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Decreto Direttoriale 1 ottobre 2014, n. 698

Decreto Direttoriale 1 ottobre 2014, n. 698

Istruzioni operative prove di selezione del TFA II ciclo

Decreto Direttoriale 25 settembre 2014 n. 2768

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO    il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO    il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, recante: “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2008, n. 114, convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 2008, n. 121,  pubblicata nella G.U. del 15 luglio 2008, n. 164;

VISTI     i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

VISTA    la normativa  nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;

VISTO    il D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297, “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” pubblicato nella G.U. del 27 agosto 1999, n. 201 e  in particolare gli articoli 5 e 7 per quanto alle disposizioni in esso contenute in materia di Fondo di Agevolazione per la Ricerca – FAR e Comitato FAR;

VISTO     il D.M. dell’8 agosto 2000,  n. 593, “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297” e ss.mm.ii. (il “D.M. 593/2000”), tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric., recante l’adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000;

VISTO    il Decreto Ministeriale del 2 gennaio 2008, “Adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 (“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297″) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01”;

VISTO    Il Decreto legge del 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO     il Decreto Ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 maggio 2013, recante le “Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”; con particolare riferimento all’art. 6, commi 8 e 10;

VISTO     il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (“QSN”), approvato con Delibera CIPE 174 del 22 dicembre 2006 e con Decisione Commissione Europea del 13 luglio 2007, n. 3329;

VISTI     i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti dal QSN e adottati con Decisioni della Commissione Europea;

VISTO     il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (“PON R&C”), previsto dal QSN e adottato con Decisione CE (2007) 6882 della Commissione Europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l’attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183 e ss.mm.ii. e gli assi e gli obiettivi operativi all’interno dello stesso Programma descritti;

VISTA    la decisione assunta in sede di Comitato di Sorveglianza del PON nella seduta del 15 giugno 2012, di cui al punto 6 all’ordine del giorno che, nel quadro della riprogrammazione del PON R&C, rimodula, di concerto con la Commissione europea, a favore del Piano di Azione e Coesione (“PAC”) di competenza MIUR, una parte delle risorse finanziarie nazionali rinvenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale relativa al PON Riprogrammato;

VISTO     quanto deciso dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012 in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (fondo rotazione ex lege 183/87) dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali della Programmazione unitaria, previsti anche in relazione al programma di intervento del PAC;

VISTA     la proposta di riprogrammazione del PON R&C, approvata con Decisione della Commissione Europea del 31 ottobre 2012 C(2012) 7629, recante la modifica della Decisione C(2007) 6882;

VISTO     lo schema di garanzia pubblicato unitamente al D.M. dell’8 agosto n. 593/2000, “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297” e ss.mm.ii. (il “D.M. 593/2000”), tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric., recante l’adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000;

VISTA    la legge 10 giugno 1982, n. 348, “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici”, con particolare riferimento all’art. 1 e la ss Legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante misure sulla finanza pubblica, con particolare riferimento all’art. 24, commi 32 e 33;

VISTA    la Legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e ss.mm.ii, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’art. 3, comma 8;

VISTO    il D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività  finanziaria e dei mediatori creditizi T.U.;

CONSIDERATE    le verifiche sulla solidità e l’affidabilità economico-finanziaria, effettuate dagli Istituti Convenzionati sulla base dei dati degli ultimi bilanci approvati per i soggetti attuatori di natura privata;

CONSIDERATO    che in caso di esito negativo della verifica sulla solidità e affidabilità economico-finanziaria in fase di valutazione ex ante, l’ammissione alle agevolazioni è subordinata all’acquisizione da parte del MIUR di idonea garanzia;

CONSIDERATO    che in caso risulti negativo il parametro di onerosità della posizione finanziaria, verificato dall’Istituto Convenzionato all’atto di ogni erogazione, le erogazioni stesse sono subordinate all’acquisizione da parte del MIUR di idonea garanzia a copertura della quota di agevolazione rendicontata nonché della quota residua dell’agevolazione concessa e non rendicontata e valida, pertanto, anche a copertura delle successive erogazioni;

CONSIDERATA    la Circolare MIUR prot. n. 11305 del 8 novembre 2002, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2) che approvava lo schema di garanzia a prima richiesta da utilizzare in caso di mancato superamento delle verifiche parametriche propedeutiche all’erogazione;

RITENUTO     necessario, al fine di garantire e tutelare gli importi concessi e finanziati dal MIUR, procedere all’adozione di uno schema di garanzia a prima richiesta a copertura dell’importo da agevolare, in caso di non superamento delle verifiche concernenti la solidità e l’affidabilità dei soggetti proponenti in sede di ammissibilità;

RITENUTO    altresì necessario procedere all’adozione di un nuovo schema di garanzia a prima richiesta, in sostituzione di quello approvato con la succitata Circolare MIUR prot. n. 11305 del 8/11/2002, a copertura della parte di agevolazione rendicontata e non ancora erogata, pari al contributo risultante sui costi ammessi a seguito dell’espletamento delle verifiche dei competenti organi, nonché della quota residua dell’agevolazione concessa (e non rendicontata) dal decreto di concessione, in caso di esito negativo delle verifiche sulle erogazioni;

Per le ragioni indicate in premessa:
DECRETA

Art. 1
1.    A decorrere dalla  data di adozione del presente decreto è approvato lo “Schema di garanzia a prima richiesta” sub Allegato A), utilizzabile per ciascuna iniziativa, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sia a valere sui fondi FAR e PON che sul fondo PAC, laddove le verifiche concernenti la solidità e l’affidabilità economico-finanziaria dei soggetti proponenti, in sede di ammissibilità, risulti negativa.

2.    A decorrere dalla  data di adozione del presente decreto è approvato lo “Schema di garanzia a prima richiesta” sub Allegato B), utilizzabile per ciascuna iniziativa, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sia a valere sui fondi FAR e PON che sul fondo PAC, laddove la verifica dei parametro di onerosità finanziaria, effettuata all’atto dell’erogazione, risulti negativa. Tale schema di garanzia annulla interamente e sostituisce quello già adottato con Circolare MIUR prot. n. 11305 del 8 novembre 2002, fatti salvi gli effetti nel frattempo prodotti.
Art. 2
1.    I suddetti schemi di garanzia rivestono valore di modello di riferimento, e sono suscettibili di limitati adattamenti in relazione alla specificità dei casi.

2.    L’Amministrazione si riserva di poter valutare, sulla base delle informazioni in proprio possesso con riferimento a precedenti bandi e avvisi, se il soggetto emittente disponga dei requisiti di attendibilità necessari.

3.    Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme di legge e sul sito internet del MIUR e del PON R&C.

Roma, 25 settembre 2014

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Prof. Marco MANCINI)

Allegati

Decreto Direttore Generale 25 settembre 2014, Prot.n. 688

Decreto Direttore Generale 25 settembre 2014, Prot.n. 688

Costituzione delle Commissioni esaminatrici degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra – sessione 2014

Decreto Direttoriale 15 settembre 2014, n. 2687

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 197 del 23 gennaio 2014  con il quale è stato emanato il Bando relativo al Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente;

VISTA la nota n. 233 del 25 febbraio 2014 con la quale il MIUR, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del citato D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014, ha chiesto al Consiglio Scientifico dell’European Research Council (ERC) di fornire una rosa di nominativi per la costituzione dei Comitati di Selezione, incaricati della valutazione scientifica dei progetti presentati;

CONSIDERATO che con mail del 16 luglio 2014 il Presidente dell’ERC Jean Pierre Bourguignon ha comunicato l’impossibilità, da parte dell’ERC,  di aderire alla richiesta pervenuta;

RITENUTA pertanto, alla luce della risposta pervenuta dall’ERC, la necessità di procedere ad una modifica dell’art.7, comma 2, del bando, per gli aspetti connessi con la procedura di nomina dei Comitati di Selezione, al fine di procedere senza più alcun indugio con la fase di valutazione delle proposte pervenute;

RITENUTO altresì necessario, a seguito dell’elevato numero di proposte pervenute, ed  al fine di garantire lo svolgimento, in tempi ragionevoli e con la massima accuratezza, dell’iter valutativo delle proposte stesse, modificare anche la composizione dei Comitati di Selezione, aumentando il numero dei componenti previsti;

RITENUTO pertanto indispensabile modificare il contenuto dell’articolo 7, comma 2, del D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

 

D E C R E T A

Articolo 1

L’articolo 7, comma 2, del D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014, è così modificato:

“2. Ogni CdS è nominato dal MIUR e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici di livello internazionale, designati dal CNGR attingendo a una rosa di nominativi presenti nell’elenco esperti MIUR/CINECA (7 per ogni settore ERC ricompreso nel corrispondente macrosettore), fornita direttamente dal CINECA, in base al criterio della competenza scientifica di settore, mediante sorteggio con procedura informatica. Per ogni settore ERC debbono essere designati dal CNGR due componenti; il numero complessivo dei componenti di ogni CdS è pari pertanto al doppio dei settori ricompresi nel macrosettore di riferimento (e quindi, in particolare, 18 per il macrosettore LS, 20 per il macrosettore PE e 12 per il macrosettore SH). Per ogni CdS, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso CdS. I nominativi dei componenti dei CdS sono resi pubblici solo ad avvenuta conclusione della selezione. Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di revisori esterni anonimi (in numero di tre per ogni progetto), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell’ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento. I componenti dei CdS e i revisori esterni, prima dell’accettazione dell’incarico, debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.”

Articolo 2

Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto vengono confermate tutte le clausole e condizioni di cui al D.D. n. 197 del 23 gennaio 2014 (Bando SIR).

Gli effetti del presente decreto sono subordinati alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle disposizioni vigenti.

(in corso di registrazione alla Corte dei conti)
Roma, 15 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo Di Felice)

Decreto Direttore generale 28 luglio 2014, AOODPIT Prot. n.638

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

Decreto Direttore generale 28 luglio 2014, AOODPIT Prot. n.638

Costituzione Comitato Tecnico-Scientifico, con compiti di individuazione, selezione e validazione del materiale informativo e formativo presente nel Portale italiano per l’inclusione

Decreto Dipartimentale 15 luglio 2014, AOODPIT Prot. n. 596

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la circolare ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014, con la quale viene disciplinata, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, l’ assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’ attuazione dell ‘autonomia scolastica presso gli uffici dell ‘Amministrazione centrale e gl i Uffici scolastici regionali , per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16;
VISTO il decreto dipartimentale n. 228 del 9 maggio 2014 con cui è stata indetta la procedura di selezione, per il collocamento fuori ruolo di dirigenti scolastici e di docenti, presso gli uffici di supporto e di collaborazione con il Capo Dipartimento per l’ Istruzione;
RITENUTA la necessità di costituire una apposita commissione per l’ esame dei candidati, mediante la valutazione dei titoli presentati ed un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali dei candidati medesimi, nonché delle competenze coerenti con i compiti per i quali è stata richiesta l’utilizzazione.

DECRETA

Per le finalità esposte in premessa, è costituita una commissione composta come segue:

Prof.ssa Maria Paola Tinagli Dirigente tecnico
Dott. ssa Anna Rosa Cicala Dirigente
Dott. Fabrizio Manca Dirigente
Sig.ra Patrizia Pisaneschi Area Funzionale II – Fascia 5

Le funzioni di presidente della commissione sono affidate alla Prof. ssa Maria Paola Tinagli ed i compiti di segretario sono espletati dalla sig.ra Patrizia Pisaneschi .

Roma, 15 luglio 2014

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta

Decreto Direttore Generale 14 luglio 2014, Prot.590

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Decreto Direttore Generale 14 luglio 2014, Prot.590

Ripartizione tra le Regioni a Statuto Speciale, per l’a.s. 2014, dei fondi per l’erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore (14A05686)

(GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014)

Decreto Direttore Generale 14 luglio 2014, Prot.589

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Decreto Direttore Generale 14 luglio 2014, Prot.589

Ripartizione tra le Regioni, per l’a.s. 2014/2015, dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori (14A05662)

(GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014)

Decreto Direttoriale 2 luglio 2014, Prot. n. 2234

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art 35. comma 1, lett. a) che prevede che il reclutamento del personale nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con contratto di lavoro tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
VISTO il D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 5, commi 4 e 5, che individua i titoli di preferenza per il reclutamento dei candidati a parità di merito e a parità di titoli;
VISTO il D.P.R. del 14 gennaio 2009, n. 16, “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il MIUR” e il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del MIUR”;
VISTO il D.M. 27 luglio 2009 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’All. 3 – Punto 3) che stabilisce che l’Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi Operativi Comunitari 2000-2006 e 2007-2013 è l’Ufficio VII della scrivente Direzione;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione Europea n. 3329 del 13 luglio 2007;
VISTI i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività ” 2007-2013 (PON “R&C”) Regioni Convergenza adottato con Decisione CE (2007) 6882 del 21 dicembre 2007, cofinanziato dal FESR e dal FdR la cui riprogrammazione è stata approvata con Decisione CE (2012) 7629 del 31 ottobre 2012;
CONSIDERATO che il PON “R&C” individua quale AdG il dirigente pro-tempore dell’Ufficio VII Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca;
VISTO che con Decreto Ministeriale, registrato in data 12 marzo 2010, il Dott. Fabrizio COBIS è stato nominato Dirigente dell’Ufficio VII della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca;
VISTO il Piano di Azione e Coesione (PAC), avviato con Delibera CIPE n. 1/2011, al quale l’AdG ha aderito, destinandogli una parte della quota di cofinanziamento nazionale pari a Euro 767.000.000,00;
CONSIDERATO che il dirigente pro-tempore dell’Ufficio VII della scrivente Direzione è titolare, in qualità di AdG, anche del PAC “Ricerca”;
CONSIDERATO che al MIUR, in qualità di Organismo Intermedio OI per il POR Campania FESR 2007-2013 come da Accordo di Programma del 22 luglio 2013, sono delegate attività di descrizione/revisione del Sistema di Gestione e Controllo, di informazione sulle attività di campionamento e eventuali procedimenti di natura tecnico-giuridica, di controllo di I e II livello e di verifica di conformità degli interventi riferiti a progetti di ricerca finanziati dallo stesso POR;
VISTA la Direttiva Direttoriale prot. 1790 del 3 ottobre 2013 e la relativa tabella, con la quale è stata avviata la procedura di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento dei controlli di I livello da espletarsi sul PON “R&C” e sul PAC “Ricerca” messa in sicurezza mediante ricerca interna al MIUR e, in caso di infruttuosità della stessa, mediante estrazione profili professionali dalle banche dati pubbliche DPS e DFP;
CONSIDERATO che nella medesima Direttiva sono descritti l’oggetto, le finalità e l’ambito di applicazione della procedura, nonché le modalità di reperimento delle professionalità necessarie e i compensi da riconoscersi e che, come indicato all’art. 4, comma 4 il Responsabile Unico del Procedimento RUP per la selezione è il Dott. Fabrizio COBIS;
VISTO il Decreto Direttoriale Prot. 419/Ric. del 10 febbraio 2014 di nomina della Commissione di valutazione (la “Commissione”) come modificato dal Decreto Direttoriale di rettifica prot. 612 del 26 febbraio 2014;
CONSIDERATO che, terminata la fase di ricerca interna al MIUR, non essendo stati individuati profili professionali in possesso dei req           uisiti richiesti si è proceduto con la selezione di profili esterni mediante richiesta di estrazione dalle suddette banche dati pubbliche e che gli esiti di tale selezione sono espressamente riportati nei verbali della Commissione (Cfr. Verbale n. 2 del 10 marzo 2014);
VISTI gli elenchi dei curricula/profili professionali estratti dalle banche dati DPS e DFP ricevuti dal MIUR a partire dal 3 febbraio 2014 e inoltrati alla Commissione perché procedesse alla selezione degli stessi e conseguente definizione di un elenco di professionisti da invitare a colloquio;
VISTO l’elenco dei profili selezionati dalla Commissione inoltrato al RUP, terminata la selezione dei curricula, con nota prot. 8786 del 16 aprile 2014 perché procedesse alla convocazione degli stessi per l’espletamento del colloquio di selezione;
VISTO l’esito dei colloqui effettuati da parte della predetta Commissione agli esperti convocati dal RUP su indicazione della Commissione stessa;
VISTA la nota prot. 11773 del 23 maggio 2014 con cui la Commissione ha trasmesso al RUP tutti gli atti valutativi prodotti recanti gli esiti della selezione effettuata e l’elenco delle 111 risorse professionali selezionate articolate nelle fasce professionali di Senior I fascia, Senior II fascia e Junior, suddivise per giudizio conseguito al termine dei colloqui (“giudizio Ottimo”/”giudizio Buono”/”giudizio Sufficiente”) ed elencate in ordine alfabetico;
CONSIDERATO che, come da Direttiva, il numero di risorse professionali da contrattualizzare è stimato in un numero minimo di 30 unità se presenti in tale numero risorse con profilo professionale in linea con le competenze richieste;
CONSIDERATO altresì che, nella stessa Direttiva, l’Amministrazione si era riservata la facoltà di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell’art. 1 qualora non individuate risorse valide nel numero minimo richiesto;
CONSIDERATO inoltre che, nell’ambito delle predette 111 risorse selezionate, 29 profili hanno conseguito il giudizio “Ottimo” per ogni fascia professionale, ovvero 9 Senior I fascia, 9 Senior II fascia e 11 Junior, mentre i restanti hanno conseguito il giudizio “Buono” e “Sufficiente” esclusivamente per le categorie di Junior e Senior II fascia, poiché per la categoria Senior I fascia la Commissione non ha individuato alcun profilo con giudizio “Buono” o “Sufficiente”;
RITENUTO alla luce di quanto disposto con Direttiva per quanto a necessità minima di profili da individuare e visto il giudizio conseguito, di volere procedere prioritariamente alla proposta di conferimento dell’incarico alle 29 risorse con giudizio “Ottimo” (di cui 9 Senior I fascia, 9 Senior II fascia e 11 Junior);
CONSIDERATO altresì che, ove necessario anche e non solo nell’ipotesi di rinuncia o mancato interesse da parte dei suddetti 29 profili, l’Amministrazione attingerà all’elenco delle risorse che hanno ottenuto il giudizio “Buono” ovvero “Sufficiente”, fino a completa copertura dei profili da acquisire;
VISTA la successiva nota prot. MIUR 12876 del 9 giugno 2014 con cui il RUP, ex art. 5 comma 1 della richiamata Direttiva, verificata la correttezza della procedura, ha trasmesso gli atti prodotti dalla Commissione alla scrivente Direzione ed evidenziato l’opportunità di richiedere alla Commissione stessa un atto ricognitivo complessivo degli esiti della selezione che, a fronte dei 286 profili invitati a colloquio, evidenziasse (a) i 111 profili selezionati, (b) i profili ritenuti non sufficienti e (c) i profili non intervenuti ai colloqui seppur invitati;
VISTA la nota prot. MIUR n. 13530 del 17 giugno 2014 con cui lo Scrivente ha richiesto alla Commissione la predisposizione del suddetto atto ricognitivo anche ai fini dell’eventuale scorrimento alle risorse con giudizio “Buono” o “Sufficiente”;
VISTA la successiva nota prot. n. 13604 del 17 giugno 2014 con cui la Commissione nel trasmettere l’elenco ricognitivo complessivo richiesto ha precisato che: “in assenza di specifiche disposizioni contenute nella richiamata Direttiva, lo scorrimento della graduatoria dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di concorsi pubblici (art. 35 comma 1, lett. e) del D.Lgs numero 165 del 2001 e s.m.i. e D.P.R. n. 487 del 9/07/1994 e s.m.i.)“;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione, con apposito Decreto, degli atti di valutazione prodotti e, segnatamente, dell’elenco ricognitivo complessivo delle predette 286 risorse e degli esiti della selezione dei profili interni all’Amministrazione rilasciato dalla Commissione e al successivo conferimento degli incarichi ai 29 professionisti qualificatisi con giudizio “Ottimo” per la successiva sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione, ove interessati;
RITENUTO altresì necessario, per ragioni funzionali e organizzative, delegare il Dott. Fabrizio COBIS, Dirigente dell’Ufficio VII, all’espletamento di tutte le attività propedeutiche alla firma stessa per conto del MIUR dei predetti contratti;

DECRETA

Articolo 1

  1. Sono approvati gli atti valutativi compiuti dalla Commissione di Valutazione di cui alla Direttiva Direttoriale Prot. 1790 del 3 Ottobre 2013 e, in particolare, gli esiti della selezione effettuata sui profili interni all’Amministrazione nonché l’elenco ricognitivo complessivo delle 286 risorse selezionate per i colloqui ed articolato nelle fasce professionali di Senior I fascia, Senior II fascia e Junior (All. 1), al fine dei successivi conferimenti di incarico per lo svolgimento dei controlli di I livello sul PON “R&C” 2007-2013, sul PAC “Ricerca” messa in sicurezza e sul POR Campania FESR 2007-2013 per gli interventi per i quali il MIUR è Organismo Intermedio OI sul Programma.

Articolo 2

  1. Nell’ambito del suddetto elenco, l’Amministrazione procederà prioritariamente alla proposta di conferimento dell’incarico ai 29 profili che hanno conseguito il giudizio “Ottimo” per ogni categoria di selezione, ovvero agli 11 Junior “giudizio Ottimo”, ai 9 Senior I fascia “giudizio Ottimo” e ai 9 Senior II fascia “giudizio Ottimo” attingendo successivamente, ove necessario e nell’ipotesi di rinuncia o mancato interesse all’assunzione dell’incarico da parte dei 29 qualificatisi con giudizio “Ottimo”, all’elenco delle risorse che hanno ottenuto il giudizio “Buono” ovvero “Sufficiente”, fino a completa copertura dei profili da acquisire.

  2. L’eventuale e successivo scorrimento della graduatoria, nell’ipotesi di mancata acquisizione del numero minimo di risorse professionali ipotizzato e ritenuto necessario dall’Amministrazione, dovrà avvenire con le modalità previste dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994.

DELEGA

  1. Il Dott. Fabrizio COBIS allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla firma nonché alla firma stessa, per conto del MIUR, dei contratti di collaborazione con i professionisti selezionati al termine della procedura interessati all’assunzione dell’incarico proposto.
  2. Il Dott. Fabrizio COBIS allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla verifica, per i profili che hanno ottenuto un giudizio “Buono” e “Sufficiente” e nel rispetto di quanto imposto dalla normativa vigente e in particolare dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994, della sussistenza di criteri di preferenza a parità di titolo e merito, ai fini dell’eventuale scorrimento della graduatoria.

 

L’Amministrazione, in adempimento a quanto disposto dalla richiamata Direttiva all’art. 4 comma 3, darà ampia pubblicizzazione sul sito del PON “R&C” dell’esito della selezione, dei nominativi selezionati e dell’ordine di preferenza e graduatoria rilasciato.
Per i professionisti che, a seguito dell’esito della selezione, hanno conseguito un giudizio insufficiente si provvederà ad effettuare specifica singola formale comunicazione con la quale si intenderanno assolti tutti gli obblighi di comunicazione e adeguata pubblicizzazione in capo alla scrivente Amministrazione.

Roma, 2 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emanuele FIDORA


Decreto Direttoriale 1 luglio 2014, n. 2216

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, siano trasferite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 “Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il D.M. 27 luglio 2009 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 1 della medesima legge 113/91 delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge”, “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi”; “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati”;

VISTO il DD 369/ric del 26 giugno 2012 con il quale è stato adottato il bando per la concessione dei contributi per i tre strumenti previsti dalla legge 113/91, ed in particolare il “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi” relativo al periodo 2012-2014, i “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge” e la “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati” relativamente all’esercizio finanziario 2012;

VISTO il DM 4 giugno 2013, n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo della Tabella Triennale per il periodo 2012-2014;

CONSIDERATO pertanto che non sussiste la necessità di provvedere alla revisione della tabella triennale 2012-2014;

VISTO il decreto n. 972 del 25 novembre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2014 foglio 88, con il quale il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell’articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/91, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l’anno 2013 (pari Euro 10.243.068) tra i predetti strumenti di intervento;

  • Euro 6.500.000 per il finanziamento dell’annualità 2013 degli enti inseriti nella Tabella Triennale di cui al DM 4 giugno 2013 n.430;
  • Euro 1.720.000 per accordi e intese ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 113/91;
  • Euro 2.000.000, di cui 1.300.000 dedicato alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge 113/91;
  • Euro 23.068 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS, cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 972 del 25 novembre 2013 è stata ritenuta l’opportunità di gestire la quota dedicata ai contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge 113/91 (per un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro) secondo il meccanismo dei “challenge prizes”, prevedendo il riconoscimento di premi fissi ai progetti di maggiore portata innovativa, semplificando complesse procedure di rendicontazione ed erogazione;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 2-ter della richiamata legge 113/91 rimanda ad un bando annuale per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi annuali ivi previsti, eventualmente individuando tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

RITENUTO di procedere alla definizione, in un unico provvedimento, delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 113/91, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all’articolo 1, comma 4, della stessa legge;

DECRETA

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito operativo

1) Il presente Decreto definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 113/91, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:
a) contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-quater;
b) accordi e intese ai sensi dell’art. 1, comma 4.
2) In coerenza con quanto previsto all’articolo 1 della legge 113/91, la concessione dei contributi previsti dal presente Decreto è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.
3) In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o più delle seguenti finalità:
a) riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l’attivazione di nuove Istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull’intero territorio nazionale;
b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie;
e) promozione dell’informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

 

Articolo 2
Soggetti ammissibili

  1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all’articolo 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, Istituzioni Scolastiche e soggetti pubblici o privati, diversi dalle Istituzioni Scolastiche, aventi sede in Italia, che hanno, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l’interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie multimediali.
  2. Con riferimento ai singoli strumenti di intervento, il presente decreto precisa, nei Titoli e relativi articoli, gli specifici requisiti dei soggetti ammissibili alla presentazione delle domande.

TITOLO 2
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 3
Requisiti dei soggetti

  1. Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
  2. Ogni istituzione scolastica può presentare fino ad un massimo di tre proposte individuali, e può partecipare fino ad un massimo di cinque congiuntamente ad altri istituti scolastici e/o soggetti pubblici e privati. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d’ufficio all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della presentazione della domanda.
  3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più istituti scolastici e/o soggetti pubblici o privati, fermo quanto previsto ai precedenti commi, dovrà essere presentato da un unico soggetto qualificato come “capofila”, che in ogni caso dovrà essere rappresentato da un’istituzione scolastica e che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.
  4. Nel caso previsto dal precedente comma 3, le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate prevalentemente dalle Istituzioni Scolastiche.

Articolo 4
Progetti ammissibili

  1. I progetti dovranno essere redatti secondo le disposizioni degli articoli del presente titolo e dovranno avere un valore minimo di Euro 20.000 e massimo di Euro 50.000 e una durata non superiore a 12 mesi. I progetti potranno riguardare attività da realizzare o anche già realizzate,  ma in ogni caso non anteriori al 1° gennaio 2013. A seguito della valutazione, curata dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del successivo articolo 6, il MIUR riconoscerà un contribuito una tantum in misura pari al 100 per cento del valore riconosciuto ammissibile.
  2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
    a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
    b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti;
    c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;
    d) innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;
    e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
  3. I progetti le cui attività di diffusione della cultura scientifica sono svolte su più luoghi della Regione o fuori territorio regionale in cui hanno la sede i soggetti partecipanti sono valutati favorevolmente. Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti “pilota” da utilizzare successivamente a livello nazionale. Sono tenuti in particolare considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.

Articolo 5
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

  1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 1.300.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013.
  2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
  3. Il trasferimento di risorse è disposto in un’unica soluzione, e in favore del proponente o del “capofila”, successivamente alla adozione del decreto direttoriale di ammissione al finanziamento, e nel termine dei successivi 45 giorni.
  4. Il proponente, o il “capofila”, dovrà presentare, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, una relazione tecnico-scientifica che dimostri l’avvenuta realizzazione delle attività previste ed il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto, nonché le modalità di utilizzo del contributo erogato dal MIUR.
  5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

Articolo 6
Criteri di valutazione

  1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
  2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l’uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
  3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, riferiti alle attività previste nel progetto, assegnando i relativi punteggi:
    a) Qualità scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);
    b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione  (max 20 punti);
    c) Qualità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti  (max 10 punti);
    d) Capacità di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee  (max 5 punti);
    e) Potenzialità di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti  (max 5 punti).
  4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

TITOLO 3
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 7
Requisiti dei soggetti

  1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti all’articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
  2. Ciascuno dei soggetti può presentare fino ad un massimo di tre proposte individuali e partecipare fino ad un massimo di cinque congiuntamente ad altri soggetti. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorso i quali provvederà d’ufficio all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della presentazione della domanda.
  3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più soggetti, fermo quanto stabilito nei precedenti commi, dovrà essere presentato da un unico soggetto qualificato come “capofila”, che sarà referente, nei confronti del MIUR, e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.

Articolo 8
Progetti ammissibili

  1. I progetti presentati dovranno avere un costo minimo di Euro 20.000 e un costo massimo di Euro 100.000, ed avere una durata non superiore ai 12 mesi. Il progetto non potrà in alcun caso fare riferimento ad attività realizzate anteriormente al 1 gennaio 2013.
  2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
    a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
    c) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
    c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo dei contributi richiesti;
    d) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
    e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
    f) innovatività delle attività progettuali previste
    g) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
  3. I progetti presentati da orti botanici, musei naturalistici o storico – scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, e da strutture con analoghe finalità, dovranno evidenziare l’obiettivo di promuovere un miglior coordinamento tra gli stessi, mirando alla costituzione di reti integrate, anche istituzionalmente, a lungo termine, nonché di favorire l’attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università, gli Enti di Ricerca e altre Istituzioni italiane e straniere.

Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

  1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 700.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013.
  2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
  3. I contributi sono attribuiti nella misura dell’80% dei costi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto, in favore del proponente o del “capofila”, secondo le seguenti modalità:
    a) una prima erogazione in misura dell’80% del contributo approvato successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto, e nel termine dei successivi 45 giorni;
    b) il saldo sarà erogato successivamente alla approvazione dei rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il “capofila”, dovrà presentare, insieme con la documentazione attestante l’intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.
  4. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

Articolo 10
Criteri di valutazione

  1. La selezione sui progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
  2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l’uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
  3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
    a) qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);
    b) qualità dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
    c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
  4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

TITOLO 4
PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI E INTESE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 11
Requisiti dei soggetti

  1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente Decreto, nonché altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, proposte per la stipula di accordi e intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/91.
  2. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 2 può partecipare fino a un massimo di tre proposte di accordi e intese. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d’ufficio all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della presentazione della domanda.

Articolo 12
Accordi e intese ammissibili

  1. Gli accordi e le intese debbono prevedere un costo minimo di Euro 200.000 e un costo massimo di uro 1.000.000 , e debbono avere una durata non superiore ai 24 mesi. L’accordo e l’intesa non potrà in alcun caso fare riferimento ad attività realizzate anteriormente al 1 gennaio 2013.
  2. Le proposte debbono evidenziare, i seguenti elementi:
    a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
    b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell’accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
    c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell’utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;
    d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
    e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;
    f) innovatività delle attività progettuali previste.

Articolo 13
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

  1. Per il finanziamento degli accordi e intese di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse complessive pari a Euro 1.720.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 dell’25 novembre 2013.
  2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
  3. Nell’ambito dell’accordo e dell’intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell’80% e il relativo trasferimento di risorse è definito in sede di accordo e intesa.
  4. L’accordo e l’intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonché l’indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle attività che dovrà anche curare la predisposizione unitaria delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi sostenuti.

Articolo 14
Criteri di valutazione

  1. La selezione sulle proposte, è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
  2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l’uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
  3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
    a) qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di  collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti)
    b) qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);
    c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
  4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Termini e modalità di presentazione  delle domande

  1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate a partire dal 14 luglio 2014 e trasmesse entro e non oltre le ore 16.00 del 10 settembre 2014 utilizzando il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio .
  2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce “Supporto->Lista iniziative”, sono disponibili le guide per l’utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.
  3. La domanda può essere compilata e trasmessa da un qualunque utente registrato nel sistema, non necessariamente dal firmatario.
  4. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del Bando.
  5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale è necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, nello stesso termine, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Ufficio IV – Piazzale J. F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del Decreto e indicare l’articolo 2-ter della legge 113/91 o, nel caso di intese e accordi, l’articolo 1 comma 4 della legge 113/91.
  6. Le domande relative al Titolo 4 devono essere firmate da tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative ai Titoli 2 e 3 esclusivamente dal soggetto capofila.
  7. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
  8. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 16
Informazioni

  1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è il Dott. Antonio Di Donato, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Ufficio IV. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tel. 06-97727909.
  2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
  3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2013@miur.it
Roma, 1 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele FIDORA)