Archivi categoria: Politico Sindacale

Ipotesi CCNL

Presso l’ARAN sono state siglate in data odierna le ipotesi di:

CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14 del D.L. n. 178/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e dall’art. 4, comma 83, della L. n. 183/2011.

 

Grazie al predetto il 2012 torna ad essere utile per le progressioni economiche. La CISAL FPC Dipartimento Scuola ha tuttavia aspramente criticato che le risorse siano state recuperate da un taglio del Fondo di Istituto.

 

CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA della Scuola dell’emolumento una tantum avente carattere stipendiale di cui all’articolo 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41.

E’ una vittoria da parte della CISAL FPC DIPARTIMENTO SCUOLA e delle altre O.S. del comparto che hanno così scongiurato, per il personale interessato, il rischio di dover restituire compensi già percepiti.

 

Entrambe le ipotesi di accordo sono consultabili sul sito dell’ARAN:

http://www.aranagenzia.it

 

Resta ferma la nostra posizione rispetto alla perdita degli emolumenti relativi allo scatto dell’anno 2013; in relazione a tale questione verrà attivata ogni utile iniziativa.

 

Il Segretario Nazionale

G. Trovato

Scatti di anzianità e posizioni economiche ATA: conclusa la trattativa

Scatti di anzianità e posizioni economiche ATA: conclusa la trattativa

Mercoledì 11 giugno si è conclusa la trattativa all’ARAN per ripristinare gli scatti di anzianità maturati nel 2012 e le posizioni economiche ATA maturate nell’ultimo triennio.
Un sì alle posizioni economiche e un no all’accordo sugli scatti da parte della FLC CGIL, che denuncia l’insostenibilità per le scuole di un taglio del Mof di 680 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e di 350 milioni di euro a partire dal 2015.

Esprimiamo soddisfazione per come si è conclusa la vicenda delle posizioni ATA, anche se si tratta di un’operazione una tantum e non di un vero e proprio ripristino dell’istituto contrattuale. Al contrario siamo critici sull’accordo sugli scatti di anzianità. Ripristinare come? Riducendo per il secondo anno consecutivo lo stipendio ad altri lavoratori? Ancora una volta i lavoratori devono sottostare al ricatto di recuperare le risorse necessarie per gli scatti (un diritto contrattuale) tagliando il Fondo di Istituto che garantisce prestazioni essenziali alle attività progettuali e qualificate per alunni.

SCATTI ANZIANITA’: BUON RISULTATO IN UN MOMENTO DIFFICILE

SCATTI ANZIANITA’, GILDA: BUON RISULTATO IN UN MOMENTO DIFFICILE

“Abbiamo portato a casa un risultato importante per tutti i docenti ma non possiamo esultare perchè manca ancora all’appello lo scatto del 2013”. Così il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, commenta l’intesa sottoscritta all’Aran per il recupero degli scatti di anzianità 2012.

“Le progressioni di carriera saranno corrisposte sia ai docenti che le hanno già maturate, sia a quelli che devono ancora raggiungerle. Ma per siglare l’accordo – sottolinea Di Meglio – è stato necessario sacrificare il Fondo di istituto perchè il Governo ci ha privato di ciò che ci spettava destinando altrove i risparmi derivanti dai tagli”. Per concludere, una nota positiva: “Abbiamo evitato all’ultimo minuto il rischio che chi aveva percepito lo scatto nel 2013 dovesse restituirlo, una manovra che avrebbe provocato una pesante decurtazione della busta paga”.

RICONOSCIUTI A INSEGNANTI ANZIANITA’ DI SERVIZIO PER IL 2012

SCUOLA/INCONTRO ALL’ARAN
RICONOSCIUTI A INSEGNANTI ANZIANITA’ DI SERVIZIO PER IL 2012 E A PERSONALE ATA LA RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE

Nigi (Snals-Confsal): “Evitata l’ennesima ingiustizia
ai danni del personale della scuola”

Roma, 11 giugno.  Con queste parole il segretario generale dello Snals-Confsal, Marco Paolo Nigi, ha commentato la firma all’Aran del contratto che ripristina la validità dell’anno 2012 ai fini dell’anzianità di servizio. Lo stesso contratto riconosce al personale ATA – titolare dal 1° settembre 2011 di posizioni economiche legate a delicate prestazioni aggiuntive – la retribuzione corrispondente.

La pressante azione dello Snals-Confsal ha portato a un accordo che consente di evitare una doppia penalizzazione per il personale della scuola con il blocco dell’anzianità e delle posizioni economiche ATA.

Il personale della scuola già subisce, come tutto il pubblico impiego, le conseguenze negative del blocco contrattuale in atto da anni, e questo nonostante l’evoluzione normativa e le riforme in atto abbiano determinato continui aggravi in termini di prestazioni, soprattutto per gli adempimenti burocratici.

“Ora – ha dichiarato il segretario Nigi – si deve affrontare e vincere la battaglia legata al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro”.

Graduatorie d’istituto

Graduatorie d’istituto: Anief invita tutto il personale con una procedura abilitante in corso (PAS, ESTERO, SFP, AFAM) a compilare sia il modello A1 (accesso con riserva) che A2/A2bis entro il 23 giugno

 

Anche gli idonei all’ultimo concorso a cattedra di cui al DDG 82/2012 devono presentare domanda per inserirsi in seconda fascia come i diplomati magistrale sperimentali entro il 2001/2002. Si attiveranno ricorsi al Tar Lazio anche per ottenere il riconoscimento di 30 punti in più agli idonei ai concorsi, 18 punti per SFP, 12 punti per PAS senza servizio o parziale durante la frequenza del corso, del servizio militare e di quello di religione come aspecifico, per la doppia valutazione del servizio nelle pluriclassi anche dopo il 2007.

 

Dopo aver acquisito il parere dei legali, Anief ha sciolto ogni riserva in merito alla tabella di valutazione dei titoli e al diritto all’accesso in seconda fascia delle graduatorie d’istituto.

 

Inserimenti in II fascia pleno iure e con riserva

Se da una parte, infatti, l’art. 14, c. 1 del D.M. 353/14 preannuncia l’emanazione di successivi decreti che durante il triennio dovrebbero garantire l’apertura ogni sei mesi di finestre per l’inserimento pleno iure in II fascia del personale abilitato, in assenza dell’atto amministrativo, il sindacato consiglia a tutti gli aspiranti docenti che hanno in corso una procedura abilitante a seguito di frequenza di percorso universitario (frequenza PAS, ammissione PAS senza frequenza, ammissione PAS con riserva a seguito di ordinanza CdS, domanda di ammissione a frequenza PAS in attesa di ordinanza CdS, frequenza corso abilitante Estero, in attesa di riconoscimento titolo Estero, iscritto SFP – AFAM) che non terminerà entro il 31 luglio prossimo, di presentare, comunque, il modello A1, ovvero la domanda di inserimento con riserva, oltre al modello A2 se per aggiornamento o primo inserimento in 3 fascia o A2bis se per aggiornamento con inserimento di nuove classi di concorso non inserite in precedenza.

 

Di contro, poiché il D.M. 353/14 e la relativa Tabella A, punto A2, lettera e) sono state scritte prima dell’emanazione del D.M. 354/14, ovvero del decreto che riconosce lo scorrimento delle graduatorie di merito per gli idonei ai fini dell’accesso alla professione docente cui non può essere disconosciuto il valore abilitante del titolo, è evidente che contrariamente al punto richiamato, tutti gli idonei del concorso bandito con DDG n. 82 del 24 settembre 2012 abbiano diritto all’inserimento pleno iure in seconda fascia e quindi alla compilazione del modello A1, fermo restando il consiglio dell’Anief di compilare comunque i rispettivi modello A2 se per aggiornamento o primo inserimento in 3 fascia o A2bis se per aggiornamento con inserimento di nuove classi di concorso non inserite in precedenza.

 

Infine, appare evidente come ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2014 sia valido per l’inserimento in II fascia il titolo del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 in corsi sperimentali.

 

Tabella di valutazione dei titoli di seconda fascia

La nuova tabella di valutazione dei titoli approvata dal Miur, su cui è inutile esprimere giudizi diversi da quelli giuridicamente sostenibili in tribunale, al punto A4 ha sposato sostanzialmente tre principi:

 

  1. Attribuzione di 30 punti a ogni percorso che abbia previsto prove di accesso selettive e ammissione a numero programmato
  2. Attribuzione di 12 punti per ogni anno universitario di frequenza di corso abilitante con esclusione del punteggio di servizio eventualmente reso (punto B3, lettera c)
  3. Attribuzione di 6 punti per ogni abilitazione che non abbia i 30 punti aggiuntivi

Alla luce dei richiamati principi, peraltro espressi senza il parere degli organi competenti per legge perché decaduti, è evidente che in osservanza a un principio di ragionevolezza e di uguaglianza debbano essere riconosciuti:

 

  1. Punti 30 per il superamento di concorso per titoli ed esami
  2. Punti 18 in più per la laurea in SFP, lettera d) e lettera e)
  3. Punti 12 per frequenza PAS nel caso in cui non l’aspirante non abbia prestato servizio o comunque abbia prestato servizio non per tutto l’anno o per 180 giorni (in questo caso dichiarare comunque il servizio per poter optare successivamente, in caso di esito favorevole del contenzioso, per il punteggio più favorevole).

Inoltre, alla luce dei principi richiamati, si ritiene che nella seconda fascia debba essere dichiarato e quindi valutato:

 

a)    Il punteggio del servizio militare anche se prestato non in costanza di nomina (12 punti)

b)    Il punteggio prestato come docente di religione valido come aspecifico in terza fascia (tabella B, note al punto D, punto 6)

c)    In misura doppia il punteggio di servizio prestato nelle pluriclassi di cui alla lettera B, punto 5, anche dopo il 2007, ai sensi della legge 106/2011, art. 9, comma 17.

Anief ricorda che condizione imprescindibile per ricorrere in tribunale per ottenere il diritto all’inserimento o al riconoscimento dei titoli è la presentazione della domanda e la dichiarazione dei titoli entro il 23 giugno secondo le modalità stabilite dal decreto. Con successivo comunicato, renderà note le date e le modalità di adesione ai ricorsi patrocinati.

 

Si ricorda, infine, che grazie alla convenzione con Eurosofia è possibile conseguire fino a un massimo di 4 punti di cui alla lettera e), tabelle A e B), iscrivendosi ai corsi al seguente link.

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che i giorni 18, 19 e 23 giugno le scuole secondarie saranno chiuse al pubblico.

 

Area V della dirigenza

Dott. Alessandro Fusacchia
Capo Gabinetto MIUR
Dott.ssa Sabrina Bono
Capo Dipartimento per la programmazione
Dott. Luciano Chiappetta
Capo Dipartimento per l’istruzione
L O R O S E D I

Oggetto: Area V della dirigenza. Richiesta incontro urgente su situazione contrattuale dei dirigenti scolastici

Le OO.SS. rappresentative dell’Area V chiedono un incontro urgente sulle seguenti materie:
1) conferimento e mutamento di incarico, assunzioni e mantenimento in servizio, organico dei dirigenti scolastici 2014/15;
2) stato di applicazione dei contratti integrativi regionali per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 con particolare riferimento in ciascuna regione allo stato della contrattazione e ai suoi esiti: firma dei contratti, registrazione da parte della Corte dei Conti e certificazione UCB, erogazione dei trattamenti (retribuzione di posizione variabile, retribuzione di risultato e liquidazione delle reggenze).
Si segnala come l’acquisizione formale dei dati relativi alla situazione retributiva dei dirigenti scolastici in tutte le Regioni sia indispensabile per la ricerca di soluzioni che consentano di uscire dalla insostenibile situazione attuale.

In attesa di cortese sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

CIDA ANP
F.to G.Rembado
CISL SCUOLA
M.Guglietti
FLC CGIL
G.Carlini
UIL SCUOLA
R.Cirillo
SNALS CONFSAL
P.Ragone

SE LA SCUOLA NON INFORMA LA FAMIGLIA SULL’ANDAMENTO SCOLASTICO DELL’ALUNNO LA BOCCIATURA E’ ILLEGITTIMA!

SE LA SCUOLA NON INFORMA LA FAMIGLIA SULL’ANDAMENTO SCOLASTICO DELL’ALUNNO LA BOCCIATURA E’ ILLEGITTIMA!

Il TAR Puglia Bari con la recente sentenza n. 640/2014, confermando una precedente ordinanza cautelare, ha annullato il provvedimento di bocciatura di un alunno che frequentava la classe seconda media, promuovendolo e riammettendolo per l’effetto alla classe terza.

I Giudici amministrativi, senza entrare nel merito delle valutazioni espresse dal Collegio docente, hanno ritenuto decisiva la constatazione, già rilevata nella sede cautelare, che, per un verso, dalla disamina della documentazione versata agli atti di causa non risultava provato che la scuola avesse adempiuto all’onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate durante l’anno scolastico e che, per altro verso, il minore non risulta essere stato invitato a partecipare alle attività di recupero organizzate presso l’istituto e rese in favore di altri alunni: “Manca, in definitiva, la dimostrazione della comunicazione formale, da parte della scuola alla ricorrente, del negativo andamento scolastico del figlio di quest’ultima.”

A tale proposito ricordiamo come L’art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 stabilisce che “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”.

Trattasi di una pronuncia molto importante in quanto mette in risalto l’importanza dell’informazione e del dialogo fra la famiglia e la scuola sull’andamento scolastico degli alunni. I Genitori hanno diritto di conoscere per tempo i problemi di rendimento dei figli per poter correre al riparo, così come la scuola ha il dovere di permettere a tutti gli alunni in difficoltà di frequentare i corsi di recupero.

Avv.Massimo Vernola

CONDOTTA ANTISINDACALE

LA UIL SCUOLA DI MILANO RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO PER CONDOTTA ANTISINDACALE DI UN DIRIGENTE SCOLASTICO E OTTIENE IL RIPRISTINO DEL DIRITTO.

 

Con sentenza depositata il 24 maggio 2014, il Giudice del Tribunale – sez. Lavoro di Busto Arsizio (VA) ha condannato il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Cavalleri” di Parabiago (MI) per condotta antisindacale nei confronti della UIL Scuola di Milano per violazione dell’art. 6 del CCNL Scuola 2006/09.

Ha ordinato al Dirigente scolastico di ottemperare ad una serie di adempimenti che prevedono la consegna di tutti gli atti richiesti e sin qui non prodotti alla UIL Scuola di Milano.

Contestualmente ha condannato l’Istituto scolastico e il MIUR, in solido, al pagamento delle spese e competenze del procedimento.

Il ricorso ex art. 28 L. 300/70 è stato patrocinato dagli avv.ti Angelo Latino e Vincenzo Di Trani.

La UIL Scuola di Milano ritiene che questa sentenza metta finalmente la parola fine ad un comportamento arbitrario del Dirigente scolastico che ha negato i diritti e le prerogative sindacali di contrattazione in rappresentanza degli interessi dei lavoratori e della scuola.

Milano, 06 GIUGNO 2014

 

Il Segretario generale UIL Scuola Milano e Lombardia

Carlo Giuffrè

GRADUATORIE D’ISTITUTO

GRADUATORIE D’ISTITUTO – Chi si sta abilitando con i PAS ha pieno diritto all’inserimento in seconda fascia

 

Appello dell’Anief al Ministero dell’Istruzione: permetta loro di inserirsi con la tradizionale modalità della “riserva”, da sciogliere entro il 31 luglio 2014. Sarebbe la soluzione più logica, anche per evitare l’innescarsi di inevitabili ricorsi.

 

I corsisti dei Percorsi Abilitanti Speciali non sono figli di un dio minore: hanno pieno diritto di potersi inserire subito, nel corso di questa estate, all’interno delle Graduatorie d’Istituto. Farlo tra sei mesi, come ha deciso il Ministero dell’Istruzione, comporterebbe per tanti degli oltre 65mila abilitandi PAS la perdita del posto di lavoro. Rimanere in terza fascia significherebbe, infatti, essere superati da tutti coloro che passeranno in seconda. E per un precario storico, cha ha svolto almeno tre anni di supplenze, si tratterebbe di un epilogo ingiusto: non è accettabile, infatti, che dopo il conseguimento dell’abilitazione si possa permanere nella stessa posizione.

 

Anief reputa un grave errore non aver dato seguito alle procedure adottate per diversi anni in casi simili, in occasione delle “finestre” d’aggiornamento delle graduatorie. Sarebbe bastato rendere applicabile quanto previsto dalla Legge 143/2004, la quale prevede l’inserimento con riserva di tutti coloro che frequentano un corso abilitante. Con lo scioglimento della riserva stessa da far scattare non appena conseguita l’imminente abilitazione.

 

L’amministrazione, invece, sta commettendo l’errore di permettere l’inserimento nelle graduatorie d’istituto indistintamente entro il prossimo 23 giugno. Lasciando in questo modo fuori dalla seconda fascia, riservata agli abilitati, decine di migliaia di docenti che conseguiranno l’abilitazione nei giorni successivi.

 

A questo punto, per sanare questa situazione il Ministero dell’Istruzione non ha altra scelta: introdurre una proroga, riservata a tutti gli abilitandi PAS, che permetta di far produrre domanda di accesso nelle graduatorie d’istituto con la modalità della “riserva”. Con l’inserimento che verrebbe regolarizzato entro il prossimo 31 luglio.

 

Negare questa possibilità, per una discrepanza di qualche giorno tra l’attuale scadenza e l’acquisizione del titolo abilitante presso le Università organizzatrici, creerebbe un danno professionale ed economico a tantissimi docenti abilitati. Che di certo non starebbero a guardare: è presumibile, infatti, che impugnino la scelta del Miur. Attraverso la presentazione di ricorsi di cui tutti (l’amministrazione scolastica per prima) faremmo volentieri a meno.

Inclusione scolastica: burocrazia infinita

I N C L U S I O N E    S C O L A S T I C A

B U R O C R A Z I A   I N F I N I T A

 

Il presidente Matteo Renzi in suo famoso intervento aveva annunciato “lotta violenta alla burocrazia”; non si conoscono gli esiti di questa lotta ma certamente, dalle parti dell’USR del Lazio, la lotta violenta la sta vincendo la burocrazia.

Immaginate che la preoccupazione principale dell‘USR sia la qualità dell’inclusione scolastica ?

Non esattamente; guardate cosa viene richiesto in una circolare ai DS, per motivare le richieste di posti di sostegno in deroga rispetto al rapporto standard 1:2 :

 

“….si chiede alle SS.LL., qualora intendono presentare richiesta di posti in deroga una dettagliata ed esaustiva relazione, corredata dai verbali del GLHI e del GLHO, dal PEI, dalla Diagnosi Funzionale, dalla Certificazione per l’integrazione scolastica e dalla Certificazione – in corso di validità – rilasciata dalla Commissione medico-legale della ASL integrata dall’INPS, attestante lo stato di gravità, con esplicito riferimento all’art.3, comma 3 della L.104/1992. Le certificazioni saranno consegnate in copia conforme all’originale, sottoscritta dal Dirigente scolastico…”.

 

Al di là di alcune imprecisioni (il GLHI è stato sostituito dal GLI; il PAI è deliberato dal collegio dei docenti e non dal GLI) quello che appare a molti – senza essere dichiarato – è:

a) creare, attraverso una richiesta spropositata di documenti, quanti più ostacoli possibili al diritto al

posto in deroga; un comportamento, oltre che controtendenziale rispetto alla semplificazione da

tutti invocata, che ricorda quella particolare forma di sciopero denominato “sciopero in bianco”,

quando cioè si vuole bloccare un servizio attraverso l’applicazione maniacale dei regolamenti (in

effetti molti traggono l’impressione che l’USR si sia messo a fare lo sciopero in bianco contro le

scuole del Lazio e le famiglie degli alunni disabili in condizione di gravità);

b) una dichiarazione di sfiducia preventiva nei confronti dei dirigenti scolastici, dei GLI, dei collegi

dei docenti etc.

 

 

Il presidente provinciale

Giuseppe Guastini

GRADUATORIE DI ISTITUTO: “ SU TITOLI VERGOGNOSO MERCIMONIO”

GRADUATORIE DI ISTITUTO, GILDA: “ SU TITOLI VERGOGNOSO MERCIMONIO”

“Sulle graduatorie di istituto si sta consumando un vergognoso mercimonio”. A denunciarlo è la Gilda degli Insegnanti che tuona contro alcuni corsi online a pagamento con cui è possibile ottenere punti. “E’ un metodo inaccettabile che mortifica l’insegnamento, basta mercanteggiare sui precari” attacca la Gilda, citando l’esempio di una certificazione che dà diritto a 3 punti in graduatoria e che è possibile conseguire pagando 60 euro, di cui soltanto 10 per il corso online, e sostendendo un semplice esame nell’arco di pochi giorni. Sono migliaia – spiega la Gilda – i docenti precari che stanno mettendo mani al portafoglio per conquistare 3 punti che alla fine non cambieranno le loro posizioni in graduatoria ma serviranno solamente a far guadagnare le società organizzatrici dei corsi”.

“La cattedra non è come una batteria di pentole da comprare con i punti della spesa al supermercato” conclude la Gilda, sottolineando che “è pronto il ricorso per bloccare le graduatorie di istituto”.

Istruzione adulti. Richiesta incontro

Prot. n. 168/2014 – flccgil – DP/stm

Al Dott. Luciano Chiappetta
Dipartimento per l’Istruzione
Alla Dott.ssa Carmela Palumbo
Direzione per gli Ordinamenti scolastici
Al Dott. Gildo De Angelis
Direzione per il personale e per gli affari generali
MIUR

Oggetto: Istruzione adulti. Richiesta incontro su c.m. 36/2014 (dpr 263/2012)

La messa a regime del DPR 263/2012 relativo alla riorganizzazione del sistema dell’istruzione degli adulti, tramite la circolare ministeriale 36/2014 sulla definizione degli organici e sulla doppia velocità con cui si procede alla riorganizzazione genera confusione e preoccupazione tra gli operatori del settore nonché tra gli stessi studenti a causa delle interpretazioni fortemente differenziate delle norme a livello territoriale,
a fronte di un quadro generale che necessita comunque di unitarietà.
Al fine di consentire un ordinato avvio delle attività per l’anno scolastico 2014-2015 le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono un incontro urgente.

In attesa di un cortese riscontro, porgono

Cordiali saluti.

FLC CGIL
Anna Fedeli
CISL SCUOLA
Rosa Mongillo
UIL SCUOLA
Noemi Ranieri
SNALS CONFSAL
Giuseppina Di Giacomo
GILDA UNAMS
Maria Domenica Di Patre

Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: la FLC CGIL impugna la circolare della Funzione Pubblica

Notificato al Tar Lazio il ricorso per chiedere l’annullamento della circolare.

Per la FLC CGIL la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica è profondamente lesiva dei diritti dei lavoratori pubblici dei comparti scuola, università, ricerca ed AFAM poiché impone misure fortemente restrittive al godimento di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito quale quello alla salute.

La circolare della FP, infatti, per l’effettuazione delle visite specialistiche impone il ricorso all’utilizzo dei permessi personali (permessi già insufficienti per i fini per i quali sono contrattualmente previsti) in luogo delle assenze per malattia, introducendo così limitazioni non previste dalla normativa primaria a cui la circolare si richiama (Legge 125/2013) oltre che in contrasto con tutte le disposizioni contrattuali dei comparti scuola, università, ricerca e afam.

Per questi motivi la FLC CGIL ha presentato ricorso al Tar Lazio chiedendo l’annullamento della circolare.

Quesito circa la comunicazione di dati personali (compensi individuali accessori)

Al Garante per la protezione
dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA

Oggetto: Quesito circa la comunicazione di dati personali (compensi individuali accessori).

Questa organizzazione sindacale, la più rappresentativa della dirigenza delle scuole, intende
proporre all’Ufficio del Garante un quesito relativo alla legittimità di disposizioni adottate nella
regione Marche, tendenti ad obbligare i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado a
comunicare alle OO.SS. i compensi individuali accessori di ciascun dipendente, in violazione
dell’art. 19.3 del codice 196/03 e di ripetute pronunce di codesto Ufficio.
FATTO
– il vigente CCNL della scuola prevede all’art. 6.2 l’obbligo di comunicare alle OO.SS. (in sede di
informazione successiva) unicamente i “nominativi del personale utilizzato nelle attività e
progetti retribuiti con il fondo di istituto”;
– il contratto integrativo regionale stipulato fra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e le
OO.SS. in data 19 dicembre 2008 (tuttora vigente) stabilisce invece all’art. 17.6 che “il Dirigente
scolastico è tenuto alla consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi
dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività,
impegni orari e relativi compensi […]”;
– numerosi dirigenti scolastici della regione interessata – ritenendo illegittima la statuizione del
contratto regionale (per i motivi che si illustreranno in seguito) – si sono limitati a consegnare
gli elenchi nominativi ed hanno fornito informazione sui compensi solo per aggregati di
destinazione di spesa;
– a fronte di tale atteggiamento, le OO.SS. hanno chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale la
convocazione di un tavolo di raffreddamento, composto unicamente di rappresentanti delle
OO.SS. firmatarie del contratto regionale e di funzionari dell’Ufficio, di fronte al quale sono stati
di volta in volta chiamati a comparire i singoli dirigenti scolastici (prevalentemente della
provincia di Ascoli Piceno). Il tavolo – composto, come si è detto, unicamente da coloro che
avevano a suo tempo sottoscritto il contratto contestato – ha ovviamente ribadito la vigenza
dello stesso e concluso per la “piena legittimità delle disposizioni dell’art. 17, comma 6, del
Contratto collettivo decentrato regionale del 19 dicembre 2008”, sostanzialmente intimando ai
dirigenti di volta in volta convocati di fornire i dati richiesti.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
– Il contratto decentrato regionale in questione – limitatamente all’art. 17.6 richiamato – si
pone in violazione di legge. Infatti:
a) le competenze proprie del livello di contrattazione decentrata regionale sono fissate dal
contratto nazionale vigente (art. 4 commi 3 e 4), che si allega in stralcio (allegato n. 1). Tali
competenze non includono in alcun modo l’informazione successiva a livello di singola
istituzione scolastica e le materie su cui essa si svolge. Dunque le parti hanno a suo tempo
stipulato fra loro su materia della quale non avevano la disponibilità;
b) l’informazione successiva a livello di istituzione scolastica è regolata direttamente dal
contratto collettivo nazionale (art. 6 comma 2 lettera n) – che si allega con il n. 2), che è fonte
pattizia di rango superiore rispetto al contratto regionale. Il comportamento delle parti al
tavolo regionale si è posto quindi in ulteriore violazione di legge, dal momento che – oltre a
stipulare di materia per esso indisponibile – lo ha anche fatto in contrasto rispetto alla fonte
legittima;
c) il contratto regionale ha bensì competenza nell’istituzione di un tavolo di “raffreddamento
dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica”:
ma ciò non può comportare anche la facoltà di modificare le clausole contrattuali proprie di un
altro ambito negoziale, né quella di auto-attribuirsi una competenza che la fonte legittima non
riconosce;
d) è pacifico in diritto che la responsabilità giuridica si accompagna alla disponibilità della
materia. L’intervento arbitrario del contratto regionale nelle relazioni sindacali a livello di
singola istituzione scolastica viola questo principio, in quanto espropria il dirigente scolastico
del potere di decisione in materia di informazione successiva, lasciandogli intatta la
responsabilità giuridica per l’eventuale comportamento antisindacale;
e) l’ARAN, ripetutamente interpellata sulla materia, si è sempre espressa per la vigenza
letterale della previsione del contratto nazionale. Fra le diverse pronunce rese in merito, se ne
allega a titolo di esempio una di appena qualche mese fa (allegato n. 3);
f) l’Ufficio del Garante ha a sua volta ripetutamente ribadito che la comunicazione di dati
personali in assenza di norme di legge o di regolamento costituisce violazione del codice
196/03. Nelle Linee guida (deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007 punto 5.2) questo concetto è
espresso con grande chiarezza nei termini seguenti:
“Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che
l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la
corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l’amministrazione può fornire alle organizzazioni
sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori
individuabili”.
La chiave di lettura – ad avviso di questa organizzazione – risiede nell’aggettivo “applicabile”.
Per le considerazioni sopra diffusamente esposte, esso va individuato nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del 29 novembre 2007 – allegato n. 2) che si limita a prescrivere la
comunicazione dei nominativi. Non si può invece considerare applicabile sul punto l’art. 17.6
del contratto decentrato regionale, in quanto non ha competenza in materia di relazioni
sindacali di istituto e statuisce nel merito in difformità dalla fonte superiore (il contratto
nazionale) dal quale anch’esso trae legittimità.
RICHIESTA CONCLUSIVA
Per i motivi anzidetti, questa organizzazione sindacale – a tutela dei dirigenti scolastici che essa
rappresenta in misura maggioritaria – chiede all’Ufficio del Garante una pronuncia formale che
confermi il divieto di comunicare dati personali eccedenti rispetto a quelli previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Nel rimanere in attesa di un positivo riscontro alla presente, è gradita l’occasione per formulare
distinti saluti.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp