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Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, AOOUFGAB 948

Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, AOOUFGAB 948

Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni.

Nota 19 novembre 2015, AOODGPER 37900

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

 

Oggetto: La formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale.

 

 

Premessa

 

Le risorse destinate alla formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno, rappresentano un’utile opportunità per introdurre percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze didattiche ed organizzative capaci di garantire una effettiva realizzazione di Piani per l’inclusione sempre più adeguati alle esigenze degli allievi e delle scuole.

In questo quadro trova collocazione una figura docente (“il referente/coordinatore per l’inclusione”), peraltro già sperimentata in molte istituzioni scolastiche, che – collaborando con il dirigente scolastico (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83) – assicuri un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto, finalizzate a promuovere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola.

 

  1. I destinatari dell’attività formativa

 

L’iniziativa formativa che si propone nel presente avviso, vede come destinatari un docente specializzato sul sostegno per ogni istituzione scolastica statale (due nel caso di istituti con elevata presenza di figure di sostegno), individuati dal Dirigente scolastico e chiamati poi a svolgere funzioni di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità. L’iniziativa si pone l’obiettivo di raggiungere circa 10.000 docenti sul territorio nazionale, si qualifica come azione formativa di 2° livello (quindi rivolta a docenti che già svolgono o intendono svolgere funzioni di coordinamento) e si caratterizza per il forte collegamento con obiettivi di miglioramento delle pratiche organizzative e didattiche inclusive di ogni istituto scolastico.

 

  1. Le competenze del docente con funzioni di coordinamento

 

Il profilo del referente/coordinatore dei processi di inclusione si innesta su una sicura competenza di base, relativa ai diversi ambiti della professionalità docente (disciplinari, psicopedagogici, metodologico-didattici, organizzativi e relazionali, di ricerca), declinati nell’ottica specifica della disabilità e del sostegno educativo.

In particolare il valore aggiunto da realizzare, nei pur brevi percorsi formativi di seguito descritti, si riferisce all’affinamento delle competenze per:

  • svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;
  • gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.);
  • supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio;
  • ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;
  • facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione.

Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni che confluiscono in ogni istituto per favorire l’inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, dal raccordo con gli interventi riabilitativi alla proiezione verso l’orientamento e il progetto di vita dell’allievo disabile), affinché le previsioni normative –spesso assai innovative e incisive – possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione.

 

  1. Le caratteristiche del modello formativo

 

Ciascun percorso formativo avrà una durata complessiva di 50 ore, pari a due unità formative. Una unità formativa di 25 ore comprende, di massima: 8-12 ore di lezioni frontali e attività laboratoriali in presenza; 6-8 ore di esercitazioni, tutoring, pratica didattica; 8-10 ore di studio, documentazione, lavoro on line. Le tipologie di attività potranno essere liberamente composte sulla base dei bisogni formativi rilevati.

I temi che potranno essere affrontati saranno afferenti ad una o più delle seguenti aree, anche in relazione al patto formativo da condividere con i frequentanti i corsi. Si dovrà comunque evitare l’eccessiva segmentazione dei contenuti, per privilegiare l’approfondimento laboratoriale su temi essenziali, connessi alla funzione che poi si dovrà interpretare.

 

  1. a) Area del contesto e della comunicazione:

 

  • le relazioni scuola-famiglia e le reciproche aspettative;
  • i rapporti tra gli operatori della scuola e quelli di servizi sociosanitari;
  • orientamento e progetto di vita dell’alunno con disabilità;
  • la governance territoriale dell’integrazione;
  • la conduzione dei gruppi di lavoro GLHI e GLI;

 

  1. b) Area metodologico-didattica:

 

  • la cultura dell’inclusione, con particolare riguardo alla relazione educativa;
  • le nuove risorse tecnologiche e le metodologie innovative;
  • la didattica per l’inclusione: l’approccio cooperativo, la gestione della classe, la peer education;
  • la progettazione di azioni di consulenza e di formazione in servizio;
  1. c) Area documentale:

 

  • il modello ICF dell’OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola;
  • le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
  • il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato attraverso l’uso del modello ICF;
  • gli indicatori per valutare la qualità dell’integrazione e della dimensione inclusiva della scuola;

 

  1. d) Area specialistica:

 

  • i disturbi neuropsichiatrici nel contesto scolastico;
  • i disturbi della comunicazione (autismo, ecc.);
  • le disabilità sensoriali, la disabilità visiva, la disabilità uditiva ed i principali metodi di intervento;
  • la disabilità intellettiva.

 

A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato descrittivo del percorso svolto e delle esperienze formative realizzate.

 

  1. L’organizzazione dei percorsi formativi: compiti dell’USR

 

Gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto dei principi di efficienza e trasparenza, selezioneranno, mediante avviso Pubblico regionale, scuole-polo operanti a livello provinciale in modo da rispondere al fabbisogno territoriale di formazione di almeno un docente per ogni istituzione scolastica (ove possibile due, nei casi di un numero di docenti di sostegno in servizio superiore ad otto). A ciascuna scuola polo verrà erogata una cifra pari a € 7.000 (settemila/00) per la realizzazione di due percorsi formativi, della durata di 50 ore ciascuno(tradotte in due unità formative, come sopra descritti), anche con momenti formativi comuni, limitatamente alle lezioni frontali. Ad ogni percorso formativo potrà partecipare un numero di corsisti non superiore a 45. E’ possibile realizzare moduli differenziati, tenuto conto delle diverse dimensioni territoriali e nel rispetto del modello formativo delineato.

Costituirà titolo preferenziale la capacità della scuola di aggregare le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, di attivare sinergie con le varie realtà istituzionali e associative, nonché di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili.

Le candidature sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

  • adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
  • progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
  • qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 punti).

 

Espletate le procedure di selezione, gli USR invieranno a questo Ufficio (all’indirizzo di posta elettronica formazione.scuola@istruzione.it), entro il 7 dicembre 2015 – l’elenco delle scuole-polo individuate, a livello provinciale e sub provinciale, e la scheda dati delle singole Istituzioni scolastiche selezionate – Allegato 2 e l’ammontare delle risorse che si intendono assegnare, nel limite complessivo del budget preventivato per ogni regione.

 

L’assegnazione dei fondi avverrà direttamente alle scuole-polo individuate dagli UU.SS.RR. Tale finanziamento è comprensivo anche dei fondi (3%) da destinarsi a misure regionali di coordinamento, incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto, e verrà attribuito alla scuola-polo del capoluogo di regione.

 

  1. La gestione dei percorsi formativi: i compiti delle scuole-polo selezionate

 

Le Istituzioni scolastiche selezionate in qualità di scuole-polo avranno cura di organizzare i percorsi di formazione secondo quanto previsto dalla presente nota, d’intesa con gli UU.SS.RR di riferimento. In particolare, dovranno:

 

  1. acquisire dalle scuole della rete territoriale di riferimento (provinciale o sub provinciale) le candidature dei docenti segnalati dai rispettivi dirigenti scolastici;
  2. comporre i gruppi di formazione e predisporre calendari e supporti logistici;
  3. definire il/i soggetto/i erogatore/i, cui affidare taluni aspetti della formazione: strutture universitarie, associazioni ed enti riconosciuti, associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari (Elenchi regionali degli esperti individuati dalle federazioni delle associazioni delle persone con disabilità in allegato al Decreto della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione n.6080 del 24/10/2014), singoli esperti e/o formatori, ecc., ferma restando la funzione di direttore del corso affidata al dirigente scolastico la cui scuola risulti titolare del finanziamento;
  4. definire in apposito patto formativo contenuti, programmi, verifiche (a seguito di opportuna e preventiva analisi dei bisogni formativi dei corsisti);
  5. rilasciare le attestazioni di partecipazione ai corsisti;
  6. assicurare l’efficace conduzione delle attività, sotto il profilo formativo, organizzativo e amministrativo-contabile.

 

 

 

  1. Modalità di rendicontazione

 

Si ricorda che per procedere all’erogazione del saldo del finanziamento assegnato, le scuole destinatarie dell’assegnazione di risorse finanziarie, con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, dovranno inviare a questo ufficio (all’indirizzo formazione.scuola@istruzione.it) la relazione sul regolare svolgimento dei corsi e conclusione delle attività e la specifica rendicontazione amministrativo contabile (utilizzando allo scopo la medesima modulistica allegata al DM 435/2015). La documentazione sarà trasmessa in plico unico dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le attività formative organizzate sulla base della presente nota siano svolte e rendicontate entro l’a.s. 2015/2016 e comunque non oltre il 30 novembre 2016.

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

 

 

Il Direttore Generale

Maria Maddalena Novelli


ALLEGATO 1

 

Ripartizione fondi per l’attivazione dei percorsi di formazione

in base alla distribuzione regionale dei docenti di sostegno.

Regioni % regionale docenti di sostegno sul totale nazionale di docenti di sostegno Distribuzione

n. corsi in base alla % regionale di docenti di sostegno

Fondi assegnati per i percorsi di formazione Fondi per la quota regionale di coordinamento delle azioni formative 3% Totale fondi assegnati
Abruzzo 2,57% 6 € 21.000 € 630 € 21.630
Basilicata 1,01% 3 € 10.500 € 315 € 10.815
Calabria 3,77% 9 € 31.500 € 945 € 32.445
Campania 12,91% 29 € 101.500 € 3.045 € 104.545
Emilia Romagna 6,01% 14 € 49.000 € 1.470 € 50.470
Friuli Venezia Giulia 1,37% 4 € 14.000 € 420 € 14.420
Lazio 11,50% 26 € 91.000 € 2.730 € 93.730
Liguria 2,28% 5 € 17.500 € 525 € 18.025
Lombardia 13,79% 32 € 112.000 € 3.360 € 115.360
Marche 2,56% 6 € 21.000 € 630 € 21.630
Molise 0,71% 2 € 7.000 € 210 € 7.210
Piemonte 6,43% 15 € 52.500 € 1.575 € 54.075
Puglia 8,39% 20 € 70.000 € 2.100 € 72.100
Sardegna 2,80% 6 € 21.000 € 630 € 21.630
Sicilia 11,14% 26 € 91.000 € 2.730 € 93.730
Toscana 4,96% 12 € 42.000 € 1.260 € 43.260
Umbria 1,30% 3 € 10.500 € 315 € 10.815
Veneto 6,49% 15 € 52.500 € 1.575 € 54.075
Totale 100% 233 € 815.500 € 24.465 € 839.965

 

 

Ordinanza TAR Puglia 30 ottobre 2015, n. 547

00547/2015 REG.PROV.CAU.

02212/2015 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso r.g. n. 2212 del 2015, proposto da:

 

  • -OMISSIS-, quali genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Simona Manca, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;

 

contro

  • il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV Ambito Territoriale di Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti di

— OMISSIS-;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

  • del decreto n. 7441 del 28.8.2015 dell’USR Puglia – Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7442 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7444 del 28.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;-

  • del decreto n. 7441/1 del 29.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7458 del 31.8.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto n. 7664 del 4.9.2015 dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI;

  • del decreto del Dirigente dell’USR Puglia, Ambito Territoriale di Lecce, Ufficio VI, prot. n. 7524 dell’1.9.2015 e della relativa nota di convocazione del 31.8.2015;

  • di tutti i provvedimenti di estremi ignoti e atti del procedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti per l’a.s. 2015/2016 emanati dal Dirigente dell’USR Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Lecce e dal Direttore dell’USR Puglia, che hanno escluso le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti titolari su disciplina su posti di sostegno della scuola secondaria di I° grado nell’ambito della provincia di Lecce, impedendo di fatto ogni possibile continuità didattica dei docenti sugli alunni portatori di handicap e, in particolare, della prof.ssa -OMISSIS- Maria Rosaria sull’alunna-OMISSIS-frequentante la III^ media presso la Scuola Media -OMISSIS-;

  • di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, comunque lesivi della posizione dei ricorrenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV, Ambito Territoriale di Lecce.

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l’art. 55 c.p.a..

Visti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Visto l’art. 52 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1, 2 e 5.

Relatore alla camera di consiglio del 29 ottobre 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Simona Manca e Grazia Matteo -per le pp.aa..

 

1.- Richiamata l’ordinanza istruttoria n. 2839/2015 adottata dalla Sezione alla camera di consiglio del 24 settembre 2015: <<Considerato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti delle Amministrazioni convenute nella parte in cui non è stata assegnata come docente di sostegno la prof.ssa -OMISSIS- alla propria figlia.

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire i seguenti atti:

– copia delle domande di assegnazione quale docenti di sostegno per la sede di Lecce, presentate dai candidati precedenti in graduatoria la prof.ssa -OMISSIS-;

– una relazione sui fatti di causa anche con riferimento alle censure dedotte in giudizio. >>

Vista la relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce prot. n. 8487 dell’8 ottobre 2015.

Ritenuto che il Dirigente non esplicita compiutamente, nonostante la censura sul punto, le ragioni in base alle quali l’istituzione dei posti ‘in deroga’ (v. decreto n. 7458/2015 e giur. C. Cost. in materia, tra cui sent. n. 80 del 2010) avveniva successivamente alle operazioni di mobilità provinciale e, comunque, con modalità tali da precludere ai docenti a dette operazioni interessati (tra cui la ricorrente) di concorrere anche relativamente ai posti medesimi.

Ritenuto che l’istanza cautelare debba dunque essere accolta, con ogni conseguenza quanto all’assegnazione della prof. -OMISSIS- alla Scuola Media -OMISSIS- (operando poi, all’interno dell’Istituto, l’interesse alla continuità didattica della minore).

Ritenuto che le spese della fase cautelare debbano essere liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe, e, per conseguenza, sospende l’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’interesse dell’odierna ricorrente.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2016.

Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate nella somma complessiva di euro mille (1.000,00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi citati.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Nota 11 dicembre 2014, AOODGPER Prot. n. 18848

Ministero dell’Istruzione dell’Universùà e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Prof. Gaetano Domenici
Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione
Roma
e, p.c. Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie
SEDE

Nota 11 dicembre 2014, AOODGPER Prot. n. 18848

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero.

Decreto Ministeriale 10 novembre 2014, n. 832

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale i comitati regionali di coordinamento “provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 15, comma 3-bis, che dispone l’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (di seguito, d.m. n. 249 del 2010), recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 (di seguito, d.m. n. 139 del 2011), relativo all’attivazione dei corsi per la formazione iniziale degli insegnanti in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011, recante criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312 (di seguito, d.m. n. 312 del 2014), concernente l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 giugno 2014, n. 376;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014-2015;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’emanazione del decreto di autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, procedere in analogia con quanto disposto all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 487 del 2014;
RAVVISATA la necessità di ribadire, anche per i percorsi di specializzazione sul sostegno, l’accesso in soprannumero ai soggetti che, in occasione del I ciclo, siano risultati idonei, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, nonché ai soggetti che hanno sospeso la frequenza del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, del citato d.m. n. 312 del 2014;

 

D E C R E T A

Art. 1

(Procedura per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)

  1. Le offerte formative presentate per i percorsi di specializzazione sul sostegno di cui all’articolo 13 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, redatti sulla base dei criteri di cui al decreto dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, sono trasmesse dalla competente Direzione generale alla Direzione generale per il personale scolastico per il successivo inoltro agli Uffici scolastici regionali (di seguito, USR).
  2. I dirigenti preposti agli USR provvedono all’individuazione dei contingenti distinti tra i vari gradi di scuola, tenendo conto delle necessità di personale specializzato.

 

Art. 2

(Istituzione e attivazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno)

  1. I corsi sono istituiti e attivati dalle Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 e relativi allegati, anche all’acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, d’intesa con il Direttore dell’USR, che valuta la coerenza della proposta con il d.m. n. 249 del 2010 e con quelli di cui al citato d.m. 30 settembre 2011.
  2. Resta ferma la distinzione dei percorsi tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado.
  3. Detti Comitati procedono ad allineare l’offerta formativa ai contingenti previsti dal decreto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alla suddivisione per gradi di scuola disposta dagli USR. La delibera è trasmessa alla Direzione generale al personale scolastico al fini della predisposizione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che autorizza l’attivazione dei suddetti percorsi.

 

 

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

  1. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, sono ammessi in soprannumero ai percorsi oggetto del presente decreto, istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312.
  2. I candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, possono a domanda riprendere la frequenza del percorso in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti.

 

 

Il Ministro

Stefania Giannini

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a  tempo  indeterminato,  per  l'anno  scolastico
2012/2013, n. 5.336 unita' di personale ATA e, per l'anno  scolastico
2013/2014, n. 3.730 unita' di personale ATA  e  n.  4.447  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita'. (14A06842) 

(GU n.205 del 4-9-2014)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e,  in   particolare,   la
disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-bis; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  101,  che
prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni,
da cui deriva,  per  il  medesimo  comparto,  l'assoggettamento  alla
specifica disciplina di settore e alla programmazione del  fabbisogno
corrispondente  alle  effettive  esigenze  di  funzionalita'   e   di
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  migliore  funzionamento  dei
servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica
perseguiti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523, il  quale,
nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un  regime  di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende  il
comparto scuola; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e,  in  particolare,  l'art.  64,  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in  particolare,  l'art.  9,
che reca disposizioni in  materia  di  contenimento  della  spesa  di
impiego pubblico; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e,   in
particolare, l'art. 19, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
che reca disposizioni in materia  di  razionalizzazione  della  spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  7,  del  citato  art.  19  del
decreto-legge n. 98 del 2011,  secondo  cui  «A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche  del  personale  docente,
educativo ed ATA della scuola  non  devono  superare  la  consistenza
delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata
nell'anno scolastico 2011/2012,  in  applicazione  dell'art.  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni  caso,  in
ragione di anno, la quota delle economie lorde di  spesa  che  devono
derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012,  ai
sensi del combinato disposto di cui ai  commi  6  e  9  dell'art.  64
citato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e' stata  definita,
ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  la  programmazione   triennale   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per  gli  anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo, per  ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di 22.000 unita' di personale docente ed educativo e di 7.000
unita' di personale ATA,  previa  verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilita'
del piano nel rispetto  degli  obiettivi  programmati  dei  saldi  di
finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di  cui  all'art.  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale  e'  stato  approvato  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e, in particolare, l'art.  58,
comma 5, riguardante, tra  l'altro,  l'accantonamento  dei  posti  di
collaboratore scolastico e, in particolare, la previsione secondo  la
quale, a decorrere dall'anno  scolastico  2013/2014,  il  numero  dei
posti accantonati  non  puo'  essere  inferiore  a  quello  dell'anno
scolastico 2012/2013; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, e,  in  particolare,  l'art.  2,
riguardante la riduzione delle dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il  comparto  scuola
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  abroga  il
comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012,  che  dettava
la disciplina di transito, nei ruoli  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o
tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo; 
  Visto l'art. 14, comma 14, del medesimo decreto-legge 95 del  2012,
che prevede che  il  personale  docente  attualmente  titolare  delle
classi di concorso C999 e C555  (docenti  tecnico-pratici)  transiti,
con decreto del direttore generale del competente ufficio  scolastico
regionale, nei ruoli del personale non docente con  la  qualifica  di
assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base
al titolo di studio posseduto; 
  Visto il citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l'art. 19, commi da 12 a 14, che detta una  specifica  disciplina  in
tema di mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; 
  Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104  e,  in
particolare, l'art. 15,  commi  6,  7  e  8,  sempre  in  materia  di
mobilita' del personale docente dichiarato inidoneo; 
  Visto l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
come modificato dall'art. 15, comma 2, del  citato  decreto-legge  12
settembre  2013,  n.  104,  che  prevede  la  rideterminazione  della
dotazione organica  di  diritto  relativa  ai  docenti  di  sostegno,
incrementando la percentuale della consistenza,  rispetto  al  numero
dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno  scolastico
2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014,  al
90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a  decorrere  dall'anno
scolastico 2015/2016; 
  Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104  e,  in
particolare, l'art. 15, comma  3,  che  prevede  l'autorizzazione,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2104,  ad  assumere  a   tempo
indeterminato docenti di  sostegno  a  copertura  di  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato  art.
2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e  3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del  2
luglio  2012,  n.   AOODGPER5026,   concernente   la   richiesta   di
autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine  in  ruolo
di personale della scuola, per 21.112 unita' di personale  docente  e
5.336 posti di personale ATA; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30  agosto  2012,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 21.112  unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
dell'opportunita' di rinviare a data successiva  ogni  interlocuzione
relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei  posti
vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarebbe  stato
noto dopo il 13 agosto 2012, a conclusione dei previsti trasferimenti
del medesimo personale ATA; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
settembre 2012, n. AOODGPER6800, con la quale, tra l'altro, e'  stata
confermata la consistenza del turn over effettivo del personale  ATA,
quantificata in 5.336 unita'; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18
dicembre  2012,  n.  AOODGPER9678,   concernente   la   comunicazione
dettagliata, ai fini delle relative assunzioni, dei posti  vacanti  e
disponibili del personale ATA, quantificati in  5.622  totali,  nella
quale si rappresentava che non sarebbero state effettuate  nomine  in
ruolo nei profili di assistente amministrativo e assistente  tecnico,
attese le criticita'  relative  al  transito  del  personale  docente
inidoneo, e nei profili di DSGA, attese le problematiche legate  alle
istituzioni scolastiche sottodimensionate; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dell'8 maggio 2013, n. 10733, con la quale  si  trasmette  la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  del  29  aprile  2013,  n.  37445,
contenente  la  richiesta  di  ulteriori  chiarimenti  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  segnatamente  in
merito alle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2013 e  a  quelle
prevedibili al 1° settembre 2014, nonche' ai  riflessi  delle  misure
riduttive adottate ai sensi della normativa vigente; 
  Vista  la  nota  del  Gabinetto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2013, n. 10565, con la
quale  si  trasmette   la   nota   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - DG per il personale scolastico del
23  maggio  2013,  n.   AOODGPER51000,   contenente,   tra   l'altro,
precisazioni in merito alle cessazioni avvenute nell'anno  scolastico
2012/2013 e alle previsioni relative all'anno  scolastico  2013/2014,
nonche' sulla impossibilita' di creazione di esuberi; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17
luglio 2013, n. 7360,  concernente  la  richiesta  di  autorizzazione
all'assunzione, per l'anno scolastico 2013/2014, di 11.268 unita'  di
personale docente ed educativo e di 3.730 unita'  di  personale  ATA,
corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  7  ottobre  2013,
con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e' stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 11.268  unita'
di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si e' dato atto
che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha espresso parere
favorevole in merito alla richiesta di assunzione del  personale  ATA
per  l'anno  scolastico  2013/2014,  richiedendo  ulteriori  elementi
informativi  circa  la  disponibilita'  effettiva,  al  netto   degli
esuberi,  dei  posti  e  della  loro  distribuzione  territoriale   e
professionale; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica del 10 ottobre 2013,  n.  45963,
con  la  quale  vengono  richieste   integrazioni   documentali   con
riferimento alle richieste di autorizzazione  per  le  immissioni  in
ruolo del personale ATA relative agli  anni  scolastici  2012/2013  e
2013/2014; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10
ottobre 2013, n. AOODGPER10647,  con  la  quale  viene  trasmessa  la
distribuzione per l'anno scolastico 2013/2014, distinta per provincia
e profilo, del contingente di personale ATA richiesto; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 26
novembre 2013, n. AOODGPER12723, con  la  quale  viene  trasmessa  la
distribuzione per l'anno scolastico 2012/2013, distinta per provincia
e profilo, del  contingente  di  personale  ATA  richiesto,  e  viene
altresi' trasmessa  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del  2
luglio 2013, n. 56575, con la quale si esprime parere favorevole alla
richiesta  di  autorizzazione  alle  nomine  in  ruolo   per   l'anno
scolastico 2012/2013 per 5.336 unita'; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 27 gennaio 2014, n. 1933,  con  la  quale,  acquisite  le
valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
si esprime parere favorevole alla nomina in ruolo di 3.730 unita'  di
personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014,  nel  presupposto  che
nelle operazioni di riparto del contingente si suddividano le  nomine
sulla base  delle  effettive  esigenze  risultanti  dalle  cessazioni
verificatesi, in relazione al profilo professionale e alla  provincia
interessati; 
  Vista la nota  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 dicembre 2013, n.  26102,  con  la  quale  viene
richiesta  l'autorizzazione  all'immissione  in  ruolo,  per   l'anno
scolastico 2013/2014,  ad  integrazione  delle  unita'  di  personale
docente ed educativo autorizzate con il citato decreto del Presidente
della Repubblica  7  ottobre  2013,  di  ulteriori  4.447  unita'  di
personale  docente  da  destinare  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita', ai sensi di quanto previsto dal citato art. 15, comma 3,
del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 10 gennaio 2014,  n.  388,  con  la  quale  viene
trasmesso il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014,  in
corso di registrazione alla  Corte  dei  conti,  di  rideterminazione
delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'anno scolastico
2013/2014; 
  Ritenuto    di    accordare    al    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2012/2013, 5.336 unita' di  personale  ATA  e,  per
l'anno scolastico 2013/2014, 3.730 unita'  di  personale  ATA,  ferma
restando la disponibilita' in organico  dei  posti  interessati  alle
immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni  di
sovrannumero; 
  Ritenuto, altresi',  di  accordare  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'autorizzazione  ad  assumere,  per
l'anno scolastico 2013/2014, 4.447 unita'  di  personale  docente  da
destinare al sostegno degli alunni con disabilita'; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Ritenuto  di  aderire  ai  citati  pareri  espressi  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  5.336
unita' di personale ATA. 
                               Art. 2 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  3.730
unita' di personale ATA. 
                               Art. 3 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili,  4.447
unita' di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con
disabilita'. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari  esterni,
Reg.ne - Succ. n. 2326 

4 aprile Assunzioni in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 4 aprile, autorizza l’assunzione di personale ATA, AFAM e di docenti per il sostegno

Assunzioni a tempo indeterminato per personale ATA, docenti e amministrativi
Su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia  e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, le seguenti assunzioni tempo indeterminato:

  • 5.336 e 3.730 unità di personale ATA, rispettivamente, per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014;

  • 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno di alunni con disabilità per l’anno scolastico 2013/2014;

  • 43 assistenti amministrativi, 19 coadiutori, 2 direttori ed 1 collaboratore per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Nota 20 febbraio 2014, Prot. n. AOODGPER 1441

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III e IV

AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Loro sedi

Oggetto: Assunzioni del personale docente su posti di sostegno (Legge n. 128/2013). Chiarimenti.

Si fa seguito alla nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 362 del 6 febbraio u.s., con cui sono state impartite le istruzioni per le operazioni di cui all’oggetto ed a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si fa presente quanto segue:
1) La rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno non comporta, esclusivamente per l’anno in corso, il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno, né da quella del concorso ordinario.
Al riguardo, si richiama quanto disposto ai punti A.13, A.19 e A.20 delle istruzioni operative (allegato A) trasmesse con CM 21/2013 e con la nota sopra citata.
Si evidenzia, in particolare, che i docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del DM 21/2005, nonché il personale di cui all’art. 1 comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso DM sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
2) Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:

“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini…..”

Per il Direttore Generale
Il Dirigente Vicario
f.to. Gildo De Angelis

Nota 6 febbraio 2014, AOODPIT Prot. n. 362

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Nota 6 febbraio 2014, AOODPIT Prot. n. 362

OGGETTO: Legge n. 128/2013 – Assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno

Nota 6 dicembre 2013, Prot. AOODGPER n. 13190

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno di cui al D.M. 706/2013. Chiarimenti.

Pervengono numerosi quesiti in merito alla possibilità di partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno, indetti con D.M. 706/2013, da parte dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.
Al riguardo, si fa presente che la partecipazione ai suddetti corsi non può essere estesa anche ai docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.
Infatti, come disposto dall’art. 13 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni diversamente abili possono accedere elusivamente gli insegnanti in possesso dell’abilitazione valida per l’immissioni in ruolo.

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.to Gildo De Angelis

20 novembre Domande corsi di riconversione sul sostegno

Come previsto dalla Nota 22 ottobre 2013, Prot. n. 11235, le domande di partecipazione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero a livello provinciale per l’Anno scolastico 2013-2014 devono essere prodotte entro il 20 novembre.

Nota AT Sienna 15 novembre 2013, Prot.8185/C12/1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio Scolastico XVIII in Ambito Territoriale di Siena

Ufficio Integrazione

 

Ai   Dirigenti Scolastici

Ai   Docenti referenti per l’integrazione

Oggetto : Corso di Formazione\Informazione di base  per docenti di sostegno  in servizio non specializzati

 

Si porta a conoscenza dell’iniziativa promossa ed organizzata  da questo Ufficio  con l’approvazione del GLIP di alcuni incontri di formazione\informazione  sulle tematiche inerenti la professionalità del  docente. Si chiede alle SSLL di portare a conoscenza dei potenziali interessati la presente comunicazione e facilitare loro la partecipazione

Il corso è rivolto prioritariamente agli insegnanti che svolgono attività per il  sostegno senza titolo di specializzazione che desiderino sviluppare le competenze di base per affrontare con maggiore consapevolezza la professione. Il corso avrà sede presso la sede dell’UST di Siena. – P.zza Amendola 29

Il corso è a numero chiuso ed è necessario iscriversi entro il 26 nov. p.v. collegandosi al link:
https://docs.google.com/forms/d/1GOrU3WDxd4G5EVUJaiYqAzjgkLNyPUT_mel3AFdIeSc/viewform

 

A conclusione del corso sarà rilasciato da questo Ufficio l’attestato di partecipazione in base alle ore di presenza effettuate.

Siena 15 novembre  2013

f.to  Il Dirigente

dott. Adelmo Pagni

 

 

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Corso di Formazione \Informazione per docenti di sostegno  in servizio non specializzati

                                                            

28 Novembre   ore 16- 18,30 

Clara Rossi

Referente provinciale Integrazione  UST  Siena

I Riferimenti normativi per l’Inclusione  degli alunni\e in situazione di disabilità

Le linee guida

Il docente per il sostegno  nel sistema  scolastico: ruoli, compiti, responsabilità

 

4 dicembre     Dicembre  ore 16-18,30

Dott. Arturo Calignano

Psicologo e psicoterapeuta

Usl 7  – zona Amiata-Val d’Orcia

La classe accogliente:  Condizioni e presupposti  per l’inclusione

 

11 Dicembre 2013  ore16-18,30

Dott. Arturo Calignano

Psicologo e psicoterapeuta

Usl 7  – zona Amiata-Val d’Orcia

Funzione di aiuto: vissuti e relazioni

 

12 Dicembre 2013  

Dott.ssa Giuliana Galli 

Direttore Unità Operativa NPI \Responsabile UF SMIA Siena

Le principali  patologie osservabili nell’età evolutiva: cenni informativi

 

18 dicembre   ore16-18,30

Carla Toninelli  ore16-18,30

Operatore CTS  Siena

Gli strumenti per progettare e realizzare l’inclusione:

dalla Diagnosi funzionale al Piano Educativo individualizzato

La nuova modulistica

 

Gennaio 2014 ore 16-18,30

Associazione Sesto Senso\ Associazione Autismo Siena

 Dalla parte delle famiglie:

Gli insegnanti e la relazione con le famiglie degli alunni/e con bisogni speciali

Il sapere della famiglia: risorsa e opportunità per una collaborazione efficace

 

 

Decreto Ministeriale 13 novembre 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 13 novembre 2013

Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione ai  percorsi  di
formazione  per  il  conseguimento  della  specializzazione  per   le
attivita' di sostegno didattico agli alunni con  disabilita'  -  anno
accademico 2013/2014. (13A09747)

(GU n.283 del 3-12-2013)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visto il D.M. 9 agosto 2013, n. 706 con cui e'  stato  definito  il
numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai
percorsi di formazione per il  conseguimento  della  specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita',
per l'anno accademico 2013-2014; 
  Vista, in particolare la tabella, parte integrante  del  richiamato
decreto, in cui sono indicati i posti disponibili a livello nazionale
per l'ammissione ai predetti percorsi di formazione; 
  Vista la nota dell'Universita' degli studi  di  Trento  in  data  2
ottobre 2013 con la quale, a  seguito  dei  contatti  intercorsi  con
l'Assessorato all'Istruzione e  Sport  della  Provincia  Autonoma  di
Trento,  viene  richiesto  l'ampliamento   del   numero   dei   posti
programmati a livello nazionale per l'ammissione ai predetti percorsi
di formazione; 
  Tenuto  conto  che  tale  incremento  e'  stato   gia'   concordato
dall'Universita' di Trento con la Provincia Autonoma di Trento; 
  Considerato che il fabbisogno  professionale  a  livello  nazionale
risulta superiore all'offerta formativa deliberata dagli atenei; 
  Considerato   pertanto   ammissibile   l'ampliamento   dei    posti
disponibili a livello nazionale sui predetti percorsi di formazione; 
  Ritenuto  di  procedere,  per  l'anno  accademico  2013-2014,  alla
ridefinizione del numero dei posti disponibili  a  livello  nazionale
per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con disabilita', per l'anno accademico 2013-2014; 

                              Decreta: 

  1.  Il  numero  dei  posti  disponibili  a  livello  nazionale  per
l'ammissione ai percorsi di formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con disabilita', per l'anno accademico 2013-2014 e'  modificato,  per
quanto attiene l'Universita' degli studi di Trento, come  di  seguito
specificato: 
    Scuola dell'infanzia: 15; 
    Scuola primaria: da 15 a 30; 
    Scuola Secondaria di primo grado: da 15 a 30; 
    Scuola Secondaria di secondo grado: da 0 a 15. 
  2. Tenuto conto delle modifiche di cui al comma  1,  il  numero  di
posti programmati a livello nazionale per  l'ammissione  ai  predetti
percorsi di formazione e' modificato come segue: 
    Scuola dell'infanzia: 1.285; 
    Scuola primaria: da 1.826 a 1.841; 
    Scuola Secondaria di primo grado: da 1.753 a 1.768; 
    Scuola Secondaria di secondo grado: da 1.534 a 1.549. 
  3.  La  tabella  relativa  al  numero  di  posti  disponibili   per
l'ammissione ai percorsi di formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione per l'attivita' di sostegno  didattico  agli  alunni
con disabilita' per l'anno accademico 2013/2014,  allegata  al  DM  9
agosto 2013, n. 706, e' modificata come segue: 

sostegno 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza

Nota 5 novembre 2013, Prot. n. AOOODGPER 11729

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio III

Alle Direzioni Scolastiche Regionali
Agli Ambiti Territoriali
Alle Istituzioni scolastiche
L O R O  S E D I

Oggetto : Ulteriori chiarimenti alla nota prot. n. 9416 del 18 settembre 2013, relativa alla messa a disposizione di docenti specializzati sul sostegno.

Allo scopo di fornire gli opportuni chiarimenti in merito ad alcune incertezze interpretative riscontrate nell’applicazione della nota in riferimento, si chiarisce che i dirigenti scolastici possono procedere alle nomine di personale specializzato sul sostegno, ma non incluso nelle graduatorie di istituto di nessuna provincia, solo dopo aver accertato l’assoluta mancanza di personale specializzato inserito nelle graduatorie di istituto dell’intera provincia.

per IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
f.to Gildo De Angelis