Archivi categoria: Decreti ministeriali

Decreto Ministeriale 7 marzo 2014, n. 218

Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015

Decreto Ministeriale 7 marzo 2014, n. 216

Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 216

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria a.a. 2014/2015

Decreto Ministeriale 7 marzo 2014, n. 217

Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 217

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2014/2015

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014

Modalita' e contenuti della prova di ammissione al  corso  di  laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in lingua  inglese,
anno accademico 2014-2015. (14A01907)

(GU n.59 del 12-3-2014)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, recante "Norme di esecuzione del T.U. delle  disposizioni  sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" e, in particolare,
gli articoli 5, 6 e 8; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia  di
accessi  ai  corsi  universitari"  e   successive   modificazioni   e
integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e
4, commi 1 e 1 bis; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni
e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma  5,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante "Regolamento recante norme di attuazione  del  Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286",  e  successive
modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 46; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice
in materia di protezione  dei  dati  personali"  e,  in  particolare,
l'art. 154, commi 4 e 5; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, n. 11) e comma 5; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico"
e, in particolare l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270  recante  "Modifiche   al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita'  e  della
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
9 luglio 2007, n. 155, con il quale sono state definite, ai sensi del
predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004, le  classi  dei  corsi
delle lauree magistrali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca  del  30  gennaio  2013,  n.  47,   recante   "Decreto
Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e Valutazione periodica", come modificato dal decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della  Ricerca  23
dicembre 2013, n. 1059; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca del  5  febbraio  2014,  n.  85  recante  "Modalita'  e
contenuti delle prove di ammissione  ai  corsi  di  laurea  e  laurea
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a  livello  nazionale
a.a. 2014-15"; 
  Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011, con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli  studenti
stranieri  ai  corsi  universitari  per  il  triennio   2011/2014   e
successivi aggiornamenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della  Ricerca  12  luglio  2011,  n.  5669,  recante   "Disposizioni
attuative della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nuove norme in  materia
di disturbi  specifici  dell'apprendimento"  e,  in  particolare,  le
allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e  degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento; 
  Vista   la   mozione   presentata   dalla   Conferenza    Nazionale
Universitaria Delegati per la  Disabilita'  (CNUDD)  del  30  gennaio
2014; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 20  febbraio  2014  dal
Garante per la protezione dei dati personali; 
  Considerata  la  specificita'  didattica  del   corso   di   laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese  e
la necessita' di definire regole di  accesso  e  di  valutazione  per
l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneita'  a
livello  internazionale  e   la   tempestiva   disponibilita'   della
graduatoria finale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  individuare  sedi   estere   per   lo
svolgimento della prova, anche per favorire la  partecipazione  degli
studenti,   in   un'ottica   di   promozione    del    processo    di
internazionalizzazione delle Universita' italiane; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il  MIUR  e  Cambridge  Assessment
ESOL  del  28  febbraio  2012,   con   specifico   riferimento   alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle Universita' italiane; 
  Valutata  l'opportunita'  di   avvalersi   del   CINECA   Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso  alle
procedure di selezione; 
  Sentite le Universita' interessate; 
  Tenuto conto che  nell'ambito  dell'offerta  formativa  per  l'anno
accademico 2014/2015  e'  prevista  una  riserva  di  posti  per  gli
studenti stranieri riferita alle predette disposizioni del 18  maggio
2011 e successivi aggiornamenti; 
  Ritenuto di svolgere la prova selettiva per l'ammissione  ai  corsi
di cui al presente decreto entro il mese di aprile 2014, al  fine  di
coordinare  le  procedure  e  promuovere   il   ruolo   del   sistema
universitario italiano in ambito internazionale; 
  Considerato che, in attesa del perfezionamento delle  procedure  di
determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi
di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  di  Medicina  e   Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi Dentaria  e  Medicina  Veterinaria,  anche  in
relazione al fabbisogno che  sara'  comunicato  dal  Ministero  della
Salute, si ritiene opportuno attribuire  provvisoriamente  a  ciascun
Ateneo interessato dalla graduatoria nazionale  un  numero  di  posti
rispettivamente  pari  all'80%   di   quelli   attribuiti   nell'anno
accademico 2013/2014; 
  Considerato  che  con  successivi  decreti  e  comunque   in   data
antecedente a quella stabilita per l'iscrizione  dei  candidati  alle
prove di ammissione per i corsi di cui  al  presente  decreto,  sara'
determinato il numero definitivo di  posti  disponibili  per  ciascun
corso di laurea e laurea  magistrale  a  ciclo  unico  a  livello  di
singolo ateneo; 
  Ritenuto di dover assicurare il tempestivo  avvio  delle  attivita'
didattiche dei corsi  di  laurea  di  cui  al  presente  decreto  con
l'inizio dell'anno accademico 2014/2015; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2014/2015, le modalita'
e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                        Disposizioni generali 

  1. Per l'anno accademico 2014/2015, l'ammissione degli studenti  al
corso di laurea magistrale a ciclo  unico  in  Medicina  e  Chirurgia
attivato in lingua inglese  a  seguito  del  relativo  accreditamento
avviene  previo  superamento  di  apposita  prova  sulla  base  delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. I posti disponibili per le immatricolazioni al corso  di  laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  in  lingua  inglese
per l'anno accademico 2014/2015, destinati agli studenti comunitari e
non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma  5,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  ripartiti  fra  le
Universita' secondo la tabella che  segue.  Agli  studenti  stranieri
residenti all'estero  sono  destinati  i  posti  secondo  la  riserva
contenuta nel contingente di cui alle disposizioni  interministeriali
del 18 maggio 2011 e successivi aggiornamenti, citati in premessa. 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  3. Il numero dei posti messi a concorso puo'  essere  incrementato,
nei limiti del fabbisogno e della disponibilita'  degli  Atenei,  dal
successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio
per l'anno accademico 2014/2015, in  conformita'  a  quanto  previsto
dalla legge 264/1999.
                               Art. 2 

                         Prova di ammissione 

  1. La prova di ammissione al corso di  laurea  magistrale  a  ciclo
unico  in  Medicina  e  Chirurgia  in  lingua  inglese,  alla   quale
partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di
cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286 citato nelle  premesse,  sia  gli  studenti  stranieri  residenti
all'estero, e' unica. 
  2.   Essa   e'   predisposta   dal    Ministero    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) che si  avvale  di  Cambridge
Assessment. 
  3.  Le  procedure  relative  all'effettuazione  della  prova   sono
indicate nell'Allegato n. 1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60)
quesiti che  presentano  cinque  opzioni  di  risposta,  tra  cui  il
candidato deve individuarne una soltanto,  scartando  le  conclusioni
errate,  arbitrarie  o  meno  probabili,  su  argomenti  di:  cultura
generale  e  ragionamento  logico;  biologia;   chimica;   fisica   e
matematica. Sulla base dei  programmi  di  cui  all'Allegato  A,  che
costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,   vengono
predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale; ventitre'  (23)
quesiti di ragionamento logico; quindici (15)  quesiti  di  biologia,
dieci (10) quesiti  di  chimica  e  otto  quesiti  (8)  di  fisica  e
matematica. 
  5. La prova di ammissione si svolge il giorno 29 aprile 2014 presso
gli atenei italiani, nonche' nelle sedi estere di cui al comma 6.  Le
iscrizioni alla prova possono essere effettuate  dal  3  marzo  al  3
aprile 2014 alle ore 15:00 (GMT +1) per tutte le sedi.  Il  giorno  8
aprile 2014 saranno pubblicate sui siti rispettivamente  del  MIUR  e
degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi, con  l'indicazione
delle aule, in cui si svolgera' la prova. 
  6. La prova ha inizio nelle diverse sedi secondo  quanto  riportato
nella seguente tabella. 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  Per lo svolgimento della prova e' assegnato un tempo di 100 minuti.
                               Art. 3 

  Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 

  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi al corso di  laurea  magistrale  gli  studenti  comunitari  e
stranieri residenti in Italia  di  cui  all'art.  39,  comma  5,  del
decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e,  nell'ambito  della
relativa  riserva  dei  posti,  gli  studenti   stranieri   residenti
all'estero, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'allegato
2 che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono ammessi
ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette categorie  che
nel test abbiano raggiunto la soglia minima di venti (20) punti. 
  2. Per la valutazione della prova sono  attribuiti  al  massimo  90
punti e si tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
    b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
    c) 0 punti per ogni risposta non data; 
  3. Il Cineca sulla base del  punteggio  calcolato  dalla  Cambridge
Assessment ai  sensi  del  comma  2,  redige  una  graduatoria  unica
nazionale per gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia
di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, secondo le procedure di cui all'allegato  2.  La  graduatoria
per i cittadini stranieri  residenti  all'estero  e'  definita  dalle
Universita'. 
  4. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: 
    a) prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti  di  ragionamento  logico,  cultura   generale,   biologia,
chimica, fisica e matematica; 
    b)  prevale  il  possesso,  entro  la  data  di  chiusura   delle
iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all'Allegato  3;
non verra' riconosciuto alcun titolo preferenziale ai candidati  che,
pur avendo superato l'esame di lingua, non  siano  in  possesso  alla
data  di  chiusura  dell'iscrizione  al  test  della   certificazione
ufficiale; 
    c) in caso di ulteriore parita',  prevale  lo  studente  che  sia
anagraficamente piu' giovane. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato 2, la  graduatoria  si
chiude alla data del 1° ottobre 2014. La  condizione  di  idoneo  non
vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa
non scaturisce alcun diritto in relazione  all'accesso  al  corso  di
laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e'  sostenuta
la prova.
                               Art. 4 

      Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA 

  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei  tenendo  conto  delle  singole  esigenze  degli  studenti  in
situazione di handicap, a  norma  della  legge  n.  104  del  1992  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di  apprendimento
(DSA), di cui alla legge  n.  170/2010  citata  in  premessa,  devono
presentare idonea certificazione rilasciata da non piu' di 3 anni  da
strutture accreditate nel  Paese  di  origine.  A  tali  studenti  e'
concesso un tempo aggiuntivo massimo pari al 30  per  cento  in  piu'
rispetto a quello  definito  per  la  prova  di  ammissione,  di  cui
all'art. 2, comma 6. 
  3. Cambridge Assessment organizza la prova presso  le  sedi  estere
tenendo conto di eventuali situazioni di  handicap  o  di  DSA  degli
studenti segnalate dagli Atenei interessati.
                               Art. 5 

               Trasparenza delle fasi del procedimento 

  1. I bandi di concorso sono emanati con decreto Rettorale entro  il
giorno 27 febbraio 2014 e prevedono disposizioni atte a garantire  la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I bandi di  concorso  definiscono  le  modalita'  relative  agli
adempimenti per l'accertamento  dell'identita'  degli  studenti,  gli
obblighi degli  stessi  nel  corso  dello  svolgimento  delle  prove,
nonche' le modalita' in  ordine  all'esercizio  della  vigilanza  sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5,  6  e  8
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ove non diversamente disposto dagli Atenei.
                               Art. 6 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione
                         dei dati personali 

  1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n.  4,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  nella  quale
vengono esplicitate le finalita' e le modalita' del  trattamento  dei
dati personali forniti da ciascuno studente. 
  Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

    Roma, 21 febbraio 2014 

                                                Il Ministro: Carrozza
                                                        Allegato n. 1 

                        (Prova di ammissione) 

    1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
(MIUR) si avvale  di  Cambridge  Assessment,  in  collaborazione  con
CINECA, per le procedure di iscrizione on line al test. 
    2.  Il  MIUR  si  avvale   di   Cambridge   Assessment   per   la
predisposizione dei plichi destinati a ciascun  candidato  contenenti
il materiale relativo alle prove di ammissione  al  corso  di  laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia svolto  in  lingua  inglese.  Tali
plichi saranno pari al numero di candidature presentate entro le  ore
15.00 (GMT+1) del 3 aprile 2014 presso gli atenei di Bari, di Milano,
di Pavia, Roma "la Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e  della  Seconda
Universita' di Napoli che offrono un corso di Medicina e Chirurgia in
lingua inglese, aumentato del dieci per cento. 
    3. Cambridge Assessment provvede anche alla stampa di  "fogli  di
istruzione alla compilazione del modulo risposte" in numero  pari  ai
plichi predisposti per ciascun Ateneo. 
    4. Cambridge Assessment determina il punteggio relativo  ad  ogni
modulo di risposte fornite dai candidati  alla  prova  di  ammissione
svolta nei predetti Atenei e nelle sedi estere. 
    5. Cambridge Assessment provvede entro il  16  aprile  2014  alla
consegna alla sede del CINECA delle scatole  sigillate  in  cui  sono
contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova
nelle sedi in Italia, nonche' della scatola/e contenente i "fogli  di
istruzione alla compilazione  del  modulo  risposte".  Il  CINECA,  a
decorrere dall'avvenuta consegna, appronta  idonee  misure  cautelari
per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che
devono risultare integre all'atto dello svolgimento  della  prova  di
ammissione. La o le scatole contenenti i "fogli  di  istruzione  alla
compilazione di risposte" sono messe a disposizione della Commissione
d'esame anche prima dell'effettuazione della prova. 
    6. Gli Atenei provvedono, secondo  le  indicazioni  che  verranno
comunicate dal MIUR, al ritiro presso  la  sede  del  CINECA  -  alla
presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole  sigillate  in
cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti  che  partecipano
alle prove, nonche' della scatola/e contenente i "fogli di istruzione
alla compilazione del modulo risposte". 
    7. Cambridge Assessment e' responsabile per le  sedi  estere  del
sistema di sicurezza delle scatole contenenti il materiale utile alla
prova prevista. 
    8. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma  "la  Sapienza",
di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Universita' di Napoli  delegano
la  Cambridge  Assessment,  che  assume  la   responsabilita'   della
correttezza delle procedure, a rappresentare l'Universita' alla prova
di ammissione presso le sedi estere. 
    9. Nella giornata d'esame,  prima  dell'inizio  della  prova,  il
Presidente della Commissione o il responsabile  d'  aula  nelle  sedi
degli Atenei italiani e nelle sedi estere sorteggia fra  i  candidati
presenti in aula due studenti e verifica con loro l'integrita'  delle
scatole;  provvede  quindi   all'apertura   delle   stesse   e   alla
distribuzione dei plichi in relazione  al  numero  dei  partecipanti;
consegna  a  ciascun  candidato  il  "foglio   di   istruzione   alla
compilazione del modulo risposte". Ha cura di redigere, inoltre,  una
dichiarazione dalla quale  risulti  l'integrita'  delle  scatole,  il
numero dei plichi assegnati e il numero di quelli  eventualmente  non
utilizzati. Tale dichiarazione e' sottoscritta a  margine  anche  dai
due studenti sorteggiati. 
    10. Nel caso in cui uno  o  piu'  candidati  segnalino  eventuali
irregolarita' in  merito  al  plico  ricevuto,  il  Presidente  della
Commissione  d'esame  o   il   responsabile   d'aula,   ne   verifica
l'attendibilita' e, se necessario,  provvede  alla  sostituzione  del
plico stesso. Detta operazione deve  risultare  nel  verbale  d'aula,
unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da
considerare materiale di scarto, ma devono essere resi  al  Ministero
unitamente  a  quelli  non  utilizzati.  I  plichi  annullati   dalla
Commissione sono restituiti all'Ateneo. 
    11. Ogni plico predisposto da Cambridge Assessment contiene: 
      a) una scheda anagrafica, che presenta un  codice  a  barre  di
identificazione univoca; 
      b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; 
      c) due moduli di  risposte,  ciascuno  dei  quali  presenta  lo
stesso  codice  a  barre  di  identificazione  posto   sulla   scheda
anagrafica; 
      d) una busta vuota, provvista di finestra trasparente; 
      e) un foglio sul quale risultano prestampati: 
        1. il codice identificativo della prova; 
        2. l'indirizzo dell'area riservata  del  sito  web  del  MIUR
(http://accessoprogrammato.miur.it); 
        3. le chiavi personali (username  e  password)  per  accedere
all'area riservata del sito; 
    12. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria  nel  corso
della prova anche di uno solo dei  documenti  indicati  al  punto  11
lett. b), c) e d) comporta la sostituzione  integrale  del  plico  in
quanto contraddistinti dal medesimo  codice  identificativo.  Non  si
provvede alla sostituzione del modulo anagrafico e,  conseguentemente
dell'intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni  o  segni
sullo stesso  modulo,  a  meno  che  non  si  creino  difficolta'  di
identificazione del candidato. Detta anagrafica infatti, rimane  agli
atti degli Atenei. 
    13. Il bando di concorso, predisposto  da  ciascun  Ateneo,  deve
prevedere che: 
      a) a decorrere dal 3 marzo 2014 e fino alle ore 15 del 3 aprile
2014 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente
attraverso la procedura presente nel portale www.universitaly.it.  In
fase di iscrizione i candidati sono tenuti  a  registrarsi  sul  sito
universitaly indicando il proprio indirizzo di posta elettronica, e a
fornire, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le  quali
intendono  far  valere   la   prova   e   l'eventuale   possesso   di
certificazione. Qualora il candidato intenda sostenere  la  prova  in
una sede italiana la prima opzione diventa  automaticamente  la  sede
presso la quale sara' sostenuta la prova medesima. Tali opzioni  sono
irrevocabili dalle ore 15.00 (GMT+1) del 3 aprile  2014,  termine  di
chiusura delle iscrizioni. Tale procedura  e'  obbligatoria  ai  fini
dello svolgimento della prova, pena l'esclusione  dalla  stessa.  Nel
caso i candidati  intendano  sostenere  la  prova  all'estero  devono
altresi' indicare una sede estera tra quelle di cui all'art. 2, comma
6 del decreto; 
      b) il pagamento del contributo per sostenere la prova selettiva
segue le modalita' pubblicate sul sito all'apertura delle iscrizioni; 
      c) gli studenti, in caso di  utilizzo  di  piu'  aule,  vengano
distribuiti per eta' anagrafica, eccezione fatta per i gemelli; 
      d)  per  la  compilazione  del  modulo  risposte  deve   essere
utilizzata una penna nera; 
      e) e' fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari
o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova; 
      f) lo  studente  deve  obbligatoriamente  compilare  la  scheda
anagrafica e sottoscriverla; 
      g) e' offerta la possibilita' di correggere una  (e  una  sola)
risposta eventualmente gia'  data  ad  un  quesito,  avendo  cura  di
annerire  completamente  la  casella  precedentemente   tracciata   e
scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in
una sola delle cinque caselle  perche'  possa  essere  attribuito  il
relativo punteggio; 
      h) il modulo risposte prevede,  in  corrispondenza  del  numero
progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare  che  lo
studente, per dare certezza della volonta' di  non  rispondere,  deve
barrare.  Tale  indicazione,  una  volta   apposta,   non   e'   piu'
modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di
risposta anche se non annerisce la figura circolare  la  risposta  e'
considerata non data; 
      i) lo studente deve annullare,  barrando  l'intero  foglio,  il
secondo modulo di risposte non destinato alla correzione; 
      j) lo studente, a conclusione della prova, deve  aver  cura  di
inserire, non piegato,  nella  busta  vuota,  provvista  di  finestra
trasparente, il solo modulo di risposte destinato alla determinazione
del punteggio  provvedendo,  al  momento  della  consegna,  alla  sua
chiusura. Ai fini della determinazione del punteggio, detta busta  e'
resa, nelle sedi in Italia, al Presidente o  al  responsabile  d'aula
per la successiva consegna a Cambridge Assessment presso la sede  del
CINECA ed e' resa, nelle sedi estere, alla persona accreditata  dalla
Cambridge Assessment; 
      k) e' consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della
conclusione della prova; 
      l) lo studente deve conservare il foglio  contenuto  nel  plico
sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova,
l'indirizzo        del        sito        web        del         MIUR
(http://accessoprogrammato.miur.it), le chiavi personali (username  e
password) per accedere all'area riservata del sito; 
      m) il candidato  presso  le  sedi  estere  deve  consegnare  al
responsabile d'aula, separatamente, il secondo modulo di risposte non
utilizzato e annullato; i fogli in cui risultano stampati  i  quesiti
relativi alla prova e la scheda anagrafica;  il  responsabile  d'aula
deve entro il 6 maggio 2014, tramite un Corriere di fiducia,  inviare
tale materiale all'ateneo indicato come prima opzione  da  parte  del
candidato; 
    14. I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette
ad annullamento da parte della Commissione d'esame o il  Responsabile
del procedimento, qualora: 
      a. venga inserita la scheda anagrafica nella busta; 
      b. la busta contenente il modulo risposte o  il  modulo  stesso
risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da  un  componente
della Commissione; 
      c.  in  tali  casi,  Cambridge  Assessment  non  procede   alla
correzione del test e non determina il relativo punteggio. 
    15. Nelle sedi italiane, il Presidente  della  Commissione  o  il
responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta da
parte di ciascun candidato, deve trattenere, perche'  sia  conservato
dall'Universita', sia ai fini della  formulazione  della  graduatoria
finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta  di  accesso
ai documenti, il seguente materiale: 
      a) il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal
candidato; 
      b) i fogli in cui risultano stampati i  quesiti  relativi  alla
prova; 
      c) la scheda anagrafica. 
    16. Nelle sedi italiane e estere il responsabile d'aula  provvede
a redigere verbali d'aula nei quali esporre quanto accaduto  qualora,
nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere
descritte in quanto influenti sul suo  regolare  svolgimento  o,  nel
caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi. Detti documenti,
unitamente al materiale di cui al predetto  punto  15  devono  essere
inviati agli Atenei interessati, perche' siano conservati  agli  atti
nella sede dell'universita'. 
    17. Al termine della prova svolta sia nelle sedi  estere  che  in
quelle italiane, il Presidente della Commissione  o  il  responsabile
d'aula, provvede inoltre a: 
      a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in
uno o piu' contenitori che devono essere chiusi alla  presenza  degli
stessi studenti chiamati a verificare prima dell'inizio  della  prova
l'integrita'  delle  scatole  o,  comunque  di  altri  due  candidati
estratti a sorte; 
      b)  apporre  una  firma  sui  lembi  di  chiusura  del  o   dei
contenitori; 
      c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi; 
      d)  provvedere  a  confezionare  altri   contenitori   in   cui
racchiudere: i plichi aperti  perche'  oggetto  di  sostituzione;  la
dichiarazione di cui al punto 9 e la copia del o dei  verbali  d'aula
qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni  degne
di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare  svolgimento
o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi. 
    18. Gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, Roma "la  Sapienza",
di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Universita' di Napoli in cui e'
stata  effettuata  la  prova  consegnano  a  cura  del   responsabile
amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento  della  prova
di ammissione, presso la sede del  CINECA,  alla  rappresentanza  del
MIUR il materiale di cui al punto 17, lettera a) e quello di cui alla
lettera d) per  le  richieste  del  MIUR  che  si  dovessero  rendere
necessarie. 
    19. La rappresentanza del MIUR presso il CINECA,  verificato  che
siano state rispettate le procedure previste  nel  presente  decreto,
autorizza la Cambridge Assessment alla determinazione  del  punteggio
di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale,
la  determinazione  del  punteggio  e'  sospesa   in   attesa   delle
determinazioni del MIUR o dell'ateneo, in relazione alla tipologia di
anomalie. 
    20. Cambridge Assessment, provvede alla correzione  della  prova,
determina il punteggio di ciascun elaborato e trasmette  i  risultati
al       CINECA        attraverso        l'indirizzo        riservato
https://accessoprogrammato.CINECA.it/cambridge. 
    21. Gli atenei inviano  al  CINECA,  in  modalita'  telematica  e
attraverso il sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati
associati ai relativi codici identificativi della prova. 
    22. Il Ministero, tramite il CINECA, pubblica secondo  il  codice
identificativo         della         prova          sul          sito
http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle  norme  per  la
protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti,
esclusivamente il punteggio ottenuto nel test in ordine decrescente. 
    23. Le Universita', indicate come  prima  scelta  dai  candidati,
dopo  la  pubblicazione  dei  risultati  acquisiscono  da   Cambridge
Assessment i moduli  validi  delle  risposte  in  modo  che  tutti  i
documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.
                                                        Allegato n. 2 

           (accesso ai risultati e graduatoria di merito) 

    1. Il punteggio e' determinato da Cambridge Assessment secondo le
modalita' previste all'art. 3 del decreto, e il CINECA, per conto del
MIUR, il giorno 13 maggio 2014 pubblica, garantendo  l'anonimato,  il
punteggio esclusivamente secondo il codice identificativo della prova
sul sito http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle  norme
per la protezione dei dati personali. Tali dati  restano  disponibili
sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure. 
    2. A decorrere dal  giorno  della  pubblicazione  dei  risultati,
nell'area riservata del sito  http://accessoprogrammato.miur.it,  gli
studenti, utilizzando le chiavi di accesso  personali  rilasciate  il
giorno dell'esame, possono prendere visione dell'immagine del proprio
elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice. 
    3. Il giorno 20 maggio 2014 il CINECA acquisisce dai responsabili
del procedimento delle Universita', attraverso un sito web riservato,
realizzato per esse dallo  stesso  Consorzio  quale  unico  mezzo  di
comunicazione, i dati identificativi  di  ogni  studente  tratti  dal
modulo anagrafica. 
    4. Il giorno 27 maggio 2014 viene pubblicata, nell'area del  sito
riservato  agli  studenti,  la  graduatoria   nazionale   di   merito
nominativa per i candidati comunitari e non comunitari  residenti  in
Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189. 
    5. Il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria: 
      a) rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza
utile, risulta ASSEGNATO ad una sede ed e' tenuto  ad  immatricolarsi
entro i termini stabiliti al punto 7. In caso di mancato rispetto dei
termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione  e  non
assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo; 
      b) non  rientri  nei  posti  disponibili  relativi  alla  prima
preferenza utile, risulta PRENOTATO su una scelta successiva. In  tal
caso il candidato puo'  comunque  immatricolarsi  nella  sede  e  nei
termini stabiliti al punto 7,  ovvero  attendere  che  a  conclusione
delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria,  si
rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle  preferenze
migliori indicate. Qualora il candidato PRENOTATO si immatricoli,  si
annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse. 
    6. Il giorno 6 giugno 2014,  in  relazione  alla  graduatoria  di
merito e al numero  dei  posti  disponibili  presso  le  Universita',
sull'area riservata agli studenti sono  pubblicati  i  nominativi  di
coloro che risultano ASSEGNATI o  PRENOTATI  al  corso  e  alla  sede
indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo
l'elenco di tali candidati. 
    7. I candidati ASSEGNATI devono  provvedere  all'immatricolazione
presso gli Atenei secondo  le  procedure  amministrative  proprie  di
ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere
all'immatricolazione  presso  gli   Atenei   secondo   le   procedure
amministrative proprie di ciascuna sede  universitaria.  Al  fine  di
consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale e' in ogni
caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI, sia  per  i  candidati
PRENOTATI che  esercitino  tale  possibilita'  con  riferimento  allo
specifico scorrimento, un termine massimo di 4 (quattro)  giorni  per
immatricolarsi, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria
ed esclusi il sabato ed i festivi. La  mancata  immatricolazione  dei
candidati  ASSEGNATI  comporta  la  rinuncia  alla  stessa   se   non
esercitata nel termine di 4 giorni secondo  quanto  sopra  riportato.
Fatto salvo quanto previsto al punto 12, i  candidati  PRENOTATI  che
non esercitano tale  possibilita'  non  decadono  dalla  graduatoria.
Prima dell'acquisizione del titolo di scuola secondaria  superiore  o
della definizione da parte degli atenei del manifesto delle  tasse  e
contributi  per  l'a.a.  2014/15,  l'immatricolazione  da  parte  dei
candidati ASSEGNATI o PRENOTATI deve intendersi "sotto condizione" ed
avviene a seguito del pagamento della tassa minima di  cui  al  DM  3
febbraio 2014, n. 73. Tale importo sara' successivamente integrato da
parte     del     candidato     all'atto     del      perfezionamento
dell'immatricolazione secondo le modalita' stabilite dall'ateneo.  La
tassa minima di iscrizione sara' rimborsabile solo a  coloro  che  al
termine dell'anno scolastico 2013/14 non avranno conseguito il titolo
di diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
    8. Entro 5 giorni dal termine di cui al punto 6, e comunque entro
le ore 12 del quinto giorno, ogni Universita',  mediante  il  proprio
sito riservato,  comunica  al  CINECA  i  nominativi  degli  studenti
immatricolati. 
    9.  Agli  atenei  e'  consentito  procedere  all'iscrizione   dei
candidati collocati  in  posizione  utile  in  graduatoria,  ad  anni
successivi al primo, esclusivamente a seguito di  riconoscimento  dei
relativi crediti, nonche' della documentata disponibilita'  di  posti
presso l'ateneo per l'anno di corso in  cui  richiedono  l'iscrizione
rispetto ai posti attribuiti  della  rispettiva  coorte  di  studenti
nelle  precedenti  programmazioni.  Tali  procedure,  al  pari  delle
rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo  "scorrimento"
della graduatoria ad  esclusivo  beneficio  degli  studenti  che  non
risultano immatricolati ma che  sono  in  posizione  utile,  solo  se
comunicate fin quando sono  ancora  presenti  posti  disponibili  sul
corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di  passaggio
o di rinuncia successive alla copertura di tutti i  posti  del  corso
non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria. 
    10. Le iscrizioni ad anni successivi al primo,  a  seguito  delle
procedure  di  riconoscimento  crediti  da   parte   dell'Ateneo   di
destinazione, possono avvenire esclusivamente nel  limite  dei  posti
resisi disponibili a seguito  di  rinunce,  trasferimenti,  abbandoni
nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo  tempo
definiti nei decreti annuali di programmazione. Ai  fini  di  cui  ai
punti 9 e 10 non e' richiesto il superamento del test  esclusivamente
a  coloro  che  sono  gia'  iscritti  ai  medesimi  corsi  di  laurea
magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana. 
    11. Il CINECA, ricevute le  comunicazioni  di  cui  al  punto  8,
procede, in relazione alla posizione di  merito  ed  alle  preferenze
espresse, alla pubblicazione delle nuove assegnazioni  dei  candidati
con le procedure indicate dai punti da 6  a  8  fino  al  termine  di
chiusura della graduatoria di cui all'art. 3, comma  5  del  presente
Decreto fissato al 1 ottobre 2014. 
    12. Alla data del 1° ottobre 2014 tutti i candidati in  posizione
utile in graduatoria con lo status di "assegnato" o "prenotato"  sono
tenuti ad immatricolarsi entro il termine del 6 ottobre 2014. In caso
di mancato rispetto dei termini, i  candidati  decadono  dal  diritto
all'immatricolazione e non assume  rilevanza  alcuna  la  motivazione
giustificativa del ritardo. 
    13. Dal giorno 3 marzo 2014 per  le  informazioni  connesse  alle
procedure on-line e alle fasi di assegnazione dei posti, sara' attivo
presso il CINECA un call center 051/6171959 con il  seguente  orario:
lunedi' - venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
                                                        Allegato n. 3 

Elenco  delle  certificazioni  linguistiche  riconosciute  ai   sensi
                   dell'art. 3 comma 4, lettera b) 

dm21214 

     La  frequenza,  effettuata  o  in  corso,  per  almeno  un  anno
scolastico in una scuola con  didattica  erogata  in  lingua  inglese
costituisce  certificazione   linguistica   riconosciuta   ai   sensi
dell'art. 3 comma 4 lettera b).
                                                        Allegato n. 4 

 Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
        "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

1. Finalita' del trattamento. 
    Il trattamento dei dati personali richiesti e'  finalizzato  alla
determinazione  del  punteggio,  corrispondente  a   ciascun   codice
identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento  della
prova di ammissione al corso  di  laurea  magistrale  in  medicina  e
chirurgia svolto in lingua inglese presso  gli  Atenei  di  Bari,  di
Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza",  di  Roma  "Tor  Vergata"  e
della Seconda Universita' di Napoli. 
    La prova di ammissione e' prevista dall'art. 4,  comma  1,  della
legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia  di  accessi  ai
corsi universitari, che all'art. 1, comma 1,  lettera  a)  stabilisce
quali siano i corsi soggetti alla  programmazione  nazionale  per  le
relative immatricolazioni. 
    La legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 44, comma  3  bis,  integra
l'art. 4 della richiamata legge n. 264 disponendo  che  la  prova  di
ammissione  ai  corsi  svolti  in  lingua  straniera  e'  predisposta
direttamente nella medesima lingua. 
2. Modalita' del trattamento e soggetti interessati. 
    Il trattamento dei  dati  personali,  forniti  anche  nell'ambito
delle  procedure  di  iscrizione  on-line  al  test,  per  conto  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR)  -
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca - e' curato per le parti  di  rispettiva
competenza da: 
      a) Cambridge Assessment, nella persona del Direttore Admissions
Test and Special Testing e da unita' designate dallo stesso Direttore
tra il personale del medesimo Ente; 
      b) CINECA, nella persona del Direttore e  da  unita'  designate
dal medesimo Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. 
    Per le sedi in Italia, nella stessa  giornata  dello  svolgimento
della prova di ammissione, il CINECA riceve  dai  responsabili  delle
Universita', presente un  rappresentante  del  MIUR,  in  contenitori
sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da  un  codice
identificativo univoco. 
    Gli elaborati, dopo le operazioni di scansione, sono inviati alla
Cambridge Assessment attraverso il sito riservato. 
    Nelle sedi estere  gli  elaborati  sono  inviati  alla  Cambridge
Assessment da parte del Responsabile d'aula. 
    Cambridge Assessment provvede alla determinazione  del  punteggio
di ciascun elaborato e trasmette al CINECA  i  risultati  per  codice
identificativo della prova attraverso il sito riservato. 
    Il   CINECA   provvede,   conseguentemente,   alla   trasmissione
telematica, attraverso il sito riservato  agli  Atenei  di  Bari,  di
Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza",  di  Roma  "Tor  Vergata"  e
della  Seconda  Universita'  di  Napoli  dei  punteggi  ottenuti  dai
candidati e dei relativi codici prova perche' le Commissioni di esame
possano procedere, in base  ai  dati  anagrafici  in  loro  possesso,
all'abbinamento con i candidati e predisporre,  conseguentemente,  la
graduatoria. 
    Il Ministero, tramite  il  CINECA,  pubblica  secondo  il  codice
identificativo         della         prova          sul          sito
http://accessoprogrammato.miur.it, nel rispetto delle  norme  per  la
protezione dei dati personali, garantendo l'anonimato degli studenti,
esclusivamente  il  punteggio  in  ordine  decrescente  ottenuto  dai
candidati per ciascun corso di laurea e ciascuna sede  universitaria,
riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo. 
3. Natura del conferimento dei dati e  conseguenze  di  un  eventuale
  rifiuto. 
    Il conferimento dei dati personali presenti nel modulo anagrafica
(Nome,Cognome,Data e Luogo  di  nascita),  che  viene  trattenuto  al
termine  di  ciascuna  prova   dall'Ateneo,   e'   obbligatorio   per
l'abbinamento  codice/studente/punteggio  ottenuto  ai   fini   della
redazione  della  graduatoria.  La  mancata  acquisizione  dei   dati
comporta l'annullamento della prova. Il  codice  fiscale,  nonche'  i
dati relativi alla nazionalita', alla scelta della sede universitaria
e all'eventuale certificazione  linguistica  sono  necessari  per  la
definizione  delle  graduatorie  nazionali.  Tali  informazioni  sono
utilizzate  esclusivamente  per  tutte  le  attivita'  connesse  alla
selezione  per  l'accesso  al  corso  di  laurea  e  alla  successiva
immatricolazione.  La  mancata   acquisizione   dei   dati   comporta
l'esclusione dalla graduatoria. 
4. Titolare del trattamento dei dati. 
    E'  titolare  del  trattamento  dei  dati,  in   relazione   alla
determinazione del punteggio  conseguito,  corrispondente  a  ciascun
codice identificativo  della  prova,  il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca -  Dipartimento  per  l'universita',
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e  per  la  ricerca
cui ci si puo' rivolgere per esercitare i diritti di cui  all'art.  7
del d.lgs. 196/2003. 
5. Responsabile del trattamento dei dati 
    Per quanto attiene al MIUR: 
      a) Direttore di Admissions Test and Special Testing,  designato
dal Titolare del trattamento dei dati; 
      b) CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati; 
      c) Unita' di personale degli Enti di cui alle lettere a) e  b),
designate dai rispettivi Direttori, in  qualita'  di  incaricati  del
trattamento dei dati.  
6. Diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
    (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
    • L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
    • L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
      a) dell'origine dei dati personali; 
      b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
      c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; 
      d) degli estremi identificativi del titolare, dei  responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
      e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali  i  dati
personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono   venirne   a
conoscenza in qualita' di  rappresentante  designato  nel  territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati. 
    • L'interessato ha diritto di ottenere: 
      a) l'aggiornamento, la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha
interesse, l'integrazione dei dati; 
      b) la cancellazione, la trasformazione in forma  anonima  o  il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
      c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto  riguarda  il  loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si  rivela  impossibile  o
comporta un impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto
al diritto tutelato. 
    • L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
      a) per motivi legittimi al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; 
      b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
                                                           Allegato A 

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione al  corso  di
  laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese 

    Per l'ammissione ai corsi e' richiesto il possesso di una cultura
generale, con particolari attinenze all'ambito  letterario,  storico-
filosofico, sociale ed  istituzionale,  nonche'  della  capacita'  di
analisi  su  testi  scritti  di  vario  genere  e  da  attitudini  al
ragionamento logico- matematico. 
    Peraltro, le conoscenze e le abilita'  richieste  fanno  comunque
riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni  scolastiche
che organizzano attivita'  educative  e  didattiche  coerenti  con  i
Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di  Stato  e
che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia,
della Chimica, della Fisica e della Matematica. 

               Cultura generale e ragionamento logico 

    Accertamento delle capacita' di  usare  correttamente  la  lingua
inglese e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente
con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica  o  verbale
attraverso quesiti  a  scelta  multipla  formulati  anche  con  brevi
proposizioni, scartando le  conclusioni  errate,  arbitrarie  o  meno
probabili. 
    I  quesiti  verteranno  su  testi  di  saggistica  scientifica  o
narrativa di autori classici o  contemporanei,  oppure  su  testi  di
attualita' comparsi su  quotidiani  o  su  riviste  generalistiche  o
specialistiche; verteranno altresi' su  casi  o  problemi,  anche  di
natura astratta,  la  cui  soluzione  richiede  l'adozione  di  forme
diverse di ragionamento logico. 
    Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale,  affrontati
nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo. 

                              Biologia 

    La Chimica dei viventi. 
    L'importanza biologica delle interazioni deboli. 
    Le molecole  organiche  presenti  negli  organismi  e  rispettive
funzioni. Il ruolo degli enzimi. 
    La cellula come base della vita. 
    Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La  cellula  procariotica
ed eucariotica, animale e vegetale. I virus. 
    La membrana  cellulare:  struttura  e  funzioni  -  il  trasporto
attraverso la membrana. 
    Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni. 
    Ciclo cellulare e  riproduzione  cellulare:  mitosi  e  meiosi  -
corredo cromosomico e mappe cromosomiche. 
    Bioenergetica. 
    La valuta energetica delle cellule: l'ATP. 
    Reazioni di ossidoriduzione nei viventi. 
    I  processi  energetici:  fotosintesi,  glicolisi,   respirazione
aerobica e fermentazione. 
    Riproduzione ed Ereditarieta'. 
    Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata. 
    Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni. 
    Genetica  classica:  teoria  cromosomica   dell'ereditarieta'   -
modelli di ereditarieta'. 
    Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il  codice
genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei  procarioti.  La  struttura
del cromosoma eucariotico. I geni e la  regolazione  dell'espressione
genica. 
    Genetica   umana:   trasmissione   dei    caratteri    mono-    e
polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma
X. 
    Le biotecnologie: la tecnologia del DNA  ricombinante  e  le  sue
applicazioni. 
    Ereditarieta' e ambiente. 
    Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive.
Le basi genetiche dell'evoluzione. 
    Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo. 
    I tessuti animali. 
    Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative
interazioni. 
    Omeostasi. 

                               Chimica 

    La costituzione della materia: gli stati  di  aggregazione  della
materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi. 
    Leggi dei gas perfetti. 
    La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico  e
numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei  vari
elementi. 
    Il sistema periodico degli elementi: gruppi e  periodi;  elementi
di transizione. Proprieta' periodiche degli elementi: raggio atomico,
potenziale  di   ionizzazione,   affinita'   elettronica,   carattere
metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema
periodico e proprieta' degli elementi. 
    Il legame chimico: legame ionico, legame covalente  e  metallico.
Energia di legame. Polarita' dei legami. Elettronegativita'. 
    Fondamenti  di  chimica  inorganica:  nomenclatura  e  principali
proprieta' dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali. 
    Le  reazioni  chimiche  e  la  stechiometria:  massa  atomica   e
molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua  applicazione,
calcoli  stechiometrici   elementari,   bilanciamento   di   semplici
reazioni, i differenti tipi di reazione chimica. 
    Le soluzioni:  proprieta'  solventi  dell'acqua,  solubilita',  i
principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni. 
    Equilibri in soluzione acquosa. 
    Elementi di cinetica chimica e catalisi. 
    Ossidazione e  riduzione:  numero  di  ossidazione,  concetto  di
ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni. 
    Acidi  e  basi:  il  concetto  di  acido  e  di  base.  Acidita',
neutralita' e basicita' delle soluzioni  acquose.  Il  pH.  Idrolisi.
Soluzioni tampone. 
    Fondamenti di chimica organica: legami  tra  atomi  di  carbonio,
formule grezze e di  struttura,  concetto  di  isomeria.  Idrocarburi
alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli,  eteri,
ammine,  aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,   esteri,   ammidi.
Elementi di nomenclatura. 

                               Fisica 

    Le misure: misure dirette e indirette, grandezze  fondamentali  e
derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del  sistema
metrico decimale e dei Sistemi di Unita' di Misura  CGS,  Tecnico  (o
Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unita' di misura  (nomi  e
relazioni  tra  unita'   fondamentali   e   derivate),   multipli   e
sottomultipli (nomi e valori). 
    Cinematica: grandezze  cinematiche,  moti  vari  con  particolare
riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato;  moto
circolare uniforme; moto armonico (per tutti i  moti:  definizione  e
relazioni tra le grandezze cinematiche connesse). 
    Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti  delle
forze rispetto a  un  punto.  Composizione  vettoriale  delle  forze.
Definizioni di massa e peso. Accelerazione di  gravita'.  Densita'  e
peso specifico.  Legge  di  gravitazione  universale,  1°,  2°  e  3°
principio  della  dinamica.   Lavoro,   energia   cinetica,   energie
potenziali.  Principio  di  conservazione  dell'energia.  Impulso   e
quantita' di moto. Principio  di  conservazione  della  quantita'  di
moto. 
    Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unita' di misura (non solo
nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di  Pascal.  Legge
di Stevino. 
    Termologia, termodinamica:  termometria  e  calorimetria.  Calore
specifico, capacita' termica. Meccanismi di propagazione del  calore.
Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti.  Primo
e secondo principio della termodinamica. 
    Elettrostatica e  elettrodinamica:  legge  di  Coulomb.  Campo  e
potenziale    elettrico.    Costante    dielettrica.    Condensatori.
Condensatori in serie e in parallelo.  Corrente  continua.  Legge  di
Ohm. Resistenza elettrica e resistivita',  resistenze  elettriche  in
serie e in parallelo. Lavoro,  Potenza,  effetto  Joule.  Generatori.
Induzione  elettromagnetica  e  correnti  alternate.  Effetti   delle
correnti elettriche (termici, chimici e magnetici). 

                             Matematica 

    Insiemi numerici e algebra: numeri naturali,  interi,  razionali,
reali. Ordinamento e  confronto;  ordine  di  grandezza  e  notazione
scientifica. Operazioni e loro proprieta'. Proporzioni e percentuali.
Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprieta'.  Radicali
e loro proprieta'. Logaritmi  (in  base  10  e  in  base  e)  e  loro
proprieta'. Cenni di calcolo  combinatorio.  Espressioni  algebriche,
polinomi.  Prodotti  notevoli,  potenza  n-esima   di   un   binomio,
scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni
e disequazioni algebriche  di  primo  e  secondo  grado.  Sistemi  di
equazioni. 
    Funzioni:   nozioni   fondamentali   sulle   funzioni   e    loro
rappresentazioni  grafiche  (dominio,  codominio,  segno,  massimi  e
minimi,  crescenza  e  decrescenza,   ecc.).   Funzioni   elementari:
algebriche   intere    e    fratte,    esponenziali,    logaritmiche,
goniometriche. Funzioni composte  e  funzioni  inverse.  Equazioni  e
disequazioni goniometriche. 
    Geometria: poligoni e loro proprieta'. Circonferenza  e  cerchio.
Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie,  similitudini  ed
equivalenze nel piano. Luoghi  geometrici.  Misura  degli  angoli  in
gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e  loro  valori
notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei  triangoli.  Sistema
di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due  punti  e  punto
medio  di  un  segmento.  Equazione  della   retta.   Condizioni   di
parallelismo e perpendicolarita'. Distanza di un punto da una  retta.
Equazione  della  circonferenza,   della   parabola,   dell'iperbole,
dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di
Pitagora. 
    Probabilita'  e  statistica:  distribuzioni  delle  frequenze   a
seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche.
Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilita' e frequenza.

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 21 febbraio 2014

Definizione dei  posti  disponibili  per  l'ammissione  ai  corsi  di
perfezionamento   per   l'insegnamento   di   una   disciplina,   non
linguistica, in lingua straniera nelle scuole secondarie di  primo  e
secondo grado, anno accademico 2013/2014. (14A01980)

(GU n.61 del 14-3-2014)

 

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244",
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  e,
in   particolare,   l'art.   1,   che   istituisce    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente "Definizione  della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244", ed, in particolare, l'art. 14 che  prevede
la possibilita'  per  le  universita'  di  disciplinare,  con  propri
regolamenti didattici, corsi di perfezionamento per l'insegnamento di
una disciplina non  linguistica  in  lingua  straniera  nelle  scuole
secondarie di secondo grado e l'art.  3,  comma  7,  che  prevede  il
costante monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente "Regolamento recante norme in materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  legge  15
marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 4, comma 3, in  base  al
quale,   nell'ambito   dell'autonomia   didattica,   possono   essere
programmati, anche  in  considerazione  degli  interessi  manifestati
dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono  piu'  discipline  e
attivita', nonche' insegnamenti in lingua straniera in attuazione  di
intese e accordi internazionali"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  24
dicembre  2011,  n.  299,  recante  "Criteri  e  modalita'   per   lo
svolgimento dei corsi di perfezionamento per  l'insegnamento  di  una
disciplina, non linguistica, in lingua  straniera  nelle  scuole,  ai
sensi dell'art. 14 del decreto  10  settembre  2010,  n.  249,  e  in
particolare l'art. 3, comma 3,  che  indica  i  requisiti  occorrenti
all'attivazione dei corsi e l'art. 4, che dispone che i  corsi  siano
riservati a docenti in  possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento
nella  scuola  secondaria  di   secondo   grado,   nonche'   consente
l'attivazione di specifici corsi nella  scuola  secondaria  di  promo
grado per i docenti in  possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento
per la medesima scuola secondaria di primo grado; 
  Vista l'offerta formativa in termini di numero di  immatricolazioni
all'anno accademico 2013/14, deliberata dagli  organi  accademici  di
ciascun Ateneo, e svolte le verifiche  di  conformita'  ai  requisiti
previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30  settembre
2011; 
  Considerato che i corsi di perfezionamento  per  l'insegnamento  di
una  disciplina  non  linguistica  in  lingua  straniera,  ai   sensi
dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 249/2010 e dell'art.  4  del
decreto ministeriale 30 settembre 2011, sono attivati  per  la  prima
volta nell'anno accademico 2013/2014; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. E' autorizzata l'attivazione  nell'a.a.  2013/14  dei  corsi  di
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non  linguistica
in lingua straniera nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,
nei limiti dei posti dichiarati nella banca dati RAD, come di seguito
elencati: 


dm21214
                               Art. 2 

  1. Ciascuna universita' definisce le  modalita'  di  selezione  per
l'ammissione dei candidati secondo i criteri e i  requisiti  previsti
dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 citato in premessa. 
  2.  L'ammissione  dei  candidati   ai   corsi   e'   tassativamente
subordinata  al  possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento  nella
scuola secondaria di primo e secondo grado nella  disciplina  per  la
quale si intende  conseguire  la  certificazione  e  al  possesso  di
competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello  C  l
del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue",  rilasciate
da  Enti  Certificatori  riconosciuti  sulla  base  del  Decreto  del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca  7  marzo
2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del  3  aprile  2012  e
individuati dal DDG Affari Internazionali del 28 gennaio 2013. 
  3. I percorsi di cui al presente decreto sono oggetto  di  costante
verifica,  monitoraggio  e  valutazione  da   parte   del   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca    (Miur),
dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e
della ricerca (Anvur),  dell'Istituto  nazionale  di  documentazione,
innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale di
valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione   e   formazione
(Invalsi), anche sulla base di  quanto  previsto  dal  citato  DM  30
settembre 2011. L'esito di tale processo  e'  altresi'  valutato  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  in  sede
di definizione della relativa offerta formativa per l'a.a. 2014/15. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2014 

                                                Il Ministro: Carrozza

Decreto Ministero Beni Culturali 19 febbraio 2014

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto Ministero Beni Culturali 19 febbraio 2014

Modalita' per l'accesso gratuito  del  personale  docente  nei  musei
statali e nei siti di interesse archeologico,  storico  e  culturale.
(14A02468)

(GU n.71 del 26-3-2014)

 

               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 

                           di concerto con 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                                  e 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  concernente
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, concernente «Regolamento di  riorganizzazione  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296» come modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  luglio  2009,  n.  91,  concernente
«Regolamento  recante   modifiche   ai   decreti   presidenziali   di
riorganizzazione del Ministero e di organizzazione  degli  Uffici  di
diretta collaborazione  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   20   luglio   2009   concernente
«Articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
dell'Amministrazione centrale e periferica» del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali; 
  Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n.  71,  di  conversione
del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  che  ha  disposto  il
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle
funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
materia di turismo, modificando la  denominazione  in  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente  la  «Soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente
«Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato», come modificato dal decreto ministeriale 20
aprile 2006, n. 239; 
  Visti gli articoli 101, 102,103 e 110 del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, recante il  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito  in
legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia  di
istruzione, universita' e ricerca»  e,  in  particolare,  l'art.  16,
comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  vengano  definite  le  modalita'  per
l'accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto  a
termine, nei musei statali e  nei  siti  di  interesse  archeologico,
storico e culturale gestiti dallo Stato in via  sperimentale  per  il
2014, nonche' le modalita' di monitoraggio degli accessi  gratuiti  e
dei conseguenti oneri; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

         Accesso gratuito del personale docente della scuola 

  1. In attuazione  dell'art.  16,  comma  3,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8  novembre  2013,  n.
128, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
di seguito denominato «Ministero», consente, in via sperimentale  per
l'anno 2014 nei limiti del Fondo appositamente istituito nello  stato
di previsione del Ministero stesso con dotazione  finanziaria  di  10
milioni di euro per l'anno 2014 a titolo  di  recupero  delle  minori
entrate, l'accesso gratuito del personale docente  della  scuola,  di
ruolo e con contratto a termine,  ai  musei  statali  e  ai  siti  di
interesse archeologico, storico e culturale gestiti  dallo  Stato,  a
seguito di esibizione di idoneo documento  attestante  l'appartenenza
alle suddette categorie nonche' l'attivita' professionale in corso di
svolgimento.  A   questo   scopo,   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca   predispone   un   modello   di
documentazione che le istituzioni  scolastiche  potranno  fornire  ai
docenti   in   servizio   presso   le    stesse    per    consentirne
l'identificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
                               Art. 2 

                 Monitoraggio degli accessi gratuiti 
                 e dei conseguenti oneri e verifica 
                      della capienza del Fondo 

  1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1  e
di prevederne la  disponibilita'  per  l'intera  durata  del  periodo
sperimentale, il Ministero provvedera' alla rilevazione degli accessi
gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto
a termine, ed al monitoraggio dei  conseguenti  oneri  economici,  in
modo specifico e  differenziato  rispetto  alle  altre  tipologie  di
gratuita'. A tal  fine  gli  istituti  di  cui  all'art.  1  potranno
emettere biglietti gratuiti da rilasciare al  personale  docente  con
una  dicitura  che  li   renda   immediatamente   riconoscibili.   In
particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente,
saranno rilevati il numero dei biglietti  gratuiti  emessi  ai  sensi
dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito  nella  legge  8  novembre  2013,  n.  128,   nonche'   il
conseguente mancato introito riferito a ciascun  istituto  periferico
del  Ministero.  Gli  istituti  che  hanno  affidato  i  servizi   di
biglietteria e prenotazione a concessionari  esterni,  si  avvarranno
della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti,  il
Ministero  provvedera'  a  disporre  l'assegnazione  delle   relative
risorse. 
  2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per  le  altre
tipologie di biglietti,  all'ufficio  statistica  del  Ministero  che
effettuera' il monitoraggio  complessivo  mediante  aggregazione  per
singolo  istituto  periferico  e  che  provvedera'  alla   successiva
trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo  Ministero
incaricato di assegnare le risorse di cui  all'art.  1  a  titolo  di
rimborso per i mancati introiti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate  per  rimborsare
gli istituti,  inclusi  quelli  dotati  di  autonomia  speciale,  dei
mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti  gratuiti.  Le
predette risorse saranno  destinate  alle  finalita'  indicate  dalle
diposizioni del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  che  disciplinano  la
destinazione degli introiti da bigliettazione. 
  4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente  disponibilita'
del  Fondo  di  cui  all'art.  1  per   il   rimanente   periodo   di
sperimentazione, il Ministero  provvedera'  a  comunicare  ai  propri
istituti  la  cessazione  anticipata  del  suddetto  periodo  e,   in
conseguenza delle ridotte disponibilita', ad assegnare loro una quota
percentuale anziche' l'intero ammontare dell'importo spettante. Sara'
altresi' cura del Ministero  comunicare  la  predetta  cessazione  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  affinche'  ne
informi il corpo docente. 
  Il presente decreto sara' sottoposto agli organi  di  controllo  ed
entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello   della   sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2014 

               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                                Bray 

                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 

                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 655

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 132

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 132

Integrazioni  e  rettifiche  al  decreto  5  novembre  2013  relativo
all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione delle  misure
urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali. (14A01493)

(GU n.46 del 25-2-2014)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE. 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare,  l'art.  18,
commi da 8 a 8-sexies; 
  Visto che il comma 8-ter, autorizza la spesa di 150 milioni di euro
per l'anno finanziario 2014, al fine di  attuare  misure  urgenti  di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche  statali,  con  particolare  riferimento  a  quelle   con
presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del
servizio scolastico; 
  Vista la tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del  2013,  che
ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di  150  milioni
di euro, ai fini  della  successiva  assegnazione  agli  enti  locali
aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate  dalle  regioni
competenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della   ricerca   5   novembre   2013,   prot.   n.   906,   relativo
all'assegnazione delle risorse  destinate  all'attuazione  di  misure
urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali a tutte le regioni, ad  eccezione  della  regione
Puglia per la quale era in corso un contenzioso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 18,  comma  8-ter  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  sono  stati  conferiti  poteri
derogatori ai Sindaci  ed  ai  Presidenti  delle  Province,  per  gli
interventi di cui alla normativa di riferimento; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,  recante  proroghe
di termini previsti da disposizioni legislative  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 3, a fronte del quale, per le regioni nelle quali gli
effetti delle graduatorie di cui all'art.  18,  comma  8-quater,  del
citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  sono  stati   sospesi   da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 28  febbraio
2014 e' prorogato al 30 giugno 2014; 
  Viste le circolari del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 24 settembre 2013, n. 18801/Gab e 8 ottobre 2013,
n. 10509; 
  Vista la  nota  30  ottobre  2013,  prot.  n.  637,  con  la  quale
l'assessore al diritto allo studio e alla  formazione  della  Regione
Puglia ha comunicato che il  tribunale  amministrativo  regionale  di
Lecce, con decreto monocratico  del  18  ottobre  2013,  n.  505,  ha
disposto la sospensione della graduatoria predisposta  dalla  Regione
medesima ai sensi del predetto art. 18, comma 8-ter; 
  Vista la successiva nota 16 dicembre 2013, prot.  n.  733,  con  la
quale lo stesso Assessore al diritto allo studio e  alla  formazione,
evidenziato  il  rigetto  da  parte  del   Tribunale   amministrativo
regionale  competente,  delle  istanze  di  sospensiva,   chiede   di
considerare  revocata  la  sospensione  temporanea  e  di   procedere
all'assegnazione delle risorse, facenti capo alla Regione  Puglia,  a
favore degli enti locali  aventi  titolo,  come  utilmente  collocati
nella   graduatoria   regionale   riapprovata   con    determinazione
dirigenziale 16 dicembre 2013, n. 261, allegata alla nota medesima; 
  Vista la citata graduatoria predisposta, dalla Regione Puglia e  da
essa approvata con la citata determinazione n. 261  del  16  dicembre
2013 e inoltrata  al  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca con nota prot. n. 733 di pari data; 
  Vista la nota della Regione Puglia prot.  n.  570  del  24  gennaio
2014, con la quale la stessa regione  attesta  la  rispondenza  degli
interventi inseriti in  graduatoria  agli  indirizzi  previsti  dalla
normativa  di  riferimento  e  l'effettiva  sussistenza  di  tutti  i
presupposti,  condizioni,  requisiti  e  finalita'  richiesti   dalla
stessa; 
  Ribadito come, a fronte della complessiva normativa di riferimento,
non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto  gli
interventi gia' conclusi o comunque gia' in corso di esecuzione  alla
data di emanazione dello stesso e  che,  pertanto,  ove  erroneamente
compresi nella graduatoria regionale, gli stessi non saranno presi in
considerazione,  con  conseguente   scorrimento   della   graduatoria
medesima; 
  Vista l'intesa istituzionale raggiunta nella  conferenza  unificata
del 1° agosto 2013 (Rep. atti 84/LU); 
  Vista inoltre la nota 21 novembre 2013,  prot.  n.  PG/2013/290298,
con la quale la Regione Emilia-Romagna chiede la correzione di alcuni
errori materiali e inesattezze  riguardanti  la  denominazione  delle
localita' o delle  scuole  comprese  nella  Tabella  5,  allegata  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906; 
  Vista altresi', la nota 13 novembre 2013, prot. n. 32672/13, con la
quale  la  Regione  Molise  chiede  che  all'intervento  relativo  al
Convitto Nazionale «Mario Pagano», posizionato al n. 6 della  Tabella
11  allegata  al  citato  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 906 del 2013,  sia  correttamente
assegnato l'importo di € 98.000,00 in luogo di  quello,  erroneamente
in essa riportato, pari ad € 96.000,00, con contestuale e conseguente
eliminazione del finanziamento di € 2.000,00 a favore del  Comune  di
Ielsi posizionato al n. 18 della graduatoria medesima; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto  indicato  nelle  premesse,
integralmente richiamate nel presente dispositivo, la quota  di  euro
12.000.000,00, assegnata alla regione Puglia sulla base della tabella
1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  nell'ambito  della
somma complessiva di  euro  150.000.000  diretta  alla  realizzazione
delle iniziative contemplate dall'art. 18, commi 8-ter e 8-quater del
medesimo decreto-legge, e' assegnata  sulla  base  della  graduatoria
approvata dalla regione Puglia, agli enti locali di cui  all'allegata
tabella A, costituente parte integrante del  presente  provvedimento,
per gli interventi e con gli importi  a  lato  di  ciascuno  di  essi
indicati.  Su  tali  interventi  possono  essere  previste  forme  di
cofinanziamento da parte degli enti locali medesimi. 
  2. L'assegnazione e' effettuata sulla  base  della  graduatoria  e,
comunque, entro  il  limite  massimo  dell'importo  previsto  per  la
Regione Puglia dalla tabella 1, allegata al decreto-legge n.  69  del
2013. 
  3. Qualora la Regione  abbia  inserito  nella  propria  graduatoria
interventi che  superano  in  tutto  o  in  parte  l'importo  massimo
assegnabile  ai  sensi  del  citato   decreto-legge,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  procede  comunque
all'assegnazione   delle   risorse   nei   limiti    previsti,    con
l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della  quota  di
finanziamento statale spettante.
                               Art. 2 

  1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art.  1
sono autorizzati ad avviare le procedure di gara,  con  pubblicazione
del relativo bando,  ovvero  di  affidamento  dei  lavori.  Gli  Enti
medesimi   danno   comunicazione   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori
entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. 
  2. In caso di mancato affidamento dei lavori  entro  il  30  giugno
2014,  l'assegnazione  viene  revocata  con  decreto  e  le  relative
risorse, nonche' le  eventuali  economie  di  spesa  comunque  resesi
disponibili all'esito delle procedure di gara,  sono  contestualmente
assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.
                               Art. 3 

  1. A seguito dell'affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli
interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono   trasferite   sulle
contabilita' di Tesoreria unica  degli  Enti  locali  e  gestite  con
separata contabilizzazione e rendicontazione.  I  relativi  pagamenti
sono  effettuati  secondo  gli  stati  di  avanzamento   dei   lavori
debitamente certificati.
                               Art. 4 

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati, ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
                               Art. 5 

  1. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati  operano
in qualita'  di  commissari  governativi,  con  i  poteri  derogatori
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
22 gennaio 2014 adottato ai sensi  dell'art.  18,  comma  8-ter,  del
citato decreto-legge n. 69 del 2013.
                               Art. 6 

  1. La Tabella B allegata al presente decreto sostituisce la Tabella
5 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca  5  novembre  2013,  prot.  n.  906,  ai  fini  della
correzione  di  errori  materiali  e   inesattezze   afferenti   alla
denominazione delle localita' o  delle  scuole  gia'  comprese  nella
citata Tabella 5. 
  2. All'intervento relativo al convitto  nazionale  «Mario  Pagano»,
posizionato al n. 6 della Tabella 11 allegata al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013  n.
906, e' assegnato  l'importo  di  € 98.000,00,  in  luogo  di  quello
erroneamente  in   essa   riportato   pari   ad   €   96.000,00.   E'
conseguentemente annullato il finanziamento di € 2.000,00 relativo al
Comune di Ielsi, collocato al 18° posto della tabella medesima. 
  Roma, 19 febbraio 2014 

                                                Il Ministro: Carrozza

Tabelle

Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85

Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15 (14A01764)

(GU n.55 del 7-3-2014)

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, “Norme di esecuzione  del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  e successive modifiche;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”  e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  in materia di immigrazione”;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l’articolo 4 della citata legge n.264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree  magistrali;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica” così come modificato dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2013, n.986 e in particolare l’articolo 2 con cui si disciplinano le modalità per l’ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-14 e 2014-15;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l’a.a. 2014-2015;

VISTE le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014 e successivi aggiornamenti;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa, l’Accademia Navale di Livorno, l’Accademia Militare di Modena, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli “Federico II” e di Pisa;

VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;

VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione.

VISTA la proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l’a.a. 2014-2015 ai corsi ad accesso programmato con i rappresentanti del MIUR, dell’Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, la Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, la Conferenza delle Università italiane di Architettura, la Conferenza per l’ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane;

VISTO il parere  favorevole espresso in data 30 gennaio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTE le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011;

VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 30 gennaio 2014;

CONSIDERATO che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, anche in relazione al fabbisogno che sarà comunicato dal Ministero della Salute, si ritiene opportuno attribuire provvisoriamente a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale un numero di posti rispettivamente pari all’80% di quelli attribuiti nell’a.a. 2013/14;

CONSIDERATO che, anche al fine di tenere conto di quanto espresso nei tavoli di programmazione dei posti e con specifico riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Veterinaria, si ritiene altresì opportuno verificare il possesso della certificazione europea rilasciata dalle EAEVE “European Association of Establishments of Veterinary Education”;

CONSIDERATO che in attesa del perfezionamento delle procedure di determinazione del numero definitivo di posti disponibili per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla professione di architetto, si ritiene opportuno consentire a ciascun ateneo interessato dalla graduatoria nazionale di definire provvisoriamente un numero di posti che tenga conto dell’andamento delle immatricolazioni dell’a.a. 2013/14 in relazione ai posti assegnati nel medesimo anno e comunque, in attesa del Decreto Ministeriale di programmazione dei posti per l’a.a. 2014/2015, di stabilire provvisoriamente un numero di posti in misura non superiore all’80% dei posti assegnati nell’a.a. 2013/2014;

CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l’iscrizione dei candidati alle prove di ammissione per i corsi di cui al presente decreto, sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascun corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea di cui al presente decreto con l’inizio dell’a.a. 2014-15;

RITENUTO  di definire, per l’anno accademico 2014-2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999;

 

D E C R E T A:

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Per l’anno accademico 2014-2015, l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati  non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.

2. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l’argomento di cultura generale,  ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica.

4. La prova  di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. I candidati allievi della Scuola Superiore “S.Anna” di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l’Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell’ultimo avente titolo all’immatricolazione nell’Università di Pisa all’atto del primo scorrimento.

Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese)

1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese sono definiti con successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria)

1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una  commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione.

2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, tredici (13) di biologia, quattordici (14) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto)

1. La  prova di ammissione per i candidati comunitari, per i candidati non comunitari ricompresi nell’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e per i candidati extracomunitari residenti all’estero, è unica ed è  di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.

2. La prova di ammissione consiste  nella soluzione di sessanta quesiti  che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quattordici (14) di storia, dieci (10) di disegno e rappresentazione e nove (9) di Fisica e Matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 6
(Corsi di laurea  e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di Architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese)

1. Nelle università in cui sono attivati corsi di studio organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese e su richiesta delle stesse, per l’a.a. 2014-15 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.

2. La prova in inglese  può essere svolta  dai candidati comunitari e non comunitari, di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa, e dai candidati non comunitari residenti all’estero che esplicitino tale richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.

3. Sono ammessi ai percorsi erogati prevalentemente in lingua inglese i candidati di cui al comma 2 del presente articolo che hanno sostenuto e superato la prova di accesso in lingua inglese, secondo l’ordine del punteggio ottenuto, tenuto conto delle modalità riportate nel bando dell’ateneo.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate nell’allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l’ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all’allegato A.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

 

Articolo 8
(Accademie Militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell’Accademia Navale di Livorno, dell’Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e  di Napoli “Federico II” tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa in data 27 dicembre 2013 n. 275/1D con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)

 

1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie  secondo il seguente calendario:

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana
8 aprile 2014
Medicina Veterinaria 9 aprile 2014
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione
di architetto
10 aprile 2014
Medicina e Chirurgia in lingua inglese 29 aprile 2014
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 3 settembre 2014

 

Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)

1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti.

2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione.

3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto dei seguenti criteri:

  • – 1,5 punti per ogni risposta esatta;
  • – meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
  • – 0 punti per ogni risposta non data;

4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002, secondo le procedure di cui all’allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all’estero è definita dalle Università. Per i corsi di cui all’articolo 7 le Università, sulla base del punteggio ottenuto nel test, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, e l’altra per i candidati stranieri residenti all’estero.

5. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

  • – per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica,  fisica e matematica;
  • – per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di  chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, fisica e matematica;
  • – per i corsi  di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.
  • In caso di ulteriore parità, prevale il candidato  anagraficamente più giovane.

6. Fatto salvo quanto previsto dall’allegato 2, la graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude alla data del 1 ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

 

Articolo 11
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170/2010 citata in premessa, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.

 

Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con Decreto Rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

 

Articolo 13
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa, di cui all’allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato.

 

Articolo 14
(Posti disponibili)

1. I posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con la prova selettiva calendarizzata per i giorni 8, 9, 10 e 29  aprile 2014, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella dell’allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai  candidati stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.

2. Fatto salvo quanto previsto in premessa e fermo restando il contingente minimo dei  posti disponibili cui al comma 1, con successivi decreti sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza

Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 64

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 64

Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2013/2014 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate (14A03312)

(GU Serie Generale n.97 del 28-4-2014)

Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 63

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2013/2014.

Il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante rifonna dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la rifonna degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge lO dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO in particolare, l’articolo 1, capoverso «Art. 3, comma 3» e capoverso «Art. 4, comma 1» della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 1, capoverso «Art. 4, comma 1» della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari;
TENUTO CONTO, altresì, che per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al presente decreto, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore;

DECRETA

1. Per l’anno scolastico 2013/2014 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni sono indicate nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza

Allegati

Decreto Ministeriale 21 gennaio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 23

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 21 gennaio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 23

Intitolazione alla memoria del Maestro e Senatore a vita Claudio Abbado dei premi per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059

 

Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che:

  • – (comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.”;
  • – (comma 3) “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”;

 

VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;

VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli connessi all’art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca;

VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012;

TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO l’art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

VISTO l’art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita “al fine di….migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo della risorse” con riferimento anche all’offerta formativa delle stesse;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 e in particolare l’elenco n.1 allegato allo stesso;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;

VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 2013-2015;

VISTA la nota MIUR del Capo Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca del 22 novembre 2013, n. 1338 e la delibera ANVUR 3 dicembre 2013, n. 132 aventi ad oggetto “Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi definiti dal DM 30 gennaio 2013, n. 47”.

 

DECRETA

Art. 1
Ambito di applicazione

  • 1. Le disposizioni di cui al presente decreto modificano, come indicato nei successivi articoli, quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica”.

Art. 2
Integrazioni e modifiche al DM 47/2013

  • 1. Il comma 1 dell’articolo 3 del DM 47/13 è sostituito dal seguente: “Le Università istituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato B”.
  • 2. I commi 3 e 4 dell’articolo 4 del DM 47/13 sono sostituiti dai seguenti:
    • – Comma 3: I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, esclusi i corsi delle Professioni sanitarie, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime.
    • – Comma 4: I corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, attraverso la valutazione delle CEV
  • 3. Il comma 12 dell’articolo 4 del DM 47/13 è soppresso.
  • 4. I commi 2 e 4 dell’articolo 6 del DM 47/13 sono soppressi.
  • 5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) del DM 47/13 si applica fino all’a.a. 14/15 incluso.
  • 6. Gli allegati A, B e C del DM 47/13 sono modificati secondo quanto riportato negli allegati A, B e C del presente decreto.
Roma, 23 dicembre 2013

IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza

Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
– Uff. V –

Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.

Decreto Interministeriale

Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti