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Nota 18 settembre 2012, Prot. n. AOODGPER 6801

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

 Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R. Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie d’istituto personale docente valide per l’a.s. 2012-2013 – indicazioni operative inerenti il conseguimento tardivo del titolo di sostegno

In riferimento alla nota prot. 6677 del 12 settembre 2012 si forniscono indicazioni per la comunicazione al sistema informativo del titolo di sostegno conseguito tardivamente.

–  per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento il titolo di sostegno deve essere comunicato dalla scuola all’USP competente, che provvederà a trasmetterlo a sistema, tramite le funzioni di acquisizione/aggiornamento posizione, con il codice M “titolo conseguito dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 24 settembre 2012”. Si precisa che il suddetto codice è quello che segue il codice della specializzazione previsto dal modello di domanda;

–  per gli aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia la segreteria della scuola capofila provvederà autonomamente a trasmettere a sistema, con il codice N, i titoli di sostegno conseguiti fra il 27 agosto 2011 e il 24 settembre 2012.

Giova ricordare che questi sono i valori assunti dal sistema per le graduatorie d’istituto di prima fascia:

  • A, titolo conseguito entro il 30 giugno 2011 (derivato dalle graduatorie ad esaurimento)
  • B, titolo conseguito dopo il 30 giugno 2011 ed entro il 30 giugno 2012 (derivato dalle graduatorie ad esaurimento)
  • M, titolo conseguito dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 24 settembre 2012 (valido esclusivamente ai fini delle graduatorie d’istituto di prima fascia)

e questi i valori assunti dal sistema per le graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia:

  • C, titolo conseguito entro il 16 agosto 2011
  • D, titolo conseguito dopo il 16 agosto 2011 ed entro il 26 agosto 2011 N, titolo conseguito dal 27 agosto 2011 ed entro il 24 settembre 2012.

Poiché sulle basi informative sono stati riscontrati anche valori diversi da quelli attualmente proposti (quale, ad esempio, il valore “R” per l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, per il quale l’unico caso possibile è un eventuale contenzioso in corso sulla graduatoria e non l’attesa di conseguimento del titolo di sostegno), i casi anomali saranno riportati in un apposito file e consegnati, per il tramite del servizio di consulenza territoriale, ai responsabili degli USR che provvederanno ad inoltrarli agli USP interessati.

Le funzioni per comunicare i titoli di sostegno tardivi sia relativamente alla prima fascia (acquisizione/aggiornamento posizione delle graduatorie ad esaurimento), sia relativamente a seconda e terza fascia (acquisizione/aggiornamento posizione delle graduatorie d’istituto), sono disponibili con decorrenza immediata. Si precisa che, limitatamente alla funzionalità SIDI di aggiornamento delle graduatorie d’istituto, l’anno scolastico di riferimento è mantenuto al 2011/12 e pertanto la scuola che effettua l’acquisizione dovrà operare con il vecchio contesto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

Circolare Ministeriale 2 agosto 2012, n. 71

Circolare Ministeriale 2 agosto 2012, n. 71

AOODGSC Prot. n. 4848

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio VI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c. Al Capo Dipartimento per l’istruzione
SEDE
Ai referenti regionali per la scuola in ospedale presso gli UU.SS.RR.
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo per la scuola in ospedale
LORO SEDI

OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, per l’anno scolastico 2012 – 2013 (ex L. 440/1997, A.F. 2012).

 

Accordo CSR 25 luglio 2012, n. 140

Accordo fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnostica e la certificazione dei Disturbi specifici di Apprendimento (DSA)”

Circolare INPS 24 luglio 2012, n. 100

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
Direzione Centrale Risorse Umane

Circolare 24 luglio 2012, n. 100

Oggetto: Integrazione della circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell’Istituto a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119

 

Circolare Ministeriale 16 luglio 2012, n. 60

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio VI

Circolare Ministeriale 16 luglio 2012, n. 60

AOODGSC Prot. n. 4439

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p,c. Al Capo Dipartimento per 1’Istruzione
SEDE
Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
Luciano Chiappetta
SEDE
Ai referenti regionali per la scuola in ospedale presso gli UU.sS.RR.
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo per la scuola in ospedale
LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni operative per la progettazione dei percorsi di scuola in ospedale e a domicilio per alunni temporaneamente malati. A.s. 2012 2013. Esiti del seminario nazionale di Torino ( 29-31 maggio 2012)

 

Come è noto, la scuola in ospedale si innesta e si realizza in un contesto di complessità, che richiede al docenti e a chi in essa opera flessibilità e adattabilità a situazioni che mutano spesso e a condizioni psicologiche vissute dagli utenti non sempre positive. Questa peculiarità ha reso la scuola in ospedale necessariamente un continuo “laboratorio” sempre alla ricerca di soluzioni nuove per

rispondere ai differenti bisogni, connotandosi come un “laboratorio di innovazione”, che potrebbe efficacemente essere messo a disposizione anche della scuola ordinaria. La scuola in ospedale, infatti, in quanto obbligata a misurarsi ogni giorno con situazioni problematiche, ha appreso per necessità a migliorarsi, ad adattare e a modificare la propria organizzazione, la propria offerta formativa e il relativo modello di gestione delle attività formative, attraverso un’offerta formativa centrata sull’individuo e sui suoi bisogni e, perciò, sempre diversa. La personalizzazione, di cui oggi tanto si sottolinea l’importanza, è nella scuola in ospedale e a domicilio un dato di fatto, che porta a staccarsi dal programma nel senso tradizionale del termine per applicare e realizzare interventi formativi, centrati sulla persona, caratterizzati da trasversalità ed essenzialità. Personalizzare, in questo caso non significa semplificare, ma scandagliare gli statuti epistemologici delle discipline per attingere ciò che è essenziale di ciascuna disciplina da proporre in termini e modalità che tengano conto dell’unicità e diversità della persona con cui si interagisce. E’ questo che distingue la scuola in ospedale dal resto e che ne fa un esempio da seguire in termini di “scuola della personali. Ma, come è stato ripetuto altre volte, lavorare in situazioni di elevata problematicità non è da tutti e l’avere passione e trasporto non è sufficiente a garantire l’efficacia dell’intervento formativo. Per tale motivo, i docenti ospedalieri vengono, nel corso del loro impegno, accompagnati nel percorso con una supervisione didattica e psicologica, sotto la responsabilità del personale medico degli ospedali, ove sono presenti sezioni di scuola ospedaliera. Alla finalità di supportare i docenti ospedalieri nel loro complesso compito, ha risposto anche il recente seminario nazionale di Torino, che ha posto al centro della riflessione il tema delle tecnologie e della formazione, due temi di grande importanza, perché, sia per la scuola in ospedale che per la scuola a domicilio, non si può prescindere dall’utilizzo avanzato delle tecnologie e dalla formazione iniziale e continua del docente. Il seminario ha avuto un buon esito in termini di numero e coinvolgimento attivo dei partecipanti e questo è senz’altro un risultato positivo, ma è stato anche ricco di proposte e suggestioni. Sembra, perciò, quanto mai opportuno riportare l’attenzione delle SS.LL. su alcuni temi affrontati anche nel corso dei lavori seminariali, che rappresentano questioni cruciali per il futuro della scuola in ospedale e a domicilio.

 

RECLUTAMENTO & ORGANICI PERSONALE DOCENTE

E’ convinzione unanime, dentro e fuori la scuola in ospedale, che l’insegnamento in ospedale e a domicilio rivesta carattere di complessità e che richieda l’esercizio di competenze plurime, in quanto l’esercizio della funzione docente si esplica in contesti ad alta intensità emotiva e in spazi condivisi con operatori di altri servizi e istituzioni. Come più volte è stato ribadito, il docente, che entra a far parte dell’equipe scolastica in ospedale, pur non essendo già in possesso di una specifica aggiuntiva formazione, deve possedere oltre alle competenze proprie della disciplina che insegna anche altre competenze di carattere organizzativo, relazionale, metodologico-didattico e tecnologico.

Deve, cioè conoscere le principali regole di funzionamento del sistema ospedaliero, all’interno del quale esplica la sua funzione e deve sapere conciliare le sue esigenze di insegnamento con quelle degli altri soggetti che interagiscono con i minori ricoverati; deve, sotto esperta guida, saper riflettere sulla propria esperienza e sulle difficoltà che comporta la gestione di situazioni emotivamente molto complesse, deve poter trovare tempo e spazio per rielaborare le esperienze vissute alleggerendone la ricaduta; deve saper prestare attenzione e ascolto alla relazione educativa che si instaura con ogni bambino/ ragazzo cogliendone emozioni, bisogni, tensioni e aspirazioni. Perché la relazione educativa sia efficace, deve saper leggere e comprendere i bisogni degli allievi, pianificare gli interventi con la massima flessibilità possibile, deve essere pronto a modificare il piano educativo in presenza di nuove situazioni e nuovi bisogni, deve padroneggiare metodi attivi, centrati sulla persona, e didattiche modulari e brevi, deve continuamente raccordarsi con la scuola e con il piano formativo della classe di provenienza. Poiché viviamo nella società della digitalizzazione, i cui primi utilizzatori esperti sono i nostri giovani, è anche necessario che i docenti ospedalieri padroneggino e sappiano utilizzare le tecnologie multimediali per arricchire la proposta formativa e documentare i percorsi, ma anche per gestire un percorso educativo a distanza per coloro che fossero impossibilitati alla frequenza in presenza. I docenti ospedalieri, che operano all’interno degli ospedali pediatrici, hanno acquisito nel tempo, anche a costo di personali investimenti, una professionalità ricca ed articolata. Tuttavia, poiché nuove frontiere si aprono in questo complesso panorama dell’offerta formativa in ospedale e a domicilio e nuove innovazioni tecnologiche entrano nella vita di ciascuno, è necessario prevedere organicamente la formazione anche del personale docente di nuova nomina, perché sia in grado di sostenere l’insegnamento in situazioni di complessità, quale può essere 1’ospedale o il domicilio dell’alunno temporaneamente malato. Questo obiettivo potrebbe facilmente essere raggiunto se venisse riconosciuta l’opportunità di inserire nella formazione iniziale del docente di ogni ordine e grado uno specifico modulo per l’insegnamento a studenti che vivono situazioni temporaneamente complesse e difficili, come è il caso della degenza in ospedale o a domicilio, a causa di una insorta grave malattia. L’attenzione delle SS.LL., che lo scrivente Ufficio intende richiamare sull’importanza della formazione del personale che opera in situazioni di complessità (in ospedale, a domicilio, come in carcere, ad esempio), non può essere disgiunta da un altro criterio, di esclusiva competenza dell’autorità scolastica regionale, cioè il reclutamento del personale destinato ad insegnare nelle strutture ospedaliere. La peculiarità di esercizio dell’attività di insegnamento presso le strutture ospedaliere richiede, infatti, da parte degli USR, un periodico monitoraggio dei bisogni dei minori ricoverati negli ospedali della propria regione nonché del personale docente ad essi assegnato. Oggetto del monitoraggio periodico dovrebbe essere non solo il numero delle degenze, la durata delle stesse, il reparto dove si concentrano i maggiori ricoveri, l’età dei ricoverati e l’ordine e grado di scuola di appartenenza, ma anche la tipologia della richiesta formativa.

Entrare nel merito di questi aspetti significa definire con esattezza e coerenza non solo il numero e il rapporto orario ma anche il profilo delle discipline da assicurare e garantire, per rispondere ai bisogni emergenti. Questo comporta una particolare attenzione da parte degli UU.SS.RR. verso questa offerta formativa e, di conseguenza, una accurata selezione di docenti fatta per soddisfare i bisogni emersi. Ciò implica altresì il procedere sistematicamente a monitorare le dotazioni organiche assegnate alle sezioni ospedaliere e le prestazioni dei docenti per verificarne la rispondenza e la coerenza al fine di apportare, se necessario, correttivi o integrazioni. Questa azione di verifica e sostegno del personale docente assegnato alla scuola ospedaliera è tanto più necessaria, qualora si verifichi una situazione di non armonia tra il personale docente e la struttura ospedaliera nel suo complesso. E’ opinione condivisa oggi sia la complessità dell’insegnamento in ospedale sia la delicatezza del compito, ragion per cui l’USR, se necessario ed opportuno, deve poter disporre il rientro nelle classi ordinarie di un docente, che si riveli non in sintonia con il contesto.

E’ ben noto, inoltre, che il personale docente assegnato alle sezioni ospedaliere, sin dall’avvio formale dell’esperienza scolastica in ospedale con la C.M. n. 353/1998, risulta in maggioranza appartenente alla scuola dell’infanzia e primaria. Nel tempo a tale personale si è affiancato quello appartenente al ruolo della scuola secondaria di l° grado e nelle grandi città, aree metropolitane, anche quello della scuola secondaria di 2° grado. E’ quanto mai opportuno, oggi, che in ogni ospedale, specie nei più grandi o per lo meno in quelli situati nei capoluoghi di regione, sia prevista la presenza di personale docente di tutti gli ordini e gradi di scuola al fine di dare risposta piena al diritto manifestato da tutti gli studenti malati, anche quelli frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, che spesso affrontano lunghe degenze e finanche la sessione di esami di Stato in ospedale. Come suggerito già nella C.M. n. 24/2011, che qui si richiama integralmente, può essere utile in questa azione di ricognizione accedere al database della propria Regione riguardo al numero dei ricoveri per anno e per reparto e classe d’età, al fine di operare un’approfondita riflessione sulla distribuzione degli organici del personale docente in ospedale.

Ulteriore attenzione viene richiesta a codesti Uffici riguardo alla necessità di dare stabilità al personale docente in ospedale con riguardo al rapporto tra docenti assegnati e numero degli alunni ricoverati, che -si sottolinea -per la scuola ospedaliera, sono coloro che risultano effettivamente frequentanti la sezione ospedaliera e che seguono un determinato e documentato percorso formativo, anche se attraverso ripetuti ricoveri e/o day hospital. Poiché l’attività connessa alle sezioni ospedaliere rappresenta per la scuola polo regionale, che ha il compito periodico di raccogliere e registrare dati ed interventi di tutte le sezioni ospedaliere, un fattore di maggiore complessità, è auspicabile che tutti gli UU.sS.RR. riconoscano tale maggior aggravio e valutino l’opportunità di fornire la scuola polo regionale di personale ATA aggiuntivo, a livello amministrativo e a livello tecnico, finalizzato cioè all’utilizzo e manutenzione delle tecnologie, indispensabili per la scuola in ospedale e a domicilio.

 

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

Si suggerisce, altresì, di organizzare ulteriori campagne di sensibilizzazione e di informazione a livello regionale per far conoscere all’utenza l’opportunità di fruire del diritto all’istruzione sia in ospedale sia a domicilio, ma anche per diffondere nella scuola cosiddetta “ordinaria” la ricchezza di metodi, strumenti, tecnologie proprie della scuola in ospedale. Potrebbe risultare utile in proposito, al fine di favorire la contaminazione tra scuola in ospedale e scuole del territorio, anche la realizzazione, per il personale docente in servizio, di momenti di formazione congiunta che esplori il come affrontare situazioni di rientro da un’esperienza ospedaliera o di istruzione a domicilio da parte di chi entra in contatto con queste situazioni per la prima volta. Ma ciò che sembra opportuno suggerire è l’attivazione, a livello locale, di tutte le sinergie istituzionali volte a sostenere, sensibilizzare, condividere sia l’analisi del fabbisogno locale sia la risposta integrata delle istituzioni rispetto a questa dimensione educativa. Come spesso è stato sottolineato la rete deve essere reale, concreta, visibile e facilmente riconoscibile all’esterno e ciascun partner deve contribuire al buon esito di quanto progettato nell’ambito delle proprie competenze, pur mantenendo la sua identità di ruolo e funzione. Rispetto al minore in formazione e a come rendere efficace il suo diritto a crescere, formarsi e realizzarsi, diverse sono le Istituzioni con responsabilità e competenze in merito: operatori della scuola e operatori sanitari, enti locali, famiglia, studenti, operatori del sociale, etc. , uniti nel condividere strategie, strumenti, procedure, progetti, azioni e formazione. Questo al fine di offrire risposta adeguata ed efficace al bisogno del minore in formazione.

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Questo servizio continua ad essere regolato dal “Vademecum per l’istruzione domiciliare”(2003), in attesa dell’approvazione del decreto interministeriale, già trasmesso alla Conferenza unificata per l’accordo e la condivisione. Tuttavia, la grande differenziazione di comportamenti e indicazioni in proposito da parte degli UUSS.RR. induce a riaffermare alcune condizioni e a fornire istruzioni sui percorsi da attivare in maniera uniforme sul territorio nazionale. La normativa esistente, come è noto, rimanda a chiare indicazioni riguardanti gli aspetti organizzativi ( in riferimento al contesto e alle situazioni in cui si sviluppa l’I.D.), pedagogici e didattici (didattica breve e moduli trasversali per promuovere l’apprendimento in un contesto particolare quale è il domicilio dell’alunno e in un rapporto a due: docente -allievo), sanitari ( specifiche patologie), tecnologici (tecnologie avanzate e come utilizzarle). D’altro canto, la richiesta di istruzione domiciliare è in aumento anno dopo anno. Questo richiede a ciascun USR di farsi carico a livello regionale della diffusione dell’informazione corretta rispetto a tale modulo educativo tra tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ancora oggi, le scuole tardano ad attivarsi rispetto alla richiesta delle famiglie di istruzione domiciliare, vuoi per scarsa conoscenza della procedura, vuoi perché, in attesa dell’approvazione del progetto da parte dell’autorità scolastica regionale, non ritengono di poter attivare il servizio.

In proposito, l’Ufficio scrivente suggerisce di programmare una campagna di sensibilizzazione e pubblicizzazione riguardo al servizio di istruzione domiciliare, ma anche riguardo alle potenzialità che la normativa offre in termini di flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca per ogni situazione che possa verificarsi a scuola (vedi DPR n. 275/1999). Rispetto a tale servizio, infatti, è opportuno riaffermare sempre che “la scuola è luogo di incontro e di crescita di persone” e che essa costituisce una vera comunità educante all’interno della quale si promuove in ogni minore insieme con “l’insegnare ad apprendere” anche “l’insegnare a essere” ( vedi “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 10 ciclo d’istruzione”, 2007). Tuttavia, in casi di necessità e per periodi temporanei, al fine di evitare che prolungate assenze per malattia possano pregiudicare l’esito finale dell’anno scolastico, e considerato, altresì, il positivo impatto psicologico che la scuola ha sul percorso terapeutico del minore malato, è consentito il ricorso all’istruzione domiciliare, secondo i criteri e le indicazioni riportati nel “Vademecum per l’istruzione domiciliare”, che continua ad essere il riferimento per la procedura da attivare. La notevole pluralità di situazioni, che l’istruzione domiciliare presenta, richiede da parte di codesti Uffici che alle scuole venga fornito adeguato sostegno e formazione, , specie per mettere in grado i docenti di affrontare gli aspetti pedagogici, didattici, psicologici, organizzativi, sanitari e tecnologici, connessi all’espletamento del servizio. Ciò è tanto più necessario considerato l’aumento dei casi di alunni in istruzione domiciliare, al fine di far comprendere al personale della scuola che l’istruzione domiciliare deve diventare parte dell’offerta formativa della scuola, che l’eventuale progetto di istruzione domiciliare non è cosa altra rispetto al piano formativo della classe, ma costituisce una forma di flessibilizzazione per adattarlo alla temporanea condizione fisica dell’alunno homebound. Questa sottolineatura è importante perché il docente a domicilio si consideri mediatore tra la classe e l’alunno, nonché il necessario “ponte” tra la casa ove l’alunno è isolato e la classe e la comunità tutta. Altra condizione da sostenere e disseminare è !’inserimento nel POF del servizio di istruzione domiciliare e l’accantonamento per tale eventuale progetto di una somma percentuale del fondo d’istituto di ogni scuola. Tale fondo può essere utile anche per la realizzazione di attività scolastiche “a domicilio” per eventuali altri alunni non rientranti nei criteri classici dell’istruzione domiciliare. Può, altresì, costituire buona norma, in proposito, anche la costituzione di reti di scuole territoriali che manifestino la loro disponibilità a contribuire alla realizzazione del servizio di istruzione domiciliare. Anche il richiamo all’utilizzo delle tecnologie a tutti i livelli può essere opportuno. Le avanzate tecnologie e la familiarità delle stesse nella ordinaria attività didattica possono, infatti, favorire l’integrazione scolastica di allievi in una pluralità di situazioni e circostanze, attraverso lo sviluppo e l’attivazione di modalità di apprendimento personalizzato e l’utilizzo di strategie collaborative.

 

TECNOLOGIE & PORTALE SCUOLA IN OSPEDALE

Negli ultimi anni il portale telematico per la scuola in ospedale (http://pso.istruzione.it) ha assunto un ruolo sempre più rilevante sia come strumento di monitoraggio dell’andamento generale del sistema e delle azioni realizzate, sia come strumento per il dialogo e il confronto degli operatori, sia come veicolo di diffusione di nuove pratiche e nuovi modelli operativi di gestione e di didattica. Proprio per l’importanza che tale strumento riveste anche per l’Amministrazione riguardo alla buona gestione delle risorse e degli interventi, si porta all’attenzione delle SS.LL. l’opportunità di verificare la coerenza delle scelte e degli incarichi affidati al personale regionale, sia al referente regionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare e sia al referente per il portale designato per l’immissione dei dati relativi ad alunni, docenti, sezioni scolastiche ospedaliere, progetti di istruzione domiciliare e aggiornamento della pagina regionale con l’indicazione delle attività formative e delle buone pratiche realizzate. Si rammenta che, nel caso specifico del referente per il portale PSO, non si può prescindere dal possesso di competenze tecniche specifiche e dalla conoscenza dei meccanismi propri della scuola ospedaliera. Si richiama, pertanto, l’attenzione sulla necessità di confermare o modificare l’attuale assetto regionale di responsabilità rispetto alla scuola in ospedale e di farne oggetto di apposita urgente comunicazione allo scrivente, anche in caso di conferma dei nominativi già designati. L’Ufficio scrivente auspica che il portale diventi sempre più strumento di sostegno alle attività realizzate a livello regionale e che si proponga sempre più come cassa di risonanza delle stesse. Ciò, in realtà, comincia a realizzarsi nella misura in cui i docenti mostrano di gradire tale strumento, facendone lo strumento comune per comunicare tra loro e con l’Amministrazione. Il portale si è dimostrato un efficace strumento anche in preparazione del seminario nazionale di Torino: “La cultura del farsi carico attraverso la RETE a servizio degli alunni assenti per malattia”, 29 -31 maggio 2012. L’apertura di un apposito forum all’interno del portale e il confronto sulle tematiche proposte hanno stimolato in via preliminare un vivace dibattito tra i partecipanti, che ha costituito il”fil rouge” da cui ha preso le mosse il seminario. Le riflessioni emerse hanno consentito una revisione degli attuali strumenti di rilevazione per rendere sempre più oggettiva e trasparente la raccolta dei dati di scuola in ospedale e a domicilio, nonché l’introduzione nel portale di nuove funzioni e spazi, per qualificare la comunità dei docenti anche attraverso la revisione del percorso formativo HSH, attualmente in corso, che sarà messo presto a disposizione di nuovi docenti, nuove modalità di coordinamento dei referenti regionali per uniformare prassi, modelli e strumenti a livello regionale.

 

MONITORAGGIO AZIONI E DATI, A.S. 2011/2012.

A conclusione dell’anno scolastico 2011/2012, è opportuno riflettere sulle azioni realizzate nei territori e sui bisogni emergenti, sulla base dei dati, che le SS.LL. vorranno trasmettere allo scrivente Ufficio. Ogni USR trasmetterà allo scrivente Ufficio un’apposita relazione, frutto dell’attenta analisi e conoscenza della situazione delle sezioni ospedaliere del proprio territorio e dei dati raccolti e vidimati dal Comitato regionale per la scuola in ospedale e a domicilio, da inserire nel portale a cura del referente designato per il portale. La relazione di dettaglio dovrà riportare i seguenti dati, richiamati anche dalle schede di rilevazione allegate:

• Nominativo del referente regionale per la scuola in ospedale,

• Nominativo del referente per il portale (http://pso.istruzione.it ),

• Nominativo del dirigente scolastico e della scuola polo regionale,

• Composizione del Comitato regionale ( in caso di nuova istituzione e/o di sostituzione o integrazione componenti),

• Denominazione ospedale/i e reparti seguiti della regione,

• Numero e tipologia delle scuole presenti in ospedale,

• Numero e nominativi dei docenti assegnati alla scuola in ospedale, con !’indicazione dell’ordine di scuola di appartenenza, disciplina insegnata e numero di ore (orario completo o parziale), di ruolo/non ruolo. Modalità di reclutamento,

• Numero degli alunni in ospedale iscritti e frequentanti, con indicazione dell’ordine e grado di scuola di appartenenza, reparti in cui sono stati ricoverati e tipologia della degenza ( DH, breve, media, lunga), numero studenti disabili, numero studenti stranieri e numero degli alunni provenienti da altre regioni. In proposito si rammenta che gli alunni da registrare sono unicamente coloro per i quali si realizza un intervento formativo di un certo rilievo, pur nella brevità, e a seguito di richiesta iscrizione alla scuola ospedaliera,

• Numero degli alunni che abbiano sostenuto gli esami di stato di 10 o 20 grado in ospedale o a domicilio e ogni ulteriore notizia in merito,

• Numero dei progetti di istruzione domiciliare con indicazione delle scuole e delle classi di appartenenza degli alunni seguiti a domicilio, delle ore assegnate a ciascun progetto e delle discipline erogate in presenza. Indicazioni analitiche relative ad altri eventuali interventi a domicilio realizzati a distanza con l’ausilio delle tecnologie,

• Risorse MIUR utilizzate per la scuola in ospedale e per l’istruzione a domicilio; eventuali altre risorse disponibili,

• Attività di formazione realizzate o programmate, nonché attività di sensibilizzazione e informazione per tutte le scuole,

• Bisogni e caratteristiche dell’offerta formativa ospedaliera e domiciliare nella propria regione,

• Altro da evidenziare.

Alla relazione andranno allegate la scheda di rilevazione n. l, da compilare per ciascuna scuola e sezione ospedaliera e ciascun ordine di scuola, e la scheda n. 2 relativa all’istruzione domiciliare. La relazione e le schede, compilate a cura del referente regionale e del dirigente scolastico della scuola polo, vidimate dal Direttore Generale dell’USR di appartenenza, saranno trasmesse all’Ufficio scrivente entro e non oltre il 30 settembre 2012. A partire dallo stesso mese di settembre, nel periodo di apertura delle funzioni del database sul portale, periodo che sarà concertato d’intesa con METID e successivamente comunicato alle SS.LL., sarà possibile inserire nel portale i dati relativi all’anno scolastico 2011/2012, raccolti nelle allegate schede di rilevazione, a cura del referente designato. Si raccomanda, vista l’importanza degli stessi per la conoscenza del fenomeno e la messa a punto degli interventi per il nuovo anno scolastico, la massima attenzione e precisione nel controllo dell’esattezza dei dati e nel loro inserimento.

Si coglie l’occasione per trasmettere, in allegato, per ciascun Ufficio Scolastico Regionale, la sintesi dei dati relativi all’a.s. 2010/2011, inseriti nel portale, che restituisce il quadro esaustivo delle azioni realizzate e della consistenza del fenomeno, pur con qualche ombra, che scaturisce da dati che presentano qualche incertezza o lacuna.

Si rimanda a successiva nota la comunicazione relativa all’ammontare delle risorse finanziarie per l’anno scolastico 2012/2013.

Nel rappresentare la disponibilità di questa Direzione Generale ad offrire informazioni e chiarimenti relativi ai profili disciplinati nella presente circolare, si comunica l’ interlocutore a cui fare riferimento: dr.ssa Speranzina Ferraro, tel. 0658492456, fax 06 58492471, e-mail: speranzina.ferraro@istruzione.it.

 

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanna Boda

Ordinanza TAR Lazio 16 luglio 2012, n. 2609

N. 02609/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02845/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Amoroso, Anna Maria Cardona, con domicilio eletto presso Alfonso Amoroso in Roma, via A. Davila, 89;

 

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Istituto Comprensico C.A. Dalla Chiesa di Roma, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dei provvedimenti cautelari come richiesto nelle conclusioni dell’allegato atto reg. cert. 1183 con il quale il dirigente dell’istituto ha certificato e dichiarato che al minore viste le risorse interne sono state assegnate 12 ore di sostegno;

– di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso.

per l’annullamento

(motivi aggiunti)

del verbale del consiglio di classe dell’11/6/2012 di non ammissione alla seconda classe dell’alunno XXXXXXX per il raggiungimento dei 19 anni;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Istituto Comprensico C.A. Dalla Chiesa di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all’art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, , la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso le cui doglianze contenute nei motivi aggiunti appaiono assistite dal “fumus boni juris” sotto il profilo della inoperatività nella specie del limite di età di 18 anni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto ammette con riserva l’interessato alla classe successiva:

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Sentenza TAR Calabria 23 maggio 2012, n. 438

N. 00438/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2012, proposto da:

****** e ******** N.Q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore *********, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Tropiano, con domicilio eletto presso Lucio Strangio Avv. in Reggio Calabria, via F.G. Melacrino’, 47;

contro

Comune di Marina di Gioiosa Ionica, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso Luigi Tuccio Avv. in Reggio Calabria, via Palamolla,31;

per l’accertamento

a) dell’illegittimità del silenzio della P.A in ordine all’obbligo dell’Amministrazione a provvedere alla nomina dell’“educatore professionale” da assegnare a minore portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 per dieci (10) ore settimanali e, per l’effetto, dichiarare illegittimo il silenzio avverso la diffida o comunque illegittimo silenzio inadempimento formatosi per decorso il termine di legge ex art. 2, comma 4-bis legge 241/90 (così come modificato dalla legge 15/2005);

b) dell’obbligo per la P.A. di provvedere e con nomina, in difetto, di un Commissario ad acta;

e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, alla cui quantificazione i ricorrenti si rimettono all’equo apprezzamento del Giudice.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio parte ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo per il Comune intimato di provvedere alla nomina di un educatore professionale per l’assistenza del minore in condizione di disabilità certificata dalla competente autorità sanitaria e per un totale di dieci ore settimanali.

Il Comune, ritualmente costituito, si oppone all’accoglimento della domanda, affermando di aver provveduto all’esecuzione di quanto necessario all’organizzazione del servizio, che risulta affidato ad organismo sociale appositamente selezionato con procedura di evidenza pubblica e dunque in regime di appalto.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti limiti.

Tra le parti non è dubbio che la competenza a provvedere circa l’istituzione ed il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili sia dell’Ente locale, che è sancito dall’art.139, lett. “c” del dlgs 112/98 (e, quanto alla Calabria, con LR nr. 34 del 12.08.2002, art. 138, comma 4, lett. “d”).

Del resto, lo stesso Comune resistente non contesta la propria legittimazione passiva, avendo provveduto ad organizzare il servizio mediante una specifica convenzione stipulata con organismo terzo (vedasi oltre). Infine, nella nota dell’AS n. 9 di Locri, U.O. di Neuropsichiatria infantile, con la quale si attesta la condizione del minore dei ricorrenti (prot. nr. 304 del 29.03.2011), la nomina del personale educativo è espressamente affidata all’Ente locale, richiamandosi le “vigenti disposizioni (DPR 616/77; l. 142/90; l. 104/92)”, nel testo puntualmente riprodotto e fatto proprio dalla difesa dei ricorrenti nell’atto introduttivo.

Per mera completezza di giudizio, dunque, il Collegio richiama recente giurisprudenza, secondo la quale “le funzioni amministrative relative alla materia ” assistenza scolastica ” competono al Comune in conformità a quanto previsto già dall’art. 42, d.P.R. n. 616 del 1977: esse “concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”. Mentre all’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica – che deve, pertanto, essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante – diversamente l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo – rientrante nella sfera di attribuzioni statali – ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei diversamente abili, e quindi sono strumentali e sussidiari rispetto al suddetto bisogno. Il diritto allo studio è garantito, a favore di tali soggetti, mediante l’affiancamento agli insegnanti “ordinari”, di insegnanti “specializzati” preposti all’attività didattica. Il Comune è, in aggiunta, tenuto ad organizzare e consentire ai propri cittadini che lo necessitano di usufruire dell’ulteriore attività dell’assistente, che garantisce un supporto materiale individualizzato diretto a rimuovere qualsiasi ostacolo che gli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono incontrare nell’accesso al servizio scolastico” (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 04 febbraio 2010, n. 581).

Quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo a provvedere, non v’è dubbio che l’attuale affidamento ad ente terzo rispetto al Comune del servizio di assistenza, avente ad oggetto “l’attivazione di specifici interventi per garantire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ed in situazione di svantaggio frequentanti l’Istituto Comprensivo di Marina di Gioisa Jonica e di accompagnatore scuolabus”, non è sufficiente a ritenere assolto tale obbligo.

L’obbligo per la PA di assicurare un sostegno scolastico al minore in situazione di disabilità ha ad oggetto una prestazione tipica, che si concretizza nell’individuazione e reclutamento di un professionista a ciò abilitato, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza, da inserire nell’ambito scolastico e, più precisamente, nella formazione che viene impartita in aula, per il tempo stabilito dall’autorità sanitaria in relazione alle condizioni del minore (nel caso di specie, tale impegno è quantificato in dieci ore settimanali nella già richiamata attestazione dell’A.S. di Locri prot. 304/2011).

Nessun valore ha dunque, sotto questo profilo, l’avvenuto affidamento ad un organismo terzo di un servizio di assistenza genericamente modulato su diverse tipologie di prestazioni (la convenzione, depositata in giudizio prevede, all’art. 2, l’attività di assistenza scolastica verso 6 alunni con azioni di carattere educativo in raccordo con l’attività didattica svolta, senza riferimenti né alle tipologie di professionalità da impiegarsi, né alle ore di impegno), perché non è stata offerta alcuna dimostrazione dell’avvenuta presa in carico del minore da parte di uno specifico assistente per la durata delle ore previste.

Si deve precisare che l’Ente locale ben può avvalersi di strumenti negoziali tipici dell’ordinamento dei servizi alla persona (l. 328/2000) per organizzare il servizio (anzi, questo tipo di interventi, laddove inserisce l’assistenza scolastica in un contesto più ampio di servizio al minore che non si limiti solamente a specifici interessi compartimentati, ma ne abbracci tutta la tipologia dei diversi bisogni, è certamente auspicabile e corrisponde ad un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche), ma nell’esercizio di tale autonomia è tenuto ad assicurare il risultato “oggettivo” della presenza di un educatore professionale per le ore considerate, condizione quest’ultima che nell’odierna fattispecie all’esame del Collegio non risulta in alcun modo assolta, né peraltro è contemplata dalla convenzione che – in quanto generica sotto quest’aspetto – non offre alcuna garanzia al riguardo.

In linea di principio, inoltre, l’assistenza va assicurata in ogni caso, senza che abbiano rilievo le eventuali condizioni di difficoltà economica dell’Ente (circostanza che non è dedotta nel presente giudizio), perché quest’ultima situazione può giustificare un impedimento solamente laddove conseguente alla dimostrata impossibilità assoluta di accedere a risorse anche esterne al finanziamento corrente della spesa comunale.

Il termine a provvedere scade ordinariamente in corrispondenza dell’inizio delle lezioni (dal momento che è esigibile secondo buona fede la tempestiva comunicazione da parte della Scuola dell’avvenuta iscrizione di un minore disabile, con conseguente possibilità-dovere in capo al Comune di provvedere per tempo), oppure entro il trentesimo giorno dalla richiesta della famiglia (corredata dall’apposita certificazione medico-legale), ove quest’ultima sia sopravvenuta rispetto al primo.

Ne deriva l’attuale sussistenza dell’obbligo da parte dell’Ente a provvedere al servizio, nelle modalità che riterrà opportune (selezione di un professionista in possesso delle necessarie caratteristiche e specializzazioni, oppure affidamento dello specifico servizio all’organismo già individuato o altro di simile, secondo le procedure di legge necessarie).

La sussistenza dell’obbligo va accertata anche se l’anno scolastico è di imminente chiusura, dal momento che il minore, iscritto alla II classe della scuola primaria per l’a.s. 2011/2012, dovrà comunque continuare il percorso formativo per la classe a seguire.

Parte ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile come danno esistenziale scaturente da lesioni ai valori della persona umana (nella specie individuabili nel danno all’apprendimento, che in un minore disabile è ancor più grave se si considera che la formazione scolastica deve tendere a colmare maggiori difficoltà e nel danno da disservizio derivante dalla mancanza di quella solidarietà pubblica attuativa nel concreto degli obblighi di intervento di cui all’art. 2 della Costituzione che il servizio è teso a garantire e manifestare).

Ai sensi dell’art. 117 comma 2 del c.p.a. la domanda di risarcimento va trattata con il rito ordinario, previa definizione del giudizio sul silenzio nell’apposito rito camerale. A tali fini, pertanto, le parti sono rinviate alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 per la trattazione della domanda di risarcimento.

Alla luce di quanto sin qui premesso, la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. è fondata e come tale va accolta, con obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza in epigrafe entro il termine del 30 luglio 2012 e con l’espressa avvertenza che, in difetto, provvederà il Commissario ad acta che sin d’ora si nomina nella persona della dott.ssa Beatrice Modafferi, Funzionario del Settore delle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, con funzione di Responsabile del Settore Programmazione (con facoltà di delega a personale in servizio presso il medesimo Settore delle Politiche Sociali in possesso di idonea qualifica ed esperienza che dovrà essere esercitata con atto formale entro il termine del 15 luglio 2012 con atto formale da comunicarsi alle parti ed al TAR).

Il predetto Commissario, in difetto di puntuale adempimento da parte dell’Ente, si insedierà il 1 agosto 2012 e provvederà a quanto necessario entro e non oltre il termine dell’inizio dell’anno scolastico 2012/2013, affinchè il minore interessato sia assistito dall’inizio delle lezioni, con oneri a carico dell’Amministrazione resistente.

Ai fini dell’espletamento del mandato, è fatto obbligo al Comune resistente:

a) di comunicare ogni atto o provvedimento che sarà adottato al funzionario designato quale Commissario ad acta, il quale, ove insediatosi, ne farà salvi gli effetti se ritenuti utili ai fini della ottimale e tempestiva esecuzione della sentenza;

b) di assicurare che gli uffici dell’Ente prestino ogni collaborazione in maniera tempestiva ed efficace al Commissario, ove insediatosi.

Il magistrato estensore della presente sentenza è delegato ad adottare i necessari provvedimenti per la risoluzione di eventuali incidenti di esecuzione proposti dalle parti o per il differimento dei termini per ragioni di necessità.

Il compenso ed i rimborsi spese del Commissario ad acta saranno, in caso di suo insediamento, a carico dell’Ente, e saranno liquidati a presentazione di parcella dopo l’avvenuto espletamento dell’incarico, ai sensi del DPR 115/2002, con decreto collegiale motivato.

E’ parte dell’incarico del Commissario ad acta l’obbligo di relazionare alla Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro circa i fatti di causa, allo scopo di accertare eventuali responsabilità di amministratori o funzionari sotto il profilo amministrativo ed erariale.

La circostanza che il Comune abbia comunque offerto una sua organizzazione del servizio, sebbene insufficiente nel merito, costituisce giusta ragione per disporre la compensazione delle spese di lite nella presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda ex art. 31 e 117 del c.p.a. e per l’effetto condanna l’Ente a provvedere sull’istanza dei ricorrenti meglio descritta in epigrafe nei termini e nei modi di cui in parte motiva.

Rinvia le parti alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 per la trattazione della domanda risarcitoria.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti ed al Commissario ad acta designato presso il proprio ufficio (Comune di Reggio Calabria, Settore delle Politiche Sociali, via Magna Grecia nr. 13-15, PEC servizi_sociali@pec.reggiocal.it) utilizzando la PEC per la parte ricorrente e per il Commissario ad acta ed il FAX per il Comune;

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Sentenza TAR Lazio 17 maggio 2012, n. 6087

N. 06087/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07169/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Colarusso, con domicilio eletto presso Valentina Colarusso in Roma, viale delle Milizie, 34;

contro

Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marco Antonio Colonna” già Istituto Tecnico Nautico “Marco Antonio Colonna” ed Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico resistente di cui al verbale n. 20 relativo alle operazioni di scrutinio finale della classe III – Sez. K dello stesso Istituto del 15 giugno 2011 con cui il ricorrente non è stato ammesso alla classe superiore (atto impugnato con il ricorso introduttivo)

e per l’annullamento

– del verbale n. 20/BIS del Consiglio di Classe della classe III K (a.s. 2010/2011) dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna”, comunicato con nota prot. n. 274/B del 19.12.2011, pervenuto in data 22 dicembre;

– della nota affissa all’albo dell’Istituto in data 5 dicembre 2011, successivamente comunicata, recante i risultati degli scrutini finali relativi all’alunno Alessandro Fralleone;

– del provvedimento di estremi ignoti recante la riduzione del numero delle ore di sostegno concesse all’alunno XXXXXXXXXXX;

– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque ad essi connessi (atti impugnati con i motivi aggiunti).

 

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico resistente nonché del M.I.U.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Visti i motivi aggiunti al ricorso introduttivo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 17 maggio 2012 il Consigliere Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Riferisce il ricorrente [il quale impugna la deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto Tecnico Logistica e Trasporti “Marcantonio Colonna” (già Istituto Tecnico Nautico) relativa alla sua non ammissione alla classe superiore (verbale n. 20 del 15 giugno 2011)] che:

– nell’a.s. 2010-2011 ha frequentato presso l’Istituto tecnico nautico “Marcantonio Colonna” di Roma, la classe III^, Sez. K con indirizzo trasporti marittimi e che è portatore di handicap per la quale ragione sin dalla frequenza della scuola dell’obbligo ha beneficiato dell’ausilio dei docenti di sostegno (per 16 ore);

– che per l’a.s. 2007-2008 ha ottenuto 12 ore di attività di sostegno, nell’anno 2008-2009 9 ore, ma per l’a.s. 2009-2010 ha subito una riduzione del numero di ore di sostegno da 12 a 4.

Riconduce la sua non ammissione alla classe superiore alla omessa formulazione del Programma Educativo Individualizzato (P.E.I.) e alla omessa attivazione del gruppo di lavoro operativo di Istituto (G.L.H.), previsto dalle specifiche norme che disciplinano la materia.

Deduce a motivi di gravame:

Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione artt. 312 e ss. Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione D.P.R. 24 Febbraio 1994 recante atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 7 Legge n. 517/1977. Violazione Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258. Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost.

Ritiene che gli interventi previsti dalla suindicata normativa in favore degli alunni svantaggiati da handicap non sono stati attuati nella Scuola da lui frequentata ed, in particolare, neppure gli sarebbe stato assicurato il sostegno necessario al fine della propria integrazione, né la usufruizione di programmi scolastici agevolati, poiché per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno rilevatesi del tutto insufficienti.

Tanto, nonostante che sia stato contestato, nel corso dello stesso anno scolastico, da alcuni docenti che l’alunno non viene seguito dal docente di sostegno durante le sue ore e che anche i i docenti delle materie tecniche hanno rilevato la necessità dell’ausilio di sostegno per le loro materie.

Ritiene perciò di essere stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, nonostante le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Ribadisce che il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la sua particolare condizione e tanto con riferimento al giudizio sulla mancata ammissione alla classe successiva basato sulla sola constatazione delle “…gravi e diffuse insufficienze in quasi tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante sia stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi, senza alcun riferimento al “deficit” dell’alunno”.

II) Violazione e falsa applicazione art. 5 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Così come modificato ed integrato dalla Legge n. 124/1999. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dei principi di buon andamento della P.A. atteso che in difformità dell’art. 5, del D.lgs. 16.04.1994, n. 297, (“…i consigli di classe… negli istituti di istruzione secondaria sono …composti … dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”) e così anche “ …gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe …”.

Invece il consiglio di classe dell’Istituto Nautico Marcantonio Colonna di Roma (classe terza sez. K), nella seduta per lo scrutinio finale del 15 giugno u.s. ha deciso di non ammettere alla frequenza dell’anno successivo l’allievo Fralleone ma senza la presenza dei docenti tecnico-pratici, né di quelli di sostegno.

III) Violazione e falsa applicazione artt. 193 e 318 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Violazione del giusto procedimento per difetto di istruttoria. Illegittimità per carenza di motivazione e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti. Omessa comunicazione alla famiglia. Violazione art. 97 Cost..

Mentre l’O.M. n. 90/2011 prevede che nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe procede ad una valutazione che tenga conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo, nel caso di specie risulterebbe la pretermissione di tali rilevazioni e inoltre, la omessa correzione di alcuni dei compiti scritti dell’alunno.

Dopo la nuova valutazione (ai fini del riesame disposto in sede cautelare) di cui al verbale n. 20BIS del Consiglio di classe del 5/12/2011 in esito alla quale l’alunno è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva, lo stesso con atto contenente motivi aggiunti impugna la stessa nuova valutazione deducendo:

I) Violazione e falsa applicazione Legge n. 104/1992 e principi generali. Violazione e falsa applicazione art. 15 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001. Violazione e falsa applicazione delle regole previste dal Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) di Istituto, predisposto per l’a.s. 2010-2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione art. 314 Decreto legislativo n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Violazione e falsa applicazione artt. 34 e 97 Cost. poiché (a confutazione di quanto sostenuto in tale verbale) allo studente avrebbero dovuto essere forniti adeguati mezzi mentre allo stesso non è stato garantito neanche il sostegno necessario ai fini della propria integrazione, né ha usufruito di programmi scolastici agevolati. Per l’a.s. 2010-2011, ha usufruito di solo 4 ore di sostegno, rilevatesi del tutto insufficienti sicchè il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi è dovuto ad una eccessiva riduzione delle ore di sostegno.

Viene anche contestata la affermazione contenuta nello stesso verbale sulla “non disponibilità della famiglia ad attivare un piano educativo individualizzato differenziato.

Ciò perché, al contrario di quanto asserito si riscontrerebbe un costante interessamento della famiglia ed uno scarso interessamento da parte della scuola a fornire un adeguato sostegno.

Viene ribadito che nonostante i docenti nel successivo GLH, tenutosi a fine anno, in data 3 maggio, fossero stati invitati a tener conto dei problemi di salute dell’alunno, in sostanza quest’ultimo è stato valutato al pari di qualsiasi altro allievo, senza tenere conto del fatto che nel corso dell’anno non è stato messo in condizione di poter progredire e colmare le carenze dovute alla patologia dalla quale è affetto e ben nota alla scuola.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti delle Amministrazioni della Istruzione (Istituto scolastico ricorrente, M.I.U.R. e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) costituitesi in giudizio.

Tanto premesso in fatto il Collegio ritiene utile, ai fini della definizione della presente controversia, richiamare le note disposizioni contenute nella legge n. 104/1992 ed, in particolare, nel primo comma dell’art. 16 della stessa legge come sostituito dall’art. 1 comma 2 della legge 28/1/1999 n. 17, relative alla valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti.

E’ previsto che in sede di valutazione sia indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolare criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Tanto si premette poiché il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, come già evidenziato in narrativa, si era limitato a rilevare che l’alunno denotava gravi e diffuse insufficienze in tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, nonostante fosse stato valutato sulla conoscenza dei contenuti e dei saperi minimi.

Tale provvedimento è divenuto poi oggetto di esame in sede cautelare in cui è stato disposto l’accoglimento delle relative domande in considerazione che la condizione dello studente di portatore di “handicap” non era stata affatto valutata dal Consiglio di classe.

Con l’atto impugnato con i motivi aggiunti lo studente è stato nuovamente dichiarato Non ammesso alla classe successiva.

In tale provvedimento, in cui pur viene precisato che il Consiglio di classe ha tenuto conto della condizione di “handicap” dell’alunno e del “ …piano predisposto per obiettivi minimi …”, viene evidenziato che lo studente “…è rimasto lontano dal conseguimento degli obiettivi minimi nella generalità delle discipline”.

Tale constatazione, nonostante l’asserita considerazione della condizione di handicappato, riconduce alla stessa conclusione negativa che aveva formato oggetto del giudizio originario impugnato con il ricorso introduttivo.

Il Collegio è chiamato perciò a riscontrare la legittimità della nuova determinazione reiterativa della non ammissione dello studente alla classe superiore.

Tanto alla stregua:

a) “in primis” di quanto asserito dall’Amministrazione e di quanto invece contro dedotto dal ricorrente

b) ed inoltre alla luce delle disposizioni normative che impongono di attuare la integrazione scolastica delle persone handicappate nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 13 L. n. 104/1992) e che impongono altresì agli insegnanti in sede di valutazione degli stessi alunni handicappati particolari considerazioni ai fini della valutazione del loro rendimento scolastico.

Tali considerazioni sono quelle indicate nel già riportato attuale comma 1 (come risultante dalla sostituzione operata dalla L. n. 17/1999) dell’art. 16 della legge 5/2/1992 n. 104 il quale prevede testualmente che “nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte.

Va precisato che l’alunno risulta affetto da disabilità psichica e mentale diagnosticata come “stato di handicap grave” ex l. n. 104/1992.

L’esame della documentazione versata in atti consente di rilevare la esistenza di un “Piano educativo individualizzato” riferito all’anno scolastico 2010-2011 predisposto nel febbraio del 2011 in favore dello studente nella conclamata considerazione che lo stesso in base ad accertamenti diagnostici aggiornati all’11/9/2008, accusava disturbi di apprendimento e di attenzione con iperattività (ADHD).

Quanto ai mezzi da fornire all’alunno e ai metodi da seguire era previsto, tra l’altro:

– presenza di insegnante di sostegno tale da assicurare una “copertura” almeno sulle principali discipline comprese quelle di indirizzo;

– prove scritte di Inglese in forma di test da riproporre a livello orale per facilitare l’apprendimento … etc..

Tanto (e sulla base delle risultanze degli atti di causa) per quanto concerne la fase programmatoria degli interventi in favore dell’alunno.

Per quanto concerne la fase relativa alla valutazione dell’alunno handicappato da parte degli insegnanti va ancora una volta richiamata la disposizione di cui al 1° comma dell’art. 16 (nella attuale sostituzione) della legge n. 104/1992 che prevede la indicazione delle discipline per le quali erano stati previsti particolari criteri didattici e, in particolare, le attività integrative e di sostegno.

Tali indicazioni non risultano correttamente significate nel nuovo provvedimento di valutazione.

In particolare riguardo alla attività di sostegno che pure era prevista in favore dello studente il quale avrebbe dovuto giovarsi della presenza del docente di sostegno anche durante le ore di lezione, il ricorrente ha invece avuto scarsissime ore di sostegno rivelatesi del tutto insufficienti anche perché non in tutte le materie. Tanto nonostante che molti docenti avessero anche in precedenza appositamente segnalato che solo la presenza del docente di sostegno si rendeva proficua per lo studente, non in grado di seguire autonomamente le lezioni (vedasi quanto rilevato da alcuni docenti sin dal verbale n. 2 del 9/11/2010 e vedasi anche il verbale del consiglio di classe n. 3 del 23/2/2011).

Quanto alle contestazioni dallo stesso ricorrente rivolte avverso alcune asserzioni contenute nel sopraindicato verbale del consiglio di classe nella parte in cui si intenderebbe addebitare al comportamento dei genitori dell’alunno la mancata attivazione di iniziative pianificate di maggiore differenziazione, osserva il Collegio che in ogni caso in presenza di un Piano Educativo Individualizzato che risulta effettivamente predisposto sin dal febbraio del 2011 in cui si sottolineava la necessità delle ore di sostegno da intendersi come quelle indispensabili per garantire almeno un effettivo e concreto ausilio all’alunno diretto ad assicurargli adeguate condizioni in vista del conseguimento di proficuo rendimento scolastico e della sua valutazione, si rendeva necessaria in sede di tale valutazione, la considerazione delle previste attività dirette a facilitare l’apprendimento al portatore di handicap (come ad es. la riproposizione in forma orale delle prove scritte di lingua) ma principalmente quelle di sostegno che fossero state effettivamente svolte in favore dell’alunno.

Ciò perché da tutta la documentazione acquisita agli atti di causa si rende emergente la indispensabilità di adeguate ore di sostegno che era stata da più docenti auspicata in relazione ad uno stato patologico che rendeva estremamente difficoltoso il conseguimento di risultati derivanti dalla partecipazione alle attività dell’Istituto ed anche alle lezioni riferite alle materie (almeno principali) nello stesso impartite, senza l’ausilio in classe dell’insegnante di sostegno.

Della sottrazione o quantomeno della eccessiva riduzione al ricorrente di uno specifico ausilio che per essere effettivo in vista dei prefissati obiettivi di risultato avrebbe dovuto rimanere adeguato nella consistenza delle ore e delle materie in cui l’alunno handicappato avrebbe dovuto giovarsi del sostegno, non viene fatta la dovuta congrua e specifica considerazione nel provvedimento impugnato che si limita genericamente a rilevare “…un impegno limitato … (dello studente) … durante le ore di lezione, anche quanto sostenuto dagli insegnanti”.

Tale impegno parziale viene assunto, anche se unitamente ad altri elementi addebitati sempre in via diretta al ricorrente, a cause concorrenti del mancato raggiungimento di livelli accettabili di preparazione.

Unicamente sotto tale specifico profilo e ferme restando le ulteriori rilevazioni del Consiglio di classe che però non ovviano alla surrilevata carenza dello stesso Consiglio in sede di formulazione del giudizio espresso nei confronti dello studente, non appare paradossale né meramente assertiva la presupposizione del ricorrente espressa anche nell’atto contenente motivi aggiunti in cui lo stesso (in disparte la esistenza di articolate enunciazioni del Consiglio di classe sulle ragioni del giudizio di non ammissione alla classe successiva) evidenzia di essere stato in sostanza valutato alla stregua di un qualsiasi candidato cui siano state riscontrate carenze che hanno condotto al mancato raggiungimento di livelli di preparazione accettabili, senza cioè la precipua considerazione (stante il suo stato di handicappato) della effettiva consistenza della attività di sostegno che era stata ritenuta di indispensabile e precipua rilevanza nel Piano educativo individualizzato predisposto nel corso dell’anno scolastico che si sono ridotte solo alla usufruizione di un esiguo numero (quattro ore di sostegno nell’a.s. di cui trattasi).

Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di sostegno.

La impugnativa proposta dal ricorrente viene a trovare possibilità di accoglimento per le considerazioni sopra svolte investenti la valutazione dello studente quale è stata effettuata dal Consiglio di classe anche con l’atto impugnato con i motivi aggiunti del quale si è dimostrata la illegittimità.

Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della soccombente Amministrazione nella misura nel dispositivo indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con riferimento alla impugnativa proposta dal ricorrente avverso la mancata ammissione alla classe superiore dell’Istituto dallo stesso frequentato nell’a.s. 2010-2011 la accoglie nei sensi in motivazione indicati.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del ricorrente nella complessiva misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), omnicomprensive degli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Nota 26 aprile 2012, AOODGSC Prot. n. 2348

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c. Ai referenti regionaliper la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo in ospedale

OGGETTO: Trasmissione Decreto direttoriale n. 6 del 18 aprile 2012: Saldo risorse per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare: €. 1.469.550,00 per l’E.E 2012/resti 2010.

Si trasmette, in allegato, il decreto direttoriale n.6 del 18 aprile 2012, con il quale viene ripartita tra codesti UU.SS.RR. , quale saldo, la somma di €. 1.469.550,00 da trarre sul cap. 1331/12 per l’esercizio finanziario 2012/resti 2010, per le attività connesse alla scuola in ospedale e all’istruzione domiciliare, per l’anno scolastico 2010/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Nota 24 aprile 2012, Prot. n. 2316

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione
Ufficio VI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI
e p.c.
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Lucrezia Stellacci
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole polo in ospedale
Ai Referenti regionali per la scuola in ospedale

OGGETTO: Seminario nazionale di studio e di produzione per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare: “La cultura del farsi carico attraverso la RETE a servizio degli alunni assenti per malattia” – Torino, 29/31 maggio 2012.

Sentenza TAR Toscana 18 aprile 2012, n.763

N. 00763/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01767/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2011, proposto da:
-OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Bondi, con domicilio eletto presso Stefano Ceni in Firenze, via dei Servi 12;
contro
l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, il Quinto Circolo Didattico De Amicis-Livorno in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti; il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico -OMISSIS- in data 28.09.2011 prot. n. 3903/B19, conosciuto dai ricorrenti in pari data, contenente assegnazione delle ore di sostegno nel numero di 8.50 nonché ogni altro atto dallo stesso presupposto e/o a questi conseguente ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vista la memoria difensiva dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti nella presente controversia sono esercenti la potestà genitoriale  su un alunno diversamente abile frequentante la Scuola dell’Infanzia “Pestalozzi” di Livorno. Con il presente ricorso, notificato il 5 ottobre 2011 e depositato in pari data, lamentano che siano state ridotte le ore di sostegno scolastico finalizzato alla sua integrazione. A sostegno del gravame deducono, con primo motivo, che sarebbe stato violato il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili, garantito non solo dalla Costituzione e dalla legislazione italiana ma anche da fonti di diritto internazionale, in particolare dalla Carta dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Con secondo motivo lamentano che nell’assegnazione delle ore di sostegno scolastico non sarebbero state considerate le effettive esigenze dell’alunno.
Con terzo motivo deducono difetto di motivazione poiché i provvedimenti con cui sono state ridotte le ore di sostegno scolastico non risulterebbero coerenti con il loro quadro clinico.
Posto che dal quadro normativo emergerebbe la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo in capo agli alunni diversamente abili all’assegnazione delle ore di sostegno necessarie per la loro integrazione scolastica, i ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza.
Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 10 novembre 2011, n,. 1666, sono stati disposti adempimenti istruttori.
Con ordinanza 23 novembre 2011, n. 1145, è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda in esame ha ad oggetto sia l’annullamento dei provvedimenti impugnati, che l’accertamento del diritto alla fruizione del sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate.
In via preliminare deve rilevarsi che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di questo giudice, poiché concerne provvedimenti adottati dall’amministrazione pubblica nell’esercizio di poteri autoritativi e
discrezionali in materia di pubblici servizi. Il principio è stato affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 25 marzo 2009, n. 7103, in applicazione dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e resta valido anche nella vigenza del nuovo codice del processo amministrativo. Questo infatti, all’art. 133, comma 1, lett. c) prevede una generale competenza del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per le controversie in materia di pubblici servizi che riguardino provvedimenti adottati dall’amministrazione (o dal gestore di un servizio pubblico) nell’ambito di un procedimento amministrativo. È stato quindi assunto il criterio, costituzionalmente corretto (Corte Cost. 204/04), secondo il quale la giurisdizione amministrativa insiste nelle situazioni in cui un soggetto dotato di pubblici poteri esplica le proprie potestà autoritative, conformemente a quanto statuito dall’art. 7 c.p.a. che ricomprende nella giurisdizione amministrativa le controversie riconducibili all’esercizio di detto potere.
Nell’ambito della materia in esame l’esercizio del potere pubblico inizia con l’individuazione dell’alunno come persona diversamente abile, compito che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 24 febbraio 1994, compete allo specialista o allo psicologo esperto dell’età evolutiva. Segue poi la diagnosi funzionale, ossia la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno cui provvede l’unità multidisciplinare (art. 3 del citato decreto).
Questa fase sfocia nel “profilo dinamico funzionale” che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 4 del decreto sopracitato, deve indicare il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno diversamente abile mostra di possedere nel tempo ed evidenzare le difficoltà che possono derivare nell’apprendimento in conseguenza della situazione di diversa abilità; le possibilità di recupero e quelle che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate. Esso è finalizzato alla formulazione del piano educativo individualizzato (art. 5 del citato decreto) cui devono provvedere, insieme ai genitori dell’alunno interessato, gli operatori individuati delle unità sanitarie locali ed il personale insegnante (curriculare e di sostegno) della scuola. Il piano propone gli interventi concretamente finalizzati a realizzare il diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile e deve anche quantificare il sostegno scolastico ritenuto opportuno.
La determinazione delle ore di sostegno all’alunno diversamente abile avviene quindi al termine di un complesso procedimento, nel quale indubbiamente vi è esercizio di potere amministrativo e al cui interno si ritrovano diverse situazioni giuridiche soggettive, sia di interesse che di diritto.
Queste considerazioni giustificano la giurisdizione esclusiva in materia, e al tempo stesso portano a soluzione la controversia.
In linea generale non può non ritenersi che quello all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili sia un vero e proprio diritto soggettivo, e ciò è divenuto indubitabile dopo la sentenza della Corte  Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80. Questo però non implica che ogni alunno diversamente abile abbia titolo a ricevere in via immediata e diretta il sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza. Le modalità concrete del diritto all’integrazione scolastica devono infatti essere definite, con riferimento alla situazione specifica di ciascun alunno, nel corso del procedimento sopra descritto che si conclude con la redazione del piano educativo individualizzato, il quale le specifica analiticamente.
La situazione soggettiva dell’alunno deve quindi essere qualificata come interesse legittimo o diritto soggettivo a secondo della fase in cui si trova il procedimento suddetto.
Quando gli organi competenti valutano quali siano gli interventi necessari a garantire l’integrazione, sussiste in capo all’alunno una situazione di interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’istanza per il sostegno venga presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea. In questa fase viene esplicata dalle Amministrazioni coinvolte un’attività di discrezionalità tecnica, tendente a rapportare il bisogno espresso dall’alunno con la miglior soluzione possibile.
La soluzione deve essere individuata in base alle effettive esigenze dell’alunno e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque elementi estranei alle suddette esigenze dell’alunno. L’art. 12 della l. 104/1992 è infatti chiaro nel precisare che la discrezionalità amministrativa deve essere finalizzata e guidata verso l’obiettivo dell’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile in relazione alle caratteristiche della sua specifica situazione di handicap (art. 12, comma 5, l. 104/1992).
L’esito di questa procedura, ovvero l’indicazione dei mezzi necessari a garantire l’integrazione scolastica, può essere contestata nei limiti in cui è sindacabile la discrezionalità tecnica con un’azione di annullamento la quale, in caso di fondatezza, imporrà alle Amministrazioni di riesaminare il caso sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza. E’ importante però sottolineare, ai fini della soluzione della presente controversia, che non esiste un diritto soggettivo generale alla fruizione di specifiche misure di integrazione ed in particolare di un numero predeterminato di ore di sostegno scolastico. Spetta infatti alle Amministrazioni indicate dalla normativa, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza e con corretta applicazione di eventuali scienze tecniche rilevanti, individuare caso per caso le misure idonee a garantire l’integrazione scolastica avendo quale obiettivo anche la progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile, nei limiti consentiti dalla sua situazione. Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata dal, e finalizzata al, raggiungimento di tale obiettivo.
Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all’integrazione in capo all’alunno diversamente abile assume concretezza di diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un’obbligazione in capo alle Amministrazioni competenti a renderli.
3. Venendo all’esame del ricorso, esso appare fondato poiché il provvedimento gravato é motivato in riferimento non alle reali esigenze dell’alunno ed al suo quadro clinico, bensì ad altre esigenze derivanti da scelte di bilancio. Deve quindi essere accolta la domanda di annullamento formulata dai ricorrenti.
La domanda di accertamento, in applicazione dei principi sopra esposti, è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto stabilito dal piano educativo individualizzato dell’alunno interessato. Esso infatti, che non é oggetto di impugnativa, rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni e in tali limiti è accertabile il diritto a fruire del sostegno scolastico. Le Amministrazioni intimate sono quindi condannate, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare all’alunno ricorrente le ore di sostegno stabilite nel
suo piano educativo individualizzato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a favore dei ricorrenti in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 18 aprile 2012, AOODGSC Prot.n.2137

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Dirigente Generale per la Provincia di Trento
Trento
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Oggetto: Proroga scadenza Concorso Nazionale “Un ospedale con più Sollievo”

Facendo seguito alla nota MIUR prot.519 in data 31.01.2012, si comunica che la scadenza del concorso in oggetto, realizzato in collaborazione con la Fondazione “Gigi Ghirotti”, è posticipata al 22 aprile p. v.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda