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Decreto MBACT 9 luglio 2014

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto MBACT 9 luglio 2014

Criteri e modalita'  di  accesso  al  «Fondo  mille  giovani  per  la
cultura». (14A07099) 

(GU n.217 del 18-9-2014)

 
 
 
   IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                                  e 
 
 
  IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto  l'art.  1  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  recante
«Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva  di  crescita»  e,  in  particolare,   i   commi   34-36,
concernenti la disciplina dei tirocini d'orientamento e formativi; 
  Visto il decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  99,  recante  «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della questione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre  misure  finanziarie  urgenti»,  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 5-bis, che,  al  fine  di  sostenere  la
tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per  l'anno  2014,
presso il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1  milione  di
euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla
promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori  delle
attivita' e dei servizi per la  cultura  rivolti  a  giovani  fino  a
ventinove anni di eta'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e province  autonome  di
Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida  in  materia  di
tirocini», sancito nella seduta della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano del 24 gennaio 2013; 
  Considerato che, ai sensi del  citato  art.  2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 99, con decreto del Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, devono  essere  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; 
  Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di  cui  all'art.
2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  99,  non  consente
l'attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che  la
dicitura «Fondo mille giovani  per  la  cultura»  va  necessariamente
intesa come indicativa di un auspicio e della possibilita' di erogare
in futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall'art.  7  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; 
  Ritenuto  quindi,  anche  in  considerazione  della  necessita'  di
promuovere attivita' formativa di alto livello nel settore dei beni e
delle attivita' culturali, di impiegare le prime  risorse  del  Fondo
straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99,  per  tirocini  formativi  e  di  orientamento
destinati a 150 giovani particolarmente qualificati; 
  Ritenuto pertanto, al fine di attrarre  i  giovani  piu'  capaci  e
meritevoli, di parametrare  l'indennita'  per  la  partecipazione  al
programma di tirocini formativi e di orientamento  all'importo  delle
borse di dottorato nelle universita' italiane,  stabilendone  percio'
l'entita' nella misura di 1.000 euro lordi, comprensivi  della  quota
relativa alla copertura assicurativa; 
  Visto il decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre  2013,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e,   in
particolare, l'art. 1, che prevede l'utilizzo dei giovani tirocinanti
nei settori delle attivita' e dei servizi per la cultura  di  cui  al
progetto «Mille giovani per la cultura»: 
    a) nell'ambito del piano strategico elaborato dall'Unita' «Grande
Pompei», nonche' a  supporto  delle  attivita'  della  Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta (commi 6 e 10); 
    b) nell'ambito del piano  strategico  di  sviluppo  del  percorso
turistico-culturale integrato delle residenze borboniche (comma 13); 
  Ritenuto quindi necessario, nell'attivazione dei tirocini  prevista
dal citato decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112,  rispondere  alle
esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di
Pompei, Ercolano  e  Stabia  e  delle  residenze  Borboniche,  e  con
specifico  riferimento  al  complesso   della   Reggia   di   Caserta
nell'ambito  del  progetto  di  riassegnazione  degli  spazi   e   di
restituzione alla sua destinazione culturale, educativa e museale, di
cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  che  prevede
il ricorso ai giovani tirocinanti del «Fondo  mille  giovani  per  la
cultura» per la realizzazione di tale progetto; 
  Ritenuto necessario  attivare  i  tirocini  anche  nell'ambito  dei
programmi di intervento in aree colpite da  calamita'  naturali,  con
particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e  nello  specifico  della
citta' di L'Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali  sono  tuttora  in
corso   operazioni   di   recupero   e   restauro   del    patrimonio
storico-artistico, anche al fine  di  accelerare  il  ripristino  del
servizio di fruizione pubblica e di potenziare l'offerta culturale; 
  Ritenuto  necessario  altresi'  attivare  i  tirocini   anche   per
promuovere attivita' formativa nei  settori  degli  archivi  e  delle
biblioteche nell'intero territorio nazionale, settori  in  condizione
di particolare sofferenza, e per  i  quali,  anche  alla  luce  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22  aprile  2014,
per la declassifica e per il versamento  straordinario  di  documenti
all'Archivio centrale dello Stato, e' divenuta necessaria  e  urgente
la formazione di nuove risorse specializzate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura» 
 
  1. L'accesso al Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 5-bis,
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene  sulla  base
dei criteri e delle modalita' individuate dal presente decreto. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  di  seguito  Ministero,  promuove
tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fino a ventinove
anni di eta', che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti
specifici, finalizzati a sostenere attivita' di tutela,  fruizione  e
valorizzazione del patrimonio culturale, presso: 
    a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di  Pompei,
Ercolano e Stabia e  l'Unita'  «Grande  Pompei»  (50  giovani)  e  la
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta (20 giovani) - bando n. 1; 
    b) la Direzione regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici
dell'Abruzzo (15  giovani)  e  la  Direzione  regionale  per  i  beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani) - bando n.
2; 
    c)  (bando  n.   3)   l'Archivio   centrale   dello   Stato,   le
soprintendenze archivistiche e gli  archivi  di  Stato  presenti  sul
territorio nazionale, nonche' presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze (50 giovani) - bando n. 3. 
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
  1. Per accedere alla selezione e' richiesto il  diploma  di  laurea
specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno  105/110
in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti
in base alla normativa vigente: 
    a) per i 50 tirocini presso la Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unita' «Grande  Pompei»
(bando n. 1): 
  archeologia; 
  architettura; 
  archivistica e biblioteconomia; 
  geologia; 
  ingegneria ambientale; 
  ingegneria civile; 
  ingegneria informatica; 
  scienza e tecnologia per i beni culturali; 
  scienze forestali e ambientali; 
  altre discipline, se in possesso di diploma delle  scuole  di  alta
formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la
conservazione  ed  il  restauro,  l'opificio   delle   pietre   dure,
l'Istituto centrale di patologia del libro, nonche' della  Scuola  di
specializzazione in beni archivistici e librari  o  delle  scuole  di
archivistica, paleografia e diplomatica  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli  archivi
di Stato; 
    b) per i 20 tirocini presso la  Soprintendenza  speciale  per  il
patrimonio storico, artistico ed  etnoantropologico  e  per  il  polo
museale della citta' di Napoli e della Reggia di  Caserta  (bando  n.
1): 
  architettura; 
  beni culturali; 
  economia e gestione dei beni culturali; 
  scienza e tecnologia per i beni culturali; 
  scienza della comunicazione; 
  storia dell'arte; 
  tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 
  altre discipline, se in possesso di diploma delle  scuole  di  alta
formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la
conservazione  ed  il  restauro,  l'opificio  delle  pietre  dure   e
l'Istituto centrale di patologia del libro; 
    c) per i 30 tirocini presso la Direzione  regionale  per  i  beni
culturali e paesaggistici dell'Abruzzo e la Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (bando n. 2): 
  architettura; 
  beni culturali; 
  economia e gestione dei beni culturali; 
  ingegneria civile; 
  scienza e tecnologia per i beni culturali; 
  storia dell'arte; 
  tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 
  altre discipline, se in possesso di diploma delle  scuole  di  alta
formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la
conservazione  ed  il  restauro,  l'opificio  delle  pietre  dure   e
l'Istituto centrale di patologia del libro; 
    d) per i 50 tirocini presso l'Archivio centrale dello  Stato,  le
soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato e  le  biblioteche
nazionali (bando n. 3): 
      archivistica e biblioteconomia; 
      altre discipline, se in possesso di  diploma  delle  scuole  di
alta  formazione  e  di  studio  che  operano  presso  la  Scuola  di
specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo istituite presso gli  archivi
di Stato. 
  2. E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equipollenti,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno  dei   titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
 
          Bandi di selezione e presentazione delle domande 
 
  1. I bandi di selezione n. 1 e n. 2 sono pubblicati, a  cura  della
Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli   affari   generali,
l'innovazione, il bilancio e il personale  del  Ministero,  entro  30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, sul  sito  internet  istituzionale  del  Ministero  e  delle
strutture presso cui avranno luogo i tirocini. I bandi sono corredati
dai progetti  formativi  dei  tirocini  predisposti  dalle  strutture
ospitanti, trasmessi alla Direzione  generale  per  l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e  il  personale  del
Ministero entro 20 giorni dalla data  di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  2. Il bando di selezione n. 3 e' pubblicato, corredato dai progetti
formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a  cura
della Direzione generale per l'organizzazione, gli  affari  generali,
l'innovazione, il bilancio e il personale  del  Ministero,  entro  45
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, sul  sito  internet  istituzionale  del  Ministero  e  delle
strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fine di individuare
le sedi presso  le  quali  far  svolgere  l'attivita'  formativa  nel
settore degli archivi e delle  biblioteche,  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale,  l'Archivio
centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di
Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie  strutture  e
le Biblioteche nazionali di Roma  e  Firenze  presentano  i  relativi
progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale  per  gli
archivi e alla Direzione generale per le  biblioteche,  gli  istituti
culturali  ed  il  diritto  d'autore.  I  progetti  sono  valutati  e
selezionati  dalla  Direzione  generale  competente,   al   fine   di
predisporre un'offerta formativa di alta qualita' e  distribuita  sul
territorio nazionale. L'offerta, che indica le  strutture  presso  le
quali saranno attivati i tirocini e il  numero  di  giovani  ad  esse
destinate, e' pubblicata unitamente al bando di selezione. 
  3. I tre bandi di selezione  fissano  la  data  e  il  luogo  dello
svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalita'  di
presentazione della domanda di partecipazione. 
  4. Le domande di partecipazione debbono pervenire entro  30  giorni
dalla pubblicazione del  bando.  Per  i  tirocini  presso  l'Archivio
centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e  gli  archivi
di Stato, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e  presso
le direzioni regionali  di  Abruzzo  e  Emilia-Romagna,  i  candidati
possono indicare  un  ordine  di  preferenza  tra  le  sedi  indicate
nell'offerta formativa; resta fermo che, al fine di attivare tutti  i
tirocini messi a bando, le direzioni competenti possono distribuire i
giovani tirocinanti tra le diverse strutture. 
                               Art. 4 
 
 
                         Procedura selettiva 
 
  1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 
  2. I seguenti titoli, con i  relativi  punteggi,  sono  considerati
valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti: 
    a) laurea: 
  110 e lode - punti 14; 
  110 - punti 12; 
  109 - punti 10; 
  108 - punti 8; 
  107 - punti 4; 
  106 - punti 2; 
  b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i
diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto  della
selezione: fino a 20 punti; 
  c) titolo  di  dottore  di  ricerca  nelle  materie  oggetto  della
selezione: 30 punti; 
  d) diplomi rilasciati dalle scuole  operanti  presso  gli  Istituti
centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo: fino a 20 punti; 
  e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei
beni e delle attivita' culturali: fino a 20 punti; 
  f) pubblicazioni: fino a 20 punti. 
  I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione  della
domanda di partecipazione. 
  3.  Sono  ammessi  alla  fase  successiva  i  candidati  che  hanno
conseguito il punteggio piu' elevato, in un numero pari al triplo del
contingente previsto da ciascun bando;  sono  altresi'  ammessi  alla
seconda fase  tutti  i  candidati  che  si  collocano  a  parita'  di
punteggio per titoli nell'ultimo posto utile in ciascuna graduatoria. 
  4. I candidati di cui alle graduatorie del  precedente  comma  sono
ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le  conoscenze  e
competenze  con  riguardo  alle  attivita'  oggetto  dello  specifico
progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 
  5. Al termine della procedura di selezione,  i  candidati  che,  in
base alla somma del punteggio derivante dai titoli  e  del  punteggio
conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in
relazione al contingente previsto da  ciascun  avviso  di  selezione,
sono ammessi al tirocinio.  A  parita'  di  punteggio  conseguito  in
ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato  anagraficamente
piu' giovane. 
  6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro  30  giorni
dal termine ultimo per il ricevimento  delle  domande.  La  Direzione
generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il
bilancio e il  personale  del  Ministero,  ufficio  responsabile  del
procedimento, accertata la regolarita' delle  procedure,  approva  le
graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria e'  pubblicata  sul  sito
internet istituzionale del Ministero e  delle  strutture  presso  cui
avranno luogo i tirocini. 
                               Art. 5 
 
 
                            Prerequisiti 
 
  1. La selezione dei tirocinanti e' effettuata previa verifica della
sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti: 
    a)  limite  di  eta'  di  cui  all'art.  2,  comma   5-bis,   del
decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 
    b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati  membri
dell'Unione  europea,  ovvero  stato  di   familiare   di   cittadini
comunitari non avente la cittadinanza di uno  Stato  membro  che  sia
titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  dello  status  di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
    c) assenza di precedenti  penali  incompatibili  con  l'esercizio
delle attivita' da svolgere nell'ambito dei tirocini formativi di cui
all'art. 1 del presente decreto; 
  d) titolo di studio e votazione di cui all'art.  2,  comma  1,  del
presente decreto; 
  e) almeno un titolo di studio - tra  quelli  indicati  all'art.  4,
comma 2, lettere a), b), c)  e  d)  -  conseguito  entro  i  12  mesi
precedenti l'inizio del tirocinio. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. La Commissione giudicatrice per  la  selezione  dei  tirocinanti
destinati  a  Pompei,  alla  Soprintendenza  speciale  per   i   beni
archeologici di Pompei,  Ercolano  e  Stabia  e  alla  Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e
per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di  Caserta
(bando n. 1) e' composta: 
  a) dal Soprintendente speciale per i beni archeologici  di  Pompei,
Ercolano e Stabia; 
  b) dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli  e
della Reggia di Caserta; 
  c) dal Direttore generale del progetto Pompei, o da persona da  lui
designata, scelta tra il personale dell'Unita' Grande Pompei; 
  d) da un dirigente o un funzionario della  Soprintendenza  speciale
per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, selezionato dal
Soprintendente d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c); 
  e) da un dirigente o un funzionario della  Soprintendenza  speciale
per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico  e  per  il
polo museale della citta'  di  Napoli  e  della  Reggia  di  Caserta,
selezionato dal Soprintendente d'intesa con i soggetti  di  cui  alle
lettere a) e b). 
  2. La Commissione giudicatrice per  la  selezione  dei  tirocinanti
destinati  alla  Direzione  regionale  per   i   beni   culturali   e
paesaggistici dell'Abruzzo e alla  Direzione  regionale  per  i  beni
culturali  e  paesaggistici  dell'Emilia  Romagna  (bando  n.  2)  e'
composta: 
  a) dal Direttore regionale per i  beni  culturali  e  paesaggistici
dell'Abruzzo; 
  b) dal Direttore regionale per i  beni  culturali  e  paesaggistici
dell'Emilia-Romagna; 
  c) dal direttore della Direzione  generale  per  il  paesaggio,  le
belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee o da persona da lui
designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 
  d) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i
beni  culturali  e  paesaggistici   dell'Abruzzo,   selezionato   dal
direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere b)  e
c); 
  e) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna,  selezionato  dal
direttore regionale d'intesa con i soggetti di cui alle lettere a)  e
c). 
  3. La Commissione giudicatrice per  la  selezione  dei  tirocinanti
destinati all'Archivio  centrale  dello  Stato,  alle  soprintendenze
archivistiche, agli archivi di Stato  e  alle  biblioteche  nazionali
(bando n. 3) e' composta: 
  a) dal direttore della Direzione generale per le  biblioteche,  gli
istituti culturali ed il  diritto  d'autore,  o  da  persona  da  lui
designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 
  b) dal direttore generale per gli  archivi  o  da  persona  da  lui
designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 
  c) dal Sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato; 
  d) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per gli  archivi
designato dal CUN; 
  e) da un dirigente o un funzionario della Direzione generale per le
biblioteche,  gli  istituti  culturali  ed   il   diritto   d'autore,
selezionato dal direttore generale della  stessa  Direzione  d'intesa
con i soggetti di cui alle lettere b) e c). 
  4. La partecipazione ai lavori delle commissioni  giudicatrici  non
da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun
tipo. 
                               Art. 7 
 
 
               Condizioni di svolgimento del tirocinio 
 
  1. La durata dei tirocini e' di sei mesi. 
  2.  Ai  tirocinanti  e'  corrisposta,  per  la  partecipazione   al
tirocinio, una indennita' mensile di importo pari a 1.000 euro lordi,
comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa. 
  3. Alla conclusione  del  programma  formativo,  e'  rilasciato,  a
coloro che lo abbiano portato a termine,  un  apposito  attestato  di
partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive  procedure
selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio  dell'attestato
di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione  da  parte
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  4.  I  tirocinanti  non  possono  ricoprire   i   ruoli   necessari
all'organizzazione  dell'Istituto  ospitante,   ne'   sostituire   il
personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia, maternita' o
ferie. L'ammissione al tirocinio non da' luogo alla  costituzione  in
alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e  i  percorsi
formativi,  possono  essere  stipulati  accordi  con  enti   pubblici
territoriali nonche' con le  Universita',  le  istituzioni  dell'Alta
formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e  gli
altri  enti  e  istituzioni  culturali,  nonche'  con  fondazioni   e
associazioni interessate  alla  tutela  ed  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale. 
                               Art. 8 
 
 
                        Normativa applicabile 
 
  1.  Per  quanto  non   disposto   dal   presente   decreto,   trova
applicazione,  anche  con  riferimento  alle  garanzie  assicurative,
quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini»  approvate
con l'accordo del 24 gennaio  2013  tra  il  Governo,  le  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano. 
  2.  Le  risorse  finanziarie,  necessarie  per  la  promozione  dei
tirocini di  formazione  e  orientamento  indicati  all'art.  1,  non
possono superare i limiti dello stanziamento  previsto  dall'art.  2,
comma 5-bis, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99.  Le   risorse
finanziarie  possono  essere  incrementate  anche  sulla  base  degli
apporti dei  soggetti  aderenti  agli  accordi  di  cui  al  comma  5
dell'art. 7 del presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                            Franceschini 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 3258 

Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, Prot. n. 548

Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, Prot. n. 548

Proroga, per l’a.s. 2014/2015, dell’utilizzazione di personale scolastico presso la Facoltà di Scienze della Formazione primaria, nonché presso le Facoltà interessate all’erogazione di tirocini formativi attivi

Decreto Ministeriale 1 luglio 2014

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 1 luglio 2014

Definizione  dei  posti  disponibili  a  livello  nazionale  per   le
immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni  sanitarie  per
l'anno accademico 2014-2015. (Decreto n. 528). (14A06034) 

(GU n.178 del 2-8-2014)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1, n.  11),  che,  a  seguito  della
modifica  apportata  dal  decreto  legge  16  maggio  2008,  n.   85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
istituisce il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244» che,  all'articolo  1,  comma  5,  dispone  il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, con  le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 3, comma
1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo  al
«Riordino della disciplina in materia sanitaria» e,  in  particolare,
l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione  del  personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene  in
sede  ospedaliera,  ovvero  presso  altre  strutture   del   Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private  accreditate  e  l'articolo
6-ter, che dispone che, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il
Ministro  della  salute,  sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  la  Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei   medici
chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi  professionali
interessati,  determina  il  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario
nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine, tra gli altri,  al
personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della
riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli  accessi  ai
corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  afferente
alle «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di  autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»; 
  Visto il decreto interministeriale  19  febbraio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009,  n.119,  attinente  alla
«Determinazione delle classi dei corsi di laurea per  le  professioni
sanitarie, ai sensi del decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270»; 
  Visto l'articolo 39, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero», come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge
14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 2004, n. 271; 
  Visto l'articolo 46, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante  «Regolamento  recante
norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'articolo 42,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Viste le disposizioni interministeriali in data 24 marzo  2014  con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per l'a.a. 2014-2015; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2014-2015, previsto dalle predette disposizioni; 
  Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n.  85,  concernente
"Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e
laurea magistrale a ciclo unico  ad  accesso  programmato  a  livello
nazionale  per  l'anno  accademico  2014-2015  e,   in   particolare,
l'articolo 7; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  delle  professioni
sanitarie per l'anno accademico  2014-2015  che  il  Ministero  della
Salute  ha  effettuato  ai  sensi   dell'art.   6-ter   del   decreto
legislativo. n. 502/1992,  trasmessa  dallo  stesso  Ministero  della
salute in data 15 maggio 2014 alla Conferenza per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  province  autonome  in  vista  dell'Accordo
formale; 
  Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome ha reso il previsto  Accordo
formale in data 12 giugno 2014; 
  Considerata la  necessita'  di  emanare  il  presente  decreto  per
consentire la pubblicazione del bando di concorso  di  ammissione  ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma  1,  della  richiamata
legge n. 264 del 1999; 
  Visto il potenziale formativo cosi' come  deliberato  dagli  Atenei
con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264 del 1999; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta   formativa   delle   universita'   con    il    fabbisogno
professionale; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione  del
sistema  universitario   e   della   ricerca,   reso   con   delibera
presidenziale n. 11 del 27 giugno 2014; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di  cui
all'art.3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999; 
  Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di
accogliere per ogni singola professione l'offerta formativa  definita
dalle universita', qualora risulti a livello nazionale  inferiore  al
fabbisogno professionale e di ridurre, altresi',  la  stessa  offerta
qualora  risulti  superiore  al  fabbisogno  nazionale,   anche   con
riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione. 
  Ritenuto di definire la  programmazione  anche  con  riguardo  alle
esigenze delle regioni e delle province autonome sul  cui  territorio
non sono attivati i corsi di laurea; 
  Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico  2014-2015
il numero dei posti disponibili a livello nazionale per  l'ammissione
ai corsi di laurea delle  professioni  sanitarie  e  di  disporre  la
ripartizione degli stessi fra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2014-2015, il numero dei posti disponibili
a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea  delle
professioni sanitarie degli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti in  Italia  di  cui  all'articolo  39  del  citato  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e'  definito,  come  di  seguito
indicato per ciascuna classe  di  afferenza  e  tipologia  di  corso,
secondo  la  ripartizione  di   cui   alle   tabelle   allegate   che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali del 24 marzo 2014 citate in premessa. 
                               Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione   degli   studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria  di  merito   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 citato in  premessa,  nei  limiti
dei corrispondenti posti di cui alle  tabelle  allegate  al  presente
decreto. 
  2. Ciascuna universita' dispone  l'ammissione  degli  studenti  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito nel limite del contingente ad essi  riservato  definito  nelle
ricordate disposizioni del 24 marzo 2014. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2014 
    
    
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Allegato

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 105

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 105

Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina, ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (14G00117) 

(GU n.170 del 24-7-2014)

 

 Vigente al: 8-8-2014

 

 
 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'articolo 36, comma 1,  come  modificato  dall'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento  concernente
le  modalita'  per   l'ammissione   dei   medici   alle   scuole   di
specializzazione in medicina»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014; 
  Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
6162 del 27 giugno 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e  successive
modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione  in  medicina  e   chirurgia.   Restano   ferme   le
disposizioni che consentono l'accesso  dei  laureati  non  medici  ad
alcune delle predette scuole. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per universita', gli  atenei  e  gli  istituti  di  istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di  studio
aventi valore legale; 
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34  a
46 del citato decreto  legislativo  n.  368  del  1999  e  successive
modificazioni; 
    c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    e) per area,  ciascuna  delle  aree,  medica,  chirurgica  e  dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le  tipologie  di
scuola  ai  sensi   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 1°  agosto  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario
n.  176,  o  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis,  del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; 
    f) per tipologia  di  scuola,  lo  specifico  tipo  di  corso  di
specializzazione, compreso nelle classi  e  nelle  tre  aree  medica,
chirurgica  e  dei  servizi  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto  2005,  o
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,  da  emanare
ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  n.
368 del 1999 e successive modificazioni; 
    g) per  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  della
tipologia di scuola,  uno  o  piu'  settori  scientifico-disciplinari
specifici  della  figura   professionale   propria   del   corso   di
specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la
voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel  citato
decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del  citato
articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del  1999  e
successive modificazioni; 
    h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1; 
    i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui  all'articolo
4. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ammissione alla scuola 
 
  1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami
bandito entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno  con  decreto  del
Ministero per il numero di posti determinati ai  sensi  dell'articolo
35, comma 2, del decreto legislativo n. 368  del  1999.  Al  concorso
possono partecipare i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  in  data
anteriore al termine di scadenza per la presentazione  delle  domande
di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a  pena
di  esclusione,  di  superare  l'esame  di  Stato   di   abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine
fissato per l'inizio delle attivita'  didattiche  delle  scuole.  Nel
bando sono indicati i posti disponibili  presso  ciascuna  scuola,  i
temi di studio sui  quali  sono  predisposti  i  quesiti,  gli  esami
fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in  relazione  a
ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i  criteri  di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5,  il  calendario,
la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione  della  prova
d'esame. Il bando disciplina, altresi', le  modalita'  relative  alla
scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine  della
successiva iscrizione in relazione alla posizione  nella  graduatoria
nazionale, in modo da  garantire  ai  candidati  la  possibilita'  di
concorrere  all'accesso  fino  a   due   tipologie   di   scuole   di
specializzazione   per   ciascuna   area,   nonche'   le   istruzioni
applicative, di carattere tecnico  informatico,  sulle  modalita'  di
somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi  necessarie
a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. 
  2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola,  si  svolge  non
prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
  3. La domanda per partecipare alla prova  di  selezione,  corredata
della documentazione  prevista  dal  bando,  e'  presentata  per  via
telematica al Ministero nei tempi e con  le  modalita'  previste  nel
bando stesso.  Ciascun  candidato  e'  tenuto  al  versamento  di  un
contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. 
  4. In relazione al numero di domande pervenute  e  comunque  almeno
venti giorni prima  della  prova  di  esame,  con  provvedimento  del
competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le
sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame. 
                               Art. 3 
 
 
                            Prova d'esame 
 
  1. La prova d'esame si svolge  telematicamente  ed  e'  identica  a
livello nazionale con riferimento a  ciascuna  tipologia  di  scuola.
Essa consiste in una prova scritta che prevede la  soluzione  di  110
quesiti a risposta multipla, ciascun quesito  con  quattro  possibili
risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte
le tipologie di scuola e  viene  svolta  in  unica  data  e  medesimo
orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70  quesiti
su argomenti  caratterizzanti  il  corso  di  laurea  di  medicina  e
chirurgia. Il  bando  puo'  prevedere  un  punteggio  minimo  per  il
superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti,
con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di  scenari
predefiniti, di dati clinici, diagnostici  e  analitici,  di  cui  30
quesiti comuni a tutte  le  tipologie  di  scuola  appartenenti  alla
medesima area e  10  quesiti  specifici  per  ciascuna  tipologia  di
scuola. Essa e' svolta in una o piu' sedi, nella stessa data  e  allo
stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area. 
  2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata  al
Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti  con  comprovata
competenza in materia,  individuati  nel  rispetto  dei  principi  di
imparzialita' e trasparenza e tenuti al piu'  rigoroso  rispetto  del
segreto d'ufficio. 
  3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte  della  prova  e
dei 30 quesiti di area della  seconda  parte  della  prova  determina
l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta,  di  0
per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni  risposta  errata.  La
valutazione dei 10 quesiti di  ciascuna  tipologia  di  scuola  della
seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di
+2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non  data  e  di
-0,60 per ogni risposta errata. 
  4.  Non  sono  ammessi,  durante  la   prova   del   concorso,   la
consultazione di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  e  l'uso  o  la
detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o
telematici, pena l'esclusione dal concorso. 
  5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle  prove  di  esame
nonche' al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di  cui
all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni  sede  in  cui  si
svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con  il  compito
di assicurare il corretto svolgimento delle prove. 
                               Art. 4 
 
 
                        Commissione nazionale 
 
  1. Con decreto del Ministro e'  costituita,  presso  il  Ministero,
un'unica Commissione  nazionale,  tenuta  al  piu'  rigoroso  segreto
d'ufficio,   composta   da   un   direttore   di   una   scuola    di
specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque  professori
universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati  fra
professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento  delle
tipologie di scuola rientranti nella relativa  area.  La  Commissione
nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui  all'articolo
5,  ai  fini  dell'attribuzione  del  relativo  punteggio   e   della
approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia
di scuola da parte del Ministero. 
                               Art. 5 
 
 
           Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli  fino
a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13  punti  per  il
curriculum degli  studi.  I  punti  che  il  singolo  candidato  puo'
ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli  studi  sono
determinati secondo i seguenti criteri: 
    a) Voto di laurea - fino a 2 punti: 
      Voto 110 e lode = 2 punti; 
      Voto 110 = 1,5 punti; 
      Voto da 108 a 109 = 1 punto; 
      Voto da 105 a 107 = 0,5 punti. 
    b) Curriculum - fino a 13 punti: 
      b.1)  Media  aritmetica  complessiva  dei  voti   degli   esami
sostenuti - fino a 5  punti.  I  punti  sono  attribuiti  secondo  la
seguente scala valutativa: 
        Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti; 
        Media dei voti ≥ 29 = 4 punti; 
        Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti; 
        Media dei voti ≥ 28 = 2 punti; 
        Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto. 
      b.2) Punti per  voto  ottenuto  negli  esami  fondamentali  del
percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a
5 punti. I punti sono assegnati sulla base del  voto  ottenuto  negli
esami  fondamentali  del   percorso   di   laurea   e   negli   esami
caratterizzanti la tipologia di scuola  di  specializzazione  per  la
quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola,  in
numero non superiore a cinque. I punti  sono  attribuiti  secondo  la
seguente scala valutativa: 
        1 punto per ogni 30 o 30 e lode; 
        0,7 punti per ogni 29; 
        0,5 punti per ogni 28; 
        0,2 punti per ogni 27. 
      b.3) Altri  titoli  -  fino  a  3  punti.  I  titoli  non  sono
riconoscibili e  computabili  ai  concorrenti  gia'  in  possesso  di
diploma di specializzazione, ne'  ai  concorrenti  gia'  titolari  di
contratto di specializzazione per un periodo minimo  di  un  anno.  I
punti vengono attribuiti come segue: 
        1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina  specifica
che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola,  debitamente  documentata  secondo  quanto
indicato nel bando; 
        2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
specifica  che  comprenda  i  settori   scientifico-disciplinari   di
riferimento  della  tipologia  di  scuola,  debitamente   documentata
secondo quanto indicato nel bando. 
  2. Il Ministero  redige  una  graduatoria  nazionale  per  ciascuna
tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo
757  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni,  sono
ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in  relazione  al
numero dei posti disponibili, si siano collocati in  posizione  utile
nella  relativa  graduatoria  nazionale  sulla  base  del   punteggio
complessivo riportato. Al fine  di  consentire  la  formazione  e  lo
scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella  domanda
di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi
universitarie per le quali intende concorrere.  Le  graduatorie  sono
rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento  delle
prove. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato  che  ha
ottenuto il maggior  punteggio  complessivo  nella  prova  di  esame,
quindi il candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior  punteggio  nella
seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti  specifici  di
ciascuna tipologia di  scuola,  in  caso  di  ulteriore  parita',  il
candidato con minore eta' anagrafica. In caso  di  rinuncia,  mancata
immatricolazione secondo le modalita' indicate dal  bando  o  mancato
superamento dell'esame di Stato di abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attivita'  didattiche  ai  sensi  del  comma  3,  subentra  il
candidato che segue nella graduatoria,  fermo  restando  che,  tra  i
candidati ammessi alle scuole di  specializzazione,  e'  precluso  lo
scambio di sede. 
  3. Con il decreto ministeriale di  assegnazione  dei  contratti  di
formazione  specialistica  e'  indicata  la  data  di  inizio   delle
attivita' didattiche delle scuole di specializzazione. 
  4. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in  aggiunta  ai
contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali,
ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o  privati,  nel  rispetto
del numero complessivo di posti  per  i  quali  sono  accreditate  le
scuole e  del  fabbisogno  di  specialisti  a  livello  nazionale.  I
contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano  comunicati  al
Ministero prima della pubblicazione del bando per  il  relativo  anno
accademico. I contratti sono  comunque  assegnati  sulla  base  della
graduatoria  di  cui  al  comma  2.  Le  universita'  assicurano   il
finanziamento di tali contratti per tutta  la  durata  del  corso  di
specializzazione e  provvedono  al  relativo  onere  con  le  risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. 
                               Art. 6 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 6 marzo 2006, n. 172. 
                               Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente regolamento si applica  ai  concorsi  per  l'accesso
alle scuole di  specializzazione  banditi  successivamente  alla  sua
entrata in vigore. 
  2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il termine
del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma  2,  e'  fissato  al  31
luglio 2014. Le relative prove di  esame  si  svolgono  entro  il  31
ottobre 2014. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 2904 

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, Prot. n. 525

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, Prot. n. 525

Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Adottato ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, AOOUFGAB Prot. n. 524

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, AOOUFGAB Prot. n. 524

Registrato alla Corte dei Conti, in data 8 settembre 2014 – foglio 4046

Consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2014/2015

organico_ds_7714

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 19, comma 2;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 dicembre 2005, n. 246, che ha abrogato, tra l’altro, la legge 19 marzo 1955, n. 160 “norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l’articolo 8, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e i relativi decreti attuativi;
SENTITE le organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art. 1
Oggetto

  1. Sono costituite, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. Ai fini dell’inserimento del personale docente nelle graduatorie nazionali di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente decreto.

 

Art. 2
Soggetti ammessi

1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.

 

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all’articolo 2, devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:

  • a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;
  • c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
  • d) di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
  2. Non possono partecipare alla procedura:
  • a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  • b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
  1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 4
Costituzione delle graduatorie

  1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto. Per concorso selettivo si intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla costituzione di una graduatoria utile all’attribuzione di incarichi di insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e di secondo livello nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 508 del 1999.
  2. Il candidato, per ogni tre anni accademici di effettivo insegnamento, può produrre domanda di inserimento anche in altra graduatoria nazionale, per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto e purché abbia svolto attività di insegnamento, secondo quanto stabilito dal presente articolo, nella materia per la quale chiede l’inserimento in graduatoria.
  3. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie diverse, l’inserimento nelle graduatorie nazionali avviene per quell’insegnamento per il quale il candidato abbia prestato la maggioranza del servizio.
  4. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni accademici ciascuno su materie diverse senza che sia possibile individuare la maggioranza del servizio prestato, l’inserimento avviene nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso candidato tra le diverse materie di insegnamento prestato.
  5. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie prima ricomprese in un’unica classe di concorso, poi scorporata per effetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito nella graduatoria nazionale dal medesimo scelta, ovvero in più graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti. Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un’unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell’inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare.

 

Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’Allegato A, deve essere indirizzata alla competente istituzione, così come individuata nella tabella di cui all’Allegato C, e presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive ivi indicate deve essere presentata con le modalità telematiche indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 5.
3. La presentazione delle domande si articola in due fasi successive:

  • a) preliminare registrazione del personale interessato. Tale operazione può essere effettuata secondo le procedure di cui all’apposita sezione “istanze on line – presentazione delle istanze via web – registrazione” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  • b) compilazione della domanda;
  • c) inserimento della domanda via web. La suddetta operazione può essere effettuata dal 2 luglio 2014 e fino al 31 luglio 2014, nella sezione dedicata “istanze on line – presentazione delle istanze via web – inserimento” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  1. Nel modello di domanda (allegato A) devono essere dichiarati:
  • a) nome e cognome;
  • b) il codice di settore e l’insegnamento, specificando prima o seconda fascia, relativo alla graduatoria cui si intende partecipare desumibili dall’allegato B;
  • c) il luogo e la data di nascita;
  • d) la residenza anagrafica;
  • e) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC);
  • f) il codice fiscale;
  • g) di godere dei diritti politici;
  • h) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  • i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • l) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • m) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • n) di aver presentato domanda di partecipazione anche per l’insegnamento di ____________ presso l’istituzione _______________.
  1. Ogni eventuale successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione. L’istituzione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
  2. In ogni istituzione, sede di svolgimento della procedura, è nominato ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 6
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione (Allegato A)

  1. I candidati devono dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero inclusione nelle graduatorie di istituto e tre anni accademici di insegnamento;
b) titoli di servizio, di studio e culturali.

  1. I titoli di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo devono essere posseduti dal candidato entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 2. Gli ulteriori titoli di cui alla lettera b) devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5.

  2. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della competente istituzione, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse.

  3. Non è consentito ai candidati far riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
  4. I titoli relativi alla riserva dei posti o alla preferenza nelle graduatorie in caso di parità di punteggio devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fermo restando l’obbligo di presentazione in modalità cartacea, entro gli stessi termini, direttamente all’istituzione dove è stata presentata la domanda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta o tramite PEC, di certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva o di precedenza nonché i servizi prestati nelle istituzioni di pari livello, statali o riconosciute, dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

Art. 7
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

  1. E’ inammissibile e comporta, pertanto, l’esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 5.
  2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3.
  3. L’esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, dal Direttore generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale competente in materia di AFAM l’elenco dei candidati distinti per disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando copia della domanda e della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8
Commissioni

1. Le commissioni, con il compito di valutare i titoli di studio, culturali e di servizio, preposte alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 1 sono costituite dal Direttore amministrativo, in qualità di Presidente, dell’Istituzione competente per insegnamento, come individuata nell’allegato C, da un docente di ruolo indicato dal Consiglio Accademico e, su indicazione del Direttore amministrativo, da un componente dell’ufficio amministrativo con qualifica non inferiore a assistente, che svolge anche le funzioni di segretario. Qualora nell’Istituzione non sia presente il Direttore amministrativo (EP2), la commissione è regolarmente costituita con il Direttore di ragioneria (EP1).
2. Le commissioni redigono i processi verbali di tutte le operazioni svolte, firmati da tutti i componenti la commissione.

 

Art. 9
Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali

  1. La valutazione dei titoli di servizio e dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla commissione sulla base delle seguenti indicazioni:

A) Titoli di servizio:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 2,40
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a)max di punti 3,60)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino a max punti 2,40)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 1,20
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti
2,40)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.2) Servizio prestato in una delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l’inserimento. E’ valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale:
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 1,20
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a), max di punti 1,80)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 0,60
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,15
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti 1,20)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,15
(fino a max punti 0,60)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
– la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
– per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altra tipologia contrattuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
Il servizio prestato negli Istituti superiori musicali non statali ex pareggiati deve riferirsi a “scuole” pareggiate al tempo della prestazione del servizio.

B) Titoli di studio e culturali:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
1) diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea magistrale: punti 4,00
2) diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali non statale ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica, o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea triennale
Tale titolo può essere valutato solo in assenza del titolo indicato al punto 1).
Per istituzione di pari livello dell’Unione europea si intende l’istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all’estero.
punti 3,00
3) per ogni altro diploma aggiuntivo di cui ai punti 1) e 2) punti 2,00
4) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.
a) per l’insegnamento cui si riferisce la graduatoria:
b) per ogni insegnamento diverso:
punti 4,00
punti 2,00
5) dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali: punti 2,00
6) per ogni altro titolo di specializzazione, master di I o II livello, perfezionamento post lauream, per ogni Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione biennale rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica: punti 2,00

 

Art. 10
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

  1. Le Commissioni inseriscono i dati e le dichiarazioni indicate nelle domande sul sistema informatico del CINECA che rilascia, a tal fine, apposita funzione. Terminato l’inserimento, il sistema elabora i punteggi secondo le indicazioni di cui all’articolo 9 e forma graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento che sono rese pubbliche sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni, entro il 25 settembre 2014.
  2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ciascun interessato può presentare reclamo scritto alla Commissione competente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione procede alla rettifica della graduatoria; la Commissione può inoltre procedere anche d’ufficio alla rettifica della stessa.
  3. Decorso tale termine, le Commissioni istituite per ciascun insegnamento trasferiscono le graduatorie alla Direzione generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che approva in via definitiva le graduatorie e le pubblica sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sul sito dell’istituzione.
  4. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive nel sito internet del Ministero.

 

Art. 11
Utilizzazione della graduatoria

  1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fino alla emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento approvate con decreto direttoriale 16 ottobre 2001 e alle graduatorie nazionali costituite in attuazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

 

Art. 12
Ricorsi
1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni.

 

Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura.

 

 

Art. 14
Norme finali
1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto è pubblicato sito internet del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Roma, 30 giugno 2014

IL MINISTRO
F.to Stefania Giannini

Allegati

Decreto MEF 26 giugno 2014

Ministero dell‘Economia e delle Finanze

Decreto MEF 26 giugno 2014

Modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall’anno di imposta 2012, ai sensi dell’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

SCUOLA NON STATALE
Imposta Municipale Propria ( IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Le recenti disposizioni emanate in materia di IMU e di TASI prevedono che gli enti non commerciali devono presentare un’unica dichiarazione sia per l’IMU sia per la TASI.
Per quanto concerne l’esenzione dal pagamento dell’ IMU e della TASI relativamente alle Attività Didattiche nel modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali è precisato quanto segue.
Le attività didattiche sono quelle dirette all’istruzione e alla formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
Lo svolgimento delle predette attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni con disabilità, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.
Tra le attività didattiche sono ricomprese le “iniziative sperimentali” denominate “sezioni primavera”, istituite dall’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Pertanto, se le predette sezioni sono istituite nelle scuole paritarie dell’infanzia, le stesse sono da considerarsi come le altre sezioni per l’infanzia funzionanti nelle scuole stesse.
Relativamente alla compilazione del Quadro B del modello di dichiarazione IMU-TASI si riassumono qui di seguito le istruzioni per la compilazione del secondo riquadro.
Detto riquadro prevede, al primo rigo, l’indicazione del Cm, vale a dire il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria e quella del Cms, vale a dire il costo medio per studente pubblicato nella tabella sottostante che costituisce il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito richiesto dalla vigente normativa per l’esenzione dal pagamento dell’IMU e della TASI

Tabella. Spesa Annuale per studente distinta per livello di istruzione (CMS)

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Istruzione secondaria
di primo grado
Istruzione secondaria
di secondo grado
Spesa annua nelle istituzioni educative per studente € 5.739,17 € 6.634,15 € 6.835,85 € 6.914,31

Fonte Education at glance OECD

Per corrispettivo medio (CM) si intende la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie.
Ad esempio se in una scuola dell’infanzia sono presenti 10 bambini per i quali viene corrisposto un importo annuo pari a € 1000 e 5 per i quali viene corrisposto un importo annuo agevolato di € 500, il corrispettivo medio sarà pari a: [(1000 x 10) + (500 x 5)] / 15 = € 833.
Per costo medio per studente (CMS) si intende, invece, l’importo indicato nella Tabella sopra riportata, distinto per settore scolastico.
Se il corrispettivo medio (CM) è inferiore o uguale al costo medio per studente (CMS) , ciò significa che l’attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione.
In questo caso dovrà essere barrato il campo corrispondente al Rigo g) del modello. Dovrà essere contestualmente barrato il campo 13, nel caso in cui nell’immobile venga svolta esclusivamente attività didattica con modalità non commerciali. Se, invece, il corrispettivo medio (CM) risulta superiore al costo medio per studente (CMS), si dovrà barrare il campo relativo al Rigo h) e si dovrà procedere alla determinazione della parte del valore di cui al Rigo f) assoggettabile a IMU e alla TASI.

 

Decreto Ministeriale 20 giugno 2014, Prot. n. 486

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto Ministeriale 20 giugno 2014, Prot. n. 486

Apertura dei termini, per l’a.s. 2014/15, per lo scioglimento della riserva, per l’inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno e per l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti prevista dalle Leggi 68/1999 e 4/2006.

Schema Decreto Interministeriale (20.6.14)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ministero dell’economia e delle finanze

Schema Decreto Interministeriale

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (AT.A) delle istituzioni scolastiche ed educative. Consistenza della dotazione organica relativa all’anno scolastico 2014/2015

Decreto Ministeriale 6 giugno 2014, Prot.n. 375

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare l’articolo 4;

VISTO   il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, concernente regolamento, recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni

VISTO   il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 25 luglio 2013, n. 58, concernente l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) di cui all’articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308, recante disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1° aprile 2014, n. 235, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353 (di seguito, d.m. n. 353 del 2014), recante disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto relative al personale docente ed educativo per gli anni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017;

CONSIDERATO    che il primo ciclo di Tirocinio formativo attivo, di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010, si è concluso e che pertanto gli abilitati tramite il suddetto percorso possono già presentare domanda di inclusione in II fascia delle graduatorie di istituto, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 353 del 2014, entro la scadenza del 23 giugno 2014, fissata dal d.m. n. 353 del 2014, per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017;

CONSIDERATI      i percorsi abilitanti speciali (PAS) già iniziati, per i quali è prevista la conclusione entro il 31 luglio 2014, nonché la sessione estiva per i laureandi in Scienze della Formazione Primaria la cui conclusione è ugualmente prevista per il 31 luglio 2014;

RITENUTO   opportuno garantire la medesima e immediata spendibilità dell’abilitazione, per coloro che conseguono il titolo abilitativo entro il 31 luglio 2014, senza tuttavia far slittare il termine per la presentazione delle domande, per evitare aggravi istruttori in capo alle istituzioni scolastiche in vista dell’imminente avvio del prossimo anno scolastico 2014-2015;

CONSIDERATO    che è possibile garantire tale immediata spendibilità del titolo attraverso la presentazione, con riserva, della domanda per l’inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

RITENUTO   pertanto, che la presentazione, con riserva, delle domande contempera l’esigenza di assicurare nelle scuole il servizio di personale docente qualificato senza pregiudicare però la regolarità delle operazioni legate all’avvio del prossimo anno scolastico 2014-2015;

CONSIDERATO    inoltre, che l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 131 del 2007, ha cadenza triennale e che quindi i titoli, ad eccezione del titolo di abilitazione, e il servizio prestato non possono che essere quelli conseguiti alla data del 23 giugno 2014, termine per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie di istituto di cui al d.m. n. 353 del 2014;

CONSIDERATO    che il conseguimento del titolo abilitativo entro il 31 luglio 2014 consente lo scioglimento della riserva e quindi l’inserimento a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;

CONSIDERATO    altresì, che il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine del 31 luglio 2014 determina la decadenza della domanda presentata con riserva;

 

 

D E C R E T A

 

Art. 1

Oggetto

 

  1. Con il presente decreto sono ammessi a presentare, con riserva, domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto anche gli aspiranti, già iscritti ad un percorso abilitante, che conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento entro il 31 luglio 2014.

 

 

Art. 2

Destinatari

 

  1. Possono presentare domanda con riserva per l’inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto gli aspiranti che conseguono l’abilitazione entro il 31 luglio 2014, al termine dei seguenti percorsi:

a)    corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sia vecchio sia nuovo ordinamento;

b)    percorsi abilitanti speciali (PAS), di cui all’articolo 15, comma1-bis, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010;

c)     corso diformazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

 

 

Art. 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

 

  1. Gli aspiranti di cui al precedente articolo 2 possono presentare la domanda con riserva nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 7 del d.m. n. 353 del 2014, utilizzando i modelli di domanda e le procedure di cui al medesimo d.m. n. 353 del 2014.
  2. I suddetti soggetti che presentano domanda con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia, poiché tale richiesta è priva di effetti fino allo scioglimento della riserva stessa, devono comunque presentare, per gli insegnamenti di interesse e al fine di poter ottenere l’inclusione in III fascia nelle more dello scioglimento della riserva, i relativi modelli A/2 e A/2 bis, di cui al d.m. n. 353 del 2014, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B.

 

 

Art. 4

Valutazione dei titoli e del servizio

  1. Gli aspiranti di cui all’articolo 2 sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, Tabella A, prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 308 del 2014.
  2. Restano tuttavia valutabili, oltre al titolo di abilitazione, i titoli conseguiti e il servizio svolto entro il termine del 23 giugno 2014, data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di cui al d.m. n. 353 del 2014.

 

 

Art. 5

Scioglimento della riserva

 

  1. Coloro che abbiano presentato domanda con riserva e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2014, sono tenuti a comunicare all’istituzione scolastica destinataria della domanda l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione.
  2. La comunicazione del conseguimento del titolo abilitativo entro il 31 luglio 2014 determina lo scioglimento della riserva e l’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
  3. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 31 luglio 2014 fa decadere la domanda presentata con riserva e gli aspiranti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di III fascia, purché sia stata presentata la relativa domanda.

 

 

Art. 6

Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme citate in premessa e, in particolare, al d.m. n. 353 del 2014.
  2. Resta fermo che a coloro che conseguono il titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 è garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.m. n. 353 del 2014.
  3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete intranet.

 

 

 

Il Ministro

Stefania Giannini

Decreto Interministeriale 5 giugno 2014

Decreto Interministeriale 5 giugno 2014

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero dell’economia e delle finanze

Avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell’art.8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.