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Direttiva 24 maggio 2013, n. 20

Direttiva 24 maggio 2013, n. 20
Registrata dalla Corte dei Conti in data 17 giugno 2013 Reg. n. 9 , foglio n. 150.

Conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e negli istituti educativi per l’a.s. 2013/2014

Direttiva 26 marzo 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Direttiva 26 marzo 2013
(GU n.81 del 6-4-2013)

Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica – fondi immobiliari. (13A02914)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed, in particolare, l’art. 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed, in particolare, l’art. 11 dal comma 4 al comma 4-octies;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’art. 4;

Viste le priorita’ politiche del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca contenute nell’Atto di Indirizzo per l’anno 2013 ed, in particolare, quella concernente “implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole” che impegna il Ministero nella promozione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti, nonche’ di costruzione di nuovi edifici scolastici;

Dato atto che, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono iscritti, per l’e.f. 2013, i capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 denominati “Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole” e che negli stessi sono iscritte, fra l’altro, risorse, quali “residui di lettera F” provenienti dall’esercizio finanziario 2012, destinate all’edilizia scolastica ed utilizzabili per le finalita’ di cui alla presente direttiva;

Considerata la necessita’ degli Enti locali e delle Regioni di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili ed accoglienti, in un contesto di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico in linea con l’innovazione della didattica, con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ l’esigenza di innalzare il livello di sicurezza degli edifici e di migliorarne la gestione energetica attraverso l’efficientamento dei consumi e la conseguente riduzione dei costi energetici;

Ritenuta l’esigenza di favorire, nelle more della costituzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui al prefato art. 11, il tempestivo avvio e la realizzazione delle suindicate attivita’ da parte delle competenti Amministrazioni, al fine di consentire all’utenza scolastica interessata il miglior esercizio del diritto
allo studio in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle piu’ attuali esigenze della didattica;

Considerata, inoltre, l’opportunita’, nell’ottica della massimizzazione delle risorse disponibili per detti scopi, di incoraggiare un’adeguata compartecipazione finanziaria da parte delle Amministrazione competenti anche con l’adozione di strumenti finanziari di carattere innovativo come, in particolare, i fondi immobiliari, in cui far confluire, per un effetto moltiplicatore e sinergico delle stesse, risorse pubbliche e private;

Valutata, infine, l’opportunita’, di promuovere iniziative, a carattere sperimentale, di concreto utilizzo di tali strumenti;

E m a n a
la seguente direttiva:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse integralmente richiamate nel presente dispositivo, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio provvede ad assegnare agli Enti locali e alle Regioni, nel limite complessivo di euro 38 milioni a valere sulle risorse iscritte quali residui di stanziamento ai sensi dell’art. 275 comma 1 lettera f) del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nei capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 dello stato di previsione di questo Ministero, secondo le modalita’ sotto indicate ed entro i limiti della presente direttiva, appositi contributi dedicati a cofinanziare interventi di edilizia scolastica,
come di seguito specificati, da realizzarsi tramite lo strumento del fondo immobiliare.

2. Sono ammessi ai contributi gli interventi finalizzati alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, destinato all’istruzione statale, comprensivi anche di interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi attraverso lo strumento del fondo immobiliare, costituito da una Societa’ di Gestione del Risparmio appositamente individuata dall’Ente locale o dalla Regione con procedure ad evidenza pubblica, a cui saranno
conferiti e/o apportati immobili da valorizzare, aree pubbliche per nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

3. Ai fini dell’accesso ai suddetti contributi, a pena di decadenza, gli Enti locali/Regioni devono presentare espressa richiesta, sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale – esclusivamente all’indirizzo di PEC: dppr@postacert.istruzione.it – entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, specificando l’importo del contributo richiesto ed inviando il modello di protocollo di intesa, allegato A, debitamente compilato, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli interventi da realizzare ed il relativo costo totale.

4. Il contributo e’ concesso secondo lo stretto ordine cronologico di ricevimento delle richieste, come risultante dalla data e dall’orario della PEC, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le finalita’ di cui alla presente direttiva e, per ciascun Ente locale/Regione, non puo’ eccedere il 25% del costo totale previsto per la realizzazione degli interventi ne’ essere superiore a quanto richiesto e, comunque, superare l’importo complessivo di 5 milioni di euro.

5. Gli Enti locali e le Regioni che, a fronte di quanto indicato nei precedenti commi, hanno titolo al contributo, dovranno successivamente sottoscrivere con il MIUR, nel termine che sara’ loro rispettivamente comunicato, il modello di protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, vincolandosi in tal modo formalmente all’osservanza degli impegni in esso contenuti.

Art. 2

1. Successivamente, con proprio decreto, pubblicato sul sito INTERNET www.istruzione.it, il Direttore generale per la politica finanziaria ed il bilancio indica agli Enti locali e alle Regioni, che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui al precedente art. 1, termini e modalita’ per l’effettiva assegnazione ed erogazione dei contributi di cui alla presente direttiva.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro: Profumo

ALLEGATO A
MODELLO DI PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
E
L’ENTE LOCALE/REGIONE……….
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO E DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI, DESTINATI ALL’ISTRUZIONE STATALE

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed, in particolare, l’articolo 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed, in particolare, l’articolo 11;
VISTE le priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca contenute nell’Atto di Indirizzo del 4 febbraio 2013 e, in particolare, quella concernente “Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole”;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicata in G.U. il ….;

PREMESSO CHE

– il MIUR, le Regioni e i competenti Enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, sono impegnati, per quanto di rispettiva competenza, nell’avvio di iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, secondo la più recente concezione della didattica, in linea con l’innovazione avviata mediante la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché con le funzioni sociali della scuola;
– il MIUR ha interesse a promuovere iniziative, a carattere sperimentale, di utilizzo, da parte delle competenti Amministrazioni, dello strumento dei fondi immobiliari per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, considerato che tale strumento consente di convogliare risorse private e pubbliche e di realizzare un effetto moltiplicatore e sinergico delle stesse;
– l’Ente locale/Regione….. ha individuato gli interventi, di cui all’Elenco, da attivare ai sensi del presente Protocollo di intesa volti a…. , ai fini della promozione di un Progetto, in ogni caso coerente con quanto previsto dalla vigente normativa;
– conformemente alle disposizioni richiamate in premessa, l’Ente locale/Regione…. intende realizzare gli interventi oggetto del Progetto mediante il coinvolgimento di capitali pubblici e privati attraverso l’uso dei fondi immobiliari;
– il MIUR ha interesse a sostenere l’attivazione del Progetto da parte dell’Ente locale/Regione…., allo scopo di valutare i risultati dello stesso con particolare riferimento alla concreta applicazione dello strumento dei fondi immobiliari nel settore dell’edilizia scolastica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il MIUR e l’Ente locale/Regione…., di seguito denominati congiuntamente anche “Parti”,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)
Le Parti condividono le premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa l’Elenco allegato.

Art. 2
(Progetto)
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, l’Ente locale/Regione…. si impegna a definire, promuovere ed attivare l’esecuzione di un Progetto di edilizia scolastica, consistente:
– nella realizzazione di interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico di competenza, destinato all’istruzione statale, che comprendano anche interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da destinare anch’essi all’istruzione statale;
– nell’uso dello strumento del fondo immobiliare, per la realizzazione dei suddetti interventi, da costituire attraverso una Società di Gestione del Risparmio, appositamente individuata dall’Ente locale/Regione tramite procedure ad evidenza pubblica. Al fondo saranno conferiti e/o apportati, da parte dell’Ente locale/Regione, immobili da valorizzare, aree pubbliche per le nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

Art. 3
(Interventi)
L’Ente locale/Regione…. ha individuato gli interventi oggetto del presente Protocollo, di cui all’Elenco, nel quale sono altresì specificati i relativi costi previsti per la realizzazione.

Art. 4
(Realizzazione e impegni dell’Ente locale/Regione….)
Le Parti prendono atto e riconoscono che, conformemente a quanto previsto nelle premesse, il Progetto sarà realizzato mediante il coinvolgimento di capitali pubblici e privati e a tale scopo, l’Ente locale/Regione…. si impegna:
– a promuovere la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
– ad eseguire una rendicontazione periodica delle fasi di realizzazione del Progetto medesimo, dandone evidenza al MIUR, al fine di garantire un costante monitoraggio sull’andamento dello stesso e la più ampia trasparenza in merito alla gestione dei capitali pubblici utilizzati per l’esecuzione;
– a fornire informazioni in merito al relativo monitoraggio anche attraverso il proprio sito web istituzionale.

Art. 5
(Durata)
Il presente Protocollo d’intesa ha durata per il tempo necessario alla realizzazione del Progetto e, comunque, non superiore a tre anni.

Per il Miur

Per l’Ente locale/Regione….

dir26313

 

Direttiva 27 dicembre 2012

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Premessa

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica – assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo – hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.

Forte di questa esperienza, il nostro Paese è ora in grado, passati più di trent’anni dalla legge n.517 del 1977, che diede avvio all’integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare, con maggiore cognizione, la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema.
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale – alunni con disabilità / alunni senza disabilità – non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

In tale ottica, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. Essi pertanto integrano le proprie funzioni – come già chiarito dal D.M. 12 luglio 2011 per quanto concerne i disturbi specifici di apprendimento – e collaborano con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento.

Considerato, pertanto, il ruolo che nel nuovo modello organizzativo dell’integrazione è dato ai Centri Territoriali di Supporto, la presente direttiva definisce nella seconda parte le modalità di organizzazione degli stessi, le loro funzioni, nonché la composizione del personale che vi opera.
Nella prima parte sono fornite indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali.

1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno.

 

1.2 Alunni con disturbi specifici

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.

Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale – di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.

Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.

 

1.3 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),

Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.
Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo.

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

 

1.4 Funzionamento cognitivo limite

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni – qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 – richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.

 

1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

 

1.6 Formazione

Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale.
Al fine di corrispondere alle esigenze formative che emergono dai nuovi contesti della scuola italiana, alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze degli stessi docenti e dirigenti scolastici, il MIUR ha sottoscritto un accordo quadro con le Università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione finalizzato all’attivazione di corsi di perfezionamento professionale e/o master rivolti al personale della scuola.
A partire dall’anno accademico 2011/2012 sono stati attivati 35 corsi/master in “Didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento” in tutto il territorio nazionale.
A seguito dei positivi riscontri relativi alla suddetta azione, la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione d’intesa con la Direzione Generale per il Personale scolastico – con la quale ha sottoscritto un’apposita convenzione con alcune università italiane mirata alla costituzione di una rete delle facoltà/dipartimenti di scienze della formazione – ha predisposto una ulteriore offerta formativa che si attiverà sin dal corrente anno scolastico su alcune specifiche tematiche emergenti in tema di disabilità, con corsi/master dedicati alla didattica e psicopedagogia per l’autismo, l’ADHD, le disabilità intellettive e i funzionamenti intellettivi limite, l’educazione psicomotoria inclusiva e le disabilità sensoriali.

L’attivazione dei percorsi di alta formazione dovrà contemperare l’esigenza di rispondere al fabbisogno rilevato ed a requisiti di carattere tecnico-scientifico da parte delle università che si renderanno disponibili a tenere i corsi.

 

2. Organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica

2.1 I CTS – Centri Territoriali di Supporto: distribuzione sul territorio

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie.
È pertanto facoltà degli Uffici Scolastici Regionali integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS, secondo eventuali nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.

Si ritiene, a questo riguardo, opportuna la presenza di un CTS almeno su un territorio corrispondente ad ogni provincia della Regione, fatte salve le aree metropolitane che, per densità di popolazione, possono necessitare di uno o più CTS dedicati.
Un’equa distribuzione sul territorio facilita il fatto che i CTS divengano punti di riferimento per le scuole e coordinino le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette associazioni, nel rispetto di strategie generali eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale. Il coordinamento con il territorio assicura infatti ai CTS una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e aumenta la capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati. Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che raccordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva.
Ad un livello territoriale meno esteso, che può coincidere ad esempio con il distretto socio-sanitario, è risultato utile individuare altre scuole polo facenti parte di una rete per l’inclusione scolastica.
Tale esperienza è stata già sperimentata con successo in alcune regioni in cui ai CTS, di livello provinciale, sono stati affiancati i CTI-Centri Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale.
La creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le scuole ed omogenea nella sua articolazione rende concreta la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali.
A livello di singole scuole, è auspicabile una riflessione interna che, tenendo conto delle risorse presenti, individui possibili modelli di relazione con la rete dei CTS e dei CTI, al fine di assicurare la massima ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche, perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari, attraverso – ad esempio – la costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. Occorre in buona sostanza pervenire ad un reale coinvolgimento dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all’adozione di una politica (nel senso di “policy”) interna delle scuole per l’inclusione, che assuma una reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell’offerta formativa.
L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede quindi:

  • i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione; i GLH di rete o distrettuali,
  • i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e
  • almeno un CTS a livello provinciale.

Al fine di consentire un’adeguata comunicazione, a livello regionale, delle funzioni, delle attività e della collocazione geografica dei CTS, ogni Centro o rete di Centri predispone e aggiorna un proprio sito web, il cui link sarà selezionabile anche dal portale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tali link sono inseriti nel Portale MIUR dei Centri Territoriali di Supporto: www.istruzione.cts.itSul sito dei CTS si possono prevedere pagine web per ciascun CTI ed eventualmente uno spazio per i GLH di rete per favorire lo scambio aggiornato e la conoscenza delle attività del territorio.

 

2.1.2 L’équipe di docenti specializzati (docenti curricolari e di sostegno)

Ferme restando la formazione e le competenze di carattere generale in merito all’inclusione, tanto dei docenti per le attività di sostegno quanto per i docenti curricolari, possono essere necessari interventi di esperti che offrano soluzioni rapide e concrete per determinate problematiche funzionali. Si fa riferimento anzitutto a risorse interne ossia a docenti che nell’ambito della propria esperienza professionale e dei propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici. Possono pertanto fare capo ai CTS équipe di docenti specializzati – sia curricolari sia per il sostegno – che offrono alle scuole, in ambito provinciale, supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione. La presenza di docenti curricolari nell’equipe, così come nei GLH di istituto e di rete costituisce un elemento importante nell’ottica di una vera inclusione scolastica.

Può essere preso ad esempio di tale modello lo Sportello Provinciale Autismo attivato in alcuni CTS, che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con i Centri Territoriali per l’Integrazione e le Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati, offre ai docenti di quella provincia una serie di servizi di consulenza – da realizzarsi anche presso la scuola richiedente – per garantire l’efficacia dell’integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con autismo.
2.2. Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

L’effettiva capacità delle nuove tecnologie di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di apprendimento – insegnamento, sviluppo e socializzazione dipende da una serie di fattori strategici che costituiscono alcune funzioni basilari dei Centri Territoriali di Supporto.
2.2.1 Informazione e formazione

I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali. Per tale scopo, organizzano incontri di presentazione di nuovi ausili, ne danno notizia sul sito web oppure direttamente agli insegnanti o alle famiglie che manifestino interesse alle novità in materia.

I CTS organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni.
Al fine di una maggiore efficienza della spesa, i CTS organizzano le iniziative di formazione anche in rete con altri Centri Territoriali di Supporto, in collaborazione con altri organismi.

I CTS valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”
2.2.2 Consulenza

Oltre ad una formazione generale sull’uso delle tecnologie per l’integrazione rivolta agli insegnanti, è necessario, per realizzare a pieno le potenzialità offerte dalle tecnologie stesse, il contributo di un esperto che individui quale sia l’ausilio più appropriato da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse. I CTS offrono pertanto consulenza in tale ambito, coadiuvando le scuole nella scelta dell’ausilio e accompagnando gli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso.
La consulenza offerta dai Centri non riguarda solo l’individuazione dell’ausilio più appropriato per l’alunno, ma anche le modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dello studente che utilizza le tecnologie per l’integrazione nel più ampio ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la famiglia per facilitare le attività di studio a casa.

La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie.
2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d’uso

I CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per svolgere le azioni previste nei punti 2.1. e 2.2 e per avviare il servizio di comodato d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole. Grazie alla loro dotazione, possono consentire, prima dell’acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta dell’ausilio al CTS, di provare e di verificare l’efficacia, per un determinato alunno, dell’ausilio stesso.

Nel caso del comodato d’uso di ausilio di proprietà del CTS, questo deve seguire l’alunno anche se cambia scuola nell’ambito della stessa provincia, soprattutto nel passaggio di ciclo. In alcune province, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, alcuni CTS gestiscono l’acquisto degli ausili e la loro distribuzione agli alunni sul territorio di riferimento, anche assegnandoli in comodato d’uso.

I CTS possono definire accordi con le Ausilioteche e/o Centri Ausili presenti sul territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base dell’Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili.
2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione

I CTS raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l’ attività di informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza. Promuovono inoltre ogni iniziativa atta a stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole di riferimento, curandone la validazione e la successiva diffusione.

I CTS sono inoltre Centri di attività di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, da realizzare anche mediante la collaborazione con altre scuole o CTS, Università e Centri di Ricerca e, in particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione.
2.2.5 Piano annuale di intervento

Per ogni anno scolastico, i CTS, autonomamente o in rete, definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione. Nel piano, quindi, sono indicati gli acquisti degli ausili necessari, nei limiti delle risorse disponibili e a ciò destinate, su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato d’uso. È opportuno che l’ausilio da acquistare sia individuato da un esperto operatore del CTS, con l’eventuale supporto – se necessario – di esperti esterni indipendenti. Periodicamente, insieme ai docenti dell’alunno, è verificata l’efficacia dell’ausilio medesimo.

Sono pianificati anche gli interventi formativi, tenendo conto dei bisogni emergenti dal territorio e delle strategie e priorità generali individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e dal MIUR.
2.2.6 Risorse economiche

Ogni anno il CTS riceve i fondi dal MIUR per le azioni previste ai punti 2.2.1 e 2.2.2 (informazione e formazione condotta direttamente dagli operatori e/o esperti), 2.2.3 (acquisti ausili) e per il funzionamento del CTS (spese di missione, spese per attività di formazione/autoformazione degli operatori). Altre risorse possono essere messe a disposizione dagli Uffici Scolastici Regionali.
2.2.7 Promozione di intese territoriali per l’inclusione

I CTS potranno farsi promotori, in rete con le Istituzioni scolastiche, di intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio finalizzati all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione dei servizi in ambito scolastico, l’utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie e l’avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività delle scuole e alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico

 

2.3 Regolamento dei CTS

Ogni CTS si dota di un proprio regolamento in linea con la presente direttiva.
2.4 Organizzazione interna dei CTS

2.4.1 Il Dirigente Scolastico

I CTS sono incardinati in istituzioni scolastiche, pertanto il Dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del Centro. Coerentemente con il suo profilo professionale il Dirigente ha il compito – possibilmente previa formazione sulle risorse normative, materiali ed umane in riferimento ai bisogni educativi speciali – di promuovere i rapporti del CTS con il territorio e di garantirne il miglior funzionamento, l’efficienza e l’efficacia.
2.4.2 Gli Operatori. Équipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati

In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori, di cui almeno uno specializzato sui Disturbi Specifici di Apprendimento, come previsto dall’art. 8 del Decreto 5669/2011. Si porrà attenzione a che le competenze sulle disabilità siano approfondite ed ampie, dalle disabilità intellettive a quelle sensoriali.
È opportuno individuare gli operatori fra i docenti curricolari e di sostegno, che possono garantire continuità di servizio, almeno per tre anni consecutivi.

Gli operatori possono essere in servizio nelle scuole sede di CTS o in altre scuole, tuttavia anche in questo secondo caso deve essere assicurato il regolare funzionamento della struttura.
Gli operatori sono tenuti a partecipare a momenti formativi in presenza (tale formazione viene riconosciuta a tutti gli effetti come servizio) in occasione di eventi organizzati dagli stessi CTS o di iniziative a carattere regionale e nazionale rilevanti in tema di inclusione, ma anche on line attraverso il portale nazionale di cui al punto 2.4.6.

Inoltre, sempre nell’ottica di formare e dare strumenti operativi adeguati alle diverse problematiche nonché di specializzare i docenti dell’équipe, gli USR provvedono a riservare un adeguato numero di posti per gli operatori dei CTS nei corsi/master promossi dal MIUR.
Nel momento in cui un operatore formato ed esperto modifichi la sede di servizio e non possa pertanto svolgere la propria attività nel CTS, verrà sostituito da un altro docente che sarà formato dagli operatori presenti e da appositi corsi di formazione, anche in modalità e-learning, che saranno resi disponibili dal MIUR e dagli Uffici Scolastici Regionali. La procedura per la sostituzione degli operatori avviene con le stesse modalità della selezione del personale comandato. Si istituisce presso ogni Ufficio Scolastico Regionale una commissione, all’interno della quale devono essere presenti alcuni operatori CTS.
2.4.3 Il Comitato Tecnico Scientifico

I CTS possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico al fine di definire le linee generali di intervento – nel rispetto delle eventuali priorità assegnate a livello di Ministero e Ufficio Scolastico Regionale – e le iniziative da realizzare sul territorio a breve e medio termine.
Il Comitato Tecnico Scientifico redige il Piano Annuale di Intervento di cui al punto 2.4.

Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli operatori del CTS, un rappresentante designato dall’U.S.R., e, ove possibile, un rappresentante dei Servizi Sanitari. È auspicabile che partecipino alle riunioni o facciano parte del Comitato anche i referenti CTI, i rappresentanti degli Enti Locali, delle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché esperti in specifiche tematiche connesse con le tecnologie per l’integrazione.
2.4.4 Referente regionale dei CTS

Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante dei CTS a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica due anni.

I referenti regionali dei CTS, in collaborazione con il referente per la Disabilità /DSA dell’Ufficio Scolastico Regionale – possibilmente individuato tra personale dirigente e ispettivo – hanno compiti di raccordo, consulenza e coordinamento delle attività, nonché hanno la funzione di proporre nuove iniziative da attuare a livello regionale o da presentare al Coordinamento nazionale di cui al punto successivo.

 

2.4.5 Coordinamento nazionale dei CTS

Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS.
Lo scopo di tale organismo è garantire il migliore funzionamento della rete nazionale dei CTS. Esso ha compiti di consulenza, programmazione e monitoraggio, nel rispetto delle prerogative dell’Amministrazione centrale e degli Uffici Scolastici Regionali, comunque rappresentati nel Coordinamento stesso.

Fanno parte del Coordinamento nazionale:

  • –  Un rappresentante del MIUR
  • –  I referenti per la Disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali
  • –  I referenti regionali CTS
  • –  Un rappresentante del Ministero della Salute
  • –  Un rappresentante del Ministero delle politiche sociali e del lavoro
  • –  Eventuali rappresentanti della FISH e della FAND
  • –  Docenti universitari o esperti nelle tecnologie per l’integrazione.

Il Coordinamento nazionale si rinnova ogni due anni.
Il Comitato tecnico è costituito dal rappresentante del MIUR, che lo presiede, e da una rappresentanza di 4 referenti CTS e 4 referenti per la disabilità/DSA degli Uffici Scolastici Regionali.
2.4.6 Portale

Viene predisposto un portale come ambiente di apprendimento–insegnamento e scambio di informazioni e consulenza.
All’interno del portale sono ricompresi i siti Handytecno ed Essediquadro, rispettivamente dedicati agli ausili ed al servizio di documentazione dei software didattici.

È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI, con eventuali siti ad essi collegati.
Una pagina web è dedicata alle Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e DSA.
Infine, sono previste le seguenti aree:
– formazione, con percorsi dedicati alle famiglie ed al personale della scuola, dove trovare video lezioni e web conference oltre che materiale didattico in formato digitale;
– forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori degli altri enti;
– News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in collaborazione con la European Agency for special needs education;
– un’Area Riservata per scambi di consulenze, confronti su problematiche, su modalità operative dove trovarsi periodicamente.
Il portale rispetta i requisiti previsti dalla Legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei siti web.

 

IL MINISTRO
f.to FrancescoProfumo

Direttiva 12 ottobre 2012, n. 85

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direttiva 12 ottobre 2012, n. 85

Priorità strategiche dell’INVALSI per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 ed in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell’INVALSI, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito INVALSI);

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 59 del 1997;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,”Norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53″;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,”Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53″;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622, che apporta modifiche all’assetto organizzativo dell’INVALSI, assegna all’Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell’ambito dell’obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTA la legge 25 ottobre 2007, n. 176, di conversione del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147;

VISTO l’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 64, comma 3, del decreto- legge n. 112/2008;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 122, “Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

VISTO l’art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; VISTO il DPR 15 marzo 2010 , n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il DPR 15 marzo 2010 , n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO l’art. 2, comma 4 – undevicies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 che individua il Sistema nazionale di valutazione;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e in particolare l’art. 51;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 di determinazione delle linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 di definizione delle linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

VISTO l’Atto di indirizzo 3 aprile 2012, n. 5851, concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2012;

VISTA la direttiva ministeriale triennale n.74 del 15 settembre 2008, la direttiva ministeriale n. 87 per la predisposizione da parte dell’INVALSI dei testi della prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – anno scolastico 2011/2012 e la direttiva n. 88 del 3 ottobre 2011 in tema di obiettivi delle rilevazioni nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti, anno scolastico 2011/2012;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.11 del 2 settembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto dell’INVALSI nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art.3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 3, punto a) del decreto legislativo n. 286 del 2004 prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativamente al sistema di istruzione, provvede con propria direttiva pluriennale ad individuare le priorità strategiche sulla cui base l’INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di definire strategie per consentire all’INVALSI di programmare la propria attività nel prossimo triennio, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici espressi dal Ministero

EMANA

ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lvo 19/11/2004, n. 286 la seguente direttiva che definisce, per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di’istruzione delle quali l’INVALSI terrà conto per programmare la propria attività, anche mediante la revisione del Piano triennale delle attività, ferma restando la piena autonomia dell’Ente nella individuazione e adozione delle priorità tecnico-scientifiche.

Rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti degli studenti

1. Nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 le rilevazioni nazionali degli apprendimenti, a carattere censuario, previste dall’art. 1, comma 5, della legge 25 ottobre 2007, n. 176 riguarderanno anche le classi quinte della scuola secondaria di II grado, prevedendo lo svolgimento di prove distinte per i diversi percorsi del secondo ciclo di istruzione.
Nell’arco dello stesso triennio scolastico, tenendo anche conto dell’effettiva disponibilità su base longitudinale dei dati sulle competenze degli alunni rilevate al termine della scuola primaria, si valuterà l’opportunità di mantenere la rilevazione degli apprendimenti nella prima classe della scuola secondaria di primo grado a partire dal successivo triennio.
Si considerano prioritarie, ai fini delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, le aree disciplinari dell’italiano e della matematica che verranno valutate in coerenza con gli obiettivi di apprendimento definiti dalle Indicazioni nazionali.
La rilevazione degli apprendimenti nelle seconde classi del secondo ciclo riguarda anche gli studenti che frequentano i percorsi di qualifica professionale nell’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione entro il 18esimo anno di età funzionanti presso gli istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, o nelle strutture formative accreditate dalle Regioni. Tale rilevazione è effettuata sulla base di un piano di lavoro definito dall’INVALSI d’intesa con la competente Commissione della Conferenza delle Regioni.

2. Per quanto riguarda la prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in ordine ai testi delle prove si rinvia all’apposita direttiva periodica prevista dall’art. 1, comma 4-ter, della legge 25 ottobre 2007, n. 176.

3. Nel corso del triennio scolastico, la rilevazione esterna degli apprendimenti potrà riguardare anche le scienze e l’inglese con riferimento ad un campione di scuole.

4. Nel corso del triennio sarà sperimentata la progressiva informatizzazione dello svolgimento delle prove, in linea con il piano di digitalizzazione che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e le scuole.

5. La restituzione dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti alle singole scuole sarà oggetto di particolare attenzione da parte dell’INVALSI, in modo che i risultati stessi possano costituire per le istituzioni scolastiche una base per l’avvio dei processi di autovalutazione.
Pertanto, nel corso del triennio scolastico considerato, verrà migliorato l’utilizzo del profilo longitudinale dei dati delle rilevazioni anche al fine di individuare il valore aggiunto determinato dall’azione formativa delle scuole. Per favorire l’utilizzo dei risultati in chiave autovalutativa, l’INVALSI predisporrà apposite linee guida per la loro lettura.

6. Nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 l’INVALSI garantirà la partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA- PIRLS e TALIS.
In particolare verrà operato un sempre più stretto collegamento tra gli esiti delle indagini internazionali e i risultati delle rilevazioni nazionali, soprattutto per fornire un ampio quadro di sistema sullo stato degli apprendimenti nel nostro Paese.

Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di II grado

1. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, l’INVALSI curerà, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, la predisposizione di modelli per l’elaborazione delle terze prove da porre a disposizione delle scuole sul proprio sito INTERNET.
Inoltre l’Istituto predisporrà appositi quadri di riferimento per la valutazione degli elaborati della prima prova scritta e della seconda prova scritta di matematica presso i licei scientifici. Tali quadri potranno essere utilizzati dalle Commissioni di esame al fine di garantire maggiore omogeneità dei criteri di valutazione e comparabilità degli esiti delle valutazioni stesse.

Autovalutazione e valutazione delle scuole

1. Nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 l’INVALSI presterà supporto ai processi di autovalutazione delle scuole fornendo loro strumenti di analisi dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero attraverso “scuola in chiaro” e dalle rilevazioni sugli apprendimenti degli studenti, nonché degli ulteriori elementi significativi integrati dalle scuole stesse.
Il supporto dell’INVALSI sarà garantito prioritariamente nell’ambito del progetto VALES, ma nella prospettiva di una progressiva estensione degli strumenti e generalizzazione dei processi di autovalutazione e valutazione a tutte le istituzioni scolastiche, in coerenza con lo schema di regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in via di emanazione ai sensi dell’art. 2, comma 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.
In tale prospettiva l’INVALSI definirà un quadro di riferimento per l’elaborazione dei rapporti di autovalutazione da parte delle scuole.

2. Nel corso del triennio scolastico e prioritariamente nell’ambito del progetto V ALES, l’INV ALSI elaborerà i protocolli di valutazione delle scuole. Essi, opportunamente validati, potranno essere successivamente utilizzati per la valutazione esterna della generalità delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall’emanando regolamento sul Servizio nazionale di valutazione.

3. Sempre in vista della messa a regime del Sistema nazionale di valutazione l’INVALSI avvierà, anche nell’ambito del progetto VALES, piani di formazione degli ispettori e degli esperti che dovranno costituire i team di valutazione delle scuole.

Valutazione della dirigenza scolastica

1. Nel corso del triennio scolastico e prioritariamente nell’ambito del progetto VALES, l’INVALSI definirà gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto stesso.
Tali indicatori, opportunamente validati, potranno essere successivamente impiegati per la valutazione di tutti i dirigenti scolastici.

2. Nell’ambito dei piani di formazione, in particolare dei dirigenti scolastici neoassunti, l’INVALSI curerà le azioni di formazione riguardanti i processi di autovalutazione e valutazione delle scuole ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Valutazione di sistema

1. In relazione alle funzioni di coordinamento del Sistema nazionale di valutazione, attribuite all’INVALSI dall’art. 51 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’Istituto predisporrà, al termine del triennio scolastico, un rapporto sul sistema scolastico italiano volto anche a consentire una comparazione su base internazionale. Esso terrà conto non solo dei livelli degli apprendimenti evidenziati dalle rilevazioni nazionali e dalle indagini internazionali, ma anche degli altri indicatori delle performance delle scuole in relazione ai diversi contesti territoriali.
Il rapporto consentirà, quindi, di individuare le aree critiche del sistema educativo del nostro Paese sulla base di espliciti indicatori di efficienza e di efficacia.
Ai fini della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva saranno destinate per l’anno finanziario 2012 le risorse stanziate sul cap. 1399/3 del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a partire dall’anno finanziario 2013 le risorse di competenza del cap. 7236/1.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge

IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo

Direttiva 1 agosto 2012, n. 70

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direttiva 1 agosto 2012, n. 70
(in SO n. 200, alla GU n. 253 del 29-10-2012 )

Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b), e dall’art. 8 ,comma 4, lettera c) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. (Direttiva n. 70). (12A11382)

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali reso in attuazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n,87/2010, il quale prevede che il passaggio al nuovo ordinamento sia definito da linee guida a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B e C del predetto decreto;
VISTA la Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 con la quale sono state emanate le Linee Guida per il primo biennio dei percorsi degli Istituti Professionali previsti agli articoli 3 e 4 del d.P.R 15 marzo 2010, n. 87;
VISTA la Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012 con la quale sono state emanate le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli Istituti Professionali previsti agli articoli 3 e 4 del d.P.R 15 marzo 2010, n. 87;
VISTO il Decreto interministeriale prot. n. 7428 del 24 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 13/06/2012, reg. 8 foglio 162 con il quale in applicazione dell’art. 5, comma 3, lettera b) e dell’ art. 8, comma 4, lettera c) del decreto del Presidenté della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, sono definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali in un numero contenuto di opzioni incluse nell’Elenco Nazionale (allegato B del decreto interministeriale);
CONSIDERATO che le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, denominate Opzioni, dovranno essere avviate, sulla base della programmazione dei piani dell’offerta formativa da parte delle singole Regioni, dall’anno scolastico 2012/2013;
RITENUTO necessario, a completamento dei provvedimenti da rendersi in applicazione dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010, integrare le Linee Guida di cui alla Direttiva n. 5112 sopra citata con le schede disciplinari dei percorsi relativi alle opzioni degli Istituti Professionali che costituiscono completamento dell’ordinamento;

emana la seguente direttiva:

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente Direttiva sono definite le Linee Guida per i percorsi relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in opzioni rese in applicazione dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
2. Le Linee Guida di cui all’allegato documento sono poste in linea di continuità con le Linee Guida del primo biennio emanate con la Direttiva n. 65/2010 e a completamento delle Linee Guida del secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli Istituti Professionali emanate con la Direttiva n. 5/2012.
3. Le presenti Linee Guida, il cui contenuto è costituito dalle schede disciplinari dei percorsi relativi alle opzioni previste per gli Istituti Professionali ed incluse nel relativo Elenco Nazionale, intendono fornire un supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche per sostenere il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, a partire dalle terze classi funzionanti dall’anno scolastico 2012/2013.

Art. 2
Monitoraggio

1. L’attuazione delle presenti Linee Guida è oggetto di periodico monitoraggio ai fini della loro innovazione permanente.
2. Per le predette attività di monitoraggio ci si· avvarrà della collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A,N.S.A.S) e dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.VAL.SI).

La presente Direttiva è sottoposta ai controlli di legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Francesco Profumo

Direttiva 1 agosto 2012, n. 69

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direttiva 1 agosto 2012, n. 69
(in SO n. 200, alla GU n. 253 del 29-10-2012 )

Linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilita’ previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera b), e dall’articolo 8 , comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 – Opzioni. (Direttiva n. 69). (12A11381)

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.88/2010, il quale prevede che il passaggio al nuovo ordinamento sia definito da linee guida a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B e C del predetto decreto;
VISTA la Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 con la quale sono state emanate le Linee Guida per il primo biennio dei percorsi degli Istituti Tecnici previsti agli articoli 3 e 4 del d.P.R 15 marzo 2010, n. 88;
VISTA la Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 con la quale sono state emanate le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli Istituti Tecnici previsti agli articoli 3 e 4 del d.P.R 15 marzo 2010, n. 88;
VISTO il Decreto interministeriale prot. n. 7431 del 24 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 13/06/2012, reg. 8 foglio 161 con il quale in applicazione dell’art. 5, comma 3, lettera b) e dell’art. 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 sono definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici in un numero contenuto di opzioni, contenute nell’Elenco Nazionale (allegato B del decreto interministeriale) che include anche, come previsto al comma l del citato articolo 8, la definizione del sesto anno dei percorsi finalizzati al conseguimento della specializzazione di “Enotecnico”;
CONSIDERATO che le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, denominate Opzioni, dovranno essere avviate, sulla base della programmaiione dei piani dell’ offerta formativa da parte delle singole Regioni, dall’anno scolastico 2012/2013;
RITENUTO necessario, a completamento dei provvedimenti da rendersi in applicazione dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/20 l O, integrare le Linee Guida di cui alla Direttiva n. 4/2012 sopra citata con le schede disciplinari dei percorsi relativi alle opzioni degli Istituti Tecnici indicate nell’Elenco nazionale che costituiscono completamento dell’ordinamento;

emana la seguente direttiva:

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente Direttiva sono definite le Linee Guida per i percorsi relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in opzioni in applicazione dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
2. Le Linee Guida di cui all’allegato documento sono poste in linea di continuità con le Linee Guida del primo biennio emanate con la Direttiva n. 57/2010 e a completamento delle Linee Guida del secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli Istituti Tecnici emanate con la Direttiva n. 4/2012.
3. Le presenti Linee Guida, il cui contenuto è costituito dalle schede disciplinari dei percorsi relativi alle opzioni previste per gli Istituti Tecnici ed incluse nel relativo Elenco Nazionale, intendono fornire un supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche per sostenere il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, a partire dalle terze classi funzionanti dall’anno scolastico 2012/2013.

Art. 2
Monitoraggio

1. L’attuazione delle presenti Linee Guida è oggetto di periodico monitoraggio ai fini della loro innovazione permanente.
2. Per le predette attività di monitoraggio ci si avvarrà della collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A,N.S.A.S) e dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.VAL.SI).

La presente Direttiva è sottoposta ai controlli di legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Francesco Profumo

Direttiva 8 marzo 2012, n. 21

Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Prot. n. AOODGPER.1770

VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA l’O.M. n. 40 del 23.3.2005, registrata alla Corte dei Conti il 5.5.2005, Reg. 2, Fg. 235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative;
VISTO l’art. 1 sexies del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31.3.2005, n. 43;
VISTO il D.L. 13.12.2007, n. 248 convertito, con modificazioni nella legge 28.02.2008, n. 31;
CONSIDERATO che, ai sensi del succitato art. 1 sexies “a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza”;
VISTA la direttiva n. 30 del 13 aprile 2011 prot. n. AOODGPER.3260 del 13 aprile 2011 registrata alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. n. 6 , fgl. n. 4, con la quale sono state definite le modalità e i termini per l’attuazione del medesimo art. 1 sexies, per la conferma degli incarichi conferiti nell’a.s. 2005/2006;
VISTO il C.C.N.L., Area V – dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare riferimento all’art. 19;
VISTO il C.C.N.L., comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007;
VISTO il C.C.N.L., comparto Scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 23.1.2009;
VISTO il C.C.N.L., Area V – dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15.7.2010;
RITENUTA, pertanto, la necessità di emanare una direttiva per dare attuazione al predetto art. 1 sexies per la conferma degli incarichi conferiti nell’a.s. 2011/2012;

EMANA

la seguente direttiva per l’applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31.3.2005, n. 43.

Articolo 1
1. In applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall’anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli
incarichi già conferiti.
2. La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l’anno scolastico 2012/2013 dalle disposizioni che seguono.
3. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali – Uffici scolastici provinciali mediante affissione all’Albo il 20 marzo 2012 e diramate a mezzo delle reti INTERNET e INTRANET.

Articolo 2
1. Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di riammissione e trattenimento
in servizio.
2. Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2011/2012, gli stessi possono essere assegnati a scuola o istituto nell’ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo art. 3, comma 2.

Articolo 3
1. Il Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili.
2. Gli aspiranti alla conferma dell’incarico debbono presentare domanda, in carta semplice, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel periodo dal 21 marzo al 19 aprile 2012. Nella domanda sono indicati il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico 2005/2006, le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di precedenza nella scelta della sede di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005.
3. Va altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno scolastico 2011/2012, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale disponibilità ad essere assegnati ad istituti disponibili in altra provincia della regione, indicando, nell’ordine, le province nell’ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.
4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o istituto in cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’anno scolastico in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di direzione.
5. Successivamente si procede all’assegnazione della sede in relazione ai posti conferibili – secondo il turno di nomina e tenendo conto delle precedenze di cui all’art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 – sia per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati ad altra sede.
6. Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2011/2012 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.
7. IL Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell’anno scolastico 2011/2012 e li invita a scegliere, seguendo l’ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
8. Gli interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza relativa all’anno scolastico 2005/2006, il possesso di eventuali titoli di precedenza di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005, la sede di attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo incarico di presidenza, le province nell’ambito delle quali siano disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico.
9. La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella relativa alla conferma degli incarichi in atto nell’anno scolastico 2011/2012.
10. Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.

Articolo 4
1. I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Roma, 8 marzo 2012

IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo

Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5
(in SO n. 60 alla GU 30 marzo 2012, n. 76)

Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122, relativo al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il
riordino degli istituti professionali reso in attuazione dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133;
VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.87/2010, il quale prevede che il passaggio al nuovo ordinamento sia definito da linee
guida a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche,
anche per quanto concerne l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati
di apprendimento di cui agli allegati B e C del predetto decreto;
VISTA la Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 con la quale sono state emanate le Linee Guida per il
primo biennio dei percorsi degli Istituti Professionali;
CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2012/2013 prenderà avvio il secondo biennio dei
percorsi degli Istituti Professionali secondo il nuovo modello ordinamentale;
RITENUTO necessario, a completamento dell’applicazione dell’art. 8, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 87/2010, definire le Linee Guida dei percorsi degli Istituti
Professiona1i anche per il secondo biennio e per il quinto anno;
CONSIDERATO che i contenuti delle Linee Guida di cui alla presente Direttiva tengono conto
delle attività istruttorie del Gruppo Tecnico di Lavoro di cui al Decreto dipartimentale n.
12 del 17 febbraio 2009 e delle proposte a riscontro dell’interlocuzione, in presenza e a
distanza tramite attivazione di una piattaforma online sul sito dell’Ansas/Indire, con i
dirigenti scolastici e il docenti degli istituti tecnici nonché del confronto con le parti sociali,
le associazioni professionali e disciplinari, i collegi ed ordini professionali i cui risultati
sono stati presentati nell’incontro nazionale tenutosi presso la Sala della Comunicazione il
30 novembre 2011;

emana la seguente direttiva:

Art. 1
Oggetto
l. Sono definite, in relazione al secondo biennio e al quinto anno dei percorsi degli Istituti
Professionali, le Linee Guida di cui all’unito documento tecnico, parte integrante della
presente direttiva, rese in applicazione dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
2. Le Linee Guida del secondo biennio e del quinto, anno sono poste in linea di continuità con
le Linee Guida del primo biennio emanate con la Direttiva n. 65/2010, di cui costituiscono il
completamento, e intendono fornire un supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche
per sostenere il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali, a partire dalle
terze classi funzionanti dall’anno scolastico 2012/2013, con particolare riferimento agli
aspetti innovativi introdotti dal riordino e ai risultati di apprendimento di cui agli allegati
B) e C) del Regolamento n. 87/2010 sopra richiamato.

Art. 2
Monitoraggio
1. L’attuazione delle Linee Guida del secondo biennio e del quinto, anno sono oggetto di
periodico monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente.
2. Per le predette attività di monitoraggio ci si avvarrà della collaborazione dell’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S) e dell’Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (l.N.VAL.SI).
La presente Direttiva è sottoposta ai controlli di legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Francesco Profumo

Registrato alla Corte dei Conti
il 20 febbraio 2012
reg. 2 – foglio 318

Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4
(in SO n. 60 alla GU 30 marzo 2012, n. 76)

Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto del Presidente della: Repubblica 22 giugno 2009, n.122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20l0, n.88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici reso in attuazione dell’ articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.88/2010, il quale prevede che il passaggio al nuovo ordinamento sia definito da linee guida a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B e C del predetto decreto;
VISTA la Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 con la quale sono state emanate le Linee Guida per il primo biennio dei percorsi degli Istituti Tecnici;
CONS1DERATO che nell’anno scolastico 2012/2013 prenderà avvio il secondo biennio dei percorsi degli Istituti Tecnici secondo il nuovo modello ordinamentale;
RITENUTO necessario, a completamento dell’applicazione dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010, definire le Linee Guida dei percorsi degli Istituti Tecnici anche per il secondo biennio e per il quinto anno;
CONSIDERATO che i contenuti delle Linee Guida di cui alla presente Direttiva tengono conto delle attività istruttorie del Gruppo Tecnico di Lavoro di cui al Decreto dipartimentale n. 12 del 17 febbraio 2009 e delle proposte a riscontro dell’interlocuzione, in presenza e a distanza tramite attivazione di una piattaforma online sul sito dell’Ansas/Indire, con i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti tecnici nonché del confronto con le partii sociali,
le associazioni professionali e disciplinari, i collegi ed ordini professionali i cui risultati sono stati presentati nell’incontro nazionale tenutosi presso la Sala della Comunicazione il 30 novembre 2011;

emana la seguente direttiva:

Art. 1
Oggetto
1. Sono definite, in relazione al secondo biennio e al quinto anno dei percorsi degli Istituti Tecnici, le Linee Guida di cui all’unito documento tecnico, parte integrante della presente direttiva, rese in applicazione dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
2. Le Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno sono poste in linea di continuità con le Linee Guida del primo biennio emanate con la Direttiva n. 57/2010, di cui costituiscono il completamento, e intendono fornire un supporto all’autonomia delle istituzioni scolastiche per sostenere il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, a partire dalle terze classi funzionanti dall’anno scolastico 2012/2013, con particolare riferimento agli aspetti innovativi introdotti dal riordino e ai risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C) del Regolamento n. 88/2010 sopra richiamato.

Art. 2
Monitoraggio
1. L’attuazione delle Linee Guida del secondo biennio e del quinto anno sono oggetto di periodico monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente.
2. Per le predette attività di monitoraggio ci si avvarrà della collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S) e dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.VAL.SI).

La presente Direttiva è sottoposta ai controlli di legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Francesco Profumo

Registrato alla Corte dei Conti
il 20 febbraio 2012
reg. 2 foglio 319

Direttiva Ministero Pubblica Amministrazione 22 dicembre 2011, n.14

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione

 

Direttiva 22 dicembre 2011, n.14

 

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 

Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

 

1. Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L’ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’articolo 58 del Codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio responsabile di cui alla precedente lett. c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

 

2. Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l’acquisizione d’ufficio dei dati o dei documenti e gli “idonei controlli, anche a campione,” di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall’articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine, l’articolo 43, comma S, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che “In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente …. le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.

Inoltre, l’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che “…. al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.

Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall’articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall’articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l’attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate .

 

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

Schema Direttiva 2011 Legge 440 del 97

Schema di direttiva per l’anno 2011 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.