Nota 22 febbraio 2012, MIURAOODGOS/prot. n.1000

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici

Regionali

LORO SEDI

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

e,p.c. Al Capo di Gabinetto

SEDE

 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

 

All’Ufficio Stampa

SEDE

 

Oggetto: Eccezionali eventi atmosferici: – validità dell’anno scolastico – adeguamenti dei calendari scolastici regionali.

 

Come noto l’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, contiene alcune norme di carattere generale relative alla definizione del calendario scolastico, quali quelle che riguardano la fissazione dell’inizio e del termine dell’anno scolastico e del periodo di svolgimento delle attività didattiche.

 

In particolare, il comma 3, stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.

 

Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dll’Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99).

 

Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all’atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e in sede di adeguamento dei medesimi da parte delle scuole. L’eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici.

 

Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

 

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

 

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

 

In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

 

Si rappresenta, infine, che l’eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l’evidente riflesso che tale decisione ha sull’organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

 

Nota 22 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1293

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
– Uff. III –
Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – Istruzioni e indicazioni operative –

Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati
punti.

1 – Domanda di aggiornamento ( Allegato B2 )
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti  lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso , e per il quale, eventualmente, si richieda l’aggiornamento del punteggio nessuna valutazione spetta per tale titolo attesa l’impossibilità di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato in precedente tornata concorsuale. E’ il caso di coloro che, nella fase dell’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, abbiano ottenuto la valutazione di un titolo di studio (diploma di qualifica) , ieri previsto per l’accesso, e che abbiano poi conseguito un titolo di studio superiore che oggi è richiesto per l’accesso (diploma di maturità) e di cui oggi chiede la valutazione in quanto migliorativo rispetto al titolo di studio inferiore (diploma di qualifica) già utilizzato per l’accesso.
Tale criterio non si applica alla valutazione dei titoli di cultura espressamente previsti al punto 2 delle tabelle A/1, A/2, A/3 e A/5 , allegate alla O.M. 23.02.2009, n. 21 – fatto salvo quanto previsto al punto 2 della tabella A/2, ma con particolare riferimento al profilo professionale di “ Infermiere” –
Ai fini di cui alla lettera b), il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Tali situazioni soggette a scadenza sono :
– titoli di riserva;
– le lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza;
– art. 21 della legge 104/92;
– art. 33, comma 6 della legge 104/92;
– art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 .
Ai fini di cui alla lettera c), gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati all’art. 2, comma 3 , lett. B della citata OM 21/09, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titolilaboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
Ai fini di cui alla lettera d), i candidati mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

2 – Domanda di inserimento ( Allegato B 1 )
Il principio dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ai profili professionale di cui all’OM 21/09 fa si che, rispetto alla precedente OM 91/04, l’attuale OM 21/09 non consente l’applicazione del criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso.
Pertanto il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2 , comma 3, lett. A,B,C,D,E e F dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
Per il profilo professionale , invece, di collaboratore scolastico, ( lett. G ) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio , ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.
Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie ( DM 35/04 ) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.
In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al candidato che chieda l’inserimento nella graduatoria permanente di collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio oggi previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di licenza della scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo abbia consentito l’accesso alle citate graduatorie o elenchi e sia anche migliorativo rispetto alla valutazione del titolo di studio oggi richiesto.
Si richiama all’attenzione che nelle tabelle di valutazione dei titoli, allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento alle tabelle A/3 ,A/4 e A/5, la dizione – per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 – qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 – va intesa nel senso che tale rapporto determina poi la media dei voti in base alla quale sarà attribuito un punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di interesse.
Nel caso specifico un punteggio di 76/100, rappresentativo di una maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa scala un punteggio di 7,6 /10 ; una volta conclusa l’operazione così descritta, tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la media dei voti , ovvero media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come espressamente previsto dalle citate tabelle.
E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è compresa anche la media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno attribuiti punti 3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori punteggi per quest’ultima tipologia di media di voto.
Tali modifiche concernano solo la valutazione del titolo di studio di accesso, nulla innovando nel prosieguo dei titoli culturali, nonchè di servizio.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

A – Diploma di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

B – Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 22.5.1997.

C – Diploma di licenza della scuola media
Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione .
Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:
– candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
-candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
– candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91;
– l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.

D – Attestato di qualifica professionale
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnicoscientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.

E – Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

F – Attestati di addestramento professionale
Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) .
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS
Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass , ICL e PEKIT.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

3 – Criteri generali di calcolo della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 della O.M. 21/09.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, parttime) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto pari o inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.

4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Inoltre, sono computabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa sopra citata, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini del computo nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011 , nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

5 – Criteri generali di valutazione del servizio
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 –
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Inoltre, sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale , predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa riferita, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini della valutazione, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011, nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

G – Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti locali.

H – Servizi prestati con contratto d’opera –
I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti .
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09 .

I – Servizi prestati in qualità di LSU e LPU –
Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ).
In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro ( art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ) .
Le prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007 .

L – Servizi prestati EE.LL.
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.
Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

M – Servizio Militare di leva
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

N – Servizio Civile
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
L’attivita’ , infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici – I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato;
Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) .

P – Conservatori ed accademie
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Q – Riserve
Il punto 4 dell’allegato E alla O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 è integralmente sostituito cone segue :
“ 4 -Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata , congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
A decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l’art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l’art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:
– volontari in ferma breve 3 o piu’ anni;
– volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
– ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.”

Conclusioni
Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
A far data dalla pubblicazione della presente nota nel sito Internet del Ministero Istruzione è soppressa la nota 1603 del 24 febbraio 2011.
Tutti i riferimenti alla nota 1603 del 24 febbraio 2011 sono modificati con riferimento alla presente nota.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Affettivo dipendente, Indipendente regole

Affettivo dipendente, indipendente regole

di Adriana Rumbolo

Una paura che mi ossessiona è l’abbandono da parte dei miei amici, perché al solo pensiero di rimanere “sola“ senza l’appoggio dei miei amici ad affrontare alcune circostanze sono spaventata.
Da tutto ciò deduco che sono dipendente dai miei amici e noto che trascuro la mia personalità, mi faccio in quattro sempre per gli altri, ma da qualche tempo (dopo episodi accaduti) ho deciso di cambiare il mio atteggiamento cercando di curare di più la mia persona pur mantenendo il rapporto con i miei amici
. (F. anni14)
Questa riflessione scritta da una studentessa denuncia un disagio molto diffuso, la dipendenza affettiva, ma fa anche ben sperare.
Spesso un neonato sembra non aver vissuto appieno la sua prima fase quando la mamma dovrebbe essere un tutto: cibo, calore, sicurezza, odori già percepiti, contatti piacevoli, suoni familiari.
A volte solo il cibo potrebbe, per varie cause, rimanere nel ricordo di quei momenti, lasciandosi dietro un vuoto di nostalgia di qualcosa di bello, di indispensabile che diventerà sempre più confuso, ma continuerà a influenzare le scelte affettive assorbendo gran parte delle risorse di un soggetto finché il conflitto non sarà risolto.
Potrebbero rimanere come eterni lavori in corso una carezza appena accennata e forse un pianto mai espressi compiutamente.
Accade soprattutto nella famiglia dove attecchiscono le prime dipendenze e le conseguenti gerarchie affettive perché un fratello, il padre, la madre, una sorella tendono ad esercitare potere su un familiare non attraverso una corrispondenza di affetti o di simpatia o di interessi reciproci ma sminuendolo o annullandolo.
Il bambino che subisce, sarà poi combattuto fra il desiderio fortissimo di avere amore tanto da mendicarlo e la paura che gli sarà negato proprio dalla persona per lui più importante.
Allora potrebbe scattare un terribile compromesso: non chiederà più amore perché non può perdere la sicurezza di una casa, di un letto, del cibo. Si esprimerà con una serenità apparente ma non smetterà con ossessione, sprecando molte energie e affidandosi a illusioni affettive, di cercare di risolvere il suo conflitto, sempre in condizione di sottomissione.
La conseguente contrazione emotiva porterà gravi danni a tutta la personalità nella vita relazionale, affettiva di lavoro e sempre più la consapevolezza di non valere molto.
Potrebbe sviluppare inoltre una naturale diffidenza verso le regole di quel mondo che non l’ha compreso aggravando la sua situazione con l’etichetta di ribelle.
Da allora una sola parola d’ordine: okay, tutto bene.
Qualora riuscisse a chiedere aiuto lo farà con soggezione, esitazione diventando facile preda di imbrogli e di truffe.
Nutrirà ammirazione per tutti gli altri e se qualcosa non andasse bene concluderà che è solo colpa sua.
Il distacco da una qualsiasi persona vissuta come stampella affettiva indispensabile, sarà un dramma e farà di tutto per sostituirla velocemente.
Sembra strano ma le gerarchie non è tanto il più forte a stabilirle, ma il più debole a favorirle.
La gerarchia non si forma dall’alto, ma dal basso.
In qualsiasi rapporto relazionale in particolare affettivo se un soggetto percepisce nell’altro una fragilità un cedimento, automaticamente si sentirà di poter affermare la sua presunta superiorità nata, non per un colpo di “stato, forza”, ma sulla debolezza, e ne renderà partecipe il gruppo che la ufficializzerà, con tutte le sue conseguenze.
Qualche tempo fa, in televisione, una signora ebrea che era stata prigioniera ad Auschwitz raccontò la sua terribile esperienza e concluse che quando, dopo anni, aveva capito che i suoi carcerieri erano soggetti fragili, che non valevano niente, il suo dolore era stato ancora più forte.
Una studentessa, mentre si parlava della dipendenza affettiva nella vita di gruppo ha scritto: ”quando finalmente un soggetto ha maggiore conoscenza del proprio patrimonio emozionale, si può usare l’espressione ”trattare alla pari” senza concetto d’inferiorità rispetto ad altre persone”.
Aveva ben compreso l’importanza della conoscenza e della gestione delle emozioni.
Le esperienze quotidiane e una buona rieducazione comportamentale potrebbero liberare tanti soggetti dall’ingombrante dipendenza affettiva.

Nota 21 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1256

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA

Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla possibilità di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs 297/94 da parte di candidati che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 del D.M. 10.11.2011, n. 104, in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11.
Nel merito della questione si precisa che l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento delle stesse avviene tramite procedura concorsuale i cui termini di presentazione della domanda sono stabiliti dal relativo bando.
Per quanto sopra, i candidati, già inseriti nella citata graduatoria permanente di una provincia che, previo depennamento dalla stessa, abbiano poi presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3 fascia di altra provincia, sono invitati a produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di interesse entro i termini stabiliti dal relativo bando, anche in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale.
Con riferimento, poi, alla nota 9319 del 14 .11.2011 , in particolare alla voce “ Domanda di depennamento” si precisa che la frase “…………fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia.” va intesa “…………fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

NUTRA-SCIENZA 2012

“NUTRA-SCIENZA 2012” ; Tuscany KNOWLEDGE & INNOVATION COMMUNITY- by : Paolo Manzelli

-Preliminary PROGRAM DESCRIPTION-2012 -Search For Partners


–> Vision:  In the context of action plan, “Innovating European bio-economy for Sustainable Growth”  (*) the  Nutra Science Project will  investing in food research, and food production innovation to develop the application of innovative knowledge on food-biochemical structure to design advanced relationship among  foods for health,security, wellness and well being.

 

–> Objective:  Improve a better understanding of fundamental structure–function relationships of food components is also a key to the design of new functionla food and to develop nutraceutical business. Food sector  have a strong innovation potential generated by an a deep multidisciplinary strategic approach by using of a wide range of sciences  in a open innovation method .Therefore the Nutra Science project aggregate in a “Knowlege Innovation Community”, research and enterprises in connection with life sciences, agronomy, ecology, food science and social sciences, for enabling industrial innovation  through bio & nano technology, information and communication technologies (ICT), and innovative engineering of production and marketing procesess to enhance international competitiveness  for Europe of Bio-economy for sustainable Food -Agriculture and Bio-technology sectors.

–> Nutra Scienza program will be based on a multidisciplinarry approach in the research and production of food and nutrition metabolism, and would catalyze transnational innovation sharing knowledge between research and agro-food industry to better the food productivity aiming to advance into nutritional health benefits and to better aging risks focussing on a diet good to avoid metabolic and chronic inflammatory diseases.  Such knowledge is essential in developing new innovative food products in response to consumer demand for healthy, safe and convenient foods that look good and sensatios of taste and smell.

–> The nutrition research within Nutra-Science focuses particularly on research questions concerning the effects of nutrition, nutritional components, and nutritional behaviour on the health based in an advancement dissemination of science in society for inducing research into eating and drinking habits to citizen and to advance knowledge into the significance of certain nutrients, foods, and nutritional patterns to the cause of diseases. NutraScience program pourposes are focused also within the fields of toxicology and environmental health science, research is performed into health effects of detrimental factors in nutrition and working and living environments In view of enhance the the social interest in research questions regarding nutrition and environ-ment.Nutra Science Progam has an applicative nature which expresses itself in an extensive co-operation with Regional government Universities and industry.

–> In a long-term perspective of Nutra-Science will improve an advanced nutrition  innovation strategy seeking to strengthening  the protection  of health as well as the legitimate consumers’ interests on having a food diet more personalized by means the advanvements of nutrigenomics research . In connection with that it aims we look to boost the public confidence in the system of bio- genetics knowledge of mitochondia’s  metabolic functions  ensuring safe food, in its quality and nutritional values. Hence the  key areas of development for 2010 – 2013 of the “Nutra Science” Proposal will be defined by the following  medium-term tasks for the  active partnership in the field of food safety and nutrition for imporiving  European based bio-economy .

–>Challenge 1.: Nutrition :Investigation of bio-active compounds new dietary strategies about of diet-related diseases and disorders including obesity and allergies. This will involve  the development and application of nutrigenomics and mitocondrial metabolism . It could lead to reformulation of processed foods,  to optimising innovation in the European food industry and to enhance development of nutraceutic foods and dietetic foods and functional foods with nutritional and health claims.

–> Challenge 2. : grow up  an European “ Knowledge Innovation Community” on Food& Health & Nutrition between bio-economy research and agri-food industry partners, looking at actively participation to the Horizon Europe 2020 strategy of Innovation (**), focused to enhance the functionality, quality and nutritional value of food and drink of the Mediteranean diet for improving the innovation potential and the competitiveness of the agri-food SMEs  taking part as stakeholders to the Nutra Science project.

–> …...new Challenges can be described by the partners contributions

BIBLIO–> (*) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/press/press_packages/index_en.htm ,                       –>  (**) HORIZON 2020 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
–> Tuscany Nutra-Science Project toadays is organised in various lines of R&S activities :

 

–> 1) CeRA (Interdepartmental Centre University of Firenze ) http://www.cera.unifi.it/mdswitch.html

groo of research specializing in sensory &consumer science,food& health, and characterization of plant and animal products primary and transformed. Respomsible : Prof. Nadia Mulinacci <nadia.mulinacci@unifi.it>

–> 2) Life Science Dept. University of Siena , research group specializing in the safety assessment ,the geographical and historical origin , authenticity and health aspects of raw materials and food,

Responsible prof Mauro Cresti <cresti@unisi.it>,

Project UNISAT http://www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=4261

http://www.unisi.it/dl2/20101018153912009/verbale_riunione_unisat_6102010.pdf

-> 3) Life Science -Green , Dept. Scuola Superiore S.Anna (PISA) http://www.sssup.it/context.jsp?ID_LINK=9779&area=47

Responsible : Prof. Pietro Tonutti <pietro.tonutti@sssup.it>
Group of Research specializing n the following areas :
– Sustainability of agricultural production and reduce waste and losses
– Quality, food composition, bioactive compounds, nutraceutical
– Effects of climate change on agricultural production

–> 4) Facolta’ Agraria Universita di Pisa http://www.agr.unipi.it/Alpi-Amedeo.201.0.html

Responsible Prof. Amedeo Alpi <aalpi@agr.unipi.it >

Group of Research expert in wheat growing in Tuscany, production of special types of bread, pastais directed at obtaining a particular nutritional value.

–> 5) Dept. Biochemical Sciences. UNIFI, Responsible: Prof. Luigia Pazzagli (luigia.pazzagli@unifi.it).

Group of research expertise in a) the use of fungal proteins and peptides in enhancing the defense mechanism of plants; 2) the role of natural molecules (which are present in fruit and vegetables) in preventing chronic pathologies

………………………………………………….

–> SME’s Partners:

Viticoltore Gianfranco Soldera : www.soldera.it , <gianfranco.soldera@casebasse.it>

Stefano Casadei http://www.tecnovitetoscana.it/eng/index_eng.html ,<stefano@stefanocasadei.it>

……

 

–> NUTRA SCIENCE program is organized by EGOCREANET (Onlus of R&D)

President Paolo Manzelli www.edscuola.it/lre.html; <egocreanet2011@gmail.com>

www.edscuola.it/lre.html

http://www.facebook.com/groups/195771803846822/

20 febbraio Iscrizioni

Come previsto dalla Circolare Ministeriale 29 dicembre 2011, n. 110 il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche, è fissato al 20 febbraio 2012.

Il MIUR, con Nota 22 febbraio 2012, Prot.n. 922, rammenta “che il termine di scadenza delle iscrizioni non ha carattere perentorio, ma ordinatorio, in quanto è predisposto in funzione della successiva programmazione degli organici. Pertanto, preso atto dell’eccezionalità della situazione, si ritiene che le istituzioni scolastiche interessate da prolungati periodi di sospensione delle attività, conseguenti alle ordinanze dei Sindaci di chiusura delle scuole, possano completare le procedure di iscrizione degli alunni nei prossimi giorni.”

Di seguito il comunicato stampa del MIUR:

Maltempo, Miur: Valido l’anno scolastico 2011/2012

Proroga delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013

(Roma, 23 febbraio 2012) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato due circolari distinte a tutti i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per confermare la validità dell’anno scolastico in corso e prorogare il termine delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo.
Nella prima circolare si spiega che, a causa degli eventi atmosferici, molte scuole non potranno effettuare i 200 giorni di lezione previsti dalla legge n.297 del 1994. Ma avvenimenti imprevedibili e straordinari legati al maltempo non possono comportare l’invalidità dell’anno scolastico.
La nota precisa inoltre che le istituzioni scolastiche interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno comunque valutare una riorganizzazione del calendario scolastico finalizzato ad un recupero dei giorni non effettuati. Le decisioni delle scuole avranno l’obiettivo primario di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per gli studenti e per gli insegnanti, gli adeguati elementi di valutazione.
La seconda circolare precisa invece che il termine ultimo delle iscrizioni potrà essere prorogato. L’eccezionalità della situazione, sempre legata agli eventi atmosferici delle scorse settimane, consentirà dunque alle scuole interessate da lunghi periodi di chiusura, di completare le procedure d’iscrizione anche nei prossimi giorni, superando il termine ultimo del 20 febbraio.

Nota 20 febbraio 2012, Prot. MIURDGOS n. 930

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA
UFFICIO II

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: Certamen Classicum Hirpinum – Quarta edizione.

 

Nell’ambito delle iniziative intese ad incentivare le eccellenze come leva strategica fondamentale per innalzare il livello di apprendimento degli studenti, il Liceo Classico P. Colletta di Avellino in collaborazione con l’Associazione Italiana di cultura classica – delegazione Irpina, indice la quarta edizione del Certamen Classicum Hirpinum.

Il Certamen si svolgerà presso il liceo-ginnasio P. Colletta di Avellino il giorno 13 aprile 2011 ed avrà la durata di cinque ore, con inizio alle ore 8.30.

La prova consisterà in un saggio di traduzione di un brano di Appiano, integrato da un commento di carattere linguistico e storico-letterario.

Potranno partecipare alla prova, per ogni liceo, non più di tre studenti della III classe Liceale, promossi negli scrutini dell’anno precedente e che abbiano conseguito la votazione di almeno 8/10 in Greco. Nel caso di Licei con Sezione Staccata i partecipanti potranno essere tre per ogni sede.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Liceo promotore dell’iniziativa entro e non oltre il 10 marzo 2012.

Si allegano il Bando, il Regolamento del Concorso e le schede di partecipazione.

Il Dirigente

Antonio Lo Bello

Nota 20 febbraio 2012, Prot. n. 1231

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA – Errata corrige

Con riferimento alla nota prot. n. 763 del 1 febbraio 2012, di pari oggetto, si riferisce che, per mero errore materiale, non è stato riportato ” Visto il D.M. 10.11.2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2011/14 “.
Tutti i riferimenti, pertanto, al D.M. 26.06.2008, n. 59, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2008/11 devono essere letti con riferimento al D.M. 10.11.2011, n. 104.
Confidando in un puntuale adempimento, si invitano le SS.LL. di tener conto della modifica sopraindicata.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
Il DIRIGENTE
F.to Bianca Artigliere

Siamo persone o topi?

Siamo persone o topi?

di Claudia Fanti

Non appassiona per nulla tutto questo vociare di valutazione di sistema.

Cade male, molto male. Sì, perché la scuola spesso è più avanti. Ci si è già accorti da tempo che la valutazione per  fungere da stimolo al miglioramento deve farsi il più possibile discreta. Deve camminare in punta di piedi come una ballerina. Da tempo immemorabile abbiamo capito che rifarsi a modelli  stranieri non ha senso.

Vorrei farvi immaginare “addirittura” una scuola che non dà voti, che non assegna punteggi, che non scrive bravo o bravissimo su quaderni o elaborati.

Seguitemi, per una volta, nell’osservazione di un bambino che entra in prima classe e con le sue maestre e i compagni lavora per tutta la durata della scuola elementare, libero da un giudizio esterno a lui sconosciuto.

Si applicherà unicamente nell’arte dell’imparare, la sua concentrazione sarà tutta volta all’oggetto dell’apprendimento in sé per sé. Sarà aperto al mondo circostante, porrà domande senza timore, si guarderà intorno curioso come lo è per natura e in una scuola così si dedicherà come soggetto all’oggetto per manipolarlo, analizzarlo, per affrontarlo con le arti che gli sono proprie: la seduzione, l’allontanamento, l’avvicinamento…a volte lo temerà se lo sentirà difficile, a volte lo elaborerà a modo suo, oppure alla moda di chi è stato più veloce nel coglierne le caratteristiche.

Potrà capitare che sia lui a consigliare a un altro la modalità con cui ha imparato, oppure riceverà suggerimenti dai compagni e dalla maestra. Non farà altro che lavorare su ciò che le discipline gli proporranno con la mediazione dell’insegnante o degli strumenti che questi gli metterà a disposizione.

Non si stancherà inutilmente nel misurarsi con verifiche a punteggio. Anzi, le sue energie saranno convogliate unicamente verso i saperi e spesso brucerà le tappe volute dai programmi ministeriali senza i lacci e i laccioli imposti inoltre da una rigida e segmentata programmazione delle discipline fatta per standard da raggiungere in una determinata classe ed età.

Capiterà che indaghi a fondo su qualche informazione in modo spontaneo spinto dall’unica motivazione della meraviglia che gli darà la soddisfazione di conoscere qualcosa di sconosciuto.

Succederà che gli altri, per imitazione, indaghino ulteriormente. Sarà bellissimo vederli relazionare a voce alta e ferma le loro scoperte. La scuola diventerà gioia che annulla la fatica che pure ci sarà sempre e comunque, ma non sarà mai fine a se stessa.

Ciò non toglie che il ruolo dell’insegnante non sarà ugualmente fondamentale. Anzi, sarà proprio la sua preparazione a coordinare, a indirizzare, a stimolare, a fare da specchio. Ma sarà, il suo, un insegnamento volto a passare il testimone in modo socratico. Leggerezza e profondità dovranno coniugarsi, armonizzarsi.

La scuola, in generale, senza accorgersene il più delle volte, castra alcune tipologie caratteriologiche ancor più che intellettive. Non considera le persone e le loro sfaccettature. Preferisce chi si conforma, chi risponde in un unico modo ai quesiti. I docenti della scuola pubblica dovrebbero invece  riappropriarsi della loro peculiarità e cioè quella di insegnare ricordando che la scuola è il luogo preposto a insegnamento/apprendimento. La mania di spostare le energie nella direzione dell’organizzazione del sistema ha bruciato le sinapsi di più di una bella professionalità docente. Essi dovrebbero sentirsi sicuri del fatto che hanno in mano la possibilità di scegliere come insegnare e valutare. Essi hanno alle spalle secoli di pedagogia dalla quale attingere a piene mani per rielaborarla, aggiustarla, usarla per andare oltre a loro piacimento, se il piacimento sarà quello di dare a tutti i ragazzi una chance.

Esistono tipologie di scuole private che già adottano “sistemi senza voti” e lo fanno basandosi sulle più svariate radici pedagogiche. Qualche benpensante dirà la solita frase che mi sento ripetere spesso: “scuola sessantottina dello spontaneismo”, oppure “scuola buonista, che disastro!” oppure “e il ruolo dell’insegnante quale sarebbe?” e amenità di questo tipo.

So soltanto che così non è! Anzi, nella scuola senza voti si studia di più, si suda,  si maneggiano più strumenti, soprattutto si ragiona senza tregua, senza interruzione, non c’è pausa, mai. Si apprende punto e basta, ma lo si fa nel modo più alto e forte, perché è il modo dell’artigiano orgoglioso di esserlo. E’ quello per cui non si guadagna nient’altro se non la soddisfazione di vedere i propri prodotti finiti e il loro valore quando ce l’hanno. E se non ne hanno, si ricomincia. Questa è la scuola dell’empatia tra soggetti e soggetti, fra soggetti e oggetti. E’ la scuola che ci vuole per preparare alle sfide dello studio per tutta la vita. Quella che aiuta a diventare forti e sicuri dinanzi agli insuccessi e alle difficoltà che presenta l’oggetto in sé, quella che dice a un bambino o a una bambina “stai tranquillo/a” che se indagherai sulle possibili soluzioni, ne troverai una adatta a te e alla situazione che devi affrontare; guardati intorno ma non perderti a causa degli altrui giudizi. Ascolta, approfondisci, stai attento/a a non perdere la bussola. Tu ce la puoi fare e se hai bisogno di aiuto, non temere di copiare da qualcuno per poi superarlo e superarti con le tue idee.

La scuola delle prove oggettive e dei quiz è invece quella delle verifiche continue, della codificazione, dell’apprendimento lineare e sequenziale, è quella che costringe dentro modelli precostituiti, che fa spendere energie per aderire il più possibile al modello. Lo è anche quando si finge che non lo sia per il semplice fatto che essa è legata, volente o nolente, all’ansia del risultato, del confronto dei punteggi su pochi segmenti di saperi. E su quei segmenti, volenti o nolenti, tende a specializzare…ovviamente spesso con risultati deludenti pure nella compilazione e completamento di modulistica predisposta ad hoc dagli adulti. E’ la scuola di Skinner, quella dei topi in laboratorio, quella del rinforzo.

H. Laxness, Sotto il ghiacciaio

Uno strano inizio

di Antonio Stanca

 

Un romanzo di formazione può essere definito Sotto il ghiacciaio dello scrittore islandese Halldór Laxness, nato a Reykjavík nel 1902 e qui morto nel 1998. Nel 1955 gli fu assegnato il premio Nobel per la Letteratura. È stato un autore tra i maggiori del Novecento islandese, ha cominciato a scrivere da giovanissimo, oltre a romanzi ha scritto poesie, saggi, opere teatrali, autobiografiche, ha viaggiato molto in Europa e in America, vasta è diventata la sua cultura, la sua conoscenza delle lingue, con le sue opere ha contribuito a rinnovare la letteratura islandese, a farla partecipare del clima spirituale e artistico dell’Europa del ‘900.

Sotto il ghiacciaio è un romanzo che risale al 1968 e che ora è stato ristampato dalla casa editrice Iperborea di Milano (pp. 266, € 16,00). La traduzione dall’islandese è di Alessandro Storti. In appendice è inserito un ampio saggio della famosa scrittrice e saggista americana Susan Sontag (New York 1933-2004), profonda ammiratrice del Laxness.

In un’Islanda circondata, isolata dalle acque degli oceani, dei mari, afflitta dal freddo dei lunghi mesi invernali, dalla neve, dal ghiaccio, Laxness vive gli anni della sua infanzia in una fattoria presso Reykjavík a contatto con gli ambienti contadini, rurali, con le persone del popolo dalle quali gli giungono le tradizioni, le leggende, le saghe della sua terra. Ad esse il bambino rimarrà legato anche quando sarà diventato uno scrittore, esse ricorreranno quasi sempre nelle sue opere. In queste si verifica una prima fase di carattere ideale quando Laxness si converte al cristianesimo, fa l’esperienza di oblato benedettino in Lussemburgo dal 1923 al 1924, accoglie la dottrina marxista, si entusiasma ai suoi programmi, scrive la prima opera di successo Il grande tessitore del Kashmir (1927), dove affronta problemi morali, spirituali, indaga sul rapporto tra l’uomo e Dio, sul significato della vita, della divinità. Sono problemi che ritorneranno in altre opere, assumeranno altri contorni ma più importanti risulteranno i romanzi della fase successiva, quella detta realista e venuta dopo gli anni Trenta. Inizierà con Salka Valka (1931) e proseguirà con Gente indipendente (1935), con la tanto riuscita tetralogia Mondo luminoso (1937- 40) e con La campana d’Islanda (1943). Sono le narrazioni di carattere nazionale che Laxness produce quando in Islanda si aggravano le condizioni sociali, si soffre per le truppe inglesi stanziatesi nell’isola durante la seconda guerra mondiale, per ottenere l’indipendenza dalla Danimarca, per sopportare l’influenza americana dopo la guerra. Di fronte a tante riduzioni lo scrittore sente il bisogno di rivendicare i diritti della propria gente, della propria patria, della loro storia, della loro cultura, delle loro tradizioni, del loro spirito. Lo farà nelle suddette opere e saranno quelle che lo renderanno famoso, lo faranno diventare la voce del suo popolo, lo porteranno al Nobel.

Molta fortuna avrà nel 1968 anche il romanzo Sotto il ghiacciaio dove ritorneranno i tempi, i luoghi, le leggende, i miti della vecchia Islanda. Ma stavolta hanno perso il loro ordine, le loro regole, i loro limiti, sono confusi, non fanno distinguere tra spazio e tempo, finito e infinito, terra e cielo, vita e morte, giorno e notte, bene e male, Dio e uomo, non possono servire ad un giovane che si sta affacciando alla vita, ai suoi bisogni di verità, di chiarezza. Il giovane è un teologo di venticinque anni che viene inviato dal vescovo d’Islanda a nord dell’isola, alle falde del ghiacciaio Snæfel perché indaghi sulla condotta del prete del posto. Questi da tempo non ottempera ai suoi doveri di religioso, non celebra la messa, non battezza i bambini, non è presente ai funerali, ha chiuso la chiesa e si dedica ad attività manuali, ripara attrezzi, utensili di ogni genere, fa il maniscalco. Il giovane dovrà indagare su tale strano comportamento, riportare, registrare quanto è successo e succede in quei posti senza esprimere nei rapporti la propria opinione affinché il vescovo non ne sia influenzato quando leggerà le registrazioni. Ma a questo punto non si arriverà perché il giovane prima di tornare dal suo vescovo si sentirà smarrito tra le stranezze, le assurdità che avvengono “sotto il ghiacciaio” e fuggirà “sperando di ritrovare la strada maestra”, sperando, cioè, che la sua ricerca di verità possa essere soddisfatta altrove. Anche se aveva venticinque anni quella del ghiacciaio era stata la sua prima esperienza, il suo primo contatto con la vita concreta, con la realtà ed era risultato negativo. Si sta egli formando ed ha cominciato con una negazione a causa di quanto visto, sentito, vissuto. A salvarlo, preservarlo dagli infiniti pericoli ai quali si era trovato esposto, a fargli conservare il suo bisogno di bene è stata la fede cristiana. Soltanto questa gli era rimasta e soltanto con questa aveva ripreso il suo cammino verso la vita.

Strano può sembrare che un processo di formazione sia iniziato con un rifiuto se non si tiene conto che Laxness poteva essere giunto ad un momento particolare della sua vita ed opera, quello di pensare di avviare, tramite il protagonista del romanzo, un confronto tra vecchi e nuovi valori, vecchia e nuova vita.

Chiaro, facile è il linguaggio dell’opera, ricco di riferimenti storici, geografici, letterari, filosofici, scientifici come poteva avvenire solo con un autore così colto.

Il Common Assessment Framework (CAF)

Il Common Assessment Framework (CAF)
La Scuola e il dlgs n.150/09

di Gerardo Marchitelli

 

Di solito siamo portati a costruire ragionamenti, legati alla percezione intuitiva, ai sentimenti o alle emozioni. Un approccio che riteniamo valido in quanto frutto di sensate esperienze. Il dlgs 150 del 2009, ci invita a “dare forma alla mente”, a “disciplinare le decisioni”, a “giustificarle”, a”istruirle”, ad “apprenderle nell’organizzazione” come antidoto delle pulsioni e dell’ emozioni umane. Una operazione di “rendicontazione” delle proprie decisioni, come atti tradotti in simboli, una sorte di “tessera di riconoscimento” capace di evocare la relazione tra l’oggetto concreto e l’immagine mentale, tra la conoscenza e l’azione, un certificato dei livelli di cultura della gestione delle decisioni. Sia ben chiaro, non si è di fronte alla costruzione di una intelligenza artificiale del decisore, ma alla convinzione che gran parte dei difetti di una organizzazione non è riscontrabile visivamente. Da qui la necessità di corredare, arricchire, dotare la decisione di elementi pertinenti, capaci di “orientarla”. Senza dubbio, si è consapevoli, che in ogni organizzazione vi sono conoscenze tacite difficilmente esplicitabili, e quando lo sono, non è detto che lo siano completamente. Come del resto, si è decisamente convinti, che la maggior parte della conoscenza di un individuo è tacita e non può essere esplicitata in toto e questo rende il decisore non un semplice utente all’interno dell’organizzazione-scuola, ma parte integrante del sistema, parte a cui si chiede “soltanto” di apprendere all’interno dell’organizzazione, al fine di conoscere e divenire consapevole e informato. A nessuno è dato di comprendere tutto, ma conoscere è indispensabile. In merito, Il Common Assessment Framework (CAF) è uno strumento che registra il complesso delle azioni o l’esito-valutazione di queste, annota gli approdi regolativi e autoreferenziali esistenti all’interno della scuola, la quale ha la necessità di conoscere se stessa e di avere a disposizione informazioni utili alla presa delle decisioni. “In ogni momento della vita c’è qualcosa in atto, una qualche esperienza che si sta svolgendo, una decisione da prendere”. Il CAF rappresenta l’atto in cui il pensiero del decisore si rende oggetto a se stesso, in cui il pensiero si dà un contenuto tramite il quale apprende e al contempo produce autocoscienza. Questa operazione di autovalutazione su “cio’ che si è, per decidere cosa si potrebbe essere” rappresenta la sintesi cognitiva dei processi organizzativi attivi nella scuola, in cui le innumerevoli pause, pianificate, di riflessione all’interno di essa hanno avuto lo scopo di auto-interroga-rsi , di auto-ripararsi e di auto-svilupparsi. Un modo di procedere che rende tutto il personale scolastico consapevole delle logiche sottese all’interno delle operazioni che si sviluppano nell’organizzazione-scuola. Così facendo si tende verso la qualità delle decisioni e di conseguenza in direzione di appropriate e razionali offerte, secondo i bisogni effettivi dell’utenza scolastica. La scuola, senza ambiguità, deve avere a disposizione elementi razionali capaci di:

  • specificare tutte le possibili alternative di decisione;
  • predire tutte le possibili conseguenze di ogni alternativa;
  • stimare tutte le conseguenze di ciascuna alternativa;
  • valutare la desiderabilità di ogni conseguenza;
  • calcolare quale alternativa genera l’insieme piu’ desiderabile.

Una mappa, in cui la natura dell’organizzazione, la si coglie dunque nell’azioni concrete, che non si limita a fornire un sapere statico, fine a se stesso, ma propedeutico all’agire, in quanto sprona l’Io-decisore-organizzazione-scuola a muovere verso la scoperta di sé, l’autocoscienza, l’autovalutazione e il miglioramento di “cio’ che si è, per decidere cosa si potrebbe essere”. Un ciclo dinamico di osservazione, al termine del quale il sistema non torma mai allo stato iniziale, un continuo modo di essere, in cui la velocità e l’accellerazione dei piani di miglioramento variano in funzione delle effettive esigenze dell’utenza. Un moto circolare senza fine.

La legittimità degli atti emanati dal collegio dei docenti

La legittimità degli atti emanati dal collegio dei docenti
Invalidita’ parziale ed assoluta

di Mariacristina Grazioli

 

Relativamente agli organi collegiali della scuola, e con specifico riguardo al Collegio dei docenti, è ben possibile individuare il procedimento necessario per redigere atti immuni da vizi.

In effetti , sono proprio tali atti a rappresentare il culmine dell’attività tecnica del collegio, intesa come espressione di uno degli organi più importanti per l’intero funzionamento didattico ed organizzativo della scuola autonoma.

Posta come implicita e, peraltro , desumibile dalla lettera delle legge,  la “funzione” del collegio dei docenti  e gli atti espressione di tale funzione , rappresenta una “species” del più ampio “genus” di atto amministrativo.

La nostra attenzione va infatti rivolta ai concetti generali che disciplinano  l’ atto amministrativo e ai i suoi elementi costitutivi, oltre che al processo di formazione dei medesimi, per poter cogliere come, questi aspetti, vanno ad incidere nella redazione delle singole parti dei provvedimenti.

E’ importante , ai nostri fini, descrivere per sommi capi lo scenario giuridico e normativo in cui si opera, per poi individuare  modalità di traduzione pratica dei concetti di base sopradescritti.

In via  preliminare, è importante porsi una domanda: è possibile   sintetizzare il ruolo del collegio dei docenti nel sistema scolastico complesso, con particolare riguardo alle sue funzioni ,con particolare riguardo all’attuale scuola dell’autonomia?

Il collegio docenti ha un’identità storica indiscutibile.

Tale istituzione nasce in un’epoca ove la riforma scolastica si orienta alla maggiore partecipazione di tutte le componenti alla vita delle scuole e al processo decisionale.

La determinazione del Legislatore dei Decreti Delegati è dunque, quella di garantire  una funzione decisionale alle scelte di base, seppure  il sistema non sia  ancora connotato dalle disposizioni a sostegno dell’autonomia funzionale di tutte le scuole dello Stato.

Tra gli organi collegiali del sistema scolastico, il Collegio dei docenti è l’istituzione deliberante in materia di funzionamento didattico, con la cura della programmazione dell’azione educativa.

Tutte le funzioni del collegio dei docenti, descritte ed individuate all’art.4 DPR 416/1974 dei provvedimenti delegati della scuola, ora inserito nel testo unico del 1994, sono esercitate in composizione collegiale, tanto che l’organo è costituto da tutti i docenti presenti nell’istituto nell’anno scolastico di riferimento e, tra gli organi collegiali, rappresenta, per la sua particolarità  tecnica , il luogo di massima composizione delle decisioni in tema di funzionamento didattico  ed educativo.

Per pura volontà esemplificativa si citano le delibere di proposta per la formazione classi e per l’assegnazione dei docenti; le delibere sull’orario delle lezioni, l’adozione dei libri di testo, le iniziative di promozione relative all’aggiornamento professionale, l’elezione di membri con incarichi specifici e le decisioni in merito ala valutazione dell’efficacia complessiva dell’offerta formativa.

Il collegio dei docenti si esprime attraverso deliberazioni o delibere, nell’ambito di riunioni collegiali con indicazione di un ordine del giorno specifico e su convocazione ordinaria e del Presidente del collegio , che è di solito il dirigente scolastico.

Senza prendere in esame i casi di convocazione straordinaria e il rapporto intercorrente tra l’organo monocratico con funzione dirigenziale e la funzione di presidenza nell’organo collegiale ,-  concetto , questo ultimo, che inserisce il tema più ampio del rapporto tra superiore gerarchico e docenti-, va detto che il funzionamento del collegio docenti è garantito da prassi costante .

Si tratta di consuetudini  già prese in considerazione anche della giurisprudenza del Consiglio di Stato che , a più riprese, si è occupato della  procedura  della formazione delle volontà collegiale.

In tal senso è possibile affermare che la collegialità è garantita dalla riproduzione delle prassi sopra considerare; in particolare , la convocazione dei membri del collegio, prevista con atto scritto e con indicazione dell’ordine del giorno, consente di dare – nel termine di cinque giorni- un preavviso necessario per la costituzione e la funzionalità dell’organo collegiale.

L’esemplificazione sopra riportata indica, con una certa chiarezza, l’importanza di garantire “il collegio perfetto”, ove poter estrinsecare la volontà dell’organo con gli atti di deliberazione che gli sono propri.

Dal punto di vista del diritto amministrativo , si  riconoscono  quali elementi essenziali di un atto amministrativo, -ossia di un atto unilaterale posto essere da una autorità amministrativa nell’esercizio della sua funzione , quali elementi imprescindibili per l’esistenza e la validità dell’atto medesimo -il soggetto, l’oggetto , la volontà o contenuto, la forma e il destinatario.

Dunque, il collegio dei docenti, come organo collegiale, vede nella presenza di tutti i soggetti titolati, un elemento fondamentale per la validità degli atti posti in essere.

Non è infatti un caso che il Consiglio di Stato abbia considerato illegittima un delibera adottata ove anche solo un membro non sia stato avvisato; pertanto, per tornare alla prima esemplificazione sopra riportata, la prassi normativa tesa a garantire la costituzione della collegialità del soggetto amministrativo , è essenziale per la  funzionalità dell’organo stesso.

Per quanto concerne l’oggetto delle deliberazione, si è già citata la normativa di riferimento su cui il collegio è chiamato ad esercitare le funzioni che gli sono proprie.

In questo caso va puntualizzato che l’ordine del giorno è lo strumento funzionale che consente la preparazione degli atti preliminari alla formazione della volontà: si può pertanto deliberare su punti già conosciuti tramite ordine del giorno o , in alternativa su altri punti , purché tutti i  componenti del collegio decido all’unanimità.

In linea generale il collegio  delibera su una “res”, od oggetto ,che deve essere in ogni caso possibile, lecito, determinato.

Il senso dell’ordine del giorno ,dunque, non deve necessariamente contenere l’oggetto specifico della deliberazione , che peraltro deve scaturire dal dibattito dialettico interno al collegio, ma deve tuttavia indicare le materie da trattare e non deve essere di vago sentore o con formulazioni ambigue e tali da non fare comprendere i problemi da trattare.

La volontà dell’organo amministrativo è da intendersi come formata dal consenso unanime dei componenti, attraverso l’apporto di tutti , seppure in misura variabile alla discussione .

Per cogliere la certezza delle volontà , quale elemento essenziale dell’atto amministrativo, occorre che vi sia  la presenza di una motivazione chiara e non fuorviata da apprezzamenti o valutazioni soggettive, estranee alle ragioni delle decisione ; condivisa, inoltre, dalla totalità o dalla maggioranza dei componenti del collegio.

Riassuntivamente è possibile sostenere che la volontà dell’organo collegiale s’identifica con la determinazione assunta dalla maggioranza; dunque l’astensione non può essere computata tra i voti validamente espressi.

L’articolazione complessa del Collegio docenti, e l’importanza di predisporre atti idonei all’estrinsecazione delle sua volontà istituzionale, rende importante conoscere la disciplina specifica , ma anche la disciplina generale degli atti amministrativi ,promanati da un organo collegiale.

Non è un caso se, negli ultimi anni, sono state predisposte diverse ipotesi innovative della funzione e della disciplina degli organi collegiali , ma ancora oggi non disponiamo della forza politico-istituzionale idonea per giungere ad una riforma, peraltro da tutti invocata.

Dunque la riforma , giusta e opportuna , tarda ad arrivare. Le speranze , tuttavia che la nuova normativa , semplifichi il funzionamento dell’organo collegiale , non sono corrispondenti alla realtà istituzionale.

Ancora oggi , infatti, a distanza di molti anni l’esperienza di produzione di atti collegiali, si ferma a verbali prolissi, descrittivi, densi di errori giuridici e con assenze eclatanti: talvolta mancano i codici formali di strutturazione delle delibere.

Che fare dunque?

In attesa della doverosa Riforma, spetta agli Istituti e  alle Reti di coordinamento territoriale delle Scuole Autonome di predisporre piani di formazione significativi e finalizzati alla disseminazione della cultura giuridico-istituzionale, oltre a che sostenere con enfasi inattaccabile la sapienza educativo- didattica del quotidiano.

Quale liceo sportivo?

Quale liceo sportivo?

di Gennaro Palmisciano

 

La definizione del liceo sportivo potrebbe sembrare un argomento di nicchia. Se opportunamente considerata, può, piuttosto, costituire l’occasione per elaborare ed applicare un metodo inclusivo, che partendo dal valore aggiunto delle sperimentazioni condotte e dalle esperienze comunitarie, realizzi modalità innovative funzionali, nelle prospettive della mobilità dei titoli e della formazione permanente.

Recentemente è stato pubblicato il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sullo schema di Regolamento del liceo sportivo. Un altro passo è stato mosso verso la costituzione del liceo sportivo, la vera innovazione, insieme al liceo coreutico, negli indirizzi liceali.

Il parere è favorevole, con numerose e fondate osservazioni, ma purtroppo non affronta la perplessità fondamentale che gli operatori delle scienze motorie hanno più volte manifestato: qual è l’identità di tale liceo? E’ forse quella di un corso che prepara a superare la selezione per l’accesso agli Istituti universitari di scienze motorie? O è quella di un istituto che gli sportivi di elite possono frequentare, godendo di agevolazioni nell’attività sportiva?

La risposta non può non riferirsi all’offerta formativa storica e al quadro europeo, ma la prima è stata liquidata dalla relazione illustrativa dello schema di regolamento, con l’osservazione che finora i cosiddetti “indirizzi sportivi” nella scuola secondaria di secondo grado sono stati oggetto di sperimentazioni impiantate in percorsi ordinamentali tra loro molto diversi – da quelli liceali agli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale – con “progetti frammentari e per lo più autoreferenziali”, producendo spesso “interferenze con altri insegnamenti, ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri”. In effetti, il problema vero è che in Italia le sperimentazioni sinora condotte sono oscillate fra le due identità, con licei alpini per sciatori di vertice, mentre nel resto d’Italia gli istituti si sono articolati su diverse dimensioni (con la presenza anche di tecnici e professionali), accomunate dal riferimento alla cultura sportiva.

Le esperienze europee, poi, non sono state prese in considerazione. Eppure in Spagna, dove esiste una tradizione consolidata dell’insegnamento sportivo a livello secondario, è stata scelta una formula a due livelli (Tecnico Sportivo e Tecnico Sportivo Superiore), che soddisfa entrambe le esigenze, grazie ad un sistema di validazione dei risultati sportivi di vertice, e provvede alla formazione dei quadri tecnici delle federazioni degli sport più diffusi in ambito scolastico. Gli istituti sportivi spagnoli fanno parte degli insegnamenti speciali (un segmento della secondaria con indirizzi dedicati anche a musica, danza e arte). E’ previsto un istituto per ogni singolo livello per ciascuna provincia. Per es. in Andalusia sono attivi a Granada l’IES (Istituto di Educazione Secondaria) Hermenegildo Lanz per il primo livello, mentre Iundenia (centro di formazione di tecnici sportivi per calcio, calcetto, sci e pallacanestro) per il secondo livello. Analogamente a Santa Cruz di Tenerife esiste un Instituto de Educación Secundaria (IES) e un Centro de Formación Específica (per Tecnico Sportivo Superiore di calcio).

Lo schema di regolamento è stato redatto da una commissione, della quale non si conosce la composizione, e che, soprattutto, non si è potuta avvalere del contributo delle associazioni di categoria, né di un dibattito aperto su una piattaforma Ansas-Indire, come per tutti gli altri Nuovi Licei. E’ stato un bene?

Ne è risultato un liceo sportivo, che non riesce nemmeno a raccordarsi decorosamente con le altre aree liceali, come osserva il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Il profilo in uscita del liceale sportivo è fuori asse rispetto a quello degli altri licei. Eppure, per ricondurlo in sintonia, basterebbe orientarlo ad un “cittadino che sappia unire la cultura umanistica con quella scientifica, con particolare riferimento allo sport, come fenomeno interculturale, trasversale e altamente significativo di ogni società”.

Un altro importante nodo da risolvere è l’affidamento degli insegnamenti. Volendo conservare l’impianto dello schema attuale di Regolamento, al fine di trasmettere quel patrimonio di passione e di competenze tecnico-scientifiche, che tale indirizzo liceale dovrebbe valorizzare, gli insegnamenti obbligatori di nuova costituzione, “Diritto ed economia dello sport” e “Discipline sportive”, potrebbero essere affidati a docenti abilitati, rispettivamente, per l’A019 e l’A029, i quali siano anche tecnici degli specifici sport.

Questa soluzione apre una prospettiva, da valutare doverosamente, che né lo schema di regolamento, né il parere del CNPI hanno affrontato: quella del rapporto con le qualifiche sportive, che, invece, in una dimensione comunitaria dovrebbero essere pienamente integrate con i diplomi del sistema dell’istruzione nazionale (e con quelli della formazione professionale regionale). In ambito sportivo, il CONI ha adottato lo SNaQ (Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi), in attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche collegati al Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Esso costituisce uno strumento strategico di sostegno al perseguimento degli obiettivi europei, ripresi dall’ET 2020. L’adozione dello SNaQ consente la tracciabilità (attraverso meccanismi di valutazione, validazione e certificazione) della formazione erogata, anche al fine di consentire, nello spirito dell’Unione Europea, la libera circolazione degli operatori sportivi fra i Paesi membri, attraverso un sistema di mutuo riconoscimento, rappresentato appunto dall’EQF. Lo SNaQ intenderebbe rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi, e in modo particolare per quanto attiene alla formazione dei tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle altre Organizzazioni sportive italiane riconosciute dal CONI.

In sintesi, oltre ad elementi di continuità con il passato, lo SNaQ presenta anche importanti elementi di novità, di cui i principali sono:

• il passaggio da 5 a 4 livelli, secondo le indicazioni dell’ENSSEE: i primi tre affidati alle Federazioni sportive nazionali (aiuto allenatore; allenatore; allenatore capo), quello apicale al CONI (allenatore di IV livello europeo);

• il passaggio da un sistema basato sull’input (monte ore) ad un sistema basato sull’output, ovvero la definizione e l’effettivo raggiungimento delle competenze necessarie per le attività professionali, siano esse volontarie o remunerate;

• la mappatura dei livelli sulla base del Sistema Europeo di Qualifiche (EQF), che diventa il modello di riferimento anche sul territorio nazionale (il titolo di allenatore di IV livello europeo si andrebbe a collocare al 7° livello EQF, al pari delle lauree magistrali);

• l’introduzione sistematica di un modello di accumulazione e trasferimento di crediti, costituiti da differenti esperienze formative (lezioni in presenza, studio individuale ed attività professionale), di cui vengono definiti princìpi e metodi di calcolo;

• la creazione di un sistema di aggiornamento e formazione continua, legato ai crediti formativi, per garantire l’adeguamento di conoscenze e competenze dei tecnici sportivi.

Questo strumento dovrebbe raccordarsi con l’istruzione e la formazione nazionale, qualificando l’istruzione sportiva italiana come sistema liceale speciale. I licei sportivi fornirebbero la formazione dell’area comune anche per le qualifiche sportive, che sarebbe completata con le aree tecniche specialistiche sportive a cura delle Federazioni del CONI per i tre primi livelli (aiuto allenatore; allenatore; allenatore capo), mentre per il grado di allenatore di quarto livello europeo è necessario un raccordo tra CONI e IUSM (Istituti Universitari Scienze Motorie).

In particolare, va sottolineato il sistema di aggiornamento e formazione continua, legato ai crediti formativi, da tempo adottato in vari campi (sanitario, legale, ecc.), che andrebbe esteso dalla formazione sportiva a tutti gli operatori dell’istruzione, per garantire il necessario adeguamento tecnico-professionale.

In conclusione, auspico che si apra un dibattito, fondato sul confronto tecnico di idee scientifiche, nel rispetto delle tradizioni nazionali ed europee, ma soprattutto della qualità e dell’efficacia del sistema dell’istruzione.