Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104
(in SO n. 148 alla GUn. 156 del 7-7-2010)
Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo,
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del
citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata
deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la
composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante il «codice del
processo amministrativo» e le relative norme di attuazione,
transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta
commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente
del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Approvazione del codice e delle disposizioni connesse
1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresi' approvate le norme di attuazione di cui
all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme
di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi' 2 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto:il Guardasigilli Alfano
INDICE GENERALE
Allegato 1 - Codice del processo amministrativo
Allegato 2 - Norme di attuazione
Allegato 3 - Norme transitorie
Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni
INDICE SOMMARIO
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Capo IV - Competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Titolo II - Parti e difensori
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Titolo V - Disposizioni di rinvio
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Capo III - Deliberazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice
Titolo VIII - Udienze
Titolo IX - Sentenza
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I - Impugnazioni in generale
Titolo II - Appello
Titolo III - Revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Titolo V - Ricorso per cassazione
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica
amministrazione
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni,
province, regioni e Parlamento europeo
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Titolo V - Spese di giustizia
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque
anni alla data di entrata in vigore del codice del processo
amministrativo
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
INDICE SISTEMATICO
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Effettivita'
Art. 2 - Giusto processo
Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi
Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali
Art. 6 - Consiglio di Stato
Capo III - Giurisdizione amministrativa
Art. 7 - Giurisdizione amministrativa
Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
Art. 9 - Difetto di giurisdizione
Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione
Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione
Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato
Capo IV - Competenza
Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile
Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile
Art. 15 - Rilievo dell'incompetenza e regolamento
preventivo di competenza
Art. 16 - Regime della competenza
Capo V - Astensione e ricusazione
Art. 17 - Astensione
Art. 18 - Ricusazione
Capo VI - Ausiliari del giudice
Art. 19 - Consulente tecnico
Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del
consulente
Art. 21 - Commissario ad acta
Titolo II - Parti e difensori
Art. 22 - Patrocinio
Art. 23 - Difesa personale delle parti
Art. 24 - Procura alle liti
Art. 25 - Domicilio
Art. 26 - Spese di giudizio
Titolo III - Azioni e domande
Capo I - Contraddittorio e intervento
Art. 27 - Contraddittorio
Art. 28 - Intervento
Capo II - Azioni di cognizione
Art. 29 - Azione di annullamento
Art. 30 - Azione di condanna
Art. 31 - Azione avverso il silenzio e declaratoria di
nullita'
Art. 32 - Pluralita' delle domande e conversione delle
azioni
Titolo IV - Pronunce giurisdizionali
Art. 33 - Provvedimenti del giudice
Art. 34 - Sentenze di merito
Art. 35 - Pronunce di rito
Art. 36 - Pronunce interlocutorie
Art. 37 - Errore scusabile
Titolo V - Disposizioni di rinvio
Art. 38 - Rinvio interno
Art. 39 - Rinvio esterno
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ricorso
Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40 - Contenuto del ricorso
Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari
Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
Art. 43 - Motivi aggiunti
Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione
Art. 45 - Deposito del ricorso e degli altri atti
processuali
Art. 46 - Costituzione delle parti intimate
Art. 47 - Ripartizione delle controversie tra tribunali
amministrativi regionali e sezioni staccate
Art. 48 - Giudizio conseguente alla trasposizione del
ricorso straordinario
Art. 49 - Integrazione del contraddittorio
Art. 50 - Intervento volontario in causa
Art. 51 - Intervento per ordine del giudice
Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione
Art. 53 - Abbreviazione dei termini
Art. 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini
Titolo II - Procedimento cautelare
Art. 55 - Misure cautelari collegiali
Art. 56 - Misure cautelari monocratiche
Art. 57 - Spese del procedimento cautelare
Art. 58 - Revoca o modifica delle misure cautelari
collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari
Art. 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza
cautelare
Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa
Art. 62 - Appello cautelare
Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I - Mezzi di prova
Art. 63 - Mezzi di prova
Capo II - Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova
Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale
Art. 66 - Verificazione
Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio
Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria
Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I - Riunione dei ricorsi
Art. 70 - Riunione dei ricorsi
Capo II - Discussione
Art. 71 - Fissazione dell'udienza
Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti
su un'unica questione
Art. 73 - Udienza di discussione
Art. 74 - Sentenze in forma semplificata
Capo III - Deliberazione
Art. 75 - Deliberazione del collegio
Art. 76 - Modalita' della votazione
Titolo V - Incidenti nel processo
Capo I - Incidente di falso
Art. 77 - Querela di falso
Art. 78 - Deposito della sentenza resa sulla querela di
falso
Capo II - Sospensione e interruzione del processo
Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo
Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso
o interrotto
Titolo VI - Estinzione e improcedibilita'
Art. 81 - Perenzione
Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
Art. 83 - Effetti della perenzione
Art. 84 - Rinuncia
Art. 85 - Forma e rito per l'estinzione e per
l'improcedibilita'
Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice
Art. 86 - Procedimento di correzione
Titolo VIII - Udienze
Art. 87 - Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
consiglio
Titolo IX - Sentenza
Art. 88 - Contenuto della sentenza
Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Art. 90 - Pubblicita' della sentenza
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I - Impugnazioni in generale
Art. 91 - Mezzi di impugnazione
Art. 92 - Termini per le impugnazioni
Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione
Art. 94 - Deposito delle impugnazioni
Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione
Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza
Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione
Art. 98 - Misure cautelari
Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria
Titolo II - Appello
Art. 100 - Appellabilita' delle sentenze dei tribunali
amministrativi regionali
Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello
Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello
Art. 103 - Riserva facoltativa di appello
Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni
Art. 105 - Rimessione al primo giudice
Titolo III - Revocazione
Art. 106 - Casi di revocazione
Art. 107 - Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di
revocazione
Titolo IV - Opposizione di terzo
Art. 108 - Casi di opposizione di terzo
Art. 109 - Competenza
Titolo V - Ricorso per cassazione
Art. 110 - Motivi di ricorso
Art. 111 - Sospensione della sentenza
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I - Giudizio di ottemperanza
Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza
Art. 114 - Procedimento
Art. 115 - Titolo esecutivo e rilascio di estratto del
provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
Titolo II - Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
Art. 116 - Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica
amministrazione
Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio
Titolo IV - Procedimento di ingiunzione
Art. 118 - Decreto ingiuntivo
Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie
Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a)
Art. 121 - Inefficacia del contratto in caso di gravi
violazioni
Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi
Art. 123 - Sanzioni alternative
Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente
Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche e alle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale
Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126 - Ambito della giurisdizione sul contenzioso
elettorale
Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali
Art. 128 - Inammissibilita' del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai
procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
Art. 129 - Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali
Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni,
province, regioni e Parlamento europeo
Art. 130 - Procedimento in primo grado in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento
europeo
Art. 131 - Procedimento in appello in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province e regioni
Art. 132 - Procedimento in appello in relazione alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e del Parlamento
europeo
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva
Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito
Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi
informatici
Art. 137 - Norma finanziaria
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I - Registri - Orario di segreteria
Art. 1 - Registro generale dei ricorsi
Art. 2 - Ruoli e registri particolari, collazione dei
provvedimenti e forme di comunicazione
Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata
Art. 4 - Orario
Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5 - Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e
d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e
ricostituzione di atti
Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del
fascicolo d'ufficio
Art. 7 - Rilascio di copie
Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi
Art. 9 - Calendario delle udienze
Art. 10 - Toghe e divise
Art. 11 - Direzione dell'udienza
Art. 12 - Polizia dell'udienza
Titolo IV - Processo amministrativo telematico
Art. 13 - Processo telematico
Titolo V - Spese di giustizia
Art. 14 - Commissione per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato
Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
Art. 16 - Misure straordinarie per la riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque
anni alla data di entrata in vigore del codice del processo
amministrativo
Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza
Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente
Art. 3 - Disposizione particolare per il giudizio di
appello
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di
elezioni politiche e del Parlamento europeo
Art. 2 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia
di elezioni amministrative
Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento
Art. 4 - Ulteriori abrogazioni
ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa
Capo I
Principi generali
Art. 1
Effettivita'
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed
effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto
europeo.
Art. 2
Giusto processo
1. Il processo amministrativo attua i principi della parita'
delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto
dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la
realizzazione della ragionevole durata del processo.
Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e
sintetica.
Capo II
Organi della giurisdizione amministrativa
Art. 4
Giurisdizione dei giudici amministrativi
1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme
del presente codice.
Art. 5
Tribunali amministrativi regionali
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i
tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto
Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento
di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del
presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore
anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la
regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 6
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' organo di ultimo grado della
giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con
l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e
quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il
collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al
comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio
di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di
Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato
e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano
nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di
assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano
nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di
Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si
applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle
disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
Capo III
Giurisdizione amministrativa
Art. 7
Giurisdizione amministrativa
1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le
controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi
e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti
soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono
impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo
nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al
rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione
generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita'
del giudice amministrativo le controversie relative ad atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese
quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi
legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se
introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge
e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini
risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione
di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con
cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e
dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice
amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la
concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di
tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie
indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Art. 8
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali
1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha
giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di
tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la
cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione
principale.
2. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le
questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle
persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e
la risoluzione dell'incidente di falso.
Art. 9
Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
Art. 10
Regolamento preventivo di giurisdizione
1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e'
ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica
il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari,
ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione.
Art. 11
Decisione sulle questioni di giurisdizione
1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria
giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e'
fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice
amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il
processo e' riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia
che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi
dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al
giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo'
sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti
salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il
giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di
tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni
dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
Art. 12
Rapporti con l'arbitrato
1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto.
Capo IV
Competenza
Art. 13
Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti di pubbliche amministrazioni e' inderogabilmente
competente il tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale
amministrativo regionale e' comunque inderogabilmente competente
sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono
limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha
sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e'
inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione
territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli atti
statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra
regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo
regionale non e' derogabile.
Art. 14
Competenza funzionale inderogabile
1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le
controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano,
le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
3. La competenza e' funzionalmente inderogabile altresi' per i
giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonche' per ogni altro
giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il
giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo
13.
Art. 15
Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza
1. Il difetto di competenza e' rilevato in primo grado anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte
puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non
rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui
all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che respingono l'istanza
cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il
regolamento e' proposto con istanza notificata alle altre parti e
depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere,
entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria
del Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con
ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento.
La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza
che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si
applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un
tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove
non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14,
non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il
regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa
competente.
6. L'ordinanza con cui e' richiesto il regolamento e'
immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della
segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la
competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno dieci giorni
prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di
Stato. Fino a due giorni liberi prima e' ammesso il deposito di
memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori
che ne facciano richiesta.
7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente
puo' riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo
regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide
in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma
8.
8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al
giudice dichiarato competente.
10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce
sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di
decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo
47, comma 2.
Art. 16
Regime della competenza
1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile
anche in ordine alle misure cautelari.
2. Il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con
ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il
processo segue davanti al nuovo giudice.
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria
competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni
dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo
15. Il regolamento puo' essere altresi' richiesto d'ufficio, con
ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio e' stato
riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi
dell'articolo 15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il
ricorrente puo' sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale
amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o
in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni
caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15, comma 8.
Capo V
Astensione e ricusazione
Art. 17
Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita'
di astensione previste dal codice di procedura civile.
Art. 18
Ricusazione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione
previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima
dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando
sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso
contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima prima della
discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed
essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura
speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della
controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un
sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente
infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata,
entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa
sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla
ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o
respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e puo'
condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non
superiore ad euro cinquecento.
8. La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti
anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli
atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice
ricusato.
Capo VI
Ausiliari del giudice
Art. 19
Verificatore e consulente tecnico
1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero, se
indispensabile, da uno o piu' consulenti.
2. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a dipendenti
pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o
altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono
essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti
del giudizio. La verificazione e' affidata a un organismo pubblico,
estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze
tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono
loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti
richiesti.
Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti
pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno
l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice
riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle
parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura
civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 21
Commissario ad acta
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice
amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo'
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica
l'articolo 20, comma 2.
Titolo II
Parti e difensori
Art. 22
Patrocinio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di
avvocato.
2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il
ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori.
3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la
qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura
presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di
altro difensore.
Art. 23
Difesa personale delle parti
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in
materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini
dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Art. 24
Procura alle liti
1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al
giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e
ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.
Art. 25
Domicilio
1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la
parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il
ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la
segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione
staccata.
2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non
elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto,
presso la segreteria del Consiglio di Stato.
Art. 26
Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle
spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del
codice di procedura civile.
2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, puo' altresi'
condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in
favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente
determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste o
orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Titolo III
Azioni e domande
Capo I
Contraddittorio e intervento
Art. 27
Contraddittorio
1. Il contraddittorio e' integralmente costituito quando l'atto
introduttivo e' notificato all'amministrazione resistente e, ove
esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune delle parti e
non si e' verificata alcuna decadenza, il giudice ordina
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un
termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio
il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
Art. 28
Intervento
1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto
dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, puo'
intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si
trova.
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene
opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne
ordina l'intervento.
Capo II
Azioni di cognizione
Art. 29
Azione di annullamento
1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza
ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta
giorni.
Art. 30
Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad
altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi
di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno
ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita'
amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei
casi di giurisdizione esclusiva puo' altresi' essere chiesto il
risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo
i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo'
essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi
e' proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni
decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla
conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da
questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le
circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti
evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento
degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente
comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di
cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno
dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la
domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della
relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per
lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione
esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice
amministrativo.
Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita'
1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento
amministrativo, chi vi ha interesse puo' chiedere l'accertamento
dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione puo' essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del
termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la
riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa
dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivita' vincolata o
quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalita' e non sono necessari adempimenti istruttori che
debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullita' previste
dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta
giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla parte
resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo
114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni
del Titolo I del Libro IV.
Art. 32
Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande
connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono
soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto
previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV.
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi
elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo'
sempre disporre la conversione delle azioni.
Titolo IV
Pronunce giurisdizionali
Art. 33
Provvedimenti del giudice
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie,
ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in
camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati
alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma
3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il
giudice competente.
Art. 34
Sentenze di merito
1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti
della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere
entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo
di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e
dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi
dell'articolo 2058 del codice civile;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto,
ovvero modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del
giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un
commissario ad acta, che puo' avvenire anche in sede di cognizione
con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per
l'ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con riferimento a
poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto
dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non puo'
conoscere della legittimita' degli atti che il ricorrente avrebbe
dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del
provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente, il
giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai
fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in mancanza
di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il
debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una
somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un
accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo
concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono
essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero
l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente
risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la
materia del contendere.
Art. 35
Pronunce di rito
1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o
del deposito;
b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il
difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato
integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero
sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene
proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o
assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.
Art. 36
Pronunce interlocutorie
1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice
provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno
in parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide
solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti
istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.
Art. 37
Errore scusabile
1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in
termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di
incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Titolo V
Disposizioni di rinvio
Art. 38
Rinvio interno
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni
del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche
alle impugnazioni e ai riti speciali.
Art. 39
Rinvio esterno
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili
o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono
comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi
speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in
materia civile.
LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ricorso
Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti
Art. 40
Contenuto del ricorso
1. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore
e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto
o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua
notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si
fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei
provvedimenti chiesti al giudice;
d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale.
Art. 41
Notificazione del ricorso e suoi destinatari
1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve
essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione
che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati
che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla
legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla
legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via
autonoma, il ricorso e' notificato altresi' agli eventuali
beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del
codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle
amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti
per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in
giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato
il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione
sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di
trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato
d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale
1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre
domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta
in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si
propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta
notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il
termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del
ricorso principale.
2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41
alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di
cui all'articolo 40 ed e' depositato nei termini e secondo le
modalita' previste dall'articolo 45.
3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti
nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46.
4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice
competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con
il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla
competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai
sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere
dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale
avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14.
5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti
soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia'
dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalita' di
cui al presente articolo.
Art. 43
Motivi aggiunti
1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con
motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte,
ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai
motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi
compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con
ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede
alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
Art. 44
Vizi del ricorso e della notificazione
1. Il ricorso e' nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte
nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o
sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo'
ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della
notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente
alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario
non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito
negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al
notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Art. 45
Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui
l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per
il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati
nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il
deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario,
sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per
il notificante.
3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la
notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In
assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono
essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia
del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del
ricorso non implica decadenza.
Art. 46
Costituzione delle parti intimate
1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri
confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono
costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di
prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve
produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso
citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle
parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi
e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi
regionali e sezioni staccate
1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri
di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso
la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui
all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la
ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo
regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso
debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede
nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve
eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo
46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale
provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile,
udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte
misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla
ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo
15.
Art. 48
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso
straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo
regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella
relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone
avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria
perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo
alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto
dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza
cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale
amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Art. 49
Integrazione del contraddittorio
1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in
cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile,
improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con
sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio,
fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve
essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti,
la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente
notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo
35.
4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio
ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali
anteriormente compiuti.
Art. 50
Intervento volontario in causa
1. L'intervento e' proposto con atto diretto al giudice adito,
recante l'indicazione delle generalita' dell'interveniente. L'atto
deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei
documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi
dell'articolo 40, comma 1, lettera d).
2. L'atto di intervento e' notificato alle altre parti ed e'
depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di
quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice
di procedura civile.
3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28,
comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
Art. 51
Intervento per ordine del giudice
1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28,
comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio,
indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita'
di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo
periodo.
Sezione II
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini
Art. 52
Termini e forme speciali di notificazione
1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione,
sono perentori.
2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o
di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo
idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi
dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla
legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata
al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che
scadono nella giornata del sabato.
Art. 53
Abbreviazione dei termini
1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su
istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal
presente codice per la fissazione di udienze o di camere di
consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini
per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla
domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto,
all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine
abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del
decreto.
Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta
di parte, puo' essere eccezionalmente autorizzata dal collegio,
assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti
al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di
legge risulta estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15
settembre di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica
al procedimento cautelare.
Titolo II
Procedimento cautelare
Art. 55
Misure cautelari collegiali
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e
irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione
sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli
effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con
ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' disporre la prestazione di
una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il
diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della
persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il
provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di
prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di
merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e'
presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che
essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima
camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione
e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e'
effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e'
ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data
di perfezionamento della notificazione producendo copia
dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della
corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova
contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i
difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si
svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo'
autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con
consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame,
inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se
ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili
favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita
definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale
la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso
puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per
cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di
merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la
data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata
fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A tal
fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della segreteria al primo
giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta,
su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la
completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se
ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13
e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.
Art. 56
Misure cautelari monocratiche
1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del
collegio, in caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non
consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, il ricorrente puo', con la domanda cautelare o con
distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente
del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il
ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La
domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata
l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba
essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo
se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale,
altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui
all'articolo 55, comma 13.
2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la
notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei
destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei
controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La
notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.
Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non
consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per
cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque
provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario
il presidente, fuori udienza e senza formalita', sente, anche
separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima
dell'emanazione del decreto.
3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino
effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la concessione
o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entita'
degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i
terzi.
4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera
di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento
e' efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde
efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella
camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando
conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su
istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo
del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non
viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla
richiesta delle misure cautelari provvisorie.
Art. 57
Spese del procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede
sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza.
Art. 58
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione
della domanda cautelare respinta
1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o
chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare
collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano
fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la
prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui
all'articolo 395 del codice di procedura civile.
Art. 59
Esecuzione delle misure cautelari
1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto
o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle
altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo regionale le
opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti
al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e
provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi
del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di
merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
Art. 60
Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche' siano
trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso,
il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo'
definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma
semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza,
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende
proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice
assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i
presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o
il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso
incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa
contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
Art. 61
Misure cautelari anteriori alla causa
1. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non
consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda
di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il
soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione
delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili
durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito
e della domanda cautelare in corso di causa.
2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la
notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale
amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o
un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della
notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove
necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione
puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza
cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente
puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da
esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e
quarto periodo.
3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio.
4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile; tuttavia
la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito
con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente
alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento
cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti
irreversibili il presidente puo' disporre la prestazione di una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde
comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non
venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia
depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di
fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del
presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni
dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure
cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il
provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma, fino a quando
conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la
pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui
provvedimenti cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
giudizi in grado di appello.
Art. 62
Appello cautelare
1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al Consiglio
di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla
notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, e'
deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano
gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e'
trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli
effetti dell'articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche
d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2,
13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55,
comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73,
comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 15,
comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15,
comma 9.
Titolo III
Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I
Mezzi di prova
Art. 63
Mezzi di prova
1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice
puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche a terzi di
esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario,
secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di
procedura civile; puo' altresi' disporre l'ispezione ai sensi
dell'articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice puo' ammettere la prova
testimoniale, che e' sempre assunta in forma scritta ai sensi del
codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o
l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze
tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una verificazione
ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri mezzi
di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento.
Capo II
Ammissione e assunzione delle prove
Art. 64
Disponibilita', onere e valutazione della prova
1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che
siano nella loro disponibilita' riguardanti i fatti posti a
fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche' i
fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
3. Il giudice amministrativo puo' disporre, anche d'ufficio,
l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere
che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione.
4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento
tenuto dalle parti nel corso del processo.
Art. 65
Istruttoria presidenziale e collegiale
1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato
adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per
assicurare la completezza dell'istruttoria.
2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede
con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della
successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla
consulenza tecnica e sulla verificazione e' sempre adottata dal
collegio.
3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del
provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46,
il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio
ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni.
Art. 66
Verificazione
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza
individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa
un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione
conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se
il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile del compimento
di tutte le operazioni.
2. L'ordinanza e' comunicata dalla segreteria all'organismo
verificatore.
3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio puo' disporre
che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato,
un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del
suo
delegato, il presidente liquida con decreto il compenso
complessivamente
spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di
una delle
parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in
materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle
eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo
verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio
regola definitivamente il relativo onere.
Art. 67
Consulenza tecnica d'ufficio
1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica
d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e
fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire
dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e
prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza e' comunicata
al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del
consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di
cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato
con decreto non impugnabile.
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1,
assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154
del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere
alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con
questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio
ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle
eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il
consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e
delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente
posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al magistrato a
tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 193
del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio
e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66,
comma 4, primo e terzo periodo.
Art. 68
Termini e modalita' dell'istruttoria
1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio,
nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare
e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e' delegato
uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza
del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica
alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo
delle operazioni.
3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal
territorio della Repubblica, la richiesta e' formulata mediante
rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo
204 del codice di procedura civile.
4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria
disposta e' stata eseguita e che i relativi atti sono presso la
segreteria a loro disposizione.
Art. 69
Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro
magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo
all'esecuzione della prova e' disposta con provvedimento del
presidente, ancorche' la delega abbia avuto luogo con ordinanza
collegiale.
Titolo IV
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I
Riunione dei ricorsi
Art. 70
Riunione dei ricorsi
1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la
riunione di ricorsi connessi.
Capo II
Discussione
Art. 71
Fissazione dell'udienza
1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta
da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da
presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del
ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
2. La parte puo' segnalare l'urgenza del ricorso depositando
istanza di prelievo.
3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle
altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.
4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la
proposizione del regolamento di competenza non precludono la
fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del ricorso,
anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui
all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di
regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo
15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino
alla decisione del regolamento di competenza.
5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine e'
ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza
di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma
della domanda cautelare.
6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima
della data di udienza.
Art. 72
Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica
questione
1. Se al fine della decisione della controversia occorre
risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di
rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui
fatti di causa, il presidente fissa con priorita' l'udienza di
discussione.
2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui
al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa
prosegua con le modalita' ordinarie.
Art. 73
Udienza di discussione
1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni
liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e
presentare repliche fino a venti giorni liberi.
2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una
questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone
atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in
decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna
alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito
di memorie.
Art. 74
Sentenze in forma semplificata
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la
manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o
infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma
semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
Capo III
Deliberazione
Art. 75
Deliberazione del collegio
1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.
2. La decisione puo' essere differita a una delle successive
camere di consiglio.
Art. 76
Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati
designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei
soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a
maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo
componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti
al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno
anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,
del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e
118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile.
Titolo V
Incidenti nel processo
Capo I
Incidente di falso
Art. 77
Querela di falso
1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia
stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione di
un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario
competente.
2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente
dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia
sulla controversia.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e'
depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa
l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino
alla definizione del giudizio di falso.
Art. 78
Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la
falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la
copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio
in giudicato.
Capo II
Sospensione e interruzione del processo
Art. 79
Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di
procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione
europea.
2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni
del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295
del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso
in camera di consiglio.
Art. 80
Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto
1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione
deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta
giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della
sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti
si e' verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di
fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il
processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente,
con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine
perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento
interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o
certificazione.
Titolo VI
Estinzione e improcedibilita'
Art. 81
Perenzione
1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non
sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche'
non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo
82.
Art. 82
Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali
1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del
ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso
in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova
istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha
rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore,
entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In
difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato
alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel
merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in
udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla
decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del
collegio con decreto.
Art. 83
Effetti della perenzione
1. La perenzione opera di diritto e puo' essere rilevata anche
d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel
giudizio.
Art. 84
Rinuncia
1. La parte puo' rinunciare al ricorso in ogni stato e grado
della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa
stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso
la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata
nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura
compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza,
ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno
dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla
prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai commi precedenti
il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo
la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti
argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla
decisione della causa.
Art. 85
Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'
1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35
possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un
magistrato da lui delegato.
2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da'
comunicazione alle parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna
delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con
atto notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo
87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento
dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico
dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa
ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.
6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da'
comunicazione alle parti costituite.
7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere
proposto appello.
8. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e
l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'.
9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza
se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.
Titolo VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
Art. 86
Procedimento di correzione
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la
domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha
emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti,
dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione
pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al
provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza
che l'ha disposta.
Titolo VIII
Udienze
Art. 87
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in
camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle
misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di
cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati
rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei
motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla
prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla
scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella
camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di
nullita' della decisione.
Titolo IX
Sentenza
Art. 88
Contenuto della sentenza
1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca
l'intestazione < < Repubblica italiana > > .
2. Essa deve contenere:
a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha
pronunciata;
b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita'
amministrativa;
g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la
decisione e' pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile.
4. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o altro
impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu' anziano
del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato
l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per
morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del solo
presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato
l'impedimento.
Art. 89
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. La sentenza deve essere redatta non oltre il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.
2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo la sua
sottoscrizione, e' immediatamente resa pubblica mediante deposito
nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi
appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione
alle parti costituite.
Art. 90
Pubblicita' della sentenza
1. Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a
riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto
previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice,
su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente,
mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione,
nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui
designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal
giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata
disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I
Impugnazioni in generale
Art. 91
Mezzi di impugnazione
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la
revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 92
Termini per le impugnazioni
1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere
notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti
dalla notificazione della sentenza.
2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del
primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di
opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di
cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o
la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e'
passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo
articolo 395.
3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati
entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la
parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto
conoscenza del processo a causa della nullita' del ricorso o della
sua notificazione.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza
cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla
competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non
costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze
istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne'
quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento
espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo
implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col
merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi
1, 3 e 4.
Art. 93
Luogo di notificazione dell'impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di
notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e
risultante dalla sentenza.
2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il
domiciliatario si e' trasferito senza notificare una formale
comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre
l'impugnazione puo' presentare al presidente del tribunale
amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato,
secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata
dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un
termine perentorio per il completamento della notificazione o per la
rinnovazione dell'impugnazione.
Art. 94
Deposito delle impugnazioni
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di
terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice
adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima
notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia
della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
Art. 95
Parti del giudizio di impugnazione
1. L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause
inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle
parti che hanno interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di
inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una
delle parti interessate a contraddire.
3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte
le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve
essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle
parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine
fissato dal giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione e'
manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o
infondata, puo' non ordinare l'integrazione del contraddittorio,
quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma
1.
Art. 96
Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa
sentenza devono essere riunite in un solo processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi
degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice
di procedura civile puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di
sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni
dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta
giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra
impugnazione.
4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo
334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche
capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale
e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice
di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta
giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la
notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente
alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni.
6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente
proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.
Art. 97
Intervento nel giudizio di impugnazione
1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto
notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.
Art. 98
Misure cautelari
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice
dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi
proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e
irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della
sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con
ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10,
56 e 57.
Art. 99
Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto
di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a
contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle
parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza
plenaria.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato,
su richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza
plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di
particolare importanza ovvero per dirimere contrasti
giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non
condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria,
rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del
ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che
ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il
resto il giudizio alla sezione remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza,
l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto
nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso
irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del
giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha
effetto sulla sentenza impugnata.
Titolo II
Appello
Art. 100
Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e'
ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia.
Art. 101
Contenuto del ricorso in appello
1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del
ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali e'
proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonche'
l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi
della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del
ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore con
indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche
unitamente a quella per il giudizio di primo grado.
2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate
assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non
siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le
parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di
decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.
Art. 102
Legittimazione a proporre l'appello
1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata
pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di
una posizione giuridica autonoma.
Art. 103
Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello
ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine
per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la
segreteria del tribunale amministrativo regionale.
Art. 104
Nuove domande ed eccezioni
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove
domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti
gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga
a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio
di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti
amministrativi impugnati.
Art. 105
Rimessione al primo giudice
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo
grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso
il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullita'
della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la
giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato
l'estinzione o la perenzione del giudizio.
2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali
amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la
competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui
all'articolo 87, comma 3.
3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la sentenza
o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di primo grado, si
applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione.
Titolo III
Revocazione
Art. 106
Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili
per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e
396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la
revocazione e' ammessa se i motivi non possono essere dedotti con
l'appello.
Art. 107
Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revocazione.
2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere
impugnata per revocazione.
Titolo IV
Opposizione di terzo
Art. 108
Casi di opposizione di terzo
1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e incompatibile,
puo' fare opposizione contro una sentenza del tribunale
amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra
altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando pregiudica i
suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o
collusione a loro danno.
Art. 109
Competenza
1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo grado, il
terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo
nel giudizio di appello. Se l'opposizione di terzo e' gia' stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile
e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per
l'intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo
precedente.
Titolo V
Ricorso per cassazione
Art. 110
Motivi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del
Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 111
Sospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di
eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della
sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I
Giudizio di ottemperanza
Art. 112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere
eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire
l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in
giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi
del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri
provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il
rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla
decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento di
somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il
passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento
dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione
del giudicato.
4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta la
connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel
termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto
anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di
ottemperanza.
Art. 113
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma
2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della
cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale
amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in
appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e
conformativo dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed
e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di
cui e' chiesta l'ottemperanza.
Art. 114
Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si
tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal
passaggio in giudicato della sentenza.
2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza di cui
si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in
giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita',
anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento
amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo
dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato
o di altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive,
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e
provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di
denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede
con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il
giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche
alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati
dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli
previsti nel Libro III.
Art. 115
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento
giurisdizionale con formula esecutiva
1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono
titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma
esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che
dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche
per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di
procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo
non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Titolo II
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art. 116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro
trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e'
connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con
istanza depositata presso la segreteria della sezione cui e'
assegnato il ricorso principale, previa notificazione
all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza e'
decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero
con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un
proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,
dettando, ove occorra, le relative modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai giudizi di impugnazione.
Titolo III
Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art. 117
Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in
caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina
all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza
della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti
agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento
espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo
puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il
rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio
prosegue con tale rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo
30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente
articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione
avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda
risarcitoria.
Titolo IV
Procedimento di ingiunzione
Art. 118
Decreto ingiuntivo
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV
del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il
presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone
con ricorso.
Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art. 119
Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli
articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita' amministrative
indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di
servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o
di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi
alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende
e istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del
Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli
connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita' e i provvedimenti di espropriazione delle
invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o
delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge
3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai
provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti
di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica
superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione
e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti
applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione
nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'
quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda
cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero
disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario
esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di
discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza
del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza,
disponendo altresi' il deposito dei documenti necessari e
l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di
rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo
regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In
tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita'
ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di
Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione,
dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato
mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla
decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata nel
verbale d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la sospensione
dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo appello entro trenta
giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza
ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta
di sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude la
possibilita' di chiedere la sospensione dell'esecutivita' della
sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
Art. 120
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e
di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi
provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il
ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e
all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui
la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza
previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le
informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono
conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo'
comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla
data di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi,
si applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la
stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non
anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il
ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli
gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
6. Quando il giudizio non e' immediatamente definito ai sensi
dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio
ai sensi dell'articolo 119, comma 3, e' immediatamente fissata
d'ufficio con assoluta priorita'.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono
essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare,
anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa,
o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale
amministrativo regionale definisce il giudizio e' pubblicato entro
sette giorni dalla data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono
essere sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle
forme di cui all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel
giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso
la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello
avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima
della pubblicazione della sentenza.
Art. 121
Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicita'
del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia
privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di
ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale
violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione
definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di
ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale
violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione
definitiva, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di
ottenere l'affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle
violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto
di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che
i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro
tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi
economici possono essere presi in considerazione come esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo
all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel
contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative
gli interessi economici legati direttamente al contratto, che
comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione
del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura
di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si
applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a)
e b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia
posto in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).
Art. 122
Inefficacia del contratto negli altri casi
1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e
dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione
definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto,
fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli
interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il ricorrente
di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello
stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di subentrare
nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non
comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare
sia stata proposta.
Art. 123
Sanzioni alternative
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da
applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione
appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto,
inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8
"Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita'
giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura
tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento,
si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per
ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e'
comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e
delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un
minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del
contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e
all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si
applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al
risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si
cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato
stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato
il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
Art. 124
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e
il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e
122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone
il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
Art. 125
Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a
infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione,
occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle
disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si
applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti
gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai
fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse
va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla
celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di
fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento
dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia'
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene
solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative alle procedure di cui all'articolo 140 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Titolo VI
Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I
Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art. 126
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei
comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Art. 127
Esenzione dagli oneri fiscali
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro
onere fiscale.
Art. 128
Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica
1. Nella materia di cui al presente Titolo non e' ammesso il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Capo II
Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti
elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e
regionali
Art. 129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
per le elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le
elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione
di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati,
esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di
candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale
competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche
mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui
al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento
elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai
sensi del Capo III del presente Titolo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve
essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla
Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno
stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il
numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e
notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilita' di
rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre
giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del
ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso
principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in
forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa
motivazione puo' consistere anche in un mero richiamo delle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza indugio dalla
segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla
pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla
Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno
stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel
giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax
indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo
regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede
ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del
presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.
Capo III
Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni
e Parlamento europeo
Art. 130
Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali
di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione
dei comizi elettorali e' ammesso ricorso soltanto alla conclusione
del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di
proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte
di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si
tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare
nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore,
davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'elenco dei candidati proclamati eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque
mezzo idoneo;
d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra
prova necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia
immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di
comuni, province, regioni;
b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno
un controinteressato.
4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma
3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del
ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione,
insieme con gli atti e documenti del giudizio.
5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano
nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni
successivi a quello in cui la notificazione si e' perfezionata nei
loro confronti.
6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se
presenti, pronuncia la sentenza.
7. La sentenza e' pubblicata entro il giorno successivo alla
decisione della causa. Se la complessita' delle questioni non
consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui
al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante deposito
in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata entro i dieci
giorni successivi.
8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio
elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce
l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione
si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla
pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza
nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del
segretario che ne e' diretto responsabile. In caso di elezioni
relative a comuni, province o regioni, la sentenza e' comunicata
anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il
passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia
pubblicata la sua definitivita'.
9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il
ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai
candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di
esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti
il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono
state annullate non hanno effetto.
10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel
presente articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai
termini del processo ordinario.
11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione
si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato
elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del
risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del
Parlamento europeo.
Art. 131
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di
comuni, province e regioni
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e'
proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della
sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica;
per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni
decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza
medesima nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello
innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati
rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado,
accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130,
comma 9.
4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo
130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi
previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
Art. 132
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del
Parlamento europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello
mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del
tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza,
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione
della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le
norme dell'articolo 131.
LIBRO QUINTO
NORME FINALI
Art. 133
Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli
accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita';
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso
di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato in
violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione
delle controversie concernenti indennita', canoni ed altri
corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore
di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero
ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato
mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere
e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta
del contraente o del socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione
del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo
115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai
sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti
delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia,
concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme
restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque
pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche'
del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti,
gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni
in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione
per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale
in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie
relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai
sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia
di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi
all'imposizione di servitu';
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai
provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in
materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti
l'energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete
di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta
in essere con comportamenti della pubblica amministrazione
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico
potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche
contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e
sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di
edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi
alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o
pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti
adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno
all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il
risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione,
da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche' quelle
inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di
risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia
di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato
o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli
organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle
inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti.
Art. 134
Materie di giurisdizione estesa al merito
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con
cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del
giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti
alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate
dalle Autorita' amministrative indipendenti;
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui
all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.
Art. 135
Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori
previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e quelli
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l),
fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonche'
le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui
all'articolo 133, comma 1, lettera m);
e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p);
f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o),
limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica
da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le
centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o
da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete
nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma
2;
g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
h) le controversie relative al corretto esercizio dei poteri
speciali dello Stato azionista di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di
cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi
di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale
del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie derivanti dall'applicazione del decreto-legge
4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2010, n. 50, relativo all'Istituzione dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al
comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici
dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.
Art. 136
Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al
processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute
le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori
comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione
dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di
tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti
prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la
conformita' tra il contenuto del documento in formato elettronico e
quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia
effettuato unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta
della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni
decadenza. In casi eccezionali il presidente puo' dispensare
dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.
Art. 137
Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I
Registri - Orario di segreteria
Art. 1
Registro generale dei ricorsi
1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di
presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono
annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente
la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda
riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento,
degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione
dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di
presentazione.
3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio dal
segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli
di cui il registro si compone.
4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione della
firma del segretario generale.
Art. 2
Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
comunicazione
1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono
i seguenti registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e
firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione
in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti
collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia
ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono
annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le
disposizioni del presidente.
5. La segreteria cura la formazione dell'originale dei
provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie
e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li
compongono.
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi
dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di
cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile.
Art. 3
Registrazioni in forma automatizzata
1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere
eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e
dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato
dichiarazione delle registrazioni effettuate.
Art. 4
Orario
1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal
presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione
staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in
camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00
dell'ultimo giorno consentito.
3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore le
segreterie danno atto dell'ora di deposito degli atti e dei
provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura degli
uffici.
4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di depositare gli
atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
Titolo II
Fascicoli di parte e d'ufficio
Art. 5
Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio. Surrogazione
di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti
1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in
giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali
degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonche' il
relativo indice.
2. Gli atti devono essere depositati in numero di copie
corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti
costituite. Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non
contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti
depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne puo'
tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del
numero di copie richieste.
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo del
giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale
inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto
introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti
delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e di
ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita' anche
fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data
e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in
esso un atto o un documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo
d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della
sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne
da' comunicazione al segretario e alle parti al fine,
rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene
luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il
presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui e'
dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del
fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere
ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il
collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile,
prescrivendone il modo.
Art. 6
Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo
d'ufficio
1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti
prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.
2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello
richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del
giudice di primo grado.
3. Se e' appellata una sentenza non definitiva, ovvero
un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il
giudice di appello, puo', se lo ritiene necessario, chiedere la
trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte
interessata di produrre copia di determinati atti.
4. Il presidente della sezione puo' autorizzare la sostituzione
degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza
motivata della parte interessata.
Art. 7
Rilascio di copie
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro
provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro
spese.
Titolo III
Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze
Art. 8
Ordine di fissazione dei ricorsi
1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei
ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di
fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di
fissazione prioritaria previsti dal codice.
2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per
ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o
per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di
materia, nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia
annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di
primo grado.
Art. 9
Calendario delle udienze
1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati
chiamati a parteciparvi, e' fissato con cadenza annuale dai
presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e
delle sezioni staccate e interne.
Art. 10
Toghe e divise
1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il
personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la
divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.
Art. 11
Direzione dell'udienza
1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.
Art.12
Polizia dell'udienza
1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo' fare
segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il
regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere l'intervento della
forza pubblica.
3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni dei ricorsi in
pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Titolo IV
Processo amministrativo telematico
Art. 13
Processo telematico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il
DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione,
l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto
delle esigenze di flessibilita' e di continuo adeguamento delle
regole informatiche alle peculiarita' del processo amministrativo,
della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.
Titolo V
Spese di giustizia
Art. 14
Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale
amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una
commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi,
designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume le
funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato
dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha
sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu'
membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario
di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti
non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.
Art. 15
Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e'
versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese
di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni.
Art. 16
Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per
l'incentivazione della produttivita'
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,
nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed
effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.
ALLEGATO 3
Norme transitorie
Titolo I
Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di
entrata in vigore del codice del processo amministrativo
Art. 1
Nuova istanza di fissazione d'udienza
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la
procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore,
relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali
non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il
ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla
comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto,
sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato
alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla
trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo
la reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e'
comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di
discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2,
del codice.
Titolo II
Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 2
Ultrattivita' della disciplina previgente
1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore
del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti.
Art. 3
Disposizione particolare per il giudizio di appello
1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice
non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore
del codice medesimo.
ALLEGATO 4
Norme di coordinamento e abrogazioni
Art. 1
Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente:
"Art. 42.
La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli
eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive
all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e'
disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
Art. 2
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni
amministrative
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente:
"Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6,
83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il
contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di
eleggibilita' sia in materia di operazioni elettorali" sono
sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'";
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio
regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di
appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte
d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle
seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino";
d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino" e le
parole: ", giudicando in sede di giurisdizione esclusiva" sono
soppresse;
2) al secondo comma le parole: "al Consiglio di Stato" sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino";
e) all'articolo 31, primo comma, le parole: "il Consiglio
regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale e la Corte
d'appello di Torino";
f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: "al Consiglio di
Stato ed" sono soppresse.
3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ", sia davanti agli
organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di
giurisdizione amministrativa," sono sostituite dalle seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria";
b) all'articolo 7:
1) al comma 2 le parole: "sia per quanto riguarda la materia
relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La tutela
contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali,
successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e'
disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo
amministrativo.".
c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8.
4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza si osservano
le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre
1966, n. 1147.";
b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del
processo amministrativo.".
5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonche'
all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122,
e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle
seguenti: "l'ottavo giorno".
Art. 3
Ulteriori norme di coordinamento
1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195, e' sostituito dal seguente:
"La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente:
"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente:
"5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.".
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e' sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma
dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il
comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i
consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.".
6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e' sostituito dal seguente:
"25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
7. L'articolo 13, comma 11, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' sostituito dal seguente:
"11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
sostituito dal seguente: "26. La tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.(L)".
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (L). Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa (L).".
11. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese e di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da
altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i ricorsi" sono sostituite
dalle seguenti: "per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I
del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni
che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;
per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i
motivi aggiunti che introducono domande nuove.".
12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
e' sostituito dal seguente: " Art. 9.
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003,
n. 280, le parole: "e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo".
14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)".
15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, e' sostituito dal seguente: " Art. 81(L)
Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).".
16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' cosi' sostituito:
"1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.".
18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
"7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi
sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.".
19. Nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo 245,
comma 2-quater, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo";
b) l'articolo 243 bis, comma 6, e' cosi' sostituito: "6. Il
diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e'
impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se
quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti.";
c) l'articolo 244 e' sostituito dal seguente: "Art. 244.
Giurisdizione.
1. Il codice del processo amministrativo individua le
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici.";
d) l'articolo 245 e' sostituito dal seguente: "Art. 245.
Strumenti di tutela.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni.
1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 245-ter.
Inefficacia dei contratti negli altri casi.
1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli
previsti dall'articolo 245-bis e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.";
g) l'articolo 245-quater e' sostituito dal seguente: "Art.
245-quater. Sanzioni alternative.
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo
alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del
processo amministrativo.";
h) l'articolo 245-quinquies e' sostituito dal seguente: "Art.
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente.
1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo.";
i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente: "Art. 246. Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti
produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di
ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo,
avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo
51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642"sono sostituite dalle
seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del
codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo
anteriore alla sua presentazione.".
24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e'
sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 441 e' cosi' sostituito: "Art. 441. Tutela
giurisdizionale.
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui
al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene
alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.";
b) l'articolo 1940, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di
decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
Art. 4
Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4
compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;
da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo
comma;
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi;
10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.
214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma ,
dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11,
comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo;
21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi
2-sexies, 2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145,
commi da 4 a 8;
18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo
periodo;
19) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli
187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e
35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10;
11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2,
3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma
2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma
7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92,
comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi
2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies,
comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma
4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27,
comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310,
comma 2, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione
esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di
giurisdizione esclusiva,";
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma
13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma
3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma
8, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24,
limitatamente alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...