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4 maggio Aggiornamento recapiti

Il MIUR, con Nota 26 aprile 2012, AOODGSSSI Prot. n. 1920, comunica che, entro il 4 maggio, tutti gli interessati alle procedure inerenti il reclutamento (costituzione graduatorie provinciali e d’istituto) del personale della scuola, docente, educativo e A.T.A., devono aggiornare i propri dati di recapito, se modificati, tramite POLIS (Presentazione On-Line Istanze), qualora già registrati, ovvero tramite l’ufficio competente dello specifico procedimento.

Nota 26 aprile 2012, AOODGSSSI Prot. n. 1920

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Studi la Statistica e i Sistemi Informativi
Ufficio III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali
LORO SEDI

Oggetto: Reclutamento personale docente, educativo e A.T.A. – aggiornamento dati di recapito degli aspiranti tramite POLIS

Si comunica che, al fine di favorire l’aggiornamento dei dati di recapito (domicilio, indirizzo e-mail e recapiti telefonici) degli aspiranti supplenti, gli stessi potranno essere aggiornati direttamente dagli interessati tramite POLIS (Presentazione On-Line Istanze) per tutte le procedure inerenti il reclutamento (costituzione graduatorie provinciali e d’istituto) del personale della scuola, docente, educativo e A.T.A..

A tal fine si invitano tutti gli interessati che hanno già operato la registrazione su POLIS per precedente utilizzo di istanze on-lìne a verificare ed eventualmente correggere i dati di recapito attualmente presenti entro il prossimo 4 maggio. Successivamente a tale data, infatti, è prevista l’esecuzione massiva di una procedura di allineamento delle banche dati del reclutamento a partire dalle istanze on line.

Coloro che non fossero ancora registrati su POLIS non debbono fare alcuna operazione. AI momento di una eventuale registrazione l’operazione di allineamento sarà eseguita direttamente on lìne. Questi utenti, qualora dovessero modificare i dati di recapito fintanto che non sono registrati, dovranno rivolgersi direttamente all’ufficio competente dello specifico procedimento; l’ufficio provinciale o la scuola cui pervenga la richiesta provvederà alla modifica tramite le apposite funzioni del reclutamento.

Si raccomanda il rispetto della scadenza del 4 maggio onde evitare ritardi nei successivi adempimenti per l’a.s. 2012/13.

IL DIRETTORE GENERALE
Emanuele Fidora

Legge Regione Lombardia 18 aprile 2012 , n. 7

Legge Regione Lombardia 18 aprile 2012 , n. 7
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012)

 

Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione

 

TITOLO I

MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2006, N. 22 (IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA)(1)

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)

1. L’articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente:

‘Art. 18

(Tirocini)

1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini, fatti salvi i tirocini curriculari di competenza dello Stato.

3. La Regione, istituisce forme di incentivazione a favore delle imprese, qualora le stesse trasformino i tirocini in formali contratti di lavoro.’.

Art. 2

(Modifica all’articolo 19 della l.r. 22/2006. Bottega-Scuola)

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 22/2006 le parole: ‘l’individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi,’ sono soppresse.

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)

1. L’articolo 20 della l.r. 22/2006è sostituito dal seguente:

‘Art. 20

(Apprendistato)

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato ai sensi della disciplina statale.

2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando l’alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l’offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola il riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, di tutte le forme di accordo relative al contratto di apprendistato.

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, procede immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo a definire gli standard minimi relativi all’offerta pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.’.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all’apprendimento lungo l’arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua)

1. All’articolo 21 della l.r. 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

‘1 bis. Per favorire l’apprendimento lungo l’arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia, la Giunta regionale promuove misure di sostegno ivi compreso apposito fondo istituito presso Finlombarda.

1 ter. Con provvedimento della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1bis.’;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

‘2 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente, d’intesa con le parti sociali, gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua e promuove il raccordo tra il sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali, anche al fine della certificazione delle competenze acquisite, nel rispetto delle reciproche autonomie.

2 ter. La Giunta regionale attua il monitoraggio e la valutazione della formazione continua erogata con le risorse pubbliche, europee, statali e regionali, nonché dei fondi interprofessionali nel contesto del raccordo di cui al comma 2 bis e dell’efficacia degli interventi sulle tematiche in oggetto.’.

Art. 5

(Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)

1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 22/2006è inserito il seguente:

‘Art. 23 bis

(Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)

1. La Regione, sentita la commissione di cui all’articolo 8 e il Comitato di cui all’articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell’inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell’ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.’.

Art. 6

(Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 22/2006. Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l’occupazione)

1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 22/2006è inserito il seguente:

‘Art. 23 ter

(Interventi a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione)

1. La Regione promuove la crescita competitiva e l’attrattività del sistema produttivo lombardo anche agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con i diversi livelli previsti dai CCNL, con le previsioni dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Ferma restando l’autonomia delle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Giunta regionale sostiene accordi o intese sul territorio regionale, coerenti con il comma 1, tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni a livello regionale e territoriale o aziendale che, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell’impresa e degli enti bilaterali e dei lavoratori e loro rappresentanze, ed escludendo ulteriori livelli di contrattazione, introducano modelli virtuosi ed innovativi finalizzati a:

a) favorire l’accesso al mondo del lavoro dei giovani;

b) favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro;

c) realizzare forme organiche e stabili di welfare aziendale;

d) incrementare la produttività e i salari attraverso forme innovative di flessibilità organizzativa del lavoro.

 

3. Nell’ambito e per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), la Regione destina una quota non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti annuali previsti a sostegno dello sviluppo dell’occupazione.’.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA)(2)

Art. 7

(Modifica all’articolo 12 della l.r. 19/2007. Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 12è aggiunto il seguente:

‘1 bis. La Regione in coerenza con la vigente normativa nazionale prevede, nell’ambito del piano regionale dei servizi di cui all’art. 7, comma 6, l’offerta in via sussidiaria da parte degli istituti professionali statali dei percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente di terzo e quarto anno.’.

Art. 8

(Modifica all’articolo 3 della l.r. 19/2007. Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)

1. Alla l.r. 19/2007è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

‘2 bis. Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.

2 ter. E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

2 quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’intesa di cui al comma 2 bis.

2 quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.’.

Art. 9

(Modifiche agli articoli 21 e 22 della l.r. 19/2007. Valorizzazione del sistema regionale di alternanza scuola-lavoro)

1. All’articolo 21 della l.r. 19/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ‘ l’articolo 18’ sono sostituite dalle seguenti: ‘gli articoli 18, 19 e 20’;

b) al comma 2, le parole: ‘agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003’ sono sostituite dalle seguenti: ‘agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)’;

c) il comma 3 è abrogato.

2. All’articolo 22 della l.r. 19/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, sono soppresse le parole: ‘nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato’;

b) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

‘d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda.’;

c) alla lettera a) del comma 3, sono soppresse le parole: ‘nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.lgs. 276/2003’;

d) la lettera b) del comma 3 è soppressa.

CAPO III

ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO

Art. 10

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 33/2004. Banca dati degli studenti universitari)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2004 n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario)(3)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

‘3 bis. Al fine di monitorare l’efficacia delle politiche integrate per l’inserimento lavorativo, nell’ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia, nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre Regioni.

3 ter. I dati sono resi disponibili agli operatori del mercato del lavoro per favorire un incontro tra domanda e offerta di lavoro aperto e trasparente.

3 quater. I dati raccolti possono inoltre essere utilizzati dalla Regione al fine di impostare la programmazione, a seguito di intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, di corsi di laurea e insegnamenti specifici che risultano essere maggiormente necessari al territorio lombardo. I dati possono essere altresì utilizzati, sempre in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con le università con sede operativa in Lombardia, al fine di modificare i numeri di accesso alle facoltà.’.

Art. 11

(Contratti di collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative della Regione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di proprie iniziative attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, anche per il tramite degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – collegato 2007), il ricorso a contratti di collaborazione secondo linee guida adottate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità.

2. I proventi in denaro derivanti dai contratti di cui al comma 1, se riguardanti iniziative attuate direttamente dalla Regione, confluiscono all’UPB 3.4.10 ‘Introiti diversi” dello stato di previsione delle entrate e sono allocate all’UPB 4.2.2.187 “Azioni di comunicazione interna ed esterna” dello stato di previsione delle spese dell’esercizio finanziario del bilancio 2012 e successivi, eccezion fatta per le risorse esplicitamente destinate a manifestazioni culturali che vengono allocate all’UPB 1.2.2.54 ‘Qualificazione e sostegno delle attività culturali’ dello stato di previsione delle spese dell’esercizio finanziario del bilancio 2012 e successivi; gli stessi proventi, se derivanti da iniziative attuate tramite gli enti del sistema regionale, confluiscono direttamente in un fondo appositamente istituito con deliberazione della Giunta regionale presso i medesimi enti. Con la stessa deliberazione sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo.

3. Dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1è abrogata la legge regionale 20 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia)(4).

TITOLO II

MISURE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Art. 12

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura)

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’ ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(5) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 8, comma 8, le parole ‘Entro il termine di cui al comma 7’ sono sostituite delle seguenti: ‘Entro il 30 giugno 2012’;

b) all’articolo 8, comma 8, dopo le parole ‘scopi agricoli’ sono inserite le parole: ‘in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come riferimento la scala di bacino, individuando possibili interazioni dell’utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa connessa alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dando priorità all’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.’;

c) all’articolo 8, il comma 9 è sostituito dal seguente:

‘9. Nelle more dell’entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione’, per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all’utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo.’.

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 31/2008 in tema di servizio fitosanitario regionale)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 67 della l.r.31/2008è così modificato:

1) al comma 3 sono soppresse le lettere: g), f) limitatamente alla frase ‘l’accreditamento e il controllo dei fornitori di materiale di moltiplicazione di fruttiferi, ortive e ornamentali, nonché’, o);

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

‘3 bis. ERSAF svolge le seguenti funzioni:

a) il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste all’articolo 71 della presente legge;

b) l’accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente affidate e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.’;

3) al comma 4 dopo le parole ‘le competenze gestionali di cui al comma 2’ sono inserite le seguenti parole ‘e le funzioni di cui al comma 3 bis’;

b) dopo l’articolo 70 è inserito il seguente:

‘Art. 70 bis

(Agente fitosanitario)

1. Il servizio fitosanitario può avvalersi di personale tecnico di supporto agli ispettori fitosanitari denominato agente fitosanitario.

2. L’agente fitosanitario, opportunamente formato secondo criteri stabiliti con provvedimento del dirigente del servizio fitosanitario, opera su incarico del dirigente del servizio stesso relativamente alle funzioni previste dall’articolo 35 del d.lgs. 214/2005 con l’esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo.’.

Art. 14

(Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008. Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(7)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il Titolo VIII ter è inserito il seguente:

‘TITOLO VIII quater

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI INCLUSI GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, LE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI.

 

Art. 130 octies

(Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati)

1. In attuazione delle disposizioni dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), la Regione disciplina, mediante programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati e mediante linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati, le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

 

Art. 130 nonies

(Vigilanza)

1. Fino all’attuazione dell’articolo 23, commi 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge 214/2011, e al fine di assicurare l’efficace espletamento dell’attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d’azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida, l’attività stessa è esercitata, fatto salvo quanto previsto al comma 2, dalle province a cui compete l’accertamento delle violazioni.

2. L’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza degli obblighi connessi al trasporto degli effluenti di allevamento tra imprese agricole o tra imprese agricole e centri di trattamento è esercitata dai comuni a cui competono l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni.

3. Sono fatte comunque salve le competenze in materia sanitaria e ambientale attribuite dall’ordinamento.

4. L’irrogazione delle sanzioni relative all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 compete alla Regione.

 

Art. 130 decies

(Sanzioni)

1. L’inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d’azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l’irrogazione di una sanzione da 200 euro a 2.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’inosservanza delle disposizioni relative all’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l’irrogazione di una sanzione da 500 euro a 5.000 euro.

3. L’inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l’irrogazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 10.000.

4. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s’intende quanto stabilito dall’articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. La Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006, l’irrogazione, nell’arco di un anno, di una o più sanzioni amministrative il cui importo singolo o cumulato è pari o superiore a 4.000 euro comporta l’obbligo di segnalazione alla competente autorità giudiziaria.’.

Art. 15

(Abrogazione della l.r. 37/1993)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici)(8);

b) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 177 della l.r. 31/2008(9).

Art. 16

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 21/2008. Sale cinematografiche)

1. All’articolo 10 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo)(10)è aggiunto il seguente comma:

‘2 bis. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).’.

Art. 17

(Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)

1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(11)è inserito il seguente:

‘7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito.’.

3. Dopo il comma 10 dell’articolo 44 della l.r. 12/2005(11)è inserito il seguente:

’10 bis. I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al cinquanta percento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.’.

Art. 18

(Modifica all’articolo 51 della l.r. 12/2005)(11)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 51 della l.r. 12/2005, è sostituito con il seguente:

‘1 bis. Relativamente agli ambiti di cui all’articolo 10, comma 2, i comuni definiscono i criteri per l’individuazione delle destinazioni d’uso escluse, al fine di evitare possibili danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all’ambiente ed al paesaggio, ivi incluse la tutela del decoro, del contesto sociale e architettonico, nonché alla salvaguardia e promozione dell’identità e della cultura locale.’.

Art. 19

(Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia)

1. Per garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall’amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Tale comunicazione è sottoscritta dal richiedente e corredata da una relazione sugli interventi asseverata da un professionista abilitato.

Art. 20

(Interventi in materia di patrimonio pubblico. Modifiche alla l.r. 36/1994)

1. La Giunta regionale, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di investimento immobiliare), inserito con l’articolo 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, può promuovere la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione e degli enti del sistema regionale, delle province, dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42). A tal fine, la Giunta regionale può procedere ai sensi dell’articolo 15 bis, della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali)(12) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

‘Art. 9 bis

(Norma per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. Allo scopo di facilitare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, anche attraverso l’alienazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – Collegato 2007), la Regione, in sede di aggiornamento annuale del piano territoriale regionale di cui all’articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), può individuare gli immobili per i quali si renda opportuna o anche necessaria l’alienazione, anche ai fini della riqualificazione o anche valorizzazione del territorio.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione, sentiti i comuni interessati, prevede espressamente, per ogni singolo immobile, le destinazioni funzionali e i parametri urbanistici idonei a garantire la riqualificazione del territorio, nonché la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e prevede altresì forme di compensazione e mitigazione degli interventi stessi, qualora ricadenti in un parco regionale istituito ai sensi della l.r. 86/83. A tal fine i Comuni interessati, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 44 della l.r. 12/2005, possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi necessari per la riqualificazione o anche la valorizzazione. Resta comunque salvo il rispetto della normativa in materia ambientale, storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica.

3. Le previsioni del piano territoriale regionale concernenti gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia prevalente e vincolante ai sensi dell’articolo 20, commi 4 e 5, e dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 12/2005.’;

b) l’art. 15 bis è sostituito dal seguente:

‘Art. 15 bis

(Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio, laddove applicabili, la costituzione di società o l’istituzione di fondi immobiliari, aventi lo scopo della valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e, previa intesa con i soggetti interessati, del patrimonio immobiliare di ogni altro soggetto pubblico, ivi incluso quello delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L’ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l’ammontare delle quote del fondo immobiliare da detenere da parte della Regione e la proposta del relativo Statuto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare. Nel caso di promozione da parte della Giunta regionale di fondi immobiliari, la stessa si avvale di apposito soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), per l’istituzione e la gestione di tali fondi immobiliari. I sopradetti beni immobili possono essere conferiti o anche affidati in gestione alle società o ai fondi di cui al presente comma, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.’.

Art. 21

(Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 12/2005. Disposizioni per agevolare la valorizzazione di immobili comunali)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(13)è inserito, dopo l’articolo 95, il seguente:

‘Art. 95 bis

(Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

1. Il presente articolo, in attuazione dell’articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina i profili urbanistici connessi all’approvazione ad opera dei comuni del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

2. Relativamente agli immobili per i quali sono indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato.

3. Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili per i quali siano indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

4. Le varianti urbanistiche di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a valutazione ambientale strategica.’.

Art. 22

(Inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(14) sono inseriti i seguenti articoli:

‘Art. 6 bis

(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.

2. In particolare, le linee guida:

a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;

b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all’impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l’annullamento delle esternalità negative;

c) promuovono la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale d’impresa da parte degli operatori economici e delle loro associazioni;

d) prevedono forme di monitoraggio sull’esecuzione delle misure individuate.

 

3. La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.

4. I criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione degli indicatori necessari a definire il grado di efficacia delle misure delle azioni compensative proposte.

 

Art. 6 ter

(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)

1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all’ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all’uso di generatori.

2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell’energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.

 

Art. 6 quater

(Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita)

1. In caso di autorizzazioni relative alla realizzazione o all’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, l’operatore richiedente è tenuto ad adottare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti contenute nel Piano d’azione per la Riduzione Rifiuti urbani in Lombardia (PARR).’.

Art. 23

(Modifica all’articolo 4 quater della l.r. 31/2008. Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(15)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 4 quater sono aggiunti i seguenti:

‘5 bis. E’ istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d’uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all’articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sulla base dei seguenti criteri:

a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d’uso del suolo, espressa in metri quadrati;

b) ubicazione dell’intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani; particolare attenzione é prestata alla salvaguardia delle aree montane nell’ottica del mantenimento delle attività agricole collocate in quei territori, anche come misura per contrastare lo spopolamento;

c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi;

d) tipologia di destinazione d’uso richiesta in mutamento a quella esistente.

 

5 ter. All’introito delle somme derivanti dall’applicazione del comma 5 bis si provvede con l’UPB 4.5.202 ‘Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti’ dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi. L’utilizzo del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico è vincolato ai territori soggetti al medesimo vincolo.

5 quater. Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 ‘Pianificazione territoriale e difesa suolo’ dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.

5 quinquies. Il versamento dell’importo compensativo di cui al comma 5 bis è condizione necessaria al rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso del suolo.

5 sexies. La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l’elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.

5 septies. La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all’attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell’anno 2012.

5 octies. Costituisce titolo prioritario per l’accesso al ‘Fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico’ lo svolgimento di attività agro-forestali, anche in forma consorziata, connesse alla prevenzione del rischio idrogeologico.’.

Art. 24

(Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)(16) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dell’articolo 11è aggiunto il seguente periodo: ‘Le ALER per l’esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni di edilizia residenziale pubblica sono equiparate agli enti pubblici, anche ai fini della disciplina del trattamento dei dati.’;

b) il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

‘2. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalità stabilite al comma 1, le ALER destinano le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti alle seguenti finalità:

a) interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) acquisizione di aree di fabbricati;

c) imprevisti e interventi per la sicurezza del patrimonio immobiliare e degli inquilini;

d) riqualificazione degli immobili per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.’;

c) alla fine del primo periodo del comma 2 dell’articolo 46 sono aggiunte le parole: ‘, secondo i termini di cui agli ultimi due periodi del comma 14 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).’.

TITOLO III

INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 25

(Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003(17). Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili (FER))

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è inserita la seguente:

‘c bis) promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali;’.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 26/2003 dopo le parole ‘e diffusione dei veicoli di cui alla lettera c)’ sono aggiunte le parole: ‘per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera c bis)’.

3. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 29 della l.r. 26/2003, sono inseriti i seguenti:

‘1 quinquies. La Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull’andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1 sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 30, comma 2 bis, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 28/2011.’.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 26/2003è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:

a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 6, del d.lgs. 28/2011;

b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.”.

Art. 26

(Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)(18)è aggiunto il seguente:

‘Art. 9 bis

(Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell’ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).’.

Art. 27

(Censimento delle piccole centrali idroelettriche dismesse e dei salti d’acqua)

1. Nell’ambito della valorizzazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile, la Regione Lombardia promuove, d’intesa con i comuni, il censimento dei salti d’acqua e delle piccole centrali idroelettriche dismesse, affinché ne sia promosso l’accesso per la produzione di energia per usi civili ed industriali.

Art. 28

(Modifiche al Titolo III della l.r. 26/2003. Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

1. Al Titolo III – Disciplina del settore energetico – della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d’interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(19) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 le parole ‘di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale’ sono sostituite dalle seguenti: ‘non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale’;

b) dopo l’articolo 29è inserito il seguente:

‘Art. 29 bis

(Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un regolamento ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d’autonomia della Lombardia, per disciplinare la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della RTN, secondo principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica:

a) sono opere di pubblica utilità, di norma ricollocabili, se non dichiarate inamovibili, per ragioni di prevalente interesse pubblico;

b) sono soggette, fuori dai casi di cui al comma 7, a denuncia di inizio lavori (DIL), i nuovi interventi e le varianti che implicano un aumento della tensione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1;

c) sono soggetti ad autorizzazione amministrativa i nuovi interventi e le varianti non rientranti nelle tipologie previste dal regolamento di cui al comma 1.

 

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce quanto non ricompreso nel regime autorizzatorio o di DIL per le infrastrutture lineari e puntuali di cui al comma 2.

4. I distributori di energia elettrica sono tenuti a:

a) rendere pubblico il piano di sviluppo della rete elettrica, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del d.lgs. 28/2011;

b) censire le infrastrutture elettriche di distribuzione di nuova costruzione, quelle esistenti ovvero quelle sostitutive di queste ultime, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

c) inviare la comunicazione relativa all’attività di cui alla lettera b) al gestore del catasto di cui al comma 8.

 

5. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:

a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle ‘smart grid’, di cui all’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 28/2011;

b) in aree urbane, sono realizzati, di norma, in cavo interrato, ad esclusione dei casi di interferenze manifeste non ovviabili con l’applicazione delle usuali tecniche costruttive o il cui superamento richieda oneri non coerenti con l’investimento complessivo ovvero nei casi di incompatibilità con i tempi di realizzazione degli stessi stabiliti dalla AEEG ai fini della connessione;

c) qualora interrati, sono posati, in via prioritaria e sempre che non vi siano contrarie esigenze tecniche di esercizio, in corrispondenza di banchine stradali di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 gHz).

 

6. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo la presentazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato in alta tensione e aventi uno sviluppo lineare individuato dal regolamento di cui al comma 1, nonché la progettazione di aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevedono la realizzazione, quali opere di urbanizzazione primaria, di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sotto-servizi.

7. Le infrastrutture elettriche, di cui al comma 1, sottoposte a regime autorizzativo e contestuali e funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono autorizzate mediante un procedimento unico secondo le modalità previste dal d.lgs. 28/2011.

8. E’ istituito il catasto regionale degli elettrodotti, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), della l. 36/2001, inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale, la cui gestione è affidata all’ARPA.

9. Alle spese derivanti dalla implementazione del catasto degli elettrodotti, istituito ai sensi del comma 8, si provvede con i finanziamenti statali previsti dalla l. 36/2001 per la realizzazione dei catasti regionali, da stanziarsi all’UPB 6.4.4.2.163 ‘Prevenzione degli inquinamenti di natura fisica’ dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.

10. Ai fini dell’implementazione del catasto di cui al comma 8, il gestore della RTN è tenuto a comunicare al gestore del catasto regionale degli elettrodotti le informazioni ed i dati per il catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con gli stessi tempi e modalità previsti per l’implementazione di quest’ultimo. Ove non diversamente disposto in attuazione dell’articolo 7 della l. 36/2001, il gestore della RTN fornisce al gestore del catasto regionale degli elettrodotti le informazioni e i dati suddetti entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente articolo.

11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti autorizzativi in essere all’entrata in vigore del presente articolo, ad esclusione dei casi in cui si sia conclusa la conferenza di servizi indetta dalla provincia competente ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera e).

12. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative, applicate secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1:

a) 50 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di omessa presentazione della DIL, di cui al comma 2, lett. b), o in assenza dell’autorizzazione amministrativa di cui al comma 2, lett. c);

b) 70 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di non conformità delle opere ovvero di omesso adempimento alle connesse misure prescrittive;

c) da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro per il mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 10;

d) 100 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di accertamento di rischi per l’incolumità e la salute pubblica, pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali e danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni e inadempienze di cui alle lettere a) e b).

 

13. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono introitate dall’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione. La Regione è competente per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 12 lettera c).

14. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt) incompatibili con le previsioni del presente articolo, a far data dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Il regolamento individua espressamente le norme abrogate ai sensi del presente comma.’.

Art. 29

(Programma regionale del settore minerario)

1. Il programma regionale del settore minerario definisce le linee e gli obiettivi dello sviluppo delle attività minerarie per la ricerca e la coltivazione di minerali solidi, dell’anidride carbonica e delle risorse geotermiche in ambito regionale.

2. Il programma regionale di cui al comma 1 tiene conto della necessità di approvvigionamento di materie prime minerarie a livello regionale, nazionale e internazionale, in funzione della capacità produttiva delle miniere in esercizio o di cui si possa prevedere l’apertura a seguito delle risultanze della ricerca di base o operativa, nonché dei vincoli e delle limitazioni derivanti dalla pianificazione territoriale regionale. Il programma regionale definisce i criteri generali di salvaguardia delle risorse minerarie del sottosuolo potenzialmente suscettibili di sfruttamento.

3. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di programma regionale decennale del settore minerario nel rispetto, qualora definiti, degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca di competenza dello Stato, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente, acquisendo preventivamente il parere degli enti locali coinvolti.

4. Il programma regionale del settore minerario è soggetto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa proposta della Giunta regionale.

5. Il programma regionale del settore minerario può essere integrato o modificato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art. 30

(Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali)

1. L’articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010)(20)è sostituito dal seguente:

“Art. 31

(Competenze regionali in materia di oli minerali)

1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.

3. Al fine di favorire lo snellimento dell’attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono esercitati in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente.

4. La Regione e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo su base campionaria, relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3 secondo un programma annuale definito di intesa tra Regione e ARPA. Resta salva la facoltà per Regione e Arpa di effettuare controlli straordinari al di fuori del piano annuale.

5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo.

6. Sono fatte salve le competenze in materia di oli minerali delle amministrazioni pubbliche previste dalle leggi vigenti.

7. Il presente articolo non trova applicazione alle infrastrutture e agli insediamenti strategici di cui all’articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).’.

Art. 31

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 24/2006. Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)(21), è sostituito dal seguente:

‘1. La Regione promuove l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’adozione di procedure semplificate per l’installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto.’.

2. La Giunta regionale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 1, della l.r. 24/2006, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la disciplina regolamentare vigente in materia di scarichi delle acque, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003, prevedendo la semplificazione delle procedure amministrative per l’utilizzo delle risorse idriche della prima falda per scambio termico in impianti a pompa di calore e contestuale adozione di disposizioni tecniche atte a garantire la tutela della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, la salvaguardia delle caratteristiche idrogeologiche e termiche, nonché l’equilibrio idrodinamico del corpo acquifero interessato.

Art. 32

(Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d’interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(22)è inserito il seguente:

‘Art. 21 bis

(Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’anagrafe regionale di cui al comma 11 dell’articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, esclusa la fattispecie di cui all’articolo 21, comma 15, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione urbanistica dell’area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l’attivazione dell’agevolazione per tale area. Il comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l’attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.

3. Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2 invita il proprietario non responsabile della contaminazione, anche su richiesta di quest’ultimo, ad adempiere alle procedure previste dall’articolo 242 del d.lgs. 152/2006, comunicando i requisiti per accedere agli incentivi previsti dai commi 1 e 2.

4. Il proprietario che intende richiedere gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 presenta al comune entro otto mesi dalla comunicazione di cui al comma 3:

a) la proposta di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica dell’area, redatta secondo linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente articolo;

b) l’assenso ad eseguire gli interventi di bonifica del sito;

c) un cronoprogramma di intervento.

 

5. La mancata presentazione al comune, entro dodici mesi dall’invito di cui al comma 3, della documentazione di cui al comma 4, comporta la cessazione dell’efficacia del piano delle regole relativamente all’area interessata e la conseguente inefficacia di qualsiasi previsione sul regime giuridico dei suoli.

6. A seguito dell’attestazione del comune della perdita d’efficacia di cui al comma 5, si applicano le procedure di cui all’articolo 21.’.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità procedurali per l’applicazione dell’articolo 242, comma 7, sesto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai fini dell’effetto sostitutivo relativo alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 33

(Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)

1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)(23)è inserito il seguente:

‘Art. 8 bis

(Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006)

1. La Giunta regionale attua le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l’applicazione delle previsioni dell’articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili.’.

Art. 34

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2010 e all’articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(24)è aggiunto il seguente:

‘8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, nonché per le imprese registrate EMAS, gli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.’.

2. All’articolo 8 della l.r. 24/2006(25) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis.’;

b) dopo il comma 2è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all’articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14001 si applica, nell’ambito dell’adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli.’.

Art. 35

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2007(26). Semplificazione del nucleo di valutazione)

1. Il nucleo di valutazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative. Collegato ordinamentale 2007), già articolato nel comitato di indirizzo, nell’Unità tecnica Programmazione e finanze e nell’Unità tecnica Lavori pubblici, è composto dal comitato di indirizzo e da una unità tecnica, che assume le funzioni svolte dalle operanti unità tecniche con decorrenza stabilita dal comma 2, lettera t), del presente articolo.

2. All’articolo 1 della l.r. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2è sostituito dal seguente:

‘2. Il Nucleo si articola in un comitato d’indirizzo e in una unità tecnica.’;

b) al primo periodo del comma 3 le parole ‘delle unità tecniche’ sono sostituite dalle parole: ‘dell’unità tecnica’;

c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: ‘Il comitato d’indirizzo definisce gli indirizzi generali dell’attività dell’unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull’attività svolta dalla stessa.’;

d) al comma 4 le parole ‘Le due unità tecniche, dotate’ sono sostituite dalle parole: ‘L’unità tecnica è dotata’ e le parole ‘, sono l’Unità tecnica Programmazione e finanze e l’Unità tecnica Lavori pubblici’ sono soppresse;

e) al primo e secondo periodo dell’alinea del comma 5 le parole ‘Programmazione e finanze’ sono soppresse;

f) la lettera d) del comma 5 è soppressa;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

‘6. All’unità tecnica compete, altresì, la funzione di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici; a tal fine, l’unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.’;

h) all’alinea della lettera b) del comma 7 le parole ‘delle due unità tecniche’ sono sostituite dalle parole: ‘dell’unità tecnica’;

i) il punto 1 della lettera b) del comma 7 è sostituito dal seguente:

‘1) coordinamento dell’unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore generale della Presidenza o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche o suo delegato;’;

j) il punto 2 della lettera b) del comma 7 è soppresso;

k) al punto 3 della lettera b) del comma 7 le parole ‘Programmazione e finanze’ sono soppresse; il numero ’14’ è sostituito dal numero: ’20’ e il numero ‘8’ è sostituito dal numero: ’12’;

l) il punto 4 della lettera b) del comma 7 è soppresso;

m) all’alinea della lettera c) del comma 7 le parole ‘delle unità tecniche’ sono sostituite dalle parole: ‘dell’unità tecnica’;

n) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole ‘delle unità tecniche’ sono sostituite dalle parole: ‘dell’unità tecnica’;

o) al comma 8 le parole ‘delle unità tecniche’ sono sostituite dalle parole: ‘dell’unità tecnica’;

p) alla lettera a) del comma 9 le parole ‘7,5 milioni di euro’ sono sostituite dalle parole: ’25 milioni di euro’ e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ‘, fermo restando quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);’;

q) alla lettera b) del comma 9 le parole ‘7,5 milioni di euro’ sono sostituite dalle parole: ’25 milioni di euro’;

r) alla lettera a) del comma 10 le parole ‘7,5 milioni di euro’ sono sostituite dalle parole: ’25 milioni di euro’;

s) alla lettera b) del comma 10 le parole ‘7,5 milioni di euro’ sono sostituite dalle parole: ’25 milioni di euro’;

t) il comma 13 è sostituito dal seguente:

’13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante ‘Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione’, fino all’insediamento dell’unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua a operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l’espressione dei pareri dell’Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo periodo del presente comma, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione della nuova unità tecnica.’;

u) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

’13 bis. A decorrere dall’insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all’Unità tecnica Programmazione e finanze e all’Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all’unità tecnica di cui al comma 2.

13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante ‘Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione’, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.’;

v) i commi 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO V

INTERVENTI PER IL GOVERNO DEL SOTTOSUOLO E PER LA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA BANDA ULTRA-LARGA

CAPO I

PRINCIPI

Art. 36

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente titolo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ – Collegato 2010), detta disposizioni per la realizzazione di livelli avanzati di reti e servizi a banda larga ed ultra-larga (Progetto BUL), al fine di garantire l’efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio regionale e idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate.

2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità sopra indicate nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei principi di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d’interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) con lo specifico obiettivo di offrire un’adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali.

CAPO II

DISCIPLINA COMUNALE DEL SOTTOSUOLO

Art. 37

(Disposizione generale)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 36, il presente capo detta disposizioni per assicurare un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

Art. 38

(Strumenti di governo del sottosuolo)

1. Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 26/2003, il regolamento per l’uso del sottosuolo ed il catasto del sottosuolo.

2. I comuni approvano ed aggiornano gli strumenti di governo del sottosuolo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme del presente capo.

Art. 39

(Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)

1. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, l’Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.

2. L’Ufficio di cui al comma 1è competente in ordine alla redazione ed all’aggiornamento del PUGSS, del regolamento per l’uso del sottosuolo e del catasto del sottosuolo; è altresì competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dal Titolo IV della l.r. 26/2003 e dalla relativa disciplina attuativa.

Art. 40

(PUGSS)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 38 della l.r. 26/2003 e dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvano il PUGSS entro la data del 31 dicembre 2012.

Art. 41

(Regolamento per l’uso del sottosuolo)

1. Il comune approva il regolamento per l’uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l’uso del suolo.

2. Il regolamento per l’uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), prevede:

a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;

b) il miglioramento e la massimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;

c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;

d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;

e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;

f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall’articolo 34, comma 3, della l.r. 26/2003, per l’alloggiamento dei servizi a rete;

g) la promozione del catasto del sottosuolo;

h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.

3. Il regolamento per l’uso del sottosuolo prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal presente Titolo, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dispone altresì in ordine alla facoltà di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Art. 42

(Catasto del sottosuolo)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono, presso l’Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall’insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.

2. Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo:

a) la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo – PUGSS – e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture – ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18);

b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;

c) il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

3. Per agevolare l’istituzione e l’aggiornamento del catasto del sottosuolo, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo, entro il 30 giugno 2012, presentano ai competenti uffici comunali la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell’infrastruttura gestita, con l’indicazione dell’ubicazione e delle dimensioni della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione minima di euro 5 e massima di euro 15 per ogni metro lineare di infrastruttura, nonché l’interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio. Con successivo regolamento sono dettate disposizioni attuative ed esecutive del presente comma.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i documenti del catasto del sottosuolo sono informatizzati ed integrati al Sistema informativo territoriale di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2005.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA ULTRA-LARGA

Art. 43

(Messa a disposizione del patrimonio pubblico)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2 del d.l. 112/2008, la Regione e gli enti locali mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga e ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. 259/2003, adottano, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l’utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.

2. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 93 del d.lgs. 259/2003, l’occupazione dei beni immobili appartenenti alla Regione e agli enti locali con reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica non comporta a carico dell’operatore oneri di sorta, ad eccezione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del d.lgs. 446/1997, calcolato anche secondo il criterio di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo.

Art. 44

(Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l’installazione di condotti verticali destinati all’alloggio di cavi in fibra ottica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l’altro, i cavidotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell’energia termica.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione di nuove infrastrutture per l’illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con decreto del dirigente preposto al competente ufficio della Giunta regionale.

5. Qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all’amministrazione competente per la parte prevalente dell’opera, che decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza assumendo gli assensi necessari dalle altre amministrazioni interessate. Salvo quanto disposto dall’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l’autorizzazione si intende rilasciata qualora l’amministrazione non comunichi all’interessato, nel termine di cui al primo periodo, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda, nello stesso termine, a convocare una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990; in questa ultima ipotesi, il termine di cui al primo periodo è sospeso per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 45

(Regime abilitativo semplificato)

1. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 39 della l.r. 26/2003 ed è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990.

CAPO IV

PROGETTO BUL

Art. 46

(Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. 259/2003, gli enti locali e gli altri enti pubblici partecipano al Progetto BUL, curando, in particolare, la digitalizzazione dei servizi di propria competenza e favorendo l’alfabetizzazione digitale.

2. A tal fine, i predetti enti rendono accessibili le proprie banche dati, curandone il costante aggiornamento, e partecipano allo sviluppo e alla gestione dei servizi di interesse territoriale per cittadini ed imprese quali:

a) pianificazione del territorio;

b) marketing territoriale;

c) sportello attività produttive;

d) ordini del giorno e altre comunicazioni;

e) protocollo;

f) anagrafe estesa;

g) regolamenti interni;

h) modulistica interna;

i) gestione del bilancio;

j) gestione del magazzino economale;

k) materiale didattico per corsi di formazione;

l) archivio e gestione dei login per garantire la sicurezza;

m) gestione centralizzata dell’aggiornamento degli applicativi.

3. I comuni partecipano all’individuazione, allo sviluppo ed all’organizzazione operativa di servizi di particolare interesse sociale per la collettività quali:

a) assistenza anziani e malati cronici a domicilio;

b) teleassistenza e telemedicina;

c) videosorveglianza e teleallarmistica;

d) e-learning ed e-education.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ

Art. 47

(Atti generali di semplificazione e digitalizzazione)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni programmatiche di semplificazione, contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e aggiornate dal documento strategico annuale (DSA), approva atti generali di semplificazione e digitalizzazione denominati rispettivamente ‘Agenda Lombardia Semplice’ e ‘Agenda Digitale Lombarda’.

2. Per l’attuazione degli atti generali di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce il coinvolgimento attivo delle parti sociali, delle loro rappresentanze organizzate, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 48

(Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese)

1. In attuazione dello ‘Small Business Act’ di cui alla comunicazione della Commissione europea 394 del 25 giugno 2008 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese), la Giunta regionale adotta linee guida al fine di contenere gli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione e al settore delle stesse.

Art. 49

(Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all’applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese)

1. La Giunta regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano corredati da linee guida esplicative e, ove necessario, da strumenti di orientamento e affiancamento formativo, destinati alle amministrazioni parti del procedimento, al fine di facilitare l’applicazione e garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale.

Art. 50

(Stage formativi del personale regionale presso imprese private)

1. Gli accordi contrattuali per la definizione delle attività di formazione del personale regionale di cui all’articolo 93, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) possono prevedere la realizzazione di stage presso aziende private o studi professionali che le rappresentano, nonché presso le associazioni di rappresentanza delle aziende stesse, al fine di conseguire elementi utili alla semplificazione delle procedure a carico delle imprese localizzate sul territorio lombardo, individuate secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Art. 51

(Informatizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate all’informatizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l’utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa.

2. Salvo eccezioni congruamente motivate, a decorrere dal primo gennaio 2013 le comunicazioni di cui al comma 1 avvengono esclusivamente per via telematica.

Art. 52

(Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 50 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), in materia di diffusione e valorizzazione dei dati pubblici, anche a fini commerciali, adotta determinazioni in ordine alla definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto, nonché le modalità di fornitura, senza oneri per la finanza regionale, dei dati rilevati nell’esercizio delle attività da parte di concessionari di servizi pubblici.

2. La Giunta regionale adotta altresì determinazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 69 del d.lgs. 82/2005, in materia di riuso dei programmi informatici.

Art. 53

(Iniziative per la digitalizzazione attraverso la Carta Regionale dei Servizi – CRS)

1. La Giunta regionale promuove l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati della piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (Identity Provider del Cittadino – IdPC) e della relativa Carta Regionale dei Servizi.

2. La Giunta regionale, per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, adotta gli atti necessari per l’inserimento sulla Carta Regionale dei Servizi di un certificato di firma digitale, con il coinvolgimento dei certificatori accreditati, ai sensi dell’articolo 26 e seguenti del d.lgs. 82/2005.

Art. 54

(Qualità dei servizi pubblici)

1. La Giunta regionale, anche in attuazione dell’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59), individua adeguati livelli minimi di qualità dei servizi propri, di quelli erogati dagli enti dipendenti e dalle società di cui all’allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – collegato 2007), nonché, previo accordo con le amministrazioni locali interessate, dei servizi relativi a funzioni conferite agli enti locali, prevedendo strumenti di garanzia e meccanismi di misurazione e di controllo.

2. La Giunta regionale utilizza gli esiti delle misurazioni dei livelli di servizio di cui al comma 1, unitamente agli indicatori di virtuosità previsti dall’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – Collegato 2011), per individuare forme premiali nella destinazione di trasferimenti a carico del bilancio regionale, senza oneri aggiuntivi per lo stesso.

3. Nell’attuazione delle misure di cui al presente articolo, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni regionali di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 55

(Modifiche alla l.r. 73/1989(27). Semplificazione dell’annotazione all’albo delle imprese artigiane)

1. L’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo) è sostituito dal seguente:

‘Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione e dell’articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto d’autonomia, riconosce e tutela l’artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all’occupazione.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.’.

2. L’articolo 2 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Definizione di imprenditore artigiano)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato).

2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.”.

3. L’articolo 3 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Annotazione al registro delle imprese)

1. L’Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. Con la qualifica di “impresa artigiana” sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente legge.

4. L’annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

5. Le Camere di commercio trasmettono l’annotazione alle competenti sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell’applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del d.l. 7/2007.

6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dall’articolo 2.”.

4. L’articolo 4 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Natura costitutiva delle annotazioni)

1. L’annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di “impresa artigiana”.

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.”.

5. L’articolo 5 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:

“Art. 5

(Annotazioni e cancellazioni d’ufficio)

1. Le Camere di commercio procedono all’annotazione e alla cancellazione d’ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l’obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.”.

6. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 73/89 sono abrogati.

7. L’articolo 10 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:

“Art. 10

(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.”.

8. L’articolo 11 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:

“Art. 11

(Sanzioni)

1. In relazione all’annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all’artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell’insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;

b) in caso di esercizio dell’attività artigiana senza l’annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;

c) in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.”.

9. L’articolo 12 della l.r. 73/89è sostituito con il seguente:

“Art. 12

(Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni)

1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.

2. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.

3. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 1, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

4. I comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.

5. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, al fine di garantire l’uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all’adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia avente ad oggetto specifiche linee guida operative.”.

10. L’articolo 13 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Consulta tecnica per l’artigianato)

1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l’artigianato che svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio, circa le funzioni di cui all’articolo 3 comma 2;

b) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;

c) formula pareri in merito ai ricorsi amministrativi di cui all’articolo 10 su richiesta della direzione competente.

2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.”.

11. L’articolo 17 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Programmi con il sistema camerale a favore della competitività)

1. La Regione definisce con il sistema camerale la realizzazione di programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde, in attuazione di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).”.

12. Gli articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 della l.r. 73/89 sono abrogati.

13. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 73/89è inserito il seguente:

“2 bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio.”.

14. Il Capo II “Elezione degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato” della l.r. 73/89è abrogato.

15. L’articolo 38 della l.r. 73/89è abrogato.

16. Dopo l’articolo 38 della l.r. 73/89è inserito il seguente:

“Art. 38 bis

(Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.

2. Le CPA e la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA) continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.”.

17. L’articolo 39 della l.r. 73/89è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le attività oggetto di delega della presente legge e per la realizzazione dei programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde in attuazione di accordi con il sistema camerale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2007, si provvede mediante impiego delle risorse allocate all’UPB 1.2.2.376 “Interventi per la competitività del comparto artigiano” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.”.

Art. 56

(Appalti per favorire l’accesso alle micro, piccole e medie imprese)

1. La Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti di programmazione contrattuale, modalità e criteri atti a favorire ed incentivare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, anche favorendo eventuali aggregazioni d’imprese e prevedendo, in via sperimentale, all’interno della suddetta programmazione quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.

Art. 57

(Modifiche alla l.r. 1/2007(28). Garanzie)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) è così sostituita:

‘b) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese, attraverso:

1) il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia e il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante eventuali nuovi modelli di intervento regionale;

2) la prestazione, per le agevolazioni regionali, nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, di garanzie fideiussorie, prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, nelle more della costituzione dell’albo unico degli intermediari finanziari, i confidi attualmente iscritti nell’elenco generale e speciale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

3) modalità che consentano il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;

4) modalità che consentano l’introduzione di possibili limitazioni alla richiesta di garanzie collettive e di un eventuale adeguamento della garanzia in funzione del livello di rischio correlato alla singola misura;

5) modalità di svincolo delle garanzie prestate correlate alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l’anticipazione finanziaria;’.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 1/2007è inserito il seguente:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, fatti salvi i contributi già concessi con provvedimento regionale regolati dalla disciplina contenuta nel relativo bando.”.

Art. 58

(Integrazione all’articolo 5 della l.r. 6/2010. Distretti del commercio)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(29)è aggiunto il seguente:

‘2 bis. Nell’ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.’.

Art. 59

(Integrazione all’articolo 3 della l.r. 1/2007. Iniziative per l’attrattività degli investimenti)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia)(30)è inserito il seguente:

‘5 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie politiche a sostegno dell’attrattività del territorio lombardo e dell’occupazione, promuove azioni per lo sviluppo dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera dell’attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l’attrazione della domanda d’investimento e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese. A tal fine adotta determinazioni in ordine alla definizione di un sistema conoscitivo, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche in rete, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale integrato di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), che favorisca la diffusione delle proposte localizzative maggiormente attrattive. Tali proposte devono contenere i seguenti elementi:

a) l’individuazione degli spazi disponibili per l’avvio di nuovi investimenti d’impresa, con particolare attenzione ad un corretto utilizzo del suolo e all’individuazione delle aree utilizzabili per insediamenti in grado di produrre sviluppo e occupazione;

b) l’individuazione di iter amministrativi agevolati per l’insediamento delle imprese;

c) l’individuazione di forme di servizio e accompagnamento all’investitore;

d) l’individuazione di azioni di promozione e di agevolazione;

e) l’indicazione della tipologia di investimento.’.

Art. 60

(Modifica all’articolo 4 ter della l.r. 31/2008. Istituzione del registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA))

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(31)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 4 ter sono aggiunti i seguenti:

‘2 bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell’anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all’articolo 4.

2 ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.

2 quater. Concorrono all’implementazione del RUCA, anche attraverso l’integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, l’ARPA, l’Organismo pagatore regionale, i servizi veterinari delle ASL, gli enti locali e i CAA, in funzione delle rispettive competenze. Concorrono, altresì, le associazioni provinciali degli allevatori (APA) e l’Associazione regionale allevatori della Lombardia (ARAL), per quanto attiene ai dati rilevati con contributo pubblico e altre amministrazioni incaricate a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari.

2 quinquies. La Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i soggetti di cui al comma 2 quater, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E’ fatta salva l’applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l’applicazione di sanzioni amministrative.

2 sexies. Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l’archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.

2 septies. La Regione favorisce l’integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2 quater.

2 opties. La Regione comunica alle imprese, entro quindici giorni dalla data di costituzione del RUCA, le modalità per realizzare i collegamenti informatici.’.

Art. 61

(Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 31/2008. Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 31/2008(32)è inserito il seguente:

‘Art.12 ter

(Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde sui mercati nazionali ed esteri, la Giunta regionale approva, nell’ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, misure finalizzate all’ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non siano espressamente derivanti dal rispetto della normativa comunitaria.

2. Al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti delle imprese del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare lombardo verso i paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture competenti in materia di agricoltura e sanità, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole, le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei paesi extracomunitari importatori.’.

Art. 62

(Modifica all’articolo 9 della l.r. 11/2011. Patto di stabilità territoriale)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(33)è inserito il seguente:

‘3 bis. Qualora entro il 31 maggio di ciascun anno non sia adottato il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell’obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione da trasmettere alla commissione consiliare competente e previa intesa con ANCI Lombardia e UPL, le modalità applicative stabilite sulla base dell’intesa dell’anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell’intesa medesima.’.

Art. 63

(Abrogazione dell’articolo 179 della l.r. 31/2008. Irricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso atti adottati da enti locali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 179 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(34).

Art. 64

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

2. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

3. Si rinvia alla l.r. 13 dicembre 2004, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

4. Si rinvia alla l.r. 20 luglio 1991, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

5. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

6. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

7. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

8. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 1993, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

9. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

10. Si rinvia alla l.r. 30 luglio 2008, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

11. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

12. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

13. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

14. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

15. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

16. Si rinvia alla l.r. 4 dicembre 2009, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

17. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

18. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

19. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

20. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

21. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

22. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

23. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

24. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

25. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

26. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

27. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

28. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

29. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

30. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

31. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

32. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

33. Si rinvia alla l.r. 3 agosto 2011, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

34. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota

Nota 17 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2937

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

Nota 17 aprile 2012, Prot. n. AOODGPER 2937

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 , dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) a. s. 2012/2013 : – Istanze on-line –

Sentenza Consiglio di Stato 5 aprile 2012, n. 2032

N. 02032/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2012, proposto dai signori [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Rossi, con domicilio eletto presso [omissis];
contro il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 4286/2011, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe, tutti docenti supplenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle Province di Enna e Catania, hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 3299 del 2010, con cui è stato respinto il ricorso, da essi proposto, avverso i decreti con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha in più momenti atteso alla determinazione del contingente nazionale di immissione in ruolo del personale docente e alla successiva distribuzione dello stesso per province e regioni.
2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4286 del 2011, ha accolto l’appello “nei limiti di cui in motivazione” e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Con il ricorso in epigrafe si deduce la mancata esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 da parte delle Amministrazioni soccombenti.
4. Nella camera di consiglio del 20 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. Nella sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 4286 del 2011, rigettate le censure proposte dagli appellanti avverso i decreti ministeriali impugnati quanto al sottodimensionamento del numero delle assunzioni disposto a livello nazionale (25.000 per l’anno scolastico 2008 – 2009), si giudicano invece fondate le censure dedotte sulla “assenza di un’adeguata motivazione, e a monte di una congrua istruttoria a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”.
Al riguardo si afferma: a) che l’Amministrazione ha eseguito una prima ordinanza istruttoria del Collegio, indicando quale criterio adottato, per la ripartizione del personale tra le diverse regioni e province, quello “della proporzionalità al numero dei posti disponibili…dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità del personale della scuola, tenendo conto dell’esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio scolastico 2007-2009”, non ha invece dato seguito ad una seconda ordinanza istruttoria volta in particolare a conoscere “le modalità aritmetiche o logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione” del detto criterio; b) cosicché, assegnato il dovuto rilievo probatorio al comportamento processuale serbato dall’Amministrazione, il Collegio è indotto “ad apprezzare favorevolmente le censure di difetto di istruttoria e motivazione dedotte dai ricorrenti riguardo alla disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province meridionali e quelle del centro-nord”, per cui “alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello nei limiti illustrati con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento degli atti impugnati in primo grado, limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane.”.
2. Con il ricorso in epigrafe si deduce che:
– a seguito della pronuncia caducatoria di un provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale, affinché il ricorrente vittorioso ottenga il bene della vita che gli è stato sottratto dall’esercizio illegittimo del potere amministrativo, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto o di diritto preesistente al provvedimento impugnato, essendo volto a questo fine il giudizio di ottemperanza;
– nella specie, pur essendo stati annullati i decreti impugnati di immissione in ruolo, l’Amministrazione ha omesso di rinnovare la relativa attività amministrativa con cui avrebbe dovuto: individuare i posti vacanti in ciascuna provincia, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, rinnovare i decreti di immissione in ruolo per tali anni con la esplicitazione della metodologia adottata e disporre in via retroattiva le assunzioni a tempo indeterminato eventualmente mancanti nelle province di Catania ed Enna.
Si conclude quindi chiedendo sia ordinato alle Amministrazioni soccombenti di eseguire la detta sentenza, con la nomina contestuale di un commissario ad acta e la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, di una somma di denaro a carico delle Amministrazioni e a favore dei ricorrenti per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Si chiede anche che le spese legali al cui pagamento sia condannata l’Amministrazione, se soccombente ad esito del presente ricorso per ottemperanza, vengano distratte a favore del difensore dei ricorrenti “che dichiara di averle anticipate”.
3. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
3.1. L’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire il giudicato (art. 112, comma 2, lett. a) del Codice del processo amministrativo) al fine della piena garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, e vi deve provvedere secondo quanto nel giudicato sia statuito, poiché la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi produce, con l’effetto caducatorio della eliminazione dell’atto impugnato, anche quello conformativo, vincolante “la successiva attività dell’Amministrazione di riesercizio del potere perché il giudice, quando accerta l’invalidità dell’atto e le ragioni che la provocano, stabilisce (in maniera più o meno piena a seconda del tipo di potere che viene esercitato e del vizio riscontrato) quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563), essendo perciò definita, tale regola, in relazione ai motivi esaminati e ritenuti fondati.
3.2. Nella specie: i provvedimenti annullati con la sentenza n. 4286 del 2011 sono attuativi della normativa di legge con cui è stata disposta la definizione di un piano triennale di assunzioni nella scuola (art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006); l’Amministrazione deve, di conseguenza, nuovamente provvedere con la riemanazione dei detti decreti poiché resterebbe altrimenti inattuata la disposizione legislativa per quanto attiene alla ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al fine delle immissioni in ruolo; nel riemanare i provvedimenti l’Amministrazione è vincolata a conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 4286 del 2011 in relazione al vizio di inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione riconosciuto proprio dei provvedimenti annullati.
3.3. Non vi è luogo invece per il dispiegamento dell’ulteriore effetto riconducibile al giudicato di annullamento, vale a dire quello rispristinatorio, che “trova ragione nell’esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento prima del suo annullamento” e “implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato e cioè l’adeguamento dell’assetto di interessi esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita sulla base dell’atto impugnato, alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa” (Sez. VI, n. 4563 del 2008, cit.).
Nel patrimonio giuridico dei ricorrenti preesistente alla emanazione dei provvedimenti annullati non sussiste infatti una situazione lesa da tale emanazione, come è proprio degli interessi oppositivi, essendo essi all’epoca titolari del solo interesse pretensivo al corretto esercizio del potere della programmazione e ripartizione delle assunzioni, essendo stata accertata la illegittimità di tale esercizio per i vizi riscontrati con la sentenza n. 4286 del 2011 ed avendo perciò essi in atto titolo a che il potere sia nuovamente esercitato con modalità esente dai detti vizi.
4. Da tutto ciò consegue che, nei termini esposti, il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
4.1. Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di provvedere, in ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4286 del 2011, a che siano emanati nuovamente, ora per allora, i decreti annullati con tale sentenza “limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane”e, in questo ambito “tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”, in riferimento all’anno o gli anni scolastici oggetto dei decreti stessi, esplicitando compiutamente nella motivazione dei provvedimenti il metodo adottato nella istruttoria per la determinazione delle assegnazioni di personale nelle regioni e nelle province in relazione al procedimento aritmetico o logico che sia stato applicato.
I detti provvedimenti dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se antecedente, della presente sentenza.
In caso di inadempimento il Collegio dispone sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che provvederà per l’emanazione dei detti decreti entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
4.2. Il Collegio non rinviene, allo stato, i presupposti per l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, potendosi eventualmente esaminare la relativa domanda in caso di accertato ritardo nell’esecuzione del giudicato, ciò che, nella specie, è ipotizzabile soltanto alla scadenza del termine ultimo fissato nel precedente punto 4.1.
5. Le spese seguono, come di regola la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per ottemperanza in epigrafe, n. 488 del 2012, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 con le modalità e nei termini precisati in motivazione.
Nomina il Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, da corrispondere direttamente al’avvocato difensore dei ricorrenti in epigrafe, distrattario, che liquida nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 22 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1293

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
– Uff. III –
Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – Istruzioni e indicazioni operative –

Com’è noto, con lettera circolare prot. 1603 del 24 febbraio 2011 sono stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati
punti.

1 – Domanda di aggiornamento ( Allegato B2 )
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti  lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso , e per il quale, eventualmente, si richieda l’aggiornamento del punteggio nessuna valutazione spetta per tale titolo attesa l’impossibilità di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato in precedente tornata concorsuale. E’ il caso di coloro che, nella fase dell’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, abbiano ottenuto la valutazione di un titolo di studio (diploma di qualifica) , ieri previsto per l’accesso, e che abbiano poi conseguito un titolo di studio superiore che oggi è richiesto per l’accesso (diploma di maturità) e di cui oggi chiede la valutazione in quanto migliorativo rispetto al titolo di studio inferiore (diploma di qualifica) già utilizzato per l’accesso.
Tale criterio non si applica alla valutazione dei titoli di cultura espressamente previsti al punto 2 delle tabelle A/1, A/2, A/3 e A/5 , allegate alla O.M. 23.02.2009, n. 21 – fatto salvo quanto previsto al punto 2 della tabella A/2, ma con particolare riferimento al profilo professionale di “ Infermiere” –
Ai fini di cui alla lettera b), il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Tali situazioni soggette a scadenza sono :
– titoli di riserva;
– le lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza;
– art. 21 della legge 104/92;
– art. 33, comma 6 della legge 104/92;
– art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 .
Ai fini di cui alla lettera c), gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati all’art. 2, comma 3 , lett. B della citata OM 21/09, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titolilaboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
Ai fini di cui alla lettera d), i candidati mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

2 – Domanda di inserimento ( Allegato B 1 )
Il principio dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ai profili professionale di cui all’OM 21/09 fa si che, rispetto alla precedente OM 91/04, l’attuale OM 21/09 non consente l’applicazione del criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso.
Pertanto il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2 , comma 3, lett. A,B,C,D,E e F dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
Per il profilo professionale , invece, di collaboratore scolastico, ( lett. G ) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio , ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.
Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie ( DM 35/04 ) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.
In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al candidato che chieda l’inserimento nella graduatoria permanente di collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio oggi previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di licenza della scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo abbia consentito l’accesso alle citate graduatorie o elenchi e sia anche migliorativo rispetto alla valutazione del titolo di studio oggi richiesto.
Si richiama all’attenzione che nelle tabelle di valutazione dei titoli, allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento alle tabelle A/3 ,A/4 e A/5, la dizione – per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10 – qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 – va intesa nel senso che tale rapporto determina poi la media dei voti in base alla quale sarà attribuito un punteggio previsto per il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di interesse.
Nel caso specifico un punteggio di 76/100, rappresentativo di una maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa scala un punteggio di 7,6 /10 ; una volta conclusa l’operazione così descritta, tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la media dei voti , ovvero media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come espressamente previsto dalle citate tabelle.
E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è compresa anche la media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno attribuiti punti 3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori punteggi per quest’ultima tipologia di media di voto.
Tali modifiche concernano solo la valutazione del titolo di studio di accesso, nulla innovando nel prosieguo dei titoli culturali, nonchè di servizio.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

A – Diploma di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.

B – Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 22.5.1997.

C – Diploma di licenza della scuola media
Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione .
Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:
– candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
-candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
– candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91;
– l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.

D – Attestato di qualifica professionale
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnicoscientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.

E – Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

F – Attestati di addestramento professionale
Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) .
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS
Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le certificazioni informatiche Eipass , ICL e PEKIT.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

3 – Criteri generali di calcolo della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art. 3 punto 2 della O.M. 21/09.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, parttime) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto pari o inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.

4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Inoltre, sono computabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa sopra citata, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini del computo nel biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011 , nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

5 – Criteri generali di valutazione del servizio
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 –
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Inoltre, sono valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato dalle seguenti disposizioni:
– legge 24 novembre 2009, n. 167, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale , predisposti ai sensi del D.M. n. 82 del 29 settembre 2009 e del D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009;
– DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla richiamata legge 167/2009 anche per l’a.s. 2010-2011” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 e del D.M. n. 80 del 15 settembre 2010;
– Art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” purché inserito negli elenchi prioritari, a carattere provinciale, predisposti ai sensi del DM 12 ottobre 2011, n. 92 .
Per quanto concerne, invece, il personale che non si avvale della normativa riferita, allo scopo di assicurare parità di trattamento e ai fini della valutazione, si fa rinvio a quanto già ulteriormente chiarito con nota 4549 del 29 aprile 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2009/2010 e con nota 8491 del 20 settembre 2010 per i servizi prestati nell’a.s. 2010/2011, nonché alla nota prot. 19212 del 17/12/2009 per lo svolgimento delle attività progettuali finanziate dalle Regioni. Si fa rinvio, altresì, alle citate note per i servizi prestati nell’a.s. 2011/2012.
Sono, infine, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

G – Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti locali.

H – Servizi prestati con contratto d’opera –
I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti .
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate alla OM 21/09 .

I – Servizi prestati in qualità di LSU e LPU –
Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ).
In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro ( art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ) .
Le prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007 .

L – Servizi prestati EE.LL.
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.
Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

M – Servizio Militare di leva
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

N – Servizio Civile
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
L’attivita’ , infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici – I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato;
Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni) , 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato Servizi Telefonici ) .

P – Conservatori ed accademie
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Q – Riserve
Il punto 4 dell’allegato E alla O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 è integralmente sostituito cone segue :
“ 4 -Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata , congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
A decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 66/2010 è abrogato l’art. 18, comma 6 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 nonché l’art. 11, comma 1, lett c) del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 e, pertanto, le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti:
– volontari in ferma breve 3 o piu’ anni;
– volontari in ferma prefissata 1 o 4 anni;
– ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata.”

Conclusioni
Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
A far data dalla pubblicazione della presente nota nel sito Internet del Ministero Istruzione è soppressa la nota 1603 del 24 febbraio 2011.
Tutti i riferimenti alla nota 1603 del 24 febbraio 2011 sono modificati con riferimento alla presente nota.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 21 febbraio 2012, Prot. n. AOODGPER 1256

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA

Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla possibilità di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs 297/94 da parte di candidati che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 del D.M. 10.11.2011, n. 104, in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11.
Nel merito della questione si precisa che l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento delle stesse avviene tramite procedura concorsuale i cui termini di presentazione della domanda sono stabiliti dal relativo bando.
Per quanto sopra, i candidati, già inseriti nella citata graduatoria permanente di una provincia che, previo depennamento dalla stessa, abbiano poi presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3 fascia di altra provincia, sono invitati a produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di interesse entro i termini stabiliti dal relativo bando, anche in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale.
Con riferimento, poi, alla nota 9319 del 14 .11.2011 , in particolare alla voce “ Domanda di depennamento” si precisa che la frase “…………fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia.” va intesa “…………fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Nota 20 febbraio 2012, Prot. n. 1231

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI
LORO SEDI

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA – Errata corrige

Con riferimento alla nota prot. n. 763 del 1 febbraio 2012, di pari oggetto, si riferisce che, per mero errore materiale, non è stato riportato ” Visto il D.M. 10.11.2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2011/14 “.
Tutti i riferimenti, pertanto, al D.M. 26.06.2008, n. 59, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3 fascia per il triennio scolastico 2008/11 devono essere letti con riferimento al D.M. 10.11.2011, n. 104.
Confidando in un puntuale adempimento, si invitano le SS.LL. di tener conto della modifica sopraindicata.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
Il DIRIGENTE
F.to Bianca Artigliere

Nota 13 febbraio 2012, Prot. n. 959

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico – Uff. III

 

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI

Oggetto: Indizione, per l’a.s. 2011/12 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Modelli di domanda.

Come già annunciato con nota prot. 763 del 1°.2.2012 si trasmettono, in allegato, i necessari modelli di domanda (allegati B1, B2, F e H).

Si rappresenta, pertanto, la necessità che le SS.LL. predispongano ogni sollecita e tempestiva iniziativa idonea ad accelerare l’indizione per l’a.s. 2011/12 dei concorsi in oggetto riferiti.

Si ricorda che dovranno essere inviati:

  • in modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano all’Ambito Territoriale Provinciale della
    provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
  • tramite le istanze on line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.

Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda ai competenti uffici di invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati, sottolineando che tutti gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia per l’a.s. 2012/13, dovranno necessariamente utilizzare la procedura on line in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le sedi espresse dell’anno scolastico precedente.

Si ricorda, altresì, che, analogamente allo scorso anno, è prevista la compilazione di un apposito allegato H per il personale che intende fruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Si confida in un puntuale adempimento.

per il Direttore Generale, Luciano Chiappetta:
il Dirigente, Bianca Artigliere

Allegati:
Modello B1
Modello B2
Allegato F
Allegato H

Nota 1 febbraio 2012, Prot. n. 763

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

 

AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

 

I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel minor tempo possibile, dovranno indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 297/94 ed in base alla O.M. 23.02.2009, n. 21 .

Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà, ovviamente, tenere conto dei cambiamenti di fatto intervenuti, apportando le opportune integrazioni e modifiche .

1 – Tutti i riferimenti all’anno scolastico 2010/2011 devono essere modificati con riferimento all’anno scolastico 2011/2012 .

2 – Nelle premesse:

a) dopo la dizione “VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010” inserire la dizione “ VISTA la nota. 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2010/2011;” e a seguire :

“ VISTO l’art. 9 c. 21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-2012” e a seguire :

“ VISTO il DM 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto DL 70/2011 convertito con legge 106/2011 .

3 – Si ricorda alle SS.LL. che, analogamente allo scorso anno, è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92.

Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.

Si invitano le SS.LL. ad evidenziare – AVVERTENZE AL BANDO – che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

4 – Gli schemi di domanda sono conseguentemente modificati come da allegati ( Allegati : B1, B2, F, e H) che saranno inviati con successiva e-mail.

5 – Si richiama all’attenzione dei competenti Uffici che, esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2012/13 (Allegato G ), sarà adottata la medesima modalità on line già sperimentata per la scelta delle sedi relative alle graduatorie di circolo e d’istituto dell’anno scolastico 2011/12 . Tale applicazione web , i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione on line del modello G saranno contestuali in tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza dovranno essere inviati :

a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;

b) tramite le istanze on line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.

Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda ai competenti uffici di invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con successiva nota.

6 – Si anticipa , a riguardo, che tutti gli aspiranti , ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’ a. s. 2012/13, dovranno, necessariamente, utilizzare la procedura on-line in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le sedi espresse dell’anno scolastico precedente. Tale operazione si rende necessaria per assicurare a tutti gli aspiranti la possibilità di dichiarare, oltre al telefono mobile anche l’indirizzo e-mail, entrambi prerequisiti essenziali per attivare le convocazioni tramite la piattaforma vivi facile anche per il personale di prima fascia, analogamente a quanto già disposto per quello di terza fascia d’istituto.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero .

Si confida in un puntuale adempimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Sentenza Consiglio di Stato 27 gennaio 2012, n. 380

N. 00380/2012REG.PROV.COLL.

N. 00831/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2007, proposto da
Ministero della pubblica istruzione (in seguito: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

XXXXX, non costituito in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 4160/2006, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO A MINORATI PSICOFISICI

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e udito per l’amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) con l’appello riferisce che il signor XXXXX impugnò innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 per la parte in cui non gli era stato riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per invalidità civile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ricorso n. 7650/2005).

In punto di fatto, il Ministero appellante riferisce che tale mancata inclusione era dovuta al fatto che l’istante (il quale non versava in stato di disoccupazione al momento dell’approvazione della graduatoria) era privo di tale requisito anche al momento di presentazione della domanda.

Con la pronuncia oggetto del’odierno gravame, il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso e annullava in parte la graduatoria osservando:

– che la novella normativa di cui alla l. 13 marzo 1999, n. 68, modificando in parte qua il previgente sistema di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, comportava che l’applicazione della quota di riserva in favore delle c.d. ‘categorie protette’ non postulasse più in via necessaria lo stato di disoccupazione né al momento dell’inoltro della domanda di partecipazione, né al momento dell’assunzione;

– che non era condivisibile l’orientamento secondo cui la novella normativa del 1999 (in particolare, l’art. 16) solo consentiva l’assunzione in via riservata del disabile non disoccupato, purché in possesso del requisito in questione all’atto della partecipazione al concorso

La sentenza veniva gravata in appello dal M.I.U.R. il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico motivo di doglianza.

All’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora innanzi: ‘il M.I.U.R.’) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania con cui è stato accolto il ricorso proposto da XXXXX, iscritto nella graduatoria permanente per l’insegnamento di sostegno a minorati psico-fisici nella scuola primaria relativa agli anni scolastici 205/2006 e 2006/2007 e, per l’effetto, è stata annullata la relativa graduatoria finale per la parte in cui non era stata riconosciuta al ricorrente in primo grado la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Il Ministero appellante ritiene che la sentenza vada riformata, dovendo trovare conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’articolo 16 della l. n. 68 del 1999 consente, sì, l’assunzione del disabile non più disoccupato, ma non esclude la necessità che il requisito in questione debba sussistere al momento della partecipazione al concorso.

2.1. L’appello è fondato.

Infatti, risulta nel caso di specie corretto l’operato degli uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all’art. 16 della l. n. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. ‘quota di riserva’ in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale qualità quanto meno al momento di presentazione della domanda.

La nuova disposizione, introdotta con il comma 2 dell’art. 16 l. n. 68 del 1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione (…)”) ha innovato al sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva pacificamente che l’aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.

All’indomani della novella del 1999 si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce un esempio) secondo cui l’intervento riformatore avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell’approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l’assunzione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di aderire piuttosto all’ormai consolidato orientamento secondo cui l’art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999 non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale che consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all’atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 maggio 2008, n. 2490; 29 aprile 2008, n. 1910).

Questa interpretazione è l’unica che pare legittimata dalla lettera dell’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso (in tal senso Cons. Stato, VI, 27 luglio 2007, n. 4181).

Del resto, l’assunto della qui appellata sentenza sembra poggiare su una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell’art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell’assunzione) sul richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l’iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati).

Ma così si pone una contraddizione interna alla legge del 1999, che di fatto realizza un’interpretazione abrogatrice dell’inciso contenuto nel comma 2 dell’art. 7 l. n. 68 del 1999, perché ne nega ogni reale portata al riguardo. Perciò è assunto non condivisibile, mentre va invece condivisa la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che pone in sistema la successione delle due richiamate previsioni normative.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe va accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, anche in considerazione delle obiettive difficoltà interpretative.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone la reiezione del primo ricorso.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nota 26 gennaio 2012, Prot. n. AOODGPER 617

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – D.M. 10.11.2011, n. 104 –

 

Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla valutazione di certificazioni I.C.L. nell’ambito della procedura per la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia del personale ATA di cui al D.M. 10.11.2011, n. 104 –

Nel merito si richiama la nota 9319 del 14.11.2011 che fa espresso riferimento alle istruzioni operative già impartite con nota 1603 del 24.02.2011, in particolare alla lettera F, relative alle graduatorie permanenti del personale ATA ,

Si ribadisce, pertanto, che tutte le certificazioni concernenti le sigle EIPASS , I.C.L. e PEKIT sono riconducibili anche alla procedura in oggetto indicata e, come tale, trovano collocazione, ai soli fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al citato D.M. 104/2011.

 

Facendo seguito, poi, alle numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in oggetto, si ritiene di dover precisare che nelle allegate tabelle al D.M. 104/2011 l’espressione letterale “(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)” va intesa nel senso che il calcolo (punteggio) della durata di uno o più periodi di servizio sia riferito esclusivamente ad anno scolastico.

 

Fermo restando il criterio temporale di calcolo innanzi enunciato, nel caso in cui risulti una frazione di mese superiore a giorni 15, essa è considerata mese intero e come tale valutata.

Se, invece, risulti una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.

Si ribadisce,altresì, che, qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

 

Si richiama all’attenzione, infine, che nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli indipendentemente dall’anno scolastico in cui sia stato prestato tale servizio.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta

Nota 17 gennaio 2012, Prot. n. AOODGPER 357

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali degli U.S.R.

Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.

Ai Dirigenti scolastici

LORO SEDI

 

Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – proroga adempimenti delle istituzioni scolastiche.

 

Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche e dai nuclei di supporto al procedimento in oggetto, si ritiene di dover comunicare il seguente aggiornamento della tempistica:

  • acquisizione del numero di domande pervenute (scuola)
    entro il 18 gennaio;
  • acquisizione (D1) / conferma (D2) delle domande (scuola)
    entro la data che l’UST comunicherà e comunque non oltre il 3 febbraio 2012;
  • convalida operazioni di acquisizione domande (scuola)
    dal 17 gennaio 2012;
  • procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione e quadratura domande-sedi non hanno ancora alcuna sede attribuita alla domanda (UST)
    dal 19 gennaio 2012;
  • prenotazione graduatorie provvisorie (UST)
    dal 23 gennaio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo)
    dal 3 febbraio 2012;
  • esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola)
    entro il 20 febbraio 2012;
  • convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola)
    entro il 20 febbraio 2012;
  • prenotazione graduatorie definitive (UST)
    dal 16 febbraio 2012;
  • prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno provveduto autonomamente (sistema informativo)
    dal 29 febbraio 2012.

Come già chiarito tramite FAQ, si precisa che, a presa in carico dell’allegato D3 avvenuta, non sarà più possibile procedere per la stessa domanda nè all’acquisizione (allegato D1), né alla conferma (allegato D2); si dovrà pertanto procedere in rettifica della domanda i cui dati anagrafici e di recapito sono già presenti a sistema. In particolare per le conferme i dati dovranno essere recuperati dallo storico.

Si comunica, inoltre, che nei prossimi giorni sarà fornito alle istituzioni scolastiche un file contenente l’elenco delle domande che, a causa della mancata registrazione della scuola competente da parte della funzione di rettifica utilizzata per registrare gli allegati D1 a fronte di allegati D3 già presi in carico, non risultano attribuite a nessuna scuola della provincia. Ciascuna scuola dovrà scorrere le domande, individuare quelle di propria pertinenza e aggiornarle nuovamente uguali a se stesse. Ciò consentirà di valorizzare il codice dell’istituzione scolastica competente.

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli aspiranti, tramite le istanze on line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie.

Si raccomanda la massima attenzione e puntualità nella trasmissione delle domande, al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie nei tempi previsti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta