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Decreto Ministeriale 28 febbraio 2013, n.136

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2013, n.136
(GU n.92 del 19-4-2013)

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo. (Decreto n. 136). (13A03295)

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2013, n.135

Decreto Ministeriale 28 febbraio 2013, n.135
(GU n.92 del 19-4-2013)

Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2012-2013 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 135). (13A03294)

Circolare Ministeriale 19 febbraio 2013, n. 7

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio VI

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI, PARITARI E LEGALMENTE RICONOSCIUTI

LORO SEDI

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ROMA

AL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITA’

SEDE

AL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

SEDE

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA’ STATALI LORO SEDI

AI DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI A.F.A.M.

e, p. c.

STATALI

LORO SEDI

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA

IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE

BOLZANO

ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE

D’AOSTA

AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA

PALERMO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012/2013.

 

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.95

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n.95
(GU n.90 del 17-4-2013)

Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese). (13A03168)

Nota 30 gennaio 2013, Prot. n. 456

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
Struttura Tecnica Esami di Stato

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondario-superiori statali

Ai Coordinatori didattici delle scuole secondario-superiori paritarie

e p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione – Anno scolastico 2012-13 – Corsi sperimentali. Richiesta dei programmi delle materie oggetto di seconda prova scritta (DM n. 15/2013).

Come per le decorse sessioni degli esami di Stato, al fine di acquisire i dati utili per la predisposizione di temi di seconda prova scritta coerenti con i programmi svolti nei corsi sperimentali autonomi, i Dirigenti scolastici interessati sono pregati di trasmettere i programmi dell’ultimo anno delle materie oggetto della seconda prova scritta nei suddetti corsi, ai sensi del DM n. 15/2013.
Sono tenute ad inviare i programmi esclusivamente le scuole che attuano i percorsi sperimentali individuati, con relativo codice, nel documento allegato.
I programmi in questione dovranno essere inviati entro e non oltre il 9 febbraio p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica:
luciano.favini@istruzione.it
I programmi di matematica dovranno essere inviati anche al seguente indirizzo:
emilio.ambrisi@istruzione.it

Il messaggio di posta elettronica contenente il programma dovrà recare il nome della istituzione scolastica e il codice dell’indirizzo di studio interessato. Dovranno essere inviati tanti messaggi di posta elettronica quanti sono gli indirizzi sperimentali di cui si trasmettono i programmi (un messaggio per indirizzo di studio).

Il programma va allegato al messaggio di posta elettronica (secondo la regola sopra enunciata: un messaggio – un programma).

Si raccomanda il rigoroso rispetto della data di scadenza del termine previsto.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Corsi sperimentali Autonomi

Avviso 30 gennaio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto

Avviso 30 gennaio 2013

OGGETTO: Esami di Stato 2013 – DM 28 gennaio 2013, n.15

Per mero errore materiale, nell’indirizzo di studio PROGETTO SIRIO- codice TD18 – è stata indicata tra le discipline affidate ai commissari esterni la Matematica cl.48/A, anziché il Diritto cl.19/A. Pertanto, leggasi Diritto 19/A, in luogo di Matematica.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

28 gennaio Materie seconda prova scritta Esami di Stato

Con Decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15, il MIUR rende note le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012/2013.

Di seguito il comunicato stampa:

Esame di Stato, scelte le materie per la seconda prova scritta

(Roma, 28 gennaio 2013) Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua straniera al Liceo linguistico; Pedagogia al Liceo pedagogico; Disegno geometrico, Prospettiva, Architettura al Liceo artistico; Economia aziendale ai Ragionieri, Tecnologia delle costruzioni ai Geometri; Alimenti e alimentazione all’Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione. Sono queste alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta degli Esami di Stato 2013 e contenute nel decreto firmato dal ministro Francesco Profumo, che individua, tra l’altro, anche le materie assegnate ai commissari esterni. Il decreto, per la prima volta protocollato attraverso una procedura informatica e non più cartacea, è ora in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le prove scritte dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2012/2013 si terranno il 19 giugno (prima prova) e 20 giugno (seconda prova).

Licei

  • Liceo classico: Latino;
  • Liceo scientifico: Matematica;
  • Liceo linguistico: Lingua straniera;
  • Liceo pedagogico: Pedagogia;
  • Liceo artistico: Disegno geometrico, Prospettiva, Architettura.

Istituti tecnici e professionali
Sono state scelte materie che, oltre a caratterizzare i diversi indirizzi di studio, hanno una dimensione tecnico-pratico-laboratoriale. Per questa ragione la seconda prova può essere svolta, come per il passato, in forma scritta o grafica o scritto-grafica o scritto-pratica, utilizzando, eventualmente, anche i laboratori dell’istituto.

Le materie scelte per alcuni indirizzi sono:

  • Istituto tecnico commerciale (ragionieri): Economia aziendale;
  • Istituto tecnico per geometri: Tecnologia delle costruzioni;
  • Istituto tecnico per il turismo: Lingua straniera;
  • Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione: Alimenti e alimentazione;
  • Istituto professionale per i servizi sociali: Psicologia generale e applicata;
  • Istituto professionale per Tecnico delle industrie meccaniche: Macchine a fluido.

Settore artistico (licei e istituti d’arte)
La materia oggetto di seconda prova ha carattere progettuale e laboratoriale (architettura, ceramica, mosaico, marmo, oreficeria ecc.) e si svolge in tre giorni.

Materie affidate ai commissari esterni
Il decreto individua, inoltre, le materie affidate ai commissari esterni. Nella scelta delle materie affidate ai commissari esterni è stato seguito, laddove si è rivelato opportuno, il criterio della rotazione delle discipline. Si è dato comunque particolare rilievo agli insegnamenti di Matematica e di Lingua straniera. A questo proposito, si fa presente che quest’anno, per la prima volta, la Lingua straniera, negli istituti tecnici e professionali che prevedono tale insegnamento, è stata affidata ai commissari esterni.

Sono 50 gli istituti scolastici coinvolti nel progetto Esabac (erano 40 l’anno scorso), finalizzato al rilascio del doppio diploma italiano e francese ed attuato sulla base dell’Accordo Italo-Francese sottoscritto il 24 febbraio 2009.

Anche quest’anno dirigenti scolastici ed insegnanti presenteranno on line la domanda di partecipazione agli Esami di Stato in qualità di presidenti di commissione e di commissari d’esame.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio sesto

Decreto Ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15
(GU n.88 del 15-4-2013)

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2012/2013. (13A03221)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO in particolare, l’articolo 1, capoverso <> e capoverso <> della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, indica le materie che formano oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e sceglie le materie da affidare ai commissari esterni delle commissioni;

TENUTO CONTO che,ai sensi dell’articolo 1,capoverso <> della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, la commissione per gli esami di Stato è composta da non più di sei commissari;

TENUTO CONTO, altresì, che per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al presente decreto, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore;

DECRETA

Per l’anno scolastico 2012/2013 le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni sono indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO

Allegati

Nota 13 novembre 2012, Prot.n. 7321

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

 

Oggetto: Determinazione compensi in materia di esami di Stato.

 

Sono pervenuti numerosi quesiti in merito ai compensi da attribuire ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione:

Tenuto conto della vigente normativa in materia e, in particolare, del Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 e della nota prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, nonché della necessità di contenere i costi relativi allo svolgimento degli esami, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Determinazione del compenso da attribuire ai commissari interni

Con riferimento all’articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale, si precisa che al commissario interno spetta un unico compenso forfetario qualora operi su un’unica commissione. Viene attribuito un ulteriore compenso aggiuntivo solo nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni e non anche nel caso in cui si trovi ad operare in entrambe le classi della medesima commissione.

Tempi di percorrenza

Si conferma quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale in merito alla individuazione dei tempi di percorrenza per l’attribuzione delle quote di compenso di cui al quadro B della Tabella 1. In ogni caso, non assumono alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l’espletamento dell’incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc.), dovendosi fare riferimento esclusivo ai tempi di percorrenza come individuati dal decreto interministeriale.

Esami preliminari

Non è previsto alcun compenso, a carico dello specifico stanziamento di bilancio, per l’effettuazione degli esami preliminari ai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche paritarie, analogamente a quanto avviene per le istituzioni scolastiche statali.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Circolare Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 90

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII –

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione
SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici dell’Amministrazione Centrale

SEDE

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore statali e paritarie

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Giunte Regionali

LORO SEDI

OGGETTO : Assegnazione risorse finanziarie da destinare alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria statali e paritarie per gli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2011/2012 con la votazione di 100 e l’attribuzione della lode.

Si fa riferimento alla circolare n. 6 del 18 gennaio 2012 con la quale questa Direzione generale ha informato le SS.LL. e, fra gli altri, anche i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie, che il Ministro, con decreto dell’ 8 novembre 2011, aveva definito il programma delle eccellenze per riconoscere i risultati elevati raggiunti dagli studenti nelle procedure di confronto individuate in specifici ambiti disciplinari per l’anno scolastico 2011/2012 e nel superamento degli esami di Stato con la votazione di 100 e l’attribuzione della lode.

Al riguardo, si comunica che, sulla base degli esiti del monitoraggio condotto dalla Direzione generale per i sistemi informativi, si è provveduto a dare esecuzione al dettato dell’art. 5, comma 1, punto II, del sopra citato decreto ministeriale, determinando con provvedimento direttoriale dell’ 8 ottobre 2012 l’importo di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) da assegnare pro-capite agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con la votazione di 100 e lode nello scorso anno scolastico e le risorse finanziarie da destinare alle relative istituzioni scolastiche.

Dall’anno finanziario in corso le risorse verranno erogate dalla Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio direttamente alle istituzioni scolastiche per quanto riguarda le scuole statali e per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali per quanto riguarda le scuole paritarie.

Le SS. LL., pertanto, non appena riceveranno tali fondi, provvederanno a loro volta ad assegnare le specifiche risorse finanziarie alle scuole paritarie del proprio territorio sulla base del numero degli alunni meritevoli di cui all’elenco inviato alle SS.LL. per posta elettronica dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

In tale occasione, sarà opportuno suggerire, ai dirigenti scolastici interessati di procedere alla premiazione degli stessi studenti meritevoli, dopo avere individuato una delle forme di incentivo previste dall’art. 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 262, nel corso di cerimonie che potranno essere organizzate anche in accordo con gli enti locali.

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Si informa, infine, che è in corso la rilevazione degli studenti che hanno raggiunto i risultati più elevati nell’ambito della gare e competizioni riguardanti le eccellenze individuate negli specifici ambiti disciplinari con la tabella A allegata al decreto ministeriale dell’ 8 novembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Circolare Ministeriale 18 ottobre 2012, n. 88

Prot. 6714

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio Sesto –

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI E PARITARI
LORO SEDI

e, p.c.:
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO

ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO – TRENTO

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012/2013 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Per l’anno scolastico 2012/2013, si confermano le disposizioni impartite nel decorso anno scolastico con la C.M. n.95 del 24 ottobre 2011, qui allegata, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.

Le date indicate per l’anno scolastico 2011/2012, contenute nella citata C.M. n.95/2011, si intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2012/2013. Le stesse vengono di seguito riportate:

– 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;

– 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.

– 31 gennaio 2013, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;

– 31 gennaio 2013, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;

-20 marzo 2013, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2013 e prima del 15 marzo 2013 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

– Alunni della penultima classe

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

– Alunni dell’ultima classe

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Artt.2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata CM n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano altresì all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Si aggiunge che, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

– Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale

Nelle more della piena attuazione dell’art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, confermato dall’allegato 3 all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’11 novembre 2011 possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Le modalità di realizzazione del predetto corso annuale sono definite dagli accordi territoriali previsti dal capo VII delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 4 del 18/1/2011.

Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2012.

– Disposizioni generali

I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate. Il Direttore Generale inviterà i dirigenti scolastici ad effettuare tempestivamente un attento esame della regolarità di tutte le domande presentate dai candidati esterni, al fine di evitare che eventuali situazioni irregolari emergano successivamente in sede di esami di Stato, incidendo sul proficuo svolgimento degli esami di Stato.

A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:

  • I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
  • Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
  • L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4 della O.M. n.41 dell’11 maggio 2012, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art.3 della OM n.68 dell’1-8-2012, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 19 giugno 2013, alle ore 08.30.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Nota 12 ottobre 2012, MIURAOODGOS prot. n. 6549/R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Dirigente del Istruzione della Provincia di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

e p.c. Al Capo di Gabinetto

SEDE

Al Capo Dipartimento per l’istruzione

SEDE

Al Commissario straordinario INVALSI

Frascati

 

Oggetto: direttiva triennale INVALSIRilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2012/13.

1. Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la direttiva n° 85 del 12 ottobre 2012 con la quale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lvo 19 novembre 2004, n° 286, sono stabilite le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione, a cui l’INVALSI dovrà adeguare la programmazione della propria attività per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

I contenuti innovativi della direttiva possono riassumersi come segue:

– le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti si estenderanno, nel corso del triennio, anche alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado, completando così l’attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge 25 ottobre 2007, n° 176;

– la restituzione dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti sarà curata dall’INVALSI in modo che le singole scuole possano apprezzare il valore aggiunto dell’azione formativa e possano farne uso nell’ambito dei processi di autovalutazione;

– con riferimento all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione l’INVALSI metterà a disposizione delle Commissioni d’esame quadri di riferimento per la valutazione degli elaborati della prima prova scritta per tutti gli indirizzi di studio e della seconda prova scritta di matematica per i licei scientifici;

– gli strumenti e i processi di autovalutazione e valutazione delle istituzioni scolastiche, messi a punto dall’INVALSI nell’ambito del progetto sperimentale denominato “VALeS” – Valutazione e Sviluppo Scuola – saranno progressivamente proposti a tutte le istituzioni scolastiche.

2. Per quanto attiene alla rilevazione degli apprendimenti per l’a.s. 2012/13 si precisa che essa riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di primo grado e II della scuola secondaria di secondo grado, rimanendo escluso il quinto anno della scuola superiore.
A breve l’INVALSI, con propria lettera che sarà indirizzata ai dirigenti scolastici, renderà note le date delle rilevazioni nazionali, e fornirà ogni necessaria indicazione operativa circa le modalità di svolgimento delle prove e la presenza degli osservatori esterni.

3. Questa Direzione generale curerà appositi incontri seminariali regionali, in accordo con gli Uffici scolastici regionali, che a loro volta proseguiranno le capillari attività di formazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti sulle tematiche della valutazione degli apprendimenti degli studenti e del sistema scolastico.

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

Nota 12 ottobre 2012, MIURAOODGOS Prot. n° 6553/R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica
Ufficio V

 

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico di BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico di TRENTO

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici sedi esami di Stato abilitazione esercizio libera professione Geometra

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato per abilitazione esercizio libera professione Geometra

SEDI D’ESAME

 

Oggetto: Esami Stato abilitazione esercizio libera professione Geometra – Sessione 2012 – Nota Direttoriale prot. n° 5997/R.U./U del 21 settembre 2012 – ERRATA-CORRIGE.

Si segnala alle SS.LL. che la nota indicata in oggetto riporta, per un refuso di stampa, a pag. 8 – CALENDARIO DEGLI ESAMI, al punto 4 le frasi:

– “il numero degli elaborati da correggere: di norma non meno di 10 al giorno”;

OMISSIS

– “il numero di candidati da convocare giornalmente per le … prove orali: non meno di 5”.

Si comunica che le sopracitate frasi vanno lette, invece, nel modo seguente:

– “il numero degli elaborati da correggere: di norma non meno di 12 al giorno”;
– “il numero di candidati da convocare giornalmente per le … prove orali: non meno di 6”.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo