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Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa   in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036) 

(GU n.54 del 6-3-2015)

 

 Vigente al: 7-3-2015

 

Titolo I

Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di  disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n.  183
del 2014, recante i criteri di  delega  relativi  al  riordino  della
normativa in materia di ammortizzatori sociali con  riferimento  agli
strumenti di sostegno in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  in
particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione  sociale  per
l'impiego (ASpI); 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,
allo scopo di  garantire  la  fruizione  dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'
decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della  legge  n.  183  del
2014, recante il criterio  di  delega  relativo  all'introduzione  di
principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di
un collegamento tra misure  di  sostegno  al  reddito  della  persona
inoccupata o disoccupata  e  misure  volte  al  suo  inserimento  nel
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la
ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori  accreditati,  con  obbligo  di  presa  in  carico,  e   la
previsione  di  adeguati  strumenti   e   forme   di   remunerazione,
proporzionate   alla   difficolta'   di   collocamento,   a    fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di
fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica statale o regionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso  la  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito  dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo  2  della  legge  28
giugno  2012,  n.  92,  una  indennita'  mensile  di  disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una  tutela  di  sostegno  al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che  abbiano
perduto  involontariamente   la   propria   occupazione.   La   NASpI
sostituisce  le  prestazioni   di   ASpI   e   mini-ASpI   introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento  agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. 
                               Art. 2 
 
 
                             Destinatari 
 
  1.  Sono  destinatari  della  NASpI  i  lavoratori  dipendenti  con
esclusione dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
nonche' degli operai agricoli a tempo  determinato  o  indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui  all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  all'articolo  25
della legge 8 agosto 1972, n. 457,  all'articolo  7  della  legge  16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,
n. 247. 
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
  1. La NASpI e'  riconosciuta  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto
involontariamente   la   propria   occupazione   e   che   presentino
congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e
successive modificazioni; 
  b) possano far valere, nei quattro  anni  precedenti  l'inizio  del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; 
  c) possano far  valere  trenta  giornate  di  lavoro  effettivo,  a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che  precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione. 
  2.  La  NASpI  e'  riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che   hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi  di  risoluzione
consensuale del rapporto  di  lavoro  intervenuta  nell'ambito  della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40,  della  legge  n.  92  del
2012. 
                               Art. 4 
 
 
                          Calcolo e misura 
 
  1. La NASpI e' rapportata  alla  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali degli ultimi quattro  anni  divisa  per  il  numero  di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 
  2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base
della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
precedente, la NASpI e' pari  al  75  per  cento  della  retribuzione
mensile. Nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia  superiore  al
predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto
importo incrementato  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  della
differenza tra la retribuzione mensile  e  il  predetto  importo.  La
NASpI non puo' in ogni  caso  superare  nel  2015  l'importo  mensile
massimo di  1.300  euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a  decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  4. Alla NASpI non  si  applica  il  prelievo  contributivo  di  cui
all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
                               Art. 5 
 
 
                               Durata 
 
  1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di  settimane
pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro
anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   delle
prestazioni di  disoccupazione.  Per  gli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2017  la  NASpI  e'  corrisposta  per  un
massimo di 78 settimane. 
                               Art. 6 
 
 
               Domanda e decorrenza della prestazione 
 
  1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS  in  via  telematica,
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla  cessazione
del rapporto di lavoro. 
  2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno  successivo  alla
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  qualora  la  domanda   sia
presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                           Condizionalita' 
 
  1.  L'erogazione  della  NASpI  e'   condizionata   alla   regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonche'  ai
percorsi  di  riqualificazione  professionale  proposti  dai  Servizi
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 
  2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n.  183,  sono  introdotte  ulteriori  misure
volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva  di
un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione  della
presente    disposizione    nonche'     le     misure     conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione  alle  azioni  di
politica attiva di cui al comma 1. 
                               Art. 8 
 
 
                Incentivo all'autoimprenditorialita' 
 
  1. Il lavoratore avente diritto  alla  corresponsione  della  NASpI
puo' richiedere  la  liquidazione  anticipata,  in  unica  soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
e'  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentivo  all'avvio   di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale  o  per  la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di
attivita' lavorative da parte del socio. 
  2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione  della  NASpI  non
da' diritto alla contribuzione figurativa,  ne'  all'Assegno  per  il
nucleo familiare. 
  3. Il  lavoratore  che  intende  avvalersi  della  liquidazione  in
un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS,  a  pena  di
decadenza, domanda di anticipazione in via  telematica  entro  trenta
giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma  o  di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di  una  quota  di
capitale sociale della cooperativa. 
  4. Il lavoratore che instaura un  rapporto  di  lavoro  subordinato
prima  della  scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta   la
liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di  lavoro
subordinato  sia  instaurato  con  la  cooperativa  della  quale   il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. 
                               Art. 9 
 
 
        Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
superiore al reddito minimo escluso  da  imposizione  fiscale  decade
dalla prestazione, salvo il caso in cui la  durata  del  rapporto  di
lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la  prestazione  e'
sospesa  d'ufficio  per  la  durata  del  rapporto  di   lavoro.   La
contribuzione versata durante il periodo di sospensione e'  utile  ai
fini di cui agli articoli 3 e 5. 
  2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
inferiore al  reddito  minimo  escluso  da  imposizione  conserva  il
diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,
a condizione che comunichi all'INPS entro trenta  giorni  dall'inizio
dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o,
qualora   il   lavoratore   sia   impiegato    con    contratto    di
somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di  lavoro
o dall'utilizzatore  per  i  quali  il  lavoratore  prestava  la  sua
attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha  determinato
il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi  rapporti  di
collegamento   o   di   controllo    ovvero    assetti    proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione  versata  e'  utile  ai
fini di cui agli articoli 3 e 5. 
  3. Il  lavoratore  titolare  di  due  o  piu'  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei  detti  rapporti  a
seguito  di  licenziamento,  dimissioni  per  giusta  causa,   o   di
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di
cui  all'articolo  7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del  2012,  e
il  cui  reddito  sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini   della
conservazione dello stato di disoccupazione, ha  diritto,  ricorrendo
tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini
di cui all'articolo 10, a condizione  che  comunichi  all'INPS  entro
trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. 
  4.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in relazione all'attivita' di lavoro subordinato  non  da'  luogo  ad
accrediti contributivi ed e' riversata  integralmente  alla  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge n. 88 del 1989. 
                               Art. 10 
 
 
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'  lavorativa  in  forma
                  autonoma o di impresa individuale 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI
intraprenda   un'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite  utile
ai fini della  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione,  deve
informare  l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio   dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che  prevede  di  trarne.  La  NASpI  e'
ridotta di un importo pari all'80 per  cento  del  reddito  previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la  data  di  inizio
dell'attivita' e la data in  cui  termina  il  periodo  di  godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al  momento  della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e'
tenuto   a   presentare   all'INPS   un'apposita    autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o
di impresa individuale entro il 31 marzo  dell'anno  successivo.  Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di   inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. 
  2.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata
in  relazione  all'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa
individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed  e'  riversata
integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989. 
                               Art. 11 
 
 
                              Decadenza 
 
  1. Ferme restando le  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli
obblighi di partecipazione alle azioni di  politica  attiva  previste
dal decreto di cui all'articolo 7,  comma  3,  il  lavoratore  decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: 
  a) perdita dello stato di disoccupazione; 
  b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata  senza  provvedere
alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; 
  c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di  cui  all'articolo
10, comma 1, primo periodo; 
  d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato; 
  e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario  di  invalidita',
salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. 
                               Art. 12 
 
 
                      Contribuzione figurativa 
 
  1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla  retribuzione  di
cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione  pari  a
1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. 
  2. Le  retribuzioni  computate  nei  limiti  di  cui  al  comma  1,
rivalutate fino alla data di  decorrenza  della  pensione,  non  sono
prese in considerazione  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile qualora siano di  importo  inferiore  alla  retribuzione
media  pensionabile  ottenuta  non  considerando  tali  retribuzioni.
Rimane salvo il  computo  dell'anzianita'  contributiva  relativa  ai
periodi eventualmente  non  considerati  nella  determinazione  della
retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                               Art. 13 
 
 
            Misura dell'indennita' per i soci lavoratori 
                      ed il personale artistico 
 
  1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602,  e  per  il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato,  a  decorrere
dal 1° maggio 2015 la  NASpI  e'  corrisposta  nella  misura  di  cui
all'articolo 4. 
                               Art. 14 
 
 
                               Rinvio 
 
  1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia  di  ASpI  in
quanto compatibili. 

Titolo II

Indennita’ di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL)

                               Art. 15 
 
Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di
  collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL 
  1. In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,  modifica  o
superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo  1,  comma
7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via  sperimentale  per
il 2015, in relazione agli eventi di  disoccupazione  verificatisi  a
decorrere dal 1°  gennaio  2015  e  sino  al  31  dicembre  2015,  e'
riconosciuta ai collaboratori  coordinati  e  continuativi,  anche  a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati  e  privi  di
partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la   propria
occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione  mensile  denominata
DIS-COLL. 
  2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
  a) siano, al momento della domanda  di  prestazione,  in  stato  di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; 
  b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel  periodo
che va dal primo gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento  di
cessazione dal lavoro al predetto evento; 
  c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento
di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto
di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese
e  che  abbia  dato  luogo  a  un  reddito  almeno  pari  alla  meta'
dell'importo  che  da'  diritto   all'accredito   di   un   mese   di
contribuzione. 
  3.  La  DIS-COLL  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini
previdenziali  risultante  dai  versamenti  contributivi  effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma  1,  relativo
all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro  e
all'anno  solare  precedente,  diviso  per  il  numero  di  mesi   di
contribuzione, o frazione di essi. 
  4.  La  DIS-COLL,  rapportata  al  reddito   medio   mensile   come
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso  reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2015
all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel
caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto
importo la DIS-COLL e' pari al 75  per  cento  del  predetto  importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non  puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile  di  1.300  euro  nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. 
  5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal
primo giorno del quarto mese di fruizione. 
  6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per  un  numero  di  mesi
pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che
va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento   di
cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini  della  durata  non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato  luogo  ad
erogazione della prestazione. La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso
superare la durata massima di sei mesi. 
  7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono  riconosciuti
i contributi figurativi. 
  8.  La  domanda  di  DIS-COLL  e'  presentata  all'INPS,   in   via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro. 
  9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno  successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro  o,  qualora  la  domanda  sia
presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo
alla data di presentazione della domanda. 
  10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla  permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c),  del  decreto  legislativo  n.  181  del   2000,   e   successive
modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione  alle  iniziative
di  attivazione  lavorativa  e  ai   percorsi   di   riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi  dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181  del  2000,  e
successive  modificazioni.  Con  il  decreto   legislativo   previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel  tessuto
produttivo. 
  11.  In  caso  di  nuova  occupazione  con  contratto   di   lavoro
subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore  decade
dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato di durata non  superiore  a  cinque  giorni  la
DIS-COLL  e'  sospesa  d'ufficio,  sulla  base  delle   comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine  di  un
periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal  momento
in cui era rimasta sospesa. 
  12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda  un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale  derivi  un
reddito inferiore al limite utile ai fini della  conservazione  dello
stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che  prevede  di  trarne.
Nel  caso  di  mancata  comunicazione   del   reddito   previsto   il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla  data
di  inizio  dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un  importo  pari  all'80  per
cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al   periodo   di   tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data  in  cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la
fine  dell'anno.  La  riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
ricalcolata  d'ufficio   al   momento   della   presentazione   della
dichiarazione dei redditi. Il  lavoratore  esentato  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare
all'INPS  un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale
entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel  caso  di   mancata
presentazione  dell'autodichiarazione  il  lavoratore  e'  tenuto   a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio  dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale. 
  13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge
n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015  esclusivamente
delle prestazioni di  cui  al  presente  articolo.  Restano  salvi  i
diritti  maturati  in  relazione  agli   eventi   di   disoccupazione
verificatisi nell'anno 2013. 
  14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della
tutela  del  sostegno  al  reddito  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92
del 2012, concorrono  al  finanziamento  degli  oneri  relativi  alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e  pertanto
in relazione allo  stesso  anno  2015  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da  51  a  56,  della
legge n. 92 del 2012. 
  15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di  cui
al presente articolo  anche  per  gli  anni  successivi  al  2015  si
provvede  con  le  risorse  previste  da   successivi   provvedimenti
legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in
particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 

Titolo III

Assegno di disoccupazione

                               Art. 16 
 
 
                  Assegno di disoccupazione - ASDI 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale
per l'anno  2015,  l'Assegno  di  disoccupazione  (ASDI),  avente  la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito  ai  lavoratori
beneficiari della Nuova  prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di  questa
per l'intera sua durata entro il 31 dicembre  2015,  siano  privi  di
occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 
  2.  Nel  primo   anno   di   applicazione   gli   interventi   sono
prioritariamente  riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a   nuclei
familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima  al
pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra'  essere
erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7. 
  3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi
ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e,
comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale,
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335.
L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato  per  gli
eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 
  4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro  i  redditi
derivanti da nuova occupazione possono essere  parzialmente  cumulati
con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di
cui al comma 6. 
  5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione  ad  un
progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di  lavoro,
disponibilita'  a  partecipare  ad  iniziative  di   orientamento   e
formazione,  accettazione  di  adeguate  proposte   di   lavoro.   La
partecipazione   alle   iniziative   di   attivazione   proposte   e'
obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: 
  a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare  di  cui
al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non
computando  l'ammontare   dei   trattamenti   NASpI   percepiti   dal
richiedente l'ASDI; 
  b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di
risorse insufficienti ad erogare il  beneficio  ai  lavoratori  nelle
condizioni di cui al comma 2; 
  c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di
cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; 
  d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi  da  lavoro
conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4; 
  e) le caratteristiche del  progetto  personalizzato  e  il  sistema
degli obblighi e delle  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli
impegni in esso previsti; 
  f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS  volti
ad alimentare il sistema informativo  dei  servizi  sociali,  di  cui
all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per  il  tramite
del  Casellario  dell'assistenza,  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; 
  h) le modalita' di erogazione dell'ASDI  attraverso  l'utilizzo  di
uno strumento di pagamento elettronico. 
  7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante  le  risorse  di
uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e'  pari
ad euro 200 milioni nel 2015 e  200  milioni  nel  2016.  Nel  limite
dell'1 per cento delle risorse attribuite al  Fondo,  possono  essere
finanziate attivita'  di  assistenza  tecnica  per  il  supporto  dei
servizi per l'impiego, per il monitoraggio  e  la  valutazione  degli
interventi, nonche' iniziative di  comunicazione  per  la  diffusione
della conoscenza sugli interventi.  All'attuazione  e  alla  gestione
dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS  riconosce  il
beneficio in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su
base pluriennale  con  riferimento  alla  durata  della  prestazione,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 
  8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi  al
2015 si provvede con le risorse previste da successivi  provvedimenti
legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in
particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 

Titolo IV

Contratto di ricollocazione

                               Art. 17 
 
 
                     Contratto di ricollocazione 
 
  1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'
incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti  dal
gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi  del  presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche
attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  u),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il
contratto di ricollocazione. 
  2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.
181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o  dai
soggetti privati accreditati  un  servizio  di  assistenza  intensiva
nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto  di
ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che  il
soggetto effettui la procedura di definizione del  profilo  personale
di  occupabilita',  ai  sensi  del   decreto   legislativo   di   cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 10  dicembre  2014  n.  183,  in
materia di politiche attive per l'impiego. 
  3.  A  seguito  della  definizione   del   profilo   personale   di
occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote
individuale  di  ricollocazione»   spendibile   presso   i   soggetti
accreditati. 
  4. Il contratto di ricollocazione prevede: 
  a) il diritto del  soggetto  a  una  assistenza  appropriata  nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata  e  gestita
secondo le migliori tecniche  del  settore,  da  parte  del  soggetto
accreditato; 
  b) il dovere del soggetto di rendersi parte  attiva  rispetto  alle
iniziative proposte dal soggetto accreditato; 
  c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative  di
ricerca, addestramento  e  riqualificazione  professionale  mirate  a
sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato
del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. 
  5. L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione
al profilo personale di occupabilita' e il  soggetto  accreditato  ha
diritto a incassarlo soltanto  a  risultato  occupazionale  ottenuto,
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2. 
  6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel  caso  di  mancata
partecipazione alle iniziative previste dalle lettere  b)  e  c)  del
comma 4 o nel caso  di  rifiuto  senza  giustificato  motivo  di  una
congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettera
c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181  pervenuta  in
seguito  all'attivita'  di  accompagnamento  attivo  al  lavoro.   Il
soggetto  decade  altresi'  in  caso  di  perdita  dello   stato   di
disoccupazione. 
  7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1  negli
anni successivi al 2015 si provvede con  quota  parte  delle  risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega  di
cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183. 

Titolo V

Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 18 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a  15,  valutati
in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni  di
euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.706
milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715  milioni  di  euro
per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per  l'anno
2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a
114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo  15,  comma  14  e,  per  la  restante  parte,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino,  o
siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle
previsioni di cui al comma 1, adotta  tempestivamente,  nel  rispetto
dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative  legislative
volte alla correzione dei predetti effetti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima,  qualora
tali  scostamenti  siano  in  procinto  di  verificarsi  al   termine
dell'esercizio finanziario. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23

Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo  indeterminato
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.
183. (15G00037) 

(GU n.54 del 6-3-2015)

 

 Vigente al: 7-3-2015

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di
ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di
occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti  per
renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze  del  contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della  medesima  legge  n.
183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le
nuove  assunzioni,  il  contratto  a  tempo  indeterminato  a  tutele
crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo  per  i
licenziamenti economici  la  possibilita'  della  reintegrazione  del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo  un  indennizzo  economico
certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto
alla reintegrazione ai  licenziamenti  nulli  e  discriminatori  e  a
specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare  ingiustificato,
nonche'   prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
licenziamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati
o quadri,  assunti  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il regime  di  tutela  nel  caso  di  licenziamento
illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche
nei  casi  di  conversione,  successiva  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato
in contratto a tempo indeterminato. 
  3. Nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro,  in  conseguenza  di
assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata
in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di
cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei  lavoratori,
anche se assunti precedentemente a tale data, e'  disciplinato  dalle
disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                Licenziamento discriminatorio, nullo 
                      e intimato in forma orale 
 
  1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara  la  nullita'
del licenziamento perche' discriminatorio a  norma  dell'articolo  15
della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
ovvero  perche'   riconducibile   agli   altri   casi   di   nullita'
espressamente previsti dalla  legge,  ordina  al  datore  di  lavoro,
imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.  A
seguito dell'ordine di  reintegrazione,  il  rapporto  di  lavoro  si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in  cui
abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di  cui  al
presente  articolo  si  applica  anche  al  licenziamento  dichiarato
inefficace perche' intimato in forma orale. 
  2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi'
il datore di lavoro al risarcimento del danno subito  dal  lavoratore
per il licenziamento  di  cui  sia  stata  accertata  la  nullita'  e
l'inefficacia,  stabilendo  a  tal  fine  un'indennita'   commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del
licenziamento sino a quello  dell'effettiva  reintegrazione,  dedotto
quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura  del  risarcimento
non  potra'  essere  inferiore  a   cinque   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto. Il  datore  di  lavoro  e'  condannato,  altresi',  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali. 
  3. Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del  danno  come
previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel  posto  di
lavoro,  un'indennita'  pari  a   quindici   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del  rapporto  di
lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione  previdenziale.  La
richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta  giorni
dalla comunicazione del deposito della pronuncia  o  dall'invito  del
datore di lavoro a riprendere servizio, se  anteriore  alla  predetta
comunicazione. 
  4. La disciplina di cui al  presente  articolo  trova  applicazione
anche  nelle  ipotesi  in  cui  il  giudice  accerta  il  difetto  di
giustificazione per motivo consistente  nella  disabilita'  fisica  o
psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e
10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
                               Art. 3 
 
 
                Licenziamento per giustificato motivo 
                           e giusta causa 
 
  1. Salvo quanto disposto dal comma  2,  nei  casi  in  cui  risulta
accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del  licenziamento  per
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo  o
giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro  alla
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di
un'indennita'  non  assoggettata  a  contribuzione  previdenziale  di
importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine  rapporto  per  ogni  anno  di
servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non  superiore
a ventiquattro mensilita'. 
  2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento  per  giustificato
motivo  soggettivo  o  per  giusta  causa  in  cui  sia  direttamente
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato
al lavoratore, rispetto alla quale resta  estranea  ogni  valutazione
circa la  sproporzione  del  licenziamento,  il  giudice  annulla  il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  del
lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di  riferimento  per
il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto,  corrispondente  al
periodo dal giorno del licenziamento  fino  a  quello  dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito  per  lo
svolgimento di altre attivita'  lavorative,  nonche'  quanto  avrebbe
potuto percepire accettando una congrua offerta di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181, e successive  modificazioni.  In  ogni  caso  la
misura dell'indennita' risarcitoria relativa al  periodo  antecedente
alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore  a  dodici
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il  datore  di  lavoro  e'  condannato,
altresi', al versamento dei contributi previdenziali e  assistenziali
dal  giorno  del   licenziamento   fino   a   quello   dell'effettiva
reintegrazione,  senza  applicazione  di   sanzioni   per   omissione
contributiva.  Al  lavoratore  e'  attribuita  la  facolta'  di   cui
all'articolo 2, comma 3. 
  3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non  trova
applicazione l'articolo 7 della legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 4 
 
 
                     Vizi formali e procedurali 
 
  1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione
del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,  comma  2,  della
legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo  7  della
legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara  estinto  il  rapporto  di
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro  al
pagamento  di  un'indennita'   non   assoggettata   a   contribuzione
previdenziale  di  importo  pari   a   una   mensilita'   dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non  inferiore
a due e non superiore a dodici mensilita', a  meno  che  il  giudice,
sulla base della domanda del lavoratore, accerti la  sussistenza  dei
presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2  e
3 del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                      Revoca del licenziamento 
 
  1. Nell'ipotesi di revoca  del  licenziamento,  purche'  effettuata
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore  di
lavoro dell'impugnazione del  medesimo,  il  rapporto  di  lavoro  si
intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto  del
lavoratore alla retribuzione maturata  nel  periodo  precedente  alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente decreto. 
                               Art. 6 
 
 
                      Offerta di conciliazione 
 
  1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui  all'articolo  1,
al fine di evitare il giudizio e ferma restando la  possibilita'  per
le parti di  addivenire  a  ogni  altra  modalita'  di  conciliazione
prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore,
entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,  in
una delle sedi di cui all'articolo 2113,  quarto  comma,  del  codice
civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, e successive modificazioni, un importo  che  non  costituisce
reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale,  di
ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per
il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto  per  ogni  anno  di
servizio, in misura comunque non inferiore a due e  non  superiore  a
diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore  di  un  assegno
circolare. L'accettazione dell'assegno in  tale  sede  da  parte  del
lavoratore  comporta  l'estinzione  del  rapporto   alla   data   del
licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche
qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le  eventuali  ulteriori
somme pattuite nella stessa sede  conciliativa  a  chiusura  di  ogni
altra pendenza derivante dal rapporto  di  lavoro  sono  soggette  al
regime fiscale ordinario. 
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2  milioni
di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per  l'anno  2016,  13,8
milioni di euro per l'anno 2017, 17,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro  per
l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021,  30,8  milioni  di
euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per  l'anno  2023  e  37,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.
A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del
rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21  aprile
2000, n.  181,  e  successive  modificazioni,  e'  integrata  da  una
ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro
entro 65 giorni dalla  cessazione  del  rapporto,  nella  quale  deve
essere indicata l'avvenuta ovvero la non  avvenuta  conciliazione  di
cui al comma 1 e la  cui  omissione  e'  assoggettata  alla  medesima
sanzione prevista per  l'omissione  della  comunicazione  di  cui  al
predetto  articolo  4-bis.   Il   modello   di   trasmissione   della
comunicazione  obbligatoria  e'  conseguentemente  riformulato.  Alle
attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 7 
 
 
                Computo dell'anzianita' negli appalti 
 
  1. Ai fini del calcolo  delle  indennita'  e  dell'importo  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  all'articolo  4,   e   all'articolo   6,
l'anzianita' di servizio del lavoratore  che  passa  alle  dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi  conto  di
tutto il periodo durante il quale il lavoratore  e'  stato  impiegato
nell'attivita' appaltata. 
                               Art. 8 
 
 
                  Computo e misura delle indennita' 
                        per frazioni di anno 
 
  1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le  indennita'
e l'importo di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  all'articolo  4,  e
all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese  uguali  o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero. 
                               Art. 9 
 
 
            Piccole imprese e organizzazioni di tendenza 
 
  1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i  requisiti  dimensionali
di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.  300  del
1970, non si applica l'articolo  3,  comma  2,  e  l'ammontare  delle
indennita'  e  dell'importo  previsti  dall'articolo  3,   comma   1,
dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e'  dimezzato  e
non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. 
  2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di
lucro  attivita'  di  natura  politica,  sindacale,   culturale,   di
istruzione ovvero di religione o di culto, si applica  la  disciplina
di cui al presente decreto. 
                               Art. 10 
 
 
                      Licenziamento collettivo 
 
  1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4  e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  intimato  senza  l'osservanza
della forma scritta,  si  applica  il  regime  sanzionatorio  di  cui
all'articolo 2 del presente decreto.  In  caso  di  violazione  delle
procedure richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223  del  1991,
si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
                          Rito applicabile 
 
  1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano  le
disposizioni dei commi da 48 a 68  dell'articolo  1  della  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri          
 
               Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva  2011/93/UE  relativa  alla  lotta  contro
l'abuso e lo  sfruttamento  sessuale  dei  minori  e  la  pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

(GU n.68 del 22-3-2014)

 Vigente al: 6-4-2014
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/93/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e  che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  Regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione   europea,   ed   in
particolare, l'Allegato B; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto  di  accogliere  la
condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere  parzialmente   le   osservazioni   formulate   dalla   2ª
Commissione permanente del Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e dell'economia e delle finanze; 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

Modifiche al regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  recante  la
  approvazione del testo definitivo del Codice penale 

  1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il  settimo  comma,
sono aggiunti i seguenti: 
    «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave. 
  Le pene previste per i  reati  di  cui  al  comma  precedente  sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei  casi  in  cui  gli
stessi siano compiuti  con  l'utilizzo  di  mezzi  atti  ad  impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo  il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: 
    «5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.». 
  3. All'articolo 609-quinquies del codice penale,  dopo  il  secondo
comma, e' aggiunto il seguente: 
    «La pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave.». 
  4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale  e'  inserito  il
seguente: 

                         «Art. 609-duodecies 

                       Circostanze aggravanti 

  Le pene per i reati  di  cui  agli  articoli  609-bis,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono  aumentate  in  misura
non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti  con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione  dei  dati  di
accesso alle reti telematiche.».
                               Art. 2 

Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
  2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 

                            «Art. 25-bis 

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore  di
                               lavoro 

  1.  Il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale   di   cui
all'articolo 25  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda
impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attivita'
professionali  o  attivita'  volontarie  organizzate  che  comportino
contatti diretti  e  regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio
di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  all'obbligo  di  cui
all'articolo 25-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
                               Art. 3 

Modifiche al decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
  disciplina  della  responsabilita'  amministrativa  delle   persone
  giuridiche, delle societa' e  delle  associazioni  anche  prive  di
  personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della  legge  29
  settembre 2000, n. 300 

  1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  dopo  le  parole  «600-quater.1,»
sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  il   delitto   di   cui
all'articolo 609-undecies».
                               Art. 4 

Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
  1988, n. 447, recante  la  approvazione  del  codice  di  procedura
  penale 

  1. All'articolo 266 del codice di procedura  penale,  al  comma  1,
lettera f-bis), dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il
seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura  penale
e' aggiunto il seguente: 
  «2.  Il   divieto   si   estende   alle   dichiarazioni,   comunque
inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti  sessuali  a
danno di minori.».
                               Art. 5 

                        Copertura finanziaria 

  1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Orlando, Ministro della giustizia 

                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti  in  materia  di  filiazione,  a
norma  dell'articolo  2  della  legge  10  dicembre  2012,  n.   219.
(14G00001) 

(GU n.5 del 8-1-2014)

 

 Vigente al: 7-2-2014

 

Titolo I

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219,  recante  disposizioni  in
materia  di  riconoscimento  dei  figli  naturali,   in   particolare
l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri  per  l'integrazione,  dell'interno,  della  giustizia,  del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle  pari  opportunita',
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche all'articolo 87 del codice civile 
 
  1. All'articolo 87 del codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse; 
    b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o  naturali"
sono soppresse; 
    c) il secondo comma e' abrogato; 
    d) il terzo comma e' abrogato; 
    e) al quarto comma le parole: "o  di  filiazione  naturale"  sono
soppresse. 
                               Art. 2 
 
 
            Modifiche all'articolo 128 del codice civile 
 
  1. All'articolo 128 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  "Il  matrimonio
dichiarato nullo ha gli effetti del  matrimonio  valido  rispetto  ai
figli."; 
    b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse; 
    c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:  "Nell'ipotesi  di
cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.". 
                               Art. 3 
 
 
            Modifiche all'articolo 147 del codice civile 
 
  1. L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 147. 
 
  Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo  di  mantenere,
istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto  delle
loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 315-bis.". 
                               Art. 4 
 
 
            Modifiche all'articolo 148 del codice civile 
 
  1. L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 148. 
 
  I coniugi devono  adempiere  l'obbligo  di  cui  all'articolo  147,
secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis". 
                               Art. 5 
 
 
            Modifiche all'articolo 155 del codice civile 
 
  1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 155. 
 
  In  caso  di  separazione,  riguardo  ai  figli,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.". 
                               Art. 6 
 
 
            Modifiche all'articolo 165 del codice civile 
 
  1. All'articolo 165 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 7 
 
 
      Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile 
 
  1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile  e'
sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio". 
  2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del  codice
civile  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Della   presunzione   di
paternita'". 
  3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio  legittimo""  sono
soppresse. 
  4. La Sezione II del capo I del titolo  VII  del  libro  primo  del
codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo  II.  "Delle  prove
della filiazione"". 
  5. La Sezione III del capo I del titolo VII  del  libro  primo  del
codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo  III.  "Dell'azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello
stato di figlio"". 
  6.  Le  parole:  "Capo  II.  "Della  filiazione  naturale  e  della
legittimazione"" sono soppresse. 
  7.  Le  parole:  "Sezione  I.  "Della  filiazione  naturale""  sono
soppresse. 
  8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo IV.  "Del
riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"". 
  9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della
dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'"". 
  10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice  civile  e'
sostituita dalla seguente: "Della responsabilita' genitoriale  e  dei
diritti e doveri del figlio". 
  11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito
il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio". 
  12. Dopo l'articolo 337 del codice civile e' inserito il  seguente:
" Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito  di
separazione,   scioglimento,   cessazione   degli   effetti   civili,
annullamento,   nullita'   del   matrimonio   ovvero   all'esito   di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio". 
                               Art. 8 
 
 
             Modifica all'articolo 231 del codice civile 
 
  1. L'articolo 231 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 231. 
 
 
                        Paternita' del marito 
 
  Il  marito  e'  padre  del  figlio  concepito  o  nato  durante  il
matrimonio.". 
                               Art. 9 
 
 
            Modifiche all'articolo 232 del codice civile 
 
  1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma e'  sostituito
dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio  il  figlio
nato quando non sono ancora  trascorsi  trecento  giorni  dalla  data
dell'annullamento,  dello  scioglimento  o  della  cessazione   degli
effetti civili del matrimonio.". 
                               Art. 10 
 
 
            Modifiche all'articolo 234 del codice civile 
 
  1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma e'  sostituito
dal seguente: "In ogni caso il figlio puo' provare  di  essere  stato
concepito durante il matrimonio.". 
                               Art. 11 
 
 
            Modifiche all'articolo 236 del codice civile 
 
  1. All'articolo 236 del codice civile le parole: "legittima"  e  la
parola: "legittimo" sono soppresse. 
                               Art. 12 
 
 
            Modifiche all'articolo 237 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  237  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente. 
  "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: 
    che il genitore abbia trattato la persona come  figlio  ed  abbia
provveduto in questa qualita' al mantenimento,  all'educazione  e  al
collocamento di essa. 
    che la persona sia stata costantemente considerata come tale  nei
rapporti sociali. 
    che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia.". 
                               Art. 13 
 
 
            Modifiche all'articolo 238 del codice civile 
 
  1. All'articolo 238 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita'  di
uno stato di  figlio  contrario  a  quello  attribuito  dall'atto  di
nascita"; 
    b) al  primo  comma  le  parole:  "233,  234,  235  e  239"  sono
sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244"; 
    c) il secondo comma e' abrogato. 
                               Art. 14 
 
 
            Modifiche all'articolo 239 del codice civile 
 
  1. L'articolo 239 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 239. 
 
 
                    Reclamo dello stato di figlio 
 
  Qualora si tratti di supposizione di parto  o  di  sostituzione  di
neonato, il figlio puo' reclamare uno stato diverso. 
  L'azione di reclamo dello stato di figlio  puo'  essere  esercitata
anche da chi e' nato nel matrimonio ma fu  iscritto  come  figlio  di
ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. 
  L'azione puo' inoltre essere esercitata per reclamare uno stato  di
figlio conforme alla  presunzione  di  paternita'  da  chi  e'  stato
riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi  fu  iscritto
in conformita' di altra presunzione di paternita'. 
  L'azione puo', altresi', essere esercitata per reclamare un diverso
stato di figlio quando il precedente e' stato comunque rimosso.". 
                               Art. 15 
 
 
            Modifiche all'articolo 240 del codice civile 
 
  1. L'articolo 240 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 240. 
 
 
                 Contestazione dello stato di figlio 
 
  Lo stato di figlio puo' essere contestato nei casi di cui al  primo
e secondo comma dell'articolo 239.". 
                               Art. 16 
 
 
            Modifiche all'articolo 241 del codice civile 
 
  1. All'articolo 241 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio"; 
    b) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Quando  mancano
l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova  della  filiazione
puo' darsi in giudizio con ogni mezzo."; 
    c) il secondo comma e' abrogato. 
                               Art. 17 
 
 
                 Articolo 243-bis del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 243-bis. 
 
 
                    Disconoscimento di paternita' 
 
  L'azione di disconoscimento  di  paternita'  del  figlio  nato  nel
matrimonio puo' essere esercitata  dal  marito,  dalla  madre  e  dal
figlio medesimo. 
  Chi esercita  l'azione  e'  ammesso  a  provare  che  non  sussiste
rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. 
  La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.". 
                               Art. 18 
 
 
            Modifiche all'articolo 244 del codice civile 
 
  1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 244. 
 
 
               Termini dell'azione di disconoscimento 
 
  L'azione di disconoscimento della paternita' da parte  della  madre
deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio
ovvero dal giorno in cui e' venuta  a  conoscenza  dell'impotenza  di
generare del marito al tempo del concepimento. 
  Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di  un  anno  che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al  tempo  di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver  ignorato
la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della  moglie  al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha
avuto conoscenza. 
  Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il  figlio  il
giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal
giorno del suo ritorno o  dal  giorno  del  ritorno  nella  residenza
familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di  non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine  decorre
dal giorno in cui ne ha avuto notizia. 
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione  non  puo'
essere,  comunque,  proposta  oltre  cinque  anni  dal  giorno  della
nascita. 
  L'azione di disconoscimento della paternita' puo'  essere  proposta
dal  figlio  che  ha  raggiunto  la  maggiore   eta'.   L'azione   e'
imprescrittibile riguardo al figlio. 
  L'azione puo' essere altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su  istanza  del
figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del  pubblico
ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio  di  eta'
inferiore.". 
                               Art. 19 
 
 
         Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile 
 
  1. L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 245. 
 
 
                       Sospensione del termine 
 
  Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di
paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di  mente
ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita' di mente, che
lo renda incapace di provvedere ai propri  interessi,  la  decorrenza
del termine indicato nell'articolo 244 e' sospesa nei suoi confronti,
sino a che duri lo stato di interdizione o durino  le  condizioni  di
abituale grave infermita' di mente. 
  Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa  in
condizioni di abituale  grave  infermita'  di  mente,  che  lo  renda
incapace di provvedere ai  propri  interessi,  l'azione  puo'  essere
altresi' promossa da  un  curatore  speciale  nominato  dal  giudice,
assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del
tutore, o dell'altro genitore. Per  gli  altri  legittimati  l'azione
puo' essere proposta dal tutore o,  in  mancanza  di  questo,  da  un
curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.". 
  2. L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 246. 
 
 
                    Trasmissibilita' dell'azione 
 
  Se  il  presunto  padre  o  la  madre   titolari   dell'azione   di
disconoscimento di paternita' sono morti senza  averla  promossa,  ma
prima che sia decorso il termine  previsto  dall'articolo  244,  sono
ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o  gli  ascendenti;
il nuovo termine decorre dalla  morte  del  presunto  padre  o  della
madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di  figlio  postumo  o
dal raggiungimento della maggiore  eta'  da  parte  di  ciascuno  dei
discendenti. 
  Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di  paternita'
e' morto senza averla promossa sono ammessi  ad  esercitarla  in  sua
vece il coniuge o i discendenti nel termine di un  anno  che  decorre
dalla morte del figlio o dal raggiungimento della  maggiore  eta'  da
parte di ciascuno dei discendenti. 
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.". 
                               Art. 20 
 
 
            Modifiche all'articolo 248 del codice civile 
 
  1. All'articolo 248 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Legittimazione
all'azione    di    contestazione    dello    stato    di     figlio.
Imprescrittibilita'."; 
  b)  il  primo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'azione  di
contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita
del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse."; 
  c) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si  applicano  il
sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.". 
                               Art. 21 
 
 
            Modifiche all'articolo 249 del codice civile 
 
  2. L'articolo 249 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 249. 
 
 
Legittimazione  all'azione  di  reclamo  dello   stato   di   figlio.
                         Imprescrittibilita' 
 
  L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. 
  L'azione e' imprescrittibile. 
  Quando l'azione e' proposta nei confronti  di  persone  premorte  o
minori  o  altrimenti  incapaci,   si   osservano   le   disposizioni
dell'articolo 247. 
  Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. 
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e  il  secondo  comma
dell'articolo 245.". 
                               Art. 22 
 
 
            Modifiche all'articolo 251 del codice civile 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le  parole:
"tribunale  per  i  minorenni"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"giudice". 
                               Art. 23 
 
 
            Modifiche all'articolo 252 del codice civile 
 
  1. All'articolo 252 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Affidamento  del
figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del
genitore."; 
    b) al primo comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    c) al secondo comma la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori  del  matrimonio";  le  parole:  "e  dei  figli
legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli  altri
figli";  le  parole:  "genitore  naturale"  sono   sostituite   dalla
seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"In questo caso il  giudice  stabilisce  le  condizioni  cui  ciascun
genitore deve attenersi."; 
    d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola:  "naturale"
sono soppresse; 
    e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa; 
    f) dopo il quarto comma e' inserito  il  seguente:  "In  caso  di
disaccordo tra i genitori, ovvero di  mancato  consenso  degli  altri
figli conviventi, la decisione e' rimessa al  giudice  tenendo  conto
dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento,  il
giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano  compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.". 
                               Art. 24 
 
 
            Modifiche all'articolo 253 del codice civile 
 
  1. All'articolo 253 del  codice  civile  le  parole:  "legittimo  o
legittimato" sono soppresse. 
                               Art. 25 
 
 
            Modifiche all'articolo 254 del codice civile 
 
  1. All'articolo 254 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al  primo  comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
  b) il secondo comma e' abrogato. 
                               Art. 26 
 
 
            Modifiche all'articolo 255 del codice civile 
 
  1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi  e  dei
suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse. 
                               Art. 27 
 
 
            Modifiche all'articolo 262 del codice civile 
 
  1. All'articolo 262 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica  dopo  la  parola:  "figlio"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    b) la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa; 
    c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la filiazione
nei  confronti  del  padre  e'   stata   accertata   o   riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte  della  madre,  il  figlio
puo' assumere il cognome del  padre  aggiungendolo,  anteponendolo  o
sostituendolo a quello della madre."; 
    d) dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
filiazione  nei  confronti  del  genitore  e'   stata   accertata   o
riconosciuta successivamente all'attribuzione del  cognome  da  parte
dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e  il  secondo
comma del presente articolo; il  figlio  puo'  mantenere  il  cognome
precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo
segno della sua identita' personale, aggiungendolo,  anteponendolo  o
sostituendolo  al  cognome  del  genitore  che  per   primo   lo   ha
riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di  riconoscimento  da
parte di entrambi."; 
    e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'assunzione  del  cognome   del
genitore, previo ascolto del figlio minore, che  abbia  compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento". 
                               Art. 28 
 
 
            Modifiche all'articolo 263 del codice civile 
 
  1. L'articolo 263 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 263. 
 
 
     Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' 
 
  Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di  veridicita'
dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto  e
da chiunque vi abbia interesse. 
  L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio. 
  L'azione di impugnazione da parte  dell'autore  del  riconoscimento
deve essere proposta nel termine di un anno che  decorre  dal  giorno
dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore
del riconoscimento prova di aver ignorato  la  propria  impotenza  al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha
avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato
il riconoscimento e' ammessa a provare di aver  ignorato  l'impotenza
del presunto padre. L'azione non puo' essere comunque proposta  oltre
cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. 
  L'azione di impugnazione da  parte  degli  altri  legittimati  deve
essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono  dal  giorno
dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si  applica
l'articolo 245.". 
                               Art. 29 
 
 
            Modifiche all'articolo 264 del codice civile 
 
  1. L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 264. 
 
 
               Impugnazione da parte del figlio minore 
 
  L'impugnazione del riconoscimento per difetto di  veridicita'  puo'
essere  altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale  nominato  dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio  minore
che ha compiuto quattordici anni, ovvero  del  pubblico  ministero  o
dell'altro genitore che abbia  validamente  riconosciuto  il  figlio,
quando si tratti di figlio di eta' inferiore.". 
                               Art. 30 
 
 
         Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile 
 
  1. All'articolo 267 del codice civile  dopo  il  primo  comma  sono
aggiunti i seguenti: 
  "Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263,  se  l'autore
del riconoscimento e' morto senza aver promosso  l'azione,  ma  prima
che sia decorso il termine previsto  dal  terzo  comma  dello  stesso
articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli
ascendenti, entro un anno  decorrente  dalla  morte  dell'autore  del
riconoscimento o dalla nascita del figlio  se  si  tratta  di  figlio
postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno
dei discendenti. 
  Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione  di
cui all'articolo 263, sono ammessi ad  esercitarla  in  sua  vece  il
coniuge o i discendenti nel termine di  un  anno  che  decorre  dalla
morte del figlio riconosciuto o  dal  raggiungimento  della  maggiore
eta' da parte di ciascuno dei discendenti. 
  La morte dell'autore del riconoscimento o del  figlio  riconosciuto
non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno
interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. 
  Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.". 
  2. All'articolo  269  del  codice  civile  la  parola:  "naturale",
ovunque presente, e' soppressa. 
                               Art. 31 
 
 
            Modifiche all'articolo 270 del codice civile 
 
  1. All'articolo 270 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; 
    b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti" sono soppresse; 
    c) dopo il terzo comma  e'  inserito  il  seguente:  "Si  applica
l'articolo 245.". 
                               Art. 32 
 
 
            Modifiche all'articolo 273 del codice civile 
 
  1. All'articolo 273 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola: "naturale" e' soppressa; la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    b) al secondo comma  la  parola:  "sedici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quattordici". 
                               Art. 33 
 
 
            Modifiche all'articolo 276 del codice civile 
 
  1. All'articolo 276 del codice  civile  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa. 
                               Art. 34 
 
 
            Modifiche all'articolo 277 del codice civile 
 
  1. All'articolo 277 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, la parola: "naturale" e' soppressa; 
    b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili  per"  sono
inserite le seguenti: "l'affidamento,". 
                               Art. 35 
 
 
            Modifiche all'articolo 278 del codice civile 
 
  1. L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 278. 
 
 
                      Autorizzazione all'azione 
 
  Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un  vincolo
di parentela in linea retta all'infinito o in linea  collaterale  nel
secondo grado,  ovvero  un  vincolo  di  affinita'  in  linea  retta,
l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita'
o la maternita' non puo' essere promossa senza previa  autorizzazione
ai sensi dell'articolo 251.". 
                               Art. 36 
 
 
            Modifiche all'articolo 279 del codice civile 
 
  1. All'articolo 279 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola:  "naturale",  ovunque  presente,  e'
sostituita dalle seguenti:  "nato  fuori  del  matrimonio";  dopo  le
parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le  seguenti:  "  a
condizione  che  il  diritto  al  mantenimento  di  cui  all'articolo
315-bis, sia venuto meno."; 
    b) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "L'azione  e'
ammessa previa autorizzazione  del  giudice  ai  sensi  dell'articolo
251."; 
    c) al terzo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 37 
 
 
         Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile 
 
  1. All'articolo 293 del codice civile, nella rubrica  e  nel  primo
comma, le parole: "nati fuori del matrimonio" sono soppresse. 
  2. Al secondo comma dell'articolo 297 del codice civile, la parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 
                               Art. 38 
 
 
            Modifiche all'articolo 299 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  299  del  codice  civile,  il  secondo  comma  e'
sostituito dal seguente: "Nel caso in cui  la  filiazione  sia  stata
accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si  applica  il
primo comma.". 
                               Art. 39 
 
 
            Modifiche all'articolo 316 del codice civile 
 
  1. L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 316. 
 
 
                     Responsabilita' genitoriale 
 
  Entrambi i genitori hanno la  responsabilita'  genitoriale  che  e'
esercitata di comune accordo tenendo  conto  delle  capacita',  delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I  genitori  di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
  In  caso  di  contrasto  su  questioni  di  particolare  importanza
ciascuno dei genitori puo'  ricorrere  senza  formalita'  al  giudice
indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei. 
  Il giudice, sentiti i genitori  e  disposto  l'ascolto  del  figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di  eta'  inferiore
ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene
piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.  Se  il
contrasto permane il giudice attribuisce il  potere  di  decisione  a
quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu'  idoneo  a
curare l'interesse del figlio. 
  Il  genitore  che   ha   riconosciuto   il   figlio   esercita   la
responsabilita' genitoriale su  di  lui.  Se  il  riconoscimento  del
figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai genitori, l'esercizio
della responsabilita' genitoriale spetta ad entrambi. 
  Il genitore che non esercita la responsabilita' genitoriale  vigila
sull'istruzione, sull'educazione  e  sulle  condizioni  di  vita  del
figlio.". 
                               Art. 40 
 
 
                 Articolo 316-bis del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 316 del codice civile e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 316-bis. 
 
 
                      Concorso nel mantenimento 
 
  I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli
in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la  loro  capacita'
di lavoro professionale o casalingo.  Quando  i  genitori  non  hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in  ordine  di  prossimita',
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari  affinche'
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 
  In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque  vi  ha  interesse,  sentito   l'inadempiente   ed   assunte
informazioni, puo' ordinare con decreto che  una  quota  dei  redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata  direttamente
all'altro genitore o a chi sopporta le  spese  per  il  mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole. 
  Il decreto, notificato  agli  interessati  ed  al  terzo  debitore,
costituisce titolo esecutivo,  ma  le  parti  ed  il  terzo  debitore
possono proporre  opposizione  nel  termine  di  venti  giorni  dalla
notifica. 
  L'opposizione e' regolata dalle norme relative  all'opposizione  al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. 
  Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del  processo  ordinario,  la   modificazione   e   la   revoca   del
provvedimento.". 
                               Art. 41 
 
 
            Modifiche all'articolo 317 del codice civile 
 
  1. All'articolo 317 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b)  il  secondo   comma   e'   sostituito   dal   seguente:   "La
responsabilita' genitoriale  di  entrambi  i  genitori  non  cessa  a
seguito  di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli   effetti
civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo  esercizio,  in
tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.". 
                               Art. 42 
 
 
          Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile 
 
  1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                           "Art. 317-bis. 
 
 
                     Rapporti con gli ascendenti 
 
  Gli ascendenti hanno diritto di  mantenere  rapporti  significativi
con i nipoti minorenni. 
  L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto  puo'
ricorrere al giudice del  luogo  di  residenza  abituale  del  minore
affinche' siano adottati i provvedimenti piu'  idonei  nell'esclusivo
interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.". 
                               Art. 43 
 
 
            Modifiche all'articolo 318 del codice civile 
 
  1. All'articolo 318 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino
alla maggiore eta' o all'emancipazione,"; 
    b)  la  parola:  "potesta'"   e'   sostituita   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 44 
 
 
            Modifiche all'articolo 320 del codice civile 
 
  1. All'articolo 320 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la parola: "potesta'" ovunque  presente  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b) al primo comma dopo le parole:  "i  figli  nati  e  nascituri"
inserire   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o
all'emancipazione,". 
                               Art. 45 
 
 
            Modifiche all'articolo 321 del codice civile 
 
  1. All'articolo 321 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 46 
 
 
            Modifiche all'articolo 322 del codice civile 
 
  1. All'articolo 322 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 47 
 
 
            Modifiche all'articolo 323 del codice civile 
 
  1. All'articolo  323  del  codice  civile  la  parola:  "potesta'",
ovunque presente,  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "responsabilita'
genitoriale". 
                               Art. 48 
 
 
            Modifiche all'articolo 324 del codice civile 
 
  1. All'articolo 324 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la parola: "potesta'", ovunque presente, e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni  del  figlio",  sono
inserite   le   seguenti:   ",   fino   alla    maggiore    eta'    o
all'emancipazione". 
                               Art. 49 
 
 
            Modifiche all'articolo 327 del codice civile 
 
  1. All'articolo 327 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 50 
 
 
            Modifiche all'articolo 330 del codice civile 
 
  1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e  nel  testo,
la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:  "responsabilita'
genitoriale". 
                               Art. 51 
 
 
            Modifiche all'articolo 332 del codice civile 
 
  1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e  nel  testo,
la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti:  "responsabilita'
genitoriale". 
                               Art. 52 
 
 
            Modifiche all'articolo 336 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  336  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito  dal  seguente:  "Il  tribunale  provvede  in  camera   di
consiglio, assunte informazioni  e  sentito  il  pubblico  ministero;
dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto  gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove  capace  di  discernimento.
Nei casi in cui il provvedimento e'  richiesto  contro  il  genitore,
questi deve essere sentito.". 
                               Art. 53 
 
 
                 Articolo 336-bis del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 336 del codice civile e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 336-bis. 
 
 
                         Ascolto del minore 
 
  Il minore che abbia compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  di  eta'
inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal presidente del
tribunale o dal giudice delegato  nell'ambito  dei  procedimenti  nei
quali devono essere adottati  provvedimenti  che  lo  riguardano.  Se
l'ascolto  e'  in   contrasto   con   l'interesse   del   minore,   o
manifestamente superfluo,  il  giudice  non  procede  all'adempimento
dandone atto con provvedimento motivato. 
  L'ascolto e' condotto dal giudice, anche avvalendosi di  esperti  o
di altri ausiliari. I genitori, anche quando  parti  processuali  del
procedimento, i difensori  delle  parti,  il  curatore  speciale  del
minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero,  sono  ammessi  a
partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale  possono
proporre  argomenti  e  temi  di  approfondimento  prima  dell'inizio
dell'adempimento. 
  Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il  minore  della
natura   del   procedimento    e    degli    effetti    dell'ascolto.
Dell'adempimento e' redatto processo verbale nel quale  e'  descritto
il contegno del minore,  ovvero  e'  effettuata  registrazione  audio
video.". 
                               Art. 54 
 
 
            Modifiche all'articolo 337 del codice civile 
 
  1. All'articolo 337 del codice  civile  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 55 
 
 
Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile 
 
  1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti: 
 
                           "Art. 337-bis. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  In caso di  separazione,  scioglimento,  cessazione  degli  effetti
civili, annullamento, nullita'  del  matrimonio  e  nei  procedimenti
relativi  ai  figli  nati  fuori  del  matrimonio  si  applicano   le
disposizioni del presente capo. 
 
                            Art. 337-ter. 
 
 
                   Provvedimenti riguardo ai figli 
 
  Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e  continuativo  con  ciascuno  dei  genitori,  di   ricevere   cura,
educazione,  istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi   e   di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti
di ciascun ramo genitoriale. 
  Per  realizzare  la  finalita'  indicata  dal  primo   comma,   nei
procedimenti  di  cui  all'articolo  337-bis,  il  giudice  adotta  i
provvedimenti  relativi  alla   prole   con   esclusivo   riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente  la
possibilita' che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i
genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza  presso  ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di
essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti  tra  i  genitori.  Adotta  ogni
altro provvedimento relativo alla prole, ivi  compreso,  in  caso  di
temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei  genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti  relativi
all'affidamento della prole provvede il giudice  del  merito  e,  nel
caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia  del
provvedimento di  affidamento  e'  trasmessa,  a  cura  del  pubblico
ministero, al giudice tutelare. 
  La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata  da   entrambi   i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse  per  i  figli  relative
all'istruzione, all'educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al  giudice.
Limitatamente   alle   decisioni   su    questioni    di    ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori  esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga  alle  condizioni  dettate,  il  giudice  valutera'  detto
comportamento  anche  al  fine  della  modifica  delle  modalita'  di
affidamento. 
  Salvo  accordi  diversi  liberamente  sottoscritti   dalle   parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei  figli  in  misura
proporzionale  al  proprio  reddito;  il  giudice   stabilisce,   ove
necessario, la corresponsione di un  assegno  periodico  al  fine  di
realizzare  il  principio   di   proporzionalita',   da   determinare
considerando: 
    1) le attuali esigenze del figlio. 
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di  convivenza
con entrambi i genitori. 
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di  cura  assunti
da ciascun genitore. 
  L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in  difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. 
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino  sufficientemente  documentate,  il  giudice   dispone   un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni  oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. 
 
                          Art. 337-quater. 
 
 
Affidamento  a  un  solo  genitore  e   opposizione   all'affidamento
                              condiviso 
 
  Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad  uno  solo  dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento
all'altro sia contrario all'interesse del minore. 
  Ciascuno  dei  genitori  puo',  in  qualsiasi   momento,   chiedere
l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni  indicate  al
primo  comma.  Il  giudice,   se   accoglie   la   domanda,   dispone
l'affidamento esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi,  per
quanto possibile, i diritti  del  minore  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  337-ter.  Se   la   domanda   risulta   manifestamente
infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del  genitore
istante ai fini della determinazione dei  provvedimenti  da  adottare
nell'interesse   dei   figli,    rimanendo    ferma    l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 
  Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva,  salva
diversa disposizione del  giudice,  ha  l'esercizio  esclusivo  della
responsabilita' genitoriale su di  essi;  egli  deve  attenersi  alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che  non  sia  diversamente
stabilito, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui  i  figli  non  sono
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando  ritenga  che  siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
 
                         Art. 337-quinquies. 
 
 
  Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli 
 
  I genitori hanno diritto di chiedere in  ogni  tempo  la  revisione
delle   disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei    figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di
essi e delle eventuali  disposizioni  relative  alla  misura  e  alla
modalita' del contributo. 
 
                          Art. 337-sexies. 
 
 
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza 
 
  Il  godimento  della   casa   familiare   e'   attribuito   tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti  economici  tra  i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  familiare  o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono  trascrivibili  e  opponibili  a
terzi ai sensi dell'articolo 2643. 
  In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'  obbligato  a
comunicare all'altro, entro il termine perentorio di  trenta  giorni,
l'avvenuto cambiamento  di  residenza  o  di  domicilio.  La  mancata
comunicazione  obbliga  al  risarcimento  del   danno   eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la  difficolta'  di
reperire il soggetto. 
 
                          Art. 337-septies. 
 
 
            Disposizioni in favore dei figli maggiorenni 
 
  Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre  in  favore  dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di  un
assegno periodico. Tale assegno,  salvo  diversa  determinazione  del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto. 
  Ai figli maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  si  applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. 
 
                          Art. 337-octies. 
 
 
               Poteri del giudice e ascolto del minore 
 
  Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei  provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza  di
parte o d'ufficio, mezzi  di  prova.  Il  giudice  dispone,  inoltre,
l'ascolto del figlio minore che abbia  compiuto  gli  anni  dodici  e
anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti
in cui si omologa o si  prende  atto  di  un  accordo  dei  genitori,
relativo alle condizioni di affidamento dei  figli,  il  giudice  non
procede all'ascolto se in contrasto  con  l'interesse  del  minore  o
manifestamente superfluo. 
  Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le  parti  e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino una mediazione per raggiungere  un  accordo,  con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale
dei figli.". 
                               Art. 56 
 
 
            Modifiche all'articolo 343 del codice civile 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice  civile  le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 57 
 
 
            Modifiche all'articolo 348 del codice civile 
 
  1. All'articolo 348 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  primo  comma  le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice,  prima
di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore  ove  capace
di discernimento.". 
                               Art. 58 
 
 
            Modifiche all'articolo 350 del codice civile 
 
  1. All'articolo 350 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 
                               Art. 59 
 
 
            Modifiche all'articolo 356 del codice civile 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice  civile  le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 60 
 
 
            Modifiche all'articolo 371 del codice civile 
 
  1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il  numero  1)
e' sostituito dal seguente: 
  "1) sul luogo dove il  minore  deve  essere  cresciuto  e  sul  suo
avviamento  agli  studi  o  all'esercizio  di  un'arte,  mestiere   o
professione,  disposto  l'ascolto  dello  stesso  minore  che   abbia
compiuto gli anni dieci e anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di
discernimento e richiesto, quando  opportuno,  l'avviso  dei  parenti
prossimi;". 
                               Art. 61 
 
 
            Modifiche all'articolo 401 del codice civile 
 
  1. All'articolo 401 del codice civile le  parole:  "figli  naturali
riconosciuti dalla sola madre che si  trovi"  sono  sostituite  dalle
seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento"
e' sostituita dalla seguente: "mantenimento". 
                               Art. 62 
 
 
            Modifiche all'articolo 402 del codice civile 
 
  1. All'articolo 402 del codice  civile  le  parole:  "potesta'  dei
genitori",  ovunque  presenti,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 63 
 
 
            Modifiche all'articolo 417 del codice civile 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le  parole:
"potesta'   dei   genitori"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 64 
 
 
            Modifiche all'articolo 433 del codice civile 
 
  1. All'articolo 433 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2)  i  figli,  anche
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;"; 
    b) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i genitori e,  in
loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;". 
                               Art. 65 
 
 
            Modifiche all'articolo 436 del codice civile 
 
  1. All'articolo 436 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse. 
                               Art. 66 
 
 
          Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile 
 
  1. All'articolo 448-bis del codice  civile,  nella  rubrica  e  nel
testo,  la  parola:  "potesta'"   e'   sostituita   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 67 
 
 
            Modifiche all'articolo 467 del codice civile 
 
  1. All'articolo 467 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse. 
                               Art. 68 
 
 
            Modifiche all'articolo 468 del codice civile 
 
  1. All'articolo  468  del  codice  civile  le  parole:  "legittimi,
legittimati  e  adottivi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anche
adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del
defunto," sono soppresse. 
                               Art. 69 
 
 
            Modifiche all'articolo 480 del codice civile 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 480 del  codice  civile  dopo  le
parole: "la condizione." e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di
accertamento giudiziale  della  filiazione  il  termine  decorre  dal
passaggio in giudicato  della  sentenza  che  accerta  la  filiazione
stessa.". 
                               Art. 70 
 
 
            Modifiche all'articolo 536 del codice civile 
 
  1. All'articolo 536 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  primo  comma  le  parole:  "i  figli  legittimi,  i  figli
naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"i figli, gli ascendenti"; 
    b) al secondo comma le parole: "legittimi" e  "i  legittimati  e"
sono soppresse; 
    c) al terzo comma  le  parole:  "legittimi  o  naturali"  ovunque
presenti sono soppresse. 
                               Art. 71 
 
 
            Modifiche all'articolo 537 del codice civile 
 
  1. All'articolo 537 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  nella  rubrica  le  parole:  "legittimi  e   naturali"   sono
soppresse; 
    b) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono
soppresse; 
    c) al secondo comma le parole: " ,  legittimi  e  naturali"  sono
soppresse; 
    d) il terzo comma e' abrogato. 
                               Art. 72 
 
 
            Modifiche all'articolo 538 del codice civile 
 
  1. All'articolo 538 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; 
    b) al primo comma  le  parole:  "legittimi  ne'  naturali"  e  la
parola: "legittimi" sono soppresse. 
                               Art. 73 
 
 
            Modifiche all'articolo 542 del codice civile 
 
  1. All'articolo 542 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al  primo  comma  le  parole:  "legittimo  o  naturale,"  sono
soppresse; 
    b) al secondo comma le parole: ", legittimi o  naturali"  ovunque
presenti sono soppresse; 
    c) il terzo comma e' abrogato. 
                               Art. 74 
 
 
            Modifiche all'articolo 544 del codice civile 
 
  1. All'articolo 544 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; 
    b) al primo comma le  parole:  "ne'  figli  legittimi  ne'  figli
naturali"  sono  sostituite  dalla  seguente:  "figli";  la   parola:
"legittimi" e' soppressa. 
                               Art. 75 
 
 
            Modifiche all'articolo 565 del codice civile 
 
  1. All'articolo 565 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  e
naturali" e la parola: "legittimi" sono soppresse. 
                               Art. 76 
 
 
            Modifiche all'articolo 566 del codice civile 
 
  1. L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
 
                             "Art. 566. 
 
 
                        Successione dei figli 
 
  Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.". 
                               Art. 77 
 
 
            Modifiche all'articolo 567 del codice civile 
 
  1. All'articolo 567 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente "Successione dei figli
adottivi"; 
    b) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  "Ai  figli  sono
equiparati gli adottivi". 
                               Art. 78 
 
 
            Modifiche all'articolo 573 del codice civile 
 
  1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica  e  nel  primo
comma, la parola: "naturali"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio". 
                               Art. 79 
 
 
            Modifiche all'articolo 580 del codice civile 
 
  1. All'articolo 580 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella  rubrica  la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalla
seguente: "nati fuori del matrimonio"; 
    b) la parola: "naturali", ovunque presente, e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio". 
                               Art. 80 
 
 
            Modifiche all'articolo 581 del codice civile 
 
  1. All'articolo 581 del codice civile le parole: "legittimi o figli
naturali, o figli legittimi e naturali" sono soppresse. 
                               Art. 81 
 
 
            Modifiche all'articolo 582 del codice civile 
 
  1. All'articolo 582 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica la parola: "legittimi" e' soppressa; 
    b) al primo comma la parola: "legittimi" e' soppressa. 
                               Art. 82 
 
 
            Modifiche all'articolo 583 del codice civile 
 
  1. All'articolo 583 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  o
naturali" sono soppresse. 
                               Art. 83 
 
 
            Modifiche all'articolo 594 del codice civile 
 
  1. All'articolo 594 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella  rubrica  la  parola:  "naturali"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    b) la parola: "naturali"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio". 
                               Art. 84 
 
 
            Modifiche all'articolo 643 del codice civile 
 
  1.  All'articolo  643  del  codice  civile  il  secondo  comma   e'
sostituito   dal   seguente:   "Se   e'   chiamato   un    concepito,
l'amministrazione spetta al padre e alla madre.". 
                               Art. 85 
 
 
            Modifiche all'articolo 687 del codice civile 
 
  1. All'articolo 687 del codice civile sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma la parola: "legittimo" e' soppressa; le parole:
"o legittimato o"  sono  sostituite  dalla  seguente:  "anche"  e  la
parola: "naturale" e' sostituita  dalle  seguenti:  "nato  fuori  del
matrimonio"; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  "La  revocazione
ha luogo  anche  se  il  figlio  e'  stato  concepito  al  tempo  del
testamento.". 
                               Art. 86 
 
 
            Modifiche all'articolo 715 del codice civile 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice  civile  le  parole:
"sulla legittimita' o  sulla  filiazione  naturale"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sulla filiazione". 
                               Art. 87 
 
 
            Modifiche all'articolo 737 del codice civile 
 
  1. All'articolo 737 del  codice  civile  le  parole:  "legittimi  e
naturali" ovunque presenti sono soppresse. 
                               Art. 88 
 
 
            Modifiche all'articolo 803 del codice civile 
 
  1. L'articolo 803 del codice civile e' sostituito dal seguente. 
 
                             "Art. 803. 
 
 
               Revocazione per sopravvenienza di figli 
 
  Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava  di  avere  figli  o
discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per  la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del  donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di  un  figlio,
salvo che si provi che al tempo  della  donazione  il  donante  aveva
notizia dell'esistenza del figlio. 
  La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante
era gia' concepito al tempo della donazione.". 
                               Art. 89 
 
 
            Modifiche all'articolo 804 del codice civile 
 
  1. All'articolo 804 del  codice  civile  dopo  le  parole:  "ultimo
figlio" sono aggiunte le seguenti "nato nel matrimonio";  la  parola:
"legittimo" e' soppressa; la parola: "naturale" e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio". 
                               Art. 90 
 
 
            Modifiche all'articolo 1023 del codice civile 
 
  1. All'articolo 1023 del codice  civile,  il  secondo  periodo  del
primo comma e' sostituito dal seguente:  "Si  comprendono  inoltre  i
figli adottivi e i figli  riconosciuti,  anche  se  l'adozione  o  il
riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia' sorto.". 
                               Art. 91 
 
 
            Modifiche all'articolo 1916 del codice civile 
 
  1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma,  le  parole:
"dagli affiliati," sono soppresse. 
                               Art. 92 
 
 
            Modifiche all'articolo 2941 del codice civile 
 
  1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del  codice  civile  la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 

Titolo II

Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile
in materia di filiazione

                               Art. 93 
 
 
         Modifiche al codice penale in materia di filiazione 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole:  "potesta'
dei  genitori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "responsabilita'
genitoriale"; 
    b) all'articolo 32,  secondo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo  dell'articolo,  le
parole: "potesta' dei genitori"  e  la  parola:  "potesta'",  ovunque
presenti,   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    d) all'articolo 98,  secondo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    e) all'articolo 111, secondo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    f) all'articolo  112,  terzo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    g) all'articolo 146, secondo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    h) all'articolo  147,  terzo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    i) all'articolo 540, primo comma,  la  parola:  "illegittima"  e'
sostituita dalle  seguenti:  "fuori  del  matrimonio"  e  la  parola:
"legittima" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nel  matrimonio";  nel
secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti:
"fuori del matrimonio"; 
    l) all'articolo 564,  quarto  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    m)  nella  rubrica  dell'articolo  568  le   parole:   "fanciullo
legittimo o naturale riconosciuto" sono  sostituite  dalla  seguente:
"figlio";  al  primo  comma  le   parole:   "legittimo   o   naturale
riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel  matrimonio  o
riconosciuto"; 
    n) all'articolo 569, le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    o) all'articolo  570,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    p) all'articolo  573,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    q) all'articolo  574,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori",  ovunque  presenti,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale"; 
    r) all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e  le
parole: "potesta' genitoriale",  ovunque  presenti,  sono  sostituite
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    s) all'articolo 583-bis, quarto  comma,  numero  1),  le  parole:
"potesta'   del   genitore"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale"; 
    t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole:
"potesta'    genitoriale"    sono    sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale"; 
    u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero  1),  le  parole:
"potesta'   del   genitore"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 94 
 
 
  Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione 
 
  1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e
nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
                               Art. 95 
 
 
  Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito  dal  seguente:
"Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi  i
coniugi."; 
    b) all'articolo 709-ter, primo comma, la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalla seguente: "responsabilita'". 

Titolo III

Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione

                               Art. 96 
 
 
          Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 
 
  1. Al regio decreto 30  marzo  1942,  n.  318,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 35. 
 
  Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di  minore  di
eta' provvede il tribunale per i minorenni."; 
    b) dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 37-bis. 
 
  I  figli  maggiorenni  portatori   di   handicap   grave   previsti
dall'articolo 337-septies, secondo comma,  del  codice  civile,  sono
coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."; 
    c) all'articolo 38, primo  comma,  dopo  le  parole:  "spetta  al
giudice ordinario." e' aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresi',
di  competenza  del  tribunale  per  i  minorenni   i   provvedimenti
contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile."; 
    d) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 38-bis. 
 
  Quando la salvaguardia del minore e' assicurata  con  idonei  mezzi
tecnici, quali l'uso di un  vetro  specchio  unitamente  ad  impianto
citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore,
se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire  l'ascolto
del minore, in luogo diverso da quello in cui egli  si  trova,  senza
chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis,
secondo comma, del codice civile."; 
    e) all'articolo 117 le parole: "figli naturali"  sono  sostituite
dalle seguenti: "figli nati fuori del matrimonio"; 
    f) all'articolo 121 la parola: "legittimo"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato nel matrimonio"; 
    g) all'articolo 122 la parola:  "naturali"  ovunque  presente  e'
sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; 
    h)  all'articolo  123  la  parola:  "naturali"   e   la   parola:
"adulterini" ovunque presenti sono sostituite dalle  seguenti:  "nati
fuori del matrimonio"; al  quinto  comma  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa; 
    i) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente: 
 
                           "Art. 127-bis. 
 
  I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e  9  dell'articolo  87  del
codice civile sono applicabili all'affiliazione.". 
                               Art. 97 
 
 
           Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 
 
  1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole:
"patria potesta'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "responsabilita'
genitoriale"; le parole: "potesta' sul figlio" sono sostituite  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale sul figlio". 
                               Art. 98 
 
 
            Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 
 
  1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Nel
ricorso deve essere indicata  l'esistenza  di  figli  di  entrambi  i
coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a:  "i
figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del
figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici  e  anche  di  eta'
inferiore ove capace di discernimento"; 
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  "147  e  148"  sono
sostituite dalle seguenti: "315-bis  e  316-bis  ";  il  comma  2  e'
sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  Tribunale   che   pronuncia   lo
scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute  nel  capo  II,
del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la  parola:  "potesta'"
e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    c) all'articolo 12, la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio". 
                               Art. 99 
 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194 
 
  1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,  la  parola:
"potesta'"   e'   sostituita   dalle    seguenti:    "responsabilita'
genitoriale". 
                              Art. 100 
 
 
             Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 
 
  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1  la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalla
seguente: "responsabilita'"; 
    b) all'articolo 3 le parole: "potesta' dei genitori" e la parola:
"potesta'"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "responsabilita'
genitoriale"; 
    c) all'articolo 4 la parola:  "potesta'",  ovunque  presente,  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    d) all'articolo 5 le parole: "potesta' parentale"  e  la  parola:
"potesta'"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "responsabilita'
genitoriale"; 
    e)  all'articolo  6,  comma  6,  le  parole:  "naturali  o"  sono
sostituite dalla seguente: "anche"; 
    f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi  sociali
locali"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche   all'esito   della
segnalazione di cui all'articolo 79-bis,"; 
    g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potesta'"  e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale",
ovunque presenti, sono soppresse; al terzo  comma,  dopo  le  parole:
"per altri due mesi." e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  genitore
autorizzato al riconoscimento prima  del  compimento  del  sedicesimo
anno ai sensi dell'articolo 250, quinto  comma,  del  codice  civile,
puo'  chiedere  ulteriore  sospensione  per  altri  due   mesi   dopo
l'autorizzazione."; 
    l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), e'  sostituita  dalla
seguente: "c) le prescrizioni impartite  ai  sensi  dell'articolo  12
sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori  ovvero  e'
provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei  genitori
in un tempo ragionevole."; 
    m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potesta'  dei  genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati"
sono  soppresse  e  la  parola:  "quattordici"  e'  sostituita  dalla
seguente: "dodici"; 
    o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" e' sostituita
dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; 
    p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potesta'  dei  genitori"
sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la  parola:  "legittimo"
e' sostituita dalle seguenti: "nato  nel  matrimonio"  e  la  parola:
"naturali" e' sostituita dalla seguente: "biologici"; 
    r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" e'
sostituita dalla seguente: "biologici" e la  parola:  "legittimo"  e'
sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; 
    s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" e'  sostituita
dalla seguente: "biologici"; 
    t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" e' soppressa; 
    u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potesta'" e'  sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    z) all'articolo 50 la  parola:  "potesta'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potesta'" e' sostituita
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione"
sono sostituite dalla seguente: "adottivo"; 
    dd) all'articolo 74 la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    ee) dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 79-bis. 
 
  1. Il giudice segnala ai  comuni  le  situazioni  di  indigenza  di
nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire
al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.". 
                              Art. 101 
 
 
             Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 
 
  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 33. 
 
 
                             Filiazione 
 
  1. Lo stato di figlio e'  determinato  dalla  legge  nazionale  del
figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno  dei
genitori e' cittadino, al momento della nascita. 
  2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e
gli effetti dell'accertamento e della contestazione  dello  stato  di
figlio;   qualora   la   legge   cosi'   individuata   non   permetta
l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la
legge italiana. 
  3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla  legge  nazionale  di
uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale
legge; se tale legge non consente  la  contestazione  si  applica  la
legge italiana. 
  4. Sono di applicazione necessaria le norme  del  diritto  italiano
che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio."; 
    b) nella  rubrica  dell'articolo  35  la  parola:  "naturale"  e'
soppressa; il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Le  condizioni
per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge  nazionale
del figlio al momento della nascita,  o  se  piu'  favorevole,  dalla
legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in
cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento  si
applica la legge italiana."; 
    c) all'articolo  36  le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    d) dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 36-bis. 
 
    1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si  applicano  in  ogni
caso le norme del diritto italiano che: 
      a) attribuiscono ad  entrambi  i  genitori  la  responsabilita'
genitoriale; 
      b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di  provvedere
al mantenimento del figlio; 
      c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti
limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale  in  presenza
di condotte pregiudizievoli per il figlio."; 
    e) all'articolo  38,  primo  comma,  la  parola:  "legittimo"  e'
soppressa. 
                              Art. 102 
 
 
            Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 
 
  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,  la  parola:
"legittimi" e' sostituita dalle seguenti: "nati nel matrimonio". 
                              Art. 103 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Riconoscimento  dei
figli nati fuori del matrimonio"; 
    b) al primo comma  la  parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio"; 
    c) il secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice
civile, il capo dell'ufficio consolare  riceve  altresi'  le  domande
relative al cognome  del  figlio  nato  fuori  del  matrimonio  e  le
trasmette al giudice competente"; 
    d) il secondo comma e' abrogato. 

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

                              Art. 104 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre  2012,  n.  219,  sono  legittimati  a
proporre azioni di petizione di eredita', ai sensi dell'articolo  533
del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello
stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno  titolo  a
chiedere il riconoscimento della qualita' di erede. 
  2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n.  219,  possono  essere  fatti
valere i diritti  successori  che  discendono  dall'articolo  74  del
codice civile, come modificato dalla medesima legge. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e  al  comma  2  si  applicano
anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui
paternita' o maternita' sia  stata  giudizialmente  accertata,  morto
prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219. 
  4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del  codice
civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n.  219,  sulle
eredita' aperte anteriormente al termine della sua entrata in  vigore
si prescrivono a far data da suddetto termine. 
  5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le  dichiarazioni  giudiziali
di genitorialita' intervengano dopo il termine di entrata  in  vigore
della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati
a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti  valere
dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi  eredi.  Essi  si
prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento  nell'atto
di nascita o dal passaggio in giudicato della  sentenza  dichiarativa
della paternita' o maternita'. 
  6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi  ai
sensi dell'articolo 533 del codice  civile,  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  si  applicano
l'articolo 74 del codice  civile,  come  modificato  dalla  legge  10
dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice
civile, come modificate dal presente decreto legislativo. 
  7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012,  n.  219,  le  disposizioni  del
codice civile, come modificate dal presente decreto  legislativo,  si
applicano alle azioni di disconoscimento di paternita', di reclamo  e
di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati  prima
dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 
  8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012,  n.  219,  le  disposizioni  del
codice civile relative al riconoscimento dei figli,  come  modificate
dalla medesima legge, si applicano anche ai figli  nati  o  concepiti
anteriormente all'entrata in vigore della stessa. 
  9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata  in
vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini  per  proporre
l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto  comma
dell'articolo  244  del   codice   civile,   decorrono   dal   giorno
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in
vigore  della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219,   nel   caso   di
riconoscimento  di  figlio  annotato  sull'atto  di   nascita   prima
dell'entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  i  termini
per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo  263  e
dai commi secondo,  terzo  e  quarto  dell'articolo  267  del  codice
civile, decorrono dal giorno  dell'entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo. 
  11. Restano validi e non possono essere modificati gli  atti  dello
stato civile gia' formati secondo le disposizioni vigenti  alla  data
di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219,  salve  le
modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari. 
                              Art. 105 
 
 
                        Sostituzione termini 
 
  1. La parola: "potesta'" riferita  alla  potesta'  genitoriale,  le
parole:  "potesta'  genitoriale",  ovunque  presenti,  in  tutta   la
legislazione    vigente,    sono    sostituite    dalle     seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
  2. Le parole: "figli legittimi" o le  parole:  "figlio  legittimo",
ovunque presenti, in tutta la legislazione  vigente  sono  sostituite
dalle seguenti: "figli nati nel matrimonio" o dalle seguenti: "figlio
nato nel matrimonio". 
  3. Le parole: "figli naturali"  o  le  parole:  "figlio  naturale",
ovvero "figli adulterini" o  "figlio  adulterino"  ove  presenti,  in
tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti:  "figli
nati fuori del matrimonio" o dalle seguenti: "figlio nato  fuori  del
matrimonio". 
  4.  Le   parole:   "figli   legittimati",   "figlio   legittimato",
"legittimato",   "legittimati"   ovunque   presenti   in   tutta   la
legislazione vigente, sono soppresse. 
                              Art. 106 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) gli  articoli  155-bis,  155-ter,  155-quater,  155-quinquies,
155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; 
    b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318; 
    c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218. 
                              Art. 107 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di  cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
                              Art. 108 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto legislativo entra in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Kyenge, Ministro per l'integrazione 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Cancellieri, Ministro della giustizia 
 
                            Giovannini, Ministro del lavoro  e  delle
                            politiche sociali, con delega  alle  pari
                            opportunita' 
 
                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni. (13G00076)

Capo I

Principi generali

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi  35  e  36
dell'articolo 1; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  ed  in
particolare il comma 8 dell'articolo 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   134,   costituiscono   principio
fondamentale della normativa in materia  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il  parere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 

                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

                  Principio generale di trasparenza 

  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale  delle
informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di
controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di
protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio
democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di
imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'
nel servizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle
liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al
servizio del cittadino. 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonche'  le  norme  di
attuazione   adottate   ai   sensi   dell'articolo   48,    integrano
l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione,  a  norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e
costituiscono altresi'  esercizio  della  funzione  di  coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma,
lettera r), della Costituzione.
                               Art. 2 

                               Oggetto 

  1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza  concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione. 
  2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole  tecniche
di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche
amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati
concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere
ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed
identificazione.
                               Art. 3 

              Pubblicita' e diritto alla conoscibilita' 

  1.  Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblici  e  chiunque  ha   diritto   di   conoscerli,   di   fruirne
gratuitamente,  e   di   utilizzarli   e   riutilizzarli   ai   sensi
dell'articolo 7.
                               Art. 4 

                      Limiti alla trasparenza. 

  1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
comportano la  possibilita'  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il  loro  trattamento  secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi
restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da
disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati
personali eventualmente presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all'accesso  delle
informazioni di cui all'articolo 24, comma  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi
non soggetti agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  dal  presente
decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge  7  agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.
                               Art. 5 

                           Accesso civico 

  1.  L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle
pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 
  3.   L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato
richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero
comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento,
l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo'
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2,
comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di
pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,
cosi' come modificato dal presente decreto. 
  6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del
Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui
all'articolo 43, comma 5.
                               Art. 6 

                     Qualita' delle informazioni 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone
l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
                               Art. 7 

                      Dati aperti e riutilizzo 

  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono  pubblicati
in formato di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del  decreto  legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  senza  ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne
l'integrita'.
                               Art. 8 

          Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 

  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di
pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente decreto. 
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a
che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i
diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e
15, comma 4.
                               Art. 9 

            Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 

  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni
pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui
interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le  amministrazioni  non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad  impedire
ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 
  2.  Alla  scadenza  del   termine   di   durata   dell'obbligo   di
pubblicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  i  documenti,  le
informazioni e i dati sono comunque conservati  e  resi  disponibili,
con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  all'interno  di  distinte
sezioni del sito  di  archivio,  collocate  e  debitamente  segnalate
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I  documenti
possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
                               Art. 10 

        Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 

  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel
Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui
al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti
all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla
normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad
assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale
sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A
tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di
prevenzione della corruzione. 
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in
collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa
dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della
performance e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti
negli enti locali. La promozione di maggiori livelli  di  trasparenza
costituisce un'area strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle
iniziative di cui al comma 1. 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  ed  il
relativo stato di attuazione; 
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all'articolo  15,
comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative,
redatti in conformita' al vigente modello europeo. 
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150.
                               Art. 11 

                  Ambito soggettivo di applicazione 

  1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni»  si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni. 
  2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita'  di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o  dell'Unione
europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da  15  a  33,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza  e  regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa  vigente
in materia di trasparenza  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi
ordinamenti.
                               Art. 12 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
                      e amministrativo generale 

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre
1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche
amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano
l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale
sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 
  ((1-bis. Il responsabile della  trasparenza  delle  amministrazioni
competenti  pubblica  sul  sito  istituzionale  uno  scadenzario  con
l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi
amministrativi  introdotti   e   lo   comunica   tempestivamente   al
Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione
riepilogativa su base  temporale  in  un'apposita  sezione  del  sito
istituzionale.   L'inosservanza   del   presente    comma    comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.)) 
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II

Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attivita’
delle pubbliche amministrazioni

                               Art. 13 

Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle
                      pubbliche amministrazioni 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le
informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione,
corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 
  b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a
disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione
dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe
rappresentazioni grafiche; 
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.
                               Art. 14 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di
                         indirizzo politico 

  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di
livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti
documenti ed informazioni: 
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della
durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
  b) il curriculum; 
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici; 
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti
pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo
corrisposti; 
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente
decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1
entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai
sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la
situazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di
archivio.
                               Art. 15 

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi
            dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di
incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di
collaborazione o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia
dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le
amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli
e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche
amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
                               Art. 16 

Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il
  costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  il  conto  annuale  del
personale e delle relative spese sostenute, di cui  all'articolo  60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nell'ambito
del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione  organica
e al personale effettivamente in servizio e al  relativo  costo,  con
l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e
aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo
politico. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di
cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi  al  costo
complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di
livello dirigenziale.
                               Art. 17 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo
                            indeterminato 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito
di quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al
personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  con  la
indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della  distribuzione
di questo personale tra le diverse qualifiche e  aree  professionali,
ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione
comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati
relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1,
articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
organi di indirizzo politico.
                               Art. 18 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti
                       ai dipendenti pubblici 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni
incarico.
                               Art. 19 

                          Bandi di concorso 

  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le
pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso
l'amministrazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in  corso,  nonche'  quello  dei  bandi
espletati    nel    corso    dell'ultimo    triennio,    accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno di essi,  del  numero  dei  dipendenti
assunti e delle spese effettuate.
                               Art. 20 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della
  performance e alla distribuzione dei premi al personale. 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi
all'entita'  del  premio  mediamente   conseguibile   dal   personale
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto
del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei  premi
e  degli  incentivi,  nonche'   i   dati   relativi   al   grado   di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i  dirigenti
sia per i dipendenti. 
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo.
                               Art. 21 

            Obblighi di pubblicazione concernenti i dati 
                   sulla contrattazione collettiva 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari
per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali,
che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni
autentiche. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto
legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita'
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste
dei cittadini.
                               Art. 22 

Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici
  vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico,
  nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,
vigilati e finanziati dalla amministrazione  medesima  ovvero  per  i
quali   l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite
e delle attivita'  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o  delle
attivita' di servizio pubblico affidate; 
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di
partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in
favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico
affidate; 
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in
controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli
enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da
pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina
dei vertici o dei componenti degli organi; 
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura
della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e
15. 
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore
di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione
interessata. 
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate
nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle
medesime amministrazioni. 
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e  loro
controllate.
                               Art. 23 

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di
indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
  a) autorizzazione o concessione; 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163; 
  c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e
progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o
con altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di
formazione del documento che contiene l'atto.
                               Art. 24 

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati  relativi  all'attivita'
                           amministrativa 

  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi
e statistici, i dati relativi alla propria attivita'  amministrativa,
in forma aggregata, per settori di attivita',  per  competenza  degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e
li tengono costantemente aggiornati. 
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del  monitoraggio  periodico  concernente  il  rispetto   dei   tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  28,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
                               Art. 25 

          Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli 
                            sulle imprese 

  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente
comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito:
www.impresainungiorno.gov.it: 
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate
le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attivita',
indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalita'  di
svolgimento; 
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle
attivita' di controllo che le imprese sono tenute  a  rispettare  per
ottemperare alle disposizioni normative.
                               Art. 26 

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,
  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone
  fisiche ed enti pubblici e privati. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce
condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille
euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione
del  beneficio  economico.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata
pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di  controllo   e'
altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista  concessione  o
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai  fini  del
risarcimento del danno da ritardo da parte  dell'amministrazione,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati.
                               Art. 27 

                Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
                      dei soggetti beneficiari 

  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o
il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto
incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di
facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
                               Art. 28 

Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e
                             provinciali 

  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a
ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli
atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.

Capo III

Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche

                               Art. 29 

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e
  del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche'
  dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al
bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso   a
rappresentazioni  grafiche,  al   fine   di   assicurare   la   piena
accessibilita' e comprensibilita'. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.
                               Art. 30 

        Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili 
                    e la gestione del patrimonio. 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni
identificative  degli  immobili  posseduti,  nonche'  i   canoni   di
locazione o di affitto versati o percepiti.
                               Art. 31 

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
  sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti
l'organizzazione e  l'attivita'  dell'amministrazione  o  di  singoli
uffici.

Capo IV

Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati

                               Art. 32 

       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o
il  documento  contenente  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi
pubblici. 
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano: 
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e
il relativo andamento nel tempo; 
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento
all'esercizio finanziario precedente.
                               Art. 33 

                Obblighi di pubblicazione concernenti 
              i tempi di pagamento dell'amministrazione 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti
di  beni,   servizi   e   forniture,   denominato:   «indicatore   di
tempestivita' dei pagamenti».
                               Art. 34 

                 Trasparenza degli oneri informativi 

  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri
autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai
servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo
informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e
documenti alla pubblica amministrazione. 
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.
                               Art. 35 

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e
  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti
i riferimenti normativi utili; 
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai
recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica
istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti
da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del
procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero
il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso
dell'amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,
con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale; 
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali,
facendone rilevare il relativo andamento. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di
accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82; 
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
                               Art. 36 

             Pubblicazione delle informazioni necessarie 
            per l'effettuazione di pagamenti informatici 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

                               Art. 37 

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
                         servizi e forniture 

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'  legale  e,  in
particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a  pubblicare,
nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
                               Art. 38 

      Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione 
                 e valutazione delle opere pubbliche 

  1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui
propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni
annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex
post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni
relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le
procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro
nominativi. 
  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai
tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
                               Art. 39 

       Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo 
                           del territorio 

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri,
piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti; 
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che
siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o
approvazione; i relativi allegati tecnici. 
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di
presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione
urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo
strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente
che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o
della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune
interessato, continuamente aggiornata. 
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente
legislazione statale e regionale.
                               Art. 40 

        Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 

  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le
disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti
istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso
alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e'
in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati,
qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo
articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
                               Art. 41 

            Trasparenza del servizio sanitario nazionale 

  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di
dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i
bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative
procedure, gli atti di conferimento. 
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i
responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di
pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai
sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le
prestazioni professionali svolte in regime intramurario. 
  4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi
con esse intercorsi. 
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita'
previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie. 
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste
di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
                               Art. 42 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti
contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite
in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano: 
    a) i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle
norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga,
nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o
giurisdizionali intervenuti; 
    b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 
    c) il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo
sostenuto dall'amministrazione; 
    d) le particolari forme di partecipazione  degli  interessati  ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 
  ((1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,  della  legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le  funzioni  di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.))

Capo VI

Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni

                               Art. 43 

                   Responsabile per la trasparenza 

  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo
nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita'. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivita'  di
controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli
obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente,
assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo
politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV),
all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento
degli obblighi di pubblicazione. 
  2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita',  all'interno  del  quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 
  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
  4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto. 
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di
disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli  inadempimenti  al
vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
                               Art. 44 

         Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 

  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la  trasparenza  e
l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della
performance,   valutando   altresi'   l'adeguatezza   dei    relativi
indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione  delle
performance, nonche' l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della
misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia
individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici
responsabili della trasmissione dei dati.
                               Art. 45 

Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrita'  e  la
  trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). 

  1.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione, controlla  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  esercitando  poteri
ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e
documenti alle amministrazioni pubbliche e  ordinando  l'adozione  di
atti o provvedimenti richiesti dalla  normativa  vigente,  ovvero  la
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza. 
  2.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione,  controlla  l'operato   dei   responsabili   per   la
trasparenza a cui puo'  chiedere  il  rendiconto  sui  risultati  del
controllo svolto all'interno delle  amministrazioni.  La  CIVIT  puo'
inoltre chiedere  all'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV)
ulteriori informazioni sul controllo  dell'esatto  adempimento  degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
  3. La CIVIT puo' inoltre  avvalersi  delle  banche  dati  istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione  pubblica  per  il  monitoraggio  degli  adempimenti   degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  4. In relazione alla loro gravita', la  CIVIT  segnala  i  casi  di
inadempimento  o  di   adempimento   parziale   degli   obblighi   di
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente   all'ufficio   di
disciplina dell'amministrazione interessata  ai  fini  dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o
del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.  La  CIVIT
segnala  altresi'  gli  inadempimenti  ai  vertici   politici   delle
amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte  dei  conti,  ai
fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La  CIVIT
rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla
e  rende  noti  i  casi  di  mancata  attuazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  di  cui  all'articolo   14   del   presente   decreto,
pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non  si
e' proceduto alla pubblicazione.
                               Art. 46 

         Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni 

  1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di
valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di
responsabilita' per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di
risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance
individuale dei responsabili. 
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da  causa
a lui non imputabile.
                               Art. 47 

                     Sanzioni per casi specifici 

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in
carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a
carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o
organismo interessato. 
  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della
violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita'
amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689.

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 48 

         Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' 
                            e trasparenza 

  1. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  definisce  criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente,
nonche'    relativamente     all'organizzazione     della     sezione
«Amministrazione trasparente». 
  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato  A   si
provvede con i decreti di cui al comma 3. 
  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono
adottati con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la
Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 
  4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: 
    a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei
dati, per  la  soddisfazione  delle  esigenze  di  uniformita'  delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva
rielaborazione; 
    b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni  diffuse,  individuando,  in
particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali  richieste
per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti
istituzionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 
  5. Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  nell'adempimento
degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,
sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di
cui al comma 1.
                               Art. 49 

                     Norme transitorie e finali 

  1. L'obbligo di pubblicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni  del
presente decreto alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento  ai  sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione. 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si  applicano,  per  ciascuna
amministrazione,  a  partire  dalla  data  di  adozione   del   primo
aggiornamento  annuale  del  Piano  triennale  della  trasparenza   e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e  modalita'  di  applicazione  del
presente  decreto  in   ragione   della   peculiarita'   dei   propri
ordinamenti.
                               Art. 50 

                       Tutela giurisdizionale 

  1. Le controversie relative agli obblighi di  trasparenza  previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.
                               Art. 51 

                       Invarianza finanziaria 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 52 

                 Modifiche alla legislazione vigente 

  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1, primo comma: 
  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,»  sono  inserite  le
seguenti: «ai Vice Ministri,»; 
  2) al numero 3), dopo le parole: «ai  consiglieri  regionali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 
  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali»  sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 
  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000  abitanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; 
    b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del  coniuge  non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi  vi  consentono»  sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge  non  separato,  nonche'  dei
figli e dei parenti entro il  secondo  grado  di  parentela,  se  gli
stessi vi consentono». 
  2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse. 
  3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle
pubbliche   amministrazioni).   -   1.   I   siti   delle   pubbliche
amministrazioni contengono i  dati  di  cui  al  decreto  legislativo
recante il riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190». 
  4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  23,  comma  1,  dopo  la  parola:  «accesso»  sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; 
  b)  all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo   la   parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e  di  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa»; 
  c)  all'articolo  116,  comma  1,  dopo   le   parole:   «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per  la  tutela
del  diritto  di  accesso  civico  connessa  all'inadempimento  degli
obblighi di trasparenza»; 
  d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:  «l'esibizione»  sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; 
  e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6),  dopo  la  parola:
«amministrativi» sono  inserite  le  seguenti:  «e  violazione  degli
obblighi di trasparenza amministrativa». 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
si intende riferito all'articolo 10.
                               Art. 53 

               Abrogazione espressa di norme primarie 

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e
successive modificazioni; 
  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  e) articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
  f) articolo 57 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni; 
  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91; 
  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11; 
  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228; 
  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

                                                             Allegato 

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. 

    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
  trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
   delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
  e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
    e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
        Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
              esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
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Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13
(GU n.39 del 15-2-2013)

Definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno  2012,  n.  92.
(13G00043)

Capo I

Disposizioni generali

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli  articoli  4,  33,  34,  35,  36,  76,  87  e  117  della
Costituzione; 
  Vista la legge 28 giugno 2012, n.  92,  recante:  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», e in particolare i  commi  da  51  a  61  e  da  64  a  68
dell'articolo 4; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme  in  materia
di promozione dell'occupazione,» e in particolare l'articolo 17; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14  febbraio  2003,  n.  30»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  recante:
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  recante:
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  ed  in  particolare  l'articolo  64   che
prevede, al  comma  4,  lettera  f),  la  ridefinizione  dell'assetto
organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi
compresi i corsi serali, previsti dalla vigente normativa; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  recante:
«Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo  1,  comma  30,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, recante:  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,  recante:  «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione
degli Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  3
novembre  2005,  recante:  «Approvazione  del  modello  di   libretto
formativo del cittadino»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  del  27  gennaio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che  istituisce  il  modello  di
certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al
termine dell'obbligo di  istruzione,  in  linea  con  le  indicazioni
dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti  i
diplomi degli Istituti tecnici  superiori  (ITS)  e  relative  figure
nazionali di riferimento,  la  verifica  e  la  certificazione  delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza  Stato-regioni  del  20  marzo
2008 per la definizione degli standard minimi del  nuovo  sistema  di
accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del  27  luglio
2011  riguardante  gli  atti  necessari  per  il  passaggio  a  nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recepito  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 11 novembre 2011; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del  19  aprile
2012,  riguardante  la  definizione  di  un  sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.
167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali 26 settembre 2012; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza  unificata  del  26  settembre
2012  sullo  schema  di   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  riguardante  l'adozione  di  linee
guida  per  realizzare  misure  di   semplificazione   e   promozione
dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo  52  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista l'Intesa in sede di  Conferenza  unificata  del  20  dicembre
2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente  e  gli
indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la
promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali,  ai
sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012,  n.
92; 
  Visto il parere in sede di Conferenza  unificata  del  20  dicembre
2012  sullo  schema  di   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione
dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio
2008; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre
2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni
al quadro europeo delle  qualifiche  per  l'apprendimento  permanente
(EQF); 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  12
novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione  europea
in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C  13/02  e
la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31
Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002; 
  Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi
degli Stati membri relative ai principi  comuni  europei  concernenti
l'individuazione e la  convalida  dell'apprendimento  non  formale  e
informale del 18 maggio 2004; 
  Vista la decisione relativa al «Quadro  comunitario  unico  per  la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze  (EUROPASS)»  del  15
dicembre 2004; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sulla  costituzione  del  quadro   europeo   delle   qualifiche   per
l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione  e
la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  dell'Unione  europea  sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20  dicembre
2012; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012; 
  Sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012; 
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e dello sviluppo economico; 

                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

                               Oggetto 

  1.  La  Repubblica,  nell'ambito  delle  politiche   pubbliche   di
istruzione, formazione, lavoro, competitivita', cittadinanza attiva e
del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale diritto  della
persona e assicura a tutti  pari  opportunita'  di  riconoscimento  e
valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con  le
attitudini e le scelte individuali e in  una  prospettiva  personale,
civica, sociale e occupazionale. 
  2. Al fine di  promuovere  la  crescita  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale e professionale acquisito  dalla  persona  nella
sua  storia  di  vita,  di  studio  e  di  lavoro,  garantendone   il
riconoscimento,  la  trasparenza  e  la  spendibilita',  il  presente
decreto  legislativo  definisce  le  norme  generali  e   i   livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali  e  informali  e  gli  standard  minimi  di
servizio del sistema nazionale di  certificazione  delle  competenze,
riferiti agli ambiti di  rispettiva  competenza  dello  Stato,  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  in
funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave
europea.
                               Art. 2 

                             Definizioni 

  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto legislativo si intende per: 
    a) «apprendimento  permanente»:  qualsiasi  attivita'  intrapresa
dalla persona in modo formale, non formale e informale,  nelle  varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita'  e
le competenze, in una  prospettiva  di  crescita  personale,  civica,
sociale e occupazionale; 
    b)  «apprendimento  formale»:  apprendimento  che  si  attua  nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio  o  di  una  qualifica  o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato,  o  di  una
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione  vigente
in materia di ordinamenti scolastici e universitari; 
    c) «apprendimento non formale»: apprendimento  caratterizzato  da
una scelta intenzionale della persona, che si realizza  al  di  fuori
dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che  persegua
scopi educativi e formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; 
    d)  «apprendimento  informale»:  apprendimento   che,   anche   a
prescindere  da  una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle  situazioni
di vita quotidiana e nelle  interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; 
    e)  «competenza»:  comprovata   capacita'   di   utilizzare,   in
situazioni di lavoro, di studio  o  nello  sviluppo  professionale  e
personale,  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di  abilita'
acquisite nei  contesti  di  apprendimento  formale,  non  formale  o
informale; 
    f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica,  centrale,
regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della
regolamentazione  di  servizi  di  individuazione  e  validazione   e
certificazione delle competenze. Nello specifico sono  da  intendersi
enti pubblici titolari: 
      1)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, in materia di individuazione e validazione e  certificazione
delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema  scolastico
e universitario; 
      2) le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  in
materia  di  individuazione  e  validazione   e   certificazione   di
competenze riferite a  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  delle
rispettive competenze; 
      3) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in
materia  di  individuazione  e  validazione   e   certificazione   di
competenze  riferite   a   qualificazioni   delle   professioni   non
organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle
autorita' competenti di cui al successivo punto 4; 
      4) il Ministero dello sviluppo economico e le  altre  autorita'
competenti  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e  validazione  e
certificazione  di  competenze  riferite   a   qualificazioni   delle
professioni regolamentate a norma del medesimo decreto; 
    g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
autorizzato  o  accreditato  dall'ente  pubblico   titolare,   ovvero
deputato a norma di  legge  statale  o  regionale,  ivi  comprese  le
istituzioni scolastiche, le universita' e  le  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto  o  in
parte servizi di individuazione e validazione e certificazione  delle
competenze, in relazione agli  ambiti  di  titolarita'  di  cui  alla
lettera f); 
    h) «organismo nazionale italiano  di  accreditamento»:  organismo
nazionale di accreditamento designato dall'Italia in  attuazione  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008; 
    i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo  che
conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato  di  cui  alla
lettera g) in base alle norme generali, ai livelli  essenziali  delle
prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto,  delle
competenze acquisite dalla persona  in  un  contesto  non  formale  o
informale.  Ai  fini  della  individuazione  delle  competenze   sono
considerate  anche  quelle  acquisite   in   contesti   formali.   La
validazione delle competenze puo' essere seguita dalla certificazione
delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di  un  documento
di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 
    l)  «certificazione  delle  competenze»:  procedura  di   formale
riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla  lettera  g),
in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle  prestazioni
e agli standard minimi di cui al presente decreto,  delle  competenze
acquisite dalla  persona  in  contesti  formali,  anche  in  caso  di
interruzione del percorso formativo, o di quelle  validate  acquisite
in contesti non formali e informali. La procedura  di  certificazione
delle competenze si  conclude  con  il  rilascio  di  un  certificato
conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 
    m) «qualificazione»: titolo di istruzione e  di  formazione,  ivi
compreso quello  di  istruzione  e  formazione  professionale,  o  di
qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico  titolato
di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli
essenziali delle prestazioni  e  degli  standard  minimi  di  cui  al
presente decreto; 
    n)  «sistema  nazionale  di  certificazione  delle   competenze»:
l'insieme   dei   servizi   di   individuazione   e   validazione   e
certificazione delle competenze  erogati  nel  rispetto  delle  norme
generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e  degli  standard
minimi di cui al presente decreto.
                               Art. 3 

        Sistema nazionale di certificazione delle competenze 

  1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto  di
individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite
dalla persona in contesti formali, non formali o  informali,  il  cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e  prove  definiti
nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5. 
  2. L'ente titolato puo' individuare e validare  ovvero  certificare
competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i  rispettivi
ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),  in
repertori codificati  a  livello  nazionale  o  regionale  secondo  i
criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni,  o
a parti  di  qualificazioni  fino  al  numero  totale  di  competenze
costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto  dal
presente decreto, per quanto riguarda le universita' si fa  rinvio  a
quanto previsto dall'articolo 14, comma 2  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240. 
  3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite
a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale  di
cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11. 
  4. Il sistema nazionale di certificazione  delle  competenze  opera
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) l'individuazione  e  validazione  e  la  certificazione  delle
competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e  sulla
valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio  e
di lavoro. Centralita' della persona  e  volontarieta'  del  processo
richiedono la garanzia,  per  tutti  i  cittadini,  dei  principi  di
semplicita',     accessibilita',      trasparenza,      oggettivita',
tracciabilita', riservatezza del servizio, correttezza  metodologica,
completezza, equita' e non discriminazione; 
    b)  i  documenti  di  validazione  e  i  certificati   rilasciati
rispettivamente a conclusione  dell'individuazione  e  validazione  e
della certificazione delle competenze  costituiscono  atti  pubblici,
fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto  dalla  normativa
vigente; 
    c)  gli  enti  pubblici  titolari  del   sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze, nel regolamentare  e  organizzare  i
servizi ai sensi del  presente  decreto,  operano  in  modo  autonomo
secondo il principio di sussidiarieta' verticale e orizzontale e  nel
rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche   e   delle
universita', organicamente  nell'ambito  della  cornice  unitaria  di
coordinamento interistituzionale e nel dialogo  con  il  partenariato
economico e sociale; 
    d) il raccordo e la mutualita' dei servizi  di  individuazione  e
validazione e certificazione delle competenze si  fonda  sulla  piena
realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo  4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la  progressiva
interoperativita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti
e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali; 
    e) l'affidabilita' del sistema nazionale di certificazione  delle
competenze  si  fonda  su  un  condiviso  e  progressivo  sistema  di
indicatori, strumenti e standard di qualita' su tutto  il  territorio
nazionale. 
  5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio  del  sistema
nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  nel  rispetto  dei
principi di terzieta' e indipendenza, provvede  un  comitato  tecnico
nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai  rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  composto   dai
rappresentanti del Ministero per la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano in  qualita'  di  enti  pubblici  titolari  ai  sensi  del
presente decreto legislativo. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti  designano
i propri rappresentanti tecnici in seno al  comitato.  Ai  componenti
del  comitato  non  e'  corrisposto   alcun   compenso,   emolumento,
indennita' o rimborso spese. Nell'esercizio dei  propri  compiti,  il
comitato   propone   l'adozione   di   apposite   linee   guida   per
l'interoperativita' degli enti pubblici  titolari  e  delle  relative
funzioni prioritariamente finalizzate: 
    a) alla identificazione degli indicatori, delle  soglie  e  delle
modalita' di controllo, valutazione  e  accertamento  degli  standard
minimi di  cui  al  presente  decreto,  anche  ai  fini  dei  livelli
essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi; 
    b)  alla  definizione  dei  criteri  per  l'implementazione   del
repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche  nella  prospettiva
del sistema europeo dei crediti  per  l'istruzione  e  la  formazione
professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno
ogni tre anni; 
    c) alla progressiva realizzazione  e  raccordo  funzionale  della
dorsale informativa unica di cui  all'articolo  4,  comma  51,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche  e
sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi
di elaborazione delle linee guida, anche  su  richiesta  delle  parti
stesse. 
  6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  lo
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
sentite le parti economiche e sociali.

Capo II

Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze

                               Art. 4 

                Livelli essenziali delle prestazioni 
                    e standard minimi di servizio 

  1. Il presente capo definisce gli standard minimi di  servizio  del
sistema nazionale di certificazione delle competenze  in  termini  di
processo, di attestazione e di sistema. 
  2. Gli  standard  minimi  di  servizio  di  cui  al  presente  capo
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da  garantirsi  su
tutto  il   territorio   nazionale,   anche   in   riferimento   alla
individuazione  e  validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e al riconoscimento dei crediti formativi. 
  3. Gli enti  pubblici  titolari,  nell'esercizio  delle  rispettive
competenze legislative,  regolamentari  e  nella  organizzazione  dei
relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle  prestazioni  e
gli standard minimi di servizio di cui al presente capo. 
  4. Gli standard minimi di servizio  costituiscono  riferimento  per
gli enti pubblici titolari nella definizione di  standard  minimi  di
erogazione dei servizi da parte degli enti titolati. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto  e  di
cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti  pubblici
titolari,  gli  enti  titolati,  per  l'erogazione  di   servizi   di
certificazione delle competenze in conformita'  alle  norme  tecniche
UNI   in   quanto   applicabili,   devono    essere    in    possesso
dell'accreditamento da parte  dell'organismo  nazionale  italiano  di
accreditamento.
                               Art. 5 

                     Standard minimi di processo 

  1. Con riferimento al processo di individuazione  e  validazione  e
alla procedura di certificazione, l'ente pubblico  titolare  assicura
quali standard minimi: 
    a) l'articolazione nelle seguenti fasi: 
      1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in
trasparenza le competenze della persona riconducibili a  una  o  piu'
qualificazioni; in caso di  apprendimenti  non  formali  e  informali
questa  fase  implica  un  supporto  alla  persona   nell'analisi   e
documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne  gli
esiti a una o piu' qualificazioni; 
      2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del  possesso
delle competenze riconducibili a una o piu' qualificazioni; nel  caso
di  apprendimenti  non  formali  e  informali  questa  fase   implica
l'adozione di specifiche metodologie  valutative  e  di  riscontri  e
prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; 
      3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di  documenti  di
validazione o  certificati,  standardizzati  ai  sensi  del  presente
decreto, che documentano  le  competenze  individuate  e  validate  o
certificate riconducibili a una o piu' qualificazioni; 
    b)  l'adozione  di  misure  personalizzate  di   informazione   e
orientamento in favore dei destinatari dei servizi di  individuazione
e validazione e certificazione delle competenze.
                               Art. 6 

                   Standard minimi di attestazione 

  1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei  servizi  di
individuazione  e  validazione,  sia  al  termine  dei   servizi   di
certificazione, l'ente  pubblico  titolare  assicura  quali  standard
minimi: 
    a) la presenza nei documenti di  validazione  e  nei  certificati
rilasciati dei seguenti elementi minimi: 
      1) i dati anagrafici del destinatario; 
      2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato  con
indicazione   dei   riferimenti   normativi   di   autorizzazione   o
accreditamento; 
      3) le competenze acquisite, indicando, per  ciascuna  di  esse,
almeno  la  denominazione,  il  repertorio  e  le  qualificazioni  di
riferimento.   Queste   ultime   sono   descritte    riportando    la
denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello  del  Quadro
europeo  delle   qualificazioni   e   la   referenziazione,   laddove
applicabile, ai codici  statistici  di  riferimento  delle  attivita'
economiche (ATECO)  e  della  nomenclatura  e  classificazione  delle
unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema
statistico nazionale; 
      4)  i  dati  relativi  alle  modalita'   di   apprendimento   e
valutazione delle competenze. Ove la modalita' di  apprendimento  sia
formale sono da indicare  i  dati  essenziali  relativi  al  percorso
formativo e alla valutazione, ove la modalita' sia non formale ovvero
informale sono da indicare i dati essenziali relativi  all'esperienza
svolta; 
    b)  la  registrazione  dei  documenti  di   validazione   e   dei
certificati rilasciati nel  sistema  informativo  dell'ente  pubblico
titolare, in  conformita'  al  formato  del  Libretto  formativo  del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita' con  la
dorsale informativa unica.
                               Art. 7 

                     Standard minimi di sistema 

  1. Con riferimento al sistema  nazionale  di  certificazione  delle
competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: 
    a) l'adozione di uno o piu' repertori riferiti  a  qualificazioni
dei rispettivi ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  f),  nonche'  di  un  quadro  regolamentare  unitario  delle
condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi  format
e procedure standardizzati in conformita' delle norme  generali,  dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi  di  cui
al presente decreto; 
    b) l'adozione di misure di informazione  sulle  opportunita'  dei
servizi  di  individuazione  e  validazione  e   certificazione   per
individui e organizzazioni; 
    c) il rispetto,  per  il  personale  addetto  all'erogazione  dei
servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli  aspetti
di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa; 
    d) la funzionalita'  di  un  sistema  informativo  interoperativo
nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui  all'articolo  4,
comma  51,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  ai   fini   del
monitoraggio, della valutazione, della tracciabilita' e conservazione
degli atti rilasciati; 
    e) la conformita' delle procedure alle disposizioni in materia di
semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela  dei  dati
personali; 
    f) la previsione  di  condizioni  che  assicurino  collegialita',
oggettivita', terzieta' e indipendenza nelle  fasi  del  processo  di
individuazione e validazione  e  della  procedura  di  certificazione
delle competenze e nelle commissioni di valutazione; 
    g) l'adozione di  dispositivi  che,  nel  rispetto  delle  scelte
operate da ciascun  ente  pubblico  titolare,  disciplinano  criteri,
soglie e modalita' di verifica,  monitoraggio  e  vigilanza  riferite
agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e  professionale  al
fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei  servizi  da
parte degli  enti  titolati,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto legislativo e delle linee guida di cui  all'articolo
3 comma 5, nonche' l'adozione di un elenco pubblicamente  accessibile
e consultabile per via telematica degli enti titolati.

Capo III

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali

                               Art. 8 

            Repertorio nazionale dei titoli di istruzione 
          e formazione e delle qualificazioni professionali 

  1. In  conformita'  agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
comunitario, allo scopo di garantire la  mobilita'  della  persona  e
favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro,  la
trasparenza degli apprendimenti e  dei  fabbisogni,  nonche'  l'ampia
spendibilita' delle certificazioni in ambito  nazionale  ed  europeo,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
istituito  il  repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione   e
formazione e delle qualificazioni professionali, di cui  all'articolo
4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. Il repertorio nazionale costituisce  il  quadro  di  riferimento
unitario  per  la  certificazione  delle  competenze,  attraverso  la
progressiva  standardizzazione  degli  elementi   essenziali,   anche
descrittivi, dei titoli di  istruzione  e  formazione,  ivi  compresi
quelli  di   istruzione   e   formazione   professionale,   e   delle
qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita'  anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di  crediti  formativi
in chiave europea. 
  3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i  repertori  dei
titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali  tra
cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma  3,  del
testo unico dell'apprendistato, di  cui  al  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,  regionale  o
di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti  e  rispondenti  ai
seguenti standard minimi: 
    a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
    b)  identificazione  delle  qualificazioni   e   delle   relative
competenze che compongono il repertorio; 
    c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile,  ai
codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e
della nomenclatura e classificazione delle unita'  professionali  (CP
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
    d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al  Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la  formale
inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione  ad
EQF. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  secondo  criteri
definiti  con  le  linee  guida  di  cui  all'articolo   3,   rendono
pubblicamente  accessibile  e  consultabile  per  via  telematica  il
repertorio nazionale.

Capo IV

Monitoraggio e valutazione di sistema

                               Art. 9 

                     Monitoraggio e valutazione 

  1. Il sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze  e'
oggetto  di  monitoraggio  e  valutazione,  anche  in  un'ottica   di
miglioramento costante, da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali,  regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualita' di  enti
pubblici titolari ai sensi  del  presente  decreto  legislativo,  che
possono  avvalersi  per  le  relative  azioni,  della  collaborazione
dell'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale per  la  valutazione  del
sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)
e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario  e
della  ricerca  (ANVUR)  e  dell'Unione  nazionale  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma
1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 51, della legge  28  giugno
2012, n. 92.

Capo V

Disposizioni finali

                               Art. 10 

           Regioni a statuto speciale e province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  fermo  restando  quanto  previsto   dagli   ordinamenti
nazionali  in  materia  di  istruzione  scolastica  e  universitaria,
provvedono   all'attuazione   del   presente   decreto    legislativo
nell'ambito delle competenze  ad  esse  spettanti  e  secondo  quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali.
                               Art. 11 

                         Disposizioni finali 

  1. Fino alla completa implementazione del repertorio  nazionale  di
cui all'articolo 8, e comunque per un periodo di norma non  superiore
ai 18 mesi, gli enti pubblici  titolari  continuano  ad  operare,  in
materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle
competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento. 
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, il Governo anche  in  riferimento  agli
esiti del monitoraggio e della valutazione  di  cui  all'articolo  9,
puo' adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive,  di
cui all'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a  68,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
  3. Dall'adozione del  presente  decreto  legislativo  non  derivano
nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  ferma
restando la facolta' degli enti pubblici titolari di stabilire  costi
standard a carico dei beneficiari dei  servizi  di  individuazione  e
validazione e certificazione delle competenze,  da  definire  con  le
linee guida di cui all'articolo 3. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 

                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192

Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192

Modifiche  al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a  norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge  11  novembre  2011,  n.  180.
(12G0215)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 novembre 2011,  n.  180,  recante  norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese,  ed  in
particolare l'articolo 10;
  Vista  la  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i  ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
  Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2012;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  gli  affari  europei  e  della
giustizia, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
  1.  Al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,   recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  contenute
nel presente decreto si applicano  ad  ogni  pagamento  effettuato  a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione
per:
    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
    b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale
e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione;
    d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese;
    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento
maggiorato di otto punti percentuali;
    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento principali;
    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata
entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le
imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
    c) all'articolo 3, dopo  le  parole:  «interessi  moratori»  sono
inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1.  Gli  interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore
della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto
equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica
eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini
dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la
richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale
data.
  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono
pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo
7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al
termine deve essere provata per iscritto.
  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2,
quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del
contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine
deve essere provata per iscritto.
  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
    a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre
2003, n. 333;
    b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la
conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo'
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna
della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato
per iscritto.
  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal
presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli
importi scaduti.»;
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori  sono
determinati nella  misura  degli  interessi  legali  di  mora.  Nelle
transazioni commerciali tra  imprese  e'  consentito  alle  parti  di
concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 7.
  2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo,
e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun
semestre solare.»;
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 6 (Risarcimento delle spese  di  recupero).  -  1.  Nei  casi
previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche  al  rimborso
dei costi sostenuti per il recupero delle somme  non  tempestivamente
corrisposte.
  2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del
danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo'
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  7(Nullita').  -  1.  Le  clausole  relative  al  termine  di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi di recupero, a  qualunque  titolo  previste  o  introdotte  nel
contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del
creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma,  del
codice civile.
  2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del  caso,  tra  cui  il  grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio
oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi
di recupero.
  3.  Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude  il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
  5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione  e'  nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la
predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della
fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;
    h) all'articolo 8, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «a) di accertare la grave  iniquita',  ai  sensi  dell'articolo  7,
delle condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il
saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di
recupero e di inibirne l'uso.».
                               Art. 2
             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192,  le
parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle  seguenti:
«di otto punti percentuali».

Art. 3

                         Disposizioni finali
  1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2012
                             NAPOLITANO
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei
                                Severino, Ministro della giustizia
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141

(in GU 22 agosto 2011, n. 194)

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche’ disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e’ inserito il seguente:

«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita’ di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo’ in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».

 

Art. 2

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».

 

Art. 3

Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».

 

Art. 4

Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

 

Art. 5

Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Art. 6

Norme transitorie

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita’ della conformita’ dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119

 

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
(in G.U. 27 luglio 2011, n. 173)

Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

Visto in particolare l’articolo 23 della citata legge n. 183 del 2010 (2) che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;

Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le pari opportunità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge n. 183 del 2009».

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al fine di riordinare la tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Art. 2 Modifica all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità

1. All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».

Art. 3 Modifiche all’articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

1. All’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»;

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.

Art. 4 Modifiche all’articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Art. 5 Modifiche all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».

Art. 6 Modifiche all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.».

Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 8 Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All’articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.».

Art. 9 Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79

SO alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 129 del 6 giugno 2011

Codice della normativa statale in tema di ordi- namento e mercato del turismo, a norma dell’arti- colo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, non- ché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Schema Decreto Legislativo (CdM, 21 gennaio 2011)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e , in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del………;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del ……………;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del………;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche e interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: “articolo 30, comma 4.” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 31, comma 4.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. – Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all’articolo 33, modificativo dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 34, modificativo dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 54, comma 1, modificativo dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa. ”.

2. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

3. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi e, in particolare, quelle contenute negli articoli 56, 58, 59, comma 1, 66, comma 3 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235
(GU n.6 del 10-1-2011 – Suppl. Ordinario n. 8 )

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a  norma  dell'articolo
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)
 Vigente al: 16-2-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  e,  in  particolare,
l'articolo 176; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  dell'
8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico; 

                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) autenticazione del documento informatico: la validazione  del
documento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione;»; 
    b) alla lettera c) le parole:  «di  fotografia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»; 
    c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      1)  «i-bis)  copia  informatica  di  documento  analogico:   il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento analogico da cui e' tratto;»; 
      2) «i-ter)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di
documento analogico: il  documento  informatico  avente  contenuto  e
forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»; 
      3) «i-quater) copia informatica di  documento  informatico:  il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa
sequenza di valori binari;»; 
      4)   «i-quinquies)   duplicato   informatico:   il    documento
informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,   sullo   stesso
dispositivo o su dispositivi  diversi,  della  medesima  sequenza  di
valori binari del documento originario;»; 
    d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
    «p-bis) documento analogico: la rappresentazione non  informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»; 
    e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
    «q-bis) firma elettronica avanzata:  insieme  di  dati  in  forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che
consentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi
sui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,
collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati;»; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo  di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma;»; 
    g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
    «s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»; 
    h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: 
      1)  «u-bis)  gestore  di  posta  elettronica  certificata:   il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici
mediante la posta elettronica certificata;»; 
      2)  «u-ter)   identificazione   informatica:   la   validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed  univoco  ad  un
soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire
la sicurezza dell'accesso;»; 
    i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
    «v-bis) posta elettronica certificata: sistema  di  comunicazione
in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di  un  messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».
                               Art. 2 

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nel  rispetto  del  riparto  di
competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione,  nonche'  alle
societa', interamente partecipate da enti pubblici o  con  prevalente
capitale pubblico inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge  30
dicembre 2004, n. 311.»; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40,  43  e  44
del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai  privati  ai  sensi
dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.»; 
    d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto
conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari
funzioni, sono stabiliti  le  modalita',  i  limiti  ed  i  tempi  di
applicazione delle disposizioni del presente Codice  alla  Presidenza
del   Consiglio    dei    Ministri,    nonche'    all'Amministrazione
economico-finanziaria.».
                               Art. 3 

          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  le  parole  da:  «e  con»  fino  alla  fine  sono
sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 2, e con i gestori di  pubblici  servizi  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente codice»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                               Art. 4 

          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale,
l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a  qualsiasi  titolo
dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi  regolate
da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono  avvalersi,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  di  prestatori  di
servizi di pagamento  per  consentire  ai  privati  di  effettuare  i
pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di
credito  o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento   di   pagamento
elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di  pagamento  che
riceve  l'importo   dell'operazione   di   pagamento,   effettua   il
riversamento  dell'importo   trasferito   al   tesoriere   dell'ente,
registrando  in  apposito   sistema   informatico,   a   disposizione
dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la
corrispondenza di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli  articoli
d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate. 
  3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di  concerto  con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  DigitPA  sono
individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le  relative
modalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello  di  convenzione
che il prestatore di servizi  di  pagamento  deve  sottoscrivere  per
effettuare il servizio. 
  4. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali
adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.». 
  2. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art.  5-bis   (Comunicazioni   tra   imprese   e   amministrazioni
pubbliche). - 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni,  dati  e
lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici,  tra
le imprese e  le  amministrazioni  pubbliche  avviene  esclusivamente
utilizzando le tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione.
Con le medesime modalita' le  amministrazioni  pubbliche  adottano  e
comunicano atti e provvedimenti amministrativi  nei  confronti  delle
imprese. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa,  sono  adottate  le
modalita'  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 
  3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo  17,
provvede  alla  verifica  dell'attuazione  del  comma  1  secondo  le
modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 
  4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in  sede
di Conferenza unificata per l'adozione  degli  indirizzi  utili  alla
realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.».
                               Art. 5 

          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48,  comma  1,  con  i
soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai
sensi della vigente normativa tecnica, le  pubbliche  amministrazioni
utilizzano  la  posta  elettronica  certificata.   La   dichiarazione
dell'indirizzo vincola solo il  dichiarante  e  rappresenta  espressa
accettazione dell'invio, tramite posta  elettronica  certificata,  da
parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti
che lo riguardano.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e  16-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  l'estrazione  di
elenchi  dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  e'  effettuata  sulla  base  delle  regole  tecniche
emanate da DigitPA, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali.»; 
    c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
                               Art. 6 

           Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  al
comma 1, la parola: «centrali» e' soppressa.
                               Art. 7 

           Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  al
comma 1  le  parole:  «Lo  Stato  favorisce»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le pubbliche amministrazioni favoriscono».
                               Art. 8 

          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico  per
le attivita' produttive»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.133,
eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»; 
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
                               Art. 9 

          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «,
nonche' per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese  di
cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Gli organi di  Governo  nell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del  piano  di
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l'attuazione   delle
disposizioni del presente decreto.»; 
    c) al comma 1-ter, e' aggiunto  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'attuazione delle disposizioni del  presente  decreto  e'  comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione  della  performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.»; 
    d) al comma  3,  dopo  le  parole:  «servizi  informatici,»  sono
inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di  telefonia  fissa  e
mobile in tutte le loro articolazioni,»; 
    e) al comma 5-bis, dopo le  parole:  «riguardanti  l'erogazione»,
sono   inserite    le    seguenti:    «attraverso    le    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.».
                               Art. 10 

          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni  tese   a
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali. 
  2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione
amministrativa   e   implementano   l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi
migliori ai cittadini e alle imprese.».
                               Art. 11 

          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto
degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al
comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 
  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai
sensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,
n.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,
per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».
                               Art. 12 

          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dal seguente: 
  «1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e  digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine,  le  predette
amministrazioni individuano un unico ufficio  dirigenziale  generale,
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono  i  compiti
relativi a:»; 
    b) al comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono
inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»; 
      2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,»  sono
inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle
infrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1;»; 
      4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«di telecomunicazione e fonia;»; 
      5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» e' soppressa; 
    c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per lo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le
Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»; 
    d) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative  di  cui
al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.».
                               Art. 13 

          Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola:  «registrazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «memorizzazione»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il
requisito della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono
liberamente  valutabili  in  giudizio,   tenuto   conto   delle   sue
caratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'  ed
immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le regole tecniche per la formazione, per la  trasmissione,  la
conservazione, la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la
validazione temporale dei documenti informatici,  nonche'  quelle  in
materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi  tipo  di
firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.
La  data  e  l'ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita'  alle  regole  tecniche
sulla validazione temporale.»; 
    e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di  documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti
gli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le
procedure utilizzate sono conformi alle regole  tecniche  dettate  ai
sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 14 

          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Documento
informatico sottoscritto con firma elettronica.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole
tecniche  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   che   garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'
del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del  codice
civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume  riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 
  2-bis).  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le  scritture
private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma
digitale.».
                               Art. 15 

          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Copie  informatiche  di  documenti  analogici).  -  1.  I
documenti informatici contenenti copia di  atti  pubblici,  scritture
private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,
spediti o  rilasciati  dai  depositari  pubblici  autorizzati  e  dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai  sensi  degli  articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata,  da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra
firma  elettronica  qualificata.  La  loro  esibizione  e  produzione
sostituisce quella dell'originale. 
  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e  asseverata  secondo  le  regole  tecniche   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 71. 
  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo  71  hanno  la  stessa  efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro  conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
  4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  sostituiscono  ad
ogni effetto di legge gli originali formati in  origine  su  supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi  di  conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali unici per le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura
pubblicistica, permane l'obbligo della  conservazione  dell'originale
analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 
  6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r  per
tutti i documenti analogici originali unici permane  l'obbligo  della
conservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di
conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico.».
                               Art. 16 

          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie
su supporto analogico di documento  informatico,  anche  sottoscritto
con firma elettronica avanzata,  qualificata  o  digitale,  hanno  la
stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte  se  la
loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le  sue  componenti   e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa
efficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di
conservazione dell'originale informatico.». 
  2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    a) «Art. 23-bis (Duplicati  e  copie  informatiche  di  documenti
informatici). - 1. I duplicati informatici hanno il  medesimo  valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui
sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche  di  cui
all'articolo 71. 
  2. Le copie e gli estratti informatici del  documento  informatico,
se prodotti in  conformita'  alle  vigenti  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria  dell'originale
da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti  le
sue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato o se la conformita' non e'  espressamente  disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione  dell'originale
informatico. 
  Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1.  Gli  atti
formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti  informatici,
nonche' i dati e  i  documenti  informatici  detenuti  dalle  stesse,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'  possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di  supporto,  duplicazioni  e
copie per gli usi consentiti dalla legge. 
  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza
interna  al  procedimento  amministrativo  sottoscritti   con   firma
elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del
codice civile. 
  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato
nell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche
stabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso  l'obbligo  di
conservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la
conservazione della copia su supporto informatico. 
  4. Le regole tecniche in materia di formazione e  conservazione  di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA  e  il  Garante
per la protezione dei dati personali. 
  5.  Al  fine  di  assicurare  la  provenienza  e   la   conformita'
all'originale, sulle copie analogiche di  documenti  informatici,  e'
apposto a stampa, sulla base dei criteri  definiti  con  linee  guida
emanate  da  DigitPA,  un  contrassegno  generato   elettronicamente,
formato  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 71 e tale da consentire la  verifica  automatica  della
conformita' del documento analogico a quello informatico. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis. 
  Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo  2712
del codice civile dopo  le  parole:  "riproduzioni  fotografiche"  e'
inserita la seguente: ", informatiche".».
                               Art. 17 

Modifiche alla rubrica del capo II  e  all'articolo  25  del  decreto
                             legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'  sostituita
dalla seguente: «trasferimenti». 
  2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo  2703  del  codice  civile,  la  firma  elettronica   o
qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal  notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante
l'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di
qualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita' personale, della validita'  dell'eventuale  certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non
e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 
  4. Se al documento informatico  autenticato  deve  essere  allegato
altro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il
pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica   autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».
                               Art. 18 

          Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82,  dopo  le  parole:  «all'amministrazione,»  sono  inserite  le
seguenti: «qualora emettano certificati qualificati,».
                               Art. 19 

          Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere  contenute
in  un  separato  certificato  elettronico  e  possono  essere   rese
disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri sono definite le modalita' di  attuazione  del  presente
comma, anche in riferimento alle  pubbliche  amministrazioni  e  agli
ordini professionali.».
                               Art. 20 

          Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il valore giuridico  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati  da
certificatori accreditati in altri Stati membri  dell'Unione  europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE  e'
equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate  e
per le firme digitali basate su certificati  qualificati  emessi  dai
certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.».
                               Art. 21 

          Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31 (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei  gestori
di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA  svolge  funzioni  di
vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati  e
dei gestori di posta elettronica certificata.».
                               Art. 22 

          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera f) e' soppressa; 
    b) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
    «m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita'  del
sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali
malfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o
interruzione del servizio stesso.». 
  2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 32-bis (Sanzioni per i  certificatori  qualificati  e  per  i
gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si verifichi,
salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito,  un  malfunzionamento
nel sistema  che  determini  un  disservizio,  ovvero  la  mancata  o
intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli
utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera  m-bis),  DigitPA
diffida  il  certificatore  qualificato  o  il   gestore   di   posta
elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio  o
ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero
la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due  volte
nel corso di un biennio,  successivamente  alla  seconda  diffida  si
applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o  di
caso  fortuito,  un  malfunzionamento  nel  sistema   che   determini
l'interruzione  del  servizio,  ovvero  la  mancata  o   intempestiva
comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli  utenti,  ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA  diffida  il
certificatore  qualificato  o  il  gestore   di   posta   elettronica
certificata  a  ripristinare  la  regolarita'  del  servizio   o   ad
effettuare le  comunicazioni  ivi  previste.  Se  l'interruzione  del
servizio  ovvero  la  mancata  o  intempestiva   comunicazione   sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione  dei  provvedimenti  di
diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia
di pubblicita' legale. 
  4. Qualora un certificatore  qualificato  o  un  gestore  di  posta
elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti,  a  quanto
prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza  di
cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».
                               Art. 23 

          Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le parole da: «dieci anni dopo la  scadenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «venti anni decorrenti dall'emissione».
                               Art. 24 

          Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il secondo periodo del  comma  2  non  si  applica  alle  firme
apposte con procedura automatica. La firma con  procedura  automatica
e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione  della
procedura medesima. 
  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite
le  seguenti:  «dall'Organismo  di  certificazione  della   sicurezza
informatica»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attuazione
dello schema nazionale non deve determinare nuovi  o  maggiori  oneri
per il bilancio dello Stato.» ; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La conformita' di cui al comma 5  e'  inoltre  riconosciuta  se
accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  lettera  b),
della direttiva 1999/93/CE.».
                               Art. 25 

Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Qualora  il  certificatore  qualificato  cessi  la  propria
attivita' senza indicare, ai sensi  del  comma  2,  un  certificatore
sostitutivo e non si  impegni  a  garantire  la  conservazione  e  la
disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e  32,
comma 3, lettera j) e delle  ultime  liste  di  revoca  emesse,  deve
provvedere  al  deposito  presso  DigitPA  che   ne   garantisce   la
conservazione e la disponibilita'.».
                               Art. 26 

            Modifiche al capo II del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente:  «Documento
informatico e firme elettroniche;  trasferimenti  di  fondi  libri  e
scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture». 
  2. All'articolo  38,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trasferimenti di fondi».
                               Art. 27 

          Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «che  dispongono  di  idonee  risorse
tecnologiche» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: 
  «Art.  40-bis  (Protocollo  informatico).  -  1.  Formano  comunque
oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle  caselle  di  posta
elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma  2-ter  e
57-bis, comma 1,  nonche'  le  istanze  e  le  dichiarazioni  di  cui
all'articolo  65  in  conformita'  alle  regole   tecniche   di   cui
all'articolo 71.».
                               Art. 28 

          Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e'  attuata  in
modo da consentire, mediante strumenti  automatici,  il  rispetto  di
quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»; 
    b) al comma 2, le  parole:  «puo'  raccogliere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «raccoglie»; 
    c) al comma 2-bis, dopo le parole:  «per  la  costituzione»  sono
inserite le seguenti: «, l'identificazione»; 
    d) al comma 2-ter, dopo la lettera  e)  e'  aggiunta  in  fine  a
seguente: 
    «e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».
                               Art. 29 

          Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia  effettuata»  sono
sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e  la  conservazione  nel
tempo sono effettuate» e le parole:  «e  la  loro  conservazione  nel
tempo» sono soppresse; 
    b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 30 

          Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea  la  parola:  «garantisce»  e'  sostituita   dalla
seguente: «assicura»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. Il sistema di conservazione dei  documenti  informatici  e'
gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui  all'articolo  29  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  ove  previsto,  con  il
responsabile del servizio per la tenuta del  protocollo  informatico,
della  gestione  dei  flussi  documentali  e  degli  archivi  di  cui
all'articolo 61  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione  delle  attivita'
di rispettiva competenza. 
  1-ter.  Il  responsabile  della  conservazione  puo'  chiedere   la
conservazione dei documenti informatici  o  la  certificazione  della
conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi  previste,  nonche'  dal
comma 1 ad altri soggetti, pubblici o  privati,  che  offrono  idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.». 
  2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «44-bis (Conservatori accreditati). -  1.  I  soggetti  pubblici  e
privati  che  svolgono  attivita'  di  conservazione  dei   documenti
informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto
di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del  possesso  dei
requisiti del livello piu' elevato,  in  termini  di  qualita'  e  di
sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 
  3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa'
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.».
                               Art. 31 

          Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.
                               Art. 32 

          Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di norma» sono  soppresse  e  dopo  le
parole:  «posta  elettronica»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   in
cooperazione applicativa»; 
    b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato»
sono sostituite dalle  seguenti:  «segnatura  di  protocollo  di  cui
all'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare
nell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata
per ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni
utilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri
dipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei
dati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
                               Art. 33 

Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
  e all'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  20  dicembre
  2009, n. 198 

  1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Posta elettronica  certificata).  -  1.  La  trasmissione
telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di  invio
e di una ricevuta di consegna avviene mediante la  posta  elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  11
febbraio  2005,  n.  68,  o  mediante  altre  soluzioni  tecnologiche
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito DigitPA. 
  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,
effettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 
  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
di cui al comma 1.». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  20  dicembre
2009, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «preventivamente»  sono
inserite le seguenti: «, anche con le modalita' di  cui  all'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    b) in fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «La  diffida  e'
altresi'   comunicata    dall'amministrazione    pubblica    o    dal
concessionario di servizi pubblici interessati  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione.».
                               Art. 34 

          Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 2 le parole: «, salvo  il  riconoscimento  di  eventuali  costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  salvo  per  la  prestazione   di   elaborazioni
aggiuntive». 
  2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In  relazione  ai  nuovi
scenari  di  rischio,  alla  crescente  complessita'   dell'attivita'
istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della  tecnologia
dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani
di emergenza in grado di assicurare la continuita'  delle  operazioni
indispensabili  per  il  servizio   e   il   ritorno   alla   normale
operativita'. 
  2. Il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di  continuita'  operativa
definite dalle diverse  Amministrazioni  e  ne  informa  con  cadenza
almeno annuale il Parlamento. 
  3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : 
    a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i
principi da perseguire, descrive le procedure per la  gestione  della
continuita' operativa, anche affidate a soggetti  esterni.  Il  piano
tiene conto delle potenziali criticita'  relative  a  risorse  umane,
strutturali, tecnologiche e contiene  idonee  misure  preventive.  Le
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita'  del  piano  di
continuita' operativa con cadenza biennale; 
    b)  il  piano  di  disaster  recovery,  che   costituisce   parte
integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera  a)
e stabilisce le misure tecniche  e  organizzative  per  garantire  il
funzionamento dei centri  di  elaborazione  dati  e  delle  procedure
informatiche rilevanti in siti alternativi a  quelli  di  produzione.
DigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire
la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,  verifica
annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster  recovery
delle  amministrazioni  interessate  e  ne  informa  annualmente   il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
  4.  I  piani  di  cui  al  comma  3  sono  adottati   da   ciascuna
amministrazione  sulla  base  di  appositi  e  dettagliati  studi  di
fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il
parere di DigitPA.».
                               Art. 35 

          Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei  dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71  sono
individuate   le   modalita'   che   garantiscono   l'esattezza,   la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza  dei
dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: 
    a)  raccorda  le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
incidenti di sicurezza informatici; 
    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; 
    c)  segnala  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione il mancato rispetto delle regole  tecniche  di  cui  al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Le   amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   aggiornare
tempestivamente i dati nei  propri  archivi,  non  appena  vengano  a
conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
                               Art. 36 

          Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  le  parole:  «Accesso  telematico  ai»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Accesso  telematico  e  riutilizzazione
dei»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni,  al  fine  di  valorizzare  e
rendere fruibili i dati pubblici di  cui  sono  titolari,  promuovono
progetti  di  elaborazione  e  di  diffusione  degli   stessi   anche
attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: 
    a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; 
    b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di
cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».
                               Art. 37 

          Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera  f),  le  parole:  «e  di  concorso»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) i bandi di concorso.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni  centrali  comunicano  in  via
telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica i dati di cui alle lettere  b),  c)  ,  g)  e
g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di  trasmissione
e  aggiornamento  individuati  con  circolare  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di  cui  al  periodo
precedente sono pubblicati sul sito  istituzionale  del  Dipartimento
della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei
dati e' comunque rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione
della performance individuale dei dirigenti.»; 
    d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti  un
indirizzo istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
cittadino possa rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta  ai  sensi  del
presente codice. Le amministrazioni  devono  altresi'  assicurare  un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»; 
    f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009»  sono
soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunte   le   seguenti:   «che   lo
riguardano.»; 
    g) al comma 3, la parola «: autenticazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «identificazione».
                               Art. 38 

          Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono soppresse.
                               Art. 39 

          Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «rendere  disponibili  anche  per  via
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili  per
via telematica»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni non possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata  pubblicazione
e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili.».
                               Art. 40 

Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
                                n. 82 

  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «la  struttura»  fino  a  «utilizzo»
sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La realizzazione e la  gestione  dell'indice  sono  affidate  a
DigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia'
formati dalle amministrazioni pubbliche.».
                               Art. 41 

          Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai  sensi  dell'articolo  50,  comma  2,  nonche'  al  fine  di
agevolare   l'acquisizione   d'ufficio   ed   il   controllo    sulle
dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi  a
stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
Amministrazioni  titolari  di  banche  dati   accessibili   per   via
telematica predispongono, sulla base delle  linee  guida  redatte  da
DigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le  amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai  dati  da
parte delle stesse amministrazioni procedenti,  senza  oneri  a  loro
carico. Le convenzioni valgono anche quale  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione  del  presente
articolo, riferendo annualmente con apposita  relazione  al  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e  alla  Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazione  pubbliche  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui
al comma 2, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  stabilisce  un
termine  entro  il  quale  le  amministrazioni   interessate   devono
provvedere.  Decorso  inutilmente  il  termine,  il  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  nominare  un  commissario   ad   acta
incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non
spettano compensi, indennita' o rimborsi. 
  3-ter. Resta ferma la speciale disciplina  dettata  in  materia  di
dati territoriali.».
                               Art. 42 

          Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le parole da «Ai sensi» fino a «le tecnologie» sono sostituite
dalle  seguenti:  «Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o del Ministro delegato per la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,».
                               Art. 43 

          Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «e'  utilizzabile  dalle  pubbliche
amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche  per  fini
statistici,»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «di  cui»  fino  alla
fine, sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  73  e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.   322,   e   successive
modificazioni.»; 
    c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentiti  il
Garante per la protezione dei dati personali e  l'Istituto  nazionale
di statistica»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In sede di  prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del
decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati
di interesse nazionale: 
    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
    b) indice nazionale delle anagrafi; 
    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui
all'articolo 62-bis; 
    d) casellario giudiziale; 
    e) registro delle imprese; 
    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di
asilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».
                               Art. 44 

          Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti  pubblici).  -  1.
Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti  dagli
obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza  e  il
controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione
della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,  anche  al  fine
del rispetto della legalita' e  del  corretto  agire  della  pubblica
amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione,  si  utilizza  la
"Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici"  (BDNCP)  istituita,
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo
regolamento attuativo.».
                               Art. 45 

          Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori  di  servizi  pubblici
progettano e realizzano i  servizi  in  rete  mirando  alla  migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare  garantendo
la completezza  del  procedimento,  la  certificazione  dell'esito  e
l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,
sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione  immediata,
continua e sicura del giudizio  degli  utenti,  in  conformita'  alle
regole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole  tecniche  sono  adottate  previo  parere  della   Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».
                               Art. 46 

          Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «autenticazione» e' sostituita  con  la
seguente: «identificazione»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «2.
Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai  servizi
in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione  informatica
anche con strumenti diversi dalla  carta  d'identita'  elettronica  e
dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti  consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato.
                               Art. 47 

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
  82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente  della  Repubblica
  28 dicembre 2000, n. 445 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  c)  le  parole:  «e  fermo  restando  il
disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite  dalle  seguenti:
«nonche' quando le istanze e le dichiarazioni  sono  inviate  con  le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    b) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella
di posta elettronica certificata purche' le relative  credenziali  di
accesso siano state rilasciate previa identificazione  del  titolare,
anche per  via  telematica  secondo  modalita'  definite  con  regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal  caso,
la  trasmissione  costituisce  dichiarazione  vincolante   ai   sensi
dell'articolo 6, comma  1,  secondo  periodo.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di
trasmissione telematica nel settore tributario;»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  su
proposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere
individuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante
firma digitale.»; 
    d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino  alla  fine,  sono
soppresse; 
    e) il comma 3 e' abrogato. 
  2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite
le seguenti: «, ivi comprese  le  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,  in  tutte
le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri  o
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»; 
    b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e  la  copia
fotostatica  del»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «La   copia
dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Il  potere  di  rappresentanza  per  la  formazione  e  la
presentazione   di   istanze,   progetti,   dichiarazioni   e   altre
attestazioni nonche' per il ritiro di  atti  e  documenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le  modalita'
di cui al presente articolo».
                               Art. 48 

          Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.  82,  le  parole:  «del  quindicesimo  anno  di  eta'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'eta' prevista  dalla  legge  per  il
rilascio della carta d'identita' elettronica».
                               Art. 49 

          Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  b),  dopo   le   parole:   «programmi
informatici» sono inserite le seguenti: «,o parti di essi,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o
nell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni
informatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi
funzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino
l'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la
rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno
uno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali
esigenze.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente  al
DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche
tecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile
informazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni
adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.».
                               Art. 50 

          Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  la  parola:  «applicativi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «informatici»; 
    b) al comma 2, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e
conformi alla definizione e regolamentazione effettuata  da  DigitPA,
ai sensi dell'articolo 68, comma 2»; 
    c) al comma 3,  dopo  le  parole:  «programmi  informatici»  sono
inserite le seguenti: «o di singoli moduli»; 
    d) al  comma  4,  le  parole:  «riuso  delle  applicazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «riuso  dei  programmi  o  dei  singoli
moduli».
                               Art. 51 

          Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e  rende  note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con
riferimento a singoli moduli,segnalando  quelle  che,  in  base  alla
propria  valutazione,  si   configurano   quali   migliori   pratiche
organizzative e tecnologiche.».
                               Art. 52 

          Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le regole tecniche previste nel presente codice  sono  dettate,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di
competenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di
DigitPA.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                               Art. 53 

          Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le regole tecniche del Sistema  pubblico  di  connettivita'
sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 54 

          Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 75 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che  perseguono
finalita' di pubblico interesse possono usufruire  della  connessione
al SPC e  dei  relativi  servizi,  adeguandosi  alle  vigenti  regole
tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.».
                               Art. 55 

          Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «all'articolo  71,  comma  1-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 73, comma 3-bis»; 
    b) al comma 1, in fine, e' inserito il seguente periodo: 
  «Le stesse pubbliche amministrazioni, ove  venga  loro  attribuito,
per norma, il  compito  di  gestire  soluzioni  infrastrutturali  per
l'erogazione di servizi comuni a piu'  amministrazioni,  adottano  le
medesime regole per garantire la compatibilita' con  la  cooperazione
applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti
gli ambiti di competenza.».
                               Art. 56 

                             Abrogazioni 

  1. Sono abrogati : 
    a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; 
    c) l'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data  31  maggio  2005,  recante:  «Razionalizzazione  in
merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex  articolo
1, commi 192, 193 e 194 della legge  n.  311  del  2004»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005.
                               Art. 57 

                     Norme transitorie e finali 

  1.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato  dall'articolo  2,
comma 1, lettera d), e' adottato entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  3  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo  4  e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto legislativo. 
  3. Il decreto di cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4,  e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto legislativo. 
  4. Le regole tecniche di  cui  all'articolo  6,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   come   introdotto
dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare,
con propri atti organizzativi da  adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'ufficio
dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dall'articolo   12,   che
sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa  previgente
e il  responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo  74  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificita' di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  gennaio  2008,  n.  43,  recante
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27  dicembre
2006, n. 296. 
  6. Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 13, in
materia  di  generazione,  apposizione   e   verifica   delle   firme
elettroniche,  salvo  quanto  gia'  disposto  in  materia  di   firma
digitale, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  7. Il decreto di cui  all'articolo  22,  comma  3-ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  8. Le regole  tecniche  di  cui  all'articolo  23-ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  introdotto  dall'articolo  16,
sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  9. Il decreto di cui  all'articolo  28,  comma  3-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  introdotto  dall'articolo  19  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  10. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i  piani  di
cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
come introdotto dall'articolo 34, entro quindici mesi dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  11.  Le  amministrazioni  centrali   realizzano   quanto   previsto
dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, come modificato dall'articolo 37 entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  12. La disposizione di cui all'articolo 57, comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 39, si
applica decorsi dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  13. Le linee guida di cui all'articolo 58,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  41,
sono adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  14. Le convenzioni di cui all'articolo 58,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  41,
sono predisposte entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo. 
  15. Il decreto  di  cui  all'articolo  60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 43  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  16.  Le  regole  tecniche  di  cui  all'articolo  71,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  52,
sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  17. Con decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
stabiliti eventuali termini, anche diversi  da  quelli  previsti  nel
presente articolo, per la graduale  applicazione  delle  disposizioni
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, nell'ambito degli  istituti  scolastici
di ogni ordine e grado. 
  18. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque  ricorrano
la  parola:  «CNIPA»  ovvero  le  parole:   «Centro   nazionale   per
l'informatica nella pubblica amministrazione» sono  sostituite  dalla
seguente: «DigitPA». 
  19.  DigitPA  e  le  altre  amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono all'attuazione del presente  decreto  legislativo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  20. Le disposizioni modificative del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui
agli articoli 2, comma  1,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole
«nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato
della  pubblica  amministrazione   come   individuato   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e),
12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1,  lettera  b),  34,  37,
comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51 sono  applicate  dalle  pubbliche
amministrazioni  anche  in  via  progressiva,  con  la  facolta'   di
avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa,  considerate
le proprie esigenze organizzative e  secondo  moduli,  approvati  con
specifici provvedimenti  di  ciascuna  amministrazione,  che  tengono
conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli  uffici
centrali di bilancio ovvero, per le  amministrazioni  non  dotate  di
tali uffici centrali, dagli omologhi uffici. 
  21. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni
dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
al personale del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
Agenzie fiscali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010 

                             NAPOLITANO 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 

                                Alfano, Ministro della giustizia 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 

Visto, Il Guardasigilli: Alfano

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104
(in SO n. 148 alla GUn. 156 del 7-7-2010)

Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
26 giugno 1924, n. 1054; 
  Vista la nota in data 8  luglio  2009  con  la  quale  il  Governo,
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto il progetto del decreto legislativo recante  il  «codice  del
processo  amministrativo»  e  le  relative   norme   di   attuazione,
transitorie, di coordinamento e  di  abrogazione,  redatto  da  detta
commissione speciale e trasmesso al Governo con nota  del  Presidente
del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 2010; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

                              E m a n a 

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1 

        Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 

  1. E' approvato  il  codice  del  processo  amministrativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Sono  altresi'  approvate  le  norme  di  attuazione   di   cui
all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme
di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.
                               Art. 2 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma addi' 2 luglio 2010 

                             NAPOLITANO 

                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 

Visto:il Guardasigilli Alfano
 
                           INDICE GENERALE 

    Allegato 1 - Codice del processo amministrativo 
    Allegato 2 - Norme di attuazione 
    Allegato 3 - Norme transitorie 
    Allegato 4 - Norme di coordinamento e abrogazioni 

                           INDICE SOMMARIO 

                             ALLEGATO 1 

                 Codice del processo amministrativo 

                             LIBRO PRIMO 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa 
      Capo I - Principi generali 
      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa 
      Capo III - Giurisdizione amministrativa 
      Capo IV - Competenza 
      Capo V - Astensione e ricusazione 
      Capo VI - Ausiliari del giudice 
    Titolo II - Parti e difensori 
    Titolo III - Azioni e domande 
      Capo I - Contraddittorio e intervento 
      Capo II - Azioni di cognizione 
    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali 
    Titolo V - Disposizioni di rinvio 

                            LIBRO SECONDO 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

    Titolo I - Disposizioni generali 
      Capo I - Ricorso 
        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti 
        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 
    Titolo II - Procedimento cautelare 
    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria 
      Capo I - Mezzi di prova 
      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove 
    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 
      Capo I - Riunione dei ricorsi 
      Capo II - Discussione 
      Capo III - Deliberazione 
    Titolo V - Incidenti nel processo 
      Capo I - Incidente di falso 
      Capo II - Sospensione e interruzione del processo 
    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' 
    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice 
    Titolo VIII - Udienze 
    Titolo IX - Sentenza 

                             LIBRO TERZO 

                            IMPUGNAZIONI 

    Titolo I - Impugnazioni in generale 
    Titolo II - Appello 
    Titolo III - Revocazione 
    Titolo IV - Opposizione di terzo 
    Titolo V - Ricorso per cassazione 

                            LIBRO QUARTO 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

    Titolo I - Giudizio di ottemperanza 
    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti
amministrativi 
    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica
amministrazione 
    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione 
    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie 
    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali 
      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 
      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai
procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,
provinciali e regionali 
      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,
province, regioni e Parlamento europeo 

                            LIBRO QUINTO 

                            NORME FINALI 

                             ALLEGATO 2 

                         Norme di attuazione 

    Titolo I - Registri - Orario di segreteria 
    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio 
    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 
    Titolo IV - Processo amministrativo telematico 
    Titolo V - Spese di giustizia 

                             ALLEGATO 3 

                          Norme transitorie 

    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque
anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo
amministrativo 
    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie 

                             ALLEGATO 4 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

                         INDICE SISTEMATICO 

                             ALLEGATO 1 

                 Codice del processo amministrativo 

                             LIBRO PRIMO 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

    Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa 
      Capo I - Principi generali 
          Art. 1 - Effettivita' 
          Art. 2 - Giusto processo 
          Art. 3 - Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti 
      Capo II - Organi della giurisdizione amministrativa 
          Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi 
          Art. 5 - Tribunali amministrativi regionali 
          Art. 6 - Consiglio di Stato 
      Capo III - Giurisdizione amministrativa 
          Art. 7 - Giurisdizione amministrativa 
          Art. 8 - Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 
          Art. 9 - Difetto di giurisdizione 
          Art. 10 - Regolamento preventivo di giurisdizione 
          Art. 11 - Decisione sulle questioni di giurisdizione 
          Art. 12 - Rapporti con l'arbitrato 
      Capo IV - Competenza 
          Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile 
          Art. 14 - Competenza funzionale inderogabile 
          Art.  15  -   Rilievo   dell'incompetenza   e   regolamento
preventivo di competenza 
          Art. 16 - Regime della competenza 
      Capo V - Astensione e ricusazione 
          Art. 17 - Astensione 
          Art. 18 - Ricusazione 
      Capo VI - Ausiliari del giudice 
          Art. 19 - Consulente tecnico 
          Art. 20 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione  del
consulente 
          Art. 21 - Commissario ad acta 
    Titolo II - Parti e difensori 
          Art. 22 - Patrocinio 
          Art. 23 - Difesa personale delle parti 
          Art. 24 - Procura alle liti 
          Art. 25 - Domicilio 
          Art. 26 - Spese di giudizio 
    Titolo III - Azioni e domande 
      Capo I - Contraddittorio e intervento 
          Art. 27 - Contraddittorio 
          Art. 28 - Intervento 
      Capo II - Azioni di cognizione 
          Art. 29 - Azione di annullamento 
          Art. 30 - Azione di condanna 
          Art. 31 - Azione avverso  il  silenzio  e  declaratoria  di
nullita' 
          Art. 32 - Pluralita'  delle  domande  e  conversione  delle
azioni 
    Titolo IV - Pronunce giurisdizionali 
          Art. 33 - Provvedimenti del giudice 
          Art. 34 - Sentenze di merito 
          Art. 35 - Pronunce di rito 
          Art. 36 - Pronunce interlocutorie 
          Art. 37 - Errore scusabile 
    Titolo V - Disposizioni di rinvio 
          Art. 38 - Rinvio interno 
          Art. 39 - Rinvio esterno 

                            LIBRO SECONDO 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

    Titolo I - Disposizioni generali 
      Capo I - Ricorso 
        Sezione I - Ricorso e costituzione delle parti 
          Art. 40 - Contenuto del ricorso 
          Art. 41 - Notificazione del ricorso e suoi destinatari 
          Art. 42 - Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 
          Art. 43 - Motivi aggiunti 
          Art. 44 - Vizi del ricorso e della notificazione 
          Art.  45  -  Deposito  del  ricorso  e  degli  altri   atti
processuali 
          Art. 46 - Costituzione delle parti intimate 
          Art. 47 - Ripartizione  delle  controversie  tra  tribunali
amministrativi regionali e sezioni staccate 
          Art. 48  -  Giudizio  conseguente  alla  trasposizione  del
ricorso straordinario 
          Art. 49 - Integrazione del contraddittorio 
          Art. 50 - Intervento volontario in causa 
          Art. 51 - Intervento per ordine del giudice 
        Sezione II - Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 
          Art. 52 - Termini e forme speciali di notificazione 
          Art. 53 - Abbreviazione dei termini 
          Art. 54  -  Deposito  tardivo  di  memorie  e  documenti  e
sospensione dei termini 
    Titolo II - Procedimento cautelare 
          Art. 55 - Misure cautelari collegiali 
          Art. 56 - Misure cautelari monocratiche 
          Art. 57 - Spese del procedimento cautelare 
          Art.  58  -  Revoca  o  modifica  delle  misure   cautelari
collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta 
          Art. 59 - Esecuzione delle misure cautelari 
          Art. 60 - Definizione del  giudizio  in  esito  all'udienza
cautelare 
          Art. 61 - Misure cautelari anteriori alla causa 
          Art. 62 - Appello cautelare 
    Titolo III - Mezzi di prova e attivita' istruttoria 
      Capo I - Mezzi di prova 
          Art. 63 - Mezzi di prova 
      Capo II - Ammissione e assunzione delle prove 
          Art. 64 - Disponibilita', onere e valutazione della prova 
          Art. 65 - Istruttoria presidenziale e collegiale 
          Art. 66 - Verificazione 
          Art. 67 - Consulenza tecnica d'ufficio 
          Art. 68 - Termini e modalita' dell'istruttoria 
          Art. 69 - Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 
    Titolo IV - Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 
      Capo I - Riunione dei ricorsi 
          Art. 70 - Riunione dei ricorsi 
      Capo II - Discussione 
          Art. 71 - Fissazione dell'udienza 
          Art. 72 - Priorita' nella trattazione dei ricorsi  vertenti
su un'unica questione 
          Art. 73 - Udienza di discussione 
          Art. 74 - Sentenze in forma semplificata 
      Capo III - Deliberazione 
          Art. 75 - Deliberazione del collegio 
          Art. 76 - Modalita' della votazione 
    Titolo V - Incidenti nel processo 
        Capo I - Incidente di falso 
          Art. 77 - Querela di falso 
          Art. 78 - Deposito della sentenza  resa  sulla  querela  di
falso 
    Capo II - Sospensione e interruzione del processo 
          Art. 79 - Sospensione e interruzione del processo 
          Art. 80 - Prosecuzione o riassunzione del processo  sospeso
o interrotto 
    Titolo VI - Estinzione e improcedibilita' 
          Art. 81 - Perenzione 
          Art. 82 - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 
          Art. 83 - Effetti della perenzione 
          Art. 84 - Rinuncia 
          Art.  85  -  Forma  e   rito   per   l'estinzione   e   per
l'improcedibilita' 
    Titolo VII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del
giudice 
          Art. 86 - Procedimento di correzione 
    Titolo VIII - Udienze 
          Art. 87 - Udienze pubbliche e  procedimenti  in  camera  di
consiglio 
    Titolo IX - Sentenza 
          Art. 88 - Contenuto della sentenza 
          Art. 89 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza 
          Art. 90 - Pubblicita' della sentenza 

                             LIBRO TERZO 

                            IMPUGNAZIONI 

    Titolo I - Impugnazioni in generale 
          Art. 91 - Mezzi di impugnazione 
          Art. 92 - Termini per le impugnazioni 
          Art. 93 - Luogo di notificazione dell'impugnazione 
          Art. 94 - Deposito delle impugnazioni 
          Art. 95 - Parti del giudizio di impugnazione 
          Art. 96 - Impugnazioni avverso la medesima sentenza 
          Art. 97 - Intervento nel giudizio di impugnazione 
          Art. 98 - Misure cautelari 
          Art. 99 - Deferimento all'adunanza plenaria 
    Titolo II - Appello 
          Art. 100 -  Appellabilita'  delle  sentenze  dei  tribunali
amministrativi regionali 
          Art. 101 - Contenuto del ricorso in appello 
          Art. 102 - Legittimazione a proporre l'appello 
    Art. 103 - Riserva facoltativa di appello 
    Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni 
    Art. 105 - Rimessione al primo giudice 
    Titolo III - Revocazione 
    Art. 106 - Casi di revocazione 
    Art. 107 - Impugnazione della sentenza  emessa  nel  giudizio  di
revocazione 
    Titolo IV - Opposizione di terzo 
    Art. 108 - Casi di opposizione di terzo 
    Art. 109 - Competenza 
    Titolo V - Ricorso per cassazione 
    Art. 110 - Motivi di ricorso 
    Art. 111 - Sospensione della sentenza 

                            LIBRO QUARTO 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

    Titolo I - Giudizio di ottemperanza 
    Art. 112 - Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 
    Art. 113 - Giudice dell'ottemperanza 
    Art. 114 - Procedimento 
    Art.  115  -  Titolo  esecutivo  e  rilascio  di   estratto   del
provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva 
    Titolo  II  -  Rito  in   materia   di   accesso   ai   documenti
amministrativi 
          Art.  116  -  Rito  in  materia  di  accesso  ai  documenti
amministrativi 
    Titolo   III   -   Tutela   contro   l'inerzia   della   pubblica
amministrazione 
          Art. 117 - Ricorsi avverso il silenzio 
    Titolo IV - Procedimento di ingiunzione 
          Art. 118 - Decreto ingiuntivo 
    Titolo V - Riti abbreviati relativi a speciali controversie 
          Art. 119 - Rito abbreviato comune a determinate materie 
          Art. 120  -  Disposizioni  specifiche  ai  giudizi  di  cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a) 
          Art. 121 - Inefficacia  del  contratto  in  caso  di  gravi
violazioni 
          Art. 122 - Inefficacia del contratto negli altri casi 
          Art. 123 - Sanzioni alternative 
          Art. 124 - Tutela in forma specifica e per equivalente 
          Art.  125  -  Ulteriori  disposizioni  processuali  per  le
controversie relative a infrastrutture strategiche e  alle  procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale 
    Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali 
      Capo I - Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 
          Art. 126  -  Ambito  della  giurisdizione  sul  contenzioso
elettorale 
          Art. 127 - Esenzione dagli oneri fiscali 
          Art. 128 - Inammissibilita' del  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica 
      Capo II - Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione  dai
procedimenti  elettorali  preparatori  per  le   elezioni   comunali,
provinciali e regionali 
          Art. 129 - Giudizio avverso  gli  atti  di  esclusione  dal
procedimento preparatorio per le  elezioni  comunali,  provinciali  e
regionali 
      Capo III - Rito relativo alle operazioni elettorali di  comuni,
province, regioni e Parlamento europeo 
          Art. 130 - Procedimento in primo grado  in  relazione  alle
operazioni elettorali  di  comuni,  province,  regioni  e  Parlamento
europeo 
          Art. 131  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle
operazioni elettorali di comuni, province e regioni 
          Art. 132  -  Procedimento  in  appello  in  relazione  alle
operazioni elettorali di comuni, province, regioni e  del  Parlamento
europeo 

                            LIBRO QUINTO 

                            NORME FINALI 

          Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva 
          Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa al merito 
          Art. 135 - Competenza funzionale inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma 
          Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui  depositi
informatici 
          Art. 137 - Norma finanziaria 

                             ALLEGATO 2 

                         Norme di attuazione 

    Titolo I - Registri - Orario di segreteria 
          Art. 1 - Registro generale dei ricorsi 
          Art. 2 -  Ruoli  e  registri  particolari,  collazione  dei
provvedimenti e forme di comunicazione 
          Art. 3 - Registrazioni in forma automatizzata 
          Art. 4 - Orario 
    Titolo II - Fascicoli di parte e d'ufficio 
          Art. 5 - Formazione e  tenuta  dei  fascicoli  di  parte  e
d'ufficio.  Surrogazione  di  copie   agli   originali   mancanti   e
ricostituzione di atti 
          Art. 6 - Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del
fascicolo d'ufficio 
          Art. 7 - Rilascio di copie 
    Titolo III - Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 
          Art. 8 - Ordine di fissazione dei ricorsi 
          Art. 9 - Calendario delle udienze 
          Art. 10 - Toghe e divise 
          Art. 11 - Direzione dell'udienza 
          Art. 12 - Polizia dell'udienza 
    Titolo IV - Processo amministrativo telematico 
          Art. 13 - Processo telematico 
    Titolo V - Spese di giustizia 
          Art. 14 - Commissione  per  l'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato 
          Art. 15 - Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 
          Art.  16  -   Misure   straordinarie   per   la   riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita' 

                             ALLEGATO 3 

                          Norme transitorie 

    Titolo I - Definizione dei ricorsi pendenti  da  piu'  di  cinque
anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  codice  del  processo
amministrativo 
          Art. 1 - Nuova istanza di fissazione d'udienza 
    Titolo II - Ulteriori disposizioni transitorie 
          Art. 2 - Ultrattivita' della disciplina previgente 
          Art. 3  -  Disposizione  particolare  per  il  giudizio  di
appello 

                             ALLEGATO 4 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

          Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di
elezioni politiche e del Parlamento europeo 
          Art. 2 - Norme di coordinamento e  abrogazioni  in  materia
di  elezioni amministrative 
          Art. 3 - Ulteriori norme di coordinamento 
          Art. 4 - Ulteriori abrogazioni
 
                             ALLEGATO 1 

                 Codice del processo amministrativo 

                             LIBRO PRIMO 

                        DISPOSIZIONI GENERALI 

                              Titolo I 

        Principi e organi della giurisdizione amministrativa 

                               Capo I 

                          Principi generali 

                               Art. 1 

                            Effettivita' 

    1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela  piena  ed
effettiva  secondo  i  principi  della  Costituzione  e  del  diritto
europeo. 

                               Art. 2 

                           Giusto processo 

    1. Il processo amministrativo  attua  i  principi  della  parita'
delle parti, del  contraddittorio  e  del  giusto  processo  previsto
dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 
    2.  Il  giudice  amministrativo  e  le  parti  cooperano  per  la
realizzazione della ragionevole durata del processo. 

                               Art. 3 

           Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti 

    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 
    2. Il giudice e le parti redigono gli atti in  maniera  chiara  e
sintetica. 

                               Capo II 

              Organi della giurisdizione amministrativa 

                               Art. 4 

              Giurisdizione dei giudici amministrativi 

    1. La giurisdizione amministrativa e'  esercitata  dai  tribunali
amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato  secondo  le  norme
del presente codice. 

                               Art. 5 

                 Tribunali amministrativi regionali 

    1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo  grado  i
tribunali  amministrativi  regionali  e  il  Tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino -  Alto
Adige. 
    2. Il tribunale amministrativo regionale decide con  l'intervento
di  tre  magistrati,  compreso  il  presidente.   In   mancanza   del
presidente, il collegio e' presieduto  dal  magistrato  con  maggiore
anzianita' nel ruolo. 
    3. Il Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa  per  la
regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta  disciplinato  dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 

                               Art. 6 

                         Consiglio di Stato 

    1. Il  Consiglio  di  Stato  e'  organo  di  ultimo  grado  della
giurisdizione amministrativa. 
    2. Il Consiglio di  Stato  in  sede  giurisdizionale  decide  con
l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione  e
quattro consiglieri.  In  caso  di  impedimento  del  presidente,  il
collegio e' presieduto dal consigliere piu' anziano nella qualifica. 
    3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate  al
comma 6, l'adunanza plenaria e' composta dal presidente del Consiglio
di Stato che la presiede e da  dodici  magistrati  del  Consiglio  di
Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. 
    4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio  di  Stato
e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu'  anziano
nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria,  in  caso  di
assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano
nella stessa qualifica della rispettiva sezione. 
    5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma  di
Bolzano  del  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  si
applicano anche  le  disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione. 
    6. Gli appelli avverso le pronunce del  Tribunale  amministrativo
regionale della Sicilia  sono  proposti  al  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per  la  Regione  siciliana,   nel   rispetto   delle
disposizioni  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 

                              Capo III 

                    Giurisdizione amministrativa 

                               Art. 7 

                    Giurisdizione amministrativa 

    1.   Sono   devolute   alla   giurisdizione   amministrativa   le
controversie, nelle quali si faccia questione di interessi  legittimi
e,  nelle  particolari  materie  indicate  dalla  legge,  di  diritti
soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo,   riguardanti   provvedimenti,   atti,   accordi    o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di  tale
potere, posti  in  essere  da  pubbliche  amministrazioni.  Non  sono
impugnabili  gli   atti   o   provvedimenti   emanati   dal   Governo
nell'esercizio del potere politico. 
    2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si
intendono anche i soggetti ad esse equiparati o  comunque  tenuti  al
rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 
    3. La giurisdizione amministrativa si articola  in  giurisdizione
generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito. 
    4. Sono attribuite alla giurisdizione  generale  di  legittimita'
del  giudice  amministrativo  le  controversie  relative   ad   atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche  amministrazioni,  comprese
quelle relative al risarcimento del danno per  lesione  di  interessi
legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali,  pure  se
introdotte in via autonoma. 
    5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge
e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai  fini
risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione
di diritti soggettivi. 
    6.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con
cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e
dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale  giurisdizione  il  giudice
amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione. 
    7. Il principio  di  effettivita'  e'  realizzato  attraverso  la
concentrazione davanti al giudice amministrativo  di  ogni  forma  di
tutela  degli  interessi  legittimi  e,  nelle  particolari   materie
indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. 
    8.  Il  ricorso  straordinario  e'  ammesso  unicamente  per   le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. 

                               Art. 8 

          Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali 

    1.  Il  giudice  amministrativo  nelle  materie  in  cui  non  ha
giurisdizione esclusiva conosce, senza  efficacia  di  giudicato,  di
tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la
cui  risoluzione  sia  necessaria  per  pronunciare  sulla  questione
principale. 
    2.  Restano  riservate  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  le
questioni pregiudiziali concernenti lo stato  e  la  capacita'  delle
persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio,  e
la risoluzione dell'incidente di falso. 

                               Art. 9 

                      Difetto di giurisdizione 

    1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo  grado  anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e'  rilevato  se  dedotto  con
specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,  in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. 

                               Art. 10 

               Regolamento preventivo di giurisdizione 

    1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali  e'
ammesso  il  ricorso  per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione
previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si  applica
il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice. 
    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure  cautelari,
ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria
giurisdizione. 

                               Art. 11 

             Decisione sulle questioni di giurisdizione 

    1.  Il  giudice  amministrativo,  quando   declina   la   propria
giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che  ne  e'
fornito. 
    2.   Quando   la   giurisdizione   e'   declinata   dal   giudice
amministrativo in favore di  altro  giudice  nazionale  o  viceversa,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti
salvi gli effetti processuali  e  sostanziali  della  domanda  se  il
processo e' riproposto innanzi al giudice  indicato  nella  pronuncia
che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi
dal suo passaggio in giudicato. 
    3. Quando il giudizio e' tempestivamente  riproposto  davanti  al
giudice  amministrativo,  quest'ultimo,  alla  prima  udienza,   puo'
sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 
    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice  le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice  amministrativo,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono  fatti
salvi gli effetti processuali e  sostanziali  della  domanda,  se  il
giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di
tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 
    5.  Nei  giudizi  riproposti,  il  giudice,  con  riguardo   alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione  in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 
    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo,  le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova. 
    7. Le misure cautelari perdono la loro  efficacia  trenta  giorni
dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara  il  difetto  di
giurisdizione del  giudice  che  le  ha  emanate.  Le  parti  possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. 

                               Art. 12 

                      Rapporti con l'arbitrato 

    1. Le controversie concernenti diritti soggettivi  devolute  alla
giurisdizione  del  giudice  amministrativo  possono  essere  risolte
mediante arbitrato rituale di diritto. 

                               Capo IV 

                             Competenza 

                               Art. 13 

                Competenza territoriale inderogabile 

    1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi  o
comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni   e'   inderogabilmente
competente  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui
circoscrizione   territoriale   esse   hanno   sede.   Il   tribunale
amministrativo  regionale  e'  comunque  inderogabilmente  competente
sulle  controversie  riguardanti  provvedimenti,  atti,   accordi   o
comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono
limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha
sede. 
    2.  Per  le  controversie  riguardanti  pubblici  dipendenti   e'
inderogabilmente competente il  tribunale  nella  cui  circoscrizione
territoriale e' situata la sede di servizio. 
    3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per gli  atti
statali, il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  sede  di
Roma e,  per  gli  atti  dei  soggetti  pubblici  a  carattere  ultra
regionale,  il   tribunale   amministrativo   regionale   nella   cui
circoscrizione ha sede il soggetto. 
    4.  La  competenza  territoriale  del  tribunale   amministrativo
regionale non e' derogabile. 

                               Art. 14 

                 Competenza funzionale inderogabile 

    1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del
Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  le
controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge. 
    2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile  del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede  di  Milano,
le controversie relative  ai  poteri  esercitati  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas. 
    3. La competenza e' funzionalmente inderogabile  altresi'  per  i
giudizi di cui agli articoli  113  e  119,  nonche'  per  ogni  altro
giudizio per il quale la legge o il presente  codice  individuino  il
giudice competente con criteri diversi da quelli di cui  all'articolo
13. 

                               Art. 15 

  Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza 

    1. Il difetto di competenza e'  rilevato  in  primo  grado  anche
d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e'  rilevato  se  dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 
    2. Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna  parte
puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare  la  competenza.  Non
rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui
all'articolo  36,  comma  1,  ne'  quelle  che  respingono  l'istanza
cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il
regolamento e' proposto con istanza notificata  alle  altre  parti  e
depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere,
entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la  segreteria
del Consiglio di Stato. 
    3. Il Consiglio di  Stato  decide  in  camera  di  consiglio  con
ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese  del  regolamento.
La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche  dopo  la  sentenza
che definisce il giudizio, salvo 
    diversa statuizione espressa nella sentenza. Al  procedimento  si
applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. 
    4. La pronuncia  del  Consiglio  di  Stato  vincola  i  tribunali
amministrativi  regionali.  Se  viene  indicato  come  competente  un
tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere  riassunto
nel  termine  perentorio  di  trenta   giorni   dalla   notificazione
dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero  entro  sessanta
giorni dalla sua pubblicazione. 
    5. Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale  adito,  ove
non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e  14,
non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 2,  richiede  d'ufficio,  con  ordinanza,  il
regolamento  di  competenza,  indicando  il  tribunale   che   reputa
competente. 
    6.  L'ordinanza  con  cui  e'   richiesto   il   regolamento   e'
immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della
segreteria.  Della  camera  di  consiglio  fissata  per  regolare  la
competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno  dieci  giorni
prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al  Consiglio  di
Stato. Fino a due giorni liberi  prima  e'  ammesso  il  deposito  di
memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori
che ne facciano richiesta. 
    7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6,  il  ricorrente
puo' riproporre le  istanze  cautelari  al  tribunale  amministrativo
regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il  quale  decide
in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma
8. 
    8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato
incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 
    9. Le parti possono sempre riproporre  le  istanze  cautelari  al
giudice dichiarato competente. 
    10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle  pronunce
sull'istanza  cautelare  rese  dal  giudice  privato  del  potere  di
decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui  all'articolo
47, comma 2. 

                               Art. 16 

                       Regime della competenza 

    1. La competenza di cui agli articoli 13  e  14  e'  inderogabile
anche in ordine alle misure cautelari. 
    2. Il difetto di competenza e'  rilevato,  anche  d'ufficio,  con
ordinanza  che  indica  il  giudice  competente.  Se,   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa e' riassunta  davanti  al  giudice  dichiarato  competente,  il
processo segue davanti al nuovo giudice. 
    3. L'ordinanza con cui  il  giudice  adito  dichiara  la  propria
competenza o incompetenza e' impugnabile nel termine di trenta giorni
dalla  notificazione,   ovvero   di   sessanta   giorni   dalla   sua
pubblicazione, con il regolamento di competenza di  cui  all'articolo
15. Il regolamento puo'  essere  altresi'  richiesto  d'ufficio,  con
ordinanza,  dal  giudice  dinanzi  al  quale  il  giudizio  e'  stato
riassunto ai sensi del comma 2; in tale  caso  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 6. 
    4.  Durante  la  pendenza  del  regolamento  di  competenza,   il
ricorrente puo' sempre  proporre  l'istanza  cautelare  al  tribunale
amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2  o
in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale  decide  in  ogni
caso  sulla  domanda  cautelare,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 8. 

                               Capo V 

                      Astensione e ricusazione 

                               Art. 17 

                             Astensione 

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita'
di astensione previste dal codice di procedura civile. 

                               Art. 18 

                             Ricusazione 

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione
previste dal codice di procedura civile. 
    2.  La  ricusazione  si  propone,   almeno   tre   giorni   prima
dell'udienza designata, con domanda  diretta  al  presidente,  quando
sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso
contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima  prima  della
discussione. 
    3. La domanda deve indicare i motivi  ed  i  mezzi  di  prova  ed
essere  firmata  dalla  parte  o  dall'avvocato  munito  di   procura
speciale. 
    4.  Proposta  la  ricusazione,  il   collegio   investito   della
controversia puo' disporre la prosecuzione del  giudizio,  se  ad  un
sommario  esame  ritiene  l'istanza  inammissibile  o  manifestamente
infondata. 
    5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata,
entro trenta giorni  dalla  sua  proposizione,  dal  collegio  previa
sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito. 
    6.  I  componenti  del  collegio  chiamato   a   decidere   sulla
ricusazione non sono ricusabili. 
    7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara  inammissibile  o
respinge l'istanza  di  ricusazione,  provvede  sulle  spese  e  puo'
condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria  non
superiore ad euro cinquecento. 
    8. La ricusazione o l'astensione non  hanno  effetto  sugli  atti
anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli
atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del  giudice
ricusato. 

                               Capo VI 

                        Ausiliari del giudice 

                               Art. 19 

                  Verificatore e consulente tecnico 

    1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di  singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero,  se
indispensabile, da uno o piu' consulenti. 
    2. L'incarico di consulenza puo'  essere  affidato  a  dipendenti
pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui  all'articolo  13
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o
altri soggetti aventi particolare  competenza  tecnica.  Non  possono
essere nominati coloro che prestano attivita' in favore  delle  parti
del giudizio. La verificazione e' affidata a un  organismo  pubblico,
estraneo alle parti del giudizio,  munito  di  specifiche  competenze
tecniche. 
    3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che  sono
loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i  chiarimenti
richiesti. 

                               Art. 20 

     Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente 

    1. Il verificatore e il consulente, se scelto  tra  i  dipendenti
pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo  13  delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura  civile,  hanno
l'obbligo  di  prestare  il  loro  ufficio,  tranne  che  il  giudice
riconosca l'esistenza di un giustificato motivo. 
    2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere  ricusato  dalle
parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di  procedura
civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato. 

                               Art. 21 

                         Commissario ad acta 

    1.  Nell'ambito   della   propria   giurisdizione,   il   giudice
amministrativo,  se  deve   sostituirsi   all'amministrazione,   puo'
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.  Si  applica
l'articolo 20, comma 2. 

                              Titolo II 

                          Parti e difensori 

                               Art. 22 

                             Patrocinio 

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il  patrocinio  di
avvocato. 
    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il
ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle
giurisdizioni superiori. 
    3. La parte o  la  persona  che  la  rappresenta,  quando  ha  la
qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura
presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di
altro difensore. 

                               Art. 23 

                    Difesa personale delle parti 

    1.  Le  parti  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza
l'assistenza del difensore nei giudizi  in  materia  di  accesso,  in
materia elettorale e nei giudizi relativi al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

                               Art. 24 

                          Procura alle liti 

    1. La procura rilasciata  per  agire  e  contraddire  davanti  al
giudice si intende conferita anche per  proporre  motivi  aggiunti  e
ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto. 

                               Art. 25 

                              Domicilio 

    1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali,  la
parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale
amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il
ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la
segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione
staccata. 
    2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la  parte,  se  non
elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,
presso la segreteria del Consiglio di Stato. 

                               Art. 26 

                          Spese di giudizio 

    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede  anche  sulle
spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97  del
codice di procedura civile. 
    2.  Il  giudice,  nel  pronunciare  sulle  spese,  puo'  altresi'
condannare, anche d'ufficio, la parte  soccombente  al  pagamento  in
favore dell'altra  parte  di  una  somma  di  denaro  equitativamente
determinata, quando la decisione e' fondata su  ragioni  manifeste  o
orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

                             Titolo III 

                          Azioni e domande 

                               Capo I 

                    Contraddittorio e intervento 

                               Art. 27 

                           Contraddittorio 

    1. Il contraddittorio e' integralmente costituito  quando  l'atto
introduttivo e'  notificato  all'amministrazione  resistente  e,  ove
esistenti, ai controinteressati. 
    2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune  delle  parti  e
non  si  e'  verificata   alcuna   decadenza,   il   giudice   ordina
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un
termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del  contraddittorio
il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali. 

                               Art. 28 

                             Intervento 

    1. Se il giudizio non e' stato promosso contro alcuna delle parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. 
    2. Chiunque non  sia  parte  del  giudizio  e  non  sia  decaduto
dall'esercizio delle relative azioni, ma  vi  abbia  interesse,  puo'
intervenire accettando lo stato e il grado  in  cui  il  giudizio  si
trova. 
    3.  Il  giudice,  anche  su  istanza  di  parte,  quando  ritiene
opportuno che il processo si svolga nei confronti  di  un  terzo,  ne
ordina l'intervento. 

                               Capo II 

                        Azioni di cognizione 

                               Art. 29 

                       Azione di annullamento 

    1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza
ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di  sessanta
giorni. 

                               Art. 30 

                         Azione di condanna 

    1. L'azione di condanna puo' essere proposta  contestualmente  ad
altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e  nei  casi
di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 
    2. Puo' essere chiesta la  condanna  al  risarcimento  del  danno
ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio    dell'attivita'
amministrativa o dal mancato esercizio di  quella  obbligatoria.  Nei
casi di giurisdizione  esclusiva  puo'  altresi'  essere  chiesto  il
risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo
i presupposti previsti dall'articolo 2058  del  codice  civile,  puo'
essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 
    3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi  legittimi
e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di  centoventi  giorni
decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato  ovvero  dalla
conoscenza del provvedimento  se  il  danno  deriva  direttamente  da
questo. Nel determinare il risarcimento il giudice  valuta  tutte  le
circostanze di fatto e il comportamento complessivo  delle  parti  e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si  sarebbero  potuti
evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso  l'esperimento
degli strumenti di tutela previsti. 
    4. Per il risarcimento dell'eventuale  danno  che  il  ricorrente
comprovi di aver subito in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o
colposa del termine di conclusione del procedimento,  il  termine  di
cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura  l'inadempimento.  Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo  un  anno
dalla scadenza del termine per provvedere. 
    5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di  annullamento  la
domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio  o,
comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in  giudicato  della
relativa sentenza. 
    6. Di ogni domanda di  condanna  al  risarcimento  di  danni  per
lesioni di interessi legittimi  o,  nelle  materie  di  giurisdizione
esclusiva, di diritti soggettivi conosce  esclusivamente  il  giudice
amministrativo. 

                               Art. 31 

        Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullita' 

    1.  Decorsi  i  termini  per  la  conclusione  del   procedimento
amministrativo, chi vi  ha  interesse  puo'  chiedere  l'accertamento
dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. 
    2.  L'azione  puo'   essere   proposta   fintanto   che   perdura
l'inadempimento e, comunque, non oltre un  anno  dalla  scadenza  del
termine  di  conclusione  del  procedimento.  E'   fatta   salva   la
riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne
ricorrano i presupposti. 
    3. Il giudice puo' pronunciare  sulla  fondatezza  della  pretesa
dedotta in giudizio solo quando si tratta di  attivita'  vincolata  o
quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalita' e non  sono  necessari  adempimenti  istruttori  che
debbano essere compiuti dall'amministrazione. 
    4. La domanda  volta  all'accertamento  delle  nullita'  previste
dalla legge si propone entro il termine di decadenza  di  centottanta
giorni. La nullita' dell'atto puo' sempre essere opposta dalla  parte
resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.  Le  disposizioni
del presente comma non si applicano alle nullita' di cui all'articolo
114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le  disposizioni
del Titolo I del Libro IV. 

                               Art. 32 

         Pluralita' delle domande e conversione delle azioni 

    1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande
connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni  sono
soggette a riti diversi, si applica quello  ordinario,  salvo  quanto
previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV. 
    2. Il  giudice  qualifica  l'azione  proposta  in  base  ai  suoi
elementi sostanziali. Sussistendone i  presupposti  il  giudice  puo'
sempre disporre la conversione delle azioni. 

                              Titolo IV 

                      Pronunce giurisdizionali 

                               Art. 33 

                      Provvedimenti del giudice 

    1. Il giudice pronuncia: 
    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio; 
    b) ordinanza quando assume  misure  cautelari  o  interlocutorie,
ovvero decide sulla competenza; 
    c) decreto nei casi previsti dalla legge. 
    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 
    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza  o  in
camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono  comunicati
alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma
3. 
    4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il
giudice competente. 

                               Art. 34 

                         Sentenze di merito 

    1. In caso di accoglimento del ricorso  il  giudice,  nei  limiti
della domanda: 
    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; 
    b) ordina  all'amministrazione,  rimasta  inerte,  di  provvedere
entro un termine; 
    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche  a  titolo
di  risarcimento  del  danno,  all'adozione  delle  misure  idonee  a
tutelare la situazione giuridica soggettiva  dedotta  in  giudizio  e
dispone  misure  di  risarcimento  in  forma   specifica   ai   sensi
dell'articolo 2058 del codice civile; 
    d) nei casi di giurisdizione di merito,  adotta  un  nuovo  atto,
ovvero modifica o riforma quello impugnato; 
    e) dispone  le  misure  idonee  ad  assicurare  l'attuazione  del
giudicato e delle pronunce non sospese,  compresa  la  nomina  di  un
commissario ad acta, che puo' avvenire anche in  sede  di  cognizione
con  effetto   dalla   scadenza   di   un   termine   assegnato   per
l'ottemperanza. 
    2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con  riferimento  a
poteri amministrativi non ancora esercitati.  Salvo  quanto  previsto
dal comma 3  e  dall'articolo  30,  comma  3,  il  giudice  non  puo'
conoscere della legittimita' degli atti  che  il  ricorrente  avrebbe
dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29. 
    3.  Quando,  nel   corso   del   giudizio,   l'annullamento   del
provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente,  il
giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai
fini risarcitori. 
    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo',  in  mancanza
di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai  quali  il
debitore deve proporre a favore del creditore  il  pagamento  di  una
somma entro un congruo termine.  Se  le  parti  non  giungono  ad  un
accordo, ovvero non adempiono agli  obblighi  derivanti  dall'accordo
concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,  possono
essere  chiesti  la  determinazione   della   somma   dovuta   ovvero
l'adempimento degli obblighi ineseguiti. 
    5. Qualora nel corso  del  giudizio  la  pretesa  del  ricorrente
risulti  pienamente  soddisfatta,  il  giudice  dichiara  cessata  la
materia del contendere. 

                               Art. 35 

                          Pronunce di rito 

    1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: 
    a) irricevibile se accerta la tardivita'  della  notificazione  o
del deposito; 
    b) inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito; 
    c) improcedibile quando nel corso  del  giudizio  sopravviene  il
difetto di interesse delle parti alla  decisione,  o  non  sia  stato
integrato  il   contraddittorio   nel   termine   assegnato,   ovvero
sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 
    2. Il giudice dichiara estinto il giudizio: 
    a)  se,  nei  casi  previsti  dal  presente  codice,  non   viene
proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla  legge  o
assegnato dal giudice; 
    b) per perenzione; 
    c) per rinuncia. 

                               Art. 36 

                       Pronunce interlocutorie 

    1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice
provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non  definisce  nemmeno
in parte il giudizio. 
    2. Il giudice pronuncia sentenza  non  definitiva  quando  decide
solo  su  alcune  delle  questioni,  anche  se  adotta  provvedimenti
istruttori per l'ulteriore trattazione della causa. 

                               Art. 37 

                          Errore scusabile 

    1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio,  la  rimessione  in
termini per errore scusabile in  presenza  di  oggettive  ragioni  di
incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. 

                              Titolo V 

                       Disposizioni di rinvio 

                               Art. 38 

                           Rinvio interno 

    1. Il processo amministrativo si svolge secondo  le  disposizioni
del Libro II che, se non espressamente derogate, si  applicano  anche
alle impugnazioni e ai riti speciali. 

                               Art. 39 

                           Rinvio esterno 

    1. Per quanto non disciplinato dal presente codice  si  applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili
o espressione di principi generali. 
    2. Le notificazioni degli atti del processo  amministrativo  sono
comunque disciplinate dal codice di procedura civile  e  dalle  leggi
speciali  concernenti  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in
materia civile. 

                            LIBRO SECONDO 

               PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 

                              Titolo I 

                        Disposizioni generali 

                               Capo I 

                               Ricorso 

                              Sezione I 

                 Ricorso e costituzione delle parti 

                               Art. 40 

                        Contenuto del ricorso 

    1. Il ricorso deve contenere: 
    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo  difensore
e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
    b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso  l'atto
o il provvedimento eventualmente  impugnato,  e  la  data  della  sua
notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; 
    c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si
fonda  il  ricorso,  l'indicazione  dei  mezzi   di   prova   e   dei
provvedimenti chiesti al giudice; 
    d) la sottoscrizione del ricorrente,  se  esso  sta  in  giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale. 

                               Art. 41 

            Notificazione del ricorso e suoi destinatari 

    1.  Le  domande  si  introducono   con   ricorso   al   tribunale
amministrativo regionale competente. 
    2. Qualora sia proposta azione di annullamento  il  ricorso  deve
essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione
che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei  controinteressati
che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto  dalla
legge,  decorrente  dalla  notificazione,   comunicazione   o   piena
conoscenza, ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto  il  termine
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla
legge.  Qualora  sia  proposta  azione  di  condanna,  anche  in  via
autonoma,  il  ricorso  e'   notificato   altresi'   agli   eventuali
beneficiari dell'atto illegittimo, ai  sensi  dell'articolo  102  del
codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede  ai  sensi
dell'articolo 49. 
    3.   La   notificazione   dei   ricorsi   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo  le  norme  vigenti
per la difesa in giudizio delle stesse. 
    4. Quando la notificazione del  ricorso  nei  modi  ordinari  sia
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare  in
giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnato
il ricorso puo' disporre, su richiesta di parte, che la notificazione
sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. 
    5. Il termine per la notificazione del ricorso  e'  aumentato  di
trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro  Stato
d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa. 

                               Art. 42 

            Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale 

    1. Le parti resistenti e  i  controinteressati  possono  proporre
domande il cui interesse sorge in dipendenza della  domanda  proposta
in via principale, a mezzo di  ricorso  incidentale.  Il  ricorso  si
propone nel termine di  sessanta  giorni  decorrente  dalla  ricevuta
notificazione del ricorso principale. Per i soggetti  intervenuti  il
termine decorre  dall'effettiva  conoscenza  della  proposizione  del
ricorso principale. 
    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi  dell'articolo  41
alle  controparti  personalmente   o,   se   costituite,   ai   sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i  contenuti  di
cui all'articolo 40  ed  e'  depositato  nei  termini  e  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 45. 
    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti
nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46. 
    4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice
competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con
il ricorso incidentale sia devoluta  alla  competenza  del  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma,  ovvero  alla
competenza funzionale di un tribunale  amministrativo  regionale,  ai
sensi dell'articolo  14;  in  tal  caso  la  competenza  a  conoscere
dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, ovvero  al  tribunale  amministrativo  regionale
avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14. 
    5. Nelle controversie in  cui  si  faccia  questione  di  diritti
soggettivi le  domande  riconvenzionali  dipendenti  da  titoli  gia'
dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le  modalita'  di
cui al presente articolo. 

                               Art. 43 

                           Motivi aggiunti 

    1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con
motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte,
ovvero domande nuove purche' connesse  a  quelle  gia'  proposte.  Ai
motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi
compresa quella relativa ai termini. 
    2. Le notifiche alle controparti costituite  avvengono  ai  sensi
dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 
    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e'  stata  proposta  con
ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il  giudice  provvede
alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70. 

                               Art. 44 

               Vizi del ricorso e della notificazione 

    1. Il ricorso e' nullo: 
    a) se manca la sottoscrizione; 
    b)  se,  per  l'inosservanza   delle   altre   norme   prescritte
nell'articolo  40,  vi  e'  incertezza  assoluta  sulle   persone   o
sull'oggetto della domanda. 
    2.  Se  il  ricorso  contiene  irregolarita',  il  collegio  puo'
ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. 
    3.  La  costituzione  degli  intimati  sana  la  nullita'   della
notificazione del ricorso, salvi i  diritti  acquisiti  anteriormente
alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2. 
    4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e  il  destinatario
non si costituisca in giudizio, il giudice, se  ritiene  che  l'esito
negativo della notificazione  dipenda  da  causa  non  imputabile  al
notificante,  fissa  al  ricorrente   un   termine   perentorio   per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 

                               Art. 45 

         Deposito del ricorso e degli altri atti processuali 

    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a  preventiva
notificazione  sono  depositati  nella  segreteria  del  giudice  nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal  momento  in  cui
l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche  per
il destinatario. I termini di cui al presente  comma  sono  aumentati
nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 
    2. E' fatta salva  la  facolta'  della  parte  di  effettuare  il
deposito dell'atto, anche se non ancora  pervenuto  al  destinatario,
sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per
il notificante. 
    3. La parte che si avvale della facolta' di cui  al  comma  2  e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la
notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In
assenza di tale prova le domande introdotte con  l'atto  non  possono
essere esaminate. 
    4. La mancata produzione, da parte del  ricorrente,  della  copia
del provvedimento impugnato e della  documentazione  a  sostegno  del
ricorso non implica decadenza. 

                               Art. 46 

                  Costituzione delle parti intimate 

    1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei  propri
confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate  possono
costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare  i  mezzi  di
prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 
    2. L'amministrazione,  nel  termine  di  cui  al  comma  1,  deve
produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli  atti  e  i
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,  quelli  in  esso
citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 
    3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione  alle
parti costituite a cura della segreteria. 
    4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei  casi
e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5. 

                               Art. 47 

Ripartizione  delle   controversie   tra   tribunali   amministrativi
                    regionali e sezioni staccate 

    1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai  criteri
di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato  presso
la  segreteria  della  sezione  staccata.  Fuori  dei  casi  di   cui
all'articolo 14,  non  e'  considerata  questione  di  competenza  la
ripartizione  delle   controversie   tra   tribunale   amministrativo
regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata. 
    2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che  il  ricorso
debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale  con  sede
nel capoluogo anziche' dalla  sezione  staccata,  o  viceversa,  deve
eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto  depositato
non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine  di  cui  articolo
46, comma 1. Il presidente  del  tribunale  amministrativo  regionale
provvede sulla eccezione  con  ordinanza  motivata  non  impugnabile,
udite le parti che ne facciano  richiesta.  Se  sono  state  disposte
misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9. 
    3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del  comma  2,  alla
ripartizione di cui al presente articolo non  si  applica  l'articolo
15. 

                               Art. 48 

  Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario 

    1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto  ricorso
straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199,  proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi  al  tribunale  amministrativo
regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio  di  sessanta
giorni dal  ricevimento  dell'atto  di  opposizione,  deposita  nella
relativa segreteria  l'atto  di  costituzione  in  giudizio,  dandone
avviso mediante notificazione alle altre parti. 
    2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede  straordinaria
perdono efficacia alla scadenza del  sessantesimo  giorno  successivo
alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio  previsto
dal  comma  1.  Il  ricorrente  puo'  comunque  riproporre  l'istanza
cautelare al tribunale amministrativo regionale. 
    3.  Qualora  l'opposizione  sia   inammissibile,   il   tribunale
amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. 

                               Art. 49 

                  Integrazione del contraddittorio 

    1. Quando il ricorso sia stato proposto solo  contro  taluno  dei
controinteressati, il presidente o il collegio ordina  l'integrazione
del contraddittorio nei confronti degli altri. 
    2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in
cui  il  ricorso  sia  manifestamente  irricevibile,   inammissibile,
improcedibile o infondato; in tali  casi  il  collegio  provvede  con
sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74. 
    3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del  contraddittorio,
fissa il relativo termine, indicando le parti  cui  il  ricorso  deve
essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono  i  presupposti,
la notificazione per pubblici proclami prescrivendone  le  modalita'.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e'  tempestivamente
notificato e depositato, il giudice provvede ai  sensi  dell'articolo
35. 
    4. I soggetti nei cui confronti e' integrato  il  contraddittorio
ai sensi del comma 1 non sono  pregiudicati  dagli  atti  processuali
anteriormente compiuti. 

                               Art. 50 

                   Intervento volontario in causa 

    1. L'intervento e' proposto con atto diretto  al  giudice  adito,
recante l'indicazione delle  generalita'  dell'interveniente.  L'atto
deve contenere le ragioni su cui si  fonda,  con  la  produzione  dei
documenti  giustificativi,  e  deve  essere  sottoscritto  ai   sensi
dell'articolo 40, comma 1, lettera d). 
    2. L'atto di intervento e' notificato  alle  altre  parti  ed  e'
depositato nei termini di  cui  all'articolo  45;  nei  confronti  di
quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice
di procedura civile. 
    3. Il deposito dell'atto di intervento di  cui  all'articolo  28,
comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. 

                               Art. 51 

                  Intervento per ordine del giudice 

    1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo  28,
comma 3,  ordina  alla  parte  di  chiamare  il  terzo  in  giudizio,
indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 
    2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita'
di cui all'articolo 46. Si applica  l'articolo  49,  comma  3,  terzo
periodo. 

                             Sezione II 

          Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini 

                               Art. 52 

              Termini e forme speciali di notificazione 

    1. I termini assegnati dal  giudice,  salva  diversa  previsione,
sono perentori. 
    2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso  o
di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo
idoneo,  compresi  quelli  per  via  telematica  o  fax,   ai   sensi
dell'articolo 151 del codice di procedura civile. 
    3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine  fissato  dalla
legge o dal giudice per l'adempimento  e'  prorogato  di  diritto  al
primo giorno seguente non festivo. 
    4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza  e'  anticipata
al giorno antecedente non festivo. 
    5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai  termini  che
scadono nella giornata del sabato. 

                               Art. 53 

                      Abbreviazione dei termini 

    1. Nei casi d'urgenza,  il  presidente  del  tribunale  puo',  su
istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini  previsti  dal
presente  codice  per  la  fissazione  di  udienze  o  di  camere  di
consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i  termini
per le difese della relativa fase. 
    2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla
domanda, e' notificato, a cura  della  parte  che  lo  ha  richiesto,
all'amministrazione  intimata  e  ai  controinteressati;  il  termine
abbreviato  comincia  a  decorrere  dall'avvenuta  notificazione  del
decreto. 

                               Art. 54 

  Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini 

    1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su  richiesta
di parte,  puo'  essere  eccezionalmente  autorizzata  dal  collegio,
assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti
al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine  di
legge risulta estremamente difficile. 
    2. I termini  processuali  sono  sospesi  dal  1°  agosto  al  15
settembre di ciascun anno. 
    3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica
al procedimento cautelare. 

                              Titolo II 

                       Procedimento cautelare 

                               Art. 55 

                     Misure cautelari collegiali 

    1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio  grave  e
irreparabile durante il tempo necessario a  giungere  alla  decisione
sul  ricorso,  chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari,  compresa
l'ingiunzione a pagare una somma in via  provvisoria,  che  appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente  gli
effetti della decisione sul ricorso, il  collegio  si  pronuncia  con
ordinanza emessa in camera di consiglio. 
    2. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino
effetti irreversibili, il collegio puo' disporre  la  prestazione  di
una  cauzione,  anche  mediante  fideiussione,  cui  subordinare   la
concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o  il
diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare  attenga  a  diritti  fondamentali  della
persona o ad  altri  beni  di  primario  rilievo  costituzionale.  Il
provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo  di
prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita. 
    3. La domanda cautelare puo' essere proposta con  il  ricorso  di
merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. 
    4.  La  domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'   non   e'
presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo  che
essa debba essere fissata d'ufficio. 
    5. Sulla domanda cautelare  il  collegio  pronuncia  nella  prima
camera   di   consiglio   successiva   al   ventesimo   giorno    dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione
e, altresi', al decimo giorno dal  deposito  del  ricorso.  Le  parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio. 
    6. Ai  fini  del  giudizio  cautelare,  se  la  notificazione  e'
effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,  se  non  e'
ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare  la  data
di   perfezionamento    della    notificazione    producendo    copia
dell'attestazione di consegna  del  servizio  di  monitoraggio  della
corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova
contraria. 
    7. Nella camera di consiglio le parti  possono  costituirsi  e  i
difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La  trattazione  si
svolge oralmente e in modo sintetico. 
    8.  Il  collegio,  per  gravi  ed   eccezionali   ragioni,   puo'
autorizzare la produzione in camera di consiglio  di  documenti,  con
consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione. 
    9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine  alla  valutazione  del
pregiudizio allegato e indica i profili che, ad  un  sommario  esame,
inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. 
    10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare,  se
ritiene  che  le   esigenze   del   ricorrente   siano   apprezzabili
favorevolmente  e   tutelabili   adeguatamente   con   la   sollecita
definizione del giudizio nel merito, fissa con  ordinanza  collegiale
la data di discussione del ricorso nel  merito.  Nello  stesso  senso
puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando  sulle  ragioni  per
cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso,  la  pronuncia   di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza  di
merito. 
    11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la
data di discussione del  ricorso  nel  merito.  In  caso  di  mancata
fissazione dell'udienza,  il  Consiglio  di  Stato,  se  conferma  in
appello la misura cautelare, dispone che il tribunale  amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A  tal
fine l'ordinanza e'  trasmessa  a  cura  della  segreteria  al  primo
giudice. 
    12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio  adotta,
su istanza di parte, i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la
completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio. 
    13. Il giudice adito  puo'  disporre  misure  cautelari  solo  se
ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli  13
e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6. 

                               Art. 56 

                    Misure cautelari monocratiche 

    1. Prima della trattazione della domanda cautelare da  parte  del
collegio, in caso  di  estrema  gravita'  ed  urgenza,  tale  da  non
consentire neppure la  dilazione  fino  alla  data  della  camera  di
consiglio, il  ricorrente  puo',  con  la  domanda  cautelare  o  con
distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al  presidente
del tribunale  amministrativo  regionale,  o  della  sezione  cui  il
ricorso e' assegnato, di disporre misure  cautelari  provvisorie.  La
domanda  cautelare  e'  improcedibile  finche'  non   e'   presentata
l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba
essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla  domanda  solo
se ritiene la  competenza  del  tribunale  amministrativo  regionale,
altrimenti rimette le parti al collegio per i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 55, comma 13. 
    2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che  la
notificazione del ricorso  si  sia  perfezionata  nei  confronti  dei
destinatari  o  almeno  della   parte   pubblica   e   di   uno   dei
controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La
notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax.
Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza  cautelare  non
consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni,  per
cause non imputabili  al  ricorrente,  il  presidente  puo'  comunque
provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto  necessario
il  presidente,  fuori  udienza  e  senza  formalita',  sente,  anche
separatamente,  le  parti  che  si  siano  rese   disponibili   prima
dell'emanazione del decreto. 
    3. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare  derivino
effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la  concessione
o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione,  determinata  con  riguardo  all'entita'
degli effetti irreversibili che possono prodursi per  le  parti  e  i
terzi. 
    4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la  camera
di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento
e' efficace sino a  detta  camera  di  consiglio.  Il  decreto  perde
efficacia se il collegio non provvede sulla domanda  cautelare  nella
camera di consiglio di cui  al  periodo  precedente.  Fino  a  quando
conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su
istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 
    5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo
del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il  ricorso  non
viene  notificato  per  via  ordinaria  entro  cinque  giorni   dalla
richiesta delle misure cautelari provvisorie. 

                               Art. 57 

                  Spese del procedimento cautelare 

    1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il  giudice  provvede
sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle  spese  conserva
efficacia anche dopo la sentenza che  definisce  il  giudizio,  salvo
diversa statuizione espressa nella sentenza. 

                               Art. 58 

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e  riproposizione
                  della domanda cautelare respinta 

    1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o
chiedere  la  revoca  o  la  modifica  del  provvedimento   cautelare
collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano
fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente  al
provvedimento cautelare. In tale  caso,  l'istante  deve  fornire  la
prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 
    2. La revoca puo' essere  altresi'  richiesta  nei  casi  di  cui
all'articolo 395 del codice di procedura civile. 

                               Art. 59 

                  Esecuzione delle misure cautelari 

    1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto
o in parte, l'interessato, con istanza  motivata  e  notificata  alle
altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo  regionale  le
opportune misure attuative. Il tribunale esercita i  poteri  inerenti
al giudizio di ottemperanza di  cui  al  Titolo  I  del  Libro  IV  e
provvede sulle spese. La liquidazione delle spese  operata  ai  sensi
del presente comma prescinde da quella  conseguente  al  giudizio  di
merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. 

                               Art. 60 

       Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare 

    1. In sede di decisione della domanda  cautelare,  purche'  siano
trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del  ricorso,
il  collegio,  accertata  la  completezza   del   contraddittorio   e
dell'istruttoria,  sentite  sul  punto  le  parti  costituite,   puo'
definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza  in  forma
semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre
motivi aggiunti, ricorso incidentale  o  regolamento  di  competenza,
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende
proporre regolamento di competenza o  di  giurisdizione,  il  giudice
assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano  i
presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o
il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti,  ricorso
incidentale, regolamento di competenza o  di  giurisdizione  e  fissa
contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 

                               Art. 61 

                Misure cautelari anteriori alla causa 

    1. In caso  di  eccezionale  gravita'  e  urgenza,  tale  da  non
consentire neppure la previa notificazione del ricorso e  la  domanda
di  misure  cautelari  provvisorie  con  decreto  presidenziale,   il
soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per  l'adozione
delle misure interinali e  provvisorie  che  appaiono  indispensabili
durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito
e della domanda cautelare in corso di causa. 
    2.  L'istanza,  notificata  con  le  forme  prescritte   per   la
notificazione del ricorso, si propone  al  presidente  del  tribunale
amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente  o
un magistrato da lui delegato,  accertato  il  perfezionamento  della
notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite,  ove
necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione
puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora  l'esigenza
cautelare  non  consenta  l'accertamento  del  perfezionamento  delle
notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il  presidente
puo'  comunque  provvedere,  fatto  salvo  il  potere  di  revoca  da
esercitare nelle forme di cui  all'articolo  56,  comma  4,  terzo  e
quarto periodo. 
    3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio. 
    4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile;  tuttavia
la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito
con le forme delle domande cautelari in corso di causa. 
    5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente
alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del  provvedimento
cautelare emanato ai sensi del  presente  articolo  derivino  effetti
irreversibili il presidente  puo'  disporre  la  prestazione  di  una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione
della  misura  cautelare.  Il  provvedimento  di  accoglimento  perde
comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua  emanazione  non
venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non  sia
depositato nei successivi  cinque  giorni  corredato  da  istanza  di
fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai  sensi  del
presente articolo perde effetto con il  decorso  di  sessanta  giorni
dalla sua emissione, dopo di che  restano  efficaci  le  sole  misure
cautelari che siano confermate o  disposte  in  corso  di  causa.  Il
provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma,  fino  a  quando
conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di
parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2. 
    6.  Per  l'attuazione  del  provvedimento  cautelare  e  per   la
pronuncia in ordine alle  spese  si  applicano  le  disposizioni  sui
provvedimenti cautelari in corso di causa. 
    7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai
giudizi in grado di appello. 

                               Art. 62 

                          Appello cautelare 

    1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al  Consiglio
di  Stato,  da  proporre  nel  termine   di   trenta   giorni   dalla
notificazione dell'ordinanza, ovvero di  sessanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione. 
    2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo  45,  e'
deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano
gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 
    3. L'ordinanza di accoglimento che dispone  misure  cautelari  e'
trasmessa a cura  della  segreteria  al  primo  giudice,  anche  agli
effetti dell'articolo 55, comma 11. 
    4. Nel giudizio di cui al presente  articolo  e'  rilevata  anche
d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma  2,
13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4,  e  55,  comma  13.  Se  rileva  la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42,  comma  4,  e  55,
comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone  la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,
comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo  15,
comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,
comma 9. 

                             Titolo III 

               Mezzi di prova e attivita' istruttoria 

                               Capo I 

                           Mezzi di prova 

                               Art. 63 

                           Mezzi di prova 

    1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico,  il  giudice
puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. 
    2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche  a  terzi  di
esibire in giudizio i documenti o quanto  altro  ritenga  necessario,
secondo il disposto degli articoli  210  e  seguenti  del  codice  di
procedura  civile;  puo'  altresi'  disporre  l'ispezione  ai   sensi
dell'articolo 118 dello stesso codice. 
    3. Su istanza  di  parte  il  giudice  puo'  ammettere  la  prova
testimoniale, che e' sempre assunta in forma  scritta  ai  sensi  del
codice di procedura civile. 
    4.  Qualora  reputi  necessario   l'accertamento   di   fatti   o
l'acquisizione di valutazioni che richiedono  particolari  competenze
tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una  verificazione
ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica. 
    5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri  mezzi
di  prova  previsti  dal  codice   di   procedura   civile,   esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento. 

                               Capo II 

                 Ammissione e assunzione delle prove 

                               Art. 64 

           Disponibilita', onere e valutazione della prova 

    1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che
siano  nella  loro  disponibilita'  riguardanti  i  fatti   posti   a
fondamento delle domande e delle eccezioni. 
    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il  giudice  deve  porre  a
fondamento della decisione le prove proposte dalle  parti  nonche'  i
fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. 
    3. Il giudice  amministrativo  puo'  disporre,  anche  d'ufficio,
l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere
che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione. 
    4. Il giudice deve valutare le  prove  secondo  il  suo  prudente
apprezzamento e puo' desumere argomenti di  prova  dal  comportamento
tenuto dalle parti nel corso del processo. 

                               Art. 65 

               Istruttoria presidenziale e collegiale 

    1. Il presidente della sezione o un magistrato  da  lui  delegato
adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti  necessari  per
assicurare la completezza dell'istruttoria. 
    2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede
con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la  data  della
successiva udienza di trattazione del  ricorso.  La  decisione  sulla
consulenza tecnica e  sulla  verificazione  e'  sempre  adottata  dal
collegio. 
    3.  Ove  l'amministrazione   non   provveda   al   deposito   del
provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46,
il presidente o un magistrato da  lui  delegato  ovvero  il  collegio
ordina, anche su istanza di parte,  l'esibizione  degli  atti  e  dei
documenti nel termine e nei modi opportuni. 

                               Art. 66 

                            Verificazione 

    1. Il collegio, quando dispone la  verificazione,  con  ordinanza
individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa
un termine per il suo compimento e per il  deposito  della  relazione
conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se
il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile  del  compimento
di tutte le operazioni. 
    2.  L'ordinanza  e'  comunicata  dalla  segreteria  all'organismo
verificatore. 
    3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il  collegio  puo'  disporre
che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo  delegato,
un anticipo sul compenso. 
    4. Terminata la verificazione, su istanza  dell'organismo  o  del
suo 
    delegato,  il  presidente  liquida  con   decreto   il   compenso
complessivamente 
    spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di
una delle 
    parti. Si applicano le tariffe stabilite  dalle  disposizioni  in
materia  di  spese  di  giustizia,  ovvero,  se   inferiori,   quelle
eventualmente   stabilite   per   i   servizi   resi   dall'organismo
verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio  il  Collegio
regola definitivamente il relativo onere. 

                               Art. 67 

                    Consulenza tecnica d'ufficio 

    1.  Con  l'ordinanza  con  cui  dispone  la  consulenza   tecnica
d'ufficio, il collegio nomina il  consulente,  formula  i  quesiti  e
fissa il termine entro cui il consulente  incaricato  deve  comparire
dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere  l'incarico  e
prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza  e'  comunicata
al consulente tecnico a cura della segreteria. 
    2.  Le  eventuali  istanze  di  astensione  e   ricusazione   del
consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro  il  termine  di
cui al comma 1 e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato
con decreto non impugnabile. 
    3. Il collegio, con la  stessa  ordinanza  di  cui  al  comma  1,
assegna termini successivi, prorogabili ai  sensi  dell'articolo  154
del codice di procedura civile, per: 
    a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo
compenso; 
    b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a  poter  assistere
alle operazioni del consulente  del  giudice  e  a  interloquire  con
questo, possono partecipare all'udienza e alla  camera  di  consiglio
ogni volta che e' presente il consulente del giudice per  chiarire  e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le  loro  osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche; 
    c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici; 
    d)  la  trasmissione  al  consulente  tecnico   d'ufficio   delle
eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; 
    e) il deposito in segreteria della relazione finale,  in  cui  il
consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni  e
delle conclusioni dei consulenti di  parte  e  prende  specificamente
posizione su di esse. 
    4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al  magistrato  a
tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  193
del codice di procedura civile. 
    5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio
e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66,
comma 4, primo e terzo periodo. 

                               Art. 68 

                Termini e modalita' dell'istruttoria 

    1. Il presidente o il magistrato delegato,  ovvero  il  collegio,
nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare
e ne determinano il luogo e il modo  dell'assunzione  applicando,  in
quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. 
    2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e'  delegato
uno dei componenti del collegio, il quale  procede  con  l'assistenza
del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario  comunica
alle parti almeno cinque giorni prima il giorno,  l'ora  e  il  luogo
delle operazioni. 
    3. Se  il  mezzo  istruttorio  deve  essere  eseguito  fuori  dal
territorio della  Repubblica,  la  richiesta  e'  formulata  mediante
rogatoria o per delega al console competente, ai sensi  dell'articolo
204 del codice di procedura civile. 
    4. Il segretario comunica alle parti l'avviso  che  l'istruttoria
disposta e' stata eseguita e che  i  relativi  atti  sono  presso  la
segreteria a loro disposizione. 

                               Art. 69 

          Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria 

    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina  di  altro
magistrato  che  debba   sostituirlo   in   qualche   atto   relativo
all'esecuzione  della  prova  e'  disposta  con   provvedimento   del
presidente, ancorche' la  delega  abbia  avuto  luogo  con  ordinanza
collegiale. 

                              Titolo IV 

            Riunione, discussione e decisione dei ricorsi 

                               Capo I 

                        Riunione dei ricorsi 

                               Art. 70 

                        Riunione dei ricorsi 

    1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la
riunione di ricorsi connessi. 

                               Capo II 

                             Discussione 

                               Art. 71 

                       Fissazione dell'udienza 

    1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere  chiesta
da  una  delle  parti  con  apposita  istanza,  non  revocabile,   da
presentare entro il termine massimo  di  un  anno  dal  deposito  del
ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. 
    2. La parte puo'  segnalare  l'urgenza  del  ricorso  depositando
istanza di prelievo. 
    3. Il presidente, decorso il termine per  la  costituzione  delle
altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. 
    4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e  la
proposizione  del  regolamento  di  competenza  non   precludono   la
fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del  ricorso,
anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine  di  cui
all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza  di
regolamento di competenza notificata ai sensi dello  stesso  articolo
15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino
alla decisione del regolamento di competenza. 
    5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio  di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in  giudizio.  Tale  termine  e'
ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza
di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione  autonoma
della domanda cautelare. 
    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta  giorni  prima
della data di udienza. 

                               Art. 72 

Priorita'  nella  trattazione  dei  ricorsi  vertenti   su   un'unica
                              questione 

    1.  Se  al  fine  della  decisione  della  controversia   occorre
risolvere una singola  questione  di  diritto,  anche  a  seguito  di
rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti  concordano  sui
fatti di causa,  il  presidente  fissa  con  priorita'  l'udienza  di
discussione. 
    2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di  cui
al comma 1, dispone con ordinanza  che  la  trattazione  della  causa
prosegua con le modalita' ordinarie. 

                               Art. 73 

                       Udienza di discussione 

    1. Le parti possono produrre documenti  fino  a  quaranta  giorni
liberi prima dell'udienza, memorie fino  a  trenta  giorni  liberi  e
presentare repliche fino a venti giorni liberi. 
    2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente. 
    3. Se ritiene di porre  a  fondamento  della  sua  decisione  una
questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone
atto  a  verbale.  Se  la  questione  emerge  dopo  il  passaggio  in
decisione, il giudice riserva quest'ultima e  con  ordinanza  assegna
alle parti un termine non superiore a trenta giorni per  il  deposito
di memorie. 

                               Art. 74 

                   Sentenze in forma semplificata 

    1. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la
manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   improcedibilita'   o
infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma
semplificata. La motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un
sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  ritenuto
risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. 

                              Capo III 

                            Deliberazione 

                               Art. 75 

                     Deliberazione del collegio 

    1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa. 
    2. La decisione puo' essere  differita  a  una  delle  successive
camere di consiglio. 

                               Art. 76 

                      Modalita' della votazione 

    1. Possono essere presenti in camera di  consiglio  i  magistrati
designati per l'udienza. 
    2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei
soli componenti del collegio. 
    3. Il presidente raccoglie  i  voti.  La  decisione  e'  presa  a
maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo
componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti
al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi  il  meno
anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 
    4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma 2,
del codice di procedura civile e gli articoli 114,  quarto  comma,  e
118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice  di
procedura civile. 

                              Titolo V 

                       Incidenti nel processo 

                               Capo I 

                         Incidente di falso 

                               Art. 77 

                          Querela di falso 

    1. Chi deduce la falsita' di un documento deve  provare  che  sia
stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione  di
un termine entro cui possa proporla innanzi  al  tribunale  ordinario
competente. 
    2. Qualora la controversia possa essere decisa  indipendentemente
dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia
sulla controversia. 
    3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso  e'
depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza  del
termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente  fissa
l'udienza di discussione. 
    4. Proposta la querela, il collegio sospende  la  decisione  fino
alla definizione del giudizio di falso. 

                               Art. 78 

         Deposito della sentenza resa sulla querela di falso 

    1. Definito il giudizio di falso, la  parte  che  ha  dedotto  la
falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria. 
    2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita  la
copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo  passaggio
in giudicato. 

                               Capo II 

               Sospensione e interruzione del processo 

                               Art. 79 

               Sospensione e interruzione del processo 

    1. La sospensione del processo  e'  disciplinata  dal  codice  di
procedura  civile,  dalle  altre  leggi  e  dal  diritto  dell'Unione
europea. 
    2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni
del codice di procedura civile. 
    3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo  295
del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e'  deciso
in camera di consiglio. 

                               Art. 80 

    Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto 

    1. In caso di sospensione del giudizio, per la  sua  prosecuzione
deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta
giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della
sospensione. 
    2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui  confronti
si e' verificato l'evento  interruttivo  presenta  nuova  istanza  di
fissazione di udienza. 
    3. Se non avviene la  prosecuzione  ai  sensi  del  comma  2,  il
processo deve essere riassunto, a cura della  parte  piu'  diligente,
con apposito atto notificato a tutte  le  altre  parti,  nel  termine
perentorio di novanta  giorni  dalla  conoscenza  legale  dell'evento
interruttivo,  acquisita  mediante  dichiarazione,  notificazione   o
certificazione. 

                              Titolo VI 

                    Estinzione e improcedibilita' 

                               Art. 81 

                             Perenzione 

    1. Il ricorso si considera perento se nel corso di  un  anno  non
sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine  non  decorre  dalla
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche'
non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo
82. 

                               Art. 82 

              Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali 

    1. Dopo il decorso di cinque anni  dalla  data  di  deposito  del
ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso
in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare  nuova
istanza di fissazione di udienza, sottoscritta  dalla  parte  che  ha
rilasciato la procura di cui all'articolo 24  e  dal  suo  difensore,
entro centottanta giorni dalla  data  di  ricezione  dell'avviso.  In
difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento. 
    2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma  1,  e'  comunicato
alle parti l'avviso di fissazione  dell'udienza  di  discussione  nel
merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in
udienza a mezzo  del  proprio  difensore,  di  avere  interesse  alla
decisione;  altrimenti  e'  dichiarato  perento  dal  presidente  del
collegio con decreto. 

                               Art. 83 

                      Effetti della perenzione 

    1. La perenzione opera di diritto e puo'  essere  rilevata  anche
d'ufficio.  Ciascuna  delle  parti  sopporta  le  proprie  spese  nel
giudizio. 

                               Art. 84 

                              Rinuncia 

    1. La parte puo' rinunciare al ricorso  in  ogni  stato  e  grado
della  controversia,  mediante  dichiarazione  sottoscritta  da  essa
stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso
la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata
nel relativo verbale. 
    2. Il rinunciante deve pagare le spese degli  atti  di  procedura
compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a  ogni  circostanza,
ritenga di compensarle. 
    3. La rinuncia deve essere notificata  alle  altre  parti  almeno
dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla
prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. 
    4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai  commi  precedenti
il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo
la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti
argomenti  di  prova  della  sopravvenuta  carenza  d'interesse  alla
decisione della causa. 

                               Art. 85 

       Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita' 

    1. L'estinzione  e  l'improcedibilita'  di  cui  all'articolo  35
possono essere  pronunciate  con  decreto  dal  presidente  o  da  un
magistrato da lui delegato. 
    2.  Il  decreto  e'  depositato  in  segreteria,   che   ne   da'
comunicazione alle parti costituite. 
    3. Nel termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione  ciascuna
delle parti costituite puo' proporre  opposizione  al  collegio,  con
atto notificato a tutte le altre parti. 
    4. Il giudizio di opposizione si svolge  ai  sensi  dell'articolo
87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di  accoglimento
dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. 
    5.  In  caso  di  rigetto,  le  spese   sono   poste   a   carico
dell'opponente  e  vengono  liquidate  dal  collegio   nella   stessa
ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. 
    6.  L'ordinanza  e'  depositata  in  segreteria,   che   ne   da'
comunicazione alle parti costituite. 
    7. Avverso l'ordinanza che decide  sull'opposizione  puo'  essere
proposto appello. 
    8. Il giudizio di appello procede secondo le regole  ordinarie  e
l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'. 
    9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza
se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione. 

                             Titolo VII 

    Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice 

                               Art. 86 

                     Procedimento di correzione 

    1. Ove  occorra  correggere  omissioni  o  errori  materiali,  la
domanda per la correzione deve essere  proposta  al  giudice  che  ha
emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle  parti,
dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. 
    2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda  di  correzione
pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. 
    3.  La  correzione  si  effettua  a  margine  o   in   calce   al
provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza
che l'ha disposta. 

                             Titolo VIII 

                               Udienze 

                               Art. 87 

       Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio 

    1. Le udienze sono pubbliche a pena  di  nullita',  salvo  quanto
previsto dal comma 2. 
    2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si  trattano  in
camera di consiglio: 
    a) i giudizi cautelari e  quelli  relativi  all'esecuzione  delle
misure cautelari collegiali; 
    b) il giudizio in materia di silenzio; 
    c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
    d) i giudizi di ottemperanza; 
    e)  i  giudizi  in  opposizione  ai   decreti   che   pronunciano
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 
    3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi  di
cui alla lettera a),  tutti  i  termini  processuali  sono  dimezzati
rispetto a quelli  del  processo  ordinario,  tranne  quelli  per  la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei
motivi aggiunti. La camera di consiglio  e'  fissata  d'ufficio  alla
prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente  dalla
scadenza del termine di  costituzione  delle  parti  intimate.  Nella
camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 
    4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce  motivo  di
nullita' della decisione. 

                              Titolo IX 

                              Sentenza 

                               Art. 88 

                      Contenuto della sentenza 

    1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e  reca
l'intestazione < < Repubblica italiana > > . 
    2. Essa deve contenere: 
    a) l'indicazione del  giudice  adito  e  del  collegio  che  l'ha
pronunciata; 
    b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; 
    c) le domande; 
    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto  della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; 
    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; 
    f)  l'ordine  che  la  decisione  sia   eseguita   dall'autorita'
amministrativa; 
    g) l'indicazione del  giorno,  mese,  anno  e  luogo  in  cui  la
decisione e' pronunciata; 
    h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. 
    3. Si applica l'articolo 118, comma  3,  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile. 
    4. Se il presidente non puo'  sottoscrivere  per  morte  o  altro
impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu'  anziano
del collegio,  purche'  prima  della  sottoscrizione  sia  menzionato
l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza  per
morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del  solo
presidente,  purche'  prima  della  sottoscrizione   sia   menzionato
l'impedimento. 

                               Art. 89 

            Pubblicazione e comunicazione della sentenza 

    1.   La   sentenza   deve   essere   redatta   non    oltre    il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 
    2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo  la  sua
sottoscrizione, e' immediatamente  resa  pubblica  mediante  deposito
nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 
    3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi
appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione
alle parti costituite. 

                               Art. 90 

                     Pubblicita' della sentenza 

    1. Qualora la pubblicita'  della  sentenza  possa  contribuire  a
riparare il danno, compreso quello derivante per  effetto  di  quanto
previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il  giudice,
su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese  del  soccombente,
mediante inserzione  per  estratto,  ovvero  mediante  comunicazione,
nelle  forme  specificamente  indicate,  in  una   o   piu'   testate
giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet  da  lui
designati. Se l'inserzione non  avviene  nel  termine  stabilito  dal
giudice, puo' procedervi la parte  a  favore  della  quale  e'  stata
disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato. 

                             LIBRO TERZO 

                            IMPUGNAZIONI 

                              Titolo I 

                      Impugnazioni in generale 

                               Art. 91 

                        Mezzi di impugnazione 

    1. I mezzi di impugnazione  delle  sentenze  sono  l'appello,  la
revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione. 

                               Art. 92 

                     Termini per le impugnazioni 

    1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge, le impugnazioni si propongono  con  ricorso  e  devono  essere
notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni  decorrenti
dalla notificazione della sentenza. 
    2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6  del
primo comma dell'articolo 395 del codice di  procedura  civile  e  di
opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine  di
cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo  o
la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento  o  e'
passata in giudicato la sentenza di cui  al  numero  6  del  medesimo
articolo 395. 
    3. In difetto della notificazione della sentenza,  l'appello,  la
revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395  del  codice  di
procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati
entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 
    4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  quando  la
parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto
conoscenza del processo a causa della nullita' del  ricorso  o  della
sua notificazione. 
    5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma  3,  l'ordinanza
cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso  anche  sulla
competenza  e'   appellabile   ai   sensi   dell'articolo   62.   Non
costituiscono  decisione  implicita  sulla  competenza  le  ordinanze
istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo  36,  comma  1,  ne'
quelle  che  disattendono  l'istanza  cautelare   senza   riferimento
espresso alla questione di  competenza.  La  sentenza  che,  in  modo
implicito o esplicito, ha pronunciato sulla  competenza  insieme  col
merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi
1, 3 e 4. 

                               Art. 93 

              Luogo di notificazione dell'impugnazione 

    1.  L'impugnazione  deve  essere   notificata   nella   residenza
dichiarata  o  nel  domicilio  eletto  dalla   parte   nell'atto   di
notificazione della sentenza o, in difetto,  presso  il  difensore  o
nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il  giudizio  e
risultante dalla sentenza. 
    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il
domiciliatario  si  e'  trasferito  senza  notificare   una   formale
comunicazione  alle  altre  parti,  la  parte  che  intende  proporre
l'impugnazione  puo'   presentare   al   presidente   del   tribunale
amministrativo regionale o al  presidente  del  Consiglio  di  Stato,
secondo il giudice adito con  l'impugnazione,  un'istanza,  corredata
dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di  un
termine perentorio per il completamento della notificazione o per  la
rinnovazione dell'impugnazione. 

                               Art. 94 

                     Deposito delle impugnazioni 

    1. Nei giudizi di appello, di revocazione  e  di  opposizione  di
terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del  giudice
adito,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta   giorni   dall'ultima
notificazione ai sensi dell'articolo  45,  unitamente  ad  una  copia
della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 

                               Art. 95 

                 Parti del giudizio di impugnazione 

    1.   L'impugnazione   deve   essere   notificata,   nelle   cause
inscindibili, a tutte le parti in causa e,  negli  altri  casi,  alle
parti che hanno interesse a contraddire. 
    2.   L'impugnazione   deve   essere   notificata   a   pena    di
inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno  una
delle parti interessate a contraddire. 
    3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti  di  tutte
le parti di cui al comma 1,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione  deve
essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione. 
    4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile  se  nessuna  delle
parti  provvede  all'integrazione  del  contraddittorio  nel  termine
fissato dal giudice. 
    5. Il Consiglio di Stato,  se  riconosce  che  l'impugnazione  e'
manifestamente   irricevibile,   inammissibile,    improcedibile    o
infondata, puo'  non  ordinare  l'integrazione  del  contraddittorio,
quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa. 
    6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma
1. 

                               Art. 96 

              Impugnazioni avverso la medesima sentenza 

    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la  stessa
sentenza devono essere riunite in un solo processo. 
    2. Possono essere proposte  impugnazioni  incidentali,  ai  sensi
degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. 
    3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del  codice
di procedura civile puo' essere  rivolta  contro  qualsiasi  capo  di
sentenza e deve essere proposta dalla  parte  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione della sentenza o, se  anteriore,  entro  sessanta
giorni  dalla  prima  notificazione  nei  suoi  confronti  di   altra
impugnazione. 
    4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo
334 del codice di procedura civile  possono  essere  impugnati  anche
capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione  principale
e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione  incidentale  perde  ogni
efficacia. 
    5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del  codice
di procedura civile deve essere proposta dalla parte  entro  sessanta
giorni dalla data in cui si e' perfezionata  nei  suoi  confronti  la
notificazione dell'impugnazione principale e  depositata,  unitamente
alla prova dell'avvenuta notificazione, entro dieci giorni. 
    6. In caso di mancata riunione di piu'  impugnazioni  ritualmente
proposte contro  la  stessa  sentenza,  la  decisione  di  una  delle
impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre. 

                               Art. 97 

               Intervento nel giudizio di impugnazione 

    1. Puo'  intervenire  nel  giudizio  di  impugnazione,  con  atto
notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse. 

                               Art. 98 

                          Misure cautelari 

    1.  Salvo  quanto  disposto   dall'articolo   111,   il   giudice
dell'impugnazione puo',  su  istanza  di  parte,  valutati  i  motivi
proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un  danno  grave  e
irreparabile,  disporre  la   sospensione   dell'esecutivita'   della
sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari,  con
ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 
    2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10,
56 e 57. 

                               Art. 99 

                  Deferimento all'adunanza plenaria 

    1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto
di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a
contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle
parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso  all'esame  dell'adunanza
plenaria. 
    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio  di  Stato,
su richiesta delle parti  o  d'ufficio,  puo'  deferire  all'adunanza
plenaria qualunque ricorso, per risolvere  questioni  di  massima  di
particolare    importanza    ovvero    per     dirimere     contrasti
giurisprudenziali. 
    3. Se la sezione cui e'  assegnato  il  ricorso  ritiene  di  non
condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria,
rimette a quest'ultima, con  ordinanza  motivata,  la  decisione  del
ricorso. 
    4. L'adunanza plenaria decide l'intera  controversia,  salvo  che
ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire  per  il
resto il giudizio alla sezione remittente. 
    5. Se ritiene che la  questione  e'  di  particolare  importanza,
l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio  di  diritto
nell'interesse  della  legge  anche  quando   dichiara   il   ricorso
irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione  del
giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza  plenaria  non  ha
effetto sulla sentenza impugnata. 

                              Titolo II 

                               Appello 

                              Art. 100 

Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali 

    1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali  e'
ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando  la  competenza
del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione  siciliana
per  gli  appelli  proposti  contro   le   sentenze   del   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia. 

                              Art. 101 

                  Contenuto del ricorso in appello 

    1.  Il  ricorso  in  appello  deve  contenere  l'indicazione  del
ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle  quali  e'
proposta l'impugnazione,  della  sentenza  che  si  impugna,  nonche'
l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi
della  sentenza  gravata,  le  conclusioni,  la  sottoscrizione   del
ricorrente se sta in giudizio personalmente oppure del difensore  con
indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata  anche
unitamente a quella per il giudizio di primo grado. 
    2. Si intendono rinunciate le domande e le  eccezioni  dichiarate
assorbite o non esaminate nella sentenza  di  primo  grado,  che  non
siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o,  per  le
parti diverse dall'appellante,  con  memoria  depositata  a  pena  di
decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio. 

                              Art. 102 

                 Legittimazione a proporre l'appello 

    1. Possono proporre appello  le  parti  fra  le  quali  e'  stata
pronunciata la sentenza di primo grado. 
    2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se  titolare  di
una posizione giuridica autonoma. 

                              Art. 103 

                   Riserva facoltativa di appello 

    1. Contro le sentenze non  definitive  e'  proponibile  l'appello
ovvero la riserva di appello, con atto notificato  entro  il  termine
per l'appello e depositato nei successivi  trenta  giorni  presso  la
segreteria del tribunale amministrativo regionale. 

                              Art. 104 

                     Nuove domande ed eccezioni 

    1. Nel giudizio di appello  non  possono  essere  proposte  nuove
domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3,  ne'  nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia  essere  chiesti
gli interessi e gli accessori maturati dopo  la  sentenza  impugnata,
nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. 
    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova  e  non  possono  essere
prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga
indispensabili ai fini della decisione della  causa,  ovvero  che  la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile. 
    3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga
a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio
di primo grado da  cui  emergano  vizi  degli  atti  o  provvedimenti
amministrativi impugnati. 

                              Art. 105 

                     Rimessione al primo giudice 

    1. Il Consiglio di Stato rimette la causa  al  giudice  di  primo
grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso
il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la  nullita'
della  sentenza,  o  riforma  la  sentenza  che   ha   declinato   la
giurisdizione o ha  pronunciato  sulla  competenza  o  ha  dichiarato
l'estinzione o la perenzione del giudizio. 
    2. Nei giudizi di appello contro i  provvedimenti  dei  tribunali
amministrativi regionali che hanno declinato la  giurisdizione  o  la
competenza si segue il procedimento in camera di  consiglio,  di  cui
all'articolo 87, comma 3. 
    3. In ogni caso in cui il Consiglio di Stato annulla la  sentenza
o l'ordinanza con rinvio della causa al giudice di  primo  grado,  si
applica l'articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione. 

                             Titolo III 

                             Revocazione 

                              Art. 106 

                         Casi di revocazione 

    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze  dei  tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di  Stato  sono  impugnabili
per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli  articoli  395  e
396 del codice di procedura civile. 
    2. La revocazione e' proponibile con ricorso dinanzi allo  stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
    3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi  regionali  la
revocazione e' ammessa se i motivi non  possono  essere  dedotti  con
l'appello. 

                              Art. 107 

   Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione 

    1. Contro la sentenza emessa nel  giudizio  di  revocazione  sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revocazione. 
    2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non puo' essere
impugnata per revocazione. 

                              Titolo IV 

                        Opposizione di terzo 

                              Art. 108 

                    Casi di opposizione di terzo 

    1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e  incompatibile,
puo'   fare   opposizione   contro   una   sentenza   del   tribunale
amministrativo regionale o del Consiglio  di  Stato  pronunciata  tra
altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando  pregiudica  i
suoi diritti o interessi legittimi. 
    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza,  quando  questa  sia  effetto  di  dolo  o
collusione a loro danno. 

                              Art. 109 

                             Competenza 

    1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice  che  ha
pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 
    2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo  grado,  il
terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo
nel giudizio di appello. Se l'opposizione  di  terzo  e'  gia'  stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara  improcedibile
e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un  termine  per
l'intervento  nel  giudizio  di  appello,  ai   sensi   del   periodo
precedente. 

                              Titolo V 

                       Ricorso per cassazione 

                              Art. 110 

                          Motivi di ricorso 

    1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro  le  sentenze  del
Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 

                               Art. 111 

                     Sospensione della sentenza 

    1. Il Consiglio  di  Stato  su  istanza  di  parte,  in  caso  di
eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della
sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. 

                            LIBRO QUARTO 

                    OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI 

                              Titolo I 

                      Giudizio di ottemperanza 

                              Art. 112 

         Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 

    1. I  provvedimenti  del  giudice  amministrativo  devono  essere
eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 
    2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta  per  conseguire
l'attuazione: 
    a)  delle  sentenze  del  giudice   amministrativo   passate   in
giudicato; 
    b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi
del giudice amministrativo; 
    c)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario,  al  fine  di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; 
    d)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri
provvedimenti ad esse equiparati per i  quali  non  sia  previsto  il
rimedio  dell'ottemperanza,  al  fine   di   ottenere   l'adempimento
dell'obbligo  della  pubblica  amministrazione  di  conformarsi  alla
decisione; 
    e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 
    3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento  di
somme  a  titolo  di  rivalutazione  e  interessi  maturati  dopo  il
passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento
dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione  o  elusione
del giudicato. 
    4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta  la
connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30,  comma  5,  nel
termine ivi stabilito. In tal caso il  giudizio  di  ottemperanza  si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. 
    5. Il ricorso di cui al presente articolo  puo'  essere  proposto
anche al fine di ottenere chiarimenti in  ordine  alle  modalita'  di
ottemperanza. 

                              Art. 113 

                      Giudice dell'ottemperanza 

    1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma
2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il  provvedimento  della
cui  ottemperanza  si  tratta;  la  competenza   e'   del   tribunale
amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in
appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto  dispositivo  e
conformativo dei provvedimenti di primo grado. 
    2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c),  d)  ed
e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso  la  sentenza  di
cui e' chiesta l'ottemperanza. 

                              Art. 114 

                            Procedimento 

    1. L'azione si propone, anche senza previa diffida,  con  ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si
tratta; l'azione si prescrive  con  il  decorso  di  dieci  anni  dal
passaggio in giudicato della sentenza. 
    2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza  di  cui
si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio  in
giudicato. 
    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 
    4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
    a) ordina l'ottemperanza,  prescrivendo  le  relative  modalita',
anche mediante la  determinazione  del  contenuto  del  provvedimento
amministrativo    o    l'emanazione    dello    stesso    in    luogo
dell'amministrazione; 
    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
giudicato; 
    c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in  giudicato
o  di  altri  provvedimenti,  determina   le   modalita'   esecutive,
considerando inefficaci gli atti emessi in violazione  o  elusione  e
provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; 
    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 
    e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non  sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta dal  resistente  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo  nell'esecuzione  del  giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo. 
    5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede
con ordinanza. 
    6. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
    7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il
giudice  fornisce   chiarimenti   in   ordine   alle   modalita'   di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 
    8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si  applicano  anche
alle impugnazioni avverso i  provvedimenti  giurisdizionali  adottati
dal giudice dell'ottemperanza. 
    9. I termini per la proposizione delle impugnazioni  sono  quelli
previsti nel Libro III. 

                              Art. 115 

Titolo  esecutivo  e   rilascio   di   estratto   del   provvedimento
                giurisdizionale con formula esecutiva 

    1. Le  pronunce  del  giudice  amministrativo  che  costituiscono
titolo esecutivo sono  spedite,  su  richiesta  di  parte,  in  forma
esecutiva. 
    2.  I  provvedimenti  emessi  dal  giudice   amministrativo   che
dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche
per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di
procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. 
    3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo
non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva. 

                              Titolo II 

       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 

                              Art. 116 

       Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 

    1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi  il  ricorso  e'  proposto  entro
trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49. 
    2. In pendenza di un giudizio cui  la  richiesta  di  accesso  e'
connessa, il ricorso di cui al  comma  1  puo'  essere  proposto  con
istanza  depositata  presso  la  segreteria  della  sezione  cui   e'
assegnato    il    ricorso    principale,    previa     notificazione
all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza  e'
decisa con ordinanza separatamente dal  giudizio  principale,  ovvero
con la sentenza che definisce il giudizio. 
    3. L'amministrazione puo' essere rappresentata  e  difesa  da  un
proprio dipendente a cio' autorizzato. 
    4.  Il  giudice  decide  con  sentenza  in  forma   semplificata;
sussistendone  i  presupposti,  ordina  l'esibizione  dei   documenti
richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni,
dettando, ove occorra, le relative modalita'. 
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai giudizi di impugnazione. 

                             Titolo III 

       Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione 

                              Art. 117 

                     Ricorsi avverso il silenzio 

    1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
diffida, con atto  notificato  all'amministrazione  e  ad  almeno  un
controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2. 
    2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata  e  in
caso  di  totale  o   parziale   accoglimento   il   giudice   ordina
all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore,  di
norma, a trenta giorni. 
    3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con  la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente  su  istanza
della parte interessata. 
    4. Il giudice conosce di tutte le questioni  relative  all'esatta
adozione del provvedimento richiesto, ivi  comprese  quelle  inerenti
agli atti del commissario. 
    5.  Se  nel  corso  del  giudizio  sopravviene  il  provvedimento
espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo
puo' essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il
rito  previsto  per  il  nuovo  provvedimento,  e  l'intero  giudizio
prosegue con tale rito. 
    6. Se l'azione di risarcimento del danno ai  sensi  dell'articolo
30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui  al  presente
articolo, il giudice puo' definire  con  il  rito  camerale  l'azione
avverso il silenzio e trattare  con  il  rito  ordinario  la  domanda
risarcitoria. 

                              Titolo IV 

                     Procedimento di ingiunzione 

                              Art. 118 

                         Decreto ingiuntivo 

    1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione  esclusiva  del
giudice amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi  di
natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del  Libro  IV
del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione  e'  competente  il
presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si  propone
con ricorso. 

                              Titolo V 

          Riti abbreviati relativi a speciali controversie 

                              Art. 119 

            Rito abbreviato comune a determinate materie 

    1. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: 
    a) i provvedimenti concernenti le  procedure  di  affidamento  di
pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 120 e seguenti; 
    b)  i  provvedimenti  adottati  dalle  Autorita'   amministrative
indipendenti, con  esclusione  di  quelli  relativi  al  rapporto  di
servizio con i propri dipendenti; 
    c) i provvedimenti relativi alle procedure di  privatizzazione  o
di dismissione di imprese o beni pubblici,  nonche'  quelli  relativi
alla costituzione, modificazione o soppressione di societa',  aziende
e istituzioni da parte degli enti locali; 
    d) i  provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri; 
    e) i provvedimenti  di  scioglimento  di  enti  locali  e  quelli
connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi; 
    f) i provvedimenti relativi alle procedure di  occupazione  e  di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita' e  i  provvedimenti  di  espropriazione  delle
invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
    g) i provvedimenti del Comitato  olimpico  nazionale  italiano  o
delle Federazioni sportive; 
    h) le ordinanze adottate in  tutte  le  situazioni  di  emergenza
dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; 
    i)  il  rapporto  di  lavoro  del  personale   dei   servizi   di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge
3 agosto 2007, n. 124; 
    l)  le  controversie  comunque  attinenti  alle  procedure  e  ai
provvedimenti della pubblica amministrazione in materia  di  impianti
di generazione di  energia  elettrica  di  cui  al  decreto  legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2003, n. 55, comprese  quelle  concernenti  la  produzione  di
energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza   termica
superiore a 400 MW  nonche'  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
    m) i provvedimenti della commissione centrale per la  definizione
e  applicazione  delle  speciali  misure   di   protezione,   recanti
applicazione, modifica e revoca delle speciali misure  di  protezione
nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia. 
    2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado,  quelli  per  la  notificazione  del  ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti,  nonche'
quelli di cui  all'articolo  62,  comma  1,  e  quelli  espressamente
disciplinati nel presente articolo. 
    3.  Salva   l'applicazione   dell'articolo   60,   il   tribunale
amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla   domanda
cautelare,  accertata  la  completezza  del  contraddittorio   ovvero
disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario
esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la  data  di
discussione del merito alla prima udienza  successiva  alla  scadenza
del termine di trenta giorni dalla data di  deposito  dell'ordinanza,
disponendo  altresi'  il   deposito   dei   documenti   necessari   e
l'acquisizione delle eventuali altre prove  occorrenti.  In  caso  di
rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale  amministrativo
regionale, ove il Consiglio di Stato  riformi  l'ordinanza  di  primo
grado,  la  pronuncia  di   appello   e'   trasmessa   al   tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In
tale ipotesi, il termine di  trenta  giorni  decorre  dalla  data  di
ricevimento dell'ordinanza da parte della  segreteria  del  tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
    4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita'
ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il  Consiglio  di
Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo. 
    5. Quando  almeno  una  delle  parti,  nell'udienza  discussione,
dichiara  di  avere  interesse  alla  pubblicazione  anticipata   del
dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato
mediante  deposito  in  segreteria,  non  oltre  sette  giorni  dalla
decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata  nel
verbale d'udienza. 
    6. La parte puo' chiedere al Consiglio di  Stato  la  sospensione
dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo  appello  entro  trenta
giorni dalla  relativa  pubblicazione,  con  riserva  dei  motivi  da
proporre entro  trenta  giorni  dalla  notificazione  della  sentenza
ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La  mancata  richiesta
di sospensione dell'esecutivita'  del  dispositivo  non  preclude  la
possibilita'  di  chiedere  la  sospensione  dell'esecutivita'  della
sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. 
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  nei
giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. 

                              Art. 120 

Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma  1,
                             lettera a) 

    1. Gli atti delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese  le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di  progettazione  e
di attivita' tecnico-amministrative  ad  esse  connesse,  relativi  a
pubblici  lavori,   servizi   o   forniture,   nonche'   i   connessi
provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente  mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 
    2. Nel caso in cui sia  mancata  la  pubblicita'  del  bando,  il
ricorso non puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta  giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  alla   data   di   pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione definitiva di  cui  all'articolo  65  e
all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con  cui
la stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto  senza
previa pubblicazione del bando.  Se  sono  omessi  gli  avvisi  o  le
informazioni di cui  al  presente  comma  oppure  se  essi  non  sono
conformi  alle  prescrizioni  ivi  contenute,  il  ricorso  non  puo'
comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo  alla
data di stipulazione del contratto. 
    3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai  successivi,
si applica l'articolo 119. 
    4.  Quando  e'  impugnata  l'aggiudicazione  definitiva,  se   la
stazione appaltante  fruisce  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, il ricorso e' notificato, oltre che presso  detta  Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua  sede  reale,  in  data  non
anteriore  alla  notifica  presso  l'Avvocatura,  e  al   solo   fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del termine  per  la
stipulazione del contratto. 
    5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente  articolo  il
ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso  atti  diversi  da  quelli
gia' impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta  giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e  gli
avvisi con cui  si  indice  una  gara,  autonomamente  lesivi,  dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso  decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. 
    6. Quando il giudizio non e'  immediatamente  definito  ai  sensi
dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal  collegio
ai sensi  dell'articolo  119,  comma  3,  e'  immediatamente  fissata
d'ufficio con assoluta priorita'. 
    7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura  di  gara  devono
essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
    8. Il giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda  cautelare,
anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a  difesa,
o se solleva o vengono proposti incidenti processuali. 
    9.  Il  dispositivo  del  provvedimento  con  cui  il   tribunale
amministrativo regionale definisce il giudizio  e'  pubblicato  entro
sette giorni dalla data della sua deliberazione. 
    10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice  devono
essere sintetici e la  sentenza  e'  redatta,  ordinariamente,  nelle
forme di cui all'articolo 74. 
    11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel
giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,  proposto  avverso
la sentenza  o  avverso  l'ordinanza  cautelare,  e  nei  giudizi  di
revocazione o opposizione di terzo. La parte  puo'  proporre  appello
avverso il dispositivo, al fine di  ottenerne  la  sospensione  prima
della pubblicazione della sentenza. 

                              Art. 121 

       Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni 

    1. Il giudice che annulla  l'aggiudicazione  definitiva  dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita'  della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle  prestazioni  ancora  da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva: 
    a)  se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  senza  previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale  pubblicazione  e'  prescritta
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) se  l'aggiudicazione  definitiva  e'  avvenuta  con  procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia  fuori  dai  casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione  della  pubblicita'
del bando o  avviso  con  cui  si  indice  una  gara  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, quando  tale  pubblicazione  e'  prescritta  dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio  stabilito  dall'articolo  11,  comma   10,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  qualora  tale  violazione  abbia
privato il ricorrente della possibilita' di  avvalersi  di  mezzi  di
ricorso prima della stipulazione del  contratto  e  sempre  che  tale
violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione
definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di
ottenere l'affidamento; 
    d) se  il  contratto  e'  stato  stipulato  senza  rispettare  la
sospensione obbligatoria del termine per  la  stipulazione  derivante
dalla    proposizione    del    ricorso    giurisdizionale    avverso
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  qualora  tale
violazione,   aggiungendosi   a   vizi   propri   dell'aggiudicazione
definitiva, abbia  influito  sulle  possibilita'  del  ricorrente  di
ottenere l'affidamento. 
    2.  Il  contratto  resta  efficace,  anche  in   presenza   delle
violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il  rispetto
di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga  che
i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano,
fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o  di  altro
tipo, tali da rendere evidente che i  residui  obblighi  contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli  interessi
economici  possono  essere  presi  in  considerazione  come  esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui  l'inefficacia  del
contratto conduce a conseguenze sproporzionate, avuto anche  riguardo
all'eventuale mancata proposizione  della  domanda  di  subentro  nel
contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione  non  comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative
gli  interessi  economici  legati  direttamente  al  contratto,   che
comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione
del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova  procedura
di  aggiudicazione,  dal  cambio  dell'operatore  economico  e  dagli
obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 
    3. A  cura  della  segreteria,  le  sentenze  che  provvedono  in
applicazione del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 
    4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni,  il  contratto  sia
considerato efficace o l'inefficacia sia  temporalmente  limitata  si
applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 
    5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere  a)
e b), non trova applicazione  quando  la  stazione  appaltante  abbia
posto in essere la seguente procedura: 
    a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere  che  la  procedura  senza  previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si  indice  una  gara  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   ovvero   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sia  consentita  dal  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per  quelli  sotto  soglia,  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai  sensi
dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; 
    c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di  un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo  alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b). 

                              Art. 122 

             Inefficacia del contratto negli altri casi 

    1.  Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  121,  comma  1,  e
dall'articolo 123, comma 3, il giudice che  annulla  l'aggiudicazione
definitiva  stabilisce  se  dichiarare   inefficace   il   contratto,
fissandone  la  decorrenza,  tenendo  conto,  in  particolare,  degli
interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il  ricorrente
di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati,  dello
stato di esecuzione del contratto e della possibilita' di  subentrare
nel contratto, nei casi  in  cui  il  vizio  dell'aggiudicazione  non
comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la  domanda  di  subentrare
sia stata proposta. 

                              Art. 123 

                        Sanzioni alternative 

    1. Nei  casi  di  cui  all'articolo  121,  comma  4,  il  giudice
amministrativo  individua  le  seguenti   sanzioni   alternative   da
applicare alternativamente o cumulativamente: 
    a)  la  sanzione  pecuniaria   nei   confronti   della   stazione
appaltante, di importo dallo 0,5% al 5%  del  valore  del  contratto,
inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata  del
bilancio dello Stato - con  imputazione  al  capitolo  2301,  capo  8
"Multe, ammende e sanzioni amministrative  inflitte  dalle  autorita'
giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura
tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato  della
sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per  il  versamento,
si applica una maggiorazione pari ad un  decimo  della  sanzione  per
ogni semestre di ritardo. La sentenza  che  applica  le  sanzioni  e'
comunicata, a cura della segreteria,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione; 
    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da  un
minimo del dieci per cento ad un  massimo  del  cinquanta  per  cento
della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo. 
    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni  assicurando  il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina  la  misura
in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore  del
contratto, alla gravita' della condotta della stazione  appaltante  e
all'opera svolta  dalla  stazione  appaltante  per  l'eliminazione  o
attenuazione delle  conseguenze  della  violazione.  A  tal  fine  si
applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna  al
risarcimento dei danni non  costituisce  sanzione  alternativa  e  si
cumula con le sanzioni alternative. 
    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora
il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito  per  la  stipulazione  del  contratto,  ovvero  e'   stato
stipulato  senza  rispettare  la   sospensione   della   stipulazione
derivante dalla  proposizione  del  ricorso  giurisdizionale  avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non  abbia  privato
il ricorrente della possibilita' di avvalersi  di  mezzi  di  ricorso
prima della stipulazione del contratto e  non  abbia  influito  sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento. 

                              Art. 124 

             Tutela in forma specifica e per equivalente 

    1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione  e
il  contratto  e'  comunque  condizionato   alla   dichiarazione   di
inefficacia del contratto ai sensi degli articoli  121,  comma  1,  e
122. Se il giudice non dichiara l'inefficacia del  contratto  dispone
il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. 
    2. La condotta processuale della parte  che,  senza  giustificato
motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1,  o  non  si  e'
resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal  giudice
ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 

                              Art. 125 

Ulteriori disposizioni processuali per  le  controversie  relative  a
                     infrastrutture strategiche 

    1. Nei giudizi che  riguardano  le  procedure  di  progettazione,
approvazione,  e   realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti  produttivi  e  relative  attivita'  di  espropriazione,
occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   oltre   alle
disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122,  si
applicano le seguenti previsioni. 
    2. In sede di pronuncia del  provvedimento  cautelare,  si  tiene
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per  tutti
gli  interessi  che  possono  essere  lesi,  nonche'  del  preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione  dell'opera,  e,  ai
fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si  valuta  anche  la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il  cui  interesse
va comunque comparato con  quello  del  soggetto  aggiudicatore  alla
celere prosecuzione delle procedure. 
    3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al  di
fuori dei casi in essi contemplati la  sospensione  o  l'annullamento
dell'affidamento non  comporta  la  caducazione  del  contratto  gia'
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene
solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
    4.  Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano   anche   alle
controversie relative alle procedure  di  cui  all'articolo  140  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

                              Titolo VI 

               Contenzioso sulle operazioni elettorali 

                               Capo I 

            Disposizioni comuni al contenzioso elettorale 

                              Art. 126 

        Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale 

    1. Il giudice  amministrativo  ha  giurisdizione  in  materia  di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei
comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei  membri  del
Parlamento europeo spettanti all'Italia. 

                              Art. 127 

                    Esenzione dagli oneri fiscali 

    1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni  altro
onere fiscale.
 
                              Art. 128 

Inammissibilita'  del  ricorso  straordinario  al  Presidente   della
                             Repubblica 

    1. Nella materia di cui al presente  Titolo  non  e'  ammesso  il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

                               Capo II 

Tutela anticipata avverso gli atti  di  esclusione  dai  procedimenti
elettorali  preparatori  per  le  elezioni  comunali,  provinciali  e
                              regionali 

                              Art. 129 

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio
          per le elezioni comunali, provinciali e regionali 

    1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio  per  le
elezioni comunali, provinciali e regionali  concernenti  l'esclusione
di  liste  o  candidati  possono  essere  immediatamente   impugnati,
esclusivamente da parte dei delegati delle  liste  e  dei  gruppi  di
candidati esclusi,  innanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente, nel termine di  tre  giorni  dalla  pubblicazione,  anche
mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se  prevista,  degli
atti impugnati. 
    2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di  cui
al comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del  procedimento
elettorale, unitamente all'atto di  proclamazione  degli  eletti,  ai
sensi del Capo III del presente Titolo. 
    3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi  previsto,  deve
essere, a pena di decadenza: 
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,
esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla
Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno
stesso della predetta affissione; 
    b) depositato presso  la  segreteria  del  tribunale  adito,  che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 
    4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  il
numero  di  fax  da  valere  per  ogni  eventuale   comunicazione   e
notificazione. 
    5. L'udienza di discussione si  celebra,  senza  possibilita'  di
rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine  di  tre
giorni dal deposito del ricorso,  senza  avvisi.  Alla  notifica  del
ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il  ricorso
principale. 
    6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con  sentenza  in
forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.  La  relativa
motivazione  puo'  consistere  anche  in  un  mero   richiamo   delle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice  ha
inteso accogliere e fare proprie. 
    7. La sentenza non appellata e' comunicata  senza  indugio  dalla
segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. 
    8. Il ricorso  di  appello,  nel  termine  di  due  giorni  dalla
pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: 
    a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal  suo  difensore,
esclusivamente   mediante   consegna   diretta,   posta   elettronica
certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato,  alla
Prefettura e, ove possibile,  agli  eventuali  controinteressati;  in
ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato  rende  pubblico
il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo  destinati  sempre  accessibili  al  pubblico  e  tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si  ha  per  avvenuta  il  giorno
stesso  della  predetta  affissione;  per  le  parti  costituite  nel
giudizio  di  primo  grado  la  trasmissione   si   effettua   presso
l'indirizzo di posta elettronica  certificata  o  il  numero  di  fax
indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4; 
    b)  depositato  in  copia  presso  il  tribunale   amministrativo
regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede
ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico; 
    c) depositato presso la segreteria del Consiglio  di  Stato,  che
provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 
    9. Nel giudizio di  appello  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo. 
    10.  Nei  giudizi  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2. 

                              Capo III 

Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni
                        e Parlamento europeo 

                              Art. 130 

Procedimento in primo grado in relazione alle  operazioni  elettorali
          di comuni, province, regioni e Parlamento europeo 

    1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo,  contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi  all'emanazione
dei comizi elettorali e' ammesso ricorso  soltanto  alla  conclusione
del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di
proclamazione degli eletti: 
    a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni,  da  parte
di qualsiasi candidato o elettore dell'ente  della  cui  elezione  si
tratta,   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui
circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale,  da  depositare
nella segreteria del tribunale  adito  entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti; 
    b)  quanto  alle  elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, da parte di  qualsiasi  candidato  o  elettore,
davanti al Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di
Roma, da depositare nella relativa segreteria  entro  il  termine  di
trenta  giorni   dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'elenco dei candidati proclamati eletti. 
    2. Il presidente, con decreto: 
    a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza; 
    b) designa il relatore; 
    c) ordina le notifiche, autorizzando, ove  necessario,  qualunque
mezzo idoneo; 
    d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra
prova necessaria; 
    e)  ordina  che  a  cura  della   segreteria   il   decreto   sia
immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente. 
    3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di  fissazione
dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni  dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: 
    a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni  di
comuni, province, regioni; 
    b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad  almeno
un controinteressato. 
    4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui  al  comma
3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del
ricorso e del decreto,  con  la  prova  dell'avvenuta  notificazione,
insieme con gli atti e documenti del giudizio. 
    5. L'amministrazione resistente e i controinteressati  depositano
nella segreteria  le  proprie  controdeduzioni  nei  quindici  giorni
successivi a quello in cui la notificazione si  e'  perfezionata  nei
loro confronti. 
    6. All'esito dell'udienza,  il  collegio,  sentite  le  parti  se
presenti, pronuncia la sentenza. 
    7. La sentenza e' pubblicata  entro  il  giorno  successivo  alla
decisione  della  causa.  Se  la  complessita'  delle  questioni  non
consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui
al periodo precedente e' pubblicato il dispositivo mediante  deposito
in segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata  entro  i  dieci
giorni successivi. 
    8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, al  Sindaco,  alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio
elettorale  nazionale,  a  seconda   dell'ente   cui   si   riferisce
l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della  cui  elezione
si tratta provvede, entro  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  alla
pubblicazione per quindici  giorni  del  dispositivo  della  sentenza
nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato  a  mezzo  del
segretario che ne  e'  diretto  responsabile.  In  caso  di  elezioni
relative a comuni, province o  regioni,  la  sentenza  e'  comunicata
anche al  Prefetto.  Ai  medesimi  incombenti  si  provvede  dopo  il
passaggio  in  giudicato  della  sentenza   annotando   sulla   copia
pubblicata la sua definitivita'. 
    9. Il tribunale  amministrativo  regionale,  quando  accoglie  il
ricorso, corregge  il  risultato  delle  elezioni  e  sostituisce  ai
candidati illegittimamente proclamati coloro  che  hanno  diritto  di
esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti
il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le  cui  operazioni  sono
state annullate non hanno effetto. 
    10. Tutti i termini processuali diversi da  quelli  indicati  nel
presente articolo e nell'articolo  131  sono  dimezzati  rispetto  ai
termini del processo ordinario. 
    11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui  elezione
si tratta, comunica agli  interessati  la  correzione  del  risultato
elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del
risultato  elettorale  agli  interessati  e   alla   segreteria   del
Parlamento europeo. 

                              Art. 131 

Procedimento in appello in relazione alle  operazioni  elettorali  di
                     comuni, province e regioni 

    1. L'appello avverso le  sentenze  di  cui  all'articolo  130  e'
proposto entro il  termine  di  venti  giorni  dalla  notifica  della
sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria  la  notifica;
per gli altri candidati  o  elettori  nel  termine  di  venti  giorni
decorrenti dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione  della  sentenza
medesima nell'albo pretorio del comune. 
    2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello
innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi  termini  sono  dimezzati
rispetto a quelli del giudizio ordinario. 
    3. La sentenza, quando, in riforma  di  quella  di  primo  grado,
accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo  130,
comma 9. 
    4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti  di  cui  all'articolo
130, comma 8,  i  quali  provvedono  agli  ulteriori  incombenti  ivi
previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130. 

                              Art. 132 

Procedimento in appello in relazione alle operazioni  elettorali  del
                         Parlamento europeo 

    1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre  appello
mediante  dichiarazione  da  presentare  presso  la  segreteria   del
tribunale amministrativo regionale che ha  pronunciato  la  sentenza,
entro il termine di  cinque  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione
della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. 
    2. L'atto di appello contenente i motivi deve  essere  depositato
entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   ricezione
dell'avviso di pubblicazione della sentenza. 
    3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano  le
norme dell'articolo 131. 

                            LIBRO QUINTO 

                            NORME FINALI 

                              Art. 133 

                 Materie di giurisdizione esclusiva 

    1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 
    a) le controversie in materia di: 
    1) risarcimento  del  danno  ingiusto  cagionato  in  conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine  di  conclusione  del
procedimento amministrativo; 
    2)  formazione,   conclusione   ed   esecuzione   degli   accordi
integrativi o sostitutivi di  provvedimento  amministrativo  e  degli
accordi fra pubbliche amministrazioni; 
    3) dichiarazione di inizio attivita'; 
    4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso
di revoca del provvedimento amministrativo; 
    5)  nullita'  del  provvedimento   amministrativo   adottato   in
violazione o elusione del giudicato; 
    6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    b)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di  beni  pubblici,  ad  eccezione
delle  controversie   concernenti   indennita',   canoni   ed   altri
corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque  pubbliche
e al Tribunale superiore delle acque pubbliche; 
    c) le controversie in materia  di  pubblici  servizi  relative  a
concessioni  di  pubblici   servizi,   escluse   quelle   concernenti
indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,  ovvero   relative   a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o  dal  gestore
di un pubblico servizio in  un  procedimento  amministrativo,  ovvero
ancora relative all'affidamento di  un  pubblico  servizio,  ed  alla
vigilanza e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti
alla  vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul  mercato
mobiliare,   al   servizio   farmaceutico,   ai    trasporti,    alle
telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 
    d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere
e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni e con  i  gestori  di  pubblici  servizi
statali; 
    e) le controversie: 
    1) relative  a  procedure  di  affidamento  di  pubblici  lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella  scelta
del  contraente  o  del  socio,  all'applicazione   della   normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza  pubblica
previsti dalla normativa statale  o  regionale,  ivi  incluse  quelle
risarcitorie e con  estensione  della  giurisdizione  esclusiva  alla
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di  annullamento
dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; 
    2) relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti  pubblici
di lavori, servizi, forniture, relative alla  clausola  di  revisione
del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei  contratti  ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'articolo
115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  nonche'  quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi  ai
sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto; 
    f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e  i  provvedimenti
delle pubbliche amministrazioni in materia  urbanistica  e  edilizia,
concernente tutti  gli  aspetti  dell'uso  del  territorio,  e  ferme
restando  le  giurisdizioni  del  Tribunale  superiore  delle   acque
pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi  civici,  nonche'
del  giudice   ordinario   per   le   controversie   riguardanti   la
determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 
    g) le controversie aventi ad oggetto gli atti,  i  provvedimenti,
gli accordi e i  comportamenti,  riconducibili,  anche  mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche  amministrazioni
in materia di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  quelle  riguardanti   la
determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in  conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; 
    h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di  espropriazione
per causa di pubblica utilita' delle invenzioni industriali; 
    i) le controversie relative ai rapporti di lavoro  del  personale
in regime di diritto pubblico; 
    l) le controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i  provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti  ai  rapporti
di  impiego  privatizzati,  adottati  dalla  Banca  d'Italia,   dalla
Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa,  dall'Autorita'
garante della  concorrenza  e  del  mercato,  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della  legge  14
novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione  vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la  trasparenza
e l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private,  comprese  le  controversie
relative ai ricorsi avverso gli atti che  applicano  le  sanzioni  ai
sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209; 
    m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia
di   comunicazioni    elettroniche,    compresi    quelli    relativi
all'imposizione di servitu'; 
    n) le controversie relative alle sanzioni  amministrative  ed  ai
provvedimenti adottati dall'organismo di  regolazione  competente  in
materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo  37  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
    o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,  attinenti  alle
procedure  e  ai   provvedimenti   della   pubblica   amministrazione
concernenti la produzione di energia, ivi  comprese  quelle  inerenti
l'energia  da  fonte  nucleare,  i  rigassificatori,  i  gasdotti  di
importazione,  le  centrali  termoelettriche  e  quelle  relative  ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella  rete
di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
    p)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  le   ordinanze   e   i
provvedimenti  commissariali  adottati  in  tutte  le  situazioni  di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque  attinenti  alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti,  seppure  posta
in  essere   con   comportamenti   della   pubblica   amministrazione
riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un  pubblico
potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 
    q) le  controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti  anche
contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di  ordine  e
sicurezza pubblica, di incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di
edilita' e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 
    r) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  relativi
alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie  insalubri  o
pericolose; 
    s)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti  e  provvedimenti
adottati  in  violazione  delle  disposizioni  in  materia  di  danno
all'ambiente, nonche' avverso il silenzio inadempimento del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  per  il
risarcimento del danno subito a causa del  ritardo  nell'attivazione,
da parte del medesimo  Ministro,  delle  misure  di  precauzione,  di
prevenzione o di contenimento del danno  ambientale,  nonche'  quelle
inerenti le ordinanze ministeriali  di  ripristino  ambientale  e  di
risarcimento del danno ambientale; 
    t)  le  controversie  relative  all'applicazione   del   prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; 
    u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  in  materia
di passaporti; 
    v) le controversie tra lo Stato e i  suoi  creditori  riguardanti
l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di  Stato
o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico; 
    z) le controversie aventi ad oggetto atti del  Comitato  olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive  non  riservate  agli
organi di  giustizia  dell'ordinamento  sportivo  ed  escluse  quelle
inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti. 

                              Art. 134 

              Materie di giurisdizione estesa al merito 

    1.  Il  giudice   amministrativo   esercita   giurisdizione   con
cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: 
    a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali  esecutive  o  del
giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; 
    b) gli atti e le operazioni  in  materia  elettorale,  attribuiti
alla giurisdizione amministrativa; 
    c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e'  devoluta  alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate
dalle Autorita' amministrative indipendenti; 
    d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; 
    e) il diniego di rilascio di nulla osta  cinematografico  di  cui
all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. 
    Art. 135 
    Competenza funzionale inderogabile del  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma 
    1. Sono  devolute  alla  competenza  inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede  di  Roma,  salvo  ulteriori
previsioni di legge: 
    a)  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  riguardanti  i
magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo  comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
    b)  le   controversie   aventi   ad   oggetto   i   provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza  ed  il  mercato  e  quelli
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
    c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  l),
fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma  2,  nonche'
le controversie di cui all'articolo 104, comma  2,  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    d) le controversie contro i  provvedimenti  ministeriali  di  cui
all'articolo 133, comma 1, lettera m); 
    e) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera p); 
    f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera  o),
limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica
da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione,  le
centrali termoelettriche  di  potenza  termica  superiore  a  400  MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto  ricomprese  o
da  ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione  nazionale  o   rete
nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,  comma
2; 
    g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z); 
    h) le controversie relative  al  corretto  esercizio  dei  poteri
speciali  dello  Stato  azionista   di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni; 
    i)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  i   provvedimenti   di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico
o di sicurezza dello Stato; 
    l) le controversie avverso i provvedimenti di  allontanamento  di
cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi
di ordine pubblico di cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
    m) le controversie avverso i provvedimenti previsti  dal  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
    n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    o) le controversie relative al rapporto di lavoro  del  personale
del DIS, dell'AISI e dell'AISE; 
    p) le controversie derivanti dall'applicazione del  decreto-legge
4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
marzo 2010, n. 50, relativo  all'Istituzione  dell'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata; 
    q) le controversie relative ai provvedimenti  adottati  ai  sensi
degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. 
    2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui  al
comma  1  le  controversie  sui  rapporti  di  lavoro  dei   pubblici
dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1. 
    Art. 136 
    Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici 
    1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio
recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al
processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute
le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi  nel  rispetto  della
normativa, anche  regolamentare,  vigente.  E'  onere  dei  difensori
comunicare alla segreteria e alle parti  costituite  ogni  variazione
dei suddetti dati. 
    2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica  di
tutti gli atti di parte depositati e, ove  possibile,  dei  documenti
prodotti e di ogni altro atto  di  causa.  Il  difensore  attesta  la
conformita' tra il contenuto del documento in formato  elettronico  e
quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove  non  sia
effettuato unitamente a quello cartaceo,  e'  eseguito  su  richiesta
della segreteria e nel termine  da  questa  assegnato,  esclusa  ogni
decadenza.  In  casi  eccezionali  il  presidente   puo'   dispensare
dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma. 

                              Art. 137 

                          Norma finanziaria 

    1. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  del
codice nell'ambito delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
                             ALLEGATO 2 

                         Norme di attuazione 

                              Titolo I 

                   Registri - Orario di segreteria 

                               Art. 1 

                    Registro generale dei ricorsi 

    1. Presso ciascun ufficio giudiziario e' tenuto  il  registro  di
presentazione  dei  ricorsi,  diviso  per  colonne,  nel  quale  sono
annotate tutte le informazioni occorrenti per  accertare  esattamente
la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della  domanda
riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della  domanda  di  intervento,
degli atti e documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del  contributo  unificato,  l'indicazione
dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati. 
    2. I ricorsi  sono  iscritti  giornalmente  secondo  l'ordine  di
presentazione. 
    3. Il registro  e'  vistato  e  firmato  in  ciascun  foglio  dal
segretario generale, con l'indicazione in fine del numero  dei  fogli
di cui il registro si compone. 
    4. Il registro e' chiuso  ogni  giorno  con  l'apposizione  della
firma del segretario generale. 

                               Art. 2 

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di
                            comunicazione 

    1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono
i seguenti registri: 
    a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato  e
firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con  l'indicazione
in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone; 
    b) il registro delle istanze di prelievo; 
    c) il registro per i processi verbali di udienza; 
    d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; 
    e) il registro delle ordinanze cautelari; 
    f)  il  registro  delle  sentenze  e  degli  altri  provvedimenti
collegiali; 
    g)  il  registro  dei  ricorsi  trattati  con  il  beneficio  del
patrocinio a spese dello Stato. 
    2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle lettere a) e  b)
del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri  e  ne  rilascia
ricevuta, se richiesta. 
    3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e)  del  comma  1  sono
annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti. 
    4.  La  segreteria  cura  la  formazione  dei  ruoli  secondo  le
disposizioni del presidente. 
    5.  La  segreteria  cura   la   formazione   dell'originale   dei
provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni  necessarie
e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli  che  li
compongono. 
    6. La segreteria effettua le comunicazioni alle  parti  ai  sensi
dell'articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di
cui all'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile. 

                               Art. 3 

                Registrazioni in forma automatizzata 

    1. Le registrazioni di cui agli articoli 1  e  2  possono  essere
eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999,  n.  52,  e
dalla ulteriore normativa applicabile. 
    2.  Il  segretario,  ove  richiesto,   rilascia   all'interessato
dichiarazione delle registrazioni effettuate. 

                               Art. 4 

                               Orario 

    1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite  dal
presidente del  tribunale  amministrativo  regionale,  della  sezione
staccata, del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana. 
    2. Nei casi in cui il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in
camera di consiglio, il deposito deve avvenire  entro  le  ore  12.00
dell'ultimo giorno consentito. 
    3. Nei casi in cui il codice prevede termini calcolati in ore  le
segreterie  danno  atto  dell'ora  di  deposito  degli  atti  e   dei
provvedimenti giurisdizionali e adeguano gli orari di apertura  degli
uffici. 
    4. In ogni caso e' assicurata la possibilita' di  depositare  gli
atti in scadenza sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. 

                              Titolo II 

                   Fascicoli di parte e d'ufficio 

                               Art. 5 

Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e d'ufficio.  Surrogazione
      di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti 

    1.  Ciascuna  parte,  all'atto  della  propria  costituzione   in
giudizio, consegna il proprio  fascicolo,  contenente  gli  originali
degli atti ed  i  documenti  di  cui  intende  avvalersi  nonche'  il
relativo indice. 
    2.  Gli  atti  devono  essere  depositati  in  numero  di   copie
corrispondente  ai  componenti  del  collegio  e  alle  altre   parti
costituite. Se il fascicolo di parte  e  i  depositi  successivi  non
contengono le copie degli atti di cui  al  presente  comma  gli  atti
depositati sono trattenuti in segreteria e il  giudice  non  ne  puo'
tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del
numero di copie richieste. 
    3.  Allorche'  riceve  il  deposito  dell'atto  introduttivo  del
giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio,  nel  quale
inserisce l'indice  dei  documenti  depositati,  le  copie  dell'atto
introduttivo e dei documenti e,  successivamente,  degli  altri  atti
delle parti, nonche', anche per estratto, del verbale d'udienza e  di
ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. 
    4. Il segretario, dopo  aver  controllato  la  regolarita'  anche
fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data
e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in
esso un atto o un documento. 
    5. In caso di smarrimento,  furto  o  distruzione  del  fascicolo
d'ufficio o di singoli atti  il  presidente  del  tribunale  o  della
sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza,  il  collegio,  ne
da'   comunicazione   al   segretario   e   alle   parti   al   fine,
rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che  tiene
luogo dell'originale. Qualora non  si  rinvenga  copia  autentica  il
presidente, con decreto, fissa una camera di  consiglio,  di  cui  e'
dato avviso alle  parti,  per  la  ricostruzione  degli  atti  o  del
fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se,  e  in  quale  tenore,  esso  debba  essere
ricostituito; se non e' possibile accertare il contenuto dell'atto il
collegio ne  ordina  la  rinnovazione,  se  necessario  e  possibile,
prescrivendone il modo. 

                               Art. 6 

Ritiro  e  trasmissione  dei  fascicoli  di  parte  e  del  fascicolo
                              d'ufficio 

    1.  I  documenti  e  gli  atti  prodotti  davanti  al   tribunale
amministrativo regionale non  possono  essere  ritirati  dalle  parti
prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. 
    2. In caso di appello,  il  segretario  del  giudice  di  appello
richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio  al  segretario  del
giudice di primo grado. 
    3.  Se  e'  appellata  una  sentenza   non   definitiva,   ovvero
un'ordinanza cautelare, non  si  applica  il  comma  2.  Tuttavia  il
giudice di appello, puo',  se  lo  ritiene  necessario,  chiedere  la
trasmissione del fascicolo  d'ufficio,  ovvero  ordinare  alla  parte
interessata di produrre copia di determinati atti. 
    4. Il presidente della sezione puo' autorizzare  la  sostituzione
degli eventuali documenti e  atti  esibiti  in  originale  con  copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza
motivata della parte interessata. 

                               Art. 7 

                          Rilascio di copie 

    1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di  ogni  altro
provvedimento del giudice a richiesta  degli  interessati  e  a  loro
spese. 

                             Titolo III 

             Ordine di fissazione dei ricorsi - Udienze 

                               Art. 8 

                  Ordine di fissazione dei ricorsi 

    1. La fissazione del giorno dell'udienza per la  trattazione  dei
ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di
fissazione  d'udienza  nell'apposito  registro,  salvi  i   casi   di
fissazione prioritaria previsti dal codice. 
    2. Il  presidente  puo'  derogare  al  criterio  cronologico  per
ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di  prelievo,  o
per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di
materia, nonche' in ogni caso in cui  il  Consiglio  di  Stato  abbia
annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di
primo grado. 

                               Art. 9 

                      Calendario delle udienze 

    1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei  magistrati
chiamati  a  parteciparvi,  e'  fissato  con  cadenza   annuale   dai
presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,  dal
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione
siciliana e dai presidenti dei tribunali amministrativi  regionali  e
delle sezioni staccate e interne. 

                               Art. 10 

                           Toghe e divise 

    1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria  e  il
personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga  o  la
divisa  stabilita  dal  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
amministrativa. 
    2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga. 

                               Art. 11 

                       Direzione dell'udienza 

    1. L'udienza e' diretta dal presidente del collegio. 
    2. Il segretario redige il verbale dell'udienza. 

                               Art.12 

                        Polizia dell'udienza 

    1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non puo'  fare
segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. 
    2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario  per  il
regolare svolgimento dell'udienza, puo' chiedere  l'intervento  della
forza pubblica. 
    3. Per le riprese audiovisive delle trattazioni  dei  ricorsi  in
pubblica udienza si applica l'articolo 147 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 

                              Titolo IV 

                 Processo amministrativo telematico 

                               Art. 13 

                         Processo telematico 

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  amministrativa  e  il
DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,  strumentali
e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la  graduale  applicazione,
l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto
delle esigenze di  flessibilita'  e  di  continuo  adeguamento  delle
regole informatiche alle peculiarita'  del  processo  amministrativo,
della  sua  organizzazione  e   alla   tipologia   di   provvedimenti
giurisdizionali. 

                              Titolo V 

                         Spese di giustizia 

                               Art. 14 

   Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

    1. Presso il  Consiglio  di  Stato,  il  Consiglio  di  giustizia
amministrativa  per   la   Regione   siciliana   e   ogni   tribunale
amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una
commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese  dello  Stato,  composta  da  due  magistrati   amministrativi,
designati dal  presidente,  il  piu'  anziano  dei  quali  assume  le
funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato
dal presidente dell'Ordine degli avvocati del  capoluogo  in  cui  ha
sede l'organo. Per ciascun  componente  sono  designati  uno  o  piu'
membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario  un  funzionario
di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti
non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. 

                               Art. 15 

          Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie 

    1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste  dal  codice  e'
versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  le  spese
di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni. 

                               Art. 16 

Misure  straordinarie  per  la   riduzione   dell'arretrato   e   per
                l'incentivazione della produttivita' 

    1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del  presidente  del  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate,
nei  limiti  dei  fondi  disponibili   nel   relativo   bilancio   ed
effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la  riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita'.
 
                             ALLEGATO 3 

                          Norme transitorie 

                              Titolo I 

Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data  di
      entrata in vigore del codice del processo amministrativo 

                               Art. 1 

                Nuova istanza di fissazione d'udienza 

    1. Nel termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  codice,  le  parti  presentano  una  nuova  istanza   di
fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato  la
procura di cui all'articolo  24  del  codice  e  dal  suo  difensore,
relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i  quali
non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto,  il
ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. 
    2.  Se  tuttavia,  nel  termine  di  centottanta   giorni   dalla
comunicazione  del  decreto,  il   ricorrente   deposita   un   atto,
sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore  e  notificato
alle altre parti, in cui dichiara  di  avere  ancora  interesse  alla
trattazione della causa, il presidente revoca il  decreto  disponendo
la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 
    3. Se,  nella  pendenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  e'
comunicato  alle  parti  l'avviso  di  fissazione   dell'udienza   di
discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma  2,
del codice. 

                              Titolo II 

                 Ulteriori disposizioni transitorie 

                               Art. 2 

              Ultrattivita' della disciplina previgente 

    1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore
del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. 

                               Art. 3 

         Disposizione particolare per il giudizio di appello 

    1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2,  del  codice
non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata  in  vigore
del codice medesimo.
 
                             ALLEGATO 4 

                Norme di coordinamento e abrogazioni 

                               Art. 1 

Norme di coordinamento e  abrogazione  in  materia  di  elezioni  dei
         membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 

    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 42 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 42. 
    La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione  degli
eletti, per motivi inerenti  alle  operazioni  elettorali  successive
all'emanazione  del  decreto   di   convocazione   dei   comizi,   e'
disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo
amministrativo."; 
    b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma. 

                               Art. 2 

Norme  di  coordinamento  e  abrogazioni  in  materia   di   elezioni
                           amministrative 

    1. Al testo unico delle leggi per la composizione e  la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 83 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 83. 
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    b) sono abrogati gli articoli:  83/2;  83/3;  83/4;  83/5;  83/6,
83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; 
    c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per  il
contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse. 
    2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia  in  materia  di
eleggibilita'  sia  in  materia  di   operazioni   elettorali"   sono
sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilita'"; 
    b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 23. 
    Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. 
    La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri
comunali, successive all'emanazione del decreto di  convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    c)  all'articolo  24,  nella  rubrica,  le   parole:   "Consiglio
regionale, della Corte di appello e  del  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "Consiglio  regionale  e  della  Corte  di
appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte
d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono  sostituite  dalle
seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino"; 
    d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al primo  comma  le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello  di  Torino"  e  le
parole: ",  giudicando  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva"  sono
soppresse; 
    2) al secondo comma le  parole:  "al  Consiglio  di  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Corte di appello di Torino"; 
    e)  all'articolo  31,  primo  comma,  le  parole:  "il  Consiglio
regionale, la Corte d'appello di Torino ed  il  Consiglio  di  Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale  e  la  Corte
d'appello di Torino"; 
    f) all'articolo 33, terzo comma,  le  parole:  "al  Consiglio  di
Stato ed" sono soppresse. 
    3. Alla legge 23  dicembre  1966,  n.  1147,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ",  sia  davanti  agli
organi  di  giurisdizione  ordinaria,  sia  davanti  agli  organi  di
giurisdizione  amministrativa,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"davanti agli organi di giurisdizione ordinaria"; 
    b) all'articolo 7: 
    1) al comma 2 le parole: "sia  per  quanto  riguarda  la  materia
relativa alle operazioni per l'elezione, sia" sono soppresse; 
    2) dopo il secondo comma e'  inserito  il  seguente:  "La  tutela
contro le operazioni  per  l'elezione  dei  consiglieri  provinciali,
successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi,  e'
disciplinata dalle  disposizioni  dettate  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    c) sono abrogati gli articoli: 2 e 8. 
    4. Alla legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19 il primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"Per i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza  si  osservano
le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5  della  legge  23  dicembre
1966, n. 1147."; 
    b) all'articolo 19, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:
"La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei  consiglieri
regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione  dei
comizi, e' disciplinata dalle disposizioni  dettate  dal  codice  del
processo amministrativo.". 
    5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  nonche'
all'articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122,
e all'articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio  1968,
n. 108, le parole: "il quindicesimo  giorno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'ottavo giorno". 

                               Art. 3 

                  Ulteriori norme di coordinamento 

    1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24  marzo  1958,  n.
195, e' sostituito dal seguente: 
    "La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 2, comma 8, e' sostituito dal seguente: 
    "8. La tutela in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    b) l'articolo 15, comma 2, le parole:  "commi  2,  3  e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3"; 
    c) l'articolo 25, comma 5, e' sostituito dal seguente: 
    "5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai   documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.". 
    3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
e' sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti  al
giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e' sostituito dal seguente: 
    "2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione
centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali
misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio  a  norma
dell'articolo 13, comma 1, e' disciplinata dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  dopo  il
comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    "6-bis.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni
di  emergenza  dichiarate  ai  sensi  del  comma  1   e   avverso   i
consequenziali provvedimenti commissariali e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.". 
    6. L'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n.  481,
e' sostituito dal seguente: 
    "25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    7. L'articolo 13, comma 11, del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e' sostituito dal seguente: 
    "11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 
    8. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
sostituito dal seguente: "26. La tutela  giurisdizionale  davanti  al
giudice  amministrativo  e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
amministrativo.". 
    9. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
325, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). 
    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle
indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura
espropriativa o ablativa.(L)". 
    10. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 53 (L). Disposizioni processuali. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo (L). 
    2. Resta ferma la giurisdizione  del  giudice  ordinario  per  le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione  delle
indennita'  in  conseguenza   dell'adozione   di   atti   di   natura
espropriativa o ablativa (L).". 
    11.  All'articolo  13,  comma  6-bis,  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  spese  e  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, le parole: "per i ricorsi previsti dall'articolo
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,  n.  1034,  nonche'  da
altre disposizioni che  richiamano  il  citato  articolo  23-bis,  il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i  ricorsi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per i ricorsi cui  si  applica  il  rito  abbreviato
comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo  I
del codice del processo amministrativo, nonche' da altre disposizioni
che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.000;
per i ricorsi" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale  e  i
motivi aggiunti che introducono domande nuove.". 
    12. L'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259,
e' sostituito dal seguente: " Art. 9. 
    Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita' 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    13. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19  agosto  2003,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2003,
n. 280, le parole: "e'  devoluta  alla  giurisdizione  esclusiva  del
giudice  amministrativo"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo". 
    14. L'articolo 81 del decreto legislativo 30  dicembre  2003,  n.
396, e' sostituito dal seguente: " Art. 81. Tutela giurisdizionale 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)". 
    15. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398, e'  sostituito  dal  seguente:  "  Art.  81(L)
Tutela giurisdizionale. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L).". 
    16. L'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10  febbraio
2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: 
    "5. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    17. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e' cosi' sostituito: 
    "1-ter.   La   tutela   giurisdizionale   davanti   al    giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo.". 
    18. L'articolo 326, comma 7, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: 
    "7. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo
e' disciplinata dal codice del  processo  amministrativo.  I  ricorsi
sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.". 
    19.  Nel  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 10-ter, le parole: "dell'articolo  245,
comma  2-quater,  primo  periodo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo"; 
    b) l'articolo 243 bis, comma  6,  e'  cosi'  sostituito:  "6.  Il
diniego totale o  parziale  di  autotutela,  espresso  o  tacito,  e'
impugnabile solo unitamente all'atto cui  si  riferisce,  ovvero,  se
quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti."; 
    c)  l'articolo  244  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   244.
Giurisdizione. 
    1.  Il  codice   del   processo   amministrativo   individua   le
controversie  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del   giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici."; 
    d)  l'articolo  245  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.   245.
Strumenti di tutela. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    e) l'articolo 245-bis e' sostituito dal seguente: "Art.  245-bis.
Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni. 
    1. L'inefficacia del contratto nei casi di  gravi  violazioni  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."; 
    f) l'articolo 245-ter e' sostituito dal seguente: "Art.  245-ter.
Inefficacia dei contratti negli altri casi. 
    1.  L'inefficacia  del  contratto  nei  casi  diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  245-bis  e'  disciplinata  dal  codice   del
processo amministrativo."; 
    g)  l'articolo  245-quater  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.
245-quater. Sanzioni alternative. 
    1. Le sanzioni alternative applicate dal  giudice  amministrativo
alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal  codice  del
processo amministrativo."; 
    h) l'articolo 245-quinquies e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.
245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente. 
    1. La tutela in forma specifica e per equivalente e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo."; 
    i) l'articolo 246 e' sostituito dal seguente:  "Art.  246.  Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi. 
    1. La tutela giurisdizionale davanti  al  giudice  amministrativo
nelle  controversie  relative   a   infrastrutture   e   insediamenti
produttivi e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    20. L'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  6  febbraio
2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i  provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di
ordine  pubblico  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,   la   tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 
    21. L'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  22  giugno
2007, n. 109, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la
tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    22.  L'articolo  22  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 22. Tutela giurisdizionale 
    1. La tutela giurisdizionale davanti al  giudice  amministrativo,
avente ad oggetto controversie relative al  rapporto  di  lavoro,  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma  dell'articolo
51 del regio decreto 17 agosto 1907,  n.  642"sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo 81, comma 1, del
codice del processo  amministrativo,  ne'  con  riguardo  al  periodo
anteriore alla sua presentazione.". 
    24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.  50,  e'
sostituito dal seguente: 
    "1. Avverso i provvedimenti  previsti  dal  presente  decreto  la
tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice   amministrativo   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
    25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  l'articolo  441  e'  cosi'  sostituito:  "Art.  441.   Tutela
giurisdizionale. 
    1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui
al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto  attiene
alla liquidazione delle indennita';  la  tutela  davanti  al  giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo."; 
    b) l'articolo 1940, comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.
Avverso i provvedimenti  in  materia  di  leva  e  contro  quelli  di
decisione dei  ricorsi  gerarchici  di  cui  al  comma  1  la  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.". 

                               Art. 4 

                        Ulteriori abrogazioni 

    1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi: 
    1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638; 
    2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; 
    3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; 
    4) regio decreto 26 giugno 1924, n.  1054:  articoli  da  1  a  4
compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma;
da 34 a 47; da 49 a 56 compresi; 
    5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058; 
    6) regio decreto 8 gennaio 1931, n.  148:  articolo  58,  secondo
comma; 
    7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642; 
    8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10; 
    9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11; 
    10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a  8  compresi;
10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi; 
    11) decreto del Presidente della Repubblica 21  aprile  1973,  n.
214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi; 
    12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6; 
    13) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1,  quarto  comma  ,
dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55; 
    14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli  2-bis,  comma  2;  11,
comma  5;  19,  comma  5;  21-quinquies,  comma  1,  ultimo  periodo;
21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6; 
    15)  decreto  legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo  10,  commi
2-sexies, 2-septies, 2-octies; 
    16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5; 
    17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo  145,
commi da 4 a 8; 
    18) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26,  secondo
periodo; 
    19)  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58:  articoli
187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8; 
    20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33,  34  e
35; 
    21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3; 
    22) legge 22  febbraio  2000,  n.  28:  articoli  10,  comma  10;
11-quinquies, comma 4; 
    23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi  1,  2,
3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 
    24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2; 
    25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma
2; 
    26) decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380: articolo 45, comma 2; 
    27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma
7; 
    28) decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259:  articolo  92,
comma 9; 
    29)  decreto-legge  19  agosto  2003,  n.  220,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi
2, 3 e 4; 
    30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552; 
    31)  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies,
comma 1; 
    32)  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3,  comma
4-bis; 
    33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206:  articolo  27,
comma 13, primo periodo; 
    34) decreto legge 30  novembre  2005,  n.  245,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3,  commi
2-bis, 2-ter e 2-quater; 
    35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6; 
    36) decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152:  articoli  310,
comma 2,  limitatamente  alle  parole:",  in  sede  di  giurisdizione
esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:",  in  sede  di
giurisdizione esclusiva,"; 
    37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308; 
    38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8,  comma
13, primo periodo; 
    39)  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4; 
    40)  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo  54,  comma
3, lettere c) e d); 
    41) decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20,  comma
8, fermo quanto previsto  dall'articolo  15,  comma  4,  del  decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53; 
    42)  legge  18  giugno  2009,  n.  69:  articolo  46,  comma  24,
limitatamente alle parole: "amministrativi e"; 
    43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

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Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 2, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)

1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non e’ superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».

 

Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 3, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)

1. All’articolo 31, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».

 

Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 4, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)

1. All’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

 

Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Art. 5, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)

1. L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Norme transitorie (Art. 6, Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n. 141)

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.