Ultimo nato dei figli di donna

193 ULTIMO NATO DEI FIGLI DI DONNA VALE QUANTO TUTTI i SUOI SETTE MILIARDI E PIù DI FRATELLI CHE SI RITROVA di Umberto Tenuta

CANTO 193 L’uomo è un valore, ed i valori non hanno dimensioni, sono infiniti. Ogni essere umano vale quanto tutti assieme i sette miliardi e trecento milioni dei suoi simili che oggi popolano la Terra.

Traiamone le conseguenze!

 

È proprio delle concezioni personalistiche dell’uomo, quale quella cristiana, ritenere che ogni essere umano è un valore infinito.

E sappiamo che novantanove infiniti valgono quanto un solo infinito!

Certo, c’è chi la pensa diversamente e crede che egli sia più infinito di tutti gli altri infiniti.

Ma con questi io non intendo confrontarmi.

Non sono umani.

Ma disumani!

Con voi umani accogliamo il bimbo, che in questo istante, mentre io scrivo la O di scrivo, è nato, accogliamolo con tutti gli onori che il primo degli uomini merita.

Andiamolo a trovare, là, nella catapecchia di lamiere arrugginite, di pavimenti di terra battuta da piedi nudi, di bidoni sulle pietre che le fiamme tingono di nero!

Andiamolo a trovare tra le braccia nude della mamma sua che se lo stringe al cuore come il più grande tesoro che la vita le abbia regalato!

Andiamolo a trovare e regaliamogli una fiala che lo salvi dal tetano neonatale.

Salviamogli la vita!

Magari con un fustino di Dash.

Non importa come, ma salviamogli la vita.

Grazie a noi, il tetano non lo ucciderà.

Ma, attenzione, là fuori dalla capanna, nello spiazzo d’erba pestato a morte, c’è un’altra minaccia, la minaccia dell’ignoranza!

La peggiore ignoranza, quella che non sa di non sapere.

Là, nel villaggio primitivo, al suo centro, stavano gli anziani e del nuovo venuto si prendevano cura, lo rendevano agile e ricco delle virtù della tribù, non importa se analfabeta.

Ora, il bimbo, là, alla periferia della metropoli, ammorbata dall’anidride carbonica delle sopraelevate, con le sue nursey di lusso nei grattacieli, se ne sta lì, abbandonato sulla nuda terra con un vecchio cucchiaio arrugginito.

Lo abbiamo salvato dal tetano.

Ma non gli abbiamo dato la pappa dell’alfabeto.

Forse qualcuno, con la medaglia della beneficenza sul petto, gli porterà pure le letterine di plastica dell’alfabeto.

Ma non imparerà la parola, dono divino.

In principio era il Verbo!

Il Verbo a lui è negato.

L’umanizzazione a lui è negata.

Egli non imparerà a parlare la lingua della cultura ed il Capitale umano gli sarà negato.

Figlio di donna, cucciolo di uomo, gli neghiamo il suo diritto, il suo primo diritto, il suo diritto inalienabile, il diritto a divenire uomo.

Poi ci stupiremo che ruberà quello che non gli è stato dato, che violenterà chi non ha imparato ad amare, che ucciderà chi ha conosciuto nemico…

E lo condanneremo ad andare a rieducarsi, lui che non è stato mai educato!

Sì, sono addolorato.

Sì, piango!

Sì, non infierisco!

Lo ricordo bene.

E chi sono io per poter giudicare?

Non giudichiamo, ma educhiamo!

Educare è una cosa seria.

Non è una patacca, non è una cartapecora.

Capaci e meritevoli non si nasce, ma si diventa, Ministra Giannini!

Si diventa nelle Sue scuole.

Solo se esse la smettano di incidere le teste metalliche e irrorino i cuori di sangue, di sangue umano!

Ministero dell’Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero degli Affari Sociali!

Ma quali affari?

Lasciamo stare, pensiamo all’educazione dei giovani.

Andiamoli a prendere tra le lamiere, prima che vi restino arsi dal fuoco!

Siano scuole di educazione anche gli scuolabus!

Sia scuola di educazione ogni scuola di istruzione.

Istruzione educativa.

Scuole formative.

Educazione, primo capitolo di spesa!

Ogni persona umana, un danno o un valore infinito.

Dipende dall’educazione, dipende dalla scuola, dipende da ciascuno di noi che, non solo di scuola, ma soprattutto per la scuola ha deciso di spendere la propria vita, anche coi suoi scarabocchi digitali!

 

PS

Ministra Giannini, non l’ho detto, ma forse dipende anche da Lei.

Paper, pen and phone, un modello didattico a costo zero

Usare le tecnologie dal punto di vista della didattica:
Paper, pen and phone, un modello didattico a costo zero

di Bruno Santoro

 

 

 

Abstract

Che cosa significa oggi ‘fare scuola’ nell’era digitale? Quale rapporto corre tra oggi tra formazione dei giovani cittadini e gli ambienti digitali? È possibile sviluppare modelli orientativi che possano rimarcare il primato della didattica sulla tecnologia e restituire alla scuola il senso della propria azione? Modelli a costo zero per l’amministrazione ma efficaci per i nostri giovani digitalizzati?

 

 

 

Paper, pen and phone’ è una soluzione di progetto-attività sperimentata nel corso degli ultimi anni e che ho adottato in alcune classi delle superiori.

Si tratta di un modello di lavoro, articolato in sette passaggi, in parte liberamente ricomponibili, applicabile a diversi contesti disciplinari e che ha come obiettivo un apprendimento ( come confermato dal feedback massivo degli stessi studenti) più efficace e personalizzato.
Coniugando tecniche di apprendimento cooperativo con la flessibilità delle tecnologie disponibili, nel nostro caso gli smartphone personali degli allievi, dopo un breve periodo di addestramento e lo sviluppo di un ‘Galateo’ di classe, si punta a creare un ambiente di lavoro in cui il modello didattico sviluppi, con la pratica, un ambiente integrato ed una piccola comunità di formazione.
Sviluppato nel corso di un avanzato progetto sperimentale (Let’s Net! 2009-2011)

il modello è stato adottato stabilmente in alcune classi delle superiori per l’insegnamento di Italiano e Storia; limitatamente a singole esperienze, sono stati sviluppati moduli di apprendimento anche in Matematica e discipline di indirizzo.

L’architettura dello scenario didattico viene disegnata agendo contemporaneamente sui quattro fattori fondamentali del processo di insegnamento ed apprendimento dell’era digitale, ossia l’ambiente fisico, quello virtuale, la metodologia di lavoro e il ruolo dell’insegnante.

 

L’obiettivo è sostanzialmente la ricerca del corretto bilanciamento del rapporto tra didattica e nuove tecnologie, permettendo recupero e potenziamento di alcune di quelle ‘abilità attenuate’ che l’abuso digitale e altri fattori congiunti stanno provocando nelle giovani generazioni: parliamo della capacità di leggere, comprendere, concettualizzare e sintetizzare, di esprimersi, di esporre in modo chiaro ed efficace e di scrivere. Ma si potrebbe parlare anche delle capacità legate alle competenze logico-matematiche, a quelle tecnico-scientifiche o relative all’apprendimento della seconda lingua: tutti settori nei quali le giovani generazioni mostrano sempre più preoccupanti segni di arretramento e disagio.

 

Essendo un modello di lavoro esperto per competenze, la pianificazione viene realizzata attraverso Moduli di Apprendimento della durata di 2 o 4 ore, immediatamente seguiti da una prova di prestazione autentica (lezione, relazione, prodotto ipermediale o esperienza da proporre alla classe) e in ogni caso video-ripresa con lo stesso smartphone: quindi immediatamente pubblicata sul sito di classe attraverso applicazioni dedicate.
Il protocollo di lavoro prevede inoltre che non si conosca il nome del relatore se non all’ultimo momento e che tutti i componenti del gruppo debbano comunque preparare, oltre alla relazione completa, un piccolo approfondimento sul tema.

 

La valutazione della prestazione dei gruppi è realizzata anche con il contributo fattivo dell’intera classe, con una proposta sviluppata secondo una griglia concordata di semplici indicatori: valutazione che, in questo tipo di esperienza, è sempre condivisa da tutti i componenti.

Al termine tutti gli allievi rilasciano un rapido feedback via Internet sul vissuto personale , i problemi e i suggerimenti migliorativi, come attività meta cognitiva e spesso possibile sviluppo del modello stesso.

 

I moduli, che prevedono attività di tipo cooperativo, sono realizzati rispettando quattro assunti, a mio avviso indispensabili per ottenere un apprendimento significativo: l’attività comune diretta (se faccio capisco!), la possibilità di usare liberamente la parola (se non sai chiedi!), la libertà di movimento nella classe fra le isole di lavoro (personalizziamo lo spazio), la trasformazione del ruolo dell’insegnante (aiutami a fare da solo!) in guida esperta e coordinatore non protagonista dell’azione didattica.

L’apprendimento viene realizzato quindi attraverso l’attività cooperativa di preparazione della relazione ma con l’obbligo di sintetizzare sempre il percorso in una mappa concettuale collettiva ( il ‘mappone’) e in una individuale che il relatore del gruppo può utilizzare, se vuole, per la presentazione.
Tutte le attività prevedono comunque l’uso tassativo di carta e penna unito alla pratica di rapida ricerca digitale. Sono vietate dal Galateo PPP, invece, la stampa, la riproduzione digitale dei materiali, l’uso malaccorto della carta.
In occasioni particolari la stessa mappa personale può essere oggetto di valutazione, come per esperienze pluridisciplinari condivise, ad esempio con l’insegnamento della lingua straniera.

 

Con attività meta cognitiva avanzata gli stessi allievi presentano, in versione bilingue, il ‘loro’ metodo di lavoro sul sito dedicato: www.letsnet.it

 

 

Siti:                 www.letsnet.it

Facebook:       https://www.facebook.com/groups/248089922022746/

 

 

 

Resumé

 

Bruno Santoro insegna Letteratura Italiana e Storia c/o l’ITIS G.Marconi di Jesi. Laureato in Filosofia con indirizzo in scienze pedagogiche e filosofia delle scienze sociali, si interessa di nuove tecnologie dai primi anni “90 ed ha sviluppato tra il 1996 e il 2001 numerosi progetti sperimentali a Milano, dove è stato distaccato dall’insegnamento e consulente del Provveditorato agli Studi per le nuove tecnologie nella scuola con Patrizia Galeazzo e Giorgio Musitelli.
Amministratore di rete dal 1996 al 2012, esperto di tecnologie didattiche e formatore, è autore fra gli ultimi, dei progetti ’ Let’s Net!: ambienti di telematica e didattica’, Classe 2.0 e ‘Paper, Pen and Phone: ambienti di telematica e didattica a costo zero’.

 

 

 

Nota 1 luglio 2014, Prot. n. AOODGPER.6677

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
Ufficio IV

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto e mobilità personale docente della scuola secondaria di II grado – A.s. 2014/15 –

Considerata la complessità delle operazioni propedeutiche alla mobilità del personale della scuola e tenuto conto delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici scolastici regionali, circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie entro i tempi stabiliti, si comunica che le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativi al personale della scuola secondaria di II grado, sono articolate come segue:

personale docente
scuola secondaria di II grado

l – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 3 luglio

2 – pubblicazione dei movimenti 23 luglio

PER IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
F.to Gildo de Angelis

Decreto Direttoriale 1 luglio 2014, n. 2216

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” con la quale, tra l’altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, siano trasferite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 “Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.P.R. del 20 gennaio 2009, n. 17, “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il D.M. 27 luglio 2009 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica” così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 1 della medesima legge 113/91 delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge”, “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi”; “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati”;

VISTO il DD 369/ric del 26 giugno 2012 con il quale è stato adottato il bando per la concessione dei contributi per i tre strumenti previsti dalla legge 113/91, ed in particolare il “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi” relativo al periodo 2012-2014, i “contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge” e la “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati” relativamente all’esercizio finanziario 2012;

VISTO il DM 4 giugno 2013, n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo della Tabella Triennale per il periodo 2012-2014;

CONSIDERATO pertanto che non sussiste la necessità di provvedere alla revisione della tabella triennale 2012-2014;

VISTO il decreto n. 972 del 25 novembre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2014 foglio 88, con il quale il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell’articolo 2-bis della richiamata legge n. 113/91, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l’anno 2013 (pari Euro 10.243.068) tra i predetti strumenti di intervento;

  • Euro 6.500.000 per il finanziamento dell’annualità 2013 degli enti inseriti nella Tabella Triennale di cui al DM 4 giugno 2013 n.430;
  • Euro 1.720.000 per accordi e intese ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 113/91;
  • Euro 2.000.000, di cui 1.300.000 dedicato alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge 113/91;
  • Euro 23.068 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del CTS, cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 972 del 25 novembre 2013 è stata ritenuta l’opportunità di gestire la quota dedicata ai contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-ter della legge 113/91 (per un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro) secondo il meccanismo dei “challenge prizes”, prevedendo il riconoscimento di premi fissi ai progetti di maggiore portata innovativa, semplificando complesse procedure di rendicontazione ed erogazione;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 2-ter della richiamata legge 113/91 rimanda ad un bando annuale per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi annuali ivi previsti, eventualmente individuando tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;

RITENUTO di procedere alla definizione, in un unico provvedimento, delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge 113/91, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all’articolo 1, comma 4, della stessa legge;

DECRETA

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito operativo

1) Il presente Decreto definisce le regole e le modalità per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 113/91, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:
a) contributi annuali ai sensi dell’articolo 2-quater;
b) accordi e intese ai sensi dell’art. 1, comma 4.
2) In coerenza con quanto previsto all’articolo 1 della legge 113/91, la concessione dei contributi previsti dal presente Decreto è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.
3) In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente Decreto debbono riguardare una o più delle seguenti finalità:
a) riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l’attivazione di nuove Istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull’intero territorio nazionale;
b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie;
e) promozione dell’informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

 

Articolo 2
Soggetti ammissibili

  1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all’articolo 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, Istituzioni Scolastiche e soggetti pubblici o privati, diversi dalle Istituzioni Scolastiche, aventi sede in Italia, che hanno, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l’interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie multimediali.
  2. Con riferimento ai singoli strumenti di intervento, il presente decreto precisa, nei Titoli e relativi articoli, gli specifici requisiti dei soggetti ammissibili alla presentazione delle domande.

TITOLO 2
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 3
Requisiti dei soggetti

  1. Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
  2. Ogni istituzione scolastica può presentare fino ad un massimo di tre proposte individuali, e può partecipare fino ad un massimo di cinque congiuntamente ad altri istituti scolastici e/o soggetti pubblici e privati. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d’ufficio all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della presentazione della domanda.
  3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più istituti scolastici e/o soggetti pubblici o privati, fermo quanto previsto ai precedenti commi, dovrà essere presentato da un unico soggetto qualificato come “capofila”, che in ogni caso dovrà essere rappresentato da un’istituzione scolastica e che sarà referente nei confronti del MIUR e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.
  4. Nel caso previsto dal precedente comma 3, le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate prevalentemente dalle Istituzioni Scolastiche.

Articolo 4
Progetti ammissibili

  1. I progetti dovranno essere redatti secondo le disposizioni degli articoli del presente titolo e dovranno avere un valore minimo di Euro 20.000 e massimo di Euro 50.000 e una durata non superiore a 12 mesi. I progetti potranno riguardare attività da realizzare o anche già realizzate,  ma in ogni caso non anteriori al 1° gennaio 2013. A seguito della valutazione, curata dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del successivo articolo 6, il MIUR riconoscerà un contribuito una tantum in misura pari al 100 per cento del valore riconosciuto ammissibile.
  2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
    a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
    b) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti;
    c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;
    d) innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;
    e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
  3. I progetti le cui attività di diffusione della cultura scientifica sono svolte su più luoghi della Regione o fuori territorio regionale in cui hanno la sede i soggetti partecipanti sono valutati favorevolmente. Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti “pilota” da utilizzare successivamente a livello nazionale. Sono tenuti in particolare considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.

Articolo 5
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

  1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 1.300.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013.
  2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
  3. Il trasferimento di risorse è disposto in un’unica soluzione, e in favore del proponente o del “capofila”, successivamente alla adozione del decreto direttoriale di ammissione al finanziamento, e nel termine dei successivi 45 giorni.
  4. Il proponente, o il “capofila”, dovrà presentare, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, una relazione tecnico-scientifica che dimostri l’avvenuta realizzazione delle attività previste ed il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto, nonché le modalità di utilizzo del contributo erogato dal MIUR.
  5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

Articolo 6
Criteri di valutazione

  1. La selezione dei progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
  2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l’uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
  3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, riferiti alle attività previste nel progetto, assegnando i relativi punteggi:
    a) Qualità scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);
    b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione  (max 20 punti);
    c) Qualità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti  (max 10 punti);
    d) Capacità di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee  (max 5 punti);
    e) Potenzialità di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti  (max 5 punti).
  4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

TITOLO 3
CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITÀ COERENTI CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 113/91 E DESTINATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 7
Requisiti dei soggetti

  1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti all’articolo 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
  2. Ciascuno dei soggetti può presentare fino ad un massimo di tre proposte individuali e partecipare fino ad un massimo di cinque congiuntamente ad altri soggetti. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorso i quali provvederà d’ufficio all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della presentazione della domanda.
  3. Nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più soggetti, fermo quanto stabilito nei precedenti commi, dovrà essere presentato da un unico soggetto qualificato come “capofila”, che sarà referente, nei confronti del MIUR, e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli.

Articolo 8
Progetti ammissibili

  1. I progetti presentati dovranno avere un costo minimo di Euro 20.000 e un costo massimo di Euro 100.000, ed avere una durata non superiore ai 12 mesi. Il progetto non potrà in alcun caso fare riferimento ad attività realizzate anteriormente al 1 gennaio 2013.
  2. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
    a) finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
    c) indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
    c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell’utilizzo dei contributi richiesti;
    d) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
    e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
    f) innovatività delle attività progettuali previste
    g) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
  3. I progetti presentati da orti botanici, musei naturalistici o storico – scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, e da strutture con analoghe finalità, dovranno evidenziare l’obiettivo di promuovere un miglior coordinamento tra gli stessi, mirando alla costituzione di reti integrate, anche istituzionalmente, a lungo termine, nonché di favorire l’attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università, gli Enti di Ricerca e altre Istituzioni italiane e straniere.

Articolo 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

  1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse pari a complessivi Euro 700.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 del 25 novembre 2013.
  2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
  3. I contributi sono attribuiti nella misura dell’80% dei costi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto, in favore del proponente o del “capofila”, secondo le seguenti modalità:
    a) una prima erogazione in misura dell’80% del contributo approvato successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto, e nel termine dei successivi 45 giorni;
    b) il saldo sarà erogato successivamente alla approvazione dei rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il “capofila”, dovrà presentare, insieme con la documentazione attestante l’intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività.
  4. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.

Articolo 10
Criteri di valutazione

  1. La selezione sui progetti è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
  2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l’uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
  3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
    a) qualità del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);
    b) qualità dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
    c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
  4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

TITOLO 4
PROMOZIONE E STIPULA DI ACCORDI E INTESE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, UNIVERSITÀ, ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Articolo 11
Requisiti dei soggetti

  1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente Decreto, nonché altre Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 15, proposte per la stipula di accordi e intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/91.
  2. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 2 può partecipare fino a un massimo di tre proposte di accordi e intese. Oltre tali limiti il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvederà d’ufficio all’esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l’ora della presentazione della domanda.

Articolo 12
Accordi e intese ammissibili

  1. Gli accordi e le intese debbono prevedere un costo minimo di Euro 200.000 e un costo massimo di uro 1.000.000 , e debbono avere una durata non superiore ai 24 mesi. L’accordo e l’intesa non potrà in alcun caso fare riferimento ad attività realizzate anteriormente al 1 gennaio 2013.
  2. Le proposte debbono evidenziare, i seguenti elementi:
    a) finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all’articolo 1 del presente decreto;
    b) indicazione puntuale delle attività previste per ciascuna parte dell’accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
    c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell’utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;
    d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento,  di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
    e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;
    f) innovatività delle attività progettuali previste.

Articolo 13
Risorse finanziarie e modalità di erogazione

  1. Per il finanziamento degli accordi e intese di cui al presente Titolo, il MIUR mette a disposizione risorse complessive pari a Euro 1.720.000, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 972 dell’25 novembre 2013.
  2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
  3. Nell’ambito dell’accordo e dell’intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell’80% e il relativo trasferimento di risorse è definito in sede di accordo e intesa.
  4. L’accordo e l’intesa, inoltre, conterrà specifiche disposizioni sui termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonché l’indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle attività che dovrà anche curare la predisposizione unitaria delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi sostenuti.

Articolo 14
Criteri di valutazione

  1. La selezione sulle proposte, è curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’articolo 2-quater della legge 113/91.
  2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l’uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
  3. Ai fini della selezione dei progetti, il Comitato deve fornire al Ministero, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione degli stessi, una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
    a) qualità sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di  collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti)
    b) qualità dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);
    c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
  4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
  5. La graduatoria è approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

TITOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Termini e modalità di presentazione  delle domande

  1. Le domande di cui al presente Decreto dovranno essere compilate a partire dal 14 luglio 2014 e trasmesse entro e non oltre le ore 16.00 del 10 settembre 2014 utilizzando il servizio telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio .
  2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce “Supporto->Lista iniziative”, sono disponibili le guide per l’utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.
  3. La domanda può essere compilata e trasmessa da un qualunque utente registrato nel sistema, non necessariamente dal firmatario.
  4. Dopo aver trasmesso la domanda è necessario perfezionarla con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 7 giorni dalla chiusura del Bando.
  5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale è necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, nello stesso termine, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Ufficio IV – Piazzale J. F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi del Decreto e indicare l’articolo 2-ter della legge 113/91 o, nel caso di intese e accordi, l’articolo 1 comma 4 della legge 113/91.
  6. Le domande relative al Titolo 4 devono essere firmate da tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative ai Titoli 2 e 3 esclusivamente dal soggetto capofila.
  7. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
  8. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 16
Informazioni

  1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è il Dott. Antonio Di Donato, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Ufficio IV. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tel. 06-97727909.
  2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
  3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2013@miur.it
Roma, 1 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele FIDORA)

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 150

Gazzetta Ufficiale
Serie Generale

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 19 maggio 2014, n. 95


Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identita’.
(14G00107)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

 


DECRETO 23 giugno 2014


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2014 e
scadenza 29 aprile 2016, quinta e sesta tranche. (14A04990)

 

 

Pag. 35

 

 

 


DECRETO 23 giugno 2014


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro
poliennali 2,35%, indicizzati all’inflazione europea, con godimento
15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, quarta e quinta tranche.
(14A05000)

 

 

Pag. 36

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 29 maggio 2014


Liquidazione coatta amministrativa della «AL.EM. societa’
cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.
(14A04949)

 

 

Pag. 38

 

 

 


DECRETO 29 maggio 2014


Liquidazione coatta amministrativa della «Antiche Terre societa’
agricola cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del
commissario liquidatore. (14A04952)

 

 

Pag. 39

 

 

 


DECRETO 29 maggio 2014


Liquidazione coatta amministrativa della «Fratelli d’Italia –
societa’ cooperativa in liquidazione», in Napoli e nomina del
commissario liquidatore. (14A04953)

 

 

Pag. 40

 

 

 


DECRETO 29 maggio 2014


Liquidazione coatta amministrativa della «Sadea cooperativa sociale»,
in Roma e nomina del commissario liquidatore. (14A04954)

 

 

Pag. 40

 

 

 


DECRETO 5 giugno 2014


Ritiro del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo
scioglimento e alla cancellazione della «ANAGNINA 73 Z 6 A – Societa’
cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma. (14A04951)

 

 

Pag. 41

 

 

 


DECRETO 13 giugno 2014


Proroga della gestione commissariale della «Societa’ cooperativa
Nuova Canosa», in Barletta. (14A04950)

 

 

Pag. 42

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


DETERMINA 25 giugno 2014


Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Silimarin»
in seguito alla determinazione di rinnovo dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con
conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 212/2014). (14A04989)

 

 

Pag. 43

 

 

RETTIFICHE

 


AVVISO DI RETTIFICA


Comunicato relativo al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea.». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 144 del 24 giugno 2014). (14A05107)

 

 

Pag. 44

Decreto Ministeriale 1 luglio 2014

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 1 luglio 2014

Definizione  dei  posti  disponibili  a  livello  nazionale  per   le
immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni  sanitarie  per
l'anno accademico 2014-2015. (Decreto n. 528). (14A06034) 

(GU n.178 del 2-8-2014)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'articolo 2, comma 1, n.  11),  che,  a  seguito  della
modifica  apportata  dal  decreto  legge  16  maggio  2008,  n.   85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
istituisce il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244» che,  all'articolo  1,  comma  5,  dispone  il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, con  le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 3, comma
1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo  al
«Riordino della disciplina in materia sanitaria» e,  in  particolare,
l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione  del  personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene  in
sede  ospedaliera,  ovvero  presso  altre  strutture   del   Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private  accreditate  e  l'articolo
6-ter, che dispone che, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il
Ministro  della  salute,  sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  la  Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei   medici
chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi  professionali
interessati,  determina  il  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario
nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine, tra gli altri,  al
personale sanitario infermieristico, socio-sanitario, tecnico e della
riabilitazione, ai fini della programmazione, da parte  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli  accessi  ai
corsi di diploma di laurea e ai corsi di diploma universitario; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  afferente
alle «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di  autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»; 
  Visto il decreto interministeriale  19  febbraio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009,  n.119,  attinente  alla
«Determinazione delle classi dei corsi di laurea per  le  professioni
sanitarie, ai sensi del decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270»; 
  Visto l'articolo 39, comma 5, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero», come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge
14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 novembre 2004, n. 271; 
  Visto l'articolo 46, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante  «Regolamento  recante
norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'articolo 42,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Viste le disposizioni interministeriali in data 24 marzo  2014  con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per l'a.a. 2014-2015; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2014-2015, previsto dalle predette disposizioni; 
  Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n.  85,  concernente
"Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e
laurea magistrale a ciclo unico  ad  accesso  programmato  a  livello
nazionale  per  l'anno  accademico  2014-2015  e,   in   particolare,
l'articolo 7; 
  Vista la  rilevazione  relativa  al  fabbisogno  delle  professioni
sanitarie per l'anno accademico  2014-2015  che  il  Ministero  della
Salute  ha  effettuato  ai  sensi   dell'art.   6-ter   del   decreto
legislativo. n. 502/1992,  trasmessa  dallo  stesso  Ministero  della
salute in data 15 maggio 2014 alla Conferenza per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  province  autonome  in  vista  dell'Accordo
formale; 
  Tenuto conto che al riguardo la Conferenza per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome ha reso il previsto  Accordo
formale in data 12 giugno 2014; 
  Considerata la  necessita'  di  emanare  il  presente  decreto  per
consentire la pubblicazione del bando di concorso  di  ammissione  ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma  1,  della  richiamata
legge n. 264 del 1999; 
  Visto il potenziale formativo cosi' come  deliberato  dagli  Atenei
con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264 del 1999; 
  Valutata  la  necessita'  di  contemperare  quanto  piu'  possibile
l'offerta   formativa   delle   universita'   con    il    fabbisogno
professionale; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione  del
sistema  universitario   e   della   ricerca,   reso   con   delibera
presidenziale n. 11 del 27 giugno 2014; 
  Tenuto conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di  cui
all'art.3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999; 
  Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di
accogliere per ogni singola professione l'offerta formativa  definita
dalle universita', qualora risulti a livello nazionale  inferiore  al
fabbisogno professionale e di ridurre, altresi',  la  stessa  offerta
qualora  risulti  superiore  al  fabbisogno  nazionale,   anche   con
riferimento agli sbocchi occupazionali di ogni singola professione. 
  Ritenuto di definire la  programmazione  anche  con  riguardo  alle
esigenze delle regioni e delle province autonome sul  cui  territorio
non sono attivati i corsi di laurea; 
  Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico  2014-2015
il numero dei posti disponibili a livello nazionale per  l'ammissione
ai corsi di laurea delle  professioni  sanitarie  e  di  disporre  la
ripartizione degli stessi fra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2014-2015, il numero dei posti disponibili
a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea  delle
professioni sanitarie degli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti in  Italia  di  cui  all'articolo  39  del  citato  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e'  definito,  come  di  seguito
indicato per ciascuna classe  di  afferenza  e  tipologia  di  corso,
secondo  la  ripartizione  di   cui   alle   tabelle   allegate   che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali del 24 marzo 2014 citate in premessa. 
                               Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione   degli   studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria  di  merito   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 citato in  premessa,  nei  limiti
dei corrispondenti posti di cui alle  tabelle  allegate  al  presente
decreto. 
  2. Ciascuna universita' dispone  l'ammissione  degli  studenti  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito nel limite del contingente ad essi  riservato  definito  nelle
ricordate disposizioni del 24 marzo 2014. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2014 
    
    
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Allegato

Nota 1 luglio 2014, Prot. n. 4126

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
e p.c.
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

Oggetto: CONCORSO “I giovani ricordano la Shoah” – Anno scolastico 2014/2015.

Il Parlamento Italiano, con la legge n.211 del 2000, ha istituito il “Giorno della Memoria” della Shoah e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio. Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro paese, questo Ministero, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione con l’UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’a.s. 2014/2015 la XIII edizione del concorso rivolto a tutti gli allievi del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e approfondimenti, da parte dei giovani, sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900.
Tenuto conto delle finalità e dell’importanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di dare alla stessa la più ampia diffusione tra le scuole e gli istituti di rispettiva competenza, sensibilizzandoli a promuovere, nell’ambito dei percorsi didattici e dell’offerta formativa, occasioni e momenti di riflessione, di confronto e dibattito sul tema. Per informazioni dettagliate sulle varie fasi del Concorso, si rimanda al Bando allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna BODA

Allegati