Passione educativa ai tempi della didattica a distanza

da Tuttoscuola

Credo che la pratica dell’insegnamento abbia subito una metamorfosi quando la didattica a distanza è entrata nella Scuola e l’ha inglobata, consentendo solo in questo modo che gli attori si incontrassero sull’unica scena concessa dalla rete: essa è dovuta diventare “Didattica di prossimità” (cit. Sergio Messina, Presidente AID). In questa particolare connotazione ha imposto un cambiamento di framework, aprendo i docenti a nuove, svariate possibilità di coinvolgimento del singolo studente attraverso azioni più mirate e strutturate.Molti colleghi indicano la didattica a distanza come un surrogato della didattica in presenza, senza tener conto del cambiamento al quale ho appena accennato, che sicuramente è una grande sfida personale e professionale.

Non sono qui a difendere strenuamente la DAD, perché quello che da sempre mi ha caratterizzata è la capacità di entrare in relazione anche con una sola occhiata, di smascherare timori, freni, pregi e potenzialità dei miei allievi nell’ottica della valorizzazione; ma, potendo ora comunicare e insegnare solo ed esclusivamente attraverso un supporto informatico, ho pensato bene di far “di necessità virtù”. Certo, la relazione è importante, è quanto immediatamente mi è mancato ed è mancato a tutti gli attori della Scuola.

Mi è immediatamente mancato incontrare i loro sguardi, sedare con la richiesta di attenzione il chiacchierio diffuso al minimo abbassamento di tensione che la lezione partecipata produce. Mi è mancato correre velocemente per le scale per non arrivare tardi al suono della campanella che segna il cambio dell’ora, carica dei libri e dei pensieri che avrebbero occupato loro e me in quelle mattinate appassionate. E’ proprio vero che quando si svolge un lavoro con passione non se ne sente la fatica, anzi, ci si sente ricchi di tutto quello che, nel caso degli insegnanti, la relazione didattica porta con sé.

Mancando la relazione de visu ho sentito dunque in me l’imperativo categorico di compensare quella distanza con una presenza ancora più essenziale, profonda, partecipe, empatica. Ho proposto loro quello che “non ho mai avuto il tempo” di progettare e pianificare, contenuti e forme di un’acquisizione che vede il concorso di più competenze e che ne crea di nuove, orientate all’apprendimento permanente. La didattica a distanza ha imposto di puntare, oltre che sulle conoscenze, sulle competenze umane, civiche, informatiche e comunicative a trecentosessanta gradi, rendendo i nostri alunni ancora più liberi di esprimersi per tutto quello che sono e che sanno. E i saperi disciplinari? Essi rimangono sempre presupposti imprescindibili. Sto procedendo in maniera storico-critica con gli argomenti della Letteratura del Triennio, dando agli allievi la possibilità, dopo lo studio, di propormi chiavi interpretative molto personalizzate. Mi sono arrivati video straordinari sul rapporto tra epos, cantari e poema cavalleresco, un argomento che forse, svolto in classe, sarebbe stato meno appassionante. Abbiamo messo al centro dei nostri colloqui a distanza Firenze, salotto d’incontro tra il giovane Leopardi e il già affermato scrittore Manzoni, leggendo epistole nelle quali l’uno parlava dell’altro, affrontando un piano umano degli autori che in classe a volte è “offuscato” dalla grandezza delle loro opere. Non ho mica tagliato il programma, anzi! L’ho riadeguato alle esigenze del momento, arricchendolo con contributi inediti, quelli dei miei allievi, esiti dei miei costanti tentativi di incoraggiamento dell’attitudine indagatrice, orientata su problemi che dalla storia della letteratura diventano fondamentali della nostra stessa condizione e del nostro tempo. Ho fatto appello all’ ars cogitandi (la quale include il buon uso della logica, della deduzione, dell’induzione), che è l’arte dell’argomentazione e della discussione, forse ancor più che in presenza (“Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”). Certo, sono fortunata: ho classi che seguo da tre e quattro anni, con le quali la relazione era già solida (quindi la relazione è “intrinseca”, rimane il pezzo forte!). Ma ho anche una classe prima, dove svolgo ben tre materie. Devo dire che nel loro caso addirittura ho avuto esiti inaspettati: in un contesto alquanto variegato a livello di scolarizzazione e maturità sono stata stupita dalla capacità di autoregolamentazione e di efficienza di alcuni; altri si sono confermati nei loro atteggiamenti di interesse e disinteresse parziali così come in presenza. Allora mi sono chiesta: ma davvero ti interessa il Programma? O questo è solo un pretesto per poter continuare una relazione formativa ed educativa, soprattutto in questo momento? Credo che avere una “cornice di senso” sia quello che può permetterci di allargare l’ambiente di apprendimento e di relazione oltre ogni confine. “Ciò evidentemente non può essere inscritto in un programma, ciò può essere animato solo da un entusiasmo educativo” (Edgar Morin, La testa ben fatta).

* Professoressa dell’“IISS P. Calamandrei” di Sesto Fiorentino (FI)

Gli effetti della promozione generalizzata

da Tuttoscuola

Tutti promossi con eventuale debito da recuperare, dunque. È la conseguenza prevedibile dell’assestamento straordinario del sistema scolastico nazionale interrotto dall’emergenza sanitaria; assestamento disposto dal decreto legge sulla scuola nel caso in cui, dopo il 18 maggio, gli studenti non potessero ritornare sui banchi di scuola. Nessun bocciato, quindi, e un ritorno di tutti gli studenti nella classe successiva a quella parzialmente frequentata quest’anno, un po’ in presenza e un po’ a distanza.

Si realizza involontariamente per un anno (salvo conferma in situazioni normalizzate) quella radicale riforma di eliminazione delle bocciature che in diversi paesi europei è proposta o attuata da tempo e che in Italia venne ipotizzata nella legge finanziaria 2007 per il biennio iniziale della secondaria di II grado dal ministro Fioroni, con il dichiarato obiettivo di contenere i costi derivanti dalla diminuzione del numero di classi.

Il progetto fallì ancor prima di nascere non solo perché mancante di credenziali pedagogiche e organizzative, ma anche presumibilmente per la sua incidenza negativa sugli organici del personale, che aveva allarmato i sindacati della scuola (le ripetenze determinano la costituzione di un maggior numero di classi e quindi di posti di docente).

Ora che una siffatta modifica strutturale potrebbe realizzarsi per forza di cose, al di fuori di qualsiasi intenzione progettuale, quali cambiamenti potrebbe determinare soprattutto nella secondaria di II grado dove, a differenza delle scuole del I ciclo, le bocciature sono consistenti, se pur con tendenza alla graduale diminuzione?

È possibile stimare le conseguenze sul fabbisogno delle classi e, conseguentemente, gli assetti degli organici del personale docente e ATA.

Concorso scuola straordinario: il parere del CSPI

da Tuttoscuola

Lo scorso 6 aprile il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha pubblicato il parere sullo schema di decreto recante “Procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune“. Seppur l’oggetto dell’attuale parere è solo la procedura concorsuale finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, essa risulta di fatto e, per previsione normativa, connessa alle altre due procedure, ovvero a quella ordinaria e a quella straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo. Dal parere il CSPI fa emergere alcune criticità.

Concorso scuola straordinario: le criticità

Si legge nel parere: “In via preliminare appare opportuno evidenziare che la procedura concorsuale ordinaria e soprattutto quella straordinaria, finalizzata all’immissione in ruolo dei docenti precari, presentano limiti e criticità che si riverberano anche sulla procedura attualmente oggetto di parere. Si ritiene pertanto utile evidenziare di seguito alcune di queste criticità che riguardano anche la procedura concorsuale straordinaria:

– l’esclusione dall’accesso alla procedura del personale che abbia maturato i tre anni di servizio sul sostegno, senza il possesso del titolo specifico, e che chieda di partecipare alla selezione per la classe di concorso per cui ha titolo, ove non abbia almeno svolto un anno di servizio per quella specifica classe. Tale previsione risulta incoerente con la normativa vigente che consente la copertura di posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie disciplinari relative ai posti comuni, e la conseguente valutazione di tale servizio nelle graduatorie stesse (D.M. n. 374/2017). Pur nella consapevolezza che tale limitazione è espressamente prevista dal
testo normativo, non si può fare a meno di evidenziare che tale prescrizione contrasta con le norme che hanno disciplinato le precedenti procedure concorsuali (D.L. del 12/7/2018, n. 87 convertito in legge, 9/8/2018 n. 96) “che hanno riconosciuto il servizio prestato sul sostegno come fosse stato prestato sulla disciplina in quanto il docente che svolge attività di sostegno è nominato da una graduatoria disciplinare e, al fine di garantire l’inclusione degli alunni con disabilità, agisce nel senso di facilitare il loro apprendimento. Opera quindi anche in ambito disciplinare, di supporto all’intera classe, senza assumere una connotazione medico infermieristica.
Tali previsioni normative hanno garantito per più anni la funzionalità del sistema scolastico in un ambito particolarmente delicato. Per questi motivi si auspica una conseguente rilettura della legge.

– l’acquisizione di un punteggio minimo di sette decimi o equivalenti ai fini del superamento della prova scritta. Soglia che risulta particolarmente elevata considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di preparazione idoneo, acquisito attraverso l’esperienza professionale maturata.

– la difficoltà oggettiva della prova concorsuale stante la vastità delle tematiche e dei contenuti proposti che non sembrano congruenti con una procedura straordinaria e soprattutto difficilmente valutabili con una prova computer based“.

Inoltre, a questi elementi di criticità, per il CPSI se ne aggiungono purtroppo altri e ben più sostanziali, conseguenti alla drammatica situazione che sta attraversando il Paese per effetto dell’epidemia da “Covid-19”.

Il CSPI – si legge ancora nel parere -, consapevole che il proprio compito è consultivo e propositivo, vista la difficoltà di questo momento, in spirito di collaborazione ed in forza delle competenze presenti al proprio interno, evidenzia che, in previsione della fase post-emergenziale, che non sarà meno critica dell’attuale (in l’Italia e non solo) in quanto si dovrà ricostruire quel tessuto socio-culturale che in questi ultimi mesi è messo a dura prova, ritiene che sia essenziale permettere alle scuole di operare a pieno regime fin dal primo giorno del prossimo anno scolastico.

Condizione essenziale per permettere di programmare adeguatamente le attività didattiche e recuperare quanto non è stato possibile realizzare a seguito del lungo periodo di sospensione delle attività è poter contare immediatamente su un organico completo e su un corpo docente stabile e motivato. Pertanto, non si ritiene possibile agire nei termini della programmata ordinarietà in quanto le procedure concorsuali, di cui alla legge 159/2019, pensate per tempi ordinari, non garantiscono affatto gli effetti sopra auspicati per questi tempi straordinari.

Ciò sia in ragione delle criticità già sopra evidenziate, ma anche alla luce del fatto che tutte le procedure concorsuali ordinarie sono state sospese per ben 60 giorni (come disposto dal D.L. 17 marzo 2020) e che lo stato di emergenza dichiarato prevede una estensione fino al 31/7/2020. Il CSPI auspica fortemente una riflessione da parte del Ministero in merito alla possibilità di assumere procedure concorsuali le più semplificate possibili, che tengano conto essenzialmente del periodo di servizio già prestato e delle esperienze culturali e professionali possedute dai docenti. Lo stato di emergenza dichiarato consente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di individuare appropriati provvedimenti che permettano l’immediata funzionalità di tutte le scuole del Paese a partire dal 1° settembre 2020, assicurando in ogni classe la presenza di personale stabile, motivato e formato professionalmente, e rendendo effettivo a tutti gli studenti ed alunni il diritto costituzionale all’istruzione”.

Leggi il parere integrale del CSPI

Decreto scuola: questo anno scolastico terminerà l’anno prossimo. Le novità

da Tuttoscuola

Approvato nella serata dello scorso 6 aprile il decreto scuola in Consiglio dei Ministri. Il secondo comma del primo articolo del decreto prevede che il Ministero è autorizzato ad emanare ordinanze che “definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.  Un’attenta lettura del dispositivo consente di rilevare alcune novità,  la prima delle quali consiste nell’iniziare il prossimo anno dedicando attenzione ad aspetti della didattica non svolti in questi mesi conclusivi del presente anno scolastico.

La seconda novità sta nel fatto che al posto della parola “debiti” scolastici che meglio potrebbe rappresentare, soltanto per taluni studenti, il mancato conseguimento dei livelli di apprendimento attesi, si parla invece di “recupero degli apprendimenti” senza riferimenti a situazioni individuali.

Ma c’è una terza novità che rappresenta la chiave di lettura dell’intero comma: “L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al periodo precedente tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo”.

Poiché il recupero dei debiti scolastici è riferito esclusivamente alla secondaria di II grado, il recupero degli apprendimenti di cui parla la disposizione, riferito invece indifferentemente a tutte le classi anche del primo ciclo, dove nessuna norma prevede il recupero dei debiti scolastici, lascia intendere chiaramente che non di debiti scolastici si parla, e non di singoli alunni con carenze di apprendimento della secondaria di II grado, bensì di ritardi generalizzati di apprendimento da colmare forse per intere classi o scuole anche del primo ciclo (primaria e secondaria di I grado).

È come se si voglia spostare la conclusione di questo anno scolastico 2019-20 in avanti, nei primi mesi del prossimo anno scolastico.   

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 94 dell’8 aprile 2020 – Edizione straordinaria). (20A02159)

(GU Serie Generale n.95 del 09-04-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, all’articolo 12, comma 1, anziche’: «… i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, …», leggasi: «… i soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, …».