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Superamento fase emergenziale in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 17 marzo 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. 
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo 

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
 
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid
Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il decreto inoltre stabilisce 

  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

Legge 4 marzo 2022, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00027)

(GU Serie Generale n.56 del 08-03-2022)


Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002)

(GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)

AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 4 del 7 gennaio 2022). (22A00153)

(GU Serie Generale n.7 del 11-01-2022)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
– alla pagina 2, prima colonna, all’articolo 1, comma 1, capoverso art. 4-quinquies, comma 3, dove e’ scritto: “3. Il possesso delle certificazioni…”, leggasi: “3. La verifica del possesso delle certificazioni…”;
– alla pagina 4, prima colonna, all’articolo 3, comma 1, lett. a), n. 2, dove e’ scritto: «…comma 3, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis”;», leggasi: «…comma 3, le parole “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1-bis”;».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022

Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. (22A01497)

(GU Serie Generale n.53 del 04-03-2022)

Legge 18 febbraio 2022, n. 11

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 41 del 18 febbraio 2022). (22A01353)

(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (22G00018)

(GU Serie Generale n.41 del 18-02-2022)


Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (21G00244)

(GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021)

Scuola, le misure per la gestione dei casi di positività – Sintesi

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l’uscita in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito la sintesi delle misure.

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Circolare Ministero Salute 4 febbraio 2022, DGPRE 9498

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Nota 1 febbraio 2022, AOODPPR 110

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali
Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR competenti per territorio
e p.c. Al Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it
Al Gabinetto del Ministero della Salute gab@postacert.sanita.it
Al Gabinetto del Ministero dell’Istruzione uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione DPIT.segreteria@istruzione.it
Alla Segreteria Federfarma box@federfarma.it
Al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it
Alle OOSS

OGGETTO: Novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Andamento pandemico in ambito scolastico

Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono disponibili, da oggi, i dati di monitoraggio sull’andamento pandemico in ambito scolastico relativi al periodo 17-22 gennaio. La scorsa settimana il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha fornito in Parlamento, in Commissione Cultura, alla Camera, in seduta pubblica, quelli relativi al periodo 10-15 gennaio. Da questa settimana i dati saranno pubblicati, su indicazione del Ministro, con cadenza settimanale (ogni venerdì) in un’apposita sezione creata sul sito istituzionale del MI.

I dati sono raccolti attraverso la “Rilevazione andamento emergenza COVID-19” disponibile sul Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) che viene compilata settimanalmente dai dirigenti scolastici (o da un loro delegato) attraverso l’inserimento dei dati relativi alla settimana precedenteI dati sono dunque il prodotto di rilevazioni effettuate presso le scuole con l’intento di monitorare il funzionamento delle istituzioni scolastiche e garantirne la sicurezza e l’operatività.

I dati ci dicono che oltre l’80% delle studentesse e degli studenti, anche nella seconda settimana dopo il rientro dalla pausa festiva, ha frequentato la scuola in presenza – sottolinea il Ministro Bianchi -. È un dato che rispecchia il quadro nazionale dell’andamento pandemico e dimostra la bontà delle scelte fatte. Continueremo a monitorare la situazione, insieme alle autorità sanitarie nazionali e al Ministero della Salute, per garantire a tutti la massima sicurezza. Al contempo, stiamo lavorando a ulteriori semplificazioni che possano aiutare scuole e famiglie ad affrontare con la massima serenità e rapidità possibile la gestione dei casi di positività in ambito scolastico”.

Misure urgenti di sostegno in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di venerdì 21 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Settori in difficoltà

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato. 

Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie 
  • spettacolo, cinema e audiovisivo
  • sport

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

Azzeramento oneri di sistema

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 

Contributo d’imposta per energivori

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Extraprofitti rinnovabili

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. 

Legge 21 gennaio 2022, n. 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali. (22G00006)

(GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)



Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211)

(GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)

Nota 21 gennaio 2022, AOODPPR 71

Ministero dell’Istruzione
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR competenti per territorio
e p.c. Al Gabinetto del Ministero dell’Istruzion uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Gabinetto del Ministero della Salute gab@postacert.sanita.it
Al Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione DPIT.segreteria@istruzione.it
Alle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta per il tramite del Dipartimento sovraintendenza agli studi istruzione@pec.regione.vda.it
Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento per il tramite del Dipartimento Istruzione e Cultura dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Bolzano per il tramite dell’Intendenza Scolastica culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it schulamt.intendenzascolastica@pec.prov.bz.it

OGGETTO: Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e’ richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. (22A00555)

(GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalita’ organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 7, concernente disposizioni per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», in particolare l’art. 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», che ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche’ ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’;

Visto l’art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», cosi’ come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell’ambito del territorio nazionale, l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attivita’ commerciali e’ consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;

Visto, altresi’, che la lettera b), del comma 1-bis, dell’art. 9-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021 cosi’ come modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali e’ possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche’ gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Ritenuto necessario individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, non e’ richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e che la necessita’ di tale individuazione sussista solo per i servizi e per le attivita’ che non si svolgono all’aperto, non essendo richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi COVID-19 per le attivita’ all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Considerato che nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solamente quelle di carattere alimentare e prima necessita’, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;

Sulla proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonche’ quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attivita’ che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non e’ richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessita’ per le quali e’ consentito l’accesso esclusivamente alle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali e’ sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche’ a quelle veterinarie, per ogni finalita’ di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attivita’ istituzionali indifferibili, nonche’ quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta’ o incapaci, nonche’ per consentire lo svolgimento di attivita’ di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo e’ assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco
Il Ministro della giustizia Cartabia
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 127

ALLEGATO

Attivita’ commerciali di vendita al dettaglio

(art. 1, comma 1, lettera a))
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Nota 10 gennaio 2022, AOODPPR 14

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali
Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il tramite degli USR competenti per territorio

Oggetto: Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022