Schema di decreto legislativo
concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente
Archivi categoria: Decreti legislativi
Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)
Schema di decreto legislativo
recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale
Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)
Schema di decreto legislativo
recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività
Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)
Schema di decreto legislativo
recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)
Schema di decreto legislativo
recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione
Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)
Schema di decreto legislativo
recante disciplina della scuola italiana all’estero
Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)
Schema di decreto legislativo
recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)
Schema di decreto legislativo
recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179
Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179
(GU n.214 del 13-9-2016)
Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192)
Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116
Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116
Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16G00127)
(GU n.149 del 28-6-2016 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 4 febbraio 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile. 3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3 Disposizione transitoria 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)
(GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)
Vigente al: 23-6-2016
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016; Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.».
Art. 2 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e».
Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis 1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.». 2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa' in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.».
Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformita' con i principi di proporzionalita' e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5. 1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.».
Art. 5 Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. 4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS - DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».
Art. 6 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter 1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). - 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative. Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche). - 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita' statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3; b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche' l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce: a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati; b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione; c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2; d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati; e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili. 5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.». 3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI».
Art. 7 Inserimento dell'articolo 7-bis 1. Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».
Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.».
Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis 1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6.»; b) il comma 2 e' abrogato. 2. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati. 2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati. 3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. 4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.».
Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.»; c) il comma 2 e' abrogato; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.»; e) il comma 7 e' abrogato; f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d) e' soppressa.
Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «, previsto dalla legge o comunque adottato,»; 2) dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le seguenti: «, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione».
Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse.
Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»; b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.»; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.».
Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter 1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»; b) al comma 1, 1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole « amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche'» sono soppresse; 2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse; c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,» sono soppresse; d) il comma 5 e' abrogato. 2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle societa' controllate). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le societa' a controllo pubblico, nonche' le societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e' condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). - 1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita' informatiche ed e' inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorita' che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonche' gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i compensi a ciascuno di essi liquidati. 3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.».
Art. 15 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.».
Art. 16 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse; b) al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole «articolato per aree professionali,» sono soppresse.
Art. 17 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 18 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte»; b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate» sono soppresse.
Art. 19 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»; b) il comma 3 e' abrogato.
Art. 20 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e».
Art. 21 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, 1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione»; 2) alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»; 3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti»; c) al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)»; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.».
Art. 22 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, 1) la lettera a) e' soppressa; 2) alla lettera b), le parole «12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis»; 3) la lettera c) e' soppressa; 4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 23 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico» sono soppresse.
Art. 24 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le regioni, le province» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province».
Art. 25 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni».
Art. 26 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Art. 27 Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.».
Art. 28 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»; b) al comma 2: 1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»; 2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato» sono soppresse; 3) la lettera b) e' abrogata.
Art. 29 Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e dopo le parole "dei pagamenti»" sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici».
Art. 30 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»; b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa; c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.
Art. 31 Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».
Art. 32 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da: «tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.».
Art. 33 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.»; b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono soppresse; c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,».
Art. 34 Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; b) il comma 2 e' abrogato; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.».
Art. 35 Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione».
Art. 36 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «la CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione,» e le parole «la CIVIT», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»; b) al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.»; c) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.».
Art. 37 Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico»; b) al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'» sono sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,».
Art. 38 Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»; c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».
Art. 39 Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' nazionale anticorruzione»; b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' nazionale anticorruzione»; c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli standard, i modelli e gli schemi»; d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2-bis,».
Art. 40 Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attivita' istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche».
Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 41 Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.»; d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.»; f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»; h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»; i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»; j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio del»; k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalita' di monitoraggio dei»; l) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita' e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'.».
Capo III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 42 Disposizioni transitorie 1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 43 Abrogazioni 1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: a) l'articolo 4; b) l'articolo 11; c) l'articolo 24; d) l'articolo 25; e) l'articolo 34; f) l'articolo 39, comma 1, lettera b); g) l'articolo 42, comma 1, lettera d). 1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 e' abrogato. 2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, e' soppressa. 3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati. 4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.
Art. 44 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO B (articolo 9-bis) ================================================================== | | | | | Obblighi | | | | Amm. che | Norma/e | previsti dal | | | Nome della | detiene la | istitutiva/e | d.lgs. n. 33 | | | banca dati | banca dati |della banca dati | del 2013 | +===+==============+============+=================+==============+ | | | | |Art. 15 (tito-| | | | | |lari di inca- | | | | | |richi di | | | | | |collabora- | | | | | |zione o consu-| | | | | |lenza); | | | | | |art. 17 (dati | | | | | |relativi al | | | | | |personale non | | | | | |a tempo | | | | | |indeter- | | | | |- Artt. 36, |minato); | | | | |co. 3, e 53 del |art. 18 (dati | | | | |d.lgs. n. 165 del|relativi | | | | |2001; |agli inca- | | | | |- art. 1, |richi | | | | |co. 39-40, |conferiti ai | | | | |della legge |dipendenti | |1. | Perla PA | PCM-DFP |n. 190 del 2012 |pubblici) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | | |Art. 16, co. | | | | | |1-2 (dota- | | | | | |zione orga- | | | | | |nica e costo | | | | | |del personale | | | | | |con rapporto | | | | | |di lavoro a | | | | | |tempo indeter-| | | | | |minato); | | | | | |art. 17 (dati | | | | | |relativi al | | | | | |personale | | | | | |non a tempo | | | | | |indeter- | | | | | |minato); | | | | | |art. 21, co. 1| | | | | |(dati sulla | | | SICO - | | |contratta- | | | Sistema Cono-| | |zione col- | | | scitivo del | | |lettiva | | | personale | | |nazionale); | | | dipendente | | |art. 21, co. 2| | | dalle Am- | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla | | | ministra- | |3, e 58-62 del |contratta- | | | zioni pub- | MEF-RGS |d.lgs. n. 165 del|zione integra-| |2. | bliche | (IGOP) |2001 |tiva) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | | |Art. 21, co. 1| | | | | |(dati sulla | | | | | |contrattazione| | | | | |collettiva | | | | | |nazionale); | | | | | |art. 21, co. 2| | | Archivio | |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla | | | contratti | |5, e 47, co. 8, |contratta- | | | del settore | |del d.lgs. n. 165|zione integra-| |3. | pubblico | ARAN CNEL |del 2001 |tiva) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | | |Art. 22 (dati | | | | | |relativi ai | | | | | |soli Enti | | | | | |locali riguar-| | | | | |danti enti | | | | | |pubblici | | | | | |vigilati, | | | | | |enti di di- | | | | | |ritto privato | | | | | |in controllo | | | | | |pubblico, | | | SIQuEL - | | |parteci- | | |Sistema Infor-| | |pazioni in so-| | | mativo | |Art. 1, co. 166- |cieta' di | | | Questionari | Corte dei |167, della legge |diritto pri- | |4. | Enti Locali | conti |n. 266 del 2005 |vato) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | | |Art. 22, commi| | | | | |1 e 2 (dati | | | | | |relativi a | | | | | |societa', enti| | | | | |pubblici e | | | | | |enti di | | | | | |diritto pri- | | | | | |vato parte- | | | | | |cipati dalle | | | | | |ammini- | | | | | |strazioni | | | | | |pubbliche o | | | | | |in cui le Am- | | | | | |ministra- | | | | | |zioni nomi- | | | | | |nano propri | | | | | |rappresen- | | | | | |tanti negli | | | | |- Art. 2, co. |organi di go- | | | | |222, della legge |verno); | | | | |n. 191 del 2009; |art. 30 | | | | |- art. 17, co. |(dati rela- | | | | |3-4, del decreto-|tivi a beni | | | | |legge n. 90 del |immobili | | | | |2014, conver- |posseduti o | | | | |tito, con modifi-|detenuti | | | | |cazioni, dalla |delle ammini- | | | Patrimonio | |legge n. 114 del |strazioni | |5. | della PA | MEF-DT |2014 |pubbliche) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | |- Art. 1, co. 10,| | | | | |del decreto-legge| | | | | |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1| | | | |convertito, con |(pubblicita' | | | | |modificazioni, |dei rendi- | | | Rendiconti | |dalla legge n. |conti dei | | | dei gruppi | |213 del 2012; |gruppi consi- | | | consiliari | Corte dei |- d.P.C.M. 21 |liari regio- | |6. | regionali | conti |dicembre 2012 |nali) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | | |Art.29, co. 1 | | | | | |(bilanci | | | | | |preventivi | | | | | |e consuntivi | | | | | |delle am- | | | | | |ministrazioni | | | | | |pubbliche) | | | | | |Art. 37, | | | | | |comma 1, | | | | | |lett. a), b), | | | | | |c) (informa- | | | | | |zioni relative| | | | | |alle procedure| | | | | |per l'affida- | | | | | |mento e | | | | |- Art. 13 della |l'esecuzione | | | | |legge n. 196 del |di opere e | | | | |2009; |e lavori) | | | | |- decreto |Art. 38, | | | | |del Ministro |Pubblicita' | | | | |dell'economia e |dei processi | | | | |delle finanze n. |di pianifi- | | | | |23411 del 2010; |cazione, | | | BDAP - Banca | |- d.lgs. n. 229 |realizzazione | | | Dati Ammini- | |del 2011; |e valutazione | | | strazioni | |- d.lgs. n. 228 |delle opere | |7. | Pubbliche | MEF-RGS |del 2011; |pubbliche | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | REMS (Real | | | | | |Estate Manage-| | | | | | ment System) | | | | | |- Sistema di | | | | | | Gestione | | | | | | degli Immo- | | |Art. 30 (beni | | | bili di Pro- | | |immobili e | | | prieta' Sta- | | |gestione del | |8. | tale | Demanio | |patrimonio) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | | |Art. 37, co. 1| | | | | |(informazioni | | | | | |relative | | | | | |alle procedure| | | | | |per l'affida- | | | | | |mento e | | | | |- Art. 62-bis |l'esecuzione | | |BDNCP - Banca | |del d.lgs. n. 82 |di opere | | | Dati | |del 2005 ; |e lavori | | | Nazionale | |- art. 6-bis del |pubblici, | | | Contratti | |d.lgs. n. 163 |servizi e | |9. | Pubblici | ANAC |del 2006 |forniture) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+ | | | | |Art. 37, co. 1| | | | | |(informazioni | | | | | |zioni rela- | | | | | |tive alle | | | | | |procedure per | | | | | |l'affidamento | | | | |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione| | | | |122, co. 5 e 128,|di opere e | | | Servizio | |co. 11, del |lavori pub- | | | Contratti | |d.lgs. n. 163 |blici, servizi| |10.| Pubblici | MIT |del 2006 |e forniture) | +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)
Decreto Legislativo 3 marzo 2016, n. 44
Decreto Legislativo 3 marzo 2016, n. 44
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico. (16G00052)
(GU Serie Generale n.73 del 29-3-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 77, 180 e seguenti; Visto il protocollo d'intesa relativo all'individuazione di specifiche misure per armonizzare le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il peculiare ordinamento scolastico della Regione, del 25 luglio 2015 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 5 ottobre 2015; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 4 novembre 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. In considerazione delle specificita' dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonche' dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessita' locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua con propria legge le modalita' e i tempi per l'applicazione dei principi della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla completa attuazione del processo di realizzazione dell'autonomia scolastica di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, al potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, al ruolo e competenze del dirigente scolastico, alle modalita' di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale, alla formazione in servizio del personale docente, alla valutazione del sistema scolastico regionale e delle sue componenti ed al consolidamento dei rapporti tra istruzione e formazione professionale.
Art. 2 1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per l'adattamento alle necessita' locali delle misure contenute negli atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.
Art. 3 1. Ferma restando la competenza regionale in materia di organici scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali.
Art. 4 1. Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione materna, elementare e media», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.
Art. 5 1. In considerazione del sistema scolastico bi-plurilingue della Regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolge, in aggiunta alle prove INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, previste per il restante territorio nazionale, una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese secondo le modalita' definite dalla Regione, ed e' introdotto, a partire dalla scuola primaria, l'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con modalita' CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Art. 6 1. Nell'ambito degli adattamenti dei programmi alle necessita' locali, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto speciale e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono individuati gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico regionale, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi e ordini di scuola determinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, il Governo e la Regione procedono al completamento degli adattamenti e alla revisione di quelli attualmente in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)
(GU n.133 del 11-6-2015 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST); Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21 al 25 giugno 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo; Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e' Focal Point presso l'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) e presso l'Agenzia Marittima Europea (EMSA) in materia di formazione ed addestramento del personale marittimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione: a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - cosi' come disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014; b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; d) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare; e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale; f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave; g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi; h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I; i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo; l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave; n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I; o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla; p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV; s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta; t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina; u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione; v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo II; aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); gg) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di volta in volta vigente; hh) nave da passeggeri: la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata; ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare; ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; nn) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; oo) norme radio: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata; pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione aggiornata; rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata; ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti la conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto; uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilita' in esso specificato; vv) certificato di addestramento: certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti; zz) prova documentale: documentazione diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti; aaa) attestato di addestramento conseguito: documento rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta tutto l'addestramento conseguito; bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino; ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto; eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea; fff) convalida di riconoscimento: il documento, emesso dall'autorita' marittima italiana competente, che convalida il riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo; ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato di competenza o del certificato di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW; hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza o di un certificato di addestramento; iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese; mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata; nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed e' designata dalla societa' come responsabile della protezione della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave e come collegamento con l'agente di protezione della societa' e con l'agente di protezione dell'impianto portuale; ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS; ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002; qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
Art. 3 Autorita' competenti 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo. 2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo. 3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto. 4. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e' competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attivita' svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo. 5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12. 6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato I. 7. Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1. 8. Le autorita' competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.
Art. 4 Formazione ed abilitazione 1. Le autorita' competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I. 2. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz). 3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti.
Art. 5 Disposizioni generali in materia di addestramento 1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2. 2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti, enti e societa' le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3 con uno o piu' decreti, disciplinano, in conformita' con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW: a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali; b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. 4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresi': a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW; b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione. 5. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1, rilasciano la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera c). 6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave. 7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3, le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori. 8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 9. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'autorita' competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento. 11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
Art. 6 Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide 1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso. 2. I radio operatori sono in possesso di un certificato di competenza separato, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme. 3. Il certificato di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e' rilasciato al lavoratore marittimo che e' stato addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 4. Il certificato di competenza riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW posseduta dal lavoratore marittimo. 5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'articolo 13, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII al presente decreto. 6. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), e' parte integrante del certificato di competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3. 7. L'attestato di addestramento conseguito e' altresi' rilasciato al lavoratore marittimo al quale non e' richiesto il possesso del certificato di competenza o il certificato di addestramento. 8. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 6. 9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione. 10. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati. 11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono soggetti a scadenza. 12. Alla convalida di riconoscimento rilasciata dalle autorita' consolari di cui all'articolo 3, comma 7, e' attribuito un numero unico ed hanno la validita' del certificato di competenza o del certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e comunque non superiore a sessanta mesi. 13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana. 14. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7. 15. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato di competenza o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico. 16. I certificati di competenza, i certificati di addestramento e le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese. 17. Le autorita' di cui all'articolo 3, comma 3, procedono al rilascio del certificato di competenza, del certificato di addestramento ovvero dell'attestato di addestramento conseguito previa verifica dell'autenticita' e validita' di qualsiasi prova documentale necessaria all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. 18. Le convalide attestanti il rilascio di certificati di competenza e le convalide di riconoscimento di un certificato di competenza emesso da un Paese parte della Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto.
Art. 7 Requisiti della formazione 1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio. 2. La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.
Art. 8 Viaggi costieri 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera. 2. Con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere determinate disposizioni piu' favorevoli, che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri. 3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti dallo Stato membro dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW. 4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), devono soddisfare requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera. 5. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, per le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri dell'Unione europea o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti. 6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio costiero puo' essere effettuato qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato membro dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti. 7. Il certificato di competenza e la convalida di riconoscimento del certificato di competenza nonche' i certificati di addestramento, rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la limitazione ai viaggi costieri. 8. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, comunica alla Commissione europea in maniera dettagliata le disposizioni relative ai viaggi costieri adottate.
Art. 9 Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza: a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate; b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20. 3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.
Art. 10 Norme di qualita' 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, garantiscono che le attivita' di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o societa', sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualita' che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW. 2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorita' di cui all'articolo 3, relativamente al sistema di valutazione e alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che: a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attivita' conseguenti sono conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e sono idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti; b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione; c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate. 4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
Art. 11 Rilascio e registrazione dei certificati 1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono: a) possedere eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW; b) possedere i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni; c) aver effettuato servizio di navigazione e le attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della navigazione; d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW. 2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina: a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi; c) le procedure di accreditamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualita'; d) l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente; e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validita' quinquennale per i certificati rilasciati. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalita' di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3. 5. Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW. 6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati: a) il numero progressivo; b) le generalita' del titolare; c) il codice fiscale del titolare; d) la data del rilascio; e) l'abilitazione; f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW; g) la scadenza, se prevista; h) il rinnovo, se previsto; i) eventuali limitazioni; l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento; m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento; n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. 7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave. 9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonche', su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalita', le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.
Art. 12 Norme sanitarie 1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attivita' a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita' ad esercitare l'attivita' lavorativa in mare. 2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407: a) visita di medicina generale: si applicano le tariffe previste per le visite mediche di idoneita' per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni; b) visite specialistiche: se effettuate direttamente presso gli ambulatori del Ministero della salute, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, e successive modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori convenzionati, si applicano le tariffe determinate a livello Regionale. 3. Avverso il giudizio di idoneita' ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1 puo' essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW. 4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola I/9 del codice STCW. 5. Se il periodo di validita' di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuera' ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato e' disponibile. 6. In casi urgenti l'autorita' marittima di cui all'articolo 3, comma 3, puo' permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni: a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi; b) il marittimo interessato e' in possesso di un certificato medico scaduto da non piu' di 60 giorni.
Art. 13 Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento 1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare. 2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW. 3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. 4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione. 5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati: a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv); b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa); c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative; d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.
Art. 14 Uso di simulatori 1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano: a) a tutte le attivita' di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori; b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori; c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta dalla parte A del codice STCW.
Art. 15 Responsabilita' delle compagnie di navigazione 1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi: a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato rilasciato in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto; c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e tenuti a disposizione includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati; d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio a bordo di una nave, familiarizzino con i propri compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza; e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto dalla Convenzione STCW; g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione SOLAS 74, nella versione modificata; 2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacita', alla sicurezza della nave. 3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano: a) le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave e con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un ragionevole lasso di tempo durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere: 1) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare; 2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli; b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avra' la responsabilita' di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile. 4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacita' adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilita' da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW. 5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.
Art. 16 Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia 1. Il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non superiori a quattordici ore. 2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni. 3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. 4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108. Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina. 5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni. 6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un luogo facilmente accessibile. 7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. 8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo. 9. Quando il marittimo e' reperibile ha diritto ad un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo e' interrotto da chiamate di lavoro. 10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio e la verifica della conformita' al presente articolo. I marittimi ricevono copia delle registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui autorizzata, e dal marittimo stesso. 11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il comandante puo' esigere lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficolta' in mare e, quindi, sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata la normalita' il comandante provvede affinche' tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi di riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di riposo adeguato. 12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica. 13. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, le autorita' competenti, di cui allo stesso decreto legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi che consentono deroghe, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al comma 1. 14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga. 15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al comma 1, possono essere suddivise in non piu' di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.
Art. 17 Dispensa 1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta ad accertata indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del certificato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorita' consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore. 2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato, la dispensa e' rilasciata al lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare. 3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione. 4. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo. 5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
Art. 18 Comunicazioni a bordo 1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite. 2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, e' stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro. 3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, e' facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri: a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata; b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune; c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali qualora la comunicazione verbale non e' attuabile; d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua; e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri. 4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni. 5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS. 6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro dell'Unione europea osservino il presente articolo.
Art. 19 Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente e' subordinato esclusivamente alla verifica di conformita' dei certificati stessi alla Convenzione STCW. 2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.
Art. 20 Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II. 2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento. 4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. 5. Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo l'allegato III, lettera B). 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo. 7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. 8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.
Art. 21 Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo 1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1 sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera iii), per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo hanno un certificato di competenza o un certificato di addestramento o una prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne sono stati debitamente dispensati. 2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che siano applicate tutte le disposizioni e procedure di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che: a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di addestramento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorita' di cui all'articolo 3, comma 7; b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave. 3. Gli ispettori valutano, in conformita' con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni: a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio; b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali; c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino; d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose, l'ambiente o un rischio per la protezione; e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non e' la persona a cui questo e' stato originariamente rilasciato; f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW. 4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, l'ispettore valuta se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. L'ispettore procede a norma del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port State Control, Paris MOU. 5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
Art. 22 Fermo 1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorita' competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente: a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati, ovvero non fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del proprio certificato di competenza alle autorita' di cui all'articolo 3, comma 7, o non e' stato validamente dispensato; b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza; c) non sono state rispettate le norme in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave; d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino; e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento; f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
Art. 23 Sanzioni 1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo. 2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della meta'. 3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 17, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo. 4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio e' soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non e' in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione e' altresi' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma e' formulato qualora, nelle esercitazioni a cui e' sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui e' adibito nonche' a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento. 5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f), ovvero che il comandante, l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche non hanno completato la formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore. 6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma 3, lettera b), e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 7. La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo. 8. Quando la comunicazione orale a bordo non e' efficace o non e' conforme, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall'articolo 15, comma 5, e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. 10. L'istituto, l'ente o la societa' che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, emessi dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorita' marittima ne da' comunicazione all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione. 11. Quando l'autorita' di cui al comma 13 accerta una o piu' violazioni di lieve entita', tenendo conto delle concrete modalita' della condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al pagamento di una somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorita' verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorita', determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta banca dati non sara' realizzata, l'esito negativo e' comunicato all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalita' idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali e' stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto, ente o societa' autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi piu' gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o societa'. 13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 24 Informazioni a fini statistici 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato IV unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego e' limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche.
Art. 25 Disposizioni abrogative 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136; b) le lettere a), b) e d), del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 270-bis, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonche' le lettere a) e c) del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 271 del medesimo regolamento; c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni; d) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, n. 175.
Art. 26 Modifiche 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, si puo' procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
Art. 27 Clausola d'invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le autorita' competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 28 Disposizioni transitorie 1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, le autorita' competenti possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 2. Fino al 1° gennaio 2017, le autorita' competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 3. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Guidi, Ministro dello sviluppo economico Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lorenzin, Ministro della salute Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Orlando