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Circolare Ministeriale 8 settembre 2011, n. 78

MIURAOODGOS prot. n.5825 R.U./U

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

e, p.c. Al Capo del Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma di

TRENTO

 

Al Sovrintendente dell’Intendenza

Scolastica Italiana

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

 

All’Intendente dell’Intendenza

Scolastica Tedesca

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

 

All’Intendente dell’Intendenza

per la Cultura e la Scuola Ladina

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

 

Al Sovrintendente agli Studi

per la Valle d’Aosta

AOSTA

 

All’Assessore all’Istruzione

e alla Formazione Professionale

della Regione Autonoma Sicilia

PALERMO

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2011/2012.

 

Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l’anno scolastico 2011/2012, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi.

 

Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

 

Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2011 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.

 

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 20 e di lunedì 21 novembre 2011.

 

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

 

Il Direttore Generale

Carmela Palumbo

 

Nota 4 ottobre 2010, Prot.n. 6064

Nota 4 ottobre 2010, Prot.n. 6064

Consulte Provinciali Studentesche – Ripresa delle attività del biennio 2009/2011

Circolare Ministeriale 5 agosto 2010, n. 73

MIURAOODGOS prot. n. 5879 R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c. Al Capo del Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma

di TRENTO

Al Sovrintendente dell’Intendenza

Scolastica Italiana

della Provincia Autonoma

di BOLZANO

All’Intendente dell’Intendenza

Scolastica Tedesca

della Provincia Autonoma

di BOLZANO

All’Intendente dell’Intendenza

per la Cultura e la Scuola Ladina

della Provincia Autonoma

di BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi

per la Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore all’Istruzione

e alla Formazione Professionale

della Regione Autonoma Sicilia

PALERMO

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2010/2011.

Come di consueto, anche per l’anno scolastico 2010/2011 si procederà allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Si ricorda che entro il 31 ottobre 2010 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 14 e di lunedì 15 novembre 2010.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Mario Giacomo Dutto

Ordinanza TAR Lazio 6 novembre 2008, n. 5208

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE TERZA BIS 

 

Registro Ordinanze: 5208/2008

                                                                         Registro Generale:          6149/2008

 

nelle persone dei Signori:

 

SAVERIO CORASANITI Presidente

MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons. , relatore

FRANCESCO ARZILLO Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 06 Novembre 2008

 

Visto il ricorso 6149/2008  proposto da:

CODACONS

 

rappresentato e difeso da:

RIENZI AVV. CARLO

GIULIANO AVV. GINO

con domicilio eletto in ROMA

V.LE MAZZINI, 73

presso

CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE 

contro

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

e con l’intervento ad adiuvandum di

BISSON GIOVANNI ED ALTRI

rappresentato e difeso da:

RUSSO AVV. GIOVANNI

OLIVIERI AVV. CINZIA

con domicilio eletto in ROMA

VIA FLAMINIA, 189

presso

SEGRETERIA TAR LAZIO

per l’annullamento

– della nota del 07.04.2008 avente ad oggetto: elezioni dei consigli scolastici provinciali e distrettuali;

– di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

BISSON GIOVANNI ED ALTRI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

            Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano CALVERI  e uditi alla Camera di Consiglio del 6 novembre 2008 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma,  6 novembre 2008

 

Il Presidente: Saverio Corasaniti

L’Estensore: Massimo Luciano Calveri

Parere Regione Sicilia novembre 2006

Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale

POS. I Prot._______________/304.2006.11

OGGETTO: Atto amministrativo – conferenza di servizi ex art. 9 l.r. 28/1999. grande distribuzione – computo delle astensioni.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE COMMERCIO
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE
ARTIGIANATO E COMMERCIO
PALERMO

  1. Con nota 20 novembre 2006, n. 10199, l’Amministrazione in indirizzo chiede l’avviso dello scrivente sulla seguente problematica.
    L’art. 9, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 – recante “Riforma della disciplina del commercio” – dispone che per le grandi strutture di vendita la domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata in conferenza di servizi e che le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, previsti in numero di quattro, rappresentanti, rispettivamente, l’Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, la Provincia regionale, il Comune e la Camera di commercio territorialmente competenti. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
    Con D.P.Reg. 26 luglio 2000 sono state adottate le “Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrattivo e el funzionamento delle conferenze di servizi di cui all’art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28″.
    Ai sensi dell’art. 11 del suindicato decreto del Presidente della Regione, le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti e si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che, regolarmente convocata, non ha partecipato alla conferenza.
    In sede di svolgimento di alcune conferenze, taluni dei componenti con diritto di voto si sono astenuti dalla votazione.
    L’Amministrazione richiedente ritiene che – in analogia al disposto dell’art. 11 del decreto del Presidente della Regione, che considera acquisito l’assenso dell’amministrazione non intervenuta alla conferenza – anche l’astensione possa considerarsi espressione di voto favorevole, e su tale orientamento chiede il parere dell’Ufficio.

  2. La questione prospettata richiede, in via preliminare, l’esame dell’istituto dell’astensione.
    L’obbligo di astensione trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l’azione amministrativa, ai sensi dell’art 97 della Costituzione. Esso, per costante giurisprudenza, costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre ogni qualvolta il componente di un organo collegiale, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle deliberazioni da adottare, determinandosi un conflitto di interessi con l’oggetto della decisione. Deve però sussistere una correlazione diretta ed immediata tra la posizione del componente e l’oggetto della deliberazione. Il concetto di interesse, da cui scaturisce il dovere di astensione, è riferito a situazioni di conflitto o di contrasto, che creano un’incompatibilità alla partecipazione ed al voto. Detta incompatibilità si ha solo in presenza di un interesse personale e diretto alla deliberazione, da parte del votante o dei suoi familiari , che comporta una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione della delibera ( Cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 23-09-1996, n. 1035; 07-10-1998, n. 1291; 26-05-2003, n. 2826 e 04-11-2003, n. 7050).
    In virtù di quanto sopra detto, è da ritenere che anche sui componenti della conferenza di servizi incombe il dovere di astenersi, ma “soltanto quando essi siano portatori di una situazione individuale o familiare coincidente con l’oggetto del provvedimento e si possa ravvisare una concreta perturbazione del processo logico valutativo che sta alla base della determinazione amministrativa” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11-03-1993, n. 273). La linea di demarcazione fra atti deliberativi vincolati o non all’obbligo di astensione è dunque ravvisabile nella potenzialità dei medesimi “ad incidere in via immediata e diretta sulle posizioni soggettive dei…….. partecipanti al voto” (Cfr. T.A.R. Calabria, 06-11-1991, n. 706).
    E’, però, da ritenere che l’eventuale situazione di conflittualità di cui è portatore taluno dei componenti con diritto al voto della conferenza di servizi comporti, in capo allo stesso, l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di appartenenza o che si rappresenta la propria rinuncia all’incarico a causa della personale conflittualità, permettendo a quest’ultima di delegare altro rappresentante legittimato ad esprimerne serenamente la volontà .
    La giurisprudenza della Corte dei conti è poi concorde nel ritenere che la mera astensione dal voto non esime da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, se gli stessi non fanno formalizzare formalmente i motivi del loro dissenso (Cfr. Corte dei conti se. II, 16-01-1984, n. 3; sez. I, 11-01-1995, n. 2). La mera astensione, fuori dalle ipotesi di conflitto personale, come sopra riferito, è considerata come mancata manifestazione immotivata della propria volontà ed è ritenuta oggetto di responsabilità amministrativa, qualora i dissenzienti non fanno constare a verbale i motivi del loro dissenso, “cosicchè l’astensione…….vale quanto l’espressione di voto ai fini della responsabilità amministrativa” (C. conti, sez. giur. Reg. Puglia, 26-02-1993, n. 11), poiché “solo il voto contrario e non la semplice astensione esclude la riferibilità della volontà collegiale al singolo componente” (Cfr. C. conti, sez. II, 23-10-1991, n. 323 e, dello stesso tenore, Corte dei conti, sez. giur. Reg. Sardegna, 17-06-1991, n. 363 e sez. giur. Reg. Campania, 03-04-1995, n. 33).
    La partecipazione ad un organo collegiale comporta l’obbligo per tutti i componenti di concorrere alla formazione della volontà” (cfr. Corte conti, sez. giur. Reg. Calabria, 11-12-1995, n. 24), ciò è tanto più vero all’interno della conferenza di servizi, cui si ricorre nelle fattispecie di consensi vincolanti o parzialmente vincolanti, e dove il terreno d’elezione è quello dell’assenso (o del dissenso) non facoltativo. Si evidenzia, a tal proposito, che la conferenza di servizi è un istituto obbligatorio ogni qual volta sia necessario acquisire assensi da parte di altre amministrazioni, oltre la p.a. procedente; essa è anche lo strumento per conciliare più interessi pubblici e, quando necessario, per superare i dissensi – manifestati ed espressi – con la deliberazione a maggioranza. I componenti della conferenza sono chiamati ad esprimere, in vista della loro specifica competenza, una valutazione sulla rispondenza delle istanze presentate alle finalità perseguite dal legislatore. “Da ciò consegue che……… la Conferenza di servizi ha l’obbligo di esprimere un giudizio motivato in merito a ciascun impatto dell’iniziativa commerciale” (Cfr., proprio sull’art. 9 della l.r. 28/1999 e sull’art. 11 del D.P.Reg. 26 luglio 2000, T.A.R. Catania, sez. II, sent. 11-03-2004, n. 677). In questi casi, ritiene la giurisprudenza che “stante la finalità della funzione cui i componenti del collegio sono chiamati, non è ipotizzabile la facoltà di astenersi; ad essi, invero, non si richiede la mera espressione di un voto: è richiesta, invece, la formulazione di un giudizio motivato del quale, tra l’altro devono assumere ogni responsabilità” (Cfr. T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 22-07-1986, n. 268).
    Si evidenzia, inoltre, che la problematica trattata trova espressa soluzione nelle previsioni di cui all’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 – recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” – (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi sostituito dall’art. 12 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successivamente modificato dall’art. 11 della L. 11 febbraio 2005, n. 15) che regolamenta gli effetti del dissenso espresso in conferenza dei servizi, oltrechè al comma 7 dell’art. 14-ter della stessa legge (come modificato dall’art. 10 della L. 15/2005) che, nel disciplinare l’ipotesi in cui il rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata – fattispecie alla quale pare potersi ricondurre la mera astensione, intesa come mancata espressione definitiva di volontà dell’amministrazione rappresentata, laddove il voto di astensione non si concretizza né come assenso né come dissenso – considera acquisito l’assenso di detta amministrazione.
    La legge 241/1990, nella parte relativa alla conferenza dei servizi, è stata recepita dal legislatore regionale con l’art. 2 della l.r. 7 settembre 1999, n. 23 – recante “Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127” – che espressamente dispone: “Nell’ordinamento della Regione siciliana,……….la conferenza di servizi disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato……….dall’art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni“.
    In ragione del recepimento delle suindicate disposizioni della L. 241/1990 e della L. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenere superata la regolamentazione della conferenza di servizi ai sensi della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, titolo IV, “Semplificazione amministrativa“, art. 15. Ciononostante, nella specifica fattispecie, è necessario rilevare che l’art. 9, comma 5, della l.r. 28/1999 – norma che appare speciale, oltrechè successiva alla l.r. 23/1998 – nel rinviare al decreto del Presidente della Regione l’adozione delle norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, richiama la l.r. 10/1991.
    Emerge, comunque, anche dall’art. 15 della l.r. 10/1991, l’obbligo delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di esprimere “definitivamente la competente valutazione” (comma 4), analogamente alla previsione riportata al comma 7 dell’art. 13-ter della L. 241/1990, così come l’obbligo di comunicare il dissenso motivandolo. In conseguenza di ciò, non pare trovare spazio, nemmeno ai sensi della l.r. 10/1991, la configurabilità della mera astensione, che comunque, non potendosi reputare che “silenzio” comporta che esso venga considerato quale “assenso” (cfr. art. 15, comma 4, ultimo periodo, l.r. 10/1991).
    Si rileva in ogni caso che – prevedendo l’art. 37 della l.r. 10/1991, che “Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione” – non si rinvengono nelle previsioni di cui agli artt. 14-ter e 14-quater della l. 241/1990, elementi di incompatibilità alla loro applicazione alla fattispecie considerata, tenuto conto che dette disposizioni non contrastano con quelle contenute all’art. 9 della l.r. 28/1999 e al decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2000, le quali comunque non dispongono diversamente.
    Conclusivamente, alla luce della lettura sistematica della normativa regionale e nazionale relativa alla conferenza di servizi, pare potersi concludere per l’incompatibilità della mera astensione da parte dei partecipanti alla conferenza stessa e – in mancanza di espressa, diversa, previsione all’interno della l.r. 28/1999 e del D.P.Reg. 26 luglio 2000 – si ritiene applicabile quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7, che obbliga ciascuna delle amministrazioni interessate ad esprimere la propria volontà in sede di conferenza dei servizi, considerando acquisito l’assenso tacito dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso la volontà definitiva della stessa.
    Nei termini il reso parere.


Ai sensi dell’art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d’ora all’accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell’8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

Sentenza Consiglio di Stato 4 novembre 2003, n. 7050

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

 (Sezione Quarta)


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 246 del 1999, proposto dal Comune di Vallarsa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. ti D.De Pretis e L. Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, (….).

contro


S. I., rappresentato e difeso dall’Avv. S. Dragogna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò in Roma (….).

per l’annullamento


della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 27 ottobre 1998, n. 431.

Visto l’appello con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vallarsa.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 6 maggio 2003, il Consigliere Costantino Salvatore.
Uditi l’avv. Di Mattia, su delega dell’avv. Manzi, per il Comune appellante e l’avv. Calò, su delega dell’avv. Dragogna, per l’appellato.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO


Con la sentenza in epigrafe specificata, il TRGA di Trento ha deciso, accogliendoli, sette ricorsi proposti da I. S., Segretario comunale presso il Comune di Vallarsa, contro una serie di provvedimenti adottati dagli organi dell’amministrazione comunale. I sette gravami sono i seguenti:

A. ricorso n. 212 del 1995, contro la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 21 febbraio 1995, recante diniego di dispensa dall’obbligo di residenza, e contro la nota sindacale 15 maggio 1995, n. 2774, con la quale è stato intimato al ricorrente di provvedere al trasferimento della propria residenza nel Comune di Vallarsa.

Il ricorso era affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2, e dell’art. 90 D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, per non essersi astenuti né il Sindaco né il dott. M. B. (segretario in sostituzione del dr. S.).

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione agli artt. 50 e 90, comma 5, del Regolamento Organico del personale dipendente, per non aver provveduto l’Amministrazione ad offrire al ricorrente, a fronte del disposto obbligo di trasferimento della residenza, alcun alloggio idoneo nel territorio del Comune, rendendo materialmente impossibile il trasferimento stesso e per illegittimità del termine di giorni 15 intimato a tal fine. Violazione degli artt. 97 Cost., art. 1, comma 1, e art 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

3) Eccesso di potere per sviamento, per motivazione travisata, erronea ed illogica e per disparità di trattamento.

B. ricorso n. 302 del 1995, contro i richiami scritti adottati dal Sindaco del Comune di Vallarsa n. 3135 e n. 3136 del 27 maggio 1995, n. 3137 del 26 maggio 1995, e n. 3138 del 25 maggio, nei confronti dei quali erano dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dell’art. 3 Codice procedura penale, dell’art. 148 (Sospensione ed estinzione del procedimento disciplinare in presenza di denuncia all’Autorità giudiziaria) del Regolamento Organico del Personale del Comune di Vallarsa. Eccesso di potere per sviamento.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione agli artt. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

3) Eccesso di potere per motívazione illogica, carente e contraddittoria.

In particolare la sanzione n. 3135 (assenza Commissione Statuto) sarebbe del tutto illogica oltreché palesemente pretestuosa non facendo parte il Segretario di detta Commissione e non avendo per la sua funzione alcun obbligo di partecipare.

La sanzione n. 3136 (parere in delibera n. 55/95) è illegittima non avendo il Segretario un interesse diretto alla deliberazione che, anzi, era contraria ai suoi interessi, negando la richiesta deroga all’obbligo di residenza.

La sanzione n. 3137 (ritardo in atti d’ufficio) deriverebbe dall’erronea convinzione del Sindaco che le delibere sarebbero pervenute al ricorrente il giorno prima della riunione di Giunta, mentre in realtà sono pervenute lo stesso giorno della riunione.

La sanzione n. 3138 (modifica parere reso in ordine alla delibera n. 115 del 1995) è poi fondata su un fatto (modifica parere) non esistente.

C. ricorso n. 398 del 1995 contro la deliberazione della Giunta comunale 24 luglio 1995, n. 228, recante sospensione cautelare dal servizio.

Questi i motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993, n. 19/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni) per mancata astensione del Sindaco, dell’assessore S. P. e della responsabile dell’ufficio di ragioneria, rag. B..

2) Falsa applicazione degli artt. 64 e 25 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 4, dell’art. 33 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per avere la Giunta comunale erroneamente ritenuto di poter adottare la sospensione cautelare prima dell’inizio del procedimento disciplinare al segretario comunale tutelato da speciali garanzie di legge.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, (Nuove norme sullo stato giuridico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) e falsa applicazione dell’art. 130 del Regolamento del personale del Comune di Vallarsa, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per insussistenza di motivazione sulla esistenza del presupposto della gravità eccezionale dei fatti tali da richiedere il provvedimento cautelativo di sospensione del segretario comunale prima dell’inizio del procedimento disciplinare. Eccesso di potere per motivazione travisata e sviamento.

Ad avviso del ricorrente, in particolare, la pretestuosità delle contestazioni deriverebbe dalle seguenti circostanze.

a) tutte le argomentazioni riportate nella deliberazione, rivolte a screditare apoditticamente l’operato del segretario attribuendogli la responsabilità di comportamenti gravemente omissivi e addirittura turbativi ed ostruzionistici del normale svolgimento dell’attività amministrativa del Comune di Vallarsa, non sono sorrette dalla benché minima prova e, quindi, sono generiche oltreché calunniose, (in relazione alle stesse è stato presentato dettagliato esposto alla Procura della Repubblica di Trento);

b) l’addebito, quale negligenza, persino dello stato di malattia certificato da ampia documentazione medica e fiscale che lo esime da responsabilità nel periodo di riferimento;

c) l’addebito, quale negligenza, dell’assenza durante l’adozione da parte della Giunta comunale di 153 deliberazioni su 211 come se essa dipendesse dall’iniziativa del segretario comunale, mentre è esclusivo compito dell’organo deliberativo che, evidentemente, ha preferito attivarsi maggiormente durante i periodi di legittima assenza del segretario;

d) l’addebito, quale negligenza, d’aver espresso in 27 casi su 51 parere negativo agli atti deliberativi come se egli fosse vincolato unicamente al conferimento di pareri positivi sui predetti atti;

e) il riferimento ai dodici procedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti non considera che di essi 6 sono stati archiviati, 4 si sono conclusi con il richiamo scritto, ma sono stati immediatamente impugnati avanti al T.R.G.A., 1 è perento per decorrenza dei termini di cui all’art. 102 del D.P.R. n. 3 del 1957 e, per ultimo, quello avviato con provvedimento n. 4961 del 18 agosto 1995, è tuttora in corso.

f) in relazione alla contestata omessa sottoscrizione dei mandati di pagamento ed alla richiesta di ordine di servizio scritto, il ricorrente sottolineava che, nel compimento dei propri doveri d’ufficio e in ottemperanza di preciso ordine di servizio sindacale, ha accertato che l’Amministrazione comunale aveva impropriamente consentito al precedente segretario comunale l’uso ad abitazione di alcuni uffici comunali, circostanza che diveniva oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Rovereto nell’ambito del procedimento penale n. 140/95 ed oggetto altresì di autonoma segnalazione alla Corte dei Conti.

Al precedente segretario comunale, occupante i suddetti locali, l’Amministrazione aveva richiesto, con propria nota prot. n. 4889 del 6 dicembre 1994, una somma superiore a L. 10.000.000, somma che, oltre ad essere calcolata su presupposti del tutto errati, non appariva iscritta tra i crediti nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994.

L’Amministrazione ritenne di “riparare” iscrivendo il credito nel bilancio di previsione 1995 il quale, tuttavia, essendo già stato “licenziato”, necessitava di opportuna variazione.

Tale variazione, adottata dall’Amrninistrazione con propria deliberazione n. 16/95 del 12 aprile 1995, tuttavia, si poteva attuare solo in presenza di un credito correttamente accertato e, soprattutto, esigibile, contrariamente al credito di cui si pretendeva l’iscrizione.

Tali irregolarità venivano segnalate dal ricorrente con propria nota prot. n. 300/1 del 23 maggio 1995 ed, in seguito, allorché furono inviati allo stesso alcuni mandati di pagamento (dal n. 438 al n. 490) accompagnati da apposito elenco per la firma di rito, il segretario ricorrente, viste le macroscopiche irregolarità contabili, richiedeva al Sindaco, con nota del 30 giugno 1995, prot. n. 3861, ordine di servizio per la firma degli stessi al sensi dell’art. 62 del Regolamento Organico del Personale del Comune di Vallarsa.

Tale richiesta veniva reiterata inutilmente con raccomandata dell’1 luglio 1995.

Con nota sindacale del 30 giugno 1995, prot. n. 3869, l’amministrazione comunale si limitava ad osservare che i mandati sottoposti alla firma non risultavano pertinenti alle variazioni di bilancio assunte con la deliberazione consiliare n. 16/95.

Analoga situazione si prospettò con successivi mandati di pagamento (dal n. 491 al n. 522) comunicati al segretario con nota prot. n. 4097 del 6 luglio 1995 relativi ad atti deliberativi assunti nella seduta giuntale del 29 dicembre 1994 e decaduti per omessa pubblicazione.

Anche relativamente a tali mandati il ricorrente richiedeva, con propria nota del 7 luglio 1995, prot. n. 4103, nuovo ordine di servizio per la firma degli stessi.

In risposta, con atto 11 luglio 1995, prot. n. 4183, il Sindaco, prospettando una fantomatica ed inesistente assenza del segretario per congedo straordinario (egli era in quei giorni regolarmente in servizio) ordinava alla stesso la restituzione dei mandati stessi nelle mani del vigile urbano sig. Cabbe Renato.

L’insieme degli addebiti tende a prospettare un quadro complessivo dal quale poter giungere alla conclusione che “la mancata puntuale sottoscrizione dei mandati di pagamento ha provocato all’Amministrazione un danno gravissimo, ponendola in una situazione di morosità nei confronti dei propri creditori (..) e che un danno gravissimo è derivato a tutti i soggetti destinatari dei pagamenti (..).

Conclusione questa contraddittoria e travisata, posto che, per esplicita ammissione dell’Amministrazione stessa, i mandati di pagamento in contestazione sono stati, comunque, sottoscritti da persona diversa dal ricorrente con conseguente pronta liquidazione delle somme dovute ai rispettivi creditori (tra cui figurano, del resto, gli stessi amministratori comunali), ed inesistenza di mora debitoria da parte del Comune e di qualsiasi pregiudizio nei riguardi dei creditori stessi.

Si aggiunge che i mandati medesimi sono stati emessi dall’Ufficio Ragioneria negligentemente in media sei mesi dopo la comunicazione del titolo relativo.

Il quadro complessivo dimostrerebbe all’evidenza che gli intralci ed i rallentamenti sono riconducibili all’azione del Sindaco, e non, come si afferma in motivazione, che “in particolare l’ulteriore permanenza del dott. S. in servizio comporterebbe danni irreversibili per l’amministrazione comunale e per i soggetti terzi destinatari dei futuri mandati di pagamento (..), che altresì deve essere assolutamente evitato il verificarsi di comportamenti omissivi da parte del dott. S. (..) e che nessuna altra soluzione diversa può essere adottata per consentire il ripristino della corretta azione amministrativa del Comune in esito del disciplinare”.

D. ricorso n. 104 del 1996 contro la delibera della Giunta 18 gennaio 1996, n. 39, con la quale è stato espresso giudizio negativo sul periodo di prova e se ne è disposta la proroga per ulteriori 180 giorni.

Questi i motivi di ricorso:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993, n. 19/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni), per mancata astensione del Vice – Sindaco, degli Amministratori e della rag. B. in quanto interessati.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, (Periodo di prova) del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di istruttoria in ordine all’esito del servizio effettivamente prestato e delle capacità realmente dimostrate dal dott. S. quali presupposti necessari per la valutazione del periodo di prova.

3) Eccesso di potere per sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.

La pretestuosità delle argomentazioni addotte è dimostrata, a dire del ricorrente, dalle seguenti circostanze:

a) l’attribuzione al ricorrente di responsabilità in ordine a comportamento gravemente omissivi non sorretti dalla benché minima prova in relazione ad atti deliberativi decaduti e adottati nel periodo di sospensione cautelare dal servizio del dott. S. e, comunque, convalidati con parere di legittimità dalla Giunta provinciale e dal Commissariato del Governo quali organi tutori: relativamente a tali contestazioni generiche oltreché calunniose è stato presentato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento;

b) l’attribuzione di omissioni in ordine al mancato invio alla Giunta Provinciale di atti deliberativi, dichiarati dall’Organo deliberante come “insuscettibili di controllo”;

c) l’addebito di comportamenti omissivi identificati quali ipotesi di addebiti nel procedimento disciplinare prot. n. 4681 del 18 agosto 1995 non ancora definito all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, quali fatti definitivamente accertati in sede disciplinare;

d) l’addebito di comportamenti omissivi in ordine alla mancata dichiarazione di conformità di copie di atti deliberativi, attività istituzionalmente non riservata esclusivamente al segretario comunale, vista, comunque, l’impossibilità tecnica di attestare la conformità di copie della cui esistenza egli è, comunque, all’oscuro (relativamente agli atti contestati l’amministrazione dichiara espressamente di essere sprovvista degli originali);

e) l’addebito di comportamenti oggetto di procedimento disciplinare archiviato (“..ometteva di apporre la firma in calce all’attestazione di avvenuta pubblicazione in calce alle deliberazioni indicate negli elenchi allegati nel presente provvedimento, perciò contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 102, comma 4 dei T.U.L.R.O.C.)” – procedimento disciplinare prot. n. 1120 del 1 marzo 1995.

E. ricorso n. 169 del 1996 contro la deliberazione della Giunta n. 51 del 26 febbraio 1996 (e i presupposti provvedimenti della Commissione di disciplina) con i quali è stata irrogata la sospensione dalla qualifica per mesi sei.

Questi i motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993 ,n. 19/L, (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni) per mancata astensione del Vice – Sindaco e degli Amministratori in quanto interessati.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, dell’art. 3 c.p.p, dell’art. 148 del regolamento organico del personale. Eccesso di potere per sviamento.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 120, comma 1, (Estinzione del procedimento) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per intervenuta estinzione del procedimento essendo trascorsi più di novanta giorni dalla comunicazione della facoltà di prendere visione degli atti (20 ottobre 1995) e l’atto successivo (la seduta di trattazione orale tenutasi in data 1 febbraio 1996); dell’art. 107, comma 1, (procedimento) del D.P.R. n. 3/1957 essendo decorsi 28 giorni tra la presentazione delle giustificazioni e la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina. Eccesso di potere per sviamento.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 145, commi 1 e 5, (Ricusazione del Giudice disciplinare) del Regolamento Organico, per omessa rinuncia del membro della Commissione signora B. G. in quanto rientrante nelle ipotesi di cui alle lettera a), b), c) dell’art. 145, comma 1, del Regolamento Organico. Eccesso di potere per sviamento.

F. ricorso n. 412 del 1996 contro la deliberazione della Giunta n. 253 del 17 settembre 1996 con la quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di impiego per esito sfavorevole del periodo di prova.

Questi i motivi di ricorso.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.P. del 14 ottobre 1993, n. 19/L, (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni) per mancata astensione del Vice – Sindaco, dell’Assessare S. P. e degli Amministratori in quanto interessati.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comrna 2, (periodo di prova) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di istruttoria in ordine alla durata, all’esito del servizio effettivamente prestato ed alle capacità realmente dimostrate dal dott. S. quali presupposti necessari per la valutazione del periodo di prova. Eccesso di potere per sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 138 (Accertamenti) e 139 (Contestazione degli addebití) del Regolamento Organico del Personale in relazione all’art. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per essere pervenuta l’amministrazione a giudizio sfavorevole sul periodo di prova del ricorrente in base a valutazione di fatti non preventivamente contestati al ricorrente attraverso l’iter della procedura disciplinare. Eccesso di potere per sviamento.

G. ricorso n. 358 del 1997 contro la deliberazione della Giunta municipale n. 127 del 22 aprile 1997, con la quale viene bandito il concorso pubblico per la copertura dei posta di Segretario comunale deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 1, e 51, Cost., dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla legge regionale n. 13/1993 e dalla legge provinciale n. 23/1992, e dell’art. 57, comma 1, (indizione del bando di concorso) della legge regionale del 5 marzo 1993, n. 4, (Nuove norme sulla stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali). Eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto e ingiustizia manifesta.

Il Comune di Vallarsa si costituiva in tutti i ricorsi, contestandone la fondatezza.

Il TRGA, riuniti i sette gravami, li accoglieva con la sentenza in epigrafe specificata, contro la quale il Comune ha proposto il presente appello, chiedendone l’integrale riforma.

L’originario ricorrente resiste all’appello.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2003.

DIRITT0


l. In via preliminare, conviene precisare che l’ambito del presente giudizio d’appello è delimitato dalle censure accolte dal giudice di primo grado, in quanto l’originario ricorrente, con la memoria difensiva del 16 aprile 2003, pur avendo diffusamente replicato alle argomentazioni del Comune, non ha espressamente riproposto le censure dichiarate assorbite dal T.R.G.A..

Entro questi limiti, pertanto, saranno esaminati i rilievi mossi dal Comune appellante in ordine alle statuizioni rese sui singoli ricorsi.

2. Il ricorso n. 212/95 riguarda la deliberazione della Giunta Comunale 17 marzo 1995, n. 66, con la quale, previa revoca della precedente delibera n. 55 del 21 febbraio 1995 (peraltro annullata dall’organo di controllo), è stata nuovamente negata la deroga all’obbligo di residenza del ricorrente nel Comune, nonché la nota del Sindaco 12 maggio 1995, recante intimazione al ricorrente di trasferire entro il 30 maggio 1995 la residenza nel Comune di Vallarsa.

Il T.R.G.A. lo ha accolto, ritenendo fondata la censura di essesso di potere sotto due profili: quello del difetto di presupposto e quello della disparità di trattamento.

Sotto il primo aspetto, il giudice – dopo avere ricordato le vicende che da subito hanno contrassegnato i rapporti, non certamente improntati a reciproca e leale collaborazione, tra il nuovo segretario e gli amministratori comunali [l’assunzione in servizio del ricorrente avvenuta ad oltre sei mesi di distanza dalla sua nomina per la resistenza frapposta dagli amministratori del Comune di Vallarsa; la nota 2 gennaio 1995, con la quale il Sindaco, il giorno stesso della presa di servizio, rammentava al segretario l’obbligo di residenza nel Comune ai sensi dell’art. 51 del Regolamento organico e sottolineava a tal fine anche la disponibilità di un alloggio comunale; la denuncia da parte del dott. S.(in data 20 febbraio 1995 alla Amministrazione comunale ed in data 25 febbraio 1995 alle Procure Generali della Corte dei Conti di Trento e di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e di Rovereto) in ordine ad alcune irregolarità rilevate (adibizione ad abitazione da parte del precedente segretario e senza corrispettivo per il Comune di uffici comunali in località Raossi)] – richiamava l’art. 90, comma 5, del vigente regolamento organico, secondo il quale “i Comuni, in relazione all’obbligo di residenza prescritto al segretario comunale, devono fornire allo stesso, dietro corrispettivo commisurato all’equo canone per corrispondente appartamento in zona B del Comune di Trento, un idoneo alloggio, sempre che non ne possieda nel Comune”.

Ciò precisato, il T.R.G.A. ha osservato che l’affermazione contenuta nella deliberazione della Giunta n. 66 del 17 marzo 1995, secondo la quale la “Amministrazione possiede per i segretari comunali che ne siano sprovvisti, qualora non optino per diversa sistemazione, un apposito appartamento nel palazzo comunale libero e disponibile, a seguito della partenza del precedente segretario che lo abitava”, sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe la non idoneità dell’appartamento in questione, ubicato al secondo piano del palazzo comunale.

Secondo i dati non contestati, desumibli dalla documentazione acquisita agli atti, il citato appartamento è composto non da “tre ampi locali con servizi” come asserito dalla difesa del Comune, ma più esattamente, dal corridoio, da due sole stanze (di cui una di mq. 13,23), dal bagno, mentre manca del tutto qualsiasi ambiente attrezzato a cucina, perché l’accatastamento dei locali al nuovo catasto edilizio urbano è stato operato per esclusivo uso “uffici” e non ad “abitazione”, e tutte le utenze sono uniche per l’intero fabbricato sede del municipio di Vallarsa. Da qui la conclusione dell’inesistenza di una autonoma abitazione distinta dagli uffici comunali e, quindi, dell’insussistenza del presupposto posto a base del diniego: l’esistenza di un alloggio idoneo per il segretario e per il suo nucleo familiare.

Quanto all’assunto della difesa comunale circa la disponibilità di altro alloggio in località Riva, il T.R.G.A. ha osservato che dalla documentazione acquisita a seguito della disposta istruttoria non risulta che l’amministrazione comunale abbia informato il ricorrente della disponibilità di tale altro alloggio, del quale, del resto, non fannno cenno né le deliberazioni della Giunta n. 55 del 21 febbraio 1995 e n. 66 del 17 marzo 1995 né le lettere sindacali 2 gennaio 1995 e 12 maggio 1995 n. 2774. Ove poi si consideri che, alla stregua degli elementi forniti dalla relazione 30 giugno 1995 dell’Ufficio tecnico comunale, detto alloggio fa parte di una scuola elementare realizzata nel 1955 ed in stato di abbandono (impianti tecnologici, mancanza dell’impianto di riscaldamento, serramenti in condizioni pessime, pavimenti da sistemare), appare evidente come anche questo appartamento non possa considerarsi idoneo ai sensi e per gli effetti della richiamata norma regolamentare.

Per quel che concerne il secondo profilo, quello cioè di eccesso di potere per disparità di trattamento, la sua fondatezza è stata affermata con riferimento sia alla posizione del precedente Segretario comunale dott. B., al quale è stato consentito di mantenere la propria residenza nel Comune di Luserna, Comune molto più distante di Rovereto (residenza del dr. S. dalla sede di servizio, sia a quella della dipendente rag. ra B., residente nel Comune di Mori, anche esso più distante di Rovereto da Vallarsa.

2.1. Le conclusioni del primo giudice vengono contestate sotto entrambi i profili di censura dal Comune appellante, il quale osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, l’appartamento messo a disposizione si deve considerare, alla luce della stessa documentazione esibita, “alloggio idoneo” a soddisfare le esigenze del ricorrente a nulla rilevando, da un lato, la mancanza di un locale autonomo destinato a cucina, posto che una delle due stanze, essendo attrezzata con “scatola elettrica con cavo tv, tubi per allacciamento acqua calda e fredda e scarico a muro”, è in grado di ospitare un “angolo cottura” e, dall’altro lato, la destinazione e l’accatastamento dei locali ad uso ufficio, anziché abitativo.

Aggiunge la difesa del comune che l’attrezzatura relativa all’angolo cottura non può che fare carico a chi di volta in volta si trova ad utilizzare l’appartamento, tenuto conto che l’obbligo dell’amministrazione concerne esclusivamente la messa a disposizione dell’alloggio, ma non certo il suo arredo, come si desume dal riferimento al pagamento di un corrispettivo commisurato all’equo canone, applicabile di norma agli appartamenti non arredati. Tutto ciò senza considerare che il ricorrente non ha mai chiesto all’amministrazione di mettergli a disposizione un alloggio in Vallarsa, ma si è limitato ad insistere per la dispensa dall’obbligo di residenza.

Con riferimento al secondo profilo di censura accolto, la difesa dell’amministrazione osserva innazi tutto che il ricorrente non risiede a Rovereto ma a Trento, e sottolinea come la riferita disparità di trattamento non sarebbe predicabile né nei confronti del precedente segretario comunale il quale, pur non avendo trasferito la propria residenza anagrafica in Vallarsa, ha dimorato abitualmente nel comune, né nei confronti della Ragioniera B. vuoi perché residente nel comune di Mori, distante soli 22 km da Vallarsa vuoi perché non onerata degli stessi obblighi del segretario comunale.

2.2. Le considerazioni del comune non possono essere condivise.

Va in primo luogo precisato che il diniego di dispensa dall’obbligo di residenza è stato motivato proprio con riferimento alla disponibilità dell’appartamento di proprietà comunale, per cui del tutto irrilevante appare, ai fini della verifica di legittimità del diniego medesimo, la circostanza che il segretario non abbia mai chiesto all’amministrazione di mettergli a disposizione un appartamento.

Quanto alla idoneità o meno dell’appartamento, reputa il Collegio che, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, le risultanze istruttorie e documentali abbiano fornito adeguata dimostrazione dell’infondatezza della tesi comunale.

La limitata consistenza del cd. alloggio, costituito di due sole stanze, in una delle quali sarebbe previsto l’angolo cottura; la mancanza attuale di collegamenti dei servizi; l’unicità delle utenze con quelle dell’edificio adibito a sede del comune, sono tutti elementi che dimostrano come l’alloggio in questione non fosse, al momento in cui veniva offerto al segretario, in grado di soddisfare le sia pur minime esigenze abitative del funzionario. E ciò senza considerare che, diversamente da quanto assume la difesa comunale, non sembra ipotizzabile che l’angolo cottura debba essere arredato dal funzionario che di volta in volta usufruisce dell’appartamento. E’ notorio, infatti, che tutti gli appartamenti nei quali sia previsto, al posto di autonoma cucina, un angolo cottura sono predisposti con l’arredo essenziale di quest’ultimo.

Anche sulla censura di eccesso di potere per disparità di trattamento si devono condividere le conclusioni del primo giudice.

L’assunto che il precedente segretario comunale, pur non avendo trasferito la propria residenza anagrafica in Vallarsa, ha dimorato abitualmente nel comune, e che la Ragioniera B. è residente nel comune di Mori, distante soli 22 km da Vallarsa e, comunque, non ha gli stessi obblighi del segretario comunale, è circostanza che non vale ad escludere il vizio riscontrato.

Difatti, non si comprende perché al precedente segretario sia stato consentito di non trasferire la propria residenza anagrafica, mentre analogo trattamento non è stato riservato all’odierno appellato, al quale, del resto, non risulta sia mai stato contestato l’assenza in sede nell’arco del normale orario di servizio. Quanto alla dipendente B., è sufficiente replicare che la distanza del luogo di residenza dal comune sede di servizio è problema che riguarda il singolo dipendente che chiede la dispensa dall’obbligo di residenza, posto che, quale che sia la lunghezza del percorso che quotidianamente deve affrontare, egli ha l’obbligo di garantire la presenza in ufficio nel periodo del normale orario di servizio.

In tale ottica, il segretario avrebbe dovuto affrontare un viaggio quotidiano più lungo, ma questo non assume rilievo rispetto alla continua presenza in servizio, che costituisce l’obbligo principale di qualsiasi dipendente.

Si deve, infine, aggiungere che la nota sindacale che rammenta al nuovo segretario l’obbligo di residenza – nota che come si è avuto modo di precisare in precedenza – è stata fatta pervenire nello stesso giorno in cui il ricorrente prendeva servizio: il che dimostra anche che l’amministrazione non era certo predisposta a superare le vicende che avevano contrassegnato la nomina del ricorrente e la sua immissione in servizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello del comune deve, per questa parte della sentenza, essere respinto.

3. Il ricorso n. 302/95 investe i quattro richiami scritti adottati dal Sindaco in relazione ad asserite infrazioni disciplinari: si tratta, in particolare, dei provvedimenti 27 maggio 1995, n. 3135, per assenza dalla Commissione Statuto; 27 maggio 1995, n. 3236, per il parere di legittimità sulla deliberazione 21 febbraio 1995, n. 55; 26 maggio 1995, n. 3137, per ritardo in atti d’ufficio; 25 maggio 1995, n. 3138 in relazione alla vicenda della ristrutturazione ramale della fognatura in frazione Dosso.

Il T.R.G.A. ha ritenuto fondato anche questo ricorso e, in accoglimento del medesimo, ha annullato i quattro richiami scritti.

3.1. Per quanto attiene al richiamo n. 3135 del 27 maggio 1995, irrogato per la mancata partecipazione alla riunione della Commissione per lo Statuto Comunale del 27 febbraio 1995, il giudice di primo grado ha rilevato che la deliberazione consiliare n. 48/93, istitutiva della Commissione di studio per la redazione dello Statuto comunale, ha incluso fra i suoi componenti anche il segretario comunale dell’epoca, dott. B., precisando comunque che la composizione della Commissione in questione, non essendo prevista da alcuna disposizione di legge a regolamentare, deve considerarsi frutto delle valutazioni ampiamente discrezionali del Consiglio, il quale ha chiamato, all’epoca, a farne parte persone che, a proprio giudizio, ha ritenuto particolarmente qualificate, mentre nessuna disposizione normativa o regolamentare impone al segretario di partecipare alla citata Commissione.

In tale contesto, la mancata partecipazione del segretario ad un organismo, del quale non faceva parte, non è stato ritenuto comportamento suscettibile di essere censurato disciplinarmente, anche avuto riguardo al clima instauratosi nel Comune, nel quale qualsiasi violazione, anche meramente formale, di qualsiasi disposizione era oggetto di corrispondenza con l’autorità giudiziaria penale.

Il Comune contesta tali conclusioni, osservando che, diversamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la legittimazione (e conseguentemente l’obbligo) del segretario comunale alla partecipazione alla Commissione discende dalla deliberazione istitutiva della commissione stessa, che espressamente contempla tra i suoi membri il segretario comunale; che tale partecipazione risulta perfettamente in linea con i compiti propri del segretario, come individuati dall’art. 38, comma 2, del TULLRROC, dal quale si ricaverebbe che nell’ambito delle ampie funzioni assegnate a tale figura dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, comunque nell’ambito dei “compiti affidatigli dal Sindaco”, rientra anche quello di partecipare all’organismo destinato a predisporre l’atto fondamentale del comune; che l’originario ricorrente non ha mai contestato la composizione della commissione né ha rappresentato ragioni di sorta a giustificazione della mancata partecipazione nonostante i reiterati inviti in tal senso rivoltigli dal Sindaco.

Il Collegio osserva che nessuno dei rilievi mossi alla statuizione del primo giudice è fondato.

In punto di fatto, non è contestato dal comune che, come rilevato dall’appellato e come risulta dalla deliberazione, i componenti della commissione sono stati individuati singolarmente, capigruppo politici, ex sindaci e rappresentanti del mondo produttivo, e che, per quel che concerne specificamente il punto controverso, il dott. B. è stato chiamato a farne parte non in via generica in quanto segretario comunale, ma con designazione specifica. Questa circostanza risulta avvalorata dalla precisazione, formulata dall’originario ricorrente e non smentita dal comune, che la commissione dal 1993 al 1995 si è sempre riunita nella composizione originaria, anche nel secondo semestre 1994, quando segretario comunale era il dott. A. e il dott. B. prestava servizio in altre sedi. Sempre in punto di fatto, conviene precisare che, come sottolineato dall’appellato e non contestato dal comune, alla data del 27 febbraio 1995, la commissione aveva concluso i propri lavori e lo Statuto comunale era stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 16 maggio 1994, n. 25, vistata dalla Giunta provinciale nella seduta del 10 giugno 1994: quindi, ben nove mesi prima della convocazione contestata.

In tale quadro, non sembra possa essere messo in dubbio che la partecipazione del segretario alla commissione non discendeva ratione muneris dalla qualità rivestita, ma era stato frutto di una precisa scelta dell’organo consiliare, con la conseguenza che non sussisteva alcun obbligo a carico del segretario comunale dell’epoca di partecipare a detta commissione.

Né un tale obbligo può farsi discendere dall’art. 38 invocato, posto che tra i compiti suddetti non è incluso quello di partecipare a commissioni non previste dalla normativa vigente.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, reputa il Collegio che il comportamento del ricorrente di primo grado, pur denotando un eccessivo formalismo nell’espletamento dei propri doveri d’ufficio che mal si concilia con il principio di leale collaborazione con gli amministratori comunali cui deve essere improntata la sua azione, non sembra tuttavia integrare ex se gli estremi di un’infrazione disciplinare. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha annullato anche questo richiamo scritto.

E’ appena il caso di aggiungere che, nell’ambito delle questioni controverse su questo specifico richiamo, nessun rilievo assume la circostanza dedotta dal Comune che l’originario ricorrente non ha contestato la delibera di istituzione della commissione.

3.2. Il richiamo scritto n. 3136 del 27 maggio 1995 è stato inflitto perché il segretario non si è astenuto dall’esprimere parere sulla deliberazione della Giunta n. 55 del 21 febbraio 1995 – avente ad oggetto il diniego di dispensa dall’obbligo di residenza – deliberazione annullata dalla Giunta provinciale proprio a causa del parere di legittimità espresso dal dr. S., parte interessata.

Il T.R.G.A., premesso che, a norma dell’art. 100, 5 comma, T.U.LL.R.O.C. nel caso in cui al provvedimento deliberativo sia direttamente interessato il segretario comunale, il parere di legittimità è reso dal Vice segretario o da un dirigente o funzionario comunale, ha escluso che, nel caso di specie, il segretario comunale avesse l’obbligo di astenersi. A tale risultato il giudice di primo grado è pervenuto sul presupposto che l’appellato, di fronte ad uno schema di delibera di Giunta di contenuto contrario alle sue aspettative (in quanto vi si negava la richiesta dispensa dall’obbligo di residenza), non poteva avere un proprio, personale e diretto interesse alla adozione della delibera.

Questa conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione che il parere del segretario è limitato agli aspetti di stretta legittimità formale, e non può interferire sulle scelte in concreto emergenti dallo schema di delibera sottoposta al suo esame, per cui, quando il contenuto dello schema di delibera non contenga alcun vantaggio o utilità per il segretario, deve escludersi la sussistenza di un suo “diretto” interesse e del conseguente obbligo di astensione.

L’Amministrazione appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, osservando in primo luogo che l’infrazione contestata nel caso di specie e culminata con l’impugnato richiamo, non era correlata alla sussistenza di un interesse del Segretario comunale all’adozione della deliberazione di diniego della dispensa dall’obbligo di residenza, ma, più esattamente, alla violazione di un preciso obbligo normativo e, quindi, alla grave negligenza imputabile al comportamento del funzionario.

La Sezione ritiene che i rilievi dell’amministrazione siano fondati.

La tesi del primo giudice non può essere condivisa perché non considera che l’obbligo di astensione previsto dalla disposizione avanti richiamata scatta nel momento in cui l’atto deliberativo coinvolge il segretario comunale, e prescinde dal contenuto, positivo o negativo, della determinazione comunale. Il giudizio sull’interesse del soggetto tenuto ad astenersi è necessariamente prognostico e l’obbligo di astenersi diventa attuale allorché il soggetto “interessato” è messo in condizione di conoscere che l’atto deliberativo lo riguarda direttamente.

Circostanza questa che nella specie non può essere messo in discussione, essendo evidente che la decisione di decidere sulla domanda di diniego di dispensa dall’obbligo di residenza integra sicuramente, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, un caso di “diretto” interesse del segretario comunale, e fa nascere, quindi, il conseguente obbligo di astensione.

Pertanto, il ricorso in esame, nella parte in cui è rivolto contro il richiamo scritto 27 maggio 1995, n. 3136, andava respinto.

3.3. Il terzo richiamo scritto di cui alla nota sindacale n. 3137 del 26 maggio 1995, è stato irrogato per l’omesso parere di legittimità in ordine alle deliberazioni della Giunta nn. 56, 57, 58 e 60, il cui contenuto era stato messo a disposizione del segretario dal giorno precedente a quello della riunione di Giunta e cioè dal 20 febbraio 1995.

Il richiamo in parola è stato annullato perché adottato sul presupposto errato che il segretario ha avuto a disposizione gli atti in parola il giorno precedente (20 febbraio 1995) la riunione della Giunta comunale avvenuta in data 21 febbraio 1995.

Dalla disposta istruttoria, difatti, sarebbe emerso che la consegna di tali atti è avvenuta alle ora 16,00 del 21 febbraio 1995, come sostenuto dall’originario ricorrente. In tale quadro irrilevanti sarebbero, ad avviso del primo giudice, le considerazioni del comune circa la “ordinarietà e normalità” degli atti deliberativi in questione, atteso che elementari principi di buona amministrazione escludono che gli schemi di provvedimenti possano essere sottoposti al vaglio dei segretari immediatamente prima della riunione dell’organo comunale chiamato a deliberare sugli stessi.

Anche su questo punto le conclusioni del primo giudice non possono essere condivise.

A parte ogni questione sulla data di effettiva consegna al segretario comunale degli schemi di atti deliberativi sui quali esprimere il proprio parere – se, cioè, tale data sia da individuare nel giorno precedente la riunione della Giunta (20 febbraio 1995) come assume il comune ovvero alle ore 16,00 dello stesso giorno della riunione (21 febbraio 1995) come sostengono l’originario ricorrente e il T.R.G.A. – è decisiva la considerazione che, secondo quanto affermato dall’amministrazione e non contestato dall’appellato, la riunione dell’organo comunale è iniziata alla ore 20,40 del 21 febbraio 1995.

Orbene, sostenere che quasi cinque ore di tempo prima della riunione dell’organo comunale, non consentono al segretario comunale l’esame delle deliberazioni sulle quali esprimere il proprio parere di legittimità è affermazione assolutamente non condivisibile, ove si tenga conto da un lato di quella che, notoriamente, costituisce la prassi ordinaria di tutte le riunioni di Giunta comunale e, dall’altro lato, che il segretario comunale è, in linea di principio, in possesso delle doti professionali indispensabili che gli consentono di assolvere i propri compiti istituzionali. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di chiedere un margine di riflessione, ove la questione presenti profili di notevole complessità e il tempo a disposizione non sia stato oggettivamente tale da consentirne un esame adeguato: circostanza che, peraltro, non è stata contestata nel caso in esame.

Non si può, pertanto, ritenere, come assume l’originario ricorrente per giustificare la contestata omissione, che egli non ha avuto il tempo materiale per esaminare gli atti pervenutigli.

Anche per questo richiamo scritto, dunque, il ricorso di primo grado andava respinto.

3.4. L’ultimo richiamo scritto è quello di cui al provvedimento n. 3138 del 25 maggio 1995, che è stato irrogato perché il segretario avrebbe modificato il parere 21 marzo 1995 espresso in merito alla delibera n. 115 del 21 marzo 1995: la modifica sarebbe consistita nell’aggiunta, operata il giorno successivo, alle parole “negativa per non esecutività della delibera consiliare n. 7 dd. 17.3.1995 che dispone la corretta copertura finanziaria dell’opera”, le parole “mancata indicazione cap. spesa”.

Il T.R.G.A., dopo avere precisato che, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, l’interessato aveva contestato l’addebito in sede di giustificazioni, ha annullato il provvedimento impugnato sul rilievo che, a seguito dell’acquisizione in giudizio del verbale della deliberazione n. 115, sottoscritto dal Vice Sindaco (essendo il Sindaco assente) e da un Assessore, oltre che dal segretario comunale, è emerso che il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Segretario, integralmente riportato nelle premesse, contiene anche le parole “mancata indicazione del cap. spesa”.

Ciò che escluderebbe la sussistenza in fatto dell’addebito contestato.

Il Comune appellante assume che le conclusioni del giudice di primo grado sono frutto di una valutazione frettolosa della vicenda e fondate su una circostanza priva di valore probatorio, perché il fatto che la deliberazione riporti anche le parole relative alla mancata indicazione del capitolo di spesa, non esclude che tali parole siano state inserite successivamente alla stesura del verbale di deliberazione.

Quest’ultima affermazione emergerebbe in tutta la sua evidenza da un’attenta valutazione del verbale in questione, dal quale si ricaverebbe che l’inciso relativo all’indicazione del capitolo di spesa sarebbe stato inserito successivamente.

La Sezione ritiene che le conclusioni del primo giudice siano da confermare, ove si consideri, da un lato, che nessuna delle parti contesta l’esistenza nel parere dell’inciso circa l’indicazione del capitolo di spesa e, dall’altro lato, che né il Vice Sindaco né l’Assessore che, unitamente al segretario, hanno firmato il relativo verbale ne hanno mai contestato la conformità all’originale.

Ad ogni modo, anche a volere seguire la tesi dell’amministrazione ed ammettere, in via di mera ipotesi, che l’aggiunta sia stata operata successivamente, reputa il Collegio che essa non ha comportato alcuna modifica sostanziale del parere e, quindi, non sembra suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

3.5. Alla luce delle considerazioni appena svolte, la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata nel senso che il ricorso n. 302 del 1995 doveva essere accolto solo nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3135 del 27 maggio 1995 (per mancata partecipazione alla commissione Statuto) e n. 3138 del 25 maggio 1995 (per modifica parere reso su deliberazione n. 114 del 21 marzo 1995), mentre doveva essere respinto nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso sulla deliberazione n. 55 del 1995) e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio 1995. Entro questi limiti, l’appello deve essere accolto.

4. Il ricorso n. 398 del 1995 investe la deliberazione della Giunta comunale n. 228 del 25 luglio 1995, con la quale l’originario ricorrente è stato sospeso cautelarmente dal servizio fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Il giudice di primo grado lo ha accolto, avendo ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, con il quale si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 90 D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, per mancata astensione, in sede di adozione della delibera impugnata, del Sindaco, dell’Assessore S. P. e della rag. B., la quale ha reso il parere di legittimità e di regolarità contabile in ordine alla delibera impugnata.

Dopo avere premesso che la sospensione cautelare, in pendenza o in vista della attivazione dei procedimento disciplinare, proprio perché si inserisce necessariamente nel procedimento disciplinare, è soggetta alle stesse regole che governano quest’ultimo – regole volte, in primo luogo, a garantire al dipendente che le valutazioni adottate nei suoi confronti siano assunte da un organo della cui imparzialità non sia possibile dubitare – ha precisato che il dovere di astensione previsto dall’art. 14 D.P.G.R. n. 19/L del 1993 costituisce espressione del principio generale, inderogabile in sede disciplinare e giurisdizionale, per il quale chi esercita funzioni giudicanti (siano esse applicate, per l’appunto, in sede disciplinare avvero in sede giudiziaria) deve trovarsi in posizione di assoluta imparzialità e terzietà rispetto ai fatti (ed alle persone, alle quali quei fatti sono riconducibili) in ordine ai quali deve esprimere valutazioni e proporre o irrogare sanzioni o misure cautelari.

Di tale generale principio sarebbe espressione anche l’art. 145 del regolamento organico del personale del Comune di Vallarsa che, riproducendo quasi letteralmente l’art. 149 del T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, prevede le cause di ricusazione del giudice disciplinare.

Dall’atteggiarsi concreto della vicenda emergerebbero, ad avviso del giudice di primo grado, indiscutibili profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o, quanto meno, di animosità o interesse a rimuovere, mediante una serie di atti e provvedimenti, il segretario comunale dal suo impiego (e per intanto a sospenderlo) in capo al Sindaco per una serie di ragioni, tra le quali in particolare, il ricorso contro la nomina ancor prima che il dr. S.prendesse servizio, l’illegittimo diniego di deroga dall’obbligo di residenza e gli illegittimi quattro richiami scritti.

Ragioni di inimicizia, di animosità o, comunque, di interesse personale a rimuovere il segretario (e per intanto a sospenderlo) sarebbero rinvenibili anche in capo all’Assessore S. P., il quale ha partecipato alla Giunta che ha deliberato dapprima (atto n. 291 dei 19.7.1994) la richiesta alla Provincia della revoca della nomina del dr. S. e successivamente (atto n. 310 dei 28.7.1994) il ricorso al T.R.G.A. contro la nomina nonché alla delibera sull’illegittimo diniego di deroga dall’obbligo di residenza.

Per quanto concerne la rag. B- le ragioni che avrebbero dovuto indurla ad astenersi andrebbero individuate: nella lettera 27 febbraio 1995 che ha, indubbiamente, concorso ad indurre il Sindaco ad adottare il richiamo scritto n. 3137 del 26 maggio 1995 poi annullato; nel fatto che, pur avendo espresso in data 1 marzo 1995 con lettera diretta anche al Sindaco seri dubbi in ordine alla possibilità di definire “appartamento” i locali offerti al dr. S. come alloggio e pur avendo sottolineato la necessità di “rivedere sia il conteggio effettuato dal Comune sia, di conseguenza, l’importo richiesto al dr. B.” (L. 10.429.211), ha poi apposto il visto di regolarità contabile sulla delibera consiliare n. 16 del 12 aprile 1995 la quale, nel variare il bilancio di previsione 1995, prevede al cap. 491 l’entrata di L. 10.429.211 proprio per l’affitto di quell’appartamento comunale in realtà inesistente ai fini di una utilizzazione residenziale; nella partecipazione, apponendo il parere sia di legittimità che di regolarità contabile, all’atto impugnato, che richiama, a supporto della disposta sospensione, “in particolare” la deliberazione di variazione di bilancio n. 16 del 12 aprile 1995 e la mancata firma da parte del Segretario di mandati di pagamento di spese assunte in applicazione della ripetuta delibera di variazione n. 16 del 1995.

I pareri espressi dalla dipendente B.sull’atto impugnato evidenzierebbero, attesa la loro contraddittorietà sia con il precedente scritto 1 marzo 1995 sia con la realtà fisica dei locali erroneamente definiti “appartamento”, l’esistenza di quegli indiscutibili profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o quanto meno di animosità o interesse a rimuovere (e per intanto a sospendere) il Segretario, già riconosciuti più sopra esistenti in capo agli amministratori prima menzionati.

Nonostante la natura assorbente del motivo accolto, il T.R.G.A. ha ritenuto l’atto impugnato anche viziato per eccesso di potere sotto i profili, dedotti con il terzo motivo di ricorso, del travisamento e della motivazione perplessa, contraddittoria e pretestuosa.

Premesso che la sospensione cautelare è stata inflitta in particolare, per il rifiuto del segretario di trasferire la residenza a Vallarsa e di sottoscrivere mandati di pagamento di spese assunte in applicazione della sopra indicata delibera di variazione di bilancio n. 16 del 12 aprile 1995, con utilizzazione, quindi della sornma di L. 10.429.211, il primo giudice ha osservato che, stante la riconosciuta illegittimità delle determinazioni comunali assunte in ordine al trasferimento della residenza e attesa, altresì, la impossibilità (a quanto meno il serio dubbio) di pretendere dal dr. B., precedente segretario, la somma di L. 10.429.211 per l’uso di un inesistente “appartamento”, il comportamento del dr. S. non poteva integrare oggettivamente il presupposto in presenza del quale è possibile disporre la sospensione cautelare.

Inoltre, la peculiarità della vicenda, avrebbe dovuto indurre il Sindaco, nonostante il visto di legittimità riportato dalla delibera di variazione di bilancio, ad impartire l’ordine scritto di firmare i mandati relativi, ordine che non sarebbe ravvisabile nella nota sindacale 30 giugno 1995 n. 3869, priva dell’indispensabile elencazione analitica dei mandati da firmare.

Strumentale alla ricostruzione dei fatti posti a base del provvedimento impugnato sarebbe poi il richiamo anche ai sei procedimenti disciplinari archiviati, i quali, ad avviso del primo giudice, sarebbero stati pretestuosamente iniziati e non potevano, dunque, legittimamente sorreggere il provvedimento in questione.

Del pari irrilevanti, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, sarebbero i quattro provvedimenti disciplinari conclusi con il richiamo scritto, richiamati nell’atto sanzionatorio: detti richiami, difatti, sono stati impugnati dall’interessato e poi annullati.

4.1. Il Comune critica le conclusioni del primo giudice, osservando come l’unico argomento addotto – vale a dire l’animosità e la grave inimicizia dimostrata dagli amministratori verso il segretario nei confronti del quale sarebbero stati adottati provvedimenti a contenuto negativo poi annullati – sia frutto di evidente erroneità.

L’assunzione di provvedimenti negativi, anche in ipotesi illegittimi, nei confronti di un dipendente non implicherebbe, di per se, sentimenti di inimicizia personale o animosità, e conseguentemente attività discriminatoria da parte dell’amministrazione perché, se ciò fosse vero, tali presupposti dovrebbero considerarsi sussistenti in presenza di qualsiasi procedimento disciplinare.

Con riferimento ai singoli punti presi in esame dal giudice di primo grado, l’Amministrazione osserva quanto segue. L’iniziativa volta ad ottenere prima la revoca e poi l’annullamento giurisdizionale della nomina fu dettata non da ragioni di grave inimicizia o di animosità personale nei confronti del nuovo segretario comunale, peraltro neppure conosciuto di persona dagli amministratori, ma dalla giusta preoccupazione di garantire l’efficienza della macchina amministrativa comunale, posto che, al momento della sua designazione presso il Comune, il dott. S. era già noto per la sua difficoltà di inserimento presso le altre amministrazioni comunali, alcune delle quali avevano persino ritirato la richiesta di nomina.

Il diniego di dispensa dall’obbligo di residenza fu dettato sempre per esigenze di carattere strettamente organizzativo e di funzionamento della struttura burocratica comunale, come dimostrerebbe il fatto che il medesimo Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensiva proposta contro il provvedimento che sanciva l’obbligo di residenza nel Comune.

Gli stessi richiami scritti, lungi dall’essere stati dettati da sentimenti di animosità ed inimicizia, furono la doverosa conseguenza degli illegittimi comportamenti posti in essere dal segretario che si dimostrava poco disponibile (ingiustificata assenza dalla commissione Statuto), poco diligente (rifiuto di esprimere il proprio parere su deliberazioni perché sottoposte troppo tardi al suo esame), e poco leale (violazione dell’obbligo di astensione nella delibera relativa alla domanda di dispensa dall’obbligo di residenza).

Alla stregua delle precisazioni avanti riportate, il Comune assume che nella vicenda, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non sussisteva l’obbligo di astensione in capo agli amministratori comunali e che se nella medesima è dato riscontrare animosità, questa è da individuare esclusivamente in quella nutrita dal segretario nei confronti degli amministratori.

4.2. L’assunto del comune non può essere condiviso.

La regola dell’astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall’organo collegiale, di cui fa parte, deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso, il concetto di «interesse» del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera. (Cfr., C.d.S., Sez. IV, 23 settembre 1996, n. 1035).

Tale regola, che costituisce applicazione del principio, di livello costituzionale, di imparzialità e buon andamento che deve contrassegnare l’azione dei pubblici poteri, non è stata rispettata nel caso in esame.

Conviene a questo proposito ricordare che, per le vicende che hanno caratterizzato i rapporti dell’originario ricorrente ed altre amministrazioni comunali (dettagliatamente evidenziate al punto 2 della parte in diritto della sentenza appellata), il Comune di Vallarsa ha tentato, subito dopo avere appreso dell’assegnazione del dott. S. come titolare della segreteria comunale, di impedirne l’esecuzione prima chiedendo la revoca della nomina al Presidente della Giunta provinciale e poi impugnando davanti al T.R.G.A. i decreti di approvazione della graduatoria concorsuale e di nomina del nuovo segretario; che l’effettiva immissione in servizio avviene a distanza di sei mesi dal decreto di nomina e solo dopo la diffida da parte dell’Amministrazione provinciale; che il giorno stesso della presa di possesso da parte del dott. S., il Sindaco gli rammenta l’obbligo di residenza nel comune ai sensi dell’art. 51 del Regolamento organico sottolineando altresì la disponibilità di idoneo appartamento comunale; che verso la fine di febbraio, in uno stesso giorno, al Segretario vengono notificati ben dieci contestazioni di addebiti, sei dei quali vengono poi archiviati e quattro si concludono con altrettanti richiami scritti, impugnati dall’interessato con il ricorso esaminato al precdente punto 3.

Ora, non sembra possa essere disconosciuto che gli indicati elementi, unitariamente considerati, denotano, oggettivamente, che i rapporti tra segretario ed amministratori si erano da subito caratterizzati per una sfiducia reciproca, e quindi, integrano quelle situazioni di conflitto o di contrasto personali, le quali escludono che il componente dell’organo collegiale si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale.

Nella medesima situazione di conflitto o di contrasto si pone la posizione della ragioniera B. per l’esistenza di tutti gli elementi posti in evidenza dal primo giudice e avanti richiamate.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha concluso che il Sindaco, l’Assessore S. P. e la ragioniera B. avevano l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla deliberazione impugnata, con conseguente illegittimità di quest’ultima per violazione dell’obbligo in parola.

La riconosciuta fondatezza di tale motivo e la natura assorbente della censura accolta, dispensano il Collegio dall’esaminare la fondatezza o meno dell’ulteriore motivo accolto dal primo giudice. Com’è noto, infatti, quando una sentenza di accoglimento si fonda su capi autonomi e distinti, la riconosciuta fondatezza di uno di essi, rende inammissibile la censura proposta contro l’altro capo, distinto ed autonomo, perché la sua eventuale fondatezza non potrebbe condurre alla riforma della sentenza gravata.

5. Il ricorso n. 104/96 è diretto contro la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 18 gennaio 1996, con la quale è stato espresso giudizio negativo sul periodo di prova e ne è stata disposta la proroga per ulteriori sei mesi.

Il T.R.G.A., dopo avere ricordato che il ricorrente ha assunto servizio il 2 gennaio 1995, ma è stato assente per malattia per 35 giorni e per sospensione cautelare per altri 180 giorni, ha sottolineato che i 180 giorni del periodo di prova sarebbero scaduti il 30 giugno 1995, ma che a tale termine vanno aggiunti: 35 giorni di malattia (e la scadenza perciò si sposta al 4 agosto); ulteriori 180 giorni di sospensione dal servizio dal 25 luglio 1995 al 21 gennaio 1996 (e la scadenza perciò si sposta al 31 gennaio 1996), nonché altro giorno di malattia (il 24 gennaio 1996) e la scadenza si sposta, infine, al 1 febbraio 1996.

Fatta questa precisazione allo scopo evidente, anche se non dichiarato, di evidenziare che il periodo di 180 da prendere in considerazione per valutare la prova del dipendente deve essere effettivo, il primo giudice ha ritenuto fondata la censura con cui si lamenta la mancata astensione dell’Assessore S. P. e della rag. B. (che ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della delibera) per le medesime ragioni esplicitate a proposito del ricorso contro la sospensione cautelare.

Con riguardo alla dipendente B. le ragioni che escludono la necessaria serenità del giudizio ed impongono, di conseguenza, l’obbligo di astensione, sarebbero rafforzate dal fatto che la medesima era a conoscenza che il dr. S. le aveva mosso un addebito disciplinare (mancata iscrizione a conto consuntivo del credito nei confronti del dr. B.), scrivendo al Sindaco, (il quale, peraltro, aveva ritenuto infondata la questione ed archiviato il procedimento); che essa era ben consapevole di avere, in qualità di responsabile dell’Ufficio di ragioneria, versato in ritardo ad un istituto di credito alcune quote della cessione del quinto della stipendio di un impiegato, quote pur trattenute tanto da essersi accollata, poi, il versamento dei relativi interessi; che, la stessa, infine, aveva ritardi nell’orario di entrata, autogiustificati dalla medesima sul retro del cartellino con indicazione degli uffici privati presso i quali, nelle ore di servizio, si recava per motivo di servizio.

Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto non rilevanti ai fini del giudizio sul periodo di prova, anche i fatti connessi ad undici procedimenti disciplinari, i quali non sarebbero valutabili in quanto di essi: otto erano già archiviati o perenti, quattro si erano conclusi coi richiami scritti poi annullati ed uno – quello relativo alla omessa firma di mandati – era a livello di semplice contestazione (prot. n. 4691 dei 19.8.1995) e non ancora trattato oralmente nella Commissione di disciplina.

5.1. Il Collegio ritiene che, per respingere l’appello, sia sufficiente rinviare alle considerazioni svolte nel precedente punto 4 a proposito della sospensione cautelare dal servizio circa i presupposti che impongono al componente di un collegio di astenersi dalla deliberazione che concerne soggetto nei confronti del quale, stante la situazione di conflitto e di contrasto, non è possibile assicurare la serenità di giudizio nell’adozione di atti discrezionali.

Deriva da ciò che anche su questo punto la sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto.

6. Il ricorso n. 169/96, proposto per l’annullamento della delibera della Giunta comunale n. 51 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei.

Il primo giudice ha ritenuto illegittima tale deliberazione, oltre che per avere partecipato alla sua adozione l’Assessore S. P., soggetto interessato, anche per la violazione dell’art. 120, comma 1, T.U. n. 3 del 1957, norma procedurale applicabile al caso di specie in virtù del rinvio ad essa operato dall’art. 149 del regolamento organica.

Premesso che, in base all’art. 120 citato, il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto e il procedimento non può essere rinnovato, il T.R.G.A. ha affermato che nel caso in esame sono trascorsi più di novanta giorni tra il precedente atto del procedimento disciplinare e la trattazione orale, avvenuta in data 1 febbraio 1996.

Il superamento del termine di 90 giorni si sarebbe verificato anche se si volesse seguire la tesi del comune, secondo cui l’atto precedente, rispetto al quale calcolare i 90 gionri, deve essere individuato nella scadenza del termine di dieci giorni assegnato all’incolpato per prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, e non nella data di comunicazione all’interessato di tale facoltà. Difatti, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del 20 ottobre 1995 in data 23 ottobre 1995, e il termine assegnato di dieci giorni è scaduto il 2 novembre 1995, con la conseguenza che i novanta giorni previsti dall’art. 120 T.U. n. 3/57 sono venuti a scadere il 31 gennaio 1996, mentre la trattazione orale è avvenuta in data 1 febbraio 1996.

Nè ad interrompere detto termine potrebbe invocarsi la comunicazione del 29 gennaio 1996 con la quale l’interessato è stato convocato per la trattazione orale dell’1 febbraio 1996, perché gli atti che, ai sensi dell’art. 120 T.U. n. 3/57, sono idonei ad interrompere il termine di novanta giorni previsto per l’estinzione dei procedimento disciplinare sono soltanto quelli esplicitamente previsti dalla legge e nei quali si articola il procedimento disciplinare.

E poiché sia il T.U. n. 3/57 (art. 111) sia il Regolamento Organico (art. 142) dispongono che la trattazione orale “deve aver luogo entra trenta giorni dalla scadenza del terrnine” assegnato al dipendente per prendere visione degli atti individuando così nella trattazione orale una fase del procedimento ed ancorando il termine di trenta giorni per il suo svolgimento non alla convocazione della Commissione ma alla scadenza dei termine di dieci giorni assegnato al dipendente, il primo giudice ha concluso che la perenzione si verifica necessariamente quando la fase della trattazione orale è intervenuta, came nella specie, oltre i novanta giorni dalla scadenza dei terrnine di dieci giorni assegnato al ricorrente.

Il giudice di primo grado ha, infine, osservato che l’atto adottato sarebbe illegittimo anche perché ai lavori della Commissione di disciplina ha partecipato, in qualità di componente, la rag. B., che era stata ricusata dall’interessato.

6.1. La difesa dell’amministrazione contesta l’assunto del giudice di primo grado in merito all’avvenuta perenzione del procedimento disciplinare per scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 120 del T.U. n. 3 del 1957 e, a sostegno della propria tesi, richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa, in base alla quale costituiscono fasi del procedimento disciplinare tanto la convocazione del dipendente per la trattazione orale quanto le riunioni della Commissione di disciplina operante in sede istruttoria.

Il Collegio osserva che nessuna doglianza viene dedotta contro il capo della sentenza che ha ritenuto illegittima la deliberazione impugnata per la partecipazione dell’assessore S. P., il quale aveva l’obbligo di astenersi per le considerazioni diffusamente evidenziate a proposito dell’esame dei gravami di cui ai precedenti punti 4 e 5.

Pertanto, anche a voler considerare fondati i rilievi formulati a proposito dell’esatta interpretazione del citato articolo 120, è chiaro che l’eventuale accoglimento di tale censura non potrebbe mai condurre all’accoglimento dell’appello ed alla conseguente riforma della sentenza di primo grado, che si fonda acnhe su autonomo e distinto capo di motivazione, non censurato.

L’appello, pertanto, deve essere respinto.

7. Il ricorso n. 412/96, diretto contro la deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 17 settembre 1996, recante la risoluzione del rapporto di impiego per sfavorevole esito del periodo di prova, è stato accolto per la riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta la mancata astensione dell’Assessore S. P., per le medesime considerazioni di cui al punto 6.1. della sentenza.

E ciò, a prescindere da ogni considerazione in ordine alle conseguenze che l’annullamento della proroga del periodo di prova illegittimamente disposta con la deliberazione n. 39 del 18 gennaio 1996 può riverberare in ordine al provvedimento di dispensa dal servizio.

L’Amministrazione, in questa sede, rileva che il rinvio operato al punto 3 della decisione non sarebbe in grado di fondare un obbligo di astensione dell’assessore S., perché di lui si fa cenno solo per indicare che lo stesso avrebbe provveduto, su incarico della Giunta, all’accatastamento come uffici dei locali indicati quale eventuale alloggio per il segretario comunale.

L’amministrazione contesta anche le considerazioni svolte dal primo giudice al punto 8.1. della sentenza in merito all’esistenza di oggettivi elementi dai quali desumere un atteggiamento di marcata ostilità degli amministratori nei confronti del dott. S..

Il Collegio osserva che tutte le diffuse argomentazioni esposte nell’atto di appello su questo specifico gravame, devono considerarsi irrilevanti per la decisiva ragione che l’annullamento del giudizio sfavorevole sul periodo di prova si riflette, con effetto caducante, sulla deliberazione di risoluzione del rapporto d’impiego, che si fonda esclusivamente su quel giudizio negativo.

L’efficacia caducante deruvante dall’annullamento dell’unico presupposto della risoluzione, comporta anche il rigetto dell’impugnazione su questo specifico punto della sentenza.

8. La sentenza appellata deve essere confermata anche per quanto concerne il ricorso n. 358/1997, proposto contro la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 22 aprile 1997, recante il bando di concorso per la copertura del posto di segretario comunale.

Gli annullamenti dei provvedimenti impugnati con i ricorsi sopra specificati e, in particolare, l’annullamento del provvedimento di risoluzione del rapporto d’impiego, hanno effetto caducante nei confronti del bando di concorso.

9. In conclusione, l’appello deve essere parzialmente accolto nei limiti specificati al precedente punto 3.5. e la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata nel senso che il ricorso n. 302 del 1995 doveva essere accolto solo nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3135 del 27 maggio 1995 (per mancata partecipazione alla commissione Statuto) e n. 3138 del 25 maggio 1995 (per modifica parere reso su deliberazione n. 114 del 21 marzo 1995), mentre doveva essere respinto nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso sulla deliberazione n. 55 del 1995 e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio 1995.

Le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo accoglie in parte nei limiti indicati al punto 9 della motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso n. 302 del 1995 nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso sulla deliberazione n. 55 del 1995, e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio 1995. Conferma per il resto la sentenza medesima

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 6 maggio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Stenio Riccio Presidente
Costantino Salvatore Consigliere est.
Dedi Rulli Consigliere
Giuseppe Carinci Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere

Sentenza Consiglio di Stato 12 aprile 2001, n. 2258

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 7295 del 1995 proposto dal Ministero della difesa in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege, in Roma, (….);


contro


P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. L. Medugno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, (….);


per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sez. I bis) 7 agosto 1995, n. 1517, resa inter partes.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale della Soc. P.;
Vista la memoria prodotta dalla medesima società;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2001 il Consigliere Domenico LA MEDICA e uditi, altresì, l’avv. dello Stato Macaluso per l’appellante e l’avv. Medugno per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO


La P. s.r.l., con distinti ricorsi proposti innanzi al T.A.R. del Lazio, ha impugnato rispettivamente: 1) il provvedimento di sospensione dei lavori di costruzione di alcune serre, emesse dal Capo dell’Ufficio Lavori Staccato dell’Aeronautica militare di Borgo Sabotino, nonché il provvedimento del Comandante della II Regione Aerea in data 10 aprile 1990, costitutivo di servitù militare (ric. n. 4010/91); 2) il provvedimento in data 21 novembre 1991, con cui il Comandante della II Regione Aerea ha negato l’autorizzazione in deroga alle limitazioni ostative al completamento dell’opera ed ha ingiunto la rimozione delle opere già realizzate, nonché l’ordinanza del Sindaco di Latina 1° ottobre 1991, n. 9719 (per questa ordinanza la ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha dichiarato di non aver più interesse all’annullamento) (ric. n. 4328/91).


I predetti due ricorsi sono stati integrati, in corso di giudizio, dalla proposizione di motivi aggiunti.


Il Giudice adito, con sentenza della Sez. I bis, 7 agosto 1995, n. 1517, ha accolto, previa loro riunione, i suddetti ricorsi e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.


Avverso la menzionata sentenza propone appello il Ministro della difesa, formulando il seguente motivo: insufficienza e illogicità di motivazione – omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate in primo grado – violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di composizione e funzionamento degli organi collegiali.


Deduce l’Amministrazione appellante che il Giudice di primo grado è pervenuto alle suddette conclusioni avendo rilevato l’illegittimità del parere del Comitato Misto Paritetico sulla cui base è stato emesso il provvedimento costitutivo della servitù militare, per due distinte considerazioni: a) lo svolgimento delle funzioni di relatore da parte di un soggetto (il Ten .Col. Di L.) che non era membro del medesimo Comitato; b) il mancato allontanamento di quell’Ufficiale prima della deliberazione.


Ad avviso dell’Amministrazione, il T.A.R. non ha tenuto conto che l’intervento del Ten. Col. Di L. si è concretato in un’attività meramente servente rispetto a quella deliberativa dell’organo collegiale.


Inoltre, nella specie, non era configurabile il pericolo di introdurre interessi particolari tali da influenzare l’esito della deliberazione, in quanto l’apporto del Ten. Col. Di L. era meramente tecnico ed il Comitato stesso era costituito, per la maggioranza, da Ufficiali dell’Aeronautica militare, ossia di quel medesimo Corpo, cui appartiene il Di Lauro, che aveva interesse all’imposizione del vincolo.


La s.r.l. P., con ricorso incidentale, ha riproposto le censure formulate con il primo motivo del ricorso n. 4010/91 e con il terzo motivo aggiunto al medesimo ricorso, ritenute infondate dal T.A.R. sul rilievo che gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della l. n. 898 del 1976 costituiscono “requisiti di conoscibilità dell’atto e non anche di validità o di efficacia dello stesso”.


In contrario l’appellante in via incidentale sostiene che gli adempimenti prescritti dalla lex specialis della procedura sono stabiliti anche a tutela del compiuto esercizio delle garanzie riconosciute ai proprietari.


Insiste, altresì, nel motivo della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.


Con memoria depositata in data 13 novembre 1995, la medesima società eccepisce l’inammissibilità dell’appello, per assoluto difetto di interesse, essendo decorso il periodo massimo di cinque anni dall’efficacia della servitù militare.


Dopo la trattazione orale svoltasi all’udienza del 6 febbraio 2001, la causa è stata posta in decisione.

 


DIRITTO


1. L’appello è infondato.


Il Giudice di primo grado ha esaurientemente enunciato le ragioni che l’hanno indotto a ritenere viziata la composizione del Comitato Misto Paritetico nella seduta dell’11 gennaio 1990, conclusasi con la formulazione del parere favorevole all’imposizione della servitù militare di cui si tratta.


Dal predetto verbale è emerso che alla riunione hanno partecipato, in aggiunto ai sette membri necessari per la validità della seduta, due soggetti estranei alla composizione dell’organo, nella persona dei Tenenti Colonnelli R. T. e M. Di L..


Costoro non si sono limitati a svolgere un’attività di mero supporto od informativo, come esperti in materia; hanno, invece, presenziato in tutte le fasi di svolgimento della riunione, appropriandosi di funzioni rispetto alle quali erano sforniti di qualsiasi titolo di legittimazione.


In particolare, relativamente al primo degli argomenti posti all’ordine del giorno, e che qui interessa, il Ten. Col. Di L. ha assunto perfino il compito di relatore, formulando le proposte sulle quali il Comitato ha, poi, deliberato.


Inoltre, una volta esaurita la discussione, allorché si è proceduto alla votazione, gli anzidetti ufficiali non risultano che si siano allontanati dall’aula; in mancanza, invero, di qualsiasi attestazione in tal senso nel verbale, deve ritenersi che i medesimi ufficiali siano stati presenti anche nella fase deliberativa.


Non si può, pertanto, condividere l’assunto dell’Amministrazione appellante secondo cui “l’intervento del Ten. Col. Di L. si è concretato in un’attività meramente servente rispetto a quella deliberativa”, quando invece risulta il ruolo attivo svolto dal medesimo ufficiale, addirittura come relatore.


Il T.A.R., dal canto suo, non si è limitato ad una generica pronuncia di illegittimità della partecipazione degli estranei, come afferma l’Amministrazione, ma ha valutato gli effetti vizianti di tale partecipazione, dopo aver attentamente verificato il ruolo svolto dai menzionati ufficiali in seno all’organo.


Deve, pertanto, ribadirsi, alla stregua di un rigoroso orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. Stato, Sez. VI, 21 agosto 1993, n. 585; Sez. V, 19 dicembre 1980, n. 989; Sez. IV, 8 marzo 1967, n. 74), secondo cui la presenza di soggetti non legittimati in un organo collegiale vizia gli atti adottati tutte le volte che detta presenza superi la stretta necessaria esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell’organo stesso, in quanto i soggetti non legittimati possono aver influenzato la formazione del convincimento dei componenti il collegio.


E’ il caso di aggiungere che la questione riguardante la partecipazione, alle sedute di un collegio, di soggetti non legittimati non attiene al problema del quorum necessario per la legittima adozione dei provvedimenti collegiali, ma il diverso problema della possibilità che i soggetti estranei, attraverso la discussione, siano in grado di influenzare la volontà del collegio, possibilità questa che è direttamente correlata alla partecipazione di soggetti estranei ai collegi, sia che si tratti di collegi perfetti, che di collegi imperfetti.


Sotto diverso profilo, ne consegue che la questione della illegittima partecipazione di soggetti estranei al collegio non può essere superata con la prova di resistenza, poiché l’illegittimità delle deliberazioni adottate discende dal semplice fatto della partecipazione alla seduta di soggetti non legittimati che possono, appunto, influenzare le stesse deliberazioni.


2. In base alle pregresse considerazioni, l’appello del Ministro della difesa deve essere respinto, restando assorbito l’esame delle eccezioni e motivi formulati dalla soc. P. nel ricorso incidentale per “doveroso scrupolo difensivo” e, quindi, evidentemente condizionati alla mancata reiezione dell’appello.


Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) rigetta il ricorso in appello proposto dal Ministro della difesa come in epigrafe.


Condanna il medesimo Ministero alle spese del presente grado di giudizio nella misura di £. 5.000.000 (cinquemilioni) in favore dell’appellata P. s.r.l..


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Domenico LA MEDICA Consigliere
Dedi RULLI Consigliere
Maria Grazia CAPPUGI Consigliere
Ermanno DE FRANCISCO Consigliere

Legge Provincia Bolzano 18 ottobre 1995, n. 20

Legge Provincia Bolzano 18 ottobre 1995, n. 20
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

 

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215

Come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e

dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – CORPI ELETTORALI

Art. 1 – Campo di applicazione

  1. La presente ordinanza stabilisce le modalità delle elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli di classe e di interclasse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270 e detta in materia le ulteriori norme funzionalmente collegate all’elezione dei predetti organi.
  2. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio previsto dall’art. 4, comma 2, lett. i) del citato decreto del Presidente della Repubblica e dei docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità per l’elezione di tali organi restano devolute all’organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del comitato per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni hanno luogo entro il 20º giorno dall’inizio delle lezioni.
  3. Le presenti norme disciplinano le elezioni nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali; non si applicano, pertanto, alle scuole non statali, anche se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o legalmente riconosciute.

Art. 2 – Organo competente a indire le elezioni

  1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside.
  2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.
  3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.

Art. 3 – Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di circolo o d’istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli di intersezione

  1. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l’Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza.
  2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4 – Il collegio dei docenti

  1. Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti annuali e – limitatamente alla durata della supplenza – i docenti supplenti temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne fatto parte anche i docenti indicati nell’art. 18.
  2. I docenti in assegnazione provvisoria, appartengono al collegio dei docenti del circolo o istituto in cui prestano servizio.
  3. I docenti in servizio in più circoli o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli ed istituti in cui prestano servizio.
  4. Il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all’elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all’elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie).

Art. 5 – Aggregazione di istituzioni scolastiche *

  1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quanto sono le scuole presenti nella nuova istituzione.
    Ciascuna sezione viene convocata dal preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative dell’istituto e con la programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 16/4/1994, n 297.
  2. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del preside di cui all’art. 7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente a ordine di scuole diverso dal proprio.
  3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.
  4. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio d’istituto di cui al successivo art. 26.
  5. In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.
  6. Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria di cui all’art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975.
  7. Qualora, invece, a un’istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d’istituto. Fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d’istituto uscente.
  8. Nel consiglio d’istituto viene riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese nell’aggregazione.

*così sostituito dall’art.1 dell’OM 277/98

Art. 6 – Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di circolo o di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e nei Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori

I – Consiglio di circolo o di istituto

  1. Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:
  • n. 6 rappresentanti del personale insegnante;

  • n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;

  • n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

  • il direttore didattico o il preside.

  1. Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
  • n. 8 rappresentanti del personale insegnante;

  • n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

  • n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

  • il direttore didattico o preside.

  1. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
  2. Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.
  3. Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l’elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.

II – Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione

  1. Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo.
  2. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:

1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;

3) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

4) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la componente genitori;

5) nei consigli di classe dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.

  1. Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell’organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti.
  2. Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio.
  3. A norma dell’art. 28 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni

  1. I genitori degli alunni partecipano all’elezione:
  • di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d’interclasse dei circoli didattici;

  • di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;

  • di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;

  • di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

  • di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;

  • di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d’istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

  1. Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.
  2. All’elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all’elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.
  3. L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
  4. Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
  5. I rappresentanti legati degli istituti, ai quali sono affidati i minori possono essere sentiti dal consiglio di circolo o istituto sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
  6. I direttori didattici o presidi al momento della iscrizione o reiscrizione dell’alunno alle classi successive, promuovono la compilazione da parte degli interessati (genitori per gli alunni minorenni) di una scheda nella quale dovranno essere indicate le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita): a) dell’alunno iscritto; b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci; c) di eventuali fratelli dell’alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o non statali, con l’indicazione delle relative scuole frequentate.
  7. Detta scheda non deve contenere altre notizie relative ai genitori degli alunni e può essere usata esclusivamente per la formazione degli elenchi previsti dal successivo art. 27.
  8. La compilazione della scheda non costituisce condizione per l’iscrizione dell’alunno alla scuola.
  9. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.

Art. 8 – Elettorato attivo e passivo degli alunni

  1. Gli alunni partecipano all’elezione:
  • di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

  • di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;

  • di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.

  1. All’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all’elezione dei rappresentanti nel consiglio d’istituto tutti gli alunni iscritti all’istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall’art. 18.
  2. L’elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
  3. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.

Art. 9 – Procedura semplificata per l’elezione della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto

  1. Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.

Art. 10 – Elettorato attivo e passivo del personale docente

  1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all’elezione di:
  • sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;

  • due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

  1. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l’elettorato.
  2. Ai fini dell’elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori di musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell’Accademia nazionale di danza e nell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, l’elettorato attivo e passivo spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti, agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti educatrici.
  3. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall’art. 18 hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell’art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l’elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
  4. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
  5. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l’elettorato attivo e passivo:
  6. a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
  7. b) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213 del 1967;
  8. c) agli insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all’art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività integrative;
  9. d) ai docenti di ruolo e non di ruolo impegnati nell’attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
  10. e) agli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l’elettorato attivo e passivo rispettivamente nell’istituto magistrale e nella scuola magistrale;
  11. f) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
  12. g) agli insegnanti di religione;
  13. h) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
  14. i) al personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal successivo art. 17.
  15. Il personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
  16. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
  17. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.
  18. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.
  19. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.
  20. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.

Art. 11 – Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

  1. ll personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo.
  2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.
  3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
  4. Gli insegnanti comandati nell’ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.

Art. 12 – Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

  1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
  2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 13 – Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola

  1. Il personale docente assunto per le attività di prescuola e di interscuola previste dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e quello assunto, per le stesse attività, dagli enti locali, elegge uno o due rappresentanti – a seconda che gli appartenenti al personale medesimo siano fino a dieci o più di dieci – con il compito di formulare – in analogia a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento – pareri rispettivamente al consiglio di circolo e al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il consiglio di circolo o di istituto può chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.
  2. L’elezione dei rappresentanti del personale, di cui al presente articolo, avviene secondo le stesse modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale docente nel consiglio di circolo o di istituto.
  3. Il collegio dei docenti ed i consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti all’attività educativa in generale.

Art. 14 – Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza

  1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all’elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.
  2. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
  3. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
  4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
  5. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Art. 15 – Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

  1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell’art. 14.
  2. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 16 – Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

  1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo.
  2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
  3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
  4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
  5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
  6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Art. 17 – Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse – Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali

  1. Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali distintamente per ciascun tipo di scuola.
  2. In detti istituti di educazione l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 che prestano servizio nelle scuole annesse.
  3. Le scuole elementari funzionanti presso le predette istituzioni costituiscono circoli didattici a sé stanti.
  4. Quando gli insegnanti in servizio nelle scuole medesime siano in numero non superiore a sei, tutti fanno parte di diritto del consiglio di circolo o istituto ed i posti non attribuiti rimangono vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette, si procede per sorteggio, negli altri casi l’elezione si svolge secondo le comuni procedure.
  5. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti dei circoli didattici annessi agli istituti di educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre, è regolarmente costituito: l’organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l’organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di un vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi: detto comitato è, peraltro, presieduto dal rettore del convitto nazionale o dalla direttrice dell’educandato femminile dello Stato. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.
  6. ll personale educativo e quello A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato elegge, rispettivamente, uno o due rappresentanti, a seconda che gli appartenenti alla categoria del personale educativo e quello A.T.A. stesso siano fino a dieci o più di dieci. Detti rappresentanti hanno il compito di formulare pareri – in analogia a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento – ai consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività affidate alle rispettive categorie di personale in questione. A tal fine i consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori possono chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni a titolo consultivo. I rappresentanti del personale educativo sono eletti dal collegio degli istitutori previsto, in via sperimentale, dalla circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989.

Art. 18 – Corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici

  1. I corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici sono da considerare parte integrante delle predette istituzioni scolastiche. Pertanto le componenti interessate ai predetti corsi partecipano alle elezioni degli organi collegiali dell’istituto.

Art. 19 – Istituti d’arte – Conservatori di musica – Accademia nazionale di danza, accademie di belle arti, accademia nazionale di arte drammatica

  1. Negli istituti d’arte con annesse scuole medie gli organi collegiali a livello di istituto (consigli di classe, collegio dei docenti, comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e consiglio di istituto) sono costituiti distintamente per l’istituto d’arte e per la scuola media.

Art. 20 – Scuole materne

  1. Fino a quando non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si osservano le seguenti modalità di applicazione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:
    – il numero degli alunni delle scuole materne statali concorre a determinare la popolazione scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;
    – ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui dette scuole funzionano;
    – al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel consiglio di circolo in cui le predette scuole funzionano.
  2. Il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico per le scuole materne medesime, ai sensi degli artt. 4 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
  3. Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
  4. L’elezione dei rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo avviene con le seguenti modalità:
  • nel caso di un solo rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio, questi fa parte di diritto del consiglio di circolo;

  • nel caso di due rappresentanti, quando vi siano tre insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, questi fanno parte di diritto del consiglio di circolo e, se l’insegnante in servizio sia uno solo il posto non attribuibile va in aumento ai posti spettanti ai rappresentanti degli insegnanti elementari del circolo.

  1. Negli altri casi i rappresentanti degli insegnanti di scuola materna sono eletti secondo le procedure comuni per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo.
  2. Per la costituzione del comitato per la valutazione del servizio si osservano le disposizioni che seguono:
  • quando gli insegnanti in servizio siano tre, l’organo è regolarmente costituito e i tre insegnanti ne fanno parte di diritto; l’organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta;

  • quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l’organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari costituito nel circolo didattico al quale le sezioni di scuola materna sono annesse.

  1. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.
  2. Per quanto riguarda l’elezione delle rappresentanze dei genitori nel consiglio di intersezione si applica la procedura semplificata di cui ai successivi artt. 21 e 22.

TITOLO II – PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO

Art. 21 – Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale

  1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe – o per ciascuna sezione (scuole materne) – l’assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
  2. L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca.
  3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
    Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

Art. 22 – Convocazione delle assemblee – Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall’art. 21 – Costituzione dei seggi – Proclamazione degli eletti

  1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all’art. 21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell’orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
  2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell’assemblea.
  3. L’atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
    a) l’orario di apertura dei lavori dell’assemblea, che dura il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall’art. 21 e, all’esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
    b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l’orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali predette.
  4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
  5. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell’istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
  6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
  7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
  8. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Art. 23 – Inapplicabilità della procedura semplificata

  1. La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.

TITOLO III – PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

Art. 24 – Costituzione della commissione elettorale di circolo o d’istituto. Validità delle deliberazioni

  1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
  2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.
  3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
  4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
  5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
  6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
  7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
  8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
  10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.
  11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
  12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Art. 25 – Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova istituzione

  1. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell’art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.
    2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.

Art. 26 – Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del consiglio di circolo o d’istituto nelle scuole di nuova istituzione

  1. Fino alla costituzione del consiglio di circolo o d’istituto nelle scuole di nuova istituzione la commissione elettorale di circolo o d’istituto – nominata dal direttore didattico o preside – è presieduta dallo stesso o da un docente da lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dell’art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, ed è composta da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal collegio dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
  3. La commissione elettorale costituita ai sensi del primo comma resta in carica per un biennio. Eventuali sostituzioni di membri devono essere effettuate nel predetto biennio dal collegio dei docenti.

Art. 27 – Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori

  1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a quest’ultimi, nell’ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire le proprie generalità mediante altra forma. E’ in ogni caso cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.
  2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;

2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;

3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);

4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.

  1. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
  2. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all’albo dei predetti circoli o istituti.
  3. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
  4. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
  5. I requisiti per l’inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
  6. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
  7. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.

Art. 28 – Ricorsi contro l’erronea compilazione degli elenchi

  1. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti ale rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
  2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
  3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
  4. Dell’invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all’albo.

Art. 29 – Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del personale A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori

  1. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto di provenienza.
  2. Qualora il trasferimento o l’assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
  3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata la documentazione presentata dall’interessato e fatti sommari accertamenti d’ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell’elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l’elenco degli elettori in cui il predetto è impropriamente inserito.
  4. L’elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale una dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
  5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito l’elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
  6. L’elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato all’elenco a cui appartiene l’elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

Art. 30 – Formazione delle liste dei candidati

  1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
  2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
  3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
  4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
  5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
  6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 31 – Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

  1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
  2. L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.
  3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
  4. L’autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l’autenticazione sia fatta.

Art. 32 – Presentazione delle liste dei candidati

  1. Ciascuna lista può essere presentata:
  2. a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
  3. b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
  4. c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.*
  • comma modificato dall’art. 1 dell’OM 293/96
  1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
  2. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
  3. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
  4. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
  5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 – Esposizione delle liste

  1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.

Art. 34 – Verifica della regolarità delle liste

  1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:
  2. a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
  3. b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
  4. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
  5. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell’eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall’affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
  6. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all’albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
  7. Le liste definitive dei candidati sono affisse all’albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento.

Art. 35 – Presentazione dei candidati e dei programmi

  1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
  2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
  3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
  4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.
    Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
  5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Art. 36 – Predisposizione delle schede

  1. Le schede per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
  2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all’atto del loro insediamento.
  3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: “Elezioni del consiglio di circolo o istituto”.
  4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A.T.A.”.
  5. Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
  6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell’allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
  7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.

Art. 37 – Costituzione e sede dei seggi elettorali

  1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell’istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.
  2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
  3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
  4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all’art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

Art. 38 – Composizione e nomina dei seggi elettorali

  1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
  2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
  3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
  4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
  5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d’istituto.
  6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

Art. 39 – Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista – Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto

  1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
  2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
  3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva.
  4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.

Art. 40 – Modalità delle votazioni

  1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
  2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
  3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
  4. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
  5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
  6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
  7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
  8. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
  9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
  10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
  11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
  12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
  13. Delle operazioni di votazione viene redatto – in duplice originale – processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

Art. 41 – Rappresentanti di lista

  1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Art. 42 – Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali

  1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 43 – Operazioni di scrutinio

  1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
  2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
  3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
  4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
  5. a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
  6. b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
  7. c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
  8. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
  9. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
  10. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
  11. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
  12. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso.
  13. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l’istituto in cui ha operato il seggio.
  14. L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: “elezione del consiglio di circolo o di istituto”) va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 44 – Attribuzione dei posti

  1. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
  2. Detto seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
  3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
  4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
  5. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
  6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
  7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
  8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*
  9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.*
  10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.*
  11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.*
  • comma aggiunto dall’art. 2 dell’OM 277/98

Art. 45 – Adempimenti per la proclamazione degli eletti

  1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
  2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’albo della scuola.

Art. 46 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni

  1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
  2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
  3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

TITOLO IV – NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47 – Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione, di circolo e di istituto – Surrogazione di consiglieri

  1. Il direttore didattico o il preside emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione.
  2. I Provveditori agli studi emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto.
  3. E’ data facoltà ai Provveditori agli studi di delegare in via permanente, ai direttori didattici o presidi, la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al comma precedente.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.

Art. 48 – Prima convocazione del consiglio di circolo o d’istituto

  1. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore didattico o Preside.
  2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
  3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

Art. 49 – Presidenza del consiglio di circolo o di istituto

  1. Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
  2. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell’art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

Art. 50 – Permanenza in carica e continuità di funzionamento

  1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all’insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilita, sono nel frattempo surrogati.
  2. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti.
  3. La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.
  4. Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.
  5. Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all’inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell’organo stesso secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell’organo le funzioni elettive precedentemente assunte.

Art. 51 – Decadenza dalle cariche

  1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
  2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
  3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell’eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
  4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.
  5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.

Art. 52 – Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica o modificazioni territoriali *

  • articolo così sostituito dall’art. 3 dell’OM 277/98
  1. I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
  2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.
  3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.
  4. Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
  5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.
  6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.

Art. 53 – Surrogazione – Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto

  1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
  2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.
  3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
  4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

Art. 54 – Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

  1. Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano – Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta e nelle Province di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle d’Aosta e delle Province di Trento e di Bolzano.

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