Archivi tag: Dirigenti

Nota 28 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6321

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Alle Organizzazioni Sindacali

– FLC CGIL

– CISL SCUOLA

– SNALS CONFSAL

– CIDA ANP

– UIL SCUOLA

LORO SEDI

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici.

 

In ordine alla presentazione della domanda on-line di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici, si comunica che il M.I.U.R. mette a disposizione, per ogni segnalazione ed eventuali problemi tecnici sulla domanda, i seguenti recapiti:

Task-force: Tel: 06/9402324 – 06/9402496

e-mail: concorsodirigentiscolastici@istruzione.it

Segreteria del Direttore Generale: Tel: 06/58492926 – 58494990

Ufficio II: Tel: 06/58492245 – 58492945 – 58492083

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

 

Decreto Ministeriale 27 luglio 2011

Decreto Ministeriale 27 luglio 2011

(in GU 30 settembre 2011, n. 228)

 

Istituzione del Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza.

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 28, comma 1, secondo il quale “al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza”;

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 recante “Riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

 

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 28, comma 3, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in questione e l’individuazione dei soggetti destinatari del Fondo è realizzata con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

 

 

 

DECRETA

 

 

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. Il presente decreto disciplina i criteri e la modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza, istituito dall’articolo 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

 

 

 

 

Art. 2

(Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza)

 

1. Il Fondo è costituito per l’erogazione di contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali e dirette alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale.

 

2. Il Fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero, è di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

 

 

Art. 3

(Soggetti destinatari)

 

1. Sono soggetti destinatari dei contributi del Fondo di cui all’art. 2, le università pubbliche, private, le fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il numero massimo dei soggetti destinatari è di due sul territorio nazionale, di cui uno avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

 

2. Ai fini della selezione di cui all’articolo 4, è prioritariamente valutato il possesso dei seguenti requisiti:

a) natura di formazione complessa che ricomprenda almeno quattro atenei (nel caso di soggetto avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1, almeno il 75% dei componenti il soggetto deve avere sede legale in una delle regioni ricomprese nell’obiettivo stesso);

b) offerta didattica di corsi di laurea e laurea magistrale in materie economiche, giuridiche, informatiche e management pubblico;

c) offerta formativa post laurea di master di I e II livello o di dottorati di ricerca nel campo del “management” e del “government” e di corsi in collaborazione con gli ordini professionali ed il mondo dell’impresa;

d) pregresse esperienze in progetti di internazionalizzazione del sistema universitario;

e) collaborazioni con le imprese attraverso la stipula di contratti e convenzioni di ricerca per la realizzazione di studi, pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, attività di formazione, concernenti progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico e partecipazione a progetti di formazione.

 

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione di cui all’articolo 4 la presenza, nel soggetto proponente, di una scuola superiore di studi avanzati, comunque denominata, ovvero, nel caso di formazione complessa, la partecipazione al soggetto proponente di istituzioni appartenenti a più di una regione.

 

 

 

Art. 4

(Domanda di finanziamento)

 

1. Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, possono presentare domanda per l’attribuzione delle risorse del fondo.

 

2. La domanda per l’attribuzione delle risorse dovrà indicare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, nonché descrivere le attività e l’offerta formativa per la quale è richiesto il finanziamento.

 

3. La selezione dei soggetti richiedenti è operata da un’apposita commissione nominata dal Ministro e formata da tre componenti scelti tra esperti in materie giuridiche, economiche e sociali. All’atto dell’insediamento i componenti della commissione nominano, al proprio interno, un segretario.

 

4. L’istituzione della commissione avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione alla medesima non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità ai componenti e le spese di funzionamento sono poste a carico del predetto fondo.

 

5. La commissione di cui al comma 3 verifica ogni anno che lo svolgimento del programma di formazione sia in linea con gli obiettivi indicati dalla legge istitutiva del Fondo.

 

Art. 5

(Erogazione del finanziamento e responsabilità )

 

1. Il contributo ministeriale a ciascun programma di formazione è erogato all’università proponente o che abbia assunto i compiti di coordinamento, per il 70% delle risorse al momento della designazione ed per il rimanente 30% al rendiconto dopo la verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa svolta da parte della commissione di cui all’art. 4, comma 3.

 

2. Il soggetto destinatario del contributo è responsabile dell’attuazione del programma di formazione nei tempi e nei modi stabiliti. È individuato un coordinatore scientifico che assume le decisioni di spesa in relazione all’andamento del programma e in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi.

 

3. Se dalla verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa svolta emerge che i programmi non sono stati realizzati, la commissione dichiara il beneficiario del contributo decaduto dal finanziamento. Gli eventuali importi che il Ministero debba recuperare dall’università assegnataria possono essere compensati, in qualsiasi momento, con altre erogazioni o contributi da versare alla medesima università in base ad altro titolo.

 

 

 

Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

 

Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 313

 

Roma, 27 luglio 2011

 

IL MINISTRO

f.to Mariastella Gelmini

 

Nota 19 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6008

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Nota 19 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6008

 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: Concorso D.D.G. 13 luglio 2011 – Indicazioni operative domanda on line – Riconoscimento fisico

 

In vista della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all’oggetto, si precisa che la fase di riconoscimento fisico dei candidati con le connesse operazioni può essere effettuata dal personale amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici Scolastici Provinciali indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Nota 19 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.6012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 – Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – Titoli di accesso – Chiarimenti

 

In merito al concorso a dirigente scolastico e ai requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo, occorre premettere che al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.

 

Con specifico riferimento al primo dei requisiti di ammissione, ossia ai titoli di studio sopra richiamati come da espressa previsione del D.P.R. 10luglio2008, n. 140 (regolamento sulle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici) si forniscono chiarimenti sui seguenti titoli di accesso, oggetto di incertezza interpretativa.

 

Emergono perplessità innanzitutto sulla validità dei titoli degli insegnanti di religione cattolica (Idr). L’atipicità del ruolo e i numerosi titoli che vengono rilasciati per l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche hanno dato luogo a quesiti in merito all’equiparazione degli stessi alle suddette lauree.

Al riguardo si precisa quanto segue.

 

Il titolo da considerare valido ai fini dell’accesso al concorso è quello di licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o Sacra Scrittura.

Per ciò che attiene a questa limitazione, occorre ricollegarsi al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175 di approvazione dell’intesa Italia – Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

 

L’art. 1 del suddetto D.P.R. n. 175/1994 espressamente prevede come discipline ecclesiastiche, oltre alla “Teologia” esclusivamente la disciplina “Sacra Scrittura”.

Pertanto, ”i titoli accademici di baccalaureato e di licenza in queste discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del M.I.U.R., su conforme parere del C.U.N.” (art.2).

E’ evidente, altresì, come testualmente previsto, che il titolo di Baccalaureato rilasciato da un’università pontificia non possa essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente a un diploma universitario.

 

Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art.2) nonché delle amministrazioni statali (art.5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri. Pertanto, nemmeno il Magistero in Scienze Religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale.

 

In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l’equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale) in Scienze motorie. Le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all’esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell’equiparazione predetta, e che comunque la laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”.

 

Si ritiene che, per la partecipazione al concorso di cui trattasi, sia necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un’apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale.

Infine, per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge citata, aggiunto dall’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

 

Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, all’articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

 

Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.

 

Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999.

 

Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Avviso 18 luglio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Avviso 18 luglio 2011

 

Oggetto: DIRIGENTI SCOLASTICI – RECLUTAMENTO

 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

(Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale – “Concorsi” n. 56 del 15/07/2011)

La domanda di ammissione al concorso va inoltrata esclusivamente per via telematica

Registrazione: Per la registrazione l’applicazione sarà attiva a partire dal 18 luglio 2011 Modalità: Accesso al sito www.istruzione.it, in cui selezionare la voce “I – Istruzione”, nella seconda pagina selezionare la voce “Istanze On Line” posta in basso a destra nella sezione “Argomenti”, nella terza pagina premere il tasto “Registrazione” posto in calce alla stessa.

Guida operativa registrazione
Vademecum registrazione

15 luglio Bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – “Concorsi ed esami” del 15 luglio 2011, il bando di concorso per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per martedì 16 agosto 2011 (trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.).

15 luglio Conferimento e mutamento incarico DS

La nota 12 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER. 5814, alla luce di quanto previsto dai commi 4 e 5 del DL 98/11, riapre i termini per la presentazione delle domande di conferimento e mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici.

La nota 27 maggio 2011, Prot. n. AOODGPER.4481, prevedeva che entro il 15 luglio si concludessero tutte le operazioni.

Nota 13 luglio 2011, Prot.n. 5889

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Nota 13 luglio 2011, Prot.n. 5889

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

e, p.c. ALLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA UNIFICATA
Via della Stamperia, 8
ROMA

Oggetto: Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica

Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Decreto Direttore Generale 13 luglio 2011

(in GU – 4a Serie Speciale – Concorsi n. 56 del 15 luglio 201)

 

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI

Nota 12 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER. 5814

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Ai DIRETTORI GENERALI

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Operazioni di conferimento e mutamento di incarico – Dirigenti scolastici – A.S. 2011/2012 – RIAPERTURA TERMINI.

 

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER.5686 dell’8 luglio 2011 pari oggetto si comunica che, qualora lo ritengano opportuno, le SS.LL., in vista dell’approssimarsi del termine del 15 luglio, fissato dall’art. 9 del C.C.N.L. del 15.7.2010, per la conclusione delle operazioni di cui all’oggetto, possono beneficiare della riapertura dei termini al fine di aggiornare l’elenco delle istituzioni scolastiche disponibili e consentire ai dirigenti scolastici interessati alle operazioni suddette di confermare o modificare le preferenze già espresse.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

 

Avviso 11 luglio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

 

Avviso 11 luglio 2011

 

Oggetto: Dirigenti Scolastici – Disattivate le funzioni SIDI di inserimento e modifica dei curriculum vitae

 

Si rende noto che, al fine di risolvere alcune problematiche emerse con la gestione del curriculum vitae dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2010/2011 e consentire il rilascio del nuovo software, le relative funzioni S.I.D.I. di inserimento e modifica dei curriculum vitae sono disattivate a decorrere dall’8 luglio 2011. Rimane per il momento disponibile sul sito www.istruzione.it la funzione di visualizzazione dei curriculum vitae.

Nota 8 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.5686

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Nota 8 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.5686

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Operazioni di conferimento e mutamento di incarico – Dirigenti scolastici – A.S. 2011/2012.

Facendo seguito alla nota prot. n. AOODGPER.5648 del 7 luglio u.s. pari oggetto, si precisa che i dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche, per ragioni di continuità direttiva, permangono in servizio sulle predette istituzioni scolastiche fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale e annesso contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 7 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.5648

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Nota 7 luglio 2011, Prot. n. AOODGPER.5648

Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Operazioni di conferimento e mutamento di incarico – Dirigenti scolastici – A.S. 2011/2012.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 – si rappresenta che, a decorrere dall’a.s. 2011/2012, è prevista l’aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado.
Atteso che tale disposizione può essere attuata mediante i piani regionali di dimensionamento ed in considerazione delle prossime operazioni di conferimento e mutamento di incarico per l’a.s. 2011/2012 si invitano le SS.LL., nell’individuazione delle sedi disponibili per le operazioni suddette, a dare priorità alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e agli istituti comprensivi.
Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità linguistiche, le stesse non possono essere più sede di dirigenza scolastica e devono essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Si invitano, altresì, le SS.LL., nelle operazioni di conferimento e mutamento di incarico, a non ricomprendere le suddette istituzioni scolastiche sottodimensionate nel novero delle sedi disponibili, considerata l’immediata operatività di questa ultima previsione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

5 luglio Concorso Dirigente Scolastico

Il 5 luglio 2011, alle ore 15, il MIUR convoca le OO.SS. dell’Area V per un’informativa in merito al bando di concorso per 2386 posti di dirigente scolastico.

Prevista per il 15 luglio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011.

Decreto Ministeriale 10 giugno 2011, n. 51

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ufficio II

 

Decreto Ministeriale 10 giugno 2011, n. 51

Registrato alla Corte dei Conti in data 8.7.2011, reg. 9 – fg. 379

 

Organico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2011/2012