Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015
Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015
Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 216
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a.a. 2014/2015
Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 217
Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2014/2015
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014
Modalita' e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in lingua inglese, anno accademico 2014-2015. (14A01907)
(GU n.59 del 12-3-2014)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4, commi 1 e 1 bis; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 46; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 11) e comma 5; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica", come modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85 recante "Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15"; Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011/2014 e successivi aggiornamenti; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Disposizioni attuative della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento" e, in particolare, le allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; Vista la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilita' (CNUDD) del 30 gennaio 2014; Visto il parere favorevole espresso in data 20 febbraio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali; Considerata la specificita' didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la necessita' di definire regole di accesso e di valutazione per l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneita' a livello internazionale e la tempestiva disponibilita' della graduatoria finale; Ritenuta la necessita' di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti, in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Universita' italiane; Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle Universita' italiane; Valutata l'opportunita' di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione; Sentite le Universita' interessate; Tenuto conto che nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno accademico 2014/2015 e' prevista una riserva di posti per gli studenti stranieri riferita alle predette disposizioni del 18 maggio 2011 e successivi aggiornamenti; Ritenuto di svolgere la prova selettiva per l'ammissione ai corsi di cui al presente decreto entro il mese di aprile 2014, al fine di coordinare le procedure e promuovere il ruolo del sistema universitario italiano in ambito internazionale; Considerato che, in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno che sara' comunicato dal Ministero della Salute, si ritiene opportuno attribuire provvisoriamente a ciascun Ateneo interessato dalla graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all'80% di quelli attribuiti nell'anno accademico 2013/2014; Considerato che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto, sara' determinato il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo; Ritenuto di dover assicurare il tempestivo avvio delle attivita' didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2014/2015; Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2014/2015, le modalita' e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Per l'anno accademico 2014/2015, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese a seguito del relativo accreditamento avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. I posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2014/2015, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella che segue. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 18 maggio 2011 e successivi aggiornamenti, citati in premessa. Parte di provvedimento in formato grafico 3. Il numero dei posti messi a concorso puo' essere incrementato, nei limiti del fabbisogno e della disponibilita' degli Atenei, dal successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio per l'anno accademico 2014/2015, in conformita' a quanto previsto dalla legge 264/1999.
Art. 2 Prova di ammissione 1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 citato nelle premesse, sia gli studenti stranieri residenti all'estero, e' unica. 2. Essa e' predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) che si avvale di Cambridge Assessment. 3. Le procedure relative all'effettuazione della prova sono indicate nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale; ventitre' (23) quesiti di ragionamento logico; quindici (15) quesiti di biologia, dieci (10) quesiti di chimica e otto quesiti (8) di fisica e matematica. 5. La prova di ammissione si svolge il giorno 29 aprile 2014 presso gli atenei italiani, nonche' nelle sedi estere di cui al comma 6. Le iscrizioni alla prova possono essere effettuate dal 3 marzo al 3 aprile 2014 alle ore 15:00 (GMT +1) per tutte le sedi. Il giorno 8 aprile 2014 saranno pubblicate sui siti rispettivamente del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi, con l'indicazione delle aule, in cui si svolgera' la prova. 6. La prova ha inizio nelle diverse sedi secondo quanto riportato nella seguente tabella. Parte di provvedimento in formato grafico Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di 100 minuti.
Art. 3 Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie che nel test abbiano raggiunto la soglia minima di venti (20) punti. 2. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri: a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; c) 0 punti per ogni risposta non data; 3. Il Cineca sulla base del punteggio calcolato dalla Cambridge Assessment ai sensi del comma 2, redige una graduatoria unica nazionale per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i cittadini stranieri residenti all'estero e' definita dalle Universita'. 4. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica; b) prevale il possesso, entro la data di chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato 3; non verra' riconosciuto alcun titolo preferenziale ai candidati che, pur avendo superato l'esame di lingua, non siano in possesso alla data di chiusura dell'iscrizione al test della certificazione ufficiale; c) in caso di ulteriore parita', prevale lo studente che sia anagraficamente piu' giovane. 5. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato 2, la graduatoria si chiude alla data del 1° ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.
Art. 4 Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA 1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non piu' di 3 anni da strutture accreditate nel Paese di origine. A tali studenti e' concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30 per cento in piu' rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art. 2, comma 6. 3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto di eventuali situazioni di handicap o di DSA degli studenti segnalate dagli Atenei interessati.
Art. 5 Trasparenza delle fasi del procedimento 1. I bandi di concorso sono emanati con decreto Rettorale entro il giorno 27 febbraio 2014 e prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I bandi di concorso definiscono le modalita' relative agli adempimenti per l'accertamento dell'identita' degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli Atenei.
Art. 6 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del trattamento dei dati personali forniti da ciascuno studente. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2014 Il Ministro: Carrozza
Allegato n. 1 (Prova di ammissione) 1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) si avvale di Cambridge Assessment, in collaborazione con CINECA, per le procedure di iscrizione on line al test. 2. Il MIUR si avvale di Cambridge Assessment per la predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia svolto in lingua inglese. Tali plichi saranno pari al numero di candidature presentate entro le ore 15.00 (GMT+1) del 3 aprile 2014 presso gli atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Universita' di Napoli che offrono un corso di Medicina e Chirurgia in lingua inglese, aumentato del dieci per cento. 3. Cambridge Assessment provvede anche alla stampa di "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo. 4. Cambridge Assessment determina il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova di ammissione svolta nei predetti Atenei e nelle sedi estere. 5. Cambridge Assessment provvede entro il 16 aprile 2014 alla consegna alla sede del CINECA delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova nelle sedi in Italia, nonche' della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Il CINECA, a decorrere dall'avvenuta consegna, appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli di istruzione alla compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione d'esame anche prima dell'effettuazione della prova. 6. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal MIUR, al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonche' della scatola/e contenente i "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte". 7. Cambridge Assessment e' responsabile per le sedi estere del sistema di sicurezza delle scatole contenenti il materiale utile alla prova prevista. 8. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Universita' di Napoli delegano la Cambridge Assessment, che assume la responsabilita' della correttezza delle procedure, a rappresentare l'Universita' alla prova di ammissione presso le sedi estere. 9. Nella giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione o il responsabile d' aula nelle sedi degli Atenei italiani e nelle sedi estere sorteggia fra i candidati presenti in aula due studenti e verifica con loro l'integrita' delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, inoltre, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrita' delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione e' sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati. 10. Nel caso in cui uno o piu' candidati segnalino eventuali irregolarita' in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula, ne verifica l'attendibilita' e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare nel verbale d'aula, unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere resi al Ministero unitamente a quelli non utilizzati. I plichi annullati dalla Commissione sono restituiti all'Ateneo. 11. Ogni plico predisposto da Cambridge Assessment contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) una busta vuota, provvista di finestra trasparente; e) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo dell'area riservata del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; 12. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati al punto 11 lett. b), c) e d) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo anagrafico e, conseguentemente dell'intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni sullo stesso modulo, a meno che non si creino difficolta' di identificazione del candidato. Detta anagrafica infatti, rimane agli atti degli Atenei. 13. Il bando di concorso, predisposto da ciascun Ateneo, deve prevedere che: a) a decorrere dal 3 marzo 2014 e fino alle ore 15 del 3 aprile 2014 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale www.universitaly.it. In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul sito universitaly indicando il proprio indirizzo di posta elettronica, e a fornire, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le quali intendono far valere la prova e l'eventuale possesso di certificazione. Qualora il candidato intenda sostenere la prova in una sede italiana la prima opzione diventa automaticamente la sede presso la quale sara' sostenuta la prova medesima. Tali opzioni sono irrevocabili dalle ore 15.00 (GMT+1) del 3 aprile 2014, termine di chiusura delle iscrizioni. Tale procedura e' obbligatoria ai fini dello svolgimento della prova, pena l'esclusione dalla stessa. Nel caso i candidati intendano sostenere la prova all'estero devono altresi' indicare una sede estera tra quelle di cui all'art. 2, comma 6 del decreto; b) il pagamento del contributo per sostenere la prova selettiva segue le modalita' pubblicate sul sito all'apertura delle iscrizioni; c) gli studenti, in caso di utilizzo di piu' aule, vengano distribuiti per eta' anagrafica, eccezione fatta per i gemelli; d) per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera; e) e' fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova; f) lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla; g) e' offerta la possibilita' di correggere una (e una sola) risposta eventualmente gia' data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perche' possa essere attribuito il relativo punteggio; h) il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volonta' di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non e' piu' modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta anche se non annerisce la figura circolare la risposta e' considerata non data; i) lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato alla correzione; j) lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato alla determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura. Ai fini della determinazione del punteggio, detta busta e' resa, nelle sedi in Italia, al Presidente o al responsabile d'aula per la successiva consegna a Cambridge Assessment presso la sede del CINECA ed e' resa, nelle sedi estere, alla persona accreditata dalla Cambridge Assessment; k) e' consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova; l) lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR (http://accessoprogrammato.miur.it), le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; m) il candidato presso le sedi estere deve consegnare al responsabile d'aula, separatamente, il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato; i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova e la scheda anagrafica; il responsabile d'aula deve entro il 6 maggio 2014, tramite un Corriere di fiducia, inviare tale materiale all'ateneo indicato come prima opzione da parte del candidato; 14. I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame o il Responsabile del procedimento, qualora: a. venga inserita la scheda anagrafica nella busta; b. la busta contenente il modulo risposte o il modulo stesso risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da un componente della Commissione; c. in tali casi, Cambridge Assessment non procede alla correzione del test e non determina il relativo punteggio. 15. Nelle sedi italiane, il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta da parte di ciascun candidato, deve trattenere, perche' sia conservato dall'Universita', sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti, il seguente materiale: a) il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato; b) i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova; c) la scheda anagrafica. 16. Nelle sedi italiane e estere il responsabile d'aula provvede a redigere verbali d'aula nei quali esporre quanto accaduto qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi. Detti documenti, unitamente al materiale di cui al predetto punto 15 devono essere inviati agli Atenei interessati, perche' siano conservati agli atti nella sede dell'universita'. 17. Al termine della prova svolta sia nelle sedi estere che in quelle italiane, il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, provvede inoltre a: a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o piu' contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare prima dell'inizio della prova l'integrita' delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte; b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori; c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perche' oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 9 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi. 18. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Universita' di Napoli in cui e' stata effettuata la prova consegnano a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 17, lettera a) e quello di cui alla lettera d) per le richieste del MIUR che si dovessero rendere necessarie. 19. La rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza la Cambridge Assessment alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio e' sospesa in attesa delle determinazioni del MIUR o dell'ateneo, in relazione alla tipologia di anomalie. 20. Cambridge Assessment, provvede alla correzione della prova, determina il punteggio di ciascun elaborato e trasmette i risultati al CINECA attraverso l'indirizzo riservato https://accessoprogrammato.CINECA.it/cambridge. 21. Gli atenei inviano al CINECA, in modalita' telematica e attraverso il sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici identificativi della prova. 22. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio ottenuto nel test in ordine decrescente. 23. Le Universita', indicate come prima scelta dai candidati, dopo la pubblicazione dei risultati acquisiscono da Cambridge Assessment i moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.
Allegato n. 2 (accesso ai risultati e graduatoria di merito) 1. Il punteggio e' determinato da Cambridge Assessment secondo le modalita' previste all'art. 3 del decreto, e il CINECA, per conto del MIUR, il giorno 13 maggio 2014 pubblica, garantendo l'anonimato, il punteggio esclusivamente secondo il codice identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure. 2. A decorrere dal giorno della pubblicazione dei risultati, nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali rilasciate il giorno dell'esame, possono prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice. 3. Il giorno 20 maggio 2014 il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle Universita', attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica. 4. Il giorno 27 maggio 2014 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189. 5. Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria: a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta ASSEGNATO ad una sede ed e' tenuto ad immatricolarsi entro i termini stabiliti al punto 7. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo; b) non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato puo' comunque immatricolarsi nella sede e nei termini stabiliti al punto 7, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse. 6. Il giorno 6 giugno 2014, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Universita', sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati. 7. I candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale e' in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilita' con riferimento allo specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro) giorni per immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo quanto sopra riportato. Fatto salvo quanto previsto al punto 12, i candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilita' non decadono dalla graduatoria. Prima dell'acquisizione del titolo di scuola secondaria superiore o della definizione da parte degli atenei del manifesto delle tasse e contributi per l'a.a. 2014/15, l'immatricolazione da parte dei candidati ASSEGNATI o PRENOTATI deve intendersi "sotto condizione" ed avviene a seguito del pagamento della tassa minima di cui al DM 3 febbraio 2014, n. 73. Tale importo sara' successivamente integrato da parte del candidato all'atto del perfezionamento dell'immatricolazione secondo le modalita' stabilite dall'ateneo. La tassa minima di iscrizione sara' rimborsabile solo a coloro che al termine dell'anno scolastico 2013/14 non avranno conseguito il titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado. 8. Entro 5 giorni dal termine di cui al punto 6, e comunque entro le ore 12 del quinto giorno, ogni Universita', mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati. 9. Agli atenei e' consentito procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria, ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonche' della documentata disponibilita' di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione rispetto ai posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo "scorrimento" della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile, solo se comunicate fin quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 10. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai fini di cui ai punti 9 e 10 non e' richiesto il superamento del test esclusivamente a coloro che sono gia' iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana. 11. Il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui al punto 8, procede, in relazione alla posizione di merito ed alle preferenze espresse, alla pubblicazione delle nuove assegnazioni dei candidati con le procedure indicate dai punti da 6 a 8 fino al termine di chiusura della graduatoria di cui all'art. 3, comma 5 del presente Decreto fissato al 1 ottobre 2014. 12. Alla data del 1° ottobre 2014 tutti i candidati in posizione utile in graduatoria con lo status di "assegnato" o "prenotato" sono tenuti ad immatricolarsi entro il termine del 6 ottobre 2014. In caso di mancato rispetto dei termini, i candidati decadono dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. 13. Dal giorno 3 marzo 2014 per le informazioni connesse alle procedure on-line e alle fasi di assegnazione dei posti, sara' attivo presso il CINECA un call center 051/6171959 con il seguente orario: lunedi' - venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Allegato n. 3 Elenco delle certificazioni linguistiche riconosciute ai sensi dell'art. 3 comma 4, lettera b) La frequenza, effettuata o in corso, per almeno un anno scolastico in una scuola con didattica erogata in lingua inglese costituisce certificazione linguistica riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera b).
Allegato n. 4 Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 1. Finalita' del trattamento. Il trattamento dei dati personali richiesti e' finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolto in lingua inglese presso gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Universita' di Napoli. La prova di ammissione e' prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'art. 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni. La legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 44, comma 3 bis, integra l'art. 4 della richiamata legge n. 264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua. 2. Modalita' del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione on-line al test, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - e' curato per le parti di rispettiva competenza da: a) Cambridge Assessment, nella persona del Direttore Admissions Test and Special Testing e da unita' designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Ente; b) CINECA, nella persona del Direttore e da unita' designate dal medesimo Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. Per le sedi in Italia, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, il CINECA riceve dai responsabili delle Universita', presente un rappresentante del MIUR, in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco. Gli elaborati, dopo le operazioni di scansione, sono inviati alla Cambridge Assessment attraverso il sito riservato. Nelle sedi estere gli elaborati sono inviati alla Cambridge Assessment da parte del Responsabile d'aula. Cambridge Assessment provvede alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato e trasmette al CINECA i risultati per codice identificativo della prova attraverso il sito riservato. Il CINECA provvede, conseguentemente, alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato agli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Universita' di Napoli dei punteggi ottenuti dai candidati e dei relativi codici prova perche' le Commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la graduatoria. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo il codice identificativo della prova sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sede universitaria, riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo. 3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. Il conferimento dei dati personali presenti nel modulo anagrafica (Nome,Cognome,Data e Luogo di nascita), che viene trattenuto al termine di ciascuna prova dall'Ateneo, e' obbligatorio per l'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova. Il codice fiscale, nonche' i dati relativi alla nazionalita', alla scelta della sede universitaria e all'eventuale certificazione linguistica sono necessari per la definizione delle graduatorie nazionali. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attivita' connesse alla selezione per l'accesso al corso di laurea e alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria. 4. Titolare del trattamento dei dati. E' titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca cui ci si puo' rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003. 5. Responsabile del trattamento dei dati Per quanto attiene al MIUR: a) Direttore di Admissions Test and Special Testing, designato dal Titolare del trattamento dei dati; b) CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati; c) Unita' di personale degli Enti di cui alle lettere a) e b), designate dai rispettivi Direttori, in qualita' di incaricati del trattamento dei dati. 6. Diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) • L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. • L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. • L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. • L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Allegato A Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese Per l'ammissione ai corsi e' richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale, nonche' della capacita' di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico- matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilita' richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attivita' educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica. Cultura generale e ragionamento logico Accertamento delle capacita' di usare correttamente la lingua inglese e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualita' comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresi' su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo. Biologia La Chimica dei viventi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi. La cellula come base della vita. Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus. La membrana cellulare: struttura e funzioni - il trasporto attraverso la membrana. Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni. Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche. Bioenergetica. La valuta energetica delle cellule: l'ATP. Reazioni di ossidoriduzione nei viventi. I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione. Riproduzione ed Ereditarieta'. Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata. Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni. Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarieta' - modelli di ereditarieta'. Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica. Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X. Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni. Ereditarieta' e ambiente. Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione. Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo. I tessuti animali. Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni. Omeostasi. Chimica La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi. Leggi dei gas perfetti. La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi. Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprieta' periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinita' elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprieta' degli elementi. Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarita' dei legami. Elettronegativita'. Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprieta' dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali. Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica. Le soluzioni: proprieta' solventi dell'acqua, solubilita', i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni. Equilibri in soluzione acquosa. Elementi di cinetica chimica e catalisi. Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni. Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidita', neutralita' e basicita' delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone. Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura. Fisica Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unita' di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unita' di misura (nomi e relazioni tra unita' fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori). Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse). Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravita'. Densita' e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia. Impulso e quantita' di moto. Principio di conservazione della quantita' di moto. Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unita' di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacita' termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica. Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistivita', resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici). Matematica Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprieta'. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprieta'. Radicali e loro proprieta'. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprieta'. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni. Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche. Geometria: poligoni e loro proprieta'. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarita'. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Probabilita' e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilita' e frequenza.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014
Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, anno accademico 2013/2014. (14A01980)
(GU n.61 del 14-3-2014)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed, in particolare, l'art. 14 che prevede la possibilita' per le universita' di disciplinare, con propri regolamenti didattici, corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondarie di secondo grado e l'art. 3, comma 7, che prevede il costante monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 4, comma 3, in base al quale, nell'ambito dell'autonomia didattica, possono essere programmati, anche in considerazione degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono piu' discipline e attivita', nonche' insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299, recante "Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, e in particolare l'art. 3, comma 3, che indica i requisiti occorrenti all'attivazione dei corsi e l'art. 4, che dispone che i corsi siano riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, nonche' consente l'attivazione di specifici corsi nella scuola secondaria di promo grado per i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la medesima scuola secondaria di primo grado; Vista l'offerta formativa in termini di numero di immatricolazioni all'anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo, e svolte le verifiche di conformita' ai requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 settembre 2011; Considerato che i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 249/2010 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, sono attivati per la prima volta nell'anno accademico 2013/2014; Decreta: Art. 1 1. E' autorizzata l'attivazione nell'a.a. 2013/14 dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei limiti dei posti dichiarati nella banca dati RAD, come di seguito elencati:
Art. 2 1. Ciascuna universita' definisce le modalita' di selezione per l'ammissione dei candidati secondo i criteri e i requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 citato in premessa. 2. L'ammissione dei candidati ai corsi e' tassativamente subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella disciplina per la quale si intende conseguire la certificazione e al possesso di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C l del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti sulla base del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 e individuati dal DDG Affari Internazionali del 28 gennaio 2013. 3. I percorsi di cui al presente decreto sono oggetto di costante verifica, monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Miur), dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi), anche sulla base di quanto previsto dal citato DM 30 settembre 2011. L'esito di tale processo e' altresi' valutato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in sede di definizione della relativa offerta formativa per l'a.a. 2014/15. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2014 Il Ministro: Carrozza
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
Decreto Ministero Beni Culturali 19 febbraio 2014
Modalita' per l'accesso gratuito del personale docente nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale. (14A02468)
(GU n.71 del 26-3-2014)
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali»; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica» del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che ha disposto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, modificando la denominazione in Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la «Soppressione della tassa di ingresso ai musei statali»; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato», come modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239; Visti gli articoli 101, 102,103 e 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in particolare, l'art. 16, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le modalita' per l'accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il 2014, nonche' le modalita' di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri; Decreta: Art. 1 Accesso gratuito del personale docente della scuola 1. In attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», consente, in via sperimentale per l'anno 2014 nei limiti del Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero stesso con dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a titolo di recupero delle minori entrate, l'accesso gratuito del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento attestante l'appartenenza alle suddette categorie nonche' l'attivita' professionale in corso di svolgimento. A questo scopo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone un modello di documentazione che le istituzioni scolastiche potranno fornire ai docenti in servizio presso le stesse per consentirne l'identificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2 Monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri e verifica della capienza del Fondo 1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1 e di prevederne la disponibilita' per l'intera durata del periodo sperimentale, il Ministero provvedera' alla rilevazione degli accessi gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ed al monitoraggio dei conseguenti oneri economici, in modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di gratuita'. A tal fine gli istituti di cui all'art. 1 potranno emettere biglietti gratuiti da rilasciare al personale docente con una dicitura che li renda immediatamente riconoscibili. In particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente, saranno rilevati il numero dei biglietti gratuiti emessi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' il conseguente mancato introito riferito a ciascun istituto periferico del Ministero. Gli istituti che hanno affidato i servizi di biglietteria e prenotazione a concessionari esterni, si avvarranno della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero provvedera' a disporre l'assegnazione delle relative risorse. 2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per le altre tipologie di biglietti, all'ufficio statistica del Ministero che effettuera' il monitoraggio complessivo mediante aggregazione per singolo istituto periferico e che provvedera' alla successiva trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo Ministero incaricato di assegnare le risorse di cui all'art. 1 a titolo di rimborso per i mancati introiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate per rimborsare gli istituti, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, dei mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti gratuiti. Le predette risorse saranno destinate alle finalita' indicate dalle diposizioni del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplinano la destinazione degli introiti da bigliettazione. 4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1 per il rimanente periodo di sperimentazione, il Ministero provvedera' a comunicare ai propri istituti la cessazione anticipata del suddetto periodo e, in conseguenza delle ridotte disponibilita', ad assegnare loro una quota percentuale anziche' l'intero ammontare dell'importo spettante. Sara' altresi' cura del Ministero comunicare la predetta cessazione al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, affinche' ne informi il corpo docente. Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2014 Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Bray Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Carrozza Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 655
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 132
Integrazioni e rettifiche al decreto 5 novembre 2013 relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. (14A01493)
(GU n.46 del 25-2-2014)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare, l'art. 18, commi da 8 a 8-sexies; Visto che il comma 8-ter, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico; Vista la tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali a tutte le regioni, ad eccezione della regione Puglia per la quale era in corso un contenzioso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono stati conferiti poteri derogatori ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, per gli interventi di cui alla normativa di riferimento; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e, in particolare, l'art. 6, comma 3, a fronte del quale, per le regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie di cui all'art. 18, comma 8-quater, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 e' prorogato al 30 giugno 2014; Viste le circolari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 24 settembre 2013, n. 18801/Gab e 8 ottobre 2013, n. 10509; Vista la nota 30 ottobre 2013, prot. n. 637, con la quale l'assessore al diritto allo studio e alla formazione della Regione Puglia ha comunicato che il tribunale amministrativo regionale di Lecce, con decreto monocratico del 18 ottobre 2013, n. 505, ha disposto la sospensione della graduatoria predisposta dalla Regione medesima ai sensi del predetto art. 18, comma 8-ter; Vista la successiva nota 16 dicembre 2013, prot. n. 733, con la quale lo stesso Assessore al diritto allo studio e alla formazione, evidenziato il rigetto da parte del Tribunale amministrativo regionale competente, delle istanze di sospensiva, chiede di considerare revocata la sospensione temporanea e di procedere all'assegnazione delle risorse, facenti capo alla Regione Puglia, a favore degli enti locali aventi titolo, come utilmente collocati nella graduatoria regionale riapprovata con determinazione dirigenziale 16 dicembre 2013, n. 261, allegata alla nota medesima; Vista la citata graduatoria predisposta, dalla Regione Puglia e da essa approvata con la citata determinazione n. 261 del 16 dicembre 2013 e inoltrata al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 733 di pari data; Vista la nota della Regione Puglia prot. n. 570 del 24 gennaio 2014, con la quale la stessa regione attesta la rispondenza degli interventi inseriti in graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento e l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti e finalita' richiesti dalla stessa; Ribadito come, a fronte della complessiva normativa di riferimento, non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto gli interventi gia' conclusi o comunque gia' in corso di esecuzione alla data di emanazione dello stesso e che, pertanto, ove erroneamente compresi nella graduatoria regionale, gli stessi non saranno presi in considerazione, con conseguente scorrimento della graduatoria medesima; Vista l'intesa istituzionale raggiunta nella conferenza unificata del 1° agosto 2013 (Rep. atti 84/LU); Vista inoltre la nota 21 novembre 2013, prot. n. PG/2013/290298, con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede la correzione di alcuni errori materiali e inesattezze riguardanti la denominazione delle localita' o delle scuole comprese nella Tabella 5, allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906; Vista altresi', la nota 13 novembre 2013, prot. n. 32672/13, con la quale la Regione Molise chiede che all'intervento relativo al Convitto Nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della Tabella 11 allegata al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 906 del 2013, sia correttamente assegnato l'importo di € 98.000,00 in luogo di quello, erroneamente in essa riportato, pari ad € 96.000,00, con contestuale e conseguente eliminazione del finanziamento di € 2.000,00 a favore del Comune di Ielsi posizionato al n. 18 della graduatoria medesima; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate nel presente dispositivo, la quota di euro 12.000.000,00, assegnata alla regione Puglia sulla base della tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito della somma complessiva di euro 150.000.000 diretta alla realizzazione delle iniziative contemplate dall'art. 18, commi 8-ter e 8-quater del medesimo decreto-legge, e' assegnata sulla base della graduatoria approvata dalla regione Puglia, agli enti locali di cui all'allegata tabella A, costituente parte integrante del presente provvedimento, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali medesimi. 2. L'assegnazione e' effettuata sulla base della graduatoria e, comunque, entro il limite massimo dell'importo previsto per la Regione Puglia dalla tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del 2013. 3. Qualora la Regione abbia inserito nella propria graduatoria interventi che superano in tutto o in parte l'importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede comunque all'assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante.
Art. 2 1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli Enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. 2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2014, l'assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonche' le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.
Art. 3 1. A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli Enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
Art. 4 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 5 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014 adottato ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.
Art. 6 1. La Tabella B allegata al presente decreto sostituisce la Tabella 5 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, ai fini della correzione di errori materiali e inesattezze afferenti alla denominazione delle localita' o delle scuole gia' comprese nella citata Tabella 5. 2. All'intervento relativo al convitto nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013 n. 906, e' assegnato l'importo di € 98.000,00, in luogo di quello erroneamente in essa riportato pari ad € 96.000,00. E' conseguentemente annullato il finanziamento di € 2.000,00 relativo al Comune di Ielsi, collocato al 18° posto della tabella medesima. Roma, 19 febbraio 2014 Il Ministro: Carrozza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, n. 87
Bando nazionale per il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica con particolare riferimento alle aree a maggiore rischio di evasione dell’ obbligo
Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15 (14A01764)
(GU n.55 del 7-3-2014)
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”;
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l’articolo 4 della citata legge n.264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica” così come modificato dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2013, n.986 e in particolare l’articolo 2 con cui si disciplinano le modalità per l’ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-14 e 2014-15;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l’a.a. 2014-2015;
VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti;
TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli “Federico II” e di Pisa;
VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione.
VISTA la proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l’a.a. 2014-2015 ai corsi ad accesso programmato con i rappresentanti del MIUR, dell’Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, la Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, la Conferenza delle Università italiane di Architettura, la Conferenza per l’ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane;
VISTO il parere favorevole espresso in data 30 gennaio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali;
VISTE le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011;
VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 30 gennaio 2014;
CONSIDERATO che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno che sarà comunicato dal Ministero della Salute, si ritiene opportuno attribuire provvisoriamente a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all’80% di quelli attribuiti nell’a.a. 2013/14;
CONSIDERATO che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresì opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE “European Association of Establishments of Veterinary Education”;
CONSIDERATO che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla professione di architetto, si ritiene opportuno consentire a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale di definire provvisoriamente un numero di posti che tenga conto dell’andamento delle immatricolazioni dell’a.a. 2013/14 in relazione ai posti assegnati nel medesimo anno e comunque, in attesa del Decreto Ministeriale di programmazione dei posti per l’a.a. 2014/2015, di stabilire provvisoriamente un numero di posti in misura non superiore all’80% dei posti assegnati nell’a.a. 2013/2014;
CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l’iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto, sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l’inizio dell’a.a. 2014-15;
RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2014-2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;
D E C R E T A:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l’anno accademico 2014-2015, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l’argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. I candidati allievi della Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo all’immatricolazione nell’Università di Pisa all’atto del primo scorrimento.
Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese)
1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria)
1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, tredici (13) di biologia, quattordici (14) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto)
1. La prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quattordici (14) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e nove (9) di Fisica e Matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)
1. Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l’a.a. 2014-15 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
2. La prova in inglese può essere svolta dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all’estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l’ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell’ateneo.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)
1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
2. Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza.
3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all’allegato A.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.
Articolo 8
(Accademie Militari)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell’Accademia Navale di Livorno, dell’Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli “Federico II” tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa in data 27 dicembre 2013 n. 275/1D con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.
Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)
1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana |
8 aprile 2014 |
Medicina Veterinaria | 9 aprile 2014 |
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto |
10 aprile 2014 |
Medicina e Chirurgia in lingua inglese | 29 aprile 2014 |
Corsi di laurea delle professioni sanitarie | 3 settembre 2014 |
Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)
1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.
2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.
3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:
4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002, secondo le procedure di cui all’allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all’estero è definita dalle Università. Per i corsi di cui all’articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero.
5. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
6. Fatto salvo quanto previsto dall’allegato 2, la graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude alla data del 1 ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con Decreto Rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Articolo 13
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.
Articolo 14
(Posti disponibili)
1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 8, 9, 10 e 29 aprile 2014, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell’allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto
Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 64
Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2013/2014 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate (14A03312)
(GU Serie Generale n.97 del 28-4-2014)
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto
Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2013/2014.
Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante rifonna dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la rifonna degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge lO dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO in particolare, l’articolo 1, capoverso «Art. 3, comma 3» e capoverso «Art. 4, comma 1» della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 1, capoverso «Art. 4, comma 1» della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari;
TENUTO CONTO, altresì, che per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al presente decreto, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore;
DECRETA
1. Per l’anno scolastico 2013/2014 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni sono indicate nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto
Decreto Ministeriale 21 gennaio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 23
Intitolazione alla memoria del Maestro e Senatore a vita Claudio Abbado dei premi per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508
Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che:
VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;
VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli connessi all’art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca;
VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012;
TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
VISTO l’art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
VISTO l’art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita “al fine di….migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo della risorse” con riferimento anche all’offerta formativa delle stesse;
VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 e in particolare l’elenco n.1 allegato allo stesso;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 2013-2015;
VISTA la nota MIUR del Capo Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca del 22 novembre 2013, n. 1338 e la delibera ANVUR 3 dicembre 2013, n. 132 aventi ad oggetto “Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi definiti dal DM 30 gennaio 2013, n. 47”.
DECRETA
Art. 1
Ambito di applicazione
Art. 2
Integrazioni e modifiche al DM 47/2013
IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2013, n. 920
Consistenza organica dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2013/2014: registrato alla Corte dei Conti, il 4 dicembre 2013, il D.M. n. 920 del 13 novembre 2013 – Modifica del D.M. n. 689 del 5 agosto 2013
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
– Uff. V –
Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.
Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti
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