Archivi categoria: Decreti legislativi

Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)

Schema di decreto legislativo
concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente

Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)

Schema di decreto legislativo
recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale

Schema Decreto Legislativo (CdM, 14.1.17)

Schema di decreto legislativo
recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179
(GU n.214 del 13-9-2016)

Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192)

Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116

Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116

Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16G00127)

(GU n.149 del 28-6-2016 )

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e, in  particolare,  l'articolo  17,
comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino  della
disciplina  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55,  55-bis,
55-ter,  55-quater,  55-quinquies,  55-sexies  come   successivamente
modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 4 febbraio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche all'articolo 55-quater 
            del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Costituisce
falsa attestazione della presenza  in  servizio  qualunque  modalita'
fraudolenta posta in essere, anche  avvalendosi  di  terzi,  per  far
risultare  il  dipendente   in   servizio   o   trarre   in   inganno
l'amministrazione presso la  quale  il  dipendente  presta  attivita'
lavorativa circa il rispetto  dell'orario  di  lavoro  dello  stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato  con  la  propria
condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»; 
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di
cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della  presenza  in
servizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di
sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze,
determina  l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del
dipendente, fatto  salvo  il  diritto  all'assegno  alimentare  nella
misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
senza  obbligo   di   preventiva   audizione   dell'interessato.   La
sospensione e' disposta dal responsabile della struttura  in  cui  il
dipendente  lavora  o,  ove  ne  venga  a   conoscenza   per   primo,
dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4,  con  provvedimento
motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal
momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza.  La
violazione di tale termine non  determina  la  decadenza  dall'azione
disciplinare ne' l'inefficacia  della  sospensione  cautelare,  fatta
salva  l'eventuale  responsabilita'  del  dipendente  cui  essa   sia
imputabile. 
  3-ter. Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare  di
cui al comma 3-bis si procede anche  alla  contestuale  contestazione
per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma  4.  Il  dipendente  e'
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un  preavviso  di
almeno quindici giorni e  puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore
ovvero  da  un  rappresentante  dell'associazione  sindacale  cui  il
lavoratore  aderisce   o   conferisce   mandato.   Fino   alla   data
dell'audizione, il dipendente  convocato  puo'  inviare  una  memoria
scritta o, in  caso  di  grave,  oggettivo  e  assoluto  impedimento,
formulare motivata istanza di  rinvio  del  termine  per  l'esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore  a  cinque  giorni.  Il
differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto
solo una volta nel corso  del  procedimento.  L'Ufficio  conclude  il
procedimento entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte  del
dipendente, della  contestazione  dell'addebito.  La  violazione  dei
suddetti  termini,  fatta  salva  l'eventuale   responsabilita'   del
dipendente cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la  decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della  sanzione  irrogata,
purche' non  risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di
difesa  del  dipendente  e  non  sia  superato  il  termine  per   la
conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 
  3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia  al  pubblico
ministero e la segnalazione alla competente procura  regionale  della
Corte dei  conti  avvengono  entro  quindici  giorni  dall'avvio  del
procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei  conti,  quando
ne ricorrono  i  presupposti,  emette  invito  a  dedurre  per  danno
d'immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di
licenziamento. L'azione di  responsabilita'  e'  esercitata,  con  le
modalita' e nei termini di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
gennaio 1994, n.  19,  entro  i  centoventi  giorni  successivi  alla
denuncia,  senza  possibilita'  di  proroga.  L'ammontare  del  danno
risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice  anche
in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di  informazione  e
comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'  essere  inferiore  a  sei
mensilita' dell'ultimo stipendio  in  godimento,  oltre  interessi  e
spese di giustizia. 
  3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per  i  dirigenti  che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti  privi  di
qualifica dirigenziale, per i responsabili  di  servizio  competenti,
l'omessa  attivazione  del  procedimento  disciplinare   e   l'omessa
adozione  del   provvedimento   di   sospensione   cautelare,   senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con
il licenziamento e di esse e' data  notizia,  da  parte  dell'ufficio
competente   per   il   procedimento   disciplinare,    all'Autorita'
giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di  eventuali
reati.». 
                               Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 3 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)

(GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

 Vigente al: 23-6-2016

 

Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante:
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il Codice del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: «Riordino della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni.». 
                               Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
le  parole  «delle  informazioni   concernenti   l'organizzazione   e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni,  allo  scopo  di»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  dati  e  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei
cittadini,   promuovere   la   partecipazione    degli    interessati
all'attivita' amministrativa e». 
                               Art. 3 
 
       Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Le  disposizioni  del
presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di  chiunque  ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e  dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici   e   privati
giuridicamente rilevanti,  tramite  l'accesso  civico  e  tramite  la
pubblicazione  di  documenti,   informazioni   e   dati   concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni  e  le
modalita' per la loro realizzazione.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art.  2-bis  (Ambito
soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente  decreto,  per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'
portuali,  nonche'  le  autorita'  amministrative   indipendenti   di
garanzia, vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
  a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
  b) alle societa' in controllo pubblico come  definite  dal  decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate  come  definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione  dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  c) alle associazioni,  alle  fondazioni  e  agli  enti  di  diritto
privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni. 
  3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle
societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «i dati  oggetto»  sono  inserite  le
seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i  seguenti:  «1-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti  dati  personali,  con
propria  delibera  adottata,  previa   consultazione   pubblica,   in
conformita' con i principi di proporzionalita' e di  semplificazione,
e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti  sui  soggetti  di
cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i
documenti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella  di  informazioni  riassuntive,  elaborate  per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti  nella
loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5. 
  1-ter. L'Autorita' nazionale  anticorruzione  puo',  con  il  Piano
nazionale  anticorruzione,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
presente decreto,  precisare  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  le
relative modalita'  di  attuazione,  in  relazione  alla  natura  dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per  gli  ordini  e  collegi
professionali.». 
                               Art. 5 
 
          Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  e'
inserito il seguente: «Art. 4-bis  (Trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato  "Soldi
pubblici"  che  consente  l'accesso  ai  dati  dei  pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che  l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 
  2.   Ciascuna   amministrazione   pubblica   sul    proprio    sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della  sezione
"Amministrazione trasparente", i  dati  sui  propri  pagamenti  e  ne
permette la  consultazione  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
  3. Per le spese in materia di personale si applica quanto  previsto
dagli articoli da 15 a 20. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  33  del  2013,
come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO  I-BIS
- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI». 
                               Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n.  33  del  2013  e
  inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter 
 
  1.  L'articolo  5  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  5  (Accesso  civico   a   dati   e
documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente  in  capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,  informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2.  Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
  3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'  sottoposto
ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente. L'istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le
informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.
L'istanza  puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, ed e' presentata  alternativamente  ad  uno
dei seguenti uffici: 
  a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
  d) al responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza, ove l'istanza  abbia  a  oggetto  dati,  informazioni  o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto. 
  4. Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o
cartaceo e' gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su
supporti materiali. 
  5.   Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se
individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio
di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via
telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di
comunicazione.   Entro   dieci   giorni   dalla    ricezione    della
comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso.  A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al  comma  6  e'   sospeso   fino   all'eventuale   opposizione   dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica  amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
  6.  Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali    controinteressati.    In    caso    di     accoglimento,
l'amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso  in  cui
l'istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti   oggetto   di
pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del   presente   decreto,   a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,
indicandogli  il  relativo  collegamento  ipertestuale.  In  caso  di
accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante
l'opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata
indifferibilita',   l'amministrazione   ne   da'   comunicazione   al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i
documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione
della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.   Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa  amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze. 
  7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  puo'
presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di  cui  all'articolo  43,  che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi  di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore  ai   predetti   dieci   giorni.   Avverso   la   decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al  Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
  8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni  o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove  costituito.
Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e'
attribuita al difensore civico competente per  l'ambito  territoriale
immediatamente  superiore.  Il   ricorso   va   altresi'   notificato
all'amministrazione interessata. Il  difensore  civico  si  pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il  difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,  ne  informa
il richiedente  e  lo  comunica  all'amministrazione  competente.  Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso  si  sia  rivolto  al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116,  comma  1,  del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza  al  difensore
civico. Se l'accesso e' stato  negato  o  differito  a  tutela  degli
interessi  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  lettera  a),  il
difensore civico provvede sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, il quale si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione  al  Garante,
il termine per la pronuncia  del  difensore  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore ai predetti dieci giorni. 
  9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai  sensi  del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi  del  comma
8. 
  10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati,
informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai
sensi del presente decreto, il responsabile della  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  ha  l'obbligo  di  effettuare   la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 
  11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  2.  Dopo  l'articolo  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  5-bis
(Esclusioni e limiti all'accesso civico). -  1. L'accesso  civico  di
cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario
per  evitare  un  pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  degli
interessi pubblici inerenti a: 
  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
  b) la sicurezza nazionale; 
  c) la difesa e le questioni militari; 
  d) le relazioni internazionali; 
  e) la politica e  la  stabilita'  finanziaria  ed  economica  dello
Stato; 
  f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
  2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi'  rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
  a)  la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la
disciplina legislativa in materia; 
  b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
  c) gli interessi economici e commerciali di una  persona  fisica  o
giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto
d'autore e i segreti commerciali. 
  3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso  nei  casi
di segreto di Stato e negli  altri  casi  di  divieti  di  accesso  o
divulgazione previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  i  casi  in  cui
l'accesso e' subordinato dalla  disciplina  vigente  al  rispetto  di
specifiche condizioni, modalita' o  limiti,  inclusi  quelli  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui  ai  commi  1  e  2  riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti  del  documento  richiesto,  deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 
  5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano  unicamente  per  il
periodo nel quale la protezione e'  giustificata  in  relazione  alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per  la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2,  sia  sufficiente  fare
ricorso al potere di differimento. 
  6.  Ai  fini  della  definizione  delle  esclusioni  e  dei  limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei  dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
recanti indicazioni operative. 
  Art.  5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati  elementari
raccolti per finalita'  statistiche). - 1.  Gli  enti  e  uffici  del
Sistema statistico nazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  di  seguito  Sistan,  possono  consentire
l'accesso per fini scientifici ai  dati  elementari,  privi  di  ogni
riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta  delle  unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui  i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
  a)  l'accesso  sia  richiesto   da   ricercatori   appartenenti   a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco  redatto  dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito
di valutazione  effettuata  dal  medesimo  soggetto  del  Sistan  che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al  medesimo  comma
3; 
  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'ente  richiedente,  un   impegno   di   riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei  dati,  gli  obblighi  dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in  caso  di  violazione  degli
impegni  assunti,  nonche'  le  misure  adottate  per   tutelare   la
riservatezza dei dati; 
  c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia  ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto  deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo' essere conseguito senza l'utilizzo  di  dati  elementari,  i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi  di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla  proposta  di
ricerca sono  allegate  dichiarazioni  di  riservatezza  sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.  E'  fatto
divieto di effettuare trattamenti  diversi  da  quelli  previsti  nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini  di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi  e  diffonderli,  pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto  dei  tipi  di
dati nonche' dei rischi e delle  conseguenze  di  una  loro  illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori  sotto  forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere  l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In  caso  di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e  l'impossibilita'  di   soluzioni   alternative,   sono   messi   a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo  di  questi  ultimi  avvenga  all'interno  di   laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono  i
dati, accessibili anche da remoto tramite  laboratori  organizzati  e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione  che  il  rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non  permettano  il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle  norme  in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati  personali,  o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al  perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico  cui
afferiscono i dati, sulla base  di  appositi  protocolli  di  ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali
siano richiamate le norme in  materia  di  segreto  statistico  e  di
protezione dei dati personali. 
  3. Sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  il
Comitato di indirizzo e  coordinamento  dell'informazione  statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del  supporto  dell'Istat,  adotta  le  linee  guida  per
l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  In
particolare, il Comstat stabilisce: 
  a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui  al  comma  1,
lettera a),  avuto  riguardo  agli  scopi  istituzionali  perseguiti,
all'attivita'  svolta  e  all'organizzazione  interna  in   relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per  garantire
la sicurezza dei dati; 
  b) i criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di  ricerca  avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita'  di  disporre  dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi  impiegati
per la loro analisi e diffusione; 
  c) le modalita' di organizzazione e  funzionamento  dei  laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2; 
  d) i  criteri  per  l'accreditamento  dei  gestori  dei  laboratori
virtuali, avuto riguardo agli  scopi  istituzionali,  all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la  gestione
e la sicurezza dei dati; 
  e) le conseguenze di eventuali  violazioni  degli  impegni  assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 
  4. Nei siti istituzionali del Sistan  e  di  ciascun  soggetto  del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili. 
  5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.». 
  3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente  Capo:  «CAPO  I-TER  -  PUBBLICAZIONE   DEI   DATI,   DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI». 
                               Art. 7 
 
                   Inserimento dell'articolo 7-bis 
 
  1.  Dopo  l'articolo  7  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   7-bis
(Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di  pubblicazione
dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati  giudiziari,
di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti  istituzionali,  nonche'
il  loro  trattamento  secondo  modalita'  che   ne   consentono   la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai  sensi  dell'articolo  7  nel  rispetto  dei
principi sul trattamento dei dati personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di  specifica  previsione  di  legge  o  regolamento,  nel
rispetto dei limiti indicati  dall'articolo  5-bis,  procedendo  alla
indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali   eventualmente
presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  all'accesso  e  alla  diffusione  delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare  anche  oltre  la  scadenza  del  mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.». 
                               Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai  sensi
dell'articolo 5.»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione  del  rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e  delle  richieste  di
accesso, determina, anche su proposta del Garante per  la  protezione
dei dati personali, i casi in cui la durata della  pubblicazione  del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.». 
                               Art. 9 
 
       Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis 
 
  1. All'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Al
fine di evitare eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione
puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale  alla  sezione
del sito in  cui  sono  presenti  i  relativi  dati,  informazioni  o
documenti,  assicurando  la  qualita'  delle  informazioni   di   cui
all'articolo 6.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2.  Dopo  l'articolo  9  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   9-bis
(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano  i  dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo,  con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con  le  modalita'
di raccolta ed elaborazione dei dati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei  dati  effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i  soggetti  di
cui all'articolo  2-bis  adempiono  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante  la
comunicazione dei dati, delle  informazioni  o  dei  documenti  dagli
stessi detenuti  all'amministrazione  titolare  della  corrispondente
banca dati e con la pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale,
nella  sezione  "Amministrazione   trasparente",   del   collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i  relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni  di  continuare  a  pubblicare  sul  proprio  sito  i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati. 
  3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle  banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione  ai  sensi  del  comma  2  ed
effettivamente comunicati, la richiesta  di  accesso  civico  di  cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione  della
corruzione e della trasparenza  dell'amministrazione  titolare  della
banca dati. 
  4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti  di  cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo  5  e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.». 
                               Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento  con  il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni  amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge  n.  190
del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni  e  dei  dati  ai  sensi  del  presente
decreto.»; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  promozione  di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un  obiettivo  strategico
di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi  nella  definizione  di
obiettivi organizzativi e individuali.»; 
  e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e' soppressa. 
                               Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le  seguenti:  «,
previsto dalla legge o comunque adottato,»; 
      2) dopo le parole «i  codici  di  condotta»  sono  inserite  le
seguenti: «, le misure integrative di  prevenzione  della  corruzione
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190
del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale  e  gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione». 
                               Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse. 
                               Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  rubrica  dell'articolo  14  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
di incarichi dirigenziali»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «di  carattere  elettivo  o  comunque
esercizio di poteri di  indirizzo  politico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche se non  di  carattere  elettivo»  e  le  parole  «le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni  e
gli enti locali pubblicano»; 
  c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.  Le  pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione  o  di  governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,  e
per  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi   titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae.»; 
    d)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e  1-bis  entro  tre
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico  e
per  i  tre  anni  successivi  dalla   cessazione   del   mandato   o
dell'incarico dei soggetti,  salve  le  informazioni  concernenti  la
situazione patrimoniale  e,  ove  consentita,  la  dichiarazione  del
coniuge non separato e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado,  che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del  mandato.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono  accessibili
ai sensi dell'articolo 5.». 
                               Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33  del  2013  e
             inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di   pubblicazione   concernenti   i   titolari   di   incarichi   di
collaborazione o consulenza»; 
  b) al comma 1, 
  1)  all'alinea,  le  parole  «Fermi  restando  gli  obblighi»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli  obblighi»  e  le  parole  «
amministrativi di vertice e di incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse; 
  2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse; 
    c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo  15  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  15-bis
(Obblighi di  pubblicazione  concernenti  incarichi  conferiti  nelle
societa'   controllate). - 1.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a  controllo  pubblico,  nonche'  le
societa' in regime di amministrazione  straordinaria,  ad  esclusione
delle societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i  due  anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento  dell'incarico,  l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
  b) il curriculum vitae; 
  c)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
  d) il tipo di procedura seguita per la selezione del  contraente  e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  2.  La  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma   1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  Art.   15-ter   (Obblighi   di   pubblicazione   concernenti    gli
amministratori e gli esperti nominati  da  organi  giurisdizionali  o
amministrativi).  - 1. L'albo  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  e'  tenuto  con   modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area  pubblica  dedicata  del  sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per  ciascun  iscritto,  gli  incarichi  ricevuti,  con  precisazione
dell'autorita'  che  lo  ha  conferito  e  della  relativa  data   di
attribuzione e di cessazione,  nonche'  gli  acconti  e  il  compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente  sono  inseriti
nell'albo, a cura della  cancelleria,  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di  cui  all'articolo  10
del suddetto decreto  legislativo  n.  14  del  2010  stabilisce  gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  di  cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli  incarichi  conferiti  ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati  di  cui  all'articolo  38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche'  i
compensi a ciascuno di essi liquidati. 
  3. Nel registro di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  vengono  altresi'   annotati   i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in
favore di ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo  28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato  e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
  4.  Le  prefetture  pubblicano  i  provvedimenti  di  nomina  e  di
quantificazione dei compensi degli  amministratori  e  degli  esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90.». 
                               Art. 15 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:   «3-bis.   Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei  processi  di
mobilita'  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
attraverso la  pubblicazione  di  dati  identificativi  dei  soggetti
interessati.». 
                               Art. 16 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le  parole  «con
la  indicazione  delle   diverse   tipologie   di   rapporto,   della
distribuzione di questo personale tra le diverse  qualifiche  e  aree
professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco  dei  titolari
dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  9-bis,  le  pubbliche  amministrazioni»  e  le  parole
«articolato per aree professionali,» sono soppresse. 
                               Art. 17 
 
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole  «presso  l'amministrazione»  sono
inserite le seguenti: «,  nonche'  i  criteri  di  valutazione  della
Commissione e le tracce delle prove scritte»; 
  b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati  nel
corso  dell'ultimo  triennio,  accompagnato   dall'indicazione,   per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti  assunti  e  delle  spese
effettuate» sono soppresse. 
                               Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   «Le   pubbliche
amministrazioni  pubblicano  i  criteri  definiti  nei   sistemi   di
misurazione e valutazione della performance  per  l'assegnazione  del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua  distribuzione,  in
forma aggregata, al fine di dare conto del  livello  di  selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i
dati  relativi  al  grado  di  differenziazione  nell'utilizzo  della
premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
                               Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono
inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e». 
                               Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
ciascuna amministrazione»; 
  2) alla lettera a) le  parole  «e  finanziati  dall'Amministrazione
medesima  ovvero»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»; 
      3) dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  i
provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni  in  societa'  gia'  costituite,
gestione   delle    partecipazioni    pubbliche,    alienazione    di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo  pubblico
in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione   periodica   delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 
  b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
per ciascuno degli enti»; 
  c) al comma  3,  le  parole  «degli  enti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono  pubblicati  i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e  ai  soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14  e  15»  sono
soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione  interessata»
sono inserite le  seguenti:  «ad  esclusione  dei  pagamenti  che  le
amministrazioni sono tenute  ad  erogare  a  fronte  di  obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da  parte  di  uno
degli enti e societa' indicati nelle categorie di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a c)»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni  di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa',  partecipate  da  amministrazioni  pubbliche,  con   azioni
quotate  in  mercati  regolamentati  italiani  o   di   altri   paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.». 
                               Art. 22 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) la lettera a) e' soppressa; 
  2) alla lettera b),  le  parole  «12  aprile  2006,  n.  163»  sono
sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016,  n.  50,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis»; 
  3) la lettera c) e' soppressa; 
  4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
                               Art. 23 
 
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «; la  sua  eventuale  omissione  o  incompletezza  e'
rilevata  d'ufficio  dagli  organi  dirigenziali,  sotto  la  propria
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio  economico»  sono
soppresse. 
                               Art. 24 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le  regioni,  le  province»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
regioni, le province». 
                               Art. 25 
 
          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 26 
 
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le seguenti: «e di quelli detenuti». 
                               Art. 27 
 
          Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi  indipendenti  di  valutazione  o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione  in  forma  anonima
dei dati personali eventualmente presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la
relazione degli organi di revisione  amministrativa  e  contabile  al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al  conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi  ancorche'
non recepiti della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.». 
                               Art. 28 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono  inserite
le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»; 
      2)  alla  lettera  a),  le  parole   «,   evidenziando   quelli
effettivamente sostenuti e quelli  imputati  al  personale  per  ogni
servizio erogato» sono soppresse; 
      3) la lettera b) e' abrogata. 
                               Art. 29 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni», dopo  le  parole  «beni,  servizi,»  sono
inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e  dopo  le  parole
"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  l'ammontare
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici». 
                               Art. 30 
 
          Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»; 
  b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa; 
  c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse. 
                               Art. 31 
 
          Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. L'articolo  37  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  37  (Obblighi   di   pubblicazione
concernenti   i   contratti   pubblici   di   lavori,    servizi    e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le  pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
  a) i dati  previsti  dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190; 
  b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.». 
                               Art. 32 
 
          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e  le  parole  da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  21  del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti  di  programmazione  delle  opere
pubbliche, nonche'  le  informazioni  relative  ai  tempi,  ai  costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere  pubbliche  in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa con l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  che  ne  curano
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nei  propri  siti   web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione; 
    c) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2  sono  quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.». 
                               Art. 33 
 
          Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.   Le
amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro  siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio,  e  ne
permettono la consultazione,  in  forma  sintetica  e  aggregata,  in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale  di
riferimento e ai beneficiari.»; 
  b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i  responsabili  di
strutture semplici,» sono soppresse; 
  c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le
seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,». 
                               Art. 34 
 
          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza  e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  dirigenti
responsabili  dell'amministrazione   e   il   responsabile   per   la
trasparenza  controllano  e   assicurano   la   regolare   attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto.». 
                               Art. 35 
 
          Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
di cui  all'articolo  10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano
triennale per la prevenzione della corruzione». 
                               Art. 36 
 
          Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo n.  33  del  2013,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «la CIVIT, anche in qualita'  di  Autorita'  nazionale
anticorruzione,» e le parole  «la  CIVIT»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»; 
  b) al comma 1,  le  parole  «l'adozione  di  atti  o  provvedimenti
richiesti  dalla  normativa   vigente,   ovvero   la   rimozione   di
comportamenti o atti contrastanti con  i  piani  e  le  regole  sulla
trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla  pubblicazione  di  dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto,  all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza.»; 
    c) al comma 4,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti
periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1  costituisce  illecito  disciplinare.  L'Autorita'  nazionale
anticorruzione segnala l'illecito  all'ufficio  di  cui  all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
dell'amministrazione  interessata  ai   fini   dell'attivazione   del
procedimento   disciplinare   a   carico   del   responsabile   della
pubblicazione  o  del  dirigente  tenuto  alla   trasmissione   delle
informazioni.». 
                               Art. 37 
 
          Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Responsabilita'
derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di  obblighi
di pubblicazione e di accesso civico»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «o  la  mancata  predisposizione  del
Programma  triennale  per  la  trasparenza   e   l'integrita'»   sono
sostituite dalla seguente:  «e  il  rifiuto,  il  differimento  e  la
limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle  ipotesi  previste
dall'articolo 5-bis,». 
                               Art. 38 
 
          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sanzioni  per  la
violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione  di
cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente  che  non
effettua la comunicazione ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica,  nonche'  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei  dati  di  cui  al  medesimo  articolo.  La  stessa
sanzione si applica nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»; 
  c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:  «3.  Le
sanzioni di cui al comma 1  sono  irrogate  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione  disciplina  con
proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981,  n.  689,  il  procedimento  per  l'irrogazione  delle
sanzioni.». 
                               Art. 39 
 
          Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della  funzione  pubblica»
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «L'Autorita'    nazionale
anticorruzione»; 
  b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dall'Autorita'
nazionale anticorruzione»; 
  c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli standard, i modelli e gli schemi»; 
  d) al comma 5 le parole «Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo
11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui  all'articolo
2-bis,». 
                               Art. 40 
 
          Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  le  parole  da  «e  i
soggetti» fino a  «attivita'  istituzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui  all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  realizzano  opere
pubbliche». 

Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

                               Art. 41 
 
        Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 
 
  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del  2012  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il  Piano
nazionale   anticorruzione   e'   adottato   sentiti   il    Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.  Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di  prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
dell'adozione di misure di prevenzione della  corruzione  integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla  dimensione  e  ai
diversi settori di  attivita'  degli  enti,  individua  i  principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione  di
obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione  esercita  poteri  ispettivi  mediante  richiesta   di
notizie,   informazioni,   atti   e    documenti    alle    pubbliche
amministrazioni,  e  ordina  l'adozione  di  atti   o   provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi  4  e  5  e  dalle  regole  sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza citati.»; 
    d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; 
    e) il comma 6, e' sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  con
popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  possono  aggregarsi  per
definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale  per  la  prevenzione
della  corruzione,  secondo  le  indicazioni  contenute   nel   Piano
nazionale anticorruzione  di  cui  al  comma  2-bis.  Ai  fini  della
predisposizione  del  piano  triennale  per  la   prevenzione   della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla
Commissione.»; 
    f) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  L'organo  di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo  in  servizio,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza,  disponendo   le   eventuali   modifiche   organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel  dirigente
apicale, salva diversa e motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza.   Il   Responsabile   della
prevenzione della corruzione e della trasparenza  segnala  all'organo
di  indirizzo  e  all'organismo  indipendente   di   valutazione   le
disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e  indica  agli  uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare  i  nominativi  dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure  in  materia
di prevenzione della corruzione e di  trasparenza.  Eventuali  misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del  Responsabile
della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  per  motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle  sue
funzioni   devono   essere    segnalate    all'Autorita'    nazionale
anticorruzione,  che  puo'  chiedere   informazioni   all'organo   di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3,  articolo  15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 
    g) il comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  L'organo  di
indirizzo  definisce  gli  obiettivi   strategici   in   materia   di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,   che   costituiscono
contenuto    necessario    dei    documenti     di     programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano  triennale  per  la
prevenzione della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  gennaio
di ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano  non  puo'  essere  affidata  a
soggetti  estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  entro  lo  stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11.»; 
    h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  «8-bis.  L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della Relazione sulla performance,  che  i  piani  triennali  per  la
prevenzione  della  corruzione  siano  coerenti  con  gli   obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione  delle  performance  si  tenga  conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.  Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14  in  rapporto
agli obiettivi inerenti alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla
trasparenza. A  tal  fine,  l'Organismo  medesimo  puo'  chiedere  al
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
le informazioni e  i  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  del
controllo e puo'  effettuare  audizioni  di  dipendenti.  L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di
trasparenza.»; 
    i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui  al  comma
16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori  rispetto  a  quelle
indicate nel  Piano  nazionale  anticorruzione,»  e  dopo  le  parole
«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti:  «e  le  relative
misure di contrasto,»; 
    j) alla lettera d) del comma 9, le parole  «monitorare  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
del»; 
    k) alla lettera e) del comma 9, le  parole  «monitorare  i»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
dei»; 
    l) il comma 14 e'  sostituito  dal  seguente:  «14.  In  caso  di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste  dal  Piano,
il responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma  7  del  presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che  provi  di  avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative  modalita'
e di avere vigilato sull'osservanza  del  Piano.  La  violazione,  da
parte  dei   dipendenti   dell'amministrazione,   delle   misure   di
prevenzione previste dal  Piano  costituisce  illecito  disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi
del  comma  7   del   presente   articolo   trasmette   all'organismo
indipendente   di   valutazione    e    all'organo    di    indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei  casi  in
cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora  il  dirigente
responsabile   lo   ritenga   opportuno,    quest'ultimo    riferisce
sull'attivita'.». 

Capo III
Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 42 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  n.
33  del  2013  si  adeguano  alle  modifiche  allo   stesso   decreto
legislativo,  introdotte   dal   presente   decreto,   e   assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato  dall'articolo  6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Gli obblighi di pubblicazione  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   Ai   fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del  predetto  decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  verificano  la  completezza   e   la
correttezza dei dati gia' comunicati alle  pubbliche  amministrazioni
titolari  delle  banche  dati  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto
legislativo n. 33 del  2013,  e,  ove  necessario,  trasmettono  alle
predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati.  A  decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, i soggetti  di  cui  al  citato  articolo  9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo  9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 33 del 2013,  inserito  dall'articolo  15  del
presente decreto, sono dovute anche per i processi  di  mobilita'  di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
                               Art. 43 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: 
  a) l'articolo 4; 
  b) l'articolo 11; 
  c) l'articolo 24; 
  d) l'articolo 25; 
  e) l'articolo 34; 
  f) l'articolo 39, comma 1, lettera b); 
    g) l'articolo 42, comma 1, lettera d). 
  1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n.  118,
l'articolo 1 e' abrogato. 
  2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera  f),  del  comma
611, e' soppressa. 
  3. Alla legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  i  commi  675  e  676
dell'articolo 1 sono abrogati. 
  4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n.
33 del 2013, ovunque ricorrano, si  intendono  riferiti  all'articolo
2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3  del  presente
decreto. 
                               Art. 44 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui  al  presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Renzi, Presidente del Consiglio        
                                  dei ministri                        
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                                  e la pubblica amministrazione       
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                          ALLEGATO B (articolo 9-bis) 
    

 ==================================================================
 |   |              |            |                 |   Obblighi   |
 |   |              |  Amm. che  |     Norma/e     | previsti dal |
 |   |  Nome della  | detiene la |  istitutiva/e   | d.lgs. n. 33 |
 |   |  banca dati  | banca dati |della banca dati |   del 2013   |
 +===+==============+============+=================+==============+
 |   |              |            |                 |Art. 15 (tito-|
 |   |              |            |                 |lari di inca- |
 |   |              |            |                 |richi di      |
 |   |              |            |                 |collabora-    |
 |   |              |            |                 |zione o consu-|
 |   |              |            |                 |lenza);       |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale non |
 |   |              |            |                 |a tempo       |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |- Artt. 36,      |minato);      |
 |   |              |            |co. 3, e 53 del  |art. 18 (dati |
 |   |              |            |d.lgs. n. 165 del|relativi      |
 |   |              |            |2001;            |agli inca-    |
 |   |              |            |- art. 1,        |richi         |
 |   |              |            |co. 39-40,       |conferiti ai  |
 |   |              |            |della legge      |dipendenti    |
 |1. |   Perla PA   |   PCM-DFP  |n. 190 del 2012  |pubblici)     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 16, co.  |
 |   |              |            |                 |1-2 (dota-    |
 |   |              |            |                 |zione orga-   |
 |   |              |            |                 |nica e costo  |
 |   |              |            |                 |del personale |
 |   |              |            |                 |con rapporto  |
 |   |              |            |                 |di lavoro a   |
 |   |              |            |                 |tempo indeter-|
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale     |
 |   |              |            |                 |non a tempo   |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |    SICO -    |            |                 |contratta-    |
 |   | Sistema Cono-|            |                 |zione col-    |
 |   | scitivo del  |            |                 |lettiva       |
 |   |  personale   |            |                 |nazionale);   |
 |   |  dipendente  |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |  dalle Am-   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |  ministra-   |            |3, e 58-62 del   |contratta-    |
 |   |  zioni pub-  |   MEF-RGS  |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
 |2. |    bliche    |   (IGOP)   |2001             |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |              |            |                 |contrattazione|
 |   |              |            |                 |collettiva    |
 |   |              |            |                 |nazionale);   |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |   Archivio   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |   contratti  |            |5, e 47, co. 8,  |contratta-    |
 |   |  del settore |            |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
 |3. |   pubblico   | ARAN CNEL  |del 2001         |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi ai   |
 |   |              |            |                 |soli Enti     |
 |   |              |            |                 |locali riguar-|
 |   |              |            |                 |danti enti    |
 |   |              |            |                 |pubblici      |
 |   |              |            |                 |vigilati,     |
 |   |              |            |                 |enti di di-   |
 |   |              |            |                 |ritto privato |
 |   |              |            |                 |in controllo  |
 |   |              |            |                 |pubblico,     |
 |   |   SIQuEL -   |            |                 |parteci-      |
 |   |Sistema Infor-|            |                 |pazioni in so-|
 |   |    mativo    |            |Art. 1, co. 166- |cieta' di     |
 |   | Questionari  | Corte dei  |167, della legge |diritto pri-  |
 |4. | Enti Locali  |   conti    |n. 266 del 2005  |vato)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22, commi|
 |   |              |            |                 |1 e 2 (dati   |
 |   |              |            |                 |relativi a    |
 |   |              |            |                 |societa', enti|
 |   |              |            |                 |pubblici e    |
 |   |              |            |                 |enti di       |
 |   |              |            |                 |diritto pri-  |
 |   |              |            |                 |vato parte-   |
 |   |              |            |                 |cipati dalle  |
 |   |              |            |                 |ammini-       |
 |   |              |            |                 |strazioni     |
 |   |              |            |                 |pubbliche o   |
 |   |              |            |                 |in cui le Am- |
 |   |              |            |                 |ministra-     |
 |   |              |            |                 |zioni nomi-   |
 |   |              |            |                 |nano propri   |
 |   |              |            |                 |rappresen-    |
 |   |              |            |                 |tanti negli   |
 |   |              |            |- Art. 2, co.    |organi di go- |
 |   |              |            |222, della legge |verno);       |
 |   |              |            |n. 191 del 2009; |art. 30       |
 |   |              |            |- art. 17, co.   |(dati rela-   |
 |   |              |            |3-4, del decreto-|tivi a beni   |
 |   |              |            |legge n. 90 del  |immobili      |
 |   |              |            |2014, conver-    |posseduti o   |
 |   |              |            |tito, con modifi-|detenuti      |
 |   |              |            |cazioni, dalla   |delle ammini- |
 |   |  Patrimonio  |            |legge n. 114 del |strazioni     |
 |5. |   della PA   |   MEF-DT   |2014             |pubbliche)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |- Art. 1, co. 10,|              |
 |   |              |            |del decreto-legge|              |
 |   |              |            |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
 |   |              |            |convertito, con  |(pubblicita'  |
 |   |              |            |modificazioni,   |dei rendi-    |
 |   |  Rendiconti  |            |dalla legge n.   |conti dei     |
 |   |  dei gruppi  |            |213 del 2012;    |gruppi consi- |
 |   |  consiliari  | Corte dei  |- d.P.C.M. 21    |liari regio-  |
 |6. |  regionali   |   conti    |dicembre 2012    |nali)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art.29, co. 1 |
 |   |              |            |                 |(bilanci      |
 |   |              |            |                 |preventivi    |
 |   |              |            |                 |e consuntivi  |
 |   |              |            |                 |delle am-     |
 |   |              |            |                 |ministrazioni |
 |   |              |            |                 |pubbliche)    |
 |   |              |            |                 |Art. 37,      |
 |   |              |            |                 |comma 1,      |
 |   |              |            |                 |lett. a), b), |
 |   |              |            |                 |c) (informa-  |
 |   |              |            |                 |zioni relative|
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 13 della  |l'esecuzione  |
 |   |              |            |legge n. 196 del |di opere  e   |
 |   |              |            |2009;            |e lavori)     |
 |   |              |            |- decreto        |Art. 38,      |
 |   |              |            |del Ministro     |Pubblicita'   |
 |   |              |            |dell'economia e  |dei processi  |
 |   |              |            |delle finanze n. |di pianifi-   |
 |   |              |            |23411 del 2010;  |cazione,      |
 |   | BDAP - Banca |            |- d.lgs. n. 229  |realizzazione |
 |   | Dati Ammini- |            |del 2011;        |e valutazione |
 |   |  strazioni   |            |- d.lgs. n. 228  |delle opere   |
 |7. |  Pubbliche   |   MEF-RGS  |del 2011;        |pubbliche     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |  REMS (Real  |            |                 |              |
 |   |Estate Manage-|            |                 |              |
 |   | ment System) |            |                 |              |
 |   |- Sistema di  |            |                 |              |
 |   |  Gestione    |            |                 |              |
 |   | degli Immo-  |            |                 |Art. 30 (beni |
 |   | bili di Pro- |            |                 |immobili e    |
 |   | prieta' Sta- |            |                 |gestione del  |
 |8. |     tale     |   Demanio  |                 |patrimonio)   |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |relative      |
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 62-bis    |l'esecuzione  |
 |   |BDNCP - Banca |            |del d.lgs. n. 82 |di opere      |
 |   |     Dati     |            |del 2005 ;       |e lavori      |
 |   |  Nazionale   |            |- art. 6-bis del |pubblici,     |
 |   |  Contratti   |            |d.lgs. n. 163    |servizi e     |
 |9. |   Pubblici   |    ANAC    |del 2006         |forniture)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |zioni rela-   |
 |   |              |            |                 |tive alle     |
 |   |              |            |                 |procedure per |
 |   |              |            |                 |l'affidamento |
 |   |              |            |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
 |   |              |            |122, co. 5 e 128,|di opere e    |
 |   |   Servizio   |            |co. 11, del      |lavori pub-   |
 |   |   Contratti  |            |d.lgs. n. 163    |blici, servizi|
 |10.|   Pubblici   |    MIT     |del 2006         |e forniture)  |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+

    

 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)

(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)

Decreto Legislativo 3 marzo 2016, n. 44

Decreto Legislativo 3 marzo 2016, n. 44

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico. (16G00052)

(GU Serie Generale n.73 del 29-3-2016)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 ed, in particolare, l'articolo
1, commi 77, 180 e seguenti; 
  Visto  il  protocollo  d'intesa  relativo   all'individuazione   di
specifiche misure per armonizzare  le  disposizioni  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il peculiare  ordinamento  scolastico  della
Regione,  del  25  luglio  2015  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  la  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Vista la proposta della  Commissione  paritetica,  approvata  nella
riunione del 5 ottobre 2015; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 4 novembre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione delle specificita' dell'ordinamento scolastico
della Valle d'Aosta derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione,  nonche'  dagli  adattamenti  dei  programmi  di
insegnamento  alle  necessita'  locali,  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta individua con propria  legge  le  modalita'  e  i  tempi  per
l'applicazione dei principi della legge 13 luglio 2015, n.  107,  con
particolare riferimento alla  completa  attuazione  del  processo  di
realizzazione dell'autonomia scolastica di cui alla  legge  regionale
26 luglio 2000, n. 19, al  potenziamento  delle  conoscenze  e  delle
competenze degli  studenti,  al  ruolo  e  competenze  del  dirigente
scolastico, alle modalita' di assegnazione del personale  docente  ai
posti della dotazione organica regionale, alla formazione in servizio
del  personale  docente,  alla  valutazione  del  sistema  scolastico
regionale e delle sue componenti ed al  consolidamento  dei  rapporti
tra istruzione e formazione professionale. 
                               Art. 2 
 
  1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per
l'adattamento alle necessita' locali  delle  misure  contenute  negli
atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il  riordino
delle disposizioni legislative in materia di istruzione e  formazione
di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della  legge  13  luglio
2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle  caratteristiche
e delle tradizioni linguistiche  e  culturali  delle  popolazioni  di
lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge
regionale 19 agosto 1998, n. 47. 
                               Art. 3 
 
  1. Ferma restando la competenza regionale in  materia  di  organici
scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia  di
stato giuridico e di trattamento economico del  personale  dirigente,
docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e
gestione delle dotazioni  organiche  dei  propri  ruoli  regionali  e
adotta le necessarie misure per  armonizzare  tali  disposizioni  con
l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali. 
                               Art. 4 
 
  1.  Nell'esercizio  delle  competenze  in  materia  di  «istruzione
materna, elementare e media», ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e  valorizza,
nell'ambito  del  proprio  sistema  regionale   di   istruzione,   le
specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole
dell'infanzia    in    quanto     funzionale     all'alfabetizzazione
bi-plurilingue precoce dei bambini. 
                               Art. 5 
 
  1. In considerazione del sistema  scolastico  bi-plurilingue  della
Regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolge,
in aggiunta alle prove INVALSI  di  cui  al  decreto  legislativo  19
novembre 2004, n. 286, previste per il restante territorio nazionale,
una prova di conoscenza delle lingue francese e  inglese  secondo  le
modalita' definite dalla Regione, ed e' introdotto, a  partire  dalla
scuola primaria, l'insegnamento in lingua inglese di  discipline  non
linguistiche con modalita'  CLIL  (Content  and  Language  Integrated
Learning). 
                               Art. 6 
 
  1. Nell'ambito degli  adattamenti  dei  programmi  alle  necessita'
locali,  ai  sensi  dell'articolo  40  dello   Statuto   speciale   e
dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono individuati
gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico  regionale,
in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi
e  ordini  di  scuola  determinati  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, il  Governo  e  la
Regione procedono al completamento degli adattamenti e alla revisione
di quelli attualmente in vigore. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

(GU n. 144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34)

Vigente al: 25-6-2015IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di rafforzare le opportunita’ di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche’ di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu’ efficiente l’attivita’ ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo piu’ conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalita’ e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento, e a prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la possibilita’ di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita’ lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita’ dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di delega relativo all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta’ interpretative e applicative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
Art. 1 
Forma contrattuale comune 

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Art. 2 
Collaborazioni organizzate dal committente 

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attivita’ prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa’ e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e’ comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

Art. 3 
Disciplina delle mansioni 

1. L’articolo 2103 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

«2103. Prestazione del lavoro. – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo’ essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche’ rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni e’ accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita’ dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche’ rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e’ comunicato per iscritto, a pena di nullita’, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita’ di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalita’ o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta’ del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non puo’ essere trasferito da un’unita’ produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e’ nullo.».

2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e’ abrogato.

Capo II 
Lavoro a orario ridotto e flessibile 
Sezione I 
Lavoro a tempo parziale 
Art. 4 
Definizione 

1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione puo’ avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.

Art. 5 
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale 

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e’ contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

3. Quando l’organizzazione del lavoro e’ articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 puo’ avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Art. 6 
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche 

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facolta’ di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro puo’ richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore puo’ rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare e’ retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale e’ consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, cosi’ come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.

4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonche’ a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.

6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facolta’ del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullita’, le condizioni e le modalita’ con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, puo’ modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonche’ la misura massima dell’aumento, che non puo’ eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ riconosciuta la facolta’ di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Art. 7 
Trattamento del lavoratore a tempo parziale 

1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo e’ riproporzionato in ragione della ridotta entita’ della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.

Art. 8 
Trasformazione del rapporto 

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e’ ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonche’ da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita’ lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e’ trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche’ nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita’ lavorativa con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessita’ di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e’ riconosciuta la priorita’ nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta’ non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, e’ riconosciuta la priorita’ nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore puo’ chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche’ con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e’ tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e’ tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia’ dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita’ produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Art. 9 
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale 

1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unita’ intere di orario a tempo pieno.

Art. 10 
Sanzioni 

1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e’ dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.

2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e’ dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalita’ temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita’ familiari del lavoratore interessato e della sua necessita’ di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita’ lavorativa, nonche’ delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita’ e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Art. 11 
Disciplina previdenziale 
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo cosi’ ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l’attivita’ principale per gli effetti dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS.3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e’ uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e’ determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma e’ stabilita con le modalita’ di cui al comma 1.

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianita’ relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario effettivamente svolto, l’anzianita’ inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Art. 12 
Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

Sezione II 
Lavoro intermittente 
Art. 13 
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente 

1. Il contratto di lavoro intermittente e’ il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo’ utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita’ di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.2. Il contratto di lavoro intermittente puo’ in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di eta’, purche’ le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piu’ di 55 anni.

3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e’ ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilita’ a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennita’ di disponibilita’ di cui all’articolo 16.

5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14 
Divieti 

1. E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita’ produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 15 
Forma e comunicazioni 

1. Il contratto di lavoro intermittente e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13;

b) luogo e modalita’ della disponibilita’, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo’ essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennita’ di disponibilita’, ove prevista;

d) forme e modalita’, con cui il datore di lavoro e’ legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonche’ modalita’ di rilevazione della prestazione;

e) tempi e modalita’ di pagamento della retribuzione e della indennita’ di disponibilita’;

f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita’ dedotta in contratto.

2. Fatte salve le previsioni piu’ favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro e’ tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

3. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e’ tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalita’ applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonche’ ulteriori modalita’ di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 16 
Indennita’ di disponibilita’ 

1. La misura dell’indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in quote orarie, e’ determinata dai contratti collettivi e non e’ comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

2. L’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

3. L’indennita’ di disponibilita’ e’ assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennita’ di disponibilita’. Ove non provveda all’adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all’indennita’ per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.

5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo’ costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennita’ di disponibilita’ riferita al periodo successivo al rifiuto.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente puo’ versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell’indennita’ di disponibilita’ fino a concorrenza del medesimo importo.

Art. 17 
Principio di non discriminazione 

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parita’ di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, e’ riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche’ delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternita’ e parentale.

Art. 18 
Computo del lavoratore intermittente 

1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente e’ computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Capo III 
Lavoro a tempo determinato 
Art. 19 
Apposizione del termine e durata massima 

1. Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attivita’ stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non puo’ superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi’ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo’ essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche’ di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche’ le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalita’ definite dai contratti collettivi.

Art. 20 
Divieti 

1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e’ ammessa:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita’ produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita’, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 21 
Proroghe e rinnovi 

1. Il termine del contratto a tempo determinato puo’ essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita’ stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche’ nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa’, ovvero per il piu’ limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa’ gia’ costituite.

Art. 22 
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine 

1. Fermi i limiti di durata massima di cui all’articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Art. 23 
Numero complessivo di contratti a tempo determinato 

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e’ sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche’ da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attivita’, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa’ ovvero per il piu’ limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa’ gia’ costituite;

c) per lo svolgimento delle attivita’ stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di eta’ superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra universita’ private, incluse le filiazioni di universita’ straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita’ di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita’ di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e’ superiore a uno;

b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e’ superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalita’ e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Art. 24 
Diritti di precedenza 

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu’ contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivita’ lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita’ di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attivita’ lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e’ altresi’ riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attivita’ stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita’ stagionali.

4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e puo’ essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta’ in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Art. 25 
Principio di non discriminazione 

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro e’ punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a piu’ di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.

Art. 26 
Formazione 

1. I contratti collettivi possono prevedere modalita’ e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunita’ di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita’ occupazionale.

Art. 27 
Criteri di computo 

1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Art. 28 
Decadenza e tutele 

1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalita’ previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi’ applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita’ ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 2 e’ ridotto alla meta’.

Art. 29 
Esclusioni e discipline specifiche 

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto gia’ disciplinati da specifiche normative:

a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;

b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi’ come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Sono, altresi’, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;

b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;

c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;

d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.

4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Capo IV 
Somministrazione di lavoro 
Art. 30 
Definizione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu’ lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita’ nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.


Art. 31 
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato 

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo’ eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unita’ superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attivita’ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e’ utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32 
Divieti 

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unita’ produttive nelle quali si e’ proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unita’ produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 33 
Forma del contratto di somministrazione 

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e’ stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche’ la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.

Art. 34 
Disciplina dei rapporti di lavoro 

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro e’ determinata l’indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo’ in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non e’ computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e’ computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966.

Art. 35 
Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta’ 

1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita’ di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore e’ obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalita’ e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresi’ diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unita’ produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa’ cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita’ di servizio.

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita’ produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformita’ al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione puo’ prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e’ tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.

6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che e’ riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

8. E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta’ dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita’, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.


Art. 36 
Diritti sindacali e garanzie collettive 

1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di liberta’ e di attivita’ sindacale, nonche’ a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.


Art. 37 
Norme previdenziali 

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e’ inquadrato nel settore terziario. L’indennita’ di disponibilita’ e’ assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

2. Il somministratore non e’ tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l’attivita’ svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia gia’ assicurata.

4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

Art. 38 
Somministrazione irregolare 

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro e’ nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo’ chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 39 
Decadenza e tutele 

1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita’ presso l’utilizzatore.

2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita’ ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita’ presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 40 
Sanzioni 

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonche’, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all’articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Capo V 
Apprendistato 
Art. 41 
Definizione 

1. L’apprendistato e’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Art. 42 
Disciplina generale 

1. Il contratto di apprendistato e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e’ predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell’istituzione formativa, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.

3. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.

4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilita’ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e’ finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianita’ di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilita’ di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilita’ del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche’ nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilita’ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilita’ di definire forme e modalita’ per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

6. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l’invalidita’ e vecchiaia;

d) maternita’;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l’impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e’ dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo’ assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo’ superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo’ superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita’. E’ in ogni caso esclusa la possibilita’ di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

8. Ferma restando la possibilita’ per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e’ subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e’ in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.


Art. 43 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 

1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e’ strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all’articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attivita’, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di eta’ e fino al compimento dei 25. La durata del contratto e’ determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo’ in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e’ rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l’esercizio con propri decreti.

4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facolta’ di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita’ professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato puo’ essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturita’ professionale all’esito del corso annuale integrativo.

5. Possono essere, altresi’, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle gia’ previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e’ abrogato il comma 2 dell’articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia’ attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che puo’ essere svolto in apprendistato, nonche’ il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome.
Nell’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda e’ impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto e non puo’ essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonche’ per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e’ esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e’ riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita’ stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonche’ del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, e’ possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo’ eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5.

Art. 44 
Apprendistato professionalizzante 

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante puo’ essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta’. La qualificazione professionale al cui conseguimento e’ finalizzato il contratto e’ determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonche’ la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non puo’ essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilita’ del datore di lavoro, e’ integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita’ di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita’ previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralita’, le modalita’ per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita’ in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 45 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita’ di ricerca, nonche’ per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita’ professionale all’esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita’, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi’, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita’ di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. La formazione esterna all’azienda e’ svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente e’ iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo’, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e’ esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e’ riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita’, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46 
Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze 

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, e’ di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b)
dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

Art. 47 
Disposizioni finali 

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita’ di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro e’ tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonche’ per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata da 300 a 1500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L’autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ la direzione territoriale del lavoro.

3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e’ possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta’, i lavoratori beneficiari di indennita’ di mobilita’ o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche’, per i lavoratori beneficiari di indennita’ di mobilita’, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

6. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonche’ l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attivita’ pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu’ regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove e’ ubicata la sede legale e possono altresi’ accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove e’ ubicata la sede legale.

9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Capo VI 
Lavoro accessorio 
Art. 48 
Definizione e campo di applicazione 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita’ lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita’ dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita’ lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;

b) alle attivita’ agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e’ consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita’ interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita’ di cui all’articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49 
Disciplina del lavoro accessorio 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalita’ telematiche uno o piu’ carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e’ fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita’ lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario e’ fissato in 10 euro e nel settore agricolo e’ pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita’ telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi’, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e’ esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresi’ il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali puo’ essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita’, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e’ prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, puo’ stabilire specifiche condizioni, modalita’ e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita’ per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio gia’ richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 50 
Coordinamento informativo a fini previdenziali 

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita’ di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo 49, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Capo VII 
Disposizioni finali 
Art. 51 
Norme di rinvio ai contratti collettivi 

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 52 
Superamento del contratto a progetto 

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia’ in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile.

Art. 53 
Superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro 

1. All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non puo’ consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;

b) il comma terzo e’ abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Art. 54 
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA 

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonche’ di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti gia’ parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

2. L’assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Art. 55 
Abrogazioni e norme transitorie 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;

b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l’articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;

d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonche’ da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

e) l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) l’articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole
«e’ fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto disposto dall’articolo 47, comma 5;

h) l’articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

i) l’articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;

l) l’articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia’ attivati;

m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.

2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e’ abrogato dal 1° gennaio 2017.

3. Sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

Art. 56 
Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia 

1. Alle minori entrate contributive derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior accesso ai benefici contributivi di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di euro per l’anno 2015, 58 milioni di euro per l’anno 2016, 67 milioni di euro per l’anno 2017, 53 milioni di euro per l’anno 2018 e in 8 milioni di euro per l’anno 2019 si provvede:a) quanto a 16 milioni di euro per l’anno 2015, 52 milioni di euro per l’anno 2016, 40 milioni di euro per l’anno 2017, 28 milioni di euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 6 milioni per l’anno 2016, 20 milioni per l’anno 2017, 16 milioni di euro per l’anno 2018 e a 8 milioni di euro per l’anno 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle medesime disposizioni;

c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2017 e a 9 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura pari a 12 milioni di euro per l’anno 2017 e a 15 milioni di euro per l’anno 2018 al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E’ conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonche’, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all’esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme accantonate e non utilizzate all’esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 15 giugno 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)

(GU n.133 del 11-6-2015 )

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  recante  adesione  alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a  Londra
il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 ottobre 2003, n. 305; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  108,  concernente
l'attuazione  della   direttiva   1999/63/CE   relativa   all'accordo
sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)  e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST); 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  119,  concernente
l'attuazione della  direttiva  2002/84/CE  in  materia  di  sicurezza
marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  Internazionale  sugli  standards  di
addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21  al
25 giugno 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del  23
dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero  ed  i  compiti
degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti  8  marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del  28  marzo  2007,
recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo  svolgimento
dei corsi di addestramento per il personale marittimo; 
  Considerato che il Ministero delle  infrastrutture  e  trasporti  -
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne  e'  Focal  Point  presso   l'Organizzazione   Internazionale
Marittima (IMO)  e  presso  l'Agenzia  Marittima  Europea  (EMSA)  in
materia di formazione ed addestramento del personale marittimo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e  della  salute,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani,
ai lavoratori marittimi di Stati  membri  dell'Unione  europea  ed  a
quelli di Paesi terzi titolari di un certificato  rilasciato  da  uno
Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio  a  bordo  di
navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad
eccezione: 
  a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi
di  proprieta'  o  gestite   dagli   Stati   che   siano   utilizzate
esclusivamente per servizi governativi non commerciali; 
  b) delle navi da pesca; 
  c) delle unita'  da  diporto  che  non  effettuano  alcun  traffico
commerciale; 
  d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti:  la  Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne -  cosi'
come  disciplinata  dall'articolo  6,  comma  8,  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  agosto
2014; 
  b) Comando generale del Corpo delle  Capitanerie  di  porto:  cosi'
come disciplinato dall'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72,  e  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346; 
  c) direzione marittima: l'ufficio della zona  marittima,  ai  sensi
del combinato disposto dell'articolo 16, secondo  comma,  del  codice
della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328; 
  d) autorita' marittima: gli  uffici  di  cui  all'articolo  17  del
codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente  di
mare; 
  e) lavoratore marittimo:  ogni  persona  che  svolge,  a  qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una  nave  che  ha
ricevuto una formazione ed  e'  in  possesso  di  un  certificato  di
competenza o di un  certificato  di  addestramento  o  di  una  prova
documentale; 
  f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave; 
  g) ufficiale: un membro dell'equipaggio,  diverso  dal  comandante,
nominato in  tale  funzione  in  forza  di  leggi  o  di  regolamenti
nazionali  o,  in  mancanza  di  questi,  in  forza   dei   contratti
collettivi; 
  h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia  di
navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I; 
  i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il
comandante in linea gerarchica, al quale  compete  il  comando  della
nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo; 
  l) allievo ufficiale di coperta: una persona  che  sta  effettuando
l'addestramento per diventare ufficiale di  coperta,  designata  come
tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 
  m) direttore di  macchina:  l'ufficiale  di  macchina  responsabile
della propulsione meccanica, del funzionamento e  della  manutenzione
degli impianti meccanici ed elettrici della nave; 
  n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in
macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I; 
  o)  primo  ufficiale  di   macchina:   l'ufficiale   di   macchina,
immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al
quale compete la responsabilita'  della  propulsione  meccanica,  del
funzionamento  e  della  manutenzione  degli  impianti  meccanici  ed
elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado  di
esercitarla; 
  p) allievo ufficiale di macchina: una persona che  sta  effettuando
l'addestramento per diventare ufficiale di macchina,  designata  come
tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; 
  q) radio operatore: un membro dell'equipaggio  in  possesso  di  un
certificato    di    competenza     rilasciato     o     riconosciuto
dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma  6,  del
presente  decreto,  che  abilita  all'esercizio   di   una   stazione
radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; 
  r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita'  delle
disposizioni di cui all'allegato I, capo IV; 
  s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio  di  una
nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta; 
  t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di  una
nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina; 
  u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo  di
una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione; 
  v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato  in  conformita'
dell'allegato I, capo III; 
  z)  marittimo  abilitato  di   coperta:   comune   qualificato   in
conformita' dell'allegato I, capo II; 
  aa)  marittimo  abilitato  di  macchina:  comune   qualificato   in
conformita' dell'allegato I, capo III; 
  bb)  comune  elettrotecnico:  comune  qualificato  in   conformita'
dell'allegato I, capo III; 
  cc) nave adibita alla navigazione marittima: una  nave  diversa  da
quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne,  nelle  acque
protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone  in
cui si applicano i regolamenti portuali; 
  dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata
in uno Stato membro  dell'Unione  europea  e  battente  bandiera  del
medesimo   Stato   membro   conformemente   alla   legislazione    di
quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono
equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; 
  ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il  trasporto
alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; 
  ff) nave chimichiera: la nave, costruita  o  adattata,  adibita  al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi  dei  prodotti  chimici  allo
stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale  dei
trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); 
  gg) nave gasiera:  la  nave,  costruita  od  adattata,  adibita  al
trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi  dei  prodotti  gassosi  allo
stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti  elencati  nel
capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di  gas  (IBC
code), di volta in volta vigente; 
  hh)  nave  da  passeggeri:  la  nave  definita  nella   convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita  umana  in  mare,  1974
(SOLAS 74), nella versione modificata; 
  ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce  od  altre
risorse vive del mare; 
  ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da  passeggeri  avente  spazi
per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali  come
definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; 
  mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa
come definiti dall'articolo 1, comma  1,  punti  37,  39  e  40,  del
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435; 
  nn) potenza di propulsione: la potenza  di  uscita  totale  massima
nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti  gli  apparati  di
propulsione principali della  nave  che  appare  sul  certificato  di
iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; 
  oo) norme radio: le norme radio allegate, o  considerate  allegate,
alla  convenzione  internazionale  delle   telecomunicazioni,   nella
versione modificata; 
  pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della
guardia, di radiocomunicazione,  di  manutenzione  e  di  riparazione
tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della  Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
a  discrezione  dei  singoli  Stati   membri   e   delle   pertinenti
raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); 
  qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione  marittima
internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente
di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto
applicabile alle materie in oggetto tenuto conto  delle  disposizioni
transitorie  di  cui  all'articolo  VII  e  alla  regola  I/15  della
convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili  del
codice STCW, adottata a Londra il 7  luglio  1978  e  ratificata  con
legge  21  novembre  1985,  n.  739,  entrambi  nella  loro  versione
aggiornata; 
  rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di  mare,  del
rilascio dei brevetti e  della  guardia,  adottato  dalla  conferenza
delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del  1995,
nella versione aggiornata; 
  ss)  Convenzione  SOLAS:  la  Convenzione  internazionale  per   la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra  nel  1974  e
resa esecutiva con  legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  successivi
emendamenti; 
  tt)  compagnia  di  navigazione:  la  persona  fisica  o  giuridica
proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica,
quale l'armatore od il noleggiatore a  scafo  nudo  della  nave,  che
abbia  rilevato  dal   proprietario   responsabilita'   inerenti   la
conduzione della stessa,  assumendosi  cosi'  tutti  i  doveri  e  le
responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle  disposizioni
del presente decreto; 
  uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato
relativo a comandanti, ufficiali e  radio  operatori  del  GMDSS,  in
conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che  abilita  il
legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e  a  svolgere
le  funzioni  previste  al  livello  di   responsabilita'   in   esso
specificato; 
  vv)  certificato  di  addestramento:  certificato  diverso  da   un
certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante  che
i  pertinenti  requisiti  in  materia  di  formazione,  competenza  o
servizio in navigazione previsti  dal  presente  decreto  legislativo
sono soddisfatti; 
  zz) prova documentale: documentazione diversa  dal  certificato  di
competenza  o  dal  certificato  di  addestramento  utilizzata  quale
evidenza che i pertinenti requisiti  previsti  dal  presente  decreto
legislativo sono soddisfatti; 
  aaa) attestato di addestramento  conseguito:  documento  rilasciato
dall'Amministrazione competente  che  riporta  tutto  l'addestramento
conseguito; 
  bbb) funzioni: una serie di  compiti,  servizi  e  responsabilita',
come specificatamente indicati dal  codice  STCW,  necessari  per  la
conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e  la
tutela dell'ambiente marino; 
  ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto  a  bordo  di  una
nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di  un  certificato
di competenza o di un certificato di addestramento  o  di  una  prova
documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; 
  ddd)  riconosciuto:  riconosciuto   dall'amministrazione   italiana
competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto; 
  eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro  dell'Unione
europea; 
  fff)   convalida   di   riconoscimento:   il   documento,    emesso
dall'autorita'  marittima  italiana  competente,  che  convalida   il
riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di
addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da  un
Paese terzo; 
  ggg)  riconoscimento:  l'accettazione   da   parte   dell'autorita'
italiana competente del certificato di competenza o  del  certificato
di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione
STCW; 
  hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in  cui  un  marittimo
chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza  o  di  un
certificato di addestramento; 
  iii) ispettore: soggetto appartenente  unicamente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; 
  lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante
dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese; 
  mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la  sicurezza  degli
impianti portuali e delle navi (International Ship and Port  Facility
Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2  della
conferenza degli Stati  contraenti  alla  SOLAS  74,  nella  versione
aggiornata; 
  nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a  bordo  della
nave che risponde al comandante ed e' designata dalla  societa'  come
responsabile  della  protezione  della  nave   e,   in   particolare,
dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della  nave  e
come collegamento con l'agente di protezione  della  societa'  e  con
l'agente di protezione dell'impianto portuale; 
  ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le  mansioni  per  la
protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS  74,
nella versione modificata, e dal codice ISPS; 
  ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 novembre 2002; 
  qqq)  agenzia:  l'Agenzia  europea  per  la  sicurezza   marittima,
istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 27 giugno 2002. 
                               Art. 3 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente  per  l'attuazione
della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di
personale marittimo. 
  2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b),  e'  competente  in  materia  di
personale  marittimo  e  delle  relative  qualifiche   professionali,
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di  formazione  e  di  addestramento  del  personale  marittimo,
gestione del sistema informativo della  gente  di  mare.  Il  Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso
l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli  di  intesa,
attuano i raccordi necessari  ai  fini  della  semplificazione  delle
procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo. 
  3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
d), secondo il riparto di cui all'articolo 219  del  regolamento  per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, sono competenti per  il  rilascio  dei  certificati  di
competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali  prove
documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito,  con
le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto. 
  4.  Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'   e   ricerca   e'
competente,   nel   rispetto   dell'autonomia    delle    istituzioni
scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi  generali  per
garantire livelli di prestazioni  uniformi  su  tutto  il  territorio
nazionale, di controllo  e  monitoraggio  delle  attivita'  svolte  e
verifica  dell'attuazione  della  disciplina  nazionale  inerente   i
percorsi  di  istruzione  concernenti  il   settore   del   trasporto
marittimo. 
  5.  Il  Ministero  della   salute   rilascia   i   certificati   di
addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa
definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2,  e
i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati  di
competenza di cui al capo IV dell'allegato I. 
  7. Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo  127  del
codice della navigazione, rilasciano la convalida  di  riconoscimento
di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2,  II/3,
III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW  o  di
un certificato di addestramento di cui alle  Regole  V/1-1,  V/1-2  e
VI/4 della Convenzione STCW redatta su  carta  valori,  con  oneri  a
carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei  certificati
emessi da Stati membri dell'Unione  europea  o  di  altri  Stati  non
facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato  un
accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1. 
  8. Le autorita' competenti di cui  ai  commi  3,  5,  6  provvedono
altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di
addestramento e delle prove documentali. 
                               Art. 4 
 
                     Formazione ed abilitazione 
 
  1. Le autorita'  competenti,  ciascuna  per  le  parti  di  propria
competenza, assicurano che i lavoratori  marittimi  che  svolgono  le
proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo  1  ricevano
una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW,  di  cui
all'allegato I. 
  2.  Le  autorita'  marittime,  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
assicurano  che  i  lavoratori  marittimi  che  svolgono  le  proprie
funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in  possesso
di un certificato di competenza o di un certificato di  addestramento
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  uu)  e  vv)  e  delle  prove
documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz). 
  3.  Le  autorita'  marittime,  di  cui  all'articolo  3,  comma   3
assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere  abilitati
in conformita' alla regola III/10.4 della  Convenzione  SOLAS,  siano
formati ed in possesso delle  prescritte  certificazioni  di  cui  al
presente decreto. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alla
Commissione europea le disposizioni adottate in materia di formazione
ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti. 
                               Art. 5 
 
 
          Disposizioni generali in materia di addestramento 
 
  1. L'addestramento dei  lavoratori  marittimi  e'  disciplinato  ai
sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed
e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato
a istituti, enti  e  societa'  ritenuti  idonei  ed  autorizzati  con
provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3,  comma
2. 
  2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti,  enti  e
societa' le  qualifiche  e  l'esperienza  degli  insegnanti  e  degli
esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 
  3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3  con  uno  o  piu'
decreti, disciplinano, in conformita'  con  requisiti  e  le  opzioni
previste dalla Convenzione STCW: 
  a)  i  programmi,  le  procedure  e  le  commissioni  d'esame   per
l'ottenimento del  certificato  di  competenza,  del  certificato  di
addestramento e delle prove documentali; 
  b)  i  programmi,  le  procedure  e  le  commissioni  d'esame   per
l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. 
  4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresi': 
  a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del
lavoro, e le modalita' di svolgimento  dei  corsi,  che  includono  i
metodi di insegnamento,  le  procedure  ed  il  materiale  scolastico
occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti  secondo
quanto  previsto  dall'annesso  alla   Convenzione   STCW   e   delle
corrispondenti sezioni del codice STCW; 
  b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo  istruttori
che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche
e  di  esperienza  professionale  pratica  ritenute   adeguate   agli
specifici tipi e livelli dell'attivita'  di  addestramento.  In  ogni
caso, ogni istruttore deve conoscere il  programma  e  gli  obiettivi
specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto,  se
l'addestramento  e'  effettuato  con  l'ausilio  di  simulatori,  una
formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che  comportano
l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente  esperienza  pratica
nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; 
  c) la composizione quantitativa  e  qualitativa  delle  commissioni
innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame
teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da  persone
in  grado  di  valutare  il  possesso  da  parte  dell'allievo  delle
conoscenze teoriche e delle abilita'  pratiche  richieste.  Prima  di
assumere  le  relative  funzioni,  ogni  esaminatore  deve   ricevere
un'istruzione adeguata sui metodi e le  pratiche  di  valutazione,  e
deve maturare,  se  l'attivita'  di  valutazione  e'  effettuata  con
l'ausilio di un simulatore, una sufficiente  esperienza  pratica  del
simulatore medesimo, come strumento di valutazione. 
  5. Gli istituti, gli  enti  e  le  societa'  di  cui  al  comma  1,
rilasciano la prova documentale  a  coloro  i  quali  hanno  superato
l'esame di cui al comma 4, lettera c). 
  6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo  alle
normali operazioni della nave. 
  7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo  3,
le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed
addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al  comma
1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi  definiti,  inclusi
quelli riguardanti le qualifiche  e  l'esperienza  di  istruttori  ed
esaminatori. 
  8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal  comma  1,
per ogni corso e programma di  addestramento,  sono  stabilite  anche
norme di qualita' che identificano gli  obiettivi  dell'addestramento
ed  i  livelli  di  cognizione,  di  apprendimento  e  di   capacita'
professionale da conseguire. 
  9. Le spese  derivanti  dalle  attivita'  espletate  dall'autorita'
competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti
e societa'  di  addestramento  sono  a  carico  dei  richiedenti,  ad
eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo  effettivo  della
prestazione resa. Sono altresi' a carico  dei  richiedenti  le  spese
connesse con l'attivita' di controllo. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del
servizio, ed aggiornate, almeno ogni due  anni,  le  tariffe  per  le
attivita' autorizzative e di controllo e  le  relative  modalita'  di
versamento. 
  11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie  di  cui
alla  regola  VI/4  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW   e   della
corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di  appositi  corsi
gestiti  da  strutture  sanitarie  pubbliche  disciplinati  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei
richiedenti. 
                               Art. 6 
 
 
 Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide 
 
  1. Il comandante,  il  direttore  di  macchina,  gli  ufficiali  di
coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e
di macchina, i marittimi abilitati  di  coperta  e  di  macchina,  il
comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi
contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono  in
possesso di un certificato di  competenza  o  di  un  certificato  di
addestramento  ovvero  della  convalida  di  riconoscimento   di   un
certificato di competenza rilasciati  da  una  delle  amministrazioni
indicate all'articolo 3,  che  abilita  il  titolare  a  svolgere  le
competenze menzionate nel certificato stesso. 
  2. I  radio  operatori  sono  in  possesso  di  un  certificato  di
competenza separato,  rilasciato  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), nel quale e' indicato  che
il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti
norme. 
  3. Il certificato di competenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e' rilasciato  al  lavoratore  marittimo  che  e'  stato
addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 
  4. Il certificato di competenza riporta la sola  indicazione  della
regola  di  cui  alla  Convenzione  STCW  posseduta  dal   lavoratore
marittimo. 
  5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di  cui  all'articolo
13,  al   lavoratore   marittimo   e'   rilasciato   l'attestato   di
addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato  VII
al presente decreto. 
  6. L'attestato di addestramento conseguito di cui  all'articolo  2,
comma 1,  lettera  aaa),  e'  parte  integrante  del  certificato  di
competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento  specifico
richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato  di  cui
al comma 3. 
  7. L'attestato di addestramento conseguito e'  altresi'  rilasciato
al lavoratore marittimo al quale non e'  richiesto  il  possesso  del
certificato di competenza o il certificato di addestramento. 
  8. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di  riconoscimento  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  fff),  sono  annotati,  previa
attribuzione di un numero  progressivo,  nel  registro  istituito  ai
sensi dell'articolo 11, comma 6. 
  9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante  ed
il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo  svolge  funzioni  del
comandante, devono essere cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo  sullo  Spazio
economico  europeo.  L'accesso  a  tali  funzioni   e'   disciplinato
dall'articolo 292-bis del codice della navigazione. 
  10. I certificati di competenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), abilitanti alle funzioni  di  comandante,  direttore  di
macchina,   ufficiali   di   coperta   e   di   macchina,   ufficiale
elettrotecnico ed i certificati  di  addestramento  emessi  ai  sensi
delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro
versione  aggiornata  ed  il  relativo  rinnovo  hanno  validita'  di
sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono  revocati,  sospesi  od
annullati. 
  11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta
e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di  macchina,  comune
elettrotecnico non sono soggetti a scadenza. 
  12. Alla convalida di  riconoscimento  rilasciata  dalle  autorita'
consolari di cui all'articolo 3, comma 7,  e'  attribuito  un  numero
unico ed hanno la validita'  del  certificato  di  competenza  o  del
certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli  stessi
non sono revocati, sospesi od annullati e comunque  non  superiore  a
sessanta mesi. 
  13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica  in  cui  il
titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in  termini
identici  a  quelli  usati  dalle   norme   sulla   sicurezza   della
composizione degli  equipaggi  delle  navi  applicabili  alle  unita'
battenti bandiera italiana. 
  14.  Il  comandante  della  nave  custodisce,   in   originale,   i
certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori
marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le
prove dell'avvenuta presentazione  alle  competenti  autorita'  della
domanda di convalida  dei  certificati  rilasciati  da  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  da  Paesi  terzi  non   ancora   convalidati
dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7. 
  15.  Avverso  il  provvedimento  di  diniego   del   rilascio   del
certificato di  competenza  o  della  convalida  e'  ammesso  ricorso
gerarchico. 
  16. I certificati di competenza, i certificati di  addestramento  e
le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese. 
  17. Le autorita' di cui  all'articolo  3,  comma  3,  procedono  al
rilascio  del  certificato  di   competenza,   del   certificato   di
addestramento  ovvero  dell'attestato  di  addestramento   conseguito
previa verifica dell'autenticita'  e  validita'  di  qualsiasi  prova
documentale  necessaria  all'ottenimento   del   certificato   stesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. 
  18.  Le  convalide  attestanti  il  rilascio  di   certificati   di
competenza e le convalide di  riconoscimento  di  un  certificato  di
competenza  emesso  da  un  Paese  parte  della   Convenzione   STCW,
rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi  delle  Regole  V/1-1  e
V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti  tutti
i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
                     Requisiti della formazione 
 
  1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita  in  forma
adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste
nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei  dispositivi  di
salvataggio e per la lotta antincendio. 
  2.  La  formazione  di  cui  al  comma  1   e'   disciplinata   con
provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle  materie  di
rispettiva attribuzione. 
                               Art. 8 
 
 
                           Viaggi costieri 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  anche  ai
lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di  navi  battenti
bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera. 
  2. Con provvedimenti dell'autorita' competente di cui  all'articolo
3, comma 1, possono essere determinate disposizioni piu'  favorevoli,
che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice  STCW,  in
materia di istruzione e formazione per  i  lavoratori  marittimi  che
prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente  a
viaggi costieri. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che  prestano
servizio a bordo di  navi  battenti  bandiera  italiana  regolarmente
adibite a viaggi costieri al largo della  costa  di  un  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  o  di  un  altro  Stato   parte   della
Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o  di
abilitazione  equivalenti  a  quelli  stabiliti  dallo  Stato  membro
dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW. 
  4. I  lavoratori  marittimi  che  prestano  servizio  su  nave  che
effettua viaggi non rientrati nella definizione di  viaggi  costieri,
di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  mm),  devono  soddisfare
requisiti previsti dalla Convenzione  STCW  per  la  navigazione  non
costiera. 
  5. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma  1,  per  le
navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle  norme  sui  viaggi
costieri della convenzione STCW, che  comprende  i  viaggi  al  largo
delle coste di altri Stati membri  dell'Unione  europea  o  di  parti
della convenzione STCW nei limiti della loro definizione  di  viaggio
costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea
o le parti in questione, nel quale  sono  precisati  sia  i  dettagli
delle  aree  commerciali  interessate,  sia  le  altre   disposizioni
pertinenti. 
  6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un  certificato
di competenza rilasciato da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea
ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio  costiero
puo'  essere  effettuato  qualora  l'autorita'  competente   di   cui
all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato  membro
dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati  i
dettagli delle aree commerciali interessate  e  le  altre  condizioni
pertinenti. 
  7. Il certificato di competenza e la  convalida  di  riconoscimento
del certificato di competenza nonche' i certificati di addestramento,
rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la  limitazione
ai viaggi costieri. 
  8. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1,  comunica
alla Commissione  europea  in  maniera  dettagliata  le  disposizioni
relative ai viaggi costieri adottate. 
                               Art. 9 
 
 
         Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 
 
  1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente
di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento  dei
certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli  di
cui agli allegati V e VI al presente  decreto  e  sono  stampati  con
materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero
dello  sviluppo  economico,  ciascuno  per  le  materie  di   propria
competenza: 
  a) individuano e comunicano alla Commissione  europea,  agli  Stati
membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i  quali  sia  stato
concluso un accordo di  riconoscimento  ai  sensi  dell'articolo  20,
eventuali pratiche fraudolente riscontrate; 
  b)  forniscono  la  conferma  per  iscritto  dell'autenticita'  dei
certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione  rilasciato,  a
richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o  del  Paese  terzo
con il quale hanno concluso un accordo  di  riconoscimento  ai  sensi
dell'articolo 20. 
  3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano,
anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti,  istituti  o
societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare  la
corretta  applicazione  delle  procedure  previste  in   materia   di
formazione e addestramento del personale marittimo. 
                               Art. 10 
 
 
                          Norme di qualita' 
 
  1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5,  6
e 7, garantiscono che le  attivita'  di  formazione,  di  valutazione
delle competenze,  di  certificazione,  incluse  quelle  mediche,  di
convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse  quelle  svolte  da
enti, istituti o societa', sono costantemente controllate  attraverso
un sistema di gestione della qualita' che assicuri  il  conseguimento
degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche  e
l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione
A-I/8 del codice STCW. 
  2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2,  5  e
6, garantiscono che gli obiettivi di  istruzione  e  formazione  e  i
relativi  livelli  qualitativi  di  competenza  da  conseguire   sono
chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza,  di
apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle
valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 
  3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera
il Comitato di valutazione indipendente, composto  da  rappresentanti
delle  amministrazioni  competenti,  il  quale,  ad  intervalli   non
superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorita'  di
cui all'articolo 3, relativamente al sistema di  valutazione  e  alla
gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che: 
  a) le misure interne di verifica e controllo della  gestione  e  le
attivita' conseguenti sono conformi  alle  disposizioni  previste  ed
alle procedure formali e sono idonee ad assicurare  il  conseguimento
degli obiettivi definiti; 
  b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati  e
sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto  della
valutazione; 
  c) sono intraprese azioni tempestive  per  rimediare  alle  carenze
riscontrate. 
  4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  coordina  e  trasmette  alla
Commissione  europea  una  relazione  sull'esito  della   valutazione
stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati. 
                               Art. 11 
 
 
              Rilascio e registrazione dei certificati 
 
  1. Per il rilascio di uno  dei  certificati  di  competenza  e  dei
certificati di addestramento da parte  dell'autorita'  competente  di
cui all'articolo 3, comma 3, i  lavoratori  marittimi,  ivi  compresi
quelli appartenenti agli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,
devono: 
  a) possedere eta' non  inferiore  a  quella  prevista  per  ciascun
certificato di competenza e dei certificati  di  addestramento  nelle
regole dell'annesso alla Convenzione STCW; 
  b) possedere i requisiti di idoneita' fisica,  in  particolare  per
quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed  accertati  ai  sensi
del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,  convertito  dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni; 
  c) aver effettuato  servizio  di  navigazione  e  le  attivita'  di
formazione e di addestramento prescritte  dalle  regole  dell'annesso
alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW,
come rese attuative con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  ai  sensi  dell'articolo   123   del   codice   della
navigazione; 
  d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a  dimostrare
il possesso delle competenze  del  livello  prescritte  dalle  regole
dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del
codice STCW. 
  2. Per il  rilascio  dei  certificati  di  addestramento  da  parte
dell'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  3,  comma   5,   i
lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b),  sostengono  l'esame  teorico-pratico,  dopo   la
frequenza di corsi definiti con decreto  del  Ministro  della  salute
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il  decreto
disciplina: 
  a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; 
  b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi; 
  c)  le  procedure  di  accreditamento  delle   strutture   di   cui
all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualita'; 
  d) l'istituzione di  appositi  registri  dei  certificati,  atti  a
prevenire pratiche fraudolente; 
  e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza
quinquennale, prevedendo validita'  quinquennale  per  i  certificati
rilasciati. 
  3. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al  comma  2,  i
certificati di addestramento rilasciati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro della sanita'  7  agosto  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del  decreto  del  Ministro
della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono  rinnovati  entro  8
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il decreto  di  cui  al  comma  2  stabilisce  le  modalita'  di
conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi  del
comma 3. 
  5.  Per  il  rilascio  dei  certificati  da  parte   dell'autorita'
competente di cui all'articolo 3, comma  6,  i  lavoratori  marittimi
possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e  b),  e  le
conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW. 
  6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  opera
il  registro,  anche  elettronico,  dei  certificati  di   competenza
rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3,
commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati: 
  a) il numero progressivo; 
  b) le generalita' del titolare; 
  c) il codice fiscale del titolare; 
  d) la data del rilascio; 
  e) l'abilitazione; 
  f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW; 
  g) la scadenza, se prevista; 
  h) il rinnovo, se previsto; 
  i) eventuali limitazioni; 
  l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di  sospensione  o  di
annullamento; 
  m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento; 
  n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. 
  7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  opera
il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri
dello sviluppo economico e della salute  comunicano  le  informazioni
concernenti i certificati di competenza, le convalide e  le  dispense
agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri  Stati  parti
della Convenzione STCW ed alle  compagnie  che  intendono  verificare
l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti  dai  marittimi
che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero  l'imbarco
a bordo di una nave. 
  9. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  annualmente
comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo
24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati  di
competenza, sulle  convalide  che  attestano  il  riconoscimento  dei
certificati  di  competenza  nonche',   su   base   volontaria,   sui
certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III
e VII dell'allegato della Convenzione  STCW,  unicamente  a  fini  di
analisi statistica  ed  esclusivamente  ad  uso  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione
delle politiche strategiche. 
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
proprio  decreto  determina,  secondo  criteri  di   semplificazione,
efficacia  e  funzionalita',  le  procedure   e   le   modalita'   di
autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera
estera. 
                               Art. 12 
 
 
                           Norme sanitarie 
 
  1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza
o di un  certificato  di  addestramento,  rilasciato  a  norma  delle
disposizioni  della  Convenzione  STCW,  che  prestano   la   propria
attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato  redatto  in
conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli  altri  lavoratori
marittimi che prestano la propria  attivita'  a  bordo  di  una  nave
possiedono  un  certificato  che  ne  attesti,  tenendo  conto  delle
prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita'  ad
esercitare l'attivita' lavorativa in mare. 
  2. I certificati di cui al comma 1 sono  rilasciati  dal  Ministero
della salute, ai sensi della  legge  28  ottobre  1962,  n.  1602,  e
successive modificazioni.  Ai  lavoratori  marittimi  che  non  hanno
diritto alle prestazioni medico  legali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si  applicano  le
seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le  prestazioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.
620,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e   sono
assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12,  della  legge
29 dicembre 1990, n. 407: 
  a) visita di medicina generale: si applicano  le  tariffe  previste
per le visite mediche di idoneita' per ottenere licenze, abilitazioni
o iscrizioni in elenchi o albi professionali di  cui  all'allegato  1
del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio  1991,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  63  del  15  marzo  1991,  e  successive
modificazioni; 
  b) visite specialistiche: se  effettuate  direttamente  presso  gli
ambulatori del  Ministero  della  salute,  si  applicano  le  tariffe
previste dal decreto del  Ministro  della  salute  18  ottobre  2012,
pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale  del  28  gennaio  2013,  e
successive  modificazioni,  se  effettuate  presso   gli   ambulatori
convenzionati,  si  applicano  le  tariffe  determinate   a   livello
Regionale. 
  3. Avverso il giudizio di  idoneita'  ed  avverso  il  giudizio  di
limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1
puo' essere proposto ricorso alla Commissione  medica  permanente  di
primo  grado  costituita,  ai  sensi  dell'articolo   4   del   regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive  modificazioni,
presso la Capitaneria di porto sede di compartimento  marittimo,  che
decide tenendo conto di quanto  prescritto  dalla  regola  A-I/9  del
codice STCW. 
  4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole  della
gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento  per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, e' effettuata  ai  sensi  del  regio  decreto-legge  14
dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22  gennaio  1934,  n.
244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola  I/9  del
codice STCW. 
  5. Se il periodo  di  validita'  di  un  certificato  medico  scade
durante il viaggio,  il  certificato  medico  continuera'  ad  essere
valido fino al prossimo scalo  dove  un  medico  ivi  autorizzato  e'
disponibile. 
  6. In casi urgenti l'autorita' marittima  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, puo' permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido
certificato  medico,  fino  al  prossimo  porto  di  scalo  dove  sia
disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni: 
  a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi; 
  b) il marittimo interessato e' in possesso di un certificato medico
scaduto da non piu' di 60 giorni. 
                               Art. 13 
 
 
Rinnovo  dei  certificati  di  competenza  e   dei   certificati   di
                            addestramento 
 
  1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  lettere  uu),  vv)  e  zz),  rilasciato  o
riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione  di
quelli di cui al capitolo VI, che prestano servizio  in  mare  ovvero
intendono riprendere servizio in mare dopo  un  periodo  trascorso  a
terra, ad intervalli non  superiori  ai  cinque  anni,  rinnovano  il
certificato dimostrando la permanenza: 
  a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b); 
  b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato di competenza o  al  certificato  di
addestramento da rinnovare. 
  2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di
navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma
1,  a  intervalli  non  superiori  a  cinque  anni,  dimostrando   di
continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi
cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo  3  del  codice
STCW. 
  3. I radio operatori, titolari  di  un  certificato  di  competenza
rilasciato dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  prestano
servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un
periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio  in
mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il  rinnovo
del loro certificato dimostrando la permanenza: 
  a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b); 
  b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle
funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. 
  4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di  coperta
e di macchina ed i radio operatori,  per  proseguire  il  servizio  a
bordo di navi per le quali sono stabiliti  a  livello  internazionale
ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la
relativa formazione. 
  5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo
3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria  competenza,
sono disciplinati: 
  a) le modalita' e  le  procedure  di  rinnovo  dei  certificati  di
competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettere uu) e vv); 
  b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e
del  rilascio  dell'attestato  di  addestramento  conseguito  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa); 
  c) i corsi di aggiornamento e di  adeguamento  che  comprendono  le
modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria
in materia di  sicurezza  della  vita  umana  in  mare  e  di  tutela
dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento  dei  livelli
di competenza richiesti dalle predette normative; 
  d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola
I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW. 
                               Art. 14 
 
 
                          Uso di simulatori 
 
  1. Le prescrizioni minime e  le  altre  disposizioni  di  cui  alla
sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte
A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano: 
  a) a tutte le attivita' di addestramento obbligatorio  da  attuarsi
mediante simulatori; 
  b) alla valutazione delle competenze previste  dalla  parte  A  del
codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori; 
  c) a qualsiasi dimostrazione  di  perdurante  idoneita'  prescritta
dalla parte A del codice STCW. 
                               Art. 15 
 
 
           Responsabilita' delle compagnie di navigazione 
 
  1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie
navi: 
  a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato  rilasciato  in
conformita' alle disposizioni del presente decreto; 
  b) l'equipaggio sia formato in  conformita'  alle  disposizioni  in
materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16,  commi
4 e 5, del presente decreto; 
  c) la documentazione ed i dati  relativi  ai  lavoratori  marittimi
siano conservati, ai sensi dell'articolo 6,  comma  14,  e  tenuti  a
disposizione includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi  alla
loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e  competenza  ai  fini
dei compiti loro assegnati; 
  d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in  servizio  a
bordo di una nave, familiarizzino con i propri  compiti  specifici  e
con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure  e
le caratteristiche della nave, rilevanti ai  fini  dei  loro  compiti
abituali e di emergenza; 
  e) l'equipaggio sia in grado di  coordinare  le  proprie  attivita'
nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini
della   sicurezza   e   della   prevenzione   o   del    contenimento
dell'inquinamento. 
  f) il personale marittimo abbia seguito  corsi  per  il  ripasso  e
l'aggiornamento dell'addestramento come  previsto  dalla  Convenzione
STCW; 
  g) la comunicazione orale sia  efficace  e  conforme  del  capo  V,
regola 14, paragrafi  3  e  4,  della  Convenzione  SOLAS  74,  nella
versione modificata; 
  2.  La  compagnia  di  navigazione,  il  comandante  ed  i   membri
dell'equipaggio sono individualmente responsabili,  ciascuno  per  la
parte di competenza, del corretto adempimento delle  disposizioni  di
cui  al  comma  1,  nonche'  dell'adozione  di  ogni   altra   misura
eventualmente  necessaria   per   assicurare   che   ciascun   membro
dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e  capacita',
alla sicurezza della nave. 
  3. La compagnia di navigazione fornisce al  comandante  della  nave
istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della
Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano: 
  a) le strategie e le procedure da seguire per  garantire  che  ogni
membro  dell'equipaggio  appena  imbarcato   abbia   la   ragionevole
possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento  della  nave  e
con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per  il
corretto assolvimento dei propri compiti, prima che  essi  gli  siano
stati demandati. Tali strategie e procedure includono  la  previsione
di un ragionevole lasso di  tempo  durante  il  quale  il  lavoratore
marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere: 
  1) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare; 
  2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e
di emergenza specifiche della nave e le disposizioni  necessarie  per
il corretto adempimento dei compiti assegnatigli; 
  b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio  che  avra'
la   responsabilita'   di   assicurargli   la   comunicazione   delle
informazioni essenziali in una lingua comprensibile. 
  4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i  comandanti,  gli
ufficiali e il personale in servizio con funzioni  e  responsabilita'
specifiche a  bordo  delle  proprie  navi  ro-ro  passeggeri  abbiano
completato  la  formazione  necessaria  per  acquisire  le  capacita'
adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilita'  da
assumere, tenendo  conto  degli  orientamenti  forniti  alla  sezione
B-I/14 del codice STCW. 
  5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo  delle  proprie
navi  siano  disponibili  i  testi  delle   normative   nazionali   e
internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana
in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono  messi
a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di
tenerne aggiornate le conoscenze. 
                               Art. 16 
 
 
            Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia 
 
  1. Il personale avente  compiti  di  ufficiale  responsabile  della
guardia ed i comuni  facenti  parte  di  una  guardia  e  coloro  che
svolgono  compiti  attinenti   alla   sicurezza,   alla   prevenzione
dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo  di
riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di
due periodi, uno dei quali ha una  durata  di  almeno  sei  ore,  con
intervalli tra i  periodi  di  riposo  consecutivi  non  superiori  a
quattordici ore. 
  2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo
di riposo e' riducibile a non meno di sei  ore  consecutive,  purche'
tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi  e
siano fruite almeno settantasette  ore  complessive  di  riposo  ogni
sette giorni. 
  3. Il servizio di guardia di navigazione e,  laddove  attivato,  il
servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non
compromettere l'efficienza di coloro  che  disimpegnano  il  servizio
stesso, sono organizzati in turni di guardia  alternati  a  turni  di
riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto  nei
commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia  all'inizio  del
viaggio e quello addetto alle guardie successive e'  sufficientemente
riposato e comunque idoneo al servizio. 
  4. L'organizzazione del servizio di guardia di  navigazione  e  del
servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave  nel
rispetto  della  tabella  minima  di  sicurezza  stabilita  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.
108. Il comandante puo' delegare  l'organizzazione  del  servizio  di
guardia in macchina al direttore di macchina. 
  5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al  comma  4,  e'
effettuata nel rispetto degli articoli  3,  4,  5  e  6  del  decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni. 
  6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un  formato  standard  in
lingua italiana e in  inglese  ed  affissi  in  un  luogo  facilmente
accessibile. 
  7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che  sono
chiamati a disimpegnare il servizio di guardia  nei  vari  turni  che
compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative
e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. 
  8.  Nelle  situazioni  di  emergenza   ovvero   in   occasione   di
esercitazioni  volte  a  preparare  l'equipaggio  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza ovvero in presenza  di  situazioni  operative
eccezionali in occasione delle quali attivita'  essenziali  non  sono
rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale  e  non
e'  stato  possibile  eseguire  tali  attivita'  in  precedenza,   il
comandante puo' disporre diversamente rispetto  a  quanto  prescritto
nel presente articolo. 
  9. Quando il marittimo e' reperibile  ha  diritto  ad  un  adeguato
periodo di riposo compensativo se il normale  periodo  di  riposo  e'
interrotto da chiamate di lavoro. 
  10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei  marittimi
sono tenute in un  formato  standard,  nella  lingua  italiana  e  in
inglese  per  consentire  il  monitoraggio  e   la   verifica   della
conformita' al presente articolo. I marittimi  ricevono  copia  delle
registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da  persona
da lui autorizzata, e dal marittimo stesso. 
  11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e
10, il comandante puo' esigere lo svolgimento  delle  ore  di  lavoro
necessarie per l'immediata sicurezza  della  nave,  delle  persone  a
bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o  persone
che si trovano in  difficolta'  in  mare  e,  quindi,  sospendere  il
programma delle ore di riposo ed esigere che  il  marittimo  effettui
tutte le ore di  lavoro  necessarie  fino  a  quando  non  sia  stata
ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata  la
normalita'  il  comandante  provvede  affinche'  tutti  i   marittimi
coinvolti, nei loro periodi di  riposo,  nelle  anzidette  operazioni
ricevano un periodo di riposo adeguato. 
  12. I comandanti, gli  ufficiali  e  gli  altri  marittimi,  mentre
svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela
dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso  alcolemico  non
superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un
quantitativo  di  alcol  che  conduca  alla   stessa   concentrazione
alcolica. 
  13. Nel rispetto  dei  principi  generali  della  protezione  della
salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi  dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  108,  le  autorita'
competenti, di cui allo stesso  decreto  legislativo,  autorizzano  o
registrano  contratti  collettivi  che  consentono  deroghe,  per  il
personale di guardia e per il personale che svolge compiti  attinenti
alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento,
alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che  il  periodo
di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di  sette
giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14  e  15.  Tali
deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma
possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu'  lunghi
o della concessione di ferie compensative  per  i  marittimi  addetti
alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi.
Le  deroghe  tengono  conto,  nella  misura  del   possibile,   degli
orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla
sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle  ore
di riposo minimo di cui al comma 1. 
  14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo  27  maggio
2005, n. 108, per il personale di guardia  e  per  il  personale  che
svolge compiti attinenti  alla  sicurezza,  alla  protezione  e  alla
prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste  al  comma  13  in
relazione al periodo di riposo settimanale di cui  al  comma  1,  non
possono superare due settimane consecutive. Gli  intervalli  tra  due
periodi di deroghe a bordo non possono  essere  inferiori  al  doppio
della durata della deroga. 
  15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore  di
riposo minimo nell'arco di ventiquattro  ore  previste  al  comma  1,
possono essere suddivise in non piu' di tre periodi  di  riposo,  uno
dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi  dura
meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo  non
superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre  due  periodi
di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni. 
                               Art. 17 
 
 
                              Dispensa 
 
  1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta  ad  accertata
indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del  certificato
che  abilita  allo  svolgimento  di  una  determinata  funzione,   il
comandante  del  porto  ove  staziona  la  nave  ovvero   l'autorita'
consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone,  ai  beni  o
all'ambiente, rilascia, su richiesta della  compagnia,  una  dispensa
che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore
a  sei  mesi,  ad  altro  lavoratore  marittimo  in  possesso  di  un
certificato che lo abilita ad esercitare la  funzione  immediatamente
inferiore. 
  2. Qualora, per  la  funzione  inferiore,  non  sia  prescritto  il
possesso di un certificato, la dispensa e' rilasciata  al  lavoratore
marittimo la  cui  competenza  ed  esperienza  siano  equivalenti  ai
requisiti prescritti per la funzione da esercitare. 
  3. Se il  lavoratore  marittimo  destinatario  della  dispensa  non
possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una  prova  disciplinata
con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa  puo'
essere rilasciata mantenendo livelli di  sicurezza  adeguati  per  le
mansioni  assegnate.  In  tal  caso,  il  comandante  del   porto   o
l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della  nave,  non
appena possibile, attribuisca la  funzione  al  lavoratore  marittimo
titolare della prescritta certificazione. 
  4. La dispensa non puo' essere concessa per  lo  svolgimento  delle
funzioni di  radio  operatore,  se  non  con  l'eccezione  di  quanto
previsto  dalle   pertinenti   norme   che   regolano   il   servizio
radioelettrico di bordo. 
  5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di
comandante o di  direttore  di  macchina,  salvo  in  caso  di  forza
maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile. 
                               Art. 18 
 
 
                        Comunicazioni a bordo 
 
  1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana  sono  disponibili
strumenti idonei  ad  assicurare  in  qualsiasi  momento  un'efficace
comunicazione verbale di sicurezza tra i membri  dell'equipaggio,  ai
fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle
disposizioni impartite. 
  2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad  un
porto di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  e'  stabilita  e
riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per  garantire
prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo
delle navi da passeggeri battenti  bandiera  italiana  la  lingua  di
lavoro stabilita e' riportata  nel  giornale  nautico.  La  compagnia
ovvero il comandante determinano la  lingua  di  lavoro  appropriata.
Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere
e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche'  riferire  in
tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e  gli
elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro. 
  3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base
al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri  in  situazioni
di emergenza, e' facilmente individuabile  e  dotato  di  sufficienti
capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri: 
  a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai
passeggeri delle principali nazionalita'  trasportati  su  una  rotta
determinata; 
  b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese  per
impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un
passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro
dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune; 
  c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza  con  sistemi
non verbali qualora la comunicazione verbale non e' attuabile; 
  d) conoscenze del  livello  di  informazione  delle  istruzioni  di
sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua; 
  e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza  vengono
trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per  fornire
accurate   direttive   ai   passeggeri   e   facilitare   ai   membri
dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri. 
  4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere  e  gasiere  battenti
bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i  comuni  sono  in
grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni. 
  5. A bordo delle navi  battenti  bandiera  italiana  sono  previsti
adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di
terra in conformita' al capitolo V, regola  14,  paragrafo  4,  della
Convenzione SOLAS. 
  6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di  Stato
d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli
ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese
membro dell'Unione europea osservino il presente articolo. 
                               Art. 19 
 
 
Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione
                               europea 
 
  1. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e
VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione  europea
a cittadini di Stati membri  dell'Unione  europea,  sono  soggetti  a
riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui  all'articolo  3
del presente decreto, competenti per materia. Il  riconoscimento  dei
certificati   di   cui   al   periodo   precedente   e'   subordinato
esclusivamente alla verifica di conformita'  dei  certificati  stessi
alla Convenzione STCW. 
  2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 
  3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e'  limitato
alle qualifiche, alle  funzioni  ed  ai  livelli  di  competenza  ivi
specificati ed  e'  corredato  da  una  convalida  che  attesti  tale
riconoscimento. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con  provvedimento  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  possono   essere
stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di
competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo  8,  o
certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato  I,  regola
VII/I. 
                               Art. 20 
 
 
      Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi 
 
  1. I certificati di competenza di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2
e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della  Convenzione
STCW'78, nella  versione  aggiornata,  relativi  all'espletamento  di
funzioni diverse da quelle di comandante  e  di  primo  ufficiale  di
coperta,  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  svolga  le  funzioni   di
comandante,  sono  soggetti   a   riconoscimento   da   parte   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  competenti  per  materia,
secondo la procedura di cui all'allegato II. 
  2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati  emessi
da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   per
riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza  ovvero
un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da  un
Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione  STCW,  per
prestare servizio a bordo di una  nave  battente  bandiera  italiana,
presenta  alla  Commissione   europea   una   domanda   motivata   di
riconoscimento. 
  4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di  un
Paese  terzo,  secondo  la  procedura  di  regolamentazione  di   cui
all'allegato III, entro diciotto mesi  dalla  data  di  presentazione
della domanda di riconoscimento. 
  5. Una volta concesso, il  riconoscimento  e'  valido  fatto  salvo
l'allegato III, lettera B). 
  6. Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  6,  comma  13,  i
lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita'
rilasciati e convalidati da un Paese terzo,  non  ancora  convalidati
dai soggetti competenti di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  possono
essere autorizzati, in caso di  necessita',  a  prestare  servizio  a
bordo  di  navi  battenti  bandiera  italiana,  per  un  periodo  non
superiore a tre mesi,  per  l'espletamento  di  funzioni  diverse  da
quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui
quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da  quelle  di
radio operatore, ad eccezione dei casi previsti  dalla  normativa  in
materia di servizio radioelettrico di bordo. 
  7. Ai sensi dell'articolo  6,  comma  14,  la  prova  dell'avvenuta
presentazione alle competenti autorita' della  domanda  di  convalida
dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed
ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per  un  periodo
non superiore a tre mesi. 
  8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma  9,  a  tutela
della sicurezza della navigazione  e  ai  sensi  della  regola  I/10,
paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi
non  membri  dell'Unione  europea  che  chiedono  la   convalida   di
riconoscimento di certificati per le  mansioni  a  livello  direttivo
devono  possedere  un'appropriata   conoscenza   della   legislazione
marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo,  riguardante  le
mansioni che sono autorizzati a svolgere. 
  9. La conoscenza richiesta ai sensi  del  comma  8  e'  certificata
dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75  e  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
al momento della richiesta della convalida di  riconoscimento  ovvero
al momento dell'imbarco. 
                               Art. 21 
 
 
      Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo 
 
  1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto
i tipi di nave esclusi  dall'articolo  1  sono  soggette,  mentre  si
trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori  di
cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  iii),  per  verificare  che  i
lavoratori  marittimi  che  prestano  servizio  a  bordo   hanno   un
certificato di competenza o un certificato  di  addestramento  o  una
prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne  sono
stati debitamente dispensati. 
  2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che  siano
applicate tutte  le  disposizioni  e  procedure  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che: 
  a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a  bordo  siano  in
possesso di un  certificato  di  competenza,  di  un  certificato  di
addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai  sensi  della
Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero  che
siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di
un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di
addestramento oppure forniscano prova documentale di aver  presentato
domanda  di  riconoscimento  del  certificato  all'autorita'  di  cui
all'articolo 3, comma 7; 
  b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che  prestano
servizio a bordo siano conformi alle norme in  materia  di  sicurezza
previste dallo Stato di bandiera della nave. 
  3. Gli ispettori valutano, in conformita' con  le  norme  stabilite
nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei  lavoratori  marittimi
in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci  sono
fondati motivi per ritenere che tali norme non sono  state  osservate
in una delle seguenti situazioni: 
  a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in  un  arenamento
od in un incaglio; 
  b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre  la  nave  era
alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito  di  sostanze  dalla
nave in violazione di convenzioni internazionali; 
  c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per
la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di  manovra
adottate  dall'Organizzazione  marittima   internazionale   od   alle
disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e  la  tutela
dell'ambiente marino; 
  d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un
pericolo per le persone, le cose, l'ambiente  o  un  rischio  per  la
protezione; 
  e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od  il  possessore
di  un  certificato  non  e'  la  persona  a  cui  questo  e'   stato
originariamente rilasciato; 
  f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha  ratificato  la
Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono  in
possesso di certificati rilasciati da  un  Paese  terzo  che  non  ha
ratificato la Convenzione STCW. 
  4. Oltre a verificare  il  possesso  dei  certificati,  l'ispettore
valuta se richiedere ai lavoratori marittimi,  anche  ai  fini  della
valutazione di cui al comma  3,  la  dimostrazione  delle  rispettive
competenze in relazione alle  funzioni  assegnate  a  ciascuno.  Tale
dimostrazione  puo'  includere  la  verifica  dell'osservanza   delle
prescrizioni operative in  materia  di  guardia  e  di  capacita'  di
ciascun lavoratore marittimo di reagire  adeguatamente  nei  casi  di
emergenza a livello  delle  proprie  competenze  o  di  adempiere  le
funzioni vitali ai fini della sicurezza e  della  prevenzione  o  del
contenimento  dell'inquinamento.  L'ispettore  procede  a  norma  del
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port
State Control, Paris MOU. 
  5. Gli  ispettori  verificano  che  a  bordo  delle  navi  siano  a
disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori  i
testi aggiornati  delle  normative  nazionali  ed  internazionali  in
materia  di  sicurezza  della  vita  umana  in  mare  e   di   tutela
dell'ambiente marino. 
                               Art. 22 
 
 
                                Fermo 
 
  1. Ferma restando  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo  dello
Stato di approdo le autorita' competenti decidono il  fermo  nave  se
riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le
persone, le cose o l'ambiente: 
  a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati,  ovvero  non
fornisce prova documentale di aver presentato  domanda  di  convalida
attestante il riconoscimento del proprio  certificato  di  competenza
alle autorita' di cui  all'articolo  3,  comma  7,  o  non  e'  stato
validamente dispensato; 
  b) non sono state rispettate le norme  applicabili  in  materia  di
sicurezza; 
  c) non sono state rispettate le norme  in  materia  di  guardia  in
navigazione od in macchina prescritte alla nave; 
  d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento
di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per  la
sicurezza   delle   radiocomunicazioni   o   per    la    prevenzione
dell'inquinamento marino; 
  e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i  compiti
imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della  nave  ed
alla prevenzione dell'inquinamento; 
  f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio
del  viaggio   ed   ai   turni   di   guardia   successivi,   persone
sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio. 
                               Art. 23 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave  che
ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore  marittimo  non  in
possesso  dei  certificati  prescritti  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a  euro  70.000  per  ciascun
lavoratore marittimo. 
  2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare  tenuta
dei certificati e' soggetto alla sanzione amministrativa  di  cui  al
comma 1, ridotta della meta'. 
  3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave  che
consente l'esercizio di una funzione per la  quale  e'  richiesto  il
certificato ad un lavoratore  marittimo  privo  dello  stesso  ovvero
privo della  dispensa  di  cui  all'articolo  17,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a  euro  40.000  per
ciascun lavoratore marittimo. 
  4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di  cui  all'articolo  21,
comma 4, il lavoratore marittimo non  possiede  i  certificati  o  ha
riportato un giudizio negativo, la compagnia di  navigazione  che  lo
aveva ammesso a far parte dell'equipaggio e'  soggetta,  per  ciascun
lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino al doppio
se  la  compagnia  di  navigazione  aveva   ammesso   a   far   parte
dell'equipaggio  un  lavoratore  marittimo   che,   all'esito   delle
dimostrazioni, non e' in grado di  coordinare  le  proprie  attivita'
nelle situazioni di  emergenza  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza
e della prevenzione o del contenimento  dell'inquinamento.  Nel  caso
previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24  marzo
2011, n. 53, e  fermo  quanto  disposto  dal  predetto  articolo,  la
compagnia  di  navigazione  e'  altresi'   soggetta   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il  giudizio
negativo di cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  formulato
qualora, nelle  esercitazioni  a  cui  e'  sottoposto  il  lavoratore
marittimo, questi non dimostra di essere in possesso  degli  standard
previsti  dalla  Convenzione  STCW  o  della   preparazione   tecnica
necessaria  a  garantire  la  sicurezza  della  navigazione  o  delle
funzioni a cui e' adibito nonche' a prevenire o contenere fenomeni di
inquinamento. 
  5. Quando l'ispettore rileva che un  lavoratore  marittimo  non  ha
seguito i corsi per il ripasso e  l'aggiornamento  dell'addestramento
previsti dall'articolo  15,  comma  1,  lettera  f),  ovvero  che  il
comandante, l'ufficiale e il personale in  servizio  con  funzioni  e
responsabilita'  specifiche  non  hanno  completato   la   formazione
prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia  di  navigazione  e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
10.000 per ciascun lavoratore. 
  6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della
nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma  3,  lettere
a) e b), e' soggetta ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa
un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di  assicurare  la
comunicazione   delle   informazioni   essenziali   in   una   lingua
comprensibile a norma dell'articolo  15,  comma  3,  lettera  b),  e'
soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 
  7. La compagnia di navigazione che  non  conserva  o  non  tiene  a
disposizione la documentazione ed i dati previsti  dall'articolo  15,
comma  1,  lettera  c),  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro  1.000  a  euro  5.000  per  ciascun  lavoratore
marittimo. 
  8. Quando la comunicazione orale a bordo non e' efficace o  non  e'
conforme,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  1,  lettera  g),  la
compagnia di navigazione e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 
  9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi
delle normative previste dall'articolo 15, comma 5,  e'  soggetta  ad
una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. 
  10. L'istituto, l'ente o la  societa'  che  viola  le  disposizioni
contenute nei decreti di cui all'articolo 5,  commi  3  e  4,  emessi
dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000  a  euro  5.000  per
ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai  sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorita'
marittima  ne  da'  comunicazione  all'autorita'  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di  addestramento,  che
procede alla revoca dell'autorizzazione. 
  11. Quando l'autorita' di cui  al  comma  13  accerta  una  o  piu'
violazioni di lieve entita', tenendo conto delle  concrete  modalita'
della condotta e dell'esiguita' del danno  o  del  pericolo,  procede
alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge  24  novembre
1981, n. 689, diffidando il trasgressore  alla  regolarizzazione,  ad
adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al  pagamento  di  una
somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista  e  fornisce
al trasgressore  le  prescrizioni  necessarie  per  ottemperare  alla
diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della  legge  24  novembre
1981, n. 689, decorre  da  quando  l'autorita'  verifica  la  mancata
ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza  alla  diffida,  verificata
dall'autorita', determina l'estinzione degli illeciti,  limitatamente
alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza
alla diffida, si procede a norma della legge  24  novembre  1981,  n.
689. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica  alle
violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
  12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella  banca  dati
delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo  24
marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta  banca  dati  non  sara'
realizzata, l'esito negativo e' comunicato  all'autorita'  competente
di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalita'  idonee
a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta
che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi,
ai quali e' stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5,
comma 5, da un medesimo istituto, ente o societa' autorizzato a norma
del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato  le  dimostrazioni
di cui all'articolo  21,  comma  4,  l'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 3, comma  2,  sospende  l'efficacia  dell'autorizzazione
allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori  marittimi
per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e,
nei  casi  piu'   gravi,   procede   alla   revoca   della   predetta
autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente  non  si
applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni
da  parte  dei  lavoratori  marittimi  non  dipende   da   deficienze
imputabili all'istituto, ente o societa'. 
  13.   Per   l'accertamento   e   l'irrogazione    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo  e'  competente
il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge  24
novembre 1981,  n.  689.  Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione in un  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                               Art. 24 
 
 
                   Informazioni a fini statistici 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla
Commissione europea le informazioni di cui all'allegato IV unicamente
a fini di analisi statistica. Tali informazioni  non  possono  essere
utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e  il  loro
impiego  e'  limitato  esclusivamente  agli  Stati  membri   e   alla
Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche. 
                               Art. 25 
 
 
                       Disposizioni abrogative 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
  a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136; 
  b) le lettere a), b)  e  d),  del  numero  2.  del  secondo  comma,
dell'articolo 270-bis, del regolamento per  l'esecuzione  del  codice
della navigazione (navigazione marittima) approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.  328,  nonche'  le
lettere a) e c) del numero 2. del secondo  comma,  dell'articolo  271
del medesimo regolamento; 
  c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n.  1602,  e
successive modificazioni; 
  d) il decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  3
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio  1997,
n. 175. 
                               Art. 26 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e  della  salute,
si puo' procedere ad integrare il presente decreto con  le  modifiche
delle convenzioni, dei protocolli, dei  codici  e  delle  risoluzioni
internazionali che nel frattempo siano  entrate  in  vigore  e  siano
state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE
e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione  con  controllo
prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002. 
                               Art. 27 
 
 
                        Clausola d'invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Le autorita' competenti provvedono  all'esecuzione  dei  compiti
affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 28 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di
navigazione riconosciuto, un programma  di  istruzione  e  formazione
riconosciuto o un corso  di  formazione  riconosciuto  prima  del  1°
luglio 2013, le autorita' competenti possono continuare a rilasciare,
riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio  2017,  certificati  di
competenza  conformemente   ai   requisiti   previsti   dal   decreto
legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 
  2. Fino  al  1°  gennaio  2017,  le  autorita'  competenti  possono
continuare a  rinnovare  e  prorogare  certificati  di  competenza  e
convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo
7 luglio 2011, n. 136. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore  del  provvedimento  di  cui
all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi  la  disciplina  di
cui all'articolo 233 del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice
della navigazione (navigazione  marittima)  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  continua  ad  applicarsi  la
disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30  novembre
2007 e al decreto direttoriale 17  dicembre  2007,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. 
  5. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Delrio, Ministro delle  infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando