Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, AOOUFGAB 948
Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni.
Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, AOOUFGAB 948
Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Oggetto: La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale.
Premessa
Le risorse destinate alla formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno, rappresentano un’utile opportunità per introdurre percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze didattiche ed organizzative capaci di garantire una effettiva realizzazione di Piani per l’inclusione sempre più adeguati alle esigenze degli allievi e delle scuole.
In questo quadro trova collocazione una figura docente (“il referente/coordinatore per l’inclusione”), peraltro già sperimentata in molte istituzioni scolastiche, che – collaborando con il dirigente scolastico (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83) – assicuri un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto, finalizzate a promuovere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola.
L’iniziativa formativa che si propone nel presente avviso, vede come destinatari un docente specializzato sul sostegno per ogni istituzione scolastica statale (due nel caso di istituti con elevata presenza di figure di sostegno), individuati dal Dirigente scolastico e chiamati poi a svolgere funzioni di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità. L’iniziativa si pone l’obiettivo di raggiungere circa 10.000 docenti sul territorio nazionale, si qualifica come azione formativa di 2° livello (quindi rivolta a docenti che già svolgono o intendono svolgere funzioni di coordinamento) e si caratterizza per il forte collegamento con obiettivi di miglioramento delle pratiche organizzative e didattiche inclusive di ogni istituto scolastico.
Il profilo del referente/coordinatore dei processi di inclusione si innesta su una sicura competenza di base, relativa ai diversi ambiti della professionalità docente (disciplinari, psicopedagogici, metodologico-didattici, organizzativi e relazionali, di ricerca), declinati nell’ottica specifica della disabilità e del sostegno educativo.
In particolare il valore aggiunto da realizzare, nei pur brevi percorsi formativi di seguito descritti, si riferisce all’affinamento delle competenze per:
Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni che confluiscono in ogni istituto per favorire l’inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, dal raccordo con gli interventi riabilitativi alla proiezione verso l’orientamento e il progetto di vita dell’allievo disabile), affinché le previsioni normative –spesso assai innovative e incisive – possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione.
Ciascun percorso formativo avrà una durata complessiva di 50 ore, pari a due unità formative. Una unità formativa di 25 ore comprende, di massima: 8-12 ore di lezioni frontali e attività laboratoriali in presenza; 6-8 ore di esercitazioni, tutoring, pratica didattica; 8-10 ore di studio, documentazione, lavoro on line. Le tipologie di attività potranno essere liberamente composte sulla base dei bisogni formativi rilevati.
I temi che potranno essere affrontati saranno afferenti ad una o più delle seguenti aree, anche in relazione al patto formativo da condividere con i frequentanti i corsi. Si dovrà comunque evitare l’eccessiva segmentazione dei contenuti, per privilegiare l’approfondimento laboratoriale su temi essenziali, connessi alla funzione che poi si dovrà interpretare.
A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato descrittivo del percorso svolto e delle esperienze formative realizzate.
Gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza, selezioneranno, mediante avviso Pubblico regionale, scuole-polo operanti a livello provinciale in modo da rispondere al fabbisogno territoriale di formazione di almeno un docente per ogni istituzione scolastica (ove possibile due, nei casi di un numero di docenti di sostegno in servizio superiore ad otto). A ciascuna scuola polo verrà erogata una cifra pari a € 7.000 (settemila/00) per la realizzazione di due percorsi formativi, della durata di 50 ore ciascuno(tradotte in due unità formative, come sopra descritti), anche con momenti formativi comuni, limitatamente alle lezioni frontali. Ad ogni percorso formativo potrà partecipare un numero di corsisti non superiore a 45. E’ possibile realizzare moduli differenziati, tenuto conto delle diverse dimensioni territoriali e nel rispetto del modello formativo delineato.
Costituirà titolo preferenziale la capacità della scuola di aggregare le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, di attivare sinergie con le varie realtà istituzionali e associative, nonché di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili.
Le candidature sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
Espletate le procedure di selezione, gli USR invieranno a questo Ufficio (all’indirizzo di posta elettronica formazione.scuola@istruzione.it), entro il 7 dicembre 2015 – l’elenco delle scuole-polo individuate, a livello provinciale e sub provinciale, e la scheda dati delle singole Istituzioni scolastiche selezionate – Allegato 2 e l’ammontare delle risorse che si intendono assegnare, nel limite complessivo del budget preventivato per ogni regione.
L’assegnazione dei fondi avverrà direttamente alle scuole-polo individuate dagli UU.SS.RR. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (3%) da destinarsi a misure regionali di coordinamento, incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, e verrà attribuito alla scuola-polo del capoluogo di regione.
Le Istituzioni scolastiche selezionate in qualità di scuole-polo avranno cura di organizzare i percorsi di formazione secondo quanto previsto dalla presente nota, d’intesa con gli UU.SS.RR di riferimento. In particolare, dovranno:
Si ricorda che per procedere all’erogazione del saldo del finanziamento assegnato, le scuole destinatarie dell’assegnazione di risorse finanziarie, con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, dovranno inviare a questo ufficio (all’indirizzo formazione.scuola@istruzione.it) la relazione sul regolare svolgimento dei corsi e conclusione delle attività e la specifica rendicontazione amministrativo contabile (utilizzando allo scopo la medesima modulistica allegata al DM 435/2015). La documentazione sarà trasmessa in plico unico dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le attività formative organizzate sulla base della presente nota siano svolte e rendicontate entro l’a.s. 2015/2016 e comunque non oltre il 30 novembre 2016.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli
ALLEGATO 1
Ripartizione fondi per l’attivazione dei percorsi di formazione
in base alla distribuzione regionale dei docenti di sostegno. |
|||||
Regioni | % regionale docenti di sostegno sul totale nazionale di docenti di sostegno | Distribuzione
n. corsi in base alla % regionale di docenti di sostegno |
Fondi assegnati per i percorsi di formazione | Fondi per la quota regionale di coordinamento delle azioni formative 3% | Totale fondi assegnati |
Abruzzo | 2,57% | 6 | € 21.000 | € 630 | € 21.630 |
Basilicata | 1,01% | 3 | € 10.500 | € 315 | € 10.815 |
Calabria | 3,77% | 9 | € 31.500 | € 945 | € 32.445 |
Campania | 12,91% | 29 | € 101.500 | € 3.045 | € 104.545 |
Emilia Romagna | 6,01% | 14 | € 49.000 | € 1.470 | € 50.470 |
Friuli Venezia Giulia | 1,37% | 4 | € 14.000 | € 420 | € 14.420 |
Lazio | 11,50% | 26 | € 91.000 | € 2.730 | € 93.730 |
Liguria | 2,28% | 5 | € 17.500 | € 525 | € 18.025 |
Lombardia | 13,79% | 32 | € 112.000 | € 3.360 | € 115.360 |
Marche | 2,56% | 6 | € 21.000 | € 630 | € 21.630 |
Molise | 0,71% | 2 | € 7.000 | € 210 | € 7.210 |
Piemonte | 6,43% | 15 | € 52.500 | € 1.575 | € 54.075 |
Puglia | 8,39% | 20 | € 70.000 | € 2.100 | € 72.100 |
Sardegna | 2,80% | 6 | € 21.000 | € 630 | € 21.630 |
Sicilia | 11,14% | 26 | € 91.000 | € 2.730 | € 93.730 |
Toscana | 4,96% | 12 | € 42.000 | € 1.260 | € 43.260 |
Umbria | 1,30% | 3 | € 10.500 | € 315 | € 10.815 |
Veneto | 6,49% | 15 | € 52.500 | € 1.575 | € 54.075 |
Totale | 100% | 233 | € 815.500 | € 24.465 | € 839.965 |
00547/2015 REG.PROV.CAU.
02212/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 2212 del 2015, proposto da:
contro
nei confronti di
— OMISSIS-;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 7442 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;
del decreto n. 7444 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;-
del decreto n. 7441/1 del 29.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;
del decreto n. 7458 del 31.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;
del decreto n. 7664 del 4.9.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;
del decreto del Dirigente dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI, prot. n. 7524 dell’1.9.2015 e della relativa nota di convocazione del 31.8.2015;
di tutti i provvedimenti di estremi ignoti e atti del procedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti per l’a.s. 2015/2016 emanati dal Dirigente dell’USR Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Lecce e dal Direttore dell’USR Puglia, che hanno escluso le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti titolari su disciplina su posti di sostegno della scuola secondaria di I° grado nell’ambito della provincia di Lecce, impedendo di fatto ogni possibile continuità didattica dei docenti sugli alunni portatori di handicap e, in particolare, della prof.ssa -OMISSIS- Maria Rosaria sull’alunna-OMISSIS-frequentante la III^ media presso la Scuola Media -OMISSIS-;
di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, comunque lesivi della posizione dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV, Ambito Territoriale di Lecce.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a..
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Visto l’art. 52 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1, 2 e 5.
Relatore alla camera di consiglio del 29 ottobre 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Simona Manca e Grazia Matteo -per le pp.aa..
1.- Richiamata l’ordinanza istruttoria n. 2839/2015 adottata dalla Sezione alla camera di consiglio del 24 settembre 2015: <<Considerato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti delle Amministrazioni convenute nella parte in cui non è stata assegnata come docente di sostegno la prof.ssa -OMISSIS- alla propria figlia.
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:
– copia delle domande di assegnazione quale docenti di sostegno per la sede di Lecce, presentate dai candidati precedenti in graduatoria la prof.ssa -OMISSIS-;
– una relazione sui fatti di causa anche con riferimento alle censure dedotte in giudizio. >>
Vista la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce prot. n. 8487 dell’8 ottobre 2015.
Ritenuto che il Dirigente non esplicita compiutamente, nonostante la censura sul punto, le ragioni in base alle quali l’istituzione dei posti ‘in deroga’ (v. decreto n. 7458/2015 e giur. C. Cost. in materia, tra cui sent. n. 80 del 2010) avveniva successivamente alle operazioni di mobilità provinciale e, comunque, con modalità tali da precludere ai docenti a dette operazioni interessati (tra cui la ricorrente) di concorrere anche relativamente ai posti medesimi.
Ritenuto che l’istanza cautelare debba dunque essere accolta, con ogni conseguenza quanto all’assegnazione della prof. -OMISSIS- alla Scuola Media -OMISSIS- (operando poi, all’interno dell’Istituto, l’interesse alla continuità didattica della minore).
Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano essere liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe, e, per conseguenza, sospende l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’interesse dell’odierna ricorrente.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2016.
Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi citati.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Decreto Ministeriale 24 dicembre 2014, Prot.n.967
Attivazione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Ministero dell’Istruzione dell’Universùà e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Prof. Gaetano Domenici
Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione
Roma
e, p.c. Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie
SEDE
Nota 11 dicembre 2014, AOODGPER Prot. n. 18848
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
VISTO | il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; |
VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale i comitati regionali di coordinamento “provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”; |
VISTO | il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 15, comma 3-bis, che dispone l’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011), relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011, recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
|
VISTO | il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312 (di seguito, d.m. n. 312 del 2014), concernente l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n. 376; |
VISTO | il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014-2015; |
RITENUTO | opportuno, ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, procedere in analogia con quanto disposto all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 487 del 2014; |
RAVVISATA | la necessità di ribadire, anche per i percorsi di specializzazione sul sostegno, l’accesso in soprannumero ai soggetti che, in occasione del I ciclo, siano risultati idonei, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, nonché ai soggetti che hanno sospeso la frequenza del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, del citato d.m. n. 312 del 2014; |
D E C R E T A
Art. 1
(Procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
Art. 2
(Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)
Art. 3
(Norme transitorie e finali)
Il Ministro
Stefania Giannini
Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2012/2013, n. 5.336 unita' di personale ATA e, per l'anno scolastico 2013/2014, n. 3.730 unita' di personale ATA e n. 4.447 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita'. (14A06842)
(GU n.205 del 4-9-2014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, per il medesimo comparto, l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523, il quale, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e, in particolare, l'art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 9, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e, in particolare, l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; Visto, in particolare, il comma 7, del citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, secondo cui «A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata definita, ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo, per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000 unita' di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita' del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e, in particolare, l'art. 58, comma 5, riguardante, tra l'altro, l'accantonamento dei posti di collaboratore scolastico e, in particolare, la previsione secondo la quale, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, il numero dei posti accantonati non puo' essere inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e, in particolare, l'art. 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, abroga il comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, che dettava la disciplina di transito, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo; Visto l'art. 14, comma 14, del medesimo decreto-legge 95 del 2012, che prevede che il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 (docenti tecnico-pratici) transiti, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto; Visto il citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 19, commi da 12 a 14, che detta una specifica disciplina in tema di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare, l'art. 15, commi 6, 7 e 8, sempre in materia di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; Visto l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 15, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016; Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare, l'art. 15, comma 3, che prevede l'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 2 luglio 2012, n. AOODGPER5026, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine in ruolo di personale della scuola, per 21.112 unita' di personale docente e 5.336 posti di personale ATA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2012, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 21.112 unita' di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto dell'opportunita' di rinviare a data successiva ogni interlocuzione relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarebbe stato noto dopo il 13 agosto 2012, a conclusione dei previsti trasferimenti del medesimo personale ATA; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18 settembre 2012, n. AOODGPER6800, con la quale, tra l'altro, e' stata confermata la consistenza del turn over effettivo del personale ATA, quantificata in 5.336 unita'; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18 dicembre 2012, n. AOODGPER9678, concernente la comunicazione dettagliata, ai fini delle relative assunzioni, dei posti vacanti e disponibili del personale ATA, quantificati in 5.622 totali, nella quale si rappresentava che non sarebbero state effettuate nomine in ruolo nei profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, attese le criticita' relative al transito del personale docente inidoneo, e nei profili di DSGA, attese le problematiche legate alle istituzioni scolastiche sottodimensionate; Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 maggio 2013, n. 10733, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2013, n. 37445, contenente la richiesta di ulteriori chiarimenti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, segnatamente in merito alle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2013 e a quelle prevedibili al 1° settembre 2014, nonche' ai riflessi delle misure riduttive adottate ai sensi della normativa vigente; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2013, n. 10565, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - DG per il personale scolastico del 23 maggio 2013, n. AOODGPER51000, contenente, tra l'altro, precisazioni in merito alle cessazioni avvenute nell'anno scolastico 2012/2013 e alle previsioni relative all'anno scolastico 2013/2014, nonche' sulla impossibilita' di creazione di esuberi; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17 luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione all'assunzione, per l'anno scolastico 2013/2014, di 11.268 unita' di personale docente ed educativo e di 3.730 unita' di personale ATA, corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 11.268 unita' di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di assunzione del personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014, richiedendo ulteriori elementi informativi circa la disponibilita' effettiva, al netto degli esuberi, dei posti e della loro distribuzione territoriale e professionale; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 10 ottobre 2013, n. 45963, con la quale vengono richieste integrazioni documentali con riferimento alle richieste di autorizzazione per le immissioni in ruolo del personale ATA relative agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10 ottobre 2013, n. AOODGPER10647, con la quale viene trasmessa la distribuzione per l'anno scolastico 2013/2014, distinta per provincia e profilo, del contingente di personale ATA richiesto; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 26 novembre 2013, n. AOODGPER12723, con la quale viene trasmessa la distribuzione per l'anno scolastico 2012/2013, distinta per provincia e profilo, del contingente di personale ATA richiesto, e viene altresi' trasmessa la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del 2 luglio 2013, n. 56575, con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2012/2013 per 5.336 unita'; Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2014, n. 1933, con la quale, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si esprime parere favorevole alla nomina in ruolo di 3.730 unita' di personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014, nel presupposto che nelle operazioni di riparto del contingente si suddividano le nomine sulla base delle effettive esigenze risultanti dalle cessazioni verificatesi, in relazione al profilo professionale e alla provincia interessati; Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 dicembre 2013, n. 26102, con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in ruolo, per l'anno scolastico 2013/2014, ad integrazione delle unita' di personale docente ed educativo autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013, di ulteriori 4.447 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita', ai sensi di quanto previsto dal citato art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2013; Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, n. 388, con la quale viene trasmesso il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, di rideterminazione delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2013/2014; Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2012/2013, 5.336 unita' di personale ATA e, per l'anno scolastico 2013/2014, 3.730 unita' di personale ATA, ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero; Ritenuto, altresi', di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2013/2014, 4.447 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita'; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di aderire ai citati pareri espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014; Decreta: Art. 1 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 5.336 unita' di personale ATA.
Art. 2 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 3.730 unita' di personale ATA.
Art. 3 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.447 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilita'. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Succ. n. 2326
Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 4 aprile, autorizza l’assunzione di personale ATA, AFAM e di docenti per il sostegno
Assunzioni a tempo indeterminato per personale ATA, docenti e amministrativi
Su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, le seguenti assunzioni tempo indeterminato:
5.336 e 3.730 unità di personale ATA, rispettivamente, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014;
4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno di alunni con disabilità per l’anno scolastico 2013/2014;
43 assistenti amministrativi, 19 coadiutori, 2 direttori ed 1 collaboratore per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III e IV
AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Loro sedi
Oggetto: Assunzioni del personale docente su posti di sostegno (Legge n. 128/2013). Chiarimenti.
Si fa seguito alla nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 362 del 6 febbraio u.s., con cui sono state impartite le istruzioni per le operazioni di cui all’oggetto ed a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si fa presente quanto segue:
1) La rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno non comporta, esclusivamente per l’anno in corso, il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno, né da quella del concorso ordinario.
Al riguardo, si richiama quanto disposto ai punti A.13, A.19 e A.20 delle istruzioni operative (allegato A) trasmesse con CM 21/2013 e con la nota sopra citata.
Si evidenzia, in particolare, che i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del DM 21/2005, nonché il personale di cui all’art. 1 comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso DM sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
2) Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:
“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”
Per il Direttore Generale
Il Dirigente Vicario
f.to. Gildo De Angelis
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
Nota 6 febbraio 2014, AOODPIT Prot. n. 362
OGGETTO: Legge n. 128/2013 – Assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
OGGETTO: Partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno di cui al D.M. 706/2013. Chiarimenti.
Pervengono numerosi quesiti in merito alla possibilità di partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno, indetti con D.M. 706/2013, da parte dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.
Al riguardo, si fa presente che la partecipazione ai suddetti corsi non può essere estesa anche ai docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.
Infatti, come disposto dall’art. 13 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni diversamente abili possono accedere elusivamente gli insegnanti in possesso dell’abilitazione valida per l’immissioni in ruolo.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo De Angelis
Come previsto dalla Nota 22 ottobre 2013, Prot. n. 11235, le domande di partecipazione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero a livello provinciale per l’Anno scolastico 2013-2014 devono essere prodotte entro il 20 novembre.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Scolastico XVIII in Ambito Territoriale di Siena
Ufficio Integrazione
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’integrazione
Oggetto : Corso di Formazione\Informazione di base per docenti di sostegno in servizio non specializzati
Si porta a conoscenza dell’iniziativa promossa ed organizzata da questo Ufficio con l’approvazione del GLIP di alcuni incontri di formazione\informazione sulle tematiche inerenti la professionalità del docente. Si chiede alle SSLL di portare a conoscenza dei potenziali interessati la presente comunicazione e facilitare loro la partecipazione
Il corso è rivolto prioritariamente agli insegnanti che svolgono attività per il sostegno senza titolo di specializzazione che desiderino sviluppare le competenze di base per affrontare con maggiore consapevolezza la professione. Il corso avrà sede presso la sede dell’UST di Siena. – P.zza Amendola 29
Il corso è a numero chiuso ed è necessario iscriversi entro il 26 nov. p.v. collegandosi al link:
https://docs.google.com/forms/d/1GOrU3WDxd4G5EVUJaiYqAzjgkLNyPUT_mel3AFdIeSc/viewform
A conclusione del corso sarà rilasciato da questo Ufficio l’attestato di partecipazione in base alle ore di presenza effettuate.
Siena 15 novembre 2013
f.to Il Dirigente
dott. Adelmo Pagni
Corso di Formazione \Informazione per docenti di sostegno in servizio non specializzati
28 Novembre ore 16- 18,30
Clara Rossi
Referente provinciale Integrazione UST Siena
I Riferimenti normativi per l’Inclusione degli alunni\e in situazione di disabilità
Le linee guida
Il docente per il sostegno nel sistema scolastico: ruoli, compiti, responsabilità
4 dicembre Dicembre ore 16-18,30
Dott. Arturo Calignano
Psicologo e psicoterapeuta
Usl 7 – zona Amiata-Val d’Orcia
La classe accogliente: Condizioni e presupposti per l’inclusione
11 Dicembre 2013 ore16-18,30
Dott. Arturo Calignano
Psicologo e psicoterapeuta
Usl 7 – zona Amiata-Val d’Orcia
Funzione di aiuto: vissuti e relazioni
12 Dicembre 2013
Dott.ssa Giuliana Galli
Direttore Unità Operativa NPI \Responsabile UF SMIA Siena
Le principali patologie osservabili nell’età evolutiva: cenni informativi
18 dicembre ore16-18,30
Carla Toninelli ore16-18,30
Operatore CTS Siena
Gli strumenti per progettare e realizzare l’inclusione:
dalla Diagnosi funzionale al Piano Educativo individualizzato
La nuova modulistica
Gennaio 2014 ore 16-18,30
Associazione Sesto Senso\ Associazione Autismo Siena
Dalla parte delle famiglie:
Gli insegnanti e la relazione con le famiglie degli alunni/e con bisogni speciali
Il sapere della famiglia: risorsa e opportunità per una collaborazione efficace
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 13 novembre 2013
Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' - anno accademico 2013/2014. (13A09747)
(GU n.283 del 3-12-2013)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il D.M. 9 agosto 2013, n. 706 con cui e' stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per l'anno accademico 2013-2014; Vista, in particolare la tabella, parte integrante del richiamato decreto, in cui sono indicati i posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai predetti percorsi di formazione; Vista la nota dell'Universita' degli studi di Trento in data 2 ottobre 2013 con la quale, a seguito dei contatti intercorsi con l'Assessorato all'Istruzione e Sport della Provincia Autonoma di Trento, viene richiesto l'ampliamento del numero dei posti programmati a livello nazionale per l'ammissione ai predetti percorsi di formazione; Tenuto conto che tale incremento e' stato gia' concordato dall'Universita' di Trento con la Provincia Autonoma di Trento; Considerato che il fabbisogno professionale a livello nazionale risulta superiore all'offerta formativa deliberata dagli atenei; Considerato pertanto ammissibile l'ampliamento dei posti disponibili a livello nazionale sui predetti percorsi di formazione; Ritenuto di procedere, per l'anno accademico 2013-2014, alla ridefinizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per l'anno accademico 2013-2014; Decreta: 1. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per l'anno accademico 2013-2014 e' modificato, per quanto attiene l'Universita' degli studi di Trento, come di seguito specificato: Scuola dell'infanzia: 15; Scuola primaria: da 15 a 30; Scuola Secondaria di primo grado: da 15 a 30; Scuola Secondaria di secondo grado: da 0 a 15. 2. Tenuto conto delle modifiche di cui al comma 1, il numero di posti programmati a livello nazionale per l'ammissione ai predetti percorsi di formazione e' modificato come segue: Scuola dell'infanzia: 1.285; Scuola primaria: da 1.826 a 1.841; Scuola Secondaria di primo grado: da 1.753 a 1.768; Scuola Secondaria di secondo grado: da 1.534 a 1.549. 3. La tabella relativa al numero di posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per l'anno accademico 2013/2014, allegata al DM 9 agosto 2013, n. 706, e' modificata come segue: Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2013 Il Ministro: Carrozza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio III
Alle Direzioni Scolastiche Regionali
Agli Ambiti Territoriali
Alle Istituzioni scolastiche
L O R O S E D I
Oggetto : Ulteriori chiarimenti alla nota prot. n. 9416 del 18 settembre 2013, relativa alla messa a disposizione di docenti specializzati sul sostegno.
Allo scopo di fornire gli opportuni chiarimenti in merito ad alcune incertezze interpretative riscontrate nell’applicazione della nota in riferimento, si chiarisce che i dirigenti scolastici possono procedere alle nomine di personale specializzato sul sostegno, ma non incluso nelle graduatorie di istituto di nessuna provincia, solo dopo aver accertato l’assoluta mancanza di personale specializzato inserito nelle graduatorie di istituto dell’intera provincia.
per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
f.to Gildo De Angelis
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