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19 maggio Riorganizzazione MIUR in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 19 maggio, ha approvato, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “un regolamento che provvede alla riorganizzazione del Ministero; il decreto è volto a razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, conseguendo risparmi di gestione ed una maggiore efficienza amministrativa. Sul decreto sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.”

5 maggio Piano triennale immissioni in ruolo in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 5 maggio 2011, ha approvato

  • un Decreto-Legge che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia fra le quali un piano triennale per l’immissione in ruolo del personale della scuola;
  • un Testo Unico sull’apprendistato.

Di seguito i comunicati stampa del MIUR:

Decreto Sviluppo, tutte le misure per Scuola, Università e Ricerca

Nuove regole per l’aggiornamento delle graduatorie. Fondo per il Merito per gli studenti universitari. Credito di imposta per imprese che investono in Ricerca

(Roma, 05 Maggio 2011) Il decreto per lo Sviluppo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri contiene anche una serie di misure a favore della Scuola, dell’Università e della Ricerca attraverso cui sarà possibile: ridurre i tempi previsti per assorbire i docenti precari, risolvere il problema dell’aggiornamento della graduatorie, tenuto conto della sentenza pronunciata di recente dalla Corte Costituzionale, costituire un Fondo per il Merito per erogare prestiti d’onore agli studenti universitari e istituire un credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o Enti.

Per quanto riguarda il precariato, le ultime stime elaborate dal Ministero prevedevano che, grazie ai pensionamenti e alle immissioni in ruolo degli ultimi anni, il fenomeno avrebbe trovato una definitiva soluzione in sei o sette anni. I provvedimenti contenuti nel decreto per lo Sviluppo consentono, pur all’interno del quadro di riorganizzazione del personale della scuola, di ridurre i tempi previsti e dunque di risolvere definitivamente un problema nato nei decenni passati, a causa di scelte politiche irresponsabili che hanno fatto lievitare fino a 250.000 il numero degli insegnanti abilitati, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Di seguito tutte le misure previste:

Piano triennale di immissioni in ruolo

un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA, su tutti i posti disponibili e vacanti in ciascun anno. Questo piano sarà annualmente verificato, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie. Nell’anno scolastico in corso i posti vacanti sono 67.000, di cui 30.000 insegnanti e 37.000 ATA. Per il prossimo anno scolastico 2011/2012 le immissioni in ruolo saranno determinate sulla base delle graduatorie dell’anno 2010/2011;

Aggiornamento delle graduatorie

Dal prossimo anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia. Viene così data attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito il diritto alla mobilità degli insegnanti, conservando il punteggio della graduatoria di origine (cosiddetto, inserimento a pettine). L’aggiornamento triennale anziché biennale delle graduatorie consente di coniugare il diritto alla mobilità con l’esigenza di garantire la continuità didattica e la qualità dell’insegnamento.

Sempre per garantire la continuità didattica, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2011/2012, è previsto che i nuovi docenti immessi in ruolo, destinatari cioè di nomina a tempo indeterminato, possano chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, anziché dopo tre anni;

Proroga del “salva-precari”

proroga del “salva-precari”, attraverso cui verranno destinate tutte le supplenze temporanee che si renderanno disponibili durante l’anno ai titolari di incarichi annuali nell’anno scolastico precedente. Questa norma consente anche di rinnovare gli accordi con le Regioni, che hanno consentito di coinvolgere gli stessi insegnanti nei progetti speciali per il rafforzamento dell’offerta formativa;

Fondo per il Merito

la costituzione del Fondo per il Merito, come fondazione pubblico-privata in cui far affluire fondi pubblici e capitali privati per erogare prestiti di onore agli universitari che, nei casi di eccellenza, si trasformano in vere e proprie borse di studio;

Credito di imposta per la ricerca scientifica

è istituito (per gli anni 2011 e 2012) un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti di ricerca;

Contratti di programma per la ricerca strategica

per i progetti “di sistema”, che coinvolgono nell’attività di ricerca e sviluppo la prima fascia delle piccole e medie imprese interessate al processo industriale, è stato elaborato uno strumento negoziale che permetta di inquadrare e gestire tutte le iniziative più importanti e innovative. Questi grandi progetti, conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, consentiranno di valorizzare concretamente il contributo del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca, ai quali potrebbe essere affidato, in una fase preliminare alla manifestazione di interesse, un ruolo di promozione attiva sia dello strumento che dei potenziali di apporto insiti nel sistema “storico” della ricerca.

Nuovi schemi di regolamento per la valutazione dei docenti universitari

Per tutti i docenti la progressione economica da biennale diventerà triennale e sarà valutata su base meritocratica. Per i nuovi docenti assunti dopo l’entrata in vigore della riforma dell’università verrà rivisto lo stipendio d’ingresso e sarà eliminato il periodo di straordinariato, allineando il sistema universitario alle migliori prassi internazionali per renderlo più efficiente e competitivo.

 

Riforma scuola e nuove norme mercato del lavoro integrate nel nuovo Testo Unico sull’apprendistato

Gelmini: “Governo al lavoro per futuro dei giovani”

(Roma, 05 Maggio 2011) Riforma della scuola superiore, nuovi ITS e provvedimenti di riforma del mercato del lavoro sono finalmente integrati nel Testo Unico sull’apprendistato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, un provvedimento che coordina tutte le misure adottate finora dal governo per contrastare la disoccupazione giovanile, favorire l’ingresso dei più giovani nel mondo del lavoro ed arginare il fenomeno della dispersione scolastica. Viene così valorizzato l’apprendimento nei luoghi di lavoro, non più relegato, come nei decenni scorsi, all’addestramento professionale.

Attraverso i contratti di apprendistato, i nostri giovani:

potranno assolvere l’obbligo di istruzione e conseguire una qualifica attraverso l’apprendistato per la qualifica professionale;

potranno conseguire il diploma regionale, per poi proseguire di formazione terziaria degli IFTS, attraverso l’apprendistato professionalizzante;

potranno conseguire diploma di ITS, lauree e dottorati attraverso l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il Testo Unico contiene anche un riferimento importante all’apprendistato innovativo nei percorsi a carattere tecnologico dei 58 neonati Istituti Tecnici Superiori, che inizieranno la loro attività nel prossimo mese di settembre. Si tratta di istituti di alta formazione tecnica, gestiti attraverso fondazioni, in cui devono esserci un istituto tecnico o professionale, un’università e le imprese. Gli ITS costituiscono un vero modello di gestione e di governance dell’integrazione tra scuola e lavoro.

Inoltre, saranno favorite convenzioni tra università e imprese sia per continuare il percorso di studi di apprendistato per conseguire un diploma di tecnico superiore, una laurea o un dottorato.

“L’approvazione del Testo Unico sull’apprendistato da parte del Consiglio dei Ministri – ha dichiarato il ministro Mariastella Gelmini – dimostra l’attenzione del governo nei confronti delle nuove generazioni e del loro ingresso nel mondo del lavoro. Una sfida che può essere vinta solo attraverso una stretta integrazione tra il mondo dell’istruzione e formazione e quello del lavoro, così come previsto dalla riforma dell’istruzione superiore e dalle nuove norme sull’apprendistato. Provvedimenti che daranno risposte concrete alle esigenze dei nostri giovani”.

13 aprile CdM approva Documento di economia e finanza pubblica

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 13 aprile, approva il Documento di economia e finanza pubblica.

Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato presso la Sala del Governo della Camera dei Deputati, ha approvato il Documento di economia e finanza pubblica, previsto dalla recentissima modifica alla disciplina vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, che aggiorna il ciclo degli strumenti di programmazione previsti dalla legge n.196 del 2009 al fine di consentire un pieno allineamento fra la programmazione nazionale e quella europea.

Il DEF assorbe i contenuti della Decisione di finanza pubblica e della Relazione sull’economia e sulla finanza pubblica, divenendo pertanto il perno della programmazione economica e finanziaria del Governo in Italia ed in Europa nella logica del “Semestre europeo”. Il testo è composto da tre sezioni (Programma di stabilità dell’Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica, Programma nazionale di riforma) ed è corredato da altrettanti Allegati: la Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, le Risorse del bilancio dello Stato destinato alle regioni e province autonome.

7 aprile Risoluzione rapporto lavoro

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduda del 7 aprile, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ha approvato “(…) uno schema di regolamento che interviene a tutela dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, consentendole di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui è stata accertata l’inidoneità psicofisica permanente e assoluta, oppure al demansionamento nel caso di accertata inidoneità psicofisica permanente e relativa. La posizione del dipendente sottoposto all’accertamento viene comunque tutelata con la predisposizione di un procedimento di verifica dell’idoneità al servizio, con piena garanzia dei suoi diritti derivanti dal rapporto di lavoro; lo schema di regolamento verrà trasmesso al Consiglio di Stato per il parere.”

17 marzo 150esimo anniversario Italia unita

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 gennaio 2011, ha deliberato di celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia il 17 marzo 2011, “poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.”

Tale delibera si è tradotta nel decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in GU 23 febbraio 2011, n. 44), approvato nella seduta del CdM del 18 febbraio 2011, “(…) che assicura la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo 2011, già dichiarato festa nazionale, confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge. Per il solo anno in corso ed al fine di evitare inopportuni aggravi a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre (che solo per quest’anno non esplica i predetti effetti) così da compensarne gli oneri. Il Governo invita i cittadini, le scuole, le istituzioni, i luoghi di lavoro a promuovere iniziative per celebrare degnamente il significato storico, etico e politico della ricorrenza.

Di seguito il comunicato stampa:

150° anniversario Unità d’Italia: 17 marzo 2011 festa nazionale

Proclamazione ufficiale del Regno d’Italia
(legge n. 1 del Regno d’Italia)

“Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861″.

17 marzo 1861 – 17 marzo 2011. L’Italia compie 150 anni e, quest’anno, per festeggiare l’anniversario il 17 marzo è stata proclamata festa nazionale, con scuole ed uffici chiusi.

Il Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 ha approvato un decreto-legge che assicura la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo, già dichiarato festa nazionale (art.7 bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64), confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge. I maggiori oneri per Stato e imprese private che ne deriveranno saranno coperti, ha spiegato il ministro La Russa in una conferenza stampa al termine della riunione, trasferendo gli effetti economici della festa del 4 novembre a quella del 17 marzo.

I festeggiamenti iniziano la notte prima, tra il 16 e il 17 marzo, con l’apertura straordinaria di tutti i musei. La notte tricolore è stata organizzata in numerose città piccole e grandi. A Roma sarà seguita da una diretta radiofonica di tutte le iniziative in programma all’insegna di una grande festa popolare.

La festa prosegue la mattina con la cerimonia dell’alzabandiera, che si svolgerà in tutte le città alle ore 9,00 per onorare l’Alba dell’Italia. In concomitanza, si svolgerà la cerimonia solenne all’Altare della Patria presieduta dal Capo dello Stato. Sugli edifici pubblici potranno essere esposte le bandiere italiana ed europea, su quelli già quotidianamente imbandierati, potranno invece essere esposti ulteriori esemplari delle bandiere. Con circolare del 7 marzo 2011 il Dipartimento per il cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato disposizioni in merito all’imbandieramento degli edifici pubblici e alla cerimonia dell’alzabandiera. Il cannone del Gianicolo, a Roma, sparerà 150 colpi simbolici. Sempre in mattinata, si svolgerà il saluto del Parlamento a Camere riunite in seduta straordinaria. Anche Palazzo Chigi – sede del governo italiano – partecipa alle celebrazioni: previsto l’accesso al pubblico dalle 10,00 alle 17,00 mentre nel cortile di Palazzo Chigi verrà allestito un percorso fotografico con i ritratti dei Presidenti del Consiglio dall’Unità d’Italia ad oggi, corredato da una monografia su Camillo Benso conte di Cavour, primo Presidente del Consiglio italiano. Infine, all’apertura, i visitatori saranno accolti da una banda militare che eseguirà l’inno di Mameli e brani patriottici.

Due appuntamenti per la serata del 17 marzo, all’insegna dell’arte e della cultura: in programma alle 19,00 in Piazza del Popolo un lancio di colombe seguito da un concerto di musica leggera e alle 21,00 al Teatro dell’Opera di Roma, il Maestro Riccardo Muti dirigerà il Nabucco, la più risorgimentale delle opere di Verdi. All’evento partecipa anche il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Come evento di chiusura, festa finale con l’esplosione di fuochi d’artificio in tutte le piazze italiane. Inoltre, il 17 marzo in Tv, palinsesto dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Infine, al Museo Vittoriano si apre la mostra permanente sulle battaglie del Risorgimento.

Di seguito l’intervento del Presidente Napolitano alla Seduta comune del Parlamento in occasione dell’apertura delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia:

(Montecitorio, 17/03/2011) Sento di dover rivolgere un riconoscente saluto ai tanti che hanno raccolto l’appello a festeggiare e a celebrare i 150 anni dell’Italia unita : ai tanti cittadini che ho incontrato o che mi hanno indirizzato messaggi, esprimendo sentimenti e pensieri sinceri, e a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno promosso iniziative sempre più numerose in tutto il Paese. Istituzioni rappresentative e Amministrazioni pubbliche : Regioni e Provincie, e innanzitutto municipalità, Sindaci anche e in particolare di piccoli Comuni, a conferma che quella è la nostra istituzione di più antica e radicata tradizione storica, il fulcro dell’autogoverno democratico e di ogni assetto autonomistico. Scuole, i cui insegnanti e dirigenti hanno espresso la loro sensibilità per i valori dell’unità nazionale, stimolando e raccogliendo un’attenzione e disponibilità diffusa tra gli studenti. Istituzioni culturali di alto prestigio nazionale, Università, Associazioni locali legate alla memoria della nostra storia nei mille luoghi in cui essa si è svolta. E ancora, case editrici, giornali, radiotelevisioni, in primo luogo quella pubblica. Grazie a tutti. Grazie a quanti hanno dato il loro apporto nel Comitato interministeriale e nel Comitato dei garanti, a cominciare dal suo Presidente. Comune può essere la soddisfazione per questo dispiegamento di iniziative e contributi, che continuerà ben oltre la ricorrenza di oggi. E anche, aggiungo, per un rilancio, mai così vasto e diffuso, dei nostri simboli, della bandiera tricolore, dell’Inno di Mameli, delle melodie risorgimentali.

Si è dunque largamente compresa e condivisa la convinzione che ci muoveva e che così formulerò : la memoria degli eventi che condussero alla nascita dello Stato nazionale unitario e la riflessione sul lungo percorso successivamente compiuto, possono risultare preziose nella difficile fase che l’Italia sta attraversando, in un’epoca di profondo e incessante cambiamento della realtà mondiale. Possono risultare preziose per suscitare le risposte collettive di cui c’è più bisogno : orgoglio e fiducia ; coscienza critica dei problemi rimasti irrisolti e delle nuove sfide da affrontare ; senso della missione e dell’unità nazionale. E’ in questo spirito che abbiamo concepito le celebrazioni del Centocinquantenario.Orgoglio e fiducia, innanzitutto. Non temiamo di trarre questa lezione dalle vicende risorgimentali! Non lasciamoci paralizzare dall’orrore della retorica : per evitarla è sufficiente affidarsi alla luminosa evidenza dei fatti. L’unificazione italiana ha rappresentato un’impresa storica straordinaria, per le condizioni in cui si svolse, per i caratteri e la portata che assunse, per il successo che la coronò superando le previsioni di molti e premiando le speranze più audaci.
Come si presentò agli occhi del mondo quel risultato? Rileggiamo la lettera che quello stesso giorno, il 17 marzo 1861, il Presidente del Consiglio indirizzò a Emanuele Tapparelli D’Azeglio, che reggeva la Legazione d’Italia a Londra :
“Il Parlamento Nazionale ha appena votato e il Re ha sanzionato la legge in virtù della quale Sua Maestà Vittorio Emanuele II assume, per sé e per i suoi successori, il titolo di Re d’Italia. La legalità costituzionale ha così consacrato l’opera di giustizia e di riparazione che ha restituito l’Italia a se stessa.
A partire da questo giorno, l’Italia afferma a voce alta di fronte al mondo la propria esistenza. Il diritto che le apparteneva di essere indipendente e libera, e che essa ha sostenuto sui campi di battaglia e nei Consigli, l’Italia lo proclama solennemente oggi”.

Così Cavour, con parole che rispecchiavano l’emozione e la fierezza per il traguardo raggiunto : sentimenti, questi, con cui possiamo ancor oggi identificarci. Il plurisecolare cammino dell’idea d’Italia si era concluso : quell’idea-guida, per lungo tempo irradiatasi grazie all’impulso di altissimi messaggi di lingua, letteratura e cultura, si era fatta strada sempre più largamente, nell’età della rivoluzione francese e napoleonica e nei decenni successivi, raccogliendo adesioni e forze combattenti, ispirando rivendicazioni di libertà e moti rivoluzionari, e infine imponendosi negli anni decisivi per lo sviluppo del movimento unitario, fino al suo compimento nel 1861. Non c’è discussione, pur lecita e feconda, sulle ombre, sulle contraddizioni e tensioni di quel movimento che possa oscurare il dato fondamentale dello storico balzo in avanti che la nascita del nostro Stato nazionale rappresentò per l’insieme degli italiani, per le popolazioni di ogni parte, Nord e Sud, che in esso si unirono. Entrammo, così, insieme, nella modernità, rimuovendo le barriere che ci precludevano quell’ingresso.

Occorre ricordare qual era la condizione degli italiani prima dell’unificazione? Facciamolo con le parole di Giuseppe Mazzini – 1845 : “Noi non abbiamo bandiera nostra, non nome politico, non voce tra le nazioni d’Europa ; non abbiamo centro comune, né patto comune, né comune mercato. Siamo smembrati in otto Stati, indipendenti l’uno dall’altro…Otto linee doganali….dividono i nostri interessi materiali, inceppano il nostro progresso….otto sistemi diversi di monetazione, di pesi e di misure, di legislazione civile, commerciale e penale, di ordinamento amministrativo, ci fanno come stranieri gli uni agli altri”. E ancora, proseguiva Mazzini, Stati governati dispoticamente, “uno dei quali – contenente quasi il quarto della popolazione italiana – appartiene allo straniero, all’Austria”. Eppure, per Mazzini era indubitabile che una nazione italiana esistesse, e che non vi fossero “cinque, quattro, tre Italie” ma “una Italia”.

Fu dunque la consapevolezza di basilari interessi e pressanti esigenze comuni, e fu, insieme, una possente aspirazione alla libertà e all’indipendenza, che condussero all’impegno di schiere di patrioti – aristocratici, borghesi, operai e popolani, persone colte e incolte, monarchici e repubblicani – nelle battaglie per l’unificazione nazionale. Battaglie dure, sanguinose, affrontate con magnifico slancio ideale ed eroica predisposizione al sacrificio da giovani e giovanissimi, protagonisti talvolta delle imprese più audaci anche condannate alla sconfitta. E’ giusto che oggi si torni ad onorarne la memoria, rievocando episodi e figure come stiamo facendo a partire, nel maggio scorso, dall’anniversario della Spedizione dei Mille, fino all’omaggio, questa mattina, ai luoghi e ai prodigiosi protagonisti della gloriosa Repubblica romana del 1849.

Sono fonte di orgoglio vivo e attuale per l’Italia e per gli italiani le vicende risorgimentali da molteplici punti di vista, ed è sufficiente sottolinearne alcuni. In primo luogo, la suprema sapienza della guida politica cavouriana, che rese possibile la convergenza verso un unico, concreto e decisivo traguardo, di componenti soggettive e oggettive diverse, non facilmente componibili e anche apertamente confliggenti. In secondo luogo, l’emergere, in seno alla società e nettamente tra i ceti urbani, nelle città italiane, di ricche, forse imprevedibili riserve – sensibilità ideali e politiche, e risorse umane – che si espressero nello slancio dei volontari come componente attiva essenziale al successo del moto unitario, e in un’adesione crescente a tale moto da parte non solo di ristrette élite intellettuali ma di strati sociali non marginali, anche grazie al diffondersi di nuovi strumenti comunicativi e narrativi.

E in terzo luogo vorrei sottolineare l’eccezionale levatura dei protagonisti del Risorgimento, degli ispiratori e degli attori del moto unitario. Una formidabile galleria di ingegni e di personalità – quelle femminili fino a ieri non abbastanza studiate e ricordate – di uomini di pensiero e d’azione. A cominciare, s’intende, dai maggiori : si pensi, non solo a quale impronta fissata nella storia, ma a quale lascito cui attingere ancora con rinnovato fervore di studi e generale interesse, rappresentino il mito mondiale, senza eguali – che non era artificiosa leggenda – di Giuseppe Garibaldi, e le diverse, egualmente grandi eredità di Cavour, di Mazzini e di Cattaneo. Quei maggiori, lo sappiamo, tra loro dissentirono e si combatterono : ma ciascuno di essi sapeva quanto l’apporto degli altri concorresse al raggiungimento dell’obbiettivo considerato comune, anche se ciò non valse a cancellare contrasti di fondo e poi tenaci risentimenti. Ho detto dei principali protagonisti, ma molti altri nomi – del campo moderato, dell’area cattolico-liberale, e del campo democratico – potrebbero essere richiamati a testimonianza di una straordinaria fioritura di personalità di spicco nell’azione politica, nella società civile, nell’amministrazione pubblica.

Questi fortificanti motivi di orgoglio italiano trovano d’altronde riscontro nei riconoscimenti che vennero in quello stesso periodo e successivamente, dall’esterno del nostro paese, da esponenti della politica e della cultura storica d’altre nazioni ; riconoscimenti della portata europea della nascita dell’Italia unita, dell’impatto che essa ebbe su altre vicende di nazionalità in movimento nell’Europa degli ultimi decenni dell’Ottocento e oltre. Né si può dimenticare l’orizzonte europeo della visione e dell’azione politica di Cavour, e la significativa presenza, nel bagaglio ideale risorgimentale, della generosa utopia degli Stati Uniti d’Europa.

Nell’avvicinarsi del Centocinquantenario si è riacceso in Italia il dibattito sia attorno ai limiti e ai condizionamenti che pesarono sul processo unitario sia attorno alle più controverse scelte successive al conseguimento dell’Unità. Sorvolare su tali questioni, rimuovere le criticità e negatività del percorso seguito prima e dopo al 1860-61, sarebbe davvero un cedere alla tentazione di racconti storici edulcorati e alle insidie della retorica.

Sono però fuorvianti certi clamorosi semplicismi : come quello dell’immaginare un possibile arrestarsi del movimento per l’Unità poco oltre il limite di un Regno dell’Alta Italia : di contro a quella visione più ampiamente inclusiva dell’Italia unita, che rispondeva all’ideale del movimento nazionale (come Cavour ben comprese, ci ha insegnato Rosario Romeo) – visione e scelta che l’impresa garibaldina, la Spedizione dei Mille rese irresistibile.

L’Unità non poté compiersi che scontando limiti di fondo come l’assenza delle masse contadine, cioè della grande maggioranza, allora, della popolazione, dalla vita pubblica, e dunque scontando il peso di una questione sociale potenzialmente esplosiva. L’Unità non poté compiersi che sotto l’egida dello Stato più avanzato, già caratterizzato in senso liberale, più aperto e accogliente verso la causa italiana e i suoi combattenti che vi fosse nella penisola, e cioè sotto l’egida della dinastia sabauda e della classe politica moderata del Piemonte, impersonata da Cavour. Fu quella la condizione obbiettiva riconosciuta con generoso realismo da Garibaldi, pur democratico e repubblicano, col suo “Italia e Vittorio Emanuele”. E se lo scontro tra garibaldini ed Esercito Regio sull’Aspromonte è rimasto traccia dolorosa dell’aspra dialettica di posizioni che s’intrecciò col percorso unitario, appare singolare ogni tendenza a “scoprire” oggi con scandalo come le battaglie sul campo per l’Unità furono ovviamente anche battaglie tra italiani, similmente a quanto accadde dovunque vi furono movimenti nazionali per la libertà e l’indipendenza.

Ma al di là di semplicismi e polemiche strumentali, vale piuttosto la pena di considerare i termini della riflessione e del dibattito più recente sulle scelte che vennero adottate subito dopo l’unificazione dalle forze dirigenti del nuovo Stato. E a questo proposito si sono registrati seri approfondimenti critici : che non possono tuttavia non collocarsi nel quadro di una obbiettiva valutazione storica del quadro dell’Italia pre-unitaria quale era stato ereditato dal nuovo governo e Parlamento nazionale. Questi si trovarono dinanzi a ferree necessità di sopravvivenza e sviluppo dello Stato appena nato, che non potevano non prevalere su un pacato e lungimirante esame delle opzioni in campo, specie quella tra accentramento, nel segno della continuità e dell’uniformità rispetto allo Stato piemontese da un lato, e – se non federalismo – decentramento, con forme di autonomia e autogoverno anche al livello regionale, dall’altro lato.

E a questo proposito vale ancor oggi la vigorosa sintesi tracciata da un grande storico, che pure fu spirito eminentemente critico, Gaetano Salvemini.
“I governanti italiani, fra il 1860 e il 1870, si trovavano” – egli scrisse – ” alle prese con formidabili difficoltà”. Quello che s’impose era allora – a giudizio di Salvemini – “il solo ordinamento politico e amministrativo, con cui potesse essere soddisfatto in Italia il bisogno di indipendenza e di coesione nazionale”. E così, attraverso errori non meno gravi delle difficoltà da superare, “fu compiuta” – sono ancora parole dello storico – “un’opera ciclopica. Fu fatto di sette eserciti un esercito solo…Furono tracciate le prime linee della rete ferroviaria nazionale. Fu creato un sistema spietato di imposte per sostenere spese pubbliche crescenti e per pagare l’interesse dei debiti….Furono rinnovati da cima a fondo i rapporti tra lo Stato e la Chiesa”.

E fu debellato il brigantaggio nell’Italia meridionale, anche se pagando la necessità vitale di sconfiggere quel pericolo di reazione legittimista e di disgregazione nazionale col prezzo di una repressione talvolta feroce in risposta alla ferocia del brigantaggio e, nel lungo periodo, col prezzo di una tendenziale estraneità e ostilità allo Stato che si sarebbe ancor più radicata nel Mezzogiorno.

Da un quadro storico così drammaticamente condizionato, e da un'”opera ciclopica” di unificazione, che gettò le basi di un mercato nazionale e di un moderno sviluppo economico e civile, possiamo trarre oggi motivi di comprensione del nostro modo di costituirci come Stato, motivi di orgoglio per quel che 150 anni fa nacque e si iniziò a costruire, motivi di fiducia nella tradizione di cui in quanto italiani siamo portatori ; e possiamo in pari tempo trarre piena consapevolezza critica dei problemi con cui l’Italia dové fare e continua a fare i conti.

Problemi e debolezze di ordine istituzionale e politico, che – nei decenni successivi all’Unità – hanno inciso in modo determinante sulle travagliate vicende dello Stato e della società nazionale, sfociate dopo la prima guerra mondiale in una crisi radicale risolta con la violenza in chiave autoritaria dal fascismo. Ed egualmente problemi e debolezze di ordine strutturale, sociale e civile.

Sono i primi problemi quelli che oggi ci appaiono aver trovato – nello scorso secolo – più valide risposte. Mi riferisco a quel grande fatto di rinnovamento dello Stato in senso democratico che ha coronato il riscatto dell’Italia dalla dittatura totalitaria e dal nuovo servaggio in cui la nazione venne ridotta dalla guerra fascista e dalla disfatta che la concluse. Un riscatto reso possibile dall’emergere delle forze tempratesi nell’antifascismo, e dalla mobilitazione partigiana, cui si affiancarono nella Resistenza le schiere dei militari rimasti fedeli al giuramento. Un riscatto che culminò nella eccezionale temperie ideale e culturale e nel forte clima unitario – più forte delle diversità storiche e delle fratture ideologiche – dell’Assemblea Costituente.

Con la Costituzione approvata nel dicembre 1947 prese finalmente corpo un nuovo disegno statuale, fondato su un sistema di principi e di garanzie da cui l’ordinamento della Repubblica, pur nella sua prevedibile e praticabile evoluzione, non potesse prescindere. Come venne esplicitamente indicato nella relazione Ruini sul progetto di Costituzione, “l’innovazione più profonda” consisteva nel poggiare l’ordinamento dello Stato su basi di autonomia, secondo il principio fondamentale dell’articolo 5 che legò l’unità e indivisibilità della Repubblica al riconoscimento e alla promozione delle autonomie locali, riferite, nella seconda parte della Carta, a Regioni, Provincie e Comuni. E altrettanto esplicitamente, nella relazione Ruini, si presentò tale innovazione come correttiva dell’accentramento prevalso all’atto dell’unificazione nazionale.

La successiva pluridecennale esperienza delle lentezze, insufficienze e distorsioni registratesi nell’attuazione di quel principio e di quelle norme costituzionali, ha condotto dieci anni fa alla revisione del Titolo V della Carta. E non è un caso che sia quella l’unica rilevante riforma della Costituzione che finora il Parlamento abbia approvato, il corpo elettorale abbia confermato e governi di diverso orientamento politico si siano impegnati ad applicare concretamente.

E’ stata in definitiva recuperata l’ispirazione federalista che si presentò in varie forme ma non ebbe fortuna nello sviluppo e a conclusione del moto unitario. All’indomani dell’unificazione, anche i progetti moderatamente autonomistici che erano stati predisposti in seno al governo, cedettero il passo ai timori e agli imperativi dominanti, già nel breve tempo che a Cavour fu ancora dato di vivere e nonostante la sua ribadita posizione di principio ostile all’accentramento benché non favorevole al federalismo.

E oggi dell’unificazione celebriamo l’anniversario vedendo l’attenzione pubblica rivolta a verificare le condizioni alle quali un’evoluzione in senso federalistico – e non solo nel campo finanziario – potrà garantire maggiore autonomia e responsabilità alle istituzioni regionali e locali rinnovando e rafforzando le basi dell’unità nazionale. E’ tale rafforzamento, e non il suo contrario, l’autentico fine da perseguire.

D’altronde, nella nostra storia e nella nostra visione, la parola unità si sposa con altre : pluralità, diversità, solidarietà, sussidiarietà.
In quanto ai problemi e alle debolezze di ordine strutturale, sociale e civile cui ho poc’anzi fatto cenno e che abbiamo ereditato tra le incompiutezze dell’unificazione perpetuatesi fino ai nostri giorni, è il divario tra Nord e Sud, è la condizione del Mezzogiorno che si colloca al centro delle nostre preoccupazioni e responsabilità nazionali. Ed è rispetto a questa questione che più tardano a venire risposte adeguate. Pesa certamente l’esperienza dei tentativi e degli sforzi portati avanti a più riprese nei decenni dell’Italia repubblicana e rimasti non senza frutti ma senza risultati risolutivi ; pesa altresì l’oscurarsi della consapevolezza delle potenzialità che il Mezzogiorno offre per un nuovo sviluppo complessivo del paese e che sarebbe fatale per tutti non saper valorizzare.

Proprio guardando a questa cruciale questione, vale il richiamo a fare del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia l’occasione per una profonda riflessione critica, per quello che ho chiamato “un esame di coscienza collettivo”. Un esame cui in nessuna parte del paese ci si può sottrarre, e a cui è essenziale il contributo di una severa riflessione sui propri comportamenti da parte delle classi dirigenti e dei cittadini dello stesso Mezzogiorno.

E’ da riferire per molti aspetti e in non lieve misura al Mezzogiorno, ma va vista nella sua complessiva caratterizzazione e valenza nazionale, la questione sociale, delle disuguaglianze, delle ingiustizie – delle pesanti penalizzazioni per una parte della società – quale oggi si presenta in Italia. Anche qui ci sono eredità storiche, debolezze antiche con cui fare i conti, a cominciare da quella di una cronica insufficienza di possibilità di occupazione, che nel passato, e ancora dopo l’avvento della Repubblica, fece dell’Italia un paese di massiccia emigrazione e oggi convive con il complesso fenomeno del flusso immigratorio, del lavoro degli immigrati e della loro necessaria integrazione. Senza temere di eccedere nella sommarietà di questo mio riferimento alla questione sociale, dico che la si deve vedere innanzitutto come drammatica carenza di prospettive di occupazione e di valorizzazione delle proprie potenzialità per una parte rilevante delle giovani generazioni.

E non c’è dubbio che la risposta vada in generale trovata in una nuova qualità e in un accresciuto dinamismo del nostro sviluppo economico, facendo leva sul ruolo di protagonisti che in ogni fase di costruzione, ricostruzione e crescita dell’economia nazionale hanno assolto e sono oggi egualmente chiamati ad assolvere il mondo dell’impresa e il mondo del lavoro, passati entrambi, in oltre un secolo, attraverso profonde, decisive trasformazioni.

Ma non è certo mia intenzione passare qui in rassegna l’insieme delle prove che ci attendono. Vorrei solo condividessimo la convinzione che esse costituiscono delle autentiche sfide, quanto mai impegnative e per molti aspetti assai dure, tali da richiedere grande spirito di sacrificio e slancio innovativo, in una rinnovata e realistica visione dell’interesse generale. La carica di fiducia che ci è indispensabile dobbiamo ricavarla dalla esperienza del superamento di molte ardue prove nel corso della nostra storia nazionale e dal consolidamento di punti di riferimento fondamentali per il nostro futuro.

Una prova di straordinaria difficoltà e importanza l’Italia unita ha superato affrontando e via via sciogliendo il conflitto con la Chiesa cattolica. Dopo il 1861 l’obbiettivo della piena unificazione nazionale fu perseguito e raggiunto anche con la terza guerra d’indipendenza nel 1866 e a conclusione della guerra 1915-18 : ma irrinunciabile era l’obbiettivo di dare in tempi non lunghi al nascente Stato italiano Roma come capitale, la cui conquista per via militare – fallito ogni tentativo negoziale – fece precipitare inevitabilmente il conflitto con il Papato e la Chiesa. Ma esso fu avviato a soluzione con un’intelligenza, moderazione e capacità di mediazione di cui già lo Stato liberale diede il segno con la Legge delle guarentigie nel 1871 e che – sottoscritti nel 1929 e infine recepiti in Costituzione i Patti Lateranensi – sfociò in tempi recenti nella revisione del Concordato. Si ebbe di mira, da parte italiana, il fine della laicità dello Stato e della libertà religiosa e insieme il graduale superamento di ogni separazione e contrapposizione tra laici e cattolici nella vita sociale e nella vita pubblica.

Un fine, e un traguardo, perseguiti e pienamente garantiti dalla Costituzione repubblicana e proiettatisi sempre di più in un rapporto altamente costruttivo e in una “collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese” – anche attraverso il riconoscimento del ruolo sociale e pubblico della Chiesa cattolica e, insieme, nella garanzia del pluralismo religioso. Questo rapporto si manifesta oggi come uno dei punti di forza su cui possiamo far leva per il consolidamento della coesione e unità nazionale. Ce ne ha dato la più alta testimonianza il messaggio augurale indirizzatomi per l’odierno anniversario – e lo ringrazio – dal Papa Benedetto XVI. Un messaggio che sapientemente richiama il contributo fondamentale del Cristianesimo alla formazione, nei secoli, dell’identità italiana, così come il coinvolgimento di esponenti del mondo cattolico nella costruzione dello Stato unitario, fino all’incancellabile apporto dei cattolici e della loro scuola di pensiero alla elaborazione della Costituzione repubblicana, e al loro successivo affermarsi nella vita politica, sociale e civile nazionale.

Ma quante prove superate e quanti momenti alti vissuti nel corso della nostra storia potremmo richiamare a sostegno della fiducia che deve guidarci di fronte alle sfide di oggi e del futuro! Anche a voler solo considerare il periodo successivo alla sconfitta e al crollo del 1943 e poi alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, è ancora incancellabile nell’animo di quanti come me, giovanissimi, attraversarono quel passaggio cruciale, la memoria di un abisso di distruzione e generale arretramento da cui potevamo temere di non riuscire a risollevarci.

Eppure l’Italia unita, dopo aver scongiurato con sapienza politica rischi di separatismo e di amputazione del territorio nazionale, riuscì a rimettersi in piedi. Il primo, e forse più autentico “miracolo”, fu la ricostruzione, e quindi – nonostante aspri conflitti ideologici, politici e sociali – il balzo in avanti, oltre ogni previsione, dell’economia italiana, le cui basi erano state gettate nel primo cinquantennio di vita dello Stato nazionale. L’Italia entrò allora a far parte dell’area dei paesi più industrializzati e progrediti, nella quale poté fare ingresso e oggi resta collocata grazie alla più grande invenzione storica di cui essa ha saputo farsi protagonista a partire dagli anni ’50 dello scorso secolo : l’integrazione europea. Quella divenne ed è anche l’essenziale cerniera di una sempre più attiva proiezione dell’Italia nella più vasta comunità transatlantica e internazionale. La nostra collocazione convinta, senza riserve, assertiva e propulsiva nell’Europa unita, resta la chance più grande di cui disponiamo per portarci all’altezza delle sfide, delle opportunità e delle problematicità della globalizzazione.

Prove egualmente rischiose e difficili abbiamo dovuto superare, nell’Italia repubblicana, sul terreno della difesa e del consolidamento delle istituzioni democratiche. Mi riferisco a insidie subdole e penetranti, così come ad attacchi violenti e diffusi – stragismo e terrorismo – che non fu facile sventare e che si riuscì a debellare grazie al solido ancoraggio della Costituzione e grazie alla forza di molteplici forme di partecipazione sociale e politica democratica ; risorse sulle quali sempre fa affidamento la lotta contro l’ancora devastante fenomeno della criminalità organizzata.

In tutte quelle circostanze, ha operato, e ha deciso a favore del successo, un forte cemento unitario, impensabile senza identità nazionale condivisa. Fattori determinanti di questa nostra identità italiana sono la lingua e la cultura, il patrimonio storico-artistico e storico-naturale : bisognerebbe non dimenticarsene mai, è lì forse il principale segreto dell’attrazione e simpatia che l’Italia suscita nel mondo. E parlo di espressioni della cultura e dell’arte italiana anche in tempi recenti : basti citare il rilancio nei diversi continenti della nostra grande, peculiare tradizione musicale, o il contributo del migliore cinema italiano nel rappresentare la realtà e trasmettere l’immagine, ovunque, del nostro paese.

Ma dell’identità nazionale è innanzitutto componente primaria il senso di patria, l’amor di patria emerso e riemerso tra gli italiani attraverso vicende anche laceranti e fuorvianti. Aver riscoperto – dopo il fascismo – quel valore e farsene banditori non può esser confuso con qualsiasi cedimento al nazionalismo. Abbiamo conosciuto i guasti e pagato i costi della boria nazionalistica, delle pretese aggressive verso altri popoli e delle degenerazioni razzistiche. Ma ce ne siamo liberati, così come se ne sono liberati tutti i paesi e i popoli unitisi in un’Europa senza frontiere, in un’Europa di pace e cooperazione. E dunque nessun impaccio è giustificabile, nessun impaccio può trattenerci dal manifestare – lo dobbiamo anche a quanti con la bandiera tricolore operano e rischiano la vita nelle missioni internazionali – la nostra fierezza nazionale, il nostro attaccamento alla patria italiana, per tutto quel che di nobile e vitale la nostra nazione ha espresso nel corso della sua lunga storia. E potremo tanto meglio manifestare la nostra fierezza nazionale, quanto più ciascuno di noi saprà mostrare umiltà nell’assolvere i propri doveri pubblici, nel servire ad ogni livello lo Stato e i cittadini.

Infine, non ha nulla di riduttivo il legare patriottismo e Costituzione, come feci in quest’Aula in occasione del 60° anniversario della Carta del 1948. Una Carta che rappresenta tuttora la valida base del nostro vivere comune, offrendo – insieme con un ordinamento riformabile attraverso sforzi condivisi – un corpo di principii e di valori in cui tutti possono riconoscersi perché essi rendono tangibile e feconda, aprendola al futuro, l’idea di patria e segnano il grande quadro regolatore delle libere battaglie e competizioni politiche, sociali e civili.

Valgano dunque le celebrazioni del Centocinquantenario a diffondere e approfondire tra gli italiani il senso della missione e dell’unità nazionale : come appare tanto più necessario quanto più lucidamente guardiamo al mondo che ci circonda, con le sue promesse di futuro migliore e più giusto e con le sue tante incognite, anche quelle misteriose e terribili che ci riserva la natura. Reggeremo – in questo gran mare aperto – alle prove che ci attendono, come abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di risorse umane e morali. Ma ci riusciremo ad una condizione : che operi nuovamente un forte cemento nazionale unitario, non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del limite e della responsabilità. Non so quando e come ciò accadrà ; confido che accada ; convinciamoci tutti, nel profondo, che questa è ormai la condizione della salvezza comune, del comune progresso.

16 marzo Garante Infanzia e Adolescenza alla Camera

Il 16 marzo l’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge recante l’Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, rinviato in Commissione nella seduta del 7 ottobre 2009, in cui era stato approvato l’articolo 1. Il testo passa ora all’esame del Senato.

10 marzo Codice disciplinare e sanzioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, la Circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica  23 dicembre 2010, n. 14, di chiarimento sulla disciplina in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare modificata dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Sullo stesso tema si veda: Il Codice disciplinare della Scuola a cura di Dario Cillo

Di seguito il comunicato stampa di Palazzo Chigi:

Codice disciplinare e sanzioni nella pubblica amministrazione, chiarimenti dopo la riforma

Pubblicità del codice disciplinare, titolarità dell’azione disciplinare, sanzioni nei confronti dei dirigenti, rapporto tra procedimento disciplinare e penale: su queste materie, recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/09 sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuta a fornire chiarimenti la circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica (G.U. 57 del 10 marzo 2011).

Queste alcune delle indicazioni fornite.

Pubblicità del codice disciplinare

I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo, previsto dalla L. 300/70 di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme, anche di derivazione contrattuale, relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La modalità prevista dalla L. 300 è quella dell’affissione in luogo accessibile a tutti, individuato nell’ingresso della sede di lavoro.

Il decreto n.150/09 è intervenuto in materia modificando l’art.55 del decreto legs. 165/01. Oggi è previsto che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro».

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo qualora l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, la pubblicazione risponde all’esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Perciò il codice disciplinare deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione della data, oltre che sull’home page internet anche di quella intranet dell’amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell’ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l’avvenuto adempimento.

A seguito della riforma, la modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è solo quella dell’affissione all’ingresso della sede di lavoro poichè solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente. Il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia le procedure previste per l’applicazione delle sanzioni sia le tipologie di infrazione e le relative sanzioni.

La pubblicità deve poi riguardare anche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto queste regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.

Azione disciplinare, rafforzata la competenza del dirigente

Riguardo alla gestione del procedimento disciplinare, la riforma ha ampliato la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, già previste. Quando il responsabile della struttura è un dirigente questi potrà procedere alla contestazione dell’addebito e all’irrogazione della sanzione, dopo l’espletamento del relativo procedimento, per tutte le infrazioni “di minor gravità”, cioè quelle per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni. Per le infrazioni di maggior gravità o nel caso in cui il responsabile della struttura non sia un dirigente, l’intera procedura deve essere svolta dall’ufficio procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza del responsabile della struttura, a prescindere dalla circostanza che si tratti di dirigente o non dirigente, di irrogare il rimprovero verbale.

26 febbraio Convertito in Legge il DL Milleproroghe

Il 26 febbraio il Senato approva definitivamente, in seconda lettura, con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il disegno di legge, già approvato dalla Camera il 25 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Nella stessa giornata il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese

Di seguito il comunicato del Quirinale:

“Di grande rilevanza istituzionale l’impegno di governo e gruppi parlamentari per la sostanziale inemendabilità dei decreti legge”

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi promulgato la legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese. Si è preso atto che Governo e Parlamento hanno provveduto ad espungere dal testo molte delle aggiunte sulle quali erano stati formulati rilievi da parte del Capo dello Stato. Restano comunque disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo.

Il Presidente Napolitano ha altresì preso atto dell’impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi d’ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale che vale – insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente previsti – a ricondurre la decretazione d’urgenza nell’ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell’equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari.

Di seguito i passaggi che interessano la Scuola:

Art. 2, comma 4-novies:

Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,/ 2008/2009 e 2009/2010.

Art. 2, comma 4-septiesdecies:

Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

Art. 2, comma 4-octiesdecies:

Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 4-noviesdecies:

Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2, comma 54:

All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”

25 febbraio Fiducia al Milleproroghe alla Camera

Il 25 febbraio l’Aula della Camera, con 309 favorevoli, e 287 contrari, approva l’emendamento Dis. 1.1, proposto dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato il 16 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione la questione di fiducia. Il testo passa ora al Senato per la definitiva approvazione.

Il 22 febbraio il Presidente della Repubblica invia ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera di cui viene data lettura in Aula, alla Camera:

“Onorevoli Presidenti,

ho attentamente esaminato i contenuti delle modifiche e delle aggiunte apportate, nel corso dell’esame al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Devo innanzi tutto osservare che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato dal Governo al Senato il 29 dicembre 2010 (A.S. 2518), ed assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio il 7 gennaio 2011. L’esame in sede referente, iniziato il successivo 19 gennaio, si è concluso l’11 febbraio, con l’approvazione di 104 emendamenti. Nello stesso giorno è iniziato l’esame in Assemblea, che si è concluso mercoledì 16 febbraio con l’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che riproduce il testo delle Commissioni con l’aggiunta di numerose altre disposizioni. L’esame in prima lettura ha dunque consumato 50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge nonostante che l’esame nell’Assemblea del Senato si sia concentrato in pochi giorni.

A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato e dal Governo con il successivo maxiemendamento, al testo originario del decreto-legge, costituito da 4 articoli (di cui il terzo relativo alla copertura finanziaria e il quarto all’entrata in vigore) e 25 commi, sono stati aggiunti altri 5 articoli e 196 commi. Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all’oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione.

E ciò è avvenuto nonostante l’intendimento manifestato dal Governo al Capo dello Stato in sede di illustrazione preventiva del provvedimento d’urgenza, poi confermato con l’approvazione del testo da me successivamente emanato, di limitare a soli tre mesi le proroghe non onerose di termini in scadenza entro il 31 dicembre 2010, rendendo facoltativa la ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 di quei termini e degli altri indicati in apposita tabella attraverso l’eventuale adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; nonché di prevedere pochi e mirati interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

E’ appena il caso di ricordare che questo modo di procedere, come ho avuto modo in diverse occasioni di far presente fin dall’inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, si pone in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni. Si aggiunga che il frequente ricorso alla posizione della questione di fiducia realizza una ulteriore pesante compressione del ruolo del Parlamento.

Tali considerazioni sono state da me ribadite ancora di recente con la lettera in data 22 maggio 2010 inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 in materia di incentivi, recante le norme anti-evasione di contrasto alle c.d. frodi-carosello.

Sono consapevole che una eventuale decisione di avvalermi della facoltà di richiedere una nuova deliberazione alle Camere del disegno di legge in esame ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, per il momento in cui interviene a seguito della pressoché integrale consumazione da parte del Parlamento dei termini tassativamente previsti dall’art. 77 della Costituzione, potrebbe comportare la decadenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge da me emanato nonché di quelle successivamente introdotte in sede di conversione: ed è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti-legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 che ha ritenuto di norma costituzionalmente illegittima la reiterazione dei decreti-legge (entrambi da parte del Presidente Ciampi, che in data 29 marzo 2002 e 3 marzo 2006 chiese una nuova deliberazione alle Camere sulle leggi di conversione dei decreti-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e 10 gennaio 2006 n. 2).

Devo osservare peraltro che l’ordinamento prevede la possibilità di ovviare a tali inconvenienti, attraverso sia la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo originario del decreto, sia la riproposizione in uno o più provvedimenti legislativi, anche di urgenza, di quelle disposizioni introdotte in sede di conversione che si ritengano conformi ai princìpi costituzionali. Inoltre allorché, come in questo caso, la decadenza del decreto-legge sia riconducibile al rinvio del disegno di legge di conversione in legge ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione, anziché alla mancata conversione da parte delle Camere nei termini stabiliti dall’articolo 77, ritengo possibile anche una almeno parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge.

Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall’altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.

Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l’opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d’ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l’ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato”.

18 febbraio CdM approva DL per Festa 17 marzo 2011

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nel corso della seduta del 18 febbraio 2011, un decreto-legge, “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”, “(…) che assicura la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo 2011, già dichiarato festa nazionale, confermando che la giornata sarà festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge. Per il solo anno in corso ed al fine di evitare inopportuni aggravi a carico della finanza pubblica e delle imprese private, per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre (che solo per quest’anno non esplica i predetti effetti) così da compensarne gli oneri. Il Governo invita i cittadini, le scuole, le istituzioni, i luoghi di lavoro a promuovere iniziative per celebrare degnamente il significato storico, etico e politico della ricorrenza.

18 febbraio DdL Conferenza della Repubblica

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 18 febbraio, approva un disegno di legge delega che modifica il modello organizzativo e il funzionamento delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città ed Autonomie locali e Unificata, introducendo un’unica Conferenza della Repubblica suddivisa in due Sezioni, una per le Regioni ed una per le Autonomie locali.

La Conferenza della Repubblica: nuova sede di confronto tra Stato ed autonomie regionali e locali

Presentazione

Con il disegno di legge, approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, si avvia il percorso volto ad istituire la Conferenza della Repubblica, un nuovo modello organizzativo che assorbe al suo interno e le sostituisce le attuali conferenze: Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e Conferenza unificata.

Il provvedimento individua nella Conferenza della Repubblica, la nuova sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie regionali e locali.

“Un provvedimento che ha una grande valenza politica” l’ha definito il ministro Fitto nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

A partire dai prossimi giorni si apre una fase di confronto – ha aggiunto il ministro – con le regioni e le autonomie locali per arrivare presto ad un nuovo modello più appropriato all’assetto costituzionale vigente, che consenta una accelerazione nel funzionamento e nell’azione del sistema delle autonomie, uno dei nodi che la legge delega vuole affrontare e risolvere.

Come è noto, quasi tutti i provvedimenti del governo, anche alla luce delle nuove competenze costituzionali, passano al vaglio e al confronto con il sistema delle regioni e delle autonomie locali – ha spiegato il ministro Fitto. Con l’istituzione della Conferenza della Repubblica vengono definiti tempi e procedure più celeri nell’esame dei provvedimenti, oggetto di confronto tra Stato, Regioni ed Autonomie locali.

Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti.

Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :

– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;

– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,

– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;

– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

Cosa prevede la riforma

La nuova Conferenza, come le attuali, è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio.

Tra i principi e i criteri direttivi della delega, in particolare, si prevede che i decreti legislativi:

– istituiscano la “Conferenza della Repubblica”, quale sede plenaria, composta da due Sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l’altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali denominate rispettivamente “Sezione Stato e regioni” e “Sezione Stato e autonomie locali”;

– disciplinino le funzioni, i compiti e la composizione sia della sede plenaria che delle Sezioni, prevedendo la partecipazione alle sedute delle regioni e delle autonomie locali costituzionalmente previste anche mediante le rispettive associazioni maggiormente rappresentative;

– confermino le sessioni comunitarie delle attuali Conferenze, ridenominandole sessioni europee, in linea con il Trattato di Lisbona e collocandole nell’ambito delle predette Sezioni.

Con riguardo al funzionamento della Conferenza, i decreti delegati dovranno disciplinare le modalità di votazione delle sedute, stabilire termini perentori per l’acquisizione dell’assenso delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, nonché disciplinare i casi di mancata partecipazione ovvero di astensione alla votazione alle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, secondo criteri di semplificazione e di celerità, stabilendo la validità della votazione sulla base dei presenti. Tale criterio risponde all’esigenza di stabilire il numero e le cadenze mensili delle sedute ordinarie, prevedendo e disciplinando, in particolare, la richiesta da parte di Regioni e autonomie locali di sedute straordinarie.

La delega dispone, inoltre, che sia individuata la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza della Repubblica e dalle Sezioni, definendone la relativa disciplina. In particolare, si prevede che il legislatore delegato possa disciplinare, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le intese, anche prevedendo espressamente l’adozione da parte delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle medesime intese e degli accordi, entro termini perentori.

E’ prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sulle attività svolte della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni.

Uno specifico criterio di delega si riferisce alla necessità di semplificare le procedure di raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni ed organi omologhi già istituiti all’interno delle amministrazioni.

Nella delega viene prevista anche l’istituzione di una struttura di segreteria con la contestuale soppressione degli attuali uffici di segreteria delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, disciplinandone l’organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle Sezioni e alle commissioni permanenti, nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni .

Al fine di migliorare i lavori della Conferenza e delle Sezioni, si prevede :

– l’istituzione di commissioni permanenti politiche, suddivise per settori, con il compito di esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della sede plenaria e delle Sezioni;

– l’introduzione di una disciplina della fase istruttoria delle sedute della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni svolta mediante le riunioni tecniche preparatorie,

– prevedendone forme di pubblicità e stabilendo la necessità della conclusione dell’istruttoria tecnica ai fini dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno della Conferenza, delle Sezioni e delle predette commissioni;

– la costituzione di gruppi di lavoro nell’ambito della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni, con compiti di approfondimento istruttorio tecnico e politico.

Il contesto della riforma

Il nuovo organismo prenderà il posto delle attuali tre conferenze:

1. la Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome, istituita, nel 1983, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e disciplinata, successivamente, con l’articolo 12 della legge 400 del 1988,

2. la Conferenza Stato, città e autonomie locali istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1996.

3. la Conferenza Unificata (le due precedenti riunite insieme) per l’esame delle questioni di interesse comune allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali

Quest’ultima, è stata istituita nel 1997. Con il decreto legislativo n. 281 in attuazione della delega prevista dall’articolo 9 della legge n . 59/1997 il Governo ha riordinato ed ampliato le attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato città ed autonomi e locali.

Il “sistema delle Conferenze ” costituisce attualmente la principale sede di raccordo istituzionale in cui trova attuazione il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

Dopo l’entrata in vigore del “nuovo” Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha riconosciuto al sistema delle Conferenze un ruolo sempre più qualificato ai fini dell’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione interistituzionale mediante il confronto tra i diversi livelli di governo costituzionalmente previsti.

L’attuale assetto del sistema delle conferenze, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, necessita di un adeguamento organizzativo e funzionale.

Il disegno di legge delega tiene conto del complesso interagire dei soggetti costitutivi la Repubblica e intende far fronte alle esigenze di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali così come scaturiscono dal “nuovo” Titolo V della Costituzione e dalla successiva giurisprudenza applicativa della Corte costituzionale.

Il disegno di legge delega si propone di razionalizzare l’organizzazione e il funzionamento delle Conferenze, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata “Conferenza della Repubblica”, che sostituisce le tre attuali Conferenze, nella prospettiva della semplificazione del sistema di confronto e di concertazione tra i livelli istituzionali previsti dall’articolo 114 della Costituzione.

16 febbraio Fiducia sul Maxiemendamento al Milleproroghe in Senato

Il 16 febbraio il Senato, con 158 voti favorevoli, 136 contrari e quattro astensioni approva il maxiemendamento 1.900, interamente sostitutivo del Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (cosiddetto “milleproroghe, ddl 2518), sul quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva posto, a nome del Governo, la questione di fiducia. Il testo passa ora alla Camera per la definitiva approvazione.

Di seguito i passaggi che interessano la Scuola:

Art. 2, comma 4-novies:

«Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.».

Art. 2, comma 4-undecies:

Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,/ 2008/2009 e 2009/2010.

Art. 2, comma 4-noviesdecies:

Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

Art. 2, comma 4-vicies:

Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 4-vicies semel:

Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2–quater, comma 10:

All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”

9 febbraio DdL costituzionale in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduda del 9 febbraio, ha definitivamente approvato un disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione

Di seguito estratto del comunicato stampa:

Con una relazione del Presidente Berlusconi, che ha illustrato gli obiettivi di liberalizzazione e di sviluppo dell’economia nazionale, il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, che ha avuto la doverosa fase di ponderazione ed approfondimento nell’ambito del Gruppo di lavoro appositamente costituito.

Il disegno di legge costituzionale che oggi il Governo propone al Parlamento, su proposta dello stesso Presidente e dei Ministri Bossi, Tremonti, Calderoli, Romani, Brunetta, Alfano e Fitto, parte da una rivisitazione in senso liberista degli articoli 41 e 118, comma quarto, della Costituzione, nonché dell’articolo 97, dedicato alla pubblica amministrazione. Lo spirito che informa la proposta di riforma è improntato, per quanto riguarda gli articoli 41 e 118, alla rimozione degli ostacoli che si frappongano fra l’imprenditore e la realizzazione dell’intrapresa, esaltando la responsabilità personale, nonchè il ruolo dei livelli territoriali di governo nel concorso e nell’impulso alla realizzazione dell’iniziativa economica. La revisione dell’articolo 97 invece, perseguendo l’obiettivo di incrementare qualità e trasparenza della pubblica amministrazione, correla in maniera inscindibile le funzioni pubbliche al bene comune della collettività.

7 febbraio Prosegue iter procedurale approvazione Riforma CPIA

Il 7 febbraio lo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali” viene inoltrato al Dipartimento per l’istruzione e al Gabinetto del Ministro, con le proposte di integrazione apportate a seguito dei pareri espressi dal CNPI, dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza Unificata, e dalle commissioni parlamentari di Senato e Camera. Seguirà l’inoltro del provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione

28 gennaio Centocinquantesimo anniversario Italia unita in CdM

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 gennaio 2011, ha deliberato di celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia il 17 marzo 2011, “poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.”