Archivi categoria: Politico Sindacale

Alunni con sindrome di Down e certificazione legge 104

Riocrderete l’iniziativa AIPD promossa lo scorso lunedì.
Il MIUR ha risposto in tempi rapidissimi, diramando la nota prot. 4902 del 19 settembre 2013 che porrà finalmente fine alle contestazioni che ci venivano segnalate da vari soci da parte di scuole e Uffici Scolastici regionali.

La questione riguarda il tema dell’assegnazione degli insegnanti di sostegno. Come noto, requisito per accedere a tale diritto è lo stato di handicap ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/92.

Tale certificazione per legge deriva dalla valutazione svolta dalle Commissioni ASL, a seguito della richiesta inoltrata all’INPS.
Esiste però una eccezione che riguarda le persone con sindrome di Down, per le quali il riconoscimento dello stato di handicap può essere rilasciato dal medico di base (art. 94, legge 289/2002).

Ormai da più di 10 anni quindi la maggior parte delle famiglie delle persone con sindrome di Down si rivolge al proprio medico per avere tale certificazione, evitando così tempi lunghi e soprattutto addirittura la possibilità di non vedersi riconosciuto lo stato di handicap grave dalle Commissioni ASL (la legge 289/2002 prevede infatti anche che le persone con sindrome di Down siano sempre riconosciute con handicap grave).
In occasione dell’ingresso a scuola e poi per gli anni successivi, al momento di inoltrare la richiesta per il sostegno, molte famiglie si sono viste rifiutare il certificato medico perchè ritenuto non idoneo, e spesso sono state invitate ad inoltrare la domanda al’INPS.

Finalmente arriva oggi la nota del MIUR che eviterà in futuro il ripetersi di situazioni inutilmente disagevoli per le famiglie e per gli alunni e studenti con sindrome di Down.

Finalmente una vittoria… per ricominciare

Finalmente una vittoria… per ricominciare

 

Finalmente una vittoria dei lavoratori della scuola!

I docenti “IDONEI AD ALTRI COMPITI” che secondo gli ultimi governi erano destinati ad essere espulsi dalle loro mansioni o dalla scuola, hanno ottenuto la cancellazione del provvedimento.

Non è avvenuto da un giorno all’altro, è una lotta che dura da anni!

Non è accaduto per uno scambio di favori di “potenti”, ma per la pressione dal basso che hanno saputo assicurare giorno dopo giorno.

È una vittoria ottenuta grazie alla costante tenacia, caparbietà, martellante presenza fisica a tutti i sit-in organizzati in posizioni strategiche – sotto il sole cocente o la pioggia o il freddo – durata almeno due anni.

È stata una lotta che ha unito a questi docenti (definiti dai più “inidonei”, cioè docenti che hanno avuto il “lusso” di essere affetti da gravi patologie) altre tipologie di lavoratori che avrebbero avuto anch’essi dei danni diretti dalla sconfitta: gli assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari precari, i docenti ITP e QUOTA 96

La vittoria è anche un successo dei COBAS  che hanno seguito e contribuito a tutta la lotta “step by step”, criticando puntualmente le varie leggi vergognose, evidenziando i grossolani errori dei “tagliatori di teste” ministeriali, l’ignoranza, la noncuranza e il “menefreghismo” dei nostri governanti. Possiamo affermare, ancora una volta, che la lotta ferma e decisa per il rispetto della dignità e dei diritti delle persona paga.

C’è voluto molto tempo, ma i COBAS sono riusciti a porre in evidenza gli “inganni” delle varie leggi e possono vantare con grande orgoglio d’aver costretto i legislatori a comprendere la gravità della misura vessatoria nei confronti dei più deboli e ad ABROGARE LA NORMA che prevedeva il TRANSITO AUTOMATICO DEI DOCENTI COSIDDETTI “INIDONEI” (causa GRAVI PATOLOGIE) NEI RUOLI AMMINISTRATIVI”.

Ciononostante occorre ancora un ulteriore passo e presentare un emendamento al nuovo Decreto scuola per definire in via ultimativa l’assoluta facoltatività della mobilità intercompartimentale.

 

Cobas, Inidonei, ITP (C555-C999), Precari amministrativi e docenti, Docenti Materia Alternativa, Modelli Viventi, Quota96 si incontreranno

 

SABATO 28 SETTEMBRE 2013 dalle ore 9.30 alle ore 13.30

in un Convegno Regionale che si terrà presso la sede dei

Cobas di Bologna in via San Carlo n. 42

per chiarire dubbi e discutere insieme come continuare la comune lotta per il raggiungimento degli obiettivi che si sono prefissi.

Sarà presente la prof.ssa Anna Grazia Stammati dell’Esecutivo Nazionale Cobas, nonché Presidente Nazionale del CESP, che ha seguito i lavoratori in lotta sin dal primo momento.

Maddalena Micco (docente inidonea – Cobas)

Indagine nazionale sulla prova scritta di matematica

Con la circolare prot.n. 4489 del 2 settembre, la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR sottolinea la rilevanza dell’indagine nazionale sulla prova scritta di matematica realizzata con il contributo della Mathesis attraverso il sito www.matmedia.it e invita gli UU.SS.RR. a favorirne la più ampia diffusione.
Nella circolare si segnala l’opportunità che i risultati dell’indagine siano oggetto di analisi e riflessioni da parte dei docenti interessati in specifiche riunioni dei dipartimenti di matematica degli istituti d’istruzione di 2° grado e in incontri territoriali. Il MIUR segnala altresì, nella nota, la disponibilità della Mathesis a collaborare alla organizzazione e conduzione di tali incontri per approfondire la conoscenza dell’indagine e dei risultati che essa ha fornito riguardo all’insegnamento e all’apprendimento della matematica nei licei scientifici, all’esperienza realizzata per la valutazione della prova, alla interpretazione e attuazione delle Indicazioni Nazionali e alla definizione di un possibile Syllabus 2015.

Decreto legge sulla scuola. Necessarie modifiche sostanziali

Inopportuno e sbagliato affidare alla Scuola nazionale dell’amministrazione la selezione dei dirigenti scolastici. No a scaricare sui docenti la responsabilità degli esiti scolastici. Il dimensionamento scolastico deve essere orientato da nuovi criteri.

In una nota inviata al Ministro Maria Chiara Carrozza (Istruzione, Università e Ricerca) e al Ministro Gianpiero D’Alia (Pubblica Amministrazione e Semplificazione), il prof. Francesco Greco, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti, rappresenta le osservazioni dell’Associazione Nazionale Docenti sul  decreto legge (104/2013) varato lo scorso 12 settembre, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.
Nella nota il prof. Greco, sottolinea come “Dopo decenni di politiche di spoliazione di risorse, il decreto in oggetto segna, certamente, una positiva attenzione alla scuola”. Tuttavia – aggiunge Greco- è necessario, ad avviso dell’AND, intervenire su alcune criticità che si rinvengono in alcune parti del testo normativo.
Tali criticità riguardano, in particolare l’art. 17, che modifica il sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, affidandolo alla Scuola nazionale dell’amministrazione. “Riteniamo –scrive Greco- del tutto inopportuno affrontare la questione della dirigenza scolastica limitatamente all’aspetto del reclutamento, per di più affidandolo ad un ente che per finalità seleziona e forma i dirigenti della pubblica amministrazione. Una modifica che dissocia ancor di più la figura del capo di istituto da quello che dovrebbe essere il suo profilo giuridico, culturale e professionale. Quello che dovrebbe rappresentare il rimedio al fallimento dell’ultima selezione concorsuale è, a nostro giudizio, peggiore del male che vorrebbe curare. Anzi, equivarrebbe a condividere la scelta poco accorta allora compiuta con il D.lgs 59/98 che attribuì la dirigenza ai capi di istituto. Perseverare in quella direzione, non può che accentuare quegli aspetti perniciosi di riforme calate sulla scuola, mutuate da altri contesti, espressione di una visione tecnico-burocratica e aziendalistica che ne sta immiserendo il suo ruolo primario, di ente preposto alla formazione dell’uomo e del cittadino. È necessario, invece, un intervento organico che inevitabilmente deve investire il ruolo e la funzione del capo di istituto e il governo delle istituzioni scolastiche. Da tempo sosteniamo che il capo di istituto, cosi come avviene per le università e i conservatori, deve essere eletto dalla comunità professionale che opera nella scuola e che la nomina deve essere a tempo”. Conclude Greco, “Per questi motivi chiediamo di voler considerare attentamente la nostra richiesta di sopprimere l’art. 17”.
Altro punto di critico preso in considerazione da Greco riguarda l’art. 16 che dispone l’obbligo di formazione a carico dei docenti che svolgono servizio nelle “zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo… ” . Tale obbligo, a parere di Greco, “non può che scaricare sui docenti l’intera responsabilità degli esiti scolastici dei loro studenti. Anche se si volessero tralasciare –continua Greco-  i risultati della ricerca scientifica sul ruolo dei diversi fattori che condizionano i risultati scolastici, è assai singolare che per decreto si stabiliscano degli assiomi pedagogici e che ad essi si connettano degli obblighi di prestazione a carico di alcuni. In ogni caso, un tale obbligo non può certo prescindere da un’attenta valutazione del rispetto dell’autonomia e della libertà che ai docenti deve essere assicurata riguardo alla scelta dei contenuti, delle modalità e delle fonti che gli stessi intendano utilizzare per il proprio aggiornamento professionale. Inoltre, la previsione di un coinvolgimento, l’ennesimo, delle università nelle attività di formazione non potrà che operare una reiterata forma di trasferimento di risorse dalla scuola all’università. Per cui, se si vuole veramente operare una svolta nel modus operandi degli interventi volti a migliorare le condizioni della nostra scuola, si dovrebbe riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento e riconoscere la facoltà per i docenti di scegliere le attività di formazione che ritengono meglio corrispondenti alle loro reali esigenze di aggiornamento professionale. Ovviamente, restano fermi i requisiti che devono possedere i soggetti che erogano formazione”.
Per questi motivi, l’AND chiede “la modifica dell’art. 16, integrando il comma 1, prevedendo la formazione come obbligatoria per tutti i docenti, quantificando il numero delle ore annue necessarie e il diritto al rimborso delle spese sostenute, ma lasciando liberi i docenti di scegliere contenuti, forme e soggetti qualificati che erogano formazione.
L’ultimo punto preso in considerazione riguarda l’art. 12, che introduce alcune modifiche alla normativa sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche. “Anche l’intervento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche –scrive Greco- assumerebbe una diversa rilevanza se inserito in un intervento di sistema volto a configurare una diversa organizzazione dell’offerta formativa sul territorio. I piani di dimensionamento finora adottati sono stati il mero risultato di operazioni quantitative senza alcuna capacità di condizionare ed orientare la tipologia e la qualità dell’offerta formativa sul territorio. Cosi molte delle istituzioni autonome altro non sono che delle sommatorie, a volte anche elefantiache che inglobano livelli scolastici diversi (IISS, IC, IO), finalizzate solo ad assicurare l’autonomia di alcune istituzioni scolastiche, leggasi sedi di dirigenza. Operazioni che, in molti casi, anziché determinare risparmi di spesa, hanno generato nuovi oneri per la finanza pubblica. Mentre, un’organizzazione efficace dell’offerta formativa, anziché essere orientata a costituire istituzioni scolastiche numericamente dimensionate, dovrebbe preoccuparsi, soprattutto, di assicurare la più ampia offerta formativa territoriale, evitando inutili duplicazioni di percorsi di studi e ottimizzando i servizi complementari -trasporti, mense, servizi alla persona, laboratori, palestre,  etc.-. Non solo si gestirebbero efficacemente le risorse pubbliche, ma, ancor di più, ne gioverebbe la qualità dell’offerta formativa.
L’organizzazione dell’offerta formativa territoriale è, a nostro giudizio, imprescindibile –continua Greco- da una nuova configurazione del modello di governo delle istituzioni scolastiche. Questo significa superare l’autonomia funzionale e attribuire alle scuole autonomia statutaria e un’organizzazione democratica basata su una leadership distribuita che consenta un governo autonomo, democratico e responsabile della gestione dell’istituzione scolastica. Un aspetto che, come si può comprendere, si intreccia con quanto esposto sopra e che evidenzia come ogni intervento sulla scuola non possa prescindere da una visione e una valutazione di insieme”.

Esonero dei collaboratori vicari nelle regioni in cui non si è concluso il reclutamento dei DS

Esonero dei collaboratori vicari nelle regioni in cui non si è concluso il reclutamento dei DS

Si è tenuto ieri al MIUR un incontro relativo all’applicazione dell’art. 17, commi da 5 a 7, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca).
Il comma 5 prevede che i collaboratori “vicari” delle scuole affidate in reggenza possano avere l’esonero dall’insegnamento in deroga a quanto previsto normalmente, ma solo nelle regioni in cui per vari motivi non si è provveduto al reclutamento dei vincitori del concorso a dirigente scolastico. Sicuramente questo è il caso di Abruzzo (36 posti), Campania (36 posti) e Lombardia (355 posti) per le quali i posti per le assunzioni erano già stati autorizzati. Sub iudice rimane la Sicilia che non dispone di posti autorizzati nonostante non sia ancora stata espletata la rinnovazione del concorso bandito nel 2004.
Le regole per l’attribuzione degli esoneri sono già individuate dal Decreto, fermo restando che la retribuzione dei supplenti chiamati a sostituire i collaboratori esonerati trova totale copertura nei risparmi di costo dei posti dirigenziali non attivati. Pertanto, una volta accertati gli esoneri ed i semiesoneri già attribuiti secondo la normativa vigente (art.459, D.Lgs. 297/94) i nuovi esoneri previsti in deroga saranno distribuiti nelle regioni interessate seguendo, come dice il Decreto, l’ordine delle scuole con il maggior numero di alunni fino ad esaurimento del contingente previsto.

Supplenze su sostegno, opportuno chiarimento del MIUR

Supplenze su sostegno, opportuno chiarimento del MIUR

Giunge quanto mai opportuna, per evitare che si determinasse nelle scuole una situazione di confusione e di possibile contenzioso, la nota di integrazioni e chiarimenti (prot. 9594) che la Direzione Generale del Personale del MIUR ha emanato oggi, 20 settembre, dopo le numerose riserve che erano state mosse, anche dalla Cisl Scuola, sulle istruzioni impartite pochi giorni fa in merito alla gestione delle supplenze su posti di sostegno.

Vengono date più chiare indicazioni su come gestire l’accoglimento delle domande, precisando che esse non possono essere rivolte a scuole di più di una provincia (norma generale fissata dal Regolamento sulle supplenze); vengono fissati criteri per una loro graduazione, qualora siano più di una; si dà indicazione di procedere nel frattempo a coprire i posti disponibili scorrendo le graduatorie d’istituto (come da istruzioni impartite con la nota prot 1878 del 30 agosto), conferendo tali nomine a titolo definitivo.

Tutto ciò ad integrazione della precedente nota (prot 9416 del 18.9.2013) che richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla priorità di cui tener conto per eventuali aspiranti forniti del titolo di specializzazione, avendo a riferimento il caso cui vi siano aspiranti che, non essendo inclusi in alcuna graduatoria di supplenza, rivolgano istanza direttamente alle singole scuole.

Pur riconoscendo l’importanza di assicurare un adeguato supporto agli alunni portatori di handicap, la Cisl Scuola, da subito, ha ritenuto molto discutibile o quanto meno lacunosa quella nota, la cui applicazione avrebbe posto una serie di questioni da valutare molto attentamente. Si trattava infatti di indicazioni intervenute ad anno scolastico avviato, che non apparivano del tutto coerenti con quanto prevede il regolamento sulle supplenze (DM 131/07, art. 6, comma 2) e che di fatto modificavano procedure consolidate da anni e recentemente confermate con le istruzioni operative sulle supplenze emanate dall’Amministrazione con la già citata nota del 30 agosto.

Pur essendo fatte salve le supplenze già conferite, è parso da subito evidente che il rischio di contenzioso, anziché limitarsi, potesse trovare nuovo alimento proprio a causa di indicazioni giunte in modo intempestivo, oltre che fuori da ogni preventivo confronto. Ma altre obiezioni potevano essere sollevate, e di non poco conto. L’accoglimento delle istanze rivolte alle scuole stava infatti avvenendo in un quadro di assoluta mancanza di criteri di riferimento, indispensabili per assicurare il rispetto dei necessari requisiti di trasparenza e chiarezza delle procedure in materia di assunzioni: in particolare non era detto con quali modalità le domande potessero essere prodotte, come andasse accertato il possesso dei titoli dichiarati, come procedere a una graduazione degli aspiranti.

Nessun accenno, poi, al vincolo operante in via generale per le domande di supplenza, che impone di presentarle, a pena di decadenza dalla graduatoria, in una sola provincia: si profilava dunque un’evidente sperequazione a danno di tutti coloro che avevano prodotto le domande di supplenza alle scadenze ordinarie, ovviamente in un’unica provincia.

Per tutte queste ragioni la Cisl Scuola aveva sollecitato l’Amministrazione a fornire con urgenza ulteriori indicazioni, al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza dei comportamenti, in un quadro di doverosa uniformità ed equivalenza delle regole. Con l’odierna nota molte delle questioni trovano positiva risposta.

D.L. 104/2013 – Applicazione comma 5 art. 17

D.L. 104/2013 – Applicazione comma 5 art. 17

Si è svolto il 19 settembre l’incontro al MIUR per un confronto, tra Parte Pubblica e OO.SS. di comparto e di area V, sull’applicazione del comma 5 dell’art. 17 del D.L. 104/13.

I lavori sono stati introdotti dal dott. De Angelis che ha chiarito che la norma in questione, che prevede la deroga ad esonerare dal servizio i “vicari” delle scuole date in reggenza ad altro dirigente scolastico nelle regioni in cui non si sono ancora conclusi “con la definitiva approvazione delle graduatorie” le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, si applica alle regioni Lombardia, Abruzzo e Campania.

I dati relativi alle scuole coinvolte nell’operazione sono:

– Lombardia 355

– Abruzzo 36

– Campania 36

Su richiesta delle OO.SS. l’Amministrazione accerterà se anche per la regione Sicilia, coinvolta nella “rinnovazione” della procedura concorsuale per i fatti a tutti noti, si potrà dar luogo a quanto previsto dal comma 5.

Al termine di un approfondito confronto, la Parte Pubblica, recependo anche alcune indicazioni di parte sindacale, ha definito un possibile percorso operativo impostato su questi passaggi:

–           ricognizione sugli esoneri e sui semi-esoneri del “vicario” attualmente disposti in ciascuna delle regioni interessate;

–           colmatura dei semi-esoneri;

–           applicazione dell’esonero alle scuole normodimensionate;

–           qualora risultassero eccedenze di esoneri, estensione dell’esonero anche alle scuole sottodimensionate, secondo il criterio del “numero degli alunni”.

Ricordiamo che il numero degli esoneri da accordare, in base al comma 6, in ciascuna regione interessata, avrà “copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate”.

Recependo una proposta sindacale, la Parte Pubblica si è impegnata a portare la questione ad un tavolo di confronto regionale, in cui sarà possibile anche effettuare una puntuale ricognizione sul numero delle istituzioni complessivamente date a reggenza e sul numero di esoneri e semi-esoneri già attribuiti indipendentemente dall’applicazione del comma 5.

Al termine dei lavori le delegazioni sindacali presenti al tavolo hanno congiuntamente richiesto un prossimo urgente incontro sulla situazione dei concorsi a dirigente scolastico con riferimento alle graduatorie, alle assunzioni e al contenzioso in corso.

D.L. 104/13: proposta emendamenti

D.L. 104/13: ANIEF propone emendamenti su Idonei, TFA, PAS, SFP in GaE, precari AFAM, Dimensionamento

Inizia oggi l’iter presso la VII Commissione Camera Deputati (AC 1574). Il sindacato invita i Deputati a presentare e approvare alcune modifiche su graduatorie ad esaurimento e organici, a trovare le relative coperture finanziarie per eliminare il blocco della ricostruzione di carriera per i neo-assunti (art. 15, c. 1 e L. 106/11), utilizzare in organico funzionale gli ITP in esubero e gli inidonei (art. 15, c. 4, e L. 135/12), ripristinare i concorsi per ricercatore (L. 240/10). Necessario rimuovere l’obbligatorietà della formazione (art. 16, c. 1).

Sulle assunzioni programmate nella scuola è necessario, nel rispetto della normativa nazionale (D.Lgs 29/93, D.Lgs 165/01) e comunitaria (direttiva 1999/90/CE) cancellare l’invarianza finanziaria da disporre con un nuovo contratto che bloccherà la ricostruzione di carriera ai 26.264 docenti di materie curricolari, ai 13.400 ATA e ai 26.684 docenti di sostegno che saranno assunti nei prossimi tre anni su posti vacanti in organico di diritto ma al di là delle normali facoltà assunzionali, come già avvenuto per i 90.000 doceni e ATA assunti (CCNL 4 agosto 2011) nell’ultimo biennio in base alla legge 106/11.

Per quanto riguarda la predisposizione di emendamenti senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, Anief ne ha elaborato sei che migliorano il testo:

  • Per i più di mille precari dell’AFAM (con l’introduzione dell’art. 19, c. 1bis), si propone di inserire nelle nuove graduatorie ad esaurimento tutti i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto con 360 giorni di servizio svolti dopo il 2004-2005.
  • In tema di dimensionamento (con le modifiche all’art. 12, comma 1, lettera c) si intende garantire la peculiarità della sede di dirigenza nelle istituzioni scolastiche collocate in zone montane e piccole isole.

In tema di graduatorie ad esaurimento, con l’introduzione dell’art. 15bis, si propone:

  • il ripristino della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie
  • la cancellazione del vincolo quinquennale per i docenti neo-assunti dal 1° settembre 2013 per le domande di assegnazione provvisoria e di trasferimento
  • la cancellazione del divieto di spostamento dei titoli dichiarati all’atto dell’aggiornamento
  • la cancellazione del depennamento dei docenti di ruolo
  • l’assorbimento della IV con la III fascia e l’inserimento nella terza fascia dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito di cui al D.D.G. n. 82 del 24.9.12, dei docenti iscritti ai corsi di Scienze della Formazione a partire dall’a.a. 2008-2009, con riserva se non ancora laureati, dei docenti abilitati con il TFA ordinario, di tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva dei docenti che conseguiranno il PAS speciale o che si iscriveranno al nuovo TFA ordinario.

 

 

Gli emendamenti predisposti senza maggiori oneri per la finanza pubblica

AC 1574

 

Emendamento

 

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

Prevedere il seguente comma:

“1. I commi 4-quater e 4-quinquies, dell’articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 sono soppressi. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.”

 

Relazione tecnica

La norma cancella l’unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento, rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006 e per semplificare anche i processi di mobilità compartimentale attraverso l’assunzione dalle graduatorie per scorrimento per altre abilitazioni posseduti dai docenti di ruolo su altre classi di concorso, vista l’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

AC 1574

 

Emendamento

 

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

Prevedere il seguente comma:

“1. All’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, infine aggiungere il seguente periodo: “Il Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, provvede ad unificare le suddette graduatorie aggiuntive alle graduatorie di terza fascia. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Possono essere inseriti con riserva, invece, gli studenti ancora iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università per il conseguimento dell’abilitazione, ma non in possesso del titolo abilitante con scioglimento della riserva da disporre all’atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento.”

 

Relazione tecnica

La norma intende garantire la parità di accesso alla professione insegnante e di trattamento al personale docente che ha superato sessioni concorsuali per il conseguimento dell’abilitazione presso le Università o a seguito dell’ultimo concorso a cattedra, unificando le graduatorie aggiuntive alla terza fascia introdotte durante il periodo di vigenza delle precedenti graduatorie triennali, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

AC 1574

 

Emendamento

 

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

Prevedere il seguente comma:

“1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

 

Relazione tecnica

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento, producendo evidenti risparmi per la finanza pubblica.

 

 

 

AC 1574

 

Emendamento

 

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

 

Prevedere il seguente comma:

“1. Sopprimere il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma armonizza la normativa relativa ai trasferimenti, passaggi di ruolo e assegnazioni provvisorie del personale docente assunto prima e dopo il 1 settembre 2011, consentendo il ricongiungimento familiare senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tende a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. La disposizioni introdotta mira a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità per i neo-assunti coniugati o con figli maggiori di 8 anni nel rispetto della CEDU ed evita il contenzioso generato presso i tribunali del lavoro nonché possibile condanne dello Stato italiano per violazione della normativa comunitaria.

 

 

 

 

AC 1574

 

Emendamento

 

Articolo 12

(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

 

Al comma 1, lettera c), dopo le parole “di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze” inserire le seguenti parole:

“, ed i parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell’articolo 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233”

 

Relazione tecnica

La norma chiarisce come nell’accordo da raggiungere in Conferenza unificata debbano essere fatti salvi i criteri derogatori vigenti per l’assegnazione dell’autonomia scolastica alle scuole collocate in zone disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in zone montane o piccole isole, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

AC 1574

 

Emendamento

 

Articolo 19.

(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

 

Al comma 1, alla fine del testo inserire il seguente periodo:

“Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito a domanda nelle suddette graduatorie di cui all’art. 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle graduatorie d’istituto, che ha maturato a decorrere dall’anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati”.

 

Relazione tecnica

Considerato che sia le graduatorie di cui al decreto direttoriale del 16 ottobre 2001, sia quelle di cui al decreto ministeriale del 16 giugno 2005 per i docenti con 360 giorni di servizio a tempo determinato dal 1994-1995, non hanno soddisfatto il fabbisogno di insegnamenti a cui si è ricorso attraverso la stipula di contratti da graduatorie d’istituto, la norma intende riaprire le graduatorie aggiuntive previste dal legislatore nel 2004 ai docenti che hanno maturato gli stessi requisiti, dal 2004-2005 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Concorso a cattedra: ultimi giorni per gli idonei per ricorrere al Tar Lazio

Concorso a cattedra: ultimi giorni per gli idonei per ricorrere al Tar Lazio

E ottenere con l’Anief il riconoscimento del valore abilitante del titolo e la sua spendibilità ai fini delle prossime immissioni in ruolo, dopo la confusione del Miur su vincitori e collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi e su validità e utilizzo delle graduatorie di merito. Scrivi a concorsoacattedra@anief.net per ottenere le istruzioni operative prima che scadano i termini per impugnare le graduatorie e il decreto.

Sotto accusa ancora una volta il bando di concorso che oltre a dover garantire un contratto a tempo indeterminato ai candidati collocati in posizione utile avrebbe dovuto garantire la pubblicazione di graduatorie di merito che nel momento in cui sostituiscono quelli precedenti devono prevedere il riconoscimento del titolo abilitante e la validità delle stesse per il 50% delle assunzioni fino a concorso successivo.

E’ evidente, infatti, che se il concorso bandito avesse avuto il mero scopo, come era intenzione del ministro Profumo e sua facoltà, di assumere soltanto gli 11.542 candidati in posizione utile, non si sarebbero dovute cancellare le precedenti graduatorie di merito valide da almeno un decennio, riservate agli idonei abilitati nella precedente sessione concorsuale. Si sarebbero dovute utilizzare le nuove graduatorie di merito stilate dagli Uffici scolastici regionali soltanto per individuare i vincitori che a loro volta sarebbero stati assunti a tempo indeterminato al termine dell’iter concorsuale, indipendentemente dal doppio canale vigente. Da qui l’assenza nel bando di ogni determinazione in merito alla sorte degli idonei e alla validità delle graduatorie di merito o al riconoscimento del valore abilitante. Ma il condizionale è d’obbligo, perché è altrettanto evidente dalla scelta operata dall’Amministrazione sotto il dicastero del nuovo ministro Carrozza (mancata assunzione di tutti i collocati in posizione utile, sostituzione delle precedenti graduatorie di merito) che il concorso si è trasformato in procedura abilitante al pari della sessione concorsuale precedente e che, pertanto, deve prevedere la sostituzione per legge delle precedenti graduatorie e l’utilizzo delle nuove graduatorie di merito per l’assunzione degli idonei nel prossimo triennio e comunque fino a concorso successivo e il riconoscimento del valore abilitante del titolo conseguito. Da qui, l’obbligo di ricorrere al Tar Lazio avverso l’art. 13 del D.D.G. N. 82 del 24 settembre 2013, laddove non riconosce tra coloro che hanno superato la prova concorsuale gli idonei quali vincitori e quindi il titolo abilitante da essi conseguito, indipendentemente dai candidati collocati in posizione utile che hanno diritto all’assunzione ai sensi del successivo art. 14, c. 1.

Si ricorda che si può ricorrere al Tar Lazio soltanto entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito definitive pubblicate – momento di presa d’atto dell’interesse maturato a ricorrere, i cui termini decorrono dal 15 settembre, se pubblicate tra il 1 agosto e il 14 settembre, nei giorni di sospensione feriale del tribunale amministrativo. Pertanto, Anief invita tutti gli idonei a chiedere le istruzioni operative per aderire al ricorso alla mail concorsoacattedra@anief.net e a seguirle entro la fine del mese per consentire la notifica e il deposito del ricorso nel prossimo mese di ottobre.

I Bisogni Educativi Speciali (BES)

I Bisogni Educativi Speciali (BES)
La scheda della UIL Scuola

La definizione
Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali portati da tutti quegli alunni che presentano difficoltà richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un intervento mirato, personalizzato. Il panorama dei bisogni è molto ampio, non si riferisce solo a cause specifiche, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati. Si può trattare di svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento e/o di disturbi evolutivi specifici, di difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Le linee di intervento vengono declinate in ordine alle diverse tipologie. Gli alunni che mostrano di avere Bisogni Educativi Speciali sono quantificati intorno al 10-15% del totale, mentre quelli in possesso di una certificazione, individuati storicamente come diversamente abili, da una tradizione pedagogica che ci ha caratterizzato nel mondo, il 2-3%. L’insieme dei provvedimenti adottati chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

L’approccio
L’anno scolastico 2013-2014 va utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche a carattere organizzativo.
In attesa che il ministero chiarisca meglio i principi della fase sperimentale insieme alle necessarie misure di accompagnamento la UIL Scuola reputa che l’attenzione sui Bisogni Educativi Speciali costituisca uno dei segmenti su cui è necessario fare chiarezza partendo dal principio che un serio approccio al tema è fondato su un lavoro di personalizzazione che le scuole sono chiamate a fare continuamente, stante la presenza ormai generalizzata nelle classi di studenti portatori di esperienze, culture e condizioni molto differenziate, riconducibili ai fattori più svariati e mutevoli. Esiste infatti il rischio che una eccessiva standardizzazione distolga l’attenzione dall’impegno che una corretta relazione educativa richiede anche in ordine agli esiti formativi. La personalizzazione non va ridotta ad una mera questione procedurale, che trasforma la relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici; un corretto approccio ai suoi buoni propositi pertanto va saldato con quanto deliberato nel Piano dell’offerta Formativa in termini generali rispetto all’inclusione, al riconoscimento delle differenze, alla valorizzazione di ogni individuo nella comunità, alla capacità della scuola stessa di “individuare” soluzioni adeguate ai diversi problemi.
Per supportare le scuole nell’azione di progettazione e di confronto con le innovazioni mettiamo a disposizione materiali di riflessione, spunti di approfondimento, schemi che possano semplificare le diverse pratiche, partendo da materiali elaborati già da alcune scuole.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Un percorso individualizzato e personalizzato costituisce lo strumento privilegiato con cui le difficoltà di apprendimento connesse ai BES possono essere affrontate dalla scuola attraverso la messa a punto di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questo ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
I PDP è lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, da parte dei docenti, sia nelle attività individuali che collegiali.
• Non va comunque dimenticato che la personalizzazione viene realizzata principalmente attraverso una mediazione educativa equilibrata su cui la professionalità docente, nella dimensioni richiamate ha acquisito grandi capacità ed esperienze.
• Anche gli interventi sui BES vanno riportati alla specificità del contesto scolastico formativo, su cui il rispetto di norme procedurali rigide ha effetti spesso opposti a quelli che si intende raggiungere.

Azioni nella singola scuola
Per la gestione delle attività per l’inclusione le direttive forniscono indicazioni che le scuole sono tenute a trasformare in azioni strategiche concrete. Queste le principali novità:
– le competenze assegnate al Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto GLHI, si estendono alle problematiche relative a tutti i BES per cui il GLHI vede trasformare il proprio acronimo in GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione;
– il principio di riferimento resta quello previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, per il quale in ogni scuola sono costituiti gruppi di lavoro composti da insegnanti , operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo;
– i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola);
– il GLI formula una proposta di utilizzo funzionale delle risorse, anche esterne alla scuola per incrementare il livello di inclusività generale nell’anno successivo;
– Il Collegio dei Docenti discute e delibera il Piano e lo invia ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai Gruppi di Lavoro per l’ Inclusione Provinciale (GLIP) ed ai Gruppi di Lavoro per l’ Inclusione Regionale GLIR, per la richiesta di organico di sostegno.
– Gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo la normativa vigente, senza possibilità però di dotarle di risorse aggiuntive per la complessità derivante dalla rilevazione delle BES.
– Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il GLI procede ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse.
– Le scuole sono impegnate, come per la disabilità, a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico.

Il Piano Annuale dell’Inclusività
A conclusione di ogni anno scolastico il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES procedendo ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico che si conclude.
Il MIUR ha chiarito che lo scopo del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il documento è parte integrante infatti “non deve essere inteso come un ulteriore adempimento burocratico, ma come strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi”.
– è un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai diversi bisogni;
– non va interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”.

Piano annuale dell’inclusività e Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano annuale dell’inclusività è parte integrante del POF e non un suo duplicato dedicato, nel POF infatti trovano già spazio gli impegni programmatici per l’inclusione, da basare su una più attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, nel senso della trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
il POF inoltre delinea già criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti in una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola; in esso vanno richiamate le opportunità a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.

IL ‘GLI’ – GRUPPO LAVORO INCLUSIONE

Funzioni
– Rilevazione dei BES presenti nella scuola.
– Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione.
– Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi.
– Rilevare, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola.
– Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
– In particolare per gli alunni DSA/altri disturbi evolutivi specifici/in situazione di svantaggio/stranieri.
– Predispone e aggiorna un Protocollo di Accoglienza e Inclusione che viene approvato dal Collegio dei Docenti.
– Predispone indicazioni chiare per rendere operative le varie fasi dell’accoglienza.
– Ricerca dati ed informazioni sulla scuola dei Paesi d’origine degli alunni stranieri.
– Fornisce ai docenti informazioni, materiali utili sia dal punto di vista dell’accoglienza che della formazione e della didattica.
– Suggerisce ed elabora eventuali strategie di intervento qualora l’inserimento o l’apprendimento risultassero problematici.
– Presenta indicazioni sull’utilizzo delle possibili risorse interne.
– Collabora con altre scuole del territorio e fa circolare esperienze.
– Fornisce ai docenti informazioni e indicazioni in merito ai corsi di formazione e aggiornamento.
– Costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Il Protocollo è una guida dettagliata d’informazione che si propone di:
consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione agli alunni con BES garantendone l’integrazione e l’inclusione;
definire pratiche condivise, l’“alleanza educativa”, tra tutto il personale all’interno dell’ Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva per avviare una vera inclusione scolastica;
facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, ASS, Strutture accreditate, Ambito socio-assistenziale, Associazioni, Enti).
L’adozione del Protocollo di accoglienza e inclusione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge n.104/92 e successivi decreti applicativi nella successiva normativa sugli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 per gli alunni con bisogni Educativi Speciali (BES).
È un documento annesso al POF dell’Istituto che:
1. contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni;
2. definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica;
3. traccia le diverse fasi dell’accoglienza;
4. indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei confronti degli alunni con BES;
5. traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento;
6. costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.
Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione delinea prassi condivise di carattere:
– amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni;
– comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola;
– educativo–didattico: assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’équipe pedagogica e didattica;
– sociale: rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio.
I Bisogni Educativi Speciali (BES) La scheda della UIL Scuola – 6 –

IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Per i compiti generali in relazione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali il consiglio di classe è responsabile nella totalità del processo di integrazione di ciascun alunno, compie per cui tutte le azoni che la favoriscano.
Il consiglio inoltre:
– collabora alla stesura della documentazione specifica (PDF – PEI);
– attua gli interventi previsti e ne verifica gli esiti; è responsabile esclusivo degli interventi didattici e della valutazione dell’alunno.
In tale ambito individua gli alunni con DSA e con altri disturbi evolutivi specifici o in situazione di svantaggio sulla base delle prove e delle osservazioni sistematiche. In caso di difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia, prende, in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia; valuta la necessità di un PDP per l’alunno e predispone i necessari interventi in caso di mancata presentazione della certificazione clinica il Consiglio motiva opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

LA FAMIGLIA
La norma dell’art 12 comma 5 Legge 104/92 stabilisce che le famiglie hanno diritto di partecipare alla formulazione e verifica del profilo dinamico funzionale e del PEI. Esse hanno inoltre diritto a consultare la documentazione relativa al processo di integrazione. La loro presenza è importante nelle riunioni dei gruppi di lavoro, previo opportuno accordo nella definizione dell’orario.
Le famiglie degli alunni con BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte e usate le strumentazioni necessarie per consentire agli alunni di seguire con profitto le attività scolastiche, in relazione alle specifiche necessità.
La famiglia di fronte al Bisogno Educativo Speciale
Nello specifico la famiglia che si avvede delle difficoltà del proprio figlio:
– può richiedere un colloquio con i docenti per un’osservazione specifica e sistematica;
– richiede la/le visite al servizio sanitario (ASS);
– consegna la diagnosi alla scuola;
– collabora a individuare e condividere con i docenti le linee del percorso didattico individualizzato e personalizzato da seguire con l’applicazione di eventuali strategie dispensative e strumenti idonei;
– formalizza con la scuola il patto educativo-formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i Docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
– sostiene emotivamente il figlio e lo coadiuva attivamente al lavoro scolastico;
– verifica funzionalità ed utilità del materiale scolastico dello studente;
– incoraggia e valorizza i traguardi raggiunti;
– incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nei tempi di studio.

AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE
I centri territoriali di supporto CTS
I compiti e la composizione dei GLIP e le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, nella stessa L. 104/92 infatti gli organismi provinciali debbono occuparsi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, “nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.”
Quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, tra scuole e scuole, a supporto del processo di integrazione, dello sviluppo professionale dei docenti e per la diffusione delle migliori pratiche viene sostenuta la costituzione di CTS – Centri Territoriali di Supporto; i CTS collaboreranno con i GLIP ovvero con i GLIR istituiti a livello territoriale.
Centri Territoriali per l’Inclusione CTI
Centri Territoriali per l’Inclusione potranno essere individuati a livello di rete territoriale e dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità. Sia il CTI che il CTS si avvarranno di personale scolastico in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. È quindi richiesta una “specializzazione” – nel senso di una approfondita competenza – nelle tematiche relative ai BES.
Laddove, per ragioni legate alla complessità territoriale, i CTI non potessero essere istituiti o risultassero poco funzionali, le singole scuole cureranno, attraverso il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, il contatto con i CTS di riferimento.
Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria
candidatura direttamente all’Ufficio Scolastico regionale competente per territorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Direttiva 27 dicembre 2012
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
Circolare MINISTERIALE 6 marzo 2013 n. 8
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
Nota ministeriale Roma, 27 giugno 2013
Piano Annuale per l’Inclusività Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 (Chiarimenti)

* Per la predisposizione della presente Scheda la sono stati utilizzati dalla UIL Scuola anche materiali elaborati dall’Istituto Comprensivo Università Castrense – San Giorgio di Nogaro (UDINE), che si ringrazia per la disponibilità e la competenza.

Area V della dirigenza. Richiesta di incontro urgente

Dott. Luciano Chiappetta
Capo Dipartimento per l’istruzione
fax 0658492087
segr.dip.istruzione@istruzione.it

Dott.ssa Sabrina Bono
Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane e finanziarie
fax 0658493796
dipprog.segreteria@istruzione.it

Dott. Marco Ugo Filisetti
Direttore Generale per la politica finanziaria
e per il bilancio
fax 0658493799
marco.filisetti@istruzione.it
L O R O  S E D I

Oggetto: Area V della dirigenza. Richiesta di incontro urgente sull’applicazione dei contratti integrativi regionali per l’anno scolastico 2012-2013 e sulla ripartizione del Fondo Unico Nazionale (F.U.N.) per il 2013-2014.

Le sottoscritte OO.SS. rappresentative dell’Area V della dirigenza chiedono alle SS.LL. un incontro urgente per sbloccare i contratti integrativi regionali dell’Area V della dirigenza per l’anno scolastico 2012-2013 la cui esecutività è stata sospesa da alcuni USR su indicazione unilaterale di codesta amministrazione a seguito di un inopportuno e non motivato intervento dell’UCB.
Chiedono, inoltre, l’informazione preventiva sulla ripartizione del F.U.N. per l’anno 2013-2014 che ai sensi del contratto vigente codesta amministrazione avrebbe dovuto fornire entro il entro il 31 luglio 2013.

Distinti saluti.

ANP CIDA
F.to G.Rembado
CISL SCUOLA
F.to M.Guglietti
FLC CGIL
F.to G.Carlini
SNALS CONFSAL
F.to P.Ragone
UIL SCUOLA
F.to R.Cirillo

Successo scolastico, l’incontestabile peso del contesto

Successo scolastico, l’incontestabile peso del contesto

Mandare a ripetizione i docenti somari. Così è stata presentata su molti organi di informazione, in modo a dir poco sbrigativo,  la norma del decreto legge sulla scuola che prevede interventi formativi destinati in via prioritaria alle scuole in cui si registrano esiti insoddisfacenti nelle rilevazioni Invalsi. Intervistato da Repubblica (sabato 14 settembre), il segretario generale Francesco Scrima rilasciava questa dichiarazione, ripresa quasi integralmente:
Sgombriamo subito il terreno da possibili equivoci: non sta nè in cielo nè in terra che si possa scaricare sugli insegnanti ogni colpa per risultati scolastici insoddisfacenti, quando è fin troppo evidente il peso determinante delle condizioni di contesto. Chi spende il suo lavoro nelle aree di più acuta emergenza sociale non merita di essere fatto oggetto di banalizzazioni di questa portata. Bisognerebbe invece assicurargli attenzione e supporto, mentre troppo spesso la scuola è lasciata sola a fronteggiare difficoltà di ogni genere. Può servire anche un supporto formativo? Discutiamone, anche in questo caso fuori da equivoci e senza che gli interventi acquistino il sapore di un’attestazione di demerito. In ogni caso stiamo parlando di materie contrattuali, che abbiamo chiesto di affrontare nelle sedi appropriate, quelle negoziali, registrando proprio oggi la disponibilità dell’Amministrazione“. La dichiarazione teneva conto degli esiti dell’incontro appena conclusosi al MIUR per una prima informativa sui contenuti del decreto, incontro nel quale la Cisl Scuola aveva posto con chiarezza la richiesta di affrontare nella sede appropriata, quella negoziale, le materie di natura contrattuale, tra cui rientrano anche aggiornamento e formazione in servizio del personale.

Sulle pagine di “Libero” (domenica 15 settembre) le affermazioni di Scrima venivano riprese da Mario Giordano in un pezzo fortemente polemico, in cui i richiami al peso del contesto nel determinare il successo o l’insuccesso scolastico venivano definiti un alibi per coprire la fuga dalle responsabilità individuali degli insegnanti, e più in generale la causa di un lassismo che pervaderebbe l’intera società.

Di seguito, la risposta di Scrima in una lettera al direttore di “Libero”, in cui ribadisce e approfondisce il senso delle sue dichiarazioni.

Egregio direttore, la polemica è il pepe della democrazia, se il dibattito ne è il sale, quindi non mi turba più di tanto. Però mi è difficile accettare di veder messo in caricatura il mio pensiero, come avviene con l’articolo che compare sul suo giornale di domenica 15 settembre, a firma Mario Giordano.

Per aver richiamato il peso delle condizioni di contesto (ambientale, sociale, familiare, economico), che ribadisco essere in molti casi determinante nel condizionare gli esiti dei percorsi scolastici di tanti studenti, sono stato tacciato di difendere gli “insegnanti somari”, e più in generale additato come colpevole di una de-responsabilizzazione che investirebbe non solo la scuola, ma l’intera società. Se volessi ricambiare la provocazione, potrei dire che applicando in campo sanitario il criterio di Giordano, astraendo dai contesti, risulterebbe in generale ottimo il lavoro di un medico sportivo, con pazienti dalle analisi perfette, e mediocre quello di chi opera nel reparto malattie infettive di un ospedale.

Ma vogliamo riportare la discussione su binari più seri, come la questione meriterebbe? Lo scopo della mia contestata dichiarazione era proprio questo: evitare che sul problema della formazione del personale docente, e del come renderla funzionale al necessario miglioramento del lavoro, si rimetta in moto la giostra delle banalità che per molto tempo, in tema di valutazione, ha animato il teatrino dei tanti Minosse così smaniosi di agitare code e fruste da offrire, quelli si, formidabili alibi a chi non aveva nè la voglia, nè l’interesse di affrontare questioni indubbiamente delicate e scomode.

Ma davvero Giordano pensa che per migliorare i risultati delle prove Invalsi in una realtà come quella di Scampia, o dello Zen di Palermo (ma il discorso vale per tutte le periferie metropolitane) possano bastare un po’ di “ripetizioni” ai “docenti somari”? E a proposito di deresponsabilizzazione derivante dai richiami al contesto: come non cogliere, nella “terapia Giordano”, proprio il vizio delle soluzioni sbrigative e ad effetto, che favoriscono il persistere delle colpevoli disattenzioni, del difetto di cura, dell’ignavia politica di chi non affronta come dovrebbe le piaghe di un tessuto sociale disastrato, dove manca tutto e dove la scuola si trova invece presente, ma è lasciata sola con se stessa?

Togliamola dalla solitudine, quella scuola, proprio dedicando la giusta attenzione al suo “contesto”. Sosteniamola, anche con interventi formativi, se occorre, ma che siano pensati come un supporto, e che nessuno sia indotto a leggere come una stupida e impropria punizione. Altro che lassismo, altro che disimpegno! A questi si finirà ancora una volta per approdare, caro direttore, proprio se invece di affrontare e risolvere i problemi si continuerà solo a banalizzarli”.

ORA LA DIRIGENZA SCOLASTICA HA UNA SUA REALE RAPPRESENTANZA!

IL PRESIDENTE NAZIONALE DI DIRIGENTISCUOLA ATTILIO FRATTA NOMINATO SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DELLA CONFEDIR:ORA LA DIRIGENZA SCOLASTICA HA UNA SUA REALE RAPPRESENTANZA!

La nomina è stata disposta il 13.9.13,con procedura d’urgenza, dal dottor Stefano Biasioli,segretario generale della Confedir,la più grande confederazione dei dirigenti pubblici,e include la funzione di responsabile confederale per l’attuale Area V di contrattazione.

L’intera associazione sindacale-professionale DIRIGENTISCUOLA esprime il proprio plauso e pone sicuro affidamento nella sua comprovata coriacea determinazione a far valere la voce dei dirigenti scolastici in occasione delle trattative,commissioni,comitati ai quali viene convocata o invitata a partecipare la Confederazione.

Se,per intanto,nel periodo del prorogato blocco delle retribuzioni  – sino al 31 dicembre 2014 – dovessero avviarsi i negoziati per il propedeutico rinnovo contrattuale della parte normativa,finalmente la dirigenza scolastica potrà scrollarsi di dosso l’umiliazione di essere rappresentata esclusivamente da sindacati generalisti di comparto e di presunte,e prevalenti,”alte professionalità”,per rivendicare con forza il suo diritto ad essere trattata  come dirigenza “normale”,ciò è a dire dirigenza “vera” e non fittizia(in sostanza: non dirigenza); di conseguenza dismettendo l’aureola di dirigenza speciale o specifica,che finora l’ha inchiodata in uno stato di minorità.

In concreto,si potrà e si dovrà ora rivendicare,senza se e senza ma,  la collocazione della dirigenza scolastica nella medesima area contrattuale di tutti i dirigenti pubblici dello stesso datore di lavoro, il MIUR,  dove già vi figurano la “generica” dirigenza amministrativa e l’eterea dirigenza tecnica, che poi dirigenza non è neanche sotto il duplice profilo formale e sostanziale, bensì mera attributaria di “posizioni dirigenziali” (potrebbe dirsi, dirigenza quoad pecuniam). E, di conseguenza, si  combatterà il tentativo, dei sindacati generalisti di comparto e di autoproclamatisi più autorevoli rappresentanti di (soli?) dirigenti scolastici, di rieditare,per prosaici calcoli di bottega sotto le suggestive formule di “dirigenti della conoscenza” o di “dirigenti delle autonomie funzionali” o di consimili baggianate, la riserva indiana di una distinta area.

La rottura del dogma della specificità dovrà altresì comportare la naturale ricollocazione nella comune sede contrattuale – sempre come avviene per la dirigenza “normale” – della disciplina inerente la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi, cui correlare la sostanziosa e non simbolica retribuzione di risultato, secondo i differenziati parametri, se positiva, della c.d. riforma Brunetta: per il tramite di un modello standard di valutazione, con eventuali opportuni adattamenti, ma sempre improntati ad essenzialità, linearità, semplicità, maneggevolezza; come avviene per tutta la dirigenza amministrativa e tecnica, di seconda e di prima fascia, sino ai capidipartimento (e le cui funzioni nessuno può sproloquiare che siano più semplici e/o meno complesse, quantomeno per quel che concerne le responsabilità, di quelle esercitate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche ).

Sicché va mandato al macero l’ultimo (il quinto?, il sesto?) degli iperconcettuosi,molesti protocolli escogitati negli ultimi anni e tutti puntualmente abortiti sul nascere; che, sulle coordinate del recente regolamento del Sistema nazionale di valutazione, prefigura un dispositivo mutuato dalla sperimentazione nazionale VALeS, nel cui interno c’è un capitolo per la SOLA valutazione dei dirigenti scolastici e priva di qualsivoglia apprezzabile ricaduta economica,essa sostanziandosi piuttosto in una sorta di permanente consulenza-assistenza a figli di un dio minore e che sembra avere l’unico scopo di legittimare le funzioni,e la stessa esistenza,di altre figure istituzionali: da tutti i sindacati rappresentativi, autorevoli o meno, supinamente accettata ,al di là di qualche fugace, ed ipocrito, distinguo.

Vedremo se la pentiade rappresentativa sosterrà questi obiettivi strategici e dirimenti: Hic Rhodus,hic salta! E magari la categoria potrebbe battere un colpo,provando a  liberarsi da antichi legami, da tutele improprie e da inconferenti paure, per guadagnarsi l’autostima e la considerazione sociale che, in definitiva, sarà riuscita a meritare.

“Sostegno: non un’ora di meno!”

Sostegno: non un’ora di meno!” – ANIEF invia le istruzioni operative per i ricorsi gratuiti volti all’immediata attivazione delle ore di sostegno in deroga

 

Inviate dall’ANIEF le istruzioni operative rivolte alle famiglie degli alunni con handicap grave cui il MIUR ha negato la corretta assegnazione delle ore di sostegno per questo anno scolastico. I genitori, i dirigenti scolastici e i docenti che ne hanno fatto espressa richiesta all’ANIEF scrivendo a sostegno@anief.net stanno ricevendo in queste ore tutte le istruzioni da trasmettere alle famiglie interessate per procurare la documentazione necessaria al ricorso e ottenere l’immediato contatto con un nostro legale.

 

Sono già numerose le richieste ricevute dal nostro sindacato per la tutela dei diritti dei più deboli contro l’inaccettabile ingiustizia loro perpetrata dal MIUR. Il Ministero dell’Istruzione ogni anno sistematicamente attribuisce alle scuole un numero di ore assolutamente insufficiente a coprire il reale fabbisogno degli alunni in situazione di gravità e costringe i Dirigenti Scolastici ad attribuire loro un numero di ore inferiore rispetto a quanto certificato e richiesto dal P.E.I. e dalla Diagnosi Funzionale.

 

L’ANIEF, promuovendo l’iniziativa “Sostegno: non un’ora di meno!”, ha deciso di dire “Basta!” a questa prevaricazione da parte del Ministero dell’istruzione che, con l’inaccettabile e vergognosa giustificazione di “questioni di bilancio”, viola i fondamentali diritti dei nostri alunni più deboli. Il nostro sindacato ha, quindi, messo gratuitamente a disposizione di questi ragazzi e delle loro famiglie tutta l’esperienza dei propri legali sull’intero territorio nazionale, in modo che i Tribunali Amministrativi Regionali possano riconoscere d’urgenza in loro favore l’assegnazione di un docente di sostegno per l’intero orario di servizio settimanale dell’insegnate (rapporto 1:1) nel pieno rispetto del reale fabbisogno didattico-educativo dell’alunno.

 

L’ANIEF ricorda che è ancora possibile aderire all’iniziativa e chiedere le istruzioni operative scrivendo a sostegno@anief.net sia da parte delle famiglie direttamente interessate, sia da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici che vogliono attivarsi in prima persona per segnalare i casi di alunni in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/92) cui è stata negata la corretta attribuzione delle ore di sostegno. Per effettuare la segnalazione sarà sufficiente inviare una email a sostegno@anief.net avente: PER OGGETTO Sostegno negato – Richiesta istruzioni operative” e la città da cui proviene la segnalazione e PER CONTENUTO la denominazione e la sede della scuola da cui proviene la segnalazione e il numero degli alunni con disabilità grave che hanno ricevuto meno ore di sostegno rispetto a quelle richieste in sede di gruppo misto o GLH operativo.

 

L’ANIEF registra con soddisfazione la partecipata adesione all’iniziativa anche da parte di tanti docenti e Dirigenti Scolastici che, dimostrando di rappresentare la parte migliore della scuola pubblica italiana, stanno collaborando attivamente con il nostro sindacato per garantire ai propri alunni quanto il MIUR ha negato loro: una scuola che aiuta i propri figli più deboli e che non li abbandona in nome di “questioni di bilancio”.

Finalmente il Miur si ricorda dei Modelli Viventi dei licei artistici

Finalmente il Miur si ricorda dei Modelli Viventi dei licei artistici
Un altro importante successo della mobilitazione di Cobas/Inidonei/ITP/Precari/Materia Alternativa/Modelli Viventi/Quota96

Così come sono riuscite a sbloccare i posti dei precari amministrativi e tecnici, le ripetute mobilitazioni e proteste dei docenti “inidonei” hanno anche contribuito a far ottenere ai Modelli Viventi un importante riconoscimento. Finalmente (vedi “Nudi alla meta”, Cobas n. 51 settembre/ottobre 2013, http://www.cobas-scuola.it/Giornale/2013/N.-51-Settembre-Ottobre-2013-GIORNALE-DEI-COMITATI-DI-BASE-DELLA-SCUOLA), è stata accolta – seppure ancora parzialmente – la nostra proposta relativa all’assunzione e al pagamento di quanto spettante ai modelli viventi dei Licei Artistici.
Infatti, lo scorso 12 settembre, il Miur ha inviato a tutti i Licei Artistici e agli Uffici scolastici regionali la Nota prot. 6223/2013 con la quale chiede di conoscere “il totale dettagliato dei compensi dovuti al personale che ha svolto le mansioni di modello vivente nell’a.s. 2012/13”.
Con questa Nota il ministero mette fine a un colpevole silenzio dell’amministrazione centrale nei confronti dei Licei che in questi anni hanno ripetutamente richiesto chiarimenti sui fondi da destinare all’assunzione dei modelli viventi e anche all’illegittimo comportamento di molti dirigenti scolastici e d.s.g.a. che ritenevano di non dover più applicare l’O.M. n. 14/2000 e successive modifiche, comportamento che ha innescato numerosi contenziosi in tutta Italia a tutela dei diritti dei modelli viventi.
Per evitare che analoghi illegittimi ritardi, o peggio, omissioni si verifichino anche nell’a.s. appena iniziato, invitiamo tutti i Licei Artistici a predisporre e inviare al Miur, insieme al fabbisogno relativo allo scorso a.s. 2012/2013, anche la previsione di spesa per l’a.s. 2013/2014.
Per monitorare l’effettivo avanzamento di questa procedura invitiamo i modelli viventi a vigilare sull’applicazione della Nota prot. 6223/2013 e a segnalare le eventuali anomalie alle nostre sedi territoriali o alla mail cobas.comitati.di.base.scuola@gmail.com
Nei prossimi giorni incontreremo nuovamente i dirigenti del ministero per valutare la situazione e proporre le modifiche necessarie da apportare alla O.M. n. 14/2000.