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Sistema Nazionale di Allerta Precoce – Report 2012

Sistema Nazionale di Allerta Precoce
National Early Warning System – N.E.W.S.
Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri

da Il Redattore Sociale

Sistema di allerta precoce: 127 segnalazioni nel 2011 e 150 nuove molecole in 3 anni

Pubblicato il report 2012 del Sistema Nazionale di allerta precoce. Aumentate le segnalazioni: + 19,9% sul 2010. Tra le nuove droghe identificate, 36 cannabinoidi sintetici, 30 catinoni sintetici, 23 fenetilamine. 113 i siti di vendita segnalati

Più di 150 nuove molecole registrate dal 2009 dal Sistema nazionale di allerta precoce (N.E.W.S.) del Dipartimento politiche antidroga, la cui delega  è affidata al  Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, Andrea Riccardi. 127 segnalazioni provenienti da tutta Italia e dall’Osservatorio Europeo (Oedt) solo nel 2011, oltre 20 allerte inviate al Network dei 58 Centri Collaborativi del Sistema disposti su tutto il territorio nazionale. Questi alcuni dei numeri riportati nel Report di Attività del N.E.W.S  che si base sui dati di attività del 2011.

Delle 127 segnalazioni, la maggior parte è giunta dall’Osservatorio Europeo (32,3%), dai laboratori di analisi (24,4%) e dalla Forze dell’Ordine (18,1%), altre dai media (9,4%), dai Centri Antiveleni (7,1%) e dalle strutture sanitarie (6,3%). Si è registrato inoltre un incremento del 19,9% delle segnalazioni rispetto al 2010 quando le segnalazioni erano state 106 e del 108,2% rispetto al 2009, quando le segnalazioni erano state 61.

Nuove droghe. Tra le nuove droghe identificate, 36 sono cannabinoidi sintetici, 30 catinoni sintetici, 23 fenetilamine. Le allerte, 21 nel solo 2011, hanno riguardato soprattutto casi di intossicazione acuta correlati al consumo delle nuove droghe, come ad esempio i 29 casi registrati tra il 2010 e il 2011 in Italia correlati all’assunzione di miscele di erbe vendute come profumatori ambientali in Internet o in smart shops, ma risultate contenere cannabinoidi sintetici, o altri 4 causati dal consumo di catinoni sintetici.

Le intossicazioni acute correlate all’assunzione di cannabinoidi sintetici registrate dal 2010 sono state 29, la maggior parte concentrata nel Nord Italia. Analogamente, tra il 2010 e il 2011, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha ricevuto segnalazioni di 4 casi di intossicazione acuta correlata all’assunzione di catinoni sintetici. Tutti i casi sono stati registrati tra la Regione Lombardia e la Regione Veneto.

Vendita e attività online. Per quanto riguarda il monitoraggio della vendita di droghe su web, 113 sono stati i siti segnalati alle Forze dell’Ordine e che commercializzavano sostanze stupefacenti, 78 dei quali (69,6%) sono stati resi non più accessibili. Sono stati analizzati 56 prodotti acquistati attraverso Internet. Tra questi sono stati individuati cannabinoidi sintetici, analoghi del sildenafil, catinoni sintetici e composti stimolanti e allucinogeni..
L’attività ha inoltre portato all’individuazione di 74 eventi musicali illegali (rave party) promozionati online durante i quali sarebbero state vendute e consumate sostanze illegali: 44 di questi sono stati impediti o gestiti dalle Forze dell’Ordine.

Partite anomale di droghe “classiche”. Inoltre, in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, sono state monitorare e messe in luce le variazioni della percentuale di principio attivo presente nelle cosiddette “droghe classiche”. Da questa osservazione è emerso che dal 2009 le percentuali di principio attivo della cannabis, della metilendiossimetamfetamina e dell’eroina sono aumentati. Leggermente in calo, invece, la percentuale di principio attivo della cocaina.

Nuovi tagli e adulteranti. Le segnalazioni giunte al Sistema nell’ultimo anno di attività evidenziano che le sostanze da taglio/adulteranti più frequentemente incontrate per l’eroina sono risultate sedativi, paracetamolo, caffeina e metorfano. Tetramisolo/levamisolo, fenacetina, lidocaina e diltiazem sono invece i tagli/adulteranti più frequentemente riscontrati per la cocaina.

Infezioni droga-correlate. Il monitoraggio dell’incidenza delle infezioni droga correlate (HIV, HBV, HCV, TBC, MST) ha evidenziato un aumento della percentuale di “NO-TESTING” per tali infezioni presso i Ser.D. Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha quindi attivato, a dicembre 2011, un’Allerta di grado 3 evidenziando i gravi rischi connessi alla situazione e indicando di provvedere ad incentivare il testing per le malattie infettive all’interno dei Dipartimenti e dei Servizi per le Dipendenze.

“Dopo 3 anni di attività presso il Dipartimento politiche antidroga – dichiara Giovanni Serpelloni, capo del Dpa – il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha raggiunto risultati significativi che hanno concretamente contribuito, in stretta collaborazione con la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, al contrasto della diffusione di nuove sostanze stupefacenti nel territorio italiano e alla protezione della salute pubblica, anche attraverso la collaborazione con il Ministero della Salute con l’emanazione di 3 decreti tra il 2010 e il 2011, che hanno reso illegali numerose nuove droghe di origine sintetica”.

Sistema di allerta rapido europeo: nel 2011 individuate 49 sostanze psicoattive

Il 2011 è stato l’anno record delle nuove droghe, quasi una a settimana. Nel 2011 il sistema di allerta rapido dell’Europa ne aveva individuate 41 nel 2010 e 24 nel 2009. Sale a oltre 200 il totale delle tipologie di nuove droghe segnalate dal 1997

Il 2011 è stato l’anno record delle nuove droghe segnalate attraverso il sistema di allerta rapido nell’Unione europea: individuate 49 sostanze psicoattive, quasi una a settimana, contro le 41 nel 2010 e le 24 nel 2009. E’ quanto riporta l’ultimo rapporto annuale dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, realizzato in collaborazione con l’Europol. Le sostanze segnalate sono tutte sintetiche e due terzi del totale riguardano soltanto alcune tipologie: i cannabinoidi sintetici (23 sostanze) e catinoni sintetici (8 sostanze). Sale a oltre 200, quindi, il totale delle tipologie di nuove droghe segnalate dagli Stati membri dal 1997.

Si tratta di un “fenomeno globale che si sta sviluppando ad un ritmo senza precedenti”, anche se il miglioramento delle capacità del sistema di preallarme nei diversi paesi può aver contribuito all’incremento, spiega il rapporto. In crescita, tuttavia, anche il numero dei negozi online che offrono almeno una delle sostanze segnalate: nel mese di gennaio del 2011 erano 314, nello stesso mese del 2012 se ne contavano 690.

L’Osservatorio, inoltre, evidenzia come significativo nel 2011 soprattutto la diversità dei cannabinoidi sintetici, di cui sono state individuate cinque nuove famiglie, portando il totale di questa tipologia di sostanza a 45 e rendendola la più numerosa tra quelle monitorate. “Abbiamo trovato nuove droghe vendute in confezioni attraenti su internet, nei locali notturni o agli angoli delle strade – ha affermato Wolfgang Götz, direttore dell’Osservatorio -. Qualunque sia la fonte, quello che intraprendono i consumatori di questa crescente varietà di pillole e miscele, senza una conoscenza precisa di ciò che contengano e dei rischi potenziali per la salute, è un pericoloso gioco alla roulette russa”

Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro, tra i giovani di 15-24 anni, circa il 5% degli intervistati ha riferito di aver fatto uso di questo tipo di sostanze ed aver avuto accesso alle stesse soprattutto tramite amici (54%), alle feste o nei locali (37%), nei negozi specializzati (33%) o su internet (7%). “La vendita di droghe illecite e nuove sostanze psicoattive su internet è un altro settore usato dalle organizzazioni criminali – ha spiegato Rob Wainwright, direttore di Europol -. Dobbiamo garantire alle forze dell’ordine strumenti operativi e legislativi per combattere efficacemente questi casi”. A tal proposito, ricorda il rapporto, la Commissione europea ha già annunciato l’intenzione di proporre una legislazione europea più intransigente sulle nuove sostanze psicoattive, tenendo conto dei rapidi sviluppi e delle evidenze scientifiche sui rischi legati al loro uso.

Sali da bagno ingeriti, Serpelloni (Dpa): “Grazie al sistema di allerta precoce, fermeremo il mercato”

Il Dpa: “La notizia di queste ore sul nuovo modo di sballarsi degli americani attraverso l’ingerimento di sali da bagno, non coglie impreparato questo Dipartimento”. Che, anzi, rilancia la lotta alle smart drugs e alla vendita via internet

“La notizia di queste ore sul nuovo modo di sballarsi degli americani attraverso l’ingerimento di sali da bagno, non coglie impreparato questo Dipartimento”. Così il Dipartimento politiche antidroga sottolinea l’impegno italiano nella lotta alle cosiddette “smart drugs”

Afferma infatti in una nota: “Ci preme sottolineare che per quanto riguarda l’Italia, già da molti mesi grazie al Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento Politiche Antidroga, la cui delega è affidata al Senatore Carlo Giovanardi, sono  stati identificati e censiti catinoni sintetici (Mdpv, Mefedrone) che vengono generalmente  venduti negli smart shop  e su internet  proprio come sali da bagno e fertilizzanti”.

“Grazie alla collaborazione con il Ministero della Salute – continua il Dpa -, queste sostanze sono state rese illegali e inserite nella tabella delle sostanze stupefacenti insieme ai cannabinoidi sintetici venduti come profumatori di incensi ed estremamente pericolose per la salute. La stessa Commissione Europea ha annunciato nella giornata odierna, la necessità di  norme più chiare e più efficaci per contrastare la diffusione di queste droghe sintetiche, una linea già da tempo intrapresa dall’Italia”.

”Inoltre in merito ai sali da bagno già ad agosto dello scorso anno, il Sistema Nazionale di allerta precoce aveva individuato il catinone sintetico 3,4 metilenediossipirovalerone (MDPV) in un prodotto denominato ‘Ivory Wave’ commercializzato in Internet come sale da bagno e associato ad oltre 20 casi di intossicazione acuta nel Regno Unito e in Finlandia”.

Da parte sua Giovanni Serpelloni, capo del Dipartimento Politiche Antidroga, afferma: “Prosegue l’attività di questo Dipartimento nella identificazione precoce di questi catinoni e cannabinoidi sintetici, sia da un punto di vista tossicologico, che attraverso un attento monitoraggio dei pronto soccorsi mediante il Sistema di Allerta che si sta dimostrando molto efficace nella prevenzione della diffusione di queste pericolosissime sostanze molte delle quali sono già state sequestrate. Tutto questo ci permetterà di interrompere il nuovo mercato delle smart drugs che fino ad oggi è riuscito ad evitare i divieti imposti dalla legge e a generare  molti danni alla salute dei nostri ragazzi”.

 

Illegittimità di classi “pollaio”

Illegittimità di classi “pollaio” per violazione delle norme sulla sicurezza e l’igiene dei posti di lavoro (TAR Molise sent. 144 e 145/2012)

di Salvatore Nocera

 

La Corte Costituzionale sull’accorpamento degli istituti scolastici

La Corte Costituzionale sull’accorpamento degli istituti scolastici (Sent. 147/12)

di Salvatore Nocera

La CM 48/2012 sugli esami di licenza media

La CM 48/2012 sugli esami di licenza media

di Salvatore Nocera

Il MIUR ha emanato la circolare sugli esami di licenza media per  il prossimo Giugno 2012.

Interessante e fa discutere la norma che stabilisce nella pubblicazione dei quadri l’obbligo di scrivere, accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma ma il solo attestato, la dizione “ esito positivo “, come già avviene da anni per lo stesso caso relativo però agli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dizione “ non licenziato”.

Alla luce delle critiche mosse alla c m n. 48/12, sugli esami di licenza media, circa l’espressione “ esito positivo “ da porre, nei quadri pubblicati all’albo della scuola, accanto ai nomi degli alunni con disabilità che conseguono il semplice attestato coi crediti formativi maturati , debbo ammettere quanto segue.

Debbo riconoscere che da sempre ho molto insistito con interventi orali  e scritti sia in convegni che al MIUR  ( e me ne scuso ) per l’adozione di una norma di tal genere, sulla base di due argomentazioni:

1-      Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità ( cui il Consiglio di classe ritiene  che possa essere rilasciato solo l’attestato) debbono essere ammessi agli esami, poiché l’attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione; Pertanto tali alunni con disabilità debbono avere un giudizio di ammissione  necessariamente  “ positivo “ non inferiore alla sufficienza;

2-      L’art 11 comma 12 dell’O M n. 90/01 stabilisce che l’attestato è titolo idoneo ai fini dell’iscrizione alle scuole superiori, sia pur al solo scopo del conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità di frequentare  anche le scuole superiori. Conseguentemente di fronte a norme simili sembrava incoerente far figurare sui quadri la dicitura “ non licenziato”,  o “ esito negativo “mentre sembrava più logico  il termine “ esito positivo”.

Però le critiche mosse a questa parte della c m n. 48/12 mi sembrano fondate con riguardo alla non comparabilità del valore dell’attestato rilasciato al termine della scuola superiore e quello rilasciato al termine della scuola media.

Io stesso ho scritto  già dall’entrata in vigore della L.n. 104/92 che il comma 2  dell’art 16 della stessa concernente esclusivamente gli esami di licenza media degli alunni con disabilità (riportato poi nell’art 9 del dpr n. 122/09)  ha un valore ed un significato del tutto diversi da quelli dell’attestato rilasciato agli alunni con disabilità con pei differenziato, al termine   degli esami conclusivi gli studi superiori.

Infatti, mentre l’attestato rilasciato al termine degli esami di scuola superiore certifica l’esito positivo rispetto al PEI “differenziato” svolto dall’alunno ( O M n. 90/01 art 15 ), l’attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media è la presa d’atto  eccezionale ( stante l’ampia dizione dell’art 16, comma 2, Legge 104/92) di un esito negativo che però non preclude la frequenza delle scuole superiori in forza della sentenza della Corte citata.

Infatti il comma 2 dell’art 16 della L.n. 104/92 stabilisce che  Nella scuola dell’obbligo sono predisposte,“………….. prove

D’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti   e idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.”

Conseguentemente sulla base del comma 2 dell’art 16 il mancato raggiungimento del  diploma  e quindi il rilascio dell’attestato deve essere un caso del tutto eccezionale.

Per inciso, la parificazione degli alunni con DSA che, a causa dell’esonero dagli esami delle lingue straniere, conseguono solo un attestato , è una parificazione forse un po’ forzata alla normativa degli alunni con disabilità con peri differenziato, che però mantiene una sua logica e non rompe la coerenza interna del sistema.

Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il semplice attestato, invece, c’è una contraddizione interna alla normativa che la nuova dizione della c m n. 48/12 purtroppo, vista alla luce delle critiche, non riesce a sanare.

Infatti o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita di ammetterli agli esami di licenza media, ma allora non possono conseguire l’attestato che , in base all’art 11 comma 12 dell’O M n. 90/01, può essere rilasciato solo dalla Commissione d’esami; o si emana una norma che consente il rilascio dell’attestato da parte del Consiglio di classe, venendo così meno la necessità di ammissione agli esami  solo quando l’esito della valutazione sia negativo.

In  questa seconda ipotesi diviene coerente col sistema l’apposizione  dell’abbandono della dizione “ esito positivo” e dell’accoglimento della dizione “ esito negativo”, però privando tali alunni della  possibilità di ammissione agli esami.

In tal modo si eviterebbe anche l’altra incongruenza evidenziata dalle critiche e cioè che, tali alunni, avendo la dizione “ esito positivo “ dovrebbero avere  accanto al proprio nome anche l’elenco dei voti; ora, se l’esito è positivo, tali voti debbono essere positivi, mentre il profitto  di tali alunni ha avuto una valutazione negativa; se si scrivessero i voti , in versione positiva, questi non corrisponderebbero al vero; se si omettessero in quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dizione ed i risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei dati personali, in quanto si avrebbero solo i nomi di tali alunni con la dizione “ esito positivo “ non seguito dai voti positivi, come obbligatoriamente avviene per gli altri compagni promossi.

Pertanto, scusandomi per le tesi fin oggi da me seguite, ritengo  che il Comitato tecnico dell’Osservatorio ministeriale  debba discutere i pro ed i contro di questa eventuale soluzione e  l’Amministrazione possa modificare  la normativa secondaria nel modo appena detto.

Chissà se l’Amministrazione, dati ii tempi strettissimi potrà procedere immediatamente a queste correzioni chiarificatrici già prima della pubblicazione dei risultati degli esami di quest’anno.

 

AA.VV. (a cura di E. Rossi), Organizzazioni di volontariato e attività commerciali e produttive

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE
a cura di Emanuele Rossi
Ed.E.  Zancàn Padova Aprile 2012 pp. 207

Il volume, fresco di stampa, è, come tutte le pubblicazioni della Fondazione Zancàn, frutto del dibattito fra grandi esperti professionisti ed operatori dei soggetti del Terzo Settore.

Il tema, lungi dal sembrare ristretto in angusti spazi accademici o limitato ai Soggetti del Terzo Settore, offre uno spaccato dell’attuale dibattito politico e culturale sulla forte trasformazione in atto dello Stato sociale.

Il tema prende lo spunto da una norma della L.n. 266/91, Legge-quadro dei rapporti tra volontariato e pubbliche Amministrazioni, che prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato di poter svolgere  attività commerciali e produttive “marginali” per meglio sostenere il perseguimento dei propri obiettivi che debbono essere privi di lucro “neppure indiretto”.

Tale norma è stata successivamente precisata da un decreto ministeriale che ha stabilito i limiti e le condizioni  per le quali un’attività commerciale può dirsi “marginale”, restringendo notevolmente la portata di tali attività.

Successivamente, a seguito anche dell’influsso della normativa europea in materia, un decreto legge ha apparentemente ampliato tale spazio di azione.

E’ da tener presente che nel 1991, data di promulgazione nella  L.n. 266, erano presenti nel campo del sociale come soggetti con attività non lucrative solo le organizzazioni di volontariato, distinte dalle cooperative di solidarietà sociale che invece svolgono attività produttive  vere e proprie.

Solo successivamente in Italia è stata approvata la L.n. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale e successivamente ancora è stata emanata la normativa sulle imprese sociali.

E’ inoltre da tener presente che altri soggetti del Terzo Settore  si imponevano con sempre maggior forza nel campo del sociale come le fondazioni di partecipazione, di comunità e soprattutto quelle bancarie.

Inoltre sia la crisi economica cominciata alla fine degli Anni ’90, sia il diffondersi sempre più impetuoso delle idee liberiste ed antistataliste anche nel campo sociale, facevano sì che da un lato il settore pubblico territoriale si ritirasse sempre più dal campo del sociale e dall’altro corrispondentemente  il Terzo settore veniva sollecitato ad intervenire nel campo dei servizi  sociali  non solo per colmare lo spazio lasciato scoperto dal settore pubblico, ma anche per una maggiore presa di coscienza del proprio ruolo di soggetto attivo di sussidiarietà orizzontale, succesivamente sviluppato nella teoria della  “ Big society “.

Questo tumultuoso agitarsi dei soggetti del Terzo Settore ha coinvolto culturalmente anche molti ambienti  gravitanti attorno e dentro le orfganizzazioni di volontariato, provocando anche in esse una deriva verso la logica dell’impresa sociale, che però ad altre organizzazioni di volontariato è sembrata tradire i principii essensiali su cui era fondata la L.n. 266/91.

Di qui si è sviluppato nel mondo del volontariato e più largamente anche dell’opinione pubblica e poi in campo scientifico un ampio dibattito non ancora concluso.

Questo volume rappresenta in modo lineare e assai completo lo stato attuale del dibattito.

Infatti i capitoli principali ed iniziali sono affidati alla penna di studiosi come Ugo Ascoli, docente di sociologia economica nell’Università politecnica delle Marche, Emanuele Rossi, docente di diritto costituzionale nella Scuola superiore Sant’Anna dell’Università di Pisa, Renato Frisanco, ricercatore della Fondazione Roma-Terzo Settore, già Fondazione del volontariato, costituita da Luciano Tavazza, cofondatore, con mons Giovanni Nervo, anche del MoVI, Movimento di volontariato Italiano.

Seguono poi numerosi scritti di ricercatori in campo sociologico, economico e giuridico, nonché molti interventi di dirigenti di Organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore.

Il tema è sviscerato da diverse angolature e con diverse argomentazioni, dalle quali emergono i due orientamenti, che si affrontano in modo dialettico e talora molto critico, circa la liceità etica, economica e giuridica della gestione di inprese non marginali da parte delle Organizzazioni di volontariato.

L’orientamento possibilista insiste molto sulle mutate condizioni dello Stato sociale, mentre gli oppositori paventano lo snaturamento dello spirito del volontariato.

I primi possono, forse in modo troppo affrettato, considerarsi innovatori; i secondi, in modo forse meno ragionato, “conservatori”.

Il dialogo che si svolge per tutto il volume è assai interessante, vivace e strettamente aderente alla realtà attuale e certamente la sua lettura giova ad una sempre più ampia formazione dell’opinione pubblica circa la permanenza del valore fondativo  della gratuità nell’incessante mutare della storia.

Salvatore Nocera

Discutibile Ordinanza del Consiglio di Stato

DISCUTIBILE ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI  STATO SUL MASSIMO DELLE ORE DI SOSTEGNO

DI SALVATORE NOCERA

Il Consiglio di Stato ha pronunciato il 13 Aprile l’ordinanza  sospensiva n. 1390 accogliendo l’appello dei genitori contro l’ordinanza del TAR di Abruzzo che negava il massimo delle ore  di sostegno richieste.

E’ da precisarsi che trattasi di ordinanza e non di sentenza, come taluno ha frettolosamente affermato.

Decisioni che attribuiscono ore di sostegno  per tutta la durata dell’orario scolastico non sono infrequenti e questa non è certamente la prima.

Anche la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10, nel proclamare il principio costituzionale che agli alunni certificati con gravità debba essere dato un numero di ore superiori alla media, ammetteva in via di principio che in taluni casi la gravità può richiedere la presenza di un docente per il sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico.

Il ragionamento di tutti i Magistrati,  che già dagli anni 90 si sono pronunciati in questo modo,  parte da un presupposto fondamentale che  le ore di sostegno debbano  essere assegnate “ sulla base delle effettive esigenze dell’alunno”.

Ora, stando alla pedagogia ed alla cultura dell’integrazione scolastica, le effettive esigenze sono quelle di essere integrato coi compagni e nei programmi della classe. Tale compito è di tutti i docenti curricolari della classe che però debbono avvalersi del sostegno di un docente specializzato. Ciò significa che docenti degli alunni con disabilità sono tutti i docenti della classe i quali si avvalgono della collaborazione di un docente specializzato, che non necessariamente deve essere presente per tutta la durata dell’orario scolastico.

Nella scuola superiore, è invalso, sulla base di un’erronea interpretazione dell’art 13 comma 5 della L.n. 104/92, operata con la C M n. 78/93,  l’orientamento amministrativo di assegnare docenti per il sostegno che siano laureati o abilitati in una delle quattro aree disciplinari ( linguistica, scientifica, tecnologica e psicomotoria); è da tener presente che ad es. nell’area tecnologica confluiscono oltre 130 indirizzi di studio, talora lontanissimi tra loro.

Così il Consiglio di Stato, in via provvisoria, ha stabilito che debbano essere assegnate ore   di sostegno con docenti specializzati per ogni disciplina di insegnamento e per tutta la durata settimanale dello stesso.

Se le effettive esigenze fossero prioritariamente quelle di avere il docente specializzato in ogni area disciplinare, la decisione sarebbe condivisibile. Però, come si è accennato, le effettive esigenze di ogni alunno con disabilità che la scuola si impegna ad integrare nella classe sono costituite dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno.

Purtroppo l’Amministrazione scolastica non è però in grado di dimostrare che tutti i docenti della classe possono prendersi in carico il progetto di integrazione, poiché nessuna norma prevede per loro l’obbligo di una accettabile formazione iniziale ed in servizio sulle tematiche della didattica dell’integrazione scolastica.

Conseguentemente  il Consiglio di Stato ed altri organi giurisdizionali hanno più volte deciso che ci debbano essere ore di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico.

Ma questo orientamento è la totale negazione dei principii dell’integrazione scolastica, che si sono affermati fin dai suoi inizi generalizzati alla fine degli Anni 60.

Ad es. io che  ero un gravissimo ipovedente al tempo della mia scolarizzazione negli Anni 50, non mi sono avvalso di nessun docente per il sostegno, ancora di là da venire; ma mi sono integrato grazie all’impegno dei miei docenti curricolari e dei miei compagni che mi  aiutavanio a capire ciò che i docenti scrivevano alla lavagna, mi prendevano appunti e poi venivano a  fare i compiti con me al pomeriggio.

Il Ministero col D M n. 249/2010 ha previsto finalmente che la formazione iniziale dei futuri docenti curricolari debba prevedere pure aspetti di didattica per l’integrazione; però, mentre ha previsto 31 crediti formativi universitari per i futuri docenti di scuola dell’infanzia e primaria, per quelli di scuola secondaria ha previsto appena 6 crediti formativi; nulla poi prevedono i Contratti collettivi circa l’obbligo di formazione in servizio su questi temi.

Conseguentemente, sino a quando il Ministero non  aumenterà sensibilmente i crediti formativi per i futuri docenti di scuola superiore e non concorderà coi Sindacati l’obbligo di fomazion e in servizio, decisioni come questa si moltiplicheranno, con notevole aggravio a carico dell’erario, anche per le spese di soccombenza dell’Amministrazione, e crescente imbastardimento dei principii pedagogici dell’integrazione scolastica.

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NOTA DEI LEGALI

Significativa pronuncia del Consiglio di Stato, accolto il ricorso dei genitori di un’alunna disabile; condannato il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale ad assegnare un insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica e nelle aree scolastiche indicate dal GHO.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza n. 1390 del 2012, ha accolto il ricorso proposto dai genitori di un’alunna disabile (affetta da ipovisione grave) frequentante il Liceo Scientifico di Lanciano (Ch), condannando il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Ambito territoriale n. 6 della Provincia di Chieti ad assegnare in favore dell’alunna disabile più di un insegnante di sostegno appartenente ad aree disciplinari specifiche, per ogni ora di frequenza scolastica.

I genitori dell’alunna hanno impugnato dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato il provvedimento dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo di assegnazione di un insegnante di sostegno dell’area motoria per un numero di 9 ore settimanali. I genitori lamentavano la violazione del diritto all’istruzione del disabile, sia per l’insufficienza del numero di ore assegnate rispetto alle effettive esigenze dell’alunna, sia per la nomina di un insegnante di sostegno appartenente ad un’area disciplinare diversa da quella indicata dagli esperti dal gruppo H, essendo inoltre la giovane esonerata la ragazza dalla disciplina dell’educazione fisica.

Accogliendo il ricorso il Consiglio di Stato ha affermato due importanti principi:

  • il diritto all’istruzione della persona disabile, di rilevo costituzionale, deve essere assicurato mediante l’adozione di misure idonee in concreto a garantirne l’effettività, con priorità assoluta rispetto ad esigenze di bilancio o relative ad aspetti organizzativi dell’istituzione scolastica;
  • gli insegnanti di sostegno devono essere assegnati agli alunni disabili in base all’area individuata dal GHO nel Profilo Dinamico Funzionale e nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Le indicazioni di riferimento nei documenti previsti assumono un rilievo di prioritaria importanza al fine di garantire una positiva funzionalità ed efficacia dell’integrazione scolastica.