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Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)

(GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

 Vigente al: 23-6-2016

 

Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante:
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il Codice del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: «Riordino della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni.». 
                               Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
le  parole  «delle  informazioni   concernenti   l'organizzazione   e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni,  allo  scopo  di»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  dati  e  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei
cittadini,   promuovere   la   partecipazione    degli    interessati
all'attivita' amministrativa e». 
                               Art. 3 
 
       Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Le  disposizioni  del
presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di  chiunque  ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e  dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici   e   privati
giuridicamente rilevanti,  tramite  l'accesso  civico  e  tramite  la
pubblicazione  di  documenti,   informazioni   e   dati   concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni  e  le
modalita' per la loro realizzazione.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art.  2-bis  (Ambito
soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente  decreto,  per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'
portuali,  nonche'  le  autorita'  amministrative   indipendenti   di
garanzia, vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
  a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
  b) alle societa' in controllo pubblico come  definite  dal  decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate  come  definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione  dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  c) alle associazioni,  alle  fondazioni  e  agli  enti  di  diritto
privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni. 
  3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle
societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «i dati  oggetto»  sono  inserite  le
seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i  seguenti:  «1-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti  dati  personali,  con
propria  delibera  adottata,  previa   consultazione   pubblica,   in
conformita' con i principi di proporzionalita' e di  semplificazione,
e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti  sui  soggetti  di
cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i
documenti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella  di  informazioni  riassuntive,  elaborate  per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti  nella
loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5. 
  1-ter. L'Autorita' nazionale  anticorruzione  puo',  con  il  Piano
nazionale  anticorruzione,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
presente decreto,  precisare  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  le
relative modalita'  di  attuazione,  in  relazione  alla  natura  dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per  gli  ordini  e  collegi
professionali.». 
                               Art. 5 
 
          Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  e'
inserito il seguente: «Art. 4-bis  (Trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato  "Soldi
pubblici"  che  consente  l'accesso  ai  dati  dei  pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che  l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 
  2.   Ciascuna   amministrazione   pubblica   sul    proprio    sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della  sezione
"Amministrazione trasparente", i  dati  sui  propri  pagamenti  e  ne
permette la  consultazione  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
  3. Per le spese in materia di personale si applica quanto  previsto
dagli articoli da 15 a 20. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  33  del  2013,
come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO  I-BIS
- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI». 
                               Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n.  33  del  2013  e
  inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter 
 
  1.  L'articolo  5  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  5  (Accesso  civico   a   dati   e
documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente  in  capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,  informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2.  Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
  3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'  sottoposto
ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente. L'istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le
informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.
L'istanza  puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, ed e' presentata  alternativamente  ad  uno
dei seguenti uffici: 
  a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
  d) al responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza, ove l'istanza  abbia  a  oggetto  dati,  informazioni  o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto. 
  4. Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o
cartaceo e' gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su
supporti materiali. 
  5.   Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se
individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio
di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via
telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di
comunicazione.   Entro   dieci   giorni   dalla    ricezione    della
comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso.  A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al  comma  6  e'   sospeso   fino   all'eventuale   opposizione   dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica  amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
  6.  Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali    controinteressati.    In    caso    di     accoglimento,
l'amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso  in  cui
l'istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti   oggetto   di
pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del   presente   decreto,   a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,
indicandogli  il  relativo  collegamento  ipertestuale.  In  caso  di
accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante
l'opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata
indifferibilita',   l'amministrazione   ne   da'   comunicazione   al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i
documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione
della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.   Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa  amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze. 
  7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  puo'
presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di  cui  all'articolo  43,  che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi  di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore  ai   predetti   dieci   giorni.   Avverso   la   decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al  Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
  8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni  o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove  costituito.
Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e'
attribuita al difensore civico competente per  l'ambito  territoriale
immediatamente  superiore.  Il   ricorso   va   altresi'   notificato
all'amministrazione interessata. Il  difensore  civico  si  pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il  difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,  ne  informa
il richiedente  e  lo  comunica  all'amministrazione  competente.  Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso  si  sia  rivolto  al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116,  comma  1,  del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza  al  difensore
civico. Se l'accesso e' stato  negato  o  differito  a  tutela  degli
interessi  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  lettera  a),  il
difensore civico provvede sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, il quale si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione  al  Garante,
il termine per la pronuncia  del  difensore  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore ai predetti dieci giorni. 
  9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai  sensi  del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi  del  comma
8. 
  10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati,
informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai
sensi del presente decreto, il responsabile della  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  ha  l'obbligo  di  effettuare   la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 
  11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  2.  Dopo  l'articolo  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  5-bis
(Esclusioni e limiti all'accesso civico). -  1. L'accesso  civico  di
cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario
per  evitare  un  pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  degli
interessi pubblici inerenti a: 
  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
  b) la sicurezza nazionale; 
  c) la difesa e le questioni militari; 
  d) le relazioni internazionali; 
  e) la politica e  la  stabilita'  finanziaria  ed  economica  dello
Stato; 
  f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
  2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi'  rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
  a)  la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la
disciplina legislativa in materia; 
  b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
  c) gli interessi economici e commerciali di una  persona  fisica  o
giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto
d'autore e i segreti commerciali. 
  3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso  nei  casi
di segreto di Stato e negli  altri  casi  di  divieti  di  accesso  o
divulgazione previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  i  casi  in  cui
l'accesso e' subordinato dalla  disciplina  vigente  al  rispetto  di
specifiche condizioni, modalita' o  limiti,  inclusi  quelli  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui  ai  commi  1  e  2  riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti  del  documento  richiesto,  deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 
  5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano  unicamente  per  il
periodo nel quale la protezione e'  giustificata  in  relazione  alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per  la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2,  sia  sufficiente  fare
ricorso al potere di differimento. 
  6.  Ai  fini  della  definizione  delle  esclusioni  e  dei  limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei  dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
recanti indicazioni operative. 
  Art.  5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati  elementari
raccolti per finalita'  statistiche). - 1.  Gli  enti  e  uffici  del
Sistema statistico nazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  di  seguito  Sistan,  possono  consentire
l'accesso per fini scientifici ai  dati  elementari,  privi  di  ogni
riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta  delle  unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui  i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
  a)  l'accesso  sia  richiesto   da   ricercatori   appartenenti   a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco  redatto  dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito
di valutazione  effettuata  dal  medesimo  soggetto  del  Sistan  che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al  medesimo  comma
3; 
  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'ente  richiedente,  un   impegno   di   riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei  dati,  gli  obblighi  dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in  caso  di  violazione  degli
impegni  assunti,  nonche'  le  misure  adottate  per   tutelare   la
riservatezza dei dati; 
  c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia  ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto  deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo' essere conseguito senza l'utilizzo  di  dati  elementari,  i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi  di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla  proposta  di
ricerca sono  allegate  dichiarazioni  di  riservatezza  sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.  E'  fatto
divieto di effettuare trattamenti  diversi  da  quelli  previsti  nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini  di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi  e  diffonderli,  pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto  dei  tipi  di
dati nonche' dei rischi e delle  conseguenze  di  una  loro  illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori  sotto  forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere  l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In  caso  di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e  l'impossibilita'  di   soluzioni   alternative,   sono   messi   a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo  di  questi  ultimi  avvenga  all'interno  di   laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono  i
dati, accessibili anche da remoto tramite  laboratori  organizzati  e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione  che  il  rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non  permettano  il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle  norme  in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati  personali,  o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al  perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico  cui
afferiscono i dati, sulla base  di  appositi  protocolli  di  ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali
siano richiamate le norme in  materia  di  segreto  statistico  e  di
protezione dei dati personali. 
  3. Sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  il
Comitato di indirizzo e  coordinamento  dell'informazione  statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del  supporto  dell'Istat,  adotta  le  linee  guida  per
l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  In
particolare, il Comstat stabilisce: 
  a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui  al  comma  1,
lettera a),  avuto  riguardo  agli  scopi  istituzionali  perseguiti,
all'attivita'  svolta  e  all'organizzazione  interna  in   relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per  garantire
la sicurezza dei dati; 
  b) i criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di  ricerca  avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita'  di  disporre  dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi  impiegati
per la loro analisi e diffusione; 
  c) le modalita' di organizzazione e  funzionamento  dei  laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2; 
  d) i  criteri  per  l'accreditamento  dei  gestori  dei  laboratori
virtuali, avuto riguardo agli  scopi  istituzionali,  all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la  gestione
e la sicurezza dei dati; 
  e) le conseguenze di eventuali  violazioni  degli  impegni  assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 
  4. Nei siti istituzionali del Sistan  e  di  ciascun  soggetto  del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili. 
  5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.». 
  3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente  Capo:  «CAPO  I-TER  -  PUBBLICAZIONE   DEI   DATI,   DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI». 
                               Art. 7 
 
                   Inserimento dell'articolo 7-bis 
 
  1.  Dopo  l'articolo  7  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   7-bis
(Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di  pubblicazione
dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati  giudiziari,
di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti  istituzionali,  nonche'
il  loro  trattamento  secondo  modalita'  che   ne   consentono   la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai  sensi  dell'articolo  7  nel  rispetto  dei
principi sul trattamento dei dati personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di  specifica  previsione  di  legge  o  regolamento,  nel
rispetto dei limiti indicati  dall'articolo  5-bis,  procedendo  alla
indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali   eventualmente
presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  all'accesso  e  alla  diffusione  delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare  anche  oltre  la  scadenza  del  mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.». 
                               Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai  sensi
dell'articolo 5.»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione  del  rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e  delle  richieste  di
accesso, determina, anche su proposta del Garante per  la  protezione
dei dati personali, i casi in cui la durata della  pubblicazione  del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.». 
                               Art. 9 
 
       Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis 
 
  1. All'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Al
fine di evitare eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione
puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale  alla  sezione
del sito in  cui  sono  presenti  i  relativi  dati,  informazioni  o
documenti,  assicurando  la  qualita'  delle  informazioni   di   cui
all'articolo 6.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2.  Dopo  l'articolo  9  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   9-bis
(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano  i  dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo,  con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con  le  modalita'
di raccolta ed elaborazione dei dati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei  dati  effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i  soggetti  di
cui all'articolo  2-bis  adempiono  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante  la
comunicazione dei dati, delle  informazioni  o  dei  documenti  dagli
stessi detenuti  all'amministrazione  titolare  della  corrispondente
banca dati e con la pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale,
nella  sezione  "Amministrazione   trasparente",   del   collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i  relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni  di  continuare  a  pubblicare  sul  proprio  sito  i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati. 
  3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle  banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione  ai  sensi  del  comma  2  ed
effettivamente comunicati, la richiesta  di  accesso  civico  di  cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione  della
corruzione e della trasparenza  dell'amministrazione  titolare  della
banca dati. 
  4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti  di  cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo  5  e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.». 
                               Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento  con  il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni  amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge  n.  190
del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni  e  dei  dati  ai  sensi  del  presente
decreto.»; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  promozione  di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un  obiettivo  strategico
di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi  nella  definizione  di
obiettivi organizzativi e individuali.»; 
  e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e' soppressa. 
                               Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le  seguenti:  «,
previsto dalla legge o comunque adottato,»; 
      2) dopo le parole «i  codici  di  condotta»  sono  inserite  le
seguenti: «, le misure integrative di  prevenzione  della  corruzione
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190
del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale  e  gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione». 
                               Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse. 
                               Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  rubrica  dell'articolo  14  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
di incarichi dirigenziali»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «di  carattere  elettivo  o  comunque
esercizio di poteri di  indirizzo  politico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche se non  di  carattere  elettivo»  e  le  parole  «le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni  e
gli enti locali pubblicano»; 
  c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.  Le  pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione  o  di  governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,  e
per  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi   titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae.»; 
    d)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e  1-bis  entro  tre
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico  e
per  i  tre  anni  successivi  dalla   cessazione   del   mandato   o
dell'incarico dei soggetti,  salve  le  informazioni  concernenti  la
situazione patrimoniale  e,  ove  consentita,  la  dichiarazione  del
coniuge non separato e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado,  che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del  mandato.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono  accessibili
ai sensi dell'articolo 5.». 
                               Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33  del  2013  e
             inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di   pubblicazione   concernenti   i   titolari   di   incarichi   di
collaborazione o consulenza»; 
  b) al comma 1, 
  1)  all'alinea,  le  parole  «Fermi  restando  gli  obblighi»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli  obblighi»  e  le  parole  «
amministrativi di vertice e di incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse; 
  2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse; 
    c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo  15  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  15-bis
(Obblighi di  pubblicazione  concernenti  incarichi  conferiti  nelle
societa'   controllate). - 1.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a  controllo  pubblico,  nonche'  le
societa' in regime di amministrazione  straordinaria,  ad  esclusione
delle societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i  due  anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento  dell'incarico,  l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
  b) il curriculum vitae; 
  c)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
  d) il tipo di procedura seguita per la selezione del  contraente  e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  2.  La  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma   1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  Art.   15-ter   (Obblighi   di   pubblicazione   concernenti    gli
amministratori e gli esperti nominati  da  organi  giurisdizionali  o
amministrativi).  - 1. L'albo  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  e'  tenuto  con   modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area  pubblica  dedicata  del  sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per  ciascun  iscritto,  gli  incarichi  ricevuti,  con  precisazione
dell'autorita'  che  lo  ha  conferito  e  della  relativa  data   di
attribuzione e di cessazione,  nonche'  gli  acconti  e  il  compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente  sono  inseriti
nell'albo, a cura della  cancelleria,  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di  cui  all'articolo  10
del suddetto decreto  legislativo  n.  14  del  2010  stabilisce  gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  di  cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli  incarichi  conferiti  ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati  di  cui  all'articolo  38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche'  i
compensi a ciascuno di essi liquidati. 
  3. Nel registro di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  vengono  altresi'   annotati   i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in
favore di ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo  28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato  e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
  4.  Le  prefetture  pubblicano  i  provvedimenti  di  nomina  e  di
quantificazione dei compensi degli  amministratori  e  degli  esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90.». 
                               Art. 15 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:   «3-bis.   Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei  processi  di
mobilita'  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
attraverso la  pubblicazione  di  dati  identificativi  dei  soggetti
interessati.». 
                               Art. 16 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le  parole  «con
la  indicazione  delle   diverse   tipologie   di   rapporto,   della
distribuzione di questo personale tra le diverse  qualifiche  e  aree
professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco  dei  titolari
dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  9-bis,  le  pubbliche  amministrazioni»  e  le  parole
«articolato per aree professionali,» sono soppresse. 
                               Art. 17 
 
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole  «presso  l'amministrazione»  sono
inserite le seguenti: «,  nonche'  i  criteri  di  valutazione  della
Commissione e le tracce delle prove scritte»; 
  b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati  nel
corso  dell'ultimo  triennio,  accompagnato   dall'indicazione,   per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti  assunti  e  delle  spese
effettuate» sono soppresse. 
                               Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   «Le   pubbliche
amministrazioni  pubblicano  i  criteri  definiti  nei   sistemi   di
misurazione e valutazione della performance  per  l'assegnazione  del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua  distribuzione,  in
forma aggregata, al fine di dare conto del  livello  di  selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i
dati  relativi  al  grado  di  differenziazione  nell'utilizzo  della
premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
                               Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono
inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e». 
                               Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
ciascuna amministrazione»; 
  2) alla lettera a) le  parole  «e  finanziati  dall'Amministrazione
medesima  ovvero»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»; 
      3) dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  i
provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni  in  societa'  gia'  costituite,
gestione   delle    partecipazioni    pubbliche,    alienazione    di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo  pubblico
in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione   periodica   delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 
  b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
per ciascuno degli enti»; 
  c) al comma  3,  le  parole  «degli  enti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono  pubblicati  i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e  ai  soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14  e  15»  sono
soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione  interessata»
sono inserite le  seguenti:  «ad  esclusione  dei  pagamenti  che  le
amministrazioni sono tenute  ad  erogare  a  fronte  di  obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da  parte  di  uno
degli enti e societa' indicati nelle categorie di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a c)»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni  di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa',  partecipate  da  amministrazioni  pubbliche,  con   azioni
quotate  in  mercati  regolamentati  italiani  o   di   altri   paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.». 
                               Art. 22 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) la lettera a) e' soppressa; 
  2) alla lettera b),  le  parole  «12  aprile  2006,  n.  163»  sono
sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016,  n.  50,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis»; 
  3) la lettera c) e' soppressa; 
  4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
                               Art. 23 
 
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «; la  sua  eventuale  omissione  o  incompletezza  e'
rilevata  d'ufficio  dagli  organi  dirigenziali,  sotto  la  propria
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio  economico»  sono
soppresse. 
                               Art. 24 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le  regioni,  le  province»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
regioni, le province». 
                               Art. 25 
 
          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 26 
 
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le seguenti: «e di quelli detenuti». 
                               Art. 27 
 
          Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi  indipendenti  di  valutazione  o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione  in  forma  anonima
dei dati personali eventualmente presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la
relazione degli organi di revisione  amministrativa  e  contabile  al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al  conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi  ancorche'
non recepiti della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.». 
                               Art. 28 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono  inserite
le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»; 
      2)  alla  lettera  a),  le  parole   «,   evidenziando   quelli
effettivamente sostenuti e quelli  imputati  al  personale  per  ogni
servizio erogato» sono soppresse; 
      3) la lettera b) e' abrogata. 
                               Art. 29 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni», dopo  le  parole  «beni,  servizi,»  sono
inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e  dopo  le  parole
"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  l'ammontare
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici». 
                               Art. 30 
 
          Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»; 
  b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa; 
  c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse. 
                               Art. 31 
 
          Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. L'articolo  37  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  37  (Obblighi   di   pubblicazione
concernenti   i   contratti   pubblici   di   lavori,    servizi    e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le  pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
  a) i dati  previsti  dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190; 
  b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.». 
                               Art. 32 
 
          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e  le  parole  da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  21  del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti  di  programmazione  delle  opere
pubbliche, nonche'  le  informazioni  relative  ai  tempi,  ai  costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere  pubbliche  in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa con l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  che  ne  curano
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nei  propri  siti   web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione; 
    c) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2  sono  quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.». 
                               Art. 33 
 
          Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.   Le
amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro  siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio,  e  ne
permettono la consultazione,  in  forma  sintetica  e  aggregata,  in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale  di
riferimento e ai beneficiari.»; 
  b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i  responsabili  di
strutture semplici,» sono soppresse; 
  c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le
seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,». 
                               Art. 34 
 
          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza  e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  dirigenti
responsabili  dell'amministrazione   e   il   responsabile   per   la
trasparenza  controllano  e   assicurano   la   regolare   attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto.». 
                               Art. 35 
 
          Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
di cui  all'articolo  10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano
triennale per la prevenzione della corruzione». 
                               Art. 36 
 
          Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo n.  33  del  2013,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «la CIVIT, anche in qualita'  di  Autorita'  nazionale
anticorruzione,» e le parole  «la  CIVIT»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»; 
  b) al comma 1,  le  parole  «l'adozione  di  atti  o  provvedimenti
richiesti  dalla  normativa   vigente,   ovvero   la   rimozione   di
comportamenti o atti contrastanti con  i  piani  e  le  regole  sulla
trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla  pubblicazione  di  dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto,  all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza.»; 
    c) al comma 4,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti
periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1  costituisce  illecito  disciplinare.  L'Autorita'  nazionale
anticorruzione segnala l'illecito  all'ufficio  di  cui  all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
dell'amministrazione  interessata  ai   fini   dell'attivazione   del
procedimento   disciplinare   a   carico   del   responsabile   della
pubblicazione  o  del  dirigente  tenuto  alla   trasmissione   delle
informazioni.». 
                               Art. 37 
 
          Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Responsabilita'
derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di  obblighi
di pubblicazione e di accesso civico»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «o  la  mancata  predisposizione  del
Programma  triennale  per  la  trasparenza   e   l'integrita'»   sono
sostituite dalla seguente:  «e  il  rifiuto,  il  differimento  e  la
limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle  ipotesi  previste
dall'articolo 5-bis,». 
                               Art. 38 
 
          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sanzioni  per  la
violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione  di
cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente  che  non
effettua la comunicazione ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica,  nonche'  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei  dati  di  cui  al  medesimo  articolo.  La  stessa
sanzione si applica nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»; 
  c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:  «3.  Le
sanzioni di cui al comma 1  sono  irrogate  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione  disciplina  con
proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981,  n.  689,  il  procedimento  per  l'irrogazione  delle
sanzioni.». 
                               Art. 39 
 
          Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della  funzione  pubblica»
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «L'Autorita'    nazionale
anticorruzione»; 
  b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dall'Autorita'
nazionale anticorruzione»; 
  c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli standard, i modelli e gli schemi»; 
  d) al comma 5 le parole «Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo
11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui  all'articolo
2-bis,». 
                               Art. 40 
 
          Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  le  parole  da  «e  i
soggetti» fino a  «attivita'  istituzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui  all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  realizzano  opere
pubbliche». 

Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

                               Art. 41 
 
        Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 
 
  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del  2012  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il  Piano
nazionale   anticorruzione   e'   adottato   sentiti   il    Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.  Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di  prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
dell'adozione di misure di prevenzione della  corruzione  integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla  dimensione  e  ai
diversi settori di  attivita'  degli  enti,  individua  i  principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione  di
obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione  esercita  poteri  ispettivi  mediante  richiesta   di
notizie,   informazioni,   atti   e    documenti    alle    pubbliche
amministrazioni,  e  ordina  l'adozione  di  atti   o   provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi  4  e  5  e  dalle  regole  sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza citati.»; 
    d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; 
    e) il comma 6, e' sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  con
popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  possono  aggregarsi  per
definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale  per  la  prevenzione
della  corruzione,  secondo  le  indicazioni  contenute   nel   Piano
nazionale anticorruzione  di  cui  al  comma  2-bis.  Ai  fini  della
predisposizione  del  piano  triennale  per  la   prevenzione   della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla
Commissione.»; 
    f) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  L'organo  di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo  in  servizio,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza,  disponendo   le   eventuali   modifiche   organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel  dirigente
apicale, salva diversa e motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza.   Il   Responsabile   della
prevenzione della corruzione e della trasparenza  segnala  all'organo
di  indirizzo  e  all'organismo  indipendente   di   valutazione   le
disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e  indica  agli  uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare  i  nominativi  dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure  in  materia
di prevenzione della corruzione e di  trasparenza.  Eventuali  misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del  Responsabile
della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  per  motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle  sue
funzioni   devono   essere    segnalate    all'Autorita'    nazionale
anticorruzione,  che  puo'  chiedere   informazioni   all'organo   di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3,  articolo  15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 
    g) il comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  L'organo  di
indirizzo  definisce  gli  obiettivi   strategici   in   materia   di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,   che   costituiscono
contenuto    necessario    dei    documenti     di     programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano  triennale  per  la
prevenzione della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  gennaio
di ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano  non  puo'  essere  affidata  a
soggetti  estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  entro  lo  stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11.»; 
    h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  «8-bis.  L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della Relazione sulla performance,  che  i  piani  triennali  per  la
prevenzione  della  corruzione  siano  coerenti  con  gli   obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione  delle  performance  si  tenga  conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.  Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14  in  rapporto
agli obiettivi inerenti alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla
trasparenza. A  tal  fine,  l'Organismo  medesimo  puo'  chiedere  al
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
le informazioni e  i  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  del
controllo e puo'  effettuare  audizioni  di  dipendenti.  L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di
trasparenza.»; 
    i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui  al  comma
16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori  rispetto  a  quelle
indicate nel  Piano  nazionale  anticorruzione,»  e  dopo  le  parole
«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti:  «e  le  relative
misure di contrasto,»; 
    j) alla lettera d) del comma 9, le parole  «monitorare  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
del»; 
    k) alla lettera e) del comma 9, le  parole  «monitorare  i»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
dei»; 
    l) il comma 14 e'  sostituito  dal  seguente:  «14.  In  caso  di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste  dal  Piano,
il responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma  7  del  presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che  provi  di  avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative  modalita'
e di avere vigilato sull'osservanza  del  Piano.  La  violazione,  da
parte  dei   dipendenti   dell'amministrazione,   delle   misure   di
prevenzione previste dal  Piano  costituisce  illecito  disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi
del  comma  7   del   presente   articolo   trasmette   all'organismo
indipendente   di   valutazione    e    all'organo    di    indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei  casi  in
cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora  il  dirigente
responsabile   lo   ritenga   opportuno,    quest'ultimo    riferisce
sull'attivita'.». 

Capo III
Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 42 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  n.
33  del  2013  si  adeguano  alle  modifiche  allo   stesso   decreto
legislativo,  introdotte   dal   presente   decreto,   e   assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato  dall'articolo  6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Gli obblighi di pubblicazione  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   Ai   fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del  predetto  decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  verificano  la  completezza   e   la
correttezza dei dati gia' comunicati alle  pubbliche  amministrazioni
titolari  delle  banche  dati  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto
legislativo n. 33 del  2013,  e,  ove  necessario,  trasmettono  alle
predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati.  A  decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, i soggetti  di  cui  al  citato  articolo  9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo  9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 33 del 2013,  inserito  dall'articolo  15  del
presente decreto, sono dovute anche per i processi  di  mobilita'  di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
                               Art. 43 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: 
  a) l'articolo 4; 
  b) l'articolo 11; 
  c) l'articolo 24; 
  d) l'articolo 25; 
  e) l'articolo 34; 
  f) l'articolo 39, comma 1, lettera b); 
    g) l'articolo 42, comma 1, lettera d). 
  1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n.  118,
l'articolo 1 e' abrogato. 
  2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera  f),  del  comma
611, e' soppressa. 
  3. Alla legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  i  commi  675  e  676
dell'articolo 1 sono abrogati. 
  4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n.
33 del 2013, ovunque ricorrano, si  intendono  riferiti  all'articolo
2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3  del  presente
decreto. 
                               Art. 44 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui  al  presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Renzi, Presidente del Consiglio        
                                  dei ministri                        
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                                  e la pubblica amministrazione       
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                          ALLEGATO B (articolo 9-bis) 
    

 ==================================================================
 |   |              |            |                 |   Obblighi   |
 |   |              |  Amm. che  |     Norma/e     | previsti dal |
 |   |  Nome della  | detiene la |  istitutiva/e   | d.lgs. n. 33 |
 |   |  banca dati  | banca dati |della banca dati |   del 2013   |
 +===+==============+============+=================+==============+
 |   |              |            |                 |Art. 15 (tito-|
 |   |              |            |                 |lari di inca- |
 |   |              |            |                 |richi di      |
 |   |              |            |                 |collabora-    |
 |   |              |            |                 |zione o consu-|
 |   |              |            |                 |lenza);       |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale non |
 |   |              |            |                 |a tempo       |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |- Artt. 36,      |minato);      |
 |   |              |            |co. 3, e 53 del  |art. 18 (dati |
 |   |              |            |d.lgs. n. 165 del|relativi      |
 |   |              |            |2001;            |agli inca-    |
 |   |              |            |- art. 1,        |richi         |
 |   |              |            |co. 39-40,       |conferiti ai  |
 |   |              |            |della legge      |dipendenti    |
 |1. |   Perla PA   |   PCM-DFP  |n. 190 del 2012  |pubblici)     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 16, co.  |
 |   |              |            |                 |1-2 (dota-    |
 |   |              |            |                 |zione orga-   |
 |   |              |            |                 |nica e costo  |
 |   |              |            |                 |del personale |
 |   |              |            |                 |con rapporto  |
 |   |              |            |                 |di lavoro a   |
 |   |              |            |                 |tempo indeter-|
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale     |
 |   |              |            |                 |non a tempo   |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |    SICO -    |            |                 |contratta-    |
 |   | Sistema Cono-|            |                 |zione col-    |
 |   | scitivo del  |            |                 |lettiva       |
 |   |  personale   |            |                 |nazionale);   |
 |   |  dipendente  |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |  dalle Am-   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |  ministra-   |            |3, e 58-62 del   |contratta-    |
 |   |  zioni pub-  |   MEF-RGS  |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
 |2. |    bliche    |   (IGOP)   |2001             |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |              |            |                 |contrattazione|
 |   |              |            |                 |collettiva    |
 |   |              |            |                 |nazionale);   |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |   Archivio   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |   contratti  |            |5, e 47, co. 8,  |contratta-    |
 |   |  del settore |            |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
 |3. |   pubblico   | ARAN CNEL  |del 2001         |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi ai   |
 |   |              |            |                 |soli Enti     |
 |   |              |            |                 |locali riguar-|
 |   |              |            |                 |danti enti    |
 |   |              |            |                 |pubblici      |
 |   |              |            |                 |vigilati,     |
 |   |              |            |                 |enti di di-   |
 |   |              |            |                 |ritto privato |
 |   |              |            |                 |in controllo  |
 |   |              |            |                 |pubblico,     |
 |   |   SIQuEL -   |            |                 |parteci-      |
 |   |Sistema Infor-|            |                 |pazioni in so-|
 |   |    mativo    |            |Art. 1, co. 166- |cieta' di     |
 |   | Questionari  | Corte dei  |167, della legge |diritto pri-  |
 |4. | Enti Locali  |   conti    |n. 266 del 2005  |vato)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22, commi|
 |   |              |            |                 |1 e 2 (dati   |
 |   |              |            |                 |relativi a    |
 |   |              |            |                 |societa', enti|
 |   |              |            |                 |pubblici e    |
 |   |              |            |                 |enti di       |
 |   |              |            |                 |diritto pri-  |
 |   |              |            |                 |vato parte-   |
 |   |              |            |                 |cipati dalle  |
 |   |              |            |                 |ammini-       |
 |   |              |            |                 |strazioni     |
 |   |              |            |                 |pubbliche o   |
 |   |              |            |                 |in cui le Am- |
 |   |              |            |                 |ministra-     |
 |   |              |            |                 |zioni nomi-   |
 |   |              |            |                 |nano propri   |
 |   |              |            |                 |rappresen-    |
 |   |              |            |                 |tanti negli   |
 |   |              |            |- Art. 2, co.    |organi di go- |
 |   |              |            |222, della legge |verno);       |
 |   |              |            |n. 191 del 2009; |art. 30       |
 |   |              |            |- art. 17, co.   |(dati rela-   |
 |   |              |            |3-4, del decreto-|tivi a beni   |
 |   |              |            |legge n. 90 del  |immobili      |
 |   |              |            |2014, conver-    |posseduti o   |
 |   |              |            |tito, con modifi-|detenuti      |
 |   |              |            |cazioni, dalla   |delle ammini- |
 |   |  Patrimonio  |            |legge n. 114 del |strazioni     |
 |5. |   della PA   |   MEF-DT   |2014             |pubbliche)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |- Art. 1, co. 10,|              |
 |   |              |            |del decreto-legge|              |
 |   |              |            |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
 |   |              |            |convertito, con  |(pubblicita'  |
 |   |              |            |modificazioni,   |dei rendi-    |
 |   |  Rendiconti  |            |dalla legge n.   |conti dei     |
 |   |  dei gruppi  |            |213 del 2012;    |gruppi consi- |
 |   |  consiliari  | Corte dei  |- d.P.C.M. 21    |liari regio-  |
 |6. |  regionali   |   conti    |dicembre 2012    |nali)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art.29, co. 1 |
 |   |              |            |                 |(bilanci      |
 |   |              |            |                 |preventivi    |
 |   |              |            |                 |e consuntivi  |
 |   |              |            |                 |delle am-     |
 |   |              |            |                 |ministrazioni |
 |   |              |            |                 |pubbliche)    |
 |   |              |            |                 |Art. 37,      |
 |   |              |            |                 |comma 1,      |
 |   |              |            |                 |lett. a), b), |
 |   |              |            |                 |c) (informa-  |
 |   |              |            |                 |zioni relative|
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 13 della  |l'esecuzione  |
 |   |              |            |legge n. 196 del |di opere  e   |
 |   |              |            |2009;            |e lavori)     |
 |   |              |            |- decreto        |Art. 38,      |
 |   |              |            |del Ministro     |Pubblicita'   |
 |   |              |            |dell'economia e  |dei processi  |
 |   |              |            |delle finanze n. |di pianifi-   |
 |   |              |            |23411 del 2010;  |cazione,      |
 |   | BDAP - Banca |            |- d.lgs. n. 229  |realizzazione |
 |   | Dati Ammini- |            |del 2011;        |e valutazione |
 |   |  strazioni   |            |- d.lgs. n. 228  |delle opere   |
 |7. |  Pubbliche   |   MEF-RGS  |del 2011;        |pubbliche     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |  REMS (Real  |            |                 |              |
 |   |Estate Manage-|            |                 |              |
 |   | ment System) |            |                 |              |
 |   |- Sistema di  |            |                 |              |
 |   |  Gestione    |            |                 |              |
 |   | degli Immo-  |            |                 |Art. 30 (beni |
 |   | bili di Pro- |            |                 |immobili e    |
 |   | prieta' Sta- |            |                 |gestione del  |
 |8. |     tale     |   Demanio  |                 |patrimonio)   |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |relative      |
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 62-bis    |l'esecuzione  |
 |   |BDNCP - Banca |            |del d.lgs. n. 82 |di opere      |
 |   |     Dati     |            |del 2005 ;       |e lavori      |
 |   |  Nazionale   |            |- art. 6-bis del |pubblici,     |
 |   |  Contratti   |            |d.lgs. n. 163    |servizi e     |
 |9. |   Pubblici   |    ANAC    |del 2006         |forniture)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |zioni rela-   |
 |   |              |            |                 |tive alle     |
 |   |              |            |                 |procedure per |
 |   |              |            |                 |l'affidamento |
 |   |              |            |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
 |   |              |            |122, co. 5 e 128,|di opere e    |
 |   |   Servizio   |            |co. 11, del      |lavori pub-   |
 |   |   Contratti  |            |d.lgs. n. 163    |blici, servizi|
 |10.|   Pubblici   |    MIT     |del 2006         |e forniture)  |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+

    

 

Nota USR Piemonte 24 maggio 2016, AOODRPI 6017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Nota USR Piemonte 24 maggio 2016, AOODRPI 6017

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte

Oggetto: Prevenzione della corruzione e trasparenza

Con riferimento all’oggetto, si comunica che, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo USR (www.istruzionepiemonte.it), sono disponibili il DM 303 dell’11 maggio 2016, recante l’individuazione dei Responsabili della prevenzione della corruzione per le Istituzioni scolastiche, e la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016, contenente le linee guida sull’applicazione alle Istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla l. 190/2012 e al d. lgs. 33/2013.

A tal proposito, si richiama l’attenzione sulla scadenza, fissata dalle suddette linee guida al 30 maggio 2016, per l’adozione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), le cui misure saranno attivate a decorrere dal 1° settembre 2016, fermo restando gli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Decreto Ministeriale 11 maggio 2016, n. 303

Decreto Ministeriale 11 maggio 2016, n. 303

Nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche


Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2016, AOOUFGAB 37

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2016, n. 37
(Registrato alla Corte dei Conti Reg.ne Prev.n. 848 del 16 marzo 2016 )

Adozione Piano triennale della prevenzione della corruzione 2016/2018 del MIUR, unitamente al programma triennale per la trasparenza e l’integrità

aggiornamento del precedente documento 2015-2017 adottato il 2 febbraio 2015 con Decreto ministeriale n. 48.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 2015, n. 48

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 2 febbraio 2015, n. 48

Adozione Piano triennale della prevenzione della corruzione 2015/2017 del MIUR, unitamente al programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Sentenza TAR Lecce 20 ottobre 2014, n. 2597

N. 02597/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da: …, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Taurino, con domicilio eletto presso Barbara Taurino in Lecce, via Templari 10/A;

contro

Istituto …., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento
del rifiuto opposto dall’Istituto Scolastico sull’istanza di accesso ai documenti del 28.10.2013 e per la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 116, comma 4, L. n. 241/1990, all’Amministrazione resistente ad esibire i documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di … e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. B. Taurino per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Marzo;

Il sig. … ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dell’elaborato della prima prova scritta degli esami (tema di italiano), svolta dalla figlia minore il 17 giugno 2013.
La richiesta di accesso è stata motivata sulla base del diritto dovere spettante al genitore di vigilare sull’istruzione, l’educazione e la salute pisco fisica, nonché sulla crescita della minore.
L’amministrazione scolastica ha opposto a detta richiesta un diniego motivato sulla base della ritenuta insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, in ragione del fatto che la figlia del ricorrente è stata promossa con dieci e lode.
Il diniego è ritenuto illegittimo dal ricorrente il quale si rivolge al Tar per conseguire una pronuncia di condanna dell’amministrazione alla esibizione degli atti richiesti.
La stessa amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto la reiezione siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 ottobre 2014.

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Contrariamente alla tesi sostenuta dall’amministrazione scolastica, l’interesse vantato dall’odierno ricorrente appare senz’altro meritevole di tutela ai sensi della disciplina in materia di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalla P.a.
Ed invero, si rileva che, indipendentemente dal notevole successo scolastico riportato dalla figlia del ricorrente, l’esercizio della potestà genitoriale implica senz’altro la possibilità di esercitare una vigilanza sugli orientamenti culturali che una minorenne va formandosi attraverso il consueto percorso scolastico.
Questo non vuol dire riaffermare una concezione paternalistica della potestà genitoriale in netta controtendenza con i tempi attuali, ma semplicemente concedere al genitore attento la possibilità di avere cognizione piena dei gusti, delle aspettative, degli orientamenti culturali che una minore va acquisendo e sviluppando in un ambiente chiamato a compartecipare alla crescita e alla maturazione dell’individuo, ivi incluse le aspettative di vita che , spesso, sfuggono ad un sano dibattito in ambito strettamente familiare.
La richiesta di accesso è stata, del resto, formulata in termini tutt’altro che pretestuosi o irragionevoli il che concorre, una volta di più, a ritenerla accoglibile.

Per le considerazioni su esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Consegue da tanto che l’amministrazione deve dare accesso agli atti richiesti dal ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
ordina all’Istituto Comprensivo Polo di Nardò “Renata Fonte” di dare accesso agli atti per come richiesti dal ricorrente, nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente decisione.
Condanna l’Istituto sopra citato alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 700,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Risposta Garante 7 ottobre 2014, GPDP 28510

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
UNITA LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

ad ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Via del Corso, 476
00186 Roma

Risposta Garante 7 ottobre 2014, GPDP 28510

Oggetto: Quesito concernente la richiesta da parte di rappresentanze sindacali della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori (Vs. nota del 23 dicembre 2013).

Delibera Garante Privacy 15 maggio 2014, n. 243

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Delibera 15 maggio 2014

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. (Provvedimento n. 243).

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale, n. 134 del 12 giugno 2014 – Serie generale

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante
Solo dati aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli “open data”, ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli

(Roma, 28 maggio 2014) Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli “open data”, ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.

Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini.

Le Linee guida [doc. web n. 3134436], emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull’albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante  ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l’Agenzia digitale.

Ecco in sintesi le principali misure indicate per la trasparenza on line.

Principi generali

Le Pa devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.

Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni  devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo.

Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. E’ sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere prima all’anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato.

Open data e riutilizzo dei dati

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.

L’obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di  pubblicare dati in “formato aperto”, non comporta che tali dati siano anche “dati aperti”, cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.

Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.

I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

Durata degli obblighi di pubblicazione

Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Sono previste però alcune deroghe, come nell’ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Motori di ricerca

L’obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull’albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).

Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

Specifici obblighi di pubblicazione

Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.

A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati  identificativi.

Vi è invece l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l’esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).

Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza

Il rispetto dei principi di esattezza, necessità,  pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).

Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall’utente, è necessario prevedere l’inserimento all’interno del documento di “dati di contesto” (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l’indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.

Deve essere evitata la duplicazione massiva dei file.

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Non esiste diniego di accesso alle copie dei contratti docenti

Non esiste diniego di accesso alle copie dei contratti docenti. La Commissione per l’Accesso Documenti Amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri ne riconosce il diritto prima negato dal dirigente scolastico dell’IIS ITI-IPA-ITA “E. Majorana” di Rossano. Soddisfatto il sindacato SAB che ha patrocinato il contenzioso.

 

Dopo oltre 23 anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 7/8/90 e delle successive modifiche e integrazioni, non ultime le leggi n. 15 dell’11/2/2005 e n. 69 del 18/6/09, il sindacato SAB è costretto a prendere atto che, molti dirigenti scolastici, ancora oggi, continuano a negare l’accesso agli atti ovvero a non rispondere alle richieste presentate per cui, gli interessati, per esercitare un loro diritto, si vedono costretti a ricorrere al TAR o alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorrere a quest’ultima non costa niente a differenza dei TAR dove, oltre ai contributi unificati, bisogna sostenere anche le spese legali che, spesso, non sono nemmeno recuperate, perché compensate.

Il SAB contro tale modo di operare continua, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, a patrocinare detti ricorsi, come quello contro il dirigente scolastico dell’IIS ITI-IPA-ITA “E. Majorana” di Rossano che non ha fornito nessuna risposta facendo instaurare il silenzio rigetto tacito sulla richiesta presentata dal prof. V. M., di Rossano ricorso accolto dalla predetta Commissione, con notifica del 13/1/14.

Nel merito, il prof. V.M. titolare e in servizio c/o il predetto istituto, aveva avanzato richiesta di accesso ai seguenti documenti tutti detenuti stabilmente c/o quella scuola perché aveva concorso a formarli e, precisamente, chiedeva :

1)     Copia del contratto con il relativo domicilio del docente al quale sono state conferite le 6 ore libere e vacanti della classe A071 per il corrente anno scolastico, docente nominato al posto del richiedente, che diventa controinteressato nel contenzioso da instaurare;

2)     Attestato di servizio di assegnazione delle predette ore negli anni scolastici 2010/11, 2011/12 e 2012/13, assegnazione ora negata;

3)     Ogni ulteriore atto connesso e/o consequenziale agli atti di cui ai punti 1 e 2, nonché nomina coordinatore del corso c/o la sede carceraria anno scolastico 2011/12, con le seguenti motivazioni.

Le motivazioni dell’accesso, per poter individuare, effettivamente, il docente in servizio sulle 6 ore residue della classe A071 c/o ITIS casa circondariale di Rossano, ore richieste dall’istante e non assegnate dal D.S., già oggetto di ricorso e tentativo di conciliazione con esiti negativi e, per tali motivi, il predetto docente risulta essere controinteressato al quale notificare il ricorso da proporre al Giudice del Lavoro competente per territorio.

Inoltre, l’attestato di servizio richiesto per dimostrare che nei tre anni consecutivi, sempre in base alle disposizioni vigenti, l’istante ha avuto assegnate quelle ore, come eccedenti, rispetto al normale orario di servizio, perché libere e vacanti in classi collaterali che non avevano concorso a formare organico adeguato alla situazione di fatto da parte dell’ATP di Cosenza, per cui, la competenza è passata al dirigente scolastico.

Gli atti richiesti sono atti del procedimento la cui conoscenza è necessaria per tutelare e difendere la propria posizione giuridica rispetto alla mancata assegnazione delle ore, sebbene richieste per l’a.s. 2013/14 e per questi motivi  portatore anche d’interesse concreto, diretto e attuale, dovendo impugnarne la mancata assegnazione.

Il dirigente scolastico non forniva nessuna risposta e dopo avere atteso 30 gg. V.M. presentava richiesta di riesame del diniego all’accesso agli atti alla Commissione di cui sopra la quale, in DIRITTO, riconosce che il ricorso è fondato atteso che i documenti richiesti sono necessari al ricorrente per valutare l’opportunità di adire il giudice del Lavoro in ordine alla mancata assegnazione delle ore vacanti; Per Questi Motivi, la Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione della Commissione, che segue di pochi mesi, precedente contro altro dirigente scolastico di una scuola cosentina, dirigenti i quali continuano, ostinatamente, a ostacolare e a negare l’applicazione della legge n. 241/90 e successive modifiche sul diritto di accesso ad atti detenuti stabilmente dai medesimi, con richieste ampiamente motivate.

Inoltre, al fine di fornire massima informativa fra il personale interessato, il SAB ricorda, sempre in materia di accesso, che la competente Commissione, con precedente decisione, ha confermato il costante orientamento secondo cui non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza poi dare la possibilità di estrarne copia, poiché l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò a norma dell’art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale prevede espressamente che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi” e dell’articolo 22, comma 1, lett. a), della stessa legge: “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”.

Spesso, però, si autorizza solo la visione degli atti.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB

Decisione PCM 19 dicembre 2013, n. 17

Nota 29 gennaio 2014, Prot. n. 276

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Agli Uffici scolastici regionali

Oggetto: Legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e D.Lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). Modalità di applicazione per le istituzioni scolastiche

Come è noto, la legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 impongono a tutte le amministrazioni una serie di obblighi ed adempimenti volti a prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione ed a favorire la trasparenza e la pubblicità delle informazioni. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le suddette disposizioni trovano applicazione anche per le istituzioni scolastiche.

Tuttavia, considerata la specificità del settore della scuola, mediante un quesito formulato dallo scrivente è stata portata all’attenzione del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’ A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione) la necessità di individuare misure opportune di adattamento della suddetta normativa alla complessa realtà delle istituzioni scolastiche.

Tale esigenza è stata condivisa dai soggetti interpellati e, nel corso di un incontro svoltosi nelle scorse settimane, con i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e dell’ A.N.A.C. si è concordato che tutte le indicazioni per l’applicazione delle norme sopra richiamate alle scuole fossero inserite in un apposito atto aggiuntivo al Piano Nazionale Anticorruzione, che, attualmente, è in corso di definizione.

Tanto premesso, si richiede a codesti uffici, nelle more della definitiva adozione del suddetto atto aggiuntivo da parte degli organismi competenti, di astenersi dall’ adottare qualsiasi indicazione alle istituzioni scolastiche relativamente alle tematiche della trasparenza e dell’ anticorruzione e di sospendere le iniziative eventualmente già avviate in merito.

Si prega di assicurare la massima diffusione della presente nota anche presso le istituzioni scolastiche e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena sarà concluso l’iter dell’atto aggiuntivo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

Trasparenza & Stupidità

Trasparenza & Stupidità

di Giuseppe Guastini

Debbo confessare una debolezza. In questi ultimi tempi ho analizzato in profondità il pacchetto normativo Anticorruzione (L. 190/2012) e Trasparenza (D.L.vo 33/20139); si tratta di due disposizioni che meritano il massimo riguardo eppure un fastidioso quanto involontario automatismo mentale mi porta ad associare le nuove norme alla nozione di stupidità.

Imbarazzato da questo incontrollato moto dei miei neuroni, ho cercato di approfondire il problema.

 

D.L.vo 81/2008

Cosa c’entra il D.L.vo 81/2008 (sicurezza) con il binomio anticorruzione/trasparenza? C’entra se applichiamo il principio analogico. Il legislatore del 2008 ha compiuto un gesto di grande intelligenza (!): ha definito un testo normativo molto severo e vincolante per tutti ma (dal momento che non è possibile trattare allo stesso modo una raffineria ed una scuola) ha concesso 24 mesi (prorogati poi a 36) ad alcuni settori, tra cui il MIUR, per emanare norme, diciamo, “attenuative”, che tenessero conto delle specificità e delle categorie di rischi delle istituzioni scolastiche.

Dall’art. 3  del D.L.vo 81/2008

2. Nei riguardi…..degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado….le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative…. individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati….dai Ministri competenti…..

3. ……decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

 

In altri termini è stata resa flessibile l’applicazione della norma.  Sfortunatamente il MIUR ha lasciato inutilmente decorrere i 3 anni di tempo e il decr. 81 si applica così com’è (altro fatto che provoca l’automatismo mentale di associazione alla stupidità; tra gli effetti di tale distrazione ci sono quelli della equiparazione degli alunni ai lavoratori nelle classi 2.0 e in quelle con la LIM  – quando si alzano dal banco e vanno a fare esercizi o attività alla lavagna  –   con la conseguenza che gli studenti lavoratori debbono ricevere adeguata formazione e informazione [Artt. 36 e 37] e i docenti sono equiparati ai “preposti” necessitando anche loro di specifica formazione).

 

LA  DOMANDA  ALLORA  E’:

Tornando all’associazione trasparenza e stupidità: perchè il legislatore di oggi non ha operato come quello del 2008? La sciando stare che una seria norma anticorruzione doveva estendere gli obblighi di trasparenza e correttezza anche ai partiti, appare fortemente illogica una norma uniforme, buona tanto per una regione o un ente nazionale che per una singola scuola. Persino al MIUR dicono: “non tutte le disposizioni del decr. 33 si applicano alle scuole” (sic).

Volete sapere quante e quali disposizioni non si applicano? Guardate lista riportata in seguito.

 

TRASPARENZA  O  OPACITA’ ?

1- L’allegato A al decreto, tra sottosezioni di 1° e 2° livello, prescrive una sessantina di “stanze” entro cui pubblicare altrettante differenti tipologie di atti o informazioni; si tratta di un muro di opacità veramente difficile da superare.

2- Le didascalie che dovrebbero fornire una rappresentazione sintetica e chiara dei contenuti delle sotto-sezioni non di rado sono oscure; esempio: provate a trovare in “amministrazione trasparente” la sotto-sezione giusta con le “leggi” che regolano l’amministrazione che interessa: chi ci riesce, senza sforzi o ricerche, meriterebbe un premio speciale.

3- Fra tutte le sotto-sezioni non ve n’é una per pubblicare l’informativa privacy, da tutti considerata un importante fattore di trasparenza.

4- La prima sotto-sezione di AT è titolata: “Programma per la Trasparenza e l’integrità”; ma il D.L.vo 33/2013, all’Art. 10, comma 2 stabilisce che il “Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”; cosa allora si deve pubblicare: il PTTI o il piano? Se la sotto-sezione è destinata al solo PTTI, dove pubblicare il (resto del) piano anticorruzione ? In “Altri contenuti” ?

5- Il corso on-line su SIDI informa che il “responsabile per la trasparenza” è il DS; l’Art. 43 non specifica chi e come individua e designa il responsabile; in tali casi solitamente è l’organo politico (nelle scuole il consiglio di istituto) che provvede; oltre che illogica (l’equazione DS/responsabile) non si comprende una designazione fatta tramite corso di formazione…….

Anche in presenza di serie incertezze interpretative, suggerisco egualmente di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), per due ragioni:

– una, molto opportunistica, per evitare sanzioni;

– l’altra perché ci permette di dichiarare formalmente la NON  COMPETENZA di molte sotto- sezioni di AT che effettivamente riguardano poco o nulla le scuole (vedi punto .7 per chi usa il modello ANDIS).

In coda è riportato un modello pre-strutturato di PTTI aggiornato.

 

LISTA  DELLE  SOTTO-SEZIONI  DI  “AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE”  CHE  NON  COMPETONO  ALLE  SCUOLE

 

DENOMINAZIONE  DELLA

SOTTO-SEZIONE

ARTICOLI  DI  RIFERIMENTO

MOTIVAZIONE  DELLA

ESCLUSIONE

Oneri informativi per cittadini e imprese

art. 34, c. 1, 2

Questa sotto-sezione riguarda poco o nulla le scuole ed è rivolta soprattutto alle amministrazioni centrali dello stato.

In particolare, per effetto del DPCM  8/11/2013. va qui inserita un’apposita “area” denominata

“scadenzario dei nuovi obblighi informativi”

la quale, ove la scuola non abbia prodotto atti o delibere che impongono a cittadini o imprese  obblighi  comportanti  scadenze , non deve essere utilizzata a scopo pubblicistico (nb: obblighi, non  opzioni, quali scadenze per chi volesse  partecipare ad un bando, gite etc che non costituiscono un obbligo.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  

 

art. 47 l’Art. 47, che rinvia all’Art. 14, concerne i titolari di incarichi politici, anche a livello statale, regionale o locale.
Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali   auto-evidente
Consulenti e collaboratori

 

art. 15, c. 1, 2 le istituzioni scolastiche non conferiscono gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazione di cui all’Art. 15
Incarichi amministrativi di vertice art. 15, c. 1, 2
art. 41, c. 2, 3
le istituzioni scolastiche non conferiscono gli incarichi amministrativi di vertice
Dirigenti

 

art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3 le istituzioni scolastiche non conferiscono gli incarichi dirigenziali
Posizioni organizzative

 

art. 10, c. 8, lett. d) Le tipologie di cui agli artt. 33 e 34 del CCNL sono qualificate come funzioni/attività conferiti a docenti che mantengono il proprio status professionale.
Dotazione organica

 

art. 16, c. 1, 2 non riguarda le scuole in quanto:

a) per effetto dell’Art. 2, comma 10 del DL 31/8/2013, convertito con la L. 125/2013, la prescrizione di cui all’Art. 60, comma 2 del D.L.vo 165/2001, si applica alle amministrazioni censite dall’ISTAT;

b) nell’elenco del censimento ISTAT non figurano le istituzioni scolastiche che, per effetto della nota 2 in calce all’elenco del 24/7/2010, sono considerate unità locali appartenenti al MIUR.

Per accedere all’elenco ISTAT:

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Documentaz/Allegati-R/Elenco_PA_pubblicato_nella_GU_n_229_del_30_settembre_2013.pdf

Personale non a tempo indeterminato

 

art. 17, c. 1, 2 Non riguarda le scuole in quanto gli incarichi non a tempo indeterminato sono conferiti esclusivamente in sostituzione dei titolari assenti.
Tassi di assenza

 

art. 16, c. 3 gli uffici delle istituzioni scolastiche non prevedono ripartizioni fra livelli dirigenziali.
OIV

 

art. 10, c. 8, lett. c) l’Art. 74, comma 4 del D.L.vo 150/2009 esclude la costituzione degli O.I.V. nelle istituzioni scolastiche.
Bandi di concorso

 

art. 19 istituzioni scolastiche non possono pubblicare bandi di concorso di reclutamento.
Ammontare complessivo dei premi

 

art. 20, c. 1 I “premi collegati alla performance” ex Art. 20, commi 1 e 2 non riguarda le scuole in quanto:

a) l’Art. 74, comma 4 del D.L.vo 74 rinvia ad atti successivi la valutazione della performance per il personale docente ed esclude la costituzione dell’OIV per le istituzioni scolastiche;

b) i compensi a carico del fondo M.O.F. non costituiscono “premi collegati alla performance” ma somme per attività aggiuntive effettivamente rese.

Dati relativi ai premi

 

art. 20, c. 2 I “premi collegati alla performance” ex Art. 20, commi 1 e 2 non riguarda le scuole in quanto:

a) l’Art. 74, comma 4 del D.L.vo 74 rinvia ad atti successivi la valutazione della performance per il personale docente ed esclude la costituzione dell’OIV per le istituzioni scolastiche;

b) i compensi a carico del fondo M.O.F. non costituiscono “premi collegati alla performance” ma somme per attività aggiuntive effettivamente rese.

Enti pubblici vigilati   auto-evidente
Società partecipate   auto-evidente
Rappresentazione grafica

 

art. 22, c. 1, lett. d) Non riguarda le scuole in quanto non esercitano funzioni di cui all’Art. 22, comma 1, lettera “a”
Dati aggregati attività amministrativa art. 24, c. 1 L’istituzione scolastica non organizza i dati di cui all’Art. 24, comma 1 del D.L.vo 33/2013.
Controlli sulle imprese art. 25 la scuola non effettua i controlli di cui all’Art. 25
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Criteri e modalità – Atti di concessione art. 26, c. 1, 2
art. 27
la scuola non concede le sovvenzioni, i contributi, sussidi etc di cui all’Art. 26

 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

 

art. 29, c. 2 Le amministrazioni soggette alla disciplina del D.L.vo 91/2001 sono solo quelle “…di cui all’art. 1, c. 2, della L. 31/12/2009, n. 196 (Art. 2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti……individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) …… (che non comprende le scuole; ndr)
Beni immobili e gestione patrimonio: Patrimonio immobiliare – Canoni di locazione o affitto   riguarda solo alcune scuole particolari (Es. Ist. agrari)
Costi contabilizzati

 

Tempi medi di erogazione dei servizi

 

 

art. 32, c. 2, lett. a)
art. 10, c. 5
L’obbligo di cui all’Art. 32, comma 2 del D.L.vo 33/2013, che richiama il precedente Art. 10, comma 5 del medesimo decreto, riguarda le amministrazioni centrali; in fatti il campo del D.L.vo 279/1997 è: “individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello stato.”
Liste di attesa

 

art. 41, c. 6 Tale obbligo riguarda il sistema sanitario nazionale.
Opere pubbliche   auto-evidente
Pianificazione e governo del territorio   auto-evidente
Informazioni ambientali

 

art. 40 le istituzioni scolastiche non forniscono le informazioni di cui all’Art. 40 del D.L.vo 33/2013
Strutture sanitarie private accreditate   auto-evidente
Interventi straordinari e di emergenza.   auto-evidente

 

NB: COMPLETARE/ADATTARE  LE  PARTI  IN  ROSSO

 

PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L’INTEGRITA’

2014 -2016

Il consiglio d’istituto

– visto il D.L.vo 150/2009;

– visto l’Art. 32 della L. 69/2009;

– vista la L. 190/2012;

– visto il D.L.vo 33/2013;

– vista la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

– viste le delibere dalla ANAC/CiVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013;

– tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica;

– visto l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013;

 

adotta il seguente

PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E L’INTEGRITÀ’  2014-2016

PER  …….. denominazione scuola……………..

(articolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33)

 

In questo documento é riportato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi dell’Art.10 del D.L.vo 33/2013 (d’ora in avanti “decreto”), valido per il triennio 2014-2016. Al fine semplificare le elaborazioni e ridurre i tempi di lavoro, il presente PTTI costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della L. 190/2012 che tuttavia viene formalizzata come documento autonomo. Il Programma si articola nei punti che seguono.

 

1) PRINCIPI  ISPIRATORI

Il PTTI si ispira ai seguenti principi:

– “accessibilità totale”, come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente, pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e le attività sviluppate dalla scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all’Art. 4, comma 1, lettere “d” ed “e” del D.L.vo 196/2003;

– la trasparenza corrisponde alla nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui all’Art. 117, lettera “m”, della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una “facilitazione” all’accesso ai servizi erogati dall’ …….. denominazione scuola…………….. ma è essa stessa un servizio per il cittadino;

– la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

 

2) IL  RESPONSABILE  DELLA  TRASPARENZA

Il responsabile di cui all’Art. 43 del decreto è il dirigente scolastico pro tempore . Nominativo e contatti del responsabile sono pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” e in altri spazi del sito web.

 

3) INTEGRAZIONE

Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, mantiene profonde connessioni con:

– il Piano della performance ex Art. 10 D.L.vo 150/2009 (che, per effetto dell’Art. 74, comma 4 del medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi previste, non riguarda l’area didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le filiere amministrative;

– il Piano di prevenzione della corruzione ex Art. 1, commi 7, 8,9 e 59 della L. 190/2012;

– gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi ( D.L.vo 82/2005; L. 4/2004; L. 69/2009).

 

4) OBIETTIVI  STRATEGICI

Gli obiettivi strategici del programma sono:

a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;

b) diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei etc;

c) diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza diretta o per telefono/fax degli interessati;

d) aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;

e) nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di:

– cartelle condivise;

– posta elettronica;

f) diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;

g) ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;

h) aumentare il grado di soddisfazione dei clienti;

i) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali.

 

5)  COINVOLGIMENTO  DEGLI  STAKEHOLDER

L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo 1°  del D.L.vo 297/1994, è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con gli stakeholder; sia interni che esterni. Conseguentemente gli OO.CC. rappresentano il luogo privilegiato ove si realizza l’elaborazione, l’attuazione e la manutenzione del PTTI.

Per favorire quanto sopra:

– l’atto di indirizzo e la proposta di PTTI, a cura del responsabile, viene trasmessa con congruo anticipo, rispetto alla seduta di adozione, a tutti i membri del consiglio d’istituto;

– negli OdG. delle sedute degli organi collegiali, con cadenza almeno bimestrale è inserito il seguente punto: stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Alla stesura del Programma ha partecipato anche il soggetto gestore del sito web.

 

6) LE  GIORNATE  DELLA  TRASPARENZA

Il Programma individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli OO.CC. di cui all’Art. 21, comma 1 dell’OM 215/1991, i momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente Programma e del Piano e la relazione sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del D.L.vo 150/2009, come previsto al comma 6 dell’Art. 10 del D.L.vo 33/2013. Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:

– feedback per il miglioramento della performance;

– feedback per il miglioramento dei servizi.

 

7) LA  SEZIONE  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE” (AT; Art. 9 del decreto); a tale riguardo:

a) a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni contenute nell’allegato A al decreto;

b) il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;

c) ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a:

– ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale;

– utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione tecnologica in grado di migliorare l’interconnessione digitale;

– consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul funzionamento dell’istituto;

d) il dirigente scolastico, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie affinché tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni diventino progressivamente sempre più autonomi nel pubblicare le predette informazioni nelle sezioni di competenza.

E’ esclusa la pubblicazione su “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”, in quanto a vario titolo non riguardanti l’istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni, previste dallo allegato A al decreto; le motivazioni tecnico-giuridiche dell’esclusione sono riportate direttamente nelle corrispondenti sotto-sezioni, sul sito della scuola.

 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  

Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali

Consulenti e collaboratori

Incarichi amministrativi di vertice

Dirigenti

Posizioni organizzative

Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato

Tassi di assenza

OIV

Bandi di concorso

Ammontare complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Rappresentazione grafica

Dati aggregati attività amministrativa

Controlli sulle imprese

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Criteri e modalità – Atti di concessione

Beni immobili e gestione patrimonio: Patrimonio immobiliare – Canoni di locazione o affitto (NB: TALI  SOTTO-SEZIONI  RIGUARDANO  SOLO ALCUNE  SCUOLE ndr)

Costi contabilizzati

Tempi medi di erogazione dei servizi

Liste di attesa

IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio

Informazioni ambientali

Strutture sanitarie private accreditate

Interventi straordinari e di emergenza.

Tenuto conto delle peculiarità dell’istituzione scolastica, della circostanza che la medesima è assoggettata ad una disciplina contabile speciale e delle particolari caratteristiche delle attività negoziali, sono escluse dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 1, comma 32 della L. 190/2012, le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di acquisizioni:

1) acquisti effettuati con il fondo di cui all’Art. 17 del DI 44/2001;

2) acquisizioni di beni o servizi di natura occasionale e non programmabili, per importi entro il …… (50 ?)…. % del limite di spesa di cui all’Art. 34, comma 1 del predetto decreto.

 

8) I  FLUSSI  DELLA  TRASPARENZA  E  MONITORAGGIO

Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI  DELLA  TRASPARENZA; i predetti settori sono:

– FLUSSI  DELLE  INFORMAZIONI  E  DEGLI  ACCESSI  ATTRAVERSO  IL  SITO  ISTITUZIONALE;

– FLUSSI  INFORMATIVI  CON  LE FAMIGLIE;

– FLUSSI  DELLA  TRASPARENZA  EX  D.L.vo 196/2003.

Ciascun flusso della trasparenza viene esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati FATTORI  E  COMPORTAMENTI  PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza osservabili e valutabili.

I “fattori e comportamenti proattivi” sono definiti in modo che sia sempre possibile verificarne l’effettiva realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario  SI/NO.

Il programma prevede l’attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di soggetti distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto-referenzialità.

Nelle tabelle che seguono sono specificati

Ambiti, “fattori e comportamenti proattivi”, “tempi” e “organi di monitoraggio” sono riportati nelle tabelle che seguono.

 

FLUSSI  DELLA  TRASPARENZA  ATTRAVERSO  IL  SITO  ISTITUZIONALE

FATTORI  E  COMPORTAMENTI  PROATTIVI

TEMPI

MONITORAGGIO

Sito istituzionale conforme standard  .gov.it attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

Pubblicazione “Atti generali” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

Pubblicazione di “Organi di indirizzo politico-amministrativo” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

Pubblicazione “Articolazione degli uffici” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

DSGA

Pubblicazione “Telefono e posta elettronica” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

DSGA

Pubblicazione di “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti “ attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

A.A. INCARICATO  DEL  PERSONALE

Pubblicazione di “Contrattazione collettiva” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

RSU

Pubblicazione di “Contrattazione integrativa” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

RSU

Pubblicazione di “Piano della Performance” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

Pubblicazione di “Relazione sulla Performance” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

Pubblicazione di “Benessere organizzativo” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

R.L.S.

A.S.P.P.

Pubblicazione di “Dati aggregati attività amministrativa” limitatamente al comma 2 dell’Art. 24 D.L.vo 33/2013 attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

DSGA

Pubblicazione di “Tipologie di procedimento” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

DSGA

Pubblicazione di “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

DSGA

A.A.  COMPETENTI  DI  SETTORE

Pubblicazione di “Provvedimenti dirigenti” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

Pubblicazione di “Provvedimenti organi indirizzo-politico” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

Pubblicazione di “Bandi di gara e contratti” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

Pubblicazione di “Bilancio preventivo e consuntivo” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

Pubblicazione “Patrimonio immobiliare” (SOLO PER SCUOLE PARTICOLARI; ALTRIMENTI ELIMINARE) attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

Pubblicazione di “Canoni di locazione o affitto” (SOLO PER SCUOLE PARTICOLARI; ALTRIMENTI ELIMINARE) attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

DSGA

Pubblicazione di “Controlli e rilievi sull’amministrazione” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente 

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

DSGA

Pubblicazione di “Carta dei servizi e standard di qualità” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

CONSIGLIO  D’ISTITUTO

Pubblicazione “Indicatore di tempestività dei pagamenti” attivato /previsto entro    il…… 

aggiornato periodicamente

RESPONSABILE  EX  ART. 43

REFERENTE  SITO

DSGA

 

FLUSSI  INFORMATIVI  CON  LE  FAMIGLIE

FATTORI  E  COMPORTAMENTI  PROATTIVI

TEMPI

MONITORAGGIO

Modalità per i rapporti con le famiglie ex art. 29 comma 4 del CCNL comparto scuola definito il piano/prevista definizione entro il… CONSIGLIO  D’IST.

CONS. INTER/SEZ/CL.

modalità di ricevimento individuale da parte del DS e dei docenti definite/prevista definizione entro il… CONSIGLIO  D’IST.

CONS. INTER/SEZ/CL.

illustrazione del documento di valutazione ai genitori definita/prevista definizione entro il… CONSIGLIO  D’IST.

CONS. INTER/SEZ/CL.

“pagella”  e  registro  elettronico ” art. 7 L. 135/2012 attivato/attivato per un gruppo di classi/prevista attivazione entro il… CONSIGLIO  D’IST.

COLLEGIO  DOC.

REFERENTE

incontri periodici con i genitori definiti/prevista definizione entro il…    CONSIGLIO  D’IST.

CONS. INTER/SEZ/CL.

 

FLUSSI  DELLA  TRASPARENZA  EX  D.L.vo 196/2003

FATTORI  E  COMPORTAMENTI  PROATTIVI

TEMPI

MONITORAGGIO

1) nomine degli incaricati dei trattamenti al personale amministrativo ex art. 30 effettuate/prevista effettuazione entro il ………. CONSIGLIO  D’IST.

RESPONSABILE  Art 29

2) nomine degli incaricati dei trattamenti al personale docente ex art. 30 effettuate/prevista effettuazione entro il ………. CONSIGLIO  D’IST.

RESPONSABILE  Art 29

3) nomina del responsabile dei trattamenti per il personale amministrativo ex art. 29 effettuata/prevista effettuazione entro il ………. CONSIGLIO  D’IST.
4) nomine ai fiduciari di plesso/sede di responsabili dei trattamenti per il personale docente ex art. 29 effettuate/prevista effettuazione entro il ………. COLLEGIO  DI  DOC.
5) informativa privacy ex art. 13 pubblicata/prevista pubblicazione entro il…… CONSIGLIO  D’IST.

RESPONSABILE  Art 29

6) documento programmatico sulla sicurezza ex  allegato B punto n° 19 elaborato/elaborazione prevista entro il…….. CONSIGLIO  D’IST.

RESPONSABILE  Art 29

 

9) DIFFUSIONE  DEL  PTTI

Il presente Programma e i suoi contenuti vengono diffusi:

– mediante pubblicazione nel sito web della scuola;

– presentazione nelle giornate della trasparenza;

– discussione nell’ambito degli OO.CC.

 

10) DIFFUSIONE  DELLA  SEZIONE  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”

La conoscenza e l’uso della sezione “amministrazione trasparente” viene favorita:

– nell’ambito delle giornate della trasparenza;

– discussione nell’ambito degli OO.CC.

 

………………………………………………………….

I nuovi obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013

I nuovi obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013
(decreto  trasparenza)
COSA  DEBBONO  FARE  LE  SCUOLE

1) riepilogo  dei  principali  obblighi  e  scadenzario;

2) richiamo  delle  principali  norme  con  i  relativi  link;

3) analisi  del  testo  del  d.l.vo 33/2013;

4) materiali  prestrutturati  per  il  disimpegno  degli  obblighi  previsti dal  decreto.

 

 

Nota 13 novembre 2013, Prot. n. AOODGPER.12286

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Uff. II

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.: Al CAPO DIPARTIMENTO per l’ISTRUZIONE
Al CAPO DIPARTIMENTO per la PROGRAMMAZIONE
S E D E

Oggetto: D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Circolare n. 2 del 19.7.2013 Funzione Pubblica – Attuazione della trasparenza.

In attuazione al decreto legislativo e alla circolare in oggetto si rappresenta che i curricula vitae dei Dirigenti Scolastici sono visualizzabili sul sito internet del MIUR → Istruzione → Personale scuola → Dirigenti scolastici → Curriculum vitae.
Con l’occasione si informa che sono state aggiornate le informazioni che i Dirigenti Scolastici devono inserire nel C.V. In particolar modo nella sezione dell’anagrafica relativa a “Incarico attuale” è presente anche l’informazione concernente l’eventuale comando/utilizzazione, con le seguenti informazioni:
– Sede di utilizzazione/comando;
– Data inizio utilizzazione/comando;
– Data fine utilizzazione/comando.
Come avviene per gli altri dati di anagrafica, eventuali inesattezze potranno essere segnalate dallo stesso dirigente al proprio Ufficio Scolastico Regionale di competenza tramite apposito link (“Per eventuali dati anomali o errati non modificabili dall’utente….”), compilando il form.
Inoltre, al termine della sezione “Informazioni Personali”, è presente la nuova voce “Altri recapiti” in cui è data al Dirigente Scolastico la possibilità di inserire manualmente eventuali altri recapiti: recapito telefonico della sede presso cui è utilizzato/comandato, altro indirizzo e-mail, ecc.
Dette informazioni sono memorizzate solo nella base dati proprietaria dell’applicazione, pertanto saranno “legate” al singolo C.V. nel quale sono state inserite e saranno visibili fintanto che questo sarà pubblicato.
Qualora lo stesso Dirigente pubblicasse un nuovo C.V., dovrà inserire i nuovi dati “Altri recapiti” poiché i precedenti, non essendo memorizzati insieme ai dati anagrafici del Dirigente Scolastico, non saranno reperibili automaticamente dal sistema.
Si rappresenta, inoltre, che sono disponibili per codesti Uffici Scolastici Regionali, oltre ai report già esistenti presenti sotto le responsabilità “Gestione Stato Matricolare USR” e “Gestione Organici USR” (“Elenco Dirigenti in servizio” – “Elenco Istituzioni scolastiche sedi di dirigenza” – “Stampa Stato Matricolare”) i seguenti:
– Interrogazione C.V. per lista di scuole;
– Interrogazione per dati anagrafici del dirigente di interesse.
I nuovi report, disponibili in S.I.D.I. sotto Operazione Trasparenza sono:
– “Aggiornamento Curriculum Vitae Dirigenti Scolastici” che permette di visualizzare, per ciascuna Regione, il totale dei Dirigenti Scolastici in servizio e le informazioni relative al numero di C.V. pubblicati, al numero di C.V. in bozza e al numero di Dichiarazioni di altri emolumenti effettuate;
– “Elenco Curriculum Vitae Dirigenti Scolastici ” che consente, in funzione dello stato del C.V., di ottenere l’elenco puntuale dei dirigenti scolastici che hanno pubblicato o solo compilato in bozza il proprio C.V.
Il report preesistente “Stampa Elenco Aggiornamento CV DS” presente in ““Gestione Stato Matricolare USR”, pertanto, non va più tenuto in considerazione.
Per maggiori informazioni sui due nuovi report si rimanda alla guida di riferimento, che ad ogni buon fine si allega: “Amministrazione Trasparente – Acquisizione CV Dirigenti Scolastici e Monitoraggio – Guida di riferimento”.
Si raccomanda di portare a conoscenza di tutti i Dirigenti Scolastici degli aggiornamenti apportati alle funzioni e si segnala che, da un monitoraggio effettuato alla data del 12 novembre 2013 risultano sul sito del M.I.U.R. ancora in bozza n. 571 curricula vitae e solo il 73% pubblicati.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di sollecitare i Dirigenti Scolastici ad adempiere agli obblighi di legge con la pubblicazione e l’aggiornamento del curriculum vitae con particolare riferimento alle integrazioni relative alla onnicomprensività dei trattamenti economici.
Si rammenta, infatti, che la normativa prevede la pubblicazione oltre alle informazioni concernenti il trattamento economico annuo lordo e la retribuzione di risultato, anche dei dati relativi ad eventuali incarichi aggiuntivi, comprensivi dell’indicazione dell’anno di riferimento e del compenso corrisposto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE
F.to Giacomo Molitierno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013

Modalità  per  la   pubblicazione   dello   scadenzario   contenente
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (13A10299)

(GU n.298 del 20-12-2013)

 

                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, recante «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  in
materia   di   decorrenza   dell'efficacia   dei    nuovi    obblighi
amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.  33  recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni», aggiunto dall'art. 29,  comma
3, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  che  dispone  la
pubblicazione,   sui   siti   istituzionali   delle   amministrazioni
competenti,  di  scadenzari  contenenti  l'indicazione   delle   date
relative  alla   decorrenza   dell'efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi introdotti; 
  Visto, in particolare, l'art. 29, comma  4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, che demanda ad uno o piu' decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione,  la   determinazione   delle
modalita' di applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  12,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con
cui l'on. avv. Gianpiero D'Alia  e'  stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 con cui al Ministro senza portafoglio on. avv.  Gianpiero
D'Alia e' stato conferito l'incarico per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013 recante «Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  al  Ministro  senza  portafoglio   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29,  comma  4,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  disciplina  le  modalita'  di
pubblicazione, a cura del  responsabile  della  trasparenza,  di  uno
scadenzario sul sito istituzionale delle amministrazioni  competenti,
ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, con l'indicazione delle  date  di  efficacia  dei  nuovi
obblighi amministrativi introdotti. Il presente  decreto  disciplina,
altresi', le modalita' di comunicazione del predetto  scadenzario  al
Dipartimento della funzione pubblica,  ai  fini  della  pubblicazione
riepilogativa  degli  stessi  in   un'apposita   sezione   del   sito
istituzionale. 
  2. Fermo restando, per le amministrazioni dello Stato, per gli enti
pubblici nazionali e per le agenzie di cui al decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, l'obbligo  di  fissare  la  data  di  decorrenza
dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi ai  sensi  dell'art.
29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69  del  2013,  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Ai sensi dell'art. 29, comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno
2013,  n.  69,  per  obbligo  amministrativo  si  intende   qualunque
adempimento,  comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini
e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
                               Art. 2 

       Criteri e modalita' di pubblicazione dello scadenzario 

  1. Il responsabile della trasparenza pubblica  le  informazioni  di
cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti,
sul sito web istituzionale in apposita area  denominata  «Scadenzario
dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno  della  sotto-sezione
di secondo livello  «Oneri  informativi  per  cittadini  e  imprese»,
nell'ambito  della  sotto-sezione  di  primo  livello   «Disposizioni
generali»  della  sezione  «Amministrazione  trasparente»,   di   cui
all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  2.  Per  facilitare  l'accesso  ai  contenuti  dei  nuovi  obblighi
amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono  distinte  tra
quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno  come
destinatari  le  imprese,  e  organizzate  in  successione  temporale
secondo la data d'inizio dell'efficacia  degli  obblighi  stessi.  Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie
di cui al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  tenute  a
fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio  o  del  1°
gennaio, pubblicano le  informazioni  dello  scadenzario  rispettando
l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle  altre  date
eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013. 
  3.  Per  ciascun  nuovo  obbligo  amministrativo  sono  indicati  i
seguenti dati: 
  a) denominazione; 
  b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 
  c) riferimento normativo; 
  d) collegamento alla pagina del  sito  contenente  le  informazioni
sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. 
  4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto  legislativo  n.  33
del  2013,   le   amministrazioni   aggiornano   tempestivamente   lo
scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento  che
introduce un nuovo obbligo.
                               Art. 3 

                        Trasmissione dei dati 
               al Dipartimento della funzione pubblica 

  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  29,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 69  del  2013,  comunicano  tempestivamente  i  dati
relativi ai nuovi obblighi inseriti  nello  scadenzario,  incluso  il
link diretto alla pagina web, al Dipartimento della funzione pubblica
via pec all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it,  oppure  via
e-mail all'indirizzo scadenzarioPA@funzionepubblica.it.  Nel  secondo
caso,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  invia   riscontro
dell'avvenuta  ricezione  con  lo  stesso  mezzo.  Sulla  base  delle
comunicazioni ricevute, il  medesimo  Dipartimento  pubblica  in  una
apposita sezione del  sito  istituzionale,  facilmente  raggiungibile
dalla  homepage,  un  riepilogo,  in  successione  temporale,   degli
scadenzari,  distinti   per   destinatari   e   per   amministrazione
competente. 
  2. Per le amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del  decreto
legislativo n. 33 del 2013, diverse da quelle indicate al comma 1,  i
collegamenti agli scadenzari  pubblicati  sui  rispettivi  siti  sono
acquisiti e resi accessibili attraverso  il  portale  «Bussola  della
trasparenza»,   operativo   presso    il    medesimo    Dipartimento,
all'indirizzo web www.magellanopa.it/bussola.
                               Art. 4 

                     Fase di prima applicazione 

  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, creano sul  proprio  sito  web  istituzionale  l'apposita
sezione di cui all'art. 2, comma 1. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma  1,  contestualmente
alla  pubblicazione  degli  scadenzari,  comunicano  gli  stessi   al
Dipartimento della funzione pubblica  con  le  modalita'  di  cui  al
medesimo art. 3. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 novembre 2013 

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                            D'Alia                    

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 171

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni. (13G00076)

Capo I

Principi generali

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi  35  e  36
dell'articolo 1; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  ed  in
particolare il comma 8 dell'articolo 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   134,   costituiscono   principio
fondamentale della normativa in materia  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il  parere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 

                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

                  Principio generale di trasparenza 

  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale  delle
informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di
controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di
protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di
imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'
nel servizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle
liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al
servizio del cittadino. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonche'  le  norme  di
attuazione   adottate   ai   sensi   dell'articolo   48,    integrano
l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione,  a  norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
costituiscono altresi'  esercizio  della  funzione  di  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma,
lettera r), della Costituzione.
                               Art. 2 

                               Oggetto 

  1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza  concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione. 
  2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole  tecniche
di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati
concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere
ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed
identificazione.
                               Art. 3 

              Pubblicita' e diritto alla conoscibilita' 

  1.  Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblici  e  chiunque  ha   diritto   di   conoscerli,   di   fruirne
gratuitamente,  e   di   utilizzarli   e   riutilizzarli   ai   sensi
dell'articolo 7.
                               Art. 4 

                      Limiti alla trasparenza. 

  1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
comportano la  possibilita'  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il  loro  trattamento  secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi
restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da
disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati
personali eventualmente presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all'accesso  delle
informazioni di cui all'articolo 24, comma  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi
non soggetti agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  dal  presente
decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge  7  agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.
                               Art. 5 

                           Accesso civico 

  1.  L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle
pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 
  3.   L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato
richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento,
l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo'
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2,
comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di
pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,
cosi' come modificato dal presente decreto. 
  6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del
Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui
all'articolo 43, comma 5.
                               Art. 6 

                     Qualita' delle informazioni 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone
l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
                               Art. 7 

                      Dati aperti e riutilizzo 

  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono  pubblicati
in formato di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del  decreto  legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  senza  ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne
l'integrita'.
                               Art. 8 

          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 

  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e
15, comma 4.
                               Art. 9 

            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 

  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le  amministrazioni  non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad  impedire
ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 
  2.  Alla  scadenza  del   termine   di   durata   dell'obbligo   di
pubblicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  i  documenti,  le
informazioni e i dati sono comunque conservati  e  resi  disponibili,
con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  all'interno  di  distinte
sezioni del sito  di  archivio,  collocate  e  debitamente  segnalate
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I  documenti
possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
                               Art. 10 

        Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 

  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui
al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti
all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla
normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di
prevenzione della corruzione. 
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa
dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della
performance e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli  di  trasparenza
costituisce un'area strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 1. 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  ed  il
relativo stato di attuazione; 
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita' al vigente modello europeo. 
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150.
                               Art. 11 

                  Ambito soggettivo di applicazione 

  1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni»  si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni. 
  2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita'  di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o  dell'Unione
europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da  15  a  33,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza  e  regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa  vigente
in materia di trasparenza  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi
ordinamenti.
                               Art. 12 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale
sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 
  ((1-bis. Il responsabile della  trasparenza  delle  amministrazioni
competenti  pubblica  sul  sito  istituzionale  uno  scadenzario  con
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi  introdotti   e   lo   comunica   tempestivamente   al
Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione
riepilogativa su base  temporale  in  un'apposita  sezione  del  sito
istituzionale.   L'inosservanza   del   presente    comma    comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.)) 
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attivita’
delle pubbliche amministrazioni

                               Art. 13 

Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle
                      pubbliche amministrazioni 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione,
corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
  b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a
disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione
dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe
rappresentazioni grafiche; 
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.
                               Art. 14 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di
                         indirizzo politico 

  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di
livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti
documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1
entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai
sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la
situazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di
archivio.
                               Art. 15 

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi
            dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di
incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di
collaborazione o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia
dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le
amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli
e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche
amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
                               Art. 16 

Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il
  costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  il  conto  annuale  del
personale e delle relative spese sostenute, di cui  all'articolo  60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nell'ambito
del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione  organica
e al personale effettivamente in servizio e al  relativo  costo,  con
l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e
aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo
politico. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi  al  costo
complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di
livello dirigenziale.
                               Art. 17 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo
                            indeterminato 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al
personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  con  la
indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della  distribuzione
di questo personale tra le diverse qualifiche e  aree  professionali,
ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico.
                               Art. 18 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti
                       ai dipendenti pubblici 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni
incarico.
                               Art. 19 

                          Bandi di concorso 

  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le
pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso
l'amministrazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in  corso,  nonche'  quello  dei  bandi
espletati    nel    corso    dell'ultimo    triennio,    accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno di essi,  del  numero  dei  dipendenti
assunti e delle spese effettuate.
                               Art. 20 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della
  performance e alla distribuzione dei premi al personale. 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'entita'  del  premio  mediamente   conseguibile   dal   personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei  premi
e  degli  incentivi,  nonche'   i   dati   relativi   al   grado   di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i  dirigenti
sia per i dipendenti. 
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo.
                               Art. 21 

            Obblighi di pubblicazione concernenti i dati 
                   sulla contrattazione collettiva 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari
per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali,
che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni
autentiche. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto
legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita'
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste
dei cittadini.
                               Art. 22 

Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
  vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,
  nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione  medesima  ovvero  per  i
quali   l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita'  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o  delle
attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in
controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli
enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da
pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina
dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura
della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15. 
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore
di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione
interessata. 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate
nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle
medesime amministrazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e  loro
controllate.
                               Art. 23 

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di
indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
  a) autorizzazione o concessione; 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163; 
  c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e
progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o
con altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di
formazione del documento che contiene l'atto.
                               Art. 24 

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati  relativi  all'attivita'
                           amministrativa 

  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita'  amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita',  per  competenza  degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati. 
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del  monitoraggio  periodico  concernente  il  rispetto   dei   tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  28,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
                               Art. 25 

          Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli 
                            sulle imprese 

  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente
comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito:
www.impresainungiorno.gov.it: 
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attivita',
indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalita'  di
svolgimento; 
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle
attivita' di controllo che le imprese sono tenute  a  rispettare  per
ottemperare alle disposizioni normative.
                               Art. 26 

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,
  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone
  fisiche ed enti pubblici e privati. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce
condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille
euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione
del  beneficio  economico.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata
pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di  controllo   e'
altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista  concessione  o
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai  fini  del
risarcimento del danno da ritardo da parte  dell'amministrazione,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati.
                               Art. 27 

                Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
                      dei soggetti beneficiari 

  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o
il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto
incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di
facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
                               Art. 28 

Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e
                             provinciali 

  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a
ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli
atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche

                               Art. 29 

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e
  del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'
  dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso   a
rappresentazioni  grafiche,  al   fine   di   assicurare   la   piena
accessibilita' e comprensibilita'. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.
                               Art. 30 

        Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili 
                    e la gestione del patrimonio. 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni
identificative  degli  immobili  posseduti,  nonche'  i   canoni   di
locazione o di affitto versati o percepiti.
                               Art. 31 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
  sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti
l'organizzazione e  l'attivita'  dell'amministrazione  o  di  singoli
uffici.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati

                               Art. 32 

       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o
il  documento  contenente  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi
pubblici. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano: 
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e
il relativo andamento nel tempo; 
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento
all'esercizio finanziario precedente.
                               Art. 33 

                Obblighi di pubblicazione concernenti 
              i tempi di pagamento dell'amministrazione 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti
di  beni,   servizi   e   forniture,   denominato:   «indicatore   di
tempestivita' dei pagamenti».
                               Art. 34 

                 Trasparenza degli oneri informativi 

  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri
autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai
servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo
informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e
documenti alla pubblica amministrazione. 
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.
                               Art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e
  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti
i riferimenti normativi utili; 
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai
recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica
istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti
da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del
procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero
il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso
dell'amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,
con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale; 
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali,
facendone rilevare il relativo andamento. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di
accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82; 
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
                               Art. 36 

             Pubblicazione delle informazioni necessarie 
            per l'effettuazione di pagamenti informatici 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

                               Art. 37 

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
                         servizi e forniture 

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'  legale  e,  in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a  pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
                               Art. 38 

      Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione 
                 e valutazione delle opere pubbliche 

  1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui
propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni
annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex
post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni
relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le
procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro
nominativi. 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai
tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
                               Art. 39 

       Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo 
                           del territorio 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri,
piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti; 
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che
siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o
approvazione; i relativi allegati tecnici. 
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di
presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione
urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente
che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o
della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune
interessato, continuamente aggiornata. 
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente
legislazione statale e regionale.
                               Art. 40 

        Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 

  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le
disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti
istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso
alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e'
in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati,
qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo
articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
                               Art. 41 

            Trasparenza del servizio sanitario nazionale 

  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di
dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i
bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, gli atti di conferimento. 
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario. 
  4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi
con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita'
previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
                               Art. 42 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti
contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite
in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano: 
    a) i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle
norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga,
nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o
giurisdizionali intervenuti; 
    b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 
    c) il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo
sostenuto dall'amministrazione; 
    d) le particolari forme di partecipazione  degli  interessati  ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 
  ((1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,  della  legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le  funzioni  di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.))

Capo VI

Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni

                               Art. 43 

                   Responsabile per la trasparenza 

  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo
nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita'. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivita'  di
controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli
obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente,
assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo
politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV),
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento
degli obblighi di pubblicazione. 
  2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita',  all'interno  del  quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
  4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto. 
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli  inadempimenti  al
vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
                               Art. 44 

         Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 

  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della
performance,   valutando   altresi'   l'adeguatezza   dei    relativi
indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione  delle
performance, nonche' l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della
misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia
individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici
responsabili della trasmissione dei dati.
                               Art. 45 

Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrita'  e  la
  trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). 

  1.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione, controlla  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  esercitando  poteri
ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e
documenti alle amministrazioni pubbliche e  ordinando  l'adozione  di
atti o provvedimenti richiesti dalla  normativa  vigente,  ovvero  la
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza. 
  2.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione,  controlla  l'operato   dei   responsabili   per   la
trasparenza a cui puo'  chiedere  il  rendiconto  sui  risultati  del
controllo svolto all'interno delle  amministrazioni.  La  CIVIT  puo'
inoltre chiedere  all'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV)
ulteriori informazioni sul controllo  dell'esatto  adempimento  degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
  3. La CIVIT puo' inoltre  avvalersi  delle  banche  dati  istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione  pubblica  per  il  monitoraggio  degli  adempimenti   degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  4. In relazione alla loro gravita', la  CIVIT  segnala  i  casi  di
inadempimento  o  di   adempimento   parziale   degli   obblighi   di
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente   all'ufficio   di
disciplina dell'amministrazione interessata  ai  fini  dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o
del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.  La  CIVIT
segnala  altresi'  gli  inadempimenti  ai  vertici   politici   delle
amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte  dei  conti,  ai
fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La  CIVIT
rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla
e  rende  noti  i  casi  di  mancata  attuazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  di  cui  all'articolo   14   del   presente   decreto,
pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non  si
e' proceduto alla pubblicazione.
                               Art. 46 

         Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 

  1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di
valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di
responsabilita' per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di
risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance
individuale dei responsabili. 
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da  causa
a lui non imputabile.
                               Art. 47 

                     Sanzioni per casi specifici 

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a
carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o
organismo interessato. 
  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 48 

         Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' 
                            e trasparenza 

  1. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  definisce  criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente,
nonche'    relativamente     all'organizzazione     della     sezione
«Amministrazione trasparente». 
  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato  A   si
provvede con i decreti di cui al comma 3. 
  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono
adottati con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 
  4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: 
    a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei
dati, per  la  soddisfazione  delle  esigenze  di  uniformita'  delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva
rielaborazione; 
    b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni  diffuse,  individuando,  in
particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali  richieste
per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti
istituzionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 
  5. Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  nell'adempimento
degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,
sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di
cui al comma 1.
                               Art. 49 

                     Norme transitorie e finali 

  1. L'obbligo di pubblicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni  del
presente decreto alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento  ai  sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione. 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si  applicano,  per  ciascuna
amministrazione,  a  partire  dalla  data  di  adozione   del   primo
aggiornamento  annuale  del  Piano  triennale  della  trasparenza   e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e  modalita'  di  applicazione  del
presente  decreto  in   ragione   della   peculiarita'   dei   propri
ordinamenti.
                               Art. 50 

                       Tutela giurisdizionale 

  1. Le controversie relative agli obblighi di  trasparenza  previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.
                               Art. 51 

                       Invarianza finanziaria 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 52 

                 Modifiche alla legislazione vigente 

  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,»  sono  inserite  le
seguenti: «ai Vice Ministri,»; 
  2) al numero 3), dopo le parole: «ai  consiglieri  regionali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 
  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 
  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; 
    b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del  coniuge  non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi  vi  consentono»  sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge  non  separato,  nonche'  dei
figli e dei parenti entro il  secondo  grado  di  parentela,  se  gli
stessi vi consentono». 
  2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse. 
  3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle
pubbliche   amministrazioni).   -   1.   I   siti   delle   pubbliche
amministrazioni contengono i  dati  di  cui  al  decreto  legislativo
recante il riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  23,  comma  1,  dopo  la  parola:  «accesso»  sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; 
  b)  all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo   la   parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e  di  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa»; 
  c)  all'articolo  116,  comma  1,  dopo   le   parole:   «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per  la  tutela
del  diritto  di  accesso  civico  connessa  all'inadempimento  degli
obblighi di trasparenza»; 
  d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:  «l'esibizione»  sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; 
  e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6),  dopo  la  parola:
«amministrativi» sono  inserite  le  seguenti:  «e  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa». 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
si intende riferito all'articolo 10.
                               Art. 53 

               Abrogazione espressa di norme primarie 

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e
successive modificazioni; 
  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  e) articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
  f) articolo 57 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91; 
  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 
  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; 
  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

                                                             Allegato 

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. 

    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
  trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
   delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
  e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
    e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
        Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
              esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
|=======================|============================|==============|

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
e relativi contenuti.

  La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in
modo che  cliccando  sull'identificativo  di  una  sotto-sezione  sia
possibile  accedere  ai  contenuti  della  sotto-sezione  stessa,   o
all'interno della stessa pagina "Amministrazione  trasparente"  o  in
una pagina specifica  relativa  alla  sotto-sezione.  L'obiettivo  di
questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione
e uno specifico in modo che sia  possibile  raggiungere  direttamente
dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e'  necessario
che i collegamenti ipertestuali associati alle singole  sotto-sezioni
siano mantenute  invariate  nel  tempo,  per  evitare  situazioni  di
"collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. 

  L'elenco dei contenuti indicati  per  ogni  sotto-sezione  sono  da
considerarsi i contenuti minimi  che  devono  essere  presenti  nella
sotto-sezione  stessa,  ai  sensi  del  presente  decreto.  In   ogni
sotto-sezione  possono  essere  comunque  inseriti  altri  contenuti,
riconducibili all'argomento  a  cui  si  riferisce  la  sotto-sezione
stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un   maggior   livello   di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai  fini  di
trasparenza  e  non  riconducibili  a  nessuna  delle   sotto-sezioni
indicate  devono  essere  pubblicati   nella   sotto-sezione   "Altri
contenuti". 

  Nel  caso  in  cui  sia   necessario   pubblicare   nella   sezione
"Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono
gia' pubblicati in altre  parti  del  sito,  e'  possibile  inserire,
all'interno   della   sezione   "Amministrazione   trasparente",   un
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi,  in  modo  da  evitare
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dell'amministrazione.  L'utente  deve  comunque  poter  accedere   ai
contenuti di interesse dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.