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Accompagnamento minori

Scuola, Fedeli: “In Cdm ho posto questione
accompagnamento minori. Bene proposta Pd”

(Venerdì, 27 ottobre 2017) “Ho posto il tema dell’accompagnamento dei minori di 14 anni a scuola durante il Consiglio dei Ministri di oggi. È un argomento su cui abbiamo fatto un lungo approfondimento come Ministero, dopo la recente ordinanza della Cassazione, ben comprendendo il disagio vissuto in questo momento sia dalle scuole che dalle famiglie”. Lo rende noto la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.

“Come spiegato anche ieri in un lungo comunicato, le scuole, attualmente, stanno operando scelte che sono conformi al quadro normativo vigente in materia di tutela dell’incolumità delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni. La recente ordinanza della Cassazione ha sollevato un problema che era preesistente, che è molto delicato e non va sottovalutato in nessun aspetto. Come ho dichiarato anche nei giorni scorsi, se si vuole cambiare l’ordinamento serve un intervento in Parlamento. Saluto per questo con favore quanto dichiarato dalla deputata del Pd Simona Malpezzi che presenterà già la prossima settimana in Parlamento una proposta di legge”, prosegue Fedeli.

“Occorre venire incontro alle esigenze delle famiglie, chiarendo anche il quadro delle responsabilità giuridiche e penali rispetto alla tutela dei minori dopo la fine delle lezioni. Il Pd si farà carico di trovare il giusto equilibrio con una proposta in Parlamento. In questo senso posso rassicurare anche l’onorevole Brunetta: non c’è nessun caos, non c’è nessuna inadeguatezza, né del Governo né del Pd. Solo la consapevolezza che parliamo di un tema delicato e importante, che ha anche a che fare con la sicurezza e la tutela delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Un tema rispetto al quale è il Pd a proporre azioni concrete, non certo il centrodestra”, conclude la Ministra.


Scuola, Fedeli: “Su accompagnamento minori dirigenti stanno attuando leggi dello Stato. Per cambiarle serve un’iniziativa parlamentare”

(Giovedì, 26 ottobre 2017) “Le scelte e le decisioni dei presidi, in materia di tutela dell’incolumità delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni, sono conformi al quadro normativo attuale, come interpretato ed applicato dalla giurisprudenza. È una questione di assunzione di responsabilità nell’attuazione di norme che regolano la vita nel nostro Paese, pensate per la tutela più efficace delle nostre e dei nostri giovani”. Così la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, sul dibattito in corso relativo all’obbligo di vigilanza sui minori all’uscita dagli istituti scolastici anche a seguito di una recente ordinanza della Cassazione intervenuta sul tema.

“Le leggi e le pronunce giurisprudenziali, come quella recentemente resa dalla Corte di Cassazione, vanno rispettate – spiega la Ministra – e se si vuole innovare l’ordinamento su questo tema occorre farlo in Parlamento, introducendo una norma di legge che, a certe condizioni, dia alle famiglie la possibilità di firmare liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, anche penale, dirigenti e personale scolastico al termine dell’orario di lezione”.

Il quadro normativo in sintesi
In base alla normativa attuale, la scuola ha il dovere di sorveglianza sulle studentesse e sugli studenti minori per tutto il tempo in cui le sono affidati. Due sono le finalità generali dell’obbligo di vigilanza sul minore: impedire che compia atti illeciti e salvaguardarne l’incolumità. La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso specifico, un bambino di 11 anni era stato investito dall’autobus di linea sulla strada pubblica all’uscita di scuola. La Cassazione ha affermato che l’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d’istituto, che poneva a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola le alunne e gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandava al personale stesso la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardassero. Dalla lettura di questa ordinanza si potrebbe dedurre che la responsabilità della scuola sussista solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza specifici che vengono violati. In realtà, la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell’affidamento del minore alla vigilanza della scuola. La Cassazione civile ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza delle allieve e degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro (si veda ad esempio la sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999). Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Le disposizioni si attuano in genere a tutti i minori, anche se, già a partire dai 14 anni, si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e di volere intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno.

L’uscita autonoma, i Regolamenti scolastici ed il timore dell’abbandono

L’uscita autonoma, i Regolamenti scolastici ed il timore dell’abbandono

di Cinzia Olivieri

 

Da quando l’ordinanza della Cassazione (terza Sezione Civile) 21593/2017 ha rigettato i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in merito ad una vicenda giudiziaria (penale e civile) cominciata nel 2003 a seguito della morte di un alunno di 11 anni, investito all’uscita da scuola da un autobus, la questione desta particolare interesse.

In particolare cagiona apprensione la paventata condanna per abbandono in caso di uscita autonoma del minore, che ha indotto molti dirigenti a disporne il divieto nel primo grado, suscitando le proteste delle famiglie.

Il reato disciplinato dall’art. 591 c.p., si configura nei confronti di: Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

L’uscita autonoma dei minori infraquattordicenni, quindi, non costituisce di per sé un reato (né la norma in esame, a tutela del minore e dell’incapace, testualmente la vieta) ma potrebbe essere sanzionata laddove costituisca abbandono, situazione che va accertata nello specifico caso.

Del resto, se essa fosse interdetta sempre e comunque, sarebbero già fioccate denunce nei confronti di genitori (che prevalentemente vi optano, specie dalla secondaria di primo grado) ed istituzioni scolastiche.

Peraltro l’art. 10 del Dlgs 297/94 rimette ai regolamenti delle scuole le modalità della “vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima”.

Nel caso in premessa, la responsabilità del Ministero, nella persona del dirigente scolastico e del docente dell’ultima ora, è stata accertata e dichiarata sulla base di altri presupposti: “sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto disposto all’art. 3 lettere d) ed f) del Regolamento di istituto. Le norme ora richiamate, infatti, rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino…” (Cass. 21593/2017)”

Dunque determinante è stata la violazione di norme “contrattuali”, rappresentate anche dal regolamento di istituto.

È ormai orientamento consolidato della Cassazione che con l’accoglimento della domanda di iscrizione si realizza infatti “un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo,… accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni” (Cassazione, sez. III Civile, n. 11751/2013).

Da tale obbligo contrattuale deriva anche il dovere di assicurare l’osservanza del regolamento e di adottare le idonee misure organizzative e disciplinari per eliminare una situazione di rischio.

Ogni responsabilità va accertata con riferimento al caso concreto.

Tanto la previsione del DDL S325 del 2013, che proponeva di aggiungere un ultimo periodo della lettera a) dell’art. 10 del Dlgs 297/94 «Il rispetto del regolamento interno del circolo o dell’istituto esenta i docenti da qualsiasi responsabilità civile o penale nei confronti degli studenti», quanto quella di una modifica all’art. 591 c.p. che escluda l’ipotesi di abbandono in caso di uscita autonoma, appaiono troppo generiche e potenzialmente inefficaci, giacché non tutte le norme regolamentari possono ritenersi in quanto tali legittime né può scongiurarsi così in ogni caso quella situazione di pericolo che caratterizza il reato di abbandono. Tanto inoltre non escluderebbe a priori per la scuola la possibilità di essere convenuta in giudizio per l’accertamento della responsabilità in caso di eventi lesivi o potenziale contestato “abbandono” dell’allievo.

La giurisprudenza (tra le diverse: Cassazione, sez. V Penale, n. 11655/2012) ha riconosciuto sussistente il reato di cui all’art. 591 c.p. in capo ai responsabili del servizio di trasporto scolastico che avevano lasciato che il minore “scendesse dal pullman prima del pervenimento all’edificio scolastico e prima dell’affidamento al personale didattico, sì che il giovane – attese le condizioni precarie di viabilità per una recente nevicata – cadde per terra procurandosi lesioni al volto” (così anche Cass. n. 8833/2004). L’ha escluso invece in un caso in cui era stato invocato persino durante la permanenza a scuola (Cass. Pen., Sez. V, n. 24849/2011).

Certo sarebbe utile una disposizione “speciale” che, sebbene astrattamente potrebbe non impedire qualsiasi potenziale ipotesi di responsabilità, intervenga, per la scuola, quanto meno a riconoscere espressamente la possibilità di uscita autonoma del minore e delle sue condizioni minime, anche in considerazione dell’età, del grado di istruzione, delle scelte educative formulate dalla famiglia, della situazione logistica, del grado di autonomia raggiunto ed auspicabile.

Allo stato, per quanto possa apparire una soluzione non soddisfacente e siano d’altra parte comprensibili le richieste indicazioni normative di carattere generale o comunque a livello ministeriale, non si può prescindere da una condivisione con le famiglie anche attraverso documenti quale il regolamento ed il patto educativo di corresponsabilità, tanto anche accompagnato da una adeguata valutazione dei potenziali pericoli all’uscita nonché da pratiche progettuali come quelle del “pedibus” che educano appunto all’autonomia nel percorso di rientro.

Difficilmente potrebbe prospettarsi un “abbandono” se concertato e con il previsto passaggio di responsabilità.

Nota 2 ottobre 2017, AOODGOSV 12071

AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI PREPOSTI AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI
LORO SEDI
AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARI
LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – DGSP UFFICIO V
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
P.C, AL GABINETTO DEL MINISTRO -SEDE
AL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI – S E D E
AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza Monte Citorio,121 – 00186 ROMA

Nota 2 ottobre 2017, AOODGOSV 12071

OGGETTO: AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Nota del 16-3-2017 prot. U.0010074 . Diffusione di dati personali riferiti ad alunni. Invito a conformarsi.

Sicurezza scolastica: “gli è tutto da rifare”

Sicurezza scolastica: gli è tutto da rifare

di Giuseppe Guastini

 

Toh! Si riparla di sicurezza scolastica; deve essere tempo di elezioni.

Nelle ultime settimane hanno fatto parlare di sé alcuni tentativi di introdurre modifiche nell’intricata normativa in materia di sicurezza “delle” scuole (più avanti vi spiegherò il senso delle virgolette) ma gli interventi e le proposte che ho avuto modo di leggere quasi mai (è la mia opinione) sono risultati ben centrati sul problema; la maggior parte sono ritocchi.

Non soltanto; dal momento che siamo a fine legislatura, Governo e Parlamento hanno altro cui pensare e difficilmente saranno in grado di produrre riforme in lista d’attesa da anni (e per taluni aspetti da quasi un secolo).

Giunti a questo punto c’è solo da augurarsi che la nuova legislatura porti maggioranze e governi più sensibili in grado di risvegliare la sicurezza scolastica dalla sua ultradecennale letargia.

 

1) UNIFICARE LA TEMATICA

La parte più consistente di questo recente ritorno d’interesse per i temi della sicurezza riguarda alcune ipotetiche modifiche del D.L.vo 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In realtà nel mese di maggio sono stati introdotti diversi aggiornamenti al decreto (già più volte rimaneggiato) ma si è trattato perlopiù di aggiornamenti tecnici circoscritti con non rilevanti ricadute per le scuole. Nel link che segue potete scaricare il testo aggiornato a maggio 2017: http://biblus.acca.it/testo-unico-sicurezza-aggiornato-maggio-2017/

(attenzione: sono 565 pagine dichiarate; ma il mio PC ne conta 1004).

Nella tabella che segue sono richiamati gli articoli 2 e 18 che hanno implicazioni particolarmente impegnative per gli attori scolastici:

 

Dall’articolo 2 – Definizioni

“...Al lavoratore così definito è equiparato: …l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

Dall’articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

NOTE
Molti commentatori sono del parere che nei tempi e nei luoghi in cui opera l’equiparazione dell’allievo a lavoratore, in assenza di esplicita deroga di legge, questo comporta l’automatica equiparazione del docente a “preposto” (ossia “preposto di fatto”, secondo l’Art. 299, in quanto sovrintende alle attività del gruppo-classe; cfr anche la sentenza n. 22246 del 29/5/2014 della Cassazione penale) con i conseguenti nuovi profili di responsabilità e obblighi formativi.

E’ da valutare inoltre la possibilità che la LIM in classe sia da considerare “videoterminale” con le ulteriori conseguenze che da questo derivano. Ora, se anche i bambini sono come i lavoratori, questi avrebbero diritto alla prescritta informazione/formazione prevista per questa categoria ma nessuno ha ancora previsto come erogare un siffatto servizio a persone di questa età.

Anche un non esperto si rende facilmente conto che richiedere gli “interventi strutturali e di manutenzione” presuppone una competenza tecnica raramente presente nei dirigenti scolastici (a meno che il DS sia anche ingegnere). Pensate ad esempio a richieste relative alla manutenzione dell’impianto elettrico o delle strutture portanti che, fra l’altro, implicano l’uso di strumentazioni e metodologie particolari. Inoltre il decreto omette di disciplinare le situazioni, molto diffuse, in cui l’ente locale competente, malgrado la richiesta, rimanga inadempiente.

Come si vede da questi due soli articoli il decreto meriterebbe ancora svariati aggiornamenti.

Tre modifiche oltremodo opportune al decreto sono riportate nei punti che seguono.

   1) L’equiparazione dell’allievo a lavoratore dovrebbe essere definita meglio, eventualmente in termini soltanto figurativi, in modo da chiarire se e quando:
a) il docente presente acquisisce la qualificazione di preposto;
b) l’allievo-lavoratore ha diritto a ricevere le prescritte informazioni e formazione.

   2) In modo analogo la nozione di videoterminale andrebbe definita meglio in modo da capire se l’interazione con la LIM di classe già concorra a determinare l’equiparazione allievo-lavoratore e tutto quanto questo comporta.

   3) Per quanto riguarda l’Art. 18, trasferire all’ente locale (che dispone di un ufficio tecnico) la competenza di effettuare i controlli e i sopralluoghi periodici sull’edificio scolastico e su impianti e dotazioni di pertinenza,proprio allo scopo di programmare gli interventi “strutturali e manutentivi”necessari, lasciando al DS il solo obbligo di richiedere gli interventi per i rischi sopravvenienti.

       Si tratta di un trasferimento di competenze che risponde ai più elementari criteri di logica, di ottimizzazione della ripartizione delle competenze e, soprattutto, di prevenzione dei rischi (le richieste del DS possono essere effettuate solo a rischio conclamato) e di riduzione dei costi, dal momento che prevenire costa meno che riparare i danni.

       Il problema vero sta nel fatto che gli EE.LL. sono contigui al potere politico e  difficilmente accetterano nuove competenze; meglio allora lasciare le cose come stanno anche a danno della sicurezza delle persone e dei bilanci.

Va subito aggiunto però che il D.L.vo 81/2008 copre solo una parte dell’ampio territorio della sicurezza scolastica; per almeno due importanti motivi:

1) perché l’intero decreto è rivolto perlopiù ai lavoratori e, come avete visto dall’Art. 2, gli allievi solo in circostanze particolari sono equiparati ai lavoratori; conseguentemente milioni di alunni e studenti (soprattutto del 1° ciclo), per tutto o parte dell’orario scolastico, sono fuori dalle tutele del D.L.vo 81;

2) perchè sul tema della sicurezza gravitano due ulteriori onerosi ambiti:

A) le norme in materia di prevenzione degli incendi; segnatamente il DM 26/8/1992 (norme antincendio per la scuola; http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html ) e il DM del 10/3/1998 “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; http://www.unipd-org.it/rls/Prevenzioneincendi/DM10marzo1998.pdf ) con i particolari impegni derivanti dal punto 1.4.5 dell’Allegato 1;

B) le prescrizioni e la giurisprudenza riguardanti quella che in modo riduttivo viene solitamente definita “vigilanza” (sugli alunni minori), collegate in particolare agli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

Il Legislatore che volesse fare una cortesia alle scuole dovrebbe prima di tutto unificare i tre ambiti: D.L.vo 81/2008 (lavoratori), antincendio e vigilanza, introducendo anche gli opportuni correttivi. Ove il Legislatore non fosse cortese si potrebbero semplicemente elaborare Linee guida sulla sicurezza delle scuole.

 

2) LA STRANA QUESTIONE DELLA VIGILANZA
(“Culpa in vigilando” dei docenti e del dirigente scolastico)

 

Cosa dicono gli Articoli 2047 e 2048 del codice civile:

Art. 2047 del Codice Civile

Danno cagionato dall’incapace

Art. 2048 del Codice Civile

Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte

In caso di danno cagionato da persona incapace d’intendere o di volere (…), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

NOTA: L’articolo riguarda i docenti che operano con alunni/ studenti disabili e, secondo un orientamento giurisprudenziale, istituisce un diretto profilo di responsabilità risarcitoria anche per i danni cagionati a se stessi.

…I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Come potete facilmente osservare dal linguaggio, si tratta di due articoli piuttosto datati, scritti probabilmente nei primi decenni del ‘900, transitati con pochi aggiornamenti ai giorni nostri, in grado però di inguaiare seriamente i docenti e dirigenti contemporanei, costretti a operare in condizioni molto diverse dalle scuole di un secolo fa (a parte gli edifici, non pochi dei quali risalenti a quel periodo).

Ciò che salta immediatamente agli occhi è che entrambi gli articoli istituiscono a priori una responsabilità presunta a carico dei docenti (chiamati “precettori”) imputando loro il cosiddetto “onere della prova”. Detto in termini elementari, in caso di “danno”, il docente presente si trova automaticamente nella scomoda posizione di presunto colpevole e spetta a lui dimostrare il contrario; una posizione non facile, trattandosi di dimostrare di aver mantenuto

“…un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze…”.

Un’auspicabile e ragionevole revisione normativa è quella che estenda anche ai docenti l’elementare principio di civiltà giuridica per il quale ciascuno è innocente finché non si provi il contrario.

A tale riguardo è opportuno ricordare che la giurisprudenza ripartisce gli oneri di vigilanza sugli alunni/studenti come segue:

a) vigilanza di prossimità in capo ai docenti;

b) vigilanza organizzativa e di controllo in capo al DS.

(cfr il parere dell’Avvocatura dello stato di Bologna n 518 del 4/12/2001: http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pagef278.html?IDCategoria=430&IDSezione=1776&ID=45160 )

La giurisprudenza collegata ai due articoli in questione ha in taluni casi mitigato, in altri reso più

critica, la posizione di docenti e dirigenti; come nel caso della pronuncia della Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell’11 ottobre 1999, che stabilisce che un deficit di sorveglianza (di prossimità e/o organizzativa) durante la pausa di ricreazione, costituisce una fattispecie di colpa grave.

Per approfondimenti sui temi della vigilanza: http://www.edscuola.it/archivio/ped/vigilanza.html

 

3) PERCHE’ IL D.L.vo 81/2008 NON E’ UNA BUONA LEGGE

Tornando sul decreto 81 (precedente punto 1) e sospendendo ogni giudizio sul fatto che si tratta di un testo enormemente lungo e complesso, con centinaia di allegati, norme, sentenze e documenti collegati, una quantità indefinibile di rimandi interni ed esterni e molti punti carenti o poco chiari e quindi di difficilissima attuazione, la domanda che ci si dovrebbe porre è questa: perché, malgrado l’emanazione del decreto, gli infortuni e le morti sul lavoro, in Italia, continuano a rimanere altissimi? La risposta (forse) è da ricercare anche nelle considerazioni che seguono.

Osservate comparativamente le due scritture riportate nella tabella che segue:

DALLA DENOMINAZIONE DEL D.L.vo 81/2008 I.S.P.E.S.L.
...tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Ente del ministero della salute con compiti tecnico-scientifici in materia di prevenzione; oggi soppresso.

Soffermatevi a considerare, in particolare, le parti di testo “nei luoghi di lavoro” (a sinistra) e “del lavoro”, (a destra); restringete ora l’attenzione sulle preposizioni “nei” e “del”.

Se dico “sicurezza del lavoro” intendo la sicurezza come caratterizzazione connaturata, fondativa e primitiva del lavoro; se invece dico “sicurezza nei luoghi di lavoro” intendo un’altra cosa: la sicurezza è solo una “qualità” del luogo di lavoro, che può essere presente in dosi più o meno elevate. Mentre la “dolcezza” è il carattere proprio e assoluto dello zucchero un cibo potrà risultare più o meno dolce a seconda di quanto zucchero è presente.

Sta in questa rimarcabile differenza il significato delle virgolette riportate all’inizio di questo articoletto.

Uno dei nuclei fondamentali del D.L.vo 81/2008 è il famoso “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR ; articoli 17.1.a e 28); tale documento costituisce in realtà una vera “accettazione dei rischi”; in altri termini si accetta che nel luogo di lavoro siano presenti dei rischi, dotato ciascuno di una propria magnitudo, ossia la gravità delle lesioni potenzialmente derivanti dal rischio considerato (pensate ad un deposito di carburanti o a un termosifone sporgente in un’aula scolastica) e di una probabilità di accadimento, che invece dipende anche dal contesto di lavoro. Combinando la magnitudo con la probabilità di accadimento si ottiene una stima del livello di gravità di ciascuna fonte di rischio e, conseguentemente, delle contromisure necessarie. Di fatto il DVR è un catalogo-classificazione dei rischi presenti in un determinato ambiente di lavoro e le contromisure un modo di convivere (e sopravvivere) con essi.

E’ lontano dalla filosofia del decreto l’idea di “lavoro intrinsecamente sicuro”; forse c’entra il fatto che il lavoro intrinsecamente sicuro è costoso.

Perché tanti lavoratori muoiono? La risposta sta nella nozione stessa di rischio che è una nozione probabilistica: un determinato incidente ha una probabilità più o meno alta di verificarsi e le misure preventive hanno lo scopo di abbattere questa probabilità. Ma sulla probabilità incide moltissimo un altro fattore: il fattore tempo. Se pensate al rischio che un grande meteorite colpisca la terra tale rischio è bassissimo ma se calcolate questo rischio su tempi di miliardi di anni e considerate i miliardi di meteoriti in giro per il sistema solare l’impatto diviene certo. Se ripensate al terribile scontro frontale fra treni, avvenuto qualche tempo fa sul binario unico di Puglia e alla mancanza di dispositivi automatici di blocco, rilevate che le procedure manuali possono funzionare bene ma se proiettate questa modalità su un periodo pluridecennale, prima o poi l’errore umano, un malfunzionamento, l’abitudine, l’avvicendamento del personale addetto etc porteranno al ripetersi del disastro. Il doppio binario o il sistema di blocco automatico inserito nel sistema ferroviario sono passi avanti verso la sicurezza come valore intrinseco. Perché allora non si fanno? Perché costano.

Quale è la filosofia del decreto 81? Dal momento che introdurre la sicurezza come valore intrinseco è costosa (si dovrebbero completamente riprogettare impianti, fabbriche, capannoni, servizi logistici etc) si dichiara implicitamente che il rischio zero è impossibile e si fa una legge-monstre di copertura che sostanzialmente affida al datore di lavoro l’incarico di effettuare la valutazione dei rischi che ci sono e ai lavoratori il compito di applicare le relative contromisure.

Sfortunatamente la legge-monstre è inattuabile e le contromisure si riducono a una montagna di documenti che pochissimi leggeranno. E le morti bianche resteranno bianche.

Ripartiamo dalla Scuola


Fedeli: “Scuola cuore della ripartenza. Miur impegnato per sostenere studentesse e studenti, personale e famiglie”

“Un anno fa il terremoto ha duramente colpito quattro regioni del Centro Italia, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, determinando gravi perdite per il nostro Paese. A partire dalle vite di coloro che, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Non dimenticheremo mai quella notte. Le immagini delle macerie, dei volti inconsolabili di chi ha perso i propri cari, la propria casa, i propri punti di riferimento. Quando tutto questo avveniva, l’avvio dell’anno scolastico era imminente e la ripresa delle lezioni è stata una delle prime preoccupazioni delle famiglie, delle ragazze e dei ragazzi, del personale scolastico, dei dirigenti. Perché la scuola è il cuore della quotidianità delle nostre e dei nostri giovani, perché anche una campanella può dare il senso della normalità”. Così la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, nell’anniversario del sisma del 24 agosto 2016. Nella giornata di oggi la Ministra presenzierà come delegata del Governo alla cerimonia di commemorazione che avrà luogo ad Accumoli (RI), alle ore 18.00.

“In questa ricorrenza, il mio più sentito ringraziamento – aggiunge Fedeli – va a tutte e tutti coloro che, a partire dai dirigenti scolastici, passando per le insegnanti e gli insegnanti, il personale Ata, i genitori, le alunne e gli alunni, il personale del Ministero, non hanno mai ceduto e hanno lavorato per far ripartire la scuola nelle zone colpite dal sisma, per ricominciare tutti insieme dalla scuola, per tornare alla normalità proprio attraverso la quotidianità vissuta in classe”.

“La scuola – prosegue la Ministra – è stata il motore della ripresa dopo il 24 agosto di un anno fa e ha continuato ad esserlo dopo le ulteriori scosse che hanno colpito il Centro Italia nei mesi successivi, mettendo in difficoltà anche importanti centri universitari come quelli di Macerata e Camerino, sui quali siamo intervenuti con appositi stanziamenti per la ricostruzione e il rilancio. Anche per il finanziamento delle borse di studio universitarie terremo conto della particolare situazione attraversata dalle aree colpite dal sisma”.

“In questi mesi, cruciale è stata la collaborazione con gli Enti locali, la Protezione Civile, il Commissario per la ricostruzione. Un grazie importante – sottolinea Fedeli – va a tutte le associazioni e a tutti quanti hanno dato il loro aiuto per garantire alcuni dei moduli provvisori per gli istituti scolastici grazie a generose donazioni, per organizzare progetti e attività extra per non lasciare studentesse e studenti soli dopo le lezioni. Abbiamo davvero visto in campo l’Italia migliore, quella che sa fare squadra e, pur consapevole delle criticità, si attiva per dare risposte concrete e fare la propria parte. E la stiamo vedendo anche in queste ore, a Ischia. Non dobbiamo poi dimenticare – dichiara la Ministra – quanto sia stato importante in tutte queste occasioni, dal punto di vista scientifico, il ruolo di uno dei nostri Enti di ricerca, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”.

“Il Miur per la parte di propria competenza – sottolinea Fedeli – si è fortemente impegnato e continuerà a farlo per supportare le scuole e gli atenei delle aree del sisma”.

Subito dopo il terremoto del 24 agosto il Ministero ha attivato una task force per collaborare con i territori, la Protezione Civile, e coordinare i propri interventi, per garantire personale aggiuntivo alle scuole e mettere a disposizione strutture e aule provvisorie quando necessario. Il Ministero si è attivato per fornire banchi, sedie, cattedre, laboratori, libri di testo in collaborazione anche con l’Aie, l’Associazione degli editori. È intervenuto con norme ad hoc per salvaguardare la validità dell’anno scolastico passato e per consentire alle famiglie delle aree colpite dal terremoto di iscrivere le loro figlie e i loro figli al prossimo anno anche oltre la scadenza ordinaria. Sono state previste regole specifiche per i Comuni delle aree terremotate durante la Maturità.

“Con il decreto Sud, approvato di recente, sono stati messi a disposizione – aggiunge la Ministra – 15 milioni per la salvaguardia della continuità didattica nel prossimo anno scolastico, che è ormai alle porte: garantiremo, dove necessaria, la deroga al numero di alunne e alunni per classe e ulteriori posti di personale docente e Ata”.

“L’impegno di tutti, ognuno per la propria parte, è stato importante in questi mesi – chiude Fedeli -. Il Governo, come confermato anche dal Presidente Gentiloni, continuerà ad essere al fianco delle popolazioni colpite, sotto ogni profilo. Come Ministero, anche attraverso gli Uffici territoriali, saremo a disposizione. L’anno scolastico anche questo settembre partirà regolarmente e ci attiveremo per dare una risposta a tutte le necessità che arriveranno dai territori colpiti. Consapevoli che abbiamo tutti gli strumenti per lavorare, ma che c’è ancora molto da fare”.

Edilizia Scolastica 2014 – 2018

Il 18 luglio si è tenuta, presso la sala stampa di Palazzo Chigi, la conferenza stampa “Edilizia Scolastica 2014 – 2018” con la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, la Ministra dell’Istruzione, università e ricerca, Valeria Fedeli, e la Coordinatrice della Struttura di missione del Governo per la riqualificazione dell’edilizia scolastica, Laura Galimberti.


Edilizia scolastica, a Palazzo Chigi conferenza sugli investimenti 2014-2017. Fedeli: “Sui finanziamenti c’è stata svolta. Oltre 2,6 miliardi per le prossime 10 azioni”

“Come Paese stiamo facendo investimenti molto importanti, i dati parlano chiaro. Abbiamo oltre 9 miliardi a disposizione per l’edilizia scolastica, per migliorare il patrimonio edilizio e rendere le scuole più belle e sicure. Sull’edilizia non sono mai state stanziate tante risorse. È uno sforzo che va riconosciuto”. Lo ha detto la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli intervenendo nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, alla presenza della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi, del Sottosegretario all’Istruzione Vito de Filippo, della Coordinatrice della Struttura di Missione per la Riqualificazione dell’Edilizia Scolastica Laura Galimberti.

“Come Governo stiamo investendo sulla sicurezza degli edifici, ma anche sulla creazione di ambienti di apprendimento innovativi, perché gli elementi architettonici influiscono sullo stare bene a scuola. Insieme alle risorse illustrate nel corso della conferenza, grazie alla Buona Scuola stiamo finanziando laboratori innovativi e digitali – ha proseguito Fedeli -. La sicurezza e l’accessibilità delle nostre scuole sono funzionali all’apprendimento delle nuove generazioni. La scuola è per le nostre ragazze e i nostri ragazzi una seconda casa. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo”.

Rispetto al passato “c’è stata una decisa inversione di rotta non soltanto in termini di risorse, ma anche in termini di governance. Stanziare fondi non basta: bisogna governare il processo di spesa, renderlo efficiente, avere a disposizione dati aggiornati per individuare le priorità. Ed è quanto abbiamo fatto grazie ad una nuova governance integrata. A partire dall’Osservatorio Nazionale per l’edilizia scolastica che si riunisce al Miur e che mette insieme tutti i soggetti interessati per consentire una rapida attuazione delle misure in campo. Si tratta di una cabina di regia che era stata pensata 20 anni fa e non era mai stata attivata. L’Osservatorio è stato aperto anche alle associazioni e a quanti si sono impegnati in questo ambito per migliorare la situazione delle nostre scuole. Perché il confronto è essenziale su questi temi. E lo porteremo avanti con convinzione”.

Tra i compiti assegnati all’Osservatorio c’è “il monitoraggio degli interventi, un elemento determinante per la pubblicazione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, un database con tutte le informazioni principali e fondamentali degli istituti scolastici, dall’agibilità al collaudo statico, dalla presenza di barriere architettoniche a questioni relative all’efficientamento energetico. Anche l’Anagrafe è stata resa pubblica in questi anni, nell’agosto del 2015, anche in questo caso dopo quasi 20 anni di attesa. La stiamo migliorando e vogliamo che sia sempre più chiara e accessibile. Stiamo andando verso una sorta di ‘carta di identità elettronica’ per ogni edificio”, ha spiegato Fedeli aggiungendo che “anche avere un Fondo unico per l’edilizia scolastica ci aiuta a lavorare più velocemente e a scorrere le priorità senza dover ricominciare daccapo ogni volta che si apre una fonte nuova di finanziamento. Potremmo dire di aver fatto abbastanza ma sappiamo che la scuola ha ancora bisogno di molte attenzioni. E che queste vanno messe in campo rapidamente.
Nei prossimi 20 giorni mobiliteremo altri 2,6 miliardi degli oltre 9 stanziati per 10 azioni”.

Le azioni

1) Con un decreto interministeriale sarà definita la programmazione degli interventi per il 2018-2020 per un totale di 1,7 miliardi.
2) Sarà firmato un decreto da 26,4 milioni per l’adeguamento sismico delle scuole.
3) Partiranno le analisi di vulnerabilità sismica delle scuole nelle aree a maggior rischio (aree 1 e 2): sono stati stanziati 100 milioni per questo capitolo.
4) Saranno ripartiti 20 milioni per la costruzione di 8 nuove scuole. Renzo Piano e Mario Cucinella hanno messo a disposizione la loro professionalità per due modelli di scuola che saranno realizzati concretamente: una del I ciclo e una del II ciclo; quest’ultima pensata e progettata insieme alle studentesse e agli studenti sarà realizzata in una delle aree colpite dal sisma.
5) Per le aree del sisma ci sarà anche un decreto da 10 milioni per la realizzazione di strutture modulari e per il ripristino della funzionalità delle scuole.
6) La prossima Conferenza Stato-Regioni approverà il piano di riparto dei 150 milioni Inail per la costruzione dei Poli innovativi per l’infanzia previsti da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola.
7) La Ministra firmerà un decreto da 321 milioni per assegnare a Province e Città Metropolitane le risorse per antisismica, messa in sicurezza e antincendio.
8) Saranno stanziati 350 milioni del PON per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza, antincendio, conseguimento dell’agibilità in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
9) Si procederà allo scorrimento delle graduatorie per le indagini sui solai con altri 6 milioni a disposizione per questo capitolo.
10) Per la prima volta sarà messo on line l’elenco dei responsabili per la sicurezza delle scuole affinché siano appositamente formati in modo mirato.



Edilizia scolastica, Fedeli firma decreto: 26,4 milioni di euro per adeguamento sismico delle scuole. Impegno va avanti

La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha firmato il 20 luglio il decreto di riparto di 26,4 milioni di euro che le Regioni potranno utilizzare per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici. Si tratta della prima delle prossime dieci azioni annunciate dalla Ministra nel corso della conferenza stampa sull’edilizia scolastica tenutasi lo scorso 18 luglio a Palazzo Chigi. Azioni che saranno messe in campo da oggi e fino alla metà di agosto.

“L’impegno sull’edilizia scolastica va avanti e si concretizza attorno a risorse reali e azioni importanti. Abbiamo messo in campo fondi consistenti, ma soprattutto una nuova governance che sta consentendo di portare avanti con serietà e continuità la spesa e il monitoraggio delle opere”, dichiara la Ministra Valeria Fedeli.

Lo stanziamento totale previsto dal decreto firmato oggi è di 26.404.232 euro che si sommano agli altri fondi che vengono stanziati annualmente per l’edilizia scolastica e, in particolare, per l’antisismica. La Campania è la regione alla quale vanno le risorse più consistenti pari a 4.517.764,10 euro. Seguono la Sicilia con 3.952.713,53 euro; il Lazio con 2.806.769,86 euro; la Calabria con 2.273.404,38 euro. Le risorse sono state ripartite secondo i criteri previsti dal dPCM del 12 ottobre 2015. I fondi, gestiti in raccordo con la Protezione civile, potranno essere spesi per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica situati in zone sismiche e per la costruzione di nuovi edifici scolastici nel caso in cui la realizzazione ex novo sia preferibile alla messa in sicurezza di quelli già esistenti.


Scuola, Fedeli firma decreto: 150mln per la realizzazione dei Poli per l’infanzia. Via libera alla costruzione di nuove scuole anche con i Fondi immobiliari

(Roma, 28 luglio 2017) Via libera a due decreti per la realizzazione di istituti innovativi e dei nuovi Poli per l’infanzia. La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha firmato ieri il decreto di riparto dei 150 milioni di euro di risorse Inail per il triennio 2018-2020, che le Regioni potranno utilizzare per la realizzazione di Poli per l’infanzia, previsti dal decreto attuativo della Buona Scuola relativo al potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. La Ministra ha inoltre firmato, nei giorni scorsi, il decreto per il finanziamento anche attraverso il cosiddetto “fondo immobiliare” di otto scuole innovative, tra le quali una del primo ciclo ideata da Renzo Piano e una del secondo ciclo progettata da Mario Cucinella insieme alle studentesse e agli studenti vincitori del primo hackathon sull’edilizia scolastica.

I Poli per l’infanzia sono pensati per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutte le bambine e di tutti i bambini. In un unico plesso o in edifici vicini, sorgeranno, grazie alle risorse ripartite, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino ai sei anni, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età. La distribuzione di risorse è stata effettuata sulla base della popolazione scolastica 0-6, secondo dati Istat, e sul numero di edifici già presenti con riferimento alla fascia di età 3-6 anni. Obiettivo: favorire la realizzazione di nuovi Poli in quelle aree in cui è maggiore la domanda e poche sono le strutture disponibili. Il decreto definisce i criteri per l’acquisizione delle proposte progettuali da parte delle Regioni. Sia il riparto che i parametri per l’individuazione dei criteri sono stati concordati con Regioni, Anci e Upi e approvati all’interno dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica, il 21 giugno scorso.

“Un altro tassello della Buona Scuola e dei suoi decreti attuativi va a posto. La firma al decreto di riparto delle risorse Inail per la realizzazione dei Poli per l’infanzia – ha dichiarato la Ministra Fedeli – è un atto importante che ci accompagna verso la concreta costruzione di un sistema di istruzione ed educazione di qualità e uniforme su tutto il territorio nazionale. Si pongono le condizioni per società eguali e di pari opportunità già dalla nascita. Credo sia un passaggio rivoluzionario e atteso per combattere la povertà educativa e sostenere le famiglie”.

Spazi di apprendimento innovativi, tecnologici, sostenibili e progettati in maniera partecipata verranno realizzati grazie allo strumento del “fondo immobiliare”. Con la firma al decreto vengono stanziate risorse per la costruzione di otto scuole innovative, due delle quali progettate dagli architetti Renzo Piano e Mario Cucinella. Con decreto successivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca verranno definiti i criteri per l’individuazione delle aree in cui sorgeranno questi istituti.

Infine, è stato avviato oggi l’iter per la definizione della programmazione triennale 2018-2020 ed è alla firma il decreto per la destinazione dei 10 milioni alle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016.


Pubblicato bando PON da 350 milioni per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Edilizia scolastica, pubblicato bando PON da 350 milioni per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Ripartiti 321 milioni a Province e Città metropolitane
Stanziati 105 milioni per verifiche di vulnerabilità sismica nelle zone a maggior rischio
Oltre 7 milioni per le indagini diagnostiche sui solai

(Roma, 16 agosto 2017) Un bando da 350 milioni di euro del PON per interventi di adeguamento sismico e alla normativa antincendio, per la messa in sicurezza e il conseguimento dell’agibilità statica nelle scuole di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il Miur nei giorni scorsi ha anche ripartito 321 milioni di euro a Province e Città metropolitane per antisismica, messa in sicurezza e antincendio. Mentre 105 milioni di euro sono stati stanziati per verifiche di vulnerabilità sismica nelle zone sismiche 1 e 2, quelle a maggior rischio. Altri 7,5 milioni sono stati assegnati, con un decreto firmato dalla Ministra Valeria Fedeli, per le verifiche sui solai, attraverso lo scorrimento della graduatoria di priorità esistente. Mentre è in corso di pubblicazione l’anagrafica dei responsabili della sicurezza nelle scuole. Un pacchetto di cinque azioni che chiude l’avvio dei 10 prossimi passi per l’edilizia scolastica annunciati il 18 luglio scorso, in conferenza stampa, dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli.

I dettagli delle azioni
Volto principalmente a far fronte alle esigenze di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici che ospitano le scuole, secondo criteri di sostenibilità ambientale, sicurezza e inclusione sociale, il Bando PON da 350 milioni sarà così ripartito tra cinque Regioni: Sicilia (115,220 milioni di euro), Campania (101,815 milioni), Puglia (62,755 milioni), Calabria (53,655 milioni) e Basilicata (16,555 milioni). Nello specifico, gli Enti locali potranno spendere i finanziamenti ricevuti per adeguamento e miglioramento sismico delle scuole, interventi volti all’ottenimento dell’agibilità, bonifica dell’amianto e di altri agenti nocivi, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico, attrattività degli edifici scolastici.

Per quanto riguarda i 105 milioni destinati alle verifiche di vulnerabilità sismica, come annunciato dalla Ministra, il 20% dei fondi sarà riservato agli edifici scolastici che si trovano nelle quattro Regioni interessate dai terremoti del 2016 e del 2017.

Dei 321 milioni di euro destinati a Province e Città metropolitane per antisismica, messa in sicurezza e antincendio, la quota maggiore andrà alla Campania (48 milioni), seguita dall’Emilia Romagna (29,8 milioni), dalla Calabria (27,5 milioni) e dalla Lombardia (25 milioni). Lo stanziamento è stato presentato in occasione dell’ultima Conferenza Unificata (in allegato la tabella completa con la ripartizione regionale).

È in corso di attivazione, infine, l’anagrafica dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione nelle scuole. Sul sito del Miur dedicato all’edilizia è stata predisposta un’apposita sezione che sarà attiva a partire dal 15 settembre, non appena le dirigenti e i dirigenti scolastici riceveranno la comunicazione sulle procedure per la compilazione delle schede.

Scuole sicure…

SCUOLE SICURE O CAPRI ESPIATORI ASSICURATI?

di Carmela De Marco

 

Anticamente il capro espiatorio era un capro utilizzato durante i riti con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel Tempio di Gerusalemme.

Nel giorno designato per l'espiazione (kippūr), il sommo sacerdote caricava tutti i peccati del popolo su un capro e poi lo mandava via nel deserto.

È quello che succede nel nostro Paese ai dirigenti scolastici, da quando sono stati riconosciuti datori di lavoro.

Dal giorno in cui firmano il contratto di incarico triennale, ai dirigenti scolastici vengono affidate tutte le responsabilità e le problematiche che riguardano le strutture scolastiche, di cui la scuola e, per essa, il MIUR, non sono proprietari.

A differenza del capro espiatorio dei peccati del popolo di Gerusalemme, i dirigenti scolastici, in seguito all'affidamento dell’ incarico triennale di una istituzione scolastica, invece di essere mandati nel deserto, hanno due possibilità :

o risolvere "magicamente" ogni problematica che i proprietari degli edifici (Comuni o Province) in tantissimi anni non hanno risolto, oppure vivere, incrociando le dita, il serio rischio di essere imputabili sia a livello civile che penale.

In effetti ci sarebbe una terza possibilità: chiudere le scuole non a norma e che versano in condizioni di serio rischio e pericolo.

Ma quest'ultima possibilità non sarà mai presa in considerazione, poiché, anche in tal caso, i dirigenti incorrerebbero nel penale, interrompendo un pubblico servizio.

Ai dirigenti scolastici il TUSL (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), contenente un complesso di norme emanate con il D.Lgs. n. 81 /2008, ha affidato responsabilità di immensa portata.

In sostanza, oltre a provvedere a tutto ciò che riguarda la gestione e l'organizzazione della sicurezza nonché alla formazione del personale dipendente, oltre a richiedere all'Ente locale proprietario di trasmettere ogni certificazione necessaria e di effettuare gli interventi di messa a norma dei locali e degli impianti, i dirigenti scolastici rispondono in toto di ogni incidente o infortunio che possa verificarsi negli edifici scolastici e negli spazi esterni degli stessi edifici.

Lo conferma la recente sentenza a danno di una dirigente scolastica, condannata in primo grado ad un mese di reclusione, con sospensione condizionale della pena, perché ritenuta colpevole dell'infortunio occorso ad uno studente del liceo, appena diplomatosi, che, mentre erano in corso gli esami di maturità, cadde nel cortile interno dell’edificio scolastico in seguito al cedimento di un lastrico che avrebbe dovuto essere inaccessibile. Il ragazzo ferito fu soccorso e ricoverato all’ospedale.

La bidella, dichiarata inidonea al servizio e posta in pensione, non è stata indagata. L’ente proprietario, tenuto alla manutenzione, è stato assolto.

Il ragazzo si è ripreso e sta continuando senza alcun problema gli studi all'università.

Il risarcimento danni dovrà essere quantificato in sede civile, mentre la Dirigente e l’allora responsabile della sicurezza dovranno immediatamente versare alla famiglia del ragazzo 15mila euro come anticipo del risarcimento dei danni subiti dal giovane.

Lo conferma la sentenza definitiva di condanna a quattro anni di reclusione (più la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni) emessa dalla Cassazione nel mese di ottobre 2016 nei riguardi di un dirigente scolastico, a cui sono state contestate la mancata ristrutturazione del vecchio edificio dell’Aquila (costruito nell’Ottocento) e l’assenza di un piano per la sicurezza. Al suddetto dirigente è stata attribuita una «totale inerzia, a fronte di una situazione di evidente rischio per le condizioni in cui versava la palazzina, in presenza dello stillicidio di scosse». La sua colpa, sempre secondo i giudici, è stata quella di «omettere di valutare l’enorme pericolo incombente sul vetusto palazzo e il sol fatto di avere consentito la prosecuzione dell’attività». Il dirigente dell'ufficio tecnico della provincia è stato invece condannato ad una pena di trenta mesi.

I capi delle istituzioni scolastiche, a cui è stata attribuito il ruolo dirigenziale, non hanno i trattamenti stipendiali e le indennità degli altri dirigenti della PA, ma hanno oneri relativi alla sicurezza sicuramente più gravosi.

Ciò che la politica e gli Enti locali non hanno fatto per lunghi, lunghissimi anni, avrebbero dovuto fare e dovrebbero fare loro, i dirigenti scolastici.

Dopo decenni e decenni di mancato intervento e di incuria, dopo lunghi anni in cui agli enti proprietari non sono state assegnate risorse atte alla messa a norma di tutti gli edifici scolastici, ai dirigenti scolastici, diventati datori di lavoro, con tutti gli obblighi e gli oneri connessi alla sicurezza, ma senza la necessaria autonomia di spesa, sono state attribuite responsabilità di immensa portata.

Agli stessi è affidato dal Direttore dell’USR competente un incarico triennale che comporta la conseguenza di essere riconosciuti datori di lavoro per tutti gli edifici dei plessi dell’istituzione scolastica assegnata.

E se gli edifici in cui sono allocati i plessi dovessero presentare condizioni insicure, certificazioni mancanti, impianti non a norma, non basterà richiedere all'ente proprietario quanto necessario, poiché, per il solo fatto di essere datore di lavoro, il dirigente risponde in termini civili e penali di tutto ciò che sia attinente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, degli alunni ( equiparati a lavoratori) e di chiunque si dovesse trovare a subire un infortunio nei locali scolastici.

In campo politico e sociologico il meccanismo che porta ad individuare i capri espiatori ricorre spesso, soprattutto quando gravi problemi, perdurati nel tempo e sottovalutati, sembrano essere diventati quasi irrisolvibili.

Oppure quando si cerca di ledere l'immagine di qualcuno che potrebbe ostacolare il raggiungimento di determinati obiettivi.

Così, si cerca di individuare irragionevolmente in una persona, in un gruppo di persone, o in una situazione la causa a cui attribuire gravi problemi, con l'obiettivo di nascondere le vere cause o i veri colpevoli.

La vigente normativa pone i dirigenti scolastici nel ruolo di datori di lavoro privi di poteri decisionali e di spesa, quindi con pesanti responsabilità e senza gli strumenti adeguati per affrontarle.

Nel contempo, se è vero che gli organi tecnici degli Enti locali proprietari degli edifici scolastici devono effettuare gli interventi di manutenzione facendo i conti con bilanci depauperati e insufficienti per colmare le lacune e per effettuare i necessari interventi, di certo gravare i dirigenti scolastici di ogni responsabilità relativa alla sicurezza dei locali scolastici non concorre a risolvere i problemi.

Se è assolutamente necessario e legittimo che il Dirigente Scolastico metta in atto tutte le misure volte a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori e degli alunni , la responsabilità connessa al ruolo dei dirigenti scolastici non può essere trasformata in colpa, o in dolo, o in mancanza personale.

Non risulta più accettabile ed ammissibile, anche ai fini della effettiva tutela della sicurezza di tutto il personale della scuola, che i dirigenti delle istituzioni scolastiche paghino per le inadempienze di altri enti.

Si rende, pertanto, assolutamente necessaria una modifica del D.Lgs 81, volta a ben definire responsabilità e ruoli, nonché ad individuare non capri espiatori, ma soggetti istituzionali che, per ogni competenza e responsabilità attribuite, abbiano autonomia decisionale ed economica.

Alla luce delle problematiche relative alla sicurezza in cui versa la maggioranza degli edifici delle scuole della Repubblica, risulta incomprensibile la critica fatta dall'ANCI agli emendamenti volti alla modifica del D.Lgs 81/2008, ritenuti dai rappresentanti della stessa ANCI " inaccettabili nella sostanza e impraticabili nei fatti"

Le problematiche relative alla sicurezza della maggioranza degli edifici scolastici rappresentano una vera e propria emergenza nazionale che va affrontata non con l'individuazione di capri espiatori che non hanno potere di intervento e autonomia di spesa, ma attraverso un piano nazionale di risanamento dell’edilizia scolastica a cui è necessario che il Governo destini i finanziamenti necessari.

26,4 milioni di euro per adeguamento sismico delle scuole

Edilizia scolastica, Fedeli firma decreto: 26,4 milioni di euro per adeguamento sismico delle scuole. Impegno va avanti

La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha firmato il 20 luglio il decreto di riparto di 26,4 milioni di euro che le Regioni potranno utilizzare per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici. Si tratta della prima delle prossime dieci azioni annunciate dalla Ministra nel corso della conferenza stampa sull’edilizia scolastica tenutasi lo scorso 18 luglio a Palazzo Chigi. Azioni che saranno messe in campo da oggi e fino alla metà di agosto.

“L’impegno sull’edilizia scolastica va avanti e si concretizza attorno a risorse reali e azioni importanti. Abbiamo messo in campo fondi consistenti, ma soprattutto una nuova governance che sta consentendo di portare avanti con serietà e continuità la spesa e il monitoraggio delle opere”, dichiara la Ministra Valeria Fedeli.

Lo stanziamento totale previsto dal decreto firmato oggi è di 26.404.232 euro che si sommano agli altri fondi che vengono stanziati annualmente per l’edilizia scolastica e, in particolare, per l’antisismica. La Campania è la regione alla quale vanno le risorse più consistenti pari a 4.517.764,10 euro. Seguono la Sicilia con 3.952.713,53 euro; il Lazio con 2.806.769,86 euro; la Calabria con 2.273.404,38 euro. Le risorse sono state ripartite secondo i criteri previsti dal dPCM del 12 ottobre 2015. I fondi, gestiti in raccordo con la Protezione civile, potranno essere spesi per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica situati in zone sismiche e per la costruzione di nuovi edifici scolastici nel caso in cui la realizzazione ex novo sia preferibile alla messa in sicurezza di quelli già esistenti.

Delibera ANAC 12 aprile 2017, n. 382

Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

 

VISTO l’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che, al co. 1 bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co.1 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

VISTA la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, con cui l’Autorità ha fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 anche ai dirigenti pubblici,  ritenendole altresì applicabili anche ai dirigenti del SSN indicati all’art. 41 co. 3 del medesimo decreto, e, in cui, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

VISTA l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti del Segretario generale del Garante della privacy sull’attuazione dell’articolo 14 per i dirigenti motivando con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

VISTA la lettera del Segretario generale del Garante della privacy del 3 aprile 2017 con cui il Garante rende noto di aver ricevuto un parere dell’Avvocatura dello Stato  del 9 marzo 2017 secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l’ordinanza del TAR e che pertanto, “salvo diverso avviso di codesta Autorità, il Garante non procederà alla pubblicazione” dei dati di tutti i dirigenti in attesa della pronuncia di merito.

VISTA la nota del 5 aprile 2017 con cui il Presidente dell’ANAC ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se intendesse proporre impugnazione avverso l’ordinanza del TAR Lazio sez. I-quater, n. 1030/2017,  al fine di valutare se estendere l’indicazione prevista dal TAR a tutti i dirigenti di cui al citato art. 14.

VISTA la nota di risposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio con cui è stato  trasmesso il parere dell’Avvocatura dello Stato reso in data 10 aprile 2017 che, richiamando quanto già rappresentato nel precedente parere del 9 marzo 2017, “consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell’amministrazione a future domande risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio”.

CONSIDERATO che nel proprio parere del 10 aprile 2017 l’Avvocatura rappresenta che l’ordinanza impugnata è diventata definitiva il 2 aprile 2017.

VISTO il ricorso di un’organizzazione sindacale – che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti – e di quattro dirigenti pubblici, notificato all’ANAC in data 7 aprile 2017 per l’annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola con cui si chiede anche la previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e missioni, e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità  di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.

CONSIDERATO che nel parere reso dall’Avvocatura dello Stato alla Presidenza del Consiglio in data 10 aprile 2017 si fa altresì riferimento al ricorso notificato anche all’ANAC indicandolo come  “verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso”.

VALUTATA la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo contenzioso, nonché disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse.

 

Il  Consiglio dell’Autorità

 

delibera di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Roma, 12.4.2017

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017
Il Segretario, Maria Esposito


COMUNICATO DEL 12 APRILE 2017

Oggetto: determinazione n. 241 dell’8  marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.  lgs. 33/2013 «Obblighi  di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia  limitatamente alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co.1, lett. c) ed  f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali.

 

Com’è noto, il d.lgs. 97/2016 ha esteso  gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali  e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici,  anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

L’Autorità,  con la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto  “Linee guida recanti indicazioni  sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e  i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del  d.lgs. 97/2016”, ha fornito  indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit., e, in  ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile p.v.  quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

Al riguardo, in data 2 marzo  2017 è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che,  su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del  Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14. Il  provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con  le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità  del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line,  anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

In data 7 aprile 2017 è stato  notificato all’ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, della  Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note  rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero  dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero  della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.
Il ricorso è stato presentato oltre che da  alcuni dirigenti, da un’organizzazione sindacale in qualità di sindacato  nazionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle  Autorità indipendenti.

Nel ricorso si chiede anche la  previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione  per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai  compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati  reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove  necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte  costituzionale per la questione di compatibilità  di dette disposizioni con la normativa  europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del contenzioso in  atto, delle motivazioni dell’ordinanza del TAR del Lazio divenuta definitiva in  data 2 aprile 2017 nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche  situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 con conseguente  significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti  a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità in data 12 aprile 2017 ha  deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente  alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f)  del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del  SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un  intervento legislativo chiarificatore.

Roma, 12 aprile 2017

Raffaele  Cantone

Depositato  presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017
Il  Segretario, Maria Esposito

Nota 27 marzo 2017, AOODGRUF 6428

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Al Capo di Gabinetto
Ai Capi Dipartimento
Ai Direttori Generali degli uffici centrali e periferici
Ai Dirigenti Coordinatori degli USR
Ai Dirigenti di II fascia
LORO SEDI
Ai Capi/responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Per il tramite del Direttore generale degli uffici di diretta collaborazione
Ai Dirigenti scolastici in posizione di comando, distacco o fuori ruolo
per il tramite dei Capi delle strutture presso cui prestano servizio

Nota 27 marzo 2017, AOODGRUF 6428

Oggetto: Applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” – Delibera ANAC n. 241 dell’ 8 marzo 2017

Delibera ANAC 8 marzo 2017, n. 241

Linee Guida Trasparenza
Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali

Il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.

Le Linee guida entrano in vigore il 25 marzo 2017, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. (GU Serie Generale n.70 del 24-3-2017), e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.

Per quanto riguarda nello specifico i Dirigenti scolastici le Linee guida prevedono:

“In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).”


Delibera ANAC 8 marzo 2017, n. 241

Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo 97/2016. (Delibera n. 241). (17A02168)

(GU Serie Generale n.70 del 24-3-2017)


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016,  n.  97  «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la delibera ANAC n. 144  del  7  ottobre  2014  «Obblighi  di
pubblicazione concernenti gli  organi  di  indirizzo  politico  nelle
pubbliche amministrazioni»; 
  Considerato che a fronte delle modifiche apportate dall'art. 13 del
decreto legislativo  97/2016  all'art.  14  del  decreto  legislativo
33/2013 riguardante gli  «Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i  titolari  di  incarichi  dirigenziali»,  l'Autorita'  ha
ritenuto di intervenire con apposite Linee guida con le quali fornire
indicazioni e chiarimenti  ai  fini  dell'applicazione  della  citata
disposizione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorita' del 14 dicembre
2016 con cui e' stato approvato in via preliminare lo schema di Linee
guida e disposta la consultazione pubblica per il periodo 20 dicembre
2016 - 12 gennaio 2017 ai  sensi  del  regolamento  ANAC  «Disciplina
della partecipazione a  procedimenti  di  regolazione  dell'Autorita'
Nazionale Anticorruzione» (Gazzetta Ufficiale n.  92  del  21  aprile
2015); 
  Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti; 
  Il Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza dell'8 marzo 2017 approva
in via definitiva la delibera n. 241, Linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione  dell'art.  14  del   decreto   legislativo   33/2013
«Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13  del  decreto
legislativo  97/2016  e  ne  dispone  la   pubblicazione   sul   sito
istituzionale dell'ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Le presenti Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
1. Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida 
  L'art.  14  del  decreto  legislativo  33/2013,   come   modificato
dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016, disciplina gli obblighi
di trasparenza riguardanti  i  titolari  di  incarichi  politici,  di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di  incarichi
dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. 
  Le disposizioni dell'art.  14  rivestono  un  particolare  rilievo,
tenuto conto dell'intento perseguito dal legislatore di rafforzare il
regime  di  trasparenza.   Risulta,   infatti,   ampliato   in   modo
significativo il novero  dei  soggetti  interessati,  con  l'evidente
finalita' di rendere conoscibili le  informazioni  specificate  dalla
norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo  ricoprono
ruoli  di  vertice  cui  sono  attribuite  competenze  di   indirizzo
generale, politico-amministrativo o di gestione e di  amministrazione
attiva. 
  Alla luce della nuova configurazione degli obblighi  concernenti  i
titolari di incarichi, le presenti Linee guida contengono indicazioni
rivolte  in  particolare  alle  amministrazioni  destinatarie   delle
disposizioni del decreto legislativo  33/2013,  individuate  all'art.
2-bis, comma 1: si tratta  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
ivi  comprese   le   autorita'   portuali,   nonche'   le   autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 
  In base all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  165/2001,  le
pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane,   e   loro   consorzi   e   associazioni,   le   istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi  case  popolari,  le  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro  associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e  locali,
le amministrazioni, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi anche al CONI». 
  Le presenti Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche  per
gli  ordini  professionali,  sia  nazionali  che  territoriali,   non
ritenendosi   sussistenti   ragioni   di    incompatibilita'    delle
disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti. 
  L'applicazione delle  medesime  disposizioni  agli  altri  soggetti
indicati nell'art. 2-bis, comma 2  del  decreto  legislativo  33/2013
ovvero enti  pubblici  economici,  societa'  in  controllo  pubblico,
associazioni,  fondazioni  e  enti  di   diritto   privato   comunque
denominati, sara' trattata in distinte Linee guida. 
2. Ambito soggettivo di applicazione 
  Per quanto concerne l'ambito soggettivo, inteso  come  riferito  ai
soggetti tenuti a comunicare i dati in  questione  da  pubblicare,  a
seguito delle modifiche introdotte dal decreto  legislativo  97/2016,
l'art. 14 riguarda ora i titolari di incarichi politici,  i  titolari
di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di  governo
comunque  denominati,  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  i
titolari di posizioni organizzative (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 
  Per i titolari  di  incarichi  o  cariche  di  amministrazione,  di
direzione  o  di  governo  di  amministrazioni  diverse   da   quelle
territoriali (Stato, Regioni, Enti locali) la scelta  legislativa  si
pone in  continuita'  con  l'interpretazione  fornita  dall'Autorita'
nella delibera n. 144/2014, in cui si  precisava  che  le  misure  di
trasparenza previste nella precedente versione dell'art. 14 trovavano
applicazione anche agli  organi  non  espressione  di  rappresentanza
politica ma che svolgono una funzione di indirizzo,  proprio  laddove
non esiste una rappresentanza politica (cfr. § 2.2.). 
  In merito all'estensione degli obblighi di  pubblicazione  indicati
al comma 1  dell'art.  14  ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali,
nell'Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto  legislativo
di cui all'art.  7  della  legge  n.  124  del  2015,  approvato  dal
Consiglio dei Ministri  il  20  gennaio  2016»  l'Autorita'  ha  gia'
osservato che, in particolare, l'obbligo di rendere le  dichiarazioni
sulla situazione patrimoniale e reddituale da  parte  del  dirigente,
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe
reso «piu' gravosi gli adempimenti in  capo  alle  amministrazioni  a
fronte  di  un  risultato,  in  termini  di   maggiore   trasparenza,
certamente  trascurabile  tenuto  conto  che  viene  anche   previsto
l'obbligo  per  ciascun  dirigente  di  comunicare   gli   emolumenti
percepiti a carico della finanza pubblica». Tuttavia, considerato che
tale estensione e' stata confermata nel testo definitivo del  decreto
legislativo 97/2016, ne consegue  che,  allo  stato,  i  titolari  di
incarichi dirigenziali sono tenuti ad osservare  tutti  gli  obblighi
previsti dall'art. 14. 
  Tale disposizione va comunque valutata, ad  avviso  dell'Autorita',
anche  tenendo  conto,  specie   per   amministrazioni   di   piccole
dimensioni,  della  norma  che  attribuisce  ad  ANAC  il  potere  di
precisare gli obblighi di pubblicazione e le  relative  modalita'  di
attuazione  in  relazione  alla  natura  dei  soggetti,   alla   loro
dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, in  una  logica  di
semplificazione  e  di  limitazione  degli  oneri  a   carico   delle
amministrazioni (art. 3, comma 1-ter, decreto legislativo 33/2013). 
  Nell'Allegato n. 1) alle presenti Linee guida sono  individuati,  a
titolo meramente esemplificativo, i titolari di  incarichi  politici,
di amministrazione, di  direzione  o  di  governo  e  i  titolari  di
incarichi  dirigenziali  in  alcune  tipologie   di   amministrazioni
pubbliche. 
  Per quanto riguarda i dati da  pubblicare  il  decreto  legislativo
97/2016 non ha introdotto alcuna modifica alle  informazioni  e  alle
dichiarazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art.  14,  comma
1, lettera da a) ad f) cui si rinvia. Per i soli  dirigenti,  invece,
e' stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione riferito al
dato sugli emolumenti complessivi percepiti a  carico  della  finanza
pubblica (art. 14, comma 1-ter). 
2.1. Titolari di incarichi politici 
  La disposizione di cui al  comma  1  dell'art.  14  e'  prettamente
rivolta ai titolari di incarichi politici,  anche  non  di  carattere
elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i  dati
previsti dalle lettera da a) ad f) del medesimo comma. Risultano  ora
destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano,  sia  in
via elettiva che di nomina, a organi  politici  di  livello  statale,
regionale e locale. 
  L'attuale   formulazione   della   norma   consente   di   superare
definitivamente  i  dubbi  prospettati  con  riferimento   al   testo
previgente circa l'applicabilita' delle disposizioni ai  titolari  di
incarichi politici non di carattere elettivo,  come  ad  esempio  gli
assessori, ora chiaramente  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 14. 
  Sono sicuramente organi politici: nei  ministeri  il  ministro,  il
vice  ministro,  il  sottosegretario  di  Stato;  nelle  regioni   il
presidente, il consiglio, la giunta; nelle  citta'  metropolitane  il
sindaco metropolitano,  il  consiglio  metropolitano,  la  conferenza
metropolitana; nelle  province  il  presidente  della  provincia,  il
consiglio  provinciale,  l'assemblea  dei  sindaci;  nei  comuni   il
sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e  comunita'
montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di  enti
locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I
componenti  di  detti  organi  dunque  sono   tenuti   a   comunicare
tempestivamente  i  dati   per   la   pubblicazione   nella   sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Si precisa che,
al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali  enti  di
secondo livello, assolvono agli obblighi di  pubblicazione  dei  dati
dell'art. 14 relativi all'Assemblea dei Sindaci mediante collegamento
che  dalla  sezione  «Amministrazione  trasparente»  della  provincia
conduce ai  siti  istituzionali  dei  comuni  dove  detti  dati  sono
pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni,  le
province  si  attivano  autonomamente  e  segnalano  ai  comuni   gli
inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti dell'Assemblea dei
sindaci,  eletti  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
abitanti, e' richiesta la pubblicazione dei dati  ex  novo  da  parte
della provincia. 
  Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi cui  i  titolari
di incarichi politici sono tenuti, che la  carica  sia  attribuita  a
titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle citta' metropolitane
e delle province. Stante il  chiaro  disposto  normativo,  la  deroga
contemplata nel comma 1-bis dell'art. 14 per gli incarichi o  cariche
di amministrazione, di direzione o di governo non puo' essere  estesa
anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica. 
  Casi particolari 
  Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
  Con riferimento all'individuazione dei comuni cui si applica l'art.
14, comma 1, lettera f), l'Autorita' nella delibera n. 144/2014 aveva
ritenuto soggetti agli obblighi  di  pubblicazione  della  situazione
reddituale e patrimoniale i  componenti  degli  organi  di  indirizzo
politico  nei  soli  comuni  con  popolazione  superiore  ai   15.000
abitanti.  Cio'  in  considerazione  dell'espressa  esclusione  della
pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione  inferiore  ai
15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, comma 1, n. 5) della  legge  5
luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14. 
  Occorre al riguardo evidenziare che, tra  le  modifiche  introdotte
dal decreto legislativo 97/2016, assume anche rilievo la disposizione
dell'art.  3,  comma  1-ter,  del  decreto  legislativo  33/2013  che
consente  ad  ANAC   di   semplificare   l'attuazione   del   decreto
trasparenza, tra l'altro, per i comuni con  popolazione  inferiore  a
15.000 abitanti, come precisato  dall'Autorita'  nell'approfondimento
del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016). 
  Pertanto,  alla  luce  delle  osservazioni  pervenute  in  sede  di
consultazione  e  in  linea  con  gli  obiettivi  di  semplificazione
previsti dal legislatore,  l'Autorita'  ritiene  di  mantenere  ferma
l'interpretazione gia' fornita con la delibera 144/2014. Quindi,  nei
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,  i  titolari  di
incarichi politici, nonche' i loro coniugi  non  separati  e  parenti
entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di
cui all'art. 14, comma 1,  lettera  f)  (dichiarazioni  reddituali  e
patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati  e
le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14,
comma 1 anche in questi comuni. 
  Commissari straordinari 
  Gli enti territoriali sono  tenuti  a  pubblicare  i  dati  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 anche per i commissari
straordinari ogniqualvolta il  decreto  di  scioglimento  attribuisca
loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto,
pur preposti all'ordinaria amministrazione, detti commissari  operano
con le funzioni e i compiti dei titolari degli  organi  di  indirizzo
politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale.  Tenuto
conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati  di
coloro   che   hanno   responsabilita'   politica   nella   comunita'
territoriale, la medesima disposizione non e', invece, applicabile ai
commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti. 
  Circoscrizioni di decentramento comunale 
  Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17  del
decreto legislativo 267/2000 sono tenute alla pubblicazione dei  dati
di cui all'art. 14 del decreto legislativo  n.  33/2013.  Nell'ambito
delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il  presidente
e i consiglieri di circoscrizione. 
2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione
o di governo 
  Il comma 1-bis dell'art. 14 dispone che  gli  obblighi  di  cui  al
comma 1, lettera da a) ad f) si applicano ai titolari di incarichi  o
cariche di  amministrazione,  di  direzione  o  di  governo  comunque
denominati. Il legislatore prevede, tuttavia, che tali  obblighi  non
sussistono nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti
a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma  di
remunerazione,  indennita'  o  gettone  di   presenza.   L'esclusione
costituisce un importante elemento di novita' introdotto dal  decreto
legislativo 97/2016 e,  si  ripete,  si  riferisce  esclusivamente  a
questa categoria di titolari di incarichi  e  non  anche  alle  altre
disciplinate dall'art. 14. 
2.2.1  Individuazione  dei  titolari  di  incarichi  o   cariche   di
amministrazione, di direzione o di governo 
  A proposito dell'individuazione dei titolari di incarichi o cariche
di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, la
norma si pone, come anticipato, in continuita' con  l'interpretazione
gia' fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014. Richiamando l'art. 4
del    decreto    legislativo    165/2001    (rubricato    «Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni  e  responsabilita'»)  l'Autorita',
infatti, aveva  ritenuto  applicabili  gli  obblighi  di  trasparenza
disposti dall'art. 14 del decreto legislativo  33/2013  non  solo  ai
componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione  di
rappresentanza politica ma anche ai componenti degli organi che,  pur
non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di  poteri
di  indirizzo   generale   con   riferimento   all'organizzazione   e
all'attivita' dell'amministrazione cui sono  preposti.  E'  dunque  a
questa  seconda  categoria  di  organi  che  possono  ricondursi  gli
incarichi  e  le  cariche  indicati  al  comma  1-bis  dell'art.  14.
L'interpretazione appare coerente  con  l'impostazione  dell'art.  14
che, nella riformulazione introdotta dal decreto legislativo 97/2016,
riserva  ai  titolari  di  incarichi  espressione  di  rappresentanza
politica una separata trattazione nel comma 1. 
  Le amministrazioni e gli enti  di  cui  all'art.  1,  comma  2  del
decreto legislativo 165/2001, ivi  comprese  le  autorita'  portuali,
nonche'  le  autorita'  amministrative  indipendenti   di   garanzia,
vigilanza e regolazione,  pubblicano  pertanto  i  dati  riferiti  ai
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo,  intesi  quali   soggetti/organi   che   all'interno   dell'
amministrazione/ente  pubblico,   esprimono,   attraverso   atti   di
indirizzo  e  controllo,  un  indirizzo  generale,  che  puo'  essere
qualificato      come      «indirizzo       politico-amministrativo»,
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'ente, essendo le competenze
di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. 
  Vista l'eterogeneita' di strutture organizzative cui  la  norma  si
riferisce, ogni ente e' tenuto,  anche  attraverso  un'analisi  delle
proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a individuare i
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo.  Considerata  la  diversa  possibile   articolazione   delle
competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, occorrera'
considerare gli organi nei quali tendono a  concentrarsi  competenze,
tra le  quali,  l'adozione  di  statuti  e  regolamenti  interni,  la
definizione dell'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica,
l'individuazione   delle   linee   di   indirizzo    dell'ente,    la
determinazione   dei   programmi   e   degli   obiettivi   strategici
pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo, l'approvazione dei  piani  annuali  e  pluriennali,
l'adozione  di  criteri  generali  e  di  piani  di  attivita'  e  di
investimento. 
2.2.2 Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito 
  Il legislatore ha operato una chiara distinzione  tra  incarichi  o
cariche di amministrazione, di direzione o di governo svolti a titolo
gratuito e quelli  remunerati.  Lo  svolgimento  a  titolo  gratuito,
infatti, esonera l'amministrazione  o  ente  dalla  pubblicazione  di
tutti i dati di cui al comma 1 dell'art. 14. 
  Per gratuita' deve intendersi  l'assenza  della  corresponsione  di
ogni forma  di  remunerazione,  indennita'  o  gettone  di  presenza.
Quest'ultimo, ove costituisca  mero  rimborso  delle  spese  connesse
all'espletamento  dell'incarico,  non  fa  venir  meno  la  gratuita'
dell'incarico.   Diversamente,   qualora    assuma    un    carattere
indennitario,  con  conseguente  assoggettamento  anche  agli   oneri
contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi  non  gratuito
(Cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego
del 4.5.2005). 
  La deroga e' da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi
in  cui  la  gratuita'  sia  prevista  da  disposizioni  normative  e
statutarie  che  regolano  l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
amministrazioni  e  degli  enti  o  da  deliberazione  con  carattere
generale. Pertanto, non rileva  un'eventuale  rinuncia  personale  al
compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica.  In
ogni caso, anche  per  consentire  la  vigilanza  dell'Autorita',  e'
necessario  che  detti  atti  (disposizioni  normative,   statutarie,
deliberazioni), siano pubblicati sul sito  dell'amministrazione/ente,
nella  sezione  «Amministrazione  trasparente»,  sottosezione   «Atti
generali», a cui la sottosezione «Titolari di incarichi politici,  di
amministrazione, di direzione o di governo» rinvia mediante  apposito
link. 
  Come risulta dalla  norma,  in  caso  di  gratuita'  dell'incarico,
nessuno dei dati previsti dall'art. 14, comma 1, lettera da a) ad  f)
deve essere pubblicato. In questo modo e' stata  eliminata  qualsiasi
misura di trasparenza  sui  componenti  degli  organi  di  indirizzo.
L'Autorita' auspica che in sede di correttivo del decreto legislativo
97/2016 si possa pervenire a una soluzione piu' meditata che consenta
di rendere trasparenti  almeno  alcuni  dei  dati  sopra  menzionati,
semmai  escludendo  la  sola  pubblicazione  dei  dati  reddituali  e
patrimoniali di cui alla lettera f) dell'art. 14, comma 1. 
  Casi particolari 
  Gli ordini professionali 
  Per gli ordini professionali, sia nazionali  che  territoriali,  si
ritiene  che  le  disposizioni  previste  dall'art.  14   non   siano
incompatibili con l'organizzazione e le funzioni  di  tali  soggetti.
Pertanto, sussiste l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'art. 14,
comma 1 relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione  o  di  governo  comunque  denominati.  Solo  qualora  tali
incarichi  o  cariche  siano  svolti  a  titolo  gratuito  non   sono
applicabili le misure di trasparenza in  argomento.  Nell'ipotesi  di
gratuita', si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti
o le deliberazione con carattere generale che  dispongono  in  merito
(cfr. § 2.2.2). 
  Gli enti in liquidazione e gli enti commissariati 
  Tenuto conto dello scopo della norma, nel caso di  liquidazione  di
enti  pubblici  ovvero  nel  caso  di  commissariamento,  i  soggetti
incaricati della liquidazione o i  commissari  straordinari,  qualora
svolgano  le  funzioni  dei  titolari  di  incarichi  o  cariche   di
amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti  al  rispetto
degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14,  salvo  i  casi  di
gratuita' degli incarichi. 
2.3 Titolari di incarichi dirigenziali 
  Il comma 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza  di
cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai  titolari  di  incarichi
dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
procedure pubbliche di selezione. 
  L'obbligo e' da intendersi  riferito  ai  dirigenti  con  incarichi
amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli  «esterni»
all'amministrazione, compresi i titolari  di  incarichi  di  funzione
dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta  collaborazione  pur
non muniti della qualifica  di  dirigente  pubblico  o  comunque  non
dipendenti di pubbliche amministrazioni. 
  La disposizione e' riferita anche ai dirigenti  ai  quali  non  sia
affidata la  titolarita'  di  uffici  dirigenziali  ma  che  svolgono
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall'ordinamento. 
  Come gia' sopra evidenziato (cfr. §  2),  l'Autorita'  ha  espresso
forti perplessita' sulla disposizione in esame, specie per  quel  che
concerne l'ostensione dei  dati  reddituali  e  patrimoniali,  tenuto
conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la
pubblicazione degli  emolumenti  percepiti  a  carico  della  finanza
pubblica (art. 14, comma 1-ter). 
  L'Autorita', in ogni caso, ritiene che, con riguardo ai  dirigenti,
la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art.  14
debba avvenire con opportuni  adeguamenti.  L'atto  di  nomina  o  di
proclamazione  e'  sostituito,  ad  esempio,  dal  provvedimento   di
incarico. I  dirigenti,  inoltre,  non  sono  tenuti,  ovviamente,  a
rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla  campagna
elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati
all'assunzione  dell'incarico,  e'  opportuno   che   ne   sia   data
pubblicazione  con  specifica  evidenza  delle  eventuali  componenti
variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato. 
  Per i dirigenti  in  servizio  presso  un'amministrazione  pubblica
diversa da  quella  di  appartenenza,  ad  esempio  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti  dall'art.  14  sono
pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio. 
  Casi particolari 
  Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i  titolari
di incarichi politici non sono tenuti alla pubblicazione dei dati  di
cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (cfr. § 2.1.).  Poiche'  con  le
modifiche  apportate  al  decreto  legislativo  33/2013  dal  decreto
legislativo 97/2016 si e'  introdotto  un  principio  di  tendenziale
allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e  dirigenti,
ragioni di parita' di trattamento all'interno dello stesso  ente  fra
titolari di incarichi politici e titolari di incarichi  dirigenziali,
nonche' esigenze di semplificazione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter
del decreto legislativo 33/2013, inducono l'Autorita' a ritenere che,
nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche per  i
dirigenti sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera
da a) ad e), ma non  quelli  previsti  alla  lettera  f),  ovvero  le
attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi. 
  Gli uffici di diretta collaborazione 
  Con riferimento a tali uffici l'Autorita'  ha  ritenuto  necessario
svolgere  uno  specifico  approfondimento.  Occorre  in  primo  luogo
distinguere tra incarichi dirigenziali  conferiti  all'interno  degli
uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio. 
  Per i primi non vi  sono  dubbi  sull'applicazione  del  regime  di
trasparenza  introdotto  per  tutta   la   dirigenza   amministrativa
dall'art. 14, comma 1-bis. 
  Piu'  incerta,   invece,   appare   l'individuazione   del   regime
applicabile ai secondi. 
  Va, infatti, innanzitutto chiarito che si tratta di  incarichi  ben
diversi  da  quelli  dirigenziali.  Cio'  in  ossequio  alla   chiara
distinzione che il decreto legislativo 165/2001 opera tra  uffici  di
diretta collaborazione e dirigenza amministrativa. 
  Mentre alla dirigenza amministrativa spetta «l'adozione degli  atti
e dei provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di
spesa, di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di
controllo» (art. 4, comma 2), gli uffici  di  diretta  collaborazione
hanno  «esclusive  competenze  di  supporto   e   di   raccordo   con
l'amministrazione» (art. 14, comma 2). Dalla distinzione sono  tratte
importanti  conseguenze:  da  un   lato   gli   uffici   di   diretta
collaborazione,  operando  a  supporto   dell'organo   di   indirizzo
dell'amministrazione,  non  possono  intromettersi   nella   gestione
riservata alla dirigenza, dall'altro  i  responsabili  degli  uffici,
nominati sulla base di un forte rapporto  fiduciario,  sono  soggetti
allo  spoils  system  alla  scadenza  della  carica  dell'organo   di
indirizzo, mentre i dirigenti sono sottratti (anche sulla base di una
consolidata  giurisprudenza  costituzionale)  a   tale   sistema   di
decadenza automatica. 
  Questa intrinseca estraneita'  alla  dirigenza  amministrativa  non
puo' quindi essere superata da una  interpretazione  estensiva  della
disposizione dell'art. 14, comma 1-bis, allorche' applica  il  regime
di trasparenza di cui al comma  1  agli  «incarichi  dirigenziali,  a
qualsiasi   titolo   conferiti,   ivi   inclusi   quelli    conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico  senza  procedura
pubbliche di selezione». 
  Soprattutto la parte finale del periodo  deve  essere  interpretata
nel senso che il legislatore ha  voluto  comprendere  nel  regime  di
trasparenza tutti  i  dirigenti  amministrati,  ivi  compresi  quelli
nominati come «dirigenti  esterni»  (in  applicazione  dell'art.  19,
comma 6 del decreto legislativo 165/2001). Anche per questi si  resta
nel campo della dirigenza amministrativa. 
  La  locuzione  «a  qualsiasi  titolo  conferiti»   resta,   quindi,
applicabile alla dirigenza amministrativa, non a incarichi di  natura
non dirigenziale. 
  Dalla lettura della nuova disciplina dell'art. 14 deriva una chiara
esclusione per i responsabili degli uffici di diretta  collaborazione
dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa. Cosi' come  si
rivela non pienamente applicabile a essi  il  regime  di  trasparenza
degli organi di indirizzo. I responsabili  degli  uffici  di  diretta
collaborazione, pur operando  a  stretto  supporto  degli  organi  di
indirizzo, non possono esser con essi confusi, dal momento  che  sono
questi ultimi a rispondere direttamente degli atti (di indirizzo) che
la legge attribuisce alla loro competenza. 
  D'altra  parte  appare  impossibile  concludere  nel  senso  che  i
responsabili di tali uffici, comunque molto  rilevanti  nel  processo
decisionale delle pubbliche amministrazioni  (sia  sul  versante  del
supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul  versante
del «raccordo» con l'amministrazione), siano del  tutto  sottratti  a
qualsivoglia regime di trasparenza. Si ritiene, pertanto, che a  tali
soggetti sia applicabile il regime di trasparenza di cui alle lettera
da a) ad e) del comma  1  dell'art.  14,  dal  momento  che  il  piu'
restrittivo regime che comprende anche la  pubblicita'  di  cui  alla
lettera f) risulta escluso. 
  Dirigenti scolastici 
  In   considerazione   delle   particolarita'   delle    istituzioni
scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio  corruttivo,
delle attivita' da esse svolte, l'Autorita', come anticipato nel  PNA
2016  (Delibera  n.  831/2016),  ritiene   opportuno   prevedere   un
adeguamento degli obblighi di trasparenza  di  cui  all'art.  14,  in
attuazione di quanto previsto all'art.  3,  comma  1  ter.  Anche  le
osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato
la peculiarita' della natura  e  delle  funzioni  svolte  nonche'  le
ridotte dimensioni che caratterizzano le  istituzioni  scolastiche  e
che le distinguono dalle altre amministrazioni  pubbliche  ricomprese
nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. 
  Pertanto,  in  un'ottica  di  semplificazione,  per   i   dirigenti
scolastici le misure di trasparenza di cui all'art. 14  si  intendono
assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lettera da
a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f). 
  La dirigenza sanitaria 
  Per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi  ai  dirigenti  del
servizio sanitario nazionale occorre avere riguardo alle  diposizioni
contenute nell'art. 41 del decreto legislativo 33/2013  («Trasparenza
del   servizio   sanitario   nazionale»).   In    particolare,    per
l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si  precisa
che con la locuzione «dirigenza sanitaria» introdotta nel comma 3  di
detto articolo, devono intendersi i dirigenti del SSN, sia del  ruolo
sanitario  che  di  altri  ruoli,  che  ricoprono  esclusivamente  le
posizioni specificate al comma  2,  dell'art.  41,  ovvero  direttore
generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili
di dipartimento e di strutture semplici e complesse. 
  Per la  dirigenza,  come  sopra  individuata,  il  comma  3  rinvia
all'art. 15 dedicato agli «Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza» 
  Si ritiene che tale rinvio sia un  probabile  refuso  dovuto  a  un
difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. Con la modifica
apportata dal  decreto  legislativo  97/2016  all'art.  15  e'  stato
ridefinito, infatti, l'ambito soggettivo di applicazione della  norma
espungendo dalla disposizione il riferimento proprio  agli  incarichi
dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall'art. 14.  Cio'  e'
evidente dalla medesima  rubrica  dell'art.  15  che  fa  riferimento
unicamente agli incarichi di collaborazione o consulenza, e non  piu'
ai dirigenti,  come  nella  precedente  formulazione.  Le  misure  di
trasparenza  disciplinate  all'art.  15,  ora  vigente,  sono  dunque
rivolte  a  tipologie  di  incarichi  del  tutto  diverse  da  quelle
specificate all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 33/2013. 
  Un'interpretazione letterale dell'art. 41, comma 3,  comporterebbe,
nell'attuale  assetto  normativo  della  trasparenza,  ingiustificate
disparita' di trattamento tra la dirigenza  del  SSN,  come  definita
dall'art. 41, comma 2, che si troverebbe assoggettata  agli  obblighi
di pubblicazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo  33/2013,
e gli altri dirigenti pubblici tenuti,  invece,  agli  obblighi  piu'
penetranti previsti dall'art. 14. 
  Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e
costituzionalmente orientata delle norme citate, gia' prospettata nel
PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti  diversi
fra comparti, il  direttore  generale,  il  direttore  sanitario,  il
direttore  amministrativo,  il  responsabile  di  dipartimento  e  di
strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi
di trasparenza disposti dall'art. 14. 
  In  considerazione  dell'enumerazione  dei  soggetti  tenuti   agli
obblighi  di  pubblicazione  e  della  peculiarita'  della  dirigenza
sanitaria  nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni,  sono   da
ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art.  14
i  dirigenti  del  SSN,  a  qualunque  ruolo  appartengano,  che  non
rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2. 
  Si ritiene, inoltre, opportuno fornire un ulteriore chiarimento  in
merito alla formulazione dell'art. 41, comma 3, che oltre  al  rinvio
all'art. 15 come sopra evidenziato, ha mantenuto il riferimento  alle
trasparenza  delle  prestazioni  svolte  in  regime  intramurario  da
considerare nell'ambito delle informazioni  relative  alle  attivita'
professionali, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c). Tenuto  conto
delle finalita' di trasparenza perseguite dal legislatore  anche  nel
settore   sanitario,   una   lettura   delle   norme   coerente   con
l'interpretazione  sopra  riportata   in   merito   al   difetto   di
coordinamento,  consente  ragionevolmente  di  ritenere  che  sia  da
valutare, ai fini  della  pubblicazione  dei  compensi  di  qualsiasi
natura connessi all'assunzione della  carica  previsti  all'art.  14,
comma 1, lettera c), l'attivita' professionale intramoenia  dei  soli
dirigenti individuati all'art. 41, comma 2, del  decreto  legislativo
33/2013. 
2.4 Titolari di posizioni organizzative 
  Il  comma   1-quinquies   dell'art.   14   estende   l'obbligo   di
pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle  dichiarazioni  di
cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai  titolari  di  posizioni
organizzative. 
  In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'art.  17,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 165/2001, ovvero i dipendenti che ricoprono le  posizioni
funzionali piu' elevate cui i dirigenti, per specifiche e  comprovate
ragioni di servizio, delegano per un periodo  di  tempo  determinato,
con atto scritto e motivato, alcune delle  competenze  proprie  della
funzione dirigenziale. 
  Inoltre, nelle Agenzie fiscali sono  sottoposti  all'obbligo  sopra
indicato i  funzionari  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  2,  del
decreto-legge  78/2015  ai  quali  i  dirigenti,  per   esigenze   di
funzionalita' operativa, delegano le funzioni relative agli uffici di
cui hanno assunto la direzione interinale  e  i  connessi  poteri  di
adozione di atti. 
  Si precisa che i medesimi obblighi di trasparenza si  applicano  in
ogni altro caso in cui sono svolte funzioni  dirigenziali  attribuite
con provvedimento formale. Si consideri in  tal  senso,  ad  esempio,
l'ipotesi prevista dall'art. 109, comma  2  del  decreto  legislativo
267/2000 laddove dispone  che,  nei  comuni  privi  di  personale  di
qualifica  dirigenziale,  le  funzioni  dirigenziali  possano  essere
attribuite, a seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai
responsabili degli uffici o dei servizi. 
  Diversa disciplina e' prevista al comma  1-quinquies  dell'art.  14
per gli altri titolari di  posizione  organizzativa  di  livello  non
dirigenziale tenuti al  solo  obbligo  di  pubblicare  il  curriculum
vitae. 
  Casi particolari 
  Titolari di posizioni  organizzative  nei  comuni  con  popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti 
  In relazione a quanto gia' indicato per  i  titolari  di  incarichi
politici e per i dirigenti, nei comuni con popolazione  inferiore  ai
15.000 abitanti (cfr. §§ 2.1. e 2.3), per  i  titolari  di  posizioni
organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui
all'art. 14, comma 1, lettera da a) ad e),  ma  non  quelli  previsti
alla  lettera  f),  ovvero  le   attestazioni   patrimoniali   e   le
dichiarazione dei redditi. 
3. Obbligo di comunicazione per i dirigenti 
  All'art.  14,  comma  1-ter,  e'  stata   introdotta   un'ulteriore
rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi
ultimi, come  espressamente  previsto  dalla  norma,  sono  tenuti  a
comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo
complessivo  degli  emolumenti  percepiti  a  carico  della   finanza
pubblica. A tale obbligo corrisponde quello  dell'amministrazione  di
pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato. 
  La finalita'  della  disposizione,  laddove  rinvia  esplicitamente
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sembra
quella di consentire e agevolare  il  controllo  del  rispetto  della
normativa vigente concernente il limite  massimo  delle  retribuzioni
fissato  per  i   dipendenti   pubblici,   mediante   la   tempestiva
disponibilita' e conoscibilita'  del  dato  aggregato,  a  differenza
degli elementi informativi elencati al comma 1, lettera c), d) ed e),
che richiedono ciascuno una specifica evidenza. Al riguardo si rinvia
alla circolare del Dipartimento della  funzione  pubblica  n.  3  del
2014. 
  In merito a cosa debba intendersi per «emolumenti complessivi»,  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e
le circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n.
3/2014 riguardanti, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 23-ter  del
decreto-legge n. 201/2011, hanno fornito alcune indicazioni chiarendo
che «sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di  rapporti
di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e  le  altre
voci di trattamento fondamentale, le indennita' e le voci accessorie,
nonche'  le  eventuali  remunerazioni   per   consulenze,   incarichi
aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche,  anche  diverse
da quelle di appartenenza». 
  Anche l'INPS ha ribadito  che  ai  fini  del  calcolo  dell'importo
complessivo  degli  emolumenti  devono  essere  computate  le   somme
comunque erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti  di  lavoro
subordinato o autonomo, a  carico  di  una  o  piu'  amministrazioni,
ovvero di societa' partecipate direttamente  o  indirettamente  dalle
amministrazioni (cfr. circolare n. 153 del 24 agosto 2015). 
  Alla luce di quanto sopra, ai fini  dell'assolvimento  dell'obbligo
in questione, per quanto  concerne  il  contenuto  degli  «emolumenti
complessivi»  l'Autorita'  non   puo'   che   rinviare   alle   dette
determinazioni governative e ad  altre  che  potrebbero  intervenire.
Attualmente, in base ad esse vanno  ricompresi:  gli  stipendi  e  le
altre voci di trattamento  fondamentale,  le  indennita'  e  le  voci
accessorie,  nonche'  le  eventuali  remunerazioni  per   consulenze,
incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche
diverse da  quelle  di  appartenenza  e  dalle  societa'  partecipate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da
quelle di appartenenza). 
  Inoltre, sempre come emerge nelle circolari del Dipartimento  della
funzione pubblica sopra richiamate, e in particolare nella  circolare
n. 3/2014, per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e
per incarichi, rileva il criterio di competenza. La  retribuzione  di
risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi  emolumenti,
la cui corresponsione e' subordinata  alla  verifica  successiva  del
raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati   nell'anno   precedente,
seguono invece il criterio della cassa. 
  L'obbligo informativo descritto all'art.  14,  comma  1-ter  assume
ancor piu' rilievo ove si consideri la specifica norma  sanzionatoria
inserita all'art. 47, comma 1-bis ai sensi della quale  il  dirigente
che omette di comunicare i  dati  e  il  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei dati  relativi  agli  emolumenti  complessivi  sono
destinatari  delle  medesime   sanzioni   amministrative   pecuniarie
previste al comma 1 dell'art. 47. 
  Tali   dati   vanno   inseriti   nella   sezione   «Amministrazione
trasparente», sottosezione di primo livello «Personale», sottosezioni
di  secondo  livello  «Incarichi   amministrativi   di   vertici»   e
«Dirigenti» da aggiornare annualmente entro  un  termine  ragionevole
rispetto a  quello  della  comunicazione  dei  dati-  fissato  al  30
novembre dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo. 
4. Obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall'incarico 
  Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato
dall'art. 14, comma 1, lettera f), entro  tre  mesi  successivi  alla
cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari  dell'art.  14
sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le  variazioni
della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione,
secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (Allegato n. 2).
La Parte I di detta dichiarazione e' pubblicata  tempestivamente  sul
sito dell'amministrazione. Sono invece rimosse  dal  sito,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2,  la  prima  dichiarazione  patrimoniale  e  le
successive  variazioni  rese  da  parte  dell'interessato  nel  corso
dell'incarico. 
  I soggetti cessati dall'incarico depositano, altresi', ai sensi del
citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione
annuale relativa ai redditi  delle  persone  fisiche  entro  un  mese
successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di  tale
disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia
della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di  cessazione,  se
quest'ultima e' avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno  (es.
nel  caso  di  cessazione  a  luglio  2017  e'  depositata   sia   la
dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017,  sia
la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi  nel  2018).
Diversamente, se la cessazione  e'  intervenuta  nel  primo  semestre
dell'anno,  (es.  febbraio  2017),  e'  depositata  ai   fini   della
pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016,
da presentarsi nel 2017. 
  Ad  eccezione  delle   informazioni   concernenti   la   situazione
patrimoniale, come sopra chiarito, si evidenzia che  i  dati  di  cui
all'art. 14,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.  33/2013,  sono
pubblicati per i tre anni successivi alla  cessazione  dell'incarico,
unitamente alla dichiarazione della variazione  patrimoniale  e  alla
dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione,  come
sopra specificato. Decorsi detti termini, i dati e i  documenti  sono
accessibili ai sensi dell'art. 5  del  decreto  legislativo  33/2013,
ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato. 
  Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali  rese  dal  coniuge  non
separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano
acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino  alla
cessazione dell'incarico e  possono  essere  anche  esse  oggetto  di
istanza di accesso civico generalizzato. 
  Si precisa che con  riguardo  ai  dirigenti  sono  da  considerarsi
cessati tutti i dirigenti che,  a  vario  titolo,  sono  cessati  dal
rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero
i soggetti anche esterni all'amministrazione,  cui  la  stessa  abbia
conferito  un  incarico  a  termine,  alla  cessazione  dell'incarico
stesso. 
5. Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza  previsti
dall'art. 14 
  Il  decreto  legislativo  33/2013  prevede  uno  specifico   regime
sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di  cui
all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono  essere  irrogate  nei
confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, comma
1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora
venga omessa  la  pubblicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  1-ter
dell'art. 14 (art. 47, comma 1-bis). 
  In particolare, l'art. 47,  comma  1,  nel  rinviare  all'art.  14,
dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e
prevede che il  relativo  provvedimento  venga  pubblicato  sul  sito
internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale  sanzione
e' irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare  le  misure
di trasparenza  dell'art.  14,  anche  alla  luce  delle  indicazioni
fornite  nelle  presenti  Linee  guida,  qualora  responsabili  della
mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni.  Si
tratta dei titolari di incarichi politici, anche se non di  carattere
elettivo, di livello statale regionale  e  locale;  dei  titolari  di
incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione  o  di  governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti  a  titolo  gratuito;
dei titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
ivi  inclusi  quelli  conferiti  discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo  politico  senza  procedure  pubbliche  di  selezione;  dei
titolari  di  posizioni  organizzative   con   deleghe   o   funzioni
dirigenziali. Nessuna sanzione e' applicabile  invece  nei  confronti
del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante
la subordinazione prevista dal  legislatore  per  la  diffusione  dei
relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi. 
  L'inadempimento  sanzionato  riguarda  la  mancata   o   incompleta
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati,   «concernenti   la
situazione patrimoniale complessiva  del  titolare  dell'incarico  al
momento dell'assunzione in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il
secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da' diritto  l'assunzione
della carica» (art. 47, comma 1). 
  Si  precisa  che  per  informazioni  concernenti   la   «situazione
patrimoniale complessiva» si intendono, oltre alla dichiarazione  dei
redditi,  le  dichiarazioni  concernenti  i  diritti  reali  su  beni
immobili  e  su  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri,   la
titolarita' di imprese, azioni di societa', quote di partecipazione a
societa'. La titolarita' di imprese, ancorche' non indicata nell'art.
2, n. 1)  della  legge  441/1982,  deve  ritenersi  ricompresa  nella
dichiarazione da rendere in virtu' di quanto  previsto  all'art.  47,
comma 1 del decreto legislativo 33/2013 che ne sanziona la mancata  o
incompleta comunicazione. Come l'Autorita'  ha  gia'  avuto  modo  di
precisare  sono  invece  esclusi   dalla   dichiarazione   i   titoli
obbligazionari, i titoli  di  Stato,  o  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  sicav  o  intestazioni
fiduciarie. 
  In base a quanto previsto dall'art. 14, comma 1,  lettera  f),  che
rinvia anche alla disciplina della legge 441/1982 sulla comunicazione
delle variazioni patrimoniali da parte del titolare dell'incarico, la
sanzione e' applicabile anche in  caso  di  omessa  comunicazione  di
dette  variazioni  e  della   omessa   trasmissione   annuale   della
dichiarazione dei redditi. 
  Il  nuovo  comma  1-bis  dell'art.  47,  introdotto   dal   decreto
legislativo 97/2016, dispone l'applicazione della  medesima  sanzione
amministrativa pecuniaria anche nei confronti del dirigente  che  non
effettua la comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 14,  comma  1-ter
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica,  nonche'  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei predetti dati. 
  Alla luce di quanto  sopra,  assume  particolare  rilievo  chiarire
all'interno della sezione dedicata alla trasparenza nei  PTPCT  quali
sono i dirigenti/soggetti responsabili della pubblicazione  dei  dati
in questione e indicare un termine congruo per la  comunicazione  dei
dati, tenuto conto delle scadenze fissate per la pubblicazione o  per
l'aggiornamento, secondo quanto previsto dalle norme o  dallo  stesso
PTPCT, per ogni singolo dato. 
  Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell'art.
47 del  decreto  legislativo  33/2013  si  rinvia,  per  gli  aspetti
procedurali, al «regolamento  in  materia  di  esercizio  del  potere
sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016,
n. 97» adottato dall'Autorita'  in  data  16.11.2016  quale  soggetto
competente all'irrogazione delle sanzioni,  ai  sensi  dell'art.  47,
comma 3. 
6. Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione 
  In via generale, si rammenta che le amministrazioni,  con  riguardo
ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza
dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al comma 1, entro  tre  mesi
dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento  dell'incarico  (art.
14, comma 2), ivi incluse  le  dichiarazioni  reddituali  disponibili
entro il suddetto  termine,  e,  annualmente,  entro  un  mese  dalla
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della   stessa
dichiarazione (art. 14, comma 2 e art. 3, legge 441/1982). 
  Con riguardo alla disposizione transitoria contenuta  nel  comma  1
dell'art.  42  del  decreto  legislativo  97/2016,  secondo  cui  gli
adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore, ovvero il 23 dicembre 2016, l'Autorita' ritiene
opportuno  fornire   le   seguenti   precisazioni   con   riferimento
all'applicazione dell'art. 14. 
  Come  visto  sopra,  la  norma  ha  ora  un  ambito  soggettivo  di
applicazione molto piu' vasto  di  prima.  Per  alcune  categorie  di
soggetti gli obblighi di  pubblicazione  sono  rimasti  immutati.  Si
considerino i titolari di incarichi politici, di amministrazione,  di
direzione o di governo, gia' ricompresi nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 14 ai sensi del testo previgente e alla  luce  della  linea
interpretativa dell'Autorita' contenuta nella delibera n. 144/2014. 
  Per questi soggetti, quindi, e' ragionevole  che  la  pubblicazione
continui a essere effettuata secondo le  scadenze  gia'  previste  in
precedenza. Gli adeguamenti in questi casi riguardano i  titolari  di
incarichi di amministrazione, di direzione o di governo che  svolgono
le funzioni a titolo gratuito. Per tali  soggetti,  dal  23  dicembre
2016, non e' piu' richiesta la pubblicazione dei dati in questione. 
  Altri soggetti e altre amministrazioni/enti, invece, sono  ora  per
la prima volta tenuti all'ostensione dei dati ai sensi del  novellato
art. 14. Si tratta,  come  gia'  evidenziato,  dei  dirigenti  e  dei
titolari  di  posizioni  organizzative   con   deleghe   o   funzioni
dirigenziali. La  norma  si  riferisce,  come  visto  sopra,  sia  ai
titolari in carica che a quelli cessati. 
  In assenza di una chiara indicazione  normativa,  in  questa  prima
fase di attuazione, ad avviso dell'Autorita', e' necessario,  da  una
parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla individuazione dei
soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, al fine di  evitare
disparita' di trattamento  nell'applicazione  della  norma,  valutate
anche  le  conseguenze  sanzionatorie  che  il  mancato  assolvimento
dell'obbligo comporta; dall'altra, agevolare le amministrazioni negli
oneri di pubblicazione in questione vista  l'applicazione  massiva  e
l'impatto organizzativo ad essi connesso. 
  A questo fine, si precisa che per i soggetti per i quali  la  norma
si applica per la prima volta si terra' conto di quelli in carica al,
o  cessati  dal,  1°  gennaio  2017.  Considerato  che   il   decreto
legislativo 97/2016 e' entrato in vigore il 23 giugno 2016, per  tali
soggetti sono pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il  30
aprile  2017,  ivi  compresa  la  prima  dichiarazione  dei   redditi
disponibile a seguito dell'entrata in vigore del decreto  legislativo
97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015. 
  Si fa presente che negli anni che seguono  la  prima  presentazione
delle dichiarazioni previste dall'art. 14,  comma  1,  lettera  f)  i
soggetti tenuti a tale obbligo  forniscono  annualmente  copia  della
dichiarazione  dei  redditi  e  una  dichiarazione   riguardante   le
variazioni  patrimoniali   intervenute   rispetto   alla   situazione
dichiarata  nell'anno  precedente  (art.  3,  legge  441/1982).   Per
agevolare  l'attivita'  di  vigilanza  dell'Autorita',  entrambe   le
dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate  per  tutti
non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
  L'obbligo  della  presentazione   delle   dichiarazioni   e   delle
attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale  del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo  grado,  ove  gli
stessi vi acconsentano, e' posto in capo ai titolari di  incarichi  o
cariche  destinatari  degli  obblighi  dell'art.  14.  Questi  ultimi
dichiarano, altresi', i casi di mancato consenso del  coniuge  e  dei
parenti entro il secondo grado, di cui  l'amministrazione  deve  dare
evidenza sul proprio sito istituzionale. 
  Nel caso in cui  i  titolari  di  incarico  dichiarino  il  mancato
consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle  dichiarazioni
di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto  legislativo  n.
33/2013, del coniuge non separato e  dei  parenti  entro  il  secondo
grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo  di  indicare
il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma  non  quello
di  identificazione  personale  del  coniuge  e  dei  parenti.   Sono
considerati parenti entro il secondo grado i  nonni,  i  genitori,  i
figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli),  i  fratelli  e  le
sorelle. 
  La dichiarazione dei redditi e' trasmessa  da  parte  del  soggetto
tenuto alla  comunicazione  dei  dati  previo  oscuramento  dei  dati
personali non pertinenti o sensibili. 
  In  ragione  dell'estensione  introdotta  dal  decreto  legislativo
97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero
di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che  l'attuazione
della stessa comporta, l'obbligo puo' ritenersi assolto anche con  la
pubblicazione  del  quadro  riepilogativo  della  dichiarazione   dei
redditi. Tale  modalita'  semplificata  tiene  conto  delle  proposte
formulate in sede di consultazione pubblica e risulta anche  coerente
con l'art. 9 della legge 441/1982 che  si  riferisce  a  tale  quadro
riepilogativo ai fini della conoscibilita' dei dati reddituali. 
  Al fine di facilitare la comunicazione e la pubblicazione dei  dati
di cui all'art. 14,  in  allegato  sono  resi  disponibili,  pur  non
essendo vincolanti, modelli di dichiarazione, per i soggetti titolari
di carica o  di  incarico,  della  situazione  patrimoniale  e  della
variazione della situazione patrimoniale (Allegati n. 3 e n.  4).  E'
reso altresi'  disponibile,  come  sopra  anticipato  (cfr.§  4),  un
modello per la comunicazione e pubblicazione dei  dati  dei  soggetti
cessati dalla carica o dall'incarico (Allegato n. 2). 
7. Disposizioni finali 
  Le presenti Linee guida  sostituiscono  integralmente  la  delibera
numero 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di pubblicazione  concernenti
gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni»  ed
entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. 
    Roma, 8 marzo 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
  Depositata presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2017 
Il Segretario: Esposito 

Gite scolastiche in Sicurezza


Rinnovata la collaborazione Miur-Polizia Stradale

Si rinnova la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Polizia di Stato in vista dei viaggi di istruzione. “Gite scolastiche in sicurezza”, questo il nome dell’iniziativa congiunta, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche la competenza e il supporto della Polizia Stradale. A rinnovare la collaborazione, stamattina al Miur, sono stati Gabriele Toccafondi, Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, e Giuseppe Bisogno, Direttore del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.
Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato che la richiesta di intervento della Polizia Stradale non è obbligatoria, ma si intende come un servizio a disposizione delle scuole. Le istituzioni scolastiche potranno segnalare alla Polizia Stradale i loro viaggi o programmare controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione, inviando richiesta scritta tramite modulo preposto. Inoltre, le scuole potranno richiedere, prima della partenza l’intervento della Sezione polizia Stradale della provincia di appartenenza per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente.
Gravi incidenti verificatisi in Italia ed all’estero, la giovane età dei trasportati e la tendenza delle gite a concentrarsi in specifici periodi dell’anno, sono elementi che fanno emergere l’importanza di porre l’attenzione alla sicurezza dei viaggi di istruzione. Il MIUR e la Polizia di Stato hanno diramato informazioni utili alle istituzioni scolastiche per l’organizzazione in sicurezza delle gite, con indicazioni basilari sulla scelta e la regolarità delle imprese di trasporto, sull’idoneità del conducente e sulle condizioni generali dei veicoli, al fine di garantire un sereno svolgimento dei viaggi d’istruzione. Nel corso della mattinata sono stati presentati anche i risultati dei controlli dello scorso anno. Nel 2016 la Polizia Stradale ha impiegato 10.615 pattuglie per il controllo di 15.546 autobus (di cui 10.126 su richiesta delle scuole), pari al 15% circa del parco veicolare in Italia, rilevando irregolarità su 2.549 veicoli (1.287 di quelli controllati su richiesta delle scuole).
Le principali violazioni accertate hanno riguardato irregolarità documentali (2.117 violazioni); inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento quali, ad esempio, pneumatici lisci, cinture di sicurezza guaste, fari rotti ecc. (624 violazioni); mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo (449 violazioni); eccesso di velocità (262 violazioni); carte di circolazione ritirate (68); patenti di guida ritirate (46) e omessa revisione (36).
La ripresa dei controlli nell’anno in corso ha già dato i primi risultati. A Siena è stato multato un conducente che percorreva ad alta velocità il tratto di strada tra Siena e Firenze, viaggiando a 100 Km/h dove il limite di velocità imposto da un cantiere era di 40 Km/h. A Reggio Emilia, durante i controlli prima di una partenza, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla sostituzione dell’autobus: uscite di sicurezza inefficienti, cinture di sicurezza non regolari, vetro parabrezza incrinato.
“I numeri registrati lo scorso anno – ha osservato il Sottosegretario Gabriele Toccafondi – ci dicono che dobbiamo continuare in questa direzione, proseguendo con i controlli sui mezzi che portano le nostre ragazze e i nostri ragazzi in gita. Dobbiamo fare un’azione positiva di sicurezza per le studentesse e gli studenti e far comprendere loro l’importanza di questo tema continuando anche con l’educazione stradale, ad esempio attraverso il progetto Icaro che abbiamo realizzato in collaborazione sempre con la Polizia Stradale. Progetto che ha portato ad una reale sensibilizzazione e responsabilizzazione delle ragazze e dei ragazzi. Da un anno – ha ricordato Toccafondi – il Miur ha creato anche un sito ad hoc, www.edustrada.it, al quale tutti diversi soggetti istituzionali collaborano mettendo online progetti di educazione stradale che sono liberi e gratuiti per tutti gli utenti. Ad oggi 1.100 scuole sono registrate e 13.500 sono gli utenti che lo utilizzano regolarmente. Segno che il tema della sicurezza stradale è entrato a pieno nel percorso educativo. Un percorso che non facciamo mai da soli – ha aggiunto – ma in collaborazione con gli operatori del settore”.
“Gite sicure è una delle iniziative, tra quelle che portiamo avanti, della quale vediamo maggiormente i frutti – ha dichiarato il Direttore del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, Giuseppe Bisogno -. È un esempio virtuoso di sostanziale collaborazione istituzionale. E non potevamo fare diversamente visto che già da anni la Polizia di Stato e il Ministero dell’Istruzione fanno educazione stradale nelle scuole. L’attenzione alle gite scolastiche c’è sempre stata da parte della Polizia Stradale, ma dallo scorso anno abbiamo voluto fare qualcosa di più strutturale sul territorio, grazie alla collaborazione con il Miur. I risultati del 2016 sono soddisfacenti e su quella base dobbiamo continuare perché queste campagne hanno un forte effetto deterrente su chi non vuole rispettare le regole. L’educazione stradale è un tema fondamentale per la formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi – ha ricordato Bisogno – se pensiamo che la sicurezza sulle strade è ancora un problema nel nostro Paese. Nel 2015, infatti, sono stati 3.428 i morti sulle strade e nello stesso anno, per la prima volta dopo molti anni, si è registrato di nuovo un aumento dei decessi per incidenti stradali dopo anni di trend in diminuzione”.
“Questo è il periodo in cui le scuole iniziano le gite e ci è sembrato il momento giusto per far arrivare agli istituti una nota dedicata e, con questa conferenza stampa, ricordare a tutti, famiglie, studentesse e studenti, direttori scolastici e docenti che il Ministero e tutta la comunità educante tengono all’incolumità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che devono poter vivere questi importanti momenti di formazione e crescita in piena sicurezza”, ha concluso la Capo Dipartimento Rosa De Pasquale.


Riunito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica

Riunito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica
Dal 23 al 25 maggio un evento Miur-Ocse sulla sicurezza a scuola

Lo stato di aggiornamento sulle procedure relative ai cosiddetti “mutui BEI”, i mutui agevolati per la messa in sicurezza delle scuole. Il punto sui lavori da eseguire nelle scuole colpite dal sisma. L’evento di tre giorni dedicato alla sicurezza a scuola che si terrà dal 23 al 25 maggio prossimi. Questi i temi principali affrontati nella riunione di oggi dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica, presieduto dal Sottosegretario Vito De Filippo.

“L’Osservatorio – ricorda De Filippo – è un luogo strategico di coordinamento fra diversi attori e soggetti coinvolti sul fronte dell’edilizia scolastica. Lo è ancora di più in un momento in cui si annunciano e si hanno a disposizione importanti finanziamenti per rendere più sicure le nostre scuole”.

Nel corso della riunione di oggi è stata confermata la data del prossimo 30 aprile, definita nella precedente riunione dell’Osservatorio, come termine ultimo per l’aggiornamento dei piani per i Mutui BEI 2017. È in corso, intanto, l’istruttoria con il Ministero dell’Economia e con la stessa BEI, la Banca europea per gli investimenti, per l’utilizzo, tramite mutui pluriennali, delle risorse Miur, pari a 1,7 miliardi, disponibili a decorrere dal 2017 proprio per l’edilizia scolastica.

Il 23, 24, 25 maggio prossimi il Miur dedicherà un evento alla sicurezza delle scuole e agli ambienti di apprendimento innovativi. L’evento sarà organizzato in collaborazione con l’Ocse. L’iniziativa, già programmata per lo scorso settembre, era stata differita a causa del sisma che ha colpito il centro Italia. Alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e tra il personale scolastico saranno dedicati anche seminari dell’Inail per dirigenti scolastici e, nelle regioni colpite dal terremoto, incontri per studenti e docenti, organizzati dall’Ingv.

Dirigenti Scolastici e responsabilità sicurezza degli edifici pubblici

Il Governo sta investendo nell’edilizia scolastica come mai si era visto prima. Il Piano di edilizia scolastica, una priorità per Matteo Renzi fin dal suo insediamento, di quasi 4 miliardi, ha visto in due anni l’avvio di 12.041 interventi, così suddivisi: 40 ml per le indagini diagnostiche, 905 ml per la messa in sicurezza, manutenzione, ristrutturazione e nuove costruzioni ( mutui BEI), 3,7 miliardi per il fabbisogno richiesto dalle regioni, 400 milioni per la sicurezza, 240 ml di fondi PON, per l’efficientamento energetico, 40 ml per le scuole antisismiche, 122 mln per il 2015 e 122 per il 2016 per nuove costruzioni( scuole nuove), 51 aree per scuole innovative, e da subito l’operazione sblocca scuole che ha visto il parere positivo della conferenza Stato Città e Autonomie Locali il 20.10.2016 con lo sblocco di ulteriori 39 mln. Censiti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica circa 42.000 edifici, anagrafe in via di aggiornamento ad autunno; ulteriori 10 mln di Euro per mutui BEI, appena reperiti. E ancora altro. Ma una scuola su 10 ha lesioni strutturali e una su tre è sita in un’area di alta sismicità.Solo l’8%è stato progettato con criteri antisismici, e 2/3 è priva del documento di agibilità statica.In un caso su tre gli EELL non effettuano gli interventi strutturali richiesti. Una situazione, dunque, di edilizia difficile con un’elevata vulnerabilità sismica. I 112 crolli di solai, tetti, controsoffitti in tre anni scolastici sono troppi. L’impegno dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica è massimo e ampiamente riconosciuto. Un impegno così importante mai era stato realizzato prima.

Ciò va detto e riconosciuto.

Corre l’obbligo, a maggior ragione, risalire ad una vicenda, che mi ha determinata a predisporre, con la lunga esperienza di preside e Dirigente, questo DDL, datato 23 giugno 2016.

La vicenda del Dirigente Scolastico Livio Bearzi mi ha profondamente coinvolta e, come me, ha coinvolto tutti i Dirigenti scolastici.

Ho seguito il caso  non appena venutane a conoscenza e ho avuto modo di incontrare il collega Preside, oggi affidato ai servizi sociali, nel carcere di Udine.

Il terremoto de “L’Aquila” del 2009 aveva causato il crollo di una parte del Convitto Nazionale Domenico Cotugno, diretto dal Bearzi, che aveva ottenuto l’autorizzazione a permanervi. In quel momento era notte, il Preside e i suoi figli dormivano; furono più fortunati di altri tre studenti, uno italiano e due stranieri, vittime del crollo di un’ala dell’edificio. Era la notte del 6 Aprile 2009.

Non entro nel merito delle motivazioni della sentenza di condanna per omicidio colposo plurimo, ma davvero la situazione ha posto a tutti noi molti interrogativi, in particolare sulla necessità di limitare la responsabilità dei Dirigenti scolastici agli spazi strettamente scolastici o, quantomeno, di sollevarli, nel caso di percezione di un pericolo grave e immediato, dal dover fare i conti con il rischio di incorrere in tre reati possibili, quello dell’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Artt. 331 o 340) o di procurato allarme presso l’Autorità (Art.658).

Spero che, quando il DDL sarà incardinato e discusso in Commissione, si possa analizzare ed eventualmente arricchire il presente testo e aiutare non solo i Dirigenti Scolastici, ma tutti i Dirigenti responsabili della sicurezza degli edifici pubblici, ad assumere decisioni delicate e importanti con determinazione e serenità, senza essere condizionati dal timore di incorrere nei suddetti realti penali. Penso ai dirigenti che si trovano in situazioni complesse, in presenza di studenti, genitori, bambini, ai degenti nelle strutture ospedaliere, ai reclusi nel carcere, o ad altre simili situazioni.

Un contributo alle persone gravate da alte responsabilità, perchè possano decidere più serenamente e perciò più responsabilmente.

Sen. Laura Fasiolo

Componente della 9a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Componente della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali
Componente del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
Componente supplente della 7a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Partecipa alla Commissione per i Diritti Umani