Archivi categoria: Pareri

Parere CSPI 20 aprile 2016

Minisetro dell’Istruzione Università e Ricerca
Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere 20 aprile 2016

Osservazioni e parere sullo schema di Regolamento relativo alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Risposta Garante 7 ottobre 2014, GPDP 28510

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
UNITA LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

ad ARAN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Via del Corso, 476
00186 Roma

Risposta Garante 7 ottobre 2014, GPDP 28510

Oggetto: Quesito concernente la richiesta da parte di rappresentanze sindacali della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori (Vs. nota del 23 dicembre 2013).

Parere CNPI 20 novembre 2012, MIURAOODGOS Prot.n. 7551

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Uff. VIII

Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

 

All’On.le Ministro

SEDE

Oggetto: Parere sullo schema di DPR recante: “regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”.

Adunanza del 20 novembre 2012
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota prot. n. 5488 del 4.09.2012 con la quale l’ Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all’argomento in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Il tema della valutazione nei sistemi di istruzione/formazione, è da tempo al centro degli interventi che i Paesi della comunità europea, e non solo, hanno realizzato nel corso degli anni.
Ovunque i Governi abbiano praticato politiche di valutazione, non sono mancate le reazioni delle categorie interessate e un dibattito che ha consentito progressivi aggiustamenti rispetto alle norme iniziali.

In sostanza il CNPI ritiene che la valutazione nell’ambito del sistema debba essere ricondotta a una pratica che , individuati obiettivi e percorsi, proceda periodicamente per aggiustamenti progressivi utilizzando al meglio i contributi che possono emergere dal confronto con il mondo accademico, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni professionali della scuola, con la ricerca educativa e soprattutto con le scuole protagoniste del processo. Tali considerazioni sono state esposte, con positivo riscontro, nell’audizione con il Sottosegretario Elena Ugolini.

Questo tipo di approccio va chiaramente esplicitato nel Regolamento in oggetto che , al contrario, non solo presenta un impianto rigido ma non lascia margini per una reale pratica da parte delle scuole e dei suoi attori, finalizzata alla perfettibilità in itinere del processo.

Nel complesso, il provvedimento appare pertanto segnato da una redazione eccessivamente generica ed affrettata che rende la bozza in esame al di sotto delle esigenze maturate sul versante di questo delicato problema.

I soggetti cardine del sistema, così come delineati dalla bozza ( art.1 e segg), sono tre:

  • l’INVALSI , soggetto che propone i protocolli di valutazione, definisce gli indicatori e coordina il sistema. Un ruolo decisamente forte, impegnativo, impensabile senza un processo di ristrutturazione dell’Ente e delle sue risorse ( di cui, nella bozza, non vi sono tracce);
  • l’INDIRE, soggetto chiamato a fornire alle scuole un supporto per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati di apprendimento degli studenti;
  • il CORPO ISPETTIVO, che partecipa ai previsti Nuclei di valutazione. Una figura insomma di facilitatore dei processi funzionali al miglioramento della qualità della scuola; un profilo che non appare coerente con la figura professionale definita dal recente concorso e di cui appare opportuno, alla luce di quanto previsto dal Regolamento sul Snv, ripensarne profilo e funzione.

Il Coordinamento funzionale del sistema è assicurato da una Conferenza costituita presso l’Invalsi e composta dai Presidenti Invalsi e Indire e da un dirigente tecnico del MIUR.

Il CNPI rileva a questo proposito quattro osservazioni:

  1. le scuole rischiano di essere ridotte a puro “oggetto” della valutazione e non parte attiva del processo sperimentale ( e ciò richiederebbe in primo luogo investimenti mirati), in netto contrasto con il profilo giuridico delle IIS che sono riconosciute come titolari di una autonomia costituzionalmente garantita;
  2. compiti e funzioni dei tre soggetti/cardine richiedono un profondo lavoro di ristrutturazione/qualificazione e investimento , senza il quale verrebbero a mancare i presupposti per l’architettura di sistema;
  3. manca qualsiasi riferimento al necessario rapporto con le istituzioni del territorio; una valutazione del sistema non può prescindere da questo nesso così fondamentale per l’analisi e lo sviluppo di una scuola di qualità;
  4. alcun riferimento si rileva nei confronti della Scuola dell’Infanzia che pur vanta significative riflessioni e ricerche legate alla valutazione (vedi la ricerca curata dal MIUR e dal CEDE – oggi INVALSI – del 2001 e lo strumento denominato AV.S.I. – Autovalutazione Scuola Infanzia – ). Il CNPI auspica un progetto di ricerca/azione sulle modalità e criteri di valutazione, coerente con le finalità formative e le peculiarità della Scuola dell’Infanzia.

Il procedimento di valutazione appare composto da quattro fasi:

  1. autovalutazione delle scuole: sulla base dei dati forniti dal sistema informativo del Ministero e dell’Invalsi, le scuole analizzano e verificano il proprio servizio, elaborano un rapporto e formulano un piano di miglioramento;
  2. valutazione esterna: viene effettuate nelle scuole che presentano maggiori difficoltà ed è basata sulle visite del nucleo di valutazione ( un dirigente tecnico del nucleo ispettivo e due esperti scelti e selezionati dall’Invalsi) che contribuiranno al processo valutativo della scuola avendo a riferimento i programmi e i protocolli definiti dalla Conferenza di Coordinamento del S.N.V e alla messa a punto del piano di miglioramento. La limitazione alle sole scuole “ in difficoltà ”rischia di snaturare il significato di valutazione come processo mirato al miglioramento continuo e di oscurare il ruolo positivo che modelli virtuosi di gestione possono produrre nel contesto territoriale dato;
  3. azioni di miglioramento: le scuole definiscono e attuano gli interventi migliorativi con il supporto dell’Indire e/o Università, centri di ricerca, associazioni professionali, ecc.;
  4. rendicontazione sociale: piena trasparenza e diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, in una logica di miglioramento e condivisione con la comunità di appartenenza, tenendo conto della particolare incidenza che possono determinare le problematiche relative al disagio sociale , alla dispersione scolastica, all’inserimento di alunni con disabilità.

Ciò premesso, il CNPI considera elementi postivi:

  • la previsione di un procedimento di valutazione articolato in varie fasi che parte dalla scuola e ritorna alla scuola;
  • l’assenza di un approccio premiale e/o sanzionatorio che per lungo tempo ha costituito un oggettivo limite del dibattito intorno alla valutazione;
  • l’inclusione fra gli obiettivi del S.N.V.della formazione professionale di competenza regionale; l’importanza della formazione professionale e la sua articolazione normativa e organizzativa a livello regionale, richiede infatti una specifica azione di indirizzo istituzionale a garanzia dell’imprescindibile unitarietà dei percorsi e degli esiti formativi a livello nazionale ed europeo, così come richiesto dalle normative vigenti .In tale contesto va affermato con chiarezza il vincolo per le scuole paritarie ad assumere quanto disposto con il nuovo regolamento.

Il CNPI ritiene tuttavia di evidenziare, in particolare, alcuni elementi non condivisibili e problematici presenti nella bozza di regolamento:

  • un evidente squilibrio fra i soggetti cardine del sistema, con un ruolo eccessivo dell’Invalsi chiamato ad operare senza che siano stati definiti prioritariamente i livelli essenziali di istruzione e formazione;appare inoltre del tutto eluso il ruolo che il personale della scuola può essere chiamato ad assumere in relazione alla costituzione dei previsti nuclei di valutazione;
  • problemi di corretta interpretazione delle norme riguardanti i Dirigenti scolastici ;
  • la definizione di un S.N.V è certamente condizione necessaria per attivare un processo di miglioramento della qualità nelle scuole ma,parimenti, senza un investimento mirato alla formazione degli operatori sulla cultura della valutazione, difficilmente potranno essere raggiunti gli obiettivi che il provvedimento afferma di voler realizzare.

Avendo infine a riferimento l’ottica richiamata in premessa, il CNPI sottolinea quattro punti critici che andrebbero presi in considerazione:

  1. Regioni ed autonomie locali sono soggetti “interessati” al miglioramento dei risultati delle scuole e pertanto debbono essere coinvolte nel processo di valutazione;
  2. in relazione ai provvedimenti in corso per la riforma degli oo.cc della scuola, al di là di specifici dettagli, le scuole, anche in relazione all’attuale Titolo V, non possono essere chiamate solo “ad aderire” a quanto disposto dal Ministero. Del resto solo da una dinamica dialettica positiva tra scuole e amministrazione, può nascere un processo virtuoso di miglioramento reciproco. E’ impensabile infatti che le scuole siano sollecitate a processi di miglioramento senza che siano previste ricadute e modifiche sulla stessa struttura a livello amministrativo ( dal Ministero agli uffici regionali);
  3. e’ assente infine, nella bozza di regolamento, un qualsiasi riferimento ai nuclei di valutazione interna alle IIS; limite grave perché una relazione dialettica tra nuclei interni ed esterni è certamente una delle condizioni per realizzare il miglioramento auspicato;
  4. la realizzazione di quanto previsto dal Regolamento, certamente modificherà sensibilmente impegni, carichi di lavoro, profili ed organizzazione del lavoro del personale impegnato nelle IIS. L’insieme di queste problematiche dovrà trovare nella contrattazione il luogo elettivo per le soluzioni più opportune.

Il CNPI, sulla base di quanto sopra e con l’auspicio che vengano recepite nella stesura finale, formula le seguenti proposte di emendamento:

Emendamento integrativo all’art.2 comma 1

Dopo “decreto legislativo 19 nov. 2004,n°286” aggiungere “ in coerenza con gli obiettivi indicati dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009, per garantire i diritti di cittadinanza, l’inclusione sociale, l’opportunità di accesso al lavoro e all’apprendimento permanente di tutti , comprese le persone svantaggiate e in situazione di handicap” .

Emendamento integrativo all’art.2 comma 2

Dopo “ L’Snv supporta… e successive modificazioni”, aggiungere “ nel rispetto delle norme previste dal contratto nazionale-area V”;

Emendamento aggiuntivo all’art.2 ,aggiungere punto 7

“ Ogni tre anni il Ministro dell’Istruzione, tenendo anche conto dell’odg con parere favorevole del Governo e della Commissione affari costituzionali del 28.04.2012, verifica, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il CNPI, lo stato di attuazione del processo e definisce, con apposite linee guida, gli obiettivi prioritari per il triennio successivo”

Emendamento sostitutivo all’art.3 lettera c

“ definisce gli indicatori di efficienza ed efficacia e sulla base delle priorità individuate dal Ministro, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il CNPI; individua le istituzioni scolastiche e formative nelle quali attivare prioritariamente la valutazione esterna”

Emendamento integrativo all’art.3 lettera f

Dopo “legislazione vigente”, aggiungere..”avvalendosi anche di tutte le risorse professionali presenti nel mondo della scuola”

Emendamento integrativo all’art.6 comma 1 lettera d

Dopo “ comunità di appartenenza” aggiungere “ Il Dirigente scolastico, il Collegio Docenti e il Consiglio di istituto, curano, per le parti di loro competenza, la rendicontazione sociale della istituzione scolastica. Analogamente a quanto previsto per il Pof di cui all’art 3 DPR 275/99, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti Locali e le diverse realtà istituzionali , culturali ,sociali ed economiche, operanti sul territorio”

Emendamento integrativo art.6 comma 3 e abrogazione comma 4

“Tenendo conto di quanto previsto dall’art.25 del Dlgs n°165 e dal contratto nazionale di lavoro-area V…”(segue testo regolamento); conseguentemente si chiede l’abrogazione del comma 4 stesso articolo.

Con le suesposte considerazioni e proposte emendative, si esprime il richiesto parere.

IL SEGRETARIO DEL CNPI

Maria Grazia Buscema

IL VICE PRESIDENTE

Mario Guglietti

Parere DFP 5 novembre 2012, Prot. 44274

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

 

Al Complesso ospedaliero San Giovanni – Addolorata

U.O.c. Direzione amministrativa di Polo ospedaliero e gestione risorse umane

Roma

 

e, p.c.:

 

AI Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro

Roma

DGTutela Lavoro@lavoro.gov.it

 

AII’INPS

Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito

Roma

 

OGGETTO: Riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della I. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.

 

Si fa riferimento alla nota del 19 giugno 2012, prot. n. 17202, con la quale si chiede un parere sul diritto alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della I. n. 104 del 1992 da parte di dipendenti di codesta Amministrazione per assistere un congiunto lavoratore che si trova in situazione di handicap grave che fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge; in particolare, si chiede se i giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano essere fruiti nelle stesse giornate.

In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex I. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo

 

Parere CNPI 21 settembre 2012, MIURAOODGOS Prot. n. 5975

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

 

MIURAOODGOS Prot. n. 5975                                                    Roma, 21.09.2012

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sui programmi, sulle prove d’esame e sulla valutazione dei titoli, finalizzati alla copertura di cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia, del primo e secondo ciclo di istruzione.

ADUNANZA DEL 21 settembre 2012

 IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste      le lettere n. 2229 del 7 settembre 2012 e n. 2364 del 12 settembre 2012 con le quali il Sig. Ministro ha chiesto il parere del CNPI sull’argomento indicato in oggetto;

Visti       gli arrt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Visti       il parere istruttorio redatto dal COSSS, i contributi predisposti dal COSMAT, COSE e COSME, e la bozza di parere predisposta dalla Commissione incaricata dell’esame e dell’elaborazione di tale parere in ordine all’argomento in oggetto specificato;
dopo ampio e approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

In premessa il CNPI, nel riaffermare la positività dello strumento concorsuale ai fini del reclutamento del personale, sottolinea la necessità di una doverosa considerazione della situazione, consolidatasi nel tempo, già carica di attese e di troppe tensioni.

Il CNPI considera innanzi tutto che  il concorso prospettato, nonostante l’impiego di risorse significative a fronte, talvolta, di un numero di posti estremamente limitato, penalizzi  sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell’ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea,  in molti casi, non hanno avuto l’opportunità di conseguire l’abilitazione.

Il CNPI considera inoltre non condivisibile la scelta di bandire il concorso in un momento in cui non sono stati ancora attivati il TFA che coinvolge le istituzioni AFAM e i percorsi relativi alla scuola dell’infanzia e primaria (cfr. art 15, comma 16 DM 249/2010) e non è stato ancora completato l’iter per l’indizione del TFA riservato a coloro che hanno determinati requisiti di servizio.

Il CNPI ritiene, quindi, che l’attuale procedura concorsuale troverebbe una giusta collocazione solo con il contestuale realizzarsi di alcune condizioni necessarie, peraltro già previste dalla normativa: definizione dell’organico funzionale, attivazione di tutte le procedure abilitanti, revisione delle classi di concorso, nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento come da delega ex lege 244/2007.

Solo in tal modo è possibile coniugare qualità del servizio scolastico e aspettative di chi vuole intraprendere la professione dell’insegnamento.

Premesso quanto sopra, in presenza di formale richiesta di parere e per le specifiche competenze, responsabilmente, il CNPI, anche alla luce della positiva evoluzione dei testi, in coerenza con le richieste avanzate, lo formula nei seguenti termini:

 

In relazione ai programmi

Relativamente ai programmi d’esame, alla luce del confronto avvenuto con  i componenti del comitato tecnico-scientifico (la coordinatrice prof.ssa Aiello e il dott Mazzoli) su osservazioni e proposte modificative e/o integrative elaborate dai competenti comitati orizzontali, il CNPI  apprezza il formale accoglimento delle proposte più significative, come risulta da apposito verbale. In particolare valuta positivamente l’inserimento nelle Avvertenze generali di quei requisiti culturali e professionali indispensabili per ogni ordine e grado di scuola e perciò non ascrivibili unicamente alla scuola primaria. Il CNPI, pur nella consapevolezza della ristrettezza dei tempi, nel condividere il testo concordato, auspica per il futuro la necessità di ulteriori approfondimenti, indispensabili soprattutto per quel che concerne i contenuti specifici delle discipline e dei saperi fondamentali nella scuola primaria. Il CNPI, altresì, auspica una rigorosa corrispondenza tra le avvertenze generali ai programmi e la stesura degli articoli relativi alla prova stessa.

Alla luce di quanto sopra, in relazione ai programmi, il CNPI esprime parere favorevole.

 

In relazione alle prove d’esame

Il CNPI prende atto dell’accoglimento, in sede di audizione, di gran  parte delle osservazioni formulate dai singoli Comitati, convocati per esprimere parere sulle stesse.

Il CNPI, ricevuti, altresì, i positivi chiarimenti su alcuni punti nodali, ritiene necessario ulteriormente ribadire quanto segue.

 

Relativamente alla prova preselettiva, preso atto del sostanziale accoglimento delle richieste del CNPI, non paiono necessarie ulteriori modifiche.

 

Relativamente alla prova scritta:

  1. è necessario garantire la possibilità di partecipare, se in possesso dei prescritti requisiti,  a più procedure concorsuali, adottando quindi un calendario articolato;
  1. è opportuno che la durata della prova scritta o scritto-grafica sia definita a livello nazionale.

 

Relativamente alla prova orale, dopo i chiarimenti forniti, non paiono necessarie ulteriori modifiche.

Alla luce di quanto sopra, auspicando l’accoglimento  della richiesta  che sia rivisto il livello di conoscenza della lingua straniera da B2 a B1, dato che il livello più elevato è previsto nelle prove successive sia per la scuola primaria sia per l’ambito linguistico,  si esprime parere favorevole.

In relazione alla tabella di valutazione titoli

Il CNPI, preso atto di  quella definitiva fornita dall’Amministrazione dopo il confronto,  esprime parere favorevole.

 

IL SEGRETARIO del CNPI                                    IL VICE PRESIDENTE

Maria Grazia Buscema                                        Mario Guglietti

Parere CNPI 25 luglio 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Parere CNPI 25 luglio 2012, MIURAOODGOS Prot. n. 5001

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sulle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

 

Parere Conferenza Regioni e Province Autonome 19 aprile 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/64/CR12B/C9

PROPOSTA DI LEGGE
NORME PER L’AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E LA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE, NONCHÉ PER LA RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato il testo attualmente all’esame della Commissione VII della Camera in sede legislativa, ne condivide sostanzialmente obiettivi e principi ispiratori.

Con specifico riferimento all’articolo 11 della proposta di legge, che coinvolge più strettamente le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza chiede di apportare le seguenti modifiche:
– al comma 4 sostituire le parole “Le Regioni possono…” con “Ciascuna Regione può….”
– al comma 5 modificare la frase: “…di competenza delle Regioni o su richiesta di queste” con “ …di competenza della Regione o su richiesta di questa”
–  riformulare il comma 6 nel seguente modo: “Le Regioni d’intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali, all’interno dei quali possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell’impresa di un determinato territorio”
– cassare i commi 7 e 8.
La Conferenza propone infine di inserire il seguente articolo 12 ter:
(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.

Roma, 19 aprile 2012

Parere Consiglio di Stato 17 aprile 2012, n. 1870

Numero 01870/2012 e data 17/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 3 aprile 2012
NUMERO AFFARE 01784/2012

OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. A00/Uffleg/1077 del 19/03/2012, con la quale il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo;
Premesso:
Nell’ambito della revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale, l’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, stabilisce che all’organizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo si provvederà con distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti da tale d.P.R..
In applicazione di tale norma è stato redatto lo schema di regolamento in esame, concernente l’organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo, oggetto specifico del presente parere; lo schema è stato approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri dell’8 settembre 2011 ed ha ottenuto i pareri favorevoli sia della Conferenza Unificata (parere espresso nella seduta del 27 ottobre 2011), sia del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (parere espresso nella seduta del 14 dicembre 2011, con la condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati).
Lo schema è composto da sette articoli e dall’allegato A, recante il piano di studi, i risultati di apprendimento particolare e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi agli insegnamenti impartiti nella sezione sportiva.
Riferisce il Ministero come non esista, attualmente, una normativa che regoli il percorso educativo dei licei ad indirizzo sportivo; tale vuoto ha comportato una proliferazione dei percorsi di studio, nelle istituzioni scolastiche dette “ad indirizzo sportivo”, non regolamentate e, di tal guisa, estremamente disomogenei.
Con l’intenzione di colmare tale vuoto normativo, ed al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, si è, dunque, proceduto utilizzando lo schema regolamentare espressamente richiamato dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010 cit.
Il liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico, con il medesimo monte ore e con l’eliminazione della “Lingua e cultura latina” e del “Disegno e storia dell’arte”, e la riduzione di un’ora di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite:
• primo biennio: + 3 ore di Discipline Sportive, + 1 ora di Scienze motorie, + 1 ora di Scienze naturali;
• secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di Diritto ed economia dello sport, + 2 ore discipline sportive, + 1 Scienze motorie.
In prima applicazione è prevista l’istituzione di una sezione di liceo sportivo per provincia, per un totale di 100 sezioni a livello nazionale. Ulteriori sezioni potranno essere istituite “qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale”.
Non sono previste prove di accesso, essendo il liceo sportivo aperto alla frequenza di tutti gli studenti, compresi i disabili.
Il titolo di studio conseguito al termine del percorso è un diploma di liceo scientifico, con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo”.
I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono definiti dall’allegato A allo schema di regolamento.
Per il “sistema delle scuole statali” è prevista la stipula di apposite convenzioni tra gli Uffici Scolastici regionali (USR) e i comitati regionali del CONI (Comitato Olimpico nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico). Le convenzioni sono sottoscritte sulla base di linee programmatiche definite a livello nazionale tra MIUR, CONI e CIP.
Per il “sistema delle scuole paritarie” i gestori stipulano apposite convenzioni con i comitati regionali del CONI e CIP.
Le istituzioni scolastiche statali o paritarie con sezioni di liceo sportivo possono altresì stipulare convenzioni con “università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all’attività sportiva”.
L’istituzione delle sezioni di liceo sportivo non deve comportare maggiori oneri per lo Stato.
Considerato:
Lo schema in esame tende a far chiarezza in materia di posizionamento strutturale e normativo delle sezioni sportive all’interno del complesso sistema scolastico. La strada scelta è quella dei licei scientifici; ossia le sezioni sportive saranno delle appendici formative all’interno del sistema degli stessi, da cui si differenziano per il maggior monte orario settimanale destinato “all’attività sportiva” e la cancellazione delle ore destinate all’insegnamento della “lingua e letteratura latina” e del “disegno e storia dell’arte”.
L’esigenza di colmare tale vuoto normativo appare sicuramente condivisibile. La modalità regolamentare prescelta risulta, inoltre, compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 87 e 117, in quanto si va ad intervenire su materie riguardanti le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, in relazione al contenuto dello schema, la Sezione ritiene di dover esprimere parere favorevole, con le osservazioni che seguono:
1) si ritiene che anche le scuole paritarie, nella stipula delle convenzioni, debbano far riferimento alle linee programmatiche stabilite a livello nazionale e concordate tra il MIUR, il CONI e il CIP, così come previsto per le scuole statali dall’art. 4, comma 1 lett. a) dell’articolato e, pertanto, si suggerisce di modificare l’art. 4, comma 1, lett. b) aggiungendo il riferimento a tali linee programmatiche;
2) si ritiene, inoltre, che all’art. 6 debba essere specificato meglio quale sia l’organo che, all’interno della compagine ministeriale, procederà alla verifica periodica dell’efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo;
3) infine, ad avviso della Sezione, occorrerebbe prevedere, sempre nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 6, una verifica periodica anche con riguardo alla adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico-sportive, adeguatezza richiesta dall’art. 1, comma 3 dell’articolato in esame.

P.Q.M.
esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L’ESTENSORE
Nicola Russo

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Massimo Meli

Parere CNPI 14 dicembre 2011, MIURAOODGOS Prot. n. 8370

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURAOODGOS Prot. n. 8370 Roma, 14.12.2011

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.

ADUNANZA DEL 14 DICEMBRE 2011

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le lettere n. 3824 del 12 ottobre 2011 e n. 3940 del 19 ottobre 2011 con le quali l’Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. sull’argomento indicato in oggetto;
Visti gli arrt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
Visto il parere istruttorio emesso dal Comitato Orizzontale relativo alla Scuola secondaria superiore:
dopo ampio e approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

La sezione ad indirizzo sportivo costituisce una delle articolazioni del sistema dei licei, così come definite al comma 2 dell’art. 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale. Lo schema di regolamento all’esame del CNPI inserisce strutturalmente la sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso del liceo scientifico di cui all’art. 8 del citato DPR n. 89/2010, con finalità di “approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all’interno del quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto” affinché lo studente possa maturare competenze che gli consentano di “individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport”.
La relazione illustrativa dello schema di regolamento osserva che finora i cosiddetti “indirizzi sportivi” nella scuola secondaria di secondo grado sono stati oggetto di sperimentazioni impiantate in percorsi ordinamentali tra loro molto diversi – da quelli liceali agli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale – con “progetti frammentari e per lo più autoreferenziali”, producendo spesso “interferenze con altri insegnamenti, ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri”. Giustifica quindi la scelta di collocare la sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso del liceo scientifico in quanto “tale indirizzo non si caratterizza solo per la presenza di insegnamenti specifici ma anche per la particolare ‘curvatura’ degli insegnamenti che condivide con il percorso liceale di riferimento”, i quali, “pur presenti in ogni percorso liceale, sono particolarmente approfonditi nel liceo scientifico: Matematica (con Informatica nel primo biennio), Fisica e Scienze naturali”.
Ferma restando al momento l’ineludibilità della scelta ordinamentale fatta dal DPR n. 89/2010, il CNPI osserva che le giustificazioni portate per la collocazione della sezione in oggetto all’interno del percorso del liceo scientifico risultano deboli in quanto non suffragate dagli esiti di monitoraggi opportunamente strutturati delle varie sperimentazioni tuttora in esaurimento.
Il CNPI altresì rileva come l’introduzione della sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso liceale appaia in contraddizione con il profilo d’uscita dei licei, così come indicato al comma 2 dell’art. 2 del citato DPR n. 89/2010, e, per quanto concerne il liceo scientifico, all’art. 8, comma 1 del medesimo provvedimento. Detta contraddizione emerge, in particolare, nelle Indicazioni nazionali per “Diritto ed economia dello sport” le quali, per quanto riguarda “Economia”, oltre a proporre lo sviluppo delle conoscenze del sistema economico che coinvolge lo sport, richiedono che l’allievo debba “apprendere il marketing dello sport” e “acquisire le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business”. In tal modo le competenze del quinto anno sembrano orientate all’acquisizione di competenze professionali che paiono consone più a un profilo di imprenditore dello sport, che a quello di un cittadino che sappia unire la cultura umanistica con quella scientifica.
Nel valutare comunque positivamente la definizione del quadro normativo di riferimento della sezione ad indirizzo sportivo, in quanto opportunità formativa sollecitata da numerose scuole e realtà territoriali, il CNPI suggerisce che il nuovo percorso delineato venga strutturalmente accompagnato da un attento monitoraggio, in itinere e finale, volto alla verifica delle scelte operate, sia per quanto concerne la sua collocazione nell’ambito liceale, sia sotto il profilo della organizzazione didattico-disciplinare.
Il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo prevede lo stesso monte ore annuale obbligatorio del liceo scientifico in cui si inserisce, con la medesima distribuzione complessiva nel primo biennio e nel triennio finale. Analogamente a quanto avviene nell’opzione delle scienze applicate, non è previsto l’insegnamento obbligatorio della lingua latina e viene ridotto di un’ora settimanale l’insegnamento della Filosofia; ad essere espunto dal piano degli studi è anche l’insegnamento curricolare di Disegno e storia dell’arte. Le ore così recuperate vengono utilizzate, oltre che per potenziare l’insegnamento delle Scienze motorie (in tutto il quinquennio) e delle Scienze naturali (un’ora in più nel primo biennio), per l’inserimento degli insegnamenti obbligatori denominati “Diritto ed economia dello sport” e “Discipline sportive”.
In proposito il CNPI, avendo rilevato che si tratta di nuovi insegnamenti, non previsti dalla normativa vigente, ha formulato all’Amministrazione un quesito per sapere se gli stessi sono riconducibili a classi di concorso esistenti o di prevista istituzione. Con la Nota prot. n. 7820 del 21 novembre 2011 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica ha precisato che gli insegnamenti di “Diritto ed economia dello
sport” e “Discipline sportive” “saranno tutti rimessi ai docenti della scuola e riferiti a classi di concorso già istituite (che confluiranno nelle nuove) o da istituire”. La Nota precisa inoltre che “è, pertanto, escluso l’affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni”.
Il CNPI, preso atto di quanto sopra e considerato che al momento non sono ancora state definite apposite classi di concorso, tenuto conto di quanto indicato nell’allegato A allo schema di regolamento a proposito di obiettivi specifici di apprendimento, suggerisce che nella fase transitoria l’insegnamento di “Discipline sportive” venga attribuito alla classe di concorso A/29, mentre l’insegnamento di “Diritto ed economia dello sport” sia assegnato alla classe di concorso A/19.
Il comma 2 dell’art. 2 dello schema di regolamento in esame stabilisce che le istituzioni scolastiche nelle quali verrà attivata la sezione ad indirizzo sportivo debbono assicurare “le pari opportunità di tutti gli studenti”, compresi quelli in condizione di disabilità, “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Il COSSS fa rilevare come tale dicitura risulti in aperto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, avendo questa ribadito che “il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale” e dichiarato illegittime le norme che fissano limiti al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Propone pertanto la cancellazione di detta frase, da “nei limiti” a “legislazione vigente”.
Al superamento dell’esame di Stato allo studente verrà rilasciato il diploma di liceo scientifico “con l’indicazione di ‘sezione ad indirizzo sportivo’”, integrato con la certificazione delle specifiche competenze acquisite. In proposito il CNPI, nella ipotesi di una revisione degli esami di Stato in base ai nuovi ordinamenti, suggerisce di individuare formulazioni delle prove, sia nazionali che locali, tali da valorizzare gli apprendimenti specifici della singola sezione in rapporto ai profili d’uscita.
Lo schema di regolamento prevede che, in prima applicazione, “le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quelle delle relative province”. Al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, il CNPI propone che il periodo sopra evidenziato venga modificato nel seguente: “le sezioni ad indirizzo sportivo in ciascuna regione debbono essere assegnate in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia”.
L’art. 6 dello schema di regolamento prevede che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proceda “ad una verifica periodica dell’efficacia della attività della sezione ad indirizzo sportivo”. Il CNPI rileva la genericità della disposizione e ne propone la precisazione suggerendo che le verifiche vengano effettuate con cadenza almeno biennale, nei periodi didattici in cui è ripartito il percorso, e a fine quinquennio.
Il CNPI concorda con i termini indicati al comma 1 dell’art. 7 dello schema di regolamento riguardo alla partenza dei nuovi percorsi; ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che un corretto avvio debba avere come condizione imprescindibile l’approvazione del provvedimento in tempo utile per l’annuale definizione dell’organico di diritto dell’anno di riferimento.
Il CNPI nel ritenere l’impianto dello schema di regolamento emendabile, esprime PARERE FAVOREVOLE, a condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti

Parere Conferenza Unificata 27 ottobre 2011

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89”.
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n.103/cu del 27 ottobre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 ottobre 2011:

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 il quale prevede, all’articolo 3, comma 2, che, alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;
VISTA la nota n. 6630 del 10 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’a settembre 2011, e diramato, il 12 ottobre 2011, alle Regioni e agli Enti locali;
VISTA la nota n. 6822 DAGL 51024/10.3.95 del 19 ottobre 2011, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato che il prospetto concernente il piano di studi (Allegato A) del citato provvedimento conteneva un errore materiale relativo ai soli totali del prospetto medesimo e, pertanto, il suddetto Dipartimento ha trasmesso la nuova tabella del citato piano di studi, in sostituzione della precedente versione, che è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali con nota del 20 ottobre 2011;
CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 ottobre 2011, nel corso della quale ; rappresentanti delle Regioni hanno precisato che, da un primo esame del provvedimento, non risultano rilievi, riservandosi comunque di rappresentare eventuali osservazioni a seguito della riunione della competente Commissione delle Regioni;
CONSIDERATO che i rappresentanti dell’UPI, anche a nome dell’ANCI, hanno chiesto alcune modifiche al testo e, in particolare, la previsione, all’articolo 4, comma 1, lett. c), del testo, delle Province e dei Comuni, quali enti che possono stipulare convenzioni con Istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ai fini di dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione ed all’attività sportiva e l’inserimento delle Province, alla lett. a) del citato articolo 4, comma 1, tra gli Enti che, oltre il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici scolastici regionali in materia di rapporti tra le Istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI ed al CIP o da essi riconosciuti;
CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, hanno ritenuto di potere accogliere la prima richiesta relativa alla lett. c), riservandosi una verifica per quanto concerne quella di cui alla lett. a);
VISTA la nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio legislativo, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica del 19 ottobre 2011, ha trasmesso la nuova formulazione dell’articolo 4 del provvedimento in argomento, che recepisce le richieste emendative dell’ANCI e dell’UPI e che è stata inviata, in pari data, alle Regioni e agli Enti locali;
RILEVATO che nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame con la riformulazione dell’articolo 4 trasmessa in data 21 ottobre 2011;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89”, nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con note n. 6630 del 10 ottobre 2011 e n. 6822 del 19 ottobre 2011, con la nuova formulazione dell’articolo 4 trasmessa, con nota n. 3971 del 21 ottobre 2011 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Parere CNPI 30 marzo 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Uff. VIII

Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Roma, 30.03.2011

MIURAOODGOS prot.n. 2134

 

All’On.le Ministro

SEDE

 

OGGETTO: Parere sui decreti interministeriali di ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici e delle terze classi degli istituti professionali.

 

ADUNANZA DEL 30 MARZO 2011

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le lettere nn. 1716 e 2491, rispettivamente datate 28 febbraio 2011 e 24 marzo 2011 della Direzione Generale per il personale della scuola con le quali il Sig. Ministro ha chiesto il parere del C.N.P.I. sull’argomento indicato in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Visto il documento istruttorio redatto in data 30 marzo 2011 dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli istituti di Istruzione Artistica;

dopo ampio e approfondito dibattito;

esprime il proprio parere nei seguenti termini:

PREMESSA

Il C.N.P.I. ha già espresso con motivato parere del 26 agosto 2010 il proprio dissenso circa la riduzione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali e ribadisce il proprio dissenso anche riguardo ai decreti interministeriali in esame, atteso che questi, come i precedenti, incidono negativamente tanto sulla dotazione organica dei docenti, quanto sulla qualità dei percorsi di studio.

I decreti in esame prevedono infatti, ad invarianza di ordinamenti, la riduzione del 20% del monte orario delle classi di concorso con orario pari o superiore a 99 ore annuali, per cui appare almeno velleitario l’intento di mantenere gli stessi standard formativi a fronte di un tempo scuola notevolmente ridotto, così come sembra infondata la pretesa di assicurare le stesse competenze professionali in uscita, atteso che detta riduzione interessa per buona parte le materie d’indirizzo e i relativi laboratori.

Risulta pertanto evidente come anche i decreti interministeriali in esame rispondano alle sole disposizioni dettate dall’art 64, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, ai fini del contenimento della spesa per l’istruzione e che per tale motivo non sono da intendersi né come atti propedeutici all’attuazione della riforma degli istituti tecnici e professionali, né come provvedimenti in raccordo con il diritto degli studenti a proseguire i percorsi formativi nelle modalità e nei termini sanciti con debito patto formativo.

Fatte salve le considerazioni di cui sopra, il CNPI decide di dare seguito alla richiesta di formale parere avanzata dall’Amministrazione con nota n. 1716 del 28.2.2011, integrata dalla nota n. 2491 del 24.3.2011, con l’obiettivo di verificare la coerenza dei decreti interministeriali con le disposizioni di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, n. 87 e n. 88 e lo fa analizzando i decreti interministeriali e gli annessi allegati con richiamo alle problematiche che interessano sia i percorsi ordinamentali che i curricoli a valenza sperimentale.

SUI PERCORSI ORDINAMENTALI

A parere del CNPI, i decreti interministeriali, avendo eletto ad unico criterio un parametro di mero ordine quantitativo e mancando di adeguati correttivi per una equa distribuzione della riduzione del monte orario tra le diverse classi di concorso, non assicurano la necessaria efficienza ed efficacia dei piani di studio tanto degli istituti tecnici, quanto degli istituti professionali.

La riduzione delle ore di insegnamento insiste negativamente sulle classi di cui all’oggetto del parere e penalizza oltremodo le materie ad indirizzo professionale, fino a generare una palese disarticolazione del sistema formativo e ad incidere pesantemente sull’attività didattica da svolgere in vista degli esami di stato e delle prove per il conseguimento delle qualifiche professionali.

Desta, inoltre, non poche perplessità, come da art. 1 dei decreti interministeriali in esame, la previsione di affidare, in presenza di classi di concorso con più insegnamenti, al dirigente scolastico “sulla base del parere del collegio dei docenti e in coerenza con il POF”, l’individuazione delle “ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico non inferiore alle due ore settimanali”. Al riguardo il CNPI rileva che, ai sensi del D.L.vo 16 Aprile 1994 n. 297, Titolo I Capo I art. 7, il collegio dei docenti “ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto”, e che a norma del D.P.R. 275/99, art. 16 “gli organi collegiali garantiscono l’efficacia dell’autonomia scolastica nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizioni”, mentre spettano al dirigente scolastico, come da D.L.vo 30.03.2001, n. 165, art. 25 “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.

Il CNPI ritiene inoltre che il dettato di cui all’art. 8 dei Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 ed 88 del 2010 disponga la sola rideterminazione dei quadri orari degli istituti tecnici e professionali sulla base di un orario complessivo annuale pari a 32 ore settimanali, per cui il richiamo a considerare detta rideterminazione come comprensiva anche delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici sta solo a significare che la riduzione riguarda il monte ore delle lezioni, a prescindere dalle modalità organizzative e didattiche delle materie di insegnamento. In forza di siffatta palmare constatazione, la riduzione della compresenza prevista in classi di concorso in tabella “C” nel caso in cui si opera una riduzione oraria nella corrispondente classe di concorso della tabella “A” si configura quale atto che va oltre le disposizioni regolamentari e come tale da riconsiderare nei termini di legge.

SULLE MAXISPERIMENTAZIONI

Il CNPI, nell’evidenziare come la riduzione oraria incida in molti casi su materie che insistono su una stessa classe di concorso, ha già sostenuto l’opportunità di offrire alle istituzioni scolastiche con maxisperimentazioni indicazioni volte a garantire sull’intero territorio nazionale gli stessi standard formativi, ed ha sollecitato un’azione di monitoraggio per verificare la sussistenza o meno del raccordo tra il piano dell’offerta formativa che le istituzioni scolastiche hanno ridefinito in ottemperanza alle disposizioni dei decreti interministeriali per l’anno scolastico 2010/11 e le competenze attese al termine dei percorsi di studio dei previgenti ordinamenti. Il CNPI manifesta pertanto il proprio dissenso riguardo alla previsione dei decreti interministeriali in esame di affidare alle istituzioni scolastiche ancora una volta la ridefinizione dei quadri orari degli insegnamenti, senza fornire loro alcuna griglia di opzioni utili all’auspicato raccordo con i percorsi ordinamentali, e senza aver previamente raccolto informazioni circa la rimodulazione dei quadri orari degli insegnamenti da parte delle istituzioni scolastiche relativamente all’anno scolastico 2010/11. D’altronde l’art. 11 del D.P.R. n. 275/99 dispone che le iniziative finalizzate all’innovazione ed i relativi progetti “devono essere sottoposti a valutazione dei risultati”, a conferma che le istituzioni scolastiche, ferma restante l’autonomia loro riconosciuta in ordine alla sfera della didattica, dell’organizzazione, della ricerca, della sperimentazione e dello sviluppo, devono predisporre curricoli in rapporto con la conclusione dei corsi di studio di riferimento e che le scelte di flessibilità non sono da intendersi avulse dall’unitarietà del sistema dell’istruzione di livello nazionale. Ad ogni buon conto, il CNPI non avendo contezza dei quadri orari ridefiniti dalle istituzioni scolastiche rileva la insussistenza delle condizioni necessarie ai fini della formulazione di un motivato parere circa l’efficacia dei percorsi maxisperimentali in adozione.

CONCLUSIONI

Il CNPI valuta negativamente l’estensione automatica alle classi terminali degli istituti tecnici e professionali di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 2010, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto riconsiderare i criteri adottati in precedenza, al fine di pervenire ad un più equilibrato dosaggio della riduzione oraria delle classi di concorso sulla base della urgenza di assicurare organicità e sistematicità ai percorsi di studio di durata triennale e di garantire condizioni di efficacia ed efficienza alla progettazione formativa da definire ed attuare in coerenza con le prove previste dagli esami di stato.

Si constata invece che i decreti interministeriali in esame non si discostano dai precedenti sul piano sia dell’impianto che su quello delle modalità individuate ai fini della rideterminazione dei quadri orari degli istituti tecnici e professionali, per cui il CNPI esprime parere contrario.

 

IL SEGRETARIO

Maria Rosario COCCA

 

IL VICE PRESIDENTE

Mario Guglietti

Parere Consiglio di Stato 3 febbraio 2011

Parere Consiglio di Stato

Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 05211/2010 data 03/02/2011

Parere Consiglio di Stato 3 febbraio 2011

OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica. PRINCIPI E CRITERI DI RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE PER IL PUBBLICO IMPIEGO ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 150/2009.

26 agosto Pareri CNPI

Nell’adunanza del 26 agosto il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione esprime il suo parere

  • sullo schema di regolamento (Parere CNPI 26 agosto 2010, prot. 6055) recante le disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento da adottarsi ai sensi dell’art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
  • sui Decreti interministeriali (Parere CNPI 26 agosto 2010, prot. 6056) di ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali (come richiesto dal TAR Lazio con ordinanza n. 3363/10).

Parere Conferenza unificata 29 aprile 2010, n. 4

Parere sul programma straordinario stralcio proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita’ degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici – proposta di assegnazione di 350 milioni di euro a favore degli enti locali (sito 4.131200917 CU).

Repertorio atti n. 4 del 29 aprile 2010

Parere Conferenza unificata 29 aprile 2010, n. 4