  2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.
  3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti[4].
  4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all’anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della Tabella A e lettera C) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della Tabella A e lettera D) della Tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della Tabella A e lettera E) della Tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera E) della Tabella A e lettera F) della Tabella B) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all’Allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della Tabella A e lettera G) della Tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l’accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della Tabella A e lettera I) della Tabella B. Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla Tabella B) per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai Titoli Generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

  1. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell’allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1 settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
  2. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l’accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
  3. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
  4. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (Allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9    Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L’effettiva assegnazione dell’insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall’intesa che l’Ufficio scolastico regionale raggiunge con l’Ordinario Diocesano per l’utilizzazione dell’insegnante.

  1. A norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime[5], l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami[6], i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.
  2. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ordine e grado richiesto, rilasciato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. In attuazione dell’articolo 13, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
  4. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. I responsabili dell’Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate[7].
  6. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 5 – Rettifiche, revoche e rinunce

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
  2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 18 giugno 2017.
  3. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
  4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
  5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

 

Art. 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico regionale, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
  3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.
  4. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall’Ufficio scolastico regionale all’Ordinario Diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l’intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
  5. L’intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro l’8 luglio 2017 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l’avvenuta assunzione di servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico all’Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento Territoriale dell’Economia e delle Finanze.

 

 

Art.7 – Fascicolo personale

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Istituzione scolastica di provenienza all’Istituzione scolastica di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

 

 

 

Art. 8 – Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio

 

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l’utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
  2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell’Istituzione scolastica e finché non sia modificata l’intesa tra l’Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l’insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l’Ordinario Diocesano competente e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale.
  3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
  4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell’idoneità concorsuale relativa all’altro settore formativo e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
  5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell’apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
  6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d’insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l’aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l’intesa con l’Ordinario Diocesano competente.

 

 

Art. 9 – Indicazione delle preferenze

  1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
  2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l’attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l’insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario Diocesano competente per territorio.
  3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  4. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’art. 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
  6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l’insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
  7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

 

Art. 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 16 maggio 2016.
  2. L’Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 3 giugno 2016 alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. L’Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
  3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d’istituto, ma si procede ugualmente all’attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all’Ufficio scolastico regionale entro il 29 maggio 2017.
  4. L’Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 15 giugno 2017, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI mobilità e non è valutabile l’anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all’individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle assegnazioni provvisorie e agli utilizzi – e per l’individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

 

Art. 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

  1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
  2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall’Ordinario Diocesano competente per l’ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l’ordine e grado di scuola per il quale l’insegnante è riconosciuto idoneo, l’insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
  3. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all’interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.
  4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l’attestato di riconoscimento dell’idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi richiesta.
  5. Nell’assegnazione di nuova titolarità si segue l’ordine delle operazioni fissato dall’articolo 34, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
  6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un’altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

 

Art.12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

  1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
  2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
  3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

Il Ministro

                                                                                                        

Sen. Valeria Fedeli

[1] Nota (5) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[2] Nota (5 bis) delle “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio” del CCNI

[3] Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.

[4] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[5] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

[6] L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

[7] Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Contratto Mobilità 2017/2018

L’11 aprile 2017 è stato firmato dall’Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali nazionali di F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA e S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che regolerà la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il prossimo anno scolastico.


Scuola, siglata l’intesa definitiva sulla mobilità

Fedeli:“Siamo soddisfatti, è il primo passo per un avvio positivo del prossimo anno scolastico”

Oggi l’ordinanza, per il personale docente domande dal 13 aprile al 6 maggio
Siglato ieri sera, in via definitiva, il contratto integrativo di mobilità del personale della scuola. Le docenti e i docenti potranno fare domanda da domani, 13 aprile, fino al 6 maggio attraverso la piattaforma dedicata (SIDI). Per il personale Ata (Ausiliario, tecnico e amministrativo) la domanda potrà essere presentata dal 4 al 24 maggio prossimi. Oggi sarà emanata l’apposita ordinanza, che in serata sarà resa disponibile sul sito del Ministero nella sezione relativa alla Mobilità.

Sempre ieri è stato siglato, in via preliminare, l’accordo sulle modalità di individuazione per competenze delle e dei docenti. Si tratta della nuova procedura di assegnazione alle scuole del personale per la copertura dei posti vacanti prevista dalla Buona Scuola. Questo è il secondo anno di attuazione. L’individuazione per competenze prevede che le e gli insegnanti di ruolo non siano più attribuiti alle scuole esclusivamente sulla base di anzianità e punteggi, come avveniva in passato. Oggi sono le scuole ad individuare tra le docenti e i docenti presenti nel proprio ambito territoriale, quelle e quelli più corrispondenti, per profilo professionale, al proprio progetto formativo.

Con l’intesa siglata ieri si punta a valorizzare il lavoro collegiale all’interno delle istituzioni scolastiche. I requisiti per l’individuazione delle e dei docenti saranno adottati dal dirigente scolastico, previa delibera del Collegio dei docenti su proposta dello stesso dirigente. Le insegnanti e gli insegnanti sono infatti individuati in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta Formativa, deliberato in modo collegiale all’interno delle scuole. Una volta adottati i requisiti, le e i dirigenti scolastici effettueranno poi le procedure di individuazione delle insegnanti e degli insegnanti per la copertura dei posti vacanti.

La Ministra Valeria Fedeli si dichiara “soddisfatta” per l’intesa siglata ieri. “La mobilità – spiega – rappresenta il primo importante tassello per l’avvio positivo del prossimo anno scolastico. L’intesa ci consente di rispettare i tempi che ci eravamo dati per far partire le operazioni. L’accordo sull’individuazione per competenze contribuisce poi a ristabilire un clima di reciproco rispetto di funzioni e ruoli e di lavoro comune per le studentesse e gli studenti, valorizzando la collaborazione fra organi collegiali e dirigenza”.


De Filippo: “Bene intesa su mobilità.
Continua attuazione della riforma nell’ottica del dialogo”

“Con l’intesa siglata ieri si fa un passo avanti per un positivo avvio del nuovo anno scolastico”. Così il Sottosegretario all’Istruzione Vito De Filippo sulla firma del contratto di mobilità.
“L’accordo è frutto di un intenso lavoro di confronto. L’attuazione della riforma va avanti nell’ottica del dialogo e della collaborazione con l’obiettivo – conclude – di dare a studentesse e studenti una scuola di qualità”.


Scuola, firmato il Contratto integrativo sulla mobilità del personale
Fedeli: “Bene l’accordo. Dobbiamo
lavorare tutti insieme per un buon avvio del prossimo anno”

(Roma, 31 gennaio 2017) È stato firmato nella serata di oggi, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Contratto integrativo di mobilità del personale docente. L’intesa è stata sottoscritta da Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals-Confsal.

La Ministra Valeria Fedeli esprime “soddisfazione” per la firma. “Ringrazio le organizzazioni sindacali e l’amministrazione per il lavoro svolto. Come ho sottolineato anche in Parlamento, illustrando le Linee programmatiche di questo Ministero, dobbiamo tutti lavorare per centrare tempestivamente e nel migliore dei modi possibili tutti i passaggi necessari per iniziare, senza le difficoltà del passato, il prossimo anno scolastico”.

I contenuti
Il contratto siglato oggi fa seguito all’accordo politico di fine dicembre e ne conferma  i contenuti. Il contratto ha validità per l’anno scolastico 2017/2018. Esclusivamente per la mobilità di quest’anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola. Il contratto terrà conto infatti della novità prevista nella Legge di Bilancio per il 2017: il passaggio di una parte dell’organico di fatto in organico di diritto comporterà una variazione dell’organico della scuola. Lo svincolo è una misura straordinaria. Resta fermo, infatti, l’obiettivo prioritario, chiaramente indicato dalla legge 107 (Buona Scuola), della continuità didattica.

La mobilità avrà un’unica fase per ciascun grado scolastico e consentirà a tutti i docenti, anche i neo assunti, di presentare istanza. Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze: potranno essere indicate, oltre agli ambiti, anche scuole, per un massimo di 5. Questo varrà sia per gli spostamenti all’interno che fuori dalla provincia.

A seguito di questo accordo partirà ora la contrattazione sull’individuazione dei docenti per competenze.

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