Archivi categoria: Sicurezza

31 marzo Documento Programmatico per la Sicurezza

Entro il 31 marzo deve essere redatto il Documento Programmatico per la Sicurezza con la conseguente adozione delle misure minime di sicurezza da parte degli Uffici Scolastici Regionali e delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, come previsto dal punto 19 dell’allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) al Decreto Legislativo 196/03.

L’art. 45 (Semplificazioni in materia di dati personali), comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che “al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 21 dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e’ altresi’ consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all’articolo 27, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”;
c) all’articolo 34 e’ soppressa la lettera g) del comma 1 ed e’ abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26
“.

26 marzo 38 milioni di euro per l’Edilizia scolastica

Il Ministro firma una direttiva che destina 38 milioni di euro per la costruzione di edifici realizzati secondo le nuove Linee guida per le architetture interne in linea con l’innovazione nella scuola.

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Di seguito il comunicato stampa:

Edilizia scolastica: 38 milioni di euro per interventi nelle scuole statali attraverso il fondo immobiliare

Il Ministro Profumo firma direttiva che coinvolge, attraverso protocolli d’intesa, Regioni o Enti locali

(Roma, 27 marzo 2013) Sono 38 i milioni di euro da destinare alla costruzione di nuove scuole attraverso lo strumento del fondo immobiliare. Lo prevede la nuova direttiva firmata oggi dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo. Si tratta di una iniziativa volta ad utilizzare la leva del fondo immobiliare per costruire le scuole del futuro.

Sono infatti state ridefinite le nuove Linee guida per le architetture interne delle scuole: non più solo aule, ma nuovi spazi di apprendimento in linea con l’innovazione nella scuola. Uno sguardo, quindi, verso il futuro strettamente collegato al più ampio piano di innovazione digitale delle scuole, di cui anche il recente DM sui libri di testo costituisce un tassello. La direttiva rappresenta anche un ulteriore passo in avanti nel programma pluriennale per l’edilizia scolastica, la sicurezza nelle scuole e la costruzione di plessi altamente tecnologici, così come avvenuto in Emilia Romagna dopo il terremoto. La sinergia e l’unione delle risorse tra MIUR, Regioni, edifici conferiti da Comuni, Provincie e Regioni, Fondi europei e beni confiscati dalla mafia può rappresentare un modello di rinascita economica per il Paese.

Il fondo immobiliare, da costituire attraverso una Società di Gestione del Risparmio appositamente individuata dall’Ente locale/Regione tramite procedure ad evidenza pubblica, è uno strumento finanziario destinato a realizzare le nuove strutture grazie alla valorizzazione degli immobili obsoleti, conferiti dall’Ente locale/Regione, e ad ogni ulteriore eventuale cofinanziamento.

Modalità di accesso ai fondi:
Per accedere ai contributi gli Enti locali/Regioni dovranno presentare richiesta, all’indirizzo di PEC: dppr@postacert.istruzione.it – entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, specificando l’importo del contributo richiesto ed inviando il modello di protocollo di intesa, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli interventi da realizzare ed il relativo costo totale.

Il contributo è concesso previa valutazione della congruità della domanda, secondo lo stretto ordine cronologico di ricevimento delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, per ciascun Ente locale/Regione, non può eccedere il 25% del costo totale previsto per la realizzazione degli interventi né essere superiore a quanto richiesto e, comunque, superare l’importo complessivo di 5 milioni di euro. Le risorse verranno modulate in rapporto all’entità del fondo.

Gli Enti locali e le Regioni che hanno diritto al contributo, dovranno successivamente sottoscrivere formalmente con il MIUR il Protocollo di Intesa.

Il protocollo d’intesa tra Miur ed Ente locale/Regione
Con la sottoscrizione del protocollo per poter accedere ai contributi l’Ente locale o la Regione si impegna a definire, promuovere ed attivare l’esecuzione di un progetto di edilizia scolastica, consistente:

  • nella realizzazione di interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico di competenza, destinato all’istruzione statale, che comprendano anche interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici da destinare anch’essi all’istruzione statale;
  • nell’uso dello strumento del fondo immobiliare per la realizzazione dei suddetti interventi, da costituire attraverso una Società di gestione del risparmio, appositamente individuata dall’Ente locale/Regione tramite procedure ad evidenza pubblica. Al fondo saranno conferiti e/o apportati da parte dell’Ente locale /Regione, immobili da valorizzare, aree pubbliche per le nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

Cliccando sui seguenti link possono essere consultate le ultime innovazioni introdotte in materia di edilizia scolastica.

Le nuove scuole costruite in Emilia Romagna dopo il sisma:
http://www.iltempodellascuola.it

Le architetture della scuola del futuro:
www.indire.it/eventi/quandolospazioinsegna

Sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici

Sicurezza a scuola: X Rapporto di Cittadinanzattiva (2012)

Sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici (X Rapporto 2012).

L’indagine che Cittadinanzattiva cura da 10 anni è stata condotta su un campione di 111 edifici scolastici di diverse zone del paese, vuole contribuire a tenere alto il livello di attenzione sui diversi aspetti legati alla non applicazione di diverse normative, tra cui quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, contemporaneamente, segnalare quanto ancora si debba e si possa fare per contribuire a far crescere nel nostro paese, negli amministratori e nei tecnici locali, negli operatori della scuola, negli studenti e nelle famiglie la cultura della sicurezza.

1 gennaio Certificati e dichiarazioni sostitutive

Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore (salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36) la legge 12 novembre 2011, n. 183.

Fra le altre nuove norme in vigore quelle relative a certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15).

Art. 15, c. 1, Legge 183/11:

Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;
b) all’articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) – (Acquisizione d’ufficio di informazioni) – 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli). –
1.
Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»;
f) all’articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)».

4 giugno Vademecum per la privacy a Scuola

Il 4 giugno 2010 il Garante della Privacy pubblica un vademecum per la privacy a scuola.

“La privacy tra i banchi di scuola”

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?

A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.

Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.

Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il “corretto trattamento dei dati personali”. Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.

La guida del Garante privacy

Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni “di servizio” (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.

L’opuscolo in formato cartaceo può essere richiesto all’Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 123, lunedì-venerdì ore 10,00-13,00 e-mail: urp@garanteprivacy.it

Di seguito il comunicato:

La privacy tra i banchi di scuola: il vademecum del Garante

Presentazione

Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari.

A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona.

Al tempo stesso, “la privacy” è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami.

Con un vademecum dal titolo “La Privacy tra i banchi di scuola”, Il Garante per la protezione dei dati personali intende offrire un contributo a favore di una comunità scolastica che possa promuovere il rispetto reciproco e tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza.

Informazioni sugli studenti, riprese audio e video, trattamento dei dati, diritto di accesso, sono alcuni dei punti trattati nel vademecum, che raccoglie in un unico documento indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola.

Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

REGOLE GENERALI

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche

Le scuole hanno l’obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti.

Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “rilevanti finalità pubbliche” che si intendono perseguire.

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private

Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie…).

Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

Diritto di accesso ai dati personali

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante.

A tale proposito, è opportuno precisare che l’accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

13 maggio Edilizia scolastica

Il 13 maggio il Cipe approva il primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico con assegnazione di 358 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno 1600 edifici sui circa 6 mila censiti. Lo stanziamento destinato all’edilizia scolastica fa parte del Fondo Infrastrutture ed è pari complessivamente a 765 milioni.

L’accordo sul primo stralcio relativo al piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici era stato raggiunto nella Conferenza Unificata del 29 aprile scorso.

2 novembre 100 milioni per la sicurezza

In ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 626, della Legge 296/06, con il protocollo d’intesa firmato col MPI, l’INAIL mette a disposizione, per il triennio 2007-2009, 100 milioni di euro, 30 dei quali già disponibili per il 2007, per promuovere l’attivazione di interventi diretti alla messa in sicurezza ed all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole secondarie. In via di definizione il bando che consentira’ l’accesso ai finanziamenti a Comuni e Province.